Termine di referendum: 28 marzo 1989

Decreto sull'economia lattiera 1988 (DEL 1988) # S T #

del 16 dicembre 1988

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoverso 3 lettera b, 32 e 64bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 19861', decreta: Sezione 1: Orientamento della produzione e conto lattiere Art. l In generale ' La Confederazione, per il promovimento dello smercio interno di latte e di latticini indigeni, può mettere completivamente a disposizione fondi delle sue risorse generali, se non bastasse il provento delle tasse e dei soprapprezzi di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura 2 ' e agli articoli 5, 9, 12 e 13 del presente decreto.

2 La Confederazione mette a disposizione questi importi soltanto se l'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte (Unione centrale) e le sue sezioni adottano ragionevoli misure di mutuo aiuto. In particolare, esse devono: a. promuovere la qualità del latte commerciale; b. provvedere affinchè il latte commerciale sia raccolto, distribuito e utilizzato nel modo più economico possibile, salvaguardando la qualità del latte e dei latticini; e. incoraggiare lo smercio del latte e dei latticini; d. obbligare i produttori di latte commerciale a ritirare un'adeguata quantità di latticini.

Art. 2 Contingentamento lattiere 1 La Confederazione limita la garanzia del prezzo del latte commerciale con un contingentamento per azienda allo scopo di adattare le forniture lattiere alle condizioni di smercio, di contenere l'onere del conto lattiera e di assicurare il prezzo del latte, tenendo conto della situazione reddituale dell'agricoltura e provvedendo per una protezione adeguata dalle importazioni.

2 II Consiglio federale, all'inizio di un anno lattiere, può fissare a nuovo la quantità globale di latte disponibile per i contingenti individuali e regolare il »FF 1986 II 789 « RS 910.1 1988 - 829

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corrispondente adeguamento di quest'ultimi. I contingenti individuali sono adeguati secondo il capoverso 3 o, eccezionalmente, in modo lineare.

3 II Consiglio federale può decidere di aumentare o ridurre, senza risarcimento, i contingenti individuali per l'inizio di un anno lattiero, anche indipendentemente dalle variazioni della quantità globale di latte. Per procedere agli aumenti o alle riduzioni tiene conto segnatamente: a. delle possibilità d'esercizio; b. delle possibilità di produzione nella regione; e. dei cambiamenti nelle condizioni gestionali; d. della superficie dell'azienda; e. delle risorse foraggere proprie dell'azienda; f. delle esigenze dell'utilizzazione prioritaria del latte e della situazione dell'economia casearia nella zona di divieto d'insilamento.

4 II Consiglio federale stabilisce i contingenti massimi per ettaro.

5 II Consiglio federale determina in quale misura dev'essere tenuto conto delle particene situate all'estero.

6 II Consiglio federale, per le zone delimitate nella legislazione agricola, può stabilire differenzialmente l'aumento o la riduzione dei contingenti individuali e determinare differenzialmente la quantità massima di latte per ettaro.

7 Per assicurare lo smercio del bestiame nella regione montana, il Consiglio federale assegna ai produttori fuori di essa un contingente suppletivo per ogni capo di bestiame acquistato in questa regione, sino a una quota di rinnovo del 25 per cento del loro effettivo di vacche. Esso mette a disposizione 200 000 dt di latte al massimo. Se tale quantità non è sufficiente, l'Unione centrale procura i contingenti completivamente necessari. Onde provvedervi, essa è autorizzata a riscattare contingenti mediante negozi giuridici di diritto privato. Per coprirne i costi, può riscuotere dai produttori un contributo di al massimo 0,25 centesimi per kg di latte fornito.

8 II contingentamento nelle zone Il-IV della regione montana è disciplinato in un'ordinanza particolare.

9 Per attenuare i casi di rigore manifesto, il Consiglio federale può autorizzare l'Unione centrale a ritirare, con negozi giuridici di diritto privato, contingenti interi o parziali dai produttori, contro il pagamento di un'indennità, per cederli ad altri produttori che non possono ottenere, attraverso domande, un aumento di contingente onde assicurare
l'esistenza dell'azienda.

Art. 3 Tassa per superamento di contingente 1 11 produttore è tenuto a pagare una tassa per ogni chilogrammo di latte fornito in più del proprio contingente. La tassa ammonta al massimo all'85 per cento del prezzo di base del latte.

2 II Consiglio federale stabilisce in quale misura è pagabile la tassa, se nell'organizzazione locale dei produttori i contingenti non vengono esauriti. Può sta-

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bilire disciplinamenti differenziati secondo le singole zone delimitate nella legislazione agricola.

Art. 4 Conto lattiera II conto lattiera comprende: a. le spese complessive della Confederazione per l'utilizzazione dei latticini, incluse quelle per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli articoli 6, 7, 10 e 15 a 17 del presente decreto; b. le prestazioni per la copertura delle spese, ossia: 1. gli introiti vincolati allo scopo giusta l'articolo 26 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura e gli articoli 9, 12 e 13 del presente decreto; 2. la partecipazione dei produttori di latte commerciale; 3. le risorse generali della Confederazione, se non bastassero le prestazioni secondo i numeri 1 e 2.

Art. 5 Partecipazione dei produttori di latte commerciale 1 I produttori di latte commerciale partecipano alla copertura delle spese del conto lattiere con: a. la tassa per superamento di contingente (art. 3 cpv. 1); b. la tassa generale; e. la tassa suppletiva.

2 La tassa generale, di 4 centesimi per kg, è riscossa su tutto il latte commerciale. È restituita al produttore, alla fine del periodo contabile, per l'attribuzione libera. Questa ammonta a 10 000 kg per le aziende della zona di campicoltura o della zona intermedia allargata, 25 000 kg per le aziende della zona intermedia e 40 000 kg per le aziende della zona prealpina collinare e della regione montana.

3 La tassa suppletiva è riscossa sulla quantità di latte commerciale superiore a 80000 kg all'anno per azienda. Ammonta al massimo a 5 centesimi per kg e a 10 centesimi per la quantità che supera 200000 kg.

4 II Consiglio federale può aumentare il limite di 80 000 kg e differenziarlo secondo le zone delimitate dalla legislazione agricola. Può anche graduare la tassa in modo corrispondente.

5 Per stabilire l'attribuzione libera e il limite a partire dal quale è riscossa la tassa suppletiva, dev'essere tenuto conto degli interessi delle comunità aziendali vere e proprie.

»RS 910.1

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Sezione 2: Alleggerimento del mercato lattiero, provvedimenti al confine, promovimento della produzione cascarla e della qualità del latte Art. 6

Riconversione di aziende e altri provvedimenti per alleggerire il mercato lattiero; promovimento della qualità del latte con misure zootecniche 1 La Confederazione può promuovere, con contributi, la riconversione di aziende che producono latte commerciale in aziende di ramo diverso, in particolare in aziende d'allevamento estensivo (ad es. caprino, ovino e equino).

2 Può incoraggiare, con contributi, l'applicazione di provvedimenti che migliorano l'economicità della produzione carnea basata su foraggi grezzi o la qualità della carne; può prendere altri provvedimenti per alleggerire il mercato lattiero.

3 Può ordinare l'applicazione di provvedimenti zootecnici o di altri provvedimenti per migliorare la qualità del latte, badando simultaneamente alla conservazione di un effettivo sano e diversificato di bestiame da reddito. Può sostenerli con contributi.

4 1 costi sono addebitati al conto lattiero.

Art. 7

Promovimento dell'impiego di latte intero per l'allevamento e l'ingrasso 1 La Confederazione promuove l'impiego di latte intero per l'allevamento e l'ingrasso di bestiame bovino, in particolare mediante contributi ai detentori di vacche senza produzione di latte commerciale.

2 II Consiglio federale può differenziare i contributi ai tenutari di vacche senza produzione di latte commerciale secondo il numero delle vacche per azienda e le zone delimitate nella legislazione agricola.

3 Per stabilire il numero delle vacche che danno diritto ai contributi, sono determinanti le risorse foraggere proprie dell'azienda. Nella regione di pianura e nella zona prealpina collinare, dove sono possibili riconversioni della produzione animale, può essere considerato anche il numero medio delle vacche tenute, per ettaro, dai produttori di latte della cooperativa corrispondente; dove tali riconversioni sorto quasi impossibili, i contributi possono essere concessi per un numero di vacche superiore alla media.

4 II Consiglio federale può adottare disciplinamenti speciali per i detentori di vacche i quali, prima di far valere il diritto ai contributi, non hanno fornito latte commerciale e non avevano diritto ai contributi. In particolare, può stabilire che, in un primo tempo, non sia loro concesso alcun contributo e che, successivamente, i contributi siano loro pagati durante un certo periodo e soltanto per un numero ridotto di vacche.

5 1 costi sono addebitati al conto lattiero.

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Art. 8 Norme di composizione per i succedanei foraggeri del latte 1 II Consiglio federale può stabilire norme di composizione per i succedanei foraggeri del latte, al fine di ridurre i costi di utilizzazione del latte.

2 Per succedanei foraggeri del latte si intendono i prodotti foraggeri che possono sostituire o completare il latte intero, i suoi componenti o i prodotti della lavorazione.

Art. 9 Tassa sul latte scremato e sui prodotti a base di latte scremato 1 II Consiglio federale, per ridurre i costi di utilizzazione del latte, può riscuotere una tassa sul latte scremato, impiegato allo stato puro o in miscuglio, in forma liquida o disseccata, come bevanda o materia prima nell'industria delle derrate alimentari e dei generi voluttuari.

2 La tassa può essere differenziata secondo l'impiego del latte scremato; il suo provento deve essere almeno uguale ai costi addebitati al conto lattiere per la riduzione del prezzo del burro prodotto con la fabbricazione di latte scremato, ma non deve superare l'addebito complessivo al conto laniero, tenuto conto della perdita d'introiti sul burro importato.

3 In casi speciali, la tassa può essere riscossa sul prodotto finito (polvere di latte scremato, latte parzialmente scremato, Joghurt magro ecc.) secondo il tenore in grasso, atteso che la scrematura è equiparata all'aggiunta di latte scremato.

4 II provento dalla tassa è accreditato al conto lattiero.

Art. 10 Utilizzazione di latte scremato per il foraggiamento II Consiglio federale promuove l'utilizzazione di latte scremato fresco per il foraggiamento, in particolare nelle aziende contadine.

Art. 11 Tenore in grasso del latte e dei latticini II Consiglio federale stabilisce la scala del tenore in grasso del latte e dei latticini sottoposti alla tassa in virtù dell'articolo 9.

Art. 12 Soprapprezzi all'importazione di panna, polvere di panna e gelati commestibili ' II Consiglio federale può riscuotere soprapprezzi all'importazione dei seguenti prodotti: a. panna e polvere di panna; b. gelati commestibili e prodotti semifabbricati per la loro preparazione.

2 1 soprapprezzi non devono superare la differenza fra i prezzi all'importazione, franco confine, mercé sdoganata, e i prezzi medi all'ingrosso di prodotti indigeni comparabili.

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II Consiglio federale riscuote, ove convenzioni con l'estero lo esigano, una tassa corrispondente sui prodotti dello stesso genere, fabbricati nel Paese.

4 All'importazione di prodotti gravati di soprapprezzi è applicabile l'articolo 31 capoverso 3 del decreto federale del 29 settembre 1953" sullo statuto del latte.

5 II provento dai soprapprezzi e dalla tassa è accreditato al conto lattiero.

Art. 13 Soprapprezzi all'importazione di formaggio I II Consiglio federale può riscuotere soprapprezzi sulle sorte di formaggio importate che ostacolano lo smercio di formaggio indigeno a prezzo equo, ai sensi della legge sull'agricoltura 2'.

2 1 soprapprezzi possono essere graduati secondo le voci della tariffa doganale e secondo le sorte. Non devono superare la differenza tra i prezzi d'importazione, franco confine, mercé sdoganata, e i prezzi medi all'ingrosso del formaggio indigeno delle sorte comparabili, tenuto conto delle riduzioni di prezzo giusta il capoverso 3.

3 II provento dai soprapprezzi serve a ridurre il prezzo di vendita nel Paese dei formaggi indigeni di buona qualità, fabbricati razionalmente, segnatamente dei formaggi a pasta molle e semidura.

Art. 14 Consultazione delle cerehie interessate II Consiglio federale consulta le cerehie interessate prima di prendere una decisione giusta gli articoli 6 a 13.

Art. 15 Contributi per l'acquisto di latte di soccorso 1 Per mantenere lo smercio del latte di consumo nelle regioni di produzione lattiera manifestamente insufficiente, la Confederazione può assegnare all'Unione centrale contributi per l'acquisto di latte di soccorso.

2 La concessione di questi contributi è subordinata alla condizione che l'Unione centrale s'adoperi per mantenere il costo d'acquisto del latte di soccorso al livello più basso possibile.

3 1 costi sono addebitati al conto lattiero.

Art. 16 Promovimento della produzione di formaggio; miglioramento delle strutture 1 La Confederazione può accordare contributi: a. per mantenere e promuovere la produzione di formaggio, in particolare nella zona di divieto d'insilamento; " RS 916.350 >RS 910.1

2

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b. per investimenti edilizi e tecnici, come anche per altri provvedimenti di miglioramento strutturale nell'economia casearia, se viene così incoraggiata la fabbricazione razionale di formaggio e migliorata la qualità.

2 1 contributi secondo il capoverso 1 lettera b sono concessi soltanto se: a. i beneficiari investono mezzi finanziari propri in misura ragionevole; b. i sussidi per bonifiche fondiarie, i crediti d'investimento e gli altri contributi non bastano per i miglioramenti strutturali previsti.

3 Se la Confederazione sostiene un miglioramento strutturale mediante contributi, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può disporre l'utilizzazione in comune del latte di due o più centri di raccolta.

4 1 costi sono addebitati al conto laniero.

Art. 17 Cambiamento di zona 1 Per ridurre i costi di utilizzazione del latte, l'Ufficio federale può, uditi gli interessati: a. trasferire in zona di divieto di insilamento organizzazioni o gruppi di produttori lattieri; b. trasferire in zona di divieto di insilamento e obbligare a fornire il-latte a un caseificio vicino, nella misura in cui il provvedimento sia ragionevole, singoli produttori di latte della zona di insilamento, i cui progetti di costruzione sono sussidiati dalla Confederazione con aiuti agli investimenti.

2 La Confederazione può sostenere questi provvedimenti mediante contributi o indennità addebitati al conto lattiero, in quanto il trasferimento cagioni svantaggi agli interessati. Il Consiglio federale può subordinare la concessione dei contributi e delle indennità a una partecipazione appropriata dell'Unione centrale.

3 Per il trasferimento dalla zona di divieto d'insilamento nella zona di insilamento è competente l'Ufficio federale.

Art. 18 Servizio di controllo e di consulenza in materia di economia lattiera ' I Cantoni, in collaborazione con le organizzazioni regionali d'economia lattiera (federazioni di produttori, associazioni di acquirenti di latte, altri utilizzatori) mantengono un servizio di controllo e di consulenza in materia d'economia lattiera.

2 II Servizio di controllo e di consulenza in materia d'economia lattiera promuove la qualità del latte e dei latticini. In particolare deve: a. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del regolamento svizzero per la fornitura del latte 1'; b. applicare il
sistema di pagamento del latte secondo la qualità; e. determinare la composizione del latte; d. prestare consulenza a chi si occupa della produzione, raccolta e utilizzazione del latte commerciale.

'>RS 916.351.3

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II Servizio di controllo e di consulenza in materia di economia lattiera sottosta alla vigilanza della Confederazione. La Centrale federale (servizio della Stazione federale di ricerche lattiere) può impartire istruzioni agli uffici cantonali e regionali del Servizio di controllo e di consulenza in materia d'economia lattiera, per l'esecuzione dei loro compiti.

4 Le spese del Servizio sono addebitate alle organizzazioni dell'economia lattiera, ai Cantoni e alla Confederazione.

Art. 19 Pagamento del latte secondo la composizione 1 Per garantire una composizione minima del latte, l'Unione centrale istituisce, in collaborazione con le altre cerehie che si occupano dell'utilizzazione lattiera, il pagamento del latte secondo la composizione. Il pagamento si fonda sui tenori determinati dal Servizio di controllo e di consulenza in materia d'economia lattiera.

2 Per stabilire la graduazione del prezzo, può essere tenuto conto dei diversi modi di utilizzazione; le graduazioni non possono però scostarsi più del 5 per cento dal prezzo di base del latte.

3 II Consiglio federale può disciplinare il pagamento del latte secondo la composizione, se esso non è stato istituito entro tre anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20 Deposito del latte Nel centro di raccolta o nell'azienda del produttore può essere depositato al massimo, sino al trasporto all'azienda di utilizzazione, il latte di quattro mungiture.

Art. 21 Contributi dei produttori non affiliati all'Unione centrale 1 Se l'Unione centrale riscuote dai produttori affiliati un contributo per il promovimento dello smercio (studio del mercato, propaganda, vendita di nuovi prodotti ecc.) e della qualità del latte commerciale, il Consiglio federale può percepire, a titolo di perequazione degli oneri, una tassa corrispondente dai produttori non affiliati.

2 Se l'Unione centrale riscuote dai produttori affiliati un contributo per coprire i costi del riscatto di contingenti secondo l'articolo 2 capoverso 7, il Consiglio federale può percepire, a titolo di perequazione degli oneri, una tassa corrispondente dai produttori non affiliati.

3 II Consiglio federale mette il provento delle tasse a disposizione dell'Unione centrale, a titolo di contributo.

4 L'Unione centrale presenta all'Ufficio federale il preventivo e il conto dei contributi pagati dai produttori affiliati e non affiliati.

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Sezione 3: Controllo della provenienza del formaggio e di altri latticini Art. 22

' Per combattere gli abusi nella fabbricazione e nella commercializzazione di formaggio e di altri latticini, possono essere svolti controlli.

2 1 produttori, gli utilizzatori, i rivenditori del latte e i dettaglianti sono tenuti a fornire in ogni momento informazioni sulla provenienza di formaggio e di altri latticini ai verificatori dell'Unione centrale o alle altre persone incaricate dall'Ufficio federale. Devono inoltre autorizzarli ad accedere ai locali di fabbricazione e d'immagazzinamento ed a esaminare i libri contabili e gli altri documenti giustificativi.

Sezione 4: Pene e provvedimenti amministrativi Art. 23 Disposizioni penali in generale 1 È punito con l'arresto o con la multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. fornisce indicazioni false o fallaci in materia di contributi o di attribuzione di un contingente; b. contravviene al presente decreto o alle sue prescrizioni d'esecuzione; e. contravviene alle prescrizioni emanate o approvate dalla Confederazione concernenti: 1. la produzione, la fornitura, la raccolta, il ritiro, la vendita, l'utilizzazione e la qualità del latte e dei latticini, come anche la raccolta, la distribuzione e la vendita di latte di consumo, 2. le tasse e i soprapprezzi giusta l'articolo 26 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura 1' e il presente decreto, 3. l'attribuzione a un ufficio centrale del diritto di importare burro (art.

26 cpv. 1 lett. e della legge sull'agricoltura); d. produce o mette in commercio latte o latticini violando le prescrizioni emanate o approvate dalla Confederazione (art. 59 cpv. 2 della legge sull'agricoltura); e. acquista, deposita o mette in commercio latticini fabbricati illecitamente o sottratti alla fornitura obbligatoria.

2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 3000 franchi.

3 Se l'autore ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato dal massimo della multa.

4 È applicabile l'articolo 114 della legge sull'agricoltura 1'.

"RS 910.1

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Economia lattiera 1988 Art. 24

Infrazioni commesse nell'azienda, da mandatari o altre persone

1

Se l'infrazione è commessa nella gestione di un'azienda da mandatari o da altre persone, sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo]).

2

Una pena accessoria giusta l'articolo 114 della legge sull'agricoltura 21 è inflitta alla persona giuridica, alla comunità di persone senza personalità giuridica, alla ditta individuale, alla corporazione o all'istituto di diritto pubblico.

Art. 25

Procedimento penale

II procedimento penale compete ai Cantoni.

Art. 26

Disposizioni speciali per i certificati riconosciuti dai governi

II Consiglio federale disciplina il perseguimento e la repressione delle domande, consegne e utilizzazioni abusive, contraffazioni o falsificazioni di certificati svizzeri che, in Stati esteri, autorizzano l'importazione di latticini a dazi privilegiati. Può comminare l'arresto o la multa.

Art. 27

Pena amministrativa

1

Chiunque elude o tenta di eludere totalmente o parzialmente il pagamento delle tasse o dei soprapprezzi previsti nel presente decreto è punito dall'Ufficio federale, giusta la legge federale sul diritto penale amministrativo '', con una multa ammontante al massimo al quintuplo dell'importo presumibilmente sottratto.

2

In questo caso, l'articolo 23 non è applicabile.

Art. 28

Provvedimenti amministrativi

1

L'Ufficio federale esige la restituzione dei profitti pecuniari illecitamente acquisiti. Contro le sue decisioni è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale dell'economia pubblica e, in ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2

II diritto alla restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui l'organo federale competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal momento in cui è sorto.

3

La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione per restituzione. Essa rimane sospesa finché il debitore non possa essere escusso in Svizzera.

4

L'Ufficio federale prende i provvedimenti necessari in caso di infrazione delle disposizioni del presente decreto o di altre prescrizioni e decisioni emanate o approvate dalla Confederazione concernenti la produzione, la fornitura, la raccolta, il ritiro, la vendita, l'utilizzazione o la qualità del latte e dei latticini,

»RS 313.0 > RS 910.1

2

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come anche il pagamento, la riscossione e la trasmissione delle tasse. Esso può segnatamente ridurre o sopprimere il versamento dei sussidi calmieristici e dei supplementi nonché vietare la fornitura o il ritiro del latte. Qualora la riduzione o la soppressione del versamento di sussidi calmieristici e di supplementi non basti o non sia possibile, l'Ufficio federale può riscuotere una tassa ammontante, per kg di latte commerciale, a un terzo al massimo del prezzo di base del latte. L'importo della tassa può essere compensato con un eventuale credito.

5 L'Ufficio federale riscuote presso chiunque fabbrica illecitamente formaggio, sottoposto all'obbligo di consegna, una tassa ammontante, per kg di latte utilizzato illecitamente, a un importo compreso tra un quarto e un terzo del prezzo di base del latte. L'importo della tassa può essere compensato con un eventuale credito.

6 L'Ufficio federale riscuote una tassa dal produttore che non fornisce il latte due volte al giorno, senza esserne autorizzato, e dalla persona che lo ritira. La tassa ammonta per ambedue a un terzo del prezzo di base del latte, per kg di latte fornito illecitamente.

Art. 29 Sanzioni di competenza del Servizio di controllo e consulenza in materia di economia lattiera 1 In caso di infrazione delle prescrizioni del regolamento svizzero del 18 ottobre 1971 '' per la fornitura del latte, gli organi designati dal Consiglio federale prendono le sanzioni seguenti, secondo la gravita dell'infrazione: a. ammonimento; b. multa disciplinare sino a 3000 franchi, ma di almeno 600 franchi, di regola, per forniture di latte contenente sostanze inibitorie; e. nei casi gravi, sospensione del ritiro del latte o dei latticini sino a cessazione delle irregolarità.

2 Gli ispettori del latte e gli organi di polizia delle derrate alimentari possono sequestrare il latte e i latticini prodotti e messi in commercio in inosservanza del regolamento svizzero per la fornitura del latte 1', come anche gli apparecchi, le materie ausiliarie, i medicamenti e simili non conformi alle prescrizioni.

3 Contro le sanzioni prese in virtù dei cappversi 1 e 2 è ammissibile il ricorso a un'autorità cantonale. Anche la Centrale federale è legittimata a ricorrere.

Sezione 5: Protezione giuridica Art. 30

In generale

La procedura ricorsuale è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa 2' e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria 3'.

» R S 916.351.3 > RS 172.021 >RS 173.110

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Art. 31 Contingentamento del latte 1 Contro le decisioni sul contingentamento del latte è ammissibile il ricorso a una commissione di ricorso. Le decisioni di quest'ultima possono essere impugnate dinanzi alla commissione superiore di ricorso, che decide definitivamente.

2 Su proposta dei Cantoni interessati, il Consiglio federale nomina, per ogni sezione dell'Unione centrale, almeno una commissione di ricorso. Ognuna è composta di tre a cinque membri che devono essere indipendenti dalla sezione interessata. Le commissioni di ricorso decidono parimente sui ricorsi interposti dai produttori non affiliati della loro giurisdizione territoriale.

3 II Consiglio federale nomina la commissione superiore di ricorso. I membri di quest'ultima devono essere indipendenti dall'Unione centrale e dalle sue sezioni.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 32 Esecuzione 1 II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso può ricorrere alla collaborazione dei Cantoni, della Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (CCF), come anche delle organizzazioni economiche competenti. Se incarica la CCF o le organizzazioni economiche competenti della riscossione di tasse, può concedere loro un'indennità.

2 Esso può inoltre delegare singole competenze al Dipartimento federale dell'economia pubblica, ad uffici subordinati oppure a organizzazioni del settore lattiere.

3 Le disposizioni esecutive delle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico sottostanno all'approvazione del Consiglio federale o degli uffici da esso designati.

Art. 33 Rapporto con altre leggi federali Le disposizioni seguenti, che modificano o completano la legislazione federale, sono applicabili durante la validità del presente decreto: a. contro decisioni attinenti al contingentamento del latte non è ammesso il ricorso di diritto amministrativo (complemento dell'art. 100 lett. m OG; b. le decisioni degli uffici cantonali del latte giusta gli articoli 7 capo verso 3 e 8 capo verso 3 del decreto del 29 settembre 19532) sullo statuto del latte possono essere deferite all'autorità cantonale di ricorso di cui all'articolo 29 capoverso 3 del presente decreto (deroga all'art. 34 cpv. 2 del decreto sullo statuto del latte); '>RS 173.110 > RS 916.350

2

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e. l'articolo 111, primo e secondo comma, della legge sull'agricoltura 1' e gli articoli 34 capoverso 1, 40 e 47 del decreto sullo statuto del latte non sono applicabili.

Art. 34 Modificazione del diritto vigente II decreto del 29 settembre 19532) sullo stato del latte è modificato come segue: Art. 6 cpv. 2 secondo periodo 2 ... Sono riservate le graduazioni di prezzo secondo l'articolo 19 del decreto sull'economia lattiera 19883).

Art. 35 Disposizioni transitorie II 1° maggio 1990, ai produttori spettano i contingenti individuali seguenti: a. nella regione di pianura, nella zona prealpina collinare o nella zona I della regione montana: il contingente individuale attribuito definitivamente secondo il decreto sull'economia lattiera 19774); b. nelle zone II a IV della regione montana: la parte della quantità globale di latte attribuita definitivamente all'organizzazione locale dei produttori, in virtù del decreto sull'economia lattiera 19774).

2 I produttori singoli la cui azienda è situata nelle zone II a IV della regione montana e le aziende d'alpeggio dispongono, il 1° maggio 1990, a titolo di contingente individuale, della quantità globale di latte loro attribuita definitivamente in virtù del decreto sull'economia lattiera 19774).

3 La ripartizione dei contingenti tra i produttori di latte sarà verificata e, se del caso, riadeguata secondo l'articolo 2 capoverso 3, entro cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dalla determinazione della quantità globale di latte secondo l'articolo 2 capoverso 2.

4 Un eventuale saldo attivo al 31 ottobre 1989 della partecipazione dei produttori secondo l'articolo 4 del decreto sull'economia lattiera 19774) sarà versato al fondo di propaganda dell'Unione centrale.

5 Gli articoli 5, 5a, 5b e 7 del decreto sull'economia lattiera 19774' sono applicabili sino al 30 aprile 1990.

Art. 36 Referendum, entrata in vigore e validità 1 II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

DRS 910.1 > RS 916.350 3 >RU ...

4 >RU 1979 257 453, 1986 276, 1987 1071 2

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Economia lattiera 1988 2 II presente decreto entra in vigore il 1° novembre 1989, ad eccezione degli articoli 2 e 3, e vige sino al 31 ottobre 1999.

3

Gli articoli 2 e 3 entrano in vigore il 1° maggio 1990.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 1988

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1988

II presidente: Iten II segretario: Anliker

II presidente: Reymond II segretario: Huber

Data di pubblicazione: 27 dicembre 1988 Termine di referendum: 28 marzo 1989"

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Decreto sull'economia lattiera 1988 (DEL 1988) del 16 dicembre 1988

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1988

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

51

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.12.1988

Date Data Seite

1267-1280

Page Pagina Ref. No

10 115 870

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