Termine di referendum: 16 gennaio 1989

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Legge sui rapporti fra i Consigli

Modificazione del 7 ottobre 1988

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata un'iniziativa parlamentare; visto il rapporto degli Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 15 luglio 1988"; visto il parere del Consiglio federale del 19 settembre 19882), decreta: I

La legge sui rapporti fra i Consigli3' è modificata come segue: la. Commissione amministrativa Art. 8q'""er 1 1 presidenti, i vicepresidenti e un altro membro ciascuno del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati formano la Commissione amministrativa. La presidenza spetta, a turno, per un anno al presidente del Consiglio nazionale e per un anno al presidente del Consiglio degli Stati.

2 La Commissione amministrativa soprintende alla Direzione e vigila sulla gestione e amministrazione finanziaria dei servizi del Parlamento. A tal fine, può emanare direttive.

3 La Commissione amministrativa può delegare compiti particolari a uno o più dei suoi membri.

4 II cancelliere della Confederazione partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa in cui vengano trattate questioni rientranti nelle sue competenze. Può essere invitato anche ad altri lavori.

Gli art. 8ou<"er-8se>"ìes diventano art. 8f>u"">uies-8oclies

Legge sui rapporti fra i Consigli

4. Servizi del Parlamento Art. 8 novies 1 1 servizi del Parlamento sono a disposizione dei due Consigli, dei loro organi e dei deputati. Svolgono in particolare i compiti seguenti: a. pianificazione e organizzazione delle sessioni e delle sedute commissionali; b. lavori di segretariato e di verbalizzazione per l'Assemblea federale plenaria, per i due Consigli e per le commissioni parlamentari; e. raccolta, valutazione e archiviazione di documenti per i due Consigli, le commissioni, i gruppi e i singoli deputati; d. consulenza ai deputati, in particolare ai presidenti dei due Consigli e delle commissioni, in questioni tecniche e procedurali.

2 Quando operano per speciali organi dei due Consigli i servizi del Parlamento si attengono alle istruzioni tecniche dei medesimi.

3 Nell'adempimento dei loro compiti i servizi del Parlamento sono indipendenti dal Consiglio federale e dalla Cancelleria federale.

4 1 servizi del Parlamento sono diretti dal segretario generale dell'Assemblea federale. Questi presiede la Direzione, cui appartengono inoltre due segretari generali aggiunti.

5 La nomina di funzionari dei servizi del Parlamento da parte del Consiglio federale dev'essere ratificata da organi parlamentari designati dai due Consigli.

6 1 compiti e l'organizzazione dei servizi del Parlamento nonché i loro rapporti con l'Amministrazione federale e le attribuzioni della Commissione amministrativa sono disciplinati in un decreto federale non sottostante a referendum.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° febbraio 1989.

Consiglio nazionale, 7 ottobre 1988 II presidente: Reichling II segretario: Anliker Data di pubblicazione: 18 ottobre 1988 Termine di referendum: 16 gennaio 1989 1932

D FF 1988 III 669 670

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1988 II presidente: Masoni II segretario: Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge sui rapporti fra i Consigli Modificazione del 7 ottobre 1988

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1988

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41

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

18.10.1988

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669-670

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