#ST#

88.003

Messaggio concernente gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) del 20 gennaio 1988

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo un disegno di decreto federale che approva gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), attualmente denominato Comitato intergovernativo per le migrazioni (CIM), adottati il 20 maggio 1987 dal Consiglio del CIM.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 gennaio 1988

1988-51

78 Foglio federale. 71° anno. Voi. I

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Stich II cancelliere della Confederazione, Buser

1237

Compendio Sino agli anni sessanta, il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), Organizzazione intergovernativa con sede a Ginevra e della quale la Svizzera è membro, aveva il compito di agevolare sul piano operativo il trasferimento e la reintegrazione, nei Paesi di immigrazione, dei rifugiati sparsi in Europa al termine del secondo conflitto mondiale, come anche degli emigranti dei Paesi sovrappopolati. Da oltre un decennio ed a seguito del flusso massiccio di profughi dalle regioni extra-europee, il CIME si è dato un nuovo orientamento e si adopera per garantire uno svolgimento coordinato dei movimenti migratori nei cinque continenti nonché per agevolare l'insediamento e l'integrazione dei migranti nella struttura économico-sociale dei Paesi di accoglimento.

Il CIME, ora denominato «Comitato intergovernativo per le migrazioni» (CIM), a seguito del progressivo sviluppo a livello mondiale delle proprie attività, ha deciso nel novembre 1984 di rivedere il testo sul quale si basa, vale a dire l'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), adottato il 19 ottobre 1953. Il Consiglio del CIM, nel cui ambito è rappresentato il nostro Paese, ha approvato all'unanimità, il 20 maggio 1987, gli emendamenti al detto Atto costitutivo.

Siffatti emendamenti di natura generalmente più redazionale che sostanziale, comportano nondimeno nuovi obblighi per gli Stati membri: materialmente il campo di attività del CIM è ora esteso al mondo intero, mentre formalmente sono state modificate talune competenze dei suoi organi. Sotto il profilo finanziario per contro detti emendamenti si possono definire irrilevanti.

In conformità dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, gli emendamenti in questione devono essere approvati dalle Camere ai fini della loro ratifica.

1238

I

Cronistoria

II 5 dicembre 1951, 26 Stati, tra cui la Svizzera, partecipanti alla Conferenza delle migrazioni di Bruxelles, istituirono un «Comitato intergovernativo provvisorio per le correnti migratone d'Europa». Successivamente, il 15 novembre 1952, detto Comitato assunse il nome di «Comitato intergovernativo per le migrazioni europee» (CIME). In quanto organizzazione intergovernativa, dotata di personalità giuridica internazionale, il Comitato mantenne carattere provvisorio sino al 1954, data dell'entrata in vigore del suo Atto costitutivo adottato a Venezia il 19 ottobre 1953. A quest'ultimo aderirono Stati che seppero fornire la prova del loro interesse verso il principio della libera circolazione delle persone.

Date le sue specifiche attività in favore dei rifugiati, il «CIME» era stato concepito quale istituzione complementare dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con il quale collaborava strettamente occupandosi unicamente di problemi pratici vale a dire trasporti, alloggi, formazione, sussistenza, ecc;-contribuiva altresì allo sviluppo economico ed al miglioramento del livello di formazione dei Paesi di immigrazione impartendo corsi di lingue ed un insegnamento tecnico agli emigranti assicurando anche un afflusso di manodopera qualificata (trasferimento di persone). Il CIME aveva consentito, fino al 1964, a circa 700 000 emigranti ed a circa 600 000 rifugiati di acquisire una nuova patria. Poi, grazie allo sviluppo economico dell'Europa ricostruita, i problemi dell'emarginazione e dei rifugiati persero via via la loro importanza sicché l'attività del CIME ne venne sensibilmente diminuita.

Da oltre un decennio però, il CIME si è dato un nuovo orientamento assumendo una dimensione più ampia a causa degli esodi massicci di profughi dalle regioni extra-europee, dall'Africa ed anche dall'Asia. Questo nuovo orientamento indusse il CIME - frattanto denominato nel 1980 per motivi di praticità «Comitato intergovernativo per le migrazioni» (CIM) - ad assicurare lo svolgimento armonico dei movimenti migratori nei cinque continenti e ad agevolare l'integrazione dei migranti nella struttura économico-sociale dei Paesi di accoglimento senza però trascurare la collaborazione con l'Alto commissariato per i rifugiati. Esso svolge anche attività connesse con la cooperazione allo sviluppo
sforzandosi di incoraggiare il rientro nel loro Paese d'origine di specialisti del Terzo mondo che hanno ricevuto una formazione in Europa o negli Stati Uniti.

Per assolvere i propri compiti il CIM dispone di 38 rappresentanze all'infuori di Ginevra, ripartite nel mondo intero. Grazie alla sua attività circa 3,8 milioni di persone hanno potuto stabilirsi in un Paese di accoglimento o far ritorno in Patria.

Attualmente 33 Stati sono membri del CIM mentre 15 altri Stati e 37 organizzazioni ed istituzioni internazionali beneficiano dello Statuto di osservatore.

Dato che i suoi interventi si estendono al mondo intero il CIM ha deciso, nel novembre 1984, di aggiornare il citato Atto costitutivo del 19 ottobre 1953, onde adeguare il diritto alla situazione di fatto. A tal fine il Consiglio del CIM ha istituito, nel novembre 1985, un gruppo di lavoro comprendente rappresentanti dei Governi membri interessati, tra cui la Svizzera, con il compito speci-

1239

fico di esaminare gli emendamenti proposti dall'Amministrazione e dai detti membri, indi formulare raccomandazioni in merito. Il 20 maggio 1987 il Consiglio ha adottato all'unanimità il testo riveduto sottopostogli dal gruppo di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 dell'Atto costitutivo riveduto, denominato ormai «Costituzione», gli emendamenti entreranno in vigore non appena saranno stati adottati dai due terzi degli Stati membri del CIM, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

2

Atteggiamento della Svizzera nei confronti del CIM

La Svizzera, fedele alla sua tradizione umanitaria, componente non trascurabile della sua politica estera, collabora strettamente con il CIM sin dalla sua creazione - vedere decreti federali del 19 giugno 1952 (FF 1952 600) e del 20 marzo 1953 (FF 1953 327). Inoltre, conformemente al decreto federale del 17 marzo 1954 (FF 1954 236), detta collaborazione, di durata illimitata, verrà mantenuta fintantoché esisterà questa Organizzazione. La Svizzera siede nel Consiglio del CIM al pari di tutti gli altri Stati membri nonché nel Comitato esecutivo, secondo la rotazione convenuta con gli altri membri; partecipa, a titolo obbligatorio, alla parte amministrativa e, a titolo volontario, alla parte operativa del bilancio dell'Organizzazione. Nel 1987 il suo contributo obbligatorio ammontava a 480 000 franchi mentre quello volontario a 600 000 franchi, attinti entrambi dal credito quadro per l'aiuto umanitario.

Peraltro la Svizzera conferisce al CIM i privilegi, le immunità e le agevolazioni normalmente concesse alle organizzazioni intergo vernati ve, in conformità dello Scambio di lettere del 7 aprile/3 maggio 1954 concernente lo statuto giuridico in Svizzera del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (RS 0.192.122.935), che rende applicabile a quest'ultimo, per analogia, l'Accordo su i privilegi e le immunità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite concluso l'I 1 giugno/1° luglio 1946 tra il Consiglio federale svizzero e il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (RS 0.192.120.1).

3 31

Analisi degli emendamenti Introduzione

Gli emendamenti all'Atto costitutivo, adottati giusta l'articolo 29 del medesimo, sono riprodotti e sottolineati in allegato al presente messaggio. Il Consiglio del CIM, nell'approvare le proposte di modifica presentate dal gruppo di lavoro, nel quale era rappresentata anche la Svizzera, è stato mosso dai seguenti principi: - mantenimento del carattere fondamentale, del campo d'attività e della struttura organica del CIM; - riconoscimento del mandato globale del CIM e salvaguardia della sua elasticità nell'adempimento dei propri compiti; - rafforzamento del carattere e dell'orientamento essenzialmente umanitari del CIM; 1240

- inclusione, nell'atto costitutivo, del contenuto delle diverse risoluzioni approvate dal Consiglio durante gli anni trascorsi, in particolare quelle concernenti la dimensione mondiale del CIM, il cambiamento della sua denominazione, la politica dei programmi latino-americani, il ruolo del CIM nell'organizzazione di seminari e la sua missione per quanto riguarda l'allestimento di programmi speciali di reintegrazione; - rafforzamento della cooperazione tra organizzazioni internazionali nell'ambito della migrazione dei rifugiati.

La maggior parte degli emendamenti rivestono carattere più redazionale che sostanziale. La Svizzera, partecipando attivamente alla revisione dell'Atto costitutivo, ha potuto sottoscrivere la totalità delle sue modifiche qui appresso descritte.

32

Denominazione dell'Organizzazione

Per ovviare ad eventuali confusioni fra il Comitato in quanto organizzazione ed il Comitato esecutivo, in quanto organo del CIM, è stato convenuto di cambiare la denominazione del Comitato intergovernativo per le migrazioni (CIM) in «Organizzazione internazionale per le migrazioni» (OIM).

33

Preambolo

Gli emendamenti operati al preambolo dell'Atto costitutivo si possono sintetizzare nella maniera seguente: la designazione «europeo» viene soppressa e lo stesso dicasi della limitazione geografica. Per consentire uno svolgimento coordinato dei movimenti migratori è necessario approntare servizi speciali di migrazione nel mondo intero e nelle diverse circostanze quali migrazione temporanea, migrazione di rientro, migrazione intra-regionale, inclusa quella dei profughi e delle persone costrette ad abbandonare il loro Paese e che necessitano quindi di servizi internazionali di migrazione. Viene espressamente evidenziato il vincolo tra migrazione e sviluppo nonché sottolineata l'urgenza di una maggiore collaborazione per la ricerca e lo studio delle questioni connesse con la migrazione. Infine è rilevata la necessità di una stretta cooperazione tra le organizzazioni internazionali.

34

Finalità e funzioni

II Capitolo I, nel quale sono state trattate le finalità e le funzioni dell'Organizzazione, riflette il campiamento operato al preambolo, in particolare per quanto riguarda il mandato di quest'ultima a livello mondiale. Le varie funzioni sono esposte in un ordine più logico ed il termine generico «migranti» comprende anche il personale qualificato. In questo capitolo è stato incluso un nuovo elemento, ossia l'obbligo, per l'Organizzazione, di collaborare strettamente con le organizzazioni internazionali al fine di agevolare il coordinamento delle attività ed è specificamente menzionato che tale collaborazione avverrà

1241

nella reciproca osservanza delle competenze delle organizzazioni interessate.

Siffatto concetto, precedentemente enunciato nell'articolo 27 dell'Atto costitutivo, è stato rafforzato e collocato subito dopo l'esame delle finalità e delle funzioni. L'importanza attribuita alla necessità di una maggiore collaborazione scaturisce dall'esigenza di evitare la duplicazione degli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali.

35

Membri

La sola modifica sostanziale, nel Capitolo II dell'Atto costitutivo, riguarda gli Stati membri dell'organizzazione e fa riferimento all'articolo 4 che tratta le sanzioni loro applicabili in caso di inosservanza degli obblighi. Il testo originale è stato modificato in modo da rendere possibile una chiara distinzione tra le diverse sanzioni. Vi si prevede, in particolare, la soppressione della qualifica di Membro allo Stato che contravvenisse in maniera persistente ai principi della Costituzione come anche la revoca del diritto di voto allo Stato che fosse in mora da oltre due anni nel pagamento dei contributi.

36

Organi

II Capitolo III dell'Atto costitutivo, nel quale sono elencati gli organi dell'Organizzazione, rimane immutato.

37

Consiglio

II Capitolo IV dell'Atto costitutivo, relativo al Consiglio dell'Organizzazione, contiene un nuovo articolo 8 nel quale è esplicitamente prevista la possibilità, per gli Stati non membri, di sollecitare lo statuto di osservatore. Inoltre la qualifica di osservatore può essere concessa non soltanto alle organizzazioni internazionali - governative o non governative - che si occupano di migrazioni e di rifugiati, ma anche a quelle versate nella ricerca di un migliore impiego delle risorse umane.

L'articolo 9 codifica la prassi, a tutt'oggi ben sancita, secondo la quale il Consiglio tiene una sola seduta ordinaria.

38

Comitato esecutivo

II Capitolo V dell'Atto costitutivo, dedicato al Comitato esecutivo dell'Organizzazione, ha fornito la base per un dibattito approfondito. Le funzioni di questo organo, enumerate nell'articolo 12, sono state rafforzate. In particolare il Comitato esecutivo è abilitato a presentare pareri e proposte di propria iniziativa.

L'articolo 13 mantiene invariato il numero dei membri del Comitato esecutivo ma prevede la possibilità di aumentarlo sino a concorrenza di un terzo del numero complessivo dei membri dell'Organizzazione.

1242

Il Comitato esecutivo, allo scopo di adempiere adeguatamente alle proprie funzioni e salvo riserva di un eventuale riesame da parte del Consiglio, è autorizzato ad istituire un sottocomitato (nuovo art. 15).

39

Amministrazione

II Capitolo VI relativo all'Amministrazione dell'Organizzazione dell'Organizzazione ed al ruolo della direzione generale, riprende i nuovi titoli di Direttore generale e Vice-direttore generale, introdotti a suo tempo dal Consiglio (art.

17).

L'articolo 18 prevede inoltre, come avviene di consueto nelle altre organizzazioni internazionali, che il Direttore generale ed il Vice-direttore generale vengano eletti dal Consiglio a maggioranza dei due terzi e che possano essere rieletti. La durata del loro mandato sarà di regola di cinque anni, ma in casi eccezionali, potrà essere inferiore se deciso dal Consiglio a maggioranza dei due terzi.

310

Sede

Siccome la sede dell'Organizzazione è riconfermata a Ginevra, il contenuto del Capitolo VII dell'Atto costitutivo non è stato modificato.

311

Finanze

II Capitolo Vili dell'Atto costitutivo dedicato alle finanze dell'Organizzazione non ha subito modifiche sostanziali.

312

Statuto giuridico

II Capitolo IX dell'Atto costitutivo, relativo allo statuto giuridico dell'Organizzazione (Personalità giuridica, privilegi e immunità) non ha subito mutamenti sostanziali.

313

Collaborazione e coordinamento

II vecchio Capitolo X intitolato «Rapporti con altre organizzazioni» è stato soppresso. Il suo contenuto è stato ripreso nell'articolo 1 capoverso 2, per quanto concerne la collaborazione con altre organizzazioni internazionali, governative o non governative, che si occupano di migrazioni, rifugiati o risorse umane, nonché nell'articolo 8 per quanto concerne l'ammissione, in veste di osservatori senza diritto di voto, di Stati non membri e di organizzazioni internazionali che si occupano di migrazioni, rifugiati e risorse umane.

1243

314

Disposizioni varie

II Capitolo X, ex Capitolo XI dell'Atto costitutivo, denominato «Disposizioni varie» che disciplina in particolare le modalità decisionali, la revisione, l'interpretazione e l'applicazione della Costituzione, lo scioglimento dell'Organizzazione come anche l'entrata in vigore della Costituzione medesima, non ha subito modifiche sostanziali.

4

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

L'entrata in vigore degli emendamenti proposti non avrà incidenza alcuna sulle finanze della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tantomeno sull'effettivo del personale.

5

Linee direttive della politica di governo

II disegno di decreto federale è annunciato nelle linee direttive della politica di governo per la legislatura 1987/1991 (FF 1988 I 339 appendice 2).

6

Costituzionalità

La costituzionalità del disegno sottopostovi di decreto federale che approva gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), adottato dal Consiglio del CIM il 20 maggio 1987, si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione la competenza di stipulare trattati con gli Stati esteri. La conpetenza dell'Assemblea federale discende dall'articolo 85 numero 5 Cost.

L'Atto costitutivo, in conformità del suo articolo 3, può essere denunziato in ogni momento, alla fine di ciascun anno civile. Inoltre gli emendamenti in questione non prevedono l'adesione ad un'organizzazione internazionale bensì mirano al riassetto di un'organizzazione internazionale esistente della quale la Svizzera è membro. Il decreto federale che approva gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) non è dunque sottoposto a referendum.

1244

Decreto federale che approva gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 1988'*, decreta:

Art. l 1 Sono approvati gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), attualmente denominato Comitato intergovernativo per le migrazioni (CIM), adottati il 20 maggio 1987 dal Consiglio del CIM.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

1600

»FF 1988 I 1237

1245

Costituzione "

Traduzione 2)

dell ' Organizzazione internazionale per le migrazioni

Preambolo Le alte Parti contraenti, Richiamando la Risoluzione approvata il 5 dicembre 1951 dalla Conferenza delle migrazioni di Bruxelles, Riconoscendo che la erogazione, a livello internazionale, di servizi di migrazione è spesso necessaria per assicurare uno svolgimento ordinato dei movimenti di migrazione nel mondo, e per agevolare, alle condizioni più favorevoli, l'insediamento e l'integrazione dei migranti nella struttura economica e sociale del Paese di accoglimento; che analoghi servizi di migrazione possono inoltre rivelarsi necessari in caso di migrazioni temporanee, di migrazioni di rientro e di migrazioni intra-regionali; che la migrazione internazionale include anche quella dei profughi, delle persone trasferite e di altre persone costrette ad abbandonare il loro Paese, e che necessitano di servizi internazionali di migrazione; che occorre promuovere la cooperazione degli Stati e delle Organizzazioni internazionali per facilitare l'emigrazione di persone desiderose di partire per Paesi dove potranno, con il loro lavoro, sopperire alle proprie necessità e condurre una esistenza dignitosa, nel rispetto della persona umana, insieme alle loro famiglie; che la migrazione può stimolare la creazione di nuove attività economiche nei Paesi di accoglimento, e che esiste un rapporto tra la migrazione e le condizioni economiche, sociali e culturali dei Paesi in via di sviluppo, che occorrerebbe tener conto dei fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo in materia di cooperazione e di altre attività internazionali inerenti alla migrazione, che occorre promuovere la cooperazione degli Stati e delle Organizzazioni internazionali, governative e non governative, in materia di ricerca e di consultazioni sulle questioni migratone, non solo per quanto riguarda il processo migratorio, ma anche la situazione e le specifiche esigenze del migrante in quanto essere umano, " II presente testo incorpora nella Costituzione del 19 ottobre 1953 del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (denominazione anteriore della Organizzazione) gli emendamenti approvati il 20 maggio 1987 ed entrati in vigore il 21 Dal testo originale francese.

1246

Organizzazione internazionale per le migrazioni

che i movimenti dei migranti dovrebbero, per quanto possibile, essere effettuati con regolari servizi di trasporto, salva la necessità, in talune circostanze, di ricorrere ad agevolazioni supplementari o diverse; che una stretta cooperazione e coordinamento debbono esistere tra gli Stati, le Organizzazioni internazionali, governative e non governative, per quanto riguarda le questioni migratone e riguardanti i profughi, la necessità di un finanziamento internazionale delle attività correlate alla migrazione internazionale, istituiscono l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, qui di seguito denominata l'Organizzazione, e accettano la presente Costituzione.

Capitolo I: Scopi e funzioni Articolo 1 1. Gli scopi e le funzioni dell'Organizzazione sono: a) di prendere ogni provvedimento utile per assicurare il trasferimento organizzato dei migranti che non godono di agevolazioni adeguate o che, altrimenti, non sarebbero in grado di partire senza una assistenza particolare, verso Paesi dove esistono possibilità di una migrazione coordinata; b) di occuparsi del trasferimento organizzato dei profughi, delle persone trasferite e di altre persone bisognose di servizi internazionali di migrazione, per le quali potrebbero essere stipulate intese tra l'Organizzazione e gli Stati interessati, compresi quelli che si impegnano ad accoglierli; e) di fornire, a richiesta degli Stati interessati e con il loro accordo, servizi di migrazione quali il reclutamento, la selezione, la preparazione alla migrazione, i corsi di lingua, le attività di orientamento, gli esami medici, il collocamento, le attività che facilitano l'accoglimento e l'integrazione, nonché servizi di consulenza in materia migratorio, ed ogni altra assistenza inerente alle finalità dell'Organizzazione; d) di fornire servizi analoghi, a richiesta degli Stati o in cooperazione con altre Organizzazioni internazionali interessate, per le migrazioni di rientro volontario, compreso il rimpatrio liberamente consentito, e) di offrire agli Stati, nonché alle Organizzazioni internazionali, ed altre Organizzazioni, una istanza per scambi di vedute e di esperienze, nonché per la promozione della cooperazione e del coordinamento degli sforzi internazionali su questioni relative a migrazioni internazionali, compresi studi imperniati su tali questioni al
fine di ricavare soluzioni a livello pratico.

2. L'Organizzazione, nell'adempimento delle sue funzioni, collabora strettamente con le Organizzazioni internazionali governative e non-governative interessate alle questioni di migrazione, di profughi e di risorse umane, per facilitare, tra l'altro, il coordinamento delle attività internazionali in detti settori. Tale 1247

Organizzazione internazionale per le migrazioni

cooperazione avverrà nella reciproca osservanza delle competenze delle Organizzazioni interessate.

3. L'Organizzazione riconosce che la questione dei criteri di ammissione ed il numero dei migranti da ammettere dipende dalla competenza nazionale degli Stati; essa, nell'adempimento delle sue funzioni, si adegua alle leggi ed ai regolamenti, nonché alla politica, degli Stati interessati.

Capitolo II: Membri Articolo 2 Sono membri dell'Organizzazione: a) gli Stati che, in quanto membri della Organizzazione, hanno accettato la presente Costituzione, in base all'articolo 34, o cui si applica il disposto dell'articolo 35; b) gli altri Stati che hanno dato prova del loro interesse nei confronti del principio della libera circolazione delle persone e che si impegnano almeno a contribuire alle spese amministrative della Organizzazione con una partecipazione, il cui tasso sarà concordato tra il Consiglio e lo Stato interessato, subordinatamente ad una decisione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi ed alla loro accettazione della presente Costituzione.

Articolo 3 Ogni Stato membro può notificare il proprio ritiro dalla Organizzazione con effetto a decorrere dalla fine dell'esercizio in corso. Detta notifica deve essere comunicata per iscritto e pervenire al Direttore Generale dell'Organizzazione almeno quattro mesi prima della fine dell'esercizio in corso. Gli obblighi finanziari nei confronti della Organizzazione, di uno Stato membro che abbia notificato il proprio ritiro, si applicheranno alla totalità dell'esercizio durante il quale la notifica è stata comunicata.

Articolo 4 1. Se uno Stato membro non adempie ai suoi obblighi finanziari nei confronti della Organizzazione per due esercizi finanziari consecutivi, il Consiglio può, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi, sospendere il diritto di voto, nonché i servizi di cui detto Stato membro beneficia, interamente o in parte. Il Consiglio ha facoltà di ripristinare tale diritto di voto e tali servizi con una decisione adottata a maggioranza semplice.

2. Ogni Stato membro può essere sospeso dalla sua qualità di membro per decisione del Consiglio, adottata a maggioranza dei due terzi se detto Stato trasgredisce in maniera continua i principi della presente Costituzione. Il Consiglio ha facoltà di ripristinare tale qualità di membro con decisione presa a maggioranza semplice.

1248

Organizzazione internazionale per le migrazioni

Capitolo III: Organi Articolo 5 Gli organi dell'Organizzazione sono: a) il Consiglio; b) il Comitato esecutivo; e) l'Amministrazione.

Capitolo IV: Consiglio Articolo 6 Le funzioni del Consiglio, oltre a quelle indicate in altre norme della presente Costituzione, sono le seguenti: a) determinare la politica della Organizzazione; b) esaminare i rapporti, approvare e dirigere la gestione del Comitato esecutivo; e) esaminare i rapporti, approvare e dirigere la gestione del Direttore generale; d) esaminare ed approvare il programma, il bilancio preventivo, le spese ed i conti dell'Organizzazione; e) adottare ogni altro provvedimento per conseguire le finalità dell'Organizzazione.

Articolo 7

1. Il Consiglio è composto da rappresentanti degli Stati membri.

2. Ciascun Stato membro nomina un rappresentante nonché i supplenti ed i consiglieri che ritiene necessari.

3. Ciascun Stato membro dispone di un voto nel Consiglio.

Articolo 8 (nuovo) II Consìglio può ammettere Stati non membri ed Organizzazioni internazionali governative o non-governative, che si occupano di migrazione, di profughi o di risorse umane, come osservatori alle proprie riunioni, a richiesta degli stessi, a condizioni che possono essere fissate dal regolamento del Consiglio. Tali osservatori non avranno diritto di voto.

Articolo 9 (vecchio art. 8) 1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria a richiesta: a) del terzo dei suoi membri; b) del Comitato esecutivo; e) del Direttore generale o del Presidente del Consiglio, in casi urgenti.

1249

Organizzazione internazionale per le migrazioni

3. All'inizio di ogni sessione ordinaria, il Consiglio elegge un Presidente e gli altri membri dell'ufficio, il cui mandato è di un anno.

Articolo 10 (vecchio art. 9) II Consiglio può istituire ogni sotto-comitato necessario all'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 11 (vecchio art. 10) II Consiglio adotta il proprio regolamento.

Capitolo V: Comitato esecutivo Articolo 12 (vecchio art. 11) Le funzioni del Comitato esecutivo sono le seguenti: a) esaminare e rivedere la politica, i programmi e le attività della Organizzazione, i rapporti annui del Direttore Generale ed ogni altro rapporto speciale; b) esaminare tutte le questioni finanziarie o di bilancio che sono di competenza del Consiglio; e) prendere in considerazione ogni questione specificamente presentata dal Consiglio, compresa la revisione del bilancio preventivo, ed adottare a tale proposito i provvedimenti che si rivelassero necessari; d) consigliare il Direttore generale su ogni questione da questi eventualmente sottoposta; e) prendere, negli intervalli tra le sessioni del Consiglio, ogni decisione urgente relativa a questioni che appartengono alla sfera di competenza del Consiglio, decisioni che saranno sottoposte alla approvazione di quest'ultimo nella sessione successiva; f) presentare al Consiglio o al Direttore generale, di sua iniziativa, pareri o proposte; g) trasmettere al Consiglio dei rapporti, e, se del caso, delle raccomandazioni riguardo alle questioni trattate.

Articolo 13 (vecchio art. 12) 1. Il Comitato esecutivo è composto dai rappresentanti di nove Stati membri.

Detto numero può essere accresciuto per decisione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi, a condizione che non superi il terzo del numero totale dei membri dell'Organizzazione.

2. I predetti Stati membri sono eletti dal Consiglio per due anni e sono rieleggibili.

3. Ciascun membro del Comitato esecutivo nomina un rappresentante nonché i supplenti ed i consiglieri che reputa necessari.

4. Ciascun membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.

1250

Organizzazione internazionale per le migrazioni

Articolo 14 (vecchio art. 13) 1. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta l'anno. Esso si riunirà, a seconda delle necessità, per svolgere le sue funzioni, a richiesta: a) del suo presidente; b) del Consiglio; e) del Direttore generale dopo consultazione del presidente del Consiglio; d) della maggioranza dei suoi membri.

2. Il Comitato esecutivo elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente il cui mandato è di un anno.

Articolo 15 (nuovo) II Comitato esecutivo può con riserva di un eventuale riesame da parte del Consiglio, istituire ogni sotto-comitato necessario all'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 16 (vecchio art. 14) II Comitato esecutivo adotta il proprio regolamento.

Capivolo VI: Amministrazione Articolo 17 (vecchio art. 15) L'Amministrazione comprende un Direttore generale, un Vice-Direttore generale, nonché il personale stabilito dal Consiglio.

Articolo 18 (vecchio art. 16) 1. Il Direttore generale ed il Vice-Direttore generale sono eletti dal Consiglio a maggioranza dei due terzi e potranno essere rieletti. La durata del loro mandato sarà di regola di cinque anni, ma potrà essere inferiore, in casi eccezionali, qualora il Consiglio così decida a maggioranza dei due terzi. Essi adempiono alle loro funzioni conformemente ai termini di contratti approvati dal Consiglio e firmati, a nome della Organizzazione, dal Presidente del Consiglio.

2. // Direttore generale è responsabile davanti al Consiglio ed al Comitato esecutivo. Egli amministra e gestisce i servizi dell'Organizzazione in osservanza della presente Costituzione, della politica generale e delle decisioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, nonché dei regolamenti da essi adottati, e formula proposte in vista dei provvedimenti che il Consiglio deve adottare.

Articolo 19 (vecchio art. 17) II Direttore generale nomina il personale dell'Amministrazione in conformità con lo statuto del personale adottato dal Consiglio.

1251

Organizzazione internazionale per le migrazioni Articolo 20 (vecchio art. 18) 1. Nell'adempimento dei loro doveri, il Direttore generale, il Vice-Direttore generale ed il personale non debbono né sollecitare, né accettare istruzioni da alcun Stato o autorità esterna alla Organizzazione. Essi debbono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali.

2. Ciascun Stato membro si impegna a rispettare la natura esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale, del Vice-Direttore generale e del personale, e a non tentare di influenzarli nella esecuzione del loro compito.

3. Ai fini del reclutamento e dell'impiego del personale, debbono essere considerati come requisiti di base la capacità, la competenza e le doti di integrità; tranne che in circostanze particolari, il personale deve essere reclutato tra i cittadini degli Stati membri della Organizzazione, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica.

Articolo 21 (vecchio art. 19) II Direttore generale assiste, o si fa rappresentare dal Vice Direttore generale o altro funzionario incaricato a tutte le sessioni del Consiglio, del Comitato esecutivo e dei sotto-comitati. Il Direttore generale, o suo rappresentante incaricato, può partecipare ai dibattiti, senza diritto di voto.

Articolo 22 (vecchio art. 20) Durante la sessione ordinaria del Consiglio successiva al termine di ogni esercizio finanziario, il Direttore generale presenta al Consiglio, per il tramite del Comitato esecutivo, un rapporto sui lavori della Organizzazione, fornendo un resoconto completo delle sue attività durante l'anno trascorso.

Capitolo VII: Sede Articolo 23 (vecchio art. 21) 1. La sede dell'Organizzazione è a Ginevra. Il Consiglio può decidere, con una votazione a maggioranza dei due terzi, di trasferire la propria sede in altro luogo.

2. Le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo si svolgono a Ginevra, a meno che due terzi dei membri del Consiglio, o rispettivamente del Consiglio esecutivo, non abbiano deciso di riunirsi altrove.

Capitolo Vili: Finanze Articolo 24 (vecchio art. 22) // Direttore generale sottopone al Consiglio, per il tramite del Comitato esecutivo, un bilancio preventivo annuo che comprende le spese amministrative e

1252

Organizzazione internazionale per le migrazioni

quelle relative alle sue attività, i prodotti previsti, le previsioni supplementari in caso di necessità, ed i conti annui o speciali dell'Organizzazione.

Articolo 25 (vecchio art. 23) 1. Le risorse necessarie per le spese dell'Organizzazione sono rappresentate: a) per quanto riguarda la parte amministrativa del bilancio preventivo, da contributi in numerario degli Stati membri, che saranno dovuti all'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferiscono e che dovranno essere versati senza ritardo; b) per quanto riguarda la parte del bilancio preventivo concernente le attività dell'Organizzazione, da contributi in numerario, in natura o sotto forma di servizi degli Stati membri, di altri Stati, di organizzazioni internazionali, governative o non-governative, di altri enti giuridici o persone private, i quali contributi saranno saldati non appena possibile e per intero anteriormente alla scadenza dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

2. Ogni Stato membro deve versare, alla parte amministrativa del bilancio preventivo dell'Organizzazione, una quota il cui tasso sarà concordato tra il Consiglio e lo Stato membro interessato.

3. I contributi alle spese operative dell'Organizzazione sono volontari ed ogni partecipante alla parte del bilancio preventivo relativa alle attività, può concordare con l'Organizzazione i termini e le condizioni d'impiego dei suoi contributi in conformità con gli obiettivi e le funzioni dell'Organizzazione.

4. a) Le spese di amministrazione in sede, e tutte le altre spese amministrative, tranne quelle effettuate ai fini delle funzioni di cui al comma 1 e) e d) dell'articolo 1, saranno imputate sulla parte amministrativa del bilancio preventivo; b) le spese operative, nonché le spese amministrative effettuate ai fini delle funzioni di cui al comma 1 e) e d) dell'articolo 1 saranno imputate sulla parte del bilancio preventivo relativo alle attività.

5. Il Consiglio vigilerà affinchè la gestione amministrativa sia assicurata in maniera efficace ed economica.

Articolo 26 (vecchio art. 24) II Consiglio fissa un regolamento finanziario.

Capitolo IX: Statuto giuridico Articolo 27 (vecchio art. 25) L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le proprie funzioni e conseguire i suoi scopi, e segnatamente della capacità, secondo la legislazione dello Stato: 79 Foglio federale. 71° anno. Voi. I

1253

Organizzazione internazionale per le migrazioni

a) di stipulare contratti; b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; e) di ricevere e di spendere fondi pubblici e privati; d) di adire in giudizio.

Articolo 28 (vecchio art. 26) 1. L'Organizzazione godrà dei privilegi ed immunità che sono necessari per svolgere le proprie funzioni e conseguire i suoi scopi.

2. I rappresentanti degli Stati membri, il Direttore generale, il Vice-Direttore generale ed il personale dell'Amministrazione godranno altresì dei privilegi e delle immunità necessarie al libero esercizio delle loro funzioni inerenti alla Organizzazione.

3. Detti privilegi ed immunità saranno definiti in accordi tra l'Organizzazione e gli Stati interessati, o attraverso altri provvedimenti adottati da detti Stati.

Capitolo X: Disposizioni varie Articolo 29 (vecchio art. 28) 1. A meno che ciò non sia diversamente disposto nella presente Costituzione o nei regolamenti stabiliti dal Consiglio o dal Comitato esecutivo, tutte le decisioni del Consiglio, del Comitato esecutivo e di tutti i sotto-comitati sono prese a maggioranza semplice.

2. Le maggioranze previste dalle disposizioni della presente Costituzione o dai regolamenti stabiliti dal Consiglio o dal Comitato esecutivo si intendono dei membri presenti e votanti.

3. Un voto è valido solamente se è presente la maggioranza dei membri del Consiglio, del Comitato esecutivo o del sotto-comitato interessato.

Articolo 30 (vecchio articolo 29) 1. I testi degli emendamenti proposti alla presente Costituzione saranno comunicati dal Direttore generale ai governi degli Stati membri almeno tre mesi prima di essere esaminati dal Consiglio.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati da due terzi dei membri del Consiglio ed accettati dai due terzi degli Stati membri, in conformità con le loro rispettive norme costituzionali, rimanendo peraltro inteso che gli emendamenti i quali comportano nuovi obblighi per i membri entreranno in vigore per un determinato membro solo se tale membro abbia accettato i predetti emendamenti.

Articolo 31 (vecchio art. 30) Ogni controversia la quale riguardi l'interpretazione o l'applicazione della presente Costituzione, la quale non sia stata regolata per via negoziale o da una decisione del Consiglio, presa a maggioranza dei due terzi, sarà deferita alla 1254

Organizzazione internazionale per le migrazioni

Corte Internazionale di Giustizia in conformità con lo Statuto di detta Corte, a meno che gli Stati membri interessati non convengano altra modalità di composizione entro un termine ragionevole.

Articolo 32 (vecchio art. 31) Subordinatamente alla approvazione di due terzi dei membri del Consiglio, l'Organizzazione può rilevare da ogni altra organizzazione o ente internazionale le cui finalità appartengano alla competenza della Organizzazione, le attività, risorse ed obblighi che potrebbero essere stabiliti da un accordo internazionale o da un'intesa concordata tra le Autorità competenti delle rispettive Organizzazioni.

Articolo 33 (vecchio art. 32) II Consiglio può, con decisione adottata a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, decretare lo scioglimento dell'Organizzazione.

Articolo 34" (vecchio art. 33) II presente Atto istitutivo entrerà in vigore, per i governi membri del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee che lo avranno accettato, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, il giorno della prima riunione di detto Comitato, dopo che: a) i due terzi almeno dei membri del Comitato, b) una parte dei membri che versano almeno il 75 per cento dei contributi alla parte amministrativa del bilancio preventivo, abbiano notificato al Direttore la loro accettazione del predetto Atto.

Articolo 35" (vecchio art. 34) I Governi membri del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee i quali, alla data di entrata in vigore del presente Atto istitutivo, non abbiano notificato al Direttore la loro accettazione di tale Atto, possono rimanere membri del Comitato per un anno a decorrere da tale data, se contribuiscono alle spese amministrative del Comitato ai sensi del comma 2 dell'articolo 25; per tutto questo periodo essi conservano il diritto di accettare l'Atto costitutivo.

Articolo 36 (vecchio art. 35) I testi francese, inglese e spagnolo della presente Costituzione sono considerati come ugualmente autentici.

(Seguono le firme)

" Gli articoli 34 e 35 sono stati applicati al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, il 30 novembre 1954.

1601

1255

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) del 20 gennaio 1988

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1988

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

88.003

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

05.04.1988

Date Data Seite

1237-1255

Page Pagina Ref. No

10 115 655

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.