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Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera alla facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale del Fondo monetario internazionale del 25 maggio 1988

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'accordo tra la Confederazione e il Fondo monetario internazionale sulla partecipazione della Svizzera alla facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale (FCAS).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 maggio 1988

1988-331

82 Foglio federale. 71° anno. Voi. Il

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Stich II cancelliere della Confederazione, Buser

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Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale propone di stanziare un mutuo di 200 milioni di diritti speciali di prelievo (ca. 386 milioni di franchi svizzeri) per la facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale (FCAS) del Fondo monetario internazionale (FMI). Il mutuo, concesso senza interesse, è rimborsabile nel termine di IO anni.

La nuova facilitazione consentirà al FMI, in qualità di fiduciario, di assegnare crediti a condizioni estremamente favorevoli (probabilmente a un saggio dello 0,5%) ai Paesi più sfavoriti e molto indebitati del Terzo mondo. Ventiquattro Paesi si sono già impegnati a concedere i mutui per una somma complessiva di 5,4 miliardi di diritti di prelievo speciale (ca. 10,4 miliardi di franchi svizzeri).

La FCAS è uno strumento chiave nel procedimento avviato per ridurre il debito dei Paesi più sfavoriti del Terzo mondo, in particolare quelli al meridione del Sahara. Con tale strumento questi Paesi potrebbero poter riassumere i propri diritti e doveri nel quadro dell'economia mondiale e del sistema monetario internazionale.

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I

In generale

II

Introduzione

Come già evidenziato nel rapporto del 18 gennaio 1988 sul programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339), la Svizzera vuole approfondire il rapporto con tutti i Paesi al fine di consolidare la propria posizione in un mondo in completa fase di mutazione politica ed economica. Quindi bisogna assumere una parte attiva negli sforzi sul piano internazionale per risolvere i nuovi problemi.

Conseguentemente, siamo favorevoli all'iniziativa del Fondo monetario internazionale (FMI) intesa a consentire ai più sfavoriti e fortemente indebitati Paesi del Terzo mondo un trattamento preferenziale nella ricerca di una soluzione per ridurre l'indebitamento e attribuire loro una maggiore autonomia economica nell'ambito della cooperazione multilaterale. Per questi Paesi la ricaduta nel bilateralismo commerciale e monetario avrebbe conseguenze irrimediabili non soltanto riguardo all'aspetto economico bensì anche riguardo alla politica esterna che porterebbe inevitabilmente a nuove dipendenze.

L'azione di solidarietà indetta dal FMI si prefigge di permettere la permanenza in seno al sistema monetario internazionale a circa 60 Paesi in sviluppo fra i più sfavoriti. La crisi dell'indebitamento ha sfasato la loro bilancia dei redditi al punto da pregiudicare seriamente qualsiasi sforzo per una graduale reintegrazione nell'economia mondiale. Soltanto mediante crediti a lunga scadenza e a condizioni estremamente vantaggiose può essere consentito a questi Paesi il ripristino dei presupposti per una crescita duratura della loro economia.

Quindi non bastano né i programmi di risanamento a breve termine né i semplici crediti transitori.

Il Fondo monetario ha convenuto con alcuni Stati di offrire ai Paesi più sfavoriti e fortemente indebitati del Terzo mondo una facilitazione speciale corrispondente a 6 miliardi di diritti di prelievo speciali (DPS). Questi crediti sono ottenibili al saggio dello 0,5 per cento, sono rimborsabili in dieci anni e sono attinti al conto di fiducia amministrato dal FMI che ammonta all'equivalente di circa 11,6 miliardi di franchi svizzeri 1). Questi mutui saranno completati da altri crediti concessi dalla Banca mondiale e dall'AIS.

I crediti della facilitazione consolidata di adeguamento strutturale (FCAS) consentiranno ai Paesi beneficiari di istituire le condizioni necessarie a uno sviluppo
durevole della propria economia, di migliorare le bilance dei redditi nonché la capacità d'esportazione. Il FMI, in qualità di fiduciario, e i diversi mutuatari dovranno accordarsi in merito ai programmi d'adeguamento cui verranno subordinati i crediti. Almeno ogni anno, il FMI si accerterà circa l'osservanza delle condizioni. Le parti mutuatarie hanno possibilità di adeguare di comune intesa i programmi all'evoluzione delle circostanze.

I crediti stanziati in virtù della FCAS che perseguono finalità eminentemente macroeconomiche si distinguono chiaramente dalla cooperazione bilaterale allo sviluppo. Infatti, ai Paesi più sfavoriti del Terzo mondo è attualmente negato l'accesso ai mercati finanziari internazionali. A prescindere dai loro risparmi »PS = l fr. 931490 (stato il 6 maggio 1988).

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generalmente insufficienti, essi dipendono, per qualsiasi fabbisogno in capitali, dalle istituzioni finanziarie internazionali e dall'aiuto allo sviluppo. Tuttavia queste fonti di finanziamento inaridiscono qualora non siano onorati gli obblighi finanziari verso gli istituti internazionali.

I fondi destinati alla cooperazione bilaterale allo sviluppo sono essenzialmente stanziati per progetti che contribuiscono soltanto a lungo termine al miglioramento della bilancia del commercio esterno e all'istaurazione di una politica macroeconomica di stabilizzazione. Nelle circostanze attuali è d'altronde indispensabile dar prova di maggior generosità nell'assegnazione di aiuti d'adeguamento più incentrati su finalità macroeconomiche. Infatti, senza una solida base monetaria risultano compromessi gli sforzi di questi Paesi per porre rimedio alla situazione e sfruttare i vantaggi della divisione internazionale del lavoro. Grazie all'AFAS dovrebbe essere possibile il consolidamento delle basi per lo sviluppo nonché il miglioramento dei presupposti per un reinserimento progressivo nell'economia mondiale nonché nei mercati finanziari internazionali. Il FMI potrà in tal modo continuare a svolgere la sua funzione di istituzione monetaria al servizio di quasi tutti i Paesi.

Le finalità surriferite possono essere realizzate unicamente se i Paesi interessati collaborano attivamente senza defezione. Conseguentemente, i mutui del conto fiduciario sono assegnati soltanto se i mutuatari accettano dal canto loro di produrre i necessari sforzi.

Poiché i programmi previsti riguardano l'insieme dell'economia, non è opportuno realizzarli per il tramite di molteplici accordi bilaterali che risulterebbero incontrollabili. Conseguentemente, i donatori potenziali hanno deciso di riunire su un conto fiduciario ad hoc del FMI le risorse che devolvono agli aiuti d'adeguamento strutturale e di affidare a detta organizzazione lo svolgimento delle operazioni.

Proponiamo alle Camere che la Svizzera si associ a questo aiuto internazionale accordando un prestito senza interesse ma rimborsabile di 200 milioni di DPS (ca. 386 milioni di franchi). Il nostro Paese non è membro del FMI. Mediante uno scambio di lettere già approvato dal FMI è stato convenuto col direttore generale di detta organizzazione che saranno riconosciuti alla Svizzera,
per le operazioni del conto fiduciario, i medesimi diritti come per gli altri Stati membri. Conseguentemente, la Svizzera può esigere che le risorse fornite ai Paesi in sviluppo per il tramite del conto fiduciario siano impiegate in funzione dei principi enunciati nella nostra legislazione sull'aiuto allo sviluppo.

12 121

Genesi della facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale Precursori

La facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale (FCAS) ha avuto due precursori, in particolare il «Trust Fund» e la «facilitazione d'adeguamento strutturale» (FAS).

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Il «Trust Fund», istituito nel 1976, aveva una dotazione di 2,9 miliardi di DPS attinta ai proventi delle vendite d'oro del FMI. Quest'ultimo, quale fiduciario, ha accordato fino al 1981 prestiti di 3 miliardi di dollari a 55 Paesi in sviluppo che denotavano un esiguo reddito per abitante. Nel marzo 1986 è stata istituita la FAS. Il suo scopo era quello di riciclare nei Paesi in sviluppo meno favoriti i fondi provenienti dalla rifusione dei prestiti del «Trust Fund» mantenendone le condizioni (interesse 0,5%, scadenza 10 anni). Avevano diritto a queste prestazioni 62 Paesi autorizzati a chiedere crediti all'Associazione internazionale di sviluppo (AIS). La Repubblica popolare di Cina e l'India, che rientrano fra questo elenco di Paesi, hanno volontariamente rinunciato a questo diritto.

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Abbozzo di una nuova soluzione parziale dei problemi dovuti all'indebitamento dei Paesi in sviluppo più sfavoriti

Gli sforzi intesi a risolvere la crisi dell'indebitamento possono grossolanamente essere articolati in tre fasi. Agli inizi degli anni ottanta si è dovuto anzitutto preservare il sistema finanziario internazionale da un crollo che avrebbe coinvolto l'economia mondiale nonché di guadagnare tempo. Furono approntati numerosi programmi di risanamento e di finanziamento in favore dei Paesi in sviluppo eccessivamente indebitati. I partecipanti dovettero accettare sacrifici considerevoli: i Paesi debitori dovevano garantire rigorose forme di ripristino economico; i Paesi creditori dovevano ristrutturare i debiti e iniettare somme considerevoli di valuta fresca. Nondimeno, è subito emerso che i problemi dell'indebitamento potevano essere risolti soltanto qualora la crescita dell'economia mondiale raggiungesse un livello sufficiente, i prezzi delle materie prime - principale talvolta unica risorsa di questi Paesi - segnassero una ripresa e si riuscisse a frenare il protezionismo dei Paesi industrializzati.

Con l'andare degli anni ci si accorse che queste condizioni erano soltanto parzialmente soddisfatte e che i governi dei Paesi debitori faticavano ad ottenere l'applicazione di quelle misure necessarie a riequilibrare la bilancia del commercio con l'estero. Pertanto, l'indebitamento dei Paesi in difficoltà non è affatto diminuito e la crescita economica permaneva al di sotto del livello richiesto talché risultava impossibile instaurare fiducia riguardo alle prospettive economiche dei Paesi interessati (soprattutto nei confronti delle banche). Baker, segretario americano al tesoro, lanciò nel 1985 l'iniziativa omonima che proponeva, all'intenzione dei 15 Paesi maggiormente indebitati del Terzo mondo, una strategia di adeguamento eminentemente incentrata sulla crescita.

Ancorché la crescita in questi Paesi non abbia raggiunto le aliquote degli anni settanta, si è potuto accertare una ripresa a contare dal 1984 dopo i risultati negativi degli esercizi 1982 e 1983. Nondimeno, il servizio del debito permaneva pressoché immutato (in media ca. il 40% dei proventi dalle esportazioni).

Tuttavia, la situazione dei più sfavoriti fra i Paesi eccessivamente indebitati del Terzo mondo si è ulteriormente deteriorata in modo inquietante. A tasso di crescita insufficiente, il coefficiente medio del servizio del debito è raddoppiato nel corso di un decennio per collocarsi a oltre il 30 per cento. Pur essendo que1269

sto livello indubbiamente inferiore a quello dei 15 Paesi maggiormente indebitati, permane pur sempre insopportabile per i più poveri tra i Paesi in sviluppo situati per la maggior parte nel Sahara meridionale.

Quest'ultima costatazione ha fatto pendere la bilancia in favore di un trattamento differenziato dei due gruppi di Paesi debitori. Per i Paesi eccessivamente indebitati con un reddito per abitante pari alla media si è deciso di mantenere la politica attuale e introdurre diversi nuovi strumenti che rispettino le regole del mercato; per i Paesi più sfavoriti del Terzo mondo, nella sessione primaverile 1987 del Comitato interimario e del Comitato di sviluppo del FMI nonché della Banca mondiale è stato approntato un nuovo approccio. Al fine di una più stretta collaborazione degli ultimi due organismi internazionali appena menzionati si prevedono in favore di questo gruppo di Paesi provvedimenti atti ad agevolare in modo sostanziale il gravame del debito. Sono stati ritenuti gli strumenti seguenti: - risorse supplementari nell'ambito dell'ottava ricostituzione dei fondi dell'AIS; - programma di cofinanziamento della Banca mondiale aumentato di almeno 4,5 miliardi di dollari (la Svizzera vi partecipa con 200 milioni di franchi attinti agli attuali crediti di programma destinati alla cooperazione allo sviluppo); - trattamento di favore nell'ambito di una ristrutturazione dei debiti in seno al Club di Parigi 1); - aumento della FAS (ca. 3 miliardi DPS) di 6 miliardi di DPS (= FCAS).

I primi due provvedimenti sono stati realizzati in termini assai brevi. Per contro non è stato possibile concretare l'idea di un trattamento di favore in seno al Club di Parigi. Nell'ambito del consolidamento dei debiti, invero, i termini di rimborso sono stati talvolta estesi fino a vent'anni. Ma, poiché i Paesi debitori devono comunque pagare interessi conformi alle aliquote del mercato, non subentra un vero alleggerimento del debito bensì una semplice dilazione.

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Finalità della facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale

II FMI si prefigge essenzialmente di lenire a corto o medio termine gli squilibri delle bilance dei redditi dei propri membri; ciò comporta attualmente per i più poveri Paesi in sviluppo un risanamento finanziario sulla base di un programma elaborato in comune tra il FMI e la Banca mondiale. In seno al FMI, l'istituzione della FCAS è stata preceduta da una discussione per accertare se, in qualità d'organismo monetario internazionale, doveva ritirarsi da questi Paesi per far posto all'organizzazione consorella, ovverosia alla Banca mondiale. Tale possibilità è stata tuttavia respinta essenzialmente per il fatto che lo screditamento dei Paesi debitori dall'ordine monetario internazionale non giova né ai Paesi stessi né alla comunità internazionale. La FCAS diviene "Organismo incaricato di rigraduare i crediti pubblici o garantiti dai poteri pubblici.

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quindi uno strumento chiave nel processo per ridurre il debito dei Paesi più diseredati del Terzo mondo. Per il suo tramite, questi Paesi dovrebbero poter riassumere i propri diritti e doveri nell'ambito dell'economia mondiale e del sistema monetario internazionale.

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Modalità di base della facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale

II 18 dicembre 1987, il FMI ha deciso di consolidare la FCAS. La nuova facilitazione (FAS) mira a far aumentare da 3 a 9 miliardi di DPS le risorse destinate ai Paesi in sviluppo più sfavoriti. Avranno diritto a questi crediti circa 60 Stati in grado di beneficiare dei crediti dell'AIS. La Repubblica popolare di Cina e l'India, che hanno spontaneamente rinunciato all'aiuto della FAS, rinunciano anche a quello della FCAS. Il Fondo monetario aveva finanziato la FAS essenzialmente mediante la vendita di oro; per finanziare la FCAS invece ha dovuto procurarsi i capitali presso i diversi Paesi. L'operazione è risultata difficile per diverse ragioni. Da un canto, il Governo americano ha subito avvertito di non partecipare alla FCAS ritenendola compito dei Paesi eccedentari (successivamente gli Stati Uniti hanno leggermente modificato il loro atteggiamento lasciando intravedere la possibilità di un'eventuale ulteriore partecipazione).

D'altro canto, con il calo dei redditi dal petrolio, il contributo dell'Arabia Saudita è riultato minore di quanto previsto.

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Stanziamento di crediti bilaterali e multilaterali

Al fine di tener debito conto delle diversità dei Paesi donatori, il FMI ha allentato la struttura della FCAS. Quindi, un Paese donatore può assegnare crediti su base bilaterale o multilaterale ai Paesi più diseredati del Terzo mondo. A prescindere dall'Arabia Saudita, è probabile che gli altri Paesi donatori opteranno per la seconda soluzione che, come vedremo più innanzi, è la mémo arrischiata. In entrambi i casi tuttavia i crediti sono concessi unicamente se il Paese debitore si accorda con il FMI in merito a un programma di adeguamento strutturale.

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Modalità di finanziamento dei crediti assegnati su base multilaterale

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Conto di prestito e conto di bonificazione

Nell'ambito dei lavori preparatori, il FMI ha dovuto esaminare la richiesta dei Paesi donatori intesa ad assegnare i sussidi secondo modalità differenziate. Gli uni si dichiaravano disposti a fornire risorse alle condizioni del mercato e accordare sussidi di bonificazione; gli altri preferivano limitarsi a quest'ultimi sussidi, In siffatte circostanze, il FMI ha deciso di istituire un conto di prestito e un conto di bonificazione. Il FMI intende espressamente dotare il conto di 1271

prestito con un capitale di 6 miliardi di DPS (11,6 miliardi di franchi). Per poter accordare crediti al saggio dello 0,5 per cento deve inoltre essere in grado di riunire 2,5 miliardi di DPS per il conto di bonificazione (4,8 miliardi di franchi). All'atto della redazione del presente messaggio, il FMI aveva ricevuto promesse per una somma corrispondente a 5,4 miliardi di DPS per il conto prestiti e 2 miliardi di DPS per il conto di bonificazione (allegato 4).

Entrambi i conti sono gestiti dal FMI su base fiduciaria il che comporta talune conseguenze sia per i creditori sia per i debitori: i Paesi contribuenti versano i propri prestiti e i propri sussidi d'interesse al FMI il quale agisce unicamente come fiduciario della FCAS. I debitori effettivi sono i Paesi in sviluppo che prelevano sul conto di prestiti. Quindi, i debitori sopportano un rischio niente affatto trascurabile se si considera la precarietà della loro situazione finanziaria.

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Riserva

Per ridurre questo rischio, è stata istituita una riserva essenzialmente alimentata mediante le risorse seguenti: - trasferimento di capitali e di proventi degli interessi dalla FAS; - prodotto netto del collocamento delle risorse della riserva e del conto di prestiti.

Secondo i calcoli del FMI, entro la scadenza della FCAS dovrebbe essere riunita una somma di 4,8 miliardi di DPS. Anche se il 40 per cento dei crediti FCAS e il 25 per cento dei crediti FAS non fossero rimborsati, si potrebbero comunque onorare gli impegni nei confronti dei creditori. In considerazione delle esperienze sinora raccolte, il FMI ritiene siffatto rischio trascurabile. Soltanto una grave crisi dell'economia mondiale potrebbe all'occorrenza comportare perdite irricuperabili. Tuttavia si è dichiarato disposto (strumento concernente l'istituzione del conto di fiducia, allegato 1, sezione V, par. 4) a esaminare senza indugio il problema qualora questi prestiti fossero in mora e le risorse della riserva risultassero insufficienti. Secondo il risultato della discussione in seno al Consiglio d'amministrazione del FMI si può presumere che in siffatto caso quest'ultimo procederebbe alla vendita d'oro in provenienza dalle riserve.

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Trasferimenti d'averi (clausola di liquidità)

Mediante la partecipazione alla FCAS, i mutuanti si sono impegnati a fornire risorse per un periodo di cinque anni e mezzo a dieci anni e quindi a immobilizzarli. Numerosi mutuanti hanno auspicato l'inserimento di una clausola di liquidità nell'accordo onde evitare, nel caso si trovassero in difficoltà di bilancia dei pagamenti, di non poter richiamare almeno temporaneamente tali risorse.

La sezione VI dello strumento prevede per questo scopo un dispositivo di rifinanziamento che è opzionale per i Paesi contribuenti.

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Modalità di prelievo per la FCAS Diritto di prelievo

Nei confronti della FCAS, i diritti di prelievo competono ai medesimi Paesi come per la FAS, ovverosia ai membri del Fondo che sono parimente autorizzati a sollecitare i crediti dell'AIS 1). Poiché la Cina e l'India, le cui quote cumulate superano la metà di quelle degli altri Paesi di questo gruppo, hanno espresso l'intenzione di rinunciare ai propri diritti di prelievo, le risorse della FCAS sono soprattutto a disposizione dei Paesi africani situati al sud del Sahara.

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Criteri disciplinanti l'assegnazione dei crediti

Un membro del Fondo può chiedere crediti alla FCAS se è in grado di dimostrare: - che gli occorrono risorse supplementari, - che è confrontato con problemi urgenti di bilancia dei pagamenti e - che è disposto ad attuare un programma incentrato a medio termine su un aggiustamento macroeconomico e strutturale atto a garantire la crescita della propria economia.

Questi criteri saranno esaminati nei singoli casi e si ricorrerà per tale scopo a un ampio ventaglio di indicatori.

Il Paese che soddisfa i criteri surriferiti elaborerà, d'intesa con il FMI e la Banca mondiale, un documento fondamentale sulla politica da seguire in campo economico «(Policy Framework Paper)» nel quale saranno definite le finalità nonché le priorità e le idee basilari della politica d'aggiustamento macroeconomico e strutturale. Il documento sarà annualmente aggiornato in funzione dell'evoluzione effettiva ed i diversi provvedimenti previsti vi saranno integrati annualmente.

Pur collaborando il FMI e la Banca mondiale all'elaborazione del «Policy Framework Paper», si atterrano nondimeno ai propri compiti tradizionali e intratterranno con i Paesi in sviluppo discussioni separate riguardanti le condizioni necessarie per l'utilizzazione dei fondi. In quest'ambito, il FMI tratterà i problemi macroeconomici (politica di crescita, di bilancio, monetaria, di cambio, fiscale e dei prezzi) e la Banca mondiale tratterà soprattutto il problema degli aggiustamenti economici d'ordine strutturale.

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Tenore dello strumento concernente l'istituzione della FCAS

Le disposizioni d'applicazione sono consegnate nello strumento concernente l'istituzione della nuova facilitazione (Instrument to Establish thè Enhanced Structural Adjustment Facility Trust; allegato 1) che è stato adottato il 18 di'> L'Associazione internazionale di sviluppo (International Development Association) è una filiale della Banca mondiale che assegna a condizioni assai favorevoli (0,5% di spese di gestione) crediti con scadenza fino a 50 anni.

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cembre 1987. Prevedono che l'aiuto sia fornito per il tramite di un fondo gestito dal FMI a titolo fiduciario (conto di fiducia). L'atto reca disposizioni generali (sezione I), come anche disposizioni specifiche sull'assegnazione dei crediti (sezione II), i mutui (sezione III), il conto di bonificazione (sezione IV), la riserva (sezione V), i trasferimenti di crediti (sezione VI), l'amministrazione del conto di fiducia (sezione VII), il periodo d'attività e la liquidazione (sezione Vili) nonché l'emendamento dello strumento (sezione IX).

Disposizioni generali (sezione I) Le operazioni e le transazioni del conto di fiducia avverranno per tramite un conto dei prestiti, di un conto di bonificazione e di una riserva (par. 2).

L'unità di conto per tutte le operazioni sarà il DPS (par. 3).

Prestiti del conto fiduciario (sezione II) Ogni membro del FMI autorizzato a sollecitare l'aiuto della FCAS potrà chiedere un aiuto dal conto di fiducia. L'aiuto è avviato e prestato alle stesse condizioni e ai medesimi obblighi (cfr. n. 62) come per il FAS (par. 1). I massimi dei crediti assegnati saranno espressi in per cento delle aliquote al fondo dello Stato mutuatario. Il FMI riesaminerà periodicamente la percentuale in funzione dell'utilizzazione effettiva delle risorse disponibili (par. 2). Il massimo è attualmente fissato al 250 per cento; nei casi eccezionali al 350 per cento delle quote FMI del Paese debitore. Il FMI stabilirà l'ammontare dei diversi crediti in funzione dei bisogni dei Paesi debitori nonché della rispettiva bilancia dei pagamenti e del programma di adeguamento (par. 2). Se consentito dalle risorse disponibili, il tasso d'interesse applicabile ai crediti sarà dello 0,5 per cento annuo (par. 4).

Mutui in favore del conto di prestito (sezione III) II conto di prestito è alimentato con i proventi dei mutui, i rimborsi di credito e i pagamenti d'interesse (par. 1). Il FMI negozierà con i diversi Paesi donatori le modalità del prestito che saranno mobilitate entro la metà del 1992 (par. 2 e 3). Il rimborso e i pagamenti d'interesse avverranno mediante le risorse del conto prestiti, del conto di bonificazione e della riserva (par. 5). Il FMI non deve accollare alle proprie risorse i debiti del conto di fiducia. Mediante decisione del 18 dicembre 1987, il FMI si è nondimeno dichiarato disposto
a studiare all'occorrenza i provvedimenti per garantire un rimborso integrale e tempestivo dei prestiti.

Conto di bonificazione (sezione IV) II conto di bonificazione è alimentato mediante i proventi da liberalità e prestiti al conto prestiti come anche dai proventi del collocamento di risorse presso terzi (par. 1). Le risorse del conto serviranno a coprire le differenze tra gli interessi dovuti per risorse chieste per finanziare prestiti del conto di fiducia e gli interessi dovuti dai mutuatari (par. 4). Se le risorse non sono sufficienti per consentire ai mutuatari un interesse annuo dello 0,5 per cento, quest'ultimo sarà conseguentemente adeguato (par. 5).

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Riserva (sezione V) La Riserva è alimentata anzitutto mediante le risorse provenienti dall'AFAS e dai proventi dal collocamento delle risorse tenute in Riserva (par. 1). La Riserva servirà per adempiere gli obblighi del conto di fiducia nella misura in cui le risorse del conto prestiti e del conto di bonificazione si rivelassero insufficienti (par. 2).

Trasferimento di crediti verso il conto di fiducia (sezione VI) I mutuanti hanno il diritto di trasferire i loro crediti verso il conto di fiducia a qualsiasi membro del FMI, alla propria banca centrale oppure a qualsiasi altro organismo ufficiale che sia stato gradito dal FMI come detentore di DPS.

Amministrazione del conto di fiducia (sezione VII) II conto di fiducia sarà amministrato su una base fiduciaria dal FMI che si conformerà nella fattispecie a regole analoghe a quelle cui si ispira per la conduzione delle proprie operazioni (par. 1). Le risorse del conto di fiducia saranno separate dai beni attivi degli altri conti del Fondo e saranno utilizzate unicamente per l'AF AS (par. 2). Anche la contabilità è tenuta separatamente (par. 2).

Periodo d'attività, e liquidazione del conto di fiducia (sezione Vili) II conto di fiducia sussisterà sinché il Fondo lo ritenga necessario per effettuare e liquidare qualsiasi operazione (par. 1). Eventuali rimanenze saranno trasferite al conto di versamento speciale del Fondo (par. 2).

Emendamento dello strumento (sezione IX) II Fondo è autorizzato a modificare le disposizioni dello strumento, eccettuate le norme di base concernenti in particolare lo scopo e l'organizzazione dell'AFAS che rimarranno inalterati.

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Partecipazione della Svizzera all'AFAS Interessi svizzeri in gioco

Abbiamo visto che l'AFAS costituiva un tentativo per una nuova soluzione parziale dei problemi concernenti l'indebitamento dei Paesi in sviluppo più sfavoriti. Bisogna accordare a questi Paesi sufficiente respiro affinchè non soltanto possano avviare un processo d'adeguamento strutturale bensì riescano a definire una politica macroeconomica maggiormente incentrata sulla stabilità.

Come già detto nel rapporto del 18 gennaio 1988 sul programma della legislatura 1987-1991, la Svizzera intende consolidare i rapporti con tutti i Paesi per rinfrancare la propria situazione in un mondo in pieno mutamento politico ed economico. Quindi è giusto che si prenda parte attiva agli sforzi attuati sul piano internazionale per risolvere i nuovi problemi. Plaudiamo dunque l'iniziativa del FMI che si prefigge di consentire ai più diseredati Paesi in sviluppo un trattamento di favore nella ricerca di una soluzione al loro indebitamento.

Siamo infatti convinti che questi Paesi non potrebbero affrontare piena1275

mente i loro impegni finanziari senza arrecare un grave pregiudizio al proprio sviluppo economico e quindi anche a quello sociale. Bisogna inoltre evitare che questi Paesi del Terzo mondo abbiano ad abbandonare il sistema monetario internazionale in quanto potrebbe risultare compromessa la stabilità economica e monetaria su piano mondiale. Questo non sarebbe certamente nell'interesse della Svizzera.

I motivi che perorano in favore della partecipazione svizzera sono molteplici.

Riguardano la politica esterna (solidarietà con questi Paesi, politica d'aiuto allo sviluppo), la politica economica e monetaria (ricerca di una cooperazione monetaria quanto mai universale, sviluppo dei nostri rapporti con il FMI), ma anche la politica economica esterna. Il nostro Paese registra tradizionalmente un'importante eccedenza con l'insieme dei Paesi del Terzo mondo. La Svizzera deve inoltre affrontare le proprie responsabilità di Paese eccedentario. Quindi, il fatto di offrire la possibilità ai Paesi in preda a difficoltà economiche e politiche nonché di ridurre l'onere dei loro debiti consolidando le basi della crescita economica è all'occorrenza conforme al cosiddetto principio dell'aiuto agli sforzi di ripristino dei beneficiari cui la Svizzera si ispira parimente su piano interno.

Riguardo alla riduzione dei debiti si fa spesso notare che vi è rischio di compromettere il credito dei Paesi debitori. Ma su questo punto ribadiamo che i Paesi che beneficeranno dell'AFAS è da molto che si vedono negare crediti privati a lungo termine.

Con o senza riduzione dei debiti, presto o tardi essi saranno in ogni modo tributari dell'aiuto a condizioni preferenziali accordato dai Paesi industrializzati nonché dalle organizzazioni internazionali di finanziamento e di sviluppo. Siffatta assegnazione di risorse potrà tuttavia essere garantita unicamente se i Paesi destinatari riescono a condurre una politica economica che crei condizioni propizie a un efficiente sfruttamento di queste risorse ed offra pertanto garanzie circa il ripristino dell'equilibrio della bilancia del commercio esterno.

Questa è la condizione sine qua non per potersi nuovamente integrare a lungo termine, in qualità di partecipanti a parte intera, nell'economia mondiale e nel sistema monetario internazionale.

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Ampiezza, modalità e finanziamento del contributo svizzero

Le considerazioni che precedono evidenziano come l'AFAS, pur avendo anzitutto carattere monetario, comporti anche una dimensione di aiuto allo sviluppo. Le caratteristiche dell'AFAS ci hanno indotti alla conclusione che l'assegnazione di crediti come bonificazione d'interesse si prefigge essenzialmente di mantenere la disciplina dei debitori per quanto concerne il rimborso dei debiti e quindi di tutelare l'integrità del sistema monetario internazionale. Pertanto abbiamo deciso di proporre al Parlamento che assegni al FMI, in qualità di fiduciario dell'AFAS, un prestito senza interesse di 200 milioni di DPS (ca.

386 milioni di franchi), pagabile in dollari americani alla scadenza massima di dieci anni e mezzo. Questo contributo risulta adeguato se confrontato con le precedenti operazioni d'aiuto monetario internazionale.

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Lo strumento che porta all'istituzione della nuova facilitazione lascia agli Stati partecipanti possibilità di scelta circa le modalità per assegnare i crediti a interesse ridotto ai Paesi eccessivamente indebitati e fra i più sfavoriti. Uno di questi mezzi consiste nel versare, oltre all'assegnazione di un prestito alle condizioni usuali del mercato, un contributo a fondo perso sul conto di bonificazione. Abbiamo scelto la variante che presenta uno svolgimento più semplificato secondo cui il sussidio è concesso direttamente per il tramite delle condizioni di prestito.

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Consultazione riguardo all'assegnazione di crediti

I crediti AFAS sono assegnati alla condizione che il Paese prelevante e il FMI s'accordino circa un programma economico d'adeguamento strutturale. L'elaborazione di questi programmi è in generale un'impresa a lunga scadenza ai cui diversi stadi partecipa in qualità d'organo direttore il Consiglio d'amministrazione del Fondo. Poiché, ad eccezione della Svizzera, tutti i Paesi donatori sono rappresentati nel Consiglio d'amministrazione in qualità di membri del Fondo, essi hanno la possibilità di esercitare a tempo debito la propria influenza. Evidentemente il nostro Paese non ha tale facoltà. Pertanto, durante i negoziati con quest'organizzazione, i delegati svizzeri hanno espresso il desiderio che venisse riconosciuto questo diritto al nostro Paese.

Nella corrispondenza del 15 aprile 1988 fra il direttore generale del FMI e il presidente della Confederazione, entrambe le parti hanno definito la natura e la portata della procedura di informazione e di consultazione. Questa s'applica parimente agli emendamenti riguardanti lo strumento e la politica di credito condotta nell'ambito dell'AFAS. La Svizzera ha inoltre possibilità di seguire l'evoluzione delle diverse operazioni e di esprimere il proprio parere. Nella fase decisiva, non appena siano stati decisi i programmi d'adeguamento e siano versati i crediti, rappresentanti della Confederazione e del FMI si incontreranno almeno due volte all'anno. Successivamente, questi incontri saranno organizzati di comune intesa. Siamo convinti che si tratta di un eccellente modo di consultazione che ci consentirà di far valere i principi della nostra politica monetaria e della nostra politica di sviluppo.

2 21

Parte speciale Tenore dell'accordo tra la Svizzera e il Fondo monetario internazionale

Nella sua articolazione, l'accordo è conforme al testo normativo cui il FMI si ispira per tutti gli accordi con i mutuanti. Per questo motivo è stato concepito sotto forma di uno scambio di lettere.

L'accordo prevede che la Svizzera accordi al FMI, in qualità di amministratore del conto di fiducia AFAS, un prestito gratuito di 200 milioni di DPS (ca. 386 milioni di franchi). Il prestito nonché il suo impiego sottostanno alle norme stabilite nello strumento riguardante l'istituzione della nuova facilitazione (cfr. n. 7).

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Il momento del versamento del prestito sarà stabilito di comune intesa (n. 1).

Il FMI ha garantito l'utilizzazione di tutta la somma entro il 16 gennaio 1989 sempre che la Svizzera ratifichi l'accordo prima di questa data. Ciò consentirebbe di esporre il pagamento al conto finanziario 1988 che, secondo le previsioni, dovrebbe chiudersi con un'eccedenza di entrate pari a 1,27 miliardi di franchi. Altrimenti, il pagamento potrebbe avvenire sotto forma di acconti fino a metà 1992.

Il FMI definirà in DPS il prestito che intende chiedere, ma il pagamento avverrà in dollari americani (n. 2a).

Il rimborso avverrà in dieci rate uguali. La prima sarà versata cinque anni e mezzo dopo che le risorse svizzere siano state utilizzate per pagamenti ai Paesi debitori. Riguardo al rimborso alla Svizzera, se le somme versate dal nostro Paese non possono essere riprestate nel termine di sei mesi, saranno considerate come tali (n. 3a). Quindi, il primo acconto giungerà a scadenza il più tardi entro sei anni e l'ultimo acconto entro dieci anni e mezzo dopo il versamento del prestito da parte svizzera. Il Fondo potrà procedere a rimborsi anticipati d'intesa con le parti interessate (n. 36).

I problemi che sorgeranno saranno risolti di comune accordo (n. 9). L'accordo entra in vigore all'atto della ratificazione.

3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Sempre che siano riunite le condizioni giuridiche, il credito sarà ancora contabilizzato nel 1988. La domanda di credito verrà presentata al Parlamento nel secondo supplemento al bilancio e recherà una clausola che ne subordina l'apertura all'istituzione della base legale. Abbiamo rinunciato a qualsiasi compensazione con spese in favore dell'aiuto allo sviluppo. Il nostro Collegio farà nondimeno tutto il possibile riducendo l'aumento delle altre spese affinchè sia compensato il costo del credito assegnato al conto di fiducia all'AFAS, che ammonta a circa 115 milioni di franchi, ovverosia all'equivalente delle spese sopportate per tale scopo dalla Confederazione.

II prestito di 200 milioni di DPS comporta ovviamente un inestimabile rischio di cambio ma, fino al momento dell'ammortamento completo del mutuo, si produrranno fluttuazioni monetarie verso l'alto e verso il basso.

Il prestito stanziato dalla Svizzera all'AFAS soddisfa le condizioni necessario per la dichiarazione presso il Comitato d'aiuto allo sviluppo (CAS) ". All'atto del pagamento, le nostre prestazioni d'aiuto allo sviluppo potrebbero in tal modo essere sostanzialmente aumentate. Tuttavia, poiché i rimborsi degli anni successivi ridurranno il volume totale e poiché l'aiuto all'AFAS è anzitutto di natura monetaria, il nostro Collegio intende rinunciare alla dichiarazione.

Anche se, per le consultazioni circa l'assegnazione dei crediti AFAS vi sarà un aumento degli oneri amministrativi, il presente progetto non avrà ripercussioni sull'effettivo del personale.

" La statistica del CAD dell'OCSE rileva le prestazioni di un Paese donatore in materia di politica di sviluppo.

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4

Programma di legislatura

II presente progetto figura nel piano di legislatura 1987-91 ma non nel piano finanziario.

5

Fondamenti giuridici

La costituzionalità del presente progetto si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale in virtù del quale la Confederazione è autorizzata a concludere trattati con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale è data dall'articolo 85 numero 5.

L'accordo è limitato nel tempo in quanto diviene caduco non appena il prestito è rimborsato mediante il conto di fiducia dell'AFAS allo spirare di un termine massimo di dieci anni e mezzo a contare dal momento dello stanziamento del credito.

Il decreto d'approvazione non sottosta quindi al referendum in materia di trattati internazionali (art. 89 cpv. 3 Cost.).

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Allegato 1 Traduzione ''

Strumento che istituisce il conto di fiducia della facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale (FCAS)2) Introduzione Per contribuire alla realizzazione dei propri scopi, il Fondo monetario internazionale (dappresso «Fondo») ha adottato il presente strumento per l'istituzione di un conto di fiducia riguardante la facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale (dappresso «conto di fiducia») per cui l'amministrazione sarà garantita dal Fondo quale fiduciario (dappresso «fiduciario»). Il conto di fiducia è disciplinato e amministrato conformemente alle disposizioni del presente strumento.

Sezione I: Disposizioni generali

Paragrafo 1 Finalità II conto di fiducia contribuisce alla realizzazione delle finalità del Fondo accordando prestiti a condizioni concessionali (dappresso «prestiti del conto di fiducia») ai Paesi in sviluppo a modico reddito che adempiono le condizioni richieste per beneficiare di tale aiuto a titolo del presente strumento, onde sostenere programmi intesi a consolidare in modo sostanziale e duraturo la situazione della propria bilancia dei pagamenti e a favorire la crescita.

Paragrafo 2 Elementi del conto di fiducia Le operazioni e transazioni del conto di fiducia avvengono per l'intermediario del conto di prestito, di una Riserva e di un conto di bonificazione. Le risorse del conto di fiducia sono registrate separatamente in ciascuno di questi tre conti.

Paragrafo 3 Unità di conto II DPS sarà l'unità di conto in cui si esprime l'ammontare degli impegni, dei prestiti e di qualsiasi altra operazione e transazione del conto di fiducia, restando inteso che gli impegni delle risorse in favore del conto di bonificazione possono essere espressi in valuta.

Paragrafo 4 Mezzi di pagamento per i contributi e le conversioni di risorse a) Le risorse, ricevute dal conto di fiducia sotto forma di prestiti o di liberalità, saranno espresse in una valuta liberamente utilizzabile, con riserva ''Dal testo originale inglese.

> Versione conforme alla decisione del Consiglio d'amministrazione del FMI del 18 dicembre 1987.

2

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delle disposizioni di cui alla lettera e), restando inteso che le risorse ricevute da parte del conto di bonificazione possono essere espresse in un'altra valuta.

b) I pagamenti effettuati dal conto di fiducia in favore di mutuanti o di donatori saranno espressi in dollari USA o altrimenti secondo quanto convenuto tra il fiduciario e i mutuanti o donatori.

e) I prestiti o le liberalità in favore del conto di fiducia possono essere effettuati o convertiti in DPS, conformemente alle disposizioni del conto di fiducia riguardante la detenzione e l'utilizzazione di DPS.

d) II fiduciario può convertire una somma qualsiasi di risorse del conto di fiducia rimanendo inteso che qualsiasi saldo in valuta del conto di fiducia può essere convertito soltanto con l'accordo del Paese che ha emesso tale valuta.

Sezione II: Prestiti del conto di fiducia Paragrafo 1 Ammissibilità e condizioni per ottenere l'aiuto a) Qualsiasi membro ammesso a ottenere un aiuto a titolo di facilitazione d'adeguamento strutturale è ammesso a ottenere un aiuto dal conto di fiducia.

b) Questo aiuto è assegnato e fornito a condizioni e termini uguali a quelli di cui al paragrafo 18 delle regole disciplinanti l'amministrazione della facilitazione d'adeguamento strutturale, fatte salve le disposizioni della presente sezione.

e) II fiduciario, prima di approvare un accordo triennale, si accerta che lo Stato membro faccia sforzi per consolidare in modo sostanziale e duraturo la situazione della propria bilancia dei pagamenti. · d) Gli impegni riguardanti gli accordi triennali possono essere assunti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 e il 30 novembre 1989.

Paragrafo 2 Ammontare dell'aiuto a) II fiduciario stabilisce, per l'accesso alle risorse del conto di fiducia, un massimo iniziale espresso in percentuale delle aliquote al Fondo degli Stati membri e deve essere previsto che tale massimo accessibile potrà essere superato, fino a concorrenza di un limite prestabilito, soltanto in circostanze eccezionali. Il massimo d'accesso come anche quello eccezionale saranno riveduti regolarmente, il 31 marzo 1989 al più tardi, da parte del fiduciario che si avvarrà dell'utilizzazione effettiva delle risorse disponibili nel conto dei prestiti.

b) Nella misura in cui uno Stato avrà notificato al fiduciario di non aver l'intenzione di utilizzare le risorse disponibili nel conto di fiducia, lo Stato membro non sarà incluso nel calcolo dei massimi d'accesso ai prestiti del conto di fiducia.

83 Foglio federale. 71° anno. Voi. Il

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e) L'accesso di ciascun Stato membro che adempie le condizioni richieste per ottenere un aiuto del conto di fiducia sarà stabilito sul fondamento di una valutazione fatta dal fiduciario circa i bisogni della bilancia dei pagamenti dello Stato membro e dell'efficacia del suo programma d'adeguamento.

d) L'ammontare delle risorse impegnate a profitto di uno Stato membro ammesso a beneficiarne in virtù di un accordo triennale come anche le somme concernenti il secondo e il terzo accordo annuale saranno riveduti all'atto dell'esame di ciascun programma annuale. L'ammontare delle risorse impegnate in favore di uno Stato membro non può essere ridotto in funzione dell'evoluzione della sua bilancia dei pagamenti a meno che tale evoluzione sia chiaramente più favorevole del previsto all'atto dell'approvazione dell'accordo triennale e che per lo Stato membro tale miglioramento risulti da un miglioramento dell'ambiente esterno.

Paragrafo 3 Pagamenti a) Ogni pagamento sarà funzione delle risorse disponibili nel conto di fiducia.

b) I pagamenti avverranno il quindicesimo e l'ultimo giorno del mese, restando inteso che, se questi giorni non sono feriali per il fiduciario, il pagamento sarà effettuato il giorno feriale precedente. Una volta stabilito che un membro adempie le condizioni richieste per ricevere un pagamento, questo avverrà alla prima delle date per cui il fiduciario ha avuto il tempo di emanare gli avvisi e gli ordini di pagamento necessari.

e) Nessun pagamento a titolo d'impegno triennale in favore di uno Stato membro è effettuato dopo la data di scadenza del periodo di cui al paragrafo 3 della sezione III.

Paragrafo 4 Condizioni dei prestiti a) Sul saldo non rimborsato dei prestiti del conto di fiducia sono riscossi interessi al tasso di un mezzo per cento, con riserva delle disposizioni del paragrafo 5 della sezione IV, rimanendo d'altronde inteso che gli interessi o i rimborsi non pagati al conto di fiducia sottostanno a un saggio d'interesse corrispondente a quello del DPS.

b) I prestiti dal conto di fiducia saranno pagati in valuta liberamente utilizzabile scelta dal fiduciario. Il rimborso e gli interessi saranno pagati in dollari USA o in qualsiasi altra valuta liberamente utilizzabile scelta dal fiduciario. Il Direttore generale è autorizzato a prendere disposizioni affinchè possano
essere utilizzati DPS se lo Stato membro ne fa domanda per i pagamenti in favore dello Stato membro o per pagamenti di interessi o di rimborsi di questo Stato membro al conto di fiducia al titolo dei prestiti.

e) II paragrafo 7 (3) delle regole disciplinanti l'amministrazione della facilitazione d'aggiustamento strutturale non si applica ai prestiti del conto di fiducia.

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Paragrafo 5 Modificazioni Qualsiasi modificazione delle presenti disposizioni si applica unicamente ai prestiti concessi dopo la data d'entrata in vigore della medesima, restando intesa che una modificazione del saggio d'interesse s'applicherà agli interessi a contare dalla data d'entrata in vigore della modificazione.

Sezione III: Mutui in favore del conto di prestito Paragrafo 1 Risorse II conto di prestiti è alimentato con le risorse seguenti: a) I proventi di prestiti al conto di fiducia in favore del conto di prestito.

b) I rimborsi di mutui e i pagamenti d'interessi per prestiti del conto di fiducia, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 della sezione V.

Paragrafo 2 Potere di chiedere prestiti II fiduciario può chiedere risorse in prestito in favore del conto prestiti secondo termini e condizioni da convenirsi con i diversi mutuanti, fatte salve le disposizioni del presente strumento.

Paragrafo 3 Impegni Gli impegni di prestito al conto di fiducia in favore del conto di prestito permangono efficaci fino al 30 giugno 1992 incluso. Il periodo d'impegno concernente un prestito al conto di fiducia può essere prorogato di comune intesa tra il fiduciario e il mutuante.

Paragrafo 4 Prelievi per prestiti assegnati a) I prelievi sugli impegni dei diversi mutuanti saranno ripartiti nel tempo in modo da mantenere complessivamente la proporzionalità dei prelievi rispetto agli impegni.

b) I richiami di fondo secondo gli impegni del mutuante saranno temporaneamente sospesi se, in un momento qualsiasi prima del 31 dicembre 1991 il mutuante dichiara al fiduciario che la sospensione è necessaria per ragioni di liquidità e se il fiduciario, che abbia accordato a tale dichiarazione il pieno beneficio del dubbio, dia il suo consenso. Il periodo di sospensione non oltrepasserà i tre mesi, restando inteso che può essere prorogato per nuovi periodi di tre mesi mediante accordo tra il mutuante e il fiduciario. Non è consentita proroga alcuna se il fiduciario ritiene che essa pregiudicherebbe il prelievo integrale della somma garantita dal mutuante.

e) Dopo ogni sospensione temporanea di richiami di fondi a titolo d'impegno di un mutuante, i richiami di fondi concernenti tale impegno riprenderanno in modo che sia ristabilita non appena possibile la proporzionalità tra i richiami di fondi per l'insieme dei mutuanti.

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Paragrafo 5 Rimborso ai mutuanti a) II conto di fiducia effettua i rimborsi degli ammontari e dei pagamenti di interesse sui medesimi contrattati in favore del conto di prestiti mediante le risorse ottenute da quest'ultime a titolo di rimborso del mutuo principale e dei suoi interessi effettuati dai mutuatari che hanno beneficiato di prestiti del conto di fiducia. Il versamento della bonificazione autorizzata è effettuato per il conto di bonificazione conformemente alla sezione IV del presente strumento e, nella misura necessaria, i pagamenti saranno effettuati sulle risorse della Riserva, conformemente alla sezione V del presente strumento.

b) II conto di fiducia pagherà tempestivamente ogni anno, il 30 giugno e il 31 dicembre, gli interessi sui mutui correnti, a meno che le modalità specifiche di un mutuo del conto di fiducia non richiedano un accordo tra il fiduciario e il mutuante riguardo alle date del pagamento degli interessi.

Sezione IV: Conto di bonificazione Paragrafo 1 Risorse II conto di bonificazione è alimentato con le risorse seguenti: a) I proventi di liberalità sul conto di fiducia in favore del conto di bonificazione.

b) I proventi da prestiti al conto di fiducia in favore del conto di bonificazione.

e) II reddito netto dell'investimento di risorse provenienti da liberalità o da prestiti detenuti nel conto di bonificazione.

Paragrafo 2 Liberalità II fiduciario può accettare liberalità in favore del conto di bonificazione secondo termini e condizioni da convenirsi con i diversi donatori, fatte salve le disposizioni del presente strumento. Nei limiti del possibile, i contributi annui dovrebbero essere effettuati prima del 30 maggio di ogni anno.

Paragrafo 3 Mutui II fiduciario può in circostanze eccezionali chiedere in prestiti a mutuanti ufficiali risorse in favore del conto di bonificazione secondo termini e condizioni da convenirsi con i mutuanti per: a) prefinanziare risorse oggetto di un impegno fisso di liberalità al conto di fiducia in favore del conto di bonificazione; i rimborsi e i pagamenti d'interessi per questi mutui saranno subordinati all'entrata nel conto di bonificazione della liberalità prefinanziata mediante il conto di fiducia.

b) Consentire al conto di bonificazione di beneficiare del reddito netto del collocamento dei prodotti di un prestito accordato a un tasso d'interesse preferenziale; i rimborsi e gli interessi per questi mutui avverranno esclusi

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vamente mediante i proventi della liquidazione di tale investimento nonché del suo reddito.

Paragrafo 4 Bonificazione autorizzata II fiduciario effettuerà prelievi dalle risorse disponibili nel conto di bonificazione al fine di coprire, per ciascun periodo d'interessi, la divergenza tra gli interessi dovuti dai mutuatari e gli interessi dovuti per le risorse prestate per finanziare i mutui del conto di fiducia.

Paragrafo 5 Calcolo della bonificazione a) L'ammontare della modificazione è determinata dal fiduciario in considerazione: i) della finalità secondo cui la facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale sia una facilitazione altamente concessiva e per quanto possibile di ridurre il tasso d'interesse del conto di fiducia allo 0,5 per cento; ii) del tasso d'interesse delle risorse a disposizione del conto di prestito; iii) delle risorse di cui dispone e disporrà il conto di bonificazione.

b) II fiduciario seguirà il funzionamento del conto di bonificazione. Se, in un momento qualsiasi, accerta che le risorse disponibili o le risorse impegnate non fossero sufficienti per ridurre il tasso d'interesse dei prestiti del conto di fiducia allo 0,5 per cento per tutta la durata del funzionamento di questo conto, il fiduciario cercherà di ottenere risorse addizionali sufficienti alla realizzazione di tale finalità.

e) Nell'impossibilità di ottenere risorse addizionali per ridurre il tasso dei prestiti del conto di fiducia allo 0,5 per cento, il fiduciario ricalcolerà la bonificazione al fine di poter ridurre al minimo il tasso d'interesse sino alla fine del periodo di funzionamento del conto. Il tasso d'interesse riscosso sui mutui correnti dal conto di fiducia sarà adeguato conseguentemente per i periodi d'interesse successivi. Questi adeguamenti saranno tempestivamente notificati ai mutuatari. All'occorrenza saranno effettuati nuovi calcoli e nuovi adeguamenti riguardanti i periodi d'interesse successivi, sul fondamento dell'evoluzione del tasso d'interesse delle risorse disponibili nel conto di prestiti e del livello delle risorse del conto di bonificazione.

d) Se, per un determinato periodo d'interesse, gli ammontari dovuti ai mutuanti superano la somma degli interessi dovuti dai mutuatari aumentata della bonificazione autorizzata di cui al paragrafo 4 della presente sezione e se l'ammontare
della differenza è stata versata ai mutuanti dalla Riserva conformemente al paragrafo 2 della sezione V, una somma equivalente alla differenza sarà aggiunta agli interessi dovuti dai mutuatari durante il periodo d'interesse successivo. Questa somma sarà versata nella Riserva conformemente al paragrafo 3 della sezione V. Gli interessi addizionali non rientrano nel calcolo della bonificazione autorizzata per questo periodo d'interesse.

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Paragrafo 6 Cessazione degli accordi Non appena cessate le operazioni di bonificazione autorizzate giusta il presente strumento, il Fondo pone fine agli affari del conto di bonificazione. Le risorse residuali di questo conto serviranno anzitutto a ridurre per quanto possibile, conformemente al presente strumento, allo 0,5 per cento il tasso d'interesse a carico dei mutuatari. Il residuo dopo questa operazione di bonificazione sarà ripartito tra i donatori e i mutuanti che hanno contribuito al funzionamento del conto di bonificazione, proporzionalmente ai singoli contributi. Per tale scopo, sarà tenuto conto della liberalità, del reddito netto proveniente dal collocamento dei proventi dei prestiti concessionali accordati al conto di bonificazione in virtù del paragrafo 3 b) nonché dell'elemento di bonificazione dei prestiti concessionali accordati al conto di fiducia secondo le disposizioni della sezione III; l'elemento di bonificazione vincolato a questi prestiti sarà stabilito come essere la differenza, sempreché positiva, tra il tasso d'interesse del DPS e il tasso d'interesse applicato all'ammontare di questi prestiti durante il periodo di rimborso.

Sezione V: Riserva

Paragrafo 1 Risorse La Riserva è alimentata mediante le risorse seguenti: a) Somme trasferite dal conto di versamento speciale dal Fondo conformemente alla decisione n. 8760-(87/176), adottata il 18 dicembre 1987.

b) Reddito netto del collocamento delle risorse tenute in Riserva.

e) reddito netto del collocamento di tutte le risorse tenute in conto prestiti non impiegate in operazione di questo conto.

d) Pagamento di rimborsi o interessi in modo del conto principale o degli interessi sui rimborsi in mora e pagamento degli interessi sui prestiti del conto di fiducia nella misura in cui il pagamento al mutuante sia stato effettuato dalla Riserva.

Paragrafo 2 Utilizzazione delle risorse Le risorse della Riserva sono impiegate dal fiduciario per pagare interessi o rimborsare i mutui contratti per finanziare prestiti del conto di fiducia nella misura in cui le risorse provenienti dai rimborsi o dagli interessi da parte dei mutuatari per mutui accordati dal conto di fiducia, aumentati della bonificazione autorizzata in virtù del paragrafo 4 della sezione IV non siano sufficienti per coprire i rimborsi ai mutuanti man mano che giungono a scadenza e divengono esigibili.

Paragrafo 3 Versamenti alla Riserva Qualsiasi riscossione di rimborsi in mora o d'interessi sui medesimi come anche qualsiasi pagamento d'interessi a titolo di prestiti del conto di fiducia nella misura in cui il pagamento al mutuante sia stato effettuato dalla Riserva devono essere versati a quest'ultima.

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Paragrafo 4 Esame del livello delle risorse Se le risorse della Riserva risultano insufficienti o se il fiduciario accerta che esse lo saranno, per onorare gli obblighi del conto di fiducia pagabili mediante la riserva man mano che giungono a scadenza e divengono esigibili, il fiduciario procederà a un esame tempestivo della situazione.

Paragrafo 5 Riduzione delle risorse e liquidazione a) Ogni volta che il fiduciario accerti che il montante delle risorse in Riserva del conto di fiducia supera quello necessario per coprire integralmente gli impegni del conto di fiducia nei confronti dei mutuanti pagabili per il tramite della Riserva, ritrasferirà tale eccedenza di risorse al conto di versamento speciale del Fondo.

b) All'atto della liquidazione del conto di fiducia, tutte le risorse in Riserva dopo liquidazione degli impegni che quest'ultima è autorizzata a pagare, saranno trasferite al conto di versamento speciale.

Sezione VI: Trasferimenti di crediti Paragrafo 1 Trasferimenti effettuati dai mutuanti a) Ogni mutuante ha diritto di trasferire in qualsiasi momento un credito completo o parziale a qualsiasi Stato membro del Fondo alla Banca centrale o a qualsiasi altra istituzione finanziaria pubblica designata da uno Stato membro secondo l'articolo V, sezione 1, degli Statuti («Altra istituzione finanziaria pubblica»), o a qualsiasi altro organismo ufficiale gradito come detentore di DPS conformemente all'articolo XVII sezione 3 degli Statuti del Fondo.

b) Per effettuare il trasferimento, il cessionario deve anzitutto notificare al fiduciario che accetta la totalità di questi obblighi vincolati al credito trasferito per quanto concerne le proroghe e i nuovi prelievi e acquisterà d'altronde la totalità dei diritti del cedente riguardo al rimborso del credito trasferito e gli interessi sul medesimo.

Paragrafo 2 Trasferimenti tra mutuanti e statuto opzionale a) Qualsiasi mutuante del conto prestiti («mutuante a statuto opzionale») può informare il fiduciario di essere disposto, a domanda del medesimo, ad acquistare crediti per il conto di fiducia di qualsiasi altro mutuante a statuto opzionale sempre che la somma dei crediti acquistati in tal modo non superi in nessun momento la somma comunicata al fiduciario e sotto riserva delle altre disposizioni della presente sezione. Un elenco dei mutuanti a statuto opzionale e delle somme che avranno comunicato sarà allestito separatamente dal fiduciario. Tale elenco potrà essere completato e i rispettivi ammontari aumentati conformemente alle indicazioni comunicate successivamente.

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b) Un mutuante a statuto opzionale ha diritto di trasferire temporaneamente a altri mutuanti a statuto opzionale, completamente o parzialmente, qualsiasi credito derivante da prestiti accordati al conto di fiducia conformemente alle disposizioni della sezione III ove dichiari al fiduciario che tale trasferimento è necessario per ragioni di liquidità e se il fiduciario, che ha accordato a tale dichiarazione il pieno beneficio del dubbio, dia la propria approvazione.

e) II fiduciario ripartirà le risorse corrispondenti a ciascun trasferimento effettuato da un mutuante a statuto opzionale in virtù della presente disposizione fra tutti gli altri mutuanti a statuto opzionale, proporzionalmente alla differenza tra le somme massime rispettive dei crediti indicati nel giustificativo allegato e le somme effettive dei crediti acquisiti in virtù della presente disposizione, rimanendo tuttavia inteso che non è fatta nessuna assegnazione a un mutuante a statuto opzionale se quest'ultimo dichiara al fiduciario che una dispensa di assegnazione è necessaria per ragioni di liquidità e se il fiduciario dia il proprio accordo, nel qual caso le assegnazioni ad altri mutuanti a statuto opzionale saranno conseguentemente adeguate.

d) Per rendere possibile il trasferimento, l'acquirente di qualsiasi credito trasferito in virtù della presente disposizione si assume tutti gli obblighi del cedente vincolati al credito trasferito per quanto concerne la proroga dei prelievi sui prestiti accordati al conto di fiducia, da un canto, o di nuovi prelievi, nell'eventualità in cui il cedente avesse, d'altro canto, omesso una domanda di proroga.

e) I trasferimenti di crediti in virtù della presente disposizione avverranno in cambio di una valuta liberamente utilizzabile e daranno luogo a un'operazione inversa, effettuata coi medesimi mezzi di pagamento, nei tre mesi successivi, restando inteso che tali trasferimenti potranno essere prorogati, mediante accordo tra il cedente e il fiduciario, per nuovi periodi di tre mesi fino a un massimo di un anno. Nonostante quanto precede, il cedente procederà all'operazione inversa di un trasferimento effettuato in virtù della presente disposizione al più tardi alla data in cui il credito trasferito deve essere onorato per il conto di fiducia.

f) Gli interessi sui crediti trasferiti in virtù
delle disposizioni della presente sezione saranno versate al cedente dal conto di fiducia conformemente alle disposizioni dell'accordo di prestito concluso tra il cedente e il conto di fiducia. Il cedente verserà gli interessi ai concessionari sul montante trasferito sintanto che l'operazione non sia stata annullata a un saggio quotidiano uguale a quello indicato nella regola T-l delle Regole e Regolamenti del Fondo; questi interessi sono pagabili alla più vicina delle date seguenti: tre mesi dopo la data del trasferimento o della proroga oppure alla data in cui il trasferimento è stato annullato.

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Sezione VII: Amministrazione del conto di fiducia Paragrafo 1 Fiduciario a) II conto di fiducia è amministrato dal Fondo che agisce in qualità di fiduciario. Le decisioni e gli altri provvedimenti presi dal Fondo in qualità di fiduciario saranno identificati come presi in tale qualità.

b) Salve le disposizioni del presente strumento, il Fondo amministrerà il conto di fiducia conformemente alle stesse regole che si applicano alle operazioni del suo conto di risorse generali.

e) II fiduciario che agisce attraverso il proprio Direttore generale èautorizzato: i) a prendere tutte le disposizioni segnatamente per aprire conti in nome del Fondo monetario internazionale, che saranno conto del Fondo nella sua qualità di fiduciario presso depositari del Fondo secondo il criterio del fiduciario; ii) a prendere tutte le altre misure amministrative ritenute necessarie dal fiduciario per applicare le disposizioni del presente strumento.

Paragrafo 2 Separazione dei valori patrimoniali, revisione e rapporti a) Le risorse del conto di fiducia saranno separate dai valori patrimoniali e dagli attivi di tutti gli altri conti del Fondo compresi gli altri conti amministrati e saranno impiegate unicamente secondo le finalità del conto di fiducia conformemente al presente strumento.

b) I beni patrimoniali e gli attivi detenuti presso gli altri conti del Fondo non sono impiegati per regolare impegni o compensare perdite risultanti dall'amministrazione del conto di fiducia. Le risorse del conto di fiducia non saranno impiegate per regolare impegni o compensare perdite risultanti dall'amministrazione degli altri conti del Fondo.

e) II Fondo terrà una contabilità separata e allestirà conteggi separati per il conto di fiducia.

d) II conto di verificazione la cui composizione è trattata alla sezione 20 del disciplinamento generale del Fondo procederà alla verifica delle transazioni finanziarie e dei libri del conto di fiducia. La verifica concernera l'esercizio finanziario del Fondo.

e) II Fondo da rendiconto delle risorse e delle operazioni del conto finanziario nel rapporto annuo del Consiglio d'amministrazione al Consiglio dei governatori allegandovi il rapporto del Comitato di verificazione del conto di fiducia.

Paragrafo 3 Collocamento di risorse a) Qualsiasi somma nel conto di fiducia che non è immediatamente necessaria a fini operativi sarà oggetto di un collocamento.

b) I collocamenti potranno assumere una qualsiasi delle forme seguenti:

1289

i) obbligazioni negoziabili emesse da un'istituzione finanziaria internazionale ed espresse in DPS o in una valuta di uno Stato membro del Fondo; ii) obbligazioni emesse da uno Stato membro o da un'istituzione finanziaria nazionale pubblica di uno Stato membro ed espresse in DPS o in una valuta di detto Stato membro; e iii) depositi presso una banca commerciale, un'istituzione finanziaria nazionale pubblica di uno Stato membro o un'istituzione finanziaria internazionale, espressi in DPS o nella valuta di uno Stato membro. I collocamenti che non comportano conversione di valuta saranno effettuati soltanto dopo consultazione con lo Stato membro di cui è impiegata la valuta; i collocamenti che presuppongono una conversione di valuta saranno effettuati soltanto con il consenso di coloro che emettono tali valute.

Sezione Vili: Periodo d'attività e liquidazione Paragrafo 1 Periodo d'attività II conto di fiducia, istituito con il presente strumento, sussisterà sinché il Fondo 10 ritenga necessario per effettuare e liquidare le operazioni di tal conto.

Paragrafo 2 Liquidazione del conto di fiducia a) La fine delle operazioni e la liquidazione del conto di bonificazione avverranno conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 della sezione VI.

b) Le risorse rimanenti serviranno a liquidare eventuali impegni del conto di fiducia, che non siano quelli in virtù della sezione IV. Le ulteriori rimanenze saranno trasferite al conto di versamento speciale del Fondo.

Sezione IX: Emendamento dello strumento 11 Fondo potrà modificare le disposizioni dello strumento, eccettuata la presente sezione, la sezione I, paragrafi 1 e 2, sezione III, paragrafi 4 e 5, sezione IV, paragrafi 4 e 6, sezione V, sezione VI, sezione VII, paragrafi 2 a) e b) e sezione Vili paragrafo 2 b).

1290

Allegato 2 Traduzione ''

Strumento per l'istituzione del conto di fiducia della facilitazione d'adeguamento strutturale (FAS)2) Paragrafo 1 Finalità La facilitazione d'adeguamento strutturale allestita nell'ambito del Conto di versamenti speciali si prefigge di fornire un aiuto concessionale in materia di bilancia dei pagamenti, sulla base di criteri uniformi, ai Paesi in sviluppo membri del Fondo il cui reddito è esiguo e sono bisognosi di tale aiuto conformemente alle presenti norme.

Paragrafo 2 Risorse Le risorse del Conto di versamenti speciali effettuati per la facilitazione d'adeguamento strutturale («la facilitazione») saranno costituite da averi devoluti alla facilitazione in applicazione delle decisioni del Consiglio d'amministrazione n. 6704-(80/185) TR e n. 8237-(86/56) SAF.

Paragrafo 3 Condizioni dell'aiuto Un aiuto in materia di bilancia dei pagamenti è fornito sotto forma di prestiti vincolati a condizioni specificate al paragrafo 7 agli Stati membri beneficiari che adempiono le condizioni richieste per ottenere un aiuto conformemente al paragrafo 5.

Paragrafo 4 Ammontare dell'aiuto (1) L'accesso potenziale di tutti gli Stati membri beneficiari a utilizzare le risorse della facilitazione costituirà una percentuale uniforme delle loro aliquote al Fondo. Sarà determinato periodicamente, almeno una volta all'anno, da parte del Fondo.

(2) Ogni volta che uno Stato membro notifica al Fondo di non aver l'intenzione di utilizzare le risorse disponibili a titolo di facilitazione, questo Stato non sarà incluso nei calcoli menzionati al capoverso (1) precedente.

(3) Se dopo l'impiego delle risorse a profitto di un membro giusta le disposizioni del paragrafo 5 (2), l'accesso potenziale di questo Stato membro è aumentato o diminuito in applicazione dei capo versi (1) o (2), la somma totale messa a disposizione dello Stato membro dell'ambito dell'impegno triennale sarà proporzionalmente modificato e i pagamenti ulteriori conseguentemente adeguati.

"Dal testo originale inglese.

conforme alle decisioni del Consiglio d'amministrazione del FMI del 26 marzo 1986 e 18 dicembre 1987.

2) Versione

1291

Paragrafo 5 Condizioni necessarie per ottenere un aiuto (1) Uno Stato membro beneficiario consulterà il Direttore generale prima di presentare una domanda d'impegno di risorse per un periodo di tre anni.

(2) Le risorse saranno impegnate a profitto di uno Stato membro ammesso a beneficiarne, sotto riserva delle presenti regole, per un periodo triennale, non appena il Fondo abbia approvato un accordo a sostegno di un programma d'adeguamento macroeconomico e strutturale triennale presentato dallo Stato membro. L'accordo deve prevedere la somma totale come anche gli importi annui che compongono questo totale, disponibili conformemente alle disposizioni iniziali o modificate dell'accordo, fatte salve le presenti regole.

(3) Prima di approvare un accordo triennale, il Fondo si accerterà che lo Stato membro è confrontato con difficoltà prolungate di bilancia dei pagamenti e che ha prodotto un ragionevole sforzo per consolidare la situazione di tale bilancia.

(4) Uno Stato membro è considerato aver prodotto uno sforzo ragionevole secondo il capoverso (3) del presente paragrafo se ha presentato al Fondo: i) un programma d'adeguamento triennale inteso a correggere i problemi macroeconomici e strutturali che hanno impedito il ripristino della bilancia dei pagamenti e pregiudicata la crescita economica e ii) il primo dei tre programmi annui presentanti finalità fisse per l'anno e le politiche da seguire al fine di realizzare tali finalità.

(5) Le risorse disponibili nell'ambito degli impegni triennali saranno fornite annualmente sotto forma di prestiti concessi a titolo di tre accordi annuali successivi ma non necessariamente consecutivi; questi accordi devono essere approvati dal Fondo. L'approvazione di un accordo annuo a titolo di impegno triennale deve precedere la scadenza del periodo d'impegno.

(6) Un accordo annuale può essere approvato soltanto per lo Stato membro che ha presentato un programma soddisfacente per l'anno corrispondente e che è bisognoso di un aiuto per sanare la propria bilancia dei pagamenti.

(7) Se, durante un periodo di impegno triennale, uno Stato membro cessa di essere autorizzato a un aiuto a titolo di facilitazione, un eventuale impegno di risorse nell'ambito di facilitazione in favore di detto Stato membro già in vigore in questo periodo lo rimarrà sotto riserva delle
presenti regole.

Paragrafo 6 Pagamenti (1) Un pagamento è effettuato a titolo di ciascun accordo fatta riserva dell'approvazione del medesimo.

(2) I pagamenti effettuati a profitto di uno Stato membro a titolo di facilitazione saranno sospesi se non sono onorati obblighi finanziari verso il Fondo al Conto delle risorse generali, al Conto di versamenti speciali o al Dipartimento dei DPS o verso il Fondo in qualità di fiduciario. I pagamenti saranno effettuati non appena saranno stati onorati tali obblighi finanziari.

(3) Non è versato nessun pagamento per un impegno triennale dopo che sia scaduto il periodo d'impegno.

1292

Paragrafo 7 Condizioni dei prestiti (1) È riscosso un interesse al saggio del Vi per cento sul saldo non rimborsato del prestito; questi interessi saranno pagati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno o il giorno seguente se il giorno in cui il pagamento è esigibile è festivo.

(2) Gli Stati membri rimborseranno i propri prestiti in dieci versamenti semestrali uguali, che iniziano al più tardi alla fine del primo semestre del sesto anno e termineranno alla fine del decimo anno successivo alla data del pagamento.

(3) Se uno Stato membro fa la domanda nel momento in cui un versamento a titolo di rimborso di un prestito è esigibile, il Fondo potrà prorogare di due anni al massimo la data di esigibilità di tale versamento ove accerti che il pagamento del medesimo alla data prevista provocherebbe per lo Stato membro gravi difficoltà e a condizione che il nuovo scadenzario non comprometta la capacità del Conto di versamenti speciali per affrontare gli obblighi assunti nell'ambito della facilitazione.

Paragrafo 8 Unità di conto II DPS è l'unità di conto in cui sono espressi gli impegni, i prestiti e tutte le altre operazioni effettuate a titolo di facilitazione.

Paragrafo 9 Mezzi di pagamento I prestiti sono pagati e rimborsati e gliinteressi versati in dollari USA. Il Direttore generale è autorizzato a prendere disposizioni affinchè possano essere utilizzati DPS su domanda di uno Stato membro per i pagamenti effettuati a vantaggio dello Stato membro o per i pagamenti di interessi o per i rimborsi di prestiti di questo Stato verso il Fondo.

Paragrafo 10 Rimborso di spese II Conto delle risorse generali del Fondo è rimborsato annualmente tramite il Conto di versamenti speciali per i costi sorti a titolo dell'amministrazione della facilitazione. Il rimborso avviene sulla base di una ragionevole valutazione di tali spese allestita dal Fondo.

Paragrafo 11 Riserve Nell'ambito del Conto di versamento speciale, il Fondo può costituire, se lo ritiene adeguato, riserve per la facilitazione.

Paragrafo 12 Modificazioni Qualsiasi modificazione di questa regola influisce soltanto sui prestiti accordati dopo l'entrata in vigore della medesima, con la ri'serva che una modificazione del tasso d'interesse s'applicherà agli interessi a contare dalla data d'entrata in vigore della modificazione. ·

1293

Paragrafo 13 Identificazione delle decisioni Le decisioni e qualsiasi altra misura presa dal Fondo nell'ambito dell'amministrazione della facilitazione saranno identificate come tali.

Paragrafo 14 L'aiuto fornito mediante la facilitazione d'adeguamento strutturale, in connessione con i prestiti provenienti dal Conto di fiducia della facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale, a titolo di facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale istituita con decisione n. 8757-(87/176) SAF/ESAF, adottata il 18 dicembre 1987, è retto dalle presenti regole con riserva delle disposizioni seguenti: 1) Le somme delle risorse ottenute mediante tale aiuto sono precisate in ogni impegno, accordo o pagamento a titolo della facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale.

2) I pagamenti a titolo di ciascun accordo annuo si effettueranno in due versamenti, il primo dopo l'approvazione del rispettivo accordo annuo e il secondo dopo che: i) il Direttore generale avrà-constatato che i criteri di realizzazione, allestiti per tale pagamento, sono stati rispettati e che il Fondo avrà accertato che la revisione a metà periodo del programma sostenuto mediante l'accordo è stata portata a termine con piena soddisfazione del Fondo, oppure ii) se è stipulato nell'accordo annuale, dopo che il Direttore generale avrà accertato che sono stati rispettati i criteri di realizzazione allestiti per ottenere tale pagamento.

3) I pagamenti saranno effettuati nello stesso tempo come i corrispondenti pagamenti a titolo di prestito del Conto di fiducia.

4) Se in applicazione del capoverso (2) un secondo pagamento a titolo d'accordo annuo non avviene, il periodo triennale cui si riferisce l'impegno può essere prorogato e la corrispondente somma può essere messa a disposizione del Paese durante il periodo prorogato sotto riserva delle presenti regole.

1784

1294

Allegato 3

Paesi membri in sviluppo a reddito modico che possono utilizzare le risorse della facilitazione d'adeguamento strutturale stabilita nel quadro del Conto speciale di versamenti Paesi membri

Quota-parte

Paesi membri

FMI

Cina, Repubblica popolare di '' India 1 » Totale parziale Afganistan Bangladesh Benin Bhutan Birmania Bolivia Burkina Faso Burundi Capo Verde Ciad Comores Gibuti Dominica Etiopia Gambia Ghana Grenade Guinea Guinea Bissau Guinea equatoriale . .

Guiana Haiti Isole Salomon Kampuchea democratica Kenya Lesotho Liberia Madagascar

FMI

2390,9 2207,7 4598,6 86,7 287,5 31,3 2,5 137,0 90,7 31,6 42,7 4,5 30,6 4,5 8,0 4,0 70,6 17,1 204,5 6,0 57,9 7,5 18,4 49,2 44,1 5,0

25,0 142,0 15,1 71,3 66,4 37 ~)

Maldives

Quota-parte

2,0

Mali Mauritania Mozambico Nepal Niger Uganda Pakistan Repubblica Centrafricana Repubblica democratica popolare del Laos .

Rwanda St. Christophe e Nevis Santa Lucia San Vincenzo Samoa Occidentale . .

Sao Tome e Principe Senegal Sierra Leone Somalia Sudan Sri Lanka Tanzania Togo Vanuatu Viet-Nam Yemen, Rep. araba dello Yemen, Rep. dem.

popolare dello . . . .

Zaire Zambia Totale parziale Totale

50,8

33,9 61,0 37,3 33,7 99,6 546,3 30,4 29,3 43,8 4,5 7,5 4,0 6,0 4,0 85,1 57,9 44,2 169,7 223,1 107,0 38,4 9,0 176,8 43,3 77,2 291,0 270,3 4186,0 8784,6

') La Cina e l'India hanno fatto sapere di non utilizzare le risorse della facilitazione d'adeguamento strutturale.

1784

1295

Allegato 4

Paesi donatori che finanziano la Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale (in mio di fr.)

Stato: inizio maggio 1988

Germania (RFA) Austria Arabia Saudita Belgio Canada Cile 2) Corea Danimarca Spagna Finlandia Francia Gran Bretagna Italia Giappone Kuwait Lussemburgo Malaysia Messico Norvegia Paesi Bassi Svezia Svizzera Thailandia Turchia

Liberalità o prestazione equivalente n

Prestito

130 26 (85) 55 (128) -- (28) 34 (17) 28 (298) 436 (158) 309 -- 4 22 (19) -- 51 92 (85) 15 --

700 -- 200 -- 300 12 65 -- 290 -- 800 -- 370 2200 50 -- -- 45 90 -- -- 200 -- 35

2020

5357

''Fra parentesi: prestazioni equivalenti a liberalità per i prestiti concessi a un interesse inferiore al saggio di mercato (6%).

Prestazioni subordinate alla partecipazione di altri Paesi dell'America latina.

2)

1784

1296

Decreto federale

Disegno

concernente l'approvazione dell'accordo con il Fondo monetario internazionale per la partecipazione della Svizzera alla facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale (FCAS)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1988'*, decreta:

Art. l 1 È approvato l'accordo del 15 aprile 1988 fra la Confederazione Svizzera e il Fondo monetario internazionale sulla partecipazione della Svizzera alla facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale (FCAS).

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

1853

1) FF 1988 II 1265 84 Foglio federale. 71" anno. Voi. Il

1297

Accordo del 15 aprile 1988

Traduzione»

tra la Confederazione Svizzera e il Fondo monetario internazionale per la partecipazione della Svizzera alla Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale

(FCAS)

II Presidente della Confederazione Svizzera

Berna, 15 aprile 1988 Signor Michel Camdessus Direttore generale del Fondo monetario internazionale Washington D.C./Stati Uniti

Signor Direttore generale, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna concernente la Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale che ha il tenore seguente: «II Fondo monetario internazionale, in qualità di fiduciario della Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale (FCAS) mi ha incaricato di invitare la Confederazione Svizzera a stanziare al FMI un credito per alimentare il conto prestiti, conformemente alle disposizioni dello strumento riguardante l'istituzione del conto di fiducia che il Consiglio d'amministrazione ha adottato mediante decisione n. 8759-(87/176) FCAS del 18 dicembre 1987. Il credito ammonterà a 200 milioni di DPS e sarà vincolato alle condizioni seguenti: 1. Il fiduciario potrà, entro i limiti del presente accordo e a date convenute con la Confederazione Svizzera, procedere a prelievi al più tardi fino al 30 giugno 1992.

2. a. Il volume di ciascun prelievo sarà espresso in DPS. A meno che il fiduciario e la Confederazione Svizzera convengano diversamente, la Confederazione ne verserà l'ammontare, in dollari americani, alle date di valore stabilite dal fiduciario, sul conto di fiducia aperto presso la Banca federale di riserva di Nuova York a Nuova York.

b. Il fiduciario allestirà su domanda della Confederazione Svizzera un certificato non negoziabile attestante l'esistenza verso il conto di fiducia di un credito risultante da un prelievo effettuato nell'ambito del presente accordo.

3. a. Le risorse provenienti dai prelievi serviranno a finanziare i crediti del conto di fiducia. Esse saranno rimborsate alla Confederazione Svizzera in dieci acconti semestrali di uguale entità, pagabili il primo cinque anni e mezzo e l'ultimo dieci anni dopo la data di versamento.

Se non è stata versata nei sei mesi successivi alla data di prelievo, la "Dal testo originale inglese.

1298

Fondo monetario internazionale

4.

5.

6.

7.

8.

9.

somma di detto prelievo è nondimeno considerata essere stata pagata entro tale termine. I rimborsi per il tramite del conto di fiducia avverranno alla scadenza o subito dopo.

b. In accordo con la Confederazione Svizzera, il fiduciario può rimborsare parzialmente o completamente un prelievo in qualsiasi momento prima della scadenza.

e. Se un prelievo scade a una data che non è una giornata lavorativa per il FMI, è considerata data di scadenza la giornata lavorativa successiva.

Gli importi in corso dei diversi prelievi non fruttano interesse.

I prestiti sono rimborsati in dollari americani su una banca designata dalla Confederazione Svizzera.

a. La Confederazione Svizzera è autorizzata a trasferire in ogni momento tutti o parte dei crediti a un membro del FMI, alla Banca centrale o a un'istituzione finanziaria o monetaria designata da un membro giusta l'articolo V, sezione 1, degli Statuti del FMI, oppure a qualsiasi altro servizio ufficiale che, in virtù dell'articolo XVII, sezione 3, dei medesimi Statuti, è autorizzato a detenere DPS.

b. Il concessionario acquisirà tutti i diritti della Confederazione Svizzera stabiliti nel presente accordo e riguardanti il rimborso del credito trasferito.

Salvo convenzione diversa tra il fiduciario e la Confederazione Svizzera, i trasferimenti, le transazioni e gli ammortamenti avverranno tutti sulla base dei corsi di cambio delle valute interessate rispetto ai DPS che il FMI avrà determinato per il terzo giorno feriale precedente la data di valore.

Se il FMI rivede il proprio metodo di valutazione dei DPS, i trasferimenti, le transazioni e gli ammortamenti effettuati a più di tre giorni feriali dopo la data di revisione saranno calcolati secondo il nuovo metodo.

Tutti i problemi derivanti dal presente accordo saranno regolati d'intesa tra la Confederazione Svizzera e il fiduciario. Se la Confederazione Svizzera accetta la proposta, la presente lettera come la conferma debitamente attestata costituiranno tra la Confederazione Svizzera e il fiduciario gli elementi di un accordo che entrerà in vigore non appena il fiduciario avrà accusato ricezione della nota della Confederazione che l'informa che è chiusa la procedura richiesta dalla Costituzione.»

Visto che la proposta è considerata accettabile per la Confederazione Svizzera, la Sua lettera e la risposta affermativa che allego costituiscono un accordo tra la Confederazione e il fiduciario. L'accordo entrerà in vigore alla data in cui il fiduciario accuserà ricezione della nota della Confederazione che lo informa che la procedura costituzionale è chiusa.

Gradisca, signor Direttore generale, l'espressione della mia alta considerazione.

Otto Stich

1299

Fondo monetario internazionale

Appendice II Presidente della Confederazione Svizzera

Berna, 15 aprile 1988 Signor Michel Camdessus Direttore generale del Fondo monetario internazionale Washington D.C./Stati Uniti

Signor Direttore generale, Al momento di firmare, con riserva di ratificazione, l'accordo mediante il quale la Confederazione Svizzera si impegna a contribuire alla Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale del Fondo monetario internazionale, ritengo utile precisare lo spirito e il quadro in cui la Svizzera, in qualità di Paese non membro, intende apportare il proprio contributo.

La Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale assume per noi un carattere essenzialmente monetario in quanto mira a tutelare la solvibilità dei Paesi più poveri che applicano una sana politica di crescita e a mantenere detti Paesi nel sistema della divisione internazionale del lavoro. Pur essendo eminentemente monetaria, la Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale contribuisce in tal modo a istituire le condizioni che agevolano e sostengono gli sforzi d'aiuto allo sviluppo multilaterali e bilaterali in favore di detti Paesi.

Come abbiamo già fatto all'atto dell'adesione della Svizzera agli accordi generali di mutuo, teniamo a specificare che qualsiasi provvedimento preso dalla Confederazione Svizzera riguardo ai Paesi in sviluppo deve rispettare i principi su cui è fondata la legislazione svizzera sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. Secondo tali principi, la cooperazione allo sviluppo si prefigge di sostenere gli sforzi dei Paesi in sviluppo intesi a migliorare le condizioni di vita della propria popolazione, segnatamente dei gruppi di popolazione più sfavoriti, di contribuire a porre tali Paesi in grado di garantire uno sviluppo autonomo, di tendere a lungo termine verso un migliore equilibrio in seno alla comunità internazionale. Se la Confederazione Svizzera s'associa al finanziamento della Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale lo fa fiduciosa che i programmi d'adeguamento domandati ai beneficiari di tali facilitazioni abbiano a produrre effetti favorevoli alla realizzazione delle finalità summenzionate.

Ciò implica segnatamente che i programmi consententi la manutenzione e lo sviluppo dell'apparato produttivo a lungo termine e che gli strati più sfavoriti della popolazione non abbiano a sopportare una parte eccessiva del costo dell'adeguamento.

La Confederazione Svizzera, che non è rappresentata nel Consiglio d'amministrazione del Fondo monetario internazionale
il quale svolge la funzione di fiduciario della Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale, dovrebbe essere informata e consultata prima di ogni decisione riguardante l'emenda-

1300

Fondo monetario internazionale mento dello strumento o della politica di prestito della Facilitazione. Essa dovrebbe inoltre essere in grado di seguire lo sviluppo delle operazioni della facilitazione e di esprimere il proprio parere in merito. All'uopo propongo che rappresentanti ad alto livello della Confederazione e del Fondo monetario internazionale, quale fiduciario della Facilitazione, si incontrino almeno due volte all'anno, secondo reciproca intesa, per uno scambio di pareri e d'informazioni nel periodo durante il quale saranno accordati e pagati prestiti. Successivamente e fino alla liquidazione della Facilitazione, questi incontri saranno organizzati in funzione del bisogno. Il Fondo monetario internazionale, quale fiduciario della Facilitazione, dovrebbe vigilare affinchè le autorità svizzere ricevano la documentazione necessaria per tenersi informati circa gli affari della Facilitazione.

L'Ambasciata Svizzera negli Stati Uniti servirà da intermediario per tutte le comunicazioni concernenti la Facilitazione.

Le sarei grato se potesse confermarmi l'accettazione di tutti gli aspetti e le proposte enunciati nella presente lettera.

Gradisca, signor Direttore generale, l'espressione della mia alta considerazione.

Otto Stich

1301

Fondo monetario internazionale

Fondo monetario internazionale Washington D.C./Stati Uniti II Direttore generale Washington D.C., 15 aprile 1988 Signor Otto Stich Presidente della Confederazione Svizzera 3003 Berna Signor Presidente, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 15 aprile 1988, mediante la quale mi informa che la Confederazione Svizzera accetta, con riserva di ratificazione, di accordare un prestito al conto di fiducia della Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale; mi felicito per questo accordo e La ringrazio.

Le confermo di condividere i sentimenti espressi nella Sua lettera e di accettare le proposte che vi sono formulate. Il generoso sostegno accordato dalla Confederazione Svizzera alla Facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale testimonia l'attaccamento che il Suo Paese ha manifestato da sempre per la cooperazione monetaria internazionale e per il miglioramento della situazione economica dei membri più sfavoriti della comunità internazionale.

Comprendo perfettamente che, in qualità di prestatore di fondi al conto di fiducia della FAS consolidata, la Confederazione Svizzera desideri essere pienamente informata e consultata secondo le circostanze menzionate nella Sua lettera. Accetto quindi volentieri, in nome del Fondo, le proposte relative alle procedure di consultazione e di informazione così come sono informato nella lettera surriferita.

A titolo personale e in nome dei Paesi del Fondo Le rivolgo vivi ringraziamenti per il prezioso concorso apportato dalla Confederazione Svizzera a questa importante iniziativa.

Gradisca, signor Presidente, l'espressione della mia alta considerazione.

Michel Camdessus

1847

1302

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera alla facilitazione consolidata d'adeguamento strutturale del Fondo monetario internazionale del 25 maggio 1988

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1988

Année Anno Band

2

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29

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.07.1988

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1265-1302

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