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Foglio Federale Berna, 31 gennaio 1977

Anno LX

Volume I

N° 5 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 55.-- (semestrale fr. 30.50, estero fr. 73.--) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale), 6500 Bellinzona Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 -- Ccp 65-690

# S T #

76.101

Messaggio concernente il decreto sull'economia lattiera 1977, nonché la modificazione del decreto sullo statuto del latte, della legge sull'agricoltura e della legge sulla vendita del bestiame Del 22 dicembre 1976

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporre alla vostra approvazione un disegno di decreto sull' economia lattiera 1977, nonché disegni relativi ad una modificazione del decreto sullo statuto del latte, della legge sull'agricoltura e della legge sulla vendita del bestiame.

Vi preghiamo inoltre di togliere di ruolo i postulati seguenti: 1968 P 9929 1973 1973 1973 1973

P P P P

11614 11617 11630 11627

Misure contro la produzione animale industriale (St 25.6.1969, Leu) Peso dei vitelli da macello (N 24.9.1973, Roth) Peso dei vitelli da macello (St 21.6.1973, Herzog) Produzione lattiera (N 24.9.1973, Muff) Forniture eccessive di latte (N 24.9.1973, Teuscher)

1976 -- 844 Foglio federale 1977, Voi. I

5

66 1974 P 11962

Forniture di latte. Trattenuta (N 19.9.1974, Dürr)

1974 P 11973

Forniture di latte. Trattenuta (St 18.6.1974, Krauchthaler)

1974 P ad 12001 Decreto sull'economia lattiera 1971.

Modificazione (St 10.12.1974, Consiglio degli Stati) 1974 P 12139

Politica del prezzo del latte (N 10.6.1976, Eisenring)

1975 P 75457

Risanamento del mercato lattiere (St 16.12.1975, Vincenz)

1976 P 76330

Produzione lattiera (N 6.10.1976, Tschumi)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 22 dicembre 1976 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Gnägi II cancelliere della Confederazione, Huber

67

Compendio Nel quinto rapporto sulla situazione dell'agricoltura svizzera e sulla politica agricola della Confederazione, che vi è sottoposto contemporaneamente al presente messaggio, dimostriamo che in materia di orientamento della produzione agricola, l'adeguamento della produzione lattiera alle possibilità di smercio occupa il primo posto. Per risolvere questo problema, dobbiamo innanzitutto far capo a quei provvedimenti che già si sono dimostrati efficaci. Ma sono pure necessarie altre disposizioni, come l'istituzione eventuale di un contingentamento del latte per azienda singola e l'applicazione di una regolamentazione, più stretta e conforme allo scopo perseguito, dell'importazione di foraggi. Con il presente messaggio, vi proponiamo segnatamente di creare le basi legali per questi provvedimenti.

Il nuovo decreto sull'economia lattiera, al quale è dedicata la prima parte del messaggio, deve permettere di disporre nuovamente di mezzi finanziari complementari a partire dal 1° novembre 1977, poiché i contributi previsti dalla legge sull'agricoltura non basteranno più a garantire un prezzo di base del latte che copra le spese di produzione, dunque un reddito agricolo conveniente. Tuttavia, giusta il progetto, i produttori dovranno, come finora, contribuire alla copertura delle spese risultanti dall'utilizzazione dei latticini. Nello stesso tempo, sono di nuovo incluse nel disegno varie disposizioni d'ordine economico. Circa il suo contenuto e la sua forma, esso corrisponde nelle grandi linee al decreto in vigore, tuttavia con alcune innovazioni e complementi importanti. Considerata la situazione critica delle finanze federali, vi proponiamo di rafforzare la deduzione effettuata sul prezzo del latte in caso di superamento della quantità di base da noi fissata (contingentamento globale). Lo scaglionamento attuale delle deduzioni (da 10 a 40 centesimi per kg di latte sovrasmerciato), deve essere abbandonato; secondo il disegno, il tasso massimo attuale di 40 centesimi deve di regola applicarsi in modo uniforme in caso di superamento della quantità di base. Se questo sistema uniforme e rafforzato, nonché le misure dette di fiancheggiamento, non dovessero provocare la riduzione auspicata delle forniture di latte, dovrà essere introdotto un contingentamento del latte per azienda, nonostante le difficoltà
che ciò implica, poiché in caso contrario non si potrebbe evitare una riduzione cospicua del prezzo del latte; maggiori spese per l'avvaloramento del latte non sarebbero sostenibili a nostro giudizio. Per questo vi proponiamo, nel disegno allegato, di accordarci la competenza di ordinare eventualmente la ripartizione della quantità di base fra i fornitori di latte. Se un produttore dovesse superare il contingente che gli è accordato, egli dovrebbe assumersi per ogni kg di latte

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consegnato in troppo una partecipazione individuale alle perdite ammontante a 40 centesimi, che potrebbe essere portata, in caso di bisogno, fino a 60 centesimi, sotto forma di una deduzione operata sul prezzo del latte o sotto forma d'una tassa.

Nella seconda parte del messaggio, proponiamo alcune modificazioni del decreto sullo statuto del latte (RS 916.350). Si tratta soprattutto dell'abrogazione di diverse disposizioni superate o che non possono più essere applicate; regime del permesso in materia di smercio di latte venduto aperto e di consegna a domicilio di latte pastorizzato o uperizzato, regolamentazione concernente l'approvvigionamento con latte pastorizzato e latte uperizzato, possibilità di fissare prezzi minimi per il latte pastorizzato o uperizzato, regime dell'autorizzazione in materia di messa in esercizio di impianti per la preparazione di latte pastorizzato o uperizzato, possibilità di ordinare la distribuzione del latte per quartieri.

Nella terza parte, proponiamo di modificare disposizioni importanti della legge sull'agricoltura (RS 910.1,) e di completare parimente questa legge introducendovi nuove prescrizioni. Le proposte riguardano l'importazione e l'utilizzazione di foraggi, e vogliono adeguare la produzione indigena di latte e di carne alla capacità di assorbimento del mercato, nonché se apparisse necessario, alla base foraggera dell'azienda e del paese. Si tratta in particolare di colpire le importazioni di foraggi con soprapprezzi accresciuti, il cui provento dovrà servire ad incoraggiare le aziende agricole, e di obbligare gli importatori di foraggi a ritirare foraggi indigeni. In questo modo la produzione animale dovrebbe, nell'ambito delle possibilità esistenti, basarsi maggiormente sulle disponibilità di foraggio dell'azienda e del paese.

Il legame con le questioni trattate nel quadro del decreto sull'economia lattiera è evidente, e per questo vi sottoponiamo la proposta di modificare e di completare la legge sull'agricoltura contemporaneamente al disegno di un nuovo decreto sull'economia lattiera.

Nella quarta parte del messaggio, sono proposte diverse modificazioni tendenti a promuovere la vendita del bestiame d'allevamento e da reddito, dei cavalli e della lana (RS 916.301). Queste modificazioni vogliono in primo luogo riproporre misure che si sono rivelate
efficaci ma che scadono assieme al decreto sull'economia lattiera 1971 (RS 916.350.1).

Alcune modificazioni supplementari tendono ad incoraggiare alcuni settori della produzione animale. Si tratta del promovimento della produzione di animali destinati all'ingrasso, nonché della vendita dei puledri e della lana.

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I

Decreto sull'economia lattiera 1977

II

Osservazioni generali

III

Importanza dell'economia lattiera; la produzione di latte nell'ambito del programma di produzione agricola 1976-1980

L'economia lattiera, per vaste zone della Svizzera, si presenta come indirizzo produttivo del tutto naturale, stante le loro condizioni topografiche e climatiche. Nel 1975 la produzione di latte ha contribuito alla formazione di circa un terzo del prodotto finale lordo dell'agricoltura svizzera. L'importanza considerevole di questo settore della produzione è già messo in evidenza da questa cifra. Il prodotto finale lordo della produzione di latte è notevolmente superiore a quello della produzione vegetale nel suo assieme, ma inferiore al prodotto del bestiame d'ingrasso e dell'allevamento suino assieme.

Per la maggior parte delle famiglie contadine il ricavo del latte costituisce l'unica regolare entrata di denaro liquido. Proprio per questo motivo il prezzo del latte ed il reddito globale di questo settore della produzione sono in primo piano quando si discute in merito alla politica agraria.

L'importanza rivestita dalla produzione di latte nell'ambito della politica dei redditi non potrebbe tuttavia essere determinante di per se stessa. Lo smercio del latte e dei prodotti lattieri non deve implicare un aiuto da parte dello Stato che superi il livello sopportabile; a questo proposito ci troviamo chiaramente ad una svolta.

Nel settore lattiere, la politica seguita riguardo alla produzione, ai prezzi ed allo smercio deve conseguentemente inserirsi nella concezione globale della politica agraria. Solo in questa maniera è possibile evitare eccedenze strutturali. Le misure che devono costantemente essere prese onde stabilizzare o ridurre la produzione di latte, nonché le spese per lo smercio dei prodotti lattieri dimostrano che in pratica la realizzazione di questi presupposti di per sé chiari non è semplice.

Le autorità e le organizzazioni al vertice dell'agricoltura si sforzano di creare una regolamentazione ragionevole della produzione. Così già precedentemente era stato elaborato un programma di produzione per gli anni dal 1970 al 1975. Nell'autunno del 1975 è stato fissato un programma analogo per il periodo dal 1976 al 1980. I problemi relativi allo stesso sono esaminati nel dettaglio nel quinto rapporto sull'agricoltura. Sarà sufficiente quindi a questo punto sottolineare che il programma prevede che, per gli anni dal 1976 al 1980, il volume ottimale e giustificabile delle forniture di latte deve corrispondere almeno alle quantità di latte e di prodotti lattieri

70

consumati nel Paese. Visto e considerato che questo consumo non dovrebbe più aumentare di molto -- supponendo che ciò avvenga -- sarà necessario ridurre ulteriormente l'effettivo delle mucche il cui latte è messo in commercio, tenendo conto dell'aumento della produttività di questi animali.

112

Basi legali delle misure adottate nel campo dell'economia lattiera

112.1

La legge sull'agricoltura ed il decreto sullo statuto del latte

La legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 (RS 910.1) si limita, agli articoli 24, 26 e 59, a fissare i principi che deve rispettare l'economia lattiera. La competenza a promulgare disposizioni d'esecuzione dell'articolo 26 della legge sull'agricoltura è riservata alle Camere federali. Queste hanno adottato, il 29 settembre 1953, il decreto concernente il latte, i latticini ed i grassi commestibili (decreto sullo statuto del latte; RS 916.350). Questo decreto ha fissato le misure principali che la Confederazione ha adottato nel campo dell'economia lattiera.

In relazione con le misure complementari d'ordine economico e finanziario adottate dalla Confederazione nel settore lattiero, è opportuno citare le disposizioni che regolano la copertura delle spese permesse onde favorire lo smercio dei prodotti lattieri indigeni nel Paese ed all'estero. I mezzi finanziari che l'articolo 26 della legge sull'agricoltura e l'articolo 26 del decreto sullo statuto del latte mettono a disposizione onde favorire la vendita di questi prodotti nel Paese sono limitati (prodotto della tassa sul latte e la panna di consumo, nonché sulle importazioni di burro; reddito dei soprapprezzi riscossi sulle importazioni del latte in polvere e di latte condensato, nonché sulle importazioni di olii e di grassi commestibili, ivi comprese le materie prime ed i prodotti semifiniti che servono alla loro fabbricazione).

Queste risorse di cui è fissato lo scopo devono quindi contribuire a mantenere un'agricoltura produttiva ed una popolazione contadina forte. I diversi decreti sull'economia lattiera hanno creato una nuova base legale che permette l'introduzione di altri soprapprezzi e tasse.

L'articolo 24 della legge sull'agricoltura costituisce la base legale che permette l'assegnazione di mezzi finanziari ed il promovimento delle esportazioni di prodotti lattieri. Questi mezzi finanziari non sono limitati, a differenza di quelli previsti dall'articolo 26. Le spese permesse devono essere coperte in primo luogo per mezzo del reddito delle tasse e dei soprapprezzi riscossi giusta la legge sull'agricoltura e inoltre, delle risorse generali della Confederazione.

71 112.2

I decreti federali del 20 dicembre 1957 e del 13 giugno 1958

I mezzi finanziari messi a disposizione giusta la legge sull'agricoltura ed il decreto sullo statuto del latte, in poco tempo non furono più sufficienti a coprire il totale delle spese di valorizzazione nel Paese. Si dovette perciò ricorrere a contribuzioni federali complementari, ciò che fu permesso per la prima volta dal decreto federale del 20 dicembre 1957 (RU .7955 231). Il decreto federale del 13 giugno 1958 (RU 1958 817) ha permesso che si continuasse il versamento di tali prestazioni complementari. A causa dell'aumento considerevole delle difficoltà alle quali dovette fare fronte lo smercio dei prodotti lattieri nel periodo contabile 1957/58, questo decreto conteneva una nuova disposizione giusta cui i produttori che mettono in vendita il latte dovevano assumersi una parte delle spese supplementari, nel senso di una misura atta all'orientamento della produzione. La Confederazione assegnava dapprima 10 milioni di franchi per la copertura delle spese supplementari di smercio dei prodotti lattieri nel Paese. La copertura dei sovraccosti di queste spese doveva in seguito essere fornita metà dalla Confederazione e dai produttori commercianti di latte.

112.3

I decreti sull'economia lattiera 1959,1962 e 1966

Allo spirare della validità dei decreti di finanziamento menzionati dovette essere promulgata una serie di decreti federali concernenti le misure complementari di ordine economico e finanziario applicabili all'economia lattiera (chiamati decreti sull'economia lattiera). Qui di seguito menzioneremo in modo succinto le principali disposizioni contenute nei decreti 1959, 1962 e 1966.

112.31

Decreto sull'economia lattiera 1959 Decreto federale del 19 giugno 1959 (RU 1959 927,1745; 1960 1695; 1961 1196)

Contributo iniziale della Confederazione alla copertura dei costi derivanti dall'utilizzazione nel Paese (dopo impiego delle tasse riscosse per gli scopi prescritti) . . . .

10 milioni di franchi

Partecipazione dei produttori alla copertura dei sovraccosti delle spese derivanti dall'utilizzazione nel Paese: --· ai primi 10 milioni di franchi -- ai susseguenti 10 milioni di franchi -- al rimanente

50 per cento 65 per cento 80 per cento

Partecipazione dei produttori alle spese risultanti dall' esportazione

30 per cento

72 Tassa condizionale

3 et/kg

Prima base legale per la riscossione di soprapprezzi sulla panna e polvere di panna importate.

112.32

Decreto sull'economia lattiera 1962 Decreto federale del 4 ottobre 1962 (RU 1962 1184; 1964 236; 1965 72)

Contributo iniziale della Confederazione alla copertura dei costi derivanti dall'utilizzazione nel Paese (dopo impiego delle tasse riscosse per gli scopi prescritti)

20 milioni di franchi

Partecipazione dei produttori alla copertura dei sovraccosti delle spese derivanti dall'utilizzazione nel Paese: -- ai primi 10 milioni di franchi

50 per cento

-- ai susseguenti 10 milioni di franchi

65 per cento

-- al rimanente

80 per cento

Istituzione di una quota di 8 000 kg esentata da qualsiasi partecipazione (= partecipazione differenziata).

Tassa condizionale Partecipazione dei produttori alle spese risultanti dall' esportazione

3 ct/kg

20 per cento

Inserzione di una disposizione che permette di riscuotere soprapprezzi sulle importazioni di gelati commestibili (fino allora mai applicata).

112.33

Decreto sull'economia lattiera 1966 Decreto federale del 16 giugno 1966 (RU 7966 1375; 7965 423)

Nessuna differenza fra le spese derivanti dall'utilizzazione nel Paese e dall'esportazione.

Contributo iniziale della Confederazione (dopo impiego degli introiti vincolati allo scopo)

10 milioni di franchi

73

20 milioni di franchi se la tassa condizionale supera 2 ct/kg.

Possibilità di ricorrere alle entrate generali della Confederazione, sino a concorrenza di 80 milioni di franchi, per coprire gli aumenti del prezzo di base del latte attuati dopo il 1° novembre 1962 che non sono stati traslati sui prezzi al consumo (disposizione non imperativa).

Partecipazione dei produttori alle spese non coperte derivanti dall'utilizzazione: -- del formaggio e di prodotti lattei conservati . . . .

10 per cento

-- del burro

60 per cento

Quota esentata

8 000 kg

Tassa condizionale

3 ct/kg Questo massimo è stato portato a 5 ct/kg dalla revisione del 15 marzo 1968, di cui l'ultimo centesimo doveva essere impiegato per il finanziamento delle azioni di eliminazione e la riconversione di aziende all'ingrassamento del bestiame.

Nuova base legale che autorizza a riscuotere soprapprezzi sui preparati importati (modificazione del 15 marzo 1968).

Autorizzazione a contingentare la quantità di latte pagata al prezzo di base (contingentamento individuale). Non è mai stata applicata questa disposizione adottata il 15 marzo 1968, giacché in seguito la situazione si è normalizzata.

Creazione di altre basi legali che permettono di prendere delle misure atte a combattere l'iperproduzione di latte (modificazione del 15 marzo 1968): -- impiego di latte intero per l'ingrassamento dei vitelli; -- tassa sui succedanei del latte; -- norme di composizione dei succedanei del latte.

112.4

Decreto in vigore sull'economia lattiera, del 1971

II decreto federale del 25 giugno 1971 (RS 916.350.1) contiene una nuova ed importante disposizione che ci obbliga a fissare all'inizio di ogni periodo contabile il livello sopportabile delle forniture di latte (quantità di base) al

74

beneficio del prezzo di base giusta le disposizioni in materia. Qualora le forniture superino questa quantità, i fornitori di latte devono assumersi una quota supplementare delle spese, che aumenta come segue, in modo progressivo: -- per i primi 250 000 q di latte fornito in più, di 10 ct/kg; -- per i successivi 250 000 q di latte fornito, di 20 ct/kg; -- per i successivi 250 000 q di latte fornito, di 30 ct/kg; --· per la rimanente quantità di latte fornito, di 40 ct/kg.

Gli introiti vincolati allo scopo devono ancora una volta essere utilizzati per la copertura dell'ammontare delle spese derivanti dallo smercio dei prodotti lattieri e dei provvedimenti parificabili ad essa.

La partecipazione supplementare che l'assieme dei produttori deve versare nel caso in cui venga superata la quantità di base (non sono compresi i fornitori diretti, giacché ciò presupporrebbe un contingentamento aziendale) serve parimenti a coprire queste spese. Inoltre la Confederazione versa un contributo iniziale di 150 milioni di franchi al massimo (il contributo massimo è versato a partire dal 1972/73). Inoltre la Confederazione può sopperire alle spese del conto lattiero, qualora diminuiscono gli introiti vincolati allo scopo, dovendo essere soddisfatti obblighi di politica commerciale.

Da parte loro i produttori di latte commerciale devono sopperire come segue all'eccedenza residuale delle spese: alle spese di collocamento del burro in ragione del 40 per cento, a quelle del formaggio ed agli altri provvedimenti in ragione del 10 per cento. Questa partecipazione alle spese non deve però eccedere, durante un periodo contabile, 2 ct/kg di latte commerciale da assicurare, non tenendo conto di una partecipazione supplementare dovuta a un superamento della quantità di base. L'eccedenza di spese che ancora dovesse rimanere va coperta con mezzi federali. Onde garantire la partecipazione dei produttori viene riscossa una tassa condizionale su tutto il latte messo in commercio, eccezion fatta per una quota esentata d' 8 000 kg che viene concessa ad ogni fornitore.

Il decreto sull'economia lattiera 1971 mette inoltre a nostra disposizione numerose misure complementari, già contenute in parte nei decreti precedenti. Siamo così autorizzati a promuovere azioni d'eliminazione di vacche lattifere e riconversioni di aziende lattiere
in imprese d'ingrasso, nonché ad adottare altre misure. I produttori devono contribuire al finanziamento di tali misure assumendo metà delle spese, quando l'eccedenza dei soprapprezzi riscossi sulle derrate foraggiere importate non è sufficiente. All' uopo la tassa condizionale può essere aumentata al massimo di 1 centesimo.

Siamo inoltre autorizzati ad adottare misure necessarie per promuovere l'impiego di latte intero per l'ingrasso e l'allevamento dei vitelli, a fissare

75 delle tasse sui succedanei fabbricati nel Paese o sulla polvere di latte scremato indigeno, nonché ad adottare delle norme di composizione per i succedanei del latte. Infine il decreto contiene nuovamente una base legale che permette di riscuotere dei soprapprezzi sulle importazioni di panna, di polvere da panna, di gelati commestibili e di preparati. Esso ci da la competenza di concedere un contributo alle spese d'acquisto di latte di soccorso.

Il decreto sull'economia lattiera 1971 crea la possibilità di concedere contributi federali in un nuovo campo e cioè quello dei miglioramenti strutturali per il collocamento del latte.

Basandoci sulle competenze nuove o prorogate testé menzionate, abbiamo continuato nell'applicazione delle misure più diverse, le abbiamo migliorate oppure ne abbiamo adottate delle nuove (azioni di eliminazione, contributo alle spese dei detentori di vacche senza commercio di latte, norme di composizione dei succedanei del latte e tassa su questi prodotti, soprapprezzi sulle importazioni di panna, di polvere da panna e di preparati; contributo alle spese d'acquisto del latte di soccorso, contributo alle spese dei miglioramenti strutturali).

Infine il decreto obbliga i Cantoni a mantenere un servizio di controllo e di consulenza nel campo dell'economia lattiera. Precedentemente non esisteva una regolamentazione legale in materia.

Il decreto sull'economia lattiera 1971 è stato modificato o completato su due punti il 13 dicembre 1974 (RU 7975 671). A quell'epoca fummo di nuovo autorizzati a fissare dei soprapprezzi sui formaggi importati ed aumentare, fino ad un massimo di 20 000 kg, la quota esentata concessa ai produttori di latte della regione montana, secondo il catasto della produzione animale e della regione prealpina collinosa. Abbiamo fatto uso di questa competenza. Dal mese di maggio 1975 furono riscossi dei soprapprezzi sulle diverse qualità di formaggi importati. Il ricavo di questi soprapprezzi è impiegato per ridurre di una somma supplementare il prezzo dei formaggi indigeni venduti nel Paese, segnatamente quelli a pasta semidura e a pasta molle. Per quanto riguarda la quota esentata applicabile alla regione montana e alla regione collinosa, essa è stata portata a 20 000 kg con effetto a partire dal 1° novembre 1974.

112.5

Disciplinamento del mercato caseario

A complemento conviene menzionare la legge federale del 27 giugno 1969 sulla commercializzazione del formaggio (disciplinamento del mercato caseario; RS 916.356.0) che costituisce una base legale molto importante nel settore lattiero. Tuttavia non è necessario entrare in materia a questo riguardo.

76 113

Evoluzione della produzione e della valorizzazione del latte commerciale

113.1

Produzione di latte

La tavola 1 illustra l'evoluzione delle forniture di latte annotata nella statistica a partire dal periodo contabile 1965/66 (novembre-ottobre). Le cifre dimostrano che queste forniture sono aumentate fino al 1967/68. In seguito si è notata una loro sensibile diminuzione dovuta a diverse ragioni (aumento della tassa, azioni d'eliminazione, riconversioni di aziende, promovimento della coltivazione dei campi, contingentamento incombente del latte, limitazione da parte dell'agricoltura medesima, ecc.). Dal 1971/72 si nota di nuovo un aumento sensibile delle forniture di latte ed un superamento della quantità di base concessa. Le condizioni meteorologiche favorevoli, l'abbondanza e la qualità del foraggio raccolto, il calo del consumo di latte nelle famiglie contadine, l'aumento costante della produzione lattiera (progresso dell'allevamento e degli incroci) un nuovo aumento dell'effettivo delle vacche (vedi tavola 2) come pure il miglioramento del prezzo di base, hanno contribuito a questa evoluzione.

Evoluzione delle forniture di latte (ivi compreso il latte delle zone franche) Quantità di latte fornito in milioni di q

Periodo contabile (1° nov. - 31 ott.)

1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76

Tavola 1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

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.

.

. .

. .

.

.

24,6 26,3 26,7 25,1 25,1 25,1 26,8 26,9 27,7 27,8 288

Quantità di base concessa in milioni di q -- -- -- -- --

26,0 26,0 27,0 27,0 270

Diverse misure sono state adottate e rinforzate nel corso degli ultimi anni onde disciplinare l'aumento della fornitura di latte. A quest'uopo vi preghiamo di consultare le considerazioni fatte alla cifra 118.

77

Evoluzione circa l'effettivo delle vacche (censimento d'aprile)

Tavola 2

Anno

Numero del le vacche

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

920000 916000 928000 929000 908000 901 000 869000 873000 889000 900000 891000 907000

Produttività lattiera in kg per vacca

3370

3410 3500 3570 3550 3560 3590 3660 3680 3740 3820 --

Fonti: Ufficio federale di statistica (numero delle vacche); Segretariato dei contadini svizzeri (produzione lattiera).

113.2

La valorizzazione del latte commerciale

La tavola 3 illustra il modo di utilizzazione del latte commerciale.

Come risulta dalla tavola in questione, le vendite di latte di consumo diminuiscono da anni, nella loro globalité. Fra le cause di questa evoluzione negativa occorre citare soprattutto il consumo di latte in imballaggio al posto di quello sciolto, il notevole aumento delle vendite di latte parzialmente scremato e la diminuzione delle distribuzioni a domicilio. Purtroppo non viene ovunque riconosciuto l'effetto del latte sulla fisiologia della nutrizione.

La trasformazione di latte in Joghurt, specialità del latte e panna mostra da anni un aumento considerevole eccezion fatta per Un ristagno nel periodo contabile 1973/74 e 1974/75.

La tavola dimostra inoltre che è stato possibile aumentare in modo notevole la produzione di formaggio nel corso degli ultimi anni. Ciò è dovuto in primo luogo ad un orientamento più spiccato della valorizzazione del latte nell'ambito del piano formaggio/burro. Numerose misure di promovi-

Valorizzazione del latte commerciale secondo i periodi contabili

(io nov. - 31 ott.)

1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 in mi ioni di quintali

Latte di consumo

6,7

6,6

6,5

6,5

6,4

6,3

6,2

6,1

5,9

5,9

5,8

Joghurt, specialità del Jatte

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

- 1,9

2,0

2,2

2,3

2,4

2,6

2,8

3,0

3,0

3,0

3,1

10,1

9,5

9,9

10,2

11,0

11,1

11,6

11,8

12,6

1,4

Panna per il consumo e per il caffè . .

Formaggio

9,2

9,8

Prodotti lattei conservati

0,8

0,8

1,0

1,3

1,3

1,4

1,6

1,4

1,3

1,3

Burro

5,4

6,5

6,2

4,8

4,3

3,8

4,5

4,2

4,9

4,9

5,0

24,6

26,3

26,7

25,1

25,1

25,1

26,8

26,9

27,7

27,8

28,8

Totale Latte commerciale

79 mento hanno inoltre favorito questa evoluzione (aumento dell'indennità di divieto d'insilamento; soprapprezzo sul latte trasformato in formaggio; contributi ai costi dei miglioramenti strutturali; premio di raggruppamento; promovimento della fabbricazione di formaggio a pasta semidura, a pasta molle e di specialità del latte, ecc.). Senza questo aumento sostanziale della produzione di formaggio non ci sarebbe stato possibile aumentare la quantità di base della produzione di latte commerciale. Al contrario è stato possibile ridurre in modo considerevole la fabbricazione di burro o per lo meno mantenerla ad un livello relativamente basso. Benché la produzione di latte sia nuovamente aumentata nel corso degli ultimi anni a causa del sensibile aumento delle forniture di latte, della tendenza al consumo di prodotti parzialmente scremati e del calo delle quantità del latte destinato alla fabbricazione di prodotti lattei conservati, la produzione di burro rimane sia per il valore assoluto sia per quello relativo ancora e sempre inferiore a quella degli anni 1966/67 e 1967/68. Il paragone delle quantità di latte trasformate in formaggio, da un canto, ed in burro, dall'altro, permette di appurare il successo degli sforzi intrapresi allo scopo di orientare la valorizzazione del latte in modo corrispondente all'ordine di priorità fissato.

La produzione dei prodotti lattei conservati aumentò fino al 1972/73; da allora è in diminuzione. Sono diminuite notevolmente soprattutto le esportazioni a causa di difficoltà di valuta e di altri motivi.

La quantità di latte e di latticini consumata pro capite è evoluta dal 1965 nel modo seguente: Tavola 4

Consumo prò capite di latte e di latticini

Latte di consumo Latte e latticini (senza il latte fresco scremato Totale in kg e lo Joghurt), in kg di latte

1965 . . . .

1966 . . . .

1967 . . . .

1968 . . . .

1969 . . . .

1970 . . . . . . . . .

1971 . . . .

1972 . . . .

1973 . . . .

1974 . . . .

1975 . . . .

150 146 137 132 129 126 123 120 116 112 112

423 414 384 422 423 429 433 437 435 434 437

Fonte: Statistica lattiera svizzera, Brugg.

Per quanto riguarda lo smercio di formaggio e di burro, occorre fare le costatazioni seguenti:

80

Considerato nel suo assieme il consumo svizzero di formaggi dell'Unione (emmentaler, groviera, sbrinz) è diminuito leggermente negli ultimi anni.

Tramite azioni frequenti di vendita a prezzi ridotti si è sempre potuto compensare ogni volta il calo delle vendite. Le vendite in Svizzera di Appenzello sono aumentate in modo praticamente continuo e sensibile a partire dal 1960. Si nota altresì un aumento delle vendite di Tilsiter e di Tilsiter alla panna a partire dal 1974. Il consumo di specialità indigene a pasta semidura (radette, vacherin friburghese, St. Paulin, tipi Bel) è aumentata fortemente nel corso degli ultimi anni e quelli dei formaggi indigeni a pasta molle è aumentata leggermente. L'aumento delle vendite di queste qualità di formaggio (tavola 5) è dovuta prevalentemente alla diminuzione dei prezzi.

Consumo nel Paese delle principali qualità di formaggi indigeni Anno

Formaggi dell'Unione

Tilsiter

Tavola 5

Formaggi speciali Formaggi a Appenzeller a pasta semidura pasta molle

In tonnellate

1960 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

. . . . .

. . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

22 753 23 385 23 358 24 775 25 652 24 795 23 177 24 388 24 718 24 382 26212

4793

4938 4434 5456 5572 5884 5758 5898 6084 6769 6714

1000 2077 1 943 1954 1999 2371 2255 2462 2567 2557 2731

1330 1545 1 520 1 125 1738 2569 2859 3670 4574 5488 5665

1780 2508 2482 2569 2566 2494 2787 3015 2926 3237 3249

Le esportazioni di formaggio svizzero sono aumentate in modo rallegrante nel corso degli anni (tavola 6); tuttavia una parte della mercé ha dovuto essere di tanto in tanto fortemente ribassata. L'esportazione di formaggio si trova da qualche tempo di fronte a numerose difficoltà. Fra le cause di ciò occorre ricordare la recessione economica a livello mondiale, i disordini monetari, la concorrenza aumentata, ostacoli all'importazione, protezione della produzione indigena da parte dei Paesi importatori, ecc. Nonostante tutti questi problemi il commercio d'esportazione fino a questo momento si è affermato con successo.

A questo proposito nella tavola 7 viene raffigurata l'evoluzione delle importazioni di formaggio. Esse continuano a mantenersi ad un livello superiore. Inoltre vi preghiamo di consultare le considerazioni dettagliate della cifra 114.226.

81

Lo sviluppo delle esportazioni di formaggio svizzero

Tavola 6

Anno

Totale del formaggio esportato in tonnellate

I960 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Gennaio-settembre 1975 Gennaio-settembre 1976

30106 39932 40356 45958 46885 47319 44595 45756 51556 51467 53478 37 181 39925

Lo sviluppo delle importazioni di formaggio

Tavola 7

Anno

Totale del formaggio importato in tonnellate

1960 .

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Gennaio-settembre 1975 . . . . .

Gennaio-settembre 1976 . . . . .

6691 13 395 14657 15213 16283 17692 19293 21 150 19969 21 072 21 562 15 804 14966

Nella sua globalità il consumo di burro ha mostrato una leggera tendenza all'aumento fino agli anni 1964/65. In seguito a diversi aumenti di prezzo (inclusione dell'aumento dei costi di base, riduzione dei contributi di ribasso della Confederazione) è stato registrato un calo a partire del 1° novembre 1965. Questo calo si è accentuato durante il periodo contabile 1966/67 e soprattutto dopo il 1° maggio 1967. Contemporaneamente lo sviluppo in Foglio federale 1977, Voi. I

6

82 senso contrario della produzione del burro ha fatto aumentare enormemente le riserve del medesimo. Di fronte a questa grave situazione (montagna di burro) si sono imposte misure energiche per favorire lo smercio. Le riduzioni massicce del prezzo del burro a partire dal 1° settembre 1967 e specialmente dal 18 gennaio 1968 hanno avuto come conseguenza un sensibile aumento delle vendite. Da allora il consumo globale si è mantenuto ad un livello relativamente alto (tavola 8).

Importanti spostamenti di vendite hanno nel frattempo avuto luogo nell' ambito dell'assortimento di burro. Nel caso del burro da tavola, il cui prezzo ha subito le riduzioni minori, è stato possibile frenare il calo delle vendite ed il suo consumo è aumentato leggermente, benché in modo temporaneo, a partire dal 1968/1969; la cifra d'affari precedente non fu però da allora più raggiunta. Al contrario il burro da cucina fresco, ed il burro fuso, il cui prezzo era stato fortemente ribassato, hanno subito un forte sviluppo delle vendite.

Consumo di burro secondo periodi contabili (l°nov.-31 ott.)

Consumo globale

Tavola 8

di cui burro da tavola

dì cui burro da cucina fresco

di cui burro fuso »

in tonnellate

1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 . . . . .

1972/73 1973/74 1974/75 . .

1974/75 (nov.-ago.) ^ . .

1975/76 (nov.-ago.) 2) 3) .

.

40500 39400 36650 44950 46000 45 150 46550 44933 45691 45799 45809

17920 17560 15200 13790 13930 14610 14360 14822 14794 14745 13714

12800 12500 11350 19370 22440 22480 24860 23054 23923 23975 24969

880 790 1050 4670 3760 2710 2780 2798 2974 3214 3212

.

36497

11098

20653

2532

.

35 872

10808

20271

2434

.

'' Calcolato in quantità equivalenti di burro di cucina fresco.

Unicamente le vendite di burro all'ingrosso.

Prowisori.

2> 3)

I prezzi del burro, nonostante alcuni aumenti, sono ancora per certe qualità molto inferiori a quelli praticati durante l'estate 1967, ciò che corrisponde a considerevoli perdite di valorizzazione (tavola 9).

Evoluzione dei prezzi di vendita del burro (fr./kg)

Burro da tavola a) (confezione da 200 g) Burro da tavola di caseificio (confezione da 200 g) Burro fresco da cucina (confezione da 250 g)

Tavola 9

dal 1° nov.

1966

dal 1° mag.

1967

dal 1° set.

1967

dal 20 gen.

1968

dal 1° apr.

1969

dal 1° nov.

1969

dal 1» nov.

1971

dal 1° mar.

1975

13.05

13.80

12.30

12.30

12.30

12.30

12.30

13.30

11.80

12.40

10.90

10.90

1090

11. --

11. --

12.--

10.60

11.20

7.80

6.--

7.--

7.--

7.80

8.80

9.70

10.--

.8.50

5.50

6.50

6.50

6.50

7.56

1}

])

2)

Burro fuso (confezione da 500 g rispettivamente 450 g) . . . .

11 2>

Prezzi indicativi.

Prezzi fissi.

00

3

84

Negli ultimi tempi il consumo di burro è di nuovo diminuito nella globalità mentre la produzione aumentava. Fra i motivi vanno fra l'altro annoverati l'aumento del prezzo del 1° marzo 1975, la recessione, il comportamento del compratore volto a maggior prudenza, la maggior differenza fra il prezzo del burro e quello dei prodotti di sostituzione nonché la diminuzione della popolazione. La situazione è preoccupante nel caso del burro da tavola che deve essere declassato in grandi quantità e con gravi perdite e venire usato come burro da cucina fresco. L'aumento percentualmente sensibile delle vendite di burro, di panna di latte (burro di caseificio) e di siero compensa solo parzialmente il calo del consumo di burro da tavola.

Anche la vendita di burro da cucina fresco che era aumentata in modo soddisfacente durante il periodo contabile 1974/75 è diminuita come quella del burro fuso.

Mentre durante il periodo contabile 1967/68 si poteva rinunciare totalmente all'importazione di burro, a partire dalla fine del 1968 è stato possibile importarne di nuovo regolarmente (tavola 10). Queste importazioni contribuiscono in modo essenziale all'alleggerimento del bilancio lattiere poiché le perdite di valorizzazione della produzione del Paese vengono eliminate in rapporto alla quantità importata ed il prodotto del prelievo della differenza fra il prezzo della mercé indigena e di quella straniera è versato sul bilancio lattiera come introito vincolato allo scopo, deduzion fatta delle spese amministrative della BUTYRA.

Importazioni di burro e tasse sul burro importato (secondo i periodi contabili) Importazioni della BUTYRA (in tonnellate)

Periodo contabile (l°nov. - 31 ott.)

1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76

5027 1 605

.

.

. . .

12450 13 785 20 773 11 495 14 732 12023 11 767 10045

Tavola 10 Tasse sul burro importato (in milioni di franchi)

21 6 8,6

31,2 45,1 35,2 10 1 41,1 34,6 320 28.2 (orov.ì

85

Occorre infine ricordare che negli ultimi anni l'aumento considerevole delle forniture di latte ha di pari passo provocato un forte aumento della fabbricazione di polvere di latte scremato e di conseguenza un aumento eccessivo delle scorte. Inoltre il fatto che il latte scremato fresco è utilizzato per il foraggiamento in misura sempre minore, cosicché occorre farne seccare la quantità corrispondente ed inoltre il fatto che i fabbricanti di foraggi hanno acquistato in questi ultimi tempi una minor quantità di polvere di latte scremato (calo temporaneo del mercato dei succedanei del latte; liquidazione delle scorte) ha influenzato in modo determinante questo sviluppo.

Il calo della produzione di prodotti lattei conservati ha come effetto un aumento della centrifugazione e di conseguenza della quantità di polvere di latte scremato prodotta.

Infine occorre osservare che la vendita di latte e di prodotti lattei non dovrebbe affatto aumentare nel corso degli anni prossimi a causa della situazione economica mutata e del ristagno della popolazione. Tuttavia dovrebbe essere possibile influenzare in modo positivo lo sviluppo delle vendite per mezzo di un continuo miglioramento della qualità, di un ampliamento dell'assortimento, nonché di una propaganda abile.

114

Commercio estero di latte e latticini

114.1

Bilancia del commercio estero

La tavola 11 illustra l'evoluzione della bilancia del commercio estero nel settore lattiere. Detta tavola comprende le esportazioni e le importazioni dei latticini principali. Per quanto riguarda le importazioni non è stato tuttavia tenuto conto del latte fresco delle zone franche vicine a Ginevra, importato in Svizzera in virtù di accordi internazionali per una quantità ammontante attualmente a 230 000 quintali annui. Il nostro commentario concernente la bilancia del commercio estero si basa di regola sul periodo quinquennale 1971/75.

Il formaggio ed i prodotti lattei conservati rimangono i più importanti prodotti tradizionali d'esportazione della nostra economia lattiera. Nel periodo considerato le esportazioni globali di formaggio a prezzi temporaneamente molto ridotti sono aumentate da 44 595 tonnellate nel 1971 a 53 480 tonnellate nel 1975, ciò che significa un aumento del 20 per cento. La percentuale dei formaggi a pasta dura come fra l'altro l'emmentaler, il groviera, lo sbrinz è passata dall'80 per cento del 1971 all'87 per cento del 1975.

L'aumento delle esportazioni è continuato nel corso dei primi nove mesi del 1976. È stato perfino possibile procedere ad un aumento dei prezzi.

Tavola 11

Bilancia del commercio estero con latte e latticini (senza forniture alle organizzazioni assistenziali)

Gen.-set.

1965

Esportazioni. Di cui prodotti scelti: 0402.10: latte in polvere, farina lattea . . . .

0402.30: latte sterilizzato, latte condensato 0404.10-14 formaggio a pasta molle . .

0404.28: formaggio a pasta dura 0404.30: formaggio in scatola e in pani . . .

Totale esportazioni espresso in latte fresco

vagoni 430 572 vagoni 584 1087 vagoni 4,6 11 vagoni 2833 3798 768 vagoni 684

milioni q

Importazioni. Di cui prodotti scelti: 0402.10: latte in polvere, farina lattea . . . .

0401.20' panna fresca . . . .

.

0402.20: conserve di panna (polvere di pan.)

0402 30' latte condensato 0403.10-12- burro . .

.

0404.10-14: formaggio a pasta molle . . , 0404.22-28: formaggio a pasta dura 0404.30: formaggio in scatola e in pani . . .

1968

1971

1972

1973

1974

1975

551 696 19 3584 839

463 796 14 3648 806

337 652 13 4283 835

233 509 10 4323 813

11022) 361 14 4657 677

522 2) 115 254 96 4 5 3262 3428 451 558

5,73

5,72

6,46

6,41

6,62

4,63

4,55

5,92

1951 »

437" 1270 "

849" 222" 210"

1975

1976

4,92

165" 146" 11 4 6 165 194 662 573 541 539 807 738 85 94

69 509 626 348 826 72

32 502 237 459 964 99

7 12 373 354 1934" 1196 571 622 1182 1291 202 176

10 361 1565 650 1151 1%

9 359 1242 709 1206 193

204" 11 9 237 1039 736 1229 192

milioni q milioni q milioni q milioni q

3,53 1,97 1,02 2,58

2,77 2,17 3,15 3,75

7,39 2,53 1,66" 3,20

5,73 2,74 0,01 3Ì 2,98

6,49 2,58 3 0,03 3,88

5,82 2,72 0,59 3,69

5,35 2,75 1,27 3,87

3,46 2,03 1,17 2,60

3,58 1,92 1,34 3,00

" Di cui' polvere di latte scremato vagoni Di cui' polvere di siero di latte vagoni J) Compresa polvere di latte scremato nell'ambito di un'azione in stato di necessità . . . . vagoni " Eccedenza importazioni.

" Di cui: 97 vagoni di burro fuso.

1583 126

37 173

925 67

536 49

9 13

5 7

3 11

1 7

2 7

953

404

Totale importazioni espresso in latte fresco idem, ma senza il burro . . .

.

.

Eccedenza d'esport. espressa in latte fresco idem ma senza il burro

vagoni vagoni vagoni vagoni vagoni vagoni vagoni vagoni

00

6

87

Al contrario l'esportazione di formaggio fuso ha subito un ristagno. Nel 1975 dovette essere preso in considerazione un calo momentaneo del 20 per cento in cifra tonda, dovuto in particolare a motivi di ordine valutario.

Nel frattempo la situazione sul piano dell'esportazione è tuttavia di nuovo diventata complessivamente normale. Le forniture di prodotti lattei conservati, come il latte in polvere per i lattanti ed il latte sterilizzato, sono molto diminuite sui mercati tradizionali.

Per quanto concerne le importazioni va notato che gli acquisti di burro estero, auspicabili a causa della loro particolare funzione quali fonti d'introito del bilancio lattiero, variano fortemente a seconda del livello della produzione indigena di burro.

Fra le importazioni di altri latticini, si notano quelle del formaggio per il loro aumento continuo e considerevole fino al 1972. Da allora esse si sono stabilizzate, ma ad un livello abbastanza alto. I soprapprezzi riscossi sui formaggi importati, che sono stati fissati il 1° maggio 1975 onde proteggere la produzione indigena, dovrebbero avere l'effetto che ci si attende e cioè quello di freno alle importazioni. Il calo sensibile delle importazioni di latte condensato nel 1975 è notevole, giacché non è stata adottata alcuna misura specifica. Da questa evoluzione si può concludere che i consumatori hanno scelto in parte altri prodotti, come il latte uperizzato e le specialità fresche. Tuttavia dopo questa data le importazioni sono di nuovo leggermente aumentate. Le misure adottate alla frontiera hanno permesso di tenere sotto controllo le importazioni di altri latticini, segnatamente quelle del latte intero in polvere.

La Svizzera ha esportato nel 1975 circa il 24 per cento del volume globale del latte commerciale prodotto nel Paese. L'importazione -- escluso il burro -- si è aggirata sul 10 per cento circa della produzione totale di latte commerciale. L'eccedenza dell'esportazione è stata quindi nel 1975 del 14 per cento circa contro il 13 per cento circa nel 1971.

114.2

Misure di politica commerciale nel settore lattiero

114.21

Difesa e incremento delle esportazioni tradizionali

114.211 Formaggio Gli anni sessanta erano contraddistinti da una modificazione profonda delle condizioni di politica commerciale con i Paesi che sono i nostri principali acquirenti, segnatamente quelli della CEE (77% delle nostre esportazioni globali) e gli Stati Uniti d'America (11% delle nostre esportazioni globali).

A questo proposito ricordiamo il regime di prezzi minimi applicato dagli

USA, nonché il trattamento speciale ottenuto dalla CEE per le nostre esportazioni di emmental, di groviera, di sbrinz, di appenzello, di formaggio alle erbe di Glarona e di formaggio fuso, in seguito alle trattative condotte nell' ambito del GATT. Contrariamente alla regolamentazione applicata dalla CEE alle importazioni di altri formaggi, questo trattamento speciale non consiste in un prelievo variabile e alto bensì in un prelievo fisso e ridotto, unitamente ad un prezzo minimo basato sull'indice del prezzo del latte della CEE.

Negli anni scorsi i nostri sforzi sul piano della politica economica hanno avuto come meta il consolidamento e la difesa delle soluzioni opposte alle tendenze protezionistiche. Al contrario un miglioramento ulteriore si è dimostrato possibile solo in limiti ridotti. In particolare non è stato possibile ottenere dalla comunità economica europea che le condizioni speciali fossero estese ad altre qualità di formaggio (ad es. vacherin friburghese, vacherin Mont d'Or, formaggio per radette e tilsiter). Ciò nonostante siamo riusciti, in occasione di un rialzo del prezzo minimo dei formaggi fusi, a ottenere una semplificazione delle condizioni d'ammissione ed un'estensione a delle qualità più povere di materia grassa ed a nuovi tipi d'imballaggio.

Le relazioni commerciali con i Paesi dell'Est sono state estese in virtù di accordi completamente rinnovati. Si è tenuto conto, nella misura del possibile, delle nostre esportazioni tradizionali di latticini e di formaggio in particolare, in modo da condizionare le importazioni agricole, da questi Paesi ad acquisti di pari volume di prodotti agricoli svizzeri.

La fluttuazione di ordine economico e monetario che ha caratterizzato gli ultimi anni, non è rimasta senza conseguenze sulle nostre esportazioni di latticini. Rivalutazioni e svalutazioni ed in seguito la fluttuazione delle valute ha indotto la CEE ad includere nella sua regolamentazione del mercato dei prodotti agricoli un sistema di compensazione applicabile anche alle importazioni. Dietro intervento da parte svizzera la CEE ha rinunciato nel 1973 alle tasse ed ai prelievi di compensazione sulle qualità di formaggio che ci interessano, ma non a quelle che riguardano gli altri latticini. L'introduzione da parte dell'Italia il 7 maggio 1974 di un deposito sulle importazioni del
50 per cento a difesa della propria bilancia dei pagamenti, minacciò di mettere in forse le nostre esportazioni di formaggio verso quel Paese, che rappresentano il 37 per cento delle nostre esportazioni globali di formaggio, ossia il 20 per cento della nostra produzione.

Numerosi interventi nel settore della politica economica hanno mirato all' abrogazione di questa disposizione di legge; a ciò si è giunti alla fine dell' ottobre 1974. Il 6 maggio 1976 l'Italia ha tuttavia reintrodotto il deposito sulle importazioni. Nell'autunno 1976 a ciò si aggiunse un'imposta sulle valute che all'inizio era del 10 per cento e fu recentemente ridotta al 7 per cento.

89

La fortimissima concorrenza di prodotti meno cari provenienti da terzi Paesi ha da anni come conseguenza una diminuzione sensibile della nostra partecipazione alle importazioni ed al mercato degli Stati Uniti d'America. È vero che l'istituzione di un prezzo limite ha permesso agli esportatori di prodotti svizzeri di evitare il contingentamento applicato sotto pressione dei produttori americani. Tuttavia nel 1974 si sono manifestate nuove difficoltà a causa del fatto che le vendite svizzere agli USA furono oggetto di un'inchiesta concernente la sovvenzione delle nostre esportazioni, nell'ambito di una vasta azione promossa da un'organizzazione al vertice dell'agricoltura americana che mirava al prelievo di tariffe doganali di compensazione sui prodotti sussidiati. Siccome la Svizzera non versa alcun contributo diretto sull'esportazione e non ha mai fornito formaggio a prezzi dumping sul mercato americano, abbiamo fatto il possibile per esporre alle autorità degli Stati Uniti, in ogni occasione ed a qualsiasi livello, il punto di vista della Svizzera. All'inizio di maggio del 1975 una delegazione delle cerehie dell'agricoltura e dell'economia lattiera Svizzera ha inoltre incontrato, a titolo privato, rappresentanti delle organizzazioni che avevano causato le lamentele in questione. Il 2 luglio 1975 il segretario supplente del Tesoro americano decise, a titolo provvisorio, che i contributi versati in Svizzera sull'Emmental ed il Gruviera erano in piena corrispondenza ai criteri della legge americana sui diritti di dogana completivi. Nello stesso tempo il Tesoro dichiarò di essere pronto ad usare la competenza di sospendere il prelievo di suddetti diritti, conferitagli dalla nuova versione della legge sul commercio estero, e di rinunciare a percepirli fino al 3 gennaio 1979 al più tardi. Questa decisione fu definitivamente confermata dalla decisione del Tesoro americano del 23 dicembre 1975.

Considerando le eccedenze strutturali di latte e di latticini che esistono nei Paesi industrializzati del mondo occidentale, il nostro interesse esige che vengano sostenuti gli sforzi intrapresi, su un piano multilaterale, onde garantire un migliore equilibrio in questo settore, ciò che farebbe diminuire il rischio di vedere certi Paesi ricorrere a misure protezionistiche. È da questo punto di vista che bisogna
giudicare la nostra partecipazione attiva ai lavori del GATT e dell'OCDE.

114.212 Prodotti lattei conservati; prodotti lattei freschi Ora più che mai è necessario promuovere l'esportazione di prodotti lattei conservati accordando dei sussidi. Fatta qualche rara eccezione questi sussidi sono stati adeguati agli aumenti dei prezzi di base del latte. Essi ammontano, dal 1° maggio 1975, a 32 centesimi al chilo di latte impiegato.

All'uopo di garantire la competitivita delle specialità lattiere svizzere per i bambini sul mercato mondiale, i contributi versati su questi prodotti venduti in imballaggi ermeticamente chiusi ammontano a 35 centesimi.

90

Malgrado queste misure di promovimento l'esportazione di conserve di latte incontra sempre maggiori difficoltà, in parte dovute ad una situazione monetaria anormale ed in parte agli sforzi considerevoli fatti dagli altri Paesi onde aumentare le proprie esportazioni. Ciò implica la diminuzione delle nostre vendite all'estero di questi prodotti d'esportazione tradizionali. La Francia che un tempo era il nostro maggior cliente nel settore delle specialità lattiere per bambini, e cioè di latte in polvere per lattanti, praticamente non ne acquista più dal 1971. A causa del forte calo delle esportazioni di latte in polvere per lattanti, nel 1975 è stato possibile ottenere dalla CEE una riduzione notevole dei prelievi fissi fatti alla Svizzera nel quadro del GATT, nonché un adeguamento della regolamentazione ai nuovi tipi di commercializzazione. I Paesi del Medio Oriente e del Vicino Oriente sono attualmente tra i' nostri più importanti clienti nel settore delle specialità lattiere per bambini.

Anche le esportazioni di latte sterilizzato a destinazione di Paesi dell'Estremo Oriente, segnatamente la Tailandia, che fino verso la fine degli anni sessanta avevano subito un'evoluzione costante, sono diminuite fortemente in questi ultimi anni, a causa delle misure protezionistiche che sono state adottate e del cambio elevato del francò svizzero.

Le esportazioni di. Joghurt intero alla frutta evolvono in modo soddisfacente, in modo particolare verso la Repubblica federale tedesca. Siccome alla frontiera vengono percepite delle tasse di compensazione, occorre concedere anche su questi prodotti un contributo d'esportazione uguale a quello che viene concesso per i prodotti lattei conservati, ossia 32 centesimi per chilo di latte intero impiegato.

114.213 Prodotti agricoli trasformati L'accettazione da parte del popolo, il 7 dicembre 1975, della legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72), entrata in vigore il 1° giugno 1976, ha creato la base legale che permette di parificare la differenza fra i prezzi stabiliti dalla Svizzera e quelli esteri dei prodotti agricoli di base usati per la fabbricazione di suddette merci. Questa compensazione deve aver luogo per mezzo di tasse sull'importazione e di sussidi sull'esportazione che verranno fissati periodicamente. Le
disposizioni d'esecuzione della legge saranno oggetto di ordinanze particolari. Questa regolamentazione dovrebbe in particolare migliorare la competitivita della nostra industria alimentare sul mercato internazionale.

91 114.22

Regime delle importazioni

Riteniamo opportuno informare in dettaglio, nel presente messaggio, in merito all'attuale regime delle importazioni. Da un canto queste misure sono infatti oggetto di critiche costanti e dall'altro, la situazione a questo punto si è talmente modificata nel corso degli anni precedenti che è stato opportuno adottare misure completive.

i 114.221 Latte fresco L'importazione di latte fresco è limitata in modo drastico, anzi quasi impedita, a partire dal 1967 (DGF del 23 settembre 1966; RS 916.355.1). Sotto il nome di latte fresco s'intende il latte intero, il latte scremato, il latte magro, il latticello, il siero di latte, il kefir, lo Joghurt, nonché gli altri prodotti lattei fermentati ottenuti mediante procedimenti similari. Al contrario il latte coagulato non è compreso sotto questa accezione. Le importazioni autorizzate sono innanzitutto quelle provenienti dalle zone franche dell' Alta Savoia e di Gex per l'approvvigionamento di Ginevra. Il volume di queste importazioni è fissato per mezzo di una convenzione. Si tratta inoltre del latte importato nel traffico di frontiera ed il traffico viaggiatori, di quello per cui vengono concesse delle facilitazioni doganali in virtù del nostro decreto del 28 settembre 1962 e del latte prodotto dal bestiame svizzero alpeggiante o svernante all'estero. L'importazione di latte destinato a prove è assoggettato al regime del permesso.

114.222 Burro II burro soggiace alla limitazione delle importazioni più restrittive e ciò a fare stato dal 1932. Prescindendo dagli accordi con le nazioni confinanti e dalla regolamentazione nel traffico frontaliero e viaggiatori, il diritto d'importazione del burro spetta in modo esclusivo alla BUTYRA, Centrale svizzera per l'approvvigionamento del burro, costituita quale società cooperativa di diritto pubblico (art. 15 e 16 del decreto sullo statuto del latte).

A questa Centrale incombe il compito di regolare l'importazione di burro in modo tale da fornire le diverse qualità richieste in quantità sufficienti, senza ostacolare lo smercio del burro indigeno. La BUTYRA ha il diritto di percepire sul burro importato una tassa il cui ammontare corrisponde alla differenza fra il prezzo di costo della mercé straniera ed il prezzo all'ingrosso che noi fissiamo. Il prodotto di questa tassa serve a coprire le spese di valorizzazione
dei latticini.

114.223 Polvere di latte intero Giusta l'articolo 23 capoverso 1 lettera e della legge sull'agricoltura, l'importazione di questo prodotto è soggetta dal 1954 al regime della presa in consegna e ciò nell'interesse di un uso del latte conforme all'ordine di prio-

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rità fissato. Il 1° febbraio 1969 la proporzione, che era fissata in ragione di due parti di mercé indigena per una parte di mercé importata, è stata fissata in 4 volte la quantità importata. Onde garantire una regolamentazione perfetta è stato opportuno applicare il regime della presa in consegna ai preparati alimentari contenenti cacao cioè ai prodotti semifiniti a base di cioccolato di un tenore importante in latte intero. Una misura analoga è stata adottata il 27 settembre 1972 per quanto concerne la polvere di latte intero mescolata con grasso non di origine lattea (grassi vegetali).

Tenuto conto della grande differenza di prezzo fra la polvere di latte intero indigeno ed il medesimo prodotto di origine straniera, attualmente di circa 350-450 franchi al quintale, e dell'impegno di dover ritirare una maggior quantità di mercé indigena, si è reso necessario soddisfare in modo adeguato le ripetute richieste dell'industria alimentare, segnatamente quella del cioccolato, domande tendenti a migliorare la possibilità di concorrenza, in particolare sul mercato estero. Particolare considerazione è stata accordata al fatto che le esportazioni dei prodotti di queste industrie nell'area della CEE e di alcuni Paesi dell'AELS sono colpite, oltre che dai diritti doganali fissi destinati a proteggere l'industria indigena, anche da considerevoli prelievi, il cui importo si basa sui prezzi minimi del mercato mondiale per le materie prime agricole utilizzate. Per limitare gli effetti di questo inconveniente, dal 1° febbraio 1969 vengono pagate indennità calmieristiche di 190 franchi per quintale di polvere di latte intero con un tenore di grasso latteo del 25 per cento ai consumatori di latte secco e di concentrati lattei del Paese per tre quarti della mercé indigena ritirata ma, al massimo, tre quinti della quantità complessiva di mercé lavorata nella loro azienda Questa riduzione vale unicamente per l'industria alimentare. La legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati, testé citata, dovrebbe permettere di migliorare leggermente la protezione alla frontiera.

Tuttavia occorre notare che le voci di tariffa doganale 1806.30 (cioccolato) e 2107.26 (prodotti per l'alimentazione dei bambini) risultano rafforzate nell'ambito del GATT. Onde liberarle bisognerà intavolare delle
trattative con le nostre parti contraenti mediante l'offerta di compensazione.

114.224 Caseina acida Per questo prodotto, nell'interesse di una valorizzazione del latte scremato quanto possibile redditizia, in particolare per le aziende di trasformazione situate in regioni isolate delle prealpi, per gli importatori vige il regime del ritiro fin dagli anni trenta. Dal 1° luglio 1969, in conformità di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia pubblica vale il rapporto 1:1.

Considerando la situazione critica del mercato indigeno della polvere di latte scremato, sarebbe di per sé auspicabile rafforzare l'obbligo del

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ritiro della caseina acida, onde favorire questo tipo di valorizzazione del latte scremato. Tuttavia l'industria della carta che è il massimo consumatore di questo prodotto è fortemente toccata dalla recessione ed è dunque costretta a ridurre le sue spese. Questa industria sarebbe quindi costretta ad orientare maggiormente i suoi acquisti verso prodotti di sostituzione meno cari se la caseina che utilizza dovesse aumentare di prezzo a causa dell'aumento dell'obbligo di ritiro della mercé indigena. Un maggiore aiuto da parte del conto lattiera non può neppure essere preso in considerazione, a causa della situazione precaria delle finanze federali. Tenuto debito conto di questa difficile situazione non ci si potrà aspettare in un futuro prossimo una modificazione dell'aliquota di ritiro.

114.225 Latte condensato, panna e polvere di panna, polvere di latte scremato, di siero di latte e di latticello Sulle importazioni di questi prodotti lattei vengono riscossi soprapprezzi che sono regolarmente adeguati a seconda della situazione del mercato indigeno e delle valute mondiali.

I soprapprezzi riscossi sul latte condensato sono stati maggiorati l'ultima volta il 1° aprile 1968. Mentre le importazioni erano ancora fra le 3600 e le 3700 tonnellate negli anni dal 1971 al 1974, esse hanno subito nel 1975 un forte calo giungendo a 2370 tonnellate, nonostante la differenza considerevole che continua a sussistere fra il prezzo della mercé indigena e quella importata. Nel 1976 il volume delle importazioni ha tuttavia subito un leggero aumento.

Dopo una lunga interruzione, nell'autunno del 1975 è stata importata panna fresca ad un prezzo eccezionalmente basso, ciò che ha indotto ad adeguare tempestivamente alla nuova situazione i soprapprezzi, per una valorizzazione razionale del latte, causando il minimo possibile di perdite. Al momento attuale la differenza di prezzo fra la panna indigena e quella importata è interamente riscossa. Le importazioni di polvere di panna, che nel 1975 ammontavano a 690 tonnellate, hanno subito un calo costante raggiungendo una media di circa 90 tonnellate annue del 1969, cioè dall'aumento dei soprapprezzi del 1° luglio 1968.

I ripetuti adeguamenti dei soprapprezzi riscossi sulla polvere di latte scremato, di siero di latte e di latticello hanno permesso di limitare le importazioni
di questi prodotti.

I soprapprezzi riscossi su tutti i prodotti menzionati sono sottoposti ad un controllo periodico che permette di stabilire se la loro aliquota è ancora confacente oppure se deve eventualmente essere adeguata.

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114.226 Formaggio Le importazioni di formaggio sono aumentate più che del triplo dal 1960, per raggiungere le 21 562 tonnellate nel 1975. Nello stesso periodo, le importazioni da parte svizzera sono passate dal 14 al 30 per cento in cifra tonda.

Inoltre le spese causate dalla valorizzazione del formaggio sono aumentate da 40 a 306 milioni di franchi nello stesso periodo. Per quanto concerne le sole vendite nel Paese, esse ammontarono a più di 100 milioni di franchi, con un aumento netto di 5,5 milioni.

A causa del processo di erosione del mercato svizzero che è continuato a scapito, della produzione indigena ed a causa dell'aumento inquietante delle spese di valorizzazione del formaggio, occorreva procedere ad un riesame basilare del regime delle importazioni di formaggio. Basandosi sui risultati di studi preliminari e sul parere delle cerehie economiche interessate, nel 1973 abbiamo deciso di sottoporvi un disegno di legge che prevedeva la creazione di una base legale che permettesse di fissare dei soprapprezzi sui formaggi importati.

Quale misura transitoria il 6 luglio 1973 abbiamo deciso di aumentare di 40 franchi al quintale il dazio sui più importanti formaggi a pasta molle e di utilizzare i proventi di questo aumento all'uopo di ridurre maggiormente il prezzo dei differenti formaggi a pasta molle indigeni. Inoltre l'accordo sul formaggio conchiuso nel 1968 con la CEE e l'Austria e più tardi con la Finlandia ha subito notevoli migliorie in diversi punti.

Adottando il decreto federale del 13 dicembre 1974 le camere federali hanno completato il decreto sull'economia lattiera del 1971 cosicché era possibile riscuotere soprapprezzi sul formaggio estero quando la sua importazione ostacola lo smercio di quello indigeno a prezzi adeguati, giusta la legge sull'agricoltura. Questi soprapprezzi possono essere graduati secondo le voci delle tariffe doganali e la qualità del formaggio. Tuttavia essi non devono essere superiori alla differenza esistente fra il prezzo d'importazione, franco frontiera e dazio compreso, ed i prezzi all'ingrosso medi del formaggio indigeno di qualità assimilabili, tenendo conto della riduzione dei prezzi prevista per queste qualità per mezzo dei proventi dei soprapprezzi.

Il ricavo dei soprapprezzi deve servire a ridurre maggiormente il prezzo di vendita nel Paese di
formaggi indigeni fabbricati in modo razionale e soprattutto di formaggio a pasta molle e di formaggi a pasta semidura.

In virtù di questo decreto, il 1° maggio 1975 abbiamo fissato i soprapprezzi seguenti sulle voci delle tariffe doganali non considerate nell'ambito del GATT, concernenti circa tre quarti delle importazioni:

95 Voce di tariffa

Designazione della mercé

Soprapprezzo Fr./q

Nota

0404.14

posizione più importante per i formaggi a pasta molle

100.-

contemporaneamente è stato abrogato l'aumento temporaneo dei diritti di dogana di fr. 40.--/q fissato il 6 luglio 1973. L'onere supplementare effettivo ammonta così a fr. 60.--/q

0404.28

posizione più importante per i formaggi a pasta dura ed a pasta semidura

80.--

0404.40

formaggio fuso

50.--

Fino ad ora il ricavo di questi soprapprezzi ha raggiunto in cifra tonda 12-14 milioni di franchi annui ed è interamente impiegato per ridurre di un ammontare supplementare il prezzo di vendita di formaggi indigeni a pasta semidura e a pasta molle.

In una fase successiva ci siamo occupati delle posizioni fissate nell'ambito del GATT. Si trattava innanzitutto di evitare il rischio di un passaggio delle importazioni di posizioni non fissate, sulle quali è riscosso un supplemento di prezzo, alle posizioni fissate sulle quali non grava ancora alcun supplemento. Questo rischio esiste in primo luogo per i formaggi compresi sotto la voce della tariffa 0404.24 (Fontal, St. Paulin, ecc.). Tenuto debito conto della situazione generale in materia di politica commerciale, abbiamo rinunciato provvisoriamente ad un deconsolidamento delle voci di tariffa doganale pertinenti ed abbiamo deciso di considerare in modo diverso il problema di un'eventuale dinamizzazione di certe voci previste dalla tariffa doganale.

Sulla base di una riserva speciale del GATT e cioè della cosiddetta «Remarque générale», il 19 dicembre 1975 abbiamo ordinato che venisse riscosso un dazio supplementare sul formaggio della posizione 0404.24 importato in quantità superiori a quelle del 1974 per la stessa voce. Il dazio supplementare ammonta a 80 franchi al quintale e corrisponde al soprap-

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prezzo in vigore per la voce non prevista 0404.28. Questa procedura fu oggetto di lunghe consultazioni con la CEE. Le voci previste 0404.10, 0404.12, 0404.22 e 0404.26 restano esenti da qualsiasi soprapprezzo.

È difficile esprimere già oggidì un parere sull'efficacia del sistema dei soprapprezzi. La riscossione di soprapprezzi sui formaggi importati e la riduzione suppletiva contemporanea dei prezzi di vendita di formaggi indigeni ha permesso di stabilizzare il volume delle importazioni. La percentuale del formaggio indigeno consumato nel Paese è leggermente aumentata in questi ultimi tempi, mentre da anni diminuiva in maniera quasi costante. Le condizioni del mercato sono tuttavia estremamente instabili e dovremo quindi osservarle con particolare attenzione nel futuro.

114.227 Altri prodotti di concorrenza II decreto sull'economia lattiera del 1962 ha istituito la base legale sulla quale si basa la riscossione di un soprapprezzo sulle importazioni di gelati commestibili e di polvere per la preparazione di gelati. I decreti sull'economia lattiera del 1966 e del 1971 hanno ripreso questa disposizione. Tuttavia finora non è mai stata applicata, nonostante l'aumento delle importazioni, segnatamente poiché si tratta di prodotti importati sotto voci di tariffa doganale previste nell'ambito del GATT. Benché le importazioni di gelati commestibili abbiano subito un leggero calo nel 1975, nonché nell' anno corrente, pensiamo sia opportuno conservare questa base legale nel prossimo decreto sull'economia lattiera, a titolo precauzionale.

I tentativi fatti, nel corso di questi ultimi anni, di eludere la regolamentazione delle importazioni dimostrano che è opportuno adottare continuamente, a titolo preventivo, misure atte a combattere le importazioni suscettibili di perturbare il mercato, nonché un uso razionale del latte. Di conseguenza, sotto continua riserva degli impegni internazionali, devono assolutamente essere ripresi nel nuovo decreto sull'economia lattiera.

-- i preparati con un contenuto importante di materie grasse, introdotte in Svizzera allo scopo di eludere la regolamentazione dell'importazione di burro, di olii e di grassi commestibili, nonché -- i preparati con un contenuto importante di latte secco o di polvere di panna, importati allo scopo di evitare i soprapprezzi riscossi sul latte
secco e la polvere di panna.

114.228 Conclusioni Dalle considerazioni summenzionate risulta che occorre disporre di un largo spettro di misure da adottare alla frontiera. A nostro parere anche in futuro sarà indispensabile applicare delle disposizioni limitanti le impor-

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tazioni, onde garantire alla nostra produzione lattiera sufficienti possibilità di smercio e mantenere entro limiti ragionevoli le perdite di valorizzazione a carico del pubblico erario. Come risulta dalla tabella n. 11 le importazioni di latticini non hanno affatto subito una battuta d'arresto, esse devono tuttavia aver luogo in modo ragionevole e la nostra agricoltura, portata verso una forte produzione di latte, non deve essere bloccata a dismisura per quanto concerne le sue possibilità produttive. Tuttavia è necessario dimostrarsi prudenti nell'applicazione delle misure di protezione alla frontiera qualora il nostro Paese voglia conservare intatte le sue possibilità di esportazione, la cui sospensione eventuale non può essere compensata da uno sviluppo delle vendite nel Paese.

Come già abbiamo detto le nostre misure sull'orientamento dell'uso del latte mirano a ridurre al minimo la produzione di burro. Questo obiettivo è stato raggiunto in parte nel corso degli ultimi anni. Di conseguenza siamo pronti ad acquistare all'estero il burro che ci occorre (vedi tabella n. 10), tentando tuttavia di mantenere l'importazione di altri latticini entro limiti accettabili. Questo modo d'agire dovrebbe incontrare, anche all'estero, una certa comprensione.

Gli importatori, i consumatori e l'agricoltura hanno generalmente punti di vista divergenti per quanto concerne le importazioni. Sarà dunque nostro compito, anche per il futuro, trovare la giusta via di mezzo salvaguardando l'interesse generale, pur non perdendo di vista le opinioni dei singoli.

115

Misure volte ad orientare l'impiego del latte

Un orientamento razionale dell'impiego del latte deve permettere di mantenere le spese di valorizzazione al minor livello possibile.

Nessuna modificazione essenziale è stata apportata in questi ultimi anni all'ordine prioritario esistente già da molti anni. Si tratta in definitiva di smerciare senza perdita il massimo possibile di latte, favorendo quindi il suo impiego sotto forma di latte di consumo, di Joghurt, di panna e di altre specialità fresche. Il latte che non può essere smerciato in questo modo deve essere trasformato in prodotti la cui vendita causi le minori perdite possibili, tenendo conto delle condizioni del mercato, la cui capacità d'assorbimento deve essere sfruttata in modo ottimale. Ciò presuppone da parte delle imprese ed aziende lattiere uno spirito d'iniziativa ed un'elasticità che le misure ufficiali possono bensì sostenere, ma mai sostituire.

Per quanto concerne il latte elaborato, la valorizzazione del formaggio e dei prodotti lattei conservati interi causa una perdita sempre minore di quella del burro, dalla cui fabbricazione deriva la produzione di polvere di Foglio federale 1977, Voi. I

7

98

latte scremato. Non esiste quindi motivo alcuno per allontanarsi dal piano formaggio/burro che ha dato buoni risultati e secondo cui solo il latte che non può essere impiegato in altro modo deve essere trasformato in burro.

Come lo illustra la tavola 3, è stato possibile in questi ultimi dieci anni sviluppare in modo notevole la fabbricazione di formaggio a carico di quella del burro. In questo modo è perfino stato possibile elaborare la maggior fabbricazione dell'eccedenza di produzione di latte, soprattutto in favore delle misure d'ampliamento della capacità di produzione di formaggio e di misure di promovimento della vendita, nel Paese ed all'estero. I contributi ai costi di miglioramento strutturale hanno fornito un aiuto prezioso in questo campo.

Anche in avvenire la nostra produzione di formaggio consisterà principalmente di formaggio dell'Unione (emmental, groviera e sbrinz). Bisognerà promuovere ulteriormente la fabbricazione di formaggio di questa qualità, nella misura in cui possano essere realizzati prezzi favorevoli di smercio nel Paese ed all'estero. Per quanto concerne il mercato interno è tuttavia auspicabile un ampliamento dell'assortimento dell'offerta indigena. Infatti il mercato interno potrebbe assorbire una quantità ancora maggiore di formaggi a pasta semidura ed a pasta molle. L'ingrandimento di parecchi caseifici prova che è già stato tenuto conto di questa circostanza. Mentre nel periodo contabile 1968/69 erano stati impiegati 0,6 milioni di quintali di latte onde fabbricare formaggi delle suddette qualità, nel 1974/75 la quantità è aumentata a 1,1 milioni di quintali ed ha raggiunto la cifra di 1,3/1,4 milioni di quintali nel 1975/76.

Se si vuoi realmente trarre profitto dalla possibilità di aumentare le vendite a prezzi favorevoli sarà indispensabile conservare o incrementare metodi di fabbricazione assolutamente naturali e che cioè non richiedono l'uso di alcun additivo chimico.

I nostri formaggi a pasta dura sono sempre stati fabbricati con latte di vacche nutrite con foraggio non insilato e senza aggiunta di prodotti chimici. Questo processo di fabbricazione naturale è un argomento pubblicitario che guadagna terreno sia in Svizzera sia all'estero; di conseguenza deve essere rispettato senza possibilità di compromesso, anche qualora si presentino eventuali possibilità
di aumentare la fabbricazione. L'indennità per il divieto d'insilamento che di recente è stata nuovamente aumentata, ridesta l'interesse finanziario in questo campo.

Oggidì anche la maggior parte dei formaggi a pasta semidura è fabbricata con latte di vacche che non sono nutrite con prodotti d'insilamento e senza additivi chimici. Tuttavia nel corso di questi ultimi anni certi caseifici hanno cominciato ad usare del latte prodotto con foraggi d'insilamento per

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fabbricare formaggio a pasta semidura. Durante il semestre invernale essi sono in grado di mantenere il loro livello di produzione solo aggiungendo dei nitrati al latte, onde evitare cattive fermentazioni (fermentazione di acido butirrico dovuta a foraggiamento delle vacche mediante foraggio insilato) e ridurre così notevolmente i rischi di fabbricazione.

Infine l'utilizzazione di latte prodotto con foraggi d'insilamento per la fabbricazione di formaggi a pasta molle non rende necessario l'impiego di nitrati, poiché questo formaggio matura piuttosto in fretta e non v'è alcun pericolo di fermentazione di acido butirrico. Di conseguenza l'aumento della produzione di formaggio di questa qualità è da considerarsi senza problemi per quanto riguarda la materia prima.

Riassumendo si tratta quindi di adottare misure che permettano nel futuro a tutti i produttori svizzeri di formaggi a pasta semidura di passare il più presto possibile alla fabbricazione senza addizione di nitrati. La Divisione dell'agricoltura ha creato a quest'uopo nella primavera del 1976 un gruppo di lavoro che non ha tuttavia ancora consegnato il suo rapporto finale. Non esiste tuttavia alcun dubbio che una delle misure di risanamento essenziali consisterà nel mettere a disposizione una maggior quantità di latte prodotto senza foraggi insilati per la fabbricazione del formaggio a pasta semidura.

Per questo motivo nel progetto di decreto proponiamo di riservare alla Divisione dell'agricoltura la competenza di procedere, ove necessario, al trasferimento di società lattiere dalla zona d'insilamento a quella con divieto d'insilamento. Di prim'acchito questo intervento nelle abitudini dei produttori può sembrare severo; esso è tuttavia inevitabile giacché si tratta, in definizione, di adeguare la produzione del formaggio ai desideri dei consumatori e di salvaguardare o perfino di migliorare il buon nome dei prodotti svizzeri. Inoltre i prodotti indigeni saranno favoriti nella qualità, solo a causa del processo di fabbricazione.

Nel corso di questi ultimi anni dal cinque al sei per cento del latte fornito è stato destinato alla fabbricazione di prodotti lattei conservati. Come risulta dalla tavola 3 lo smercio di questi prodotti diminuisce.

Il programma d'impiego del latte allestito ogni sei mesi dall'Unione centrale e sottoposto
all'approvazione della Divisione dell'agricoltura è un mezzo amministrativo ausiliario che deve permettere di raggiungere le mete prefisse. In questi ultimi tempi questi programmi sono stati resi più severi ed hanno un carattere direttivo.

Una pratica conseguente è stata seguita nei riguardi dei caseifici i cui prodotti non sono soddisfacenti. Prescrizioni adeguate a più riprese perseguono lo scopo di limitare momentaneamente la fabbricazione in queste aziende e cioè il più tempestivamente possibile dal momento in cui è stata rico-

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nosciuta la qualità insoddisfacente. È noto che la valorizzazione di prodotti qualitativamente scadenti causa perdite rilevanti, specialmente per quanto riguarda i formaggi dell'Unione. È compito degli esperti caseari di aiutare tali aziende a superare le difficoltà.

La grande quantità di latte fornito e la diminuzione del foraggiamento con latte scremato hanno condotto, come testé ricordato, ad una maggior produzione di polvere di latte scremato ciò che pone l'economia lattiera svizzera e le autorità di fronte a nuovi e gravi problemi.

Benché i mezzi finanziari che abbiamo messo a disposizione, il 2 luglio 1975, per contribuire alla riduzione delle riserve eccessive di polvere di latte scremato del Paese esportando questa mercé abbiano permesso di alleviare il mercato indigeno di 10000 tonnellate in cifra tonda, si sono dovute adottare misure completive onde limitare la produzione di polvere di latte scremato. Durante il secondo semestre del 1975 sono iniziate delle trattative con le federazioni dei produttori di latte interessate e con le fabbriche di polvere di latte, onde trovare il modo di ridurre la consegna e la produzione di latte scremato destinato all'essiccazione. Questa meta deve essere raggiunta a breve scadenza per mezzo dell'aumento del foraggiamento dei maiali con latte scremato ed a lungo termine tramite un ampliamento ulteriore della produzione di formaggio. Recentemente sono riprese le trattative in questo senso.

L'8 giugno 1976 è entrato in vigore un accordo concernente l'azione di aiuto reciproco per la valorizzazione dell'eccedenza di polvere di latte scremato. Questo accordo intende permettere lo smercio di 15 000 tonnellate di questo prodotto. Il prezzo della polvere eccedente di latte scremato è ridotto da un lato dai contributi dei produttori di latte e dall'altro da una tassa volontaria sui foraggi importati fino a permetterne l'esportazione oppure lo smercio sul mercato indigeno.

Per concludere ricordiamo ancora le seguenti misure d'orientamento dell' impiego del latte: -- Nel corso degli ultimi anni aumento a diverse riprese della valorizzazione del latte scremato e riduzione corrispondente dei prezzi di presa in consegna del burro. L'ultimo aumento avvenne il 17 dicembre 1973.

-- Aumento dell'indennità per il divieto d'insilamento e del soprapprezzo versato sul
latte trasformato in formaggio; premi di raggruppamento; contributi versati ai caseifici della zona d'insilamento; aumento dei contributi alle spese di conversione di aziende al momento del trasferimento in una zona di divieto d'insilamento; contributi alle spese di miglioramento strutturale. Queste misure hanno sostenuto in modo efficace gli sforzi intrapresi sul piano amministrativo allo scopo di mantenere e promuovere la produzione di formaggio a scapito di quella del burro, ciò che ha i ben noti effetti positivi sul conto lattiera.

101 116

Misure speciali di promovimento delle vendite

116.1

Miglioramento della qualità

Dopo l'entrata in vigore del decreto sull'economia lattiera del 1971 furono adottate diverse misure importanti allo scopo di migliorare la qualità del latte e dei latticini. Così non solo fu modificato il regolamento per le forniture del latte e messa in vigore una nuova ordinanza concernente il servizio di controllo e di consulenza nel campo dell'economia lattiera, ma fu anche regolamentato in modo definitivo -- dopo un lungo periodo di prova -- il nuovo regime di pagamento del latte secondo la qualità. Con ciò tuttavia non consideriamo portati a termine tutti gli sforzi per il miglioramento della qualità.

116.11

Regolamento per la fornitura del latte

II regolamento per la fornitura del latte completamente modificato è entrato in vigore il 1° gennaio 1973 dopo lunghe trattative di emendamento. In 88 articoli esso contiene prescrizioni che riguardano direttamente sia i produttori di latte sia chi lo utilizza, ritirandolo direttamente dal produttore. Il nuovo regolamento per la fornitura del latte contiene al contrario del precedente solo precise prescrizioni e proibizioni e non solo semplici linee direttive o raccomandazioni. Contemporaneamente esso fu adattato alle condizioni e cognizioni odierne. Le prescrizioni riguardano fra l'altro concimazione e sfruttamento della superficie atta al foraggiamento, foraggio e foraggiamento, igiene delle stalle e del bestiame, mungitura e trattamento del latte, pulizia e manutenzione degli utensili per il latte e delle mungitrici meccaniche, nonché qualità e difetti del latte. Ogni produttore di latte deve essere in possesso ed a conoscenza del regolamento che si potrebbe definire come un manuale completo per l'ottenimento di un latte di qualità irreprensibile.

116.12

Servizio di controllo e di consulenza nel campo dell'economia lattiera; servizio sanitario lattiera

L'articolo 13 del decreto sull'economia lattiera del 1971 ha imposto ai Cantoni, in collaborazione con le organizzazioni lattiere regionali, di mantenere ed adattare alle esigenze del momento, un servizio di controllo e di consulenza nel campo dell'economia lattiera. La nuova ordinanza sul servizio d'ispezione e di consulenza sul servizio di controllo e di consulenza in materia di economia lattiera, basata su questo articolo, è entrata in vigore il 1° gennaio 1973 come il regolamento per la fornitura del latte.

Essa contiene disposizioni concernenti l'organizzazione ed i compiti della centrale federale e delle centrali cantonali o regionali del servizio di con-

102 trollo e di consulenza. Questo servizio deve specialmente vigilare all'applicazione delle disposizioni del regolamento per la fornitura del latte, garantire il pagamento individuale del latte commerciale secondo le sue qualità ed esercitare le attività che incombono al servizio sanitario lattiere. Esso deve inoltre dare consigli a tutte le persone che producono, raccolgono o valorizzano il latte.

Le disposizioni concernenti la creazione di servizi sanitari lattieri, quali organi del servizio di controllo e di consulenza costituiscono un'importante innovazione che occorre far notare. Il servizio sanitario lattiere serve sia gli interessi dei produttori sia quelli dei consumatori. I consumatori godono di un latte di perfetta qualità igienica ed il produttore evita i rovesci economici dovuti ad una minore produttività delle mammelle ammalate. I risultati del controllo della qualità del latte dimostrano quanto sia necessario adottare delle misure in questo campo. Per questo motivo anche le deduzioni per un troppo alto tenore in cellule nel latte sono aumentate a partire dal 1° gennaio 1977.

Il servizio sanitario lattiera è attualmente ancora in fase di creazione. Soprattutto nella Svizzera orientale è stato fatto a questo riguardo un lavoro da pionieri. Riteniamo quindi indispensabile che anche le rimanenti parti del Paese colmino rapidamente le lacune esistenti.

Le disposizioni che regolano le sanzioni da infliggere in caso d'infrazione alle prescrizioni del regolamento per la fornitura del latte oppure quando le commissioni di sorveglianza, di sanzione, le aziende o le organizzazioni lattiere non osservano i doveri loro incombenti, nell'ordinanza sono state redatte di nuovo ed in un modo più conseguente. L'allegato all'ordinanza contiene una lista di misure da adottare nel caso d'infrazione alle disposizioni del regolamento per la fornitura del latte. In caso d'infrazioni di poca entità, può essere dato solo un ammonimento oppure essere inflitta una multa; nei casi gravi può essere sospesa la consegna del latte.

116.13

Pagamento del latte secondo la qualità

Dopo ampi esperimenti eseguiti nell'ambito di due federazioni lattiere, il 1° maggio 1973 entrò in vigore il nuovo sistema del pagamento del latte secondo la qualità elaborato da una commissione dell'Unione centrale. Uno dei criteri di valutazione della qualità e cioè il numero totale di germi è stato tuttavia fissato in un primo tempo sotto la forma di prova a vuoto (cioè senza conseguenze finanziarie).

Secondo il nuovo sistema il latte commerciale è controllato in 26 laboratori sparsi in tutto il Paese secondo criteri e metodi uniformi, ciò che costituisce

103 già un grande progresso rispetto al vecchio sistema. Queste analisi centralizzate regionalmente presentano il vantaggio di fornire risultati notevolmente più oggettivi rispetto al vecchio sistema ed hanno- come conseguenza un trattamento paritario dei produttori di latte di tutta la Svizzera. I campioni di latte prelevati una volta al mese sono analizzati secondo i seguenti criteri di valutazione: -- proprietà batteriologiche (numero totale di germi); -- proprietà igieniche (tenore in cellule); ' -- odore, sapore, aspetto (esame organolettico); --> tenore in sostanze inibitrici.

Dal 1° novembre 1974 vengono fatte le deduzioni seguenti sul prezzo del latte messo in commercio nel corso del mese di valutazione, qualora le norme di qualità non fossero rispettate: 0,5 et ossia 1 ct/kg per il numero totale di germi 1 ct/kg per il tenore in cellule I ct/kg per la prova organolettica.

Nel caso di presenza di sostanze inibitrici non è fatta alcuna deduzione sul prezzo del latte. Il contravventore viene denunciato alla commissione delle sanzioni e gli sarà inflitta una multa di almeno 600 franchi.

La maggior parte dei produttori di latte adempiono alle esigenze riguardanti la qualità che sono molto grandi soprattutto sul piano internazionale.

II produttore coscienzioso non deve tuttavia temere deduzioni di prezzo.

Le deduzioni saranno prossimamente maggiorate per quanto concerne il latte qualitativamente scadente.

Da parte degli agricoltori fu chiesto a più riprese il pagamento di un premio sul latte di qualità irreprensibile. Inoltre un postulato del Consiglio degli Stati del 1° dicembre 1974 ci ha invitato ad esaminare questa domanda.

A questo proposito precisiamo che il prezzo di base è fissato per un latte di qualità irreprensibile. L'introduzione di un premio di qualità è di conseguenza da rifiutare per motivi di principio, nonché finanziari.

116.14

Qualità del formaggio

116.141 Indennità per il divieto d'insilamento II latte delle vacche nutrite con foraggi insilati non è confacente, per ragioni microbiologiche, alla fabbricazione di formaggio a pasta dura o a pasta semidura. Come abbiamo testé ricordato occorrerà rinunciare nel futuro all'aggiunta di nitrati. Per questi motivi dobbiamo fare tutto il possi-

104

bile per conservare e perfino ampliare la cosiddetta zona di divieto di sili.

Per questo motivo l'indennità di base di divieto d'insilamento è stata portata da 2 a 3 centesimi per chilogrammo di latte messo in commercio e fa stato dal 1° novembre 1974 ed a 4 centesimi dal 1° novembre 1976. A ciò va aggiunta un'indennità speciale che ammonta attualmente a 4 centesimi per chilogrammo di latte effettivamente trasformato in formaggio. Questi soprapprezzi sono versati per la produzione dei mesi da novembre a marzo.

Il trasferimento forzato di società lattiere dalla zona d'insilamento a quella di divieto d'insilamento, come illustrato, non potrà essere evitato in certi casi e ciò nell'interesse dell'economia lattiera e di una valorizzazione economica del latte.

116.142 Misure adottate sul piano dei prezzi I premi di qualità e le deduzioni effettuate nel caso di una produzione di mercé di seconda qualità non hanno subito mutamenti dal 1° novembre 1968. Al contrario le deduzioni fatte nel caso di un contenuto di materie grasse insufficiente o di un contenuto troppo alto di acqua sono state aumentate in diverse riprese, l'ultima volta per la produzione degli anni 1975/ 76. Le disposizioni più severe debbono incitare gli interessati a sfruttare tutte le possibilità per la produzione di un prodotto irreprensibile sotto ogni aspetto.

116.15

Qualità del burro

Come il latte anche la panna di burro ed il burro vengono pagati a seconda della loro qualità. Il 1° novembre 1974 è entrato in vigore un nuovo e più severo regolamento dell'Unione centrale riguardante la panna di latte centrifugato. La BUTYRA è obbligata per legge a sostenere gli sforzi fatti in vista del miglioramento della qualità del burro. Da alcuni anni su mandato della Divisione per l'agricoltura essa deve controllare regolarmente anche la qualità del burro modellato offerto sul mercato.

Per poter adempiere a questi compiti tenendo conto delle crescenti esigenze per quanto riguarda la qualità e l'evoluzione delle tecniche di fabbricazione, nel 1975 la BUTYRA ha regolamentato ex novo il controllo della qualità, cercando uno strumento di controllo integrativo dal profilo del personale e da quello materiale. In rapporto a ciò anche il laboratorio della BUTYRA fu ampliato.

116.16

Ricerca e consulenza

Con il messaggio del 4 febbraio 1976 vi abbiamo proposto l'ampliamento della stazione di ricerche dell'industria del latte di Berna-Liebefeld. Nella

105 sessione autunnale 1976 vi siete opposti alla realizzazione di questo progetto al momento attuale. Gli studi del progetto devono tuttavia essere continuati finché esso non sia maturo per la costruzione. L'ampliamento di questa stazione di ricerche è, secondo il nostro parere, indispensabile per il potenziamento dell'attività di ricerca e di consulenza, il cui punto più importante è quello che riguarda la fabbricazione del formaggio.

Inoltre nell'estate del 1975 è entrato in funzione il nuovo caseificio sperimentale di Moudon (per il groviera, nonché per i formaggi a pasta molle ed a pasta semidura).

116.2

Mercatistica

Le vendite del latte e dei latticini possono essere promosse in modo razionale solo se avvengono sulla base di una mercatistica moderna (studio del mercato, sviluppo dei prodotti e degli imballaggi, propaganda, promovimento delle vendite, politica dei prezzi e relazioni pubbliche).

Lo studio del mercato serve alla sorveglianza costante ed al rilevamento quantitativo delle condizioni del mercato del latte, del burro, della panna, del formaggio, dello Joghurt, dei desserts, delle bevande al latte e dei prodotti surgelati. I risultati delle diverse degustazioni aiutano a determinare la qualità dei prodotti desiderati dai consumatori dal profilo qualitativo.

Tests analoghi concernenti l'imballaggio dei prodotti forniscono punti di riferimento importanti, sia per la produzione degli imballaggi, sia per la propaganda.

L'analisi degli acquisti rende evidente l'influsso esercitato dai diversi fattori quali il reddito personale reale a disposizione, l'elasticità dei prezzi, i cambiamenti del modo di vivere e delle abitudini alimentari, i fattori di natura psicologica e sociologica, esercitato sul consumo delle derrate alimentari e delle bevande.

Il consumo di latte e di latticini durante gli ultimi 15-20 anni dimostra una tendenza evidente per i prodotti la cui richiesta è basata sull'elasticità del reddito. A seguito dell'aumento del potere d'acquisto della popolazione è avvenuto uno spostamento del consumo dai prodotti lattieri semplici, tradizionali e relativamente a buon mercato (latte, formaggio a pasta dura) verso specialità più care come lo Joghurt, la panna per il caffè, i gelati alla panna, i desserts al latte ed i formaggi speciali. Il consumatore esigeva inoltre viepiù prestazioni di servizio sotto forma di prodotti pronti per il consumo.

Queste circostanze hanno causato uno sviluppo della produzione corrispondente a queste tendenze, cosicché in seguito è stata introdotta con successo

106

sul mercato una grande scelta di nuove specialità al latte, nonché di piatti precotti a base di prodotti lattei.

Accanto alle misure delle organizzazioni lattiere e delle aziende private miranti al promovimento delle vendite di articoli di marca per il tramite di inserzioni quotidiane o su riviste settimanali, affissi murali, propaganda televisiva, azioni di vendita, concorsi ecc. occorre promuovere in modo generale lo smercio del latte, del burro e del formaggio stessi. I metodi convenzionali di propaganda finora usati furono adeguati alle circostanze attuali e furono seguite nuove vie per quanto concerne le azioni di vendita programmate e le relazioni pubbliche.

Il contributo alle spese di propaganda da parte dei produttori di latte è stato portato a 0,35 centesimi al chilo a decorrere dal 1° gennaio 1974. I soli produttori versano attualmente circa 10 milioni di franchi all'anno per il promovimento delle vendite. A'ciò si aggiungano le prestazioni delle singole aziende di produzione private e delle federazioni, nonché mezzi finanziari considerevoli, messi a disposizione dalla Confederazione per la propaganda a favore del formaggio e per il promovimento dello smercio di burro e di panna. Le azioni di vendita a prezzo ridotto a corto termine di burro, panna ed in parte anche di formagagio hanno permesso di mantenere lo smercio ad un livello costante o perfino di aumentarlo leggermente.

116.3

Fornitura di latticini ad opere di soccorso

Dal 1968 al 1972 esistevano due crediti diversi per la fornitura di latticini alle popolazioni del terzo mondo che patiscono la fame. Il primo consisteva nella somma annua di circa 2,66 milioni di franchi, cioè un terzo degli 8 milioni di franchi sottratti negli anni 1970-72 dal credito di base che il Dipartimento politico federale ha destinato alle opere di soccorso internazionali. A ciò si aggiunge lo stanziamento di un credito speciale di 15 milioni di franchi annui a carico del conto lattiera, nell'ambito delle misure prese nel settore lattiero per la fornitura suppletiva di latticini. Dal 1973 ambedue i crediti furono messi in uno solo per motivi razionali. Questo credito unico è gestito dalla sezione per le opere di soccorso del Dipartimento politico federale. Con un decreto del 4 dicembre 1972 furono a quest'uopo messi a disposizione 50 milioni di franchi per il periodo 19731975 per la consegna di latticini indigeni a favore dell'aiuto alimentare. A causa delle misure di risparmio prese dalla Confederazione, in realtà furono messi a disposizione solo 48 milioni di franchi, che praticamente furono utilizzati nella loro totalità. Per il nuovo periodo triennale 1976-1978 le Camere federali hanno stanziato un nuovo credito di 63 milioni di franchi destinati all'aiuto alimentare sotto forma di latticini, con il decreto federale dell'8 marzo 1976.

107

117

Miglioramenti strutturali per il collocamento del latte

117.1

Situazione iniziale

Come abbiamo già menzionato a parecchie riprese nel presente messaggio l'economia casearia è il pilastro della nostra economia lattiera. Come in precedenza un'importante produzione di formaggio di alta qualità permette di realizzare introiti importanti sui mercati svizzero ed estero e quindi di valorizzare in modo economico circa il 45 per cento delle forniture di latte, ciò che è d'interesse generale. L'importanza della fabbricazione di formaggio per la nostra economia lattiera e la nostra agricoltura aumenterà ancora nel futuro. La nostra economia può tuttavia salvaguardare e rafforzare la propria posizione solo se le sue basi di produzione sono adeguate in modo costante all'evoluzione dell'economia e della tecnica. In questo campo i risultati ottenuti dopo l'introduzione dei miglioramenti strutturali, alla fine del 1972, sono soddisfacenti.

Queste misure furono originate dal timore che la nostra economia casearia non potesse più adempiere, in avvenire, la sua funzione importante nell' ' ambito dell'economia lattiera, a causa delle sue strutture. Mentre nel settore dei formaggi a pasta semidura ëd a pasta molle la debole produzione indigena impediva di opporsi in modo efficace alle importazioni, gravi carenze di ordine strutturale affliggevano il settore del formaggio a pasta dura; in questo settore esistevano un grande numero di aziende troppo piccole e equipaggiate in modo così poco razionale che talvolta nessun commerciante di formaggi vi prestava ancora attenzione. A più o meno lunga scadenza ci si poteva aspettare che queste aziende cessassero la loro attività, che consisteva nella trasformazione del latte in formaggio. Oltre ai problemi riguardanti la manodopera anche la moderna tecnica casearia ed i costi di produzione si sono dimostrati qui fattori che richiedevano un miglioramento strutturale per la produzione del formaggio a pasta dura.

117.2

Obiettivi

Nel corso degli anni precedenti i mezzi finanziari messi a disposizione in virtù del decreto sull'economia lattiera del 1971 hanno permesso di accelerare il processo di miglioramento strutturale, che non è certo realizzabile in breve tempo. Il promovimento della creazione di aziende efficaci per la fabbricazione di formaggio a pasta semidura e a pasta molle fa anche parte dei compiti ai quali si deve adempiere, come gli sforzi di creare, nel settore del formaggio a pasta dura, nonché nella fabbricazione del tilsiter e dell' appenzello, unità aziendali artigianali di maggior mole tali da garantire a lungo termine una fabbricazione economica di prodotti di qualità irreprensibile. Se specialmente i formaggi a pasta molle si prestano senza ombra di dubbio ad un tipo di fabbricazione industriale, mancano per il momento,

108

nel settore dei formaggi a pasta dura, esperienze conclusive per quanto concerne le conseguenze economiche e gli effetti sulla qualità della trasformazione centralizzata di grandi quantità di latte crudo che devono essere trasportate ad una certa distanza. Infatti questo settore è caratterizzato fin dall'inizio da una struttura tradizionale e decentralizzata della fabbricazione: il rinunciare a questa struttura significherebbe allontanarsi dai veri problemi. Il caseificio di paese non sarà perciò sacrificato nel nome di un miglioramento strutturale radicale bensì sarà compreso in una pianificazione regionale nella misura in cui esso sia necessario alle future esigenze.

Criteri essenziali in questo senso sono il mantenimento ed il promovimento del carattere di specialità dei nostri formaggi a pasta dura, nonché lo sfruttamento contemporaneo della tecnica casearia moderna e razionale. Inoltre occorre prendere in considerazione i fattori locali -- quali lo stato degli edifici e delle installazioni del caseificio, la densità della produzione di latte, la topografia, le vie di comunicazione, l'attribuzione alle zone d'insilamento 0 di divieto dello stesso, nonché le condizioni delle aziende vicine. Va inoltre annessa un'importanza sempre maggiore anche alla valorizzazione soddisfacente dal profilo ecologico ed economico del siero di latte e del colaticcio. Soltanto tenendo conto di tutti questi fattori concomitanti si potrà pianificare facilmente quel miglioramento strutturale che a lunga scadenza servirà ad una migliore efficacia economica. Considerata la grande differenza delle condizioni regionali, non è possibile definire una dimensione ottimale di un caseificio.

117.3

Misure

1 contributi alle spese di miglioramento delle strutture, disponibili in virtù del nostro decreto del 10 luglio 1972, hanno un ruolo decisivo per la realizzazione del progettato piano di riforma strutturale. I progetti di miglioramento strutturale non possono essere eseguiti senza la probabilità di un certo sostegno finanziario fornito ai produttori di latte interessati. Tuttavia anche allora rimane, di regola, da percorrere una lunga via fino alla realizzazione del progetto. Occorre quindi adottare delle misure completive, fornendo informazioni e consigli agli interessati.

Siccome i contributi alle spese di miglioramento strutturale hanno un carattere sussidiario, essi vengono concessi solo dopo altri contributi e crediti.

In particolare i crediti d'investimento hanno un ruolo importante quando si tratta di realizzare dei progetti d'avanguardia. Per il resto, i principi generali enunciati nel decreto summenzionato determinano l'ambito in cui l'ammontare dei contributi è fissato e viene adeguato ad ogni singolo caso dopo aver considerato tutte le circostanze. Di quest'ultime tiene conto anche la procedura di concessione dei contributi, nel senso che ogni domanda è oggetto di un parere emesso all'attenzione della Divisione dell'agricoltura non solo dalla federazione lattiera competente e dall'Unione centrale, ma anche

109 dalla commissione dei crediti per l'economia lattiera che è un organismo neutro.

117.4

Risultati

Se si vogliono apprezzare i risultati dei nostri sforzi che mirano al miglioramento strutturale della nostra economia casearia, occorre tener conto del periodo relativamente corto durante il quale la nostra attività si è finora svolta in questo campo. In poco più di quattro anni sono stati raggiunti alcuni obiettivi molto importanti ed altri progetti stanno per essere realizzati. Così non è affatto ovvio che nonostante un aumento costante delle forniture di latte non solo si sia riusciti a mantenere, bensì ad aumentare la percentuale del latte trasformato in formaggio. Questo sviluppo soddisfacente è, non da ultimo, dovuto al miglioramento programmato strutturale.

I mezzi finanziari a disposizione hanno permesso da un lato di accrescere la tendenza a creare aziende artigianali più ampie, efficaci e durevoli a lunga scadenza nel settore dei formaggi a pasta dura, dell'appenzello e del tilsiter, e dall'altro di aiutare ad imporsi alla tecnica casearia moderna e razionale. Questi risultati meritano di essere presi in considerazione, visto che le tradizioni e l'immobilismo caratterizzano da decenni la struttura della ' nostra industria casearia. Fino ad oggi i contributi alle spese di miglioramento strutturale hanno permesso di realizzare più di 50 raggruppamenti di aziende, dopo avere generalmente avuto a che fare con grandi resistenze e molto scetticismo. Tutto ciò per appianare la via ad una soluzione comune e progressista.

In totale fino al mese di novembre del 1975 furono accordati contributi alle spese di miglioramento strutturale in 615 casi. Le misure di promovimento erano rafforzate nel caso dei progetti concernenti i caseifici (292) benché il loro numero fosse inferiore a quello dei progetti riguardanti i centri di raccolta per il latte di consumo. I primi hanno infatti assorbito circa il 90 per cento dei contributi. La destinazione di mezzi finanziari alla creazione di un sistema economico di raccolta favorevole alla qualità del latte di consumo ha tuttavia anche un aspetto molto positivo. Se in questo campo si sono potute realizzare delle soluzioni progressiste ciò è dovuto ai contributi concessi, unitamente ad altre misure.

I miglioramenti strutturali programmati non devono farci scordare che in determinate regioni predominano da tempo condizioni di produzione insoddisfacenti. Il processo
di adeguamento necessario non è ostacolato soltanto da fattori topografici, ma molto spesso s'imbatte in una mancanza di comprensione da parte degli interessati. Di regola, nelle regioni dove vi sono dei problemi, manca un centro di fabbricazione che può prendere in consegna il latte, ciò che costituirebbe una soluzione di ripiego razionale

110 e conforme all'ordine di priorità, alle due varianti che sono il mantenimento in attività con grandi spese di caseifici non redditizi, oppure il trasporto del latte in un'azienda di centrifugazione. In questo campo devono ancora essere compiuti grandi sforzi se si desidera veramente un miglioramento strutturale. Il catasto dei centri collettori e delle aziende di valorizzazione del latte che l'Unione centrale ha elaborato in questi ultimi anni costituirà in questi casi un aiuto importante e decisivo.

Se si vuole ottenere un bilancio generale non si può dimenticare che le spese annue da 7 a 8 milioni di franchi per i miglioramenti strutturali allevieranno per lungo tempo il conto lattiero per un importo di parecchie volte superiore a queste somme. I contributi per i miglioramenti strutturali costituiscono denaro speso in modo razionale e sono indispensabili ad una politica d'economia lattiera previdente.

117.5

Prospettive

L'introduzione dei contributi alle spese di miglioramento strutturale costituisce un'innovazione. Le esperienze fatte finora ed i risultati ottenuti permettono di stabilire una politica in collaborazione con tutti gli interessati, tentando di venire a capo dei problemi e delle domande in questione.

Questa politica si esprime nel nuovo articolo concernente il miglioramento strutturale (vedasi capitolo 142.2) nel senso che in futuro soltanto l'economia casearia potrà ricevere dei contributi. Contemporaneamente le disposizioni in materia saranno completate in modo che progetti di miglioramenti strutturali non possano essere ritardati o impediti da interessi non lungimiranti ed ingiustificati dei singoli. Siamo convinti che con le misure progettate in materia di miglioramenti strutturali potranno essere creati anche in futuro i presupposti di un'economia casearia sana e capace di sviluppo.

118

Misure connesse

Nel corso degli ultimi anni sono state adottate o provate le misure più disparate in fatto di produzione onde impedire un aumento smisurato della produzione di latte commerciale. Qui di seguito ricordiamo le più importanti che in parte sono già state menzionate altrove.

118.1

Partecipazione suppletiva alle spese dei produttori

Qualora le forniture di latte commerciale superino la quantità di base da noi stabilita, la quota a carico dell'assieme dei produttori alle spese di collocamento del latte, aumenta progressivamente da 10 a 40 centesimi per chilogrammo di latte fornito in più (art. 2 cpv. 2 del decreto sull'economia lattiera del 1971). Nel corso dei quattro primi periodi contabili 1971/72-

111 1974/75 questa quota suppletiva è ammontata in media a 0,5 centesimi per chilogrammo di latte soggetto alla tassa condizionale. Nello scorso periodo contabile 1975/76 questa quota ha raggiunto per la prima volta un livello sensibilmente più alto con circa 2,4 centesimi per chilogrammo di latte soggetto alla tassa condizionale.

118.2

Eliminazione di vacche lattifere; conversioni d'aziende

Onde alleggerire il mercato del latte fin dal ' 1968 sono state condotte a termine azioni d'eliminazione di vacche. Le spese di queste misure furono all'inizio finanziate con l'aiuto del reddito dell'ultimo centesimo di ritenuta, nel 1972 e nel 1973 furono invece completamente coperte dal prodotto dei soprapprezzi riscossi sui foraggi importati. Nel 1974 le spese delle azioni d'eliminazione furono metà a carico della Confederazione e metà a carico dei produttori -- dopo il versamento -- di un piccolo residuo del prodotto dei soprapprezzi sui foraggi. Queste azioni hanno compreso in totale circa 127 000 bestie. A lunga scadenza non furono efficaci, nella misura in cui le vacche eliminate, che erano per lo più animali scarsamente produttivi, furono immediatamente sostituite con bestie migliori. Per questo motivo dal 1975 si è rinunciato a ripetere l'esperienza.

Il promovimento della conversione delle aziende lattiere in aziende d'ingrasso o di altro tipo, iniziato nel 1969, terminò nell'estate del 1970 dopo la normalizzazione della produzione del latte (finanziamento per mezzo dell'ultimo centesimo di ritenuta). All'azione hanno partecipato in totale 270 aziende. Nel 1975 è stato elaborato un nuovo decreto federale che concerne il promovimento della conversione di aziende lattiere in aziende destinate alla coltivazione dei campi ed ad altri rami di produzione (allevamento di vacche nutrici e di vacche madri); la sua entrata in vigore si trovò tuttavia di fronte alla resistenza dei Cantoni che hanno dichiarato di non essere in grado di far fronte all'aumento di lavoro amministrativo a ciò connesso.

118.3

Contributi ai detentori di vacche che non producono latte commerciale

Onde promuovere l'impiego di latte intero nelle aziende (art. 6 del decreto sull'economia lattiera del 1971) dal 1970/71 vengono versati dei contributi ai detentori di vacche che non producono latte commerciale. Questi contribut sono stati aumentati a più riprese da 200 agli attuali 500 franchi annui per ogni vacca (dal 1° novembre 1974 la prima vacca non ha più diritto al contributo). Inoltre attualmente viene versato un contributo suppletivo di 300 franchi annui per ogni bestia destinata all'ingrasso e per ogni vacca.

Negli anni 1974/75 hanno beneficiato dei contributi 13 645 aziende con

112 47 580 vacche aventi diritto al contributo (in totale 61 225 vacche). Le spese di circa 23 milioni di franchi (1974/75) sono a carico del conto lattiero.

118.4

Succedanei del latte

I soprapprezzi riscossi sui succedanei del latte importati sono stati aumentati il 1° luglio 1974. Praticamente già da anni non viene più importato tale foraggio. Anche le importazioni di polvere di latte scremato, parte importante dei succedanei del latte, sono potute essere ridotte fino ad una quantità minima grazie ai numerosi adeguamenti dei soprapprezzi che gravano sulle medesime. La produzione indigena dei succedanei del latte è regolata dalla riscossione di una tassa e da norme di composizione. Una tassa è riscossa dal 1° novembre 1969, eccettuata un'interruzione di breve durata. Attualmente essa ammonta a 5 franchi al quintale. Inoltre il rincaro, avvenuto a più riprese, dei succedanei del latte scremato ha contribuito in modo notevole ad aumentare il prezzo dei succedanei del latte.

Dal 1968 esistono norme di composizione per i succedanei del latte. Queste norme mirano a garantire l'impiego della maggior quantità possibile di materie prime fornite dall'economia lattiera indigena. Il tenore minimo in grasso del latte è stato da quel tempo aumentato due volte. Per motivi pratici non è più il tenore minimo in grasso che è fissato, bensì quello in polvere di latte intero contenente 25 per cento di grasso di latte nell'estratto secco. Oggi un succedaneo del latte deve contenere almeno 18 per cento di polvere di latte intero indigeno e 62 per cento di polvere di latte scremato. A seconda della composizione del prodotto ciò corrisponde a un tenore di grasso di latte che varia dal 4,8 al 4,9 per cento. L'aumento del tenore in grasso ha aumentato il prezzo dei succedanei del latte ed ha quindi quasi ristabilito l'equilibrio fra il costo dell'ingrasso con latte intero e quello con i succedanei. Il contributo alle spese dei detentori di vacche che non producono latte commerciale, di cui si è già parlato, accresce inoltre l'interesse per l'utilizzazione del latte intero. Da poco tempo i prodotti destinati a completare il latte intero o i succedanei del latte soggiacciono anch' essi a norme di composizione.

118.5

Foraggi concentrati importati

A causa dell'aumento delle importazioni di foraggi concentrati e delle crescenti difficoltà cui va incontro lo smercio dei prodotti trasformati dell' economia animale, è stato necessario frenare l'importazione di foraggi contingentati. Queste importazioni hanno subito un calo dal 13 al 14 per cento fra il 1973 ed il 1975.

La regolamentazione attuale (limitazione quantitativa globale, rincaro dei foraggi importati a causa dei soprapprezzi, versamento di premi per le col-

113 ture, non ha esercitato un influsso determinante sulla produzione animale e quella del latte in particolare. Di conseguenza proponiamo, nella terza parte del presente messaggio, di rendere più severa la regolamentazione concernente i foraggi. Questa misura non permette tuttavia di evitare in modo diretto il pericolo di un nuovo aumento delle forniture di latte.

118.6

Promovimento della coltivazione dei campi

Le differenti misure che sono state adottate nel settore della coltivazione dei campi sono servite contemporaneamente all'orientamento della produzione di latte. Adottando queste misure si cerca di ridurre la superficie delle aree riservate alla produzione di foraggi secchi. Fra l'altro ricordiamo l'aumento dei prezzi delle piante tuberose, delle superfici coltivate e della quantità delle consegne (colza, barbabietole da zucchero). I supplementi versati per i cereali da foraggio coltivati nelle regioni di montagna o su terreni con forte pendenza sono stati aumentati nel 1974, mentre i contributi versati per la coltivazione delle patate nelle stesse regioni furono ' aumentati nel 1975. Inoltre dal 1976 vengono versati dei contributi per ettaro per la coltivazione di cereali panificabili nelle regioni in cui vi sono difficili condizioni di produzione. Per maggiori ragguagli rimandiamo alla terza parte del presente messaggio.

118.7

Concessione più restrittiva di sussidi nel settore delle stalle lattiere

Questa pratica è stata resa più severa nel 1975 e fissata in direttive speciali della Divisione per l'agricoltura. Secondo queste direttive le stalle per vacche da latte non beneficiano più di alcun sussidio federale oppure ricevono soltanto dei contributi ridotti qualora si tratti di aziende dalle quali ci si può attendere una coltivazione dei campi intensiva oppure di aziende senza bestiame.

119

Spese sopportate finora per la valorizzazione dei latticini e per le rimanenti misure nel settore lattiero, nonché loro copertura

La tavola 12 illustra la ripartizione delle spese annue per la valorizzazione dei latticini e le rimanenti misure negli ultimi periodi contabili.

La tavola 13 fornisce ragguagli sulla copertura di queste spese e la garanzia della parte di spese dei produttori di latte.

La tavola 14 contiene una descrizione dettagliata degli introiti provenienti dalla riscossione delle tasse e dei soprapprezzi.

Foglio federale 1077, Voi. I

8

Spese causate dalla valorizzazione dei latticini e da altre misure (in milioni di franchi)

i. Spese 1. Valorizzazione del burro 2. Valorizzazione del formaggio 3. Riduzione speciale del prezzo dei formaggi indigeni a pasta molle, a pasta semidura e speciali 4. Valorizzazione dei prodotti lattei conservati / Altre misure ^ .

5. Anticipazioni a causa di contaminazione / Lotta contro i residui di pesticidi . . .

6. Spese d'acquisto di latte di soccorso . . .

7. Eliminazione di vacche lattifere 2) . . .

Totale

Tavola 12

1967/68 (Cti Stato 1968)

1970/71 (Cti Stato 1971)

(Cti Stato 1972)

mi/12

1972/73 (Cti Stato 1973)

1973/74 (Cti Stato 1974)

1974/75 (Cti Stato 1975)

1975/76 (S'tima)

222,753 150,810

114,516 89,606

147,753 126,751

157,720 240,559

204,510 242,157

228,285 268,224

235,00 293,80

9,145

12,0

18,411

25,785

36,503

36,427

39,794

57,469

47,70

2,025

0,542 5,780

0,384 3,955

0,263 2,879

0,409 3,067 6,466

0,400 3,105

0,60 3,50

393,999

236,229

315,346

437,848

496,403

566,628

592,60

3,801

3,883

2,838

2,90

11,514

10,558

8,522

8,00

2,378

0,300

1,222

3,80

8:000

9,000

7,500

9,50

10,734

16,053

23,387

23,50

1}

-- Sussidio per l'esportazione di prodotti lattei conservati / di Joghurt 4,09 4,545 4,982 -- Fornitura di latticini alle opere assistenziali . .

14,05 11,918 13,332 -- Riduzione del prezzo del latte secco indigeno 9,071 10,869 -- Propaganda per la panna / Riduzioni del prezzo della panna 0,27 0,251 0,300 -- Contributi alle spese di miglioramento strutturale 4,000 -- Contributi ai detentori di vacche che non producono latte commerciale 3,020 -- Sussidio per l'esportazione di polvere di latte scremato · :) Spese per il 1972 (7,3 milioni di franchi) e per il 1973 (6,2 milic>ni di frane:hi tramite il residuo dei soprapprezzi riscossi ilei 1972 sili foraggi importati.

.

14,000 -- giusta 1 'articolo 2.' DEL 197 coperte

1967/68 (Cti Stato 1968)

I. Copertura 1. Entrate generali della Confederazione a) Spese d'acquisto del latte di soccorso .

b) Contributo iniziale e) Compensazione degli aumenti del prezzo di base non traslati d) Partecipazione al residuo delle spese .

Totale 2. Introiti vincolati allo scopo (v. dettaglio tavola 14) 3. Soprapprezzi sui formaggi importati . .

4. Partecipazione dei produttori a) Valorizzazione del latte e altre misure b) Forniture in eccedenza e) Azioni d'eliminazione di vacche . . .

Partecipazione totale Totale (1-4) II. Partecipazione dei produttori 1. Ritenuta 2 Partecipazione . " 3. Residuo della ritenuta, effettivo . . . .

4. Residuo della ritenuta, rimborsato . . .

5. Partecipazione non coperta a)

1970/71 (Cti Stato 1971)

1971/72 (Cti Stato 1972)

1972/73 (Cti Stato 1973)

1973/74 (Cti Stato 1974)

1974/75 (Cti Stato 1975)

1975/76 (Stima)

Mio fr.

20,000

5,780 20,000

3,956 130,000

2,880 150,000

3,067 150,000

3,105 1 50,000

3,50 150,00

39,374 162,447 223,846

80,000 20,899 126,679

72,781 206,737

126,717 279,597

192,426 345,493

245,829 398,934

228,90 382,40

55,038

101,933

75,499

111,491

95,58.8

108,133 9,145

108,80 12,00

HS.llS"

7,617

23,293 9,817

33,446 13,314

38,887 11,529

40,40 49,00

115,115 393,999 ct/kg S^/S.O2' 5,764"

7,617 236,229 ct/kg 3,02' 0,40 1,60.

2,755)

33,110 315,346 ct/kg 1,5/2,5 1,57 0,49 0,40

46,760 437,848 ct/kg 2,5/3,5 2,19 0,94 0,90

44,722 7,605 2,995 55,322 496,403 ct/kg 02,833) 2,47 0,36 0,30

50,416 566,628

89,40 592,60

2,025

2,259'>

ct/kg

ct/kg

03,344) 2,59 0,74 0,70

3,99°' 4,43

0,44

Partecipazione non coperta dei produttori: 45,1 milioni di franchi. Il saldo negativo totale di 57,9 milioni di franchi (compresi 12,8 milioni di franchi di partecipazione non coperta del 1966/67) è stato assunto dai produttori per un importo di 11,7 milioni di franchi nel 1968/69. Il resto è stato messo a carico della Confederazione giusta il DEL 1971.

2> Di cui 1 ct/kg per l'azione d'eliminazione e la conversione d'aziende.

3) Ritenuta nov./dic. 1973 3,5 et; gen./ago. 1974 2,4 et; sett./ott. 1974 4,0 et.

"' Ritenuta nov. 1974/feb. 1975: 4 et; a decorrere da marzo 1975: 3 et.

5) Compreso 1,15 ct/kg di latte proveniente dal ricavo del centesimo destinato all'eliminazione dal 1967/68 al 1970/71.

"> Ritenuta novembre 75/marzo 76: 3 et; aprile/ottobre 76: 4,5 et.

Tavola 14

Introiti da tasse e soprapprezzi 1967/68 (Cti Stato 1968)

1970/71 (Cti Stato 1971)

1971/72 (Cti Stato 1972)

1972/73 (Cti Stato 1973)

1973/74 (Cti Stato 1974)

1974/75 (Cti Stato 1975)

1975/76 (Stima)

in milioni di franchi

Tassa sul latte di consumo . .

. . . .

Tassa di compensazione sul latte di consumo .

0,009

Tassa sulla panna di consumo

6,568

0,009

Tassa sulle importazioni di burro .

0,006

3,397

0,716

3,015

5,80

0,006

0,007

0,004

0,01

7,700

8,344

8,900

8,902

9,206

9,40

35,170

10,105

41,112

34,563

31,996

28,20

Soprapprezzo sugli olii e i grassi commestibili

44,052

48,136

47,781

50,788

44,899

59,092

60,00

Soprapprezzo sul latte scremato in polvere . .

0,262

2,949

1,173

0,486

0,068

0,060

0,10

Soprapprezzo sulla panna e sulla polvere di panna

0,817

0,530

0,416

0,456

0,392

0,593

0,40

Soprapprezzo s u l latte condensato . . . .

3,285

3,133

3,097

2,580

2,956

2,008

2,60

Soprapprezzo sulla polvere di siero di latte .

0,044

0,227

0,468

0,113

0,068

0,141

0,09

Soprapprezzo sulla polvere di latte magro . .

--

--

0,088

0,013

0,001

0,001

0,00

Tassa sui succedanei del latte

--

4,179

4,021

3,640

3,016

2,017

2,20

101,933

75,499

111,491

95,588

108,133

108,80

Totale

55,037

'

117 Qui di seguito facciamo un paragone fra i conti riassunti degli esercizi 1971/72 (il decreto attuale sull'economia lattiera è entrato in vigore il 1° novembre 1971) e quelli degli esercizi 1975/76.

119.1

Spese Tavola 15

Spese per i periodi contabili 1971/72 e 1975/76 1971/72

1975/76»

Aumento o diminuzione *>

in milioni di franchi

Valorizzazione del burro . . .

Valorizzazione del formaggio . .

Valorizzazione dei prodotti lattei conservati / Altre misure . . .

Contaminazione / Residui dei pesticidi Spese per il latte di soccorso . .

Eliminazione d i vacche . . . .

147,753 126,751

235,000 305,8002)

+ 87,247 + 179,049

36,503

47,700

+ 11,197

0,384 3,955

0,600 3,500

Totale

315,346

592,600

a > 2)

+ --

0,216 0,455

+ 277,254

Stima.

Compresa la riduzione speciale del prezzo dei formaggi indigeni a ·pasta molle, a pasta semidura o speciali.

II forte aumento delle spese è da ascrivere fra l'altro al sensibile aumento della produzione, soprattutto quella di formaggio. Durante il periodo considerato le quantità di latte trasformato in burro, da un canto, ed in formaggio, dall'altro, sono aumentate rispettivamente di 0,5 e di 1,6 milioni di quintali. Inoltre i diversi aumenti del prezzo di base del latte (che è passato da 62 a 75 centesimi durante i periodi di paragone) hanno potuto solo in parte scaricarsi sul prezzo di vendita del burro e del formaggio, nonché su quello dei prodotti lattei conservati esportati. Ogni aumento del prezzo base di 1 centesimo al chilogrammo che non può essere scaricato sul prezzo di vendita del burro e del formaggio grava sul conto lattiero per un importo che varia dai 17 ai 18 milioni di franchi. L'alto cambio del franco ha inoltre provocato maggiori spese di valorizzazione nel settore dell'esportazione del formaggio. Il calo del consumo di burro da tavola ha avuto come effetto un aumento delle perdite dovute al declassamento del burro. Inoltre diversi miglioramenti dei margini di fabbricazione e del commercio, legate al rincaro, hanno aumentato gli oneri del conto lattiero. Le spese che figurano sotto la voce di «prodotti lattei conservati e altre misure» potevano

118 bensì da un canto essere ridotte mentre quelle della fornitura di latticini alle opere di soccorso a partire dal 1972/73 furono coperte da crediti del Dipartimento politico federale; d'altro canto l'aumento in tappe successive dei contributi ai detentori di vacche che non producono latte commerciale è la causa principale dell'aumento delle spese.

119.2

Copertura delle spese

Copertura delle spese dei periodi contabili 1971/72 e 1975/76 1971/72

1975/76 »

Tavola 16 Aumento o diminuzione 1>

in milioni di frane hi

1. Entrate generali della Confederazione -- Spese d'acquisto del latte di soccorso -- Contributo iniziale . . .

-- Partecipazione al residuo delle spese

3,956 130,000

3,500 150,000

-- 0,456 + 20,000

72,781

228,900

+ 156,119

Totale .

206,737

382,400

+ 1-75,663

75,499

108,800

+ 33,301

12,000

+ 12,000

23,293

40,400

+ 17,107

9817

49000

+ 39,183

33 110

89400

+ 56,290

315,346

592,600

+ 277,254

.

.

.

2. Introiti vincolati allo scopo .

3. Soprapprezzi sui formaggi importati 4. Partecipazione dei produttori -- per la valorizzazione del latte e le altre misure . .

-- forniture di latte in eccedenza . . . .

-- per le campagne d'eliminazione Totale Totale (1-4) " Stima.

Dalla precedente tabella si rileva che l'eccedenza di spese di circa 277 milioni di franchi è stato coperto in gran parte per mezzo di entrate generali della Confederazione (più 85%) ed in parte anche per mezzo di tasse più elevate e per soprapprezzi (più 60%). La quota parte dei produttori è aumentata di circa 56 milioni di franchi (più 170%).

119 Occorre sottolineare che nel corso del periodo contabile 1975/76 i produttori hanno dovuto pagare una quota di partecipazione per forniture in eccedenza di 40 centesimi al chilo sulle forniture di latte che superano quelle dell'esercizio precedente. Questa quota ha permesso di coprire interamente le spese di valorizzazione del latte fornito in eccedenza nel 1975/76 in rapporto al 1974/75. Tuttavia se le forniture aumentassero ancora o se subentrassero difficoltà di smercio, le spese di valorizzazione raggiungerebbero molto rapidamente un altro ammontare (liquidazione delle eccedenze). Da queste considerazioni deduciamo che è indispensabile di ridurre al più presto la produzione di latte commerciale.

119.3

Quota dei produttori e ritenuta

La tavola 17 illustra i data più salienti del calcolo della garanzia della quota dei produttori per i periodi contabili 1971/72 e 1975/76.

Partecipazione dei produttori e somma da assicurare durante i periodi contabili 1971/72 e 1975/76 Tavola 17 1971/72 ct/kg

Somma d a assicurare . . .

.

Partecipazione dei produttori -- per la valorizzazione del latte e le altre misure , -- per le forniture di latte in eccedenza Residuo della ritenuta Partecipazione non coperta (da pagare n e l periodo 1976/77) . . . . . .

2,062)

1,11 0,46

1,57 0,49

1975/76 i> ct/kg 3,99S> 2,00*' 2,43 4,43

0,44

*>2) Stima.

Ritenuta: novembre 1971-aprile 1972 = 1,5 ct/kg maggio 1972-ottobre 1972 = 2,5 ct/kg 3) Ritenuta: novembre 1975-marzo 1976 = 3 ct/kg aprile 1976-ottobre 1976 = 4,5 ct/kg 4) La partecipazione dei produttori alle spese non coperte non può superare 2 centesimi per chilogrammo (art. 3 cpv. 4 DEL 1971).

In questo senso occorre rilevare che la quota esentata di cui sono al beneficio le regioni di montagna e la zona collinare prealpina, dal 1° novembre 1974 è stata portata da 8000 kg a 20 000 kg. Questo ebbe come risultato una diminuzione del volume di latte commerciale soggetto a ritenuta da

120 22,36 milioni di quintali nel 1973/74 a 19,44 milioni di quintali nel 1974/75.

Siccome la quota di spese dei produttori non può superare 2 centesimi per chilogrammo di latte soggetto a ritenuta, questa misura ha fatto aumentare di circa 6 milioni di franchi nel 1974/75 l'onere finanziario a carico della Confederazione.

119.4

Conclusioni

Quanto testé illustrato dimostra che le spese per la valorizzazione dei latticini e le altre misure, nonché la quota di compartecipazione della Confederazione negli ultimi due anni hanno raggiunto un livello non mai toccato.

Come detto lo sviluppo è in parte una conseguenza dell'eccedenza di produzione. Il motivo principale risiede però nel fatto che all'agricoltura deve essere garantito un reddito giusto e conveniente, ciò che presuppone, fra altre misure, principalmente quella di un prezzo di base del latte atto a coprire i costi e quindi in periodo di forte inflazione causa un aumento sproporzionato del conto lattiere. D'altra parte è tuttavia difficile o perfino impossibile, a causa delle condizioni del mercato e della concorrenza, fissare i prezzi che coprono le spese per il burro, il formaggio ed in parte prodotti lattei conservati. A causa di questo motivo non rimane altro da fare che coprire con sussidi la differenza fra i costi di produzione ed il prodotto delle vendite; in questa situazione non è il consumatore, bensì il contribuente a farne le spese. Considerando tutto quanto sarebbe quindi falso rendere responsabile solo l'agricoltura per le spese troppo alte. Ognuno trae profitto in modo diretto o indiretto da questa particolare situazione.

Già da lungo tempo è richiesta dalle cerehie più disparate l'introduzione di salari diretti all'agricoltura; in altri termini il reddito necessario dovrebbe essere garantito solo in parte da misure di politica dei prezzi. A ciò noi vorremmo ribadire che i contributi da parte della Confederazione per le spese di valorizzazione dei latticini adempiono già ad una tale funzione compensatrice come per i contributi alle spese dei detentori di bestiame della regione di montagna e collinosa. Sia in un caso sia nell'altro ogni misura viene a costare molto, sia che si tratti di pagare direttamente, sia di sostenere il prezzo del latte.

Nonostante tutte le considerazioni di cui sopra, siamo del parere che -- in quanto razionali -- debbano essere sfruttate tutte le possibilità atte ad alleviare il conto lattiero. Sarà inevitabile che in futuro i consumatori dovranno pagare qualcosa in più per i prodotti lattei, in particolare il burro.

Rammentiamo che i prezzi del burro oggi sono ancora inferiori a quelli dell'estate del 1967, benché il prezzo di base del
latte sia fortemente aumentato nel frattempo (vedi tavola 9). Ci aspettiamo dai consumatori da cui provengono le maggiori critiche a causa delle spese elevate del conto

121

lattiero, una certa comprensione per tali adeguamenti di prezzo di fronte alla difficile situazione finanziaria della Confederazione. Inoltre dal progetto di decreto sull'economia lattiera per il 1977 commentato in seguito risulta che siamo finalmente decisi a ricorrere se del caso ad un contingentamento aziendale per far fronte alle perdite o alle spese della Confederazione in quanto esse siano in rapporto con forniture in eccedenza di latte.

12

Opportunità di continuare nei campo dell'economia lattiera i provvedimenti completivi di ordine economico e finanziario

L'economia lattiera riveste capitale importanza per la nostra agricoltura.

Infatti un terzo circa del reddito agricolo lordo epurato proviene dallo smercio del latte, per cui, nell'ambito della politica dei redditi, assume un ruolo di primaria importanza la determinazione di un congrue prezzo del latte.

In virtù delle disposizioni della legge sull'agricoltura e del decreto sullo statuto lattiero, il prezzo del latte pagato ai produttori, deve, per principio, coprire le spese di produzione. Ora come abbiamo visto alla cifra 112.2, i mezzi finanziari previsti a quest'uopo dalla legge sull'agricoltura (art. 26) non permettono più, dal 1957, di coprire le spese di valorizzazione dei latticini indigeni nel nostro Paese. Per questo motivo i consigli legislativi già a partire dal 1957 hanno dovuto promulgare diversi decreti di corta durata onde mettere a disposizione mezzi finanziari suppletivi atti a mantenere e promuovere lo smercio dei latticini nel nostro Paese. Contemporaneamente sono state inserite in questi decreti diverse disposizioni d'ordine economico.

Abbiamo inoltre precisato che deve essere fatto tutto il possibile non soltanto per mantenere entro determinati limiti le spese del conto lattiero, ma di ridurle per quanto possibile. Teoricamente si potrebbe abbassare il prezzo di base del latte o ridurre la quantità di base (questa misura avrebbe l'effetto di aumentare la partecipazione dei produttori) oppure di aumentare i prezzi del burro, aumentando contemporaneamente i soprapprezzi riscossi sugli oli ed i grassi commestibili importati, nonché sui prezzi di vendita del formaggio nel nostro Paese. Ci si può immaginare senza difficoltà che un simile modo di procedere sarebbe ben difficile da seguire e non potrebbe certamente essere usato in tutta la sua severità. Tali misure sarebbero sicuramente la causa di nuove difficoltà, sia per il settore lattiero stesso, sia per altri rami dell'agricoltura. Da ciò consegue che anche in fu·turo i mezzi finanziari previsti dalla legge sull'agricoltura saranno di gran

122

lunga troppo esigui per far fronte alla copertura delle spese di smercio nel Paese se il prezzo di base del latte è fissato a un livello che corrisponde più o meno a quello delle spese di produzione. In mancanza di importanti mezzi finanziari supplementari, bisognerebbe ridurre in modo considerevole il prezzo di base del latte. Ora una tale misura sarebbe diametralmente in opposizione agli sforzi fatti allo scopo di mantenere una popolazione rurale sana ed un'agricoltura produttiva. Allo scadere del decreto sull'economia lattiera attualmente in vigore sarà dunque indispensabile disporre di nuovi mezzi finanziari suppletivi, onde garantire ne) Paese lo smercio dei latticini. Inoltre occorrerà adottare come finora diverse misure di ordine economico. Sarà compito permanente dell'autorità di garantire un reddito conveniente alla nostra agricoltura adottando tutte le misure più efficaci in questo settore dell'economia, tenendo conto che le spese vanno mantenute entro limiti accettabili.

Tuttavia i mezzi finanziari completivi non potranno essere messi a disposizione in modo incondizionato. Come abbiamo detto alla cifra 14, dovrà continuare ad essere fissata una quantità di base per le forniture di latte ed i produttori dovranno pagare una partecipazione supplementare che aumenterà in rapporto con la regolamentazione in vigore qualora questa quantità fosse superata (contingentamento globale). Il progetto di decreto contiene inoltre una nuova base legale che permetterà di fissare, qualora necessario, un contingentamento lattiere aziendale. Contemporaneamente anche la regolamentazione nel settore dei foraggi dovrà essere resa più severa (vedasi parte 3 del presente messaggio).

13

Risultati della procedura di consultazione

131

In generale

II 2 giugno 1976 il Dipartimento federale dell'economia pubblica inviò, onde udirne il parere, un rapporto alla Divisione dell'agricoltura concernente le misure economiche e finanziarie completive adottate dalla Confederazione nel settore dell'economia lattiera a partire dal 1° novembre 1977.

Tutti i Cantoni e 77 dei 121 invitati ad esprimere il loro parere, nonché 14 altre organizzazioni ed uffici si sono espressi riguardo all'avamprogetto presentato. Quest'ultimo non differisce in modo sostanziale dal progetto di decreto allegato al presente messaggio. Fu completato il capoverso 2 dell'articolo 2. Nuovi sono i capoversi 3 e 4 dell'articolo 5. Inoltre l'articolo 14 fu suddiviso in un articolo 14 concernente il promovimento della produzione cascaria ed in un articolo 15 concernente il miglioramento strutturale dei

123 caseifici. Così gli articoli da 15 a 30 dell'avamprogetto diventano gli articoli da 16 a 31. Furono completati gli articoli 15, 25, 27 e 28 dell'avamprogetto.

Nell'avamprogetto fu chiesto anche un parere riguardante una variante dell'articolo 4 che prevedeva un onere supplementare a carico dei singoli produttori di latte sotto forma di un contributo speciale e differenziata a seconda delle quantità di latte commerciale consegnato (partecipazione differenziata). Fu anche sottoposto a consultazione la proposta di una variante all'articolo 4 capoverso 4 dell'avamprogetto di decreto federale che consisteva nel riportare nuovamente in conto gli eventuali residui della ritenuta.

132

Pareri

132.1

Pareri dei Cantoni

È incontestata la necessità di sostituire con un nuovo testo legislativo, il 1° novembre 1977, l'attuale decreto sull'economia lattiera e singoli Cantoni insistono espressamente in questo senso. Contemporaneamente si fa notare che anche in futuro la Confederazione dovrà mettere a disposizione dei mezzi finanziari a favore dell'economia lattiera. Alcuni Cantoni ad orientamento prevalentemente agrario considerano il progetto come una parte di un tutto che deve segnatamente prevedere delle misure anche nel settore dei foraggi.

Non viene messo in dubbio il fatto che debba essere fissata ogni anno una quantità di base per la produzione di latte commerciale. Al contrario cinque Cantoni desiderano che in questo caso si tenga conto delle condizioni di reddito. Sei Cantoni vorrebbero che la situazione per quanto concerne l'importazione di latticini costituisca un criterio suppletivo per la determinazione della quantità di base, mentre tre chiedono inoltre una disposizione che preveda limitazioni delle importazioni corrispondentemente al calo della quantità di base.

Diciassette Cantoni respingono la soppressione dell'aumento scalare della partecipazione suppletiva da parte dei produttori nel caso in cui la quantità di base venga superata. I rimanenti Cantoni non esprimono alcun parere in proposito. Generalmente si considera la deduzione uniforme proposta come troppo severa e soprattutto come una soluzione non differenziata ed inefficace per l'orientamento della produzione.

Dodici Cantoni, in prevalenza agrari, si oppongono al fatto che il contributo iniziale della Confederazione sia fissato ad un massimo di 150 milioni

124

di franchi. Essi opterebbero per una soluzione più elastica, tale cioè da permettere di tener conto dell'evoluzione delle condizioni economiche durante la validità del decreto. In particolare viene richiesta la possibilità di procedere ad un adeguamento nel caso in cui gli aumenti del prezzo di base del latte non potessero essere scaricati sui prezzi di vendita dei prodotti o non lo potessero che in parte.

Sei Cantoni in cui l'agricoltura di montagna ha un ruolo importante si propongono un aumento del limite della quota esentata per la ritenuta nelle regioni montane. Tre dei sei Cantoni si esprimono in questo senso anche per un aumento nella zona collinosa prealpina. Un Cantone desidera addirittura che si rinunci alla riscossione di una ritenuta nelle regioni di montagna. Nove Cantoni respingono, considerandola inefficace e contraria agli sforzi fatti da anni per una razionalizzazione, la variante che prevede una partecipazione suppletiva scalare a seconda della quantità di latte fornito.

Cinque Cantoni si esprimono positivamente, di cui due con riserva. La successiva variante messa in discussione che propone di riportare nuovamente in conto eventuali residui di ritenuta è invece accettata da 14 Cantoni; 7 di questi auspicano una limitazione del riporto. Due Cantoni sono contro questa variante.

La maggioranza dei Cantoni approva la disposizione proposta che mira ad influire in modo diretto sul volume della produzione di latte per mezzo di un contingentamento delle singole aziende. Di regola questa approvazione non avviene senza obiezioni e riserve più o meno numerose. Due Cantoni respingono il contingentamento aziendale per motivi di principio, mentre tre Cantoni di montagna non vi si oppongono a condizione che le regioni di montagna ne siano escluse. Le prese di posizione rispecchiano, con le più svariate argomentazioni, gli innumerevoli problemi e difficoltà connessi con un contingentamento. Al centro stanno da un canto i criteri della determinazione del contingentamento e dall'altro il desiderio d'introdurre il contingentamento del latte in confronto ad altre misure alternative.

Più della metà dei Cantoni propone che per la determinazione del contingentamento debba essere tenuto conto in modo netto delle superfici delle aziende e delle possibilità di sfruttamento economico, nel senso di una
produzione conforme alle condizioni locali. Per quanto riguarda il periodo di riferimento due Cantoni propongono di fissarne l'inizio ad una data più remota possibile, cioè all'inizio degli anni settanta. Per quanto concerne poi l'opportunità dell'introduzione del contingentamento del latte, cinque Cantoni chiedono che dapprima o almeno contemporaneamente vengano adottate misure efficaci nel settore dei foraggi per la limitazione della produzione di latte basata sui foraggi importati dall'estero. Inoltre parecchi Cantoni chiedono che vengano completate le disposizioni relative al contingen-

125 lamento, tenendo conto della situazione nel campo dell'importazione di latticini o altri prodotti di concorrenza nonché garantendo lo smercio del bestiame delle regioni di montagna. Un Cantone urbano rifiuta categoricamente questa unione fra il contingentamento del latte e un rafforzamento suppletivo della protezione contro le importazioni. Infine tre Cantoni desiderano che la riduzione in caso di forniture in eccedenza sia applicata soltanto se è superato anche il contingentamento della società lattiera. Un contingentamento del latte rappresenta per singoli Cantoni solo una soluzione d'emergenza, cui si può rimediare solo mediante altre misure concomitanti -- introduzione di prezzi del latte differenziato, produzione contrattuale, limitazione della produzione animale nelle regioni atte alla coltivazione dei campi. In questo contesto dalla Svizzera francese si propone un sistema di produzione contrattuale per regioni.

Secondo il parere di tre Cantoni le spese delle misure per l'alleviamento del mercato lattiere dovrebbero essere coperte anche tramite mezzi finanziari provenienti da un fondo simile a quello che fu creato giusta l'articolo 25 capoverso 2 del decreto sull'economia lattiera del 1971, e cioè nell'ambito di un nuovo capoverso 3 dell'articolo 20 della legge sull'agricoltura. Inoltre quattro Cantoni vorrebbero che il conto lattiere sopportasse le indennità di uscita versate dai produttori disposti alla conversione delle loro aziende.

La riscossione di una tassa sul latte scremato e sui prodotti a base di latte scremato non trova alcuna opposizione.

Sei Cantoni sono dell'opinione che con l'economia casearia anche l'approvvigionamento di latte commerciale debba poter usufruire delle misure per il miglioramento strutturale.

Parimenti parecchi Cantoni sostengono espressamente il mantenimento del servizio di controllo e di consulenza in materia di economia lattiera senza modificare la suddivisione attuale dei compiti, ma rimproverano in modo energico il rifiuto della Confederazione di contribuire al pagamento di prestazioni sociali versate agli impiegati di questo servizio.

I Cantoni accettano la durata di validità proposta per il nuovo decreto.

132.2

Organizzazioni economiche e altri organismi

Nonostante la grande divergenza d'opinioni concernente la concezione e le misure adottate dal nuovo decreto sull'economia lattiera resta fondamentalmente indiscussa la necessità di provvedimenti di natura economico-finanziaria in favore dell'economia lattiera. Mentre le cerehie estranee all'agricoltura sono favorevoli alle misure che permettono un intervento dirette nel settore lattiere, gli organismi agricoli non sono d'accordo con le dispo-

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sizioni previste se non con molta riserva. Esse esigono, quale condizione essenziale per ogni intervento diretto e radicale nella struttura delle aziende, l'esaurimento di ogni possibilità di adottare delle misure nel settore dei foraggi, della produzione di carne e della coltivazione dei campi, nonché sul piano della politica delle importazioni. Gli organismi economici la cui attività si svolge in campi affini all'agricoltura e che sono i primi ad essere colpiti dagli interventi dello Stato che mirano ad alleviare il mercato del latte non condividono questa opinione. Essi sono contrari al fatto che il loro campo d'attività venga limitato da regolamentazioni mentre gli agricoltori possono ancora produrre più o meno liberamente. I pareri forniti sui singoli punti del nuovo decreto devono essere considerati anche tenendo conto di questo retroscena.

Le organizzazioni al vertice del mondo rurale esigono che la quantità di base fissata ogni anno tenga conto delle condizioni di reddito e della situazione nel campo delle esportazioni e che queste ultime vengano ridotte in modo adeguato nel caso di un calo della quantità di base. Rifiutiamo in modo energico la riduzione generale di 40 centesimi per chilogrammo di latte nel caso in cui la quantità di base sia superata. Al contrario l'industria e l'artigianato, nonché le organizzazioni dei salariati e dei consumatori si esprimono qui in modo positivo, benché con qualche riserva per quanto riguarda l'influsso esercitato di questa deduzione sul piano dell'orientamento della produzione. I fabbricanti di derrate alimentari, l'industria dei grassi commestibili e l'artigianato preferirebbero una soluzione più elastica, ad esempio una partecipazione percentuale.

Dal punto di vista degli agricoltori il contributo iniziale della Confederazione proposto di 150 milioni al massimo dovrebbe nel futuro figurare come un minimo; onde garantire un reddito agricolo equo dovrebbe essere possibile aumentare questo contributo quando gli aumenti del prezzo del latte non possono riflettersi su quello dei prodotti. Un'organizzazione di consumatori propone al contrario un massimo di 130 milioni di franchi. Diversi rappresentanti dei consumatori e dei salariati, nonché una grande azienda di distribuzione sono d'accordo di accettare la limitazione a 2 centesimi della partecipazione
dei produttori alle spese di valorizzazione del latte solo se il contributo richiesto in caso di superamento della quantità di base è mantenuto in modo uniforme a 40 centesimi.

Eccezione fatta per l'Unione svizzera dei contadini, per il Gruppo svizzero dei contadini di montagna e per alcuni altri organismi agricoli che chiedono una liberalizzazione maggiore di quella che esiste oggidì, tutti i gruppi consultati accettano espressamente o tacitamente la regolamentazione concernente la quota di latte completamente esentata. Quest'approvazione è anche dimostrata dal fatto che i pareri espressi sono per lo più contrari alla

127

Variante sottoposta a consultazione che prevedeva una partecipazione suppletiva dei produttori corrispondente alla quantità di latte fornito. Non è auspicabile né razionale un favoritismo nei riguardi delle piccole aziende.

La misura non frenerebbe le forniture di latte. Singole organizzazioni prevalentemente non agricole e organismi economici indipendenti vedono, in parte tuttavia con una certa riserva, nella partecipazione scalare dei produttori o se del caso in un prezzo del latte differenziato una misura assolutamente conforme alle mete prefisse -- soprattutto a lunga scadenza -- specialmente nel senso di una regionalizzazione della produzione animale.

Nella maggior parte dei casi è accettata parimenti la proposta alternativa che consiste nel riportare nuovamente in conto i residui della ritenuta.

L'approvazione di una disposizione che rende possibile l'introduzione di un contingentamento del latte nelle singole aziende, per utilizzare un'espressione lapidaria viene accettata all'unanimità dalle organizzazioni dei salariati e dei consumatori, nonché dal commercio dell'industria e dall'artigianato e neppure vi si oppongono le organizzazioni e le federazioni agricole. In seno alle cerehie menzionate per prime essa è considerata in parte come l'unica soluzione, adeguata ed efficace, del problema lattiere ; finalmente è previsto di intervenire laddove è prodotto il latte e non più nei rami o nei settori precedenti, vicini o che seguono lo stadio della produzione del latte, che non contribuiscono alla iperproduzione di latte. A questo proposito viene talvolta richiesto di abrogare questi interventi indiretti e le misure connesse o almeno di smantellarle. La priorità materiale e temporale del contingentamento del latte esigerebbe inoltre una disposizione formulata in modo categorico e non solo una prescrizione potestativa. L'unica misura alternativa al contingentamento e cioè una riduzione sensibile e generale del prezzo di base, non è neppure da discutere secondo l'opinione di singole organizzazioni di salariati e di consumatori, giacché è da considerarsi come una politica distruttiva inaccettabile. Le cerehie dei consumatori respingono categoricamente un qualsiasi abbinamento del contingentamento con una maggior protezione contro le importazioni. Due organismi economici indipendenti fanno
espressamente notare che è possibile far fronte sul piano amministrativo ad un contingentamento del latte.

L'agricoltura si dichiara disposta ad approvare l'introduzione di un contingentamento del latte a condizione che siano adempiute alcune sue esigenze. In primo piano troviamo in questo caso l'idea che un contingentamento è da prendere in considerazione come misura eccezionale e quindi come l'ultima di tutte le soluzioni possibili. Specialmente gli effetti sfavorevoli sulle strutture aziendali e sulla produzione della carne, ma anche le notevoli difficoltà di esecuzione giustificano secondo la loro opinione una misura così drastica, solo se vengono adottate altre misure prima e contemporaneamente. Perciò secondo l'opinione diffusa in ambienti agricoli al contingentamento deve precedere un'efficace utilizzazione dei foraggi.

128

Si tratta infatti di limitare in primo luogo la quantità di latte prodotta con foraggi importati. Infine assieme con il contingentamento dovrebbero essere adottate misure atte a riservare ai latticini indigeni l'approvvigionamento del mercato interno. Contemporaneamente è inevitabile dover prendere delle misure adeguate per garantire lo smercio del bestiame allevato in montagna. L'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte è inoltre del parere che se la quantità di base non fosse superata, le deduzioni causate dall' eccedenza delle forniture dei contingenti delle singole aziende dovrebbero essere versate sul conto lattiere, per contribuire alla copertura della quota di partecipazione dei produttori alle spese di valorizzazione. La maggioranza dei pareri espressi dagli ambienti agricoli esige che una deduzione per il superamento del contingente individuale venga fatta solo quando è superato anche il contingente della società lattiera corrispondente. Ciò permetterebbe una certa elasticità nell'ambito dalla società e ridurrebbe il lavoro amministrativo. Per quanto concerne i criteri di fissazione dei contingenti soprattutto gli ambienti agricoli, ma anche quelli commerciali ed industriali chiedono che si abbia riguardo per le condizioni economiche particolari delle regioni di montagna e collinose. Secondo l'opinione dell' Unione dei contadini e delle organizzazioni affini, nel decreto occorrerebbe pure fissare come criterio il rapporto fra le forniture di latte e le superfici delle aziende. Per il resto nell'interesse di un'attribuzione equa dei contingenti ci si dovrebbe basare su un periodo di calcolo più lontano possibile.

Negli ambienti più diversi si è dell'opinione che la conversione di aziende lattiere in aziende d'ingrasso allo scopo di alleviare il mercato lattiero è un errore e manca di realismo. A questo proposito si riferiscono all'eccedenza cronica di bestiame da macello. A questi ambienti dispiace il fatto che le autorità non facciano delle proposte costruttive e convincenti per quanto riguarda l'aumento della superficie delle terre aperte. Da parte loro gli utilizzatori di latte disapprovano qualsiasi misura di conversione nella zona casearia. Gli ambienti agricoli propongono, come sorgente di finanziamento delle misure di conversione, un fondo simile a quello istituito dall'
articolo 25 capoverso 2 del decreto sull'economia lattiera del 1971; questo fondo sarebbe creato in virtù dell'articolo 20 capoverso 3 della legge sull' agricoltura. Le indennità d'uscita che devono versare i produttori che desiderano convertire le loro aziende dovrebbe ugualmente, per principio, essere a carico del conto lattiero.

Diverse federazioni direttamente interessate sostengono, per quanto concerne l'articolo sulle norme di composizione per i succedanei del latte ed alle tasse riscosse su questi ultimi, che un ingrasso dei vitelli seducente dal profilo finanziario e la vendita di carne di vitello a prezzi relativamente vantaggiosi hanno come effetto la riduzione del numero delle giovenche tenute per destinarle più tardi alla produzione di latte e quello degli ani-

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mali destinati all'ingrasso di bestiame grosso; ciò permette di alleviare contemporaneamente sia il mercato del latte, sia quello della carne. Secondo il loro parere la politica attuale non sarebbe soddisfacente. Per questi motivi esse propongono di riesaminare i problemi dell'ingrasso dei vitelli e della produzione di carne di vitello. Alcune organizzazioni direttamente o indirettamente interessate a questi problemi chiedono che l'obbligo di mescolare polvere di latte intero sia ridotta o soppressa e che venga abolita la tassa sui succedanei del latte. Esse domandano perfino la competenza di poter versare dei contributi allo scopo di ridurre il prezzo dei succedanei del latte. I macellai auspicano che si tenga conto, quando si fissano le norme di composizione, della possibilità di valorizzazione del grasso animale.

Secondo certi grossi distributori ed un'organizzazione di consumatori, la tassa proposta sul latte scremato ed i prodotti a base di latte scremato sarebbe contraria all'attuale corrente in favore di un'alimentazione moderna e povera di calorie che corrisponde al modo di vivere oggidì. Altri ambienti del ramo delle derrate alimentari e di quella dei foraggi fanno notare che la riscossione di una tassa sui prodotti a base di latte scremato non causerà un aumento della domanda di prodotti a base di latte intero, ma favorirà semplicemente i prodotti di sostituzione, che molto spesso non contengono parti costitutive del latte. Neppure il reddito della tassa giustificherebbe il lavoro considerevole causato dalla sua riscossione. Negli ambienti artigianali le opinioni concernenti questo problema sono divergenti.

L'organizzazione al vertice del commercio e dell'industria considera che la riscossione della tassa proposta è giustificata per principio, ma che essa non costituisce una misura indifferente nell'ambito della concorrenza fra le organizzazioni lattiere e l'industria privata. Due organizzazioni di consumatori si esprimono a favore della tassa proposta. L'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte, infine, approva espressamente questa decisione ma vorrebbe che essa fosse redatta in forma categorica.

La riscossione di soprapprezzi sui formaggi importati è di principio accettata. Un grosso distributore raccomanda di applicare questa misura soltanto in modo moderato, temporaneamente
e quale ultima alternativa.

L'organizzazione al vertice dei produttori di latte chiede al contrario una politica più severa per quanto riguarda l'importazione dei formaggi. Essa fa notare che la Svizzera importa circa il 50 per cento del suo fabbisogno in derrate alimentari e che non si può quindi mettere sullo stesso piano le nostre esportazioni di formaggio e le importazioni di formaggio. Alcune organizzazioni dei consumatori chiedono una maggior chiarezza del sistema che regola i soprapprezzi e le riduzioni del prezzo dei formaggi indigeni.

I fabbricanti di derrate alimentari propongono di promuovere lo smercio del latte condensato indigeno tramite un sistema simile a quello usato per il formaggio. In modo molto generico gli ambienti agricoli chiedono un Foglio federale 1977, Voi. I

9

130

aumento delle misure di protezione alla frontiera in caso d'introduzione di un contingentamento lattiere, mentre altre numerose organizzazioni non accettano tale modo di pensare.

I salariati ed i consumatori consigliano di riportare nella sua forma attuale, nel nuovo decreto, la disposizione sulle spese d'acquisto di latte di soccorso, onde obbligare l'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte a continuare i propri sforzi in vista della riduzione di questi costi. L'Unione svizzera dei contadini chiede con insistenza che le spese di fornitura del latte di soccorso siano completamente coperte dalle entrate generali della Confederazione.

Diverse organizzazioni agricole si oppongono al fatto che il versamento di contributi alle spese di miglioramento strutturale sia limitato al settore caseario, come prevede il progetto. Secondo il parere di queste organizzazioni, queste misure dovrebbero continuare ad essere applicate al settore del latte di consumo. La procedura seguita per il raggruppamento di aziende e per il trasferimento da una zona all'altra dovrebbe inoltre essere stabilita in modo migliore nella legislazione. L'Unione svizzera dei contadini propone a questo proposito di rendere obbligatoria l'approvazione del Cantone.

Gli utilizzatori di latte si esprimono in modo estremamente positivo riguardo al prolungamento delle misure di miglioramento strutturale. Certi ambienti industriali criticano il fatto che questi miglioramenti strutturali devono basarsi sul catasto dei centri di raccolta e di trasformazione allestito a cura dell'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte.

L'effetto giuridico del catasto dovrebbe essere definito in modo esatto per motivi di concorrenza e l'industria privata del latte dovrebbe avere il diritto di essere interpellata a questo proposito.

Soprattutto gli ambienti dei consumatori sostengono l'articolo concernente il servizio di controllo e di consulenza in materia di economia lattiera.

L'organismo centrale dei produttori di latte e l'industria lattiera fanno notare le insufficienze della regolamentazione che concerne la copertura delle spese di funzionamento di questo servizio nel campo delle prestazioni sociali.

Un grosso distributore e rappresentanti dell'industria e del commercio e soprattutto i fabbricanti di derrate alimentari sono contrari al
fatto che l'organismo centrale dei produttori di latte sia il solo a poter disporre del ricavo del contributo dei produttori alle spese di propaganda. Secondo il loro parere non si dovrebbe accettare che questi mezzi finanziari, costituiti anche dai contributi versati dai produttori che consegnano il loro latte all' industria privata servano a finanziare una propaganda di marca che favo-

131 risce le aziende delle federazioni lattiere. Per la salvaguardia della neutralità in materia di concorrenza questi mezzi finanziari dovrebbero essere utilizzati solo per una pubblicità a favore di prodotti e non di marche. Così la disposizione legale corrispondente dovrebbe essere completata in questo senso.

Diversi ambienti del commercio e dell'industria considerano che la delega di funzioni di diritto pubblico e di compiti sovrani all'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte ed alle sue sezioni non sarebbe soddisfacente per motivi d'ordine giuridico e provenienti dalla libera concorrenza. Essi sono del parere che le autorità dovrebbero riesaminare la situazione e trame le conseguenze adottando il nuovo decreto.

Infine la durata prevista di validità del nuovo decreto, e cioè di 10 anni, è accettata sia espressamente, sia tacitamente. Poche organizzazioni preferirebbero una durata minore a causa della rapida evoluzione della situazione economica.

132.3

Commissione consultiva

Siccome le organizzazioni al vertice erano rappresentate in seno alla commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricoltura, le discussioni sono rimaste nell'ambito dei pareri già espressi precedentemente.

132.4

Commissione dei cartelli

NelFesprimere il suo parere la commissione dei cartelli si è limitata essenzialmente a considerazioni relative al contingentamento aziendale del latte ed alla tassa sul latte scremato e sui prodotti a base di latte scremato.

Essa è dell'opinione che il sistema di responsabilità collettiva non permetta un orientamento della produzione di latte. Di conseguenza un rafforzamento del regime della ritenuta consistente nella soppressione dello scaglionamento in caso di forniture in eccedenza non sarebbe affatto efficace.

Nella sua qualità di contribuente il consumatore non può rimanere indifferente di fronte alla mancanza di moderazione in materia di produzione lattiera che è molto onerosa anche per i produttori. Infatti i contributi da parte federale aumentano rapidamente in caso di eccedenze strutturali importanti. S'impone per queste ragioni l'introduzione di un contingentamento aziendale. Il principio della proporzionalità non esige che siano dapprima adottate delle misure meno radicali se si è certi che le stesse non permetterebbero di raggiungere lo scopo prefisso. Al contrario se l'applicazione delle misure dovesse sembrare quasi impossibile a causa dei criteri di deter-

132

minazione dei contingenti bisognerebbe rinunciarvi per motivi d'ordine giuridico.

La commissione non ha alcunché da obiettare per quanto concerne la riscossione di una tassa sul latte scremato e sui prodotti a base di latte scremato.

È del parere che addebitare un onere finanziario maggiore a carico del consumatore di tali prodotti invece che a carico del contribuente è un'idea che si lascia perlomeno difendere.

14

Il disegno del nuovo decreto sull'economia lattiera

141

Concezione

141.1

Proroga e rafforzamento delle disposizioni in vigore

La concezione del decreto sull'economia lattiera del 1971 attualmente in vigore è stata esposta in modo succinto alla cifra 112.4. Per quanto riguarda la struttura ed il contenuto il nuovo decreto non sarà molto diverso.

L'attuale decreto contiene già, come i precedenti, disposizioni che mirano all'orientamento della produzione del latte. La partecipazione finanziaria dei produttori alle perdite subite nel settore lattiere è diventata abituale. La tendenza all'aumento delle forniture di latte, le spese considerevoli nel settore lattiera (vedasi cifra 119), le critiche espresse contro queste spese e soprattutto la situazione finanziaria della Confederazione obbligano ad inasprire le disposizioni attuali. Anche in futuro dovremo avere la competenza di fissare all'inizio di ogni periodo contabile la quantità di base delle forniture di latte. In caso di superamento di questa quantità i produttori di latte commerciale dovranno versare quota-parte suppletiva che secondo il progetto ammonta a 40 centesimi per chilogrammo di latte fornito in eccedenza, finché non è applicato un contingentamento individuale. Tuttavia è proposto un piccolo margine di tolleranza a causa delle inevitabili fluttuazioni della produzione. Lo scaglionamento attuale da 10 a 40 centesimi deve invece essere abbandonato.

Anche le altre disposizioni sono state adattate alle circostanze o completate secondo le costatazioni finora fatte, ma tenendo conto, nella misura del possibile, anche della prevista evoluzione della situazione. A questo proposito ci limitiamo a menzionare il fatto che, in virtù del progetto, potranno essere riscosse delle tasse sul latte scremato e sui prodotti a base di latte scremato; attualmente può essere riscossa una tassa solo sulla polvere di latte scremato.

133 141.2

Contingentamento aziendale

Riteniamo con tutta chiarezza che la quantità ed il prezzo non possono aumentare contemporaneamente in modo illimitato. L'attuale prezzo di base del latte non potrà più essere garantito o mantenuto se la produzione aumenta illimitatamente. Invece se il volume della produzione è adeguato alle possibilità di smercio sarebbe probabilmente possibile non solo mantenere il prezzo di base al suo livello attuale, ma anche adeguarlo allo sviluppo generale dei costi nel corso dei prossimi anni. Basandoci su questo principio abbiamo previsto un'alternativa al contingentamento globale. Ci deve essere data la competenza di ordinare un contingentamento aziendale se non sono più sufficienti le altre misure d'orientamento inasprite, nonché quelle di politica agraria e se solo in questo modo è possibile mantenere il controllo delle forniture di latte.

Il contingentamento aziendale consiste essenzialmente nell'individualizzare il sistema del contingente globale attualmente in vigore, nel senso che la quantità sarebbe suddivisa fra i produttori. Il contingente individuale determinante sarebbe in primo luogo fissato a seconda delle forniture fatte nel corso di un periodo di riferimento e della superficie agricola utile sfruttata.

Tuttavia si dovrà anche prendere in considerazione le possibilità di sfruttamento agricolo delle aziende, nonché il fabbisogno dell'economia casearia.

Il produttore che nel corso di un periodo contabile fornisce una quantità di latte superiore al suo contingente dovrà tollerare una riduzione del prezzo del latte fornito in eccedenza. La partecipazione suppletiva diventerebbe quindi individuale e non più collettiva. Per motivi di convenienza i produttori che forniscono troppo latte saranno obbligati a pagare questa quotaparte solo nel caso in cui sia superato anche il contingente dell'organizzazione locale dei produttori.

L'introduzione di un contingentamento aziendale è da molto tempo oggetto di discussioni, di articoli da parte della stampa, nonché d'interventi parlamentari. Alcuni ambienti dell'agricoltura chiedono l'introduzione di un contingentamento perché il sistema della ritenuta è considerato come una punizione collettiva. Fin dall'inizio del 1975 furono eseguiti degli studi e dei lavori preliminari approfonditi in seno all'amministrazione. Un contingentamento individuale è di
per sé più equo del sistema della ritenuta ed è anche più efficace per l'orientamento della produzione se la partecipazione suppletiva è fissata ad un'aliquota abbastanza alta. Tuttavia la sua introduzione s'imbatte in difficoltà d'applicazione ed amministrative difficili da superare. Inoltre essa significa per l'agricoltore una limitazione della libertà d'esercizio ed un certo irrigidimento delle strutture dell'azienda; esiste anche il pericolo che dopo l'introduzione di un contingentamento del latte sorgano eccedenze in altri settori della produzione. Inoltre questa misura può anche avere l'effetto di incitare le aziende di pianura ad allevare un

134

numero maggiore di animali destinati al rinnovo del gregge lattiera, invece di comprarli in montagna. Tuttavia saremo obbligati ad introdurre il contingentamento individuale malgrado i problemi che sorgeranno e le difficoltà alle quali occorrerà far fronte se le altre misure d'orientamento della produzione si rivelassero insufficienti. Nella situazione attuale, che anche gli ambienti della produzione hanno definito critica, si tratta innanzitutto di evitare il rischio del crollo del prezzo di base del latte, pure accettando sacrifici più o meno grandi.

142

Commento del progetto di decreto

142.1

Copertura delle spese per la valorizzazione dei latticini

L'articolo 1 capoverso 1 ci autorizza come finora a versare contributi suppletivi per agevolare lo smercio interno dei latticini indigeni, se non bastassero i proventi delle tasse riscosse in virtù dell'articolo 26 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura. I soprapprezzi riscossi sulle importazioni di panna, di polvere di panna, di gelati commestibili e di preparati (art. 10 del disegno), sulle importazioni di formaggio (art. 11 del disegno), nonché le tasse sui succedanei del latte, il latte scremato ed i prodotti a base di latte scremato (art. 8 e 9 del disegno) sono assimilati alle tasse menzionate nel suddetto articolo 26. Dal profilo finanziario questa disposizione costituisce il complemento più importante alla legge sull'agricoltura.

L''articolo 1 capoverso 2 subordina il versamento di contributi suppletivi alla condizione che vengano adottate, come previsto dalla costituzione, ragionevoli misure di mutuo aiuto fra i produttori. L'enumerazione non limitativa che figura nel decreto sull'economia lattiera del 1971 è stata ripresa nel disegno ma è stata completata dall'obbligo di migliorare la qualità dei latticini e non solo quella del latte commerciale.

Fra le misure di mutuo aiuto si possono annoverare anche gli sforzi intrapresi per aumentare l'assortimento dei formaggi. L'obbligo di ripresa imposto ai fornitori di latte, che già ora è oggetto di una regolamentazione di diritto privato non riguarda solo i prodotti destinati all'alimentazione umana, bensì anche la ripresa di latte scremato da destinare al foraggiamento. A questo proposito non possiamo tener conto delle osservazioni che riguardano certe difficoltà dal profilo tecnico del foraggiamento. Del resto la grande quantità di latte scremato è anche una conseguenza delle forti forniture di latte.

La valorizzazione più economica possibile del latte commerciale presuppone una migliore collaborazione in tutti i settori fra le federazioni lattiere regio-

135

nali. Inoltre urge un miglioramento strutturale dell'Unione centrale, specialmente per quanto riguarda la fusione, attesa da molto tempo, delle piccole federazioni della Svizzera francese.

Pensiamo pure che la disposizione legale concernente le misure di soccorso presupponga anche, quale condizione evidente per la concessione di contributi, l'obbligo per tutte le federazioni lattiere di adempiere coscienziosamente i compiti che sono loro imposti dal diritto pubblico e di contribuire all'impiego parsimonioso dei mezzi federali, facendo passare in seconda linea gli interessi privati delle imprese a loro affiliate.

L'articolo 2 capoverso I stabilisce che anche nel futuro dovremo fissare la quantità di base della produzione di latte commerciale e che potremo adeguarla, ove occorra, durante un periodo contabile, alle condizioni del mercato.

Per quantità di base s'intende il volume di latte commerciale che può essere messo in commercio a condizioni ragionevoli tenendo conto delle possibilità di smercio sul mercato indigeno e all'estero in un momento determinato.

Queste possibilità di smercio dipendono innanzitutto dalla qualità del latte e dei latticini. Conviene quindi curare nel maggior modo possibile una produzione di qualità ad ogni livello, dal produttore all'azienda di fabbricazione. Occorre assolutamente aumentare gli sforzi fatti finora e ciò nell' interesse dell'agricoltura. Una vasta scelta di latticini, specialmente di formaggi, aumenta le possibilità di vendita. Le aziende di fabbricazione devono dare prova di elasticità e tener conto in special modo dei nuovi desideri dei consumatori che prendono origine da un clima economico differente. Una razionalizzazione spinta delle imprese e soprattutto una migliore collaborazione fra le stesse sul piano commerciale devono permettere di mantenere i prezzi al più basso livello possibile. Lo Stato non sarebbe in alcun caso disposto a compensare un difetto di fabbricazione oppure una mancanza di aiuto reciproco per mezzo di concessioni in materia di prezzi e di margini.

Il numero degli abitanti della Svizzera è un fattore determinante per la fissazione della quantità di base. Se nel corso di quest'ultimi anni si poteva fare calcolo su un lieve aumento annuo della quantità di base parallelamente all'aumento della popolazione, questo presupposto viene
oggidì a mancare; dovremo quindi dare prova della massima prudenza in questo campo. La quantità di base è inoltre in stretto rapporto con l'esportazione di formaggio svizzero a pasta dura, nel qua! caso accanto agli aspetti finanziari è soprattutto decisivo il fatto che il nostro Paese possa rimanere all' avanguardia nel settore della qualità. È difficile fare una valutazione delle nostre possibilità di esportazione a lunga scadenza, giacché la situazione può subire improssive modificazioni.

136

La disposizione del disegno di decreto per quanto concerne la regolamentazione delle importazioni va interpretata nel senso che vogliamo poter offrire alla produzione indigena quelle possibilità di sviluppo che si merita mediante una politica delle importazioni elastica. Anche la Confederazione, a causa di motivi finanziari, nutre grande interesse per una regolamentazione ragionevole. In questa interpretazione del testo del decreto non è necessario menzionare espressamente il problema delle importazioni come richiesto costantemente dall'agricoltura per quanto riguarda la fissazione della quantità di base. Un Paese esportatore per tradizione non negherà del resto il permesso per le importazioni di latticini. Deve perciò restare riservata al governo la competenza di decidere sul volume delle importazioni tenendo conto di tutti i punti di vista. Dedicheremo a questo problema l'attenzione che merita anche in rapporto all'introduzione del contingentamento del latte.

Infine, il volume della quantità di base dipende in modo decisivo dai contributi della Confederazione per promuovere lo smercio dei latticini. Il conto lattiere, che negli ultimi anni ha subito un forte aumento, dimostra che la quantità di base -- tenendo conto di tutti i punti di vista suddetti ed in considerazione del cattivo stato delle finanze federali -- dovrebbe aver raggiunto temporaneamente un livello massimo. Il decreto sull'economia lattiera non deve di conseguenza darci anche in futuro la competenza di fissare il volume della quantità di base oltre il limite che risulta dai criteri summenzionati con riferimento alle condizioni del reddito agrario; la quantità di base deve essere esclusivamente uno strumento per l'orientamento della produzione e non per la politica dei redditi. Per questi motivi non siamo in grado di esaudire il desiderio, espresso da molti Cantoni e da quasi tutte le organizzazioni agrarie, di tener conto del reddito agrario per fissare la quantità di base.

Facciamo infine osservare che la fissazione della quantità di base corrispondente non può avere luogo con precisione matematica. Dovremo quindi riservarci anche per il futuro una certa elasticità.

Nell'articolo 2 capoverso 2 si rinuncia allo scaglionamento finora in vigore della quota-parte suppletiva dei produttori in caso di superamento della quantità di
base e si propone un'aliquota di partecipazione uniforme di 40 centesimi per chilogrammo di latte fornito in eccedenza (corrispondente all' aliquota massima finora in vigore ed all'aliquota minima prevista nell'articolo 5 per il contingentamento delle singole aziende). Richiediamo inoltre la competenza di adeguare quest'aliquota agli eventuali aumenti del prezzo di base, ma al massimo nel limite di tali aumenti.

L'esperienza dimostra, che nel corso degli anni la quantità di base è stata superata regolarmente; le riduzioni scalari in caso di eccedenza delle forni-

137

ture, che vengono riscosse collettivamente sotto forma di ritenuta, non hanno potuto esercitare alcun influsso inibitore sulla produzione di latte.

Per questi e per altri motivi viene pure proposto da diverse parti un contingentamento individuale del latte, pensando che solo in questo modo sia possibile tenerne sotto controllo la produzione. Condividiamo ampiamente quest'opinione e nell'articolo 5 del disegno di decreto chiediamo la creazione di una base legale adeguata.

Onde avere a disposizione un assieme di misure più vasto e più ampio possibile e che garantisca un massimo di elasticità, conviene a nostro giudizio mantenere anche il sistema attuale, rendendolo più severo, nel decreto sull' economia lattiera; a seconda della situazione, che potrebbe mutare fortemente nel corso degli anni, deve esserci offerta la possibilità di scelta fra i due sistemi e cioè quello del contingentamento globale o quello del contingentamento individuale.

Durante la procedura di consultazione fu respinta dalla maggioranza dei Cantoni e dall'agricoltura un aggravio delle deduzioni in caso di superamento della quantità di base, con la motivazione che l'agricoltura avrebbe dovuto versare 15 milioni di franchi supplementari di compartecipazione alle spese anche in caso di un superamento minimo, ciò che non sarebbe sopportabile. Per quanto ci concerne facciamo notare che lo stato delle finanze federali esige innanzitutto che la quantità di base sia più rispettata; è indispensabile per principio la riduzione dei contributi federali al conto lattiere. In futuro le spese suppletive dovute alle forniture in eccedenza dovranno essere messe a carico del conto agrario. Rimaniamo ancorati anche all'aliquota di 40 centesimi per chilogrammo di latte fornito in eccedenza, giacché diversi ambienti non agricoli dichiarano espressamente di accettare solo a questa condizione la limitazione a 2 centesimi, per chilogrammo di latte della quota-parte generale dei produttori versata sul conto lattiere, contenuta nell'articolo 3. Il mantenimento dell'aliquota scalare in vigore provocherebbe, secondo queste prese di posizione, la richiesta di una partecipazione illimitata alle perdite dell'agricoltura, nell'ambito dell'articolo 3.

In considerazione delle fluttuazioni della produzione agricola siamo perciò pronti ad una certa condiscendenza,
nel senso che nel disegno proponiamo di fare una riduzione di 40 centesimi per chilogrammo di latte solo quando la quantità di base sia superata di più del 5 per mille (0,135 milioni di quintali partendo da una quantità di base di 27 milioni di quintali). Nei limiti di questo margine di tolleranza non sarà fatta alcuna deduzione per forniture in eccedenza, ma nel caso in cui questa fosse superata, la deduzione verrà fatta per l'eccedenza intera, cioè partendo dalla quantità di base.

138

Secondo il disegno (art. 2 cpv. 3) la quota-parte suppletiva deve essere a carico di tutti i produttori di latte commerciale e la copertura della stessa è garantita dalla ritenuta riscossa giusta l'articolo 4. L'argomento della punizione collettiva riproposto di nuovo in questo contesto non è convincente.

Esso è molto spesso l'espressione del fatto che viene assolutamente rifiutata una compartecipazione dei produttori alle spese di valorizzazione. Esso non tiene neppure in considerazione il fatto che misure di politica agraria che devono essere adottate per decine di migliaia di produttori non possono tener conto, in ogni singolo caso, delle situazioni personali.

L'articolo 3 regola la ripartizione, fra Confederazione e produttori, delle totalità delle spese cagionate dal collocamento dei latticini e dai provvedimenti parificabili ad esso. Il sistema adottato dal decreto sull'economia lattiera in vigore rimane per principio immutato. È vero che la partecipazione dei produttori alle spese non è accettata da vaste cerehie di contadini. Secondo il giudizio di quest'ultimi l'agricoltura non può avere un influsso né sulla regolamentazione delle importazioni di latticini né su quella dei foraggi oppure sulle misure ufficiali per l'orientamento della produzione. Per essi l'agricoltura non è inoltre responsabile del fatto che i prezzi di vendita non coprono le spese. Per rispondere a queste argomentazioni precisiamo ancora una volta -- come l'abbiamo già fatto a più riprese -- che dobbiamo riservarci il diritto di prendere le nostre decisioni tenendo conto degli interessi di tutti gli strati della popolazione. Il conto lattiera è quindi il risultato di parecchi fattori e circostanze ed i suoi risultati derivano dalla politica migliore che sia possibile seguire in una determinata situazione.

Siccome l'agricoltura è in grado di realizzare un reddito lordo di almeno due miliardi di franchi per mezzo della sola produzione lattiera è logico che partecipi alle forti spese derivanti dalla valorizzazione dei latticini. Pensiamo che il sistema previsto di partecipazione dei produttori costituisca perfino una soluzione favorevole agli interessati e che si giustifica solo se ognuno è perfettamente cosciente dell'importanza del prezzo del latte per il reddito agrario. Del resto è razionale mantenere un sistema di
partecipazione variabile che aumenta con il volume delle forniture. Per principio ogni miglioramento del risultato finale dei conti avvantaggia non solo la Confederazione ma anche i produttori.

Il sistema attuale di ripartizione delle spese totali del conto lattiere deve -- come detto --: essere riproposto in modo basilare e senza modificazioni.

Esamineremo quindi in profondità solo due problemi particolarmente importanti concernenti l'articolo 3 del disegno.

Nell'articolo 3 capoverso 1 viene fra l'altro fissato il contributo iniziale della Confederazione alle spese. Nel disegno di decreto sull'economia lat-

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liera del 1971 avevamo proposto un contributo iniziale di 100 milioni di franchi al massimo. Il Parlamento ha tuttavia portato questo limite a 150 milioni di franchi. Maggiore è il contributo iniziale e minore diventa l'ammontare non coperto delle spese sulla cui base viene calcolata la partecipazione normale dei produttori. La fissazione del limite del contributo iniziale permette quindi, per principio, di esercitare un influsso sul prodotto della vendita del latte ottenuto dai produttori.

Nel caso del decreto attualmente in vigore questo meccanismo non funziona tuttavia più a causa del fatto che la partecipazione dei produttori alle spese non coperte è limitata a 2 centesimi per chilogrammo di latte soggetto a tassa, cioè a 40 milioni di franchi in cifra tonda. La limitazione può essere motivata dal fatto che non si può esigere dall'agricoltura una partecipazione maggiore se la quantità di base è stabilita in modo corretto; l'eccedenza di spese che ancora dovesse rimanere va coperta con mezzi federali.

In sostanza ci si pone il problema a sapere se in futuro, a causa dell'ammontare considerevole delle spese del conto lattiero, si debba modificare il contributo iniziale ed il limite della partecipazione dei produttori alle spese non coperte. Rispondiamo negativamente, ma siamo tuttavia contemporaneamente dell'opinione che in futuro la quantità di base dovrà essere fissata con maggior prudenza.

Finché non sarà possibile ottenere una riduzione sostanziale delle spese di valorizzazione, un aumento oppure un calo del contributo iniziale non muterà alcunché alla partecipazione dei produttori e alle spese della Confederazione. Come testé ricordato, la spiegazione risiede nel fatto che la partecipazione normale dei produttori è limitata a 2 centesimi per chilogrammo di latte soggetto a tassa. Non v'è quindi alcun motivo di soddisfare i desideri espressi durante la procedura di consultazione, secondo i quali il contributo iniziale stabilito dal decreto sull'economia lattiera deve essere legato a limiti variabili. Inoltre nel caso di un aumento di questo contributo avrebbe luogo contemporaneamente la soppressione del limite dei 2 centesimi.

Per questi motivi proponiamo che il limite massimo del contributo iniziale della Confederazione sia fissato in 150 milioni di franchi e la partecipazione dei
produttori all'importo non coperto delle spese sia limitato al massimo a 2 centesimi per chilogrammo di latte.

Per quanto concerne la concezione futura del conto lattiero rimandiamo qui ancora di nuovo ai capitoli 119 e 12.

L'articolo 4 si occupa dei problemi tecnici collegati con la garanzia e la determinazione della quota-parte dei produttori, che consiste nelle prestazioni dovute in caso di superamento della quantità di base, della partecipazione alle spese non coperte ed all'eventuale contributo alle spese per le

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misure giusta l'articolo 6. Proponiamo nuovamente di suddividere equamente questa partecipazione fra i produttori di latte commerciale e di garantirla per mezzo di una tassa condizionale (ritenuta) riscossa per ogni chilogrammo di latte commerciale.

Respingiamo, in uno con gli ambienti più autorevoli dell'agricoltura e con numerose altre organizzazioni e Cantoni, la variante discussa durante la procedura di consultazione sulla base di interventi parlamentari, che prevedeva una partecipazione scalare corrispondente al volume delle forniture di latte e che avvantaggiava soprattutto le regioni di montagna. Consideriamo la procedura come una complicazione tecnica indesiderabile e soprattutto poco efficace per quanto concerne la limitazione delle forniture di latte commerciale. La nostra politica persegue anche in futuro lo scopo di aiutare l'agricoltura di montagna per mezzo di misure più adeguate. A questo proposito ricordiamo, fra un grande numero di misure, unicamente i contributi alle spese dei detentori di bestiame delle regioni di montagna.

La concessione di una quota esentata, nonché il suo differenziamento devono essere mantenute ulteriormente. Desideriamo continuare ad accordare una quota esentata di 8 000 chilogrammi ai produttori delle regioni di pianura, mentre il rispetto delle condizioni più difficili esistenti nella zona collinosa prealpina e di montagna giustifica la concessione di una quota esentata di 20000 chilogrammi, anche perché in queste regioni può essere seguita praticamente solo una politica economica di produzione animale.

La ritenuta stabilita è rimborsata alla fine di ogni periodo contabile (1° nov.31 ott.) per il latte fornito entro i limiti della quota esentata. Anche un eventuale residuo di ritenuta è rimborsato alla fine di ogni periodo contabile sull'iperproduzione di latte commerciale che superi la quota esentata.

Nel corso della procedura di consultazione l'Unione svizzera dei contadini, il gruppo dei contadini di montagna, altri organismi agrari, nonché alcuni Cantoni di montagna hanno chiesto un aumento della quota esentata concessa alle regioni di montagna ed in parte anche un aumento di quella concessa alle zone collinose. Altri ambienti, in parte anche agrari, vorrebbero invece che la regolamentazione attuale restasse in vigore. Da parte nostra crediamo che
il sistema, adottato il 1° novembre 1974 e previsto anche per il futuro, costituisca una proposta ponderata. Questa libera la maggior parte dei produttori di latte dal dovere della partecipazione alle spese. Ogni regolamentazione più estesa dovrebbe essere sopportata prevalentemente dalla Confederazione, ciò che dobbiamo respingere per i motivi risaputi.

Se la partecipazione dei produttori superasse il ricavo della ritenuta costoro dovrebbero addossarsi la parte non coperta, pagando una ritenuta aumen-

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tata proporzionalmente nel corso del periodo seguente. Questa regolamentazione è già in vigore. Così, ad esempio, il saldo negativo del periodo contabile 1975/76 deve essere estinto dal 1° novembre 1976 al 31 ottobre 1977. Anche in futuro si dovrà tuttavia cercare di raggiungere la garanzia nel corso del periodo contabile, affinchè la partecipazione alle spese possa avere luogo parallelamente all'insorgere della perdita. Per questo motivo dobbiamo poter mutare, ove necessario, anche durante un periodo contabile, l'aliquota della ritenuta.

Nel corso della procedura di consultazione fu messo in discussione il problema a sapere se un residuo di ritenuta può essere riportato nuovamente in conto invece di essere rimborsato ai produttori di latte alla fine del periodo contabile, qualora sia necessario aumentare la somma da assicurare durante il periodo contabile seguente. La maggior parte delle risposte fu positiva; alcune prese di posizione si esprimono a favore di una conservazione della regolamentazione attuale per motivi di principio. Per quanto ci concerne proponiamo la continuazione immutata della regolamentazione attuale, affinchè anche nel corso del nuovo periodo contabile i produttori che non forniscono latte ricevano il rimborso a cui hanno diritto.

L'articolo 5 del disegno ci conferisce una nuova competenza che consiste nello stabilire il contingentamento individuale delle forniture di latte, ciò che costituisce una misura radicale per l'orientamento della produzione; ciò nel caso in cui la fissazione della quantità di base e la partecipazione aumentata dei produttori giusta l'articolo 2 si rivelassero insufficienti. Tocca quindi a noi decidere se e quando fare uso di questa competenza. Respingiamo la richiesta fatta più volte durante la procedura di consultazione, di istituire una disposizione imperativa invece di una disposizione potestativa. Tuttavia oggi partiamo dal presupposto che il contingentamento dovrà essere ordinato il più presto possibile -- considerato sotto l'aspetto tecnico -- dopo l'entrata in vigore del decreto sull'economia lattiera del 1977. Nell'ambito della validità del decreto ci dobbiamo tuttavia riservare la libertà di ordinare che siano adottate misure d'orientamento che si adeguino nel miglior modo possibile alla situazione.

Al contrario dell'articolo 2, l'articolo
5 capo verso 2 prevede una partecipazione individuale in caso di superamento del contingente di ogni singola azienda. Proponiamo una riduzione di prezzo oppure una tassa di 40 centesimi per chilogrammo di latte fornito in eccedenza; se necessario questo importo deve poter essere portato fino a 60 centesimi. Questo onere è, per il produttore organizzato, da realizzare quale ritenuta sul prezzo del latte, mentre il produttore che fa rapporto ad un ufficio lattiera oppure alla Divisione dell'agricoltura deve pagare una tassa corrispondente. In questo modo il prodotto della vendita del latte fornito oltre il contingente sa-

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rebbe, per chilogrammo, appena uguale alla metà del prezzo di base in vigore o, se del caso, ancora minore; con ciò vogliamo ottenere che i singoli contingenti siano rispettati al massimo. Questa meta deve assolutamente poter essere raggiunta; in caso contrario la misura, difficile da applicare e che esige un grande lavoro da parte dell'amministrazione, perderebbe il suo significato.

Per principio qualsiasi superamento del singolo contingente deve significare un calo individuale del ricavo della vendita del latte. Tuttavia il contingentamento del latte si prefigge lo scopo di evitare nell'assieme un superamento della quantità di base; le ritenute devono essere il mezzo e non lo scopo di queste misure. Nell'arficolo 5 capoverso 3 deve essere istituita, quale compromesso, la disposizione secondo cui un produttore di latte che supera il proprio contingente deve sopportare la sanzione prevista solo se è superato, globalmente, il contingente dell'organizzazione locale dei produttori di latte di cui egli fa parte. Il contingente dell'organizzazione locale dei produttori di latte, inclusi eventuali produttori isolati, risulta dalla somma di tutti i contingenti individuali. Di conseguenza nel seno di un'organizzazione locale di produttori di latte la ritenuta non verrà effettuata sulla somma delle eccedenze delle singole forniture, bensì solo sul volume di latte che supera il contingente dell'organizzazione. L'onere dei singoli produttori deve essere proporzionale all'eccedenza della loro produzione.

L'applicazione di questa disposizione può, a dire il vero, condurre a certe disparità di trattamento ad esempio nel senso che produttori che forniscono latte in misura superiore al loro contingente individuale sono trattati in modo diverso a secondo che la società lattiera corrispondente abbia o meno superato il proprio contingente. Questa procedura, che fu pure proposta in sede di consultazione, semplifica l'attuazione del contingentamento e risparmia discussioni e liti in seno alle società; tuttavia la meta prefissa può esere raggiunta. La formulazione potestativa deve permetterci se del caso, di rinunciare all'applicazione di questa disposizione che avevamo pensato di introdurre all'inizio di un contingentamento.

L'articolo 5 capoverso 4 ci affida il compito di stabilire i dettagli dell'applicazione di
un contingentamento del latte. La procedura di consultazione ha nel frattempo dimostrato che almeno alcuni punti importanti di questa applicazione necessitano di una regolamentazione nel decreto. Onde garantire la massima elasticità riteniamo indicata anche per questo capoverso la prescrizione potestativa. I lavori preliminari hanno finora dimostrato che per la fissazione del contingente individuale occorre prendere in considerazione la superficie dell'azienda. V'è solo una difficoltà causata del fatto che circa un terzo della superficie utile del nostro Paese non è ancora stata oggetto di una misurazione catastale; si dovrà quindi ricorrere a mezzi di

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fortuna. Considerando le possibilità di sfruttamento occorre fare una differenza fra le regioni di montagna e quelle di pianura e per queste ultime procedere eventualmente ad uno scaglionamento, facendo una differenza fra regioni atte o meno atte alla coltivazione dei campi. Riteniamo inoltre importante che il principio dell'utilizzazione del latte secondo l'ordine di priorità non venga messo in forse a causa di un contingentamento; da ciò deduciamo che le zone di divieto d'insilamento devono essere colpite in modo minore dal contingentamento del latte delle rimanenti, classificate quali zone d'insilamento.

Non possiamo prendere in considerazione diversi desideri espressi da parte degli agricoltori durante la procedura di consultazione riguardanti la concezione dell'articolo sul contingentamento. Respingiamo le condizioni concernenti la regolamentazione delle importazioni di latticini ed un controllo dell'utilizzazione dei foraggi, in quanto essi vengano richiesti quali presupposti per l'accettazione di un contingentamento. Rimandiamo invece alle spiegazioni esaurienti contenute in questo messaggio sul commercio dei latticini con l'estero. Prevediamo anche di continuare la politica restrittiva per quanto riguarda l'importazione di foraggi ed a questo proposito rimandiamo alle spiegazioni che -seguiranno nella terza parte del messaggio.

Da parte dei produttori di latte è stata richiesta, assieme con il contingentamento, l'adozione di regolamentazioni sottili miranti ad una riduzione della loro partecipazione alle perdite di valorizzazione. Non possiamo accettare queste richieste. Esse non sono in particolare giustificate se si considera che da molti anni v'è un impiego enorme di mezzi federali per l'economia lattiera.

Qui di seguito ci esprimiamo ancora sulle possibili conseguenze finanziarie dell'introduzione del contingentamento. Lo scopo principale di questa misura non è -- come ci si attende -- di diminuire in modo sensibile gli oneri della Confederazione, bensì di limitare o ridurre il volume di latte commerciale. Solo se ciò riesce potrà essere evitato il pericolo di eccedenze strutturali di latticini e le conseguenze finanziarie catastrofiche ivi connesse (azioni di vendita a prezzi ridotti).

Accessoriamente la riduzione delle forniture di latte provocherà una sensibile diminuzione delle
spese lorde di valorizzazione del burro. Siccome però nel contempo diminuiranno anche i contributi versati dai produttori in caso di iperfornitura, oppure saranno praticamente nulle nel caso ideale, le spese nette a carico della Confederazione subiranno una riduzione relativamente lieve, cioè da 10 a 20 milioni di franchi secondo una stima approssimata.

144

In seguito vogliamo esporre in modo succinto l'esecuzione vera e propria di un contingentamento. La proposta concreta è stata espressa solo dopo che in seno all'amministrazione ci si è fatti una precisa idea dell'esecuzione e dei problemi ivi connessi. I lavori preliminari fatti fino dagli inizi del 1975, ai quali hanno partecipato anche rappresentanti di organizzazioni agrarie al vertice, hanno condotto all'elaborazione di un disegno corrispondente di ordinanza che tuttavia necessita ancora di migliorie. Queste misure d'esecuzione sono descritte qui di seguito lapidariamente: L'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte sottrae dapprima dalla quantità di base un determinato volume di latte che resta riservato per il trattamento di casi difficili o speciali (volume di correzione). Il rimanente deve essere suddiviso fra le federazioni lattiere regionali (sezione dell'Unione centrale), gli uffici lattieri cantonali e la Divisione dell'agricoltura corrispondentemente ad un determinato periodo di tempo (periodo di riferimento) anteriore al 1° maggio 1976. L'attribuzione agli uffici lattieri cantonali ed alla Divisione dell'agricoltura s'impone quindi poiché singoli produttori di latte non sono affiliati né ad una società locale, né ad una sezione dell'Unione centrale e devono pertanto, come è il caso oggidì, fare rapporto agli uffici menzionati. La ripartizione dalle sezioni alle singole società avviene secondo lo stesso criterio. Al contrario la ripartizione fra i singoli produttori di latte del contingente di queste società non sarà basata solo sulle forniture fatte nel corso del periodo di riferimento, ma anche la superficie agricola sfruttata deve essere presa in considerazione poiché occorre che la produzione non avvenga indipendentemente dalla base foraggiera dell'azienda. La considerazione della superficie dell'azienda sarà tuttavia irta di difficoltà, poiché come abbiamo visto, vaste regioni della Svizzera non sono ancora state oggetto di una misurazione catastale nell' ambito della produzione agricola, le condizioni di proprietà e d'esercizio non possono essere considerate simili e poiché, infine, occorre tener conto di numerose mutazioni (affitti, locazioni, acquisti, vendite, diritto d'uso, ecc.). Si dovrà anche stabilire come dovranno essere formate le possibilità di scambio di
contingenti. I dettagli non sono ancora fissati.

Se cause di forza maggiore (epizoozie, incidenti, incendi, ecc.) hanno avuto un forte influsso sulle forniture di latte nel corso del periodo di riferimento, sarà possibile concedere contingenti suppletivi dal volume di correzione per ridurre gli inconvenienti dovuti a tali casi. La stessa procedura dovrebbe avere possibilmente luogo in casi risultanti da risanamenti di poderi, dalla costruzione di colonie o da altre circostanze particolari.

Qualora un produttore desideri mettere nuovamente latte in commercio la sezione dell'Unione centrale gli attribuirà un contingente. Il contingente del nuovo produttore di latte può corrispondere per ettaro al massimo alla

145 media di latte fornito per ettaro dalla società più vicina. In caso di cessazione della produzione del latte il contingente in questione sarà probabilmente messo a disposizione della federazione lattiera.

Se la superficie di un'azienda diminuisce, il contingente è ridotto proporzionalmente e se la stessa aumenta avviene il contrario.

Questa rappresentazione sommaria del modo d'esecuzione previsto illustra i problemi connessi all'esecuzione di un contingentamento del latte per ogni singola azienda. Le nostre spiegazioni mettono in evidenza il carattere severo di un tale intervento in uno dei settori più importanti dell'agricoltura, nonché l'impossibilità di evitare certi inconvenienti. Occore inoltre notare che l'adozione di questa misura porrebbe sia l'amministrazione, sia le organizzazioni lattiere di fronte a compiti difficili, pure disponendo per l'esecuzione di elementi relativamente concreti. Infatti numerose difficoltà imprevedibili di ogni genere faranno la loro apparizione solo durante l'applicazione.

142.2

Provvedimenti intesi ad alleggerire il mercato del latte, a migliorare le strutture ed a promuovere la qualità

Accanto alle misure descritte nel capitolo precedente occorre disporre di misure d'orientamento che possano essere adottate singolarmente o contemporaneamente, a seconda della situazione. Queste misure sono elencate negli articoli 6 a 17 del disegno di decreto e si ricollegano quasi tutte alle disposizioni attualmente in vigore. Gli articoli proposti sono redatti in modo tale da renderli potestativi e da conferire loro la maggiore elasticità d'applicazione possibile. Il punto di vista determinante per l'applicazione di queste misure è la loro efficacia sul controllo della produzione del latte ed il contributo fornito nella riduzione delle spese globali del conto lattiera, qualora ciò si riveli attuabile.

"L'articolo 6 capoverso 1 ci conferisce la competenza di ordinare o promuovere azioni di eliminazione di vacche lattifere e riconversioni sull'ingrasso ed altri rami d'esercizio. L'ultima azione d'eliminazione ha avuto luogo nel 1974. Divergenti sono le opinioni circa l'efficacia di tali campagne. È bensì vero che esse hanno permesso di ridurre temporaneamente l'effettivo delle vacche e, di conseguenza, il volume delle forniture: tuttavia la sostituzione, avvenuta in un secondo tempo, degli animali abbattuti ha sollevato delle critiche. Al contrario queste misure hanno avuto come conseguenza un equilibrio delle offerte sul mercato di bestiame da macello. Per il momento non intendiamo organizzare ulteriori azioni d'eliminazione, ma siamo tuttavia dell'opinione che è necessario lasciare in vigore questa disposizione, in considerazione della lunga durata del decreto e per poter agire con la magFoglio federale 1977. Voi. I

10

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gior elasticità possibile. Le riconversioni sull'ingrasso o altri rami d'esercizio rappresentano per principio un altro mezzo per arginare la produzione di latte. Per il momento non entra neppure in considerazione un promovimento di queste misure, ma vogliamo che questa disposizione sia assunta nel nuovo decreto per i motivi summenzionati.

Deve inoltre esserci concessa la competenza di limitare alle regioni senza ·aziende casearie l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 testé menzionate, onde toccare il meno possibile la produzione del formaggio, auspicabile secondo l'ordine di priorità d'impiego del latte.

Essendo necessario alleggerire il conto lattiera dobbiamo poter essere in grado di adottare altre misure adeguate.

Giusta l'articolo 6 capoverso 2 il costo delle misure descritte deve essere coperto dai proventi dei soprapprezzi riscossi giusta l'articolo 19 della legge sull'agricoltura, in quanto non siano destinati ad altre finalità stabilite dalla legislazione agraria. Qualora questi mezzi finanziari fossero insufficienti la rimanenza delle spese è addossata in parti uguali alla Confederazione ed ai fornitori di latte. A quest'uopo siamo autorizzati ad aumentare di un centesimo al massimo la somma da assicurare, conformemente all'articolo 4.

Dalle spiegazioni fornite a proposito del capoverso 1 risulta in modo evidente che questa disposizione non costituirà una fonte di spese, almeno per il momento. Anche altre volte i produttori sono stati chiamati a coprire le spese per un ammontare però relativamente modesto. Per questo motivo, ma soprattutto per considerazioni d'indole finanziaria non siamo disposti ad esaudire il desiderio espresso durante la procedura di consultazione da certi ambienti agrari che volevano che fosse creato di nuovo un fondo di compensazione speciale, alimentato dal ricavo temporaneamente inutilizzato dei soprapprezzi sui foraggi; questo fondo serve in primo luogo a coprire le spese che scaturiscono dall'applicazione delle misure elencate al capoverso 1. In altre occasioni ci siamo pure opposti, in modo adeguato, al mantenimento o alla creazione di fondi speciali di questo genere.

I produttori che desiderano riconversioni sull'ingrasso si trovano frequentemente di fronte a difficoltà al momento in cui escono dalla società lattiera.

Molto spesso le indennità
previste dagli statuti sono fissate ad un limite decisamente proibitivo, cosicché il membro non può quasi salvarsi dal mare di difficoltà create dalla società in caso di riconversioni. Spesso sono state formulate delle critiche, sia in Parlamento sia in pubblico, a proposito di simili situazioni.

Notiamo a questo proposito che una delle condizioni poste dal Codice delle obbligazioni per la fissazione di un'indennità d'uscita, nel caso in cui quest'

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ultima sia di grave pregiudizio alla società, non è mai adempiuta in zona d'insilamento. Tuttavia ciò non impedisce la fissazione di un ammontare che in generale è eccessivo. Sembra che in molti casi le società sfruttino il timore di dover comparire di fronte ad un tribunale che invade i produttori desiderosi di una riconversione della loro azienda.

L'articolo 6 capoverso 3 ci obbliga ad agire in modo che gli agricoltori che desiderano una riconversione della loro azienda possano informarsi a proposito dell'equità dell'indennità d'uscita prevista dagli statuti. Secondo il nostro parere la commissione di conciliazione creata a quest'uopo dall' Unione centrale potrebbe sobbarcarsi questo incarico. I produttori avrebbero allora la possibilità di rivolgersi a questa commissione evitando così i rischi e le spese causati da un'azione legale. Ci ripromettiamo di accordare tutta la nostra attenzione a questo problema, tanto importante in singoli casi.

Si pretende ininterrottamente dalla Confederazione che essa si assuma le indennità d'uscita; questa proposta fu avanzata anche durante la procedura di consultazione. Tuttavia le spese del conto lattiera non devono più aumentare: per questo motivo ci opponiamo a questa soluzione. Questo problema rischia inoltre di perdere la sua importanza qualora la commissione di consultazione summenzionata svolgesse bene il proprio compito.

"L'articolo 7 ci autorizza ad adottare le misure necessarie per promuovere l'impiego di latte intero e di grassi lattei nell'allevamento e nell'ingrasso dei vitelli. Il costo di queste misure va addossato al conto lattiera.

Quest'altra misura atta ad alleggerire il mercato lattiera è stata applicata per la prima, volta nel 1970/71, con effetto retroattivo, giusta il nostro decreto del 12 maggio 1971 concernente il pagamento di contributi agli agricoltori che ingrassano i vitelli. Il contributo per ogni vacca il cui latte non era posto in commercio ammontava a 200 franchi. L'applicazione di questa misura è stata continuata in seguito e le aliquote adeguate regolarmente. Il nostro decreto del 27 marzo 1974 concernente il pagamento di contributi ai detentori di vacche il cui latte non è posto in commercio ha aumentato questo contributo a 400 franchi ed il 23 aprile 1975, dopo la sua revisione, a 500 franchi. Non è stato versato alcun
contributo per la prima vacca dopo il 1° novembre 1974. Al contributo per ogni vacca si aggiunge attualmente un contributo di .300 franchi per ogni animale destinato all' ingrasso, ma solo nelle aziende che allevano vitelli per l'ingrasso dei bovini oppure la ricostituzione del loro gregge.

I risultati di questa misura giustificano la sua applicazione nonostante gli alti costi da essa causati. Durante l'anno contabile 1974/75 circa 13 600

148 aziende che avevano in tutto 61 000 vacche non hanno fornito latte. Stabilito il rapporto con l'effettivo totale, che è di 907 000 vacche (censimento 1976), si tratta di un importo considerevole. Siccome la produttività lattiera delle vacche aumenta di anno in anno mentre il volume del latte commerciale non dovrebbe aumentare per nessun motivo, ci pare razionale mantenere in vigore questa misura.

Viene richiesto con insistenza, in relazione al promovimento dell'impiego di latte intero, che sia fissato un peso minimo dei vitelli macellati. Nel corso della sessione primaverile 1973 alcuni postulati deposti davanti alle due Camere chiedevano che i vitelli non fossero macellati prima di avere raggiunto da vivi un peso massimo di 70 chilogrammi. Abbiamo accettato questi postulati durante la sessione estiva dello stesso anno e ci siamo impegnati a svolgere delle inchieste.

Dal dicembre 1973 al maggio 1974 è stato controllato il peso morto di 110207 vitelli macellati in 45 macelli pubblici e privati. La media ottenuta è aumentata a 87,4 chilogrammi.

La ripartizione fra le classi di peso è la seguente: Peso morto

20-30 kB

31-40 kg

41-50 kg

51-70 kg

71-100 kg

101 kg e più

Quota percentuale . .

1,9

4,3

6,7

7,4

51,2

28,5

La quota di vitelli con meno di 40 chilogrammi di peso morto, che corrisponde ad un peso vivo di circa 70 chilogrammi, ammontava quindi soltanto al 6 per cento. La prescrizione di un peso vivo minimo di 70 chilogrammi non dovrebbe quindi causare alcun aumento delle quantità di latte intero impiegato nelle aziende. Non è quindi giustificata l'enorme mole di lavoro amministrativo richiesto dal controllo del peso alla macellazione. Inoltre la situazione si è modificata a partire dal 1973, nel senso che non vi è più una mancanza bensì un'eccedenza di carne di vitello, cosicché non v'è alcun motivo per adottare delle misure per garantire la produzione di bovini da destinare all'ingrasso. Considerati i risultati dell'inchiesta e tenuto conto della situazione attuale sul mercato dei vitelli che non dovrebbe subire veruna modifica a media scadenza pensiamo sia inutile fissare un peso minimo di macellazione per i vitelli. L'articolo 8 ci autorizza a fissare delle norme di composizione per i succedanei del latte ed a riscuotere una tassa su questi foraggi onde ridurre la produzione di latte commerciale e nell' interesse di una valorizzazione economica di questo latte. Queste competenze corrispondono nelle linee essenziali a quelle che ci sono attribuite

149

dall'articolo 7 del decreto attualmente in vigore. Tuttavia la redazione della disposizione di legge è stata un po' modificata. Così il discorso cade dapprima sulle norme di composizione e quindi sulla tassa. Questa successione corrisponde meglio della vecchia all'importanza effettiva delle due misure in questione. Inoltre nel decreto è stata introdotta la definizione del termine «Succedaneo del latte» ciò che finora non era avvenuto.

Il decreto sull'economia lattiera del 1962 prevedeva già la possibilità di riscuotere una tassa sui succedanei del latte. Questa possibilità è stata adottata -- anche se a dire il vero solo successivamente -- dal decreto del 1966, contemporaneamente alla competenza di stabilire delle norme di composizione. Abbiamo fatto uso di questa seconda competenza per la prima volta il 1° giugno 1968. La prescrizione in vigore a quel tempo esigeva un tenore in polvere di latte scremato del 60 per cento ed un tenore di grassi lattei indigeni del 2,7 per cento (in seguito 4%) sotto forma di polvere di latte intero. Dal 1974 il tenore di grassi lattei richiesto è espresso per mezzo di un tenore equivalente di polvere di latte intero standardizzata. Giusta le prescrizioni attualmente in vigore i succedanei del latte devono contenere almeno il 62 per cento di polvere di latte scremato e 18 per cento di polvere di latte intero.

Al momento attuale la tassa riveste solo una scarsa importanza. Il 1° novembre 1969, data della sua istituzione, essa ammontava a 30 franchi per ogni quintale di succedanei del latte. Attualmente essa è di soli 5 franchi per quintale, mentre si era perfino giunti a rinunciare alla sua riscossione nel periodo fra il 1° maggio 1971 ed il 31 marzo 1972.

Secondo le costatazioni fatte le misure suddette esercitano un influsso positivo sull'impiego di latte intero per l'allevamento e l'ingrasso e contribuiscono così a frenare le forniture di latte. Esse dovrebbero quindi essere di nuovo riscosse. Non sarebbe realistico voler metter fine all'impiego dei succedanei del latte. Si tratta invece di conservare vivo l'interesse suscitato dal loro impiego se la situazione lo esige dal profilo della produzione di latte. L'articolo 8 non costituisce una prescrizione potestativa e noi siamo decisi di fare uso delle possibilità offerte nel modo più flessibile, tenendo debito
conto delle circostanze.

L'articolo 8 capoverso 1 ci autorizza a stabilire delle norme di composizione per i succedanei del latte. Per succedanei del latte vanno intesi tutti i foraggi atti a sostituire oppure a completare il latte intero, i componenti del latte (ad es. il grasso e le proteine) o certi prodotti di lavorazione dell' industria lattiera (ad es. il latte scremato, il latticello ed il siero di latte).

Secondo questa definizione i prodotti che devono essere considerati come succedanei del latte non sono solo i prodotti «classici» a base di polvere di

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latte scremato, ma anche i prodotti di sostituzione a base di proteine vegetali o sintetiche. Questa definizione impedisce a certe proteine a buon mercato di prendere il posto del latte scremato. Stabilendo delle norme di composizione non abbiamo certo l'intenzione di escludere l'impiego di foraggio secco o di foraggi dello stesso genere, se questi sono somministrati abitualmente agli animali d'allevamento, oltre al latte intero, man mano che la loro età aumenta.

Il capoverso 1 costituisce nel contempo la base legale che permette di prescrivere, per i succedanei del latte, un tenore minimo di grassi lattei indigeni sotto la 'forma di latte intero. Da una parte il fatto di stabilire delle norme di composizione aumenta il prezzo dei succedanei del latte ed evita in questo modo un'impiego eccessivo che avrebbe come conseguenza inevitabile un aumento delle forniture di latte. D'altra parte esso contribuisce allo smercio della polvere di latte scremato e di grassi lattei indigeni a prezzi adeguati e ciò nell'interesse di una valorizzazione del latte più economica possibile.

Non si possono stabilire delle norme di composizione che per i succedanei del latte fabbricati nel Paese. Ciò è ovvio e non deve essere oggetto di alcuna menzione particolare nel decreto. Sui succedanei del latte importati grava un soprapprezzo, giusta l'articolo 19 della legge sull'agricoltura. Questo supplemento ammonta attualmente a 230 franchi per quintale e costituisce un ostacolo insormontabile per l'importazione.

Guista l'articolo 8 capoverso 2, possiamo ordinare la riscossione di una tassa, la cui aliquota può variare a seconda del tipo di succedaneo, sui succedanei del latte fabbricati nel Paese o sulle materie prime ed i prodotti semifiniti che servono alla loro fabbricazione. La riscossione di una tassa è giustificata dal fatto che è necessario evitare un aumento delle forniture di latte per mezzo di un maggior impiego di latte intero per l'ingrasso e segnatamente per l'allevamento. Tali misure possono quindi avere anche un carattere preventivo. La tassa colpisce solo i succedanei del latte fabbricati nel Paese, giacché, come abbiamo già visto, sui prodotti importati grava un soprapprezzo. Lo stesso dicasi per la polvere di latte scremato impiegata come materia prima che attualmente è colpita da un soprapprezzo di 230
franchi per quintale.

In modo generico la tassa può essere riscossa anche su tutte le materie prime ed i prodotti semifiniti che possono servire specialmente alla fabbricazione dei succedanei del latte. Si potrebbe ad esempio prevedere una tassa su tutta la polvere di latte scremato, ma in questo caso sarebbe colpita anche l'industria delle derrate alimentari. Questa è la ragione per cui occorre sia previsto un rimborso della tassa i cui dettagli saranno oggetto di una regolamentazione da parte nostra, ove ciò fosse il caso.

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Giusta l'articolo 8 capoverso 3 i proventi della tassa saranno destinati a ridurre i prezzi dei latticini e dei grassi commestibili indigeni ed a promuoverne lo smercio.

Il problema sollevato dalla regolamentazione dell'impiego dei succedanei del latte e le sue conseguenze sull'ingrasso dei vitelli sono molto controversi e la procedura di consultazione lo ha confermato ancora una volta.

Così diversi ambienti vorrebbero ridurre ad un minimo la fabbricazione di tali prodotti, mentre altri formulano delle obiezioni riguardanti il notevole rincaro subito da questi mezzi di produzione, per loro molto importanti, a causa soprattutto delle norme di composizione.

Rinunciamo in questa sede a fornire una descrizione tecnica dettagliata.

Tuttavia consideriamo importantissimo il fatto che le commissioni di esperti che hanno studiato questo problema molto complesso sono giunte a più riprese a delle conclusioni che per nessun motivo potrebbero obbligarci a deflettere dalla via finora seguita. Anche in futuro faremo uso di questa disposizione del decreto nel modo più elastico possibile, tenendo conto cioè di tutti i punti di vista.

Conviene sottolineare quanto segue a proposito dell'articolo 9 del disegno: l'articolo 8 del decreto sull'economia lattiera del 1971, che deve essere sostituito, ci autorizza a riscuotere una tassa sulla polvere di latte scremato fabbricata nel nostro Paese. Questa disposizione ha permesso di aumentare, nell'interesse del conto lattiere, il valore contabile del latte scremato considerato spesso come troppo basso, nella misura in cui questo prodotto è posto in commercio sotto forma di polvere.

La polvere di latte scremato è una materia prima impiegata molto spesso nell'industria dei prodotti alimentari e delle derrate di lusso e non solo per fabbricare i succedanei del latte. Ora i componenti del latte, all'infuori del grasso (proteine, lattosio, sali minerali ecc.) la cui presenza si rivela necessaria per i prodotti finiti, possono dal punto di vista tecnico provenire tanto dal latte scremato fresco che da quello scremato in polvere. Le esperienze fatte all'inizio del 1975 hanno dimostrato che i fabbricanti evitano parzialmente la riscossione di una tassa, anche modesta, sulla polvere di latte scremato utilizzando latte scremato fresco.

Di conseguenza è indispensabile aumentare
la competenza accordata onde permettere, per principio, la riscossione di una tassa sul latte scremato (art.

9 cpv. I), restando riservata la possibilità di riscuotere una somma corrispondente sulla polvere di latte scremato o sul prodotto finito, quando esistono delle norme di composizione.

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La fabbricazione di prodotti scremati interamente o in parte causa un aumento della produzione di burro il cui smercio viene a incidere attualmente sul conto lattiera con una somma di 8 franchi per chilogrammo (burro da cucina fresco). Per questo motivo proponiamo di apportare una modificazione, per mezzo della riscossione di una tassa, alla riduzione di prezzo di cui sono automaticamente a beneficio questi prodotti, a causa del sistema stesso. La somma riscossa deve ammontare al massimo alla differenza fra il prezzo di acquisto ed il ricavo della vendita di burro corrispondente alla quantità di panna sottratta al latte intero (art. 9 cpv. 2 e 3).

Riteniamo indispensabile procedere in questo modo per il futuro a causa delle grandi spese che risultano dalla valorizzazione dei latticini. Conviene tuttavia precisare che non si tratta di proibire la fabbricazione di latticini scremati del tutto o in parte. Si tratta invece d'impedire che gli acquirenti di tali prodotti consegnino agli organismi incaricati della valorizzazione del burro delle quantità viepiù crescenti di grassi lattei supplementari per un prezzo ammontante a più del doppio del prezzo di vendita realizzato sul mercato, criticando nel contempo le spese di valorizzazione del burro in costante aumento. L'applicazione della misura proposta aumenterà certamente un poco il prezzo dei prodotti scremati ma alleggerirà lo Stato di almeno una parte delle spese che era costretto ad assumersi fino a questo momento.

Giusta l'articolo 9 capoverso 4 i proventi della tassa sono destinati a ridurre il prezzo dei latticini e dei grassi commestibili indigeni nonché a promuoverne lo smercio.

Siamo perfettamente coscienti che si tratta di una prescrizione impopolare; se tuttavia essa non fosse introdotta, i contribuenti dovrebbero pagare ogni anno alcuni milioni di franchi in più. Ora ciò non è più giustificato al momento attuale. Mentre l'industria interessata, il commercio e certi consumatori hanno chiesto che questa disposizione venga abrogata, le cerehie agrarie e l'economia lattiera all'unanimità, numerose associazioni, fra cui anche alcune organizzazioni di consumatori, nonché un buon numero di Cantoni hanno approvato il testo proposto, ampliato se paragonato a quello attualmente in vigore. Siamo ugualmente del parere che questa disposizione deve
essere realizzata nell'interesse di un impiego parsimonioso dei mezzi federali.

Giusta l'articolo IO capoverso 1 dovremo anche in futuro poter riscuotere dei soprapprezzi sulle importazioni di panna, di polvere di panna, di gelati commestibili e di preparati. La base legale che permette di riscuotere dei soprapprezzi sulla panna e la polvere di panna importate esiste dall'entrata in vigore del decreto sull'economia lattiera del 1959. Quella che riguarda i gelati commestibili e le polveri per la fabbricazione di tali prodotti è stata

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inserita per la prima volta nel decreto sull'economia lattiera del 1962. In occasione della revisione del decreto sull'economia lattiera del 1966, il 15 marzo 1968, è stata creata una base giuridica onde permettere la riscossione di soprapprezzi su preparati che contengono più del 30 per cento in peso di latte secco o di polvere di panna (ad es. preparati a base di cacao).

I soprapprezzi sulla panna e la polvere di panna sono riscossi dal momento della loro istituzione; quelli sui preparati a base di polvere di latte o di panna a partire dal 1972; a quel momento i preparati a base di polvere di latte intero sono stati assoggettati ad una regolamentazione speciale. Come la polvere di latte intero pure questi preparati sono soggetti ad un regime di ritiro giusta l'articolo 23 capoverso 1 lettera e della legge sull'agricoltura.

Giusta la regolamentazione prevista nel decreto sull'economia lattiera attualmente in vigore, proponiamo nuovamente che ci sia affidato l'incarico di stabilire il tenore minimo in grassi dei preparati (burro, olii e grassi commestibili), in latte secco o in polvere di panna, che è determinante per la riscossione di soprapprezzi, sotto riserva di accordi conchiusi con la CEE e nell'ambito delle disposizioni dell'AELS, nonché di rinunciare a fissare delle aliquote nel decreto.

Ai fini della completezza sia ricordato che non è stato fatto uso fino a questo momento della competenza di riscuotere dei soprapprezzi sui preparati alimentari che contengono dei grassi, i gelati commestibili e le polveri che servono alla loro fabbricazione. Da un canto le importazioni di preparati che contengono dei grassi (pasta per torte) erano trascurabili. D'altro canto i diritti di dogana percepiti sui gelati commestibili e le polveri che servono alla loro fabbricazione sono rafforzate nell'ambito del GATT; non saremmo in grado di rinunciare a ciò e prescrivere la riscossione di soprapprezzi se non offrendo una contropartita ai nostri partners commerciali. Invece i diritti di dogana sono riscossi dal 1° aprile 1973 sui prodotti di questo genere provenienti dai Paesi dell'AELS, nell'ambito di un adeguamento progressivo alla regolamentazione che viene applicata al commercio con la CEE. Questa circostanza sarebbe la causa del calo delle importazioni registrato nel 1975 e nel 1976. Ciò nonostante la
base giuridica che permette di riscuotere dei soprapprezzi sui gelati commestibili e le polveri che servono alla loro fabbricazione deve essere mantenuta in vigore a titolo precauzionale.

I soprapprezzi non devono per principio superare la differenza fra i prezzi d'importazione della mercé sdoganata franco confine ed i prezzi medi in grosso di prodotti indigeni comparabili (art. 10 cpv. 2).

Dovremmo pure riservarci la competenza di riscuotere, sui prodotti indigeni del tipo di quelli considerati nel capoverso 1, una tassa corrispondente ai soprapprezzi qualora lo esigano impegni di politica commerciale (art. 10 cpv. 3).

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I proventi dei soprapprezzi sono destinati a ridurre i prezzi dei latticini e dei grassi commestibili indigeni, nonché a promuovere il loro smercio (art.

10 cpv. 5).

L'articolo 11 capoverso 1 ci riserverà la competenza di riscuotere dei soprapprezzi sulle importazioni di formaggio. Esso corrisponde all'articolo 9 a del decreto sull'economia lattiera in vigore, che è stato adottato senza modificazioni.

I motivi che a quel momento hanno portato alla riscossione dei soprapprezzi sulle importazioni di formaggio sono esposti dettagliatamente alla cifra 114.226 in uno con la procedura seguita.

L'articolo 11 capoverso 2 stabilisce il limite massimo per i soprapprezzi.

Questi non devono in nessun caso superare la differenza fra i prezzi d'importazione della mercé sdoganata franco confine ed i prezzi medi in grosso di formaggi indigeni comparabili.

Facendo questo paragone occorre tener conto della riduzione dei prezzi ottenuta mediante i proventi dei soprapprezzi riscossi alla frontiera dal 1" maggio 1975. Inoltre i soprapprezzi possono essere scaglionati secondo le voci della tariffa doganale e le qualità di formaggio.

Giusta l'articolo 11 capoverso 3 i proventi dei soprapprezzi servono a ridurre di un ammontare supplementare il prezzo di vendita nel Paese di formaggi indigeni fabbricati in modo razionale, in primo luogo di formaggi a pasta molle ed a pasta semidura. Questo sistema di ripartizione vuole soprattutto evitare che l'assieme dei consumatori sia costretto a subire un rincaro del formaggio a causa della riscossione di soprapprezzi.

L'articolo 11 capoverso 4 regola gli aspetti tecnici della riscossione dei soprapprezzi. In questo- campo ricorreremo anche in futuro ad una soluzione che implichi il minor numero possibile di lavori amministrativi per non complicare inutilmente le condizioni d'importazione del formaggio.

Durante la procedura di consultazione il sistema di soprapprezzi sul formaggio istituito il 1° maggio 1975 non è stato praticamente oggetto di alcuna critica. Tuttavia le opinioni sono molto divergenti per quanto concerne la pratica che si dovrà mettere in atto nel campo dell'applicazione. Se gli ambienti agrari chiedono un aumento dei soprapprezzi quale contropartita di un eventuale contingentamento lattiero, d'altra parte soprattutto 11 commercio d'importazione, le
organizzazioni dei salariati e certi gruppi di consumatori ritengono che l'attuale livello dei soprapprezzi sia il massimo.

Questi ambienti rendono specialmente attenti al rischio serio di ledere gli

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interessi delle nostre esportazioni di formaggio. Anche in futuro avremo quindi la competenza di applicare il sistema dei soprapprezzi seguendo come fino ad oggi una via di mezzo per l'interesse di tutti e tenendo conto delle diverse opinioni.

L'articolo 12 prescrive che le cerehie interessate devono essere consultate prima che vengano emanate da parte nostra delle disposizioni d'esecuzione concernenti gli articoli da 6 a 11. Tenendo conto dell'importanza e degli effetti delle misure in questione questa disposizione è giustificata e si adegua alla pratica seguita in casi simili.

Diversi governi cantonali e vaste cerehie agrarie hanno chiesto di estendere l'obbligazione di udire il parere degli interessati alle disposizioni d'esecuzione concernenti il contingentamento lattiere, giusta l'articolo 5 del progetto.

Abbiamo rinunciato a citare l'articolo 5 nell'articolo 12. In ogni modo viene udito il parere dei Cantoni quando si tratta di introdurre le disposizioni d'esecuzione concernenti la legislazione agraria e, come abbiamo già fatto notare, anche le organizzazioni agrarie e lattiere hanno partecipato ai lavori preliminari sul contingentamento. Questo è il motivo per cui deve essere respinta la fissazione nell'articolo 12 di obblighi che superino quanto proposto.

Giusta l'articolo 13 potremo versare, attingendo alle risorse generali della Confederazione, un contributo alle spese d'acquisto del latte di soccorso, onde mantenere lo smercio del latte di consumo nelle regioni in cui la produzione lattiera è insufficiente, cioè di fatto nei Cantoni Ticino, Vallese e Ginevra. L'articolo 11 del decreto sull'economia lattiera attualmente in vigore contiene già una simile disposizione, il cui campo d'applicazione è tuttavia un poco più esteso giacché essa fa riferimento alle città ed alle regioni con produzione lattiera debole. Attualmente i costi suppletivi sono per principio coperti globalmente tramite i contributi. L'ammontare dei contributi dovrebbe continuare ad essere di circa 3 milioni di franchi annui.

In linea di massima si può concludere che l'Unione centrale e le federazioni lattiere hanno portato in porto i loro sforzi miranti alla riduzione delle spese d'acquisto di latte di soccorso (misure d'organizzazione, riconversione d'aziende di trasformazione in centri di raccolta per il latte
di consumo).

Viste e considerate le fluttuazioni stagionali e regionali della produzione e del consumo di latte, in futuro dovranno essere assunti certi compiti di regolarizzazione in modo che non sia possibile evitare di ricorrere a delle forniture di latte di soccorso o di latte di rinforzo.

L'articolo 14 capoverso 1 ci autorizza a continuare l'applicazione di misure atte a mantenere e promuovere la fabbricazione di formaggio specialmente

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in zona di divieto d'insilamento. Si tratta in particolare delle indennità versate per il divieto d'insilamento, dei contributi alle spese causate dalla messa fuori esercizio di sili e di riconversioni d'aziende all'esercizio senza insilamento, del contributo destinato a garantire la fabbricazione di formaggio in zona d'insilamento e del versamento di premi di raggruppamento dell'industria casearia.

Giusta l'articolo 14 capoverso 2 la Divisione dell'agricoltura può essere autorizzata a ciò che costituisce una novità e cioè ad effettuare trasferimenti dalla zona d'insilamento a quella di divieto d'insilamento, nel caso in cui il mantenimento ed il promovimento della fabbricazione di formaggio oppure la qualità di questo prodotto si trovassero in pericolo qualora non fosse adottata tale misura. In futuro tali misure dovranno essere adottate specialmente per conservare intatta la fama di latticini naturali di cui godono i nostri formaggi. Rimandiamo a quest'uopo alle spiegazioni dettagliate citate alla cifra Î15 e che riguardano la necessità di rinunciare in futuro all'aggiunta di prodotti chimici al latte dei caseifici. I trasferimenti da una zona all'altra avvengono nell'interesse di tutta l'agricoltura, giacché si tratta in definitiva del volume della quantità di base che può essere concessa; gli interessi dei singoli devono per forza di cose cedere il passo a quelli della comunità.

I trasferimenti dalla zona d'insilamento a quella di divieto d'insilamento saranno decisi solo dopo uno studio approfondito della situazione e dopo aver udito il parere delle società interessate. L'Unione centrale e la sua sezione competente saranno evidentemente chiamate a collaborare. Le società suscettibili di trasferimento sono per principio quelle che sono situate in vicinanza o all'interno dell'area di approvvigionamento di caseifici che hanno un fabbisogno supplementare di latte proveniente da zone senza insilamento.

Giusta l'articolo 14 capoverso 3 i costi del promovimento della fabbricazione del formaggio continueranno ad essere addossati al conto lattiere.

La procedura d'indennizzo che esiste da anni e che prevede una partecipazione finanziaria dell'Unione centrale deve essere mantenuta per i trasferimenti da una zona all'altra.

L'articolo 15 capoverso 1 ci autorizza ad accordare dei contributi alle spese
di miglioramento strutturale nel settore della fabbricazione del formaggio.

Si tratta di sostenere quegli investimenti e quelle misure organizzative che mirano alla creazione di imprese razionali esistenti per lungo tempo e che costituiranno la base di una struttura economicamente sana nel settore della fabbricazione del formaggio. Al contrario delle disposizioni attualmente in vigore le misure di promovimento si limiteranno all'economia casearia. Infatti non sarà più necessario accordare contributi alle spese di migliora-

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mento strutturale per le misure adottate in vista di un miglioramento della qualità e di una riduzione delle spese nel settore del latte di consumo, poiché la meta che ci si era prefissa a questo riguardo è già stata per lo più raggiunta.

Nel corso della procedura di consultazione i produttori di latte hanno sostenuto che la situazione non è statica e che i contributi alle spese di miglioramento strutturale dovranno essere accordati in questo settore prima della fine d'ottobre 1987; bisognerebbe quindi mantenere la regolamentazione attuale che è completa. Anche alcuni Cantoni si sono espressi in questo senso. Noi siamo del parere che gli adeguamenti che saranno necessari nel settore del latte di consumo dovranno essere considerati come misure definite di aiuto reciproco e quindi essere realizzate senza Un aiuto suppletivo del governo, anche per il fatto che gli investimenti in questo settore sono di gran lunga minori a quelli richiesti dal rinnovo o dalla costruzione di caseifici. ' L'articolo 15 capoverso 2 da risalto all'importanza che riveste, quale mezzo ausiliario di decisione in materia di miglioramento strutturale, il catasto dei centri di raccolta e delle aziende di trasformazione del latte compilato dall'Unione centrale; questo catasto deve servire quale base ai progetti ed alla realizzazione di miglioramenti strutturali. Contrariamente a quanto si afferma talvolta il catasto non costituisce, di per sé, un piano delle strutture rifinito ma si limita a riprodurre in modo esatto la situazione attuale.

L'Unione centrale e la sua sezione competente elaborano, con la collaborazione della Divisione dell'agricoltura, dei progetti di miglioramento strutturale che determinano gli obiettivi da raggiungere. I terzi direttamente interessati, come l'industria lattiera privata, possono essere chiamati a collaborare. La Divisione dell'agricoltura esprime il proprio giudizio definitivo in merito a questi progetti, e decide quale prima istanza sull'aiuto finanziario da accordare.

Alla Divisione dell'agricoltura è attribuita una nuova competenza e cioè quella di ordinare i raggruppamenti di aziende e, se del caso, i trasferimenti di zona necessari a quest'uopo, se ciò è richiesto dall'impiego del latte conformemente all'ordine di priorità. Dobbiamo precisare, per inciso, che l'adozione di questa disposizione
non costituirà la regola. Dapprima si cercherà di giungere ad una composizione bonale della vertenza; tuttavia è necessario che in futuro ed in certi casi possano essere esercitate delle pressioni.

Alcuni Cantoni e l'Unione svizzera dei contadini approvano questa competenza solo alla condizione che misure di questo genere vengano prese

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solo previo accordo dei Cantoni. Da parte loro i produttori di latte auspicano che la legislazione prescriva che si ricorra alla collaborazione degli ambienti dell'economia lattiera. Come già esposto consideriamo in ogni caso come ovvia la ricerca di una soluzione bonale; disposizioni giuridiche completive sono quindi in questo senso superflue. Inoltre in questo campo non è necessario sentire il parere dei Cantoni.

L'articolo 15 capoverso 3 sottolinea il carattere sussidiario dei contributi alle spese di miglioramento strutturale. Occorre tener conto di volta in volta in quale misura sarebbero sufficienti a finanziare il miglioramento strutturale previsto i contributi per il miglioramento fondiario, i crediti d'investimento, gli altri aiuti ed i mezzi finanziari del richiedente. Occorre qui tener conto del fatto che un miglioramento strutturale deve presentare anche aspetti finanziari positivi per gli interessati, altrimenti i progetti corrispondenti non potrebbero essere realizzati.

Giusta l'artìcolo 15 capoverso 4 tutte le spese concernenti il miglioramento strutturale dei caseifici saranno, come finora, addossati al conto lattiere.

Nel caso di trasferimenti di zone a ciò connessi valgono le considerazioni fatte per l'articolo 14 capoverso 3.

L'articolo 16 del disegno concerne il servizio di controllo e di consultazione in economia lattiera. Come risaputo, il decreto sull'economia lattiera del 1971 ha obbligato i Cantoni a creare tale servizio. Questo obbligo non esisteva prima. Le disposizioni in vigore sono per principio adottate nel progetto.

A questo proposito rimandiamo alla cifra 116.12 del presente messaggio e ricordiamo di nuovo che questa disposizione riveste una grande importanza per il miglioramento della qualità del latte e dei latticini. Infatti l'attività svolta da questo servizio ha un influsso favorevole sul conto lattiero.

Di conseguenza la Confederazione partecipa da allora in maggior misura alla copertura delle spese di questo servizio; i Cantoni e le organizzazioni lattiere contribuiscono pure alla copertura di queste spese.

Le organizzazioni lattiere e diversi Cantoni criticano il fatto che la Confederazione rifiuta di sussidiare le prestazioni sociali concernenti il personale del Servizio di controllo e di consulenza in economia lattiera. Pure comprendendo tali
osservazioni siamo costretti a mantenere il sistema in vigore e ciò per motivi finanziari. L'introduzione di queste prestazioni avrebbe infatti come conseguenza che anche altre istituzioni potrebbero chiedere lo stesso trattamento, ciò che aumenterebbe fortemente le spese della Confederazione.

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Siccome il decreto sull'economia lattiera servirà quale ulteriore base giuridica per il Servizio di controllo e di consulenza in economia lattiera è d'uopo inserire nello stesso testo legislativo tutte le prescrizioni concernenti questo servizio. Perciò le disposizioni dell'articolo 40 del decreto sullo statuto del latte sono state inserite nell'articolo 16 del disegno di decreto sull' economia lattiera, in quanto esse siano necessarie per l'emanazione delle prescrizioni d'esecuzione. Proponiamo inoltre di portare il massimo della multa disciplinare a 2000 franchi e quella inflitta in caso di fornitura di latte contenente sostanze inibitrici ad un minimo di 600 franchi. Ciò è giustificato se si considera la gravita di tale infrazione nei riguardi dei consumatori e degli utilizzatori di latte.

L'articolo 17 regola il pagamento da parte dei produttori di latte non affiliati di una tassa per la propaganda e l'incremento qualitativo. L'ammontare di questa tassa è determinato secondo quello del contributo richiesto ai produttori affiliati, tenendo conto di una compensazione equa dei vantaggi e degli oneri.

Per quanto riguarda i produttori affiliati tali misure di mutuo aiuto sono la condizione a cui è subordinato il versamento di contributi federali suppletivi giusta l'articolo 1 del disegno di decreto. Non occorre quindi una regolamentazione particolare.

Alcune organizzazioni di diritto privato interessate allo smercio del latte hanno chiesto che i proventi del contributo per la propaganda, che i fornitori di latte sono pure costretti a versare, serva in modo esclusivo per la propaganda in favore di prodotti e non di marche, altrimenti una parte adeguata dei proventi del contributo dovrebbe essere messa a loro disposizione per la propaganda a favore delle loro marche.

Ci è noto che questo problema molto complesso solleva periodicamente delle discussioni. Le conseguenze non sono tuttavia così semplici come credono gli autori della proposta. Già attualmente l'Unione centrale destina la maggior parte dei proventi del contributo al finanziamento della propaganda in favore di prodotti, propaganda di cui godono tutti i produttori di latte e di latticini. Sul piano della tecnica pubblicitaria non sarebbe affatto ragionevole impiegare tutti i mezzi per una propaganda neutra. La maggior parte dei mezzi
finanziari destinati alla propaganda di marche proviene del resto da contributi di aziende delle federazioni lattiere; questi contributi non devono essere confusi con quelli versati dai fornitori di latte. Occorre pure tener conto delle azioni specifiche di propaganda sostenute dall'Unione centrale con la collaborazione di diversi interessati. Inoltre crediamo di poter affermare che le eventuali divergenze sussistenti a questo proposito dovrebbero essere risolte dagli interessati stessi.

160 142.3

Disposizioni penali e provvedimenti amministrativi

Gli articoli 18 a 23 contengono le disposizioni penali. Queste disposizioni sono già state inasprite nell'attuale decreto sull'economia lattiera. Tuttavia all'articolo 18 del disegno proponiamo di aumentare ancora una volta l'ammontare massimo della multa, portandolo da 2000 a 5000 franchi. In futuro, per le infrazioni elencate sotto le lettere da a a /, potrà parimenti essere comminata la pena dell'arresto. La multa massima che può essere inflitta in caso di negligenza dovrà essere portata, dagli attuali 1000 franchi, a 3000 franchi. Se è stato necessario inasprire le disposizioni penali è stato a causa del fatto che, secondo le costatazioni fatte, la regolamentazione vigente non ha un effetto preventivo sufficiente, sia generalmente, sia in singoli casi. L'inasprimento previsto vuole mettere a disposizione delle autorità incaricate di reprimere le infrazioni e dei tribunali i mezzi per comminare delle pene che abbiano l'effetto preventivo desiderato. Anche in futuro il giudice non sarà vincolato al massimo della pena se il colpevole ha agito a scopo di lucro. Nella lettera e è stato adottato il nuovo criterio della punibilità in caso di ritiro illegale di latte.

L'articolo 19 riguarda le infrazioni commesse nell'interesse di un terzo e nelle aziende. Il testo proposto corrisponde alla regolamentazione fissata dalla legge federale sul diritto penale amministrativo.

Le disposizioni degli articoli 20 e 21 concernenti le pene accessorie ed il perseguimento penale corrispondono a quelle del vigente decreto sull'economia lattiera; esse sono state adottate senza modifiche. Lo stesso dicasi per l'articolo 22 del disegno per il quale non sono necessarie osservazioni.

Come l'articolo 41 del decreto sullo statuto del latte, l'articolo 23 del nuovo decreto sull'economia lattiera getta la base legale in virtù della quale la Divisione dell'agricoltura può infliggere, a chi elude il pagamento dell'assieme o di una parte delle tasse menzionate nel decreto, una multa fino a cinque volte l'ammontare della somma che si presume elusa. In analogia con l'articolo 74 della legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane è stata inclusa nel disegno la repressione del tentativo d'elusione di tasse.

Questa disposizione considera soprattutto il tentativo d'eludere, per mezzo di false dichiarazioni, il pagamento dei
soprapprezzi sui formaggi importati.

L'articolo 24 concerne i provvedimenti amministrativi. Il capoverso 1 da alla Divisione dell'agricoltura la possibilità di chiedere, tramite una decisione, la restituzione di profitti pecuniari illeciti, nel caso di rifiuto di una restituzione spontanea. Contro queste decisioni esiste la possibilità di ricorso conformemente alle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa. È stata prevista questa regolamentazione allo scopo di semplificare al massimo la procedura, che al contrario prevede la denuncia di

161 diritto amministrativo. Conformemente alla regolamentazione attuale deve restare riservata l'applicazione delle disposizioni penali. I capoversi 2 e 3 corrispondono alla regolamentazione in vigore e non hanno bisogno di commenti. Il capoverso 4 contiene invece nuove disposizioni. Talvolta è molto difficile risolvere certi casi facendo ricorso alle misure amministrative a disposizione. Spesso solo dopo difficili trattative è possibile imporre la regolamentazione stabilita. In certi casi ciò si è perfino rivelato impossibile.

La nuova disposizione persegue lo scopo d'imporre la regolamentazione ufficiale in modo più diretto e più razionale senza dover ricorrere a procedure giuridiche complicate, ciò che è importante sia per l'interesse generale, sia per quello di coloro che rispettano le prescrizioni.

La competenza di usare questa disposizione deve essere conferita alla Divisione dell'agricoltura, poiché la stessa, nella sua qualità di ufficio specializzato, offre la garanzia di una valutazione esatta della situazione e di un' applicazione corretta del diritto. È ovvio che restino riservate le vie di ricorso previste dalla procedura amministrativa federale.

142.4

Protezione giuridica

Gli articoli 25 e 26 regolano la protezione giuridica. Ivi proponiamo una procedura speciale per quanto concerne il contingentamento lattiero. Visto che è necessario che i ricorsi concernenti il contingentamento siano liquidati in modo rapido, è indispensabile affidare l'incarico di queste decisioni a commissioni regionali, indipendenti dalle federazioni lattiere e che decidono quale istanza unica, nello stesso interesse di una costatazione più veritiera dei fatti, onde sia possibile raggiungere più facilmente gli obiettivi del contingentamento. Secondo i desideri espressi nel corso della procedura di consultazione, queste commissioni dovrebbero essere composte di un numero variante fra i 3 ed i 5 membri. Anche in questo caso saranno applicati i principi della legge federale sulla procedura amministrativa.

142.5

Disposizioni finali

L'articolo 27 ci affida l'esecuzione del decreto. Ove necessario potremo chiedere la collaborazione dei Cantoni, della Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi, nonché di organizzazioni economiche. Siamo inoltre autorizzati, ciò che costituisce una novità, a delegare certe competenze al Dipartimento federale dell'economia pubblica, a uffici che gli sono subordinati oppure a organizzazioni lattiere.

Durante la procedura di consultazione furono soprattutto gli ambienti dell' industria lattiera privata ad èssere contrari alla delega di questa competenza. Esse hanno fatto notare che l'eventuale delega di competenze ad Foglio federale 1977, Voi. I

11

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organizzazioni lattiere potrebbe provocare conflitti d'interesse, giacché queste organizzazioni sarebbero contemporaneamente giudici e parti. Per quanto ci riguarda vogliamo mantenere questa disposizione. Sarà compito delle autorità prevenire qualsiasi abuso esercitando una severa sorveglianza e, ove necessario, punire. Inoltre le disposizioni d'esecuzione redatte dalle organizzazioni lattiere in virtù del decreto saranno sottoposte all'approvazione delle autorità.

Nell'articolo 28, a causa delle disposizioni dell'articolo 26 del disegno, è completata la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria, in modo tale che, con un'aggiunta (art. 100 lett. m cifra 2), è reso irricevibile il ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni che riguardano il contingentamento lattiere. In questo modo viene introdotta una regolamentazione analoga a quella dell'ordinamento del mercato cascano, concernente la classificazione e la tassazione del formaggio, che si era rivelata atta allo scopo. L'articolo 34 capoverso 2 del decreto sullo statuto del latte deve essere adeguato al contenuto dell'articolo 16 di questo decreto.

Nell'articolo 29 vengono temporaneamente sospese le disposizioni uguali della legge sull'agricoltura e del decreto sullo statuto del latte come nel decreto vigente sull'economia lattiera. Anche la validità degli articoli 34 capoverso 1 e 40 del decreto sullo statuto del latte è sospesa a causa del nuovo tenore dell'articolo 16 del presente decreto.

L'articolo 31 fissa in 10 anni la validità del nuovo decreto sull'economia lattiera, cioè fino al 31 ottobre 1987. I decreti anteriori erano tutti di durata minore. Tuttavia nel corso degli anni si è dimostrato che i decreti sull' economia lattiera costituiscono un complemento essenziale alle disposizioni della legge sull'agricoltura; oggidì questi decreti sono perfino assurti ad un ruolo predominante. Siccome secondo le previsioni odierne non è possibile rinunciare in tempo più o meno prossimo all'applicazione di misure finanziarie completive, pensiamo che sia ragionevole prevedere un prolungamento sostanziale della validità del futuro decreto sull'economia lattiera.

163 15

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

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Ripercussioni finanziarie

In rapporto alla regolamentazione vigente il disegno di decreto non comporterà alcuna spesa supplementare da parte della Confederazione. Considerato nel suo assieme dovrebbe comportare per la Confederazione perfino una certa riduzione delle spese e maggiori entrate (introduzione del contingentamento lattiera aziendale; aumento della quota-parte dei produttori in casi di forniture in eccedenza; tassa sul latte scremato o sui prodotti a base di latte scremato). Nel commento all'articolo 5 del disegno di decreto abbiamo tentato di valutare le possibili ripercussioni finanziarie del contingentamento lattiera.

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Ripercussioni sull'effettivo del personale

Secondo il giudizio attuale l'attuazione delle misure proposte (compreso il contingentamento lattiera aziendale) richiederà da parte dell'amministrazione federale l'assunzione di 4 nuovi collaboratori. Inoltre la Confederazione dovrà addossarsi le spese della commissione di ricorso indipendente incaricata di decidere nei casi riguardanti il contingentamento.

A complemento facciamo notare che il peso maggiore dell'attuazione e quindi delle ripercussioni supplementari nel campo del personale toccherà all'Unione centrale ed alle sue sezioni.

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Costituzionalità

Le disposizioni finanziarie ed economiche del disegno di decreto sono fondate sull'articolo 31bis capoverso 3 lettera b della Costituzione federale che recita: «Quando l'interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, di emanare disposizioni per conservare una sana popolazione rurale ed assicurare l'efficienza dell'agricoltura». L'articolo 32 da facoltà di chiamare i Cantoni e le organizzazioni interessate a cooperare all'applicazione delle norme esecutive. Le disposizioni penali del disegno di decreto sono fondate sull'articolo 64bis della Costituzione.

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2

Modificazione del decreto sullo statuto del latte

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In generale

II capitolo VI del decreto dell'Assemblea federale del 29 settembre 1953 (RS 916.350) concernente il latte, i latticini e i grassi commestibili (decreto sullo statuto del latte) contiene diverse disposizioni relative alla distribuzione razionale e economica del latte di consumo.

Mentre gli articoli 23 e 25 sono stati abrogati e l'articolo 21bis capoverso 1 modificato, con decreto federale del 25 giugno 1971, le altre disposizioni del capitolo 6, cioè gli articoli 21, 21bis, 22 e 24 del decreto sullo statuto del latte, devono essere a loro volta abrogati, a causa dell'evoluzione della situazione. Si tratta in particolare delle disposizioni che seguono, non più attuali o la cui applicazione non è più possibile: regime del permesso in materia di smercio di latte venduto aperto e fornitura a domicilio di latte pastorizzato o uperizzato, prescrizioni relative all'approvvigionamento di latte pastorizzato o uperizzato, regime dell'autorizzazione applicato agli impianti per la pastorizzazione e la uperizzazione, possibilità di fissare prezzi minimi per il latte pastorizzato e il latte uperizzato, possibilità di ordinare la distribuzione per quartieri. Nello stesso tempo devono essere abrogate o modificate diverse altre disposizioni.

Per questo, il 2 giugno 1976, il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha sottoposto all'approvazione dei Cantoni e delle organizzazioni economiche un disegno di modificazione del decreto sullo statuto del latte, unitamente ai disegni di un nuovo decreto sull'economia lattiera e di modificazione della legge sull'agricoltura, nonché della legge sulla vendita del bestiame. Questo disegno corrispondeva in gran parte a quello che vi è sottoposto.

Rammentiamo che già all'inizio del 1974, in occasione della creazione di una base legale che permettesse la riscossione di soprapprezzi sui formaggi importati, avevamo posto in procedura di consultazione un disegno che prevedeva principalmente l'abrogazione degli articoli menzionati del decreto sullo statuto del latte. Viste le opposizioni che si erano manifestate da parte di diversi Cantoni e delle organizzazioni agricole o lattiere, avevamo rinunciato, allora, a proporvi di modificare non solo il decreto sull'economia lattiera 1971, bensì anche il decreto sullo statuto del latte. Eravamo tuttavia del parere che quest'ultima modificazione dovesse esservi presentata in un secondo tempo. Riteniamo che sia giunto il momento di farlo.

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Risultati della procedura di consultazione

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Pareri dei Cantoni

Diciannove Cantoni rigettano l'abrogazione generale delle disposizioni contenute nel capitolo VI del decreto sullo statuto del latte. Quattro di essi dichiarano tuttavia di accettare la soppressione di certe prescrizioni. In generale i Cantoni ritengono che la regolamentazione in vigore sia stata efficace.

Sarebbe opportuno conservare il regime dell'autorizzazione di vendita, nonché la delimitazione di quartieri lattieri, nell'interesse del mantenimento e del promovimento delle vendite di latte di consumo. La continuazione dell' applicazione del regime speciale relativo al latte pastorizzato e al latte uperizzato sarebbe necessaria, segnatamente al fine di garantire un approvvigionamento con latte di consumo eseguito in modo ordinato. Infine la competenza di fissare prezzi minimi sarebbe una misura atta ad evitare abusi in materia di concorrenza.

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Pareri dei gruppi economici e di altre associazioni

Contrariamente ai Cantoni, la maggior parte delle organizzazioni economiche e delle altre associazioni hanno accettato esplicitamente o tacitamente l'abrogazione di tutti gli articoli menzionati. La liberazione proposta della vendita di latte di consumo serve, a loro giudizio, all'incoraggiamento delle vendite, dunque risulta utile ai produttori e ai consumatori. Le abrogazioni previste permetterebbero di adeguare la legislazione alle realtà attuali; l'evoluzione avrebbe reso impossibile il conseguimento dello scopo delle prescrizioni, e ciò da molto tempo.

Quindici organizzazioni, segnatamente dell'agricoltura, dell'economia lattiera, nonché del commercio al minuto e i venditori di latte, si oppongono all'abrogazione di ogni disposizione del capitolo VI. Queste disposizioni non avrebbero perso la loro ragione di essere, dal punto di vista nazionale. Come la maggior parte dei Cantoni, queste cerehie sono del parere che il regime dell'autorizzazione debba essere conservato, nell'interesse della fornitura a domicilio, in quanto pilastro della distribuzione per quartieri. La regolamentazione speciale che si applica al latte pastorizzato e al latte uperizzato si impone sempre, poiché la sua abrogazione ostacolerebbe molto, sul piano nazionale, la distribuzione razionale ed economica del latte. La distribuzione per quartieri sarebbe una condizione per il mantenimento del consumo di latte ad un livello elevato, e si impone dunque la sua conservazione. Se non viene fatto uso, o molto di rado, di alcune delle disposizioni in questione, non è certo un motivo valido per mettere in discussione un certo loro valore di dissuasione.

166

Cinque associazioni approvano l'abrogazione di certe disposizioni del capitolo VI, massime di quelle che attengono al regime del permesso in materia di installazione di impianti per la pastorizzazione del latte.

Inoltre l'industria delle derrate alimentari si oppone alla possibilità di delegare competenze ad organizzazioni lattiere nel settore dell'esecuzione del decreto sullo stato del latte, come previsto dall'articolo 32 capoverso 1.

Vista la situazione conflittuale che può sussistere fra queste associazioni e le aziende private, sarebbe necessario, per considerazioni d'ordine giuridico, delegare queste competenze ad un ufficio neutrale, dunque ad un servizio dell'amministrazione.

223

Commissione consultiva

I pareri della Commissione consultiva, nella quale sono rappresentate le organizzazioni mantello dell'economia, sono restati nel quadro di quelli esposti qui sopra.

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Commissione dei cartelli

La commissione dei cartelli approva le modificazioni proposte.

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Commento al disegno di legge

Eccezionalmente, il commento non segue la struttura del disegno di legge.

Preferiamo porre in primo piano gli articoli 21, 21bis, 22 e 24 di cui è proposta l'abrogazione. Diverse modificazioni sono dovute a queste abrogazioni ed è per questo che le esamineremo in seguito. Solo gli articoli 18, 32 capoverso 1, 34 capoverso 3, 36 capoverso 2, 37, 39 capoverso 2, 43 capoverso 2 e 45 capoverso 2, possono essere esaminati indipendentemente dalle altre disposizioni.

L'articolo 21 subordina al rilascio d'un permesso lo smercio in negozio di latte venduto aperto e la fornitura a domicilio di latte venduto aperto o pastorizzato. Questa disposizione, che voleva in origine evitare una moltiplicazione dei venditori di latte e i costi di distribuzione inutilmente alti che ne sarebbero risultati, è superata. Per l'insieme della Svizzera, la quota di latte di consumo venduto aperto è solo di un terzo circa (economie domestiche agricole non comprese). In certe città questa quota si è perfino ridotta al 10 o al 20 per cento, o meno ancora. L'interesse per lo smercio di latte venduto aperto in negozio è assai diminuito. La fornitura di latte a domicilio

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è anch'essa non più sottoposta alle medesime condizioni di concorrenza.

Vista questa modificazione della situazione, l'articolo 21 del decreto sullo statuto del latte può essere abrogato senza danno alcuno. Non condividiamo i timori espressi in occasione della procedura di consultazione. Facciamo inoltre notare che la vendita di latte a titolo professionale resterà subordinata al permesso rilasciato in virtù dell'articolo 44 dell'ordinanza del 26 maggio 1936 sulle derrate alimentari.

L'articolo 27Ms contiene una regolamentazione particolare relativa al latte pastorizzato. Giusta questa disposizione, il latte uperizzato o sterilizzato, nonché il latte speciale e altri latti di consumo preparati secondo procedimenti simili in imballaggi non recuperabili o in bottiglie, sono parimenti considerati come latte pastorizzato, e In virtù dell'articolo 21Us capoverso 1, la vendita di latte pastorizzato in negozio è libera. Ma poiché l'articolo 21 deve essere abrogato, questa disposizione diviene superflua e può pertanto essere tolta.

'L'articolo 21bis capoverso 2 ordina ai venditori di acquistare il latte pastorizzato dalla latteria o dall'azienda produttrice.locale o regionale, qualora non l'approntassero essi stessi. Questa disposizione voleva aumentare la libertà dei venditori di latte pastorizzato, lasciando loro la scelta del fornitore nei limiti della regione. Secondo la pratica in vigore, la regione coincide in linea di massima con il raggio della federazione lattiera. Tuttavia, nell'attuale situazione, questa regolamentazione non è più soddisfacente. Le frontiere delle federazioni, bisogna rilevarlo, non coincidono sempre con quelle delle regioni geo-economiche o del loro bacino d'approvvigionamento. Spesso un' azienda produttrice di una regione limitrofa si trova ad una distanza minore rispetto ad aziende site nello stesso raggio. Inoltre i raggi di distribuzione delle grandi aziende di vendita al minuto si estendono spesso sul territorio di più federazioni lattiere. Per ragioni di natura economica, e massime d'organizzazione, non si può pretendere che queste aziende acquistino da più fabbricanti il latte pastorizzato venduto nel loro raggio di distribuzione per il solo motivo che quest'ultimo si estende sul territorio di più federazioni lattiere. La pratica segue di conseguenza un'altra strada,
già da tempo, anche se è possibile constatare che gli accordi interni garantiscono un certo ordine, che non coincide tuttavia con l'ordine legale. In queste condizioni, riteniamo che sia giusto abrogare la disposizione speciale relativa all'approvvigionamento con latte pastorizzato. L'Unione centrale e le sue sezioni devono vigilare che sia mantenuto l'ordine esistente finora in materia di approvvigionamento e che le federazioni lattiere non abbiano a crearsi vicendevolmente delle difficoltà. A questo scopo esse possono basarsi sull'articolo 4 dell'ordinanza del 30 aprile 1957 concernente l'utilizzazione del latte commerciale, che prescrive la raccolta, la regolazione e la distribuzione ra-

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zionali ed economiche del latte di consumo. Inoltre lo stesso articolo obbliga le sezioni lattiere a mettere eventualmente a disposizione dei venditori il latte di consumo -- dunque anche il latte pastorizzato -- di cui essi hanno bisogno.

L'articolo 21bis capoverso 3 autorizza il Dipartimento federale dell'economia pubblica a fissare dei prezzi minimi per il latte pastorizzato nelle regioni in cui la fornitura a domicilio è pregiudicata dal fatto che questo latte si vende a prezzi anormalmente bassi. Questa disposizione non è mai stata applicata finora. Attualmente la fissazione dei prezzi minimi solleverebbe una fortissima opposizione nei consumatori. Inoltre tali prezzi possono essere fissati solo se la fornitura a domicilio risulti pregiudicata. La fissazione di prezzi minimi è per questo esclusa a priori dove un tale servizio non esiste o è assicurato in modo molto blando. Ma sarebbe molto difficile, negli altri casi, constatare l'influenza di vendite a basso prezzo sulla fornitura a domicilio, dacché altri fattori la pregiudicano. Per queste ragioni, siamo del parere che occorra abrogare questa disposizione.

Giusta l'articolo 21bis capoverso 4, la costruzione e l'esercizio di impianti di pastorizzazione e di riempitura sono subordinati al rilascio d'un permesso.

Questa disposizione voleva impedire un frazionamento della produzione di latte pastorizzato e una cattiva utilizzazione degli impianti, nonché permettere di preparare un prodotto di buona qualità e di raggiungere una migliore ripartizione dei costi. Si partiva dal principio che la produzione di latte pastorizzato in imballaggi non recuperabili sarebbe divenuta innanzitutto un'esclusiva delle grandi aziende. Ma anche piccoli apparecchi permettono di fabbricare con poca spesa un prodotto di qualità. Visto il forte aumento del consumo di latte pastorizzato in campagna, l'utilizzazione di questi piccoli impianti, segnatamente nelle regioni isolate, può contribuire ad un approvvigionamento con latte di consumo giudizioso ed economico.

Rileviamo pure che una sentenza del Tribunale federale ci ha obbligati a rivedere la concezione iniziale. Di conseguenza ci sembra il momento di scancellare la disposizione in questione. Non esiste alcun rischio di veder sorgere un numero troppo elevato di piccoli impianti. Anche non tenendo conto del
fatto che nel corso degli ultimi anni sono state inoltrate poche domande di autorizzazione -- la maggior parte accordate -- l'articolo 73 dell'ordinanza sulle derrate alimentari fissa delle esigenze molto elevate per gli impianti di pastorizzazione e per la qualità del prodotto finito. Inoltre le latterie centrali producono attualmente la maggior parte di questo latte.

L'articolo 22 del decreto sullo statuto del latte fissa la procedura da seguire in materia di autorizzazione per la vendita di latte. Un servizio lattiero esiste in certi Cantoni e Comuni; spetta ad esso prendere una decisione provvisoria, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni interes-

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säte. Se non esiste un tale servizio, le domande d'autorizzazione sono indirizzate direttamente alla Divisione dell'agricoltura.

Le abrogazioni proposte rendono superflue le disposizioni relative alla procedura d'autorizzazione e l'articolo 22 deve essere cancellato.

L'articolo 24 prevede la possibilità di ordinare la distribuzione per quartieri.

Nell'interesse di una distribuzione economica del latte di consumo, l'autorità competente può ordinare la distribuzione per quartieri allorché i due terzi dei produttori al minuto e dei commercianti che forniscono il latte a domicilio o l'autorità comunale lo richiedono (cpv. 1). I consumatori non soddisfatti del servizio hanno la possibilità di rivolgersi ad una commissione paritetica e chiedere che sia loro assegnato un altro fornitore; questo è allora tenuto a servire a domicilio la sua clientela (cpv. 4).

La distribuzione per quartieri esiste da anni nella maggior parte dei grandi comuni. Negli ultimi tempi non è più stata decisa alcuna nuova attribuzione.

A seconda della situazione locale, un gran numero di quartieri esistenti non risulta tuttavia più dotato di questo servizio. A nostro parere, l'articolo 24 può essere abrogato senza rischio di pregiudicare il consumo di latte. Il diritto di ricorso di cui fruiscono i consumatori allorquando il servizio non da loro piena soddisfazione è illusorio, poiché non è possibile ordinare la fornitura a domicilio nelle attuali circostanze. È anche assai difficile trovare un commerciante di latte disposto a servire a domicilio uno o più consumatori d'un altro quartiere. Le sezioni lattiere e i venditori sono inoltre liberi di regolare la fornitura a domicilio mediante convenzioni di diritto privato.

Riassumendo, rileviamo che i timori emessi dalla maggior parte dei Cantoni, dalle cerehie agricole e da quelle del commercio di latte circa l'abrogazione degli articoli 21, 21bis 22 e 24 del decreto sullo statuto del latte, e secondo cui la vendita del latte sarebbe pregiudicata, non sono, a nostro parere, fondati. D'una parte alcune disposizioni (obbligo in materia d'approvvigionamento, fissazione di prezzi minimi) non sono in ogni caso più applicate o non lo possono essere e la loro abrogazione non modificherebbe in nulla la situazione attuale. D'altra parte l'abrogazione del regime del permesso in materia
di vendita di latte, nonché della possibilità di ordinare la distribuzione per quartieri, non causerebbe un frazionamento del commercio lattiero, poiché le condizioni sono oggi del tutto differenti rispetto agli anni scorsi. Per quanto concerne il regime dell'autorizzazione in materia di messa in esercizio di impianti di pastorizzazione, la maggior parte delle domande devono essere accolte, giusta le considerazioni del Tribunale federale. Anche in questo settore, l'abrogazione della prescrizione in questione non dovrebbe avere in pratica conseguenza alcuna. L'abrogazione proposta delle disposizioni relative alla distribuzione razionale ed economica

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del latte di consumo, rende necessaria una modificazione o la soppressione delle prescrizioni che seguono del decreto sullo statuto del latte: L'articolo 5 capoverso 2, dispone che la vendita diretta di latte di consumo da parte di produttori sia subordinata all'autorizzazione del servizio designato conformemente all'articolo 22. In generale, i produttori che mettono del latte in commercio devono fornirlo al centro di raccolta abituale del loro settore o al centro di raccolta più vicino (art. 5 cpv. 1 del decreto sullo statuto del latte). È dunque indispensabile conservare il regime dell'autorizzazione per la vendita diretta di latte. Tuttavia visto che l'articolo 22 deve essere abrogato, bisogna designare un'altra autorità che rilasci l'autorizzazione. A nostro giudizio si dovrebbero incaricare le sezioni lattiere di rilasciare le autorizzazioni ai produttori, organizzati o no. Queste organizzazioni hanno in ogni modo funzioni di autorità per tutto quanto attiene ai compiti loro affidati in virtù del diritto pubblico. È ammissibile estendere la loro competenza anche ai produttori non organizzati, cioè ai produttori che non sono affiliati alle stesse, poiché la protezione giuridica è garantita in modo generale (art. 36 del decreto sullo statuto del latte). L'articolo 5 capoverso 2 deve essere modificato in questo senso.

In virtù dell'articolo 5 capoverso 3 del decreto sullo statuto del latte, l'approvvigionamento di aziende artigianali che appartengono ad un produttore di latte, ma indipendenti dalla sua azienda agricola, è subordinato all'autorizzazione prevista al capoverso 2 dello stesso articolo. La modificazione proposta dell'articolo 5 capoverso 2 prevede che sarà parimenti compito delle sezioni lattiere rilasciare queste autorizzazioni.

Per l'abrogazione o la modificazione delle disposizioni menzionate qui sopra, gli articoli 38 capoverso 1, 44bis e 50 capoverso 1 del decreto sullo statuto del latte diventano superflui e devono pertanto essere scancellati. Gli articoli 36 capoverso 1 e 50 capoverso 2 devono di contro essere adattati.

In questo contesto occorre modificare ancora altre disposizioni del decreto sullo statuto del latte.

Giusta l'articolo 18 capoverso 1, la BUTYRA è soggetta solo all'imposta sul capitale sociale e sugli interessi pagati ai soci per detto capitale. Questa
imposta ammonta attualmente a 16 000 franchi circa e comprende imposte comunali, cantonali, ecclesiastiche e di difesa nazionale. Poiché l'Unione svizzera per il commercio del formaggio SA è già parzialmente esente dall' obbligo dell'imposta, proponiamo di applicare la stessa regola alla BUTYRA e di modificare di conseguenza il capoverso 1. L'esonero è valido solo per le imposte dirette e la tassa di bollo ma non per l'imposta preventiva.

L'articolo 18 capoverso 2 deve essere cancellato. Non è più prelevata alcuna tassa di bollo su contratti, già da anni.

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In virtù dell'articolo 32 capoverso 1, dobbiamo provvedere all'esecuzione del decreto sull'economia lattiera, eventualmente d'intesa con i Cantoni.

Questo capoverso deve essere completato. È opportuno infatti creare una base legale che ci permetta di delegare le nostre competenze al Dipartimento federale dell'economia pubblica e ai servizi subordinati a questo, nonché di autorizzare le organizzazioni lattiere ad emanare prescrizioni concernenti la produzione, la qualità, la fornitura, il ritiro e l'utilizzazione del latte e dei latticini. Queste prescrizioni sono sottoposte alla nostra approvazione o all'approvazione del servizio da noi designato. In queste condizioni non possiamo condividere la paura delle aziende private di vedere i loro interessi colpiti dàlia delega di competenza. Eventualmente spetterà a noi o al servizio da noi designato di impedire ogni attività che alterasse le condizioni di concorrenza.

Inoltre diverse disposizioni devono essere adattate alle nuove regole della giurisdizione amministrativa federale (art. 34 cpv. 3; abrogazione dell'art.

45 cpv. 2). Infine l'articolo 39 capoverso 2 deve .essere modificato, poiché la legge del 9 dicembre 1850 è stata sostituita da quella del 14 marzo 1958.

È superfluo far riferimento all'articolo 40, nell'articolo 36 capoverso 2.

L'articolo 43 capoverso 2 deve essere modificato solo in quanto la Divisione dell'agricoltura sia autorizzata a reclamare, mediante decisione, il rimborso dei vantaggi pecuniari illeciti. Queste decisioni possono formare l'oggetto di ricorsi, conformemente alle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa.

Per ragioni di comodità, infine, gli articoli 37 e 38 sono riuniti in un solo articolo. L'articolo 38 deve di conseguenza essere cancellato.

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Conseguenze d'ordine finanziario e sul piano del personale

La modificazione proposta del decreto sullo statuto del latte non ha alcuna conseguenza rilevante d'ordine finanziario o sul piano del personale.

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3

Modificazione della legge sull'agricoltura

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Introduzione

Nelle discussioni relative all'istituzione d'un contingentamento lattiero per aziende, come previsto nel disegno di decreto sull'economia lattiera 1977, le misure di controllo dell'utilizzazione di foraggi concentrati hanno un ruolo determinante.

È opportuno rilevare dapprima, a questo riguardo, che i concentrati utilizzati in Svizzera, di cui i quattro quinti circa sono d'origine straniera, sono assorbiti nella proporzione del 70-75 per cento dalla suinicoltura e dall'avicoltura, settori che dipendono di conseguenza dalle importazioni, se si considera la quantità totale dei foraggi concentrati. D'altra parte, bisogna segnalarlo, l'estensione della base foraggiera dell'azienda e del Paese, ha permesso all'agricoltura svizzera di aumentare sensibilmente i suoi redditi. Il reddito lordo finale, nel quale la suinicoltura e l'avicoltura rappresentano dal 23 al 24 per cento, lo mostra chiaramente.

Ma l'allevamento dei bovini ha pure potuto svilupparsi grazie all'impiego di foraggi concentrati. È del resto provato che un ricorso moderato a questi prodotti, al fine di completare le razioni di foraggi secchi indigeni, aiuta a trarre il miglior rendimento dagli animali e contribuisce pertanto a ridurre le spese di produzione. Ma il principio di un foraggiamento complementare irragionevolmente elevato mediante concentrati deve essere respinto, poiché se permette certo di aumentare ancora la produzione, non ha più quale l'effetto di diminuire i costi. Bisogna dunque già scartarlo per ragioni dipendenti dall'economia aziendale. Infine un tale foraggiamento diviene motivo di risentimento quando il mercato non riesce più ad assorbire il volume totale d'una mercé prodotta.

La diminuzione della popolazione, inattesa ancora fino ad alcuni anni or sono, unita ad un ristagno del consumo provocato dall'evoluzione economica, hanno creato difficoltà di commercializzazione sia per quanto concerne il latte e i latticini sia per la carne. Per questa ragione bisogna tentare, mediante una regolamentazione rafforzata dell'utilizzazione di foraggi, di creare un migliore equilibrio fra l'offerta e la domanda. Si pone ora la questione a sapere se la produzione debba essere orientata mediante il prezzo o mediante restrizioni propriamente dette.

L'orientamento della produzione mediante i prezzi deve considerare il fatto che
le condizioni topografiche e climatiche della Svizzera sono molto diverse. Così vaste regioni del nostro Paese dipendono dalla produzione animale; in altri termini non è possibile nelle stesse dedicarsi alla cultura dei

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campi. È la ragione per cui una diminuzione generale dei prezzi tendenti a ridurre una produzione troppo cospicua sarebbe considerata nelle regioni in questioni come un'ingiustizia.

Il decreto sull'economia lattiera 1977 prevede segnatamente di ripartire in caso di bisogno la quantità di base fra i produttori (contingentamento lattiero) e di procedere a deduzioni sul prezzo del latte in caso di forniture eccessive. Questo intervento diretto, tendente ad influire sulla quantità, porta finalmente ad un prezzo differenziato secondo l'eccedenza di fornitura; ma sarebbero le aziende che forniscono effettivamente troppo latte ad essere colpite. Questa misura deve essere completata da interventi sul piano della politica praticata nel settore dei foraggi. In primo luogo vi sono le misure già in vigore, vale a dire il contingentamento delle importazioni e i soprapprezzi. È inoltre previsto di emanare nuove disposizioni legali al fine di meglio adeguare la produzione animale alla base di foraggio del Paese.

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In generale

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Importanza per l'agricoltura svizzera dell'importazione di foraggi concentrati

Viste dalla prospettiva del volume disponibile, l'abbiamo già rilevato nell' introduzione, la suinicoltura e l'avicoltura dipendono dai foraggi concentrati di origine straniera. Se l'importazione di questi foraggi fosse limitata al di là della quantità necessaria in funzione delle possibilità di smercio della carne e delle uova indigene, l'approvvigionamento con questi prodotti dovrebbe essere completato mediante importazioni. Considerato che la carne di porco e di pollame del Paese rappresenta rispettivamente circa il 47 e dal 3,5 al 4 per cento della quantità totale di carne consumata, la cessazione delle importazioni di foraggi concentrati renderebbe necessaria l'importazione supplementare di un poco più della metà della carne consumata attualmente in Svizzera. A causa di ciò l'agricoltura svizzera perderebbe quasi un quarto del suo reddito lordo finale, e scomparirebbero un gran numero di aziende. Ma una limitazione troppo forte delle importazioni di foraggi concentrati avrebbe anche effetti negativi sulla struttura di numerose aziende agricole. Nel corso degli ultimi anni, molte medie e piccole aziende hanno tentato, con successo, di rimediare all'insufficienza dei loro redditi facendo ricorso a rami agricoli speciali, facenti capo ad una base foraggiera estranea all'azienda. Un cambiamento totale della politica praticata finora nel settore dei foraggi provocherebbe per forza di cose un indebolimento considerevole di aziende, che a suo tempo furono perfino incoraggiate a procedere a investimenti supplementari grazie alla concessione di crediti d'investimento da parte della Confederazione. La scomparsa dei rami agri-

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coli speciali ridurrebbe numerose persone, oggi capiazienda a tempo pieno a livello di capiazienda a tempo parziale che, secondo l'evoluzione della situazione economica, avrebbero difficoltà a trovare una nuova occupazione supplementare o accessoria.

L'importanza delle importazioni di foraggi per il potenziale di produzione dell'agricoltura svizzera, si evidenzia anche per il fatto che nel corso dell' esercizio 1973/74 queste importazioni hanno fornito il 26,6 per cento delle unità amidon e il 31,5 per cento delle proteine digestibili contenute nella totalità dei foraggi utilizzati. Questa proporzione è regolarmente aumentata nel corso degli ultimi anni.

Di conseguenza un'importazione di foraggi concentrati che tenga conto delle condizioni di produzione e di smercio risulta decisiva per l'agricoltura svizzera. Una limitazione oltre le proporzioni derivanti dalla domanda di prodotti trasformati d'origine animale, causerebbe necessariamente la chiusura di molte aziende e si tradurrebbe, per altre, in un mancato guadagno difficilmente sopportabile.

In questo settore bisogna tuttavia segnalare anche i rischi inerenti ad una politica d'importazione troppo liberale, rischi di due generi.

Dapprima una tale politica potrebbe sfociare in un disinteresse verso la cultura indigena di cereali foraggieri e, in modo del tutto generale, indebolire la capacità concorrenziale dei foraggi indigeni. Infine una simile evoluzione causerebbe l'abbandono di numerose terre ancora sfruttate dall'agricoltura e ostacolerebbe gli sforzi fatti nell'ambito della sistemazione del territorio.

Abbiamo dunque tutte le ragioni di incoraggiare la coltura di cereali foraggieri nel quadro del programma di produzione agricola. In altri termini, una parte sempre maggiore dei foraggi concentrati utilizzati nella produzione di carne deve essere prodotta nel Paese, ciò che contemporaneamente ridurrebbe la produzione lattiera.

Infine occorre evocare il pericolo, latente di una soprapproduzione, visto che le aziende di trasformazione che lavorano sulla base di foraggi concentrati importati non sono legate all'esistenza di un'azienda agricola. La loro capacità è dunque meno limitata e possono dunque svilupparsi grandi aziende la cui produzione può in breve tempo sovraccaricare il mercato. Il controllo delle importazioni di concentrati tende dunque a concentrare lo sviluppo di tali aziende al livello richiesto dalla domanda.

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Misure atte ad incoraggiare la coltura indigena dei cereali foraggieri

Di contro ai cereali panificabili, che possono essere smerciati ad un prezzo fisso, che copra le spese di produzione, i cereali foraggieri indigeni devono essere commercializzati in concorrenza con la mercé importata corrispondente, o utilizzati anche nell'azienda del produttore. Di regola il prezzo di queste importazioni è inferiore a quello che dovrebbe ricevere il produttore svizzero dalla sua produzione per poterne coprire le spese. La riscossione di soprapprezzi permette di colmare una parte della differenza, fino ad un «prezzo di soglia» determinato (prezzo alla consegna desiderato per la mercé importata) il quale influenza a sua volta i costi di produzione dei prodotti trasformati d'origine animale (carne, uova). Ma individualmente, l'agricoltore coltiverà cereali foraggieri solo quando la differenza esistente ancora fino al livello della retribuzione necessaria gli verrà bonificata mediante un pagamento diretto. Questo pagamento è effettuato sotto forma di premi di coltura, alla cui copertura servono in primo luogo i soprapprezzi prelevati sui foraggi importati. Questo sistema rappresenta dunque una perequazione, il cui scopo è di coprire una differenza eventualmente negativa fra il prezzo alla produzione, che copra le spese della stessa, e il prezzo indicativo, dipendente dall'importazione, per la commercializzazione dei prodotti dei Paese.

L'importo dei premi di coltura per i cereali foraggieri e il prezzo realizzabile per la mercé commercializzata, devono essere proporzionati al prezzo dei cereali panificabili. Se questa proporzione si modifica fortemente a favore dell'una o dell'altra coltura, l'agricoltore da la preferenza alla più vantaggiosa. Di conseguenza la modificazione delle relazioni fra i redditi, mediante spostamento della scala dei prezzi, può servire quale mezzo atto ad orientare la produzione.

Al livello dei prezzi realizzati nel 1976 per i cereali panificabili (circa 91 fr./ q), si può ammettere che il prezzo, per 100 kg, dell'orzo e dell'avena dovrebbe rappresentare circa il 90 per cento del prezzo dei cereali panificabili e quello del mais da granella il 75 per cento. Si può così calcolare il prezzo equo da pagare per i cereali foraggieri indigeni (82 fr./q per l'orzo e l'avena e 68 fr./q per il mais da granella), dal quale bisogna dapprima dedurre il premio di coltura
riferito ad un rendimento di 100 kg, al fine di ottenere il prezzo indicativo applicabile alla commercializzazione (il premio di coltura da circa 18 fr./q per l'orzo e l'avena e 9 fr./q per il mais da granella).

Deducendo da questo prezzo indicativo il margine degli importatori e le spese di trasporto (3,50 fr./q) si arriva al «prezzo di soglia», cioè al prezzo di rivendita della mercé importata. È verso questo prezzo che si deve tendere, mediante un'applicazione flessibile dei soprapprezzi sui foraggi im-

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portati. Nelle attuali circostanze, questo prezzo dovrebbe dunque essere di circa 58 franchi in media per 100 kg. In effetti, durante i primi nove mesi, esso era di circa 2 franchi minore. Questa differenza è destinata ad incoraggiare maggiormente la coltura di cereali panificabili.

Un premio di coltura relativamente alto in confronto al prodotto globale, offre al produttore svizzero una maggior sicurezza sul piano del reddito, per il fatto che questa parte della retribuzione equa non dipende più dal rendimento ottenuto; esso deve essere considerato pertanto come una misura d'incoraggiamento di carattere particolare.

Il programma della produzione agricola per gli anni dal 1970 al 1975 prevedeva di portare da 247000 a 237000 ettari la superficie delle colture aperte e segnatamente da 61 000 a 76000 ettari quella delle colture di cereali foraggieri (compreso il mais da granella). Come si può vedere nella tavola 18, i premi di coltura sono stati aumentati all'inizio del periodo fissato nel programma. Essi sono stati in seguito poco modificati, nonostante gli aumenti ulteriori del prezzo dei cereali panificabili. Ma poiché l'evoluzione dei prezzi sui mercati internazionali ci ha costretti all'aumento simultaneo del «prezzo di soglia», il rapporto ricercato fra il prezzo dei cereali panificabili e quello dei cereali foraggieri indigeni non è stato troppo scosso nel corso degli anni; la quota assunta dal premio di coltura nel prodotto globale ottenuto per i cereali foraggieri è tuttavia diminuita contemporaneamente all' aumento del prezzo dei cereali panificabili.

La tavola 19 mostra in particolare come la superficie coltivata che si voleva raggiungere nel 1975 fosse già stata raggiunta nel 1973. Quest'evoluzione positiva è continuata, ma a spese dei cereali panificabili in primo luogo.

È la ragione per cui il premio per il mais, la cui coltura denotava uno sviluppo particolarmente forte, è stato ridotto nel 1975 e graduato a seconda della superficie per azienda, sulla base delle condizioni di coltura particolari per questo le spese totali per unità di superficie sono, per la prima volta nel 1975, nettamente diminuite. Provvisoriamente l'attrattiva di un' estensione della superficie coltivata a cereali foraggieri dovrebbe essere così ridotta, fino a quando la coltura di cereali panificabili sarà di
nuovo sufficiente. Nel quadro del nuovo programma di produzione per gli anni dal 1976 al 1980, che prevede 300 000 ettari di colture aperte, la coltura di cereali foraggieri (compreso il mais da granella) deve essere portata da 79 800 (1976) a 100 000 ettari entro il 1980. Questa estensione delle superfici coltivate all'interno del Paese deve tradursi in una produzione indigena supplementare di circa 90 000 t di cereali foraggieri e 50 000 t di cereali panificabili, vale a dire in una riduzione proporzionale delle importazioni, se i bisogni restassero immutati.

177 Tavola 18 Premi di coltura per ettaro, nonché contributi alle spese di commercializzazione e di trasporto per 100 kg di cereali foraggieri (incluso mais da granella) e di fave, dal 1966 al 1975 Premi di coltura (fr./ha) Supplemento per terreni in pendio e supplementi di montagna Anno

1966

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Mais da granella

400 375 500 650 750 750 750 750 750 700*>

Altri cereali foraggieri

400 375 450 600 700 700 700 750 750 750

Fave

200 187.50

225 300 350 700 700 750 750 750

Supplementi per terreni Supplementi in pendio e di montagna supplementi al di sopra di montagna di 1000 m (ino a 1000 d'altezza m d'altezza

100 100 100 150 150 150 200 200 300 300

200 200 200 250 250 250 350 359 450 450

Contributi alle spese di commercializzazione (fr. 2,50) e di trasporto (media) fr ìct li./q

3.41 3.47 3.48 3.51 3.59 3.75 3.92 3.96 4.31 4.45

*' Per i primi 3 ettari per azienda; franchi 450 per le superfici fra 3 e 5 ettari e franchi 200 per quelle superiori a 5 ettari.

Nel corso degli ultimi dieci anni, circa 680 franchi per ettaro e per anno sono stati accordati per l'incoraggiamento della coltura di cereali foraggieri.

Come mostra più oltre la tavola 21, i soprapprezzi sui foraggi riscossi durante il decennio hanno permesso di coprire interamente le spese globali.

In conclusione, l'incoraggiamento sistematico della coltura di cereali foraggieri mediante premi per superficie e contributi alle spese di commercializzazione e di trasporto, ha dato buoni frutti. Al fine di ridare un maggior impulso alla coltura di cereali panificabili, è stato tuttavia necessario sfavorire un poco i cereali foraggieri nei confronti dei cereali panificabili, beninteso solo temporaneamente. Ma, in generale e conformemente al programma di produzione 1976 a 1980, si tratta di coltivare non solo più cereali panificabili, ma anche più cereali foraggieri. La coltura più abbondante di quest'ultimi anni è destinata a sostituire una parte delle importazioni.

Foglio federale 1977, Voi. I

12

178

Tavola 19 Premi di coltura, nonché contributi alle spese di commercializzazione e di trasporto di cereali foraggieri (incluso mais da granella) e di fave, dal 1966 al 1975

Anno

Superficie coltivata ha

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1

49100

46580 45404 55894 61217 65978 71302 76563 83238 81500

Spese globali

Premi di coltura inclusi supplementi per terreni in pendio e supplementi di montagna ir.

commercializza, zione e di trasporto fr.

fr.

20 201 435 17941440 21 024 705 34449150 43811893 47 614 957 50 655 670 58 779 167 65 016 894 57 566 949

487 526 677 334 690 251 948 706 1 273 108 2316672 1 933 715 2 573 072 2 845 449 2433021

20 688 961 18 618 774 21714956 35 397 856 45 085 001 49 931 629 52 589 385 61 352 239 67 862 343 59 999 970

Contributi

·

per ha

421.40 399.70 478.30 633.30 736.50 756.80 737.55 *> 801.30 815.30 736.20

Premi per il mais parzialmente ridotti.

323

Controllo dei foraggi importati

Per «controllo» dei foraggi concentrati bisogna intendere tutte le misure atte a limitare l'impiego di queste materie ausiliarie alla proporzione indispensabile commisurata alia produzione indigena e alla domanda di prodotti di trasformazione d'origine animale. Due mezzi sono oggi a disposizione: il contingentamento e la riscossione di soprapprezzi alla frontiera.

323.1

Contingentamento

Per contingentamento si intende una limitazione quantitativa delle importazioni. È il Dipartimento federale dell'economia pubblica che è competente per ordinare o levare il contingentamento globale. Esso ha incaricato la Divisione del commercio di liberare ogni trimestre i volumi d'importazione, d'intesa con la Divisione dell'agricoltura e previa consultazione del comitato della Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (CCF). Spetta in seguito alla CFF ripartire il contingente globale fra i vari aventi diritto.

Solo la CFF può importare merci contingentate, il che significa che essa acquista le merci dagli importatori alla frontiera, le colpisce con soprapprez-

Tavola 20 Importazioni di foraggi concentrati, previa deduzione degli aumenti di scorte obbligatorie e delle riesportazioni Foraggi concentrati contingentati Liberazioni (incluse attribuzioni obbligatorie) Eccedenze ) in % delle liberazioni (senza attribuzioni obbligatorie)

Anno

1} :)

3)

Importazioni1*

3

In % del 1973

In % delle liberazioni

In % del 1973

70.8 78.3 64.4 73.1 80.4 83.1 83.2

72.0 69.5 70.2 83.1 84.7 82.4

954 940 1 056 824 868 588 986449 1 084 757 1 120 578 1 122 760

98.9 112.1 95.4 107.2 99.6 101.0 104.0

2.21

100

1 348 990

103.0

4.14 9.11

89.3 80.2

1 198 529 1 168 101

102.4 111.2

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

966000 943000 910000 920000 1089000 1 110000 1 080 000

4.51 3.15 2.51 2.22 1.75 2.95 1.65

1973

1 310000

1974 1975

1 170000 1 050000

73.7

100

88.8 86.6

In % delle importazioni di merci contingentate

In % del 1973

1 073 768 1 203 883 993 582 1 129 408 1 237 696 1 259 706 1 278 045

112.4 113.9 114.1 114.5 114.1 112.4 113.8

72.6 81.4 67.2 76.4 83.7 85.2 86.4

1 478 670

109.6

1 344 333 1 336 780

112.2 114.4

100

90.9 90.4

Fonte: Rapporto d'attività della Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (per le importazioni di foraggi concentrati contingentati, l'aumento delle scorte obbligatorie e le esportazioni).

Fonte: Statistica mensile del Segretariato dei contadini svizzeri (solo le importazioni di foraggi, dunque senza i sottoprodotti di materie prime per l'industria alimentare elaborate in Svizzera.

Numero della tariffa doganale: ex 0206.10, ex 0402.10, ex 0705.10, 12, 14, ex 1001.12, ex 1002.12, ex 1003.01, ex 1004.01, ex 1005.01, ex 1006.12, 1006.20, ex 1007.01, ex 1101.12, 1101.30, ex 1102.10, 14, 1102.30, 1105.10, 22, ex 1201.30, 50, 1204.01, ex 1208.01, 2301.01, 2302.01, 2303.01, ex 2304.01, 2307.10, 14, 16,20.

Inoltre a partire dal 1° trimestre 1975: ex 0507.16, ex 0515.01, ex 0706.01, ex 1101.16, ex 1106.10, ex 1202.10, ex 1209.01, ex 1405.20, ex 1507.30, ex 1507.32, ex 1802.01, ex 2106.20, ex 2306.10, ex 2306.20.

Inoltre a partire dal 1° trimestre 1976: ex 1107.10).

Le eccedenze sono limitate al 10 per cento al massimo e colpite con un soprapprezzo maggiorato.

180

zi e altre tasse (contributo alle scorte obbligatorie, per esempio) poi le rivende agli importatori nel Paese. Eccezionalmente essa può anche acquistare mercé all'estero e attribuirla ai suoi membri (attribuzioni obbligatorie).

Il contingentamento si fonda sulle seguenti basi legali: -- articolo 1 del decreto federale del 17 dicembre 1952 concernente la Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (RS 916.112.218); -- articoli 19 e 23 della legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 (RS 910.1); -- articoli 1 e 4 del decreto federale del 28 giugno 1972 sulle misure economiche esterne (RS 946.201).

Il riferimento al decreto concernente le misure economiche esterne mostra che il contingentamento non è unicamente motivato dall'agricoltura, ma anche dalla politica commerciale.

È incontestabile che un'importazione di foraggi completamente libera, cioè senza contingentamento e senza soprapprezzi, avrebbe conseguenze pregiudizievoli all'agricoltura, segnatamente una forte concorrenza alla produzione indigena da parte delle importazioni, prezzi che l'offerta troppo abbondante renderebbe insufficienti per coprire le spese e fluttuazioni di prezzo, nel settore dei foraggi, che non resterebbero senza effetto per i prezzi di vendita e per il reddito agricolo. Ma vi sarebbero soprattutto difficoltà quando la produzione animale dovesse essere frenata a causa di una domanda di latte e di carne divenuta più debole. L'importatore individuale o il negoziante di foraggi, tenterebbe allora di preservare la sua parte del mercato con uno sforzo supplementare il che si tradurrebbe forzatamente in una pressione maggiore a livello della vendita. Gli effetti di una tale politica assumerebbero, a breve scadenza, la forma di una offerta divenuta eccessiva e, a lungo termine, quella di un'importazione di foraggi concentrati, a scapito dei foraggi prodotti nel Paese; questo secondo pericolo deve essere combattuto con una politica di soprapprezzi corrispondente.

Per questa ragione, come dimostrato dalla tavola 20, le liberazioni sono state ridotte di circa il 20 per cento fra il 1973 e il 1975; nel 1976, esse erano ancora del 75 per cento, circa, del volume registrato nel 1973.

In seguito ad un'utilizzazione più forte delle eccedenze e di un accavallamento cronologico delle liberazioni e delle importazioni, verso
la fine dell' anno in particolare, le importazioni corrispondenti del 1975 sono restate dal 13 al 14 per cento inferiori, solamente, ma senza superare di molto il livello del 1971. Le importazioni totali, che erano superiori di circa il 13 per cento a quelle di foraggi concentrati contingentati, nella media degli ultimi 10 anni, sono diminuite solo del 10 per cento, cioè ancora di meno, per l'aumento rispetto ai due anni precedenti delle merci non contingentate (per es. farina di pesce e di carne).

181

Questo processo regressivo deve essere adeguato alla domanda di prodotti d'origine animale, affinchè il mancato guadagno dell'agricoltura non divenga troppo ingente. In effetti non sarebbe certo giusto provocare la sostituzione delle importazioni di alimenti concentrati con importazioni di prodotti di carne o, in altri termini, ridurre in modo eccessivo e superfluo la trasformazione indigena. Il problema della riduzione controllata nei differenti settori non può tuttavia essere risolto mediante il contingentamento globale.

Si può dunque dire che il contingentamento, in particolare in periodi di ridimensionamento come quello che conosciamo dal 1974, rappresenta un elemento essenziale d'orientamento della produzione; le cifre dell'importazione mostrano che il totale dei foraggi concentrati importati, a disposizione della trasformazione indigena, è diminuito del 10 per cento circa fra il 1973 e il 1975. La restrizione quantitativa delle importazioni ha tuttavia i suoi limiti, poiché un'offerta divenuta rara avrebbe ripercussioni d'ordine economico poco piacevoli (mercato di venditori).

323.2

Soprapprezzi

In virtù dell'articolo 19 capoverso 1 della legge sull'agricoltura, il Dipartimento federale dell'economia pubblica è autorizzato a limitare l'importazione dei foraggi, della paglia e dello strame, e a colpire quest'importazione con soprapprezzi. Giusta l'articolo 20 capoverso 2 della stessa legge, le spese risultanti dai premi di coltura sono coperte anzitutto con i proventi soprapprezzi in questione.

La tavola 21 permette di constatare che i soprapprezzi riscossi nel corso di quest'ultimi 10 anni hanno superato le spese fatte per incoraggiare la coltura di cereali foraggieri, che figurano nella tavola 19. Negli anni 1973 e 1974 gli oneri non sono stati interamente coperti dai soprapprezzi, eccezionalmente.

Sussiste qui correlazione con la funzione compensatrice dei soprapprezzi fra il prezzo variabile, sui mercati internazionali, e il «prezzo di soglia» ricercato. Nonostante entrate elevate provenienti dai soprapprezzi, i prezzi di vendita medi dell'orzo, dell'avena e del mais, per esempio, non sono stati superiori, nel 1975, bensì un poco inferiori a quelli dell'anno precedente.

Il «prezzo di soglia» è stato dunque mantenuto volontariamente costante, ciò che doveva tradursi in soprapprezzi più elevati proprio quando diminuivano i prezzi fatti sui mercati mondiali.

In questo caso si pone la questione del livello del «prezzo di soglia» e, di conseguenza, del livello dei premi di coltura. Nel quadro del nostro approv-

182 Tavola 21

Soprapprezzi sui foraggi 1966-1975 Soprapprezxi sui foraggi Anno Fr.

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

40 146 700 49 948 954 84 354 543 112472369 103 546 120 86 208 774 111 244991 53 153 305 29 529 844 135 323 959

In % delle spese globali a favore dei cerali foraggieri (tavola 19)

194.0 268.3 388.5 317.7 229.7 172.7 211.5 86.6 43.5 · 225.5

vigionamento indigeno con foraggi, il foraggio secco assume un'importanza capitale. Se deve essere diminuito il numero di vacche per ragioni dipendenti dalle possibilità di smercio, vi sarà più foraggio secco disponibile per gli altri settori agricoli.

Questo foraggio può essere messo a disposizione per l'ingrasso del bestiame bovino. È poco indicato per la suinicoltura, d'ingrasso in particolare, e non serve praticamente a nulla nell'avicoltura. Dobbiamo dunque incoraggiare il più possibile la produzione di carne basata sul foraggio secco. È la ragione per cui -- in vista dell'orientamento della produzione -- è giusto incoraggiare la produzione di carne bovina a scapito di quella di porco.

Di conseguenza sarebbe sbagliato basare ancora di più la produzione di carne bovina sui foraggi importati, per l'ingrasso di giovani animali per esempio (baby-beef). La produzione di carne bovina deve essere al contrario basata il più ampiamente possibile sulla base foraggiera indigena e si dovrebbe tentare, anche nella produzione suina, di ritornare in una maggiore proporzione alla base foraggiera indigena dell'azienda.

Tuttavia tutto ciò presenta un interesse economico per l'agricoltura solo se i foraggi importati non risultano troppo a buon mercato nei confronti delle spese di produzione dei foraggi secchi indigeni. In effetti più i prezzi della mercé importata sono bassi, più la differenza delle spese di produzione diventa grande fra la carne bovina d'una parte e la carne di porco e di pollame dall'altra parte. Per questo il consumo di carne bovina, prodotta soprattutto sulla base di foraggi indigeni, continuerà a diminuire e quello di carne di porco e di pollame, più a buon mercato, ad aumentare, cosicché sarà di nuovo necessario importare foraggi in quantità maggiori.

183

Da ciò risulta che, per motivi dipendenti dall'orientamento della produzione, un «prezzo di soglia» relativamente elevato è necessario per fissare i soprapprezzi. Per questa ragione e sotto l'effetto dell'evoluzione internazionale dei prezzi, il prezzo di vendita medio dei foraggi principali importati è aumentato di circa il 40 per cento dal 1972 al 1976 (vedi grafico: prezzo dell'orzo importato, franco dogana e diritto doganale compreso). È anche per questo che i premi di coltura non hanno dovuto essere aumentati, nonostante i prezzi più elevati dei cereali panificabili.

I soprapprezzi variabili sono dunque uno strumento utile per l'orientamento della produzione. Si è visto tuttavia più sopra che il «prezzo di soglia» non può essere rialzato a volontà, ma solo fino alla scomparsa com-

H

O. o m | S

M

O. ì

^

184

pietà dei premi di coltura. L'orientamento dell'impiego di foraggi concentrati nell'allevamento di bestiame da latte, mediante i soprapprezzi, presenta dunque dei limiti.

Si può di conseguenza constatare che i mezzi di controllo dei foraggi esistenti -- contingentamento globale e riscossione di soprapprezzi -- permettono di esercitare un'influenza sulla produzione animale considerata nel suo insieme. I soprapprezzi permettono anche di far fronte ad una differenza ancora maggiore delle spese di produzione fra il foraggio secco indigeno e i foraggi concentrati importati. Ma un orientamento dal punto di vista strutturale resta così impossibile, ed esige il ricorso ad altre misure complementari (cfr. cap. 332).

33

Necessità di modificazioni

331

Commercializzazione dei panelli interi indigeni prodotti con semi oleiferi importati

La domanda indigena di panelli per il foraggiamento è coperta attualmente in tre modi: l'importazione, la trasformazione di semi oleiferi importati e la trasformazione di semi di colza indigeni. La tavola 22 mostra che, durante gli ultimi 10 anni, il consumo annuale medio è salito a 170000 t circa, di cui il 63 per cento, più o meno, è stato importato e il 6-7 per cento solamente ricavato dalla coltura indigena di semi oleiferi (colza). Quanto al 30 per cento restante, è stato fornito dalla trasformazione di semi oleiferi importati; questa proporzione relativamente modesta è dovuta alla capacità limitata dei 4 oleifici indigeni.

La trasformazione indigena è assicurata perlopiù dalle fabbriche SAIS/ ASTRA, proprietà dell'UNILEVER (Svizzera) SA. Questa ha annunciato nel 1974 un progetto, secondo il quale gli oleifici attualmente siti a Steffisburg (ASTRA) e a Horn (SAIS) sarebbero sostituiti da una nuova fabbrica a Kaiseraugst, in cui verranno trattate 350000 t circa di frutti oleiferi, fra cui 260000 t di soia, che forniscono di conseguenza 260000 t di panelli, per la maggior parte di soia tritata.

Si nota dunque che la produzione annua di panelli da parte della fabbrica di Kaiseraugst supererebbe di circa 90 000 t il consumo medio di questi ultimi dieci anni.

Bisogna anche tener conto del fatto che la quantità di panelli di colza indigena, cioè circa 11 000 t per anno, attualmente, aumenterà leggermente

185

Tavola 22 Importazione e produzione di panelli dal 1966 al 1975 Importazioni di panelli, semi oleiferi per il foraggiamento, e carruba t

Panelli ottenuti mediante la trasformazione di semi oleiferi importati t

1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75

101 600 111 800 101 100 75200 84300 97600 91700 115700 203 200 73100

Media annuale In % del totale

Anno (1.7-30.6)

Panelli di colza indìgena

Totale

t

t

55000 47000 40600 54600 55200 60000 49100 51600 55700 47400

8100 6500 10700 11000 8100 11 100 13800 13 500 11600 16000

164 700 165300 152400 140800 147 600 168700 154 600 180800 270500 136500

105 530

51620

11040

168 190

62.7

30.7

6.6

100

(estensione delle colture) e che i due altri oleifici continueranno probabilmente a macinare semi oleiferi importati. Di conseguenza si può prevedere che la produzione di Kaiseraugst, unita ai panelli delle altre fabbriche del Paese, supererebbe di un po' più di 100000 t il consumo indigeno annuo.

Questo calcolo presuppone, la scomparsa degli importatori attuali i quali approvvigionano il mercato svizzero nella proporzione del 60-65 per cento.

Questo problema è stato studiato molto seriamente con l'azienda interessata e gli importatori. Ci si chiedeva se la soluzione del problema dovesse essere ricercata sul piano del diritto privato o del diritto pubblico. A nostro parere la soluzione di diritto pubblico è preferibile, poiché è presumibile che non tutti gli importatori accetterebbero di addivenire ad accordi di diritto privato.

Il problema essenziale è dato dal fatto che le importazioni di semi oleiferi, effettuate in base all'articolo 19 della legge sull'agricoltura, non sono- contingentate, e che i panelli forniti dalla trasformazione all'interno del Paese possono essere smerciati liberamente sul mercato svizzero. Un orientamento della produzione di panelli nel quadro della trasformazione indigena, mediante il contingentamento delle importazioni di semi oleiferi, non potrebbe entrare in considerazione, poiché per ragioni di redditività economica, un

186

moderno oleificio non può essere concepito solo per il mercato svizzero, relativamente limitato, e deve esportare una parte della sua produzione. Di conseguenza resta solo la soluzione di integrare nel contingente globale i panelli consumati nel Paese.

Anche se il progetto di Kaiseraugst non è ancora stato attuato, per il momento, siamo del parere che debba essere apprestata una soluzione preventiva al problema causato dall'eventuale creazione di nuove grandi capacità di produzione. Ma, occorre che lo diciamo espressamente, siamo interessati ad un'industria svizzera in questo ramo, segnatamente per ragioni dipendenti dalla produzione e dall'economia di guerra. Per questo non abbiamo l'intenzione di far uso della nuova competenza, fino a quando la capacità attuale degli oleifici non verrà accresciuta.

La soluzione del diritto pubblico si concretizza con un nuovo capoverso l bls dell'articolo 19 della legge sull'agricoltura.

In virtù di questa disposizione tutti i panelli e i frantumati provenienti dalla trasformazione di semi oleiferi importati potrebbero essere calcolati nei contingenti d'importazione, nella misura in cui essi sono messi in commercio sul mercato svizzero o consumati nell'azienda stessa. Parallelamente essi sarebbero colpiti con un' soprapprezzp intero, in modo che l'onere proporzionale delle importazioni di semi oleiferi scomparirebbe.

Tutto quanto non giungesse sul mercato svizzero o non fosse consumato nell'azienda stessa, dovrebbe prendere la via dell'esportazione. I panelli prodotti nel Paese mediante la trasformazione di semi oleiferi importati sarebbero così posti sullo stesso piano dei panelli d'importazione: le due categorie sarebbero sottoposte al contingentamento globale. In mancanza di questa misura, il contingentamento delle importazioni di panelli sarebbe annullato dai panelli prodotti in grande quantità nel Paese in seguito alla costruzione di un oleificio di grande capacità. Nel quadro del contingente globale, i panelli provenienti dalla trasformazione indigena di semi oleiferi importati potrebbero essere in effetti smerciati liberamente. In queste condizioni le importazioni di semi oleiferi dovrebbero essere limitate.

La nuova disposizione ci da dunque la possibilità di sottoporre, in caso di bisogno, ad un contingentamento dei foraggi il consumo indigeno
(approvvigionamento del mercato, consumo in proprio) di panelli e frantumati destinati al foraggiamento e provenienti da semi oleiferi importati. Inoltre il Dipartimento federale dell'economia pubblica è autorizzato a colpire questi foraggi con un soprapprezzo completo, che si sostituisce all'onere proporzionale applicato finora per le importazioni di semi oleiferi.

187 I panelli e i frantumati prodotti nel Paese mediante la trasformazione di semi oleiferi importati e consumati in Svizzera, e la mercé importata, sarebbero così trattati allo stesso modo per quanto concerne il contingentamento e i soprapprezzi.

Per questa ragione bisognerebbe pure sottoporli all'insilamento obbligatorio (mediante il contributo all'insilamento in questione) e subordinarli ad un eventuale obbligo di ritiro di foraggi indigeni (gemellaggio).

332

Orientamento della produzione animale

332.1

Adeguamento degli effettivi di bestiame alle condizioni di produzione e di smercio, nonché alla produzione foraggiera dell'azienda e del Paese

Giusta il tenore attuale dell'articolo 19 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura, il Consiglio federale può prendere i provvedimenti necessari per «adattare gli effettivi di bestiame alla produzione foraggiera dell'azienda e del Paese, se le condizioni di smercio dei prodotti dell'economia animale e lattiera o altre ragioni di ordine economico l'esigano impellentemente». Oggi questa disposizione non corrisponde più interamente alle circostanze reali della produzione animale in alcuni settori, quali l'avicoltura e la suinicoltura. Dall'entrata in vigore della legge sull'agricoltura, la produzione animale ha visto i settori in questione dover sempre più ricorrere a foraggi acquistati; le tavole 23, 24 e 25 indicano questa evoluzione.

Lo scopo fissato nell'articolo 18 della legge sull'agricoltura, cioè la ricerca delle condizioni ottimali di produzione e di smercio, non può dunque più essere raggiunto in questi settori con il solo adattamento della produzione ai foraggi prodotti nell'azienda e nel Paese. Ci deve pertanto essere concessa la competenza di orientare la produzione di questi settori ai sensi dell' articolo 18, ma indipendentemente dalla produzione foraggiera dell'azienda e del Paese.

Dobbiamo poter, in materia di avicoltura e di suinicoltura, in particolare, ordinare degli effettivi massimi, in modo da prevenire efficacemente una crescente industrializzazione.

Questa competenza più estesa non dovrebbe del resto impedire di continuare sulla via dell'orientamento della produzione animale mediante la produzione foraggiera, là dove la cosa è ancora possibile oggigiorno, come è il caso, in particolare, nell'allevamento del bestiame bovino e in quello delle pecore, al fine di adeguare questa produzione ai bisogni del mercato. Il rinvio a questa possibilità deve dunque essere mantenuto nella disposizione legale da modificare.

188 332.2

Contributi alle spese dei detentori, tendenti ad orientare la produzione animale

La limitazione globale delle importazioni e il rincaro dei foraggi importati mediante soprapprezzi, nonché il pagamento di premi di coltura, hanno certo provocato un'estensione della produzione indigena di foraggi. Inoltre è stata ottenuta una migliore utilizzazione delle riserve indigene di foraggi secchi. Ma la produzione animale è aumentata, nonostante una leggera diminuzione delle importazioni di foraggi. Ciò significa che è estremamente difficile regolare il volume della produzione di animali alimentati in gran parte mediante foraggio secco. Tenuto conto degli altri settori della produzione animale e della parità dei prezzi dei cereali panificabili e foraggieri, non si può né ridurre in modo radicale e a breve termine le quantità totali, né maggiorare a volontà i soprapprezzi. Ma la loro maggiorazione ragionevole, che resta necessaria, permette di rafforzare l'orientamento e le strutture della produzione animale.

A causa del ricorso a grandi quantità di foraggi d'importazione, la produzione, di carne di pollame e di uova in particolare, si è trasferita, negli ultimi anni, in aziende con un grande effettivo di animali (tav. 23 e 24).

Nel 1966 un po' più del 10 per cento di ovaiole erano allevate nelle aziende con 4000 e più animali. Nove anni dopo, le aziende di questo genere riunivano più del 50 per cento dell'effettivo totale delle ovaiole. L'evoluzione strutturale è andata nello stesso senso, anche se in modo meno evidente, nell'ingrasso di pollame e nella suinicoltura.

Tavola 23 Evoluzione strutturale dell'allevamento di pollame a) Allevamento di galline ovaiole % dell'effettivo totale di ovaiole

Effettivo di ovaiole per azienda

151 -

50 150

151 - 1 000 1 001 - 4000 4001 - 10000 ..

oltre 10 000

1966

1969

1975

51.8 7.9 13.2 16.8 6.9 3.4

38.1 5.2 11.5 21.0

22.0 3.0 5.1 18.0

24.2

51.9

100.0

100.0

100.0

189 b) Allevamento di polli da ingrasso % dell'effettivo totale di polli da ingrasso

Effettivo di polli da ingrasso per azienda

1 - 1 000 1 001 - 5 000 di più di 5 000

1966

1969

1975

8.2 63.7 28.1

9.1 73.9 17.0

5.7 49.3 45.0

100.0

100.0

100.0

Tavola 24 Evoluzione strutturale della suinicoltura % dell'effettivo totale di porci Effettivo di porci per azienda

1, 2 .

3 - 10 11 - 50 51 - 200

201 - 500 di più di 500

1966

1969

1975

3.3 11.2 33.9 24.1 18.4 9.1

2.9 9.0 28.3 24.7 20.2 14.9

1.6 5.0 19.2 26.3 23.5 24.4

100.0

100.0

100.0

La proporzione dell'effettivo totale allevato nelle aziende senza base agricola, o con una superficie agricola utile molto limitata, si è meno modificata dal 1966. Si constata perfino un trasferimento di produzione verso le aziende con grande superficie (tav. 25).

In mancanza di misure appropriate, l'evoluzione verso la grande azienda continuerà, poiché l'azienda specializzata beneficia di certi vantaggi dovuti alla diminuzione delle spese fissate per unità e ai ribassi di quantità sui grandi acquisti di foraggio.

La produzione razionale ed economica di uova, di polli da ingrasso e di carne di porco è sicuramente possibile in aziende agricole piccole e medie.

Queste dipendono in generale da un reddito complementare. I rami agricoli menzionati sono idonei ad assicurare il reddito in questione.

190 Tavola 25 Evoluzione dell'allevamento di ovaiole e di pollame, nonché della suinicoltura, in funzione della superficie delle aziende Superficie

Polli dì consumo

Ovaiole

Porci

ha

1966

1969

1975

1966

1969

1975

1966

1969

1975

0 - 2 ..

2.01 - 5 . .

57.2

5.01 - 10 . .

10.01 - 20 . .

oltre 20

19.2

17.6 6.0

37.5 14.7 16.1 20.4 11.3

42.0 11.0 17.0 16.6 13.4

61.8 17.6 13.6 7.0

32.5 11.5 18.4 21.8 15.8

28.0 10.7 20.0 28.3 13.0

44.0 32.8 20.4 2.8

33.0 7.2 16.2 27.0 16.6

33.3 7.1 14.0 26.6 19.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Ma affinchè queste aziende possano beneficiare anch'esse dei ribassi di quantità sui loro acquisti di foraggio e possano giungere ad una produzione di mercato favorevole circa il prezzo, bisogna che esse lavorino su effettivi che dovrebbero fissarsi attorno alle 2000 unità per quanto concerne le ovaiole, da 4000 a 6000 per i polli da ingrasso e da 100 a 200 unità per i porci.

Un nuovo articolo 19a propone una concezione secondo cui la produzione animale debba essere orientata a favore delle aziende agricole familiari e avere come conseguenza una migliore utilizzazione dei foraggi prodotti neu' azienda e nel Paese. Il sistema proposto permetterebbe di versare contributi variabili ai titolari di rami agricoli speciali, quali l'allevamento di pollame, di ovaiole e di porci. Questi contributi sarebbero graduati a seconda del numero di animali custoditi e avvantaggerebbero le aziende medie e razionali, nei confronti di quelle con un effettivo di animali molto elevato. Tutte le aziende beneficerebbero di questi contributi, ma solo per un effettivo massimo, fissato a seconda della specie degli animali. Gli effettivi di animali custoditi durante un anno, o la quantità di carne prodotta, danno per esempio diritto ai contributi seguenti, giusta quanto proposto: ovaiole

25-7000 unità

polli da carne

500-58 000 kg (= 6000 unità a 1550 g peso vivo, per 6,33 cicli colturali)

porci

6-600 unità in funzione dei cascami utilizzati.

191

I contributi alle spese degli allevatori di bestiame grosso sono previsti senza limitazione del numero di animali; essi sono calcolati secondo il peso di macello. All'occorrenza viene fissato un volume massimo per ettaro di superficie agricola utile; esso si situerebbe in un peso di macello di 2500 kg per i tori da ingrasso e in 2000 kg per i bovini/buoi. Questi pesi limite corrispondono rispettivamente a 10 tori o a 8 bovini/buoi per ettaro.

Per le ovaiole e i porci, i contributi sono graduati nel quadro dei limiti fissati. Questa graduazione avviene in modo che le spese di produzione siano più o meno le stesse nelle piccole aziende razionali e nelle aziende di grandi dimensioni. Giusta un'uguaglianza di trattamento, ogni azienda ha diritto a contributi indipendentemente dalla sua grandezza, fino all'effettivo massimo per cui sono versati questi contributi. La misura deve essere concepita in modo che una produzione razionale ed economica resti possibile in tutti i rami agricoli. Bisogna tuttavia fare in modo che le aziende che custodiscono un grande effettivo di animali, non possano ancora ingrandirsi, anzi che abbiano a ridurre questo effettivo a media scadenza. Nei settori della suinicoltura e dell'allevamento di bovini, le aziende che dispongono di foraggio proprio sono indirettamente avvantaggiate, poiché i contributi non sono pagati in funzione dei bisogni di foraggi, ma proporzionalmente alla quantità di foraggi importati utilizzata in media, secondo una stima.

L'altezza della graduazione è in funzione della tassa supplementare incassata sui foraggi importati. Essa non può essere fissata a lungo termine. La possibilità di adattare rapidamente i contributi a condizioni e circostanze modificate, esige inoltre molta flessibilità da parte del sistema elaborato.

Questa flessibilità esiste in quanto il Dipartimento federale dell'economia pubblica venga autorizzato a fissare l'altezza della graduazione.

Per i polli da ingrasso, una graduazione non è necessaria allo stato attuale delle cose; la produzione è in effetti regolata contrattualmente e la maggior parte delle aziende hanno effettivi che variano da 4000 a 6000 unità (tavola 23). I limiti inferiori sono stati fissati in funzione del fatto che l'amministrazione diventa considerevolmente più semplice quando le aziende molto piccole non
ricevono contributi. Se fosse necessario pagare, per esempio, contributi fino a 24 ovaiole, si tratterebbe di controllare circa 74 000 aziende. Questo numero si riduce a 12000 se i contributi sono accordati solo a partire da 25 unità.

Non è concesso alcun contributo alle spese per la custodia di vacche in regioni di pianura. I soprapprezzi maggiorati dovrebbero soprattutto influire sulla produzione lattiera, nel senso che l'azienda produrrà più foraggio proprio, utilizzato in maniera ottimale. Là dove sarà necessario nonostante tutto acquistare foraggi concentrati, quest'ultimi saranno utilizzati con moderazione e in modo più razionale.

192

La produzione di foraggi concentrati è praticamente esclusa nelle aziende situate in regioni di montagna. Il sistema proposto s vantaggerebbe dunque oltre misura questa regione. Pertanto sono accordati contributi ridotti in regioni di montagna per l'allevamento bovino, ovino e anche caprino.

La custodia di cavalli non dovrebbe essere svantaggiata nei confronti degli altri settori, visto che il cavallo ha bisogno, oltre che di alimenti energetici, anche di una quantità appropriata di foraggio secco, a differenza di altre categorie di animali. Prevediamo dunque anche il pagamento di contributi per i cavalli.

Occorre maggiorare i soprapprezzi riscossi sui foraggi importati al fine di migliorare la loro efficacia in materia di orientamento della produzione, e perché il loro provento serva anche a finanziare il pagamento di contributi alle aziende. Tenuto conto della parità dei prezzi con i cereali panificabili, al livello del «prezzo di soglia» ammesso oggi per i foraggi e vista la scomparsa dei premi di coltura, resta ancora un margine di circa 12-15 franchi per 100 kg per tassazione supplementare della mercé. Se si parte da un livello d'importazione di 1 milione di tonnellate in totale ogni anno, si otterrebbe così da 120 a 150 milioni di franchi annualmente. Queste tasse sarebbero mantenute inalterate durante un anno. La somma totale che potrebbe essere accordata al pagamento dei contributi di cui sopra, si ridurrebbe della quota destinata alle spese amministrative.

È prevista una collaborazione nell'esecuzione da parte dei Cantoni, i quali controllerebbero gli effettivi di animali determinanti per i contributi. I detentori interessati presenterebbero le loro richieste all'ufficio designato dal Cantone. Spetterebbe pure ai Cantoni di esaminare le richieste e di notificare le loro decisioni concernenti il diritto al contributo e, eventualmente, per quale numero di animali e quali contributi.

L'applicazione di una tale misura implicherebbe oneri amministrativi considerevoli. Tanto nei Cantoni, quanto nell'amministrazione federale, l'introduzione e l'esecuzione comporterebbero un aumento del personale; quest' aumento ammonterebbe a 10 persone almeno per la Confederazione, ciò che causerebbe una spesa di circa 500 000-700 000 franchi all'anno.

333

Copertura delle spese per i premi di coltura

L'articolo 20 capoverso 2 è stato modificato dal decreto sull'economia lattiera 1971 (RS 916.350.1) nel senso che i mezzi finanziari necessari per la copertura dei premi di coltura sono presi in primo luogo dal provento dei soprapprezzi riscossi in virtù dell'articolo 19. Mediante l'introduzione dell'

193

espressione «in primo luogo», si è voluto sottolineare che le risorse generali della Confederazione potevano pure servire a finanziare i premi di coltura nel caso in cui il provento dei soprapprezzi fosse risultato, eccezionalmente, insufficiente. Visto che questa modificazione della legge sull'agricoltura si basa sul decreto sull'economia lattiera 1971, la cui validità scade il 31 ottobre 1977, la sua base giuridica verrà anch'essa meno. È dunque opportuno fissare una volta per tutte il fondamento giuridico indispensabile in una modificazione ad hoc, illimitata nel tempo, della legge sull'agricoltura. Il tenore della disposizione non è modificato.

334

Obbligo di ritiro di foraggi indigeni

11 bisogno di un articolo che ci permetta di obbligare, se necessario, gli importatori di foraggi a ritirare i prodotti indigeni, è dettato in primo luogo, attualmente, dalle difficoltà causate dalle scorte di polvere di latte scremato, divenute molto ingenti, e dalla loro liquidazione. La vendita di questa mercé incontra molte difficoltà da qualche tempo a questa parte e minaccia di divenire un problema permanente.

La centrifugazione del latte fornisce della crema/burro e del latte scremato.

Questo latte scremato, decenni or sono, serviva unicamente di alimento per porci. 15-20 anni fa, le aziende delle sezioni lattiere, nonché l'industria privata cominciarono a fabbricare della polvere di latte scremato, dapprima in piccole quantità, in seguito in proporzioni sempre maggiori. La metà del latte scremato prodotto si pensa che sia attualmente trasformata in polvere.

Questa polvere è usata nell'industria alimentare in ragione del 15-20 per cento del volume totale; il resto serve alla fabbricazione dei cosiddetti succedanei del latte da foraggio, soprattutto usati per l'allevamento e l'ingrasso di vitelli.

La tavola 26 mostra come si è sviluppata la produzione di polvere di latte scremato, la quale è paragonata nella tavola 27 alle cifre corrispondenti relative alla polvere di latticello e alla polvere di scotta. Si può vedere che il problema posto dal latte scremato è ancora acuito dalla crescente produzione di polvere di latticello e dalla polvere di scotta.

La Confederazione fissa non solo il prezzo del latte, ma anche i prezzi di ritiro dei latticini più importanti. Partendo dal prezzo del latte e dal tenore medio di materie grasse, fissiamo d'una parte il prezzo di ritiro del burro e d'altra parte il valore del latte scremato.

Le due componenti, insieme, devono dare il prezzo di base del latte. Al fine di meglio equilibrare le due componenti, il valore del latte scremato Foglio federale 1977, Voi. I

13

194 Tavola 26 Produzione di polvere di latte scremato dal 1966 al 1975 Anno civile

1966 1967 1968 1969 1970

Polvere di latte scremato t

Anno civile

1S881

1971 1972 1973 1974 1975

27731 28437 23903 22463

Polvere di latte scremato t

21 151

27451 26772 31209 33628

Tavola 27 Produzione di polvere di latticello e di polvere di scotta dal 1966 al 1975 Anno lattiere (1.5-30.4)

65/66 66/67 .

67/68 68/69 69/70 70/71 71/72

72/73 73/74 74/75

Polvere di latticello t 55

130 125 174 382 675 928 1155 1222 1366

Polvere di scotta t

1055 1231

647 1542 1667 1728 2710

3428 4344 4404

è stato alzato nel corso degli ultimi 7-8 anni, da 4,5 centesimi a 16,5 centesimi per litro di latte intero centrifugato. Questo aumento quadruplo del valore contabile del latte scremato, ha permesso di mantenere relativamente basso il costo del grasso lattiero e, di conseguenza, di limitare l'aumento dei prezzi del burro o, in altri termini, di ridurre le spese di utilizzazione di quest'ultimo prodotto.

Nonostante questo rincaro del latte scremato e dunque della polvere di latte scremato, le condizioni di smercio sono restate da buone a ottime fino circa al 1974. Citiamo per completare che il latte scremato, ancora foraggiato allo stato fresco, non deve essere pagato al prezzo intero fissato, poiché esso beneficia di un ristorno di circa il 50 per cento.

195

Corne già detto più sopra, la polvere di latte scremato utilizzata per il foraggiamento entra quasi interamente nella fabbricazione di succedanei del latte. Conformemente all'articolo 7 del decreto sull'economia lattiera 1971, questo mercato forma l'oggetto di una regolamentazione e abbiamo stabilito, già da molto tempo, norme di composizione per i succedanei del latte. Così sono prescritti tenori minimi di polvere di latte scremato e di polvere di latte intero (che ammontano al 62 e al 18% rispettivamente, in virtù dell' ordinanza del 23 ottobre 1974 sulle norme di composizione per i succedanei del latte, RS 916.350.141.1). La rivalorizzazione successiva del latte scremato nel corso degli ultimi anni, ha avuto per conseguenza un rincaro dei succedanei del latte, in modo che con il tempo il foraggiamento con latte intero d'una parte e il foraggiamento con succedanei del latte d'altra parte sono venuti a trovarsi praticamente in parità.

In virtù dell'articolo 6 del decreto sull'economia lattiera 1971, sono pagati contributi speciali da alcuni anni, per il tramite del conto lattiero, ai detentori di vacche il cui latte non è commercializzato. Attualmente si può calcolare a 64 000 unità il numero di vacche il cui latte è utilizzato nelle aziende stesse. Ma a causa delle misure suindicate, la domanda di succedanei del latte è ora un poco in diminuzione. Inoltre i prezzi della carne di vitello sono alti e il consumatore ne acquista di meno. Mentre la produzione di succedanei del latte è aumentata a 55 000 t circa nel 1974, essa è diminuita di un quinto, circa, nel 1975, per poi aumentare del 23-24 per cento nei primi tre trimestri del 1976. È la ragione per cui le possibilità di smercio di polvere di latte scremato nell'industria dei succedanei del latte sono diminuite, almeno per il momento.

La presenza di scorte assai importanti di polvere di latte scremato nel nostro Paese non è tuttavia dovuta solo a queste circostanze. L'esportazione di specialità fabbricate dall'industria delle conserve di latte conosce pure essa un'evoluzione regressiva da 2-3 anni in qua. Alcuni mercati sono stati quasi completamente perduti. Il latte che non è più esportato e resta così nel Paese deve essere centrifugato e produce infine polvere di latte. Negli ultimi mesi si è manifestata un'evoluzione sensibile anche in
Svizzera nella vendita di specialità lattiere. Mentre le vendite di latte di consumo (latte da bere) diminuivano leggermente già da anni, questo regresso poteva essere più o meno compensato mediante l'aumento costante di vendite di specialità. Le vendite di specialità lattiere diminuiscono tuttavia leggermente da qualche mese e bisogna dunque di nuovo centrifugare una quantità un poco più elevata di latte.

Come si può notare da quanto precede, il problema delle scorte di polvere di latte scremato troppo ingenti non è sorto solo nel corso di questi ultimi due anni. Per questo abbiamo organizzato il 2 luglio 1975 una campagna

196

temporanea a favore dello smercio di polvere di latte scremato indigena e accordato all'uopo un credito di 14 milioni di franchi al massimo, a carico del conto lattiere. I produttori di latte dovevano fornire anch'essi il loro contributo (5,5 milioni di fr. circa) e i fabbricanti smerciare il prodotto a prezzo ridotto (fr. 320.-- per 100 kg in luogo di fr. 365.--, prezzo ufficiale).

In questo modo hanno potuto essere esportate 9956 t di polvere di latte scremato.

° Esistono ancora dappertutto grandi scorte di latte scremato all'estero e il mercato è straordinariamente calmo. È la ragione per cui, ad esempio, nel marzo 1976, la Comunità economica europea (CEE) ha preso la decisione di far aggiungere 400 000 t di polvere di latte scremato agli alimenti mescolati.

La campagna d'esportazione suindicata ha certo alleggerito un poco le scorte. Ma erano ancora insilati 13440 t di polvere di latte scremato alla fine di novembre 1975 e questa cifra era di 22 300 t circa alla fine di settembre. Del resto valutazioni fatte a questo proposito mostrano che in circostanze più o meno simili, vi sarà sempre un'eccedenza annua di alcune migliaia di tonnellate, che non sarà possibile smerciare nel Paese in modo normale.

È ovvio che sono state studiate soluzioni per questo problema, senza tuttavia far ricorso alle casse federali. In questa ottica è stata posta la questione a sapere se gli importatori di foraggi potessero essere sottoposti, all'occorrenza, all'obbligo di ritiro di polvere di latte scremato, che verrebbe così assorbita dall'industria dei foraggi mescolati.

Sul piano della nutrizione, le proteine contenute nella polvere di latte scremato permettono a questa di sostituire fino ad un certo punto altri composti albuminati (quali la farina di pesce e la farina di carne, panelli). Questi prodotti diverrebbero certo un poco più cari, ma questo rincaro potrebbe essere bilanciato -- globalmente -- da una riduzione dei soprapprezzi che colpiscono altri componenti di foraggi mescolati.

La realizzazione di quest'idea è stata impossibile finora vista l'assenza della base legale indispensabile per l'introduzione di un obbligo di ritiro. L'articolo 23 capoverso 1 lettera e della legge sull'agricoltura ci autorizza certo ad obbligare gli importatori a ritirare prodotti d'origine indigena, ma a certe condizioni. Occorre
necessariamente -- che si tratti di prodotti agricoli; -- che lo smercio di questi prodotti a prezzi adeguati, secondo il principio della legge in questione, sia minacciato dall'importazione;

197

-- che i prodotti importati e quelli indigeni da ritirare siano dello stesso genere.

Queste condizioni necessarie, nel caso della polvere di latte scremato, non possono essere considerate tutte soddisfatte. La nozione di analogia fra la polvere di latte scremato e altri foraggi, ricchi di proteine, non è affatto evidente; essa lo è ancora di meno per la polvere di latte scremato e i foraggi in generale. Ora per prevedere validamente un obbligo di ritiro, bisogna che tutti gli importatori di foraggi e l'insieme della mercé importata, possano essere inglobati nel sistema.

Di conseguenza il diritto in vigore non permette di obbligare gli importatori di foraggi a ritirare polvere di latte scremato indigeno. L'articolo 21 proposto è destinato a creare questa possibilità, ma per tutti i foraggi. La similitudine dei foraggi indigeni non è più una condizione preventiva per l'obbligo di ritiro. Basta che la mercé indigena e quella importata siano costituite di prodotti che cadono sotto la nozione enumerativa di «foraggio», quali i cereali foraggieri, la crusca, le farine foraggiere, le fave, i panelli interi, le farine di carne e di pesce, nonché la polvere di latticello e la polvere di scotta.

È ovvio che ordineremo il ritiro di certi foraggi se vi saremo costretti dalla situazione. In particolare i responsabili di una eventuale sovrapproduzione dovrebbero addurre la prova che essi hanno preso tutte le misure possibili per normalizzare la situazione (riduzione della produzione, creazione di nuovi canali commerciali, ecc.). L'aiuto all'utilizzazione, accordato ai produttori sotto forma di un obbligo di ritiro imposto agli importatori, non deve risultare una credenziale in bianco che autorizzi l'estensione non conforme al mercato di un settore di produzione.

In occasione dell'istituzione di un ritiro obbligatorio, bisogna inoltre prestare attenzione agli accordi internazionali, segnatamente alle disposizioni dell'AELS.

I cereali foraggieri costituiscono la maggior parte dei foraggi concentrati prodotti nel Paese. Come lo mostra la tavola 28, il rapporto fra i cereali foraggieri indigeni e le importazioni di foraggi concentrati si modifica manifestamente a favore della produzione interna. Tuttavia, anche se questo rapporto in seguito ad importazioni minori e alla produzione indigena in aumento, dovesse
in futuro spostarsi ancor più a favore di quest'ultima, il rapporto di ritiro resterebbe tollerabile.

Un obbligo di ritiro nel settore dei foraggi esiste del resto già da anni, e ha come base l'articolo 24ter capoverso 2 della legge sugli alcoli del 21 giù-

198 Tavola 28 Produzione indigena di cereali foraggieri (inclusi mais da granella) e di fave, nonché di cereali panificabili per il foraggiamento (attribuzioni obbligatorie agli importatori) dal 1966 al 1975

Anno

1966

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Cereali foraggieri (senza sementi)

157 559 168 580 161 578 202 274 219 687 293 633 261 000 340 488 386 489 358 020

Attribuzioni obbligatorie di cereali panificabili declassati, per il foraggiamento (grano germogliato, fra altri) t 9800

5000 60000 90000 17000 14400 30000 10000 8050 20000

Totale

t

167359 173 580 221 578 292 274 236 687 308 033 291 000 350 488 394 539 378 020

In Co di alimenti concentrati importati (tavola 18)

15.6 14.4 22.3 25.9 19.1 24.5 22.8 23.7 29.3 28.3

gno 1932 (RS 680). Questa disposizione ci permette di far dipendere l'importazione di foraggi dal ritiro di patate, di prodotti e di residui di patate, nonché di frutta d'origine indigena, ai fini del foraggiamento, quando l'utilizzazione senza distillazione lo esiga.

Per dare una base legale al ritiro di altri foraggi, l'articolo 21 della legge sull'agricoltura deve essere redatto in altro modo. La disposizione in vigore, giusta la quale le aziende che custodiscono bestiame e titolo industriale possono essere costrette dalla Confederazione ad acquistare foraggi appropriati del Paese, è restata lettera morta. La nozione di custodia di bestiame a titolo industriale è ambigua. Bisognerebbe probabilmente basarsi sull'assenza totale o parziale di una base foraggiera propria dell'azienda.

L'applicazione di questo criterio è tuttavia molto difficile, poiché la maggior parte delle aziende che custodiscono bestiame acquistano, in proporzioni variabili, foraggi al di fuori dell'azienda. Ma anche se si trovassero criteri adeguati per porre dei limiti, l'obbligo di ritiro dei detentori di animali non darebbe una soluzione al problema dell'utilizzazione. Affinchè la polvere di latte scremato in eccedenza, per esempio, possa servire al foraggiamento, bisogna aggiungerla ai foraggi mescolati. Ora solo le aziende specializzate hanno la possibilità tecnica di procedere a questa operazione, che resta fuori della portata di vari detentori di animali. Si vede dunque

199

subito che il problema delle eccedenze di foraggi deve cercare una soluzione in un obbligo di ritiro imposto agli importatori, i quali approvvigionano i fabbricanti interessati, e non in un obbligo diretto imposto agli allevatori di animali. Per questo proponiamo di sostituire la soluzione dell' attuale articolo 21, inapplicabile, con il sistema di ritiro esposto più sopra.

335

Disposizioni d'esecuzione

Per quanto concerne l'articolo 118 capoverso 2, che prevede che le disposizioni d'esecuzione emanate dai Cantoni siano sottoposte alla nostra approvazione, è necessario che noi possiamo, in caso di bisogno, delegare questa competenza al dipartimento. Questa possibilità, oltre ad alleggerire di un notevole fardello l'esecutivo federale, ha il merito di rendere più rapida la procedura d'approvazione.

34

Risultati della procedura di consultazione

341

In generale

L'avamprogetto delle modificazioni e dei complementi alla legge sull'agricoltura, che è stato sottoposto nel giugno 1976 ai Cantoni, ai gruppi economici e ad altre organizzazioni, non differiva sensibilmente dal progetto che vi è ora sottoposto.

L'articolo 21 che conteneva in origine un'enumerazione completa dei foraggi importati sottoposti al ritiro obbligatorio e dei foraggi indigeni da ritirare, è stato modificato a vantaggio di un tenore più generale, nel quale il legislatore si limita a porre il principio del ritiro e ci lascia il compito di designare, all'occorrenza, i foraggi importati e indigeni toccati dal regime del ritiro.

L'autorizzazione data al Consiglio federale di delegare la competenza di emanare disposizioni d'esecuzione non solo al Dipartimento ma a servizi subordinati allo stesso e ad organizzazioni, che figurava nella nuova redazione prevista dell'articolo 117 capoverso 2, non è stata ripresa nel disegno, poiché questa delega è spesso stata attaccata in occasione della procedura di consultazione.

200 342

Pareri espressi

342.1

Pareri dei Cantoni

Tutti i Cantoni si sono pronunciati sull'avamprogetto. I loro pareri sono positivi, ma spesso si fa notare che la riscossione di soprapprezzi e il pagamento di contributi destinati ad incoraggiare le aziende agricole (art. 19a) saranno fonte di un lavoro amministrativo considerevole. Al fine di ridurre i loro oneri finanziari, i Cantoni propongono pertanto di coprire le spese che risulteranno da questo aumento di lavoro amministrativo con gli interessi di capitale dovuti ai soprapprezzi.

Per quanto concerne i diversi articoli, possono esser fatte le osservazioni seguenti: 11 nuovo tenore dell'artìcolo 19 capoverso 1 lettera b non è di regola combattuto. Tuttavia si propone talvolta di sostituire i termini «in quanto possibile» con «se occorre». Del resto, è stata sollevata la questione a sapere se la disposizione non debba essere completata nel senso che in caso di produzione eccedente occorrerebbe limitare «in primo luogo la produzione delle aziende industriali e artigianali che completano i loro foraggi mediante foraggi importati».

Viene spesso fatta la proposta, concernente Y articolo 19 capoverso lbi*, di inserire nella nuova disposizione una prescrizione in virtù della quale potremmo ordinare l'esportazione dei panelli interi e dei frantumati provenienti dalla trasformazione di semi oleiferi, nella misura in cui il loro volume è superiore ai bisogni del Paese.

Al fine di sostenere l'orientamento della produzione e di migliorare le strutture mediante i soprapprezzi -- miglior sfruttamento delle disponibilità di foraggi indigeni e incoraggiamento delle aziende agricole -- il Consiglio federale può, in virtù dell'articolo 19a, accordare ai detentori di bestiame dei contributi, il cui finanziamento è assicurato dal provento dei soprapprezzi maggiorati. Sarebbe possibile orientare la produzione con sufficiente efficacia grazie ai soprapprezzi solo se si potessero riscuotere gli stessi alla frontiera in modo specifico. I contributi devono essere graduati a seconda del numero di animali custoditi nell'azienda, o determinati sulla base della quantità di carne prodotta per unità di superficie. La combinazione di questi mezzi permette di aumentare o di ridurre gli oneri dell'azienda, come è necessario per orientare la produzione.

Di contro, l'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte (UCPL) tenta, con l'aiuto del suo sistema di cedole, che è pure stato posto in consultazione, di coprire non solo i foraggi acquistati, ma anche quelli prodotti

201 nell'azienda. 1 Cantoni respingono questa regolamentazione a causa dell' enorme lavoro amministrativo che essa implicherebbe.

Come avvertimento, certi Cantoni segnalano che la riduzione dei premi di coltura, necessaria a causa della riscossione di soprapprezzi più elevati, potrebbe ostacolare la realizzazione del programma di produzione agricola (estensione delle colture aperte).

L'articolo 20 capoverso 2 che figurava già nel decreto sull'economia lattiera 1971 è approvato. Alcuni Cantoni propongono tuttavia di completarlo con una disposizione giusta la quale il provento dei soprapprezzi alimenterebbe un fondo che servirebbe a finanziare le misure prese in virtù dell'articolo 19 capoverso 1 lettera b, nella misura in cui questo provento non sia utilizzato-ad altri scopi precisati dalla legislazione agricola.

I Cantoni accettano anche il nuovo tenore dell'articolo 21, ma alcuni rilevano che il ritiro obbligatorio non deve essere utilizzato abusivamente per eliminare eccedenze strutturali, e che conviene dunque esigere dapprima dagli interessati uno sforzo al fine di evitare una sovrapposizione. È inoltre proposta l'inclusione nell'articolo di una lista non limitativa dei foraggi.

342.2

Pareri dei gruppi economici e di altre organizzazioni

Le organizzazioni agricole e lattiere approvano le modificazioni e i complementi proposti ma attirano l'attenzione nello stesso tempo sulla stretta relazione che esisterebbe fra il decreto sull'economia lattiera 1977 e le proposte concernenti la legge sull'agricoltura. A loro giudizio, non si potrebbe accettare che l'utilizzazione di foraggi importati si traduca in eccedenze di produzione che pesano sui prezzi della produzione ottenuta grazie ai foraggi raccolti nel Paese. Per questo dovrebbero essere applicate tutte le misure tollerabili, al fine di costringere la produzione animale a basarsi il più possibile sulle disponibilità di foraggio del Paese e di evitare la formazione di eccedenze dovute all'impiego di foraggi importati.

Le proposte fatte in vista di completare l'articolo 19 capoverso 1 lettera b, vanno nella stessa direzione, segnatamente quelle che vogliono limitare in primo luogo la produzione nelle aziende che si basano su foraggi importati, quando lo smercio incontra difficoltà.

Per quanto concerne l'articolo 19 capoverso lì>ìs, le proposte, come quelle fatte da certi Cantoni, domandano di inserire nell'articolo una disposizione giusta la quale le quantità che superino i bisogni del Paese dovrebbero essere esportate.

202

Una proposta molto importante concerne l'artìcolo 19a. Tutti i detentori di bestiame dovrebbero addurre la prova che producono, nella loro azienda, una quantità appropriata di foraggi. Inoltre l'ordinanza d'esecuzione dovrebbe riservare i contributi agli allevatori il cui reddito proviene per il 50 per cento almeno dall'esercizio di attività agricole. Infine, ciò è pure importante, si fa cenno alle ripercussioni sull'attribuzione di contingenti d'importazione individuali e, in questo contesto, si chiede che l'articolo 19a prescriva una revisione di questi contingenti in caso di presa in considerazione dei panelli interi e dei frantumati.

Le proposte avanzate circa gli articoli 20 capoverso 2 e 21, corrispondono in gran parte a quelle fatte dai Cantoni (creazione di un fondo, enumerazione dei foraggi). Tuttavia, per quanto concerne l'articolo 21, sono state fatte osservazioni circa le modificazioni che subiranno le strutture del commercio, come nel caso dell'articolo 19a, e la necessità che ne deriva di rivedere i contingenti d'importazione individuali.

Le organizzazioni del commercio, dell'industria e dell'artigianato respingono in generale le innovazioni previste. A loro dire non esisterebbe alcuna relazione vincolante con il decreto sull'economia lattiera 1977 e occorrerebbe allora esaminare se certe disposizioni hanno la loro base nella costituzione federale. Tenuto conto di queste riserve, i pareri concernenti le innovazioni principali sono i seguenti: Le cerehie direttamente interessate sono di regola favorevoli all'articolo 19 capoverso lbis, nuovo. Esse propongono tuttavia che noi possiamo far uso della competenza prevista solo se la capacità degli oleifici del Paese aumentasse sensibilmente. Inoltre è detto che una soluzione potrebbe essere trovata sul piano del diritto privato, al momento opportuno; lo Stato dovrebbe di regola intervenire solo nei casi in cui tali soluzioni non fossero possibili.

Una proposta concernente l'articolo 19a vuole includere in quest'articolo · una disposizione ai termini della quale i soprapprezzi non dovrebbero superare la differenza fra i prezzi all'importazione, franco dogana e dazio doganale'compreso, e i prezzi alla produzione, adeguati ai sensi della presente legge, della mercé indigena. È spesso sollevata la questione a sapere se i soprapprezzi, che
servono a finanziare contributi, non abbiano il carattere di misure fiscali. Infine sono emessi dubbi circa il rischio di incoraggiare una produzione poco razionale e di accrescere la produzione in piccole aziende.

A proposito dell'articolo 21, le organizzazioni menzionate ripetono che la preferenza dovrebbe essere data, eventualmente, alle soluzioni basate sul

203 diritto privato. Il fatto che ci si allontani dal principio dell'analogia dei prodotti in materia di ritiro fa sorgere le maggiori resistenze; si temono ripercussioni in altri settori.

Le cerehie del commercio del bestiame e della carne approvano d'una parte la volontà di favorire le aziende che utilizzano foraggio proprio, ma mettono in guardia d'altra parte contro il pericolo di una troppo forte tassazione dei foraggi, che causerebbe un rincaro della produzione. Partendo da questa posizione di principio, esse propongono di riscuotere su tutte le importazioni di prodotti agricoli delle tasse destinate al finanziamento di pagamento diretti all'agricoltura.

Circa l'articolo 21 è chiesto in particolare che siano presi in considerazione i grassi da macello fusi.

Le opinioni espresse dalle organizzazioni di salariati e dai grandi distributori sono diverse. La maggior parte dei pareri è tuttavia critica, se non negativa. Le approvazioni sono date sotto riserva che le misure previste non ostacolino lo sviluppo di una produzione animale razionale, ma contribuiscano al contrario a favorire la sua generalizzazione. Per il resto i pagamenti diretti sarebbero preferibili alle proposte presentate, poiché il sistema previsto all'articolo 19a, per esempio, causerebbe troppo lavoro amministrativo e sarebbe per questo inaccettabile.

I pareri ricevuti dai partiti politici sono riassumibili per l'essenziale nell' opinione giusta la quale l'applicazione di nuove misure è auspicabile, in vista di un'utilizzazione ottimale delle terre coltivabili del nostro Paese, e che occorre allora, in casi di eccedenze, limitare dapprima la produzione che risulta dall'utilizzazione di foraggi importati. Per questo le modificazioni e i complementi proposti devono essere visti sotto l'angolo di una concezione globale della politica agricola, che pone maggiormente l'accento sull'incoraggiamento delle aziende familiari ed accorda la necessaria attenzione alle possibilità di smercio.

342.3

Commissione consultiva

La commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricoltura si è pronunciata a maggioranza contro la modificazione proposta; gli argomenti avanzati corrispondono per l'essenziale a quelli esposti nei pareri dei Cantoni e delle organizzazioni economiche.

204

342.4

Commissione dei cartelli

La commissione dei cartelli si è pronunciata circa la considerazione dei panelli provenienti dalla trasformazione di semi oleiferi importati (art. 19 cpv. l bls ), l'orientamento della produzione animale (art. 19a) e il ritiro obbligatorio di foraggi indigeni (art. 21). Le osservazioni fatte sono le seguenti: Essa non ha nulla da obiettare all'articolo 19 capoverso lbis Quest'articolo costituisce un «intervento complementare» necessario, poiché i panelli e i frantumati provenienti dalla trasformazione di semi oleiferi importati non sono ancora sottoposti al contingentamento, contrariamente a quelli che sono direttamente importati. Essa dichiara di non più condividere l'argomento secondo cui tratterebbesi di un intervento preventivo, dacché il progetto di Kaiseraugst non è stato realizzato. Il caso può divenire attuale sempre, a Kaiseraugst o altrove.

L'articolo 19a proposto rianima la «legge federale concernente misure complementari destinate ad incoraggiare la produzione animale» progettata nel 1967, ma che non aveva potuto essere promulgata all'epoca. La relazione materiale fra la misura proposta e quelle previste nel settore lattiero è debole. Trattasi in effetti d'una misura d'incoraggiamento di certe strutture, cioè quelle che si basano sulle aziende piccole e medie. In questo senso sarebbe preferibile non vincolare questa disposizione al disegno concernente l'economia lattiera.

All'epoca, la commissione aveva dichiarato, riguardo al disegno elaborato nel 1967, di accettare come dati di partenza gli obiettivi della politica agricola -- segnatamente il mantenimento di aziende familiari gestite in modo i azionale -- ciò non voleva dire tuttavia che essa si identificava nel progetto da questo punto di vista. Queste osservazioni si applicano anche al nuovo progetto. Esso sembra tuttavia più accettabile, nella misura in cui l'effettivo massimo dei greggi sia fissato in modo più largo.

La commissione dei cartelli accetta il ritiro obbligatorio previsto all'articolo 21. Essa rileva tuttavia che si dovrà far uso della competenza allargata solo in caso di assoluta necessità. Per il commercio, il regime del ritiro costituisce un handicap accettabile unicamente nella misura in cui i diversi foraggi possano sostituirsi gli uni agli altri e il ritiro non equivalga allora ad un intervento fondamentale
nella struttura commerciale delle aziende in causa.

In più occorrerebbe eventualmente porre esigenze molto alte in materia di prova dell'applicazione, da parte del responsabile della situazione, delle misure che è ragionevole esigere da lui per normalizzare le condizioni; semplici dichiarazioni non potrebbero in ogni caso bastare.

205 35

Commenti al disegno di legge

L'articolo 19 capoverso 1 lettera b, ci da la competenza, ai sensi dell'articolo 18, di adattare gli effettivi di bestiame alle condizioni di produzione e di smercio, nonché alle disponibilità di foraggi dell'azienda e del Paese, se occorre. Questo complemento è necessario per il fatto che la suinicoltura e l'avicoltura in particolare, dipendono in parte dall'utilizzazione di foraggi importati.

Ma una tale produzione deve essere tollerata solo nella misura in cui essa sia necessaria per un approvvigionamento conveniente del mercato indigeno. Se essa dovesse andare oltre, le aziende che dipendono interamente da foraggi importati dovrebbero essere le prime e subire restrizioni in materia di produzione. Per questo i termini « . . . in quanto possibile . . . » scelti per l'avamprogetto, sono stati sostituiti da «... se occorre ...».

La proposta inclusione di una disposizione ai sensi della quale la produzione dovrebbe, in caso di eccedenze, essere ridotta in primo luogo nelle aziende artigianali e industriali dipendenti da foraggi acquistati, non è dunque più necessaria: se occorre, dal punto di vista dello smercio, questa produzione sarà la prima ad essere limitata. La redazione attuale ci autorizza segnatamente a fissare in caso di bisogno l'effettivo massimo degli animali che possono essere custoditi in un'azienda, al fine di adeguare la stessa alle disponibilità di foraggi indigeni.

Il nuovo capoverso 1bis dell'articolo 19 ci da dapprima la competenza di emanare disposizioni in virtù delle quali i panelli e i frantumati utilizzati per il foraggiamento e che provengono dalla trasformazione di semi oleiferi importati e destinati al mercato indigeno o al consumo nell'azienda stessa, sono calcolati nei contingenti d'importazione. Di conseguenza solo i titolari di contingenti individuali possono intervenire in qualità di acquirenti.

Occorrerà, in tempo opportuno, risolvere la questione a sapere se e in che modo i contingenti individuali dovranno essere fissati di nuovo dopo la presa in considerazione di altri foraggi. A questo scopo il Dipartimento federale dell'economia pubblica si è riservato, all'articolo 5 capoverso 3 degli statuti della Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (CCF), la possibilità di emanare, uditi gli interessati, prescrizioni generali relative all'attribuzione,
alla revisione e alla maggiorazione di contingenti individuali, che la politica commerciale, la protezione della produzione nazionale e la costituzione di scorte rendessero necessarie. Di conseguenza non occorre inserire nella legge una disposizione imperativa che prevede una revisione dei contingenti per il caso in cui i panelli e i frantumati fossero calcolati nei contingenti.

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Quanto a sapere se convenga attribuirci la competenza di contingentare questi foraggi in caso di aumento considerevole della capacità degli oleifici del Paese, bastano le osservazioni seguenti: sebbene giusta l'opinione dominante, il contingentamento di questi panelli e frantumati sarà ordinato solo se la capacità degli oleifici aumentasse, vogliamo non essere vincolati a priori. Al momento dato, una tale innovazione sarà l'oggetto di discussioni preliminari con le cerehie interessate.

È anche possibile rinunciare a completare l'articolo, come è stato proposto, per autorizzarci a ordinare l'esportazione delle quantità prodotte che vanno oltre i bisogni del Paese, poiché i titolari di contingenti potranno acquistare, nel quadro del loro contingente individuale, solo quantità corrispondenti a questi bisogni. Così i fabbricanti saranno costretti ad esportare la mercé eccedente.

Infine ci siamo già pronunciati sulle possibilità di regolare il problema sul piano del diritto privato; non sarà probabilmente mai possibile convincere tutti gli interessati a collaborare. Per questo l'applicazione di una regolamentazione di diritto privato resta assai problematica.

Attualmente i semi oleiferi importati sono colpiti con soprapprezzi a seconda delle qualità dei loro residui foraggieri. Questa tassazione graduata non avrebbe più luogo con la nuova regolamentazione. I soprapprezzi sarebbero riscossi unicamente nel momento in cui i panelli fossero commercializzati o direttamente utilizzati. Questi panelli sarebbero parimenti sottoposti alla contribuzione concernente le scorte obbligatorie.

Giusta l'articolo 19a, possiamo versare ai detentori di bestiame contributi graduati in funzione del numero di animali custoditi nell'azienda, in modo di fare il miglior uso possibile dei foraggi indigeni e di incoraggiare le aziende agricole. Questi contributi saranno coperti dal provento dei soprapprezzi maggiorati sui foraggi importati.

L'articolo proposto tende ad incoraggiare in special modo il processo di trasformazione nelle aziende agricole. Sarebbe anche possibile raggiungere questo obiettivo mediante la fissazione di effettivi massimi, ai sensi dell' articolo 19 capoverso 1 lettera b; il sistema di pagamento di contributi graduati è tuttavia più flessibile che non la prescrizione di effettivi massimi.

Non è
necessario completare l'articolo come lo richiede la proposta che emana dalle cerehie del commercio, dell'industria e dell'artigianato, e giusta la quale i soprapprezzi non dovrebbero essere superiori, in totale, alla differenza fra i prezzi all'importazione e i prezzi alla produzione, conformemente alle direttive della legge. Come è già stato esposto, esiste una certa relazione fra i prezzi detti appropriati dei cereali foraggieri e i prezzi

207

dei cereali panificabili che fissiamo noi. Se i soprapprezzi fossero portati ad un livello superiore alla differenza fra i prezzi all'importazione e quelli alla produzione, i cereali panificabili ne subirebbero un danno, sul piano finanziario. Nelle condizioni attuali, ciò non.è auspicabile, poiché la conseguenza sarebbe una soppressione dei premi pagati per la coltura di cereali foraggieri. Molte risposte ottenute mettono in dubbio che un tale smantellamento sia opportuno, considerato che lo scopo verso cui si tende è l'estensione delle colture aperte. A giusto titolo è fatta allusione al rischio di messa in pericolo dello stato di preparazione in materia di coltura.

Al rimprovero fatto alla nuova regolamentazione di favorire una produzione poco razionale, degna dell'epoca di Gotthelf, si può opporre che anche i contadini lavorano nel settore della trasformazione con effettivi più alti di una volta. Così i porci sono allevati nella misura di tre quarti, con effettivi di 50 animali e più e di circa la metà, con effettivi superiori a 200 animali (tav. 24). Non bisogna tuttavia perdere di vista un certo rischio; le aziende piccole e medie, che beneficieranno secondo la nuova regolamentazione di contributi per la totalità dell'effettivo, potrebbero essere tentate di gonfiare lo stesso fino al numero massimo di animali che da diritto ai contributi, ciò che si tradurrebbe senza alcun dubbio in una sovrapproduzione strutturale. Si tratterà di sorvegliare attentamente l'evoluzione, poiché non è possibile che i grandi effettivi di bestiame diminuiscano da un giorno all'altro.

Sarebbe possibile scongiurare questo pericolo riprendendo la proposta di pagare contributi unicamente alle aziende il cui reddito proviene almeno per il 50 per cento dall'esercizio di attività agricole, e i cui titolari possano addurre la prova che raccolgono nell'azienda una quantità appropriata di foraggi. Ma allora un buon numero di aziende piccole e medie sarebbe escluso dal beneficio dei contributi, similmente alle grandi aziende. Per questo rinunciamo a rafforzare la regolamentazione proposta, sebbene una tale modificazione sia comprensibile dal punto di vista degli obiettivi perseguiti dall'articolo 19a.

Le proposte che condurrebbero ad un razionamento parziale o totale dei foraggi vanno più in là del nostro disegno. Tali
sistemi si giustificano in periodi di crisi (economia di guerra) ma devono essere respinti, per ragioni d'ordine materiale e psicologico, quando l'approvvigionamento è sufficiente.

Tali sistemi solleverebbero anche grandi problemi di ordine amministrativo.

Certo ciò accade anche per il sistema dei contributi proposto, ma in minor misura. Ne siamo coscienti e comprendiamo le preoccupazioni dei Comuni e dei Cantoni che saranno messi a dura prova per via delle inchieste da effettuarsi in ogni azienda. In altri termini, vi proponiamo un sistema che possiamo considerare come il «male minore» dal punto di vista ammini-

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strativo. La proposta di coprire le spese d'amministrazione dei Cantoni mediante gli interessi di capitale dei soprapprezzi incassati non può essere considerata, per ragioni pratiche e di principio.

L'articolo 20 capoverso 2 da un carattere definitivo alla disposizione attualmente in vigore a titolo temporaneo (tenore dell'art. 25 cap. 1, del decreto sull'economia lattiera del 25 giugno 1971, applicabile dal 1° novembre 1971 al 31 ottobre 1977).

Dacché il Parlamento si è già pronunciato in modo positivo circa questa disposizione, vi proponiamo di inserirla a titolo definitivo nella legge sull' agricoltura, sebbene siano state formulate critiche, nel corso della procedura di consultazione, nei confronti dell'utilizzazione delle risorse generali della Confederazione per incoraggiare la coltura dei campi. Le grandi fluttuazioni dei prezzi sui mercati internazionali dei foraggi hanno causato di anno in anno grandi variazioni del prevento dei soprapprezzi. È dunque possibile che le entrate non bastino in certi anni a coprire interamente le spese fatte in vista di incoraggiare la coltura di cereali foraggieri. In tali casi è necessario il ricorso alle risorse generali della Confederazione. Nell' insieme, il provento dei soprapprezzi è stato tuttavia più che sufficiente, nel corso degli ultimi 10 anni, per coprire le spese (tav. 19 e 21).

La creazione di un fondo di riserva nel quadro del conto di Stato deve essere respinta per ragioni pratiche e di principio.

'L'articolo 21 dispone che in caso di bisogno possiamo costringere gli importatori ä ritirare foraggi del Paese, e che possiamo emanare le prescrizioni necessarie all'uopo. Un tale ritiro si impone per ragioni pratiche, come mezzo per raggiùngere l'obiettivo. Esso deve sostituire il regime attuale, inapplicabile per diverse ragioni, giusta il quale gli allevatori che custodiscono del bestiame possono essere costretti ad acquistare foraggi indigeni. Se se ne sentisse il bisogno, dobbiamo anche poter decidere a quali alimenti foraggieri mescolati la mercé ritirata deve essere addizionata (per es. polvere di latte scremato negli alimenti per i porci, ma non nei succedanei del latte).

Contrariamente all'avamprogetto, che enumerava i foraggi da ritirare e colpiti con soprapprezzi, il disegno che vi sottoponiamo fissa semplicemente il principio del
ritiro obbligatorio. All'occorrenza bisognerà determinare, in collaborazione con le cerehie interessate, quali importazioni devono essere colpite con soprapprezzi e quali foraggi del Paese devono essere ritirati. Di regola possiamo già oggi dire che faremo uso di questa competenza con misura, al fine di evitare eccedenze strutturali che possono essere smerciate solo mediante il ritiro obbligatorio.

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Nel settore dei foraggi, il ritiro obbligatorio di fiocchi di patata e fecola di patata è già stato rotto con il principio dell'analogia dei prodotti indigeni al quale si riferivano numerosi pareri. Un'estensione ad altri prodotti (frutta, ad es.) come si teme talvolta, non è possibile, poiché l'articolo si riferisce espressamente ai foraggi.

Le conseguenze per il regime del contingentamento devono formare l'oggetto di uno studio. Visto che il ritiro obbligatorio si basa esclusivamente sul commercio d'importazione, mentre i foraggi indigeni sono in parte commercializzati secondo altri canali, la questione di una revisione dei contingenti dovrà essere esaminata a tempo opportuno. A questo riguardo e a proposito della soluzione dei problemi di questo genere per il tramite del diritto privato, vi rimandiamo alle spiegazioni relative all'articolo 19 capoverso 1bis In virtù dell'articolo 118 capoverso 2, le disposizioni d'esecuzione emanate dai Cantoni devono di regola essere sottoposte alla nostra approvazione, ma possiamo delegare questa competenza al Dipartimento dell'economia pubblica.

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Ripercussioni finanziarie e conseguenze sul piano del personale

361

Ripercussioni finanziarie

I prezzi indicativi dei cereali foraggieri indigeni saranno rialzati d'un importo corrispondente ai nuovi soprapprezzi (art. 19a), cosicché i premi di coltura dovrebbero teoricamente diminuire in proporzione. Ma i nuovi soprapprezzi colpiranno solo i foraggi concentrati importati e l'agricoltura perderà allora un importo equivalente alle economie realizzate dalla Confederazione sui premi di coltura. Tenuto conto del fatto che un quarto, in cifra arrotondata, dei foraggi concentrati è prodotto nel Paese, i soprapprezzi variabili dovranno essere ridotti nello stesso tempo d'un quarto dell' importo dei nuovi soprapprezzi, al fine di compensare la perdita subita dall'agricoltura. Di conseguenza il prezzo indicativo non aumenterà che di tre quarti dell'importo dei nuovi soprapprezzi e i premi di coltura non dovrebbero allora essere ridotti che di tre quarti circa del loro importo teorico.

Nell'insieme la Confederazione realizzerà, grazie alla riscossione dei nuovi soprapprezzi, entrate più elevate che saranno interamente destinate all'agricoltura sotto forma di contributi, ma le sue entrate provenienti dalla riscossione dei soprapprezzi variabili saranno più deboli, ciò che compenserà la fissazione dei premi di coltura ad un livello meno elevato. In definitiva la Foglio federale 1977, Voi. I

14

210

Confederazione non dovrà far fronte ad un aumento di spese, ma anche le sue entrate non aumenteranno. Ne risulta che le spese di produzione non si modificheranno nell'insieme.

Il ritiro obbligatorio che è previsto (art. 21) causerà di contro una diminuzione del provento dei soprapprezzi variabili se la mercé da ritirare è più costosa dei foraggi paragonabili. In tal caso il prezzo di questa mercé dovrà essere ridotto, mediante un sistema di compensazione, fino al livello corrispondente al valore foraggiero. Così nell'ipotesi del ritiro di 10000 tonnellate di polvere di latte scremato indigena, dell'importazione di un milione di tonnellate di mercé estera e di uno scarto di 240 franchi al quintale fra il prezzo di queste merci, 100 kg di derrate importate sarebbero colpite con un soprapprezzo di 2,40 franchi e il provento dei soprapprezzi diminuirebbe di 24 milioni di franchi.

Non dev'essere attesa alcun'altra ripercussione finanziaria.

362

Conseguenze sul piano del personale

II lavoro amministrativo dato dall'applicazione del sistema dei contributi (art. 19a) corrisponde a 10 unità di manodopera circa per la Confederazione (lavori amministrativi, inchieste, controlli). Le spese di personale ammontano a 500000-700000 franchi per anno. Bisogna aggiungere tuttavia a questo importo le spese di personale dei Cantoni e dei Comuni.

Il ritiro (art. 21) potrebbe anch'esso avere conseguenze sul piano del personale. Sarà tuttavia possibile valutare queste conseguenze solo quando si saprà quali foraggi dovranno essere ritirati. 10 000 tonnellate di polvere di latte scremato eccedenti, per esempio, potranno essere ritirate senza personale supplementare.

37

Costituzionalità

Gli articoli riveduti della legge sull'agricoltura si basano, come la legge stessa, sull'articolo 31bis capoverso 3 lettera b della costituzione. L'articolo 32 della costituzione prescrive la consultazione dei Cantoni e dei gruppi economici.

Alcune cerehie del commercio d'importazione di foraggi hanno certo avanzato dubbi circa la costituzionalità del nuovo articolo 19a. Queste

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cerehie vedono nei contributi previsti un nuovo tipo di sovvenzioni che non si baserebbero su alcuna base costituzionale, nella misura in cui il loro finanziamento necessita la riscossione di tasse supplementari.

Non siamo di questo parere. La disposizione menzionata persegue una differenziazione del regime dei soprapprezzi grazie a rimborsi appositi e vuole orientare così non solo la produzione animale in sé, bensì anche influenzare la struttura della stessa. Questo obiettivo si unisce all'intenzione di incoraggiare la produzione animale nelle aziende agricole e di arrivare così ad un migliore profitto delle capacità foraggiere delle aziende e del Paese. Non intravvediamo nello stesso alcunché di anticostituzionale.

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4

Modificazione della legge federale concernente il promovimento della vendita del bestiame d'allevamento e da reddito, dei cavalli e della lana

41

In generale

La legge federale del 15 giugno 1962 (RS 916.301) concernente il promovimento della vendita del bestiame d'allevamento e da reddito, dei cavalli e della lana (legge sulla vendita del bestiame), fornisce la base giuridica a tutta una serie di misure che assicurano innanzitutto la vendita di animali d'allevamento e da reddito provenienti dalle regioni di montagna, nonché una migliore ripartizione del lavoro fra la pianura e la montagna nel settore dell'allevamento e del bestiame. Essa regola anche il promovimento della vendita dei cavalli e l'aiuto dato allo smercio della lana di origine indigena.

La legge sulla vendita del bestiame è stata modificata nel 1971 per l'ultima volta e adattata ai bisogni dell'epoca. Questa modificazione è intervenuta nel quadro del decreto sull'economia lattiera 1971, pertanto la sua validità è limitata al 31 ottobre 1977. Le misure introdotte da questa legislazione si sono rivelate idonee, per cui devono essere create le condizioni per una loro introduzione definitiva per il 1° novembre 1977.

Simultaneamente, le disposizioni in vigore devono essere completate e migliorate giusta le spiegazioni che seguono, affinchè la legge possa raggiungere gli obiettivi fissati anche nelle difficili condizioni presenti e in avvenire.

411

Misure concernenti U promovimento della vendita di bestiame

L'allevamento di bestiame riveste per l'agricoltura in regioni di montagna la stessa importanza che la produzione di latte per le regioni a economia pastorizia.

Gli allevatori delle regioni di montagna dipendono dalla produzione di bestiame d'allevamento e da reddito, e dallo smercio di questo a prezzi che possano coprire le spese. In seguito a circostanze naturali ed economiche, che creano una situazione che è difficile influenzare, questi allevatori delle regioni di montagna sono sfavoriti nei confronti dei loro colleghi di pianura. Questi possono allevare essi stessi il loro bestiame con minor spesa.

La selezione fra la discendenza di un effettivo più importante da loro inoltre una sicurezza maggiore,, sul piano della qualità degli animali, che non l'acquisto da aziende estere. Le misure che vogliono limitare la produzione lattiera inciteranno i contadini di pianura a praticare un allevamento an-

213 cora più esteso, e la vendita del bestiame prodotto in regioni di montagna ne risulterà ostacolata in maggior misura.

In queste condizioni l'applicazione di misure tendenti a migliorare l'offerta e a garantire la vendita del bestiame d'allevamento e .da reddito custodito in regioni di montagna costituisce un compito permanente della Confederazione e dei Cantoni in cui esistono tali regioni. La limitazione delle azioni d'eliminazione in montagna, previste dall'articolo 2 capoverso 1, non è dunque realistica e occorre renderla più flessibile o addirittura abrogarla.

Nella lista di misure a disposizione per garantire la vendita del bestiame, queste azioni hanno un'importanza primordiale. La tavola che segue illustra l'evoluzione delle azioni in questione nel corso degli ultimi anni.

Tavola 29

Evoluzione delle azioni di eliminazione Anno

Numero di animali

Importo (in milioni di franchi)

1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

19161 31799 41 123 45227 32838 33579 47946 50171

6.3 8.3 11.3 13.7

7.5 9.4 15.2 16.0

La curva seguita dalle azioni d'eliminazione è in correlazione con le peripezie della vendita sul mercato del bestiame da reddito. Solo le azioni d' eliminazione hanno permesso, nel corso degli anni, di padroneggiare in una certa misura e senza inconvenienti maggiori per i contadini di montagna gli effetti delle grandi fluttuazioni annue delle vendite di bestiame; da sole esse hanno potuto ovviare alle ripercussioni di un mercato in regresso ed evitare, con spese ridotte, un crollo dei prezzi.

Mentre la ripartizione del lavoro fra le regioni di montagna e di pianura, in materia di allevamento e di sfruttamento di vacche lattifere, non funziona più così bene come si desidera, essa riveste un'importanza crescente nel settore dell'ingrasso dei bovini. L'allevamento in montagna di animali destinati all'ingrasso e di animali magri, nonché la loro fornitura ad aziende d'ingrasso situate in pianura, erano già possibili nel quadro delle azioni d'eliminazione. Le disposizioni in vigore fissano tuttavia dei limiti al miglioramento della qualità degli animali destinati all'ingrasso, mediante una

214

selezione sistematica delle attitudini richieste. La nuova regolamentazione prevista all'articolo 2 capoverso 3 dovrebbe aprire la via ad un miglioramento delle attitudini all'ingrasso di questi animali.

Il nuovo tenore delle disposizioni concernenti l'eliminazione di vacche in regioni di pianura e la loro sostituzione con bestie allevate in montagna (art. 3 cpv. 3) comprende due modificazioni. Queste modificazioni ricercano d'una parte un adattamento agli obiettivi della legge sulla vendita del bestiame e, d'altra parte, una riduzione del lavoro amministrativo, nonché un intervento più rapido in caso di ristagno del mercato.

Le modificazioni delle misure relative alla vendita del bestiame avranno conseguenze finanziarie solo nel settore dei contributi a favore delle rimonte da ingrasso. Questo bestiame deve sostituirsi innanzitutto ai giovani animali eliminati. Per questo l'aumento di spesa può essere limitato a circa 400 000 franchi.

412

Acquisti destinati ad alleviare il mercato e contratti di allevamento di puledri

Gli acquisti destinati ad alleviare il mercato tendono ad impedire perturbazioni sul mercato del bestiame d'allevamento e da reddito. Per la Confederazione, la misura consiste nell'assumere le perdite risultanti dalla valorizzazione di animali acquistati da gruppi incaricati della bisogna, allo scopo di alleviare il mercato. La regolamentazione in vigore limita gli acquisti precitati agli animali delle regioni di montagna.

Questa regolamentazione, oggi ancora, risponde certo ai bisogni dell'allevamento bovino e dell'allevamento del bestiame minuto. Tuttavia essa tiene sempre meno conto dell'allevamento equino che, riservato viepiù ai cavalli di sangue, tende a spostarsi in direzione della pianura. Fatta eccezione del Giura, le migliori regioni d'allevamento si trovano attualmente sull'Altopiano vodese, bernese ed argoviese, nonché nella Svizzera orientale. Su 87 sindacati d'allevamento equino, 52 si trovano al di fuori della regione di montagna. D'altra parte per i cavalli e i puledri esiste un mercato uniforme all'interno e all'esterno della regione di montagna.

Di conseguenza l'allevamento e la custodia di cavalli possono essere sostenuti efficacemente solo se il limite delle regioni di montagna, per questa categoria di animali, è abbandonato circa gli acquisti destinati ad alleviare il mercato.

Si tratta soprattutto dei puledri d'allevamento di un anno e mezzo, acquistati dalla Federazione svizzera d'allevamento equino, che li fa svernare in

215 aziende affiliate o in stabilimenti cantonali, per poi venderli quando si presenta la richiesta. Quest'ultima concerne tuttavia solo una parte dei puledri, poiché sul mercato sono effettivamente ricercati i cavalli parzialmente o interamente addestrati. Per questo, da alcuni anni, la federazione conchiude per i puledri che non si possono vendere dei contratti con terzi, che si incaricano di allevare e di addestrare gli animali ricevendo un'indennità adeguata per gli stessi fino all'età di tre anni.

Conformemente all'articolo 4 capoverso 1 della legge sulla vendita- del bestiame, la Federazione svizzera d'allevamento equino ha ricevuto contributi per le spese cagionate da queste misure solo per i puledri provenienti dalle regioni di montagna. La Confederazione non ha potuto versare niente finora per i puledri di altra provenienza, nonostante l'impossibilità, derivante dall'esistenza di un mercato uniforme, di escludere gli animali in questione dalle misure precitate. Quando i Cantoni non coprono benevolmente le spese, spetta alla federazione pagarle con i propri mezzi. La piccola statistica che segue da un'immagine dei rapporti quantitativi fra puledri di montagna e di pianura.

Tavola 30 Acquisti destinati ad alleviare il mercato e contratti d'allevamento di puledri Acquisti destinati ad alleviare il mercato Anno

Totale

Montagna

Pianura

1972/73 1973/74 1974/75

446 350 305

318 261 227

128 89 78

Contratti d'allevamento

1971/73 1972/74 1973/75

678 673 717

469 481 507

209 192 210

Vista la situazione finanziariamente difficile in cui si dibattono attualmente i Cantoni, si corre il rischio di vedere gli stessi sospendere interamente l'assistenza benevola prestata all'organizzazione mantello per i puledri. Ora le finanze della federazione non sono punto migliori, cosicché sarebbe impossibile per la stessa assumere la differenza a proprie spese. Questa situazione avrebbe come conseguenza un numero ancora maggiore di puledri che prenderebbe la via del macello e il mercato dei puledri non potrebbe più essere approvvigionato nella misura necessaria.

216

La soluzione proposta colma una lacuna nel promovimento della vendita dei cavalli. Basandosi sulla statistica riportata più sopra, si può prevedere che la Confederazione dovrebbe pagare, ogni anno, circa 150000 franchi di contributi supplementari per 100 puledri di pianura circa nel quadro degli acquisti destinati ad alleviare il mercato, e per 200 altri per quanto concerne i contratti d'allevamento.

413

Utilizzazione della lana indigena

L'aumento del consumo di carne di pecora ha permesso di estendere negli ultimi anni la custodia di questi animali, di contro ad un costante regresso a partire dalla fine della guerra. Purtroppo il consumo di carne di pecora è di nuovo diminuito nel 1974 e nel 1975, cosicché non entra in considerazione un miglioramento del reddito grazie ad una maggiorazione dei prez/.i delle pecore da macello.

La maggiorazione proposta, da 1,4 a 1,8 milioni di franchi, del contributo federale per l'utilizzazione della lana deve permettere di evitare una nuova diminuzione della vendita di questo prodotto. Una tale diminuzione è già stata constatata per il fatto che i corsi mondiali della lana sono bassi, anche se presentano una leggera tendenza al rialzo dall'inizio dell'anno, e che il contributo federale attuale di 1,4 milioni di franchi massimi, si ripartisce su un maggior volume di lana, a causa dell'estensione della custodia delle pecore, e diviene così più debole considerato per unità di peso.

Il prezzo alla produzione dipende dal contributo federale per kg, nonché dal prezzo di vendita della lana, che si basa sui corsi mondiali. Nel 1975, la produzione di lana indigena è stata di 550 000 kg circa. Il fatto di non più limitare la quantità di lana per cui ogni detentore di pecore ha diritto ai contributi significa che si vuole tenere conto dell'evoluzione delle strutture della custodia delle pecore e si vuole semplificare il lavoro amministrativo. Il limite è attualmente fissato a 100 kg di tosatura semestrale.

42

Risultati della procedura di consultazione

421

Pareri dei Cantoni

Tutti i Cantoni hanno approvato la modificazione proposta. Alcuni Cantoni si chiedono tuttavia se le misure previste si riveleranno sufficienti nel caso in cui l'allevamento del bestiame si concentrasse ancora di più nelle aziende di pianura in seguito al contingentamento della produzione lattiera.

217

422

Pareri dei gruppi economici e di altre organizzazioni

La maggior parte dei gruppi economici hanno approvato senza riserva il disegno di legge o proposto modificazioni di poca importanza, L'Unione svizzera dei macellai, l'Unione economica svizzera per la carne e il bestiame, il Sindacato svizzero dei mercanti di bestiame e l'Associazione svizzera dei grossisti di carne respingono la concessione di contributi federali per la vendita di animali destinati all'ingrasso e di animali magri, prevista all'articolo 2 capoverso 3. A loro parere questa misura incoraggerebbe ancora la produzione di animali da macello, il che non è auspicabile, vista la sovrapproduzione. 11 Forum delle consumatrici della Svizzera tedesca e del Ticino ritiene che la maggiorazione del contributo federale tendente a mantenere la produzione indigena della lana è contestabile poiché le pecore da carne danno una lana di qualità médiocre.

423

Commissione consultiva per l'esecuzione della legge sull'agricoltura

11 disegno è stato approvato senza alcuna modificazione.

424

Commissione dei cartelli

La commissione dei cartelli ha approvato il disegno senza riserva.

43

Commento al disegno di legge

Giusta l'articolo 2 capoverso .1 possiamo limitare nel tempo e ad un numero determinato di animali per azienda o detentore, la concessione delle sovvenzioni. Questa disposizione corrisponde meglio alle condizioni attuali che non quella in vigore, poiché essa è applicabile solo temporaneamente, quando sussistono circostanze particolarmente favorevoli. Una limitazione delle azioni d'eliminazione in regioni di montagna non potrebbe in ogni caso tradursi in economie, poiché ogni restrizione sensibile perturberebbe lo smercio del bestiame e causerebbe inevitabilmente interventi di sostegno più onerosi.

In virtù del capoverso 3, la Confederazione può incoraggiare la vendita in regioni di pianura di animali destinati all'ingrasso e di animali che provengono dalle regioni di montagna. Così l'allevatore della regione di montagna ha la possibilità, mediante il ricorso a tori da riproduzione o mediante incroci con razze da ingrasso, di produrre rimonte da ingrasso o di animali magri che meglio soddisfano le esigenze dell'allevatore che non un buon numero di animali da ingrasso forniti attualmente.

218

I timori emessi dalle cerehie del commercio del bestiame e di carne di vedere questi contributi alimentare la produzione di bestiame da macello, non sono più giustificati dopo la forte limitazione dell'onere finanziario supplementare. La nuova regolamentazione non vuole accrescere la produzione di bestiame da macello, bensì incoraggiare la collaborazione fra la montagna e la pianura, nel quadro della produzione attuale. Essa deve anche migliorare, grazie ad una selezione sistematica, le attitudini all'ingrasso di animali provenienti dalla montagna, che sono comunque ingrassati, nonché ridurre le spese di produzione di animali grassi.

L'artìcolo 3 capoverso 3, che concerne le azioni d'eliminazione organizzate in pianura e vincolate all'obbligo di sostituire il bestiame abbattuto con animali provenienti dalla montagna, esclude la concessione di contributi alle aziende che cessano di custodire .del bestiame da latte, poiché tali contributi non corrispondono allo scopo della legge sulla vendita del bestiame.

Si tratta anche di creare la possibilità di sostituire i contributi alle vacche eliminate con il versamento diretto di sussidi per l'acquisto di giovenche e o di vacche gravide che provengono dalla regione di montagna e che rispondono alle norme di qualità imposte, quando può essere provato che il bestiame così acquistato sostituisce vacche abbattute. Questa variante presenta diversi vantaggi. Essa permette un intervento più rapido quando il mercato è improvvisamente ristagnante e la sua esecuzione è molto più semplice sul piano amministrativo. Per contro le azioni d'eliminazione permettono di meglio tener conto della situazione sul mercato del bestiame da macello in modo che, a seconda delle circostanze, potrebbero di nuovo essere applicate qualora ve ne fosse la necessità.

L'articolo 4 capoverso 1, che prevede acquisti di bestiame d'allevamento e da reddito delle regioni di montagna al fine di alleviare il mercato, è completato in modo da permettere l'organizzazione, con l'aiuto finanziario della Confederazione, di tali acquisti anche per i puledri allevati in pianura.

Non si impone alcuna modificazione sulla base dei risultati della procedura di consultazione.

L'articolo 9 capoverso 1 non contiene più la disposizione che limitava agli animali acquistati «entro la zona d'espansione della
razza» la partecipazione federale alle spese di trasporto, dacché la nozione di zona d'espansione della razza non figura più nella legislazione sull'allevamento.

L'articolo 10 capoverso I , aumenta di 400 000 franchi il contributo federale alla vendita della lana del Paese. Inoltre il limite fissato a 100 kg di lana di tosatura semestrale (200 kg per anno) per fornitore di lana e proprietario di pecore è soppresso.

219

In occasione dell'istituzione di questo limite, si trattava soprattutto di escludere parzialmente dal diritto al contributo le grandi aziende ovine. Come ha mostrato l'esperienza, lo scopo perseguito non è stato raggiunto; le grandi aziende hanno infatti compensato con una deduzione sul prezzo d' acquisto degli agnelli allevati in stalla e degli agnelli da pascolo il rendimento minimo raggiunto dalla vendita della lana. Sono stati dunque i contadini di montagna a far le spese dell'operazione. Il limite di 100 kg rende inoltre difficile la riconversione auspicata di aziende appropriate della produzione lattiera alla custodia di pecore, poiché 50 di queste ultime bastano per raggiungere il limite.

Per quanto concerne l'osservazione del Forum delle consumatrici della Svizzera tedesca e del Ticino, conviene ricordare che la lana del Paese soddisfa le esigenze del mercato. Inoltre i prezzi alla produzione sono graduati a seconda della qualità della lana, ciò che tende a migliorare la qualità della stessa.

44

Ripercussioni finanziarie e sul piano del personale

Le ripercussioni finanziarie sono state esaminate nei commenti relativi alle diverse misure. Nell'insieme si possono valutare ai seguenti importi: -- Promovimento della vendita di bestiame . . . .

400000 franchi -- Acquisti destinati ad alleviare il mercato e contratti di allevamento per puledri 150000 franchi -- Utilizzazione della lana 400000 franchi Totale

950000 franchi

Indipendentemente dalla modificazione proposta dalla legge sulla vendita del bestiame, l'istituzione del contingentamento lattiere causerà un forte aumento delle spese necessarie per garantire la vendita del bestiame proveniente dalle regioni di montagna.

La modificazione non avrà conseguenze sul piano del personale.

45

Costituzionalità

La legge sulla vendita del bestiame si basa sugli articoli 31bis, 32 e 64bis della costituzione (RS 916.301). Le modificazioni proposte non fuoriescono dal quadro della legge attuale e sono dunque parimenti coperte da queste disposizioni costituzionali.

220

5

Ripercussioni finanziarie e conseguenze sul piano del personale dell'insieme del disegno

51

Ripercussioni finanziarie

II decreto sull'economia lattiera 1977, le cui disposizioni devono essere rafforzate ed estese, nei confronti di quelle del decreto in vigore, dovrebbe permettere alla Confederazione di economizzare da 20 a 30 milioni di franchi, tenuto conto degli effetti del contingentamento lattiero per azienda.

D'altra parte una certa riduzione delle entrate, nonché un aumento delle spese, saranno causate dal ritiro obbligatorio di foraggi del Paese (art. 21 della legge sull'agricoltura) e dai complementi apportati alla legge sulla vendita del bestiame. Inoltre l'istituzione del contingentamento lattiero per azienda causerà spese maggiori in materia di garanzia della vendita del bestiame proveniente dalle regioni di montagna. Nell'insieme il disegno non dovrebbe aumentare sensibilmente l'onere finanziario della Confederazione.

Tuttavia è difficile emettere dei pronostici, poiché non è possibile valutare esattamente quale sarà l'evoluzione della situazione.

La diminuzione, già indicata, dell'onere della Confederazione nel settore lattiero può sembrare debole. Ripetiamo tuttavia che l'obiettivo principale del contingentamento lattiero è di limitare o di ridurre il volume di latte commercializzato e di evitare così eccedenze strutturali.

52

Conseguenze sul piano del personale

Se l'insieme del disegno verrà adottato, la Divisione dell'agricoltura dovrà probabilmente assumere 14 nuovi collaboratori. Si tratta di stime; all'occorrenza, dovremo esaminare di nuovo questa questione.

I Cantoni e i Comuni dovrebbero parimenti far fronte a spese di personale aumentate (art. 19a della legge sull'agricoltura), come pure l'Unione centrale e le sue sezioni (contingentamento lattiero).

221

(Disegno)

Decreto sull'economia lattiera 1977 (DEL 1977)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 31bis capoverso 3 lettera b, 32 e 64 bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 19761), decreta:

Sezione 1: Copertura delle perdite dovute al collocamento dei latticini Art. l

In generale 1

Se ad agevolare lo smercio interno dei latticini indigeni non bastassero i proventi delle tasse riscosse in virtù dell'articolo 26 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura 2> come anche degli articoli 7 a 9 del presente decreto (introiti vincolati allo scopo) il Consiglio federale può assegnare contributi suppletivi.

2

1 contributi suppletivi sono concessi a condizione che siano adottate ragionevoli misure di mutuo aiuto. All'uopo, l'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte (Unione centrale) e le sue sezioni devono prendere i provvedimenti necessari per ottimalizzare la distribuzione e l'impiego del latte, promuovere un'adeguata ripresa dei latticini da parte dei produttori di latte commerciale, agevolare lo smercio e migliorare la qualità del latte commerciale.

" FF 1977 I 65 =' RS 910.1

222 Art. 2

Quantità di base 1

D Consiglio federale stabilisce all'inizio di ogni periodo contabile (art. 4 cpv. 2) la quantità di base della produzione di latte commerciale.

A tale riguardo va tenuto conto, pur rispettando il promovimento di adeguate condizioni d'utilizzazione e di mercato, del presumibile sviluppo della produzione e dello smercio come anche dell'onere complessivo della Confederazione. Il Consiglio federale è autorizzato, ove occorra, ad adeguare la quantità di base, durante il periodo alle condizioni del mercato.

2

.Qualora le forniture di latte superino la quantità di base stabilita dal Consiglio federale, la quota dei produttori alle spese di collocamento del latte, giusta l'articolo 3 capoverso 4 aumenta di 40 centesimi per chilogrammo di latte fornito in più. Il Consiglio federale può, in occasione dell'aumento del prezzo di base del latte, modificare questa quota, ma al massimo fino alla concorrenza di tali aumenti. Nessuna partecipazione suppletiva è richiesta ai produttori se la quantità di base non è superata nella misura di più del 5 per mille.

3 La partecipazione suppletiva sarà assicurata eventualmente dalla tassa condizionale (art. 4 cpv. 1).

Art. 3

Ripartizione delle spese fra Confederazione e produttori 1

A coprire la totalità delle spese, cagionate dal collocamento dei latticini e dai provvedimenti parificabili ad esso (art. 7, 14 e 15) sono destinati: a. gli introiti vincolati allo scopo giusta l'articolo 1 capoverso 1; b. un contributo iniziale annuo della Confederazione di 150 milioni di franchi al massimo e e. un'eventuale quota di produttori di latte commerciale giusta l'articolo 2 capoverso 2 e, se del caso, giusta l'articolo 5 capoverso 2.

- 2 La Confederazione può inoltre sopperire alle spese del conto lattiero, qualora diminuiscano gli introiti vincolati allo scopo dovendo essere soddisfatti obblighi di natura commerciale.

3

I contributi secondo i capoversi 1 e 2, eccettuati i soprapprezzi riscossi giusta l'articolo 11, devono essere defalcati proporzionalmente dalle spese cagionate, da un lato, dal collocamento del burro e, dall'altro, dal collocamento del formaggio e dagli altri provvedimenti.

4

Nel senso di un orientamento orientativo della produzione, i produttori di latte commerciale devono sopperire come segue all'eccedenza residuale delle spese:

223 -- alle spese di collocamento del burro, in ragione del .

-- alle spese di collocamento del formaggio e agli altri provvedimenti, in ragione del

40 per cento; 10 per cento.

Questa partecipazione alle spese non deve però eccedere, durante un periodo contabile, 2 ct/kg di latte commerciale da assicurare (art. 4 cpv. 2).

5 L'eccedenza di spese che dovesse ancora rimanere va coperta con mezzi federali.

Art. 4

Determinazione e riscossione della quota dei produttori 1

Per assicurare eventuali quote dei produttori di latte commerciale giusta gli articoli 2 capoverso 2, 3 cap'overso 4 e 6 capoverso 2, dev'essere stabilita una tassa condizionale (somma da assicurare) per kg sull'intera quantità di latte commerciale.

2

La somma da assicurare va pagata da ciascun produttore proporzionalmente alla quantità di latte commerciale prodotta durante un periodo contabile. Al termine di detto periodo, al produttore è rimborsata la tassa condizionale su un'attribuzione libera di 8000 kg. L'attribuzione libera ammonta a 20000 kg per i produttori delle regioni di montagna secondo il catasto della produzione animale e della zona prealpina collinare. Il periodo contabile inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

3

II Consiglio federale stabilisce la somma da assicurare all'inizio del periodo contabile. Ove necessario, essa può essere modificata durante detto periodo.

4

II ricavo della tassa condizionale e la quota dei produttori sono accertati al termine di ogni periodo contabile. Nel caso di un'eccedenza del ricavo, la differenza è rifusa ai produttori di latte commerciale sul quantitativo fornito oltre l'attribuzione libera. Se la quota dei produttori supera il ricavo della tassa condizionale, questi devono versare l'importo scoperto durante il successivo periodo contabile, mediante un aumento adeguato della tassa suddetta.

Art. 5

Contingentamento delle forniture di latte 1

Se le misure previste nell'articolo 2 capoverso 2 per la limitazione della produzione di latte commerciale non sono sufficienti, il Consiglio federale può sostituire a queste misure una ripartizione della quantità di base fra i singoli produttori (contingentamento del latte).

2

Se un produttore fornisce una quantità di latte superiore al suo contingente individuale, deve pagare, sotto forma di una deduzione fatta sul prezzo del latte o di una tassa, un ammontare di 40 centesimi per chilo-

224 grammo di latte fornito in eccedenza. Se del caso la deduzione o la tassa possono essere maggiorate fino a 60 centesimi per chilogrammo.

3 II Consiglio federale può ordinare che il capoverso 2 venga applicato solo se il contingente dell'organizzazione locale dei produttori, compresi gli eventuali produttori singoli è superato.

4

II Consiglio federale regola i dettagli. Per la determinazione dei contingenti individuali egli può segnatamente prendere in considerazione la superficie dell'azienda e la possibilità d'esercizio agricolo, nonché il fabbisogno dell'economia casearia.

Sezione 2: Provvedimenti intesi ad alleggerire il mercato lattiera, a migliorare le strutture ed a promuovere la qualità Art. 6

Eliminazione di lattifere, riconversioni ed altri provvedimenti 1

Per alleggerire il mercato lattiero, il Consiglio federale può ordinare o promuovere azioni d'eliminazione di vacche lattifere e riconversioni sull' ingrasso o altri rami d'esercizio; questi provvedimenti possono essere limitati alle regioni in cui non viene fabbricato il formaggio. Esso può prendere altri provvedimenti atti a snellire il mercato lattiero.

2 Le spese cagionate da tali provvedimenti vanno coperte dal prodotto dei soprapprezzi riscossi giusta l'articolo 19 della legge sull'agricoltura 1 ' ove non vengano utilizzati per altri scopi menzionati nella legislazione in materia. Qualora questi mezzi non fossero sufficienti, la rimanenza è addossata, in parti uguali, alla Confederazione ed ai produttori. All'uopo il Consiglio federale può aumentare al massimo di 1 ct/kg la somma da assicurare, giusta l'articolo 4 capoverso 1.

Art. 7 Promovimento dell'impiego di latte intero per l'allevamento e l'ingrasso di vitelli II Consiglio federale è autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per promuovere l'impiego di latte intero e grassi lattici nell'allevamento e nell'ingrasso di vitelli. Le spese vanno addossate al conto lattiero.

" RS 910.1

225 Art. 8

Norme di composizione e tassa sui succedanei del latte 1

Onde ridurre le forniture di latte e garantire una valorizzazione a basso costo del latte commerciale, il Consiglio federale può fissare delle norme di composizione per i succedanei del latte. Sono considerati tali i prodotti di foraggiamento di ogni specie atti a sostituire o a completare il latte intero, i suoi componenti oppure latticini trasformati.

2 II Consiglio federale è inoltre autorizzato a percepire sui succedanei foraggeri indigeni del latte oppure sulle materie prime e sui prodotti semifiniti, impiegati per la loro fabbricazione, una tassa che può variare a dipendenza del genere di succedaneo. La tassa può anche essere riscossa in generale su qualsiasi materia prima e prodotto semifinito. Il Consiglio federale ne prescrive la rifusione, qualora le merci suddette non servano-alla fabbricazione di succedanei foraggeri del latte.

3 I proventi della tassa sono destinati a ridurre i prezzi dei latticini e grassi commestibili indigeni ed a promuoverne lo. smercio.

Art. 9

Tassa sul latte scremato e sui prodotti a base di latte scremato 1

II Consiglio federale, per ridurre le spese di collocamento del latte commerciale, può riscuotere una tassa sul latte scremato utilizzato allo stato puro o mescolato, in forma liquida o disseccato, come bevanda o materia prima nell'industria delle derrate alimentari e dei commestibili, nonché per la fabbricazione dei succedanei del latte.

2 La tassa può essere utilizzata in modo diverso a seconda del genere di utilizzazione: tuttavia essa non supererà l'ammontare corrispondente ai contributi versati, a carico del conto lattiero, onde garantire il collocamento del burro che risulta necessariamente dalla fabbricazione del latte scremato.

3 In casi particolari la tassa può essere riscossa sul prodotto finito (polvere di latte scremato, latte parzialmente scremato, Joghurt magro ecc.)

secondo i criteri relativi alla composizione. La standardizzazione dei latticini per mezzo di scrematura parziale è assimilata a quella con aggiunta di latte scremato.

4 1 proventi della tassa sono destinati a ridurre i prezzi dei latticini e grassi commestibili indigeni ed a promuoverne lo smercio.

Art. 10 Soprapprezzi sulle importazioni di panna, di polvere da panna, di gelati commestibili e dei preparati 1 II Consiglio federale può riscuotere soprapprezzi sui seguenti prodotti importati: Foglio federale 1977, Voi. I

15

226 a. panna e polvere di panna; b.. gelati commestibili (gelati, panna ghiacciata, ecc.) e polveri per la preparazione di gelati commestibili; e. preparati con un tenore importante in materie grasse, importati in Svizzera per eludere il disciplinamento sull'importazione di burro, oli e grassi commestibili; d. preparati con un tenore importante in latte secco o polvere di panna, importati in Svizzera per eludere i soprapprezzi sul latte secco e la polvere di panna.

2 1 soprapprezzi non devono superare la differenza fra i prezzi d'importazione della mercé sdoganata franco confine ed i prezzi medi all'ingrosso di prodotti indigeni comparabili.

3

II Consiglio federale, qualora lo esigano impegni di politica commerciale, può riscuotere una tassa corrispondente sui prodotti indigeni simili a quelli indicati nel capoverso 1.

4

Per la procedura vale l'articolo 31 capoverso 3 del decreto sullo statuto del latte1'.

5

1 proventi dei soprapprezzi sono destinati a ridurre i prezzi dei latticini e grassi commestibili indigeni e a promuoverne lo smercio.

Art. 11 Soprapprezzi per il formaggio importato 1

Se l'importazione di sorte casearie pregiudica la vendita di formaggio indigeno a prezzi adeguati in virtù della legge sull'agricoltura2', il Consiglio federale può riscuotere soprapprezzi sul formaggio importato.

2

1 soprapprezzi possono essere scalati secondo le voci della tariffa doganale e secondo le sorte. Essi non possono superare la differenza tra i prezzi d'importazione, mercé sdoganata franco confine, e i prezzi medi all'ingrosso di sorte indigene similari tenendo conto della prevista riduzione di prezzo ottenuta mediante il ricavo dei soprapprezzi riscossi alla frontiera.

3

II ricavo è utilizzato per ridurre ulteriormente all'interno del Paese il prezzo dei formaggi indigeni fabbricati razionalmente, soprattutto di pasta molle e semidura.

4

II Consiglio federale disciplina la procedura.

" RS 916.350 2) RS 910.1

227 Art. 12

Consultazione delle cerehie interessate Le cerehie interessate sono consultate prima che il Consiglio federale prenda una decisione giusta gli articoli 6-11.

Art. 13

Spese per il latte di soccorso 11 Consiglio federale può accordare alla Unione centrale contributi attinti alle risorse generali della Confederazione, quale partecipazione alle spese d'acquisto del latte di soccorso affinchè la vendita del latte di consumo sia assicurata nelle regioni a produzione debole.

Art. 14

Promovimento della fabbricazione di formaggio 1

II Consiglio federale è autorizzato ad adottare misure che mirano a mantenere ed a promuovere la fabbricazione di formaggio, segnatamente in zona di divieto d'insilamento.

2

Se l'impiego del foraggio insilato mette in pericolo il mantenimento ed il promovimento della fabbricazione di-formaggio, oppure la qualità di questo prodotto, la Divisione dell'agricoltura può trasferire delle organizzazioni locali di produttori di latte, o se del caso dei gruppi di produttori, dalla zona d'insilamento a quella dove esiste il divieto d'insilamento.

3

Le spese sono addossate al conto lattiero; in caso di trasferimento da una zona all'altra, resta riservata una compartecipazione equa alle spese da parte dell'Unione centrale.

Art. 15

Miglioramento delle strutture cascane 1

Onde migliorare le strutture nel settore della produzione casearia, il Consiglio federale può contribuire alle spese causate dalle misure organizzatone adottate a quest'uopo, dalla chiusura di aziende, nonché da costruzioni o da installazioni tecniche.

2 1 miglioramenti strutturali devono essere concepiti e realizzati secondo il catasto dei centri collettori e delle aziende di trasformazione del latte, compilato dall'Unione centrale. Onde garantire un impiego del latte più conforme alle priorità, la Divisione dell'agricoltura può basarsi sul catasto per ordinare il raggruppamento di aziende e procedere, contemporaneamente, ove ciò sia necessario, a trasferimenti dalla zona d'insilamento alla zona di divieto.

228 3

1 contributi sono versati in quanto i sussidi per bonifiche fondiarie, i crediti d'investimento e le altre liberalità non risultino sufficienti, insieme con i mezzi dei beneficiari, per l'attuazione dei miglioramenti strutturali di cui al capoverso 1.

Art. 16 Servizio di controllo e di consulenza in economia lattiera 1

1 Cantoni, in collaborazione con le organizzazioni regionali d'economia lattiera (federazioni di produttori e associazioni di acquirenti di latte, altri utilizzatori) devono mantenere un servizio di controllo e di consulenza nel campo dell'economia lattiera ed adattarlo alle esigenze del momento.

2

II servizio di controllo e di consulenza deve segnatamente sorvegliare l'osservanza delle prescrizioni del regolamento svizzero per la fornitura del latte e fomentare l'applicazione di misure atte a migliorare la qualità del latte e dei latticini. All'uopo deve segnatamente collaborare all'attuazione del sistema del pagamento del latte secondo la qualità, come anche consigliare tutte le persone occupate nella produzione, nella raccolta e nell'utilizzazione del latte commerciale.

3

II Consiglio federale designa gli organi incaricati di giudicare sulle contravvenzioni alle prescrizioni del regolamento della fornitura del latte.

Secondo la gravita del caso saranno adottate le misure seguenti: a. ammonimento; b. multa disciplinare fino a 2000 franchi; nel caso di fornitura di latte contenente sostanze inibitrici la multa sarà di almeno 600 franchi; e. nei casi gravi, sospensione del ritiro del latte o dei latticini finché le anomalie siano scomparse.

4 I Cantoni designano un'autorità di ricorso per i casi contemplati dal capoverso precedente. L'Ufficio competente giusta il capoverso 7 è ugualmente abilitato a ricevere i ricorsi. Tutte le altre prescrizioni e decisioni possono essere deferite alla Divisione dell'agricoltura, entro un limite di 30 giorni dalla loro notifica. Ai ricorsi sono applicabili le disposizioni generali della procedura amministrativa federale1}.

5

Resta riservata la richiesta del risarcimento dei danni davanti ai tribunali.

8

Gli ispettori del latte e gli agenti della polizia delle derrate alimentari possono sequestrare il latte ed i latticini ottenuti o messi in commercio violando il regolamento della fornitura del latte, nonché gli apparecchi, materie ausiliarie e medicamenti, il cui uso non è autorizzato o che diano luogo a contestazione.

" RS 172.021

229 7 II servizio di controllo e di consulenza in economia lattiera soggiace alla vigilanza della Confederazione. La sua centrale è autorizzata a dare, ai servizi cantonali e regionali di controllo e consulenza lattiera, le istruzioni necessarie allo svolgiménto dei loro compiti.

8

Le organizzazioni dell'economia lattiera, i Cantoni e la Confederazione sopportano le spese per il servizio suddetto.

0

II Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 17 Contributo per la propaganda e l'incremento qualitativo 1

Se l'Unione centrale riscuote, dai produttori affiliati alle sue sezioni, un contributo per le misure intese al promovimento dello smercio (mercatistica, propaganda, lancio di novità) o della qualità del latte commerciale (art. 1 cpv. 2), il Consiglio federale può prescrivere, quale adeguata compensazione, la riscossione, dai produttori non affiliati, di una tassa equivalente, il cui provento è messo a disposizione dell'Unione centrale come contributo dei produttori non affiliati per le spese derivanti dalle predette misure.

2

L'Unione centrale presenta alle autorità competenti il bilancio di previsione e il rendiconto sull'impiego dei proventi del contributo di propaganda, pagato dai produttori affiliati e non affiliati.

Sezione III: Disposizioni penali e provvedimenti amministrativi Art. 18

Disposizioni penali generali 1

È punito con l'arresto o con la multa sino a cinquemila franchi, qualora non si tratti di un reato più grave, chiunque, intenzionalmente: a. fornisce indicazioni false o fallaci in materia di sussidi o in materia di attribuzione di un contingente; b. viola il presente decreto o le relative prescrizioni d'esecuzione; e. contravviene alle prescrizioni dell'Assemblea federale o del Consiglio federale sulla produzione, la qualità, la fornitura, il ritiro e l'utilizzazione di latte o di latticini, nonché sulla raccolta, la distribuzione e la vendita del latte di consumo;

230

d. contravviene alle prescrizioni dell'Assemblea federale o del Consiglio federale sulla riscossione delle tasse e dei soprapprezzi di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera b della legge sull'agricoltura1> e al presente decreto; e. contravviene alle prescrizioni dell'Assemblea federale e del Consiglio federale circa i disposti legali riservati ad un organismo centrale il diritto d'importare il burro (art. 26 cpv. 1 lett. e della legge sull'agricoltura !>); /. produce o mette in commercio latte o latticini violando le prescrizioni ufficiali o approvate dalla Confederazione (art. 59 cpv. 2 L sull'agricoltura).

2

Se il colpevole ha agito per negligenza è punito con la multa sino a tremila franchi.

3

Se il colpevole ha agito a scopo di lucro, il giudice non è vincolato dal massimo di multa.

4

È applicabile l'articolo 114 della legge sull'agricoltura.

Art. 19 Infrazioni commesse nell'azienda, da mandatari e altre persone 1 Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

2 II padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

3

Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

" RS 910.1

231

Art. 20

Pene accessorie 1

Una pena accessoria giusta l'articolo 114 della legge sull'agricoltura1) è comminata alla persona giuridica, alla società in nome collettivo o in accomandita, alla ditta individuale, alla collettività o all'ente di diritto pubblico.

2

II capoverso 1 è applicato per analogia alle comunità di persone senza personalità giuridica.

Art. 21 Perseguimento II perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 22 Disposizioni speciali per i certificati riconosciuti dai Governi 1

L'offerta, il rilascio e l'impiego abusivi, la contraffazione e la falsificazione dei certificati riconosciuti dai Governi e compilati dalla Svizzera nel quadro della sua collaborazione nell'esportazione agevolata di prodotti lattieri verso Paesi terzi vanno perseguiti e puniti giusta i disposti sui certificati di origine.

2

Se un'infrazione dei disposti su detti certificati è presunta, l'ufficio che li rilascia procede alle necessarie indagini e trasmette l'inserto, corredato dei mezzi di prova, alla Divisione del commercio del Dipartimento federale dell'economia pubblica. Detta Divisione cura, ove occorra, un complemento d'indagine.

3

L'articolo 19 del presente decreto è applicabile per analogia.

Art. 23

Pene amministrative 1

1 debitori delle tasse previste nel presente decreto, che ne eludano in tutto o in parte il pagamento, possono essere puniti dalla Divisione federale dell'agricoltura con la multa fino a cinque volte l'ammontare della somma che si presume elusa. La stessa pena può essere comminata in caso di tentativo.

" RS 910.1

232 2

Sono applicabili l'articolo 19 del presente decreto e la legge federale sul diritto penale amministrativo 1}.

3 L'articolo 18 non si applica alla fattispecie del capoverso 1.

Art. 24 Provvedimenti amministrativi La Divisione dell'agricoltura esige la restituzione dei profitti pecuniari ottenuti in modo illecito. Le decisioni che essa prende a questo proposito possono essere oggetto di ricorso presso il Dipartimento federale dell'economia pubblica ed, in ultima istanza, presso il Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo. Resta riservata l'applicazione delle disposizioni penali.

2 II diritto alla restituzione si prescrive in un anno a decorrere dal momento in cui l'organo federale competente ne ha avuto conoscenza, ma comunque in dieci anni a decorrere dal momento del conseguimento del profitto pecuniario.

3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione per restituzione. Essa rimane sospesa finché il debitore non possa essere escusso in Svizzera.

4 In caso d'infrazione contro le disposizioni del presente decreto o di altri atti legislativi e decisioni federali concernenti la produzione, la qualità, la fornitura, il ritiro del latte e la fabbricazione di latticini, nonché il versamento, il prelievo e la trasmissione della tassa condizionale o di altre tasse, la Divisione dell'agricoltura può adottare delle misure verso il colpevole, nonostante l'applicazione di disposizioni penali. Essa può segnatamente ridurre o interrompere il versamento dei premi di qualità, dei premi di compensazione e di contribuzione, oppure proibire la fornitura o il ritiro di latte.

1

Sezione 4: Protezione giuridica Art. 25 a. In generale Le disposizioni generali della procedura federale sono applicabili ai ricorsi inoltrati contro le decisioni prese in virtù del presente decreto o delle relative prescrizioni d'esecuzione.

Art. 26 b. In materia di contingentamento delle forniture di latte Le decisioni che riguardano il contingentamento delle forniture di latte possono essere deferite entro trenta giorni ad una commissione di ricorso che giudica in ultima istanza.

1

'> RS 313.0

233 2

Su proposta dei Cantoni interessati il Consiglio federale nomina, per ogni sezione dell'Unione centrale, almeno una commissione di ricorso. Essa è composta da tre a cinque membri che debbono essere indipendenti dalla sezione in oggetto.

3

La commissione di ricorso decide parimenti sui ricorsi inoltrati dai produttori che si trovano nella sua giurisdizione territoriale, che fanno rapporto a un ufficio cantonale del latte oppure alla Divisione dell'agricoltura.

* I principi fissati dalla legge federale sulla procedura amministrativa1) sono applicabili alla procedura davanti alla commissione di ricorso.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 27

Esecuzione II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso può ricorrere alla collaborazione dei Cantoni, della Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi, nonché delle organizzazioni economiche competenti. Esso è inoltre autorizzato a delegare le sue competenze particolari al Dipartimento federale dell'economia pubblica, agli uffici che sono subordinati a quest' ultimo oppure ad organizzazioni del settore lattiere. Le disposizioni d'esecuzione dei Cantoni e delle organizzazioni con mansioni di diritto pubblico necessitano dell'approvazione del Consiglio federale o degli Uffici da questo designati.

Art. 28

Modificazione provvisoria del diritto vigente Per la durata di validità del presente decreto sono modificate come segue: 1. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria 2) : Art. lOO lett. ni m. Nel campo dell'agricoltura: 1. Le decisioni concernenti l'attribuzione, la classificazione e la tassazione del formaggio; u ;)

RS 172.021 RS 173.110

234 2. Le decisioni concernenti le forniture di latte.

2. Decreto sullo statuto del latte3): Art. 34 cpv. 2 Quando i Cantoni designano i servizi previsti negli articoli 7 capoverso 3 e 8 capoverso 3, le decisioni degli stessi possono essere deferite alla commissione cantonale di ricorso prevista nell'articolo 16 capoverso 4 del decreto sull'economia lattiera 1977.

2

Art. 29

Abrogazione provvisoria del diritto in vigore Per la durata di validità del presente decreto non sono più in vigore l'articolo 111 capoversi 2 e 3 della legge sull'agricoltura1), nonché gli articoli 34 capoverso 1, 40 e 47 del decreto sullo statuto del latte 2 '.

Art. 30

Disposizioni transitorie 1

Salvo disposizioni contrarie del presente decreto e delle sue prescrizioni d'esecuzione, sono applicabili le disposizioni d'esecuzione della legge sull'agricoltura contenute nel decreto sullo statuto del latte e le sue ordinanze d'esecuzione.

2

Le disposizioni dei decreti federali antevisti sulle misure completive d'ordine economico e finanziario applicabili all'economia lattiera e le sue prescrizioni d'esecuzione, nonché le disposizioni abrogate dal presente decreto rimangono applicabili a ogni fattispecie prodottasi durante la sua validità.

Art. 31

Referendum, entrata in vigore e validità 1

II presente decreto, di carattere obbligatorio generale è sottoposto a referendum facoltativo.

2

Esso entra in vigore il 1° novembre 1977 e vale fino al 31 ottobre

1987.

3)

RS 916.350 RS 910.1 > RS 916.350

l;

2

235

(Disegno)

Decreto sullo statuto del latte Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 19761', decreta:

II decreto del 29 settembre 1953 2) sullo statuto del.latte è modificato come segue: Art. 5 cpv. 2 2 In tutti gli altri casi, la vendita diretta di latte di consumo è sottoposta all'autorizzazione della sezione competente dell'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte. Questa autorizzazione deve essere concessa segnatamente quando non esiste un centro di raccolta a una distanza ragionevole dall' azienda del produttore e quando i consumatori non possono fare capo a una latteria nelle vicinanze. Le autorità comunali e le organizzazioni dei commercianti e dei compratori di latte devono essere consultate.

Art. 18 La BUTYRA è esonerata da ogni imposta sul capitale e Assoggettasugli utili. Le quote sociali che essa emette non sono sottoposte mentofiscale alla tassa di bollo sull'emissione di titoli.

Art. 21 e 22 Abrogati.

Art. 24 Abrogato " FF 1977 I 65 RS 916.350

2>

236

Art. 32 cpv. 1 1

II Consiglio federale provvede eventualmente all'esecuzione del presente decreto, d'intesa con i Cantoni. Esso può delegare le sue competenze al Dipartimento federale dell'economia pubblica e agli uffici subordinati allo stesso. Esso può inoltre autorizzare le organizzazioni lattiere a emanare prescrizioni sulla produzione, la qualità, la fornitura, il ritiro e l'utilizzazione del latte e dei latticini. Queste prescrizioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio federale o dell'ufficio da questo designato.

Art. 34 cpv. 3 3

L'articolo 48 lettera a della legge federale sulla procedura amministrativa 1} è applicabile per analogia.

Mezzi di ricorso a. Contro le decisioni delle organizzazioni

Art. 36 Le decisioni prese dalle ditte e dalle organizzazioni chiamate a collaborare all'esecuzione del presente decreto possono essere deferite alla Divisione dell'agricoltura, conformemente alle disposizioni generali sulla procedura amministrativa.

1

2

b. Contro le decisioni della Divisione dell'agricoltura e del Dipartimento federale dell' economia pubblica

Restano riservati i mezzi di ricorso previsti nell'articolo 17 capoverso 3.

Art. 37 1 Alle decisioni su ricorso e di ultima istanza emanate dalla Divisione federale dell'agricoltura e dal Dipartimento federale dell'economia pubblica si applicano le disposizioni generali sulla giurisdizione amministrativa.

2 È riservato l'ordinamento dei mezzi di ricorso contro le decisioni nel procedimento penale a tenore degli articoli 41 e 42, conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo 2) .

Art. 38 Abrogato Art. 39 cpv. 2 Le ditte e le organizzazioni possono essere costrette a sopportare le spese cagionate da colpa dei loro organi. Per il rimanente la responsabilità degli organi è disciplinata dalla legge sulla responsabilità 3).

2

" RS 172.021 RS 313.0 " RS 170.32 :)

237

Art. 43 cp v. 2 2

Essa può esigere la restituzione dei profitti pecuniari conseguiti mediante atti illeciti nel senso del capoverso 1. A questo scopo, dev'essere tenuto conto della situazione finanziaria della persona obbligata alla restituzione, nonché delle pretese, legali o convenzionali di terzi che fossero stati lesi. Le decisioni prese in questo settore dalla Divisione dell'agricoltura possono essere deferite al Dipartimento federale dell'economia pubblica e, da ultimo, al Tribunale federale, mediante un ricorso di diritto amministrativo. Il diritto alla restituzione si prescrive dopo dieci anni dall'ottenimento del profitto pecuniario.

Art. 44bis Abrogato

Art. 45 cpv. 2 Abrogato Art. 50 I centri di raccolta già istituiti il 1° gennaio 1954, come Riconoscianche la mescita e la trasformazione del latte di produzione msiento di inazioni propria, già praticate alla stessa data, sono riconosciuti e sot- anteriori toposti alle disposizioni del presente decreto.

II 1 2

La presente legge è sottoposta al referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° novembre 1977.

238

(Disegno)

Legge sull'agricoltura

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 1976 1 >, decreta: I

La legge sull'agricoltura 2) è modificata come segue: Art. 19 cpv. 1 lett. b e cpv. 1bis 1 Dopo aver sentito i Cantoni, la Commissione consultiva e le organizzazioni agricole interessate, il Consiglio federale può, tenuto conto degli interessi degli altri rami economici e della situazione del resto della popolazione, prendere le misure necessarie, entro i limiti della presente legge, per: b. adeguare gli effettivi di bestiame alle condizioni di produzione e di smercio ai sensi dell'articolo 18 e, se occorre, alla produzione foraggiera dell'azienda e del Paese.

1bis Il Consiglio federale può ordinare che i panelli interi e i frantumati utilizzati per l'alimentazione degli animali, provenienti dalla trasformazione di semi oleiferi importati e destinati al mercato indigeno o al consumo nell'azienda stessa, siano calcolati nei contingenti d'importazione. Inoltre il Dipartimento dell'economia pubblica può colpire queste materie con soprapprezzi; in tal caso, l'ultima frase del capoverso 1 non è applicabile.

" FF 1977 I 65 "' RS 910.1

239 Art. 19a 1

Allo scopo di orientare la produzione animale, il Consi- ila. Orìentaglio federale può assegnare contributi ai detentori di animali TM^°zionz servendosi dei proventi soprapprezzi riscossi in virtù dell'arti- animale colo 19.

2

Questi contributi sono fissati sulla base del numero di animali custoditi nell'azienda, tenuto conto delle particolarità dei diversi rami agricoli, in modo da favorire la maggiore utilizzazione possibile di foraggi indigeni e promuovere soprattuttto le aziende agricole.

Art. 20 cpv. 2 2

Le spese sono coperte anzitutto con i proventi soprapprezzi riscossi in virtù dell'articolo 19.

Art. 21 Per garantire un'adeguata partecipazione allo smercio di iv. Ritiro foraggi indigeni da parte di detentori d'animali la cui azienda fndigenl8' non dispone di foraggi per l'alimentazione, il Consiglio federale può obbligare gli importatori di tali foraggi a ritirare foraggi indigeni ed emanare a questo scopo le prescrizioni necessarie.

Art. 118 cpv. 22 I Cantoni emanano le disposizioni esecutive nei casi previsti dalla legge o qualora esse siano necessarie affinchè la legge possa essere efficacemente applicata. Tali disposizioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio federale o a quella del Dipartimento dell'economia pubblica, in quanto quello gli deleghi questa competenza.

II 1 2

La presente legge è sottoposta al referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° novembre 1977.

240

(Disegno)

Legge federale concernente il promovimento della vendita di bestiame d'allevamento e da reddito, di cavalli e di lana Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 1976 1}, decreta: I

La legge federale del 15 giugno 1962 2) concernente il promovimento della vendita di bestiame d'allevamento e da reddito, di cavalli e di lana, è modificata come segue: Titolo Legge sulla vendita di bestiame Art. 2 cpv. J, 3 e 4 1

Allo scopo di migliorare l'allevamento, la Confederazione accorda ai Cantoni sussidi per le spese di macellazione di bestiame d'allevamento inetto e di bestiame d'allevamento e da reddito giovane di qualità inferiore nelle regioni di montagna.

Il Consiglio federale può limitare i sussidi per ogni azienda o detentore a un lasso di tempo e a un determinato numero di animali. I beneficiari devono aderire al servizio di assistenza tecnica di economia del bestiame. Nessun sussidio è concesso per il bestiame che, già alla nascita, è inetto all'allevamento.

11

2

FF 1977 I 65 > RS 916.301

241 3

Per promuovere, nel settore dell'ingrasso dei bovini, la ripartizione del lavoro fra le regioni di montagna e quelle di pianura, la Confederazione può accordare ai Cantoni sussidi a titolo di copertura delle spese per la vendita, in vista di ulteriore ingrasso, di animali da ingrasso e di animali magri idonei che provengono dalle regioni di montagna. · 4

L'esecuzione delle misure adottate ai sensi dei capoversi 1 a 3 spetta ai Cantoni. Le prestazioni della Confederazione raggiungono, a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni, dal 70 al 90 per cento dei sussidi pagati.

/ Art. 3, marginale, nonché cpv. 2, 3 e 5 2

3

Abrogato.

Azioni organizzate fuori La Confederazione può parimenti assegnare i sussidi, di delle regioni , .

"i montagna

cui al capo verso 1, per le vacche che non sono state allevate in montagna ma che sono state sostituite, entro un determinato termine, con giovenche o vacche gravide, fornite delle qualità richieste per l'iscrizione nello «herd-hook», di buona conformazione, di una ascendenza garante di produttività e provenienti da regioni montane. In luogo di assegnare sussidi per l'eliminazione, essa può pagare sussidi direttamente per l'acquisto di giovenche e di vacche gravide che soddisfino le esigenze citate più sopra, in quanto venga appurato che esse sostituiscano le vacche abbattute.

5 La Confederazione affida l'organizzazione di queste azioni ai Cantoni o alle organizzazioni idonee.

Art. 4 cpv. 1 1

Per impedire che lo smercio del bestiame d'allevamento e da reddito delle regioni montane incontri difficoltà, la Confederazione può assumere le perdite subite nell'utilizzazione di animali acquistati o ritirati per la vendita presso allevatori di montagna in mercati, concorsi, esposizioni o altre manifestazioni pubbliche. Puledri allevati fuori delle regioni montane possono parimenti essere ritirati. Gli animali sono acquistati e utilizzati giusta le istruzioni della Confederazione.

Art. 9 cpv. 1 Allo scopo di promuovere lo smercio di bestiame bovino, caprino e ovino d'allevamento e da reddito delle regioni montane, la Confederazione può assegnare sussidi per le spese 1

Foglio federale 1977, Voi. I

16

242

di trasporto degli animali venduti. Essa può parimenti agevolare il trasporto di pecore da macello delle regioni montane.

Art. 10 cpv. 1 1

Per mantenere la produzione indigena di lana, la Confederazione promuove la vendita della lana di pecora. Le spese della Confederazione non devono superare 1,8 milioni di franchi annui.

An. 10tlis ProvvediLa Confederazione può far beneficiare dei provvedimenti delie regioni stabiliti negli articoli 2, 3 e 4 le regioni di pianura che sono d'allevamento contigue a quelle montane, praticano l'allevamento per tradicontigue .

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zione e presentano una predominanza della produzione animale legata al clima e alla configurazione geografica.

n

II 1

La presente legge è sottoposta al referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° novembre 1977.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente il decreto sull'economia lattiera 1977, nonché la modificazione del decreto sullo statuto del latte, della legge sull'agricoltura e della legge sulla vendita del bestiame Del 22 dicembre 1976

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Jahr

1977

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

05

Cahier Numero Geschäftsnummer

76.101

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.01.1977

Date Data Seite

65-242

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10 112 116

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