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Messaggio a sostegno di una proroga del decreto federale per la protezione della moneta e rapporto sui provvedimenti presi nell'ultimo esercizio Del 27 aprile 1977

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi con il presente messaggio un disegno di proroga del decreto federale dell'8 ottobre 1971 per la protezione della moneta (RS 941.11) invitandovi ad adottarlo. Profittiamo d'altronde dell'occasione per presentarvi il rapporto annuale, conformemente alle disposizioni del decreto di cui si tratta, circa i provvedimenti presi nell'ultimo esercizio nonché i loro effetti e vi invitiamo parimente a prenderne atto.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 27 aprile 1977 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Furgler II cancelliere della Confederazione, Huber

1977 -- 265

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Compendio Profittiamo dell'occasione del presente messaggio a sostegno di una proroga triennale del decreto federale dell'8 ottobre 1971 per la protezione della moneta, decreto che scade il 15 ottobre 1977, per presentarvi anche il rapporto, annuale, circa i provvedimenti presi in applicazione di detto decreto come anche circa i loro effetti.

Le diversità d'evoluzione congiunturale nei singoli Paesi, gli squilibri delle bilance dei pagamenti e le forti discrepanze dei tassi d'inflazione hanno perturbato i mercati dei cambi già tesi in seguito ai crolli dei corsi della lira sterlina e della lira italiana. In siffatti casi interviene spesso una fuga verso il franco svizzero, ritenuto moneta stabile, talché esso registra una rivalutazione suscettiva di pregiudicare la nostra competitivita sui mercati internazionali. Gli interventi della Banca nazionale sul mercato dei cambi non sono di per sè sufficienti a impedire il poco auspicato rincaro del franco.

Conseguentemente, permangono in vigore i provvedimenti seguenti adottati in virtù del decreto sulla moneta: -- obbligo di sollecitare un'autorizzazione per raccogliere fondi all'estero; -- prescrizioni disciplinanti le poste in valuta estera delle banche; -- divieto di rimunerare i fondi stranieri; -- riscossione di una provvigione sui nuovi fondi stranieri (interesse negativo); -- limitazione delle vendite a termine di franchi svizzeri e stranieri; -- sterilizzazione dei proventi in franchi svizzeri in seguito a interventi sui mercati dei cambi.

Di fronte alla persistente instabilità della situazione monetaria internazionale, bisogna essere in grado di adottare senza indugio e in ogni momento provvedimenti atti a proteggere il franco svizzero. Pertanto, in attesa che le rispettive competenze siano integrate nel diritto ordinario (legge sulla Banca nazionale), occorre prorogare ancora una volta, per garantire la continuità, il decreto federale sulla protezione della moneta.

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Rapporto I

Evoluzione monetaria a contare dalla primavera 1976

II

Evoluzione monetaria internazionale

L'evoluzione monetaria si è distinta per le profonde trasformazioni che hanno colpito le bilance dei redditi (bilance delle operazioni correnti), a loro volta derivanti dalle discrepanze nelle evoluzioni congiunturali dei singoli Paesi e dalle conseguenti mutazioni nel commercio internazionale. Se da un canto, i disavanzi delle bilance dei redditi dei Paesi dell'OCSE aumentavano da 6 miliardi di dollari nel 1975 a circa 25 miliardi nel 1976, d'altro canto per i Paesi produttori di petrolio le eccedenze passavano da 33 a circa 46 miliardi. I Paesi in sviluppo non produttori di petrolio sono riusciti a ridurre il disavanzo sino a 22 miliardi di dollari con un calo di circa 11 miliardi.

Ancora una volita, l'Euromereato nel 1976 è stato un'importante fonte per il finanziamento del disavanzo delle bilance dei redditi. Tuttavia, i fabbisogni finanziari dei Paesi deficitari hanno potuto essere coperti soltanto parzialmente mediante crediti attinti sui mercati internazionali dei capitali e si è dovuto ricorrere per il rimanente a crediti ufficiali tanto più che, per ragioni di solvibilità, taluni Paesi non hanno affatto avuto accesso a tali mercati. Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha concesso prestiti per una cifra complessiva di circa 7 miliardi di diritti speciali di emissione (DES). Il Fondo monetario internazionale ha potuto accordare crediti di tale ampiezza soltanto aumentando provvisoriamente del 45 per cento le rate di credito dei diversi Paesi membri (conformemente a una decisione presa dal comitato interimario alla Conferenza monetaria della Giamaica del gennaio 1976) e agevolando le condizioni poste per talune facilitazioni di credito. Le liquidità del FMI sono però risultate ridotte talché gli accordi generali di prestito («General Agreements to Borrow» GAB) hanno avuto un rilancio in fine anno ed è stato consentito un credito alla Gran Bretagna.

I disavanzi delle bilance dei redditi hanno segnatamente indotto taluni Paesi a diminuire direttamente o indirettamente le proprie importazioni con rispettivo pregiudizio per il libero commercio internazionale. Tuttavia, ancora una volta la minaccia di protezionismo ha potuto essere evitata nell'essenziale grazie soprattutto al rinnovo del «Trade Pledge», ovverossia all'impegno assunto di rinunciare a qualsiasi restrizione commerciale
unitalerale nel quadro dell'OCSE.

In seguito alla diversità dell'evoluzione congiunturale da un Paese all'altro, i mercati dei cambi hanno registrato nel 1976 una pronunciata instabilità.

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Lo squilibrio delle bilance dei pagamenti e le grandi discrepanze riguardanti le aliquote d'inflazione hanno pure contribuito a perturbare i mercati dei cambi talché nonostante le vaste operazioni di sostegno avviate temporaneamente dalle banche centrali non è stato possibile evitare durevolmente le fluttuazioni dei corsi.

Il dollaro americano ha dimostrato in generale una certa stabilità ma il marco tedesco e, nel primo semestre del 1976, anche il franco svizzero hanno segnato una tendenza al rialzo. Durante il primo semestre 1976 sono state esercitate pressioni sulla lira sterlina, sulla lira italiana e sul franco francese.

Un aiuto monetario è stato concesso dalla Comunità europea che ha emesso nel 1976 un mutuo di 1,3 miliardi di dollari i cui proventi sono stau devoluti all'aiuto in favore dell'Italia e dell'Irlanda. La Banca federale di Germania dal canto suo si è dichiarata disposta nel settembre a ricondurre per due nuovi anni il mutuo di 1,5 miliardi di dollari accordato all'Italia.

Le tensioni nell'interno del blocco monetario europeo si sono fatte più pronunciae durante l'estate 1976 in seguito a pressioni esercitate sulle monete più deboli. I corsi cardine sono stati adeguati a metà ottobre. Il marco tedesco è stato rivalutato del 2 per cento rispetto alle altre divise; la corona svedese e quella norvegese sono state svalutate dell'I per cento e la corona danese del 4 per cento. Tali correzioni hanno subitamente prodotto un effetto stabilizzante sul mercato dei cambi. Un nuovo adeguamento si è però rivelato necessario all'inizio d'aprile 1977; la corona svedese è stata svalutata del 6 per cento e la corona norvegese e quella danese ciascuna del 3 per cento.

Gli Stati del Gruppo dei dieci -- eccettuata l'Italia -- hanno partecipato in ragione di 2,56 miliardi di DES al credito monetario di 3,36 miliardi di DES concessi dal Fondo monetario a fine d'anno alla Gran Bretagna.

Il FMI ha concesso 500 milioni di DES sulle proprie risorse e, in virtù di una convenzione bilaterale tra il FMI e la Svizzera, la Banca nazionale ha versato dal canto suo un contributo di 300 milioni di DES, ovverossia una somma corrispondente a circa 850 milioni di franchi beneficianti di una garanzia della Confederazione per 284 milioni conformemente al decreto federale del 20 marzo 1975 sulla collaborazione
della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali. Tale credito monetario è servito in parte a rimborsare il credito a breve termine concesso all'inizio del 1976 dalle banche centrali di taluni Paesi a moneta forte e a cui la Banca nazionale svizzera aveva parimente partecipato.

Le diverse operazioni di sostegno come anche i provvedimenti di stabilizzazione adottati in taluni Paesi hanno prodotto un effetto moderatore sui corsi che hanno segnato una leggera ripresa durante il quarto trimestre.

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All'inizio del 1977, la Banca dei pagamenti internazionali, d'intesa con le banche centrali dei principali Paesi industrializzati ha assegnato alla Gran Bretagna un credito di 3 miliardi di dollari su cui la Banca nazionale svizzera ha concesso una garanzia per 300 milioni di dollari. Tale credito di stabilizzazione (stand-by) serve unicamente a consolidare gli averi in lire sterline di creditori esteri ufficiali.

In occasione dell'Assemblea generale delle istituzioni di Bretton-Woods tenutasi a Manila nell'ottobre, è stato accordato ampio consenso alla necessità di lottare contro l'inflazione, problema prioritario e maggiore preoccupazione della politica economica. Scostandosi dall'idea che una politica inflazionistica consenta di garantire il pieno impiego, è stato ammesso che la stabilità dei prezzi risultava essere la condizione indispensabile per una crescita economica e una soddisfacente situazione dell'impiego.

La stabilità dell'economia interna segue di pari passo il riequilibriamento della bilancia dei pagamenti. Pertanto gli forzi devono vertere anzitutto sulla riduzione dei disavanzi delle bilance dei pagamenti e non soltanto sul loro finanziamento. Se tali teorie trovano una realizzazione pratica, sarà contribuito su questo piano a diminuire i rischi di nuove crisi monetarie.

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Evoluzione della situazione monetaria in Svizzera

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II dispositivo di politica monetaria all'inizio dell'ultimo esercizio

All'inizio dell'ultimo esercizio (aprile'1976), vigevano diverse misure adottate in virtù del decreto federale sulla protezione della moneta e miranti a iugulare un aumento della quotazione del franco svizzero sui mercati dei cambi. Gli averi in banca esteri in franchi svizzeri non potevano produrre interessi (divieti di rimunerare questa categoria di capitali) e le banche dovevano riscuotere dalla propria clientela una provvigione trimestrale del 10 per cento calcolata sull'aumento di tali averi (interesse negativo).

Nell'intento di evitare per quanto possibile l'elusione a tali disposizioni, le autorità avevano limitato il volume autorizzato di vendite a termine di franchi svizzeri a stranieri. La colletta di fondi all'estero era sottoposta ad autorizzazione (salvo per le banche) e gli istituti bancari erano tenuti a garantire quotidianamente l'equilibrio fra i loro debiti e i loro crediti in valuta estera. Giusta la legge- federale su le banche e le casse di risparmio, la Banca nazionale aveva obbligato nel gennaio 1976 le banche a comunicarle periodicamente le proprie riserve di divise in contanti e a termine talché ne risultasse consolidata la trasparenza dei mercati dei cambi. All' uopo, la Banca nazionale aveva concluso nel 1975 con le banche e con le Foglio federale 1977, Voi. II

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società attive a livello internazionale due convenzioni secondo cui esse si obbligavano a comunicare all'istituto d'emissione tutte le transazioni in divise superiori ai 5 milioni di dollari. Entrambe le convenzioni sono state prorogate di sei mesi l'una nel giugno e l'altra nel dicembre 1976. Inoltre, all'inizio dell'esercizio, le esportazioni di capitali erano assoggettate all'obbligo di conversione owerossia le banche dovevano acquistare dollari presso l'istituto d'emissione per una somma corrispondente a quella delle esportazioni di capitali assoggettati ad autorizzazione in virtù della legge sulle banche. In tale modo è stato possibile compensare ampiamente l'emissione di moneta consecutiva ad acquisti operati dalla Banca nazionale sul mercato dei cambi (estensione della base monetaria), talché ne è risultato ampliato in modo considerevole anche il margine di manovra a disposizione di quest'ultima per gli acquisti di divise in considerazione degli imperativi della politica monetaria.

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Gli avvenimenti monetari e i nuovi provvedimenti adottati dall'aprile 1976

Nella primavera del 1976 è stata registrata in Svizzera una forte importazione di banconote in provenienza da Paesi a moneta debole. Sul fondamento del decreto sulla protezione della moneta abbiamo emanato il 14 aprile un'ordinanza che limitava l'importazione delle banconote a un controvalore di 20 000 franchi svizzeri per persona e per trimestre. Complementarmente a tale provvedimento, la Banca nazionale ha conchiuso a fine aprile con le altre banche una convenzione giusta cui esse si obbligavano a non più accettare -- in quanto le autorità italiane ne avevano vietata l'esportazione -- le banconote di 50000 e 100000 lire e gli assegni emessi in lire con l'annotazione «pagabile unicamente in Italia».

In un'altra convenzione, entrata in vigore il 1° aprile 1976, le imprese del settore internazionale si sono obbligate ad annunciare mensilmente alla Banca nazionale i probabili movimenti di capitali del mese successivo.

Inoltre esse hanno accettato che la Banca nazionale calcoli annualmente la somma dei loro averi rimpatriabili.

Poiché il franco tendeva al rialzo rispetto alle altre monete chiave, la Banca nazionale ha consolidato nell'aprile-maggio i propri interventi sul mercato dei cambi. La debolezza della lira sterlina e della lira italiana in campo internazionale ha comportato anche un calo della divisa americana in quanto le banche straniere vendevano dollari per sostenere la propria moneta. Per la prima volta a contare dal giugno 1975 la quotazione del dollaro in Svizzera è scesa a meno di 2,50 franchi. Per quanto concerne il marco tedesco, il corso medio si è stabilito rispetto al franco a soltanto 97,12 contro 100,50 nel dicembre 1975. Ancora una volta emergeva all'evi-

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denza che una tendenza generale del mercato non poteva essere evitata mediante interventi anche drastici ma al massimo poteva essere soltanto frenata. Le prospettive d'intervento risultano migliori quando il corso del franco evolve isolatamente; ma anche tali prospettive sono alquanto limitate.

Di fronte all'inopportuna evoluzione della situazione monetaria, la Banca nazionale ha consolidato con effetto al 1° giugno il divieto -- diretto conro l'afflusso di fondi di provenienza estera -- di rimunerare gli averi stranieri e all'uopo ha ulteriormente inasprito il regime d'eccezione previsto per i depositi a risparmio. I depositi a risparmio possono fruttare interesse soltanto se, al 31 ottobre 1974, non era superata la somma in conto di 20 000 franchi (precedentemente la franchigia era di 50 000 franchi).

La crisi della lira sterlina ha provocato all'inizio di giugno nuovi disordini sul mercato dei cambi. Il franco, in seguito a forti e isolate pressioni, tendeva ulteriormente al rincaro talché la Banca nazionale si è decisa l'8 giugno ad adottare una serie di provvedimenti e con ciò ha confermato la sua ferma volontà di lottare, mediante l'acquisto di divise, contro una rivalutazione del franco non giustificata da nessun argomento economico Le autorità hanno inasprito le disposizioni limitanti le vendite a termine di franchi svizzeri a stranieri, disposizioni emanate nell'intento di evitare l'elusione al divieto di rimunerare gli averi stranieri. Nel medesimo intento, la Banca nazionale ha conchiuso con le altre banche una convenzione giusta cui gli istituti bancari si obbligavano segnatamente a non più effettuare dal nostro Paese depositi in eurofranchi svizzeri o collocamenti diretti in franchi svizzeri in nome e per il conto delle loro succursali e filiali all'estero.

Inoltre, la Banca nazionale ha ridotto con effetto all'8 giugno i saggi d'interesse ufficiali al 2 per cento (risconto) e al 3 per cento (pegno) onde far più pronunciato lo scostamento tra il saggio svizzero e quello estero.

Già durante il mese di giugno, la Banca nazionale ha assorbito divise per 3 miliardi di franchi di cui 1,3 miliardi ceduti in favore della conversione obbligatoria delle esportazioni di capitali. Tali somme sono state di 10,9 miliardi e rispettivamente 7,2 miliardi di franchi per il primo semestre. I
provvedimenti adottati dall'istituto d'emissione hanno contribuito a contenere e a correggere l'evoluzione del franco. A fine giugno, il corso della nostra moneta eccedeva, in media ponderata con le esportazioni, del 10,8 per cento il livello della fine 1975 (+ 11,0% a fine maggio 1976), con un momentaneo superamento dell 15,3 per cento. La Banca nazionale ha così potuto ridurre i propri interventi sul mercato dei cambi. A fine luglio essa ha chiesto riserve minime suppletive sugli averi stranieri. L'emissione -di nuova moneta legale consecutiva agli interventi sul mercato è tuttavia stata essenzialmente compensata dalla sterilizzazione dei fondi prestati dalla Confederazione sul mercato finanziario in previsione dei propri fabbisogni di cassa per il 1977.

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Durante il secondo semestre 1976, l'evoluzione del franco è pure rimasta contenuta. La Banca nazionale con i suoi interventi sul mercato dei cambi ha unicamente cercato di lenire le fluttuazioni dei corsi. Per contro, l'indebolimento della lira sterlina è continuato su piano internazionale e quindi anche rispetto al franco svizzero. Il corso del marco tedesco, d'altro canto, ha segnato un continuo miglioramento rispetto al franco svizzero e la sua quotazione a dicembre era pari a 102,71 (media mensile). Quindi, durante il secondo semestre il corso del franco svizzero non è aumentato. Il suo corso, ponderato dalle esportazioni a destinazione dei nostri 15 principali Paesi clienti, superava alla fine dell'anno del 10,4 per cento il livello del dicembre 1975. Tale rivalutazione era dovuta in parte all'indebolimento della lira sterlina e della lira italiana sul piano internazionale; rispetto alle 13 principali altre divise, la nostra è accresciuta del 5,2 per cento (aliquota ponderata in funzione delle esportazioni). I riacquisti della Banca nazionale hanno raggiunto nel 1976 complessivamente 18,8 miliardi di franchi; sono però state cedute divise a titolo d'esportazione di capitali per 15,5 miliardi.

Oltre agli interventi sul mercato, la Banca nazionale ha adottato nel secondo semestre dell'anno, altri provvedimenti in materia monetaria. In virtù della legge su le banche essa ha obbligato quest'ultime a comunicare quotidianamente, a contare dal 1° ottobre 1976, le operazioni condotte sul mercato dei cambi, se della portata complessiva di 15 milioni di franchi.

Essendo diminuita la fuga di capitali dall'Italia, è stato possibile abrogare anticipatamente al 1° dicembre 1976 la convenzione che disciplina l'utilizzazione delle banconote da 50000 e 100000 lire nelle transazioni commerciali. La limitazione generale delle importazioni delle banconote è stata abrogata mediante il decreto del 20 aprile 1977.

Nel primo trimestre del 1977 il franco svizzero ha segnato però un calo rispetto alle altre principali divise. Il marco tedesco ha raggiunto in Svizzera il corso di 106,75 punti a metà marzo e il dollaro è risalito a 2,56 owerossia al livello corrispondente dell'anno precedente. Anche la lira sterlina ha prodotto un certo quale effetto in quanto si è ripresa sui mercati internazionali. Il corso medio
del franco svizzero ponderato in media delle esportazioni ha ceduto del 3,4 per cento fino a fine marzo per stabilirsi però a un livello ancora superiore del 6,7 per cento a quello di fine 1975.

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Applicazione dei provvedimenti adottati in virtù del decreto federale sulla protezione della moneta

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Ordinanza del 20 novembre 1974/22 gennaio 1975 che istituisce provvedimenti intesi a lottare contro l'afflusso di fondi stranieri

II divieto sancito nell'ordinanza di rimunerare gli averi bancari stranieri in franchi svizzeri (compresi gli averi fiduciari) è stato mantenuto in vigore inalterato durante l'ultimo esercizio. Han fatto eccezione al divieto unicamente i depositi a risparmio (libretti di risparmio o di deposito) risalenti a date precedenti il 1° novembre 1974. Del rimanente, i nuovi fondi a risparmio sino a somme di 50000 franchi depositati dalla fine ottobre 1974 nonché gli interessi fruttati su tali conti potevano ancora essere rimunerati sino al 1° giugno 1976. La franchigia concessa ai libretti di risparmio o di deposito è stata ridotta a 20000 franchi a contare dal 1° giugno 1976; inoltre, la deroga al divieto generale di rimunerazione può essere invocata soltanto una volta per famiglia.

La provvigione riscossa sui fondi stranieri a contare dal 31 ottobre 1974 (interesse negativo) è stata mantenuta al 10 per cento per trimestre. Tuttavia è esonerata dalla tassa un aumento di 100000 franchi per ogni conto.

Gli interessi negativi riscossi in virtù dell'ordinanza del 20 novembre 1974/ 22 gennaio 1975 che istituisce provvedimenti intesi a lottare contro l'afflusso di fondi stranieri, afflusso pari a circa 28 milioni di franchi, sono serviti ad alimentare le provvigioni per perdite di cambio in seguito alla garanzia assegnata contro i rischi d'esportazione. La riduzione delle vendite di franchi a termine a stranieri, concepita come misura di sostegno al divieto di rimunerare e all'interesse negativo, è stata ulteriormente inasprita durante l'ultimo esercizio. Il volume autorizzato delle vendite a termine di franchi svizzeri a stranieri, a scadenza contrattuale superiore a 10 giorni, è stata ridotta a contare dal 31 luglio 1976 dal 60 al 40 per cento del livello conseguito il 31 ottobre 1974. Per i contratti a termine di scadenza sino a sei giorni, il limite è stato ridotto l'8 giugno 1976 dal 50 al 30 per cento del livello di riferimento (31.10.1974). I contingenti stabiliti devono essere rispettati quotidianamente.

Abbiamo già esposto particolareggiatamente al capitolo 12 i motivi che ci hanno indotti ad inasprire queste disposizioni.

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Ordinanza del 5 luglio 1972/16 aprile 1973 concernente l'obblig di autorizzazione per raccogliere capitali all'estero

La Banca nazionale ha serbata inalterata la propria procedura in materia d'autorizzazione così come descritta nei nostri precedenti rapporti. L'autorizzazione per ottenere o rinnovare un credito all'estero è concessa soltanto se il credito è in valuta estera e utilizzato esclusivamente all'estero senza essere convertito in franchi svizzeri. È derogato a tale principio soltanto in casi eccezionali e ben definiti come per esempio quando esistono vincoli di parentela fra il mutuante e il mutuatario oppure quando si tratta di prestiti che gli azionisti accordano a imprese svizzere per consentire l'apertura, l'ampliamento o il rinnovo di uno stabilimento stabile.

Durante il periodo dal 16 marzo 1976 al 15 marzo 1977, la Banca nazionale ha accordato complessivamente 232 autorizzazioni individuali per ottenere o rinnovare crediti all'estero di cui 74 concernevano crediti utilizzabili in Svizzera e 158 crediti in valute estere destinati ad essere utilizzati all'estero. Essa ha inoltre rilasciato 13 autorizzazioni collettive per crediti periodici analoghi alla condizione che i fondi mutuati siano utilizzati all' estero senza essere convertiti in franchi svizzeri.

Nella situazione monetaria attuale, la lotta contro l'afflusso di capitali esteri nei settori non bancari permane indispensabile poiché i fondi esteri convertiti nella nostra moneta e utilizzati nel Paese stimolano la domanda di franchi svizzeri e provocano una rivalutazione del corso del franco.

L'ordinanza di cui si tratta consente per il rimanente di controbilanciare la tendenza, poco auspicabile, verso l'internazionalizzazione del franco ovverossia contro l'impiego della nostra moneta nelle transazioni finanziarie internazionali che non hanno alcun rapporto con la Svizzera.

Il controllo di questi movimenti di capitali completa e consolida i provvedimenti di protezione della moneta inerenti al settore bancario.

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Ordinanza del 5 luglio 1972/11 ottobre 1972/17 marzo 1975 concernente le poste in valuta estera delle banche

Tale ordinanza mira a impedire che le banche abbiano a ottenere poste speculative in talune valute e a evitare le ripercussioni di tali poste sul corso del franco svizzero. A contare dal 1° aprile 1975, le banche devono garantire la copertura quotidiana, per ciascuna valuta estera, dei propri impegni con averi equivalenti.

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Ordinanza del 22 gennaio 1975 concernente la sterilizzazione del ricavo in franchi svizzeri da interventi sul mercato delle divìse

Tale ordinanza autorizza la Banca nazionale, all'atto d'acquisto di divise per motivi inerenti alla politica dei cambi, di accreditare al venditore il controvalore in franchi svizzeri su un conto bloccato e non rimunerato. Sinora, la Banca nazionale non ha fatto uso di tale facoltà.

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Ordinanza del 14 aprile 1976 disciplinante l'importazione delle banconote estere

Tale ordinanza vieta l'importazione sul territorio doganale svizzero di somme superiori a 20 000 franchi svizzeri per persona e per trimestre in banconote estere. La limitazione concerne soltanto le banconote estere, escluse quindi le banconote svizzere e gli altri mezzi di pagamento come gli assegni di viaggio o gli assegni bancari. Per non pregiudicare il turismo, il traffico delle merci e le operazioni di pagamento, la Banca nazionale può autorizzare l'importazione di somme superiori. Il nostro istituto ha fatto uso di tale competenza su tre fronti. Il commercio professionale di banconote, prevalentemente di competenza delle banche, è stato sottratto alla limitazione delle importazioni onde risultasse agevolato il traffico dei pagamenti.

Le banche e le casse di risparmio svizzere possono acquistare senza autorizzazione banconote estere presso banche estere o agenti di cambio autorizzati dell'estero. Tale disciplinamento si spiega con il fatto che le banche e gli agenti di cambio esteri sottostanno alla vigilanza dell'ente pubblico e quindi la fuga di capitali sotto forma di banconote è spesso impossibilitata già in virtù del diritto di cambio del Paese estero. Il regime d'eccezione è stato concesso pure a talune società finanziarie non sottoposte alla legge su le banche che però da anni si dedicano al commercio internazionale di banconote.

Poiché l'ordinanza di cui si tratta si prefigge pure di non pregiudicare il commercio internazionale delle merci, la Banca nazionale autorizza l'importazione di banconote estere se ha potuto accertare che esse costituiscono il controvalore di esportazioni svizzere. Così ad esempio dal 21 aprile 1976 al 15 marzo 1977 essa ha concesso 84 autorizzazioni individuali. Tre transitari che, indipendentemente dalla spedizione delle merci, si incaricano di incassare i pagamenti di clienti esteri per conto di esportatori svizzeri hanno ottenuto l'autorizzazione generale di importare banconote estere.

Aggiungasi che talvolta le imprese estere pagano parimente in numerario le prestazioni d'origine svizzera. Trattasi anzitutto di onorari versati per lavori di pianificazione oppure per produzioni artistiche realizzati all'estero.

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Dal 21 aprile 1976 al 15 marzo 1977 la Banca nazionale ha rilasciato 8 autorizzazioni d'importazione di banconote estere per il pagamento di servizi di tal natura. Per contro, nessuna domanda d'importazione intesa a facilitare il turismo è stata presentata il che sta a provare che la franchigia concessa è stata calcolata generosamente e che quindi il divieto d'importare banconote non pregiudica in nessun modo il turismo svizzero.

Le autorizzazioni possono essere accordate unicamente dalla Banca nazionale. La vigilanza sull'importazione delle banconote incombe all'Amministrazione federale delle dogane la quale è parimente incaricata di procedere all'istruzione penale secondo le direttive del Dipartimento delle finanze e delle dogane.

L'ordinanza era stata adottata nell'intento di contenere l'afflusso pregiudizievole per la nostra moneta di fondi stranieri sotto forma di banconote in provenienza soprattutto dall'Italia. La fuga di capitali dalla vicina penisola essendo calata negli ultimi tempi e visto che l'Italia ha considerevolmente allentato i propri provvedimenti di controllo abbiamo deciso di abrogare l'ordinanza mediante il decreto del aprile 1977. Tuttavia, il Consiglio federale ha facoltà di rimettere senza indugio in vigore l'ordinanza ove le circostanze lo esigessero.

Messaggio 3

Proroga del decreto federale dell'8 ottobre 1971 per la protezione della moneta

Mediante decreto federale del 28 luglio 1974 è stato ricondotto per un trien ni il decreto dell'8 ottobre 1971 sulla protezione della moneta; la proroga è stata votata l'8 giugno 1975 dal popolo e dai Cantoni. Il decreto scade il 15 ottobre 1977.

Giusta il decreto, in caso di gravi perturbazioni dell'ordine monetario internazionale è possibile prendere, d'intesa con la Banca nazionale, tutti i provvedimenti eccezionali ritenuti indispensabili e urgenti per condurre una politica monetaria conforme all'interesse del Paese, segnatamente intesa a contenere l'afflusso indesiderato di capitali esteri e a provocare il loro esodo.

È escluso qualsiasi provvedimento inerente specialmente alla produzione, ai prezzi o ai salari.

La situazione monetaria internazionale permane instabile. Gli squilibri delle bilance dei redditi hanno ulteriormente ampliato lo scostamento tra le monete forti e quelle deboli. I crolli dei corsi della lira sterlina e della lira italiana hanno provocato gravi perturbazioni sui mercati dei cambi. L'espe-

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rienza ci insegna che ogni crisi monetaria minaccia di provocare una fuga verso il franco svizzero, moneta ritenuta sicura, talché ne risulta una rivalutazione che potrebbe pregiudicare la nostra competitivita sui mercati internazionali. Proprio in tal modo si son prodotti i fatti all'inizio di giugno 1976. Pur regnando una certa qual calma sui mercati dei cambi, gli acquisti operati dalla Banca nazionale come anche i provvedimenti d'ordine giuridico adottati in virtù del decreto sulla moneta -- a prescindere dalle convenzioni fra l'istituto d'emissione e le banche nonché le società con attività internazionale -- sono stati necessari per impedire o almeno contenere entro taluni limiti una nuova rivalutazione del franco svizzero.

Vista l'instabilità della situazione monetaria internazionale sono probabili in ogni momento forti perturbazioni dei mercati dei cambi. Gli interventi della Banca nazionale, anche pronunciati, non avranno mai l'efficacia dei provvedimenti presi in virtù del decreto sulla moneta e intesi a lottare contro l'afflusso di fondi stranieri. Le operazioni di riacquisto dell'istituto d'emissione si urtano d'altronde a taluni limiti inerenti alla politica monetaria poiché tollerando la formazione di un nuovo potenziale inflazionistico si rischierebbe, a medio termine, di arrecare grave torto alla nostra economia. D'altro canto, bisogna assolutamente evitare che la quotazione del franco abbia a salire a un livello insopportabile per la nostra economia.

Pertanto i poteri pubblici devono poter essere autorizzati ad emanare i provvedimenti adeguati per proteggere la moneta. Quindi, in attesa che le pertinenti competenze siano integrate nel diritto ordinario (legge federale sulla Banca nazionale), appare opportuna una nuova riconduzione del decreto federale per la protezione della moneta.

Visto che la revisione della legge sulla Banca nazionale, già iniziata, è lungi da essere terminata, riteniamo che la proroga del decreto federale dell'8 ottobre 1971/28 giugno 1974 debba essere di almeno 3 anni.

L'urgenza della proroga è manifesta in quanto era impossibile realizzare in termine utile l'aggiornamento del decreto extracostituzionale mediante una revisione parziale della Costituzione federale. Infatti nel tempo a disposizione non sono più attuabili né la consultazione parlamentare né
il referendum obbligatorio. D'altro canto si è tergiversato anche con le consultazioni parlamentari riguardanti l'articolo congiunturale talché questo fondamento costituzionale ancora manca e rimane quindi unicamente la possibilità della procedura secondo l'articolo 89bis capoverso 3 della Costituzione.

La proroga del decreto federale urgente è lecita in quanto approvata dal popolo e dai Cantoni. Il decreto di proroga sottosta alle disposizioni analoghe come il decreto prorogato ovverossia può entrare in vigore immediatamente ma deve essere sottoposto in votazione del popolo e dei Cantoni entro un anno.

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(Disegno)

Decreto federale per la protezione della moneta Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1977 1), decreta:

La validità del decreto federale dell'8 ottobre 19712) sulla protezione della moneta è prorogata fino al 15 ottobre 1980.

n 1

11 presente decreto è d'obbligatorietà generale.

2

Esso è dichiarato urgente in virtù dell'articolo 89bis capoverso 1 della Costituzione ed entra in vigore il giorno dell'adozione.

3 Esso sottosta al voto del popolo e dei Cantoni conformemente all'articolo 89bis capoverso 3 della Costituzione federale e, se accettato, ha effetto sino al 15 ottobre 1980.

"FF 1977 II 313 2) RS 941.11

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Messaggio a sostegno di una proroga del decreto federale per la protezione della moneta e rapporto sui provvedimenti presi nell'ultimo esercizio Del 27 aprile 1977

In

Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1977

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

19

Cahier Numero Geschäftsnummer

77.039

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.05.1977

Date Data Seite

313-326

Page Pagina Ref. No

10 112 206

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