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Foglio Federale Berna, 6 aprile 1967

Anno L

Volume I

N* 14 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

(già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona,-- Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

9655 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente una revisione parziale del Codice penale militare (Del 6 marzo 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Il Codice penale militare (CMP), entrato in vigore il 1° gennaio 1928, è stato sinora sottoposto a due revisioni. Mentre la legge del 13 giugno 1941 lo adeguò al Codice penale svizzero, la revisione del 21 dicembre 1950 ebbe per scopo, oltre a un nuovo adeguamento imposto da una revisione del Codice penale svizzero, di inserire nel diritto ordinario diverse disposizioni emanate durante il periodo di servizio attivo 1939-1945 in virtù del diritto di necessità e di instaurare uno statuto speciale per gli obiettori di coscienza.

La presente revisione non è in alcun rapporto con la revisione parziale, parimente in corso, del Codice, penale svizzero. Essa ha per moventi la necessità di esaminare a fondo là questione, sollevata ripetutamente nelle Camere federali, del trattamento degli obiettori di coscienza e di cercare per essa nuove soluzioni. Nel contempo, la revisione concerne precipua mente: -- le disposizioni concernenti i reati contro il diritto delle genti, -- l'ordinamento disciplinare, -- il diritto penale in materia di circolazione stradale, l'articolo 106 (violazione di segreti militari).

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Foglio Federale, 1967, V ol l

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422 I L'obiezione di coscienza In virtù della revisione del 21 dicembre 1950, l'articolo 29, capoverso 3, del Codice penale militare stabilisce: eLa privazione dei diritti civici non deve essere pronunciata se l'autore, a motivo delle sue convinzioni religiose, ha agito sotto l'influsso di un grave con flitto di coscienza; il giudice può inoltre ordinare che la pena della detenzione sia subita nella forma dell'arresto repressivo.

Nel messaggio del 22 luglio' 1949 a sostegno del disegno di legge (FF 1949, 685), il Consiglio federale si è espresso accuratamente sul problema.

Esso respinse la domanda d'istituire un servizio civile sostitutivo del ser vizio militare, facendo valere che manca la base costituzionale e affermando che, seminando il dubbio circa la giustificazione morale del servizio militare e del sacrificio della vita per la difesa comune, si metterebbe in pericolo la difesa nazionale. « Paese piccolo, continuava quel messaggio, la Svizzera . deve far capo a tutte le sue risorse d'uomini, se vuole garantire la propria difesa. Questa non deve essere indebolita dal principio che un cittadino può, per motivi personali, sottrarsi agli obblighi militari imposti ad ognuno ».

Il Consiglio federale si oppose parimente alla proposta di sostituire le pene privative della libertà previste per gli obiettori di coscienza nell'articolo 81 del Codice penale militare con un servizio civile: chi rifiuta di adempiere i suoi obblighi militari disobbedendo a un ordine di marcia, deve sopportare le conseguenze penali del suo rifiuto, perchè un'altra soluzione significhe rebbe concedere un privilegio a una categoria di cittadini che non vogliono sottoporsi alle disposizioni della Costituzione. Tuttavia, il Consiglio federale ritenne opportuno di far fruire di un trattamento speciale il cittadino che si rifiuta di compiere il servizio militare per motivi puramente religiosi, cioè onorevoli. E aggiungeva di doversi soprattutto evitare che queste per sone scontino la pena insieme con i delinquenti di diritto comune.

Però, sinora, lo scopo della legge, cioè il miglioramento del modo di esecuzione della pena in favore dei renitenti per motivi religiosi, potè essere attuato soltanto in parte. Ciò è dovuto soprattutto alla mancanza di case per l'arresto repressivo, che cagiona ai Cantoni difficoltà nell'esecuzione
delle pene pronunciate dai tribunali militari, segnatamente quando la durata della detenzione supera i tre mesi, massimo previsto per la pena dell'arresto repressivo. Questo poco soddisfacente modo di esecuzione delle pene ha suscitato, da allora, frequenti critiche nell'opinione pubblica. I circoli sim patizzanti con gli obiettori di coscienza rimproverano, inoltre, che il citta dino agente per motivi morali e umanitari non sia equiparato al cittadino agente per motivi religiosi. Essi non comprendono neppure che l'obiettore di coscienza, fedele alle sue convinzioni, sia punito più severamente nel caso di recidiva. Diversi interventi parlamentari chiedono l'istituzione di un

423 servizio civile, aperto a quei cittadini che, per motivi di coscienza, non pos sono prestare alcun servizio nel l'esercito.

Sia nella risposta alla mozione del consigliere nazionale Georges Borei, accettata come postulato nel 1957, sia nella risposta del 25 giugno 1965 al postulato del consigliere nazionale Sauser, il Consiglio federale ha respinto l'idea di un servizio civile sostitutivo del servizio militare. Esso permane dell'opinione che, a tale scopo, sarebbe necessario sancire una base costitu zionale. Tanto meno è possibile, far prestare il servizio militare nella forma del servizio di protezione civile, poiché l'obbligo di servire nella protezione civile, com'è previsto nell'articolo 22 bis della Costituzione federale, è un obbligo civile e si distingue nettamente dall'obbligo del servizio militare, sancito nell'articolo 18 della medesima. N eppure-può essere invocato, in favore dell'istituzione di un servizio civile, l'articolo 18, capoverso 4, della Costituzione, che autorizza la Confederazione a stabilire norme uniformi per le tasse d 'esenzione dal servizio militare. Infine, nemmeno l'articolo 13 della legge sull'organizzazione militare non offre alcun appiglio per poter essere esteso agli obiettori di coscienza, perchè le esenzioni in esso stabilite sono motivate dalla necessità di garantire l'attività di determinati servizi pubblici anche durante il servizio attivo o la mobilitazione di guerra.

Nei limiti dell'ordinamento vigente è, per contro, possibile tenere conto della condizione speciale degli obiettori di coscienza dal profilo sanitario e del diritto penale. Si esamina parimenti se e come militari che hanno com piuto la scuola reclute sanitaria possano poi assolvere il loro servizio in for mazioni della retroguardia, come gli stabilimenti sanitari militari, o in ospe dali civili.

Prima di commentare le disposizioni di diritto penale da rivedere, giova presentare alcune cifre relative ai casi di obiezione di coscienza registrati negli ultimi anni.

Anno

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 .

M otivi morali c filosofici

7 4 3 4 3 5 2 7 8 18 13

.

Motivi religiosi

Totale

28 20 19 27 24 30 29 47 54 50 86

35 24 22 31 27 35 31 54 62 68 99

Le cifre, nonostante una tendenza all'aumento, rimangono in una pro porzione modesta, se si confrontano con il numero degli ordini di marcia

424 inviati ogni anno (0,015%). D a rilevare è che, fra i 99 obiettori di coscienza del 1966, 62, cioè circa i % , sono testimoni di Geova. La statistica indica, inoltre, che, per lo più, si tratta di giovani, i quali si sottraggono al reclu tamento o all'assolvimento di una scuola reclute sanitaria.

Il rifiuto del servizio militare si manifesta praticamente nel fatto che il militare non dà seguito a un ordine di presentazione, di marcia o di chiama ta. Sembrò, quindi, opportuno regolare questa materia non già nella parte generale del Codice penale militare, bensì nella sua parte speciale che tratta dei singoli reati. Poiché la prassi giudiziaria aveva riconosciuto da tempo il bisogno di punire l'omissione commessa per negligenza, fu ritenuta oppor tuna e- chiara soluzione quella di fare della fattispecie dell'articolo 81 un reato internazionale e della fattispecie dell'articolo 82 un reato per negli genza. Chi intenzionalmente disobbedisce ad un ordine di presentazione, di marcia o di chiamata è colpevole di rifiuto del servizio; chi agisce per sem plice negligenza commette omissione del servizio. Nel diritto vigente, ci si fonda sul movente; se la causa dell'inosservanza dell'ordine di presenta zione, di marcia o di chiamata risiede precipuamente nel servizio come tale (ad es. rifiuto per motivi filosofici o per l'orrore inspirato dal servizio), l'agente deve essere punito per rifiuto del servizio, mentre, se il motivo risiede piuttosto nelle condizioni personali (ad es. inosservanza dell'ordine, perchè l'agente è trattenuto altrove dal suo lavoro), è adempiuta la fatti specie dell'omissione del servizio. Questa differenziazione secondo l'inten zione, cioè secondo un elemento puramente interiore, ha sempre cagionato difficoltà ai tribunali; inoltre, la dottrina ha spesso criticato la concezione non univoca di questa coppia di delitti. La nuova concezione permetterà di inserire anche il rifiuto di servizio per motivi di coscienza: al fine di conse guire piena chiarezza, proponiamo di trattare nell'articolo 81 stesso anche le conseguenze accessorie del reato, la recidiva e l'esecuzione della pena.

Partitamente, osserviamo quanto segue; : a. Il trattamento speciale non deve essere concesso, come sinora, soltanto al renitente che ha agito per motivi religiosi m a deve essere esteso in futuro anche
al renitente che ha agito per motivi puramente morali. Il Consiglio federale ha già annunciato più volte la sua intenzione di esten dere il privilegio ai militari che rifiutano di prestare servizio per motivi morali. L 'idea che ne sta alla base è che la convinzione sincera e onore vole merita di essere considerata anche se essa non è di natura religiosa.

, Spetta alla giurisprudenza di trovare da questo profilo validi criteri, garantendo tuttavia che del trattamento in favore possano approfittare soltanto quei renitenti, i quali si trovino in un grave, quasi insolubile, conflitto di coscienza: ciò è elemento della fattispecie del reato.,Va rite nuto a questo proposito che numerosi Stati, nei quali gli obiettori di co scienza fruiscono di uno statuto speciale, considerano il motivo di co scienza di per sè, ossia indipendentemente da un precetto religioso, come motivo di esclusione dal servizio di guerra.

425 b. Mentre il diritto vigente commina la pena della detenzione senza limita zione alcuna, la nuova disposizione commina la pena della detenzione sino a sei mesi o quella dell'arresto. Per garantire l'uguaglianza di tratta mento nell'esecuzione delle due pene, occorre sancire che anche la pena della detenzione è scontata nelle forme dell'arresto repressivo.

c. Il disegno autorizza il Consiglio federale a stabilire le disposizioni parti colari per l'esecuzione dell'arresto repressivo. Gli è così conferita, come per l'esecuzione militare della pena (art. 30 CPM), la competenza di provvedere a un sistema di esecuzione uniforme e il meno discriminativo possibile. Si terrà conto, a questo riguardo, della richiesta di occupare fuori il condannato (ad es. in un ospedale). È . rallegrante costa tare che, rispondendo a una circolare del Dipartimento militare federale, la maggior parte dei Cantoni si siano dichiarati disposti a stabilire i presupposti per una esecuzione uniforme della pena, sia nella loro pro pria competenza, sia in relazione con gli organi istituiti dai concordati sull'esecuzione delle pene, d. In tutti i casi, si dovrà rinunciare alla pena accessoria della privazione dei diritti civici.

e. L 'esclusione dall'esercito, che sinora può essere pronunciata come pena accessoria soltanto nel caso di condanna a una pena di reclusione o di detenzione, dovrà poter essere pronunciata anche nel caso di condanna a una pena dell'arresto repressivo.

/. L'aggravamento obbligatorio della pena, previsto per il recidivo nell'ar ticolo 48 del Codice penale militare, non sarà più applicabile all'obiet' tore di coscienza, che, scontata la pena, deve rispondere dello stesso reato.

L 'omissione del servizio, reato di negligenza, è punita soltanto con la pena dell'arresto, nei casi poco gravi con una pena disciplinare.

II Reati contro il diritto delle genti , 1. Titolo del capo- sesto e articolò 8 (campo di applicazione) Le leggi della guerra si applicavano originariamente soltanto in caso di stato di guerra nel senso del diritto delle genti, cioè in caso di guerra dichia rata fra due o più Stati o in caso di stato di guerra riconosciuto. Poiché nei conflitti armati degli ultimi decenni, eccettuata la seconda guerra mondiale, non fu, per lo più, nè dichiarata la guerra nè riconosciuto lo stato di guerra,
apparve necessario di definire a nuovo il campo di applicazione delle leggi della guerra. La convenzione internazionale sulle leggi della guerra, rive duta dopo il secondo conflitto mondiale (le quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze

426 armate in campagna -- R U 1951, 180 [B III B] --, per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze arm ate di mare -- RU 1951, 205 [B III B] --, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra -- R U 1951, 226[ B III B] -- e per la protezione delle persone civili in tempo di guerra -- RU 1951, 297 [B III B] -- e la convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato -- RU 1962, 1045 [B III B] delimitano come segue il proprio campo di ap plicazione: Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore in tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse., La convenzione è parimente applicabile in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna.

Se una delle Potenze belligeranti non partecipa alla presente Convenzione, le Potenze che vi hanno aderito rimangono cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse sono inoltre vincolate alla Convenzione nei con fronti di detta Potenza, semprechè questa ne accetti e ne applichi le disposizioni (art. 2 delle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e art. 18 della convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato).

Il nuovo testo che Vi proponiamo per il titolo del capo sèsto e per l'ar ticolo 108 tiene conto ,di questa nuova definizione. L'attuale titolo « Dei reati commessi in tempo di guerra contro il diritto delle genti » è sostituito con « Dei reati contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato ».

Nell'articolo 108, capoverso 1, il campo di applicazione delle disposizioni di questo capo è esteso a tutti « i conflitti arm ati ». Vi è conflitto armato, quando le truppe di due parti contraenti sono impegnate in ostilità armate, l'una contro l'altra^ Di nessuna incidenza è l'ampiezza assunta dalle ostilità.

Anche le violazioni della neutralità, che avvengono con la forza e cui è risposto con la forza, sono considerate come conflitti armati (nello stesso senso: art. 3 della
legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei , beni culturali in caso di conflitto armato).

Qualora convenzioni internazionali prevedano un campo di applica zione più esteso di quello definito nel capoverso 1, determinante, in virtù del capoverso 2, è il campo di applicazione più esteso. Tale è, in particolare, il caso quando il territorio di una parte contraente è occupato dalle forze arm ate di un'altra parte contraente senza resistenza militare alcuna (cfr.

cpv. 2 del citato artìcolo 2 comune alle quattro convenzioni di Ginevra e dell'articolo 18 della convenzione dell'Aia), per l'obbligo delle potenze neu trali di applicare le convenzioni agli internati (art. 4 della prima conven zione di Ginevra, art. 5 della seconda convenzióne di Ginevra e art. 4, lett.

B, n. 2, della terza convenzione di Ginevra) e nel caso di conflitti non in-

427 ternazionali nella misura in cui le convenzioni vi siano applicabili (cfr. art.

3 delle quattro convenzioni di Ginevra e art. 19 della convenzione dell'Aia).

L 'abrogazione del vigente articolo 108.è motivata alla fine delle osser vazioni per l'articolo 109.

, 2. A ri. 109 (violazione delle leggi della guerra) Una revisione dell'articolo 9, che punisce la violazione delle leggi della guerra, è necessaria per diversi motivi.

Avantutto, l'attuale formulazione «Chiunque contravviene alle pre scrizioni delle convenzioni internazionali sulla condotta della guerra e per la protezione delle vittime della guerra, è troppo ristretta, perchè le infra zioni alla convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato non vi sono comprese. La disposizione che Vi proponiamo è più generale: «Chiunque contravviene alle prescrizioni delle convenzioni internazionali sulla condotta della guerra e sulla protezione delle persone e dei b e n i. . . ».

Secondo il nuovo testo, accanto alla violazione delle convenzioni in ternazionali, è punita anche la violazione di « altre leggi e usi riconosciuti della guerra ». Talune norme riconosciute del diritto della guerra non sono sancite nelle convenzioni, ma derivano dal diritto consuetudinario, ciò che il Codice penale militare non considera, salvo nell'articolo 108. Le norme del diritto della guerra, sia quelle sancite nelle convenzioni, sia quelle derivanti dal diritto consuetudinario, sono oggi riunite nel « Manuale concernente le leggi e gli usi della guerra », edito dall'esercito svizzero.

Giusta il testo vigente dell'articolo 109, la violazione delle convenzioni internazionali è punita come violazione dei doveri di servizio secondo l'ar ticolo 72. È auspicabile che, invece di siffatto rinvio all'articolo 72, l'articolo 109 sia eretto a disposizione penale indipendente. Infatti, una violazione dei doveri di servizio secondo l'articolo 72 può, di principio, essere commessa soltanto da chi è sottoposto al potere dell'esercito svizzero. Orbene, le viola zioni delle convenzioni intemazionali devono poter essere punite anche se sono commesse da persone di condizione civile o da stranieri. Inoltre, la pena comminata nell'articolo 72 (detenzione sino a sei mesi) appare insuf ficiente per punire le violazioni di convenzioni
internazionali aventi la gravità di crimini (ad es. deportazione di civili, esecuzione senza procedura giudiziaria normale). Certo, in tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione o la detenzione senza una determinata durata massima, ma, con formemente all'articolo 5, il tempo di guerra esiste solo se la Svizzera stessa si trova in guerra o se il Consiglio federale, nel caso di imminente pericolo di guerra per la Svizzera, mette in vigore le disposizioni applicabili in tempo di guerra. Una persona, che commettesse all'estero ùn crimine di guerra, senza che la Svizzera si trovi in guerra o in pericolo di guerra, potrebbe, di

428 conseguenza e secondo le circostanze, non essere punita adeguatamente. I limiti di pena ora proposti (detenzione, nei casi gravi reclusione), senza alcun riferimento al tempo di guerra, dovrebbero soddisfare le esigenze. In quanto il Codice penale militare preveda pene più severe per reati che co stituiscono nel contempo violazione di convenzioni (ad es. omicidio di per sone protette dalle convenzioni), sono applicabili tali pene. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. Conformemente all'articolo 192, le pene disciplinari possono essere pronunciate anche contro le persone di condizione civile.

Valida è la domanda se, al posto di una clausola generale come quella sancita nell'articolo 109, le singole fattispecie, che siffatto articolo punisce, non potrebbero essere menzionate partitamente. U n esame della questione ha, però, dimostrato che tale enumerazione sarebbe straordinariamente lunga, senza neppure la sicurezza di essere completa. Pensabile sarebbe di erigere a fattispecie particolari soltanto le violazioni delle convenzioni, definite espressamente come « infrazioni gravi » nelle quattro convenzioni di Ginevra. Sono « infrazioni gravi », ad esempio, la tortura, il trattamento inumano compresi gli esperimenti biologici, la deportazione e il trasferì- .

mento illegali, il diniego del diritto di essere giudicati secondo una proce dura giudiziaria normale conforme alle convenzioni. Tuttavia, anche l'esclu siva enumerazione di queste importanti fattispecie non sarebbe soddisfa cente, poiché pure in tal caso non si potrebbe rinunciare a una clausola generale. D 'altronde, una siffatta clausola è tanto più sostenibile, in quanto le convenzioni internazionali hanno in Svizzera rango di legge e sono dif fuse e pubblicate dall'esercito in misura appropriata.

Il nuovo testo dell'articolo 109 rende superfluo il vigente articolo 108, che punisco « chiunque adopera o fa adoperare contro il nemico mezzi o modi di combattimento che sono espressamente vietati nell'esercito sviz zero». Questa disposizione è già diventata in gran parte senza oggetto con il vigente testo dell'articolo 109, approvato nel 1950, poiché quasi tutti i mezzi o modi di combattimento vietati sono elencati negli accordi interna zionali. Soltanto i divieti derivanti dal diritto consuetudinario non erano sinora compresi
nell'articolo 109. Óra che il nuovo testo dell'articolo 109 punisce, accanto alla violazione delle convenzioni internazionali, anche la violazione di altre leggi e usi della guerra, l'articolo 108 diventa compietamente senza oggetto. Al vigente articolo 108 si può rinunciare anche peruhè una persona facente parte dell'esercito svizzero, che usa un mezzo espressamente proibito nell'esercito, si rende colpevole di inosservanza di prescrizioni di servizio conformemente all'articolo 72 e può essere punita in virtù di questa disposinone. L 'articolo 108, nel suo testo attuale, è sol tanto una fattispecie speciale dell'inosservanza di prescrizioni di servizio.

429 3. A rt. 110 (abuso di emblemi internazionali) La sola modificazione che Vi proponiamo per questo articolo è di pro teggere dall'abuso, oltre all'emblema della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e del Sole Rossi, anche lo scudo dei beni culturali, pre< vista nella convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

4. A rt. I l i (atti di ostilità contro persone e cose protette da un'organizzazione internazionale) Si tratta, come per l'articolo 110, di considerare anche lo scudo di protezione dei beni culturali. Inoltre, è giustamente punito non solo chi commette atti di ostilità contro le persone protette ma anche chi ostacola tali persone nell'esercizio delle loro funzioni (ad es. il personale sanitario o il personale addetto alla protezione dei beni culturali).

5. Art. 2, numero 9 (condizioni personali e materiali) Le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 obbligano, in virtù di una disposizione uguale (art. 49, 50, 129, 146), ogni parte contraente a ricercare le persone imputate di avere commesso l'una o l'altra delle infrazioni gravi definite nelle convenzioni e a deferirle, qualunque sia la loro nazionalità, ai propri tribunali oppure, secondo le norme previste dalla propria legisla zione, a consegnarle, per essere giudicate, a un'altra parte contraente inte ressata al procedimento. L'articolo 28 della convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato contiene uri obbligo di uguale natura. Giusta il testo vigente dell'articolo 4, capoverso 2, del Codice penale militare, le persone di condizione civile sono sottoposte al diritto penale militare per infrazioni contro il diritto delle genti soltanto « in tempo di guerra », cioè soltanto quando la Svizzera stessa è in guerra ò si trova in imminente pericolo di guerra (art. 5 CPM). Per soddisfare gli ob blighi assunti in dette convenzioni, la Svizzera deve poter essere in grado, anche quando non è essa stessa in guerra o non si trova in imminente peri colo di guerra, di perseguire le persone, che si fossero rese colpevoli al l'estero di gravi infrazioni alle convenzioni di Ginevra o di infrazioni alla convenzione dell'Aia. Certo, tali persone sono normalmente estradate, ma l'estradizione non è permessa o possibile in tutti i casi. U na
semplice espul sione non sarebbe conciliabile con le citate disposizioni.

Di conseguenza, l'articolo 2 deve essere completato con una disposi zione, secondo cui al diritto periale militare sottostanno le « persone di con dizione civile che si rendono colpevoli di violazione del diritto delle genti in caso di conflitto armato (art. da 108 a 114) ». D 'altra parte, nell'articolo 4, numero 2, le parole « violazione del diritto delle genti comméssa in guerra (art. da 109 a 114) » sono da cancellare.

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ni Ordinamento disciplinare È necessario modificare l'ordinamento disciplinare secondo le seguenti concezioni: 1. Pene e misure disciplinari La degradazione (art. 190 CPM) deve essere abbandonata, perchè supera i limiti delle altre pene disciplinari. Al contrario della riprensione, · dell'arresto e della multa, essa ha effetto duraturo e non può neppure essere oggetto di una . La sua soppressione s'impone tanto più in quanto, in pratica, è stata sinora pronunciata molto raramente. Quando la degradazione entra in linea di conto, le circostanze sono, di regola, tali da richiedere un regolamento giudiziario del caso, con la conseguente possibi lità di pronunciare la degradazione come pena accessoria (art. 37 CPM).

Poiché il militare in servizio non dispone che del soldo, non sembra op portuno introdurre la multa per mancanze commesse in servizio, come è domandato qua e là: presentemente, la multa può essere pronunciata -- invece degli arresti --- soltanto per mancanze di disciplina commesse fuori . del servizio (art. 191 CPM). Inoltre, non ci si può attendere dalla multa un .

effetto educativo. Per contro, appare necessario adeguare all'attuale valore del denaro le multe inflitte alle persone di condizione civile (art. 192 CPM).

Infrazioni quali la non presentazione di veicoli e di cavalli dovrebbero, sin dall'inizio, non essere redditizie, come invece non è sempre il caso con l'at tuale importò massimo della multa.

Secondo l'articolo 187, capoverso 5, del Codice penale militare, l'esecu zione degli arresti, che uomini obbligati al servizio devono scontare fuori del servizio, avviene a cura dèi Cantone al quale tali uomini sono attribuiti. Il regolamento di servizio (n. 83) prevede la possibilità di affidare siffatto compito al Cantone di domicilio. Con l'attuale spostamento delle persone da un Cantone all'altro, molti militari puniti non abitano nel Cantone d'incor porazione; di conseguenza, si fa, nella pratica, tanto uso della delega. Sa rebbe, dunque, un'importante semplificazione, se, sin dall'inizio, il Cantone di domicilio fosse designato come responsabile dell'esecuzione. L 'esecuzione fuori del servizio degli arresti semplici, che, per definizione, possono essere scontati soltanto durante il servizio, (art. 185 CPM), si urta nella pratica a grandi difficoltà. Quando gli «arresti» sono
pronunciati dalle autorità mili tari cantonali per mancanze commesse fuori del servizio, diverse sono an che in tal caso le forme di esecuzione costatate e non tutte sono conformi alla legge. Si sarebbe, quindi, tentati di abbandonare la pena degli arresti semplici -- la multa è a disposizione come surrogato, -- , ma la possibilità di infliggere arresti di 1-2 giorni continuerà a essere apprezzata dalle auto rità competenti per punire. La soluzione proposta nell'articolo 187, capo verso 6, del Codice penale militare, cioè l'esecuzione degli arresti semplici

431 nello stesso modo degli arresti di rigore, consentirà una uguale esecuzione delle pene pronunciate in servizio ma da scontare eccezionalmente fuori dal servizio e degli arresti inflitti fuori del servizio. Il nuovo testo dell'articolo 189, capoverso 3, del Codice penale militare (soccorso al condannato agli arresti) corrisponde alla pratica vigente.

2. Competenza e attribuzioni penali Il nuovo testo dell'articolo 195 del Codice penale militare intende chia rire che, di principio, soltanto ai comandanti spetta la competenza di punire le mancanze di disciplina e spetta loro di punire soltanto i propri diretti su balterni, cioè ad esempio il comandante di reggimento può punire soltanto i membri dello stato maggiore del reggimento. Il comandante di battaglione e il comandante di reggimento non hanno alcuna competenza di punire un membro di una compagnia; per contro, essi possiedono attribuzioni penali maggiori di quelle del capitano, il quale, dato il caso, può appellarsi alle attribuzioni penali del comandante di. grado superiore, se le proprie non sono sufficienti. Distinguendo fra le competenze penali e le attribuzioni penali si può evitare che i comandanti di grado superiore pronuncino puni zioni nelle unità senza che si sia fatto appello alle loro attribuzioni penali, ciò segnatamente in seguito a un'inchiesta preliminare per l'assunzione delle prove, esperita dal giudice istruttore militare.

Le disposizioni sulle attribuzioni penali (art. 197-202 CPM) vanno ade guate all'attuale organizzazione dell'esercito e dell'Amministrazione mili tare federale. Le attribuzioni penali non devono più essere graduate secondo il grado militare, bensì secondo la funzione e la responsabilità militare. La competenza disciplinare è una emanazione del potere di comando militare.

Essa è, perciò, concessa soltanto agli ufficiali cui è affidato il comando di una unità, di un corpo di truppa o di un'altra formazione, mentre tutti i collaboratori dello stato maggiore considerato non possiedono alcuna com petenza di punire. Questa limitazione della competenza disciplinare si espri me chiaramente nel testo proposto, mentre l'attuale graduazione secondo il grado militare poteva, per contro, suscitare l'impressione errata che le attri buzioni penali spettino a tutti gli uffici di un determinato grado. L'organiz zazione
delle truppe 61 conosce, d 'altronde, il sistema del cosiddetto «dop pio grado» nel senso che, ad esempio, comandante di un reggimento può essere un tenente colonnello o un colonnello. La graduazione delle attri buzioni penali secondo la funzione esclude così lo svantaggio che i coman danti di reggimento dispongano di attribuzioni differenti secondo il loro grado. L'elenco del comando supremo e delle autorità militari superiori (àrt. 201 CPM, art. 200 del disegno) deve essere completato, aggiungendovi il capo dell'istruzione, il comandante delle truppe d'aviazione e della difesa contraerea è i comandanti delle brigate. Poiché questi ultimi rivestono ora tutti il grado di colonnello brigadiere, si giustifica di conferire loro le stesse attribuzioni penali, di cui sono provvisti i comandanti delle unità d'armata.

432 Lo stesso dicasi per i comandanti delle brigate territoriali e per i coman danti dell'aviazione, degli aerodromi dell'esercito e della difesa contraerea.

Il fatto che il comandante in capo dell'esercito, i comandanti dei corpi d'armata, delle divisioni e delle brigate fruiscono di uguali attribuzioni pe nali può essere accettato senza inconvenienti. L'organizzazione delle truppe usa per unità e corpi di truppa una serie di designazioni particolari che non sarebbe opportuno riprendere nel Codice stesso. La graduazione delle attri buzioni penali in queste formazioni dell'esercito deve essere regolata me diante un atto del Consiglio federale, come già oggi è il caso nel numero 34 del regolamento di servizio per le attribuzioni penali nelle scuole reclute e quadri (art. 201 del disegno). Il Consiglio federale dovrà parimenti rego lare nella stessa forma la competenza disciplinare nelle formazioni -- si tratta precipuamente di formazioni del servizio complementare --, i cui comandanti non rivestono il grado di ufficiale.

L'articolo 207 del Codice penale militare, che tratta della modifica zione della pena, è redatto in modo poco chiaro. Soltanto il superiore di retto di chi ha inflitto la pena deve poter annullarla, diminuirla o aumen tarla. Il capoverso 2 regola il caso, in cui, a torto, una punizione non è pro nunciata; un superiore, che può essere anche di grado superiore a quello diretto, può ordinare che sia pronunciata una pena, ma non può stabilire quale pena.

3. Il reclamo in materia disciplinare (art. 208-214 CPM) All'opposto del reclamo di servizio (art. 85-101 del regolamento di ser vizio), il vigente diritto disciplinare non prevede la possibilità di impugnare una decisione su reclamo presso un'autorità superiore. Vi è qui una lacuna.

L'esperienza insegna che spesso pene sono inflitte senza sufficiente accerta menti, talora persino da un'autorità non competente. Inoltre, si manifesta, nella trattazione del reclamo in materia disciplinare, una certa tendenza del superiore a coprire il suo subordinato che ha inflitto la pena, soprattutto qualora questi, prima di pronunciare la pena, abbia già preso contatto con lui. Infine, la liquidazione poco spedita dei reclami, parzialmente derivante dal termine di 10 giorni previsto per la loro presentazione, si appalesa come un inconveniente. L'istituzione
di una seconda istanza risulta, dunque, ne cessaria. I comandanti di truppa saranno indotti a maggior cura pronun ciando su reclamo, già per il fatto che la loro decisione potrà essere impu gnata.

Il nuovo ordinamento propostovi tende, avantutto, ad accelerare la procedura. I termini, diversi per il reclamo e il ricorso durante il servizio e fuori del servizio, sono molto abbreviati. Collegata a ciò è la questione della sospensione dell'esecuzione della pena. All'opposto di quanto l'ordi namento vigente prevede, la presentazione del reclamo e del ricorso avrà effetto sospensivo. Si vuole così evitare che le procedure di reclamo e di ricorso non diventino illusorie con la preventiva esecuzione della pena. Il

433 ricorso contro la decisione su reclamo in materia disciplinare è ammesso soltanto quando prescrizioni procedurali essenziali siano state violate o quando la decisione su reclamo sia stata presa in manifesta contrad dizione con fatti rilevanti. Un diritto di ricorso illimitato darebbe occa sione a un suo esercizio abusivo e arbitrario. Ripetiamo che l'intro duzione di una seconda istanza obbligherà già di per sè al più attento esame del caso disciplinare sia chi infligge la pena sia chi decide su reclamo. Come istanza di ricorso. è previsto l'uditore in capo dell'eser cito. Egli offre garanzia per una rapida decisione, presa in conoscenza di causa e in modo indipendente; nei casi complessi, egli ha la possibi lità di affidare gli ulteriori chiarimenti agli ufficiali del suo stato mag giore. Per contro, l'istituzione di una commissione con segreteria per manente non garantirebbe la necessaria sollecita trattazione dei ricorsi. In fine, la soluzione consistente nel designare come autorità di ricorso il supe riore diretto non sembra idonea a sopprimere talune debolezze dell'ordina mento vigente. L 'indispensabile è di dare a chi si sente punito ingiustamente la certezza che il suo caso è esaminato e giudicato in piena indipendenza e oggettività.

IV II diritto penale militare in materia di circolazione stradale Secondo la concezione fondamentale del nostro Codice penale militare, le persone sottoposte al diritto penale militare rimangono soggette alla giu risdizione ordinaria per i reati che non sono previsti dal Codice penale militare (art. 219, cpv. 1, CPM). Di conseguenza, un militare, che viola le disposizioni della legislazione ordinaria sulla circolazione stradale, ne ri sponde davanti al giudice ordinario. Se il reato è in connessione con la posizione militare del colpevole, il procedimento può aver luogo soltanto coll'autorizzazione del Dipartimento militare federale. Qualora oltre alla violazione della legge sulla circolazione stradale e delle sue prescrizioni esecutive, vi sia anche un'infrazione contro una fattispecie del Codice pe nale militare, ad esempio circolazione in stato di ebrietà e omicidio col poso, il Dipartimento militare federale deve attribuire il giudizio comune di queste infrazioni al tribunale militare o al tribunale ordinario, salvo che un giudizio separato appaia
opportuno.

Questo ordinamento non è soddisfacente. Infatti, la procedura è complicata e pesante e non consente la celerità e la semplicità, volute dal legi slatore. Inoltre, dato il forte sviluppo assunto dalla motorizzazione del1 esercito, sembra opportuno che il giudizio di reati, connessi con il servizio militare motorizzato, sia attribuito al giudice militare. Due sono le possibi lità: nuova redazione dell'articolo 169 bis. del Codice penale militare, commi nando una pena per una serie di determinate infrazioni contro la legge sulla circolazione stradale;

-- ordinamento generale di competenza, in derogazione al principio conte nuto nel capoverso 1 dell'articolo 219 del Codice penale m ilitare.v La seconda soluzione è preferibile, essendo più semplice e più chiara.

Tuttavia, la competenza della giurisdizione militare deve essere limitata in modo di comprendervi soltanto l'infrazione alle norme della circolazione nell'esercizio del servizio. Se si tratta di infrazioni unicamente a norme della circolazione e in nessun rapporto o soltanto in un rapporto attenuato con il servizio della truppa, come infrazioni commesse con veicoli durante un congedo, entrando in servizio o dopo il licenziamento, spostandosi per as solvere il tiro militare obbligatorio o per presentare veicoli requisibili, il giudizio deve essere lasciato alla giurisdizione ordinaria. Per contro, gli organi della giustizia militare sono competenti, senza applicazione della procedura di delega, quando una .infrazione alle norme della circolazione è connessa con un reato previsto nel Codice penale militare. Così, ad esem pio, se un militare, circolando con un veicolo di servizio, non osserva le linee di sicurezza o i segnali di stop e causa, infine, un infortunio, con danno alle persone e ai beni.

L'assunzione nel Codice penale militare delle prescrizioni ordinarie sulla circolazione stradale comporta l'applicazione delle corrispondenti di sposizioni penali. Di conseguenza, la multa diventa una pena che potrà es sere pronunciata dalla giustizia militare. Indipendentemente dal fatto che il Codice penale militare stesso prevede alcune volte la pena della multa (art. 124, n. 1, cpv. 1; 137, 141, 144, 145-148, 163, cpv. 2), va osservato che un tribunale militare si troverà solo molto raram ente nella condizione di dover pronunciare una multa; infatti, nei, casi di poca entità --· come sa· ranno la maggior parte delle infrazioni -- , vi sarà una punizione discipli nare, mentre, qualora il caso sia tale da dover essere giudicato da uh tri bunale, la semplice multa, di regola, non basterà.

L'articolo 90 della legge sulla circolazione stradale stabilisce che l'arti colo 237 del Codice penale svizzero (perturbamento della circolazione pub blica) non è applicabile nei casi di serio pericolo cagionato violando le norme della circolazione. Sebbene i tribunali militari, tenendo conto di questa
disposizione, abbiano deciso che l'articolo 169 bis del Codice penale militare, redatto in modo analogo all'articolo 232 del Codice penale sviz zero, non sia più parimente applicabile ai casi di tal genere, è giustificato di sancire nel Codice siffatta esclusione.

'

V

Art 106 (violazione di segreti militari) L 'articolo 106 e l'articolo 86 del Codice penale militare hanno lo stesso titolo marginale. Per contenuto, essi si differenziano, in quanto l'articolo 106 manca dell'elemento speciale della fattispecie di reato prevista nell'articolo

435 86, cioè rivelare o rendere accessibile il segreto a uno Stato estero, ai suoi agenti o al pubblico. Inoltre, l'articolo 106 è applicabile alle persone di con dizione civile soltanto in caso di servizio attivo (art. 3, cpv. 1 CPM). Fon dandosi sui pieni poteri, il Consiglio federale (ordinanza del 28 maggio 1940 che modifica e completa il Codice penale militare -- RU 1940, 573) aveva dato all'articolo 106 il seguente testo più ampio: 1. Chiunque, intenzionalmente e senza diritto, s'impossessa di oggetti che de vono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, copia o ripro; duce tali oggetti, chiunque, intenzionalmente, rende accessibile o rivela in altro modo a per sone che non ne hanno diritto, fatti, disposizioni, procedimenti od oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale e che egli stesso aveva spiati o di cui aveva notizia in altro modo, è punito con la reclusione o con la detenzione.

2. La pena è della detenzione se il colpevole ha agito per negligenza.

3. È riservato l'articolo 86 del Codice penale militare.

Il numero 1, capoverso 2, qui sopra, era destinato a colmare una la cuna: occorreva punire non soltanto chi rivela segreti al pubblico ma anche chi li rivela a un terzo non autorizzato. Alla fine della guerra, tale capo verso cadde: ciò comportò una sicura lacuna nel sistema di protezione dello Stato. Indipendentemente dal fatto che la nozione di «pubblico» è fonte di notevoli difficoltà nella prassi giudiziaria, appare necessario inglobare an che i casi, nei quali i segreti sono rivelati a un terzo non autorizzato, senza dover considerare se questi terrà i segreti per sè o li comunicherà. In tal modo, potrà essere punita in futuro anche la divulgazione di segreti militari per leggerezza. L 'adagio « chi non tace, nuoce alla Patria» vale sempre.

Aggiungasi il seguente elemento importante. La Confederazione affida sem pre più ad aziende civili svizzere l'esecuzione di lavori concernenti la difesa nazionale militare. A tale scopo, documenti e materiali, che non possono affatto essere diffusi esternamente, devono essere messi a disposizione delle parti contraenti. Purtroppo, l'esperienza insegna che i mezzi di sicurezza contrattuali non bastano a salvaguardare il segreto. Il nuovo testo dell'articool 106 e la sua nuova applicazione
alle persone di condizione civile in tempo di pace (art. 2, n. 8, del disegno) tengono così conto della situazione allarmante, che conosciamo in questo settore.

VI 1. ad artìcolo 3, numero 4: I rifugiati, quando sono a carico degli organi militari (servizio d 'assistenza), devono essere sottoposti all'ordina mento disciplinare e giudiziario militare.

2. ad articolo 12, capoverso 4: Se un tribunale ha pronunciato l'esclu sione dall'esercito, conformemente all'articolo 12, capò verso 1, siffatta de cisione non può più essere annullata nè in via giudiziaria nè in via ammini-

436 strativa. Il nuovo capoverso è destinato a ovviare ai casi rigorosi derivanti da tale ordinamento.

3. ad articolo 124: Secondo il testo vigente, la pena prevista nel caso di lesioni colpose gravi è la detenzione, che può essere facoltativamente cumu lata con la multa.' Per contro, l'articolo 120 (omicidio colposo) prevede la detenzione o la multa. Che al delitto più grave sia comminata la péna mi nore è giustamente sentito nella pratica dei tribunali come un elemento di disturbo. Abrogando il numero 2, è stabilito, quanto alla pena, la con cordanza con il diritto penale ordinario.

4. ad articolo 25 della legge federale del 28 giugno 1889 sull'organiz- , zazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale (CS 3, 433 -- A VI B): L 'aggiunta « . . . e dal Codice penale militare » si riferisce alla fun zione attribuita all'uditore in capo dell'articolo 212 del Codice penale mi litare.

5. ad articolo 209 della legge del 28 giugno 1889 sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale: Dopo l'introduzione dell'arresto repressivo, va da sè che l'esecuzione di tale pena spetta ai Can toni.

V II La competenza della Confederazione a emanare leggi concernenti l'esercito e in materia di diritto penale si fonda sugli articoli 20 e 64 bis della Costituzione federale.

Ci onoriamo di raccomandarVi l'approvazione dell'allegato disegno per una legge federale che modifica il Codice penale militare.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 6 marzo 1967.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Bonvin Il Cancelliere della Confederazione: Ch. dser

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente una revisione parziale del Codice penale militare (Del 6 marzo 1967)

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