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9764 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge federale sulla competenza di disciplinare le indennità di rincaro del personale federale per gli anni dal 1969 al 1972 (Del 22 agosto 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Gli stipendi presentemente pagati al personale federale sono stabiliti , nella legge federale del 13 marzo 1964 1 che modifica quella sull'ordina¬ mento dei funzionari federali e corrispondono approssimativamente al costo della vita nel 1963. Giusta il numero III di detta legge, l'Assemblea federale ha facoltà d'assegnare, per gli anni dal 1965 al 1968, delle adeguate in¬ dennità di rincaro ai funzionari della Confederazione e ai beneficiari di pen¬ sioni delle due casse di assicurazione del personale. L'ammontare, delle in¬ dennità e le condizioni per ottenerle sono stabiliti nel decreto federale del 30 settembre 1965 2 che concede un'indennità di rincaro al personale fede¬ rale durante gli anni dal 1965 al 1968. In virtù di tale decreto, è pagata, per l'anno corrente, un'indennità periodica pari ali'Il per cento della retribu¬ zione determinante e il Consiglio federale è autorizzato, semprechè il costo della vita lo giustifichi, ad aumentare il saggio suddetto.

Mediante l'assegnazione delle indennità di rincaro s'intende ristabilire il potere d'acquisto degli stipendi e dei salari, determinati per legge o per contratto, nel caso di un rinvilio del denaro. Considerata da un profilo, generale, la compensazione del rincaro è, in ogni caso, opportuna soltanto nella misura in cui la nostra economia disponga dei mezzi occor¬ renti, senza indebitarsi o procedere ad aumenti dei prezzi. La compensa¬ zione del rincaro non è, dunque, un diritto inoppugnabile, ma costituisce un elemento della rimunerazione, il quale è sempre subordinato alla condi¬ zione, che rappresenti il frutto d'un lavoro economicamente redditizio. In 1 2

RU 1964, 583 (A III J 1).

RU 1965, 896 (A III J 1).

178 tal senso, anche la compensazione del rincaro può essere concessa al per¬ sonale federale solo fintanto che essa sia sopportabile per l'economia gene¬ rale e, nel contempo, giustificabile dal profilo della distribuzione dei red¬ diti. Qualora tali presupposti dovessero mancare, la compensazione diver¬ rebbe assurda e s'imporrebbe pertanto un riesame fondamentale dell'atteg¬ giamento da assumere di fronte a questo importante problema di politica salariale. A tale riguardo, però, non dev'essere posta in discussione soltanto la compensazione del rincaro per il personale federale, ma tutti i rami eco¬ nomici devono collaborare alla stabilizzazione della nostra moneta, analo¬ gamente a quanto, ad esempio, fu convenuto, nel 1947, dagli interlocutori sociali in occasione della convenzione di stabilizzazione dei prezzi e dei salari.

A nostro parere, le condizioni economiche attuali non costituiscono al¬ cun motivo per applicare, proprio al problema della compensazione del rincaro per il personale federale, un criterio particolare e per rinunciare semplicemente alla continuazione di una procedura adottata da 25 anni nell'interesse generale del paese. Infatti, la discriminazione che risulterebbe per il personale federale nuocerebbe gravemente all'economia nazionale, salvo che le misure restrittive possano inserirsi in un programma generale di stabilizzazione.

Ci onoriamo, perciò, di sottoporvi un disegno di legge federale sulla competenza di disciplinare le indennità di rincaro del personale federale per gli anni dal 1969 al 1972. Secondo tale disegno, l'ordinamento attuale di siffatta competenza, valevole sino al 1968, verrà mantenuto per altri quattro anni. Di conseguenza, il disegno recepisce il testo della legge vigente.

Ve lo presentiamo già ora, affinchè, se fosse approvato, sia possibile ema¬ nare, durante la seconda metà del 1968, il decreto federale semplice d'esecu¬ zione. Redigere il messaggio sul disciplinamento materiale della compensa¬ zione del rincaro, presuppone di conoscere l'ultima evoluzione dei costi della vita, e, perciò, tale messaggio potrà esservi presentato* soltanto nell'estate del 1968.

È lecito chiedersi se la futura compensazione del rincaro non debba es¬ sere trattata in connessione con il postulato, trasmesso l'8 giugno 1967 dal Consiglio nazionale al Consiglio federale,
concernente il miglioramento del salario reale e l'introduzione del premio di fedeltà per il personale federale, e in connessione con le corrispondenti istanze delle associazioni del perso¬ nale. Effettivamente, in occasione delle ultime revisioni degli stipendi, anche le indennità di rincaro sono sempre state incorporate negli stipendi e nelle rendite, ma la retribuzione di base stabilizzata dovétte, subito o un po' più tardi, essere nuovamente completata con le indennità di rincaro, per la cui assegnazione la legge attribuì la competenza all'Assemblea federale, analo¬ gamente a quanto vi proponiamo oggi. Appare nondimeno opportuno di trattare separatamente i due oggetti, soprattutto per evitare, da una parte,

179 che le istanze dèi personale debbano essere esaminate sotto la presssione del tempo è, dall'altra, che, all'inizio del 1969, difetti la base legale per il pagamento dell'indennità di rincaro, ciò che cagionerebbe una insosteni¬ bile riduzione della rimunerazione spettante al personale attivo o pensionato della Confederazione.

Vi raccomandiamo di approvare l'allegato disegno di legge e profit¬ tiamo dell'occasione, onorevoli signori Présidente e Consiglieri, per assicu¬ rarvi della nostra alta considerazione.

Berna, 22 agosto 1967.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Bonvin Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge federale sulla competenza di disciplinare le indennità di rincaro del personale federale per gli anni dal 1969 al 1972 (Del 22 agosto 1967)

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07.09.1967

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