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9698 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione della Convenzione doganale sul materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare (Del 14 aprile 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,Abbiamo l'onore di sottoporvi un progetto di decreto federale relativo all'approvazione della Convenzione doganale sul materiale destinato al mi¬ glioramento delle condizioni di vita della gente di mare, conclusa il 1° di¬ cembre 1964 a Bruxelles.

I. Genesi Su iniziativa dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIT), il Consiglio di Cooperazione Doganale, di cui la Svizzera è membro, ha ela¬ borato la convenzione destinata a migliorare le condizioni di vita della gente di mare imbarcata su navi adibite al traffico marittimo internazionale e, per questo motivo, obbligata spesso a soggiornare in alto mare. Nono¬ stante il miglioramento delle condizioni di vita a bordo dei moderni piro¬ scafi, la gente di mare non usufruisce ancora di un certo numero di misure sociali che, nelle altre professioni, vengono considerate come normali. La causa di tale situazione, va ricercata nei lunghi periodi di navigazione in alto mare che tengono lontani questi lavoratori sia dalla patria sia dalla, famiglia. Nemmeno gli scali in porti stranieri, il più delle volte molto di¬ stanti, non migliorano di molto la situazione. Allo scopo di porre un rime¬ dio a questo stato di cose, un gran numéro di Stati marittimi ha compiuto considerevoli sforzi per dotare i propri marinai di materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita a bordo delle navi e per creare ostelli, ritrovi, circoli, ecc. nei porti stranieri, il più delle volte ripartiti sull'intero globo, dove le loro navi fanno scalo. . Tutti questi sforzi hanno, quale diretta conseguenza, frequenti movimenti del materiale citato, per l'imbarco, lo sbarco, l'immagazzinamento, la manutenzione, lo scam¬ bio, ecc. Se ad ogni passaggio di frontiera -- marittima o terrestre che

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Appare di conseguenza auspicabile riconoscere, da parte di tutti i paesi interessati e su scala internazionale, l'opportunità di prendere le misure atte a facilitare la fornitura e la circolazione, del materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare esercitante un'attività su navi adibite al traffico marittimo internazionale.

È nell'intento di raggiungere questo obiettivo che è stata varata la Convenzione doganale.

II. Definizione

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Ai sensi della Convenzione viene inteso, quale materiale destinato al miglioramento delle condizioni di vita della gente di mare, il materiale utile ad attività di carattere culturale, educativo, religioso, ricreativo o sportivo, esercitate dalla « gente di mare », ossia dalle persone trasportate sulla nave ed incaricate del funzionamento della medesima o dell'espletamento dei servizi di bordo. In particolare la Convenzione prevede l'attuazione di diverse misure atte-a facilitare i trasferimenti (carico, scarico, ecc.) e l'immagazzinamento del materiale summenzionato e, segnatamente, la so¬ spensione dei diritti e delle tasse all'importazione come pure delle proibi¬ zioni e delle restrizioni di carattere economico.

III. Importanza per la Svizzera Le facilitazioni previste, non potendo essere applicate che alle navi adi¬ bite al traffico marittimo internazionale, sono automaticamente escluse per quanto riguarda la sola via navigabile del nostro paese, quella del Reno.

Di conseguenza, le disposizioni previste dalla Convenzione, non avranno effetto alcuno sul nostro territorio nazionale. Ma il nostro paese possiede una flotta marittima, battente bandiera svizzera, la cui importanza, tenendo debitamente conto delle proporzioni, non va sottovalutata. Queste unità solcano i mari dei due emisferi e fanno scalo in porti dei cinque continenti.

Ed è appunto durante queste soste che il materiale summenzionato vien rinnovato e diventa oggetto di scambio, cose queste che la Convenzione vuol facilitare. .

Appare di conseguenza la necessità di far beneficiare gli equipaggi di navi svizzere delle facilitazioni previste. Orbene, se il nostro Paese parteci¬ passe alla Convenzione, essi otterrebbero con più facilità dette agevolezze in tutti i Paesi, i quali, essendo per lo più extraeuropei ed avendo ordina-

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Nel caso della Svizzera, come già abbiamo visto, non esisterà recipro¬ cità effettiva; tuttavia, l'essere parte contraente, dovrebbe dimostrarsi un argomento sufficientemente forte per ottenere la concessione delle faci¬ litazioni previste dalla Convenzione.

Appare dunque chiara l'esistenza di uno specifico interesse, per il nostro ·paese, di divenire parte contraente. La Svizzera ha già firmato la Conven¬ zione con riserva di ratificazione.

La Convenzione è entrata in vigore I'll dicembre 1965. Alla fine del 1966 le parti contraenti erano 18, e precisamente: Sudafrica, Belgio, Da¬ nimarca, Libano, Madagascar, Niger, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Svezia, Tunisia, Jugoslavia, Malta, Francia, Pakistan, Sierra Leone, Spagna, Paesi-Bassi.

IV. Proposta Visto quanto precede, vi raccomandiamo l'adozione dell'annesso di¬ segno di decreto federale. Poiché la Convenzione può essere disdetta in ogni momento con effetto a 6 mesi, il presente decreto, in virtù dell'articolo 89, capoverso 3, Cost., non richiede di essere sottoposto a referendum.

La costituzionalità del decreto federale proposto è basata sull'articolo 8 Cost., che legittima la Confederazione a conchiudere trattati con Stati esteri. Secondo l'articolo 85, numero 5, Cost., l'approvazione della Conven¬ zione è di competenza dell'Assemblea federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 14 aprile 1967.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Bonvin Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

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05.05.1967

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