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Foglio Federale Berna, 22 giugno 1967 Anno L Volume I N° 25 Si pubblica di regola una v.olta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co.

(già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona -- Telefono 092/5 18 71 -- Ccp 65-690

9712 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente una modificazione parziale della legge sull'utilizzazione , delle forze idrauliche (Del 5 giugno 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Abbiamo l'onore di sottoporvi un progetto di legge destinato a modifi¬ care la legge del 22 dicembre 1916/20 giugno 1952 (CS 4, 739; RU 1952.

1043 - AXA 1), sull'utilizzazione delle forze idrauliche, allo scopo d'adat¬ tarne le prestazioni, previste all'articolo 49, all'attuale situazione.

I. Genesi del progetto Il Consigliere nazionale, on. Joseph Diethelm, deponeva, il. 21 giugno 1963, un postulato invitante il Consiglio federale ad adattare al rincaro verificatosi dal 1952, il canone annuo massimo di franchi 10 per cavallo lordo (75 chilogrammetri al secondo) previsto dall'articolo 49, capoverso 1, della legge federale sull'utilizzazione delle forze idrauliche. Secondo il po¬ stulato, il nuovo testo dell'art. 49 avrebbe pure dovuto definire gl'indici di calcolo dei canoni futuri. Il postulato sollecitava, infine, il Consiglio federale a sostenere energicamente gli sforzi dei Cantoni miranti ad avvicinare, alle aliquote minime previste dalla legge federale, i canoni pagati dalle officine Foglio Federale, 1967, Vol. I

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702 idroelettriche in proprietà o in partecipazione parzionaria di enti in regìa federale (Ferrovie federali svizzere).

Il Consigliere nazionale on. Diethelm ha esposto, nella seduta del 1-5' dicembre 1964, i motivi che lo hanno spinto a presentare il postulato.

Nella sua risposta, data il giorno stesso, il rappresentante del Consiglio federale dichiarava che quest'ultimo era disposto ad esaminare l'opportunità d'un aumento delle aliquote massime dei canoni idrici. Invece, e per ragioni di principio, il Consiglio federale non poteva prendere in considerazione l'introduzione di indici per il calcolo dei canoni futuri. Per quanto riguarda l'intervento previsto dal postulato, presso le Ferrovie federali svizzere, esso non lo reputava come necessario. Con queste riserve, il Consiglio'federale accettava il postulato Diethelm. Infine, e senza discussione, il Consiglio na¬ zionale adottava il postulato tenendo conto delle riserve sopra menzionate.

Il 20 giugno 1966, l'on. Paul de Courten, Consigliere nazionale, deponeva un altro postulato invitante il Consiglio federale a proporre alle Camere una revisione dell'articolo . 14 della stessa legge sull'utilizzazione delle forze idrauliche del 22 dicembre 1916/20 giugno 1952. Secondo questo postulato, l'indennità di franchi 3 per cavallo lordo, dovuta, in virtù di quell'articolo, dalla Confederazione ai Cantoni sul cui territorio essa sfrutta delle forze idriche, dev'essere modificata tenendo conto dell'attuale valore del franco e in modo da compensare, più equamente, la perdita d'imposte cantonali, comunali ed altre.

Questo postulato è stato adottato il 22 settembre 1966. Considerato come il medesimo si riferisca alla stessa legge cui rinvia il postulato Diethelm, abbiamo creduto opportuno analizzarli congiuntamente ed in un unico messaggio.

II. Adeguamento dei canoni annui 1. Fondamento costituzionale La Costituzione reca (art. 24 bis, n. 5) il principio giusta il quale le tasse e i canoni da pagarsi per l'uso delle forze idrauliche appartengono ai Cantoni o agli aventi diritto secondo la legislazione cantonale. Sarebbe però sommamente sconsigliabile lasciare ai Cantoni piena latitudine nel determi¬ nare quelle prestazioni, onde il numero 6 del predetto articolo passa a trac¬ ciare alcuni limiti.

Con ciò il costituente manifestamente cercava di porre
in consonanza gli interessi fiscali dei, Cantoni con il dovere della Confederazione di pro¬ muovere l'utilizzazione di questa grande risorsa nazionale, provvedendo a tenere quanto possibile modico il prezzo del suo principale derivato e cioè dell'energia elettrica; i vantaggi delle forze idrauliche devono infatti poter operare come incentivo dell'attività economica generale e non essere steri-

703 lizzati da un onere fiscale eccessivo posto sulle officine idroelettriche (cfr.

Burckhardt, Kommentar der schw. BV, ed. III, pag. 175 e 179).

In conformità a tale indirizzo, la legge sull'utilizzazione delle forze idrauliche stabilì nel suo articolo 49 (versione originale) che il canone annuo non potesse superare i 6 franchi per cavallo lordo, ovvero per unità di pro¬ duzione.

2. La revisione del 1952 L'articolo 49, qui innanzi citato, fu poi riveduto, il 20 giugno 1952, nel senso che i canoni massimi furono portati al limite di 10 fr. per cavallo lordo, con la riserva che il Consiglio federale dovesse però parzialmente ridurli fino a 6 franchi a seconda della durata dei deflussi utilizzabili.

Contrariamente alla regolamentazione anteriore al 1952, l'aliquota mas¬ sima per cavallo lordo non è dunque più la medesima per tutte le im¬ prese, ma dipende dal genere di forze idrauliche utilizzabili in ognuna di esse. Inoltre, le prescrizioni rivedute non sono state applicate im¬ mediatamente per i diritti esistenti, bensì dopo un periodo transitorio di 9 anni, durante il quale l'aliquota massima applicabile è stata di 6 franchi per cavallo lordo, aumentata in seguito, di anno in anno, del decimo dello scarto fra la nuova aliquota -- differente per ogni impresa -- e quella vecchia.

Con decreto del Consiglio federale del 30 dicembre 1953, retroattivo al 1° gennaio 1953, il regolamento del 1918, sul càlcolo dei canoni, è stato modificato conformemente al nuovo tenore dell'articolo 49 della legge, come pure alle direttive che il rappresentante del Consiglio federale ed i relatori delle Commissioni avevano, durante le deliberazioni parlamentari, unanimemente considerato quali principi basilari del nuovo regolamento.

Le direttive erano: a. la media delle aliquote massime deve essere, per l'insieme delle imprese, di circa 9 franchi per cavallo lordo; b. salvo eccezioni, l'aliquota massima del canone per impresa non deve . essere inferiore a franchi 8 per cavallo lordo; c. nell'intento di favorire la costruzione di centrali con bacino d'accumula¬ zione, l'aliquota per quest'ultime, dovrà essere tenuta relativamente bassa; d. la regolarità interannuale dei deflussi dovuta alla presenza di ghiacciai è un fattore favorevole che permetterà d'ottenere delle aliquote massime assai elevate per le forze idriche
dei Cantoni di montagna.

Poiché questi principi hanno fornito la base del decreto applicativo del 30 dicembre 1953 e poiché il periodo transitorio di 9 anni è scaduto il 1° gennaio 1962, possiamo affermare che essi caratterizzano l'attuale ordina¬ mento sul piano federale.

704 3. Evoluzione dal 1952 Il diritto federale, lasciando ai Cantoni il compito di determinare, nel ' quadro della loro competenza e nei limiti della regolamentazione federale, l'ammontare dei canoni per le concessioni accordate, ha fatto si che le pre¬ scrizioni in materia risultassero alquanto divergenti fra di esse. I Cantoni hanno, in effetti, potuto fissare, in modo autonomo, l'aliquota ed il sistema di calcolo dei canoni, sempre che il valore rapportato all'unità di po¬ tenza non sorpassi il massimo previsto dalle prescrizioni federali. Nel diritto cantonale troviamo, quindi, tutta una gamma di disposizioni che vanno da quelle determinanti, in linea generale, le aliquote ed i metodi di calcolo ap¬ plicabili ad ogni particolare tipo di forze idriche, fino a quelle che lasciano all'autorità concedente il compito di determinare, per ogni concessione, il montante del canone.

Nel nostro messaggio del 13 novembre 1951 relativo alla modificazione della legge sull'utilizzazione delle forze idrauliche, abbiamo stimato a 7 milioni di franchi l'importo dei canoni pagati, nel 1949, dalle imprese idro¬ elettriche che assicurano l'approvvigionamento del paese, il che rappresenta un po' più dell'I,5% delle entrate totali dell'insieme di queste imprese.

L'onere corrispondente per kWh prodotto risultava, in media, di 0,09 cen¬ tesimi, mentre se si fosse generalmente applicata l'aliquota massima di 6 franchi, l'onere si sarebbe elevato a 0,12 et il kWh, ammettendo che un cavallo lordo equivalga in media a 5000 kWh annui. L'aliquota media effet¬ tiva, per cavallo lordo, era quindi di circa franchi 4.50.

Un'inchiesta relativa ai canoni incassati nel 1964, effettuata nel 1965 presso i Cantoni, ha stabilito che l'ammontare complessivo era di 32,8 mi¬ lioni di franchi. I canoni corrispondevano sensibilmente alla produzione dell'anno idrologico 1962/63. In quell'anno la produzione dell'insieme delle imprese idroelettriche svizzere è stata di 21,7 miliardi di kWh, donde si può inferire un costo medio di 0,15 centesimi per kWh ovvero una aliquota media di franchi 7,50 per cavallo lordo.

Orbene, questa aliquota media rimaneva ancora ben lungi da quei 9 franchi consentiti dall'utilizzazione integrale di tutte le possibilità offerte dal vigente ordinamento federale. Tale scarto è dovuto: a. al fatto che la revisione
del 1952, garantendo espressamente i diritti acquisiti, è rimasta inoperante sulle concessioni prive, di per se stesse o ..

per rinvio alla legislazione cantonale, della riserva concernente la possi¬ bilità di adattamento del canone originario; b. al fatto che diversi Cantoni non hanno ancora modificato la loro legi¬ slazione o l'hanno fatto senza utilizzare pienamente le possibilità loro offerte dalla regolamentazione federale.

705 Notiamo ancora che, secondo le statistiche dell'ufficio federale dell'eco¬ nomia energetica, le entrate totali delle imprese produttrici di energia elet¬ trica, che forniscono ai. terzi, erano, nel 1963, di 1181 milioni di franchi mentre l'ammontare dei canoni percepiti l'anno dopo è stato di 32,8 milioni di franchi. Visto che la produzione di dette imprese rappresenta circa l'85 per cento della produzione nazionale, si può calcolare, approssimativa¬ mente, che il montante totale dei canoni da esse dovuto sia stato di 32,8 X 0.85 = 27,8 milioni di franchi, il che rappresenta circa il 2,85 per cento delle loro entrate totali. Inoltre, se si considera che la media dei canoni dovuti dalle società ferroviarie, che producono esse stesse la loro energia, è di poco inferiore a quella di tutte le imprese, si può dedurre che la percen¬ tuale in questione fosse circa del 2,5 per cento. Ora, come abbiamo già detto, l'aliquota corrispondente, per il 1949, risultava solo di poco superiore all'I,5 per cento.

4. Nuovo adattamento delle aliquote massime dei canoni È cosa nota che il valore della moneta ha subito una notevole flessione dal 1952, mentre correlativamente l'indice nazionale dei prezzi al consumo è venuto fortemente aumentando. Per quanto riguarda gli indici dei costi edilizi, notiamo un aumento ancor più sensibile (invero rallentatosi al¬ quanto in seguito) donde un accrescimento spiccato degli oneri per i lavori pubblici, cantonali e comunali, in particòlar modo per quelli attenenti alla correzione dei corsi d'acqua e ai risanamenti.

Di fronte a questa situazione, sembra giusto consentire un adeguamento dei canoni, tanto più in quanto essi vanno considerati come indennità dovute alle comunità che hanno messo a disposizione le loro forze idriche, e non come imposta vera e propria. Appare dunque giustificato aumentare all'uopo le aliquote legali massime. Si pensi poi che già la revisione del 1952 era rimasta ben al di sotto del rincaro generale riscontrato a contare dal 1916. Infine si ponga mente al fatto che le conseguenze d'un aumento dei canoni tornerebbero particolarmente favorevoli alle zone di montagna: in¬ fatti, sui . 32,8 milioni di franchi di canoni incassati nel 1964, la maggior parte ha beneficiato ai Cantoni del Vallese (9 milioni di franchi), dei Grigioni (6 milioni), del Ticino
(3,3 milioni) e di Uri (1,8 milioni). Tutte queste costatazioni mostrano che l'aumento è invero giustificato.

D'altro canto, è opportuno segnalare anche gli argomenti che militano contro un rincaro troppo netto dei canoni. Avantutto, come abbiamo già indicato, l'aliquota media dei canoni era di franchi 7,50 circa per cavallo lordo nel 1963; attualmente essa non dovrebbe essere di molto superiore.

Rimane quindi, al limite dei 9 franchi, un margine non indifferente che do¬ vrebbe pur essere utilizzato prima di procedere a modificare l'ordinamento federale. Ma va osservato che questo margine è soggetto a variazioni e che, per un certo numero di imprese, si è già giunti alla saturazione. Inoltre, sé la

706 situazione attuale delle imprese è ancora florida, non bisogna dimenticare che i loro oneri sono in costante aumento, non solo in valore assoluto, ma pure in valore relativo. Secondo le statistiche dell'ufficio federale dell'econo¬ mia energetica, il prezzo medio di vendita dell'energia, erogata dalle imprese > che forniscono a terzi, è aumentato da 6,5 centesimi il kWh nel 1952 a 7,4 centesimi il kWh nel 1964 (aumento del 13,8 per cento), mentre, per il me¬ desimo periodo, gli oneri di dette imprese in imposte e canoni sono aumen¬ tati da 0.278 centesimi il kWh (media degli anni 1950 e 1951) a 0,367 (media degli anni 1963, 1964 e 1965), il che rappresenta un aumento del 32 percento.

Le imposte ed i canoni ci appaiono come un onere ancora più gravoso se vengono comparati agli utili distribuiti dalle imprese: infatti, se nel 1950 l'ammontare dei primi rappresentava solo il 28 per cento dei secondi, nel ,1965 esso si elevava già al 47,1 per cento. Quale contropartita, i versamenti a casse pubbliche, cioè il montante versato dalle imprese produttrici d'enei già elettrica appartenenti ad enti pubblici (Cantone, Comune) a queste stesse comunità, si sono fortemente ridotti, passando dal 15,4 per cento degli in¬ troiti globali di tutte le aziende fornitrici, nel 1952, al 10,5 per cento, nel 1965.

Bisogna inoltre considerare che il costo di produzione dell'energia elet¬ trica nelle nuove imprese è assai elevato: la causa ne va ricercata nell'au¬ mento del costo delle costruzioni e dei tassi d'interesse. Ora, questa energia, rappresenta una porzione sempre più grande della produzione totale. Se finora, malgrado questi fattori sfavorevoli ed il rincaro generale, le tariffe di vendita dell'energia elettrica praticate al consumo non hanno subito che rialzi di poco conto, lo dobbiamo principalmente all'esistenza di una forte ' proporzione di vecchie fabbriche costruite a basso prezzo e fortemente am¬ mortizzate.

Che dire di questa situazione? Per fare il punto, è senza dubbio cosa utile considerare lè possibili ripercussioni sui prezzi di vendita dell'energia e sulla costruzione di nuovi impianti. Ebbene, sotto questi due aspetti, non sembra che un aumento fatto entro limiti ragionevoli possa avere gravi conseguenze. Infatti, l'aumento del costo di produzione che ne risulterebbe (contrariamente a quanto
avvenne con lo scatto del tasso d'interesse o, un tempo, con l'impennata dei costi edilizi) non dovrebbe avere se non una influenza molto diluita nonché contenuta in limiti modesti, visto che l'adattamento al massimo dei canoni influirebbe ben lieveménte sui costi annui. Infine, delle ripercussioni sfavorevoli sullo sfruttamento di nuove forze idriche non dovrebbero direttamente originarsi da una revisione dell'ordinamento federale in quanto quest'ultimo fissa soltanto i , mas¬ simi ammissibili, lasciando piena libertà ai Cantoni ed ai Comuni di stabilire dei canoni tali da non dissuadere gli interessati dallo sfruttare le risorse idriche ancora disponibili. , .,

707 Una consultazione fatta presso le direzioni cantonali dei lavori pubblici ha messo in evidenza come la maggioranza sia favorevole ad un ragionevole aumento delle attuali aliquote massime. L'unione delle centrali idroelettri¬ che, l'associazione nazionale per lo sfruttamento delle acque e le Ferrovie federali si sono invece dichiarate contrarie ad ogni modifica dell'attuale legislazione. La sezione per l'utilizzazione delle forze idriche della com¬ missione federale dell'economia idrica e energetica ha ammesso, a debole maggioranza, che un aumento di circa il 10 per cento delle attuali ali¬ quote massime poteva essere presa in considerazione allo scopo d'aiutare le zone di montagna.

In definitiva, siamo giunti alla conclusione che un aumento del 25 per cento delle attuali aliquote massime dei canoni, come è indicato nell'an¬ nesso progetto di legge, è tanto più auspicabile in quanto esso si tradurrebbe in un rincaro massimo del cavallo lordo di fr. 2,50, pari a 0,05 ct. per kWh.

D'altronde, e come fu già il caso al momento della revisione del 1952, noi proponiamo che questo aumento venga attuato in fasi graduali in ragione di cinque aumenti parziali del 5 per cento ciascuno, intervallati di un anno. Questa misura precauzionale eviterà un accrescimento troppo brusco degli oneri che le imprese fornitrici di energia elettrica interessate sopportano a titolo di canone; il differimento del pieno effetto dell'aumento proposto, verrebbe così a contribuire alla lotta contro il rincaro generale.

5. Indicizzazione dei canoni L'indicizzazione sembrerebbe costituire, a prima vista, una soluzione seducente, in quanto tale metodo permette un automatico adattamento del¬ l'aliquota massima dei canoni ad ogni mutazione delle condizioni economi¬ che, senza dover continuamente ricorrere ad iterate modifiche della legge federale. Tuttavia la scelta d'un indice è una questione delicata assai poiché esso dovrà tenere conto di molti fattori, come i salari, i costi edilizi, il sag¬ gio d'interesse, il prezzo di vendita dell'energia elettrica ecc., e tutto questo in proporzioni diffioilmente calcolabili con equità. Inoltre, l'introduzione di questa clausola costituirebbe un pericoloso precedente, per di più risuo¬ nante, sulle labbra del legislatore, quasi quale ammissione ufficiale della possibilità di un'ulteriore
flessione del valore della nostra moneta.

Già, in altre occasioni ci siamo rifiutati, per principio, di stabilire degli indici, ed anche ora siamo dell'avviso che non sia il caso d'abbandonare questa consuetudine per i tassi massimi dei canoni.

6. Canoni versati dalle Ferrovie federali svizzere Nel suo postulato, il Consigliere nazionale on. Diethelm, chiedeva al Consiglio federale, di sostenere energicamente gli sforzi intrapresi dai Can

708 toni allo scopo di avvicinare, alle aliquote massime fissate dalla legge fede¬ rale, il montante dei canoni delle officine idroelettriche in proprietà o par¬ tecipazione parzionaria di enti in regia federale.

È da notare che, fra le imprese in regia della Confederazione, solo le ' Ferrovie federali svizzere hanno importanti centrali elettriche, sia in qualità di unici proprietari, sia sotto forma di partecipazione con altre imprese pubbliche o private.

Secondo le loro indicazioni, il totale dei canoni versati nel 1966 si eleva a 1,87 milioni di franchi, il che corrisponde ad una aliquota media ponderata di franchi 6,62 per cavallo lordo. Trattasi dunque effetti¬ vamente d'una aliquota media inferiore a quella pagata dall'insieme delle officine elettriche, la quale, come già abbiamo visto, è di circa franchi 7,50.

La differenza fra le due è relativamente debole, ed è dovuta, senza dubbio, al fatto che le ferrovie federali svizzere posseggono un numero abbastanza elevato di officine idroelettriche costruite in virtù di antiche concessioni, date in periodi in cui le aliquote dei canoni, correntemente in uso, erano poco elevate.

Nel corso degli anni --- e specialmente in questi ultimi -- si è notato un certo adeguamento delle vecchie aliquote a quelle più recenti, operato particolarmente allorché si è proceduto a modificare o a prolungare i diritti di sfruttamento preesistenti. Notiamo ancora che questa evoluzione continua tuttora. Ci sono dunque fondati motivi per supporre che, nel corso degli anni a venire, l'aliquota media dei canoni versati dalle Ferrovie federali svizzere si avvicinerà sempre più a quella pagata dagli altri concessionari di forze idroelettriche.

Siamo dunque dell'avviso che, per raggiungere lo scopo voluto dal Consigliere nazionale on. Diethelm, un nostro intervento presso le Ferrovie federali non sia strettamente necessario. Infatti, esso non farebbe se non accelerare di poco un'irreversibile evoluzione già in corso. Inoltre, un tale intervento non sembra auspicabile se si tien conto degli oneri sempre crescenti delle Ferrovie federali e del loro statuto (legge sulle FFS del 23 giugno 1944) il quale prescrive un'amministrazione conforme ai principi di una sana economia, il che, nella presente questione, vieta all'azienda di rinunciare ai diritti acquisiti. ,

III. Aumento dell'indennità per perdita d'imposta 1. Situazione attuale innanzi l'entrata in vigore, il 1® gennaio 1918, della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche, i Cantoni, i distretti, i Comuni e le corporazioni, cioè gli enti legittimati a disporre delle

709 forze idriche, potevano opporsi alla loro utilizzazione da parte della Confederazione. Il legislatore del 1916 fu del parere che fosse il caso di mo¬ dificare la situazione: bisognava infatti conferire alla Confederazione ed alle sue istituzioni il diritto di ricorrere alle forze idriche di cui avessero po¬ tuto abbisognare. Tale principio viene enunciato dagli articoli 12 e 20 della legge.

D'altro canto, la Confederazione e le sue istituzioni sono sempre state esonerate dal pagamento di ogni forma d'imposta cantonale e comunale.

Ne deriva che la richiesta di una fonte d'energia idrica da parte della Confederazione rappresenta una perdita di imposta per i Cantoni ed ) Comuni interessati. Al momento dell'elaborazione della legge sull'utilizza¬ zione delle forze idrauliche questa situazione fu oggetto di lunghe delibera¬ zioni alle Camere. Poco mancò, anzi, che si concludesse con un nulla di fatto. Fu così che il Consiglio federale propose un compromesso che venne accettato dal parlamento. Si tratta degli articoli 14 e 20 della legge: il prin¬ cipio dell'esenzione dall'imposta è mantenuto ma con il correttivo di concedere, per la perdita fiscale subita dai Cantoni, dai Comuni o da altri enti, una certa compensazione, fissata poi a un franco per cavallo lordo.

Questa indennità si applica dunque, per ogni officina, allo stesso numero di unità di potenza facente stato per il calcolo dei canoni, determinato confor¬ memente all'articolo 51 della legge nonché giusta il regolamento del 12 febbraio 1918/30 dicembre 1953 concernente il calcolo dei canoni d'acqua.

La legge federale del 20 giugno 1952, modificante quella del 1916, ha portato l'indennità a 3 franchi per cavallo lordo. Inoltre, da un certo nu¬ mero di anni ormai, le Ferrovie federali versano questa somma per tutte le forze che utilizzano, senza riguardo alla data ed al modo d'acquisizione della fonte energetica (concessione federale, cantonale, comunale ecc.) né alla natura del rapporto con l'officina stessa (diritto di proprietà piena o di partecipazione, ecc.).

Ed è così che attualmente esse pagano, a titolo di indennità per perdita di imposte, una somma totale dell'ordine di 850 000 franchi all'anno ai Cantoni di Uri, Svitto, Grigioni, Argovia, Ticino e Vallese. Nel 1950, quando esse si attenevano strettamente ai termini della legge,
il montante delle in¬ dennità era di soli 92 000 franchi.

2. Nuovi aumenti dell'indennità 11 postulato de Courten, del 20 giugno 1966, propugna una nuova revisione degli articoli 14 e 20 della legge, al fine di tener conto dell'evo¬ luzione avvenuta dal 1952.

Per giudicare se una simile revisione sia opportuna, è necessario cono¬ scere, per cominciare, il montante dellé imposte -- cantonali, comunali e

710 altre -- che, in quel momento, le Ferrovie federali avrebbero dovuto pagare se non avessero goduto della franchigia fiscale. Questi calcoli sono stati ef¬ fettuati dall'amministrazione federale delle contribuzioni e dai servizi di tassazione dei Cantoni interessati. Per quel che concerne l'amministrazione federale, essa ha ammesso per tutti i casi i principi applicabili alle of¬ ficine in partecipazione, trattando così come parzionarie anche le of¬ ficine in proprietà esclusiva delle Ferrovie federali: parificazione peral¬ tro ammissibile, in quanto il titolo di proprietà non incide sulla pro¬ duzione o l'utilizzazione dell'energia. I principi di tassazione delle officine parzionarie sono a loro volta stati confermati nel 1956 da due sentenze del Tribunale federale nei dissensi tra il Cantone di Svitto e l'officina dell'Etzel e tra l'amministrazione federale delle contribuzioni e le officine idroelettri¬ che dell'Oberhasli.

Sulla base di questi assodati principi, integrati invero con qualche ipotesi di minima importanza, l'amministrazione federale delle contribu¬ zioni ha calcolato che la franchigia fiscale di cui godono le Ferrovie fede¬ rali rappresenta una perdita totale dell'ordine di 1 775 000 franchi per i Cantoni e i Comuni entranti in linea di conto. Ciò corrisponde, rispetto alla potenza imputabile di 282 000 cavalli, a una perdita fiscale media di franchi 6,30 per cavallo lordo.

Dietro richiesta dell'ufficio federale dell'economia idrica, i servizi di tassazione dei Cantoni interessati hanno pure effettuato calcoli analoghi. Ne è risultato che per quanto concerne le officine in partecipazione, gli am¬ montari calcolati coincidono generalmente con quelli determinati dall'am¬ ministrazione federale delle contribuzioni, dato che, come quest'ultima, si sono potuti fondare sulla tassazione effettiva degli associati delle Ferrovie federali in queste officine. Per quel che riguarda i montanti delle imposte attenenti alle officine in proprietà esclusiva delle Ferrovie federali, anche i servizi cantonali hanno applicato il modo di tassazione generalmente vale¬ vole per le officine in partecipazione, come ha fatto appunto l'amministra¬ zione federale delle contribuzioni, ottenendone, tutta via cifre talora diver¬ genti; le differenze sono però dovute alla diversità delle stime di certi ele¬
menti dell'imposizione fiscale.

Studiandosi la revisone del 1952, era stata assunta, in base ai calcoli dei soli servizi cantonali di tassazione, una perdita- d'imposta dell'ordine di franchi 9.50 per cavallo lordo, e da tale perdita s'era tratto argomento per giustificare un aumento dell'indennità da 1 a 3 franchi (messaggio del 13 novembre 1951). Orbene, come si può ora spiegare la discrepanza di quel¬ l'ammontare di franchi 9.50 rispetto a questo di franchi 6.30, risultante dai calcoli attuali qui innanzi richiamati?

Innanzitutto bisogna considerare che il vecchio ammontare medio di franchi 9.50 era realmente troppo elevato. Effettivamente, in mancanza di dati, precisi concernenti gli elementi imponibili e viste le incertezze regnanti

711 allora quanto al modo di tassazione di questo genere di officine, i servizi cantonali potevano aver avuto la tendenza ad assumere cifre alquanto fa¬ vorevoli per le finanze dei loro Cantoni e dei loro Comuni. Così, in certi casi, il calcolo dei benefici era fondato sul valore della produzione; altrove il montante delle imposte era stato calcolato analogicamente a quello ri¬ scosso sulle imprese del settore privato che vendevano la loro produzione ai terzi. D'altronde non essendo ancora operanti le due sentenze soprammen¬ zionate, i Cantoni potevano ritenere il loro modo di tassazione come piena¬ mente giustificato.

In realtà, l'imponibile delle officine in questione e le relative disposi?

zioni legali, aliquote comprese, sono rimasti pressoché invariati dal 1952. Si deve inferirne che la perdita vera d'imposta, subita dai Cantoni, non doveva nemmeno allora scostarsi troppo dall'ammontare medio oggi stabilito in franchi 6.30.

Comunque sia, emerge da questo primo esame fattuale che un aumento dell'indennità per perdita d'imposte non potrebbe essere fondate) su un aumento di detto montante dal 1952 ad oggi.

In seguito abbiamo esaminato se, malgrado questa prima costatazione, non fosse il caso di dar seguito lo stesso al postulato de Courten, conside¬ rando la situazione in un altro modo, ricercando cioè quale percentuale della perdita fiscale effettiva venga risarcita dall'indennità data in virtù dell'articolo 14 della legge federale.

Le imposte che le FFS avrebbero dovuto pagare nel 1916, se non ne avessero avuto l'esenzione, sarebbero state -- secondo calcoli approssima¬ tivi effettuati dai vari servizi cantonali di tassazione nel 1950/51 -- di circa franchi 4,50 per cavallo lordo (messaggio del 13 nov. 1951). L'indennità per perdita d'imposta, stabilita per legge, in quello stesso 1916, a 1 franco per cavallo lordo, doveva dunque rappresentare, in media, il 22,2% della perdita.

La revisione del 1952 ha portato l'indennità a 3 franchi per cavallo lordo; rapportata alla perdita fiscale, dai Cantoni, come vedemmo, soprav¬ valutata in franchi 9.50, detta indennità veniva a coprirne il 31,5 per cento. In effetti, ancora a tutt'oggi, la perdita effettiva media si aggira però solo sui franchi 6.30, cosicché detta indennità di 3 franchi ne copre addirit¬ tura quasi la metà. È bensì vero che quei
franchi 6.30 non sono comprensivi né di talune perdite indirette connesse a prestazioni completive (energia gratuita o ribassata, ristorni, ecc.), peraltro forse assai esigue quanto alle Ferrovie federali, né dell'esonero d'imposta per, la difesa nazionale quanto alle officine appartenenti interamente alle Ferrovie federali (con la conse¬ guente perdita del ristorno), nondimeno l'indennità di franchi 3 per cavallo lordo costituisce pur sempre una compensazione all'incirca del 50 per cento superiore a quelle ammesse allorché la legge fu promulgata nel 1916 (in cui era del 22,2%) e poi riveduta nel 1952 (31,5%).

712 Anche da questo profilo, dunque, l'ordinamento attuale non sembra richiedere modifica alcuna, essendo stato sempre ben chiaro che l'indennità non dovesse mai costituire altro se non una mera compensazione parziale della perdita d'imposta (messaggio completivo del 25 luglio 1916 e mes-' saggio del 13 novembre 1951).

Inoltre, con l'articolo 14 della legge, il legislatore non ha inteso con¬ cedere ai Cantoni un'indennità suscettibile d'essere ridimensionata net caso d'un rinvilimento della moneta. Un ridimensionamento sarebbe attuabile soltanto nel caso in cui gli oneri fiscali delle Ferrovie federali risultas¬ sero sensibilmente aumentati. Ora, come già abbiamo visto, in questi ultimi anni tale aumento non si è verificato.

Ci sembra infine opportuno rammentare che, in funzione antinflazionistica, le tariffe praticate dalle Ferrovie federali, comò illustrato dalla se¬ guente tabella, sono sempre state tenute al disotto del rincaro generale.

Gennaio 1939 1952 1966 1967 Indice medio dei prezzi al consumo 100 171 225 230 Indice medio delle tariffe per le merci 100 124 130 137 Indice medio delle tariffe viaggiatori 100 163 127 170 In conclusione e prendendo atto di quanto finora esposto, vi invitiamo a non apportare alcuna modificazione all'attuale legislazione in materia di indennità per perdita d'imposte.

IV. Riassunto e conclusioni 1 pr0p0 lam dl modifi ,,Xin ? punto, ° legge del 22la dicembre 1916/20 giugno 1952 un solo quellocare cioè laconcernente disposizione dell'articolo 49 che fissa 1 aliquota massima dei canoni annui prelevabili per le con¬ cessioni di sfruttamento di forze idriche. Secondo il nuovo testo, le attuali aliquote limite verranno aumentate del 25 per cento. Una disposizione tran¬ sitoria riserva i diritti acquisiti e prevede che l'aumento suddetto sia attuato mediante cinque scatti annui del 5 per cento ciascuno, il primo coincidendo nel tempo con 1 entrata m vigore della legge.

L esame approfondito di tutta la problematica complessa che sottende il postulato ìet e m ci ha dunque portato a proporre l'aumento di % dei massimi attua 1, così da consentire a molti enti d'adeguare alle nuove circostanze questi oro introiti, senza peraltro oberare sensibilmente il prezzo di costo e energia elettrica. Per contro, fedeli a una prassi costante, ci asteniamo a proporre 1 indicizzazione,
poiché ciò costituirebbe un prece¬ dente pericoloso, nonché una specie di annuncio ufficiale di un imminente rinvilìo monetario. nJine, un attento esame dell'attuale situazione concer¬ nente i canoni e e o ficine appartenenti totalmente o parzionariamente ad

713 imprese in regia federale, ci ha mostrato che un nostro intervento non sa¬ rebbe auspicabile; esso d'altronde non è necessario, in quanto l'evoluzione in còrso già conduce all'avvicinamento desiderato fra i canoni pagati da queste imprese e quelli corrisposti dalle aziende al massimo dell'aliquota.

Per quanto riguarda l'aumento della compensazione per perdita d'im¬ posta, chiesta nel postulato de Courten, siamo giunti alla conclusione che convenga lasciare immutato l'attuale ordinamento. Infatti, non solo l'onere fiscale è rimasto pressoché stabile a contare dall'ultima revisione del 1952, ma l'indennità ora applicata rappresenta già una percentuale molto im¬ portante di detta perdita. D'altro canto, se il mantenimento dell'indennità vigente può sembrare illogico rispetto alla proposta d'aumento del 25 per cento dei canoni massimi, non bisogna dimenticare che, nella revisione del 1952, quest'ultimi sono stati aumentati del 50 per cento soltanto, mentre l'aumento dell'indennità è stato del 200 per cento.

Essendo, la legge del 22 dicembre 1916, fondata sugli articoli 23 e 24 bis della Costituzione, è naturale che anche il presente disegno di revisione ab¬ bia la medesima base costituzionale.

Considerato quanto siamo venuti esponendo, ci permettiamo di racco¬ mandarvi l'adozione dell'annesso progetto di legge. Il postulato Diethelm (n. 8813 del 15 dicembre 1964) e de Courten (n. 9509 del 28 settembre 1966) possono essere considerati come eseguiti e di conseguenza tolti di ruolo.

Abbiamo il piacere di cogliere questa occasione per esprimervi, onore¬ voli signori, Presidente e Consiglieri, i sensi della nostra alta considerazione.

Berna, 5 giugno 1967.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: Bon vin , Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente una modificazione parziale della legge sull'utilizzazione delle forze idrauliche (Del 5 giugno 1967)

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