355

Termine d'opposizione: 21 giugno 1967

Legge federale che modifica quella sulla circolazione stradale (Del 16 marzo 1967)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 settembre 19661, decreta: I / La legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale è completata come segue: Art. 51 bis Polizia sulle 1 Sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore autostrade (autostrade e semiautostrade) sono istituiti, dopo consultazione dei Cantoni, settori di competenza per il servizio di polizia, che coincidono con i settori per la manutenzione della strada. Il Consiglio federale può, per motivi impellenti, permettere ecce¬ zioni.

2 La competente polizia autostradale provvede sul suo set¬ tore, senza tener conto dei confini cantonali, al servizio d'ordine e di sicurezza e alle investigazioni di polizia, come anche, nel caso di reati d'ogni natura, ai provvedimenti urgenti sull'area autostradale. Nei casi penali, essa invita senza indugio gli organi del Cantone competente per territorio a prendere gli ulteriori provvedimenti.

3

La giurisdizione del Cantone competente per territorio e l'applicazione del suo diritto sono riservate.

4 1 Governi dei Cantoni interessati regolano i reciproci di¬ ritti e doveri risultanti dall'attività di polizia di un Cantone sul territorio dell'altro. Se, mancando l'accordo, il servizio di poli1

FF 1966II, 261.

356 zia non è garantito, il Consiglio federale prende disposizioni provvisionali.

II Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della pre¬ sente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 marzo 1967.

Il Presidente: Schaller Il Segretario: Ch. Oser \ i Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 marzo 1967.

Il Presidente: Rolincr Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e riso¬ luzioni federali.

Berna, 16 marzo 1967.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 23 marzo 1967 Termine d'opposizione: 21 giugno 1967

357 Termine d'opposizione: 21 giugno 1967 Legge federale che modifica quella concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni (Del 9 marzo 1967) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 19661, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19592 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni è modificata come segue: Art.9,cpv.l Le somme versate entro la fine dell'anno saranno ripar- Ripartizione tite tra i Cantoni nel modo seguente: a. un quarto a tutti i Cantoni secondo il numero degli abitanti; b. tre quarti ai Cantoni il cui gettito d'imposta per la difesa nazionale è inferiore alla media. La ripartizione si fa con¬ formemente alla differenza tra il gettito d'imposta medio della Confederazione e quello del Cantone. Conformemente all'àrticolo 3, capoverso 1, alla differenza è attribuito il va¬ lore seguente: -- 0,5 per i Cantoni finanziariamente forti; -- 1,0 per i Cantoni di capacità finanziaria média; -- 1,5 per i Cantoni finanziariamente deboli.

1

Art. 10 Abrogato II La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1967. Essa è applicabile la prima volta alla ripartizione del ricavo dell'imposta per la difesa nazionale nel 1967.

1 FF 2

1966 II, 439.

RU 1959, 953 (A XII A).

358 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 marzo 1967.

Il Presidente: Rohner Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 marzo 1967.

Il Presidente: Schaller Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e riso¬ luzioni federali.

Berna, 9 marzo 1967.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 23 marzo 1967 Termine d'opposizione: 21 giugno 1967

359

Termine d'opposizione: 21 giugno 1967

Legge federale concernente il dazio sull'olio Diesel ed altri carburanti (modifica della tariffa generale delle dogane) (Del 16 marzo 1967)'

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 28 e 36 ter della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 1966t, decreta: I La tariffa generale delle dogane svizzere (parte B: tariffa d'importa¬ zione 2) è modificata come segue: Aliquota di dazio Voce di tariffa .

Designazione della merce Fr.

per 100 kg peso lordo 2707.

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta tem¬ peratura e prodotti assimilati: 10 -- -- per motori 24.30 altri oli e prodotti della distillazione, come oli carbolici, creosotici, naftalinici, antracenici, ecc.

30 --- per motori 24.30 32 per altri usi . . . . (T. g. fr. 1.50) 1.-- 2709. Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi: 10 -- per motori ,. . . .... ... . ...

24.30 2710. Oli di'petrolio o di minerali bituminosi (diversi da¬ gli oli greggi); preparazioni non nominate nè com¬ prese altrove, contenenti in peso una proporzione 1 FF 2

196611, 661.

RU 1959, 1406 (A XIIF 2).

360 Voce di tariffa

12 20 22 24

Aliquota di dazio Fr.

per 100 kg peso lordo di olio di petrolio o di minerali bituminosi supe¬ riore o pari al 70% e delle quali questi oli costitui¬ scono l'elemento base: white spirit . .

24.30 -- altri prodotti e distillati: olio Diesel . . .

24.30 petrolio ....

24.30 altri 24.30 Designazione della merce

II II Consiglio federale è autorizzato ad aumentare, al massimo sino al¬ l'ammontare dell'aliquota di dazio gravante la benzina (ex voce n. 2710.10 della tariffa generale delle dogane), l'aliquota di dazio di fr. 24.30 per 100 kg peso lordo delle voci di tariffa menzionate al numero I, purché l'evolu¬ zione dei prezzi del carburante, degli introiti doganali sui carburanti o delle spese di costruzione delle strade lo giustifichi.

2 II Consiglio federale dovrà ragguagliare l'Assemblea federale circa l'avvenuto aumento.

III I carburanti sdoganati all'uscita da magazzini di deposito privati (art.

42 della legge federale sulle dogane) sono soggetti all'aliquota di dazio in vigore al momento dello sdoganamento definitivo all'importazione.

1

IV L'articolo 2, capoverso 1, del decreto federale del 19 marzo 19651 concernente il finanziamento delle strade nazionali è modificato come segue: ^Dall'entrata in vigore del presente decreto, la Confederazione versa contributi suppletivi annui alle spese di costruzione delle strade nazionali.

Essi ammontano a 50 milioni di franchi per un sopraddazio di 12 centesimi il litro e aumentano o diminuiscono di 10 milioni di franchi ogniqualvolta il sopraddazio aumenti o diminuisca di 1 centesimo ».

'

V

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive e transitorie e sta¬ bilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

1

RU 1965, 799.

361 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 marzo 1967.

Il Presidente: Schaller Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 marzo 1967.

Il Presidente: Rohner Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e riso¬ luzioni federali.

Berna, 16 marzo 1967.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser

Data della pubblicazione: 23 marzo 1967 Termine d'opposizione: 21 giugno 1967

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale che modifica quella sulla circolazione stradale (Del 16 marzo 1967)

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1967

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23.03.1967

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355-361

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