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Legge federale sul trasporto di viaggiatori

Disegno

(Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) (Proroga del sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 novembre 20211, decide: I La legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue: Art. 28 cpv. 1bis e 2bis Per il 2020 e il 2021 la Confederazione e i Cantoni indennizzano inoltre le imprese per le perdite rimanenti dopo lo scioglimento della riserva speciale di cui all'articolo 36 capoverso 2, secondo le rispettive quote stabilite all'articolo 30. Le altre riserve delle imprese non sono considerate. L'indennità è versata in base ai conti economici delle singole linee delle imprese.

1bis

In deroga al capoverso 2, per il 2020 e il 2021 la Confederazione versa per il traffico locale indennità pari a un terzo delle perdite finanziarie dovute alla COVID-19.

L'indennità è versata in base ai conti economici delle singole linee delle imprese.

2bis

Art. 28a

Offerte turistiche

Se un Cantone sostiene finanziariamente offerte turistiche che dispongono di una concessione per il trasporto di viaggiatori o di un'autorizzazione cantonale per l'esercizio di un impianto a fune, la Confederazione può partecipare al finanziamento.

1

2

Gli aiuti finanziari della Confederazione sono versati soltanto se: a.

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le perdite finanziarie dovute alla COVID-19 nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 superano, previa deduzione di tutte le riserve, l'utile netto realizzato dall'impresa negli esercizi 2017­2019; e

FF 2021 2614 RS 745.1

2021-3603

FF 2021 2615

Legge sul trasporto di viaggiatori (Proroga del sostegno ai trasporti pubblici nella crisi della COVID-19)

b.

FF 2021 2615

l'impresa non distribuisce dividendi per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Gli aiuti finanziari della Confederazione ammontano all'80 per cento del sostegno del Cantone.

3

Art. 36 cpv. 2bis In deroga al capoverso 2, negli anni 2020 e 2021 l'intera eccedenza va attribuita alla riserva speciale. Le imprese che per il 2020 e il 2021 ricevono un'indennità supplementare secondo l'articolo 28 capoverso 1bis o 2bis non possono distribuire dividendi per gli esercizi degli anni 2020, 2021 e 2022.

2bis

II La legge del 25 settembre 20153 sul trasporto di merci è modificata come segue: Art. 9a cpv. 2 lett. b 2

Gli aiuti finanziari della Confederazione sono versati soltanto se: b.

l'impresa non distribuisce dividendi per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

III La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.4). Non sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost).

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2

Entra in vigore il 1° gennaio 2022 con effetto sino al 31 dicembre 2022.

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2/2

RS 742.41 RS 101