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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura Modifica del 21 ottobre 2021 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 5 dicembre 2016 e del 17 ottobre 20171 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 2 e 3 Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valide per tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) del ramo pittura e gessatura. Sono considerati aziende e reparti aziendali quelli che eseguono 2

a.

lavori di applicazione di pittura, materiali di rivestimento e materiali strutturali, di posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, di applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, di abbellimento e manutenzione di edifici, parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, nonché la loro protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici (lavori di pittura);

b.

lavori di costruzione di pareti, soffitti e pavimenti, di rivestimento, di isolazione di ogni genere, d'intonacatura interna ed esterna, di stuccatura, di risanamento di edifici, nonché di protezione di edifici e oggetti contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi (lavori di gessatura).

Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici occupati in aziende o rami di azienda di cui al capoverso 2.

3

1

BBl 2016 7887; 2017 5763

2021-3646

FF 2021 2642

FF 2021 2642

Sono esclusi: a.

gli apprendisti;

b.

gli impiegati d'ufficio;

c.

le persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore;

d.

i titolari di aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo;

e.

gli azionisti di società per azioni ed i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10 per cento del capitale complessivo.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato nel ramo pittura e gessatura, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 9, cpv. 9.2 e 9.3

(Riscossione dei contributi)

9.2

Al 30 settembre è dovuto il 67% dei contributi annui calcolati in base alla massa salariale SUVA complessiva dei collaboratori assoggettati l'anno precedente.

9.3

L'importo residuo viene calcolato in modo definitivo sulla base della somma salariale SUVA dei collaboratori assoggettati e fatturato con scadenza al 31 marzo.

Art. 16, cpv. 16.2 16.2

(Contributo LPP supplementare)

Il contributo di risparmio LPP supplementare viene versato direttamente all'ultimo istituto di previdenza in cui il beneficiario era assicurato nell'ambito della LPP tramite il suo datore di lavoro. Il Consiglio di fondazione stabilisce le modalità di versamento per i beneficiari che non sono più affiliati a un istituto di previdenza.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2022 e ha effetto sino al 31 dicembre 2026.

21 ottobre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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