FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Proroga e modifica del 4 novembre 2021 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2009, del 20 aprile 2015, del 10 aprile 2017, del 25 maggio 2018, 2 aprile 2020 e del 19 novembre 20201 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

II La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, è dichiarata d'obbligatorietà generale: Convenzione addizionale del 9 marzo 2021 Art. 15

Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento

PariFonds: l'associazione PariFonds (...) ha la competenza di riscuotere e amministrare i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento. (...)

1

Scopo del PariFonds: da un lato il PariFonds ha lo scopo di coprire le spese per l'applicazione del CCL e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale.

Dall'altro si prefigge di (...) favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2

1

FF 2003 4473; 2006 6205; 2009 4475; 2015 2835; 2017 2909; 2018 2849; 2020 2555, 7959

2021-3747

FF 2021 2694

FF 2021 2694

(...)

Contributi: tutti i lavoratori assoggettati al CCL, inclusi gli apprendisti, devono versare un contributo alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento, indipendentemente dalla loro affiliazione ad un'associazione professionale. Il contributo di ogni lavoratore assoggettato al contratto ammonta a 17 franchi al mese. Gli apprendisti assoggettati al contratto versano un contributo di 5 franchi al mese. Il datore di lavoro assoggettato al CCL deve versare un contributo ai costi di applicazione e di formazione/perfezionamento di 6 franchi al mese per ogni lavoratore assoggettato al CCL, compresi gli apprendisti.

4

Ai fini della riscossione dei contributi, ogni datore di lavoro deve presentare alla fine dell'anno alla commissione paritetica una lista di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici assoggettati durante l'anno al CCL, includendo nome e cognome, funzione, luogo di residenza, durata dell'impiego e il totale dei contributi trattenuti.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

4 novembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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