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Decreto federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale dell'Associazione Svizzera del Cuoio e dei Tessili del 17 novembre 2021

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale1, decreta:

Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione Svizzera del Cuoio e dei Tessili, secondo il corrispondente regolamento allegato del 16 aprile 20212.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

3

17 novembre 2021

Au nom In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2021-3814

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Allegato (art. 1)

Regolamento del fondo per la formazione professionale dell'Associazione Svizzera del Cuoio e dei Tessili (Fondo per la formazione professionale ASCT)

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Nome

Il presente regolamento istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale ASCT» il fondo per la formazione professionale (fondo) dell'Associazione Svizzera del Cuoio e dei Tessili (ASCT) ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo mira a promuovere a livello federale la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nel settore del cuoio e del tessile, in particolare negli indirizzi professionali «veicoli e tecnica», «articoli da equitazione» e «articoli di pelletteria».

1

Le aziende assoggettate al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo la sezione 4.

2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende che appartengono al settore del cuoio e dei tessili e che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, svolgono le seguenti attività: a.

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2/8

produzione, manutenzione, riparazione, compravendita (se l'azienda dispone di un atelier) di: RS 412.10

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1.

2.

3.

b.

articoli in cuoio o in tessuto per veicoli stradali, aerei, ferroviari e nautici, articoli in cuoio o in tessuto per l'equitazione e l'agricoltura, articoli di pelletteria come borse, cartelle, astucci e portafogli;

perizie per risarcimento danni nel settore del cuoio e dei tessili.

Non sono assoggettate al fondo le aziende o parti di aziende che praticano esclusivamente il commercio al dettaglio di articoli di pelletteria come borse, cartelle, astucci e portafogli.

2

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui vi sono persone che svolgono attività tipiche del settore sulla base dei seguenti titoli della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore o della formazione professionale continua.

1

a.

Formazione professionale di base: 1. artigiano del cuoio e dei tessili con attestato federale di capacità (AFC), indirizzo professionale articoli da equitazione, indirizzo professionale veicoli e tecnica, indirizzo professionale articoli di pelletteria, 2. sellaio AFC, 3. sellaio da carrozzeria AFC, 4. borsettaio AFC;

b.

formazione professionale superiore e formazione professionale continua: 1. maestro del cuoio e dei tessili con esame professionale superiore (EPS), specializzazione articoli da equitazione, specializzazione veicoli e tecnica, specializzazione articoli di pelletteria, 2. sellaio dipl. EPS, 3. maestro sellaio da carrozzeria EPS.

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende anche in relazione alle persone sprovviste di un titolo di cui al capoverso 1 e alle persone con una formazione empirica che svolgono attività tipiche del settore conformemente a quanto previsto da tali titoli.

2

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

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Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce al finanziamento dei seguenti provvedimenti: a.

sviluppo, produzione, cura, aggiornamento e traduzione di documenti e materiale didattico;

b.

sviluppo e aggiornamento di ordinanze e regolamenti per i corsi della formazione professionale di base e superiore nonché della formazione professionale continua;

c.

rimborsi spese per insegnanti, responsabili dei corsi e membri della Commissione per la formazione e la formazione continua;

d.

rimborsi per l'organizzazione di esami e corsi obbligatori nell'ambito della formazione professionale di base e superiore e della formazione professionale continua;

e.

reclutamento e promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base e superiore;

f.

sviluppo, cura e aggiornamento delle procedure di valutazione;

g.

partecipazione ai campionati delle professioni a livello svizzero e internazionale;

h.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dall'ASCT.

Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Base di calcolo

La base per il calcolo dei contributi al fondo è costituita dalla rispettiva azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e dal totale delle persone che svolgono attività tipiche del settore di cui all'articolo 5.

1

Il contributo viene calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora l'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione o se quest'ultima è evidentemente errata, il contributo è determinato in base a una stima.

2

3

Per i soci attivi di ASCT i contributi sono inclusi nelle quote associative.

Art. 9 1

Contributi

I contributi si suddividono in: a.

contributo annuo per ogni azienda di cui all'articolo 4:

200 franchi;

b.

contributo annuo per ogni persona di cui all'articolo 5:

50 franchi.

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2

Le aziende individuali sono tenute al versamento di contributi.

3

Per le persone in formazione non vengono riscossi contributi.

Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

4

I contributi al fondo delle persone non associate all'ASCT non devono essere superiori ai contributi dei soci.

5

6

I contributi devono essere versati ogni anno.

I contributi di cui al capoverso 1 sono considerati indicizzati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° febbraio 2021. I contributi vengono adeguati ogni due anni in funzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

7

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Le aziende che desiderano esentate totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione devono inoltrare una richiesta motivata alla segreteria dell'ASCT.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr5 in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20036 sulla formazione professionale.

2

Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

1

Le riserve non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati, calcolati su una media di sei anni.

2

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 12

Consiglio

Il Consiglio dell'ASCT è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

1

2

4 5 6

Assolve in particolare i seguenti compiti: a.

nomina dei membri della Commissione del fondo;

b.

definizione periodica dell'elenco delle prestazioni, del preventivo e dell'importo destinato alla costituzione di riserve;

c.

emanazione di un regolamento esecutivo.

RS 831.40 RS 412.10 RS 412.101

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Art. 13

Commissione del fondo

La Commissione del fondo per la formazione professionale dell'ASCT (Commissione del fondo) è responsabile della gestione operativa. I suoi compiti possono essere delegati alla segreteria dell'ASCT.

1

2

3

Delibera in materia di: a.

assoggettamento di un'azienda al fondo;

b.

esenzione dall'obbligo di contribuzione qualora l'azienda versi già contributi a un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo;

c.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di inosservanza degli obblighi.

Approva il preventivo e sorveglia la segreteria.

Prepara le attività pianificate per l'anno d'esercizio nel campo della formazione professionale di base e superiore e le sottopone al Consiglio per la verifica e l'approvazione.

4

Art. 14

Segreteria

È responsabile della riscossione dei contributi, dell'assegnazione di contributi per i provvedimenti di cui all'articolo 7, dell'amministrazione, della contabilità e del recupero crediti.

1

La segreteria dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

2

Art. 15

Presentazione dei conti, revisione e contabilità

La segreteria gestisce il fondo come conto separato con una contabilità autonoma, un conto economico e un bilancio indipendenti e con un proprio centro di costo.

1

I conti del fondo vengono controllati, nell'ambito della revisione annuale dei conti dell'ASCT, da un ufficio di revisione indipendente secondo gli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni7.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 16

Vigilanza

Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

I conti del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati alla SEFRI per informazione.

2

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Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 17

Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale dell'ASCT il 16 aprile 2021 in virtù dell'articolo 10 dello Statuto del 24 ottobre 2015.

Art. 18

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale si fonda sulla decisione del Consiglio federale.

Art. 19

Scioglimento

1

Il Consiglio può sciogliere il fondo con il consenso della SEFRI.

2

Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine.

Zofingen, 16 aprile 2021

Il presidente ASCT: Urban Truniger Il direttore ASCT: David Clavadetscher

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