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21.078 Messaggio concernente la concessione di un credito d'impegno per la continuazione dell'aiuto monetario internazionale (Decreto sull'aiuto monetario, DAM) del 17 novembre 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale semplice concernente la concessione di un credito d'impegno per la continuazione dell'aiuto monetario internazionale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 novembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Con il presente messaggio si chiede, sulla base della legge sull'aiuto monetario (LAMO), di concedere un credito d'impegno di 10 miliardi di franchi finalizzato alla continuazione dell'aiuto monetario internazionale per un periodo di cinque anni, ossia fino al 2028.

Situazione iniziale A seguito della crisi finanziaria globale, la cooperazione monetaria e finanziaria internazionale è stata notevolmente rafforzata, in particolare anche grazie alla messa a disposizione di crediti supplementari. Conformemente al suo mandato, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha svolto un ruolo chiave nel potenziare il sistema di prevenzione e gestione delle crisi.

Quando è scoppiata la pandemia di COVID-19 nella primavera del 2020, le misure adottate dalle principali banche centrali e dal FMI hanno permesso di contribuire a stabilizzare rapidamente il sistema finanziario globale. Nel contempo, i pacchetti di spesa introdotti dagli Stati per limitare l'impatto della pandemia hanno determinato un forte aumento del debito pubblico. Oltre ai rischi già noti legati ai mercati finanziari, si è ora molto più consapevoli della presenza di nuovi rischi sistemici nel settore della salute e dell'ambiente o connessi alle disfunzioni della rete. Alla luce di queste incertezze, anche in futuro saranno necessarie risorse sufficienti per poter compensare in situazioni straordinarie i problemi relativi alla liquidità e alle riserve nel sistema finanziario. Questa rete di sicurezza globale crea un clima di fiducia e conferisce credibilità all'obiettivo comune di garantire la stabilità finanziaria.

Grazie alla sua adesione al FMI e alla sua posizione nel sistema finanziario internazionale, la Svizzera partecipa al dispositivo della cooperazione monetaria internazionale. In quanto economia nazionale aperta e dinamica dotata di una valuta propria e di una piazza finanziaria di importanza internazionale, è nel suo interesse far parte di questa rete di sicurezza globale, contribuire al suo sviluppo e collaborare in casi eccezionali anche alle azioni d'aiuto monetario internazionale. A tal fine, è importante che la Svizzera possa adottare rapidamente provvedimenti di aiuto monetario.

Contenuto del disegno La LAMO conferisce alla Confederazione la facoltà di accordare un aiuto monetario internazionale sotto forma di mutui,
impegni di garanzia e contributi a fondo perso.

La legge prevede che l'Assemblea federale stanzi un credito d'impegno per le azioni d'aiuto alle quali la Svizzera partecipa in caso di perturbazioni del sistema monetario internazionale e per gli aiuti monetari che accorda a singoli Stati con i quali collabora in modo particolarmente stretto in materia di politica monetaria ed economica.

Il decreto sull'aiuto monetario (DAM) concretizza la facoltà riconosciuta dalla legge di accordare un aiuto monetario.

Il DAM concernente un credito quadro di 10 miliardi di franchi è stato approvato dal Parlamento l'11 marzo 2013 e nel 2017, nell'ambito della revisione della LAMO, la

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sua durata di validità è stata prorogata fino al 15 aprile 2023. Con il presente messaggio si chiede di rinnovarlo di ulteriori cinque anni, ossia fino al 15 aprile 2028, mantenendo invariato l'importo e apportando alcuni adeguamenti di carattere terminologico. Il rinnovo garantisce che in caso di necessità la Svizzera possa adottare rapidamente provvedimenti di aiuto monetario. La durata di validità del DAM è rinnovabile mediante decreto federale semplice.

Il DAM in vigore prevede un impegno sotto forma di garanzia a favore della Banca nazionale svizzera (BNS) per la linea di credito bilaterale di 3,7 miliardi di franchi concessa al FMI durante la crisi dell'euro (sino al massimo alla fine del 2024). Dal DAM precedente deriva ancora un impegno riguardante un aiuto monetario di 100 milioni di dollari statunitensi accordato nel 2017 all'Ucraina (rimborsabile nel 2022) nel quadro di un'azione concertata dal FMI.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Dispositivo della cooperazione monetaria

La globalizzazione offre grandi opportunità, ma le sue dinamiche rendono il sistema finanziario e monetario vulnerabile alle turbolenze. La promozione e la salvaguardia della stabilità finanziaria nazionale e internazionale rappresentano quindi uno degli obiettivi prioritari del Fondo monetario internazionale (FMI) e dei suoi membri. La collaborazione tra il FMI, le banche centrali e i ministeri delle finanze dei Paesi creditori contempla in particolare la messa a disposizione di risorse per prevenire le crisi monetarie e finanziarie mondiali o regionali o attenuarne l'impatto.

Grazie alla legge del 19 marzo 20041 sull'aiuto monetario (LAMO), la Svizzera dispone di strumenti specifici per prevenire o gestire nell'ambito della collaborazione internazionale le crisi monetarie e finanziarie. Nelle situazioni di crisi le viene regolarmente chiesto di fornire un aiuto monetario: infatti da anni partecipa alle iniziative prese a livello internazionale in questo campo. I provvedimenti basati sulla LAMO integrano e rafforzano ­ così come la partecipazione ai Nuovi accordi di credito (NAC) del FMI ­ la cooperazione della Svizzera nel FMI.

L'attuale dispositivo internazionale della cooperazione monetaria si è dimostrato efficace nella gestione della pandemia di COVID-19. Durante la pandemia la comunità internazionale ha adottato una serie di misure nell'ambito degli strumenti del FMI.

Affinché si potessero concedere crediti d'emergenza, ha deciso di aumentare la dotazione del Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e la crescita destinato ai Paesi più poveri («Poverty Reduction and Growth Trust», PRGT). Fondandosi sulla LAMO, la Svizzera ha partecipato a questo aumento prestando una somma pari a 500 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Questo mutuo concesso dalla Banca nazionale svizzera (BNS) al FMI è stato garantito dalla Confederazione con un credito d'impegno separato2 di 800 milioni di franchi.

Il DSP è l'unità di conto del FMI, il cui valore ponderato riflette l'importanza per le transazioni internazionali delle cinque valute di riferimento, vale a dire il dollaro statunitense, l'euro, la sterlina britannica, lo yen e il renminbi (i tassi di cambio applicati di seguito sono quelli di inizio luglio 2021: 1 DSP corrisponde a 1,42 USD e a 1,32 CHF).

Inoltre, nell'agosto del 2021 i membri
del FMI hanno approvato un'assegnazione generale di nuovi DSP per un importo pari a 650 miliardi di dollari statunitensi (456 mia.

di DSP) volti ad attenuare i problemi di liquidità dovuti alla pandemia e a potenziare le riserve monetarie dei Paesi membri. La Svizzera ha ricevuto 5,5 miliardi di DSP.

1 2

RS 941.13 Decreto federale del 10 dicembre 2020 concernente l'impegno di garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un mutuo concesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la lotta alla povertà e la crescita (FF 2021 68).

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1.2

Risorse del FMI in caso di crisi

Dopo la crisi finanziaria del 2008 e la crisi del debito sovrano iniziata nel 2010 nella zona euro, la comunità internazionale ha fortemente rafforzato l'architettura finanziaria globale e la capacità del sistema finanziario di resistere alle crisi, aumentando considerevolmente le risorse mondiali necessarie per prevenire e fronteggiare le crisi e rinsaldando la collaborazione tra gli Stati. Simultaneamente è stata anche migliorata la rappresentanza dei Paesi emergenti in seno al FMI. L'attuazione graduale di questo vasto programma di riforme ha richiesto quasi un decennio.

All'inizio di luglio del 2021, le risorse a disposizione del FMI per la concessione di crediti ammontavano complessivamente a 975 miliardi di DSP (circa 1 385 mia. di dollari statunitensi). Questo importo si compone di: ­

quote: l'aumento delle risorse ordinarie del FMI, le cosiddette quote dei membri, deciso nel 2010 a seguito della crisi finanziaria globale ha subito un rinvio ed è stato effettuato nel 2016. Sommate, queste quote ammontano oggi a 476 miliardi di DSP (circa 676 mia. di dollari statunitensi);

­

Nuovi accordi di credito (NAC): nel 2011 questa rete di sicurezza permanente del FMI è stata potenziata ed estesa a 40 partecipanti. Nell'ottobre del 2019 i membri del FMI e dei NAC hanno deciso di trasferire nei NAC (lasciando invariata la dotazione di capitale complessiva) le risorse straordinarie del FMI, che possono essere richieste ai partecipanti durante una crisi sistemica dalle linee di credito bilaterali. Dal 1° gennaio 2021, i membri dei NAC mettono a disposizione del FMI in caso di crisi un importo che può raggiungere i 361 miliardi di DSP (circa 513 mia. di dollari statunitensi);

­

linee di credito bilaterali: quale ulteriore garanzia finanziaria straordinaria, nel 2012 le risorse del FMI sono state aumentate integrandole con linee di credito bilaterali limitate nel tempo. A tal fine, 40 Paesi hanno concesso mutui per un importo totale di circa 243 miliardi di DSP (circa 340 mia. di dollari statunitensi), la cui durata è stata prorogata nell'ottobre del 2016. Con il trasferimento di una parte delle risorse nei NAC, il 1° gennaio 2021 la somma complessiva delle linee di credito bilaterali messe a disposizione del FMI è stata ridotta a circa 138 miliardi di DSP (circa 196 mia. di dollari statunitensi; cfr. allegato).

1.3

Impegno della Svizzera

1.3.1

Quote e partecipazione ai NAC

La quota di adesione della Svizzera al FMI ammonta a 5,8 miliardi di DSP (circa 7,6 mia. di fr.). Dal settembre del 2020, quando il Parlamento ne ha approvato il raddoppio3, il contributo svizzero ai NAC è pari a 11,1 miliardi di DSP (circa 14,6 mia.

di fr.). La BNS fornisce questi due contributi della Svizzera attingendo alle proprie 3

Decreto federale del 10 settembre 2020 che approva l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale (RS 941.16).

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risorse e senza alcuna garanzia della Confederazione4. La LAMO e il DAM non coprono quindi né le quote di adesione al FMI né il contributo ai NAC.

1.3.2

Garanzia basata sul DAM per una linea di credito bilaterale concessa dalla BNS al FMI

Sulla base della LAMO, nel 2017 la Svizzera ha concesso al FMI una linea di credito bilaterale di 8,5 miliardi di franchi. Nel giugno del 2020 il nostro Consiglio ha incaricato la BNS, contestualmente all'aumento del contributo svizzero ai NAC (vedi n. 1.3.1), di rinnovare l'accordo di prestito concluso con il FMI, fissando però un importo inferiore. La linea di credito ridotta, che ammonta ora a 3,7 miliardi di franchi, ha acquisito efficacia il 1° gennaio 2021. Scade alla fine del 2023, ma può essere prorogata fino alla fine del 2024 con una decisione del Consiglio esecutivo del FMI e dei singoli Paesi creditori. La linea di credito bilaterale della Svizzera non è finora stata utilizzata.

La Confederazione garantisce alla BNS il rimborso delle tranche di credito eventualmente utilizzate dal FMI e il pagamento dei relativi interessi entro i termini prestabiliti. Si tratta di un'azione di aiuto multilaterale, a cui la Confederazione partecipa, intesa a prevenire o eliminare gravi perturbazioni secondo l'articolo 2 LAMO e disciplinata dal vigente DAM.

1.3.3

Garanzia basata sul DAM per un mutuo bilaterale accordato dalla BNS all'Ucraina

Nel febbraio del 2015 la Svizzera ha partecipato all'aiuto monetario, coordinato a livello internazionale, a favore dell'Ucraina. La BNS ha quindi accordato alla Banca nazionale dell'Ucraina un mutuo per un importo massimo di 200 milioni di dollari statunitensi, vincolato all'attuazione di un programma del FMI. Nel marzo del 2017 l'Ucraina aveva utilizzato la metà del credito bilaterale d'aiuto monetario. Con l'accordo su un nuovo programma del FMI concluso nel dicembre del 2018, le condizioni per effettuare ulteriori pagamenti non erano più soddisfatte. Il credito utilizzato di 100 milioni di dollari statunitensi sarà rimborsato alla BNS entro il mese di marzo del 2022.

La Confederazione garantisce alla BNS il rimborso del mutuo e il pagamento dei relativi interessi entro i termini prestabiliti. Il mutuo è stato accordato in forza dell'articolo 4 LAMO nell'ambito di un'azione di sostegno coordinata a livello internazionale a favore di un singolo Stato ed è coperto dal DAM in vigore fino al 15 aprile 2018.

4

Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods (RS 979.1) e decreto federale del 10 settembre 2020 che approva l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale (RS 941.16).

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1.4

Motivazione

Dato che ha un'economia strettamente connessa sul piano internazionale con una propria valuta e una piazza finanziaria importante, la Svizzera deve poter contare in modo particolare sulla stabilità del sistema finanziario internazionale. I mercati finanziari globali permettono i flussi commerciali e finanziari e sono pertanto una forza trainante per la crescita e lo sviluppo in tutto il mondo. Tuttavia, affinché sia possibile sfruttare le loro potenzialità, è necessario un contesto monetario e finanziario a prova di crisi.

È quindi anche nell'interesse della Svizzera contribuire a salvaguardare la stabilità globale del sistema. Ed è per questa ragione che da anni si impegna nella cooperazione monetaria internazionale, in particolare nel quadro della sua partecipazione al FMI, in cui ha assunto la direzione di un gruppo di voto e fa parte dei principali organi che definiscono gli indirizzi strategici del FMI.

Con la crescente globalizzazione i rischi per la stabilità finanziaria sono diventati più variegati, soprattutto in un contesto caratterizzato da un elevato debito sia pubblico che privato. Da tempo è noto che i titoli e gli immobili sono vulnerabili alle repentine correzioni sui mercati, ma si è ora anche consapevoli di tutta una serie di nuovi rischi sistemici emersi negli ambiti della salute, del clima e della sicurezza sistemica (p. es.

le interruzioni della rete o i ciberincidenti). Per poter contrastare efficacemente questi rischi potenziali, è necessario disporre anche in futuro di un dispositivo adeguato. La cooperazione monetaria internazionale permette di mobilitare rapidamente le risorse necessarie per compensare carenze di liquidità e di riserve nel sistema finanziario (vedi n. 1.2). Questa rete di sicurezza globale, in cui il FMI gioca un ruolo chiave, crea un clima di fiducia e conferisce credibilità all'obiettivo comune di garantire la stabilità finanziaria.

È nell'interesse della Svizzera continuare a partecipare attivamente allo sviluppo di questa rete globale. Grazie alla LAMO e al credito quadro previsto nel DAM, la Svizzera dispone di strumenti efficaci che le consentono di mettere a disposizione risorse per partecipare in situazioni straordinarie a iniziative internazionali e all'aiuto monetario a favore di singoli Paesi.

La capacità di riuscire a erogare rapidamente
delle risorse sottolinea e consolida il peso della Svizzera in qualità di Paese che dirige un gruppo di voto nel FMI e nella Banca mondiale. Nel FMI il nostro Paese fa parte del Consiglio esecutivo e del Comitato monetario e finanziario internazionale (International Monetary and Financial Committee, IMFC). Inoltre, da diversi anni prende parte in veste di Paese ospite al ramo finanziario del G20 («G20 Finance Track»). Il ruolo della Svizzera quale partner affidabile nel campo della cooperazione monetaria internazionale fa sì che la sua voce sia ascoltata con particolare attenzione nelle questioni internazionali monetarie, finanziarie e in quelle relative allo sviluppo.

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1.5

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

1.5.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto rinnova per ulteriori cinque anni il decreto federale la cui durata di validità è stata prorogata dal Parlamento nel 2017 simultaneamente alla revisione della LAMO. Non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20205 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20206 sul programma di legislatura 2019­2023.

1.5.2

Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

Con questo progetto la Svizzera contribuisce a istituire un ordinamento economico mondiale solido. Il suo impegno a favore di un contesto monetario e finanziario equilibrato assicura l'accesso dell'economia elvetica ai mercati internazionali (obiettivo 4 del decreto sul programma di legislatura 2019­2023: «La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce all'economia svizzera l'accesso ai mercati internazionali e al mercato interno dell'UE»). Inoltre il decreto federale ha lo scopo di salvaguardare la posizione della Svizzera nelle organizzazioni internazionali (obiettivo 11: «La Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a rafforzare la cooperazione multilaterale, intensifica in modo mirato il proprio impegno nella collaborazione internazionale e si adopera a favore di condizioni generali ottimali quale Stato ospitante di organizzazioni internazionali»)7.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

L'impegno di garanzia della Confederazione, assunto in virtù della LAMO e del DAM, verrebbe applicato soltanto se il FMI o un singolo Stato non dovesse più rimborsare i crediti concessi né pagare gli interessi dovuti su tali crediti. Non ha alcuna ripercussione finanziaria diretta per la Confederazione (vedi n. 4.1.1). Inoltre, poiché la partecipazione della Svizzera alla cooperazione monetaria internazionale in caso di bisogno ha carattere ricorrente, non è stato necessario indire una procedura di consultazione per i progetti di ampia portata finanziaria di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge del 18 marzo 20058 sulla consultazione.

5 6 7 8

FF 2020 1565 FF 2020 7365 Decreto federale del 21 settembre 2021 sul programma di legislatura 2019­2023 (FF 2020 7365).

RS 172.061

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3

Contenuto del disegno

La LAMO conferisce alla Confederazione la facoltà di accordare un aiuto monetario internazionale sotto forma di mutui, impegni di garanzia e contributi a fondo perso.

La Confederazione deve essere in grado di mantenere e promuovere la stabilità delle relazioni monetarie e finanziarie internazionali. L'articolo 8 capoverso 1 LAMO prevede che l'Assemblea federale stanzi un credito d'impegno per gli aiuti che la Svizzera accorda in caso di perturbazioni del sistema monetario internazionale (conformemente all'art. 2 LAMO) e per l'aiuto monetario a favore di singoli Stati che collaborano in modo particolarmente stretto con la Svizzera in materia di politica monetaria ed economica (conformemente all'art. 4 LAMO). La Confederazione può incaricare la BNS di concedere mutui o garanzie (art. 6 cpv. 1 LAMO) oppure può chiederle di procedere alla concessione di mutui o di garanzie (art. 6 cpv. 3 LAMO), fermo restando che sulla base del credito d'impegno la Confederazione garantisce alla BNS l'esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest'ultima (art. 6 cpv. 4 LAMO).

Il DAM stanzia un credito d'impegno di volta in volta per cinque anni, concretizzando la facoltà data dalla legge alla Confederazione di accordare un aiuto monetario secondo gli articoli 2 e 4 LAMO. Il DAM che stanzia un credito di 10 miliardi di franchi, inizialmente approvato dal Parlamento l'11 marzo 20139, contiene la disposizione secondo cui i mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati. Il 6 giugno 2017 il Parlamento ha approvato la proroga della durata di validità del DAM sino al 15 aprile 202310.

Con il presente messaggio il nostro Consiglio propone di rinnovare il DAM per ulteriori cinque anni lasciando invariato l'importo e apportando alcuni adeguamenti di carattere terminologico. Il rinnovo permette di garantire che in caso di bisogno la Svizzera in quanto partner affidabile nel campo della cooperazione monetaria possa adottare rapidamente provvedimenti di aiuto monetario.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1

Ripercussioni finanziarie

Gli impegni assunti in virtù degli articoli 2 e 4 LAMO graverebbero le finanze della Confederazione soltanto se il FMI o un singolo Stato non dovesse più rimborsare i crediti concessi né pagare gli interessi dovuti. Unicamente in questo caso la garanzia della Confederazione diventerebbe esigibile. La linea di credito della BNS è messa a disposizione del FMI e non dei singoli Paesi membri e di regola anche i mutui bilaterali sono parte di un'iniziativa coordinata a livello internazionale. Pertanto, il rischio di insolvenza è considerato estremamente basso. In oltre cinquant'anni di cooperazione della Svizzera nell'ambito degli aiuti monetari internazionali non c'è mai stato un mancato pagamento.

9 10

FF 2013 2477 FF 2017 5529

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Per l'utilizzazione della linea di credito bilaterale concessa dalla Svizzera al FMI si applicano peraltro ulteriori disposizioni intese a ridurre i rischi. Infatti, questa linea non può essere richiesta separatamente ma soltanto in combinazione con le linee di credito di tutti gli altri creditori bilaterali e nel rispetto di condizioni molto severe.

Alla linea si può attingere in particolare a condizione che le risorse dei NAC siano già state utilizzate interamente e le risorse a disposizione del FMI per nuovi impegni finanziari su un orizzonte temporale di un anno («Forward Commitment Capacity») siano inferiori a 100 miliardi di DSP. Inoltre è necessaria una maggioranza pari all'85 per cento dei voti dei Paesi creditori che hanno stabilito con il FMI una linea di credito («ex ante approval»). Attualmente 41 Paesi, compresa la Svizzera, hanno convenuto linee di credito bilaterali con il FMI per un importo di circa 196 miliardi di dollari statunitensi e fissato disposizioni uniformi (vedi allegato).

Nel loro insieme le linee di credito bilaterali sono state concepite volutamente come una garanzia subordinata esigibile dopo le quote e i NAC. Vi è dunque una probabilità estremamente bassa che una linea di credito bilaterale concessa dalla Svizzera venga utilizzata.

4.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il rinnovo del credito d'impegno non ha alcuna ripercussione sull'effettivo del personale.

4.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Il rinnovo del credito d'impegno non ha alcuna ripercussione per i Cantoni e i Comuni.

4.3

Ripercussioni sull'economia

In quanto aperta al commercio e ai flussi di capitale la Svizzera è particolarmente esposta alle turbolenze del sistema monetario e finanziario internazionale e dei mercati finanziari. Gli scossoni globali o regionali che colpiscono il sistema finanziario internazionale possono avere ripercussioni dirette sul tasso di cambio del franco, sulla stabilità finanziaria interna e sulla situazione congiunturale svizzera.

L'impegno della Svizzera a favore di un sistema monetario e finanziario globale stabile, prevedibile e ben funzionante e la sua partecipazione alla cooperazione monetaria internazionale sono di fondamentale importanza per l'economia nazionale, che è fortemente interconnessa con quelle di altri Paesi con cui sussistono stretti legami commerciali e finanziari.

Come spiegato al numero 1.4, è nell'interesse della Svizzera partecipare, come partner affidabile e all'interno di un quadro collaudato, ad azioni intese a garantire la stabilità del sistema.

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5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

Il disegno di decreto federale si basa sull'articolo 8 capoverso 1 LAMO. La LAMO si fonda a sua volta sugli articoli 54 capoverso 1 e 99 della Costituzione federale (Cost.)11.

5.2

Forma dell'atto

Il disegno di decreto federale è un decreto finanziario ai sensi dell'articolo 167 Cost.

Non comporta l'emanazione di norme di diritto e riveste quindi la forma di decreto federale semplice non sottostante a referendum conformemente all'articolo 163 capoverso 2 Cost. e all'articolo 25 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento.

5.3

Subordinazione al freno alle spese

Con il disegno di decreto federale proponiamo di stanziare un credito d'impegno di 10 miliardi di franchi limitato nel tempo per l'assegnazione di mutui, l'assunzione di impegni di garanzia o la fornitura di contributi a fondo perso nel quadro dell'aiuto monetario. Conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., l'articolo 1 capoverso 1 del presente decreto federale necessita del consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera e sottostà al freno alle spese.

5.4

Conformità alla legge sui sussidi

Al decreto di finanziamento sottoposto con il presente messaggio si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 199013 sui sussidi (LSu). Secondo l'articolo 5 LSu, il Consiglio federale deve riesaminare periodicamente gli aiuti finanziari e le indennità concessi dalla Confederazione. Nel rapporto sui sussidi del 200814, abbiamo stabilito il principio secondo cui sottoporremo in modo sistematico a un riesame i sussidi i cui decreti di finanziamento sono sottoposti al Parlamento nel quadro di messaggi speciali, come nel caso del presente messaggio.

11 12 13 14

RS 101 RS 171.10 RS 616.1 FF 2008 5409

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5.4.1

Importanza del sussidio per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla Confederazione

Il credito d'impegno il cui rinnovo è oggetto del DAM permette alla Svizzera di partecipare rapidamente e con flessibilità ai provvedimenti finalizzati a stabilizzare il sistema monetario e finanziario. Rafforza in particolare le risorse che il FMI può chiedere in caso di una grave crisi senza comportare impegni finanziari diretti per la Confederazione.

La Svizzera può quindi continuare a posizionarsi come partner affidabile nelle istituzioni finanziarie internazionali. La possibilità di accordare un aiuto monetario in virtù della LAMO e del DAM consolida il ruolo del nostro Paese nel sistema finanziario internazionale, consentendogli di far valere negli organi internazionali la sua posizione sulle questioni riguardanti la stabilità finanziaria in modo credibile ed efficace.

5.4.2

Gestione materiale e finanziaria dei sussidi

Le attività del FMI relative alla concessione di crediti sono sorvegliate dal Consiglio esecutivo. Quale membro di questo organo la Svizzera ha l'opportunità di pronunciarsi regolarmente sui programmi del FMI. Nell'ambito dei programmi di adeguamento il FMI verifica costantemente se le fasi delle riforme sussidiate con i crediti concessi sono gestite in modo efficace e mirato. Il FMI fornisce inoltre consulenza ai propri membri per quanto riguarda l'elaborazione e l'attuazione di riforme strutturali e macroeconomiche auspicate.

Il nostro Consiglio valuta caso per caso le richieste riguardanti la concessione di mutui bilaterali a singoli Paesi, tenendo conto in particolare del contesto internazionale in cui si inserisce l'aiuto monetario e degli interessi svizzeri che la concessione di tale aiuto permette di sostenere.

5.4.3

Procedura di concessione dei contributi

Dopo l'approvazione del credito d'impegno da parte delle due Camere, la Confederazione può assumere impegni per i successivi cinque anni secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAMO.

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Allegato

Linee di credito bilaterali concesse al FMI (stato: luglio 2021) Paese membro

Algeria (Bank of Algeria) Arabia Saudita Australia Austria (Österreichische Nationalbank) Belgio (National Bank of Belgium) Brasile (Banco Central do Brasil) Brunei Darussalam Canada Ceca, Repubblica (Czech National Bank) Cile (Central Bank of Chile) Cina (People's Bank of China) Corea Danimarca (Danmarks Nationalbank) Estonia (Eesti Pank) Finlandia (Bank of Finland) Francia Germania (Deutsche Bundesbank) Giappone India (Reserve Bank of India) Italia (Banca d'Italia) Lituania (Bank of Lithuania) Lussemburgo Malaysia (Bank Negara Malysia) Malta (Central Bank of Malta) Messico (Banco de Mexico) Norvegia (Norges Bank) Nuova Zelanda Paesi Bassi (De Netherlandsche Bank NV) Perù (Central Reserve Bank of Peru) Polonia (Narodowy Bank Polski) Regno Unito Russia (Central Bank of the Russian Federation) Singapore (Monetary Authority of Singapore) Slovacchia Slowenien (Bank of Slovenia) Spagna

in mia. di USD (tasso di cambio al 1° luglio 2021)

Accordo concluso in

2,15 6,46 2,83 3,14 5,11 3,90 0,13 5,03 0,77 0,38 21,22 6,46 2,71 0,19 1,93 16,08 21,25 25,85 3,90 12,03 0,36 1,06 0,43 0,13 4,31 3,69 0,43 6,96 0,67 3,21 5,62 3,90 1,72 0,80 0,46 7,61

USD USD DSP EUR EUR USD USD DSP EUR DSP USD USD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD EUR USD DSP USD EUR DSP EUR DSP USD USD EUR EUR EUR

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Paese membro

Sudafrica (South African Reserve Bank) Svezia (Sveriges Riksbank) Svizzera (Banca nazionale svizzera) Thailandia (Bank of Thailand) Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey)

in mia. di USD (tasso di cambio al 1° luglio 2021)

Accordo concluso in

0,86 4,54 3,96 1,72 2,15

USD DSP CHF USD USD

Fonte: www.imf.org > News > Press Releases > January 8, 2021 (n. 21/4, aggiornato).

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