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Decreto federale Disegno concernente la concessione di un credito d'impegno per la continuazione dell'aiuto monetario internazionale (Decreto sull'aiuto monetario, DAM) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20042 sull'aiuto monetario (LAMO); visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20213, decreta:

Art. 1 Per l'assegnazione di mutui, l'assunzione di impegni di garanzia e la fornitura di contributi a fondo perso ai sensi degli articoli 2 e 4 LAMO č stanziato un credito d'impegno di 10 miliardi di franchi.

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Il Dipartimento federale delle finanze provvede a pubblicare periodicamente i dati sull'impegno finanziario della Confederazione nell'ambito dell'aiuto monetario.

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Art. 2 Con l'entrata in vigore del presente decreto, viene abrogato il decreto dell'11 marzo 20134 sull'aiuto monetario, la cui durata di validitā č stata prorogata il 6 giugno 20175.

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RS 101 RS 941.13 FF 2021 2735 FF 2013 2477 FF 2017 5529

2021-3808

FF 2021 2736

Decreto sull'aiuto monetario

FF 2021 2736

Art. 3 1

Il presente decreto non sottostā a referendum.

Rimane in vigore per cinque anni. Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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