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Traduzione

Protocollo tra la Svizzera e il Giappone che modifica la Convenzione del 19 gennaio 1971 intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito Concluso il 16 luglio 2021 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Strumenti di ratifica scambiati il ...

Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone, animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 19 gennaio 19712 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito, nel tenore modificato dal Protocollo firmato a Berna il 21 maggio 2010 (di seguito «Convenzione»), e il Protocollo parte integrante della Convenzione firmato a Berna il 21 maggio 2010 (di seguito «Protocollo della Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Il preambolo della Convenzione è modificato sostituendo l'espressione «animati dal desiderio di conchiudere una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito» con l'espressione seguente: «desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale, nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),»

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FF 2021 ...

RS 0.672.946.31

2021-3821

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Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito.

Prot. con il Giappone

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Art. 2 La lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione è sostituita dalla lettera seguente: «a) per quanto riguarda il Giappone: (ii) l'imposta sul reddito, (iii) l'imposta sulle società, (iv) l'imposta speciale sul reddito per le ricostruzioni (v) l'imposta locale sulle società (vi) l'imposta locale sugli abitanti (in seguito: imposta giapponese);» Art. 3 1. La lettera h) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è abrogata e sostituita dalla lettera seguente: «h) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione dei casi in cui la nave o l'aeromobile sia impiegato esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l'impresa che impiega la nave o l'aeromobile non sia un'impresa di questo Stato contraente;» 2. Il numero ii) della lettera j) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è abrogato e sostituito dal numero seguente: «ii) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; e» Art. 4 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 5 della Convenzione è modificato sostituendo il punto e virgola alla fine della lettera f) da un punto e abrogando la lettera g).

2. Il seguente nuovo paragrafo 3 è aggiunto all'articolo 5 della Convenzione: «3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione unicamente se la sua durata supera dodici mesi.» 3. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 della Convenzione è modificato sostituendo «paragrafo 5» e «paragrafo 3» rispettivamente con «paragrafo 6» e «paragrafo 4».

4. I paragrafi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della Convenzione diventano i paragrafi 4, 5, 6 e 7.

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Art. 5 L'articolo 7 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente: «Art. 7 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione in accordo con la disposizione del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 23, gli utili che in ciascuno Stato contraente sono attribuibili alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che l'impresa potrebbe conseguire, in particolare nell'ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell'impresa, se si trattasse di un'impresa distinta e indipendente svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni esercitate, degli attivi impiegati e dei rischi assunti dall'impresa per il tramite della stabile organizzazione e delle altre parti dell'impresa.

3. Quando, conformemente al paragrafo 2, uno Stato contraente esegue una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa situata in uno degli Stati contraenti e tassa di conseguenza utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato, quest'ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di questi utili, a una rettifica appropriata. Se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano per determinare questa rettifica.

4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.» Art. 6 Il paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di detto Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra
imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.»

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Art. 7 I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10 della Convenzione sono abrogati e sostituiti dai paragrafi seguenti: «2. Tuttavia, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a una società possono essere tassati anche in detto Stato contraente in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente e: a)

una società che detiene direttamente o indirettamente per un periodo di 365 giorni comprendente il giorno del pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi) almeno il 10 per cento: (i) dei diritti di voto della società che paga i dividendi se questa è residente in Giappone, (ii) del capitale o dei diritti di voto della società che paga i dividendi se questa società è residente in Svizzera; o

b)

una cassa pensioni o un'istituzione di previdenza, purché i dividendi provengano da attività ai sensi del numero ii) della lettera k) del paragrafo 1 dell'articolo 3.»

Art. 8 1. I paragrafi 1­4 dell'articolo 11 della Convenzione sono abrogati e sostituiti dai paragrafi seguenti: «1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente che sono determinati in base a entrate, vendite, redditi, utili o altri flussi di tesoreria del debitore o di una persona associata, variazioni di valore dei beni del debitore o di una persona associata oppure dividendi, distribuzioni di una società di persone o pagamenti analoghi di un debitore o una persona associata, oppure altri interessi analoghi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato in conformità alla sua legislazione nazionale, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così calcolata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.» 2. Il paragrafo 6 dell'articolo 11 della Convenzione è modificato sostituendo «paragrafi 1, 2 e 3» con «paragrafi 1 e 2».

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3. I paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 11 della Convenzione diventano i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 9 1. La lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 15 della Convenzione è abrogata e sostituita dalla lettera seguente: «a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nell'arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l'anno fiscale considerato; e» 2. Il paragrafo 3 dell'articolo 15 della Convenzione è sostituito dal paragrafo seguente: «3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un'attività dipendente svolta come membro dell'equipaggio permanente a bordo di una nave o un aeromobile impiegato nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, se la nave o l'aeromobile è impiegato da un'impresa dell'altro Stato contraente, tali rimunerazioni possono essere tassate anche nell'altro Stato contraente.» Art. 10 L'articolo 16 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente: «Art. 16 I compensi, i gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza o di un altro consiglio di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.» Art. 11 L'articolo 21 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente: «Art. 21 Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato. Per gli apprendisti, l'esenzione prevista dal presente articolo si applica al massimo per un periodo di quattro anni a contare dalla data in cui iniziano la loro formazione professionale in questo Stato contraente.»

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Art. 12 L'articolo 21A della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente: «Art. 21A Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, i redditi che un socio tacito residente di uno Stato contraente riceve a seguito di un contratto di società tacita (nel caso del Giappone: Tokumei Kumiai) o di un altro contratto analogo sono imponibili nell'altro Stato contraente conformemente alla legislazione di questo altro Stato, purché tali redditi provengano da questo altro Stato contraente e vi siano deducibili per il calcolo del reddito imponibile di colui che lo paga.» Art. 13 1. Il paragrafo 1 dell'articolo 22A della Convenzione è modificato sostituendo «alle lettere c, d o e del paragrafo 3 dell'articolo 11» con «al paragrafo 1 dell'articolo 11» e sostituendo ogni volta «queste lettere, paragrafi o articoli» con «questi paragrafi o articoli». Il paragrafo 3, la lettera a) del paragrafo 5, la lettera a) del paragrafo 6 e il paragrafo 7 dell'articolo 22A della Convenzione sono modificati sostituendo «alle lettere c, d o e del paragrafo 3 dell'articolo 11» con «al paragrafo 1 dell'articolo 11» e sostituendo ogni volta «queste lettere, paragrafi o articoli» con «questi paragrafi o articoli».

2. Il paragrafo 1 e il sottonumero cc) del numero i) della lettera d) del paragrafo 8 dell'articolo 22A della Convenzione è modificato sostituendo «alle lettere c, d o e del paragrafo 3 dell'articolo 11» con «al paragrafo 1 dell'articolo 11».

Art. 14 Il seguente nuovo paragrafo è aggiunto dopo il paragrafo 6 dell'articolo 23 della Convenzione: «7. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai redditi di un residente di Svizzera se il Giappone applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10 o al paragrafo 2 dell'articolo 11.» Art. 15 Il paragrafo 3 dell'articolo 24 della Convenzione è modificato sostituendo «paragrafo 8» con «paragrafo 6».

Art. 16 1. Il paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione è sostituito dal paragrafo seguente: «1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici 6 / 16

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previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.» 2. Dopo il paragrafo 4 dell'articolo 25 della Convenzione sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi: «5. Qualora, a)

in virtù del paragrafo 1 una persona abbia sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione; e

b)

le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso secondo il paragrafo 2 entro tre anni dal giorno in cui tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti per trattare il caso sono state comunicate alle due autorità competenti,

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per scritto, ad arbitrato. Tuttavia, tali questioni irrisolte non possono essere sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. Salvo che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata indipendentemente dai termini previsti dalla loro legislazione nazionale. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. a)

Se un'autorità competente di uno Stato contraente ha sospeso la procedura di amichevole composizione di cui ai paragrafi 1 e 2 (di seguito «procedura amichevole») poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 5 si interrompe fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato.

b)

Se la persona che ha sottoposto il caso e un'autorità competente di uno Stato contraente hanno concordato di sospendere la procedura di amichevole, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 5 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata.

c)

Se entrambe le autorità competenti degli Stati contraenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante richiesta da una delle due autorità competenti successivamente all'inizio del periodo di tempo di cui alla lettera b) del paragrafo 5, questo periodo di tempo è esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l'informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l'informazione è stata fornita.

7. a)

Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri del collegio arbitrale:

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(i)

il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale; (ii) ciascuna autorità competente designa un membro del collegio. I due membri del collegio così designati nominano un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di uno dei due Stati contraenti; (iii) ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché dei loro consulenti) al momento dell'accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutta la procedura e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l'aspetto di imparzialità e indipendenza dei membri del collegio rispetto alla procedura.

b)

Le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale e i loro collaboratori si impegnino per scritto, prima di partecipare a una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione indicati nelle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 25A nonché ai sensi delle leggi applicabili degli Stati contraenti.

c)

Soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 25A così come della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla confidenzialità e all'assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali membri del collegio arbitrale soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali membri del collegio arbitrale e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 25A.

8. a)

La decisione arbitrale è definitiva.

b)

La decisione arbitrale non è vincolante per entrambi gli Stati contraenti se una decisione definitiva di un tribunale di uno degli Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale è invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 5 è considerata come non presentata e la procedura arbitrale è considerata come non avvenuta (salvo ai fini delle lett. b) e c) del par. 7 e del par 11). In tal caso, può essere presentata una nuova richiesta di arbitrato, a meno che le autorità competenti degli Stati contraenti convengano che tale nuova richiesta non è consentita.

c)

La decisione arbitrale non ha valore di precedente.

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9. a)

Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, il caso non può essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorità competenti degli Stati contraenti.

b)

L'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona direttamente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell'accordo amichevole è inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, dall'esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o altrimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole.

10. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni delle lettere a) e b), la procedura amichevole riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti: a)

le autorità competenti degli Stati contraenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso conformemente al paragrafo 2;

b)

la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole; o

c)

una decisione sulle questioni non risolte concernenti il caso è resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno degli Stati contraenti.

11. Ciascuna autorità competente degli Stati contraenti sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da essa designato. Salvo diverso accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti, il costo del Presidente del collegio arbitrale e le altre spese associate alla conduzione della procedura arbitrale sono a carico degli Stati contraenti in parti uguali.

12. Le disposizioni dei paragrafi 5­11 non sono applicabili ai casi seguenti: a)

ai casi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4; e

b)

ai casi di rettifiche degli utili nelle circostanze menzionate nel paragrafo 1 dell'articolo 9 concernente i beni immateriali di difficile valutazione, se queste rettifiche sono effettuate in un anno fiscale per il quale gli utili possono essere sottoposti a tale rettifica in virtù delle disposizioni in materia di prescrizione previste dalla legislazione dello Stato contraente che effettua la rettifica e in virtù delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9, ma la rettifica riguarda transazioni con beni immateriali di difficile valutazione eseguite in un altro anno fiscale per il quale non è ammessa una rettifica degli utili in virtù di queste disposizioni.»

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Art. 17 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 25A della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale, della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte oppure pure della vigilanza su dette persone o autorità. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.» 2. Il secondo periodo del paragrafo 5 dell'articolo 25A della Convenzione è abrogato.

Art. 18 1. Il paragrafo 1 del Protocollo della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.» 2. Il seguente nuovo paragrafo è aggiunto immediatamente dopo il paragrafo 2 del Protocollo della Convenzione: «3. Ad art. 7 par. 3 e art. 9 par. 2 della Convenzione: Resta inteso che uno Stato contraente deve eseguire una rettifica in virtù del paragrafo 3 dell'articolo 7 o del paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione soltanto se questo
Stato ritiene che la rettifica eseguita dall'altro Stato contraente sia giustificata sia in base al principio contenuto nel paragrafo 2 dell'articolo 7 o nel paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione sia in riferimento all'importo determinato secondo questo principio.» 3. Il paragrafo 3 del Protocollo della Convenzione è modificato eliminando «la lettera a del paragrafo 2 e la» e adeguando «sono applicabili» in «è applicabile» .

4. Il paragrafo 4 del Protocollo della Convenzione è modificato eliminando «11 par. 3 e».

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5. I paragrafi 3, 4 e 5 del Protocollo della Convenzione diventano i paragrafi 4, 5 e 6.

Art. 19 1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per scritto e per via diplomatica la conclusione delle procedure necessarie secondo il loro diritto interno per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica.

2. Il Protocollo si applicherà: a)

in Giappone: (i) con riferimento alle imposte prelevate sulla base di un anno fiscale, alle imposte per tutti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data, (ii) con riferimento alle imposte che non sono prelevate sulla base di un anno fiscale, alle imposte prelevate il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;

b)

in Svizzera: (i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli importi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'anno di entrata in vigore del Protocollo, (ii) con riferimento alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'anno di entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione nel tenore modificato dal paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Protocollo si applicano dalla data di entrata in vigore del Protocollo, indipendentemente dalla data alla quale sono prelevate le imposte e dall'anno fiscale a cui si riferiscono le imposte.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni dei paragrafi 5­12 dell'articolo 25 della Convenzione nel tenore modificato dal paragrafo 2 dell'articolo 16 del presente Protocollo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo: a)

con riferimento ai casi che sono oggetto di esame da parte delle autorità competenti degli Stati contraenti alla data di entrata in vigore del Protocollo. Per questi casi, le questioni non risolte che ne derivano non possono essere sottoposte ad arbitrato prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo;

b)

con riferimento ai casi che sono oggetto di esame da parte delle autorità competenti degli Stati contraenti dopo la data di entrata in vigore del Protocollo.

5. Il presente Protocollo rimane in vigore fintantoché rimane applicabile la Convenzione.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 16 luglio 2021, nelle lingue tedesca, giapponese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione farà stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Giappone:

Stefan Flückiger Ambasciatore Sostituto della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

Kojiro Shiraishi Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone in Svizzera

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Scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito firmata il 19 gennaio 1971 a Tokio nel tenore modificato dal Protocollo firmato in data odierna a Berna Traduzione3 Berna, 16 luglio 2021 Onorevole Presidente della Confederazione, ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato in data odierna («Protocollo del 2021»), alla Convenzione del 19 gennaio 1971 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio 2010 a Berna e dal Protocollo del 2021 («Convenzione») e all'accordo concluso nel quadro dello scambio di lettere del 21 maggio 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente l'imposizione («scambio di lettere del 2010»), e di sottoporle, in nome del Governo del Giappone, le proposte seguenti: 1. Le disposizioni del paragrafo 2 dello scambio di lettere del 2010 non sono più valide per le imposte alle quali il Protocollo del 2021 è applicabile conformemente alle relative disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19.

2. In riferimento alla lettera b) del paragrafo 12 dell'articolo 25 della Convenzione: Resta inteso che una rettifica degli utili nelle circostanze menzionate nel paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione concernente i beni immateriali di difficile valutazione si riferisce a una rettifica degli utili eseguita conformemente al capitolo VI D.4 delle Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali di luglio 2017 o conformemente a una loro versione aggiornata.

Nella misura in cui il Consiglio federale svizzero approva le suddette proposte, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza siano considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del Protocollo del 2021.

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Dal testo originale inglese.

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Voglia gradire, onorevole Presidente della Confederazione, l'espressione della mia alta stima.

Kojiro Shiraish Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone in Svizzera

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Prot. con il Giappone

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Traduzione4 Berna, 16 luglio 2021 Eccellenza, ho l'onore di confermare il ricevimento della lettera di Sua Eccellenza in data odierna del seguente tenore: «Ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato in data odierna («Protocollo del 2021»), alla Convenzione del 19 gennaio 1971 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio a Berna e dal Protocollo del 2021 («Convenzione») e all'accordo concluso nel quadro dello scambio di lettere del 21 maggio 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente l'imposizione («scambio di lettere del 2010»), e di sottoporle, in nome del Governo del Giappone, le proposte seguenti: 1. Le disposizioni del paragrafo 2 dello scambio di lettere del 2010 non sono più valide per le imposte alle quali il Protocollo del 2021 è applicabile conformemente alle relative disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19.

2. In riferimento alla lettera b) del paragrafo 12 dell'articolo 25 della Convenzione: Resta inteso che una rettifica degli utili nelle circostanze menzionate nel paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione concernente i beni immateriali di difficile valutazione si riferisce a una rettifica degli utili eseguita conformemente al capitolo VI D.4 delle Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali di luglio 2017 o conformemente a una versione aggiornata di queste Linee guida.

Nella misura in cui il Consiglio federale svizzero approva le suddette proposte, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza siano considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del Protocollo del 2021.» Il Consiglio federale svizzero approva le suddette proposte. Ho l'onore di confermare che la lettera di Sua Eccellenza e la presente lettera sono considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore contemporaneamente al Protocollo firmato in data odierna.

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Dal testo originale inglese.

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Doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito.

Prot. con il Giappone

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Voglia gradire, Sua Eccellenza, l'espressione della mia alta stima.

Stefan Flückiger Ambasciatore Sostituto della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

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