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Traduzione

Protocollo che modifica la Convenzione del 14 aprile 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica della Macedonia del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio Concluso il 19 maggio 2021 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica della Macedonia del Nord, animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 14 aprile 20002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Macedonia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione»), firmato a Skopje, hanno convenuto quanto segue: Art. I Il preambolo della Convenzione è sostituito dal preambolo seguente: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica della Macedonia del Nord, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale,

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RS 0.672.952.01

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Doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. Prot. con la Macedonia del Nord

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nell'intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:»

Art. II 1. La lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è sostituita dalla disposizione seguente: «a) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Macedonia o la Svizzera: (i) con «Macedonia» s'intende il territorio della Repubblica della Macedonia del Nord, sul quale la Macedonia esercita, in accordo con il diritto internazionale e la sua legislazione nazionale, la sua giurisdizione e diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, (ii) con «Svizzera» s'intende il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e la sua legislazione nazionale;» 2. Il numero ii) della lettera f) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente: «(ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;» Art. III L'articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente: «1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione conformemente alla disposizione del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 23, gli utili che in ciascuno Stato contraente sono attribuibili alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che l'impresa potrebbe conseguire, in particolare nell'ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell'impresa, se si trattasse di un'impresa distinta e indipendente, svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni esercitate, degli attivi impiegati e dei rischi assunti dall'impresa per il tramite della stabile organizzazione e delle altre parti dell'impresa.

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3. Quando, conformemente al paragrafo 2, uno Stato contraente esegue una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa situata in uno degli Stati contraenti e tassa di conseguenza utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato, quest'ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di questi utili, a una rettifica appropriata, se l'autorità competente di questo Stato accetta la rettifica eseguita dal primo Stato contraente; in caso contrario, le autorità competenti degli Stati contraenti eliminano la doppia imposizione che ne risulta attraverso una procedura amichevole.

4. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.

5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.» Art. IV I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione sono sostituiti dalle disposizioni seguenti: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di detto Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare tale rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.

3. Uno Stato contraente non può più rettificare gli utili di un'impresa nei casi indicati nel paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dal suo diritto interno e, in ogni caso, se sono trascorsi più di cinque anni a partire dalla fine dell'anno
in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.» Art. V 1. Il paragrafo 4 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione diventa il nuovo paragrafo 5.

2. Il seguente nuovo paragrafo 4 è aggiunto all'articolo 13 della Convenzione: «4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa il cui valore supera direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in

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quest'ultimo Stato. Le disposizioni del periodo precedente non sono applicabili agli utili derivanti dall'alienazione di: a)

partecipazioni quotate in una borsa di uno Stato contraente o in una borsa riconosciuta come tale dalle autorità competenti degli Stati contraenti; o

b)

partecipazioni a una società il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui la società esercita la propria attività.»

3. Il paragrafo 5 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente: «5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1­4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.» Art. VI Il paragrafo 1 dell'articolo 14 (Professioni indipendenti) della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente: «1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che essa non disponga abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività. Nel caso in cui disponga di una base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui detti redditi sono attribuibili a detta base fissa.» Art. VII Il paragrafo 2 dell'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente: «2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente: a)

Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Macedonia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta sul rimanente reddito o sul rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell'articolo 13 unicamente se ne è comprovata l'effettiva imposizione in Macedonia.

b)

Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi o interessi che secondo le disposizioni degli articoli 10 o 11 sono imponibili in Macedonia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio, che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Macedonia, giusta le disposizioni degli articoli 10 e 11, nell'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente;

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l'ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Macedonia; (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi o degli interessi di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Macedonia sull'ammontare lordo dei dividendi o degli interessi.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

c)

Le disposizioni della lettera a) non si applicano ai redditi o al patrimonio di un residente di Svizzera se la Macedonia applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi o questo patrimonio dall'imposta oppure applica a questi redditi o a questo patrimonio le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10 o al paragrafo 2 dell'articolo 11.»

Art. VIII 1. Il paragrafo 1 dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente: «1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.» 2. I seguenti paragrafi 5 e 6 sono aggiunti all'articolo 25 della Convenzione: «5. Quando: a)

in virtù del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione; e

b)

le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso secondo il paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte ad arbitrato, se la persona ne fa richiesta per scritto. Tuttavia, tali questioni non risolte non possono essere sottoposte a procedura arbitrale se una decisione sulle stesse è già stata resa in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate 5 / 10

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non giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica della decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle loro legislazioni nazionali. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del collegio arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura arbitrale. I membri di questo collegio sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio secondo l'articolo 26 paragrafo 2.» Art. IX L'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è sostituito dalle seguenti disposizioni: «Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione della legislazione nazionale relativa alle imposte di ogni natura o denominazione percepite per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte, come pure della vigilanza su dette persone o autorità. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

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c)

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fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per tale Stato alcun interesse per la propria legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.» Art. X Il seguente articolo 27a (Diritti ai benefici) è aggiunto alla Convenzione: «Art. 27a

Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, tranne nel caso in cui sia stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.» Art. XI 1. I vigenti numeri 1 e 2 del Protocollo della Convenzione diventano i numeri 2 e 3.

2. Il seguente numero 1 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «1. Ad art. 4 Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 4 resta inteso e confermato che l'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende in particolare gli istituti di previdenza costituiti in questo Stato nonché le organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o per vari di detti scopi) le quali sono residenti di uno Stato contraente secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o la totalità dei loro redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo il diritto interno di questo Stato.»

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3. Il seguente numero 4 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «4. Ad art. 26 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni.

b)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto della verifica o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri i­v devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente.

Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.»

Art. XII 1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche. Le sue disposizioni si applicano:

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a)

per quanto concerne le imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

b)

per quanto concerne le rimanenti imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

c)

per quanto concerne l'articolo IX del presente Protocollo, alle domande presentate dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo che si riferiscono a informazioni riguardanti anni o esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni delle lettere a), b) e c) del paragrafo 2, le modifiche apportate dall'articolo VIII del presente Protocollo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, indipendentemente dal periodo fiscale considerato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Skopje, il 19 maggio 2021, in due esemplari in lingua tedesca, macedone e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo tedesco e macedone, fa stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Macedonia del Nord:

Sibille Suter Tejada

M. Fatmir Besimi

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