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21.074 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Giappone per evitare le doppie imposizioni del 17 novembre 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e il Giappone per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 novembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio La lotta all'elusione fiscale illecita delle imprese multinazionali è diventata un obiettivo centrale della comunità internazionale. Per questo motivo, nel 2013, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e gli Stati del G20 hanno varato un progetto per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS). Il progetto BEPS è sfociato nel 2015 nella pubblicazione di diversi rapporti.

Alcuni di questi rapporti contengono disposizioni volte a modificare le vigenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI), in particolare disposizioni tese ad attuare gli standard minimi per prevenire l'abuso dei trattati e a migliorare la risoluzione delle controversie. Nell'intento di attuare tali modifiche in tempi brevi e in modo economicamente efficiente, un gruppo di esponenti di oltre 100 Stati e Giurisdizioni, tra cui anche la Svizzera, ha elaborato un apposito strumento multilaterale, ovvero la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Convenzione BEPS»). Il 7 giugno 2017, circa 70 Stati e Giurisdizioni, tra cui anche la Svizzera, hanno sottoscritto la Convenzione BEPS.

I colloqui che la delegazione della Svizzera ha condotto con quella del Giappone in merito agli effetti che la Convenzione BEPS avrebbe avuto concretamente sulla CDI tra i due Stati («CDI-JP») hanno palesato che i due Stati non sono in grado di convenire il tenore esatto secondo cui adeguare le disposizioni della CDI-JP in virtù della Convenzione BEPS. Per questo motivo è stato deciso che l'adeguamento della CDIJP ai risultati del progetto BEPS relativi alle convenzioni non dovesse essere effettuato per il tramite della Convenzione BEPS, bensì di un Protocollo bilaterale che modifica la CDI-JP. Gli Stati contraenti hanno colto l'occasione offerta dai negoziati per adeguare la CDI-JP alla loro attuale politica in materia di convenzioni.

Il Protocollo di modifica è stato firmato il 16 luglio 2021. I Cantoni e gli ambienti interessati ne hanno accolto favorevolmente la conclusione.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Tra la Svizzera e il Giappone è in vigore la Convenzione del 19 gennaio 19711 intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito (CDI-JP), che è stata sottoposta a revisione per l'ultima volta con il Protocollo del 21 maggio 2010.

Il 7 giugno 2017 la Svizzera ha firmato la Convenzione multilaterale del 24 novembre 20162 per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»). La Convenzione BEPS contiene una serie di disposizioni volte ad adeguare le vigenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Una parte di tali disposizioni mira all'adempimento degli standard minimi derivanti dalle azioni 6 (Prevenzione dell'abuso dei trattati) e 14 (Miglioramento della risoluzione delle controversie) del piano d'azione BEPS («Base Erosion and Profit Shifting») elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili3.

In vista della sottoscrizione della Convenzione BEPS la Svizzera e il Giappone ne hanno discusso l'attuazione bilaterale. Il Giappone non è stato in grado di convenire con la Svizzera il tenore esatto degli adeguamenti da apportare alle disposizioni della CDI-JP in virtù della Convenzione BEPS. Essendo questa per la Svizzera una condizione essenziale per l'applicazione della Convenzione BEPS, è stato deciso che l'adeguamento della CDI- JP ai risultati del piano d'azione BEPS non dovesse essere effettuato per il tramite della Convenzione BEPS, bensì di un Protocollo bilaterale che modifica la CDI- JP (di seguito «Protocollo di modifica»).

Nel gennaio 2021 si sono conclusi i negoziati sul Protocollo di modifica. Dopo essere stati consultati, i Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica della CDI-JP, firmato il 16 luglio 2021, unitamente alla modifica dello scambio di lettere del 21 maggio 2010 relativo alla modifica della CDI.

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RS 0.672.946.31 FF 2018 4513 www.oecd.org > Fiscalité > Conventions fiscales > Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS.

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1.2

Valutazione

Il Protocollo di modifica contiene disposizioni che sarebbero state recepite nella CDIJP se la Svizzera e il Giappone avessero stipulato la CDI in virtù della Convenzione BEPS. Nel Protocollo di modifica sono quindi state inserite una clausola arbitrale e le relative disposizioni di esecuzione.

Gli Stati contraenti hanno colto l'occasione offerta dai negoziati anche per adeguare la CDI-JP alla loro attuale politica in materia di convenzioni. Un'importante modifica riguarda i dividendi e gli interessi, per i quali la CDI-JP prevede un'estensione dell'esenzione da imposte nello Stato della fonte.

Il Protocollo di modifica adegua la CDI-JP agli standard minimi per le CDI definiti dal piano d'azione BEPS. In qualità di Stato membro dell'OCSE, la Svizzera si è impegnata a recepire nelle proprie CDI quelle disposizioni relative alle CDI che costituiscono standard minimi del piano d'azione BEPS. Con il Protocollo di modifica la Svizzera compie un ulteriore passo in questa direzione.

L'elemento 3.3 dello standard minimo relativo all'azione 14 del piano d'azione BEPS esige l'inserimento nelle CDI del secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE4. Conformemente a questa disposizione, gli accordi amichevoli devono essere attuati indipendentemente dai termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti. Se uno Stato non è disposto a inserire questa disposizione nelle sue CDI, per soddisfare lo standard minimo deve essere disposto a recepire nel quadro dei negoziati sulle CDI disposizioni che limitano il termine per la rettifica degli utili di stabili organizzazioni o di imprese associate. Questo modo di procedere alternativo non può essere attuato per il tramite della Convenzione BEPS.

Generalmente la Svizzera non include nelle sue CDI il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE. L'attuale CDI-JP prevede già un termine per le rettifiche degli utili di imprese associate. La delegazione svizzera ha pertanto sottoposto alla delegazione giapponese la proposta di introdurre una limitazione temporale anche per le rettifiche degli utili di stabili organizzazioni.

La delegazione giapponese non era disposta ad accettare questa proposta. Il Protocollo di modifica non contiene quindi una disposizione di questo tipo. La
disponibilità dimostrata dalla Svizzera a convenire la suddetta disposizione è tuttavia sufficiente affinché i criteri dell'elemento 3.3 relativo all'azione 14 del piano d'azione BEPS siano considerati adempiuti. La Svizzera ha dimostrato buona volontà e la CDI-JP soddisfa di conseguenza questo standard minimo.

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www.estv.admin.ch > Droit fiscal international > Droit fiscal international par pays > Projets de convention de l'OCDE.

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Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Art. I concernente il preambolo della CDI-JP Questa disposizione inserisce nella CDI-JP il preambolo elaborato nel quadro dell'azione 6 del piano d'azione BEPS e contenuto nell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione BEPS così come nel Modello di convenzione dell'OCSE.

In questo modo si specifica che la Svizzera e il Giappone non hanno l'intenzione di creare, con la CDI, opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale. In altri termini, scopo della CDI-JP deve essere anche quello di evitare la doppia non imposizione. Tuttavia, ciò non vale in generale, ma solo se all'origine vi sono l'evasione o l'elusione fiscale. Si tiene così conto delle situazioni di doppia non imposizione intenzionale. Tra queste figura, ad esempio, l'imposizione dei dividendi distribuiti a società dello stesso gruppo. In tali circostanze la doppia non imposizione permette di evitare oneri multipli indesiderati.

Questa disposizione è necessaria per adempiere lo standard minimo definito dall'azione 6 del piano d'azione BEPS.

Art. 2 concernente l'articolo 2 CDI-JP (Imposte considerate) Al fine di rappresentare pienamente le imposte previste dalla vigente legislazione giapponese, l'elenco delle imposte giapponesi considerate viene aggiornato, inserendovi, in particolare, la nuova imposta speciale sul reddito per le ricostruzioni prelevata dal 2013 al 2037.

Art. 3 concernente l'articolo 3 CDI-JP (Definizioni generali) La definizione dell'espressione «traffico internazionale» viene aggiornata in base all'attuale definizione contenuta nel Modello di convenzione dell'OCSE. Il nuovo tenore consente di considerare determinate situazioni triangolari.

Art. 4 concernente l'articolo 5 CDI-JP (Stabile organizzazione) Un nuovo paragrafo 3 sostituisce la lettera g del paragrafo 2 e adegua così l'articolo al tenore e alla sistematica del Modello di convenzione dell'OCSE. L'adeguamento non comporta ripercussioni pratiche.

Art. 5 concernente l'articolo 7 CDI-JP (Utili delle imprese) L'articolo 7 viene sostituito dalla disposizione aggiornata del Modello di convenzione dell'OCSE, che riprende il cosiddetto «Authorized OECD Approach» (AOA). Secondo questo approccio le stabili organizzazioni vengono trattate perlopiù come imprese indipendenti. La ripartizione degli utili si orienta ai principi
sui prezzi di trasferimento elaborati per le imprese associate. Il risultato economico complessivo dell'impresa non viene quindi più ripartito tra le sue parti, ma viene determinato per ciascuna delle sue parti. La somma dei risultati economici realizzati dalle singole parti

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dell'impresa corrisponde in definitiva al risultato economico complessivo dell'impresa nel suo insieme. In base a questo approccio è ipotizzabile, ad esempio, che una stabile organizzazione consegua utili, mentre l'impresa registri complessivamente una perdita, o viceversa.

Il Protocollo della Convenzione (par. 3) dispone che uno Stato può procedere a una rettifica corrispondente soltanto se questo Stato acconsente alla rettifica dell'altro Stato contraente. Conformemente alla prassi costante della Svizzera, la rettifica e la rettifica corrispondente sono pertanto sempre oggetto di una procedura amichevole ai sensi dell'articolo 25 della CDI-JP.

Art. 6 concernente l'articolo 9 CDI-JP (Imprese associate) L'articolo 9 paragrafo 2 della CDI-JP viene aggiornato in modo che in futuro preveda l'obbligo di rettifiche corrispondenti in caso di inclusione di utili. In questo modo il tenore di questo paragrafo corrisponde a quello della disposizione equivalente del Modello di convenzione dell'OCSE (art. 9 par. 2) e della Convenzione BEPS (art. 17 par. 1).

In linea di massima, la modifica di questa disposizione non comporta ripercussioni pratiche per la Svizzera, che infatti continua a non dover effettuare rettifiche corrispondenti automatiche in caso di inclusione di utili da parte delle autorità fiscali estere.

La Svizzera deve procedere alle rettifiche corrispondenti soltanto se queste rappresentano una soluzione a cui si è pervenuti nel quadro di una procedura amichevole tra le autorità competenti del Giappone e della Svizzera. L'interpretazione di questo aspetto è anche oggetto di un nuovo paragrafo del Protocollo della Convenzione (par. 3).

La modifica di questa disposizione è conforme alla raccomandazione sulla migliore pratica («best practice») formulata nell'azione 14 del piano d'azione BEPS e all'attuale politica convenzionale svizzera in questo ambito.

Art. 7 concernente l'articolo 10 CDI-JP (Dividendi) Finora i dividendi da partecipazioni qualificate detenute in una società erano soggetti a due regolamentazioni diverse: alle partecipazioni di almeno il 50 per cento veniva applicata l'esenzione dall'imposta residua prelevata alla fonte, mentre le partecipazioni comprese tra il 10 e il 50 per cento erano assoggettate a un'imposta residua del 5 per cento. Il Protocollo di modifica prevede una
soluzione uniforme: in presenza di partecipazioni qualificate in una società, nello Stato della fonte i dividendi vengono esonerati dall'imposta residua prelevata alla fonte. Le persone che hanno detenuto, direttamente o indirettamente, per un periodo di un anno una partecipazione del 10 per cento potranno beneficiare di questa esenzione fiscale.

In Svizzera si considera che i dividendi siano definitivamente acquisiti il giorno in cui si riunisce l'assemblea generale della società che paga i dividendi. Di conseguenza, secondo l'articolo 10 paragrafo 3 lettera a CDI-JP il giorno del pagamento dei dividendi è il giorno in cui si riunisce l'assemblea generale della società distributrice, se una persona residente in Giappone rivendica i benefici della convenzione per i dividendi pagati da una società svizzera. Al contrario, secondo la legislazione giapponese il diritto ai dividendi viene acquisito definitivamente alla fine dell'anno fiscale che 6 / 12

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precede il pagamento dei dividendi. Secondo l'articolo 10 paragrafo 3 lettera a CDIJP, il giorno del pagamento dei dividendi corrisponde quindi alla fine dell'anno fiscale della società distributrice, se una persona residente in Svizzera rivendica i benefici della convenzione per i dividendi giapponesi. In entrambi i casi l'espressione «il giorno del pagamento dei dividendi» viene interpretata in base alla legislazione nazionale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

Art. 8 concernente l'articolo 11 CDI-JP (Interessi) La nuova disposizione prevede un cambio di paradigma per l'imposizione degli interessi. Secondo la nuova regola generale gli interessi sono esentati nello Stato della fonte, fatte salve le deroghe indicate nel paragrafo 2. Nello Stato della fonte vengono quindi tassati soltanto gli interessi che sono determinati in base a entrate, vendite, redditi, utili o altri flussi di tesoreria del debitore, variazioni di valore dei beni del debitore oppure dividendi, distribuzioni di una società di persone o pagamenti analoghi del debitore, oppure altri interessi analoghi.

Art. 9 concernente l'articolo 15 CDI-JP (Lavoro subordinato) In linea con il Modello di convenzione dell'OCSE, la durata di 183 giorni di cui all'articolo 15 paragrafo 2 lettera a CDI-JP non viene più calcolata per un anno civile, bensì per un periodo qualsiasi di 12 mesi che iniziano o terminano nell'anno fiscale considerato.

Il paragrafo 3 viene adeguato alla nuova definizione di «traffico internazionale» (art. 3 par. 1 del Protocollo di modifica). La nuova disposizione è quindi applicabile alle rimunerazioni di ciascun membro dell'equipaggio impiegato nel traffico internazionale, a prescindere se il datore di lavoro sia residente o no in uno Stato contraente.

Art. 10 concernente l'articolo 16 CDI-JP (Compensi e gettoni di presenza) Il tenore della disposizione viene modificato per precisare che anche le retribuzioni dei membri di organi societari, paragonabili a consigli di amministrazione, sono contemplate da questa disposizione. Questa modifica corrisponde alla prassi attualmente in vigore.

Art. 11 concernente l'articolo 21 CDI-JP (Studenti) L'esenzione fiscale del reddito proveniente da fonti estere che gli apprendisti ricevono per sopperire alle spese di mantenimento o di formazione è ora limitata
a quattro anni.

Art. 12 concernente l'articolo 21A CDI-JP («Tokumei Kumiai») La disposizione viene adeguata su richiesta del Giappone. L'adeguamento non comporta modifiche materiali. La disposizione permette al Giappone, come avveniva finora, di mantenere il diritto d'imposizione dei redditi derivanti da «Tokumei Kumiai» (redditi che un socio tacito riceve a seguito di un contratto di società tacita), affinché le distribuzioni provenienti da fonti giapponesi a contraenti esteri non siano

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considerate «altri redditi», e quindi imponibili soltanto nello Stato di residenza del beneficiario.

Art. 14 concernente l'articolo 23 CDI-JP (Eliminazione della doppia imposizione) Conformemente all'articolo 23 paragrafo 3 della CDI-JP, la Svizzera evita la doppia imposizione applicando in linea di principio il metodo dell'esenzione. Il nuovo paragrafo 7 completa il dispositivo con una disposizione che permette di evitare i casi di non imposizione o di imposizione ridotta nelle situazioni in cui sorgono conflitti di qualificazione. La presente disposizione, che corrisponde all'articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione BEPS, impedisce una doppia non imposizione indesiderata dovuta a opinioni divergenti tra la Svizzera e il Giappone per quanto riguarda la sussunzione giuridica o l'interpretazione dei termini della CDI-JP.

Ne consegue che la Svizzera, in qualità di Stato di residenza di un beneficiario effettivo dei redditi provenienti dal Giappone e imponibili in Giappone secondo la CDIJP, non deve esentare da imposizione tali redditi se il Giappone non tassa o, nel caso di dividendi o interessi, applica un'imposizione ridotta perché ritiene che la CDI-JP gli imponga l'esenzione o un'imposizione ridotta di tali redditi. Un esempio concreto: il Giappone, in qualità di Stato della fonte, considera un reddito conseguito da un residente della Svizzera come un guadagno da capitali, mentre la Svizzera, in qualità di Stato di residenza, lo tratta come reddito derivante da un'attività lucrativa dipendente esercitata in Giappone. Senza la nuova disposizione, la Svizzera esenterebbe tale reddito dall'imposta, sebbene il Giappone, a motivo della sua qualificazione fiscale del reddito, consideri che il diritto d'imposizione spetti esclusivamente alla Svizzera (art. 13 par. 6 CDI-JP) e non lo tassi per questo motivo. In base alla nuova disposizione, la Svizzera non sarà più obbligata a esentare tale reddito (art. 23 par. 3 CDIJP), ma potrà tassarlo come reddito derivante da un'attività lucrativa dipendente.

Art. 16 concernente l'articolo 25 CDI-JP (Procedura amichevole) Il presente articolo prevede un adeguamento dell'articolo 25 paragrafo 1 CDI-JP.

Questa disposizione disciplina le richieste di procedura amichevole e, in particolare, l'accertamento dell'autorità competente presso cui presentare la richiesta
di procedura amichevole.

Conformemente alla disposizione in vigore, quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla CDI-JP, deve rivolgersi all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente e presentare una richiesta di procedura amichevole.

L'articolo 25 paragrafo 1 CDI-JP viene adeguato in modo da non limitare più una persona nella scelta dell'autorità competente presso cui presentare la richiesta di procedura amichevole. In futuro questa potrà infatti sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di sua scelta.

Questo adeguamento trova origine nell'elemento 3.1 dello standard minimo relativo all'azione 14 del piano d'azione BEPS. In base al contenuto di questo elemento, le

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autorità competenti di entrambi gli Stati saranno informate in merito alla presentazione della richiesta di procedura amichevole e potranno esprimersi sulla fondatezza della richiesta.

La modifica eseguita con il Protocollo di modifica della CDI-JP garantisce che l'articolo 25 paragrafo 1 CDI-JP riprenda materialmente la disposizione corrispondente contenuta nella Convenzione BEPS (art. 16 par. 1 primo periodo) e nel Modello di convenzione dell'OCSE (art. 25 par. 1 primo periodo).

Questo articolo prevede anche l'introduzione nella CDI-JP di una clausola arbitrale.

La disposizione principale (par. 5) proviene dal Modello di convenzione dell'OCSE e viene completata da alcuni elementi procedurali derivanti dalla parte IV della Convenzione BEPS (par. 6­12).

La clausola arbitrale non è uno standard minimo del piano d'azione BEPS.

La procedura prevista dalla clausola arbitrale è obbligatoria per le autorità competenti.

Se nell'ambito di una procedura amichevole le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo amichevole entro tre anni, il contribuente può richiedere per scritto che il caso sia sottoposto ad arbitrato (par. 5). Non è, per contro, prevista la possibilità di sottoporre il caso ad arbitrato se in merito alla questione da risolvere è già stata pronunciata una decisione in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo, in Svizzera o in Giappone.

Il paragrafo 6 disciplina le modalità di calcolo del termine di tre anni alla scadenza del quale, su domanda della persona interessata, si dovrà avviare la procedura arbitrale se le autorità competenti non hanno previamente raggiunto un accordo nella procedura amichevole per risolvere il caso.

Il paragrafo 7 disciplina la nomina dei membri del collegio arbitrale e dispone che il collegio arbitrale sia composto da tre membri con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale (par. 7 lett. a n. i). Ciascuna autorità competente degli Stati contraenti deve designare un membro del collegio e i due membri così designati nominano un terzo membro che, per assumere le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, non deve avere la nazionalità né essere residente della Svizzera o del Giappone (par. 7 lett. a n. ii). Ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle
autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso nonché rispetto ai loro consulenti (par. 7 lett. a n. iii).

Il paragrafo 7 lettere b e c disciplina la confidenzialità. Per garantire che la procedura arbitrale raggiunga il suo scopo senza violare la confidenzialità della procedura amichevole, il nuovo paragrafo stabilisce che ai membri del collegio arbitrale siano applicate le disposizioni previste per lo scambio di informazioni (art. 25A CDIJP). Le autorità competenti della Svizzera e del Giappone assicurano che i membri del collegio arbitrale e i loro collaboratori si impegnino per scritto, prima di partecipare a una procedura arbitrale, a trattare le informazioni concernenti la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione secondo l'articolo 25A DBAJP.

La procedura arbitrale o la procedura amichevole si conclude quando le autorità competenti degli Stati contraenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso 9 / 12

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oppure quando la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole (par. 10).

Il paragrafo 11 disciplina le spese sostenute per la procedura.

Sostanzialmente, la procedura arbitrale può essere applicata a tutti i casi di procedura amichevole per i quali le autorità competenti non raggiungono un accordo. Il paragrafo 12 esclude, tuttavia, esplicitamente determinati casi dal campo di applicazione.

L'articolo 25 modificato disciplina la procedura arbitrale in modo più dettagliato della corrispondente disposizione del Modello di convenzione dell'OCSE. Ciononostante, alcune questioni legate alla procedura (ad es. il metodo di conciliazione o i termini) rimangono irrisolte. I particolari dell'esecuzione vengono disciplinati in una fase successiva nel quadro di un accordo amichevole ai sensi del paragrafo 5.

Art. 17 concernente l'articolo 25A CDI-JP (Scambio di informazioni) La nuova formulazione del paragrafo 2 si orienta al tenore del Modello di convenzione dell'OCSE e corrisponde alla politica convenzionale svizzera.

Con l'entrata in vigore della legge del 28 settembre 20125 sull'assistenza amministrativa fiscale viene creata nella legislazione nazionale una base legale volta a garantire la richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti svizzere. Per questo motivo il secondo periodo del paragrafo 5 diventa obsoleto.

Art. 18 concernente il Protocollo della CDI-JP Il nuovo paragrafo 1 introduce una clausola antiabuso che fa riferimento allo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione. In virtù di tale clausola, i benefici previsti dalla CDI-JP non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell'accordo, dello strumento o della transazione, a meno che venga stabilito che la concessione di tali benefici è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDIJP.

Sebbene si tratti di una clausola nuova, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute dalla Svizzera fino al 2017 nel quadro di numerose CDI. La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali ad esempio i dividendi, gli interessi o i canoni, ma è applicabile a tutte le disposizioni della CDI-JP. Di conseguenza, tutti
i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso.

Inoltre, il tenore della disposizione si differenzia da quello delle CDI concluse fino al 2017 dalla Svizzera anche sotto un altro aspetto. La nuova clausola non si limita soltanto a situazioni in cui l'ottenimento di benefici convenzionali è lo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione, ma anche laddove rappresenta solamente uno degli scopi principali. Queste differenze concettuali non dovrebbero condurre a un risultato diverso. Infatti, la seconda parte della clausola precisa che i benefici della CDI-JP siano comunque concessi se ciò è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola contempla così, in linea 5

RS 651.1

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di principio, anche il caso in cui l'ottenimento dei benefici convenzionali non era lo scopo principale dell'accordo, dello strumento o della transazione.

La clausola antiabuso è stata elaborata nel quadro dell'azione 6 del piano d'azione BEPS e figura nel Modello di convenzione dell'OCSE (art. 29 par. 9) come pure nella Convenzione BEPS (art. 7 par. 1). Per soddisfare lo standard minimo definito dall'azione 6 è sufficiente includere la clausola nelle CDI. In questo modo non è necessario prevedere ulteriori norme antiabuso.

Art. 19 (Entrata in vigore) In linea di principio, le disposizioni del Protocollo di modifica sono applicabili agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica, o dopo tale data.

Le disposizioni del Protocollo di modifica relative alla procedura amichevole e alla procedura arbitrale sono applicabili dalla data di entrata in vigore del Protocollo stesso. Per le procedure amichevoli già avviate, il termine di tre anni di cui all'articolo 25 paragrafo 5 CDI-JP inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica.

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Ripercussioni finanziarie

Il Protocollo di modifica CDI-JP avrà un impatto molto limitato sulle disposizioni relative all'attribuzione dei redditi. Soltanto l'imposta alla fonte prelevata sui dividendi da azioni di partecipazioni qualificate e sugli interessi provenienti dalla Svizzera sarà più limitata rispetto allo status quo. Attualmente non è possibile quantificare le perdite che ne conseguiranno. D'altra parte, è probabile che il Protocollo di modifica CDI-JP favorisca gli investimenti dal Giappone verso la Svizzera, rafforzando così la piazza economica elvetica nel suo insieme e, quindi, la base imponibile della Svizzera.

Il presente Protocollo di modifica può essere attuato nel quadro delle risorse di personale esistenti.

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Aspetti giuridici

Il Protocollo di modifica CDI-JP si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)6, in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (vedi anche art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 19977 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Nella fattispecie, non esiste alcuna legge o trattato 6 7

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internazionale che deleghi al Consiglio federale la competenza di concludere un trattato quale il Protocollo di modifica CDI-JP. Il Parlamento ha pertanto facoltà di approvarlo.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto sottostanno a referendum facoltativo. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20028 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il Protocollo di modifica CDI-JP contiene disposizioni che impongono obblighi alle autorità svizzere e conferiscono diritti a queste ultime e ai privati (persone fisiche e giuridiche). Il presente Protocollo contiene pertanto importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica CDI-JP sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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Procedura di consultazione

Il Protocollo di modifica CDI-JP sottostà a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20059 sulla procedura di consultazione (LCo) si impone l'obbligo di indire una procedura di consultazione.

Nell'aprile 2021 è stata svolta una procedura informativa in merito al Protocollo di modifica CDI-JP. In questo contesto, i Cantoni e gli ambienti interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto, per parere, una nota esplicativa. Il Protocollo di modifica CDI-JP è stato accolto favorevolmente e senza riserve. Essendo le posizioni degli ambienti interessati note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è potuto rinunciare allo svolgimento di una procedura di consultazione.

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RS 171.10 RS 172.061

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