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21.073 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Macedonia del Nord per evitare le doppie imposizioni del 17 novembre 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Macedonia del Nord per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 novembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio La lotta all'elusione fiscale illecita delle imprese multinazionali è diventata un obiettivo centrale della comunità internazionale. Per questo motivo, nel 2013, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e gli Stati del G20 hanno varato un progetto per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS). Il progetto BEPS è sfociato nel 2015 nella pubblicazione di diversi rapporti.

Alcuni di questi rapporti contengono disposizioni volte a modificare le vigenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI), in particolare disposizioni tese ad attuare gli standard minimi per prevenire l'abuso dei trattati e a migliorare la risoluzione delle controversie. Nell'intento di attuare tali modifiche in tempi brevi e in modo economicamente efficiente, un gruppo di esponenti di oltre 100 Stati e Giurisdizioni, tra cui anche la Svizzera, ha elaborato un apposito strumento multilaterale, ovvero la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Convenzione BEPS»). Il 7 giugno 2017, circa 70 Stati e Giurisdizioni, tra cui anche la Svizzera, hanno sottoscritto la Convenzione BEPS.

I colloqui che la Svizzera ha condotto con la Macedonia del Nord in merito agli effetti che la Convenzione BEPS avrebbe avuto concretamente sulla CDI tra i due Stati («CDI-MK») hanno palesato che i due Stati non sono in grado di convenire il tenore esatto secondo cui adeguare le disposizioni della CDI-MK in virtù della Convenzione BEPS. Per questo motivo è stato deciso che l'adeguamento della CDI-MK ai risultati del progetto BEPS relativi alle convenzioni non dovesse essere effettuato per il tramite della Convenzione BEPS, bensì di un Protocollo bilaterale che modifica la CDIMK. Gli Stati contraenti hanno colto l'occasione offerta dai negoziati per adeguare la CDI-MK alla loro attuale politica in materia di convenzioni.

Il Protocollo di modifica è stato firmato il 19 maggio 2021. I Cantoni e gli ambienti interessati dell'economia ne hanno accolto favorevolmente la conclusione.

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Messaggio 1

Punti essenziali del Protocollo di modifica

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Tra la Svizzera e la Macedonia è in vigore la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio1 (CDI-MK), firmata il 14 aprile 2000 e da allora mai sottoposta a revisione.

Il 7 giugno 2017 la Svizzera ha firmato la Convenzione multilaterale del 24 novembre 20162 per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»). La Convenzione BEPS contiene una serie di disposizioni volte ad adeguare le vigenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Una parte di tali disposizioni mira all'adempimento degli standard minimi derivanti dalle azioni 6 (Impedire l'abuso delle convenzioni fiscali) e 14 (Miglioramento della risoluzione delle controversie) del piano d'azione BEPS («Base Erosion and Profit Shifting») elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili3.

La Svizzera e la Macedonia del Nord hanno discusso l'attuazione bilaterale della Convenzione BEPS. La Macedonia del Nord non è stata in grado di convenire con la Svizzera il tenore esatto degli adeguamenti da apportare alle disposizioni della CDIMK in virtù della Convenzione BEPS. Essendo questa per la Svizzera una condizione essenziale per l'applicazione della Convenzione BEPS, è stato deciso che l'adeguamento della CDI-MK ai risultati del piano d'azione BEPS non dovesse essere effettuato per il tramite della Convenzione BEPS, bensì di un Protocollo bilaterale che modifica la CDI-MK (di seguito «Protocollo di modifica»).

Nel marzo 2019, durante una tornata di negoziati svoltasi a Berna, è stato concluso un progetto di Protocollo (Protocollo di modifica), che, da un lato, integra le novità derivanti dal piano d'azione BEPS, dall'altro, adegua in particolare la disposizione sullo scambio di informazioni su domanda e la denominazione ufficiale della Repubblica di Macedonia, che dal 12 febbraio 2019 ha assunto il nome di «Repubblica della Macedonia del Nord».

Dopo essere stati consultati, i Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica, firmato a Skopje il 19 maggio 2021.

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RS 0.672.952.01 FF 2018 4513 www.oecd.org > Fiscalité > Conventions fiscales > Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS

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1.2

Valutazione

Il Protocollo di modifica contiene disposizioni che sarebbero state recepite nella CDIMK se la Svizzera e la Macedonia del Nord avessero stipulato la CDI in virtù della Convenzione BEPS. Il Protocollo di modifica e la Convenzione BEPS sono quindi strettamente correlati a livello di contenuto. All'infuori di tale correlazione tra i due strumenti non sussiste un legame diretto.

Il Protocollo di modifica adegua la CDI-MK agli standard minimi per le CDI definiti dal piano d'azione BEPS. In qualità di Stato membro dell'OCSE, la Svizzera si è impegnata a recepire nelle proprie CDI quelle disposizioni relative alle CDI che costituiscono standard minimi del piano d'azione BEPS. Con il Protocollo di modifica la Svizzera compie un ulteriore passo in questa direzione.

Il Protocollo di modifica adegua, inoltre, la disposizione sullo scambio di informazioni allo standard internazionale relativo allo scambio di informazioni su domanda.

Su richiesta della Svizzera il Protocollo di modifica introduce una clausola arbitrale.

L'attuale procedura amichevole disciplinata nella CDI-MK non prevede un obbligo di garantire il risultato. Attualmente non si può quindi escludere che la procedura amichevole tra autorità competenti svizzere e macedoni non sia sempre in grado di evitare singoli casi di doppia imposizione. Si tratta di una situazione insoddisfacente sotto il profilo della certezza del diritto, cui si pone ora rimedio con la clausola arbitrale.

Il Protocollo di modifica ha permesso di raggiungere un risultato equilibrato che contribuirà positivamente all'ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e la Macedonia del Nord.

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Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Art. I concernente il preambolo della CDI-MK Con il presente articolo l'attuale preambolo della CDI-MK viene sostituito dal nuovo preambolo elaborato nel quadro dell'azione 6 del piano d'azione BEPS e contenuto nell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione BEPS così come nel Modello di convenzione dell'OCSE4.

In questo modo si specifica che la Svizzera e la Macedonia del Nord non hanno l'intenzione di creare, con la CDI, opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale. In altri termini, scopo della CDI-MK deve essere anche quello di evitare la doppia non imposizione. Tuttavia, ciò non vale in generale, ma solo se all'origine vi sono l'evasione o l'elusione fiscale. Si tiene così conto delle situazioni di doppia non imposizione intenzionale. Tra queste figura, ad esempio, l'imposizione dei dividendi distribuiti a società dello stesso gruppo. In tali circostanze la doppia non imposizione permette di evitare oneri multipli indesiderati.

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www.oecd.org > Fiscalité > Conventions fiscales > Modèle de convention fiscal concernant le revenu et la fortune

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L'introduzione di questa disposizione è necessaria per adempiere lo standard minimo definito dall'azione 6 del piano d'azione BEPS.

Art. II concernente l'articolo 3 CDI-MK (Definizioni generali) In questo articolo vengono aggiornate le definizioni di «Svizzera» e «Macedonia» come pure dell'espressione «autorità competenti» per quanto concerne la Svizzera.

Art. III concernente l'articolo 7 CDI-MK (Utili delle imprese) L'articolo 7 concernente gli utili delle imprese viene sostituito dalla disposizione contenuta nella versione aggiornata del Modello di convenzione dell'OCSE, che riprende il cosiddetto «Authorized OECD Approach» (AOA). Secondo questo approccio le stabili organizzazioni vengono trattate perlopiù come imprese indipendenti. La ripartizione degli utili si orienta ai principi sui prezzi di trasferimento elaborati per le imprese associate. Il risultato economico complessivo dell'impresa non viene quindi più ripartito tra le sue parti, ma viene determinato per ciascuna delle sue parti. La somma dei risultati economici realizzati dalle singole parti dell'impresa corrisponde in definitiva al risultato economico complessivo dell'impresa nel suo insieme. In base a questo approccio è ipotizzabile, ad esempio, che una stabile organizzazione consegua utili, mentre l'impresa registri complessivamente una perdita, o viceversa.

Conformemente allo standard minimo scaturito dall'azione 14 (Miglioramento della risoluzione delle controversie) del piano d'azione BEPS, nel limite del possibile i Paesi devono includere nelle loro CDI il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE. In base a questa disposizione, gli accordi amichevoli devono essere attuati indipendentemente dai termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti. Se uno Stato non può inserire questa disposizione nelle sue CDI, per evitare successive rettifiche che non possono più essere oggetto di uno sgravio previsto dalla procedura amichevole tale Stato dovrebbe recepire altre disposizioni che limitano il termine per la rettifica ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2 o dell'articolo 9 paragrafo 1 del Modello di convenzione dell'OCSE. Le disposizioni sono contenute nel commentario relativo alla versione aggiornata di novembre 2017 del Modello di convenzione dell'OCSE. Gli Stati che
recepiscono il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 non devono includere tali disposizioni nelle loro CDI.

Conformemente alla politica convenzionale svizzera, la CDI-MK non contiene il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2, per cui secondo l'articolo 7 paragrafo 4 CDI-MK gli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente non possono essere rettificati decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Per le imprese associate l'articolo 9 paragrafo 3 CDI-MK prevede già una disposizione analoga.

Art. IV concernente l'articolo 9 CDI-MK (Imprese associate) L'articolo 9 viene adeguato alla disposizione aggiornata del Modello di convenzione dell'OCSE e nel paragrafo 3 viene aggiunto il concetto di «negligenza grave».

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Art. V concernente l'articolo 13 CDI-MK (Utili di capitale) Conformemente alla politica convenzionale svizzera, il nuovo paragrafo 4 prevede, come in altre CDI concluse dalla Svizzera, che gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa il cui valore supera direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili situati in uno Stato contraente siano imponibili in quest'ultimo Stato. Da questa disposizione sono esclusi gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni quotate in borsa o di partecipazioni a una società il cui valore consiste per oltre il 50 per cento in beni immobili in cui la società esercita la propria attività. In entrambi i casi gli utili sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'alienante. Da parte Svizzera, nell'articolo sull'eliminazione della doppia imposizione (art. 23 par. 2 lett. a) è stato stabilito che la Svizzera concederà l'esenzione unicamente se è comprovata l'effettiva imposizione in Macedonia del Nord.

Art. VI concernente l'articolo 14 CDI-MK (Professioni indipendenti) Con l'adeguamento della disposizione viene precisato che l'articolo 14 è applicabile soltanto a persone fisiche.

Art. VII concernente l'articolo 23 CDI-MK (Eliminazione della doppia imposizione) Conformemente alla sua politica in materia di convenzioni, con l'integrazione dell'articolo 23 paragrafo 2 lettera a la Svizzera si riserva il diritto di tassare gli utili di capitale derivanti dall'alienazione di partecipazioni a società immobiliari se questi utili non sono stati effettivamente tassati in Macedonia del Nord.

Il nuovo paragrafo 2 lettera c completa la disposizione sulle modalità con cui lo Stato di residenza può eliminare la doppia imposizione con una disposizione che permette di evitare i casi di non imposizione o di imposizione ridotta nelle situazioni in cui sorgono conflitti di qualificazione.

Ne consegue che la Svizzera, in qualità di Stato di residenza di un beneficiario effettivo dei redditi o dei patrimoni provenienti dalla Macedonia del Nord e imponibili nella Macedonia del Nord secondo la CDI-MK, non deve esentare da imposizione tali redditi o patrimoni se la Macedonia del Nord non tassa o, nel caso di dividendi, applica un'imposizione ridotta perché ritiene che la CDI-MK gli imponga l'esenzione o un'imposizione ridotta
di tali redditi o patrimoni. Un esempio concreto: la Macedonia del Nord, in qualità di Stato della fonte, considera un reddito conseguito da un residente della Svizzera come un guadagno da capitali, mentre la Svizzera, in qualità di Stato di residenza, lo tratta come reddito derivante da un'attività lucrativa dipendente esercitata in Macedonia del Nord. Senza la nuova disposizione, la Svizzera esenterebbe dall'imposta tale reddito, sebbene la Macedonia del Nord, a motivo della sua qualificazione fiscale del reddito, consideri che il diritto d'imposizione spetti esclusivamente alla Svizzera (art. 13 par. 5 CDI-MK) e non lo tassi per questo motivo. In base alla nuova disposizione, la Svizzera non sarà più obbligata a esentare tale reddito (art. 23 par. 2 lett. a CDI-MK), ma potrà tassarlo come reddito derivante da un'attività lucrativa dipendente.

La presente disposizione impedisce la doppia non imposizione indesiderata dovuta a opinioni divergenti tra la Svizzera e la Macedonia del Nord per quanto riguarda la 6

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fattispecie o l'interpretazione dei termini della CDI-MK. La disposizione figura nel Modello di convenzione dell'OCSE (art. 23a par. 4) e non è parte di uno standard minimo del piano d'azione BEPS.

Art. VIII concernente l'articolo 25 CDI-MK (Procedura amichevole) Da un canto, il presente articolo prevede un adeguamento dell'articolo 25 paragrafo 1 CDI-MK. Questa disposizione disciplina le richieste di procedura amichevole e, in particolare, l'accertamento dell'autorità competente presso cui presentare la richiesta di procedura amichevole.

Conformemente alla disposizione in vigore, quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla CDI-MK, deve rivolgersi all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.

L'articolo 25 paragrafo 1 CDI-MK viene adeguato in modo da non limitare più una persona nella scelta dell'autorità competente presso cui presentare la richiesta di procedura amichevole. In futuro questa potrà infatti sottoporre il caso alle autorità competenti di entrambi gli Stati o a quella di uno Stato contraente di sua scelta, come previsto dall'attuale versione del Modello di convenzione dell'OCSE.

Dall'altro, il presente articolo inserisce due nuovi paragrafi (par. 5 e 6) nell'articolo 25 CDI-MK che prevedono l'introduzione di una clausola arbitrale la cui procedura è obbligatoria per le autorità competenti. Se nell'ambito di una procedura amichevole le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo amichevole entro tre anni, il contribuente può richiedere per scritto che il caso sia sottoposto ad arbitrato. Non è, per contro, prevista la possibilità di sottoporre il caso ad arbitrato se in merito alla questione da risolvere è già stata pronunciata una decisione in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo in Svizzera o in Macedonia del Nord.

La decisione arbitrale è definitiva e vincolante per gli Stati contraenti. Le autorità competenti sono tenute ad attuarla mediante l'accordo amichevole. Tuttavia, se la persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, ad esempio perché tale persona decide di sottoporre le questioni non risolte a un tribunale, viene meno la vincolatività
della decisione. Questo meccanismo permette di tenere conto degli interessi dei contribuenti che subiscono una doppia imposizione e di garantire la certezza del diritto.

Il nuovo paragrafo 6 disciplina la confidenzialità. Per garantire che la procedura arbitrale raggiunga il suo scopo senza violare la confidenzialità della procedura amichevole, il nuovo paragrafo stabilisce che ai membri del collegio arbitrale siano applicati gli obblighi di confidenzialità previsti dall'articolo 26 paragrafo 2 CDI-MK.

La clausola arbitrale della CDI-MK corrisponde a quella contenuta nel Modello di convenzione dell'OCSE (art. 25 par. 5). Sebbene la Convenzione BEPS contempli pure una clausola arbitrale (parte VI), la definizione di quest'ultima è però molto dettagliata. Le delegazioni della Svizzera e della Macedonia del Nord impegnate nelle trattative erano concordi sul fatto che una disposizione così dettagliata avrebbe conferito un peso eccessivo alla procedura arbitrale nella CDI-MK sotto il profilo formale. Per questo motivo è stato deciso di recepire nella CDI-MK la clausola in base 7

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alla versione del Modello di convenzione dell'OCSE e non secondo quella della Convenzione BEPS. Le questioni riguardanti lo svolgimento concreto della procedura saranno disciplinate dalle autorità competenti di entrambi gli Stati in un accordo amichevole.

Art. IX del Protocollo di modifica concernente l'articolo 26 CDI-MK (Scambio di informazioni) Il Protocollo di modifica sostituisce il vigente articolo con una nuova disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Le seguenti considerazioni si limitano unicamente a delucidare singoli aspetti dell'articolo 26 CDIMK e delle relative disposizioni del Protocollo (n. 4).

Come stabilito nelle CDI che la Svizzera ha concluso con altri Stati e conformemente al Modello di convenzione dell'OCSE, la disposizione sullo scambio di informazioni si applica a tutte le imposte.

Le disposizioni dell'articolo 26 vengono concretizzate nel numero 4 del Protocollo della Convenzione (art. XI par. 3 del Protocollo di modifica). Questa disposizione disciplina nel dettaglio le condizioni che una domanda di informazioni deve soddisfare (lett. b). In particolare, è indispensabile identificare il contribuente interessato (ricorrendo a tutti gli elementi che ne consentono l'identificazione) e, se noti, il nome e l'indirizzo della persona (ad es. di una banca) che lo Stato richiedente ritiene in possesso delle informazioni richieste. Il Protocollo stabilisce altresì che tali premesse non devono essere interpretate in modo formalistico (lett. c).

Lo standard internazionale sancisce che lo scambio di informazioni sia limitato alle domande concrete. Tra queste rientrano anche le domande riguardanti un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si suppone che non abbiano adempiuto i loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. La Svizzera può dare seguito a queste domande in virtù della CDI-MK. Fornendo indicazioni dettagliate sul gruppo di contribuenti che permettono allo Stato richiesto di identificare le persone concretamente interessate, lo Stato richiedente soddisfa il presupposto dell'identificazione dei contribuenti oggetto della domanda (lett b). Tale interpretazione segue la clausola interpretativa sui presupposti di una domanda (lett. c in combinato disposto con lett. b), che obbliga gli Stati contraenti a garantire
uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza peraltro autorizzare le «fishing expeditions». Le premesse procedurali per entrare nel merito di domande raggruppate sono stabilite nella legge del 28 settembre 20125 sull'assistenza amministrativa fiscale.

L'articolo 26 CDI-MK non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico.

La nuova clausola si applica allo scambio di informazioni relative agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data.

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RS 651.1

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Art. X del Protocollo di modifica concernente l'articolo 27a CDI-MK (Diritto ai benefici) L'articolo 27a introduce una clausola antiabuso che fa riferimento allo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione. In virtù di tale clausola, i benefici previsti dalla CDI-MK non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell'accordo, dello strumento o della transazione, a meno che venga stabilito che la concessione di tali benefici è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDI-MK.

Sebbene si tratti di una clausola nuova, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute dalla Svizzera fino al 2017 nel quadro di numerose CDI. La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali ad esempio i dividendi, gli interessi o i canoni, ma è applicabile a tutte le disposizioni della CDI-MK. Di conseguenza tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso.

Il tenore della nuova clausola si differenzia da quello delle numerose CDI concluse di recente dalla Svizzera anche sotto un altro aspetto. In base al testo riportato, si è infatti in presenza di abuso non soltanto nelle situazioni in cui l'ottenimento di benefici convenzionali è lo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione, ma anche laddove rappresenta solamente uno degli scopi principali. Nella prassi, entrambe le formulazioni dovrebbero consentire di giungere al medesimo risultato.

Infatti, la seconda parte della clausola precisa che i benefici della CDI-MK siano comunque concessi se ciò è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola contempla così, in linea di principio, anche il caso in cui l'ottenimento dei benefici convenzionali non era lo scopo principale dell'accordo, dello strumento o della transazione.

La clausola antiabuso è stata elaborata nel quadro dell'azione 6 del piano d'azione BEPS e figura nel Modello di convenzione dell'OCSE (art. 29 par. 9). Per soddisfare lo standard minimo definito dall'azione 6 è sufficiente includere la clausola nelle CDI.

In questo modo non è necessario prevedere ulteriori norme antiabuso.

Art. XII del Protocollo di modifica (Entrata in vigore) Le disposizioni del
Protocollo di modifica CDI-MK sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello di entrata in vigore del Protocollo stesso. Le stesse considerazioni valgono anche per le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni.

Relativamente all'articolo VIII concernente la presentazione di procedure amichevoli, la clausola arbitrale si applicherà, per contro, dalla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica, indipendentemente dal periodo fiscale considerato.

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Ripercussioni finanziarie

Il Protocollo di modifica CDI-MK non prevede modifiche delle norme di attribuzione del diritto di imposizione tra la Svizzera e la Macedonia del Nord. Al contrario, contiene disposizioni volte a impedire l'uso illecito della CDI-MK e a migliorare la procedura amichevole come strumento di risoluzione delle controversie in caso di doppia imposizione. Il Protocollo di modifica CDI-MK non dovrebbe quindi avere un impatto rilevante sulle entrate fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. La CDIMK modificata può essere applicata nel quadro delle risorse di personale esistenti.

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Aspetti giuridici

Il Protocollo di modifica CDI-MK si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) 6, in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (vedi anche art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 19977 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Nella fattispecie, non esiste alcuna legge o trattato internazionale che deleghi al Consiglio federale la competenza di concludere un trattato quale il Protocollo di modifica CDI-MK. Il Parlamento ha pertanto facoltà di approvarlo.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto sottostanno a referendum facoltativo.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20028 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il Protocollo di modifica CDI-MK contiene disposizioni che impongono obblighi alle autorità svizzere e conferiscono diritti a queste ultime e ai privati (persone fisiche e giuridiche). Il presente Protocollo contiene pertanto importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica CDI-MK sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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Procedura di consultazione

Il Protocollo di modifica CDI-MK sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3 6 7 8

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RS 101 RS 172.010 RS 171.10

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capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20059 sulla procedura di consultazione (LCo) si impone l'obbligo di indire una procedura di consultazione. Nel febbraio 2019 è stata svolta una procedura informativa in merito al Protocollo di modifica CDI-MK.

In questo contesto, i Cantoni e gli ambienti economici interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto una nota esplicativa. Il Protocollo di modifica CDI-MK è stato accolto favorevolmente e senza riserve. Essendo le posizioni degli ambienti interessati note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è potuto rinunciare allo svolgimento di una procedura di consultazione.

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RS 172.061

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