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Decisione concernente la chiusura di un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni (art. 36 lett. a, legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

del 8 dicembre 2021

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) constata che ­

CPE Cell Co., Ltd. è titolare del conto CH-100-2172-0 del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni;

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sul conto menzionato non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati;

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la sede o il domicilio del titolare del conto si trova al di fuori della Svizzera o dello Spazio economico europeo (SEE) e non è stata ancora designata una sede o un domicilio in Svizzera o nello SEE (art. 64 cpv. 2 lett. b in combinazione con l'art. 142a ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2; RS 641.711));

e decide: 1.

in base all'articolo 64 capoverso 2 lettera b in combinazione con articolo 142a dell'ordinanza sul CO2, che il conto CH-100-2172-0 del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni viene chiuso il 25 gennaio 2022.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa. Tale termine decorre dal giorno successivo alla notifica.

L'atto di ricorso deve essere depositato in due esemplari. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

8 dicembre 2021

Ufficio federale dell'ambiente: Andrea Burkhardt, capo della divisione Clima

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