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Legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

(LAMal) (Misure di contenimento dei costi ­ Definizione di obiettivi di costo) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 20211, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 213 cpv. 2 lett. d e 4 I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l'adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo: 2

d.

stabilire gli obiettivi di costo di cui all'articolo 54.

Mette i dati rilevati a disposizione dei fornitori di dati, dei Cantoni, della ricerca, della scienza e del pubblico.

4

Art. 46a

Adeguamento di una convenzione tariffale che non soddisfa più i requisiti legali

L'autorità che approva può invitare i partner tariffali ad adeguare una convenzione tariffale approvata se accerta che quest'ultima non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 46 capoverso 4.

1

Se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori non s'accordano entro un anno su un adeguamento della convenzione tariffale, l'autorità che approva revoca l'approvazione da essa rilasciata e, sentite le parti interessate, stabilisce la tariffa.

2

1 2 3

FF 2021 2819 RS 832.10 FF 2021 664

2021-3694

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Assicurazione malattie. LF (Misure di contenimento dei costi ­ Definizione di obiettivi di costo)

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Art. 49 cpv. 2bis Il Consiglio federale può adeguare le strutture se queste ultime si rivelano inadeguate e se le parti alla convenzione non si accordano su una revisione.

2bis

Art. 53 cpv. 1 Contro le decisioni dei governi cantonali ai sensi degli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 46a capoverso 2, 47, 47b capoverso 2, 48 capoversi 1­3, 51 e 55 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

Titolo prima dell'art. 54

Sezione 5: Misure destinate a contenere l'evoluzione dei costi Art. 54

Obiettivi di costo

Il Consiglio federale stabilisce la percentuale massima dell'aumento dei costi delle prestazioni secondo la presente legge rispetto all'anno precedente (obiettivo di costo): 1

2

a.

per la totalità delle prestazioni in Svizzera;

b.

per le seguenti prestazioni in tutta la Svizzera: 1. analisi, 2. medicamenti, 3. mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici, 4. prestazioni per le quali i partner tariffali hanno stipulato convenzioni tariffali valide in tutta la Svizzera ai sensi dell'articolo 46 capoverso 4, che prevedono una tariffa uniforme a livello nazionale.

In base agli obiettivi di costo di cui al capoverso 1, stabilisce: a.

l'obiettivo di costo di ogni Cantone per la totalità delle prestazioni, salvo che per le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b;

b.

un margine di tolleranza uniforme per tutti i Cantoni, entro il quale essi sono autorizzati a discostarsi dall'obiettivo di costo di cui alla lettera a;

c.

valori indicativi per la ripartizione dell'aumento dei costi ammesso per rispettare l'obiettivo di costo sulle singole categorie di costi nei Cantoni.

Nel fissare gli obiettivi di costo e il margine di tolleranza, si basa sul fabbisogno medico e tiene conto segnatamente: 3

a.

dell'evoluzione economica nonché dell'evoluzione generale dei salari e dei prezzi;

b.

della demografia e della morbilità della popolazione residente;

c.

del progresso medico-tecnico;

d.

del potenziale di miglioramento dell'efficienza.

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Prima di stabilire gli obiettivi di costo, sente i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

4

Il diritto degli assicurati all'assunzione dei costi delle prestazioni assicurate è in ogni caso garantito.

5

Gli effetti degli obiettivi di costo sui costi e sulla qualità sono verificati regolarmente.

6

Art. 54a

Categorie di costi

Il Consiglio federale attribuisce ogni singolo settore di prestazioni a una categoria di costi. Sente dapprima i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

1

Le prestazioni di cui all'articolo 54 capoverso 1 lettera b costituiscono ciascuna una categoria di costi a sé stante. Le prestazioni di cui all'articolo 54 capoverso 1 lettera b numero 4 possono essere ripartite su più categorie di costi.

2

Il Consiglio federale può rinunciare ad attribuire a una categoria di costi i settori di prestazioni che hanno un influsso minimo sull'evoluzione globale dei costi.

3

Art. 54b

Obiettivi di costo dei Cantoni

Tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 54 capoverso 3, ogni Cantone stabilisce i propri obiettivi di costo per: 1

a.

la totalità delle prestazioni, salvo che per le prestazioni di cui all'articolo 54 capoverso 1 lettera b;

b.

le singole categorie di costi, salvo che per le categorie di costi di cui all'articolo 54a capoverso 3.

I Cantoni possono derogare ai valori indicativi di cui all'articolo 54 capoverso 2 lettera c, purché si attengano all'obiettivo di costo cantonale globale, margine di tolleranza incluso, stabilito dal Consiglio federale.

2

Prima di stabilire gli obiettivi di costo, i Cantoni sentono i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

3

I Cantoni comunicano gli obiettivi di costo stabiliti all'Ufficio federale. Esso ne verifica il raggiungimento. Comunica il risultato della verifica ai Cantoni e lo pubblica in forma adeguata.

4

Art. 54c 1

Termini e conseguenze in caso di inosservanza dei termini

Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di costo entro i seguenti termini: a.

per la totalità delle prestazioni: al più tardi 12 mesi prima dell'inizio dell'anno civile per il quale sono applicabili;

b.

per le prestazioni di cui all'articolo 54 capoverso 1 lettera b: al più tardi sei mesi prima dell'inizio dell'anno civile per il quale sono applicabili.

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Oltre a stabilire gli obiettivi di costo per la totalità delle prestazioni per un anno civile, pubblica gli obiettivi di costo provvisori per la totalità delle prestazioni per i tre anni successivi. Se emergono nuove conoscenze, può derogare agli obiettivi di costo provvisori.

2

Ogni Cantone stabilisce i propri obiettivi di costo al più tardi sei mesi prima dell'inizio dell'anno civile per il quale sono applicabili.

3

Se un Cantone non stabilisce tempestivamente i propri obiettivi di costo, si applicano gli obiettivi di costo stabiliti dal Consiglio federale e i valori indicativi di cui all'articolo 54 capoverso 2 lettera c senza margine di tolleranza.

4

Art. 54d

Verifica delle misure in caso di superamento degli obiettivi di costo

Se in un anno gli aumenti effettivi dei costi in una categoria di costi superano gli obiettivi di costo stabiliti per questa categoria, il governo cantonale o il Consiglio federale verificano, nei loro settori di competenza rispettivi, se per correggere sviluppi indesiderati per questa categoria di costi sono necessarie misure secondo la presente legge, in particolare: 1

a.

se le convenzioni tariffali approvate continuano a soddisfare i requisiti dell'articolo 46 capoverso 4 e se misure di cui all'articolo 46a sono necessarie;

b.

se le tariffe stabilite continuano a soddisfare i requisiti dell'articolo 46 capoverso 4 e se devono essere adeguate.

Nelle sue misure l'autorità competente tiene conto segnatamente dell'evoluzione dei costi e dei risultati delle misure adottate negli anni precedenti nonché di eventi straordinari.

2

3

I Cantoni comunicano le misure adottate all'Ufficio federale. Esso le pubblica.

Ogni Cantone e la Confederazione elaborano e pubblicano periodicamente un rapporto sull'evoluzione dei costi, in cui confrontano l'evoluzione dei costi con gli obiettivi di costo e descrivono le misure adottate.

4

Art. 54e

Commissione federale per gli obiettivi di costo nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per gli obiettivi di costo nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

1

La Commissione consiglia il Consiglio federale nello stabilire gli obiettivi di costo, il margine di tolleranza e le categorie di costi.

2

Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione. Provvede affinché Cantoni, fornitori di prestazioni, assicuratori, assicurati e specialisti vi siano adeguatamente rappresentati.

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II Disposizione transitoria della modifica del ...

Gli obiettivi di costo sono stabiliti per la prima volta per l'anno civile che inizia dopo due anni dall'entrata in vigore della modifica del ... .

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Essa è il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 10 marzo 20204 «Per premi più bassi ­ Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)».

2

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per premi più bassi ­ Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

3

4

4

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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