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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Proroga e modifica del 7 dicembre 2021 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 15 aprile 2014, del 5 marzo 2015, del 7 dicembre 2016, del 19 marzo 2019, del 11 marzo 2020 e del 17 dicembre 20201 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione, è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

1

FF 2014 3127; 2015 2137; 2016 8001; 2019 2561; 2020 1977, 8861

2021-4092

FF 2021 2883

FF 2021 2883

Appendice 10 Art. 1

Salari effettivi

L'aumento generale dei salari effettivi di tutti i ... lavoratori è dello 0,9 %.

Art. 3

Durata del lavoro

In base all'articolo 28.3 CCL, l'orario di lavoro annuo lordo nel 2022 (tutti i giorni della settimana inclusi i giorni festivi, ma esclusi il sabato e la domenica) è di 2080 ore.

La restante parte dell'appendice rimane invariata.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2022 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

7 décembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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