FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20212, decreta:

Art. 1

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina i contributi della Confederazione al Cantone di Berna per la Scuola cantonale di lingua francese di Berna (ECLF).

1

2

I contributi perseguono lo scopo di sostenere l'ECLF al fine di: a.

permettere ai figli degli impiegati dell'Amministrazione federale e delle organizzazioni che rientrano nella sfera d'interesse della Confederazione di frequentare una scuola di lingua francese a Berna;

b.

aumentare l'attrattiva della Confederazione e delle organizzazioni che rientrano nella sua sfera d'interesse in quanto datori di lavoro plurilingui;

c.

favorire un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nell'Amministrazione federale e nella Città federale contribuendo alla comprensione tra le comunità linguistiche.

Art. 2

Principio

Nei limiti dei crediti approvati la Confederazione può concedere al Cantone di Berna contributi a titolo di partecipazione per coprire i costi d'esercizio computabili dell'ECLF.

RS 411.3 1 RS 101 2 FF 2021 2918 2021-3916

FF 2021 2919

Contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna. LF

Art. 3

FF 2021 2919

Condizioni

La Confederazione vincola la concessione dei contributi alla condizione che i figli degli impiegati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a abbiano la precedenza qualora le domande di iscrizione superino il numero di posti disponibili nell'ECLF, fermo restando che la priorità spetta ai figli degli impiegati dell'Amministrazione federale.

Art. 4

Importo e calcolo

I contributi della Confederazione coprono al massimo il 25 per cento dei costi d'esercizio computabili annuali dell'ECLF. Per costi d'esercizio computabili si intendono i costi effettivi per il personale, compresi i contributi alle assicurazioni sociali, e i costi effettivi per il materiale.

1

2

I contributi sono calcolati in funzione: a.

della media dei costi d'esercizio computabili degli ultimi quattro esercizi;

b.

del numero di alunni figli degli impiegati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a rispetto al totale degli alunni dell'ECLF.

La Confederazione, rappresentata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, e il Cantone di Berna si consultano regolarmente per raccogliere tutti gli elementi necessari al fine di definire l'importo del contributo federale.

3

Art. 5

Domanda

Il Cantone di Berna presenta la domanda di contributi ogni anno entro il 28 febbraio alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

1

Alla domanda devono essere allegati il piano finanziario dell'ECLF per l'anno in corso e per i tre anni successivi nonché i consuntivi degli ultimi quattro anni.

2

Art. 6

Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti

La Confederazione ha il diritto di chiedere informazioni al Cantone di Berna e alla direzione dell'ECLF e di consultare i documenti qualora ciò sia necessario per stabilire l'importo dei contributi.

Art. 7

Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 19 giugno 19813 concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna è abrogata.

Art. 8

Disposizione transitoria

Le domande di contributi pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono esaminate secondo il nuovo diritto.

3

2/4

RU 1982 1461

Contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna. LF

Art. 9

FF 2021 2919

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3/4

Contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna. LF

4/4

FF 2021 2919