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Legge federale sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20212, decreta:
Art. 1
Oggetto e scopo
La presente legge disciplina i contributi della Confederazione al Cantone di Berna per la Scuola cantonale di lingua francese di Berna (ECLF).
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I contributi perseguono lo scopo di sostenere l'ECLF al fine di: a.
permettere ai figli degli impiegati dell'Amministrazione federale e delle organizzazioni che rientrano nella sfera d'interesse della Confederazione di frequentare una scuola di lingua francese a Berna;
b.
aumentare l'attrattiva della Confederazione e delle organizzazioni che rientrano nella sua sfera d'interesse in quanto datori di lavoro plurilingui;
c.
favorire un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nell'Amministrazione federale e nella Città federale contribuendo alla comprensione tra le comunità linguistiche.
Art. 2
Principio
Nei limiti dei crediti approvati la Confederazione può concedere al Cantone di Berna contributi a titolo di partecipazione per coprire i costi d'esercizio computabili dell'ECLF.
RS 411.3 1 RS 101 2 FF 2021 2918 2021-3916
FF 2021 2919
Contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna. LF
Art. 3
FF 2021 2919
Condizioni
La Confederazione vincola la concessione dei contributi alla condizione che i figli degli impiegati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a abbiano la precedenza qualora le domande di iscrizione superino il numero di posti disponibili nell'ECLF, fermo restando che la priorità spetta ai figli degli impiegati dell'Amministrazione federale.
Art. 4
Importo e calcolo
I contributi della Confederazione coprono al massimo il 25 per cento dei costi d'esercizio computabili annuali dell'ECLF. Per costi d'esercizio computabili si intendono i costi effettivi per il personale, compresi i contributi alle assicurazioni sociali, e i costi effettivi per il materiale.
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I contributi sono calcolati in funzione: a.
della media dei costi d'esercizio computabili degli ultimi quattro esercizi;
b.
del numero di alunni figli degli impiegati di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a rispetto al totale degli alunni dell'ECLF.
La Confederazione, rappresentata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, e il Cantone di Berna si consultano regolarmente per raccogliere tutti gli elementi necessari al fine di definire l'importo del contributo federale.
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Art. 5
Domanda
Il Cantone di Berna presenta la domanda di contributi ogni anno entro il 28 febbraio alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.
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Alla domanda devono essere allegati il piano finanziario dell'ECLF per l'anno in corso e per i tre anni successivi nonché i consuntivi degli ultimi quattro anni.
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Art. 6
Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti
La Confederazione ha il diritto di chiedere informazioni al Cantone di Berna e alla direzione dell'ECLF e di consultare i documenti qualora ciò sia necessario per stabilire l'importo dei contributi.
Art. 7
Abrogazione di un altro atto normativo
La legge federale del 19 giugno 19813 concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna è abrogata.
Art. 8
Disposizione transitoria
Le domande di contributi pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono esaminate secondo il nuovo diritto.
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RU 1982 1461
Contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna. LF
Art. 9
FF 2021 2919
Referendum ed entrata in vigore
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La presente legge sottostà a referendum.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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Contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna. LF
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