FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 21 giugno 2023

Iniziativa popolare federale «Per la protezione dei bambini vitali al di fuori dell'utero materno (Iniziativa Salvare i bambini vitali)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione dei bambini vitali al di fuori dell'utero materno (Iniziativa Salvare i bambini vitali)», presentata il 2 dicembre 2021; dopo che il 30 novembre 2021 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione dei bambini vitali al di fuori dell'utero materno (Iniziativa Salvare i bambini vitali)», presentata il 2 dicembre 2021, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Estermann Yvette, Bergstrasse 50a, 6010 Kriens 2. Mabillard Floriane, Route d'Ovronnaz 6, 1912 Leytron 3. von Siebenthal Erich, Schibeweg 32, 3780 Gstaad 4. Baumann Katharina, Tägertschistrasse 56, 3110 Münsingen 5. Dehaudt Olivier, Rue de Coméraz 105, 1971 Grimisuat 6. Duay Marie-Bertrande, Chemin des Barrières 37, 1920 Martigny 7. Freysinger Oskar, Chemin de Crettamalernaz 5, 1965 Savièse 8. Gafner Andreas, Egg 406, 3765 Oberwil i.S.

9. Geissbühler Andrea, Oberer Galgen 26, 3323 Bäriswil 10. Herzog Verena, Mittelrütistrasse 6, 8500 Frauenfeld 11. Marty Maria Rita, Breiti-Weg 2, 8605 Gutenswil 12. Müggler Dominik, Rebgasse 11, 4144 Arlesheim 13. Rochat Lucie, Chemin des Avouillons 41, 1926 Fully 14. Roduit Benjamin, Chemin de la Pierre Avoi 11, 1913 Saillon

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione dei bambini vitali al di fuori dell'utero materno (Iniziativa Salvare i bambini vitali)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: LebensfähigeBabys-retten-Initiative, casella postale, 4142 Münchenstein e pubblicata nel Foglio federale del 21 dicembre 2021.

7 dicembre 2021

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Per la protezione dei bambini vitali al di fuori dell'utero materno (Iniziativa Salvare i bambini vitali)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 10 cpv. 4 La legge prevede provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita.

4

Art. 197 n. 135 13. Disposizione transitoria dell'art. 10 cpv. 4 (Provvedimenti per la protezione della vita umana, in particolare anche prima della nascita) Tutte le disposizioni che autorizzano l'interruzione della gravidanza allorché il bambino è in grado di respirare fuori dall'utero materno, eventualmente mediante provvedimenti di medicina intensiva, decadono tre mesi dopo l'accettazione dell'articolo 10 capoverso 4 da parte del Popolo e dei Cantoni.

1

Sono eccettuate le gravidanze che comportano per la donna incinta un pericolo di morte acuto non altrimenti evitabile.

2

4 5

RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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