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Legge federale sui sistemi d'informazione militari

Disegno

(LSIM) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20211, decreta: I La legge federale del 3 ottobre 20082 sui sistemi d'informazione militari è modificata come segue: Titolo Legge federale sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione in seno al DDPS (LSIM) Ingresso visti gli articoli 40 capoverso 2, 60 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale3, Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b­d nonché cpv. 2 e 3 La presente legge disciplina il trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche (dati), compresi dati personali degni di particolare protezione, nei sistemi d'informazione e nell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e del Dipartimento 1

1 2 3

FF 2021 3046 RS 510.91 RS 101

2021-3910

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Sistemi d'informazione militari. LF

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federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) da parte di: b.

comandanti e organi di comando dell'esercito (comandi militari) nonché comandanti della protezione civile;

c.

altri militari e militi della protezione civile;

d.

terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari e della protezione civile o per il DDPS.

La presente legge non si applica al trattamento dei dati da parte dei servizi informazioni.

2

Salvo disposizioni particolari della presente legge, si applica la legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati (LPD).

3

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a Per quanto necessario per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, nell'esercizio di sistemi di informazione o nell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e del DDPS, gli organi e le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 possono: 1

a.

Abrogata

Art. 2b

Profilazione

Gli organi responsabili secondo la presente legge possono eseguire una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, per analizzare, valutare, apprezzare o prevedere i seguenti aspetti personali di una persona fisica concernenti gli scopi del trattamento elencati di seguito:

4

a.

idoneità e capacità a prestare servizio militare e servizio di protezione civile, compresi i presupposti rilevanti per l'idoneità e la capacità: per gli scopi del trattamento secondo l'articolo 13 lettere b­d;

b.

idoneità a esercitare determinate funzioni, attività e lavori, compresi i presupposti rilevanti per l'idoneità: per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b­d e 143b lettere d ed e;

c.

profilo attitudinale e capacità attitudinale, in particolare negli ambiti salute, fisico, intelligenza, personalità, psiche, comportamento sociale e comportamento nel traffico: per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b­d e 143b lettere d ed e;

d.

conoscenze, competenze, capacità e prestazioni fornite: per gli scopi di trattamento secondo gli articoli 13 lettere b­d, 127 lettere d ed e, 143b lettere d ed e nonché 143h;

e.

comportamento e progressi nell'apprendimento: per gli scopi del trattamento secondo l'articolo 127 lettere a­c;

RS 235.1

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f.

potenziale per funzioni di quadro e possibilità di sviluppo: per gli scopi del trattamento secondo l'articolo 13 lettere b­d e m;

g.

interessi personali concernenti il servizio militare e il servizio di protezione civile, l'impiego, la formazione e l'ulteriore sviluppo: per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b­d e m; 127 lettera b e 143b lettere a, d ed e;

h.

rischio per la sicurezza nonché potenziale di pericolo o di abuso per quanto riguarda l'arma personale: per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettera l e 145;

i.

altri aspetti personali per ulteriori scopi del trattamento, nella misura in cui la persona interessata lo autorizzi.

Art. 3 Abrogato Art. 4 cpv. 1 Il DDPS e le sue unità amministrative gestiscono congiuntamente una rete integrata dei sistemi d'informazione disciplinati nella presente legge e nelle sue disposizioni d'esecuzione.

1

Art. 6

Trattamento dei dati nell'ambito della cooperazione internazionale

Nell'ambito della cooperazione con autorità e comandi militari di altri Paesi nonché con organizzazioni internazionali, le autorità e i comandi militari competenti sono autorizzati a trattare dati e in particolare a comunicarli mediante procedura di richiamo, se ciò: a.

è previsto in una legge in senso formale o in un trattato internazionale sottoposto a referendum facoltativo;

b.

è previsto dalle disposizioni d'esecuzione emanate dal Consiglio federale relative alla presente legge o da un accordo internazionale concluso dal Consiglio federale e se per il trattamento di tali dati secondo la LPD5 non è necessaria una base legale in una legge in senso formale.

Art. 7 cpv. 2, primo periodo Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio e programmazione, inclusi i fornitori di prestazioni esterni a cui si è fatto ricorso, possono trattare dati soltanto se è necessario per adempiere i compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. ...

2

Art. 8 1

5

Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

I dati sono conservati solo finché lo richiede lo scopo del trattamento.

RS 235.1

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I dati non più necessari sono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione e in seguito distrutti.

2

Art. 11 Abrogato Art. 13 lett. f e n­p Il PISA serve all'adempimento dei seguenti compiti: f.

applicazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno nell'esercito o nella protezione civile;

n.

esame e controllo dei contributi per la formazione;

o.

gestione dei casi di assistenza psicologica di militari durante il servizio militare;

p.

utilizzo dei dati del PISA in forma anonima per rispondere alle domande riguardo ai dati concernenti il DDPS.

Art. 14 cpv. 1 lett. abis, cbis e n, nonché 2, frase introduttiva e 4 Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, del personale previsto per il promovimento della pace nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito: 1

abis. i dati rilevati in occasione del reclutamento mediante esami, test e colloqui e che fungono da base per le decisioni di cui alla lettera a, concernenti: 1. lo stato di salute: anamnesi, elettrocardiogramma, funzione polmonare, udito e vista, test d'intelligenza, test di comprensione di testi, questionario per l'individuazione di malattie psichiche ed esami di laboratorio e radiologici facoltativi, 2. le attitudini fisiche: la condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché le capacità di coordinazione, 3. le attitudini intellettuali e la personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d'attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all'azione, 4. lo stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare, 5. la competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo, 6. l'idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici, nella misura in cui tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo i numeri 1­5, 7. il potenziale di base per la funzione di quadro: attitudine a servire come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale, 4 / 26

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8.

9.

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l'interesse all'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare, il rischio potenziale di abuso dell'arma personale;

cbis. dati concernenti le istruzioni assolte e le autorizzazioni ottenute per il comando di sistemi militari; n.

dati per l'esame e il controllo di domande di riscossione di contributi per la formazione.

Esso contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile: 2

Esso contiene i seguenti dati delle persone assistite dal Servizio psicopedagogico dell'esercito (SPP): 4

a.

dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione e l'istruzione nell'esercito;

b.

i dati psicologici seguenti: 1. dati concernenti lo stato psichico, 2. dati concernenti le caratteristiche psichiche rilevati a fini anamnesticobiografici, 3. risultati di test psicologici, 4. certificati di specialisti civili in psicologia;

c.

dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 13;

d.

corrispondenza con le persone assistite nonché con gli organi interessati;

e.

dati forniti volontariamente dalle persone assistite.

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, 2 lett. a e 4 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Il PISA può essere collegato con i seguenti sistemi d'informazione della Confederazione e dei Cantoni, per consentire agli organi e alle persone competenti di trasferire da un sistema all'altro i dati che possono essere registrati in ambedue i sistemi d'informazione: 2

a.

4

6

sistema di gestione dei corsi (art. 93 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 20196 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; LPPC);

Il SPP raccoglie i dati di cui all'articolo 14 capoverso 4 presso: a.

la persona da esso assistita;

b.

i superiori militari della persona assistita;

c.

il Servizio medico militare;

d.

terzi, sempre che la persona assistita abbia dato il suo consenso.

RS 520.1

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Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva, lett. bbis, h e i nonché 1ter L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 14 capoverso 4, agli organi e alle persone seguenti, nella misura in cui questi dati siano necessari per adempiere i loro compiti legali o contrattuali: 1

bbis. agli organi e alle persone incaricate del reclutamento; h.

all'Ufficio centrale di compensazione per l'applicazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;

i.

al Servizio delle attività informative della Confederazione per accertare l'identità di persone che, sulla base di riscontri su minacce per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 20157 sulle attività informative (LAIn), possono rappresentare una minaccia per la sicurezza dell'esercito;

Il SPP rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati di cui all'articolo 14 capoverso 4 agli organi e alle persone seguenti: 1ter

a.

agli specialisti del SPP competenti per l'assistenza psicologica dei militari;

b.

agli organi e ai medici incaricati del reclutamento;

c.

agli organi competenti per il Servizio medico militare.

Art. 17 cpv. 1 lett. e nonché 4ter, 4quater e 5 I dati del PISA concernenti reati, decisioni e misure penali possono essere conservati soltanto se, sulla base di tali dati: 1

e.

è stata emanata una decisione concernente l'esclusione dal servizio di protezione civile secondo la LPPC8.

I dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera abis, che sono al tempo stesso dati sanitari di cui all'articolo 26 capoverso 2, sono conservati fino alla comunicazione al Sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA), al massimo però per una settimana dalla fine del reclutamento.

4ter

I dati di cui all'articolo 14 capoverso 4 sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del periodo d'assistenza.

4quater

Gli altri dati del PISA sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

5

Capitolo 2 sezione 2 (art. 18­23) Abrogata

7 8

RS 121 RS 520.1

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Art. 24

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Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il MEDISA.

Art. 27, frase introduttiva L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA presso: Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c nonché 3, frase introduttiva L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti: 1

c.

agli specialisti del SPP competenti per l'assistenza psicologica dei militari;

L'Aggruppamento Difesa comunica le decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile agli organi seguenti: 3

Art. 30

Organo responsabile

In ogni piazza d'armi e in ogni ospedale militare l'Aggruppamento Difesa gestisce in maniera decentralizzata un sistema d'informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE).

Art. 33, frase introduttiva L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per gli ISPE presso: Capitolo 2 sezione 5 (art. 36­41) Abrogata Art. 42

Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione di medicina aeronautica (MEDIS FA).

Art. 45, frase introduttiva L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDIS FA presso: Art. 46 cpv. 1, frase introduttiva e 2 L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDIS FA alle persone seguenti, nella misura in cui ne necessitino per adempiere i rispettivi compiti legali: 1

L'Aggruppamento Difesa consente ai medici curanti e ai medici incaricati di una perizia nonché ai medici dell'assicurazione militare di consultare i dati del MEDIS FA in presenza di un medico o di uno psicologo dell'Istituto di medicina aeronautica.

2

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Art. 47 cpv. 1 e 3 1

Abrogato

Se alla scadenza del periodo di conservazione secondo il capoverso 2 una persona è ancora in cura o in assistenza presso l'Istituto di medicina aeronautica, i suoi dati saranno conservati per dieci anni dalla fine della cura o dell'assistenza.

3

Titolo prima dell'art. 48

Sezione 7: Sistema d'informazione Personale d'impiego del comando forze speciali Art. 48

Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Personale d'impiego del comando forze speciali (ISEP KSK).

Art. 49

Scopo

Il sistema ISEP KSK serve: a.

alla valutazione psicologico-psichiatrica e medica degli aspiranti membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito e del distaccamento speciale della polizia militare;

b.

alla valutazione dell'idoneità all'impiego dei membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito e del distaccamento speciale della polizia militare;

c.

Concerne soltanto il testo francese

Art. 50

Dati

Il sistema ISEP KSK contiene i dati per la valutazione e l'apprezzamento della capacità all'impiego rilevati mediante esami, test e colloqui per la stima biostatistica della capacità di resistenza e del rischio di cedimento nel corso dell'impiego.

Art. 51, frase introduttiva L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il sistema ISEP KSK presso: Art. 52 cpv. 1 L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema ISEP KSK agli psicologi incaricati della valutazione e al medico in seno alle Operazioni speciali.

1

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Art. 53 cpv. 2 I dati dei membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito, dei membri del distaccamento speciale della polizia militare e delle persone del comando forze speciali impiegate per l'appoggio all'impiego sono conservati sino alla loro uscita dal distaccamento d'esplorazione dell'esercito o dal comando forze speciali.

2

Titolo prima dell'art. 54

Sezione 8: Sistema d'informazione per la consulenza sociale Art. 54

Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d'informazione per la consulenza sociale (ISB).

Art. 55

Scopo

L'ISB serve al sostegno amministrativo della consulenza e dell'assistenza sociale di militari, di militi della protezione civile, di membri del Servizio della Croce Rossa, di persone in servizio di promovimento della pace, di membri della giustizia militare, di pazienti militari nonché dei parenti e superstiti delle persone summenzionate.

Art. 56

Dati

L'ISB contiene indicazioni concernenti il sostegno finanziario fornito e la gestione dei casi, appunti sulla conduzione di colloqui nonché atti e documenti personali necessari per la valutazione di una consulenza o di un'assistenza sociale.

Art. 57

Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'ISB presso: a.

la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b.

i comandi militari;

c.

le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;

d.

le persone di referenza indicate dalla persona interessata;

e.

il sistema PISA.

Art. 58

Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati dell'ISB agli organi e alle persone seguenti mediante procedura di richiamo: a.

ai collaboratori del Servizio sociale dell'esercito;

b.

ai militari incorporati presso lo stato maggiore specializzato del Servizio sociale dell'esercito;

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c.

al servizio specializzato Diversity Esercito svizzero i dati relativi ai rispettivi clienti;

d.

all'Assistenza spirituale dell'esercito i dati relativi ai rispettivi clienti.

Art. 63 cpv. 2 I dati di cui all'articolo 62, contenuti nel sistema d'informazione per la gestione dei dati del personale (IPDM), sono resi accessibili all'IPV mediante procedura di richiamo.

2

Art. 65 cpv. 2 2

I dati dei candidati che non sono stati assunti sono distrutti al più tardi dopo sei mesi.

Art. 72

Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC).

Art. 73, frase introduttiva Il SII-SSC serve all'incaricato del Consiglio federale per il Servizio sanitario coordinato (SSC) e agli organi civili e militari incaricati della pianificazione, della preparazione e dell'esecuzione di misure sanitarie (partner SSC) per la gestione di eventi di rilevanza sanitaria, nell'ambito dei seguenti compiti: Art. 75, frase introduttiva Concerne soltanto il testo tedesco Art. 85 cpv. 2 Il MIL Office serve inoltre per l'applicazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

2

Art. 86 lett. a, abis e h Il MIL Office contiene i seguenti dati: a.

generalità, indirizzo e dati di contatto;

abis.

dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione e l'istruzione;

h.

dati per l'amministrazione e l'attribuzione di materiale dell'esercito.

Art. 87 lett. a I comandi militari raccolgono i dati per il MIL Office presso: a.

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la persona interessata; questa può trasmettere i dati anche volontariamente tramite un portale elettronico gestito dall'Aggruppamento Difesa;

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Art. 88

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Comunicazione dei dati

I comandi militari comunicano i dati del MIL Office agli organi e alle persone seguenti: a.

Concerne soltanto il testo francese

b.

Concerne soltanto il testo francese

c.

Concerne soltanto il testo francese

d.

all'Ufficio centrale di compensazione per l'applicazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno: i dati di cui all'articolo 86 lettere a, abis, c e g.

Art. 94

Comunicazione dei dati

La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'ISKM agli organi e alle persone che in seno al DDPS sono competenti per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, alla persona interessata e ai suoi superiori.

Art. 103, frase introduttiva nonché lett. a e c Il FIS FT serve all'Aggruppamento Difesa e ai comandi militari per adempiere i seguenti compiti: a.

pianificazione delle azioni e monitoraggio della situazione degli stati maggiori e delle formazioni del Comando Operazioni e della Base d'aiuto alla condotta;

c.

interconnessione dei mezzi di esplorazione, condotta e impiego del Comando Operazioni e della Base d'aiuto alla condotta.

Art. 109 lett. a Il FIS FA serve alle Forze aeree e ai loro comandi militari per adempiere i seguenti compiti: a.

pianificazione delle azioni e monitoraggio della situazione degli stati maggiori e delle formazioni delle Forze aeree;

Art 110 lett. a Il FIS FA contiene i seguenti dati dei militari: a.

sesso;

Art. 119

Conservazione dei dati

I dati dell'IMESS sono distrutti al termine dell'impiego.

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Art. 121

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Scopo

I sistemi d'informazione per i simulatori servono a sostenere l'istruzione e la qualificazione di: a.

militari;

b.

civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito, e

c.

terzi che si allenano al simulatore.

Art. 123, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati per i sistemi d'informazione dai simulatori presso: c.

i superiori militari o civili della persona interessata.

Art. 124 cpv. 2 lett. c Gli organi e le persone competenti comunicano i dati dei sistemi d'informazione per i simulatori: 2

c.

ai civili istruiti ai simulatori o a terzi che si allenano nonché ai rispettivi organi superiori e superiori.

Art. 125 cpv. 2 Nel caso di militari, civili o terzi che si allenano regolarmente sui medesimi simulatori, i dati relativi agli allenamenti possono essere conservati per dieci anni a decorrere dal termine del corrispondente allenamento.

2

Art. 131

Conservazione dei dati

I dati del LMS DDPS sono conservati per una durata massima di dieci anni: a.

dopo il proscioglimento dei militari dall'obbligo di prestare servizio militare;

b.

dopo il termine del rapporto di lavoro degli impiegati del DDPS.

Titolo prima dell'art. 138

Sezione 4: Sistema d'informazione Circolazione stradale e navigazione dell'esercito Art. 138

Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Circolazione stradale e navigazione dell'esercito (FA-SVSAA).

Art. 139, frase introduttiva nonché lett. a, c, e e f Il FA-SVSAA serve: 12 / 26

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a.

all'allestimento e all'amministrazione delle autorizzazioni a condurre militari per conducenti di veicoli e conducenti di natanti, di licenze di condurre natanti federali nonché di licenze di periti della circolazione militare;

c.

all'attuazione di misure amministrative relative a conducenti di veicoli e a conducenti di natanti militari, a titolari di una licenza di condurre natanti federale e a periti della circolazione militare;

e.

al controllo dell'istruzione di futuri conducenti, dei maestri conducenti dell'esercito nonché dei periti della circolazione militare;

f.

Abrogata

Art. 140, frase introduttiva e lett. b­d Il FA-SVSAA contiene i seguenti dati concernenti i futuri conducenti, le persone autorizzate a condurre, nonché i maestri conducenti dell'esercito e i periti della circolazione militare: b.

dati concernenti l'istruzione, le autorizzazioni a condurre militari e le licenze;

c.

dati concernenti misure amministrative;

d.

dati concernenti i risultati dell'ultima visita di controllo e la data della prossima visita di controllo.

Art. 141, frase introduttiva nonché lett. b­e L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il FA-SVSAA presso: b.

il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) dell'Ufficio federale delle strade;

c.

l'IPV;

d.

l'IPDM;

e.

gli organi e le persone incaricati dei compiti di cui all'articolo 139.

Art. 142 cpv. 1 1

L'Aggruppamento Difesa comunica i dati del FA-SVSAA: a.

agli organi e alle persone incaricati dei compiti di cui all'articolo 139;

b.

al PISA e al SIAC.

Art. 143

Conservazione dei dati

I dati del FA-SVSAA, compresi i dati sulle misure amministrative militari dell'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito, sono conservati al massimo per 80 anni dalla registrazione.

1

I dati sulle misure amministrative civili sono conservati al massimo finché sono contenuti nel SIAC.

2

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I dati sulle singole visite di controllo sono conservati di volta in volta soltanto fino alla prossima visita di controllo.

3

Art. 143c lett. l Lo SPHAIR-Expert contiene i dati seguenti: l.

interessi personali concernenti l'assunzione, la formazione, l'ulteriore sviluppo nonché la scelta della professione e della funzione.

Sezione 6 (art. 143g­143l) inserire prima del titolo del capitolo 5

Sezione 6: Sistema d'informazione Formazione alla condotta Art. 143g

Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Formazione alla condotta (ISFA).

Art. 143h

Scopo

L'ISFA serve al controllo della formazione, all'analisi dei risultati della formazione e all'organizzazione degli esami.

Art. 143i

Dati

L'ISFA contiene i dati seguenti: a.

generalità, domicilio, luogo di attinenza, Cantone di attinenza e indirizzo;

b.

dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione e i servizi nell'esercito;

c.

numero AVS;

d.

sesso;

e.

data di nascita;

f.

dati concernenti la formazione e gli esami, numeri dei candidati, lingua d'esame e dati sugli esami (data, ora, luogo, perito);

g.

dati sulle prestazioni personali (data dell'inoltro, risultato);

h.

partecipazione all'esame e risultati dell'esame.

Art. 143j

Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'ISFA presso: a.

le persone interessate;

b.

i superiori militari delle persone interessate;

c.

le unità amministrative competenti dell'Aggruppamento Difesa;

d.

il sistema PISA.

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Art. 143k

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Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'ISFA agli organi e alle persone: 1

2

a.

competenti per l'immissione dei dati nell'ISFA;

b.

competenti per il coordinamento degli esami per i singoli moduli.

I dati dell'ISFA sono comunicati: a.

agli organi civili competenti per il rilascio del certificato attestante l'adempimento con successo dei singoli moduli;

b.

alle persone registrate nell'ISFA, quale certificato personale di formazione.

Art. 143l

Conservazione dei dati

I dati dell'ISFA sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dal rilevamento.

Art. 145

Scopo

Il SIBAD serve all'esecuzione di: a.

controlli di sicurezza relativi alle persone;

b.

valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso per quanto riguarda l'arma personale;

c.

controlli dell'affidabilità.

Art. 147 cpv. 2, frase introduttiva nonché lett. c e d Nell'ambito delle pertinenti basi legali, le autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai registri e alle banche dati seguenti: 2

c.

sistema d'informazione INDEX SIC secondo l'articolo 51 LAIn9, fatto salvo l'articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 199710 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

d.

le banche dati dell'Ufficio centrale Armi di cui all'articolo 32a capoverso 1 LArm11.

Art. 148 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) nonché lett. c n. 2bis e d Il servizio specializzato CSP DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SIBAD agli organi seguenti: 1

c.

9 10 11

agli organi incaricati dell'avvio dei controlli di sicurezza relativi alle persone presso: RS 121 RS 120 RS 514.54

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2bis. la società nazionale di rete, d.

agli organi della Confederazione incaricati di compiti di sicurezza, se per la loro attività detti organi devono fondarsi sui dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e se i dati non sono pregiudizievoli per la persona interessata.

Titolo prima dell'art. 167a

Sezione 5: Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare Art. 167a

Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare (JORASYS).

Art. 167b lett. a e b Concerne soltanto il testo francese Art. 167d

Raccolta dei dati

Il comando della polizia militare raccoglie i dati per lo JORASYS presso:

12

a.

la persona interessata;

b.

i comandi militari;

c.

le competenti unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

d.

le autorità penali civili e militari, le autorità civili e militari di esecuzione delle pene, nonché le autorità civili e militari preposte alla giurisdizione amministrativa;

e.

mediante procedura di richiamo o automaticamente, tramite un'interfaccia, a partire: 1. dal registro nazionale di polizia, 2. dal sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL dell'Ufficio federale di polizia, 3. dal SIAC, 4. dalle banche dati dell'Ufficio centrale Armi di cui all'articolo 32a capoverso 1 LArm12, 5. dalla consultazione online dei registri delle armi dei Cantoni, 6. dal PISA, 7. dall'IPV, 8. dal FA-SVSAA, RS 514.54

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9. dal sistema d'informazione Piattaforma di dati Difesa (DDSV), 10. dal PSN.

Art. 167e cpv. 1 e 2 lett. b e c Il comando della polizia militare rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dello JORASYS alle persone seguenti: 1

a.

Concerne soltanto il testo francese

b.

ai collaboratori del comando della polizia militare per l'adempimento dei rispettivi compiti secondo l'articolo 100 LM13;

c.

ai collaboratori del Servizio di protezione preventiva dell'esercito (SPPEs) per l'adempimento dei rispettivi compiti secondo l'articolo 100 LM.

Il comando della polizia militare comunica i dati dello JORASYS sotto forma di estratti scritti agli organi e alle persone seguenti: 2

b.

Concerne soltanto il testo tedesco

c.

agli organi competenti per la protezione delle informazioni e delle opere.

Art. 167f

Conservazione dei dati

I dati dello JORASYS sono conservati per dieci anni a decorrere dalla conclusione delle attività della polizia militare concernenti un fatto.

Sezione 6 (art. 167g­167l), inserire prima del titolo del capitolo 6

Sezione 6: Sistema d'informazione Protezione preventiva dell'esercito Art. 167g

Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Protezione preventiva dell'esercito (IPSA).

Art. 167h

Scopo

L'IPSA serve al SPPEs per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 100 capoverso 1 LM14, in particolare:

13 14

a.

alla valutazione della situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare;

b.

alla protezione preventiva dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti;

c.

alla tenuta dei giornali e alla condotta dell'impiego.

RS 510.10 RS 510.10

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Art. 167i

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Dati

L'IPSA contiene i seguenti dati di persone da cui deriva una possibile minaccia per l'esercito: a.

generalità;

b.

stato civile, luogo di nascita, luogo d'origine, professione e istruzione;

c.

nazionalità, etnia, religione e statuto di soggiorno;

d.

dati per la prova dell'identità, inclusi i caratteri somatici;

e.

orientamento politico e ideologico;

f.

risultati del reclutamento, incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni, servizi prestati, impieghi ed equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile;

g.

situazione reddituale e patrimoniale;

h.

dati medici e biometrici;

i.

riprese videofotografiche e registrazioni audio;

j.

persone di riferimento nonché la loro identità;

k.

dati concernenti il luogo di soggiorno della persona, inclusi i profili di spostamento;

l.

dati concernenti i mezzi di comunicazione e i mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti dalla persona, inclusi i dati relativi all'utilizzo e alla posizione nonché i profili di spostamento;

m. dettagli relativi alla possibile minaccia per l'esercito derivante da una persona; n.

ulteriori informazioni e dati necessari al SPPEs per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 100 capoverso 1 LM15.

Art. 167j

Raccolta dei dati

Il SPPEs raccoglie i dati per l'IPSA:

15

a.

presso la persona interessata;

b.

presso i comandi militari;

c.

presso i servizi informazioni svizzeri ed esteri;

d.

presso le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

e.

presso le autorità penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;

f.

da fonti pubblicamente accessibili;

g.

mediante procedura di richiamo da:

RS 510.10

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1.

2.

3.

4.

5.

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PISA, FA-SVSAA, JORASYS, DDSV, PSN.

Art. 167k

Comunicazione dei dati

Il SPPEs rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IPSA ai propri collaboratori per l'adempimento dei rispettivi compiti secondo l'articolo 100 LM16.

1

Il SPPEs comunica i dati dell'IPSA sotto forma di estratti scritti agli organi e alle persone seguenti, nella misura in cui ne necessitino per adempiere i rispettivi compiti legali: 2

a.

agli organi competenti per la protezione delle informazioni e delle opere;

b.

agli organi competenti per la ciberdifesa;

c.

al Servizio specializzato per l'estremismo in seno all'esercito;

d.

al comando della polizia militare;

e.

all'unità organizzativa Personale dell'esercito;

f.

ai comandanti della truppa competenti, relativamente al loro ambito;

g.

al Servizio delle attività informative della Confederazione, fatto salvo l'articolo 5 capoverso 5 LAIn17;

h.

all'Ufficio federale di polizia.

Art. 167l

Conservazione dei dati

Dopo il venir meno della possibile minaccia per l'esercito derivante dalla persona interessata, i dati dell'IPSA sono conservati per cinque anni al massimo.

Titolo prima dell'art. 168

Capitolo 6: Altri sistemi d'informazione Sezione 1: Sistema d'informazione Centro danni DDPS Art. 168

Organo responsabile

La Segreteria generale del DDPS gestisce un sistema d'informazione Centro danni DDPS (SCHAMIS).

16 17

RS 510.10 RS 121

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Art. 169, frase introduttiva nonché lett. d ed e Il sistema SCHAMIS serve: d.

all'emissione di attestati di assicurazione elettronici per i veicoli della Confederazione;

e.

alla liquidazione dei sinistri in cui sono coinvolti veicoli a motore di parlamentari conformemente all'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 198818 concernente la legge sulle indennità parlamentari.

Art. 170, frase introduttiva nonché lett. a e abis Il sistema SCHAMIS contiene: a.

i seguenti dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni: 1. generalità, indirizzo, dati di contatto e lingua di corrispondenza, 2. numero di assicurazione sociale, 3. indicazioni concernenti la situazione finanziaria e professionale, 4. dati di assicurazioni, 5. dati medici e sanitari, 6. dati da procedimenti penali, civili, disciplinari e amministrativi, 7. dati di condotta militari, 8. dati relativi ai detentori dei veicoli;

abis. i seguenti dati di terzi necessari all'adempimento dello scopo: 1. generalità, indirizzo, dati di contatto e lingua di corrispondenza, 2. professione.

Art. 171, frase introduttiva e lett. i La Segreteria generale del DDPS raccoglie i dati per il sistema SCHAMIS presso: i.

le assicurazioni.

Art. 172

Comunicazione dei dati

La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema SCHAMIS ai collaboratori incaricati dei compiti di cui all'articolo 169.

1

La Segreteria generale del DDPS comunica a terzi, che partecipano alla liquidazione di sinistri e di pretese in materia di responsabilità civile, i dati necessari a tal fine.

2

18

RS 171.211

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Art. 173

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Conservazione dei dati

I dati del sistema SCHAMIS sono conservati per dieci anni a decorrere dalla chiusura definitiva della procedura.

Titolo prima dell'art. 174

Sezione 2: Sistema d'informazione Piattaforma di dati Difesa Art. 174

Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Piattaforma di dati Difesa (DDSV).

Art. 175, frase introduttiva Il DDSV serve all'adempimento dei seguenti compiti: Art. 176, frase introduttiva e lett. c Il DDSV contiene i seguenti dati: c.

dati necessari per lo scambio di dati di cui all'articolo 175 lettera c.

Art. 177, frase introduttiva L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il DDSV presso: Art. 178

Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del DDSV agli organi e alle persone seguenti: a.

i dati di cui all'articolo 176 lettere a e b: ai comandi militari nonché alle competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;

b.

i dati di cui all'articolo 176 lettera c: agli organi e alle persone competenti per i sistemi d'informazione militari.

Art. 179

Conservazione dei dati

I dati del DDSV sono conservati per cinque anni al massimo.

Art. 179b lett. d Concerne soltanto il testo tedesco

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Art. 179c cpv. 4 Il PSN contiene i dati dei candidati a un impiego nonché i dati degli impiegati contenuti, rispettivamente, nei dossier di candidatura e negli atti del personale tenuti in virtù della LPers19 e delle sue disposizioni d'esecuzione.

4

Art. 179d lett. e Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSN presso: e.

le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni: dai sistemi d'informazione militari, dall'IPDM e dalla banca dati di cui all'articolo 32a capoverso 1 lettera c LArm20.

Art. 179e cpv. 2 lett. e Le unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa comunicano i dati del PSN ai fini dell'adempimento dei loro compiti legali o contrattuali: 2

e.

alle unità amministrative dell'Amministrazione federale tramite un'interfaccia con IPDM;

Titolo prima dell'articolo 179g

Sezione 4: Sistema d'informazione per il tiro fuori del servizio Art. 179g

Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione per il tiro fuori del servizio (TFS).

Art. 179h, frase introduttiva Il TFS serve all'amministrazione e alla gestione del tiro fuori del servizio per: Art. 179i, frase introduttiva Il TFS contiene i seguenti dati che, nell'interesse della difesa nazionale, sono necessari per il controllo dei tiri obbligatori e di altri tiri e che concernono militari obbligati al tiro, funzionari per il tiro fuori del servizio, società di tiro riconosciute e i rispettivi membri, nonché tiratori: Art. 179j, frase introduttiva L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il TFS presso:

19 20

RS 172.220.1 RS 514.54

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Art. 179k cpv. 1, frase introduttiva e 2 L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del TFS agli organi e alle persone seguenti, ai fini dell'adempimento dei rispettivi compiti: 1

L'Aggruppamento Difesa comunica all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alle amministrazioni delle contribuzioni e all'organo incaricato del traffico dei pagamenti i dati del TFS necessari per i conteggi e i controlli di cui all'articolo 179h.

2

Art. 179l cpv. 1 1

I dati del TFS sono conservati per cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione.

Sezione 5 (art. 179m­179r), inserire prima del titolo del capitolo 7

Sezione 5: Sistema d'informazione Master Data Management Art. 179m

Organo responsabile

La Segreteria generale del DDPS gestisce il sistema d'informazione Master Data Management (MDM).

Art. 179n

Scopo

Il MDM serve all'amministrazione e alla messa a disposizione di dati dei soci in affari esistenti e potenziali in futuro per i processi operativi del DDPS nei settori finanze, acquisizione, logistica, immobili e personale.

Art. 179o

Dati

Il MDM contiene i seguenti dati di soci in affari esistenti e potenziali in futuro: a.

dati relativi al nome e alla ditta;

b.

dati relativi agli indirizzi;

c.

conto bancario;

d.

dati di contatto;

e.

sesso;

f.

nazionalità;

g.

lingua di corrispondenza;

h.

categoria di stranieri;

i.

professione;

j.

data di nascita;

k.

numero d'assicurazione sociale;

l.

forma giuridica;

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Sistemi d'informazione militari. LF

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m. numero unico d'identificazione delle imprese (IDI), numero di identificazione fiscale nonché ulteriori numeri e codici di incorporazione specifici dell'impresa; n.

indicazioni concernenti fallimenti;

o.

statuto quale socio in affari;

p.

dati di base logistici, quali i dati di base relativi al materiale e alla struttura sistemica, connessi con il socio in affari.

Art. 179p

Raccolta dei dati

La Segreteria generale del DDPS raccoglie i dati per il MDM: a.

presso i soci in affari esistenti e potenziali in futuro;

b.

presso le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

c.

tramite un'interfaccia dal sistema d'informazione della Confederazione gestito al di fuori del DDPS per il MDM;

d.

presso fornitori e fabbricanti di materiale svizzeri ed esteri.

Art. 179q

Comunicazione dei dati

La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MDM agli organi e alle persone competenti per i processi operativi del DDPS nei settori finanze, acquisizione, logistica, immobili e personale.

Art. 179r

Conservazione dei dati

Dopo la conclusione della relazione d'affari con un socio in affari, i dati del MDM sono conservati come segue: 1

a.

i dati di cui all'articolo 179o lettere a­o: per dieci anni;

b.

i dati di cui all'articolo 179o lettera p: per cinquant'anni.

Se è chiaro che una persona non diventerà socia in affari, i suoi dati sono conservati per due anni.

2

Art. 181 cpv. 1 lett. a e 2, frase introduttiva 1

I mezzi di sorveglianza servono all'adempimento dei seguenti compiti: a.

garanzia della sicurezza dei militari, delle installazioni e del materiale dell'esercito nei settori: 1. della truppa, 2. degli oggetti utilizzati a scopi militari dell'esercito, dell'amministrazione militare o di terzi;

Con i suoi mezzi di sorveglianza e con il personale necessario, l'esercito può fornire alle autorità civili, su richiesta, prestazioni di sorveglianza aerotrasportate: 2

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Art. 186 cpv. 3 Nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza il Consiglio federale può concludere accordi internazionali sul trattamento transfrontaliero di dati personali per il cui trattamento secondo la LPD21 non è necessaria una base legale in una legge in senso formale.

3

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge militare del 3 febbraio 199522 Art. 146

Sistemi d'informazione militari

Il trattamento di dati personali nei sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e dell'amministrazione militare è disciplinato nella legge federale del 3 ottobre 200823 sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione in seno al DDPS.

2. Legge del 18 dicembre 202024 sulla sicurezza delle informazioni Art. 45 cpv. 1, 3bis e 6 lett. d I servizi specializzati CSP gestiscono un sistema d'informazione. Quest'ultimo serve per l'esecuzione: 1

a.

dei controlli di sicurezza relativi alle persone;

b.

delle valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso per quanto riguarda l'arma personale;

c.

dei controlli dell'affidabilità;

d.

delle verifiche dell'affidabilità.

Con i dati del sistema d'informazione è possibile eseguire una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, secondo la LPD per analizzare, valutare, apprezzare o prevedere i seguenti aspetti personali di una persona fisica concernenti gli scopi del trattamento secondo il capoverso l: 3bis

21 22 23 24

a.

rischio per la sicurezza;

b.

potenziale di pericolo e di abuso per quanto riguarda l'arma personale.

RS 235.1 RS 510.10 RS 510.91 RS ...; FF 2020 8755

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Sistemi d'informazione militari. LF

FF 2021 3047

I dati di cui al capoverso 4 possono essere raccolti automaticamente e sistematicamente mediante interrogazione dei seguenti sistemi d'informazione: 6

d.

le banche dati dell'Ufficio centrale Armi secondo l'articolo 32a capoverso 1 della legge del 20 giugno 199725 sulle armi.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Fatti salvi i capoversi 3 e 4 il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

L'articolo 2b non entra in vigore prima della legge federale del 25 settembre 202026 sulla protezione dei dati.

3

L'articolo 45 capoverso 3bis della legge del 18 dicembre 202027 sulla sicurezza delle informazioni non entra in vigore prima della legge federale del 25 settembre 202028 sulla protezione dei dati.

4

25 26 27 28

RS 514.54 RS ...; FF 2020 6695 RS ...; FF 2020 8755 RS ...; FF 2020 6695

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