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Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 20211, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 22 cpv. 3 Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Essa è calcolata come segue: 3

a.

nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 19083 sul contratto d'assicurazione (LCA), il tasso d'interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto sulla base dell'articolo 36 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante per tutta la durata contrattuale: 1. se tale tasso d'interesse è maggiore di zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:


= 1 -

1 2 3 4

1+ 22 -1 22 1+ 23

100%,

FF 2021 3028 RS 642.11 RS 221.229.1 RS 961.01

2021-3895

FF 2021 3029

Imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili. LF

2.

FF 2021 3029

se tale tasso d'interesse è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento;

b.

nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;

c.

nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere, da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio, è determinante l'ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l'anno fiscale in questione e i nove anni precedenti: 1. se tale rendimento è maggiore di zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:


= 1 -

2.

1+ 22 -1 22 1+ 23

100%,

se tale rendimento è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.

Art. 33 cpv. 1 lett. b 1

Sono dedotti dai proventi: b.

gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l'articolo 22 capoverso 3 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio;

Art. 127 cpv. 1 lett. c 1

Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente: c.

5

2/4

gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA5, devono inoltre indicare l'anno di conclusione del contratto, l'importo della rendita vitalizia garantita, la quota di reddito imponibile complessiva secondo l'articolo 22 capoverso 3 nonché le prestazioni eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni secondo l'articolo 22 capoverso 3 lettera b;

RS 221.229.1

Imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili. LF

FF 2021 3029

2. Legge federale del 14 dicembre 19906 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv. 2 Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Essa è calcolata come segue: 2

a.

nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 19087 sul contratto d'assicurazione (LCA), il tasso d'interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto sulla base dell'articolo 36 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 20048 sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante per tutta la durata contrattuale: 1. se tale tasso d'interesse è maggiore di zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:


= 1 -

2.

1+ 22 -1 22 1+ 23

100%,

se tale tasso d'interesse è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento;

b.

nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;

c.

nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere, da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio, è determinante l'ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l'anno fiscale in questione e i nove anni precedenti: 1. se tale rendimento è maggiore di zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:


= 1 -

2.

1+ 22 -1 22 1+ 23

100%,

se tale rendimento è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.

Art. 9 cpv. 2 lett. b 2

6 7 8

Sono deduzioni generali:

RS 642.14 RS 221.229.1 RS 961.01

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Imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili. LF

b.

FF 2021 3029

gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio;

Art. 72zbis

Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

I Cantoni adeguano le loro legislazioni agli articoli 7 capoverso 2 nonché 9 capoverso 2 lettera b per la data dell'entrata in vigore della modifica del ... .

1

A partire da tale data, le disposizioni di cui al capoverso 1 sono direttamente applicabili laddove il diritto cantonale risulti a esse contrario.

2

3. Legge federale del 13 ottobre 19659 sull'imposta preventiva Art. 19 cpv. 3 e 4 L'assicuratore notifica all'AFC le prestazioni eseguite in un mese nei 30 giorni successivi alla fine di tale mese.

3

Egli notifica all'AFC le prestazioni periodiche eseguite in un anno civile derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 190810 sul contratto d'assicurazione nei 30 giorni successivi alla fine di tale anno.

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 642.21 RS 221.229.1