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Legge federale sulla circolazione stradale

Disegno

(LCStr) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20211, decreta: I La legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Nell'articolo 25 capoverso 2 lettera i «gli odocronografi, i tacografi» è sostituito con «i tachigrafi».

1

Negli articoli 89b lettera a numero 3 e 89c lettera c «l'odocronografo» è sostituito con «il tachigrafo».

2

Art. 2 cpv. 2, secondo periodo 2

... Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce le eccezioni.

Art. 6a cpv. 2 e 4 2 Abrogato

La Confederazione e ciascun Cantone nominano un interlocutore per le questioni inerenti alla sicurezza stradale (addetto alla sicurezza).

4

Art. 9 cpv. 2bis e 3bis, primo periodo Può autorizzare un superamento del peso massimo consentito e della lunghezza massima per veicoli e combinazioni di veicoli che pre2bis

1 2

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sentano particolari caratteristiche costruttive e di equipaggiamento ecologiche. Il superamento massimo consentito è pari all'eccedenza di peso o lunghezza richiesta da tali caratteristiche. La capacità di carico non deve risultarne incrementata.

Il peso totale massimo ammesso di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modificato su domanda del detentore del veicolo.

...

3bis

Art. 15a cpv. 3, primo periodo, e 4 Il periodo di prova è prorogato di un anno se il titolare commette un'infrazione medio grave o grave da cui consegue la revoca della licenza. ...

3

La licenza di condurre in prova scade se durante il periodo di prova il titolare commette un'ulteriore infrazione medio grave o grave.

4

Art. 16 cpv. 2 Le infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 18 marzo 20163 sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre o della licenza per allievo conducente, oppure l'ammonimento del conducente.

2

Art. 16c cpv. 2 lett. abis 2 Dopo

un'infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per: abis. almeno 12 mesi, se il titolare della licenza ha violato intenzionalmente norme elementari della circolazione in misura tale da aver corso il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso l'effettuazione di sorpassi temerari, la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore o l'inosservanza particolarmente grave di un limite di velocità ai sensi dell'articolo 90 capoverso 4; Art. 17a4 Abrogato Art. 25 cpv. 2 lett. i5 Abrogata 3 4 5

RS 314.1 RU 2012 6291, in particolare 6298; non ancora in vigore.

RU 2012 6291, in particolare 6299; non ancora in vigore.

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Art. 25 cpv. 2bis Invece degli apparecchi di cui al capoverso 2 lettera i, il Consiglio federale può consentire l'impiego di altri strumenti di registrazione, come programmi elettronici su unità mobili, stabilendone condizioni e requisiti.

2bis

Titolo secondo a: Veicoli a guida autonoma Art. 25a Definizione

Sono detti a guida autonoma i veicoli in grado di assumere completamente e in permanenza le funzioni di guida del conducente, almeno in determinate condizioni.

Art. 25b

Esonero del conducente dai propri doveri

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali e la misura in cui il conducente di un veicolo a guida autonoma è esonerato dai doveri di cui all'articolo 31 capoverso 1.

1

Può prevedere che i veicoli a guida autonoma possano effettuare manovre in assenza del conducente in aree di parcheggio separate dal resto del traffico e dagli spazi di circolazione destinati a pedoni e ciclisti. Disciplina le condizioni e i requisiti relativi a tali aree.

2

Art. 25c Veicoli senza conducente su determinati tratti

I veicoli a guida autonoma che non necessitano di un conducente possono essere autorizzati a circolare solo su tratti prestabiliti e sotto la sorveglianza di un operatore.

1

Il Consiglio federale disciplina le altre condizioni d'immatricolazione e utilizzo, la procedura d'immatricolazione nonché i diritti e gli obblighi degli operatori.

2

Il Cantone d'immatricolazione (art. 22) stabilisce caso per caso i tratti ed eventuali ulteriori condizioni alle quali un veicolo senza conducente può essere impiegato sui tratti in questione. Per i tratti intercantonali si accorda con i Cantoni interessati, per quelli comprendenti strade nazionali con l'USTRA.

3

Art. 25d 1 Il Consiglio federale può prevedere che i veicoli di dimensioni ridotte Veicoli senza conducente di dimensioni ridotte e a bassa velocità che non necessitano di un conducente possano essere e a bassa velocità autorizzati a circolare anche senza stabilire tratti specifici ed esonerare

l'operatore di tali veicoli da determinati obblighi. Esso disciplina le

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condizioni d'immatricolazione e utilizzo nonché la procedura d'immatricolazione.

Il Cantone d'immatricolazione richiede il consenso dei Cantoni sul territorio dei quali il veicolo è utilizzato.

2

Art. 25e Disposizioni comuni

Nel quadro di una regolamentazione ai sensi degli articoli 25b­25d il Consiglio federale provvede affinché la sicurezza di tutti gli utenti stradali non sia compromessa, le norme della circolazione siano rispettate e i sistemi di automazione possano trattare solo dati di cui siano garantite correttezza e integrità.

1

I veicoli a guida autonoma devono essere dotati di un registratore di guida.

2

Il sistema di automazione e il registratore di guida devono essere protetti da accessi non autorizzati.

3

Art. 25f Requisiti relativi al registratore di guida

1

Il registratore di guida non deve essere disattivabile.

Deve registrare i seguenti eventi contrassegnandoli con una marca temporale: 2

a.

attivazione del sistema di automazione;

b.

disattivazione del sistema di automazione e relativo motivo;

c.

richiesta al conducente da parte del sistema di automazione di riprendere il controllo e relativo motivo;

d.

inibizione o attenuazione di interventi del conducente da parte del sistema di automazione;

e.

attuazione da parte del sistema di automazione di una manovra per ridurre al minimo i rischi;

f.

attuazione da parte del sistema di automazione di una manovra in casi di emergenza; e

g.

verificarsi di guasti tecnici rilevanti per la sicurezza.

Per i veicoli senza conducente devono essere inoltre registrati i seguenti eventi: 3

a.

impartizione di un ordine da parte dell'operatore;

b.

interruzione della comunicazione con l'operatore.

Gli eventi devono essere registrati all'interno di un sistema chiuso con l'indicazione della versione software installata del sistema di automazione.

4

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I dati rilevati dal registratore di guida non devono essere modificabili.

Una volta raggiunto il limite di capacità della memoria, i dati più vecchi vengono sovrascritti.

5

Il Consiglio federale specifica i dati da registrare in conformità con il diritto internazionale. Può escludere i veicoli di cui all'articolo 25d dall'obbligo di installare un registratore di guida o limitare gli eventi da registrare.

6

Art. 25g Accesso ai dati del registratore di guida

I dati del registratore di guida devono essere accessibili al detentore del veicolo mediante un'interfaccia standard. Devono essere a sua disposizione in una forma facilmente leggibile. Il detentore del veicolo può consultare dati rilevati durante la guida di terzi senza la loro approvazione soltanto se può far valere un interesse legittimo in relazione a un incidente o a un'infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale.

1

Il detentore del veicolo mette a disposizione del conducente e dell'operatore i dati relativi alla loro guida per i quali possano far valere un interesse legittimo.

2

I dati del registratore di guida relativi a incidenti o infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale possono essere estratti e trattati dalle competenti autorità amministrative, di giustizia e di polizia a fini di accertamento. L'autorità deve cancellare i dati estratti non appena non sono più necessari per eventuali procedimenti penali o amministrativi, ma al più tardi sei mesi dopo la chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.

3

I dati del registratore di guida possono essere estratti e trattati dalle autorità d'immatricolazione nel quadro degli esami periodici dei veicoli (art. 13 cpv. 4) per verificare il funzionamento del sistema di automazione. L'autorità deve cancellare i dati estratti non appena non sono più necessari, ma al più tardi due anni dopo il ritiro del veicolo dalla circolazione.

4

Le autorità d'immatricolazione trasmettono all'USTRA i dati estratti di cui al capoverso 4 insieme al tipo di veicolo in una forma che non permetta di identificare il conducente o l'operatore né il singolo veicolo.

L'USTRA utilizza i dati per la sorveglianza del mercato e li mette a disposizione per ricerche e analisi.

5

Art. 25h Esperimenti con veicoli a guida autonoma

L'USTRA può autorizzare esperimenti di durata limitata con veicoli a guida autonoma. Può autorizzarli anche per veicoli che non necessitano di un conducente, senza che vengano definiti appositi tratti.

1

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Nel quadro dell'autorizzazione può prevedere deroghe alla vigente normativa sulla circolazione stradale. La sicurezza della circolazione deve essere sempre garantita.

2

I responsabili degli esperimenti tengono una documentazione concernente gli esperimenti e i relativi risultati. L'USTRA pubblica i rapporti al riguardo. I responsabili garantiscono all'USTRA l'accesso a tutti i dati connessi agli esperimenti.

3

In singoli casi l'USTRA può delegare ai Cantoni la decisione circa l'autorizzazione di esperimenti che non superano i confini regionali.

Esso stabilisce le condizioni quadro per lo svolgimento di tali esperimenti.

4

Art. 52 cpv. 1, secondo e terzo periodo, nonché 2 ... Il Consiglio federale può prevedere eccezioni o estendere il divieto ad altre gare con veicoli a motore. Nel decidere considera soprattutto le esigenze della sicurezza e dell'educazione stradali e della protezione dell'ambiente.

1

Fatta eccezione per le escursioni, le altre manifestazioni sportive con veicoli a motore o velocipedi su strade pubbliche e le gare di velocità su circuito escluse dal divieto abbisognano del permesso dei Cantoni sul cui territorio si svolgono.

2

Art. 57 cpv. 5 lett. c 5

Il Consiglio federale può prescrivere che: c.

i conducenti e i passeggeri di velocipedi portino il casco di protezione fino al compimento dei 16 anni.

Art. 59 cpv. 4, frase introduttiva e lett. b 4

Sono determinate secondo il Codice delle obbligazioni6: b.

la responsabilità civile del detentore per i danni subiti dalle cose trasportate nel suo veicolo, eccettuate quelle che la parte lesa portava con sé, in particolare bagagli e simili; è fatta salva la legge del 20 marzo 20097 sul trasporto di viaggiatori.

Art. 65 cpv. 2 e 3 Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge del 2 aprile 19088 sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa.

2

6 7 8

RS 220 RS 745.1 RS 221.229.1

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L'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l'assicurato, nella misura in cui avrebbe diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legge sul contratto d'assicurazione.

3

Art. 89b, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. d, j e m Il SIAC serve all'adempimento dei seguenti compiti: d.

controllo dell'assicurazione, dello sdoganamento e dell'imposizione dei veicoli ammessi alla circolazione secondo la LIAut9;

j.

riscossione delle imposte cantonali sugli autoveicoli e di altre imposte, nonché riscossione e verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali;

m. esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 201110 sul CO2.

Art. 89d lett. d­h Le seguenti autorità trattano i dati del SIAC:

9 10 11 12 13 14

d.

Concerne soltanto il testo francese

e.

le autorità competenti per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione secondo la LIAut11, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;

f.

le autorità competenti per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni conformemente alla legge del 19 dicembre 199712 sul traffico pesante, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;

g.

i servizi incaricati della riscossione e della verifica del pagamento della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali secondo la legge del 19 marzo 201013 sul contrassegno stradale, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli e ai detentori di veicoli;

h.

le autorità competenti per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 201114 sul CO2, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza.

RS 641.51 RS 641.71 RS 641.51 RS 641.81 RS 741.71 RS 641.71

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Art. 89e lett. a, abis, b, g e k I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati: a.

le autorità e i servizi autorizzati al trattamento dei dati secondo l'articolo 89d, per quanto attiene ai dati trattati in virtù di tale disposizione;

abis. le autorità di polizia, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione, per l'identificazione del detentore e dell'assicuratore e per la ricerca di veicoli; b.

l'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini, per quanto attiene ai dati di cui necessitano per il controllo dell'autorizzazione a condurre e dell'ammissione alla circolazione e per la ricerca di veicoli;

g.

l'Ufficio federale dell'energia, per quanto attiene ai dati del veicolo necessari per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 201115 sul CO2;

k.16 Abrogata Art. 89g cpv. 6, secondo periodo17 Abrogato Art. 90 cpv. 3 e 4 È punito con una pena detentiva sino a quattro anni o con una pena pecuniaria chiunque violi intenzionalmente norme elementari della circolazione in misura tale da correre il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso l'effettuazione di sorpassi temerari, la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore o l'inosservanza particolarmente grave di un limite di velocità.

3

È considerata particolarmente grave l'inosservanza di un limite di velocità quando viene superato: 4

15 16 17

a.

di almeno 40 km/h il limite di 30 km/h;

b.

di almeno 50 km/h il limite di 50 km/h;

c.

di almeno 60 km/h il limite di 80 km/h;

d.

di almeno 80 km/h un limite superiore a 80 km/h.

RS 641.71 FF 2020 8799 FF 2020 8799

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Art. 91 cpv. 2 lett. a, nota a piè di pagina Abrogata Art. 95 cpv. 2 È punito con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore sebbene la durata di validità della licenza di condurre in prova sia scaduta.

2

Art. 96 cpv. 2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore sebbene sappia o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussiste la prescritta assicurazione per la responsabilità civile.

Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.

2

Art. 98a cpv. 4 4

Nei casi gravi, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.

Art. 99 cpv. 1 lett. h­j18 Abrogate Art. 99a Punibilità dei conducenti di veicoli a motore con potenza o velocità ridotte

È punito con la multa chiunque, a bordo di un veicolo a motore con potenza o velocità ridotte, commette un'infrazione secondo uno dei seguenti articoli: 1

a.

articolo 91 capoverso 2 lettere a e b;

b.

articolo 91a capoverso 1;

c.

articolo 94 capoverso 1;

d.

articolo 95 capoversi 1 e 2.

Se, in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera c, uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore e se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte.

2

Il Consiglio federale determina i veicoli a motore con potenza o velocità ridotte.

3

18

RU 2012 6291, in particolare 6315; non ancora in vigore.

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Art. 100 n. 4, terzo periodo 4. ... . Se il conducente non ha usato la prudenza imposta dalle circostanze oppure se durante un viaggio ufficiale urgente non ha usato gli speciali segnalatori prescritti, la pena deve essere attenuata.

Art. 105a Aiuti finanziari per nuove tecnologie

L'USTRA può, entro i limiti dei crediti stanziati per la promozione di soluzioni innovative nel campo dei trasporti sulle strade pubbliche, concedere aiuti finanziari per: 1

a.

impianti pilota e di dimostrazione;

b.

progetti per la sperimentazione di nuovi sviluppi tecnologici.

Gli impianti pilota e di dimostrazione situati all'estero nonché i progetti pilota e di dimostrazione realizzati all'estero possono essere eccezionalmente sostenuti se generano un valore aggiunto in Svizzera.

2

Gli aiuti finanziari sono concessi sulla base di una domanda e alle seguenti condizioni: 3

a.

il richiedente garantisce che i lavori saranno svolti in base allo scopo prefissato e valutati sistematicamente;

b.

il progetto influisce positivamente sulla mobilità sostenibile;

c.

il progetto è concluso entro tre anni.

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

4

Il Consiglio federale disciplina le altre prescrizioni relative agli aiuti finanziari, in particolare i requisiti relativi alla domanda, i costi computabili e le condizioni per la proroga del termine di cui al capoverso 3 lettera c.

5

Art. 106 cpv. 2bis Il Consiglio federale può autorizzare l'USTRA a concedere deroghe a disposizioni di ordinanza in singoli casi specifici.

2bis

Art. 106a Trattati internazionali

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Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali negli ambiti della circolazione stradale per i quali l'Assemblea federale gli ha delegato competenze normative. Vi rientrano in particolare: 1

a.

la rinuncia alla conversione di licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio oltre i confini nazionali;

b.

il riconoscimento di licenze, attestati, corsi di perfezionamento e autorizzazioni;

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c.

l'immatricolazione di veicoli, in particolare il riconoscimento e il cambio di immatricolazione;

d.

i trasporti eccezionali transfrontalieri;

e.

lo scambio reciproco e la comunicazione di dati relativi a detentori di veicoli, autorizzazioni a condurre e veicoli a motore; i trattati con il Principato del Liechtenstein possono prevederne la partecipazione al SIAC;

f.

l'esecuzione di pene pecuniarie o multe in caso di infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale; i trattati possono prevedere che le pene pecuniarie o le multe non eseguibili siano trasformate in pene detentive;

g.

la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli, l'equipaggiamento degli utenti dei veicoli e il riconoscimento reciproco delle relative perizie.

Il Consiglio federale può approvare emendamenti dei seguenti accordi: 2

19 20 21 22 23 24 25

a.

Convenzione dell'8 novembre 196819 sulla circolazione stradale;

b.

Accordo europeo del 1° maggio 197120 completante la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968;

c.

Convenzione dell'8 novembre 196821 sulla segnaletica stradale;

d.

Accordo europeo del 1° maggio 197122 completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968;

e.

Accordo del 20 marzo 195823 concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;

f.

Accordo europeo del 30 settembre 195724 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;

g.

Accordo europeo del 1° luglio 197025 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada.

RS 0.741.10 RS 0.741.101 RS 0.741.20 RS 0.741.201 RS 0.741.411 RS 0.741.621 RS 0.822.725.22

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Esso può approvare emendamenti dell'appendice 1 dell'Accordo del 21 giugno 199926 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, per tenere conto dell'evoluzione delle pertinenti disposizioni legali dell'Unione europea. Può inoltre approvare ulteriori deroghe per i veicoli a propulsione alternativa, oltre a quelle concernenti il limite di peso di cui all'appendice 6 dell'Accordo, purché siano limitate al peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa.

3

Esso può delegare all'USTRA la competenza di emendare trattati di cui ai capoversi 1 e 2. A tale scopo tiene conto della portata delle modifiche.

4

II La legge federale del 18 marzo 201627 che autorizza il Consiglio federale ad approvare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada è abrogata.

III La legge del 18 marzo 201628 sulle multe disciplinari è modificata come segue: Art. 7 cpv. 1 Se il conducente di un veicolo non viene sorpreso o fermato al momento dell'infrazione alla LCStr29, alle ordinanze emanate in virtù della stessa oppure alla LUSN30, la multa è inflitta alla persona fisica o giuridica indicata nella licenza di circolazione come detentrice del veicolo.

1

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

26 27 28 29 30

RS 0.740.72 RU 2016 3237 RS 314.1 RS 741.01 RS 741.71

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