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Codice di diritto processuale civile svizzero

Disegno

(Codice di procedura civile, CPC) (Azione collettiva e transazione giudiziaria collettiva) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 dicembre 20211, decreta: I Il Codice di procedura civile2 è modificato come segue: Art. 5 cpv. 1 lett. j Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti: 1

j.

azioni collettive e dichiarazioni del carattere vincolante di transazioni giudiziarie collettive.

Art. 16a

Azioni collettive e transazioni giudiziarie collettive

Per le azioni collettive sono competenti i giudici del domicilio o della sede del convenuto o del luogo nel quale è possibile far valere la pretesa di almeno una delle persone interessate.

1

Per le dichiarazioni del carattere vincolante di transazioni giudiziarie collettive sono inoltre competenti i giudici del luogo in cui ha sede l'associazione.

2

Art. 89

Azione collettiva

Le associazioni e altre organizzazioni possono proporre azione in proprio nome per lesione dei diritti degli appartenenti a un determinato gruppo di persone se: 1

a.

1 2

non hanno scopo di lucro;

FF 2021 3048 RS 272

2021-4119

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Codice di procedura civile.

(Azione collettiva e transazione giudiziaria collettiva)

2

3

FF 2021 3049

b.

sono state costituite da almeno dodici mesi nel momento in cui propongono l'azione;

c.

sono autorizzate dai rispettivi statuti o atti costitutivi a difendere i diritti e gli interessi di tale gruppo di persone; e

d.

sono indipendenti dalle parti alle quali contestano una lesione dei diritti.

Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di: a.

proibire una lesione imminente;

b.

far cessare una lesione attuale;

c.

accertare l'illiceità di una lesione.

Si può chiedere, inoltre, che la decisione sia comunicata a terzi o pubblicata.

Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni di associazioni e altre organizzazioni se ammettono tali azioni in misura più ampia rispetto alla presente legge.

4

Art. 107 cpv. 1 lett. dbis e dter Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se: 1

dbis. si tratta di azioni collettive; dter. una parte ritira un'azione individuale per aderire a un'azione collettiva (art. 307d cpv. 3); Titolo dopo l'art. 307a

Titolo ottavo a: Procedure collettive Capitolo 1: Azione collettiva per far valere pretese di risarcimento Sezione 1: Presupposti Art. 307b Le associazioni e altre organizzazioni possono proporre azione in proprio nome per far valere pretese di risarcimento, se: a.

secondo l'articolo 89 capoverso 1 o disposizioni speciali di legge sono autorizzate a proporre un'azione collettiva;

b.

sono state autorizzate ad agire in giudizio, per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo, da almeno dieci persone interessate; e

c.

tali pretese si fondano su fatti o titoli giuridici simili.

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Codice di procedura civile.

(Azione collettiva e transazione giudiziaria collettiva)

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Sezione 2: Ammissibilità e procedura Art. 307c

Ammissibilità

L'azione collettiva è proposta mediante istanza di ammissibilità. Quest'ultima contiene almeno: 1

a.

la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;

b.

la domanda;

c.

l'indicazione del valore litigioso;

d.

indicazioni concernenti la lesione dei diritti contestata e il gruppo di persone interessate;

e.

la prova del soddisfacimento dei presupposti necessari per proporre l'azione ai sensi degli articoli 89 e 307b;

f.

la data e la firma.

Il giudice dà alla controparte la possibilità di presentare osservazioni e decide sull'ammissibilità dell'azione.

2

Se ammette l'azione, il giudice impartisce un termine per la presentazione della petizione e il procedimento prosegue il suo corso.

3

Il giudice pubblica l'ammissione dell'azione collettiva. Dal momento della pubblicazione alla fine del termine entro il quale le persone interessate possono aderire all'azione (art. 307d cpv. 1) non possono essere proposte contro il convenuto altre azioni collettive per far valere le pretese di risarcimento per la medesima lesione dei diritti contestata.

4

Art. 307d

Adesione all'azione e rapporto con le procedure individuali

Le persone interessate possono aderire all'azione autorizzando l'organizzazione che propone l'azione ad agire in giudizio, per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo, entro il termine impartito dal giudice di almeno tre mesi dalla pubblicazione nel registro.

1

Il giudice incarica l'organizzazione che propone l'azione o terzi di tenere un registro delle persone che hanno aderito all'azione collettiva.

2

Le persone che hanno già proposto un'azione individuale volta a far valere le proprie pretese di risarcimento possono ritirare tale azione e aderire all'azione collettiva.

3

Art. 307e

Seguito del procedimento

Il giudice convoca le parti a un'udienza di conciliazione. Se si giunge a una transazione giudiziaria collettiva, si applicano le disposizioni della sezione 4.

1

2

Nel dirigere il procedimento, il giudice può, segnatamente: a.

apportare modifiche al gruppo di persone interessate o suddividerlo in sottogruppi; 3/8

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(Azione collettiva e transazione giudiziaria collettiva)

b.

3

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apportare modifiche al registro delle persone interessate.

Può far capo a periti esterni.

Art. 307f

Decisione

La decisione sull'azione collettiva vincola le parti e le persone interessate che hanno aderito all'azione collettiva.

1

Se è previsto il versamento di un indennizzo, la decisione fissa l'importo dell'indennizzo, eventualmente suddiviso per gruppi, e i criteri per la ripartizione, la gestione e la distribuzione dei fondi.

2

Se, entro dodici mesi dal passaggio in giudicato della decisione, l'organizzazione che propone l'azione non ne domanda l'adempimento e l'esecuzione, ogni persona interessata può farlo per sé.

3

Sezione 3: Pubblicazione nel registro elettronico Art. 307g 1

Il giudice si assicura che siano pubblicate tutte le fasi fondamentali della procedura.

I Cantoni tengono a tal fine un registro elettronico e lo rendono accessibile pubblicamente.

2

Il registro contiene tutte le informazioni essenziali concernenti i procedimenti; segnatamente: 3

a.

la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;

b.

le conclusioni;

c.

le indicazioni sulla lesione dei diritti contestata e sul gruppo di persone interessate;

d.

la data e il contenuto delle decisioni del giudice;

e.

i termini per aderire a procedure collettive, ritirarsi o presentare osservazioni;

f.

le indicazioni sui mezzi di impugnazione e sull'esito del procedimento.

Sezione 4: Transazione giudiziaria collettiva Art. 307h

Richiesta

Le parti possono presentare in ogni momento al giudice una richiesta comune volta a dichiarare il carattere vincolante di una transazione giudiziaria collettiva per tutte le persone interessate dalla lesione dei diritti che hanno aderito all'azione collettiva.

1

Le parti possono presentare al giudice anche una richiesta volta a estendere il carattere vincolante di una transazione giudiziaria collettiva a tutte le persone interessate 2

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(Azione collettiva e transazione giudiziaria collettiva)

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con domicilio o sede in Svizzera che non partecipano all'azione collettiva e che non hanno dichiarato il loro ritiro dalla transazione entro un termine impartito dal giudice di almeno tre mesi, nella misura in cui:

3

a.

la pretesa di risarcimento di ogni persona interessata è talmente esigua da non giustificare un'azione individuale; e

b.

un numero considerevole di persone interessate non ha aderito all'azione collettiva.

La richiesta deve contenere: a.

la transazione completa;

b.

una designazione precisa del gruppo di persone interessate legate dalla transazione, eventualmente ripartite a seconda del tipo e della gravità della lesione dei diritti contestata o delle sue conseguenze;

c.

l'importo dell'indennizzo e la relativa ripartizione di massima tra le persone interessate o l'importo dell'indennizzo per ogni persona interessata;

d.

i presupposti per l'indennizzazione delle persone interessate;

e.

se del caso, i criteri previsti per la gestione dei fondi e la loro distribuzione alle persone interessate;

f.

i motivi che giustificano l'adeguatezza della transazione.

Art. 307i

Procedura

Il giudice pubblica la richiesta nel registro elettronico e impartisce alle persone interessate un termine adeguato di almeno tre mesi per presentare osservazioni o ritirarsi.

1

In caso di transazioni per cui è prevista la possibilità di ritirarsi, l'organizzazione che propone l'azione o un terzo designato dal giudice tiene un registro delle persone interessate che hanno dichiarato il loro ritiro dalla transazione.

2

Le persone interessate che hanno proposto un'azione individuale per far valere le proprie pretese di risarcimento sono assimilate alle persone che hanno dichiarato il loro ritiro dalla transazione, fatto salvo l'articolo 307d capoverso 3.

3

Per accertare l'adeguatezza della transazione, il giudice può procedere a ulteriori verifiche e accertamenti dei fatti nonché far capo a periti esterni.

4

Se il giudice non intende approvare la transazione, dà alle parti la possibilità di adeguare la transazione prima di emanare la sua decisione.

5

Art. 307j

Approvazione

Il giudice approva una transazione e la dichiara vincolante per le parti e tutte le persone interessate legate dalla transazione, se: 1

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(Azione collettiva e transazione giudiziaria collettiva)

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a.

alla luce del probabile esito del procedimento, l'indennizzo e la relativa distribuzione sono adeguate, nel complesso e per ogni persona interessata, alla lesione dei diritti contestata nonché al tipo e alla gravità del danno fatto valere;

b.

è raggiunto il numero minimo o la quota minima, eventualmente convenuti dalle parti, di persone interessate legate dalla transazione;

c.

la transazione non è in contrasto con il diritto cogente;

d.

le disposizioni concernenti la presa a carico delle spese giudiziarie o di altre spese non sono inadeguate o ingiuste; e

e.

gli interessi delle persone legate dalla transazione appaiono nel complesso preservati in modo adeguato.

In caso di transazioni per cui è prevista la possibilità di ritirarsi, la decisione con la quale la transazione è approvata e dichiarata vincolante non può essere impugnata dalle persone interessate.

2

Capitolo 2: Transazione giudiziaria collettiva al di fuori di un'azione collettiva Art. 307k

Presupposti

Le associazioni e altre organizzazioni possono concludere una transazione giudiziaria collettiva, al di fuori di un'azione collettiva, con persone cui contestano una lesione dei diritti e presentare al giudice una richiesta comune volta a dichiarare tale transazione vincolante per tutte le persone interessate con domicilio o sede in Svizzera che non hanno dichiarato il loro ritiro dalla transazione entro un termine impartito dal giudice di almeno tre mesi dalla pubblicazione nel registro elettronico, se: a.

l'organizzazione è autorizzata a proporre un'azione collettiva ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1 o di altre disposizioni speciali di legge;

b.

le pretese di risarcimento del gruppo di persone interessate si fondano su fatti o titoli giuridici simili; e

c.

la pretesa di risarcimento di ogni persona interessata è talmente esigua da non giustificare un'azione individuale.

Art. 307l

Procedura

Per la richiesta, la procedura e l'approvazione si applicano per analogia gli articoli 307h capoverso 3, 307i e 307j.

1

Oltre alla pubblicazione nel registro elettronico, il giudice incarica le parti di informare tutte le persone interessate di loro conoscenza del procedimento e della possibilità di presentare osservazioni o ritirarsi; le spese sono a carico delle parti.

2

L'approvazione e la dichiarazione del carattere vincolante della transazione giudiziaria collettiva hanno gli effetti di una decisione passata in giudicato per tutte le persone interessate che non hanno dichiarato il loro ritiro.

3

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(Azione collettiva e transazione giudiziaria collettiva)

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La decisione con la quale una transazione è approvata e dichiarata vincolante non può essere impugnata dalle persone interessate.

4

Art. 400 cpv. 2bis Mette a disposizione del pubblico informazioni concernenti i registri cantonali delle procedure collettive e un elenco dei registri cantonali.

2bis

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni3 Art. 135 n. 3 e 4 La prescrizione è interrotta: 3.

mediante proposta di un'azione collettiva o un'istanza di ammissibilità di un'azione collettiva per far valere le pretese di risarcimento derivanti dalla lesione dei diritti contestata;

4.

mediante conclusione di una transazione giudiziaria collettiva concernente le pretese delle persone interessate derivanti dalla lesione dei diritti contestata.

2. Legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato Art. 8d Xa. Azione collettiva e transazione giudiziaria collettiva

3 4

Per le azioni collettive sono competenti i giudici svizzeri del luogo nel quale è possibile far valere la pretesa di almeno una delle persone interessate.

1

Per le dichiarazioni del carattere vincolante di transazioni giudiziarie collettive sono inoltre competenti i giudici svizzeri del luogo in cui ha sede l'associazione.

2

RS 220 RS 291

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(Azione collettiva e transazione giudiziaria collettiva)

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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