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21.077 Messaggio concernente la legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili del 24 novembre 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2019 M 12.3814

Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In caso di prelievo del capitale, tassare la quota di reddito invece degli apporti di capitale (N 16.9.14, Gruppo liberale radicale RL; S 10.9.18; N 12.3.19)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 novembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2021-3894

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Compendio Attualmente, delle rendite vitalizie viene tassato il 40 per cento del reddito, ossia una quota forfettaria. Tale quota è troppo elevata se si considerano i tassi d'interesse in vigore. Il Consiglio federale propone di adeguare in modo flessibile la quota di reddito imponibile delle rendite vitalizie alle rispettive condizioni d'investimento.

Così facendo attua la mozione 12.3814 «Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In caso di prelievo del capitale, tassare la quota di reddito invece degli apporti di capitale» depositata dal Gruppo liberale radicale e trasmessa dalle Camere federali.

Situazione iniziale In origine la mozione 12.3814 chiedeva che le assicurazioni di rendita riscattabili del pilastro 3b fossero tassate secondo la quota di reddito effettiva in caso di riscatto (in vita) e di rimborso (dopo il decesso). L'imposizione forfettaria in vigore delle rendite vitalizie, pari al 40 per cento, viene criticata perché troppo alta, a causa del livello persistentemente basso dei tassi d'interesse. Sulla base di un rapporto dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il 18 giugno 2018 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha modificato il testo della mozione e proposto una soluzione che potesse essere eseguita più facilmente e implementata rapidamente. Tale soluzione avrebbe dovuto basarsi sul sistema attuale. Entrambe le Camere hanno successivamente approvato il testo modificato della mozione, e quest'ultima è quindi stata trasmessa nella sessione primaverile 2019. Il 3 aprile 2021 il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto. La totalità dei partecipanti alla consultazione riconosce la necessità di agire e la grande maggioranza approva in linea di principio il progetto.

Contenuto del disegno Nel caso delle assicurazioni di rendita vitalizia, la quota di reddito imponibile della prestazione di rendita garantita verrebbe ora calcolata sulla base del tasso d'interesse massimo fissato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Eventuali prestazioni eccedentarie sarebbero tassabili al 70 per cento. Nel caso delle rendite vitalizie e dei vitalizi, la quota di reddito imponibile verrebbe determinata impiegando una formula basata sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione
con scadenza a dieci anni. Le prestazioni derivanti dalle assicurazioni di rendita vitalizia ai sensi della legge federale sull'imposta preventiva verrebbero notificate annualmente dalla compagnia d'assicurazione alle autorità fiscali cantonali tramite l'AFC e ciò migliorerebbe le possibilità di controllo dei Cantoni.

Il miglioramento della base di dati ha permesso di procedere a una nuova stima delle ripercussioni finanziarie. Esse dipendono dalle future condizioni d'investimento, per cui a lungo termine possono prodursi maggiori o minori entrate. Secondo una stima approssimativa, nel 2019 il cambiamento di sistema avrebbe causato una diminuzione delle entrate pari a 45 milioni di franchi (circa 10 mio. di fr. per la Confederazione e 35 mio. di fr. per i Cantoni e i Comuni).

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Il 26 settembre 2012 il Gruppo liberale radicale (RL) ha depositato la mozione 12.3814 «Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In caso di prelievo del capitale, tassare la quota di reddito invece degli apporti di capitale». Essa chiedeva che le assicurazioni di rendita riscattabili del pilastro 3b fossero tassate secondo la quota di reddito effettiva. In base al testo della mozione, ciò concerneva i casi di riscatto (in vita) e quelli di rimborso (dopo il decesso). Si sarebbe invece dovuto continuare a tassare le prestazioni di rendita periodiche considerando la quota forfettaria del reddito. Il 14 novembre 2012 il nostro Consiglio ha proposto di respingere la mozione, soprattutto per ragioni di natura economico-amministrativa. Tuttavia nel suo parere si è detto disposto a verificare l'importo forfettario per l'imposizione delle rendite vitalizie a seguito del basso livello dei tassi d'interesse.

In qualità di Camera prioritaria, il Consiglio nazionale ha approvato la mozione il 16 settembre 2014. Il 26 gennaio 2015 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S), in veste di commissione della seconda Camera incaricata dell'esame preliminare, ha sospeso la trattazione dell'intervento in attesa della verifica annunciata dal nostro Collegio.

Il 29 novembre 2016 è stato ultimato il rapporto all'attenzione della CET-S. In esso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) concludeva che, a causa del basso livello dei tassi d'interesse, la regola in vigore dell'imposizione forfettaria del 40 per cento per le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia non poteva essere mantenuta. Pertanto la mozione 12.3814 sollevava un problema da risolvere in periodi di basso ritorno sugli investimenti. In questo contesto ci si chiedeva quanto fosse possibile discostarsi dallo status quo, volendo trovare una soluzione praticabile e che nel contempo tenesse conto dei singoli casi in modo equo. Nel suo rapporto l'AFC ha esaminato tre possibili soluzioni: abbassare l'importo della quota di reddito forfettaria adeguandola al livello dei tassi d'interesse corrente, cambiare profondamente il sistema applicando un'imposizione che tenesse conto della quota di reddito effettiva e, in ultimo, unire le due soluzioni in un sistema duale.

Il 18 giugno 2018 la
CET-S ha proposto di modificare il testo originario della mozione come segue: «Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) al fine di adeguare la quota forfettaria di reddito per tutte le prestazioni (prestazioni periodiche, riscatto, rimborso) delle rendite vitalizie e delle relative assicurazioni in funzione delle condizioni dell'investimento in questione». Nel suo rapporto all'attenzione del Consiglio degli Stati ha affermato che un calcolo effettivo basato sul modello attuariale in relazione alla capacità economica sarebbe stata la soluzione migliore poiché avrebbe tenuto conto delle circostanze del singolo caso. Tuttavia avrebbe determinato anche maggiori oneri amministrativi, oltre a suscitare il parere contrario delle autorità di 3 / 30

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esecuzione cantonali. La Commissione ha ritenuto dunque necessario scegliere una soluzione più semplice basata sul sistema attuale, più agevole da concretizzare e rapida da attuare1.

Successivamente entrambe le Camere hanno approvato il testo modificato della mozione cosicché quest'ultima è stata trasmessa nella sessione primaverile del 2019.

Con decisione del 3 aprile 2020 il nostro Consiglio ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere una procedura di consultazione concernente la legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili.

1.2

Rapporto con il programma di legislatura

Il disegno non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20202 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20203 sul programma di legislatura 2019­2023.

1.3

Interventi parlamentari

Il disegno adempie la mozione 12.3814 del Gruppo liberale radicale RL «Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In caso di prelievo del capitale, tassare la quota di reddito invece degli apporti di capitale».

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Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

2.1

Progetto posto in consultazione

La procedura di consultazione concernente la legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili è stata avviata il 3 aprile 2020 e si è conclusa il 10 luglio 2020.

Seguono i punti principali del progetto posto in consultazione.

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La quota di reddito imponibile delle rendite vitalizie è adeguata in modo flessibile, mediante una formula, alle rispettive condizioni d'investimento.

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Nel caso delle assicurazioni di rendita vitalizia, la quota di reddito imponibile della prestazione di rendita garantita è calcolata utilizzando una formula basata sul tasso d'interesse massimo fissato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Le eventuali prestazioni eccedentarie sono tassabili al 70 per cento. Le prestazioni eccedentarie sono prestazioni previste

Consultabile alla pagina www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2012/ Kommissionsbericht_WAK-S_12.3814_2018-06-18.pdf (in tedesco).

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dal contratto di assicurazione non riconducibili al tasso d'interesse tecnico garantito. Il rilevamento individuale della rendita eccedente nell'ordine del 70 per cento garantisce, ai fini dell'imposta sul reddito, che le assicurazioni di rendita vitalizia definite per contratto siano soggette a un'imposizione adeguata.

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Per contro, le rendite vitalizie e i vitalizi ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO) non prevedono alcuna partecipazione alle eccedenze. Nel caso di questi contratti, la quota di reddito imponibile è determinata impiegando una formula basata sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni.

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Le prestazioni derivanti dalle assicurazioni di rendita vitalizia ai sensi della legge federale del 13 ottobre 19654 sull'imposta preventiva (LIP) sono notificate annualmente dalla compagnia d'assicurazione alle autorità fiscali cantonali tramite l'AFC migliorando le possibilità di controllo dei Cantoni.

2.2

Riassunto e valutazione dei risultati della procedura di consultazione

Tutti i partecipanti alla consultazione riconoscono la necessità di agire5. Ciononostante, il Cantone di Basilea Campagna, il PSS e l'Unione sindacale svizzera (USS) respingono il progetto. Per il Cantone di Basilea Campagna, la formula d'imposizione è troppo complicata e non adatta all'attuazione. Per PSS e USS, è più importante intervenire sull'AVS e sul 2° pilastro. La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva in linea di principio il progetto.

Di seguito si riportano le richieste e i punti critici di cui il presente messaggio tiene ampiamente conto.

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La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDF), una cospicua maggioranza dei Cantoni, il PLR e la Conferenza svizzera delle imposte (CSI) chiedono, per evitare ambiguità, di indicare esplicitamente nella legge che la quota di reddito calcolata al momento della stipulazione del contratto o alla decorrenza della rendita vale per tutta la durata contrattuale.

La conclusione del contratto è data come riferimento soltanto per l'assicurazione di rendita vitalizia retta dalla legge federale del 2 aprile 19086 sul contratto d'assicurazione (LCA). Tale assicurazione è dunque l'unica per cui la quota di reddito calcolata è valida per tutta la durata del contratto. Per questo motivo è stato precisato in tal senso solo l'articolo 22 capoverso 3 lettera a D-LIFD (assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA).

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RS 642.21 Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione è consultabile alla pagina www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFF > Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (attuazione della mozione 12.3814).

RS 221.229.1

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La CDF, una larga maggioranza dei Cantoni e la CSI auspicano che l'AFC pubblichi una lista dei rendimenti annualizzati delle obbligazioni della Confederazione con durata decennale.

A titolo di aiuto per i contribuenti e le autorità fiscali cantonali, l'AFC pubblicherà ogni anno una lista delle quote di reddito imponibili e dei rendimenti annualizzati delle obbligazioni della Confederazione con durata decennale.

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Il Cantone di Basilea Campagna e il PLR constatano che la quota di reddito imponibile di una rendita annuale estera è decisamente inferiore a quella di una rendita annuale nazionale dello stesso importo. Ciò potrebbe determinare una migrazione di investimenti e di averi previdenziali verso compagnie assicurative previdenziali estere.

Nel progetto posto in consultazione, la quota di reddito delle rendite vitalizie legate a un contratto di rendita vitalizia o a un contratto di vitalizio secondo il Codice delle obbligazioni (CO)7 e di quelle legate ad assicurazioni di rendita vitalizia estere è calcolata sulla base del rendimento delle obbligazioni della Confederazione con durata decennale. Ne consegue che la quota di reddito così stabilita è troppo bassa se paragonata alla quota di reddito delle assicurazioni di rendita vitalizia svizzere. Questo punto è corretto nel presente messaggio nella misura in cui il rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione nel caso di queste forme previdenziali viene aumentato di 0,5 punti percentuali (cfr. n. 3.1 e 4.1). I membri del gruppo di lavoro Previdenza della CSI appoggiano un aumento del tasso d'interesse al fine di evitare che la fase senza imposizione sia prolungata. Ciò sarebbe giustificato dal fatto che queste rendite vitalizie non danno luogo al versamento di partecipazioni alle eccedenze.

Seguono le richieste e le critiche non prese in considerazione.

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Al fine di evitare un dualismo metodologico, la CDF, la grande maggioranza dei Cantoni, l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) e la CSI raccomandano di basarsi sul momento della conclusione del contratto anche nel caso di rendite vitalizie secondo il CO legate al rendimento medio degli ultimi dieci anni delle obbligazioni della Confederazione con durata decennale.

Questo in analogia alle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. In tal modo la quota di reddito imponibile rimarrebbe invariata dal momento della stipulazione del contratto.

Il nostro Collegio respinge questa richiesta. Le assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA prevedono, oltre alle prestazioni di rendita garantite, anche una partecipazione alle eccedenze. Le prestazioni di rendita garantite si basano su un tasso d'interesse tecnico garantito determinato alla conclusione del contratto, cosicché si giustifica il fatto di fissare la quota di reddito imponibile della prestazione garantita al momento della conclusione del contratto.

La partecipazione alle eccedenze versata in più è soggetta a variazioni che si ripercuotono sulla quota di reddito imponibile, legate al saldo risultante da

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costi, rischi e investimenti. Poiché le rendite vitalizie secondo il CO non prevedono in genere alcuna partecipazione alle eccedenze, l'adeguamento della quota di reddito imponibile segue la modifica del rendimento delle obbligazioni della Confederazione con durata decennale. Se la quota di reddito imponibile fosse calcolata soltanto in base al momento della conclusione del contratto, questo elemento di adeguamento mancherebbe. L'evoluzione del rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione con durata decennale verrebbe così ignorata. Inoltre, non convince l'argomento della semplificazione. La modifica proposta farebbe sì che la quota di reddito imponibile varierebbe in funzione dell'anno di conclusione del contratto di rendita vitalizia secondo il CO o delle assicurazioni di rendita vitalizia estere. Per lo stesso periodo fiscale, il contribuente X che percepisce una rendita vitalizia secondo il CO sulla base di un contratto concluso durante l'anno n si vedrebbe tassare una quota di reddito diversa, in termini percentuali, rispetto al contribuente Y che percepisce una rendita vitalizia secondo il CO sulla base di un contratto concluso nell'anno n+5. Con la normativa proposta, la quota di reddito imponibile determinante risulta invece percentualmente identica per entrambe le persone.

Tuttavia, affinché il momento della determinazione della quota di reddito emerga chiaramente dal testo di legge anche per le rendite vitalizie e i vitalizi secondo il CO, la formulazione è completata con la specificazione «l'anno fiscale in questione» (cfr. n. 4.1).

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La CDF, una larga maggioranza dei Cantoni, il PLR e la CSI propongono di completare la legge indicando esplicitamente che la quota di reddito calcolata alla conclusione del contratto o alla decorrenza della rendita vale per tutta la durata del contratto anche nel caso delle rendite vitalizie secondo il CO e delle assicurazioni di rendita vitalizia estere.

Conformemente alle spiegazioni del punto precedente, la quota di reddito per le rendite vitalizie secondo il CO e le assicurazioni di rendita vitalizia estere non è basata sul momento della conclusione del contratto. È dunque inutile completare di conseguenza l'articolo 22 capoverso 3 lettera c D-LIFD.

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I Cantoni di Sciaffusa e Vaud come pure il PSS, l'USS e alcuni membri dell'Unione delle città svizzere (UCS) deplorano l'importante diminuzione del gettito per i Cantoni e i Comuni.

La nuova regolamentazione ha l'obiettivo di correggere l'attuale sovraimposizione in caso di riscatto e rimborso delle assicurazioni di rendita vitalizia e la sovraimposizione delle prestazioni di rendita. Ciò implica necessariamente una diminuzione delle entrate. Le ripercussioni finanziarie sono state oggetto di una nuova stima basata su una maggior quantità di dati disponibili (cfr.

n. 5).

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La CDF, la grande maggioranza dei Cantoni, il Consiglio svizzero degli anziani (CSA), l'Associazione svizzera degli esperti contabili, fiscali e fiduciari (EXPERTSuisse), FIDUCIARI SUISSE (Unione Svizzera dei Fiduciari, USF) e la CSI giudicano complessa la nuova regolamentazione.

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Per poter adeguare in modo flessibile la quota di reddito imponibile alle rispettive condizioni d'investimento, è normale che la nuova regolamentazione sia più complessa del sistema attuale, che è troppo schematico.

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L'USS e il PSS criticano il fatto che il nostro Consiglio non dia alcuna indicazione sull'effetto distributivo. Non è quindi chiaro chi beneficerebbe della nuova regolamentazione e in che misura.

In mancanza di dati, il nostro Collegio non è in grado di fornire spiegazioni su questo punto.

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Il Cantone di Sciaffusa solleva la questione dell'opportunità del presente progetto di riforma in questo momento. Questo aspetto dovrebbe essere preso in considerazione nel determinare la data di entrata in vigore della novella legislativa.

È per tale ragione che il progetto è stato sospeso e in seguito rivalutato nel 2021. Una volta che il Parlamento avrà adottato il disegno, il nostro Collegio consulterà la CDF per determinare la data dell'entrata in vigore.

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Alcuni membri dell'UCS desiderano che la diminuzione delle entrate sia compensata.

Un controfinanziamento non è previsto e non s'impone dal momento che la diminuzione del gettito è minima.

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Per la Fédération des Entreprises Romandes (FER) e il Centre Patronal (CP) è necessario equilibrare maggiormente il trattamento fiscale rispetto all'imposizione del 2° pilastro. Ritengono che il 2° pilastro sia già oggi sfavorito rispetto al 3° pilastro, in quanto la rendita complessiva soggiace all'imposta sul reddito.

Il 2° pilastro non è svantaggiato rispetto al pilastro 3b. Nel 2° pilastro è possibile dedurre i premi; di regola nel pilastro 3b non è possibile dedurre i premi dell'assicurazione sulla vita, perlomeno non a livello federale, poiché la deduzione forfettaria è già interamente utilizzata per i premi dell'assicurazione malattie.

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L'USF chiede d'introdurre un limite percentuale massimo per l'imposizione delle rendite vitalizie, pari per esempio al 50 per cento. Se i tassi d'interesse dovessero salire oltre il 5 per cento a causa di situazioni straordinarie, la quota tassabile della prestazione previdenziale potrebbe anche essere superiore al 50 per cento. Gli alti tassi d'interesse sarebbero in parte il riflesso delle conseguenze dell'inflazione, che compenserebbe la perdita di potere d'acquisto. Tuttavia, la capacità economica dei contribuenti non aumenterebbe nella stessa misura e il livello degli interessi non potrebbe essere completamente ammortizzato dalla compensazione della progressione a freddo.

Il nostro Consiglio ritiene inadeguato fissare un limite percentuale massimo.

L'argomento dell'inflazione è pertinente, ma del resto lo è sempre nel caso dei redditi di capitali. L'imposta si fonda sul principio del valore nominale.

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Secondo il Cantone di Basilea Campagna, il PLR, il CP e l'Unione svizzera delle arti e mestieri (usam) conviene uniformare le disposizioni relative al

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trattamento fiscale delle rendite secondo la LCA, il CO e le assicurazioni di rendita estere al fine di evitare una disparità di trattamento fra prestazioni di rendita svizzere ed estere.

Contrariamente all'assicurazione di rendita vitalizia secondo la LCA, la rendita vitalizia e il vitalizio ai sensi del CO non fanno sorgere alcun diritto alla partecipazione alle eccedenze. Pertanto il nostro Collegio prevede regole diverse per determinare la quota di reddito imponibile. La considerazione individuale della rendita eccedente nella base di calcolo per l'imposta sul reddito garantisce un'imposizione adeguata delle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Nel caso dei prodotti assicurativi esteri, il problema è che gli assicuratori esteri non soggiacciono agli stessi obblighi di notifica degli assicuratori svizzeri, per cui il metodo d'imposizione delle rendite vitalizie secondo il CO deve essere applicato anche alle assicurazioni di rendita vitalizia estere.

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Per il Cantone di Svitto, il nuovo obbligo degli assicuratori di rilasciare attestazioni ai contribuenti deve essere ripreso nella legge federale del 14 dicembre 19908 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). In tal caso, l'articolo 43 LAID dovrebbe innanzitutto essere adeguato all'articolo 127 della legge federale del 14 dicembre 19909 sull'imposta federale diretta (LIFD).

Paragonato all'articolo 127 LIFD, l'articolo 43 LAID è attualmente formulato in modo molto generale. Include ad esempio anche il certificato di salario pur non menzionandolo esplicitamente. Il nuovo obbligo in materia di attestazioni è pertanto già incluso nel campo di applicazione della sua formulazione generale.

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L'ASA e il Cantone di Svitto chiedono di completare l'articolo 19 capoverso 4 LIP in modo tale da obbligare gli assicuratori a notificare all'AFC ­ oltre alle prestazioni fornite ­ anche la quota di reddito imponibile complessiva costituita dalla quota di reddito delle prestazioni garantite e da quella delle prestazioni eccedenti. Per l'ASA ciò potrebbe migliorare la finalità di garanzia della notifica nell'ambito dell'imposta preventiva.

Come esposto nell'avamprogetto posto in consultazione, il nostro Collegio ribadisce che le informazioni precise che gli assicuratori sono tenuti a fornire all'AFC devono essere disciplinate nell'ordinanza del 19 dicembre 196610 sull'imposta preventiva (OIPrev) e non nella LIP. Se dovessero subentrare modifiche in relazione a tali informazioni, sarebbe più semplice e più rapido adeguare l'OIPrev. Il presente messaggio definisce inoltre le informazioni che devono essere fornite, fra cui rientrano anche la quota di reddito imponibile complessiva e la sua composizione esatta (cfr. n. 3.2).

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RS 642.14 RS 642.11 RS 642.211

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Secondo il Cantone di Svitto, l'AFC dovrebbe verificare in modo centrale le quote di reddito certificate dagli assicuratori.

Il modulo perviene all'AFC e viene trasmesso per via elettronica alle autorità fiscali cantonali. L'AFC non esegue un esame materiale, poiché sono i Cantoni che procedono alla tassazione per l'imposta federale diretta e, di conseguenza, che verificano l'esattezza della dichiarazione. Nell'ambito di controlli fiscali, l'AFC può procedere a verifiche a campione della quota di reddito imponibile.

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L'USF è dell'avviso che la procedura di notifica degli assicuratori alle autorità fiscali cantonali tramite l'AFC porti a doppioni. Come per il certificato di salario, si potrebbe prescrivere per legge che la relativa certificazione debba essere trasmessa con la dichiarazione fiscale. In questo modo anche le amministrazioni fiscali verrebbero in possesso delle informazioni richieste per la tassazione. Non è quindi necessaria una procedura di notifica supplementare.

Questo processo produce in effetti un dispendio maggiore. Il lavoro in più riguarda tuttavia soltanto gli assicuratori, ed essi sono d'accordo sulla procedura di notifica prevista. Anche la CSI approva la procedura, che permette di estendere la funzione di garanzia. Inoltre, le informazioni concernenti il valore di riscatto non figurano in entrambe le notifiche, ragione per cui la notifica supplementare è importante per i Cantoni ed è perfettamente giustificata.

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Il Cantone di Basilea Campagna osserva che non è chiaro quali sono le conseguenze se il contribuente involontariamente calcola e dichiara una quota di reddito in modo inesatto.

Nemmeno il regime in vigore esclude l'eventualità che un contribuente dichiari in modo inesatto i propri proventi derivanti da una rendita vitalizia o che commetta un errore di calcolo nella dichiarazione. Anche se la nuova soluzione è un po' più complessa, la procedura da seguire in questi casi rimane identica.

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Il Cantone di Basilea Campagna constata che nel quadro dello scambio automatico di informazioni un raffronto delle prestazioni di rendita estere notificate per l'autodichiarazione risulterebbe nettamente più difficile se la quota di reddito imponibile dovesse essere calcolata separatamente ricorrendo a una formula complessa.

La modifica prevista non rende il calcolo di una rendita estera più difficile di quanto non lo sia oggi. Alle assicurazioni di rendita vitalizia estere si applicano le regole valide per le rendite vitalizie secondo il CO. Invece del 40 per cento applicato attualmente in modo fisso si applicherà un altro tasso (quota di reddito imponibile).

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Punti essenziali del progetto

3.1

Sintesi

Oggi le rendite vitalizie sono tassate in ragione di una quota forfettaria del 40 per cento. Tale quota è troppo elevata in considerazione dei tassi d'interesse in vigore. La nuova normativa proposta, che calcola la quota di reddito imponibile mediante una formula, consente di adeguare la quota di reddito delle rendite vitalizie alle rispettive condizioni d'investimento. La quota di reddito imponibile delle assicurazioni di rendita vitalizia è calcolata mediante il tasso d'interesse tecnico massimo di cui all'articolo 121 capoverso 1 dell'ordinanza del 9 novembre 200511 sulla sorveglianza (OS).

Tale tasso è fissato in modo trasparente dalla FINMA. Ne consegue che la quota di reddito forfettaria può essere determinata in modo uniforme per tutti i contratti d'assicurazione conclusi nel corso dello stesso anno civile.

Un'assicurazione di rendita vitalizia secondo la LCA si compone di una prestazione di rendita garantita e, in genere, di una partecipazione alle eccedenze. Da una consulenza tecnica richiesta dall'AFC all'ASA è emerso che non è possibile determinare in maniera adeguata una quota di reddito forfettaria sia per le prestazioni di rendita garantite sia per la partecipazione alle eccedenze. Quest'ultima non si basa su tassi d'interessi tecnici garantiti. Viene versata in aggiunta alle prestazioni tariffarie inizialmente garantite, in base agli importi risultanti da costi, rischi e investimenti. Per garantire una tassazione adeguata dal punto di vista della sistematica fiscale, il nostro Consiglio propone dunque che il calcolo forfettario della quota di reddito consideri esclusivamente la prestazione di rendita garantita alla conclusione del contratto. La rendita eccedentaria deve invece essere determinata in base alla partecipazione alle eccedenze effettiva ed essere integrata individualmente nel calcolo dell'imposta sul reddito.

La rendita vitalizia e il vitalizio secondo il CO includono di norma anche una componente di rimborso del capitale e una componente di reddito, mentre non è previsto alcun diritto a una partecipazione alle eccedenze. Pertanto, per il calcolo della quota di reddito imponibile per rendite vitalizie e vitalizi secondo il CO si deve fare riferimento al rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni anziché al tasso d'interesse
massimo fissato dalla FINMA. La stessa normativa si applica alle assicurazioni di rendita vitalizia estere. Per evitare una posizione di vantaggio rispetto alle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA e per stabilire in modo più realistico la componente del reddito delle assicurazioni sulla vita estere, il rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione che funge da riferimento per il calcolo della quota di reddito imponibile delle rendite vitalizie e dei vitalizi secondo il CO nonché delle assicurazioni di rendita vitalizia estere viene aumentato di 0,5 punti percentuali. Per l'esercizio fiscale 2020 si deve quindi considerare il rendimento medio realizzato fra il 2011 e il 2020. Per il 2020 esso ammonta allo 0,23 per cento. Con l'aumento di 0,5 punti percentuali, il tasso d'interesse determinante per il calcolo della quota di reddito imponibile ammonta pertanto allo

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RS 961.011

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0,73 per cento. Se questo tasso d'interesse tecnico massimo (m) è inserito nella formula prevista all'articolo 22 capoverso 3 lettera c D-LIFD, la quota di reddito imponibile si attesta su un tasso arrotondato al 9 per cento.

La nuova normativa si applica alle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA, alle rendite vitalizie e ai vitalizi secondo il CO e alle assicurazioni di rendita vitalizia estere. La presente revisione legislativa non comporta alcun cambiamento per le pensioni e le rendite del 2° pilastro né per quelle del pilastro 3a. Il termine di rendita vitalizia, così come inteso nella nuova regolamentazione, corrisponde a quello del diritto vigente. Cambia unicamente il calcolo della sua quota di reddito imponibile; il risultato può variare di anno in anno.

3.2

Attuazione

Poiché le autorità di tassazione cantonali devono attuare la normativa proposta, l'AFC ha provveduto a richiedere anche il parere tecnico del gruppo di lavoro Previdenza della CSI. Da esso è scaturito che ai fini di una corretta attuazione è assolutamente necessario che gli assicuratori comunichino alle autorità fiscali i dati rilevanti per l'imposizione. In questo modo è possibile assicurare nella pratica la corretta imposizione delle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Per garantire tale flusso di informazioni, è necessario adeguare la procedura di notifica secondo la LIP per le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Con questa procedura si garantisce che le amministrazioni fiscali cantonali ricevano i dati e le informazioni necessari tramite l'AFC. Un adeguamento della procedura di notifica secondo la LIP è dettato anche da ragioni pratiche, perché la notifica sarà effettuata in forma puramente elettronica, riducendo al minimo l'onere amministrativo a carico di assicuratori e autorità fiscali.

Le autorità fiscali cantonali che ricevono le informazioni necessarie possono verificare se il calcolo della quota di reddito forfettaria e la determinazione del reddito imponibile sono stati eseguiti correttamente.

Affinché le autorità summenzionate ottengano le informazioni giuste, l'OIPrev deve essere completata con una disposizione che precisi quali informazioni gli assicuratori devono notificare annualmente all'AFC. Inoltre, l'AFC elaborerà un apposito modulo (cfr. art. 19 cpv. 1 OIPrev), attraverso il quale tali dati e informazioni dovranno esserle comunicati. Si tratta nello specifico delle seguenti informazioni: ­

anno in cui è stato concluso il contratto d'assicurazione: su tale base la FINMA fissa il tasso d'interesse massimo, necessario per il calcolo della quota di reddito imponibile;

­

importo della prestazione di rendita garantita: su di esso occorre applicare la quota di reddito imponibile. L'importo così calcolato confluisce nella base di calcolo imponibile;

­

prestazioni eccedentarie: ossia le eccedenze al 100 per cento;

­

quota di reddito da prestazioni eccedentarie: questo importo corrisponde al 70 per cento delle prestazioni eccedentarie e costituisce reddito imponibile;

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­

quota di reddito imponibile complessiva: è composta dalle eccedenze imponibili e dalla prestazione imponibile calcolata partendo dalla prestazione di rendita garantita sulla quale è applicata la quota di reddito imponibile.

3.3

Imposizione in caso di rimborso e di riscatto

I pareri tecnici dell'ASA e del gruppo di lavoro Previdenza della CSI hanno indicato che fondamentalmente la prassi vigente in materia di imposizione del riscatto e di imposizione del rimborso in seguito a decesso può essere mantenuta. Come indicato nella tabella sottostante, in caso di rimborso in seguito a decesso e in caso di riscatto, laddove serva alla previdenza, per determinare la base di calcolo si distinguerà tra prestazione garantita ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 lettera a LIFD e un'eventuale prestazione eccedentaria ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 lettera b LIFD.

L'imposta è ancora calcolata conformemente all'articolo 38 LIFD in modo separato rispetto agli altri redditi, su un quinto della tariffa. Se il riscatto non serve alla previdenza, non cambia nulla rispetto alla prassi attuale.

Base di calcolo

Calcolo dell'imposta

Rimborso in seguito a decesso

Prestazione garantita

Art. 22 cpv. 3 lett. a LIFD

Art. 38 LIFD

Prestazione eccedentaria

Art. 22 cpv. 3 lett. b LIFD

Art. 38 LIFD

Riscatto con funzione previdenziale

Prestazione garantita

Art. 22 cpv. 3 lett. a LIFD

Art. 38 LIFD

Prestazione eccedentaria

Art. 22 cpv. 3 lett. b LIFD

Art. 38 LIFD

Reddito effettivo secondo l'art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD

Insieme agli altri redditi alla tariffa ordinaria (art. 36 LIFD)

Riscatto senza funzione previdenziale

La normativa proposta non ha alcuna ripercussione sul metodo d'imposizione utilizzato finora e dunque nemmeno sulla giurisprudenza vigente. Si limita a presentare un nuovo calcolo della quota di reddito imponibile per prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia nonché da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio.

Tuttavia, questa nuova imposizione del reddito influisce sull'entità della prestazione imponibile calcolata in base al tasso d'interesse massimo applicabile fissato dalla FINMA o alle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni.

Tassa di successione Attualmente, per quanto riguarda il rimborso in caso di decesso, la prestazione di rendita soggiace all'imposta sul reddito nella misura della componente di reddito forfettaria, mentre il rimanente 60 per cento viene considerato in modo forfettario quale rimborso del capitale versato dalla persona defunta e non ancora utilizzato. Esso confluisce pertanto nella massa ereditaria del beneficiario e soggiace alla tassa di successione vigente nel Cantone dell'ultimo domicilio dell'ereditando a seconda della regolamentazione applicata da quel Cantone. Con la normativa proposta la quota di reddito imponibile non corrisponde più all'aliquota forfettaria del 40 per cento. Di conseguenza cambia anche la quota soggetta alla tassa di successione, che è comunque nota 13 / 30

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ai Cantoni, poiché anche in caso di rimborso gli assicuratori hanno l'obbligo di notificare loro tramite l'AFC le informazioni necessarie ai fini di una corretta imposizione.

3.4

Prodotti assicurativi esteri

Le rendite vitalizie possono derivare anche da contratti d'assicurazione esteri. Inoltre, non è da escludere che possano esserci anche contratti di rendita vitalizia esteri analoghi alle rendite vitalizie secondo il CO.

In base al diritto vigente, in questi casi verrebbe applicata la quota forfettaria del 40 per cento (art. 22 cpv. 3 LIFD). Con la normativa proposta si pone la questione di quale debba essere il metodo d'imposizione determinante per i prodotti assicurativi esteri: l'imposizione di assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA o l'imposizione di rendite vitalizie secondo il CO.

Un'eventuale imposizione di contratti di rendita vitalizia esteri analoga a quella applicata alle rendite vitalizie secondo il CO non sembra porre problemi. In caso di rendite vitalizie derivanti da contratti d'assicurazione esteri la questione sembra essere più complessa. Dal punto di vista della parità di trattamento si imporrebbe di per sé lo stesso metodo di tassazione utilizzato per le assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Il tutto comporterebbe però problemi nell'attestare e comprovare le informazioni. Mentre per i contratti d'assicurazione secondo la LCA l'assicuratore svizzero può essere obbligato per legge a mettere a disposizione delle autorità fiscali le attestazioni e le informazioni necessarie per la tassazione, questo non è possibile nel caso degli assicuratori esteri. In qualità di cliente di un assicuratore estero, nemmeno il contribuente sarebbe quindi in grado di fornire per l'imposizione delle assicurazioni di rendita vitalizia estere le informazioni richieste secondo il metodo definito dalla LCA; inoltre l'AFC non potrebbe verificare tali informazioni. Per questo motivo, nel caso delle assicurazioni di rendita vitalizia estere è proposta l'applicazione dello stesso metodo d'imposizione delle rendite vitalizie secondo il CO.

3.5

Impiego del numero AVS

La legge federale del 18 giugno 202112 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale prevede che gli istituti di previdenza e di assicurazione hanno l'obbligo di impiegare il numero AVS per notificare le prestazioni d'assicurazione secondo l'articolo 7 LIP.

Ciò consente alle autorità fiscali cantonali di attribuire con certezza le prestazioni assicurative agli incarti di pertinenza. A loro volta, i beneficiari delle prestazioni d'assicurazione sono tenuti a comunicare il loro numero AVS agli assicuratori. Qualora non ottemperino a tale obbligo, l'assicuratore può rinviare il versamento della prestazione. Queste modifiche si applicherebbero anche alle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Dopo che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, ossia

12

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il 7 ottobre 2021, il nostro Collegio ha optato per una messa in vigore a tappe. L'articolo 38 capoverso 5 LIP entrerà in vigore il 1° settembre 2022 e l'articolo 38 capoverso 4 LIP il 1° febbraio 2023.

3.6

Compatibilità tra compiti e finanze

Per i contribuenti: nel contesto degli attuali tassi d'interesse, l'onere fiscale delle prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia nonché da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio è in calo e, in un futuro prossimo, dovrebbe rimanere inferiore a quello che consegue dal diritto vigente. L'obbligo di notifica delle prestazioni alle autorità fiscali cantonali rimane invariato.

Per gli assicuratori: l'obbligo leggermente esteso di rilasciare attestazioni a cadenza annuale comporterà un onere fiscale supplementare per gli assicuratori, in particolare durante la fase di attuazione. Gli assicuratori sulla vita interessati hanno accettato espressamente di assumere questo onere supplementare.

Per le autorità fiscali cantonali: le notifiche conformi alla LIP, che si effettueranno annualmente e in forma elettronica, offrono alle autorità fiscali cantonali maggiori possibilità di controllo. Il dispendio amministrativo viene ridotto al minimo. Queste autorità dovranno tuttavia assumere un carico supplementare nel campo dell'informatica al momento dell'introduzione della nuova normativa proposta. I Cantoni che riscuotono un'imposta di successione sulle rendite vitalizie (pilastro 3b) nell'ambito di un rimborso dei premi in caso di decesso devono eventualmente adeguare la loro legislazione in materia.

Per l'AFC: l'AFC deve elaborare un nuovo modulo di dichiarazione elettronico e adeguare le applicazioni esistenti per estendere la procedura di notifica elettronica.

Idealmente tali adeguamenti sono integrati in un progetto informatico dell'AFC già pianificato, che prevede di rimpiazzare le applicazioni attuali e di digitalizzare tutti i processi. L'onere supplementare che ne deriva verrà addebitato al suddetto progetto.

La digitalizzazione offre l'opportunità di semplificare i processi e le operazioni e di accrescerne l'efficacia.

4

Commento ai singoli articoli

4.1

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 22 cpv. 3 La nuova regolamentazione enunciata al capoverso 3 non prevede più una percentuale fissa e indica semplicemente che le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e i contratti di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. La modalità di calcolo di tale quota per i singoli casi è specificata nei punti di seguito esposti (lett. a­c).

Ora le assicurazioni di rendita vitalizia, che la precedente formulazione integrava implicitamente nel concetto di rendite vitalizie, saranno menzionate espressamente. Ciò 15 / 30

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è dovuto al fatto che si tratta dell'elemento dell'enumerazione più importante sotto il profilo economico. Inoltre, questa modifica è indicata nella misura in cui il calcolo della quota di reddito segue regole diverse per le assicurazioni di rendita vitalizia e per le rendite vitalizie.

L'imposizione del rimborso e del riscatto non è regolamentata espressamente nella legge ma risulta dalla prassi in vigore che viene conservata per analogia (cfr. n. 3.3).

Secondo la giurisprudenza, le rendite vitalizie temporanee (o le assicurazioni di rendita vitalizia temporanea) di durata inferiore o pari a cinque anni devono ricevere lo stesso trattamento fiscale delle rendite a termine13. L'imposizione è dunque retta dall'articolo 20 capoverso 1 lettera a LIFD. Invece le rendite vitalizie temporanee di durata superiore a cinque anni vengono tassate come le rendite vitalizie a vita secondo l'articolo 22 capoverso 3 LIFD. Tale distinzione è giustificata dal fatto che le rendite vitalizie temporanee occupano una posizione intermedia tra le rendite vitalizie a vita e le rendite a termine. In particolari circostanze assumono di fatto il carattere di rendite a termine, nello specifico quando è poco probabile che il decesso si verifichi durante il periodo di decorrenza della rendita e tale rischio biometrico passa quindi in secondo piano.

Rendita vitalizia a vita

Rendita vitalizia temporanea

Durata superiore a 5 anni

Art. 22 cpv. 3 LIFD

Rendita a termine

Durata inferiore o uguale a 5 anni

Art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD

e: quota di reddito imponibile della rendita R K: capitale versato n: durata della rendita in anni R: rendita annua

Le lettere a­c disciplinano il calcolo della quota di reddito imponibile per le prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia svizzere (lett. a), per le prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia svizzere (lett. b) e per le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere, da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio (lett. c).

Lettera a: il calcolo della quota di reddito imponibile per le prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia si basa su un modello di contratto stipulato sulla vita di una persona di 62 anni, finanziato con un premio unico, che prevede il pagamento anticipato della rendita e un periodo di differimento di due anni prima che 13

Sentenza del Tribunale federale 2C_596/2007 del 24.6.2008, consid. 4.5.

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inizi a decorrere la rendita. Sulla base dei dati dell'Ufficio federale di statistica sull'aspettativa di vita, ossia una durata di vita residua di circa 20 anni per gli uomini e 23 per le donne da quando decorre la prestazione di rendita, la durata media di versamento della rendita attesa per entrambi i sessi è pari a 22 anni.

Queste ipotesi si basano sull'analisi di un portafoglio rappresentativo di assicurazioni di rendita svizzere, dal quale è stato estrapolato un modello di contratto ideale con questi parametri14.

Un parametro essenziale della formula è il tasso d'interesse garantito che viene stabilito al momento della conclusione del contratto per l'intera durata dello stesso. Il suo valore limite superiore corrisponde al tasso d'interesse tecnico massimo fissato dalla FINMA secondo l'articolo 121 capoverso 1 OS, sulla base dell'articolo 36 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 200415 sulla sorveglianza degli assicuratori. Esso viene determinato alla conclusione del contratto e vale per l'intera durata contrattuale.

Deve essere indicato dall'assicuratore e confluisce nel calcolo della quota di reddito imponibile, anche quando il tasso d'interesse garantito di un contratto è inferiore al tasso d'interesse tecnico massimo. Quindi, per tutti i contratti conclusi in uno stesso anno civile si ottiene una quota di reddito imponibile unitaria, indipendentemente dalla decorrenza della rendita. Se il tasso d'interesse è negativo o nullo, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.

Esempio di calcolo Nel 2020 un contribuente riceve una rendita garantita di 20 000 franchi in virtù di un contratto di assicurazione di rendita vitalizia concluso nel 2015. Il tasso d'interesse tecnico massimo nel 2015 era dell'1,25 per cento. Pertanto, la quota di reddito si calcola secondo la seguente formula:




= 1

1 + 22 1
100% = 1
22 1 + 23

1.012522 1
100% 14%
22 0.0125 1.012523

Di conseguenza, la rendita di 20 000 ricevuta è imponibile nella misura del 14 per cento, ossia di 2800 franchi.

Lettera b: le prestazioni eccedentarie sono prestazioni assicurative contrattuali che non si basano sul tasso d'interesse tecnico garantito, bensì vengono erogate all'occorrenza in funzione del risultato dei costi, dei rischi e degli investimenti dell'assicuratore, in aggiunta alle prestazioni tariffarie inizialmente garantite.

Secondo le condizioni quadro regolatorie in vigore, l'assicuratore deve indicare espressamente allo stipulante le prestazioni eccedentarie versate16. Contrariamente alla quota di reddito imponibile delle prestazioni di rendita garantite, le prestazioni eccedentarie versate annualmente sono dunque definite, indicate e comunicate allo

14

15 16

Peter Lang, «Die Altersrentenversicherung der Säule 3b ­ Revisionsbedarf bei den steuerlichen Rahmenbedingungen», in Archivio di diritto fiscale svizzero, 2012­2013, n. 9, pagg. 521­544, qui pag. 529.

RS 961.01 FINMA, circolare 2016/6 «Assicurazione sulla vita» del 3.12.2015, n. marg. 123 segg.

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stipulante in modo chiaro. Attualmente però, di norma nell'attestazione fiscale non figura l'indicazione separata di tali prestazioni.

In linea di principio la prestazione eccedentaria può quindi essere presa in considerazione individualmente nell'imposta sul reddito sulla base della prestazione effettiva, per assicurare un'imposizione di tutte le prestazioni contrattuali adeguata dal punto di vista della sistematica fiscale.

Poiché la componente di rimborso del capitale è già considerata per intero nel calcolo della quota di reddito imponibile derivante dalla prestazione garantita, la prestazione eccedentaria non contiene più alcuna componente di rimborso del capitale e potrebbe dunque venire tassata al 100 per cento.

Tenendo presente che di norma le eccedenze vengono costituite partendo da tre componenti (interessi, rischi, costi), per una parte delle eccedenze versate si tratta di un rimborso di costi sostenuti. Poiché i costi nel modello di calcolo di cui alla lettera a non vengono considerati, i risparmi sui costi dovrebbero giustamente essere estrapolati dalla rendita eccedentaria, altrimenti l'imposizione si baserebbe su un rendimento netto troppo alto. Dato che un'estrapolazione degli effettivi risparmi sui costi non è possibile, si deve tenere conto della componente dei costi in modo forfettario mediante una riduzione del 30 per cento, così che le rendite eccedentarie confluiscano per il 70 per cento nella base di calcolo.

Lettera c: nel caso delle rendite vitalizie e dei vitalizi, a differenza delle assicurazioni di rendita, non è necessaria alcuna distinzione tra prestazione garantita e prestazione eccedentaria. Risulta pertanto più semplice calcolare la quota di reddito imponibile.

Fondamentalmente occorre applicare la stessa formula utilizzata per il calcolo della quota di reddito imponibile nel caso della prestazione assicurativa garantita di cui alla lettera a. Tuttavia non ci si basa sul tasso d'interesse tecnico massimo fissato dalla FINMA, bensì sul rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni, riferito all'anno fiscale in questione e ai nove anni precedenti. In questo modo, da un lato, si tiene conto del fatto che le rendite vitalizie siano a lungo termine. Dall'altro, negli anni la quota di reddito imponibile può adeguarsi alle
fluttuazioni dei tassi d'interesse, senza registrare di anno in anno variazioni repentine. Per evitare una posizione di vantaggio rispetto alle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA, il rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione che funge da riferimento per il calcolo della quota di reddito imponibile per le rendite vitalizie e i vitalizi secondo il CO e per le assicurazioni di rendita vitalizia estere è aumentato di 0,5 punti percentuali.

Esempio di calcolo Nel 2020 un contribuente riceve una rendita vitalizia di 20 000 franchi. Per il 2020 e i nove anni precedenti, la Banca nazionale svizzera ha indicato il seguente rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni: 2011

1,47 %

2012

0,65 %

2013

0,95 %

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2014

0,69 %

2015

­ 0,07 %

2016

­ 0,36 %

2017

­ 0,07 %

2018

0,03 %

2019

­ 0,49 %

2020

­ 0,52 %

2011­2020, rendimento annualizzato

0,23 %

2011­2020, rendimento annualizzato e aumentato di 0,5 punti percentuali

0,73 %

Il rendimento annualizzato degli anni 2011­2020 è pari allo 0,23 per cento. Con l'aumento di 0,5 punti percentuali, il tasso d'interesse determinante per il calcolo della quota di reddito (r) è dello 0,73 per cento. La quota di reddito si calcola quindi secondo la seguente formula, arrotondando il risultato al valore percentuale intero superiore o inferiore secondo le regole dell'arrotondamento commerciale17:




= 1

1 + 22 1
100% = 1
22 1 + 23

1.007322 1
100% 9%
22 0.0073 1.007323

Pertanto, la rendita di 20 000 franchi ricevuta è imponibile nella misura del 9 per cento, ossia di 1800 franchi.

La quota di reddito imponibile è determinata in base alla lettera c anche in caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere. Il motivo è che il contribuente in genere non è in grado di presentare un'attestazione sufficientemente valida sotto il profilo giuridico secondo le lettere a e b per determinare le quote di reddito.

Quale ausilio per i contribuenti e le autorità fiscali cantonali, l'AFC pubblicherà ogni anno una lista delle attuali quote di reddito imponibili ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 lettere a e c D-LIFD e dei rendimenti annualizzati delle obbligazioni della Confederazione con durata decennale.

Art. 33 cpv. 1 lett. b Per le rendite vitalizie in ambito privato continuano a valere soluzioni coordinate per entrambe le parti. Da un lato, il creditore deve dichiarare la componente di reddito di cui all'articolo 22 capoverso 3 lettera c, ma non la componente di rimborso del capitale della singola rendita. Dall'altro, il debitore privato può dedurre dall'imposta sul reddito la stessa componente di reddito.

17

Se la quota di reddito calcolata secondo la lett. a o la lett. c corrisponde ad es.

all'8,4999 %, il valore è arrotondato all'8 %; se la quota corrisponde invece all'8,5000 %, il valore è arrotondato al 9 %.

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Come finora, questa regolamentazione non si applica alle rendite commerciali che sono a carico di un'azienda, poiché il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato secondo l'articolo 27. Il valore attuale della rendita deve dunque essere iscritto a passivo nel bilancio.

La deducibilità degli oneri permanenti rimane invariata.

Art. 127 cpv. 1 lett. c Questa disposizione disciplina l'obbligo di terzi di rilasciare attestazioni al contribuente. Il diritto vigente prevede già che gli assicuratori debbano rilasciare attestazioni al contribuente sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi (cfr. art. 127 cpv. 1 lett. c LIFD). La disposizione comprende anche le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. L'imposizione futura di suddette prestazioni implica tuttavia che gli assicuratori attestino informazioni supplementari che non figurano ancora all'articolo 127 capoverso 1 lettera c LIFD (vedi n. 3.2). Nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA, quindi, l'assicuratore deve inoltre indicare l'anno di conclusione del contratto d'assicurazione, l'importo della rendita vitalizia garantita, la quota di reddito imponibile complessiva secondo l'articolo 22 capoverso 3 LIFD nonché, separatamente, le prestazioni eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni di cui all'articolo 22 capoverso 3 lettera b LIFD. Pertanto, l'articolo 127 capoverso 1 lettera c LIFD deve essere integrato di conseguenza.

4.2

Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 7 cpv. 2 Si rinvia al commento relativo all'articolo 22 capoverso 3 LIFD.

Art. 9 cpv. 2 lett. b Si rinvia al commento relativo all'articolo 33 capoverso 1 lettera b LIFD.

Art. 72zbis Di norma i Cantoni chiedono circa due anni per attuare una modifica della LAID nel diritto cantonale. Il nostro Consiglio terrà conto di tale aspetto al momento di determinare la data di entrata in vigore della modifica.

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4.3

Legge federale sull'imposta preventiva (LIP)

Art. 19 cpv. 3 e 4 Capoverso 3: il tenore della disposizione rimane invariato. La formulazione del capoverso 3 viene adeguata a quella del capoverso 4, affinché l'articolo risulti nel complesso più comprensibile. In entrambi i capoversi si rinuncia al requisito della forma scritta, in quanto la notifica è effettuata mediante moduli elettronici.

Capoverso 4: l'articolo 7 LIP stabilisce come norma generale che l'imposta preventiva sulle prestazioni d'assicurazione ha per oggetto anche le rendite vitalizie, se l'assicurazione fa parte del portafoglio svizzero dell'assicuratore e se, al verificarsi dell'evento assicurato, lo stipulante o un avente diritto è domiciliato in Svizzera. L'articolo 8 LIP, invece, prevede determinate eccezioni. Questi principi e la relativa prassi non vengono modificati, poiché in base a quanto esposto in precedenza le prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA restano assoggettate all'imposta preventiva. Poiché nel caso delle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA si tratta di assicurazioni sulla vita18, l'assoggettamento all'imposta preventiva vale anche per il riscatto e il rimborso.

Anche il principio di cui all'articolo 19 capoverso 1 LIP, secondo cui l'assicuratore deve soddisfare all'obbligazione fiscale con la notifica della prestazione imponibile a meno che, prima del versamento, lo stipulante o un avente diritto non gli comunichi, per iscritto, di opporsi alla notifica, viene mantenuto. Come finora, l'obbligo di notifica sorge al momento del versamento della prestazione19.

Tuttavia per le prestazioni periodiche derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA occorre adeguare il momento della notifica, sinora disciplinato all'articolo 19 capoverso 3 LIP, poiché nello specifico ­ diversamente dalla procedura di notifica vigente per le prestazioni d'assicurazione secondo la LIP20 ­ è necessaria una notifica ricorrente su base annua (vedi n. 3.2). L'articolo 19 LIP è dunque completato con un capoverso 4, il quale sancisce che le prestazioni periodiche derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA devono essere notificate ogni anno. Poiché le rendite vitalizie versate sono tassate insieme agli altri redditi e di conseguenza devono figurare nella dichiarazione fiscale, le notifiche devono essere
fatte all'AFC nei 30 giorni successivi alla fine dell'anno civile in cui sono state eseguite le prestazioni. Dato che la dichiarazione fiscale solitamente viene compilata soltanto l'anno successivo, questa regola permette di disporre delle informazioni necessarie per il controllo della dichiarazione fiscale al momento della presentazione della dichiarazione stessa.

18

19 20

Cfr. Stefan Widmer, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/Maja Bauer-Balmelli (ed.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2a edizione, Zurigo 2012, art. 7, n. 10.

Cfr. art. 12 cpv. 2 LIP; W. Robert Pfund, Die Eidgenössische Verrechnungssteuer, n. 2.4.

ad art. 19 cpv. 1 LIP.

Rapporto esplicativo concernente la procedura di consultazione sulla legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili; www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFF > Legge federale sull'imposizione di rendite vitalizie e forme di previdenza simili (in attuazione della mozione 12.3814) > Rapporto n. 1.2.6.

21 / 30

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Soltanto nel caso del rimborso in seguito a decesso e, talvolta, nel caso del riscatto, è possibile un'imposizione separata della prestazione secondo l'articolo 38 LIFD. Per tenere conto di questa circostanza, alla notifica in caso di rimborso o di riscatto si applica la disposizione di cui all'articolo 19 capoverso 3 LIP. Ciò risulta dal fatto che l'articolo 19 capoverso 4 LIP parla di prestazioni periodiche, e il riscatto e il rimborso non rientrano in questa categoria. Occorre osservare che anche in caso di riscatti parziali, che parimenti non sono prestazioni periodiche ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 LIP, alla prestazione che viene riscattata si applica il termine di cui all'articolo 19 capoverso 3 LIP. Le prestazioni di rendita periodiche versate eventualmente in parallelo (e probabilmente decurtate dopo il riscatto parziale) devono essere tuttavia notificate separatamente all'AFC nei 30 giorni successivi alla fine dell'anno civile in cui sono state eseguite. In questo modo si assicura che le autorità fiscali ricevano tutte le informazioni necessarie per far valere le pretese fiscali della Confederazione e dei Cantoni relative all'assicurazione.

La nuova normativa si applica soltanto alle assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA. Per le altre rendite vitalizie e pensioni, in particolare le rendite del 2° pilastro e del pilastro 3a, la presente revisione legislativa non comporta alcuna modifica.

L'articolo 19 capoverso 1 LIP prevede la possibilità di opporsi alla notifica. In questo caso l'assicuratore deve soddisfare alla sua obbligazione presentando il rendiconto dell'imposta preventiva. La modifica dell'imposizione di assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA non comporta alcun adeguamento relativo al rendiconto dell'imposta preventiva, ragione per cui non è necessario modificare la legge o l'ordinanza in questo ambito. Le basi legali e la prassi in vigore rimangono invariate. In particolare, l'imposta preventiva sulle prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia secondo la LCA scade 30 giorni dopo la fine di ogni mese per le prestazioni eseguite nel corso dello stesso (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. d LIP). L'articolo 19 capoverso 4 LIP non si applica all'ambito del rendiconto dell'imposta preventiva.

Le informazioni precise che gli assicuratori devono notificare all'AFC devono essere regolamentate nell'OIPrev (vedi n. 3.2).

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

L'AFC non dispone di dati relativi al gettito fiscale derivante dalle assicurazioni di rendita vitalizia nonché dai contratti di rendita vitalizia e di vitalizio. Tale gettito e le ripercussioni finanziarie della normativa proposta devono pertanto essere stimati in maniera sommaria. A tal fine, è necessario avanzare diverse ipotesi.

La FINMA indica i pagamenti effettuati dagli assicuratori nel 2019 a titolo di rendita, riscatto e rimborso. Questi dati consentono di stimare il volume determinante dei versamenti nel pilastro 3b conformemente alla tabella sottostante.

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Pagamenti degli assicuratori per rendite, riscatti e rimborsi derivanti da assicurazioni individuali di rendita e assicurazioni di rendita legate a partecipazioni nel 2019 (in mio. di fr.)

A

Totale

Rendite

Riscatti

Rimborsi

1271

156

242

B

­ pilastro 3a

35

21

14

C

­ pilastro 3b

1089

106

42

D=A-B-C

­ valore residuo

147

29

186

pilastro 3b con quota residua proporzionale

1231

130

189

E=C+C/(C+B)*D

Fonti: FINMA, Excel Reporting degli assicuratori 2019, pagamenti per eventi assicurati al lordo, assicuratori sulla vita (redatto in tedesco e francese); calcolo dell'AFC per il pilastro 3b con quota residua proporzionale

Secondo il diritto vigente, il gettito fiscale è stimato a 31 milioni di franchi per l'imposta federale diretta (IFD; compresa la quota cantonale del 21,2 %) e a 93 milioni di franchi per le imposte dei Cantoni e dei Comuni. Questo calcolo si basa sugli elementi seguenti: ­

volume stimato dei pagamenti derivanti dalle assicurazioni individuali di rendita e dalle assicurazioni di rendita legate a partecipazioni a titolo di rendita, riscatto e rimborso;

­

quota di reddito imponibile del 40 per cento secondo il diritto in vigore;

­

aliquote d'imposta ipotetiche del 6 per cento per le rendite e dell'1,2 per cento per i riscatti e il rimborso nell'ambito dell'imposta federale diretta;

­

aliquote d'imposta ipotetiche del 18 per cento per le rendite e del 3,6 per cento per i riscatti e il rimborso nell'ambito delle imposte dei Cantoni e dei Comuni.

Stima del gettito fiscale derivante dalle assicurazioni di rendita secondo il diritto vigente nel 2019 Prestazioni in Quota di redmio. fr. dito imponibile

Rendite Riscatti Rimborsi Totale

Aliquota Aliquota Cantoni IFD e Comuni

Gettito IFD in Gettito Cantoni e mio. fr. Comuni in mio. fr.

A

B

C

D

E=A*B*C

F=A*B*D

1231 130 189 1551

40 % 40 % 40 %

6,0 % 1,2 % 1,2 %

18,0 % 3,6 % 3,6 %

29,556 0,625 0,906 31,087

88,667 1,876 2,718 93,262

Fonte: AFC

Con la riforma proposta viene ridotta la percentuale dei versamenti che confluisce nella base di calcolo dell'imposta sul reddito. La quota di reddito imponibile dipende

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dal valore del tasso d'interesse tecnico massimo. Per i contratti d'assicurazione conclusi tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2021 risulta, a seconda dell'anno di conclusione, una quota di reddito imponibile compresa tra il 30 per cento e l'1 per cento sulla remunerazione al tasso d'interesse tecnico massimo. A ciò si aggiunge un'eventuale partecipazione alle eccedenze, imponibile al 70 per cento.

Tasso d'interesse tecnico massimo e quota di reddito imponibile di polizze in franchi Anno di conclusione del contratto

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tasso d'interesse tecnico massimo (art. 121 cpv. 1 OS)

Quota di reddito imponibile sulla remunerazione al tasso d'interesse tecnico massimo

Polizze con versamento unico

Altre polizze

Polizze con versamento unico

Altre polizze

3,00 % 2,75 % 2,75 % 2,50 % 2,25 % 2,25 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 1,75 % 1,75 % 1,50 % 1,50 % 1,25 % 1,25 % 0,50 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 %

3,00 % 2,75 % 2,75 % 2,50 % 2,25 % 2,25 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 1,75 % 1,75 % 1,50 % 1,50 % 1,25 % 1,25 % 0,75 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 %

30 % 28 % 28 % 26 % 24 % 24 % 21 % 21 % 21 % 21 % 19 % 19 % 17 % 17 % 14 % 14 % 6% 1% 1% 1% 1% 1%

30 % 28 % 28 % 26 % 24 % 24 % 21 % 21 % 21 % 21 % 19 % 19 % 17 % 17 % 14 % 14 % 9% 3% 3% 3% 3% 3%

Quota di reddito imponibile sulle partecipazioni alle eccedenze

70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 %

Fonti: FINMA: tasso d'interesse tecnico massimo; AFC: quota di reddito imponibile

Sulla base di una valutazione del portafoglio assicurativo di Swiss Life, in funzione del loro tasso d'interesse tecnico è possibile ripartire in tre classi le prestazioni di rendita periodiche e la quota di reddito imponibile ponderata, conformemente alla tabella seguente:

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Quota di reddito imponibile ponderata secondo il tasso d'interesse tecnico, per fascia Classe

Fascia del tasso d'interesse tecnico

Quota sulle prestazioni di rendita periodiche

Quota di reddito imponibile ponderata (senza partecipazioni alle eccedenze)

Classe 1 Classe 2 Classe 3

0,05 %­1,75 % 2,00 %­2,50 % 3,00 %­3,75 %

10 % 50 % 40 %

15 % 23 % 32 %

Fonte: Swiss Life

Su questa base si può stimare il gettito fiscale che la riforma produrrà per l'imposta federale diretta e per le imposte sul reddito riscosse dai Cantoni e dai Comuni, come illustrato nelle due tabelle sottostanti: Stima del gettito fiscale dell'imposta federale diretta riscossa sulle assicurazioni di rendita, a seguito della riforma Tipo di prestazione

Classe

Quota sulla prestazione

A

Prestazione Quota di redAliquota Gettito fiscale in mio. fr. dito imponibile d'imposta IFD IFD, incl. quota ponderata ipotetica cantonale in mio. fr.

B=A*prestazione

C

D

E=B*C*D

Rendite Rendite Rendite Rendite

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Totale

10 % 50 % 40 % 100 %

123,1 615,7 492,6 1 231,5

15 % 23 % 32 %

18 % 18 % 18 %

1,108 8,497 9,458 19,064

Riscatti Riscatti Riscatti Riscatti

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Totale

10 % 50 % 40 % 100 %

13,0 65,2 52,1 130,3

15 % 23 % 32 %

3,6 % 3,6 % 3,6 %

0,023 0,180 0,200 0,403

Rimborsi Rimborsi Rimborsi Rimborsi

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Totale

10 % 50 % 40 % 100 %

18,9 94,4 75,5 188,8

15 % 23 % 32 %

3,6 % 3,6 % 3,6 %

0,034 0,261 0,290 0,584

Totale

Totale

20,051

Fonte: AFC

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Stima del gettito fiscale dell'imposta sul reddito riscossa dai Cantoni e dai Comuni sulle assicurazioni di rendita, a seguito della riforma Tipo di Classe prestazione

Quota sulla prestazione A

Prestazione Quota di redAliquota in mio. fr. dito imponibile d'imposta IFD ponderata ipotetica B=A*prestazione

C

D

Gettito fiscale IFD incl. quota cantonale in mio. fr.

E=B*C*D

Rendite Rendite Rendite Rendite

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Totale

10 % 50 % 40 % 100 %

123,1 615,7 492,6 1 231,5

15 % 23 % 32 %

6% 6% 6%

3,325 25,492 28,374 57,191

Riscatti Riscatti Riscatti Riscatti

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Totale

10 % 50 % 40 % 100 %

13,0 65,2 52,1 130,3

15 % 23 % 32 %

1,2 % 1,2 % 1,2 %

0,070 0,539 0,600 1,210

Rimborsi Rimborsi Rimborsi Rimborsi

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Totale

10 % 50 % 40 % 100 %

18,9 94,4 75,5 188,8

15 % 23 % 32 %

1,2 % 1,2 % 1,2 %

0,102 0,782 0,870 1,753

Totale

Totale

60,154

Fonte: AFC

Vista l'impossibilità di considerare l'importo delle partecipazioni alle eccedenze imposte a un'aliquota più elevata, il gettito fiscale in caso di riforma è leggermente sottostimato e le ripercussioni finanziarie della riforma leggermente sovrastimate.

La tabella seguente riassume la stima delle minori entrate legate alla riforma per il 2019. La diminuzione delle entrate sarebbe stata pari a 11 milioni di franchi per l'imposta federale diretta e a 33 milioni di franchi per i Cantoni e i Comuni. Considerata la quota dei Cantoni sulle entrate dell'imposta federale diretta del 21,2 per cento, le minori entrate della Confederazione sarebbero ammontate a 9 milioni di franchi, mentre quelle dei Cantoni e dei Comuni a 35 milioni di franchi.

Stima delle minori entrate a seguito della riforma (in mio. fr.)

Gettito fiscale IFD, compresa la quota cantonale, secondo il diritto vigente

A

31,087

Gettito fiscale dei Cantoni e dei Comuni secondo il diretto vigente

B

93,262

Gettito fiscale IFD, compresa la quota cantonale, secondo il diritto vigente

C

20,051

Gettito fiscale dei Cantoni e dei Comuni secondo il diretto vigente

D

60,154

Minori entrate IFD, compresa la quota cantonale

E= ­(C­A)

11,036

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Minori entrate dei Cantoni e dei Comuni, esclusa la quota cantonale IFD

F= ­(D­B)

Minori entrate IFD, esclusa la quota cantonale

G=E*(1­=0.212)

Minori entrate dei Cantoni e dei Comuni, compresa la quota cantonale IFD

H=F+0.212*E

33,108 8,696 35,448

Se il livello dei tassi d'interesse dovesse rimanere basso, le entrate potrebbero continuare a ridursi con lo scadere dei contratti che prevedono l'applicazione di tassi d'interesse tecnici massimi più alti. Esse dovrebbero ricominciare a salire progressivamente soltanto in seguito a una normalizzazione dei tassi d'interesse.

Anche nel caso delle meno significative rendite vitalizie rette dal CO, si registrano minori entrate per i creditori a seguito della minore quota di reddito. Se il debitore della rendita adempie la propria obbligazione con la sostanza privata, egli conseguirà maggiori entrate a seguito della minore deduzione. Pertanto, le ripercussioni finanziarie derivanti da rendite vitalizie rette dal CO dovrebbero nel complesso essere molto contenute.

5.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

Per ottenere la percentuale necessaria a calcolare la quota di reddito imponibile, i Cantoni devono consultare ogni anno i dati mediante una procedura di richiamo. Ciò comporta un lieve aumento dell'onere amministrativo, che tuttavia non dovrebbe avere alcuna ripercussione sull'effettivo del personale di Cantoni e Comuni.

Neppure per la Confederazione si registrano ripercussioni sostanziali a livello del personale.

5.3

Ripercussioni sull'economia

Il disegno permette di eliminare la sovraimposizione delle rendite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia nonché da contratti di rendita vitalizia e contratti di vitalizio legata all'attuale basso livello dei tassi d'interesse. In questo modo gli attuali e i nuovi beneficiari di tali prestazioni vengono sgravati. Rispetto a prodotti alternativi, in particolare le rendite a termine, le assicurazioni di rendita vitalizia diventano più interessanti.

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6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il progetto si fonda sugli articoli 128 e 129 della Costituzione federale (Cost.)21, che conferiscono alla Confederazione la competenza di riscuotere l'imposta federale diretta e di emanare principi per l'armonizzazione fiscale. In particolare il legislatore deve disciplinare nelle linee essenziali l'imponibile a livello di legge (art. 127 cpv. 1 Cost.). Nel diritto vigente la quota di reddito imponibile delle prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia, da contratti di rendita vitalizia e da contratti di vitalizio è definita sotto forma di importo forfettario (art. 22 cpv. 3 LIFD e art. 7 cpv. 2 LAID). L'importo forfettario si basa per sua natura su un «caso medio». Quando i fatti a cui si deve applicare l'importo forfettario si discostano notevolmente da questo caso medio, risulta una sottoimposizione o una sovraimposizione. In passato, si è discusso più volte se un importo forfettario fosse giustificato nel caso delle rendite vitalizie e delle assicurazioni di rendita vitalizia. In particolare, la dottrina ha criticato l'importo forfettario considerandolo sproporzionatamente alto nel contesto del perdurare del basso livello dei tassi d'interesse. Anche la giurisprudenza del Tribunale federale ha sottolineato la sovraimposizione sistematica in determinati casi e messo in dubbio la compatibilità con il principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Nello specifico il Tribunale federale ha ravvisato la necessità di intervenire in relazione alla componente di reddito forfettaria del 40 per cento, considerata probabilmente non più adeguata22.

Il calcolo effettivo della componente imponibile degli interessi secondo la capacità economica sarebbe la soluzione migliore, perché terrebbe conto delle circostanze del singolo caso. Il calcolo dovrebbe infatti avvenire separatamente, in base alla decorrenza della rendita, all'età e al sesso. Questa opzione tuttavia è stata respinta, da un lato perché aumenterebbe notevolmente l'onere amministrativo per tutti gli interessati e, dall'altro, perché per le rendite vitalizie dei privati non è possibile individuare alcuna componente di interessi. La normativa proposta è adeguata, poiché contiene elementi dell'imposizione forfettaria e dell'imposizione effettiva. Calcolando la quota di reddito imponibile mediante
la formula basata sul tasso d'interesse massimo fissato dalla FINMA o sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni, si tiene conto delle rispettive condizioni di investimento. In tal modo si elimina l'attuale sovraimposizione sistematica delle prestazioni di rendita e il principio dell'imposizione secondo la capacità economica è rispettato (art. 127 cpv. 2 Cost.). La sovraimposizione in caso di rimborso e di riscatto di assicurazioni di rendita vitalizia viene notevolmente attenuata.

Fissando la formula nella legge è inoltre possibile desumere direttamente da quest'ultima l'entità dell'imponibile. In questo modo il disegno soddisfa quanto disposto dall'articolo 127 capoverso 1 Cost., secondo cui il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.

21 22

RS 101 Der Steuerentscheid, Sammlung aktueller steuerrechtlicher Entscheidungen, StE 2013 B 26.21 n. 6 e sentenza del Tribunale federale 2C_437/2020 del 17.2.2021, consid. 3.2.2.

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6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni previste riguardano la riscossione dell'imposta, ossia un ambito che sottostà esclusivamente alla sovranità fiscale svizzera. La riscossione dell'imposta federale diretta o dell'imposta preventiva nonché la definizione dell'oggetto dell'imposta competono unicamente al legislatore federale. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) concluse dalla Svizzera attribuiscono un diritto d'imposizione per le rendite vitalizie allo Stato di residenza del beneficiario oppure allo Stato da cui proviene la rendita vitalizia. Se il beneficiario risiede in Svizzera, la Svizzera può tassare le rendite vitalizie conformemente al diritto svizzero e, se la CDI prevede un diritto d'imposizione per lo Stato della fonte, deve evitare un'eventuale doppia imposizione (cfr. ad es. le CDI con la Svezia e il Sudafrica). Le disposizioni previste sono compatibili con le CDI concluse dalla Svizzera.

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