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Convenzione quadro di diritto pubblico concernente l'Amministrazione digitale Svizzera Adottata dal Consiglio federale il 24 settembre 2021 Approvata dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali il 17 dicembre 2021

Il Consiglio federale svizzero e la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), hanno convenuto quanto segue:

1

Oggetto e campo di applicazione

La presente convenzione quadro regola la cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della trasformazione digitale delle loro amministrazioni. I Cantoni coinvolgono i Comuni.

1

La convenzione quadro non interferisce con le competenze di Confederazione, Cantoni e Comuni.

2

2

Principi

Allo scopo di dirigere la trasformazione digitale nel sistema federale, la Confederazione e i Cantoni istituiscono l'organizzazione «Amministrazione digitale Svizzera» (ADS).

1

L'ADS promuove la trasformazione digitale delle amministrazioni in Svizzera, in particolare attraverso lo sviluppo di standard e in qualità di piattaforma politica (piattaforma politica preposta allo sviluppo standard). Essa assume i compiti di e-government Svizzera e della Conferenza svizzera sull'informatica (CSI).

2

L'ADS formula raccomandazioni. Non stabilisce norme vincolanti. Gli enti pubblici possono dichiarare vincolanti le raccomandazioni, mediante procedure interne nel proprio ambito di competenza.

3

L'ADS promuove lo scambio e il coordinamento di progetti a livello federale e intercantonale nell'ambito della trasformazione digitale dell'amministrazione.

4

2021-4081

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L'ADS collabora con organizzazioni specializzate, in particolare con l'associazione eCH, la ditta eOperations Svizzera SA e il gruppo specializzato intercantonale e-government della Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato.

5

L'ADS mantiene contatti con i servizi degli enti pubblici interessati della trasformazione digitale.

6

L'ADS ricerca il dialogo con le comunità scientifica ed economica, nonché con la società civile.

7

Entro il 2026 agli enti responsabili dovrà essere sottoposta una base decisionale sul possibile ulteriore sviluppo dell'ADS verso una piattaforma politica che fissi standard vincolanti.

8

3 3.1

Enti responsabili, partner ed enti pubblici che partecipano con contratti individuali Enti responsabili

La Confederazione e i Cantoni sono enti responsabili dell'ADS con pari diritti. Agiscono per il tramite del Consiglio federale e della Conferenza dei Governi cantonali.

1

2

Le decisioni degli enti responsabili sono adottate per consenso.

In qualità di enti responsabili, la Confederazione e i Cantoni hanno i seguenti diritti e doveri: 3

a.

designano i loro rappresentanti nell'organo di direzione politica, nell'organo di direzione operativa e nell'assemblea dei delegati;

b.

nominano, su proposta dell'organo di direzione politica, un incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'ADS;

c.

decidono ogni quattro anni il finanziamento di base dell'ADS mediante un preventivo e un piano finanziario triennale;

d.

decidono ogni quattro anni la strategia dell'ADS, su cui si basano per fissare le loro strategie in materia di trasformazione digitale dell'Amministrazione;

e.

vengono informati in merito al rapporto annuale, al consuntivo annuale e al piano d'attuazione;

f.

possono finanziare l'attuazione di singoli progetti e prestazioni su base volontaria e contrattuale;

g.

si adoperano affinché le collettività e le istanze competenti decidano entro i termini sulle proposte dell'organo di direzione politica, in un processo politicamente coordinato;

h.

promuovono, nell'ambito delle loro responsabilità, la diffusione dei risultati ottenuti o sostenuti nel quadro del mandato di prestazioni affidato all'ADS, in particolare i risultati relativi ai servizi di base, e la partecipazione a progetti e gruppi di lavoro.

I Cantoni definiscono strutture e processi che promuovono il coinvolgimento e la partecipazione dei loro Comuni.

4

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3.2

Partner

L'Unione delle città svizzere (UCS) e l'Associazione dei comuni svizzeri (ACS) possono sostenere l'ADS in qualità di partner.

1

2

Possono partecipare nei seguenti modi: a.

designano i loro rappresentanti nell'organo di direzione politica e nell'organo di direzione operativa, nonché nell'assemblea dei delegati;

b.

vengono informati in merito alla convenzione quadro, al preventivo e al piano finanziario triennale, nonché al rapporto e al consuntivo annuali;

c.

insieme agli enti responsabili decidono la strategia dell'ADS, su cui si basano per fissare le loro strategie in materia di trasformazione digitale dell'Amministrazione;

d.

prendono atto del piano di attuazione;

e.

finanziano l'attuazione di singoli progetti e prestazioni su base volontaria e contrattuale;

f.

promuovono, nell'ambito delle loro responsabilità, la diffusione dei risultati ottenuti o sostenuti nel quadro del mandato di prestazioni affidato all'ADS, in particolare i risultati relativi ai servizi di base, e la partecipazione a progetti e gruppi di lavoro.

3.3

Enti pubblici che partecipano con contratti individuali

I singoli Comuni e il Principato del Liechtenstein possono partecipare all'ADS con contratti individuali.

1

I contratti individuali vengono stipulati per un periodo di almeno un anno e rinnovati automaticamente, sempre che non vengano disdetti nove mesi prima della scadenza del periodo contrattuale.

2

Gli enti pubblici che partecipano all'ADS con contratti individuali hanno i seguenti diritti e obblighi: 3

a.

designano i loro rappresentanti nell'assemblea dei delegati;

b.

possono finanziare l'attuazione di singoli progetti e prestazioni su base volontaria e contrattuale;

c.

possono partecipare, attraverso l'assemblea dei delegati e la rappresentanza dei Comuni nell'organo di direzione operativa, alla definizione e all'attuazione della strategia dell'ADS, su cui si basano per fissare le loro strategie in materia di trasformazione digitale dell'Amministrazione;

d.

promuovono, nell'ambito delle loro responsabilità, la diffusione dei risultati ottenuti o sostenuti nel quadro del mandato di prestazioni affidato all'ADS, in particolare i risultati relativi ai servizi di base, e la partecipazione a progetti e gruppi di lavoro.

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4 4.1

Mandato di prestazioni Principi per l'adempimento dei compiti

L'ADS persegue un approccio interconnesso su tutto il territorio svizzero, coordina la gestione della trasformazione digitale tra i vari livelli istituzionali e al loro interno e consente la partecipazione e la definizione congiunta.

1

Le prestazioni dell'ADS sono finalizzate a creare un valore aggiunto per la popolazione, l'economia e le amministrazioni pubbliche, nonché a promuovere la cooperazione a tutti i livelli dello Stato.

2

Per l'esecuzione dei suoi compiti, l'ADS lavora a stretto contatto con le organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano della trasformazione digitale dell'amministrazione. L'ADS promuove il riutilizzo delle soluzioni e s'impegna affinché le soluzioni elaborate si affermino a tutti e tre i livelli dello Stato.

3

Nell'adempimento dei suoi compiti, si orienta alle linee guida attuali della Confederazione e dei Cantoni.

4

Interviene solo quando la cooperazione e il coordinamento tra i livelli dello Stato risultano necessari.

5

Coordina i suoi progetti e le sue prestazioni con i programmi e le organizzazioni delle politiche settoriali.

6

4.2 1

Compiti

L'ADS svolge in particolare i seguenti compiti: a.

definisce una visione comune, l'orientamento strategico, le priorità e i campi d'azione comuni;

b.

individua servizi di base necessari, accompagna la sviluppo di tali servizi, in particolare di un'e-ID, promuove la diffusione di servizi elettronici con un elevato potenziale di scalabilità e soluzioni innovative;

c.

promuove la standardizzazione e l'armonizzazione dei processi tecnici e specialistici in collaborazione con l'associazione eCH, l'interoperabilità e l'uso congiunto di soluzioni tecniche da parte di più servizi amministrativi;

d.

promuove basi e condizioni quadro giuridiche e politiche comuni per l'amministrazione digitale;

e.

sostiene gli enti pubblici interessati nel settore della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) mediante consulenza, coordinamento e raccomandazioni, nonché attraverso la rappresentanza degli interessi nei confronti dei fornitori di TIC, in particolare per quanto riguarda i contratti quadro comuni e le dichiarazioni delle condizioni degli enti pubblici interessati;

f.

rafforza l'interconnessione, la cooperazione e lo scambio di conoscenze fra le amministrazioni pubbliche ai tre livelli dello Stato e con le comunità economica e scientifica e la società civile;

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2

g.

costituisce un servizio di contatto per l'opinione pubblica, le comunità scientifica ed economica e la società civile sul tema dell'amministrazione digitale e monitora la situazione dell'amministrazione digitale in termini di qualità, quantità e intensità di utilizzo;

h.

promuove un cambiamento culturale verso l'amministrazione digitale tra i responsabili decisionali, nell'amministrazione pubblica e nella società in genere;

i.

collabora con le autorità di protezione dei dati per definire e convalidare gli standard nel campo della digitalizzazione.

L'ADS non fornisce prestazioni TIC proprie.

Essa svolge i suoi compiti nell'ambito di un ciclo strategico quadriennale con una pianificazione a tappe dell'attuazione.

3

4.3

Strategia

La strategia dell'ADS consente a Confederazione, Cantoni e Comuni di trovare un'intesa per l'attuazione e l'ulteriore sviluppo dell'amministrazione digitale. Trattandosi di una strategia mantello, intende dispiegare effetti sia verticali che orizzontali. A tal fine, definisce linee guida comuni, campi d'azione centrali e obiettivi strategici.

1

L'ADS elabora la strategia per un quadriennio sottoponendola per approvazione agli enti responsabili e ai partner.

2

Durante l'elaborazione della strategia, si definisce il rapporto tra la strategia dell'ADS e le varie strategie specialistiche e parziali adottate dalla Confederazione e dai Cantoni nel settore della trasformazione digitale.

3

4.4

Piano di attuazione

Nel piano di attuazione l'ADS definisce i progetti e le prestazioni chiave che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e dei campi d'azione stabiliti nella strategia.

Stabilisce obiettivi di attuazione misurabili e l'utilizzo dei mezzi finanziari corrispondenti.

1

L'ADS redige ogni anno il piano di attuazione. Il piano di attuazione è adottato dall'organo di direzione politica.

2

4.5

Monitoraggio e controlling

Il monitoraggio costituisce la base per l'elaborazione della strategia e del piano d'attuazione, nonché per l'ulteriore sviluppo dell'offerta di prestazioni. In particolare vengono osservati e interpretati gli sviluppi sociali, tecnici, politici e giuridici nel contesto nazionale e internazionale.

1

2

Gli enti pubblici interessati collaborano alla selezione dei temi da monitorare.

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Il controlling serve a verificare la qualità e il grado di conseguimento degli obiettivi e delle prestazioni definiti nella strategia, nel piano d'attuazione e nelle convenzioni sulle prestazioni. L'incaricato fa annualmente rapporto all'organo di direzione politica e all'organo di direzione operativa circa gli indicatori e la relativa interpretazione. Se necessario, tali organi adottano le misure adeguate.

3

4.6

Valutazione

Per sviluppare ulteriormente la sua organizzazione e le sue prestazioni, l'ADS valuta regolarmente i propri strutture, processi, prestazioni, capacità, cultura e metodi di lavoro.

1

L'ADS comunica agli enti responsabili i risultati delle valutazioni e presenta le proposte necessarie.

2

5 5.1 1

2

Organizzazione Panoramica

L'ADS è composto da: a.

organo di direzione politica;

b.

organo di direzione operativa;

c.

assemblea dei delegati;

d.

incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'ADS;

e.

Segreteria.

L'ADS può creare gruppi di lavoro, organizzare dialoghi e avviare progetti.

5.2 5.2.1

Organo di direzione politica Compiti

L'organo di direzione politica è responsabile dell'elaborazione della strategia e del raggiungimento degli obiettivi ivi fissati.

1

2

Ha in particolare i seguenti compiti: a.

propone agli enti responsabili la nomina dell'incaricato;

b.

stabilisce i requisiti per la selezione dei membri degli altri organi;

c.

può avviare dialoghi su temi specifici;

d.

assicura la valutazione della convenzione quadro; può proporre modifiche agli enti responsabili;

e.

propone agli enti responsabili il finanziamento di base dell'ADS sotto forma di preventivo e di piano finanziario triennale (orizzonte quadriennale);

f.

approva il rapporto e il consuntivo annuali dell'ADS;

6 / 18

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g.

sviluppa insieme all'organo di direzione operativa la strategia e la sottopone per approvazione agli enti responsabili e ai partner;

h.

verifica la conformità del piano d'attuazione con la strategia e lo adotta; viene informato dall'incaricato sullo stato di avanzamento dell'attuazione;

i.

verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi e assicura il controlling; fa rapporto agli enti responsabili e ai partner; assicura che gli enti responsabili e i partner siano periodicamente informati sulle attività importanti dell'ADS;

j.

presenta agli enti responsabili e ai partner proposte per la realizzazione di progetti di importanza fondamentale, ovvero che presentano implicazioni finanziarie, legali e organizzative significative per gli enti pubblici interessati;

k.

prende posizione sulle questioni strategiche della trasformazione digitale;

l.

decide sulla cooperazione con altre organizzazioni per questioni di notevole importanza.

5.2.2

Composizione

L'organo di direzione politica è composto da undici membri, ovvero tre rappresentanti della Confederazione, cinque rappresentanti dei Cantoni e tre rappresentanti dei Comuni.

1

2

Per la composizione si applicano le seguenti regole: a.

la rappresentanza della Confederazione è composta da tre membri della delegazione del Consiglio federale «Digitalizzazione e TIC»;

b.

i rappresentanti dei Cantoni vengono designati dalla CdC;

c.

i rappresentanti dei Comuni vengono designati dall'UCS e dall'ACS.

L'incaricato partecipa alle riunioni dell'organo di direzione politica con voto consultivo.

3

L'organo di direzione politica può invitare altre persone a partecipare alle riunioni con voto consultivo.

4

5.2.3 1

Costituzione, presidenza e metodo di lavoro

L'organo di direzione politica si costituisce da sé.

La presidenza è detenuta congiuntamente da un rappresentante della Confederazione e da uno dei Cantoni.

2

L'organo di direzione politica si riunisce quando necessario, ma almeno due volte all'anno, nonché quando richiesto da almeno tre membri.

3

S'impegna a ricercare un consenso. In caso di votazione, una decisione richiede la triplice maggioranza, ossia la maggioranza 4

a.

dei membri presenti;

b.

dei rappresentanti presenti della Confederazione; e 7 / 18

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c.

dei rappresentanti presenti dei Cantoni.

La parità di voti in un gruppo di voto di cui al capoverso 4 viene considerata come un rifiuto.

5

L'organo di direzione politica può deliberare se sono presenti almeno due rappresentanti della Confederazione, tre dei Cantoni e due dei Comuni.

6

Una supplenza è possibile per motivi importanti e previo consenso della direzione congiunta.

7

8

La discussione e la deliberazione possono svolgersi in forma elettronica.

Su richiesta della direzione congiunta, l'organo di direzione politica può decidere mediante circolare se 9

a.

almeno due rappresentanti della Confederazione, tre rappresentanti dei Cantoni e due rappresentanti dei Comuni partecipano alla decisione;

b.

viene raggiunta l'unanimità; e

c.

nessun membro richiede la convocazione di una seduta.

5.3 5.3.1

Organo di direzione operativa Compiti

L'organo di direzione operativa pianifica e coordina l'attuazione della strategia ed è responsabile dell'elaborazione del piano di attuazione all'attenzione dell'organo di direzione politica.

1

2

Ha in particolare i seguenti compiti: a.

può avviare dialoghi su specifici temi, progetti o prestazioni;

b.

valuta la convenzione quadro e, se necessario, propone il suo ulteriore sviluppo all'attenzione dell'organo di direzione politica; sottopone all'organo di direzione politica, per decisione, le proposte dell'assemblea dei delegati sulla convenzione quadro;

c.

per ogni periodo di strategia quadriennale prepara, sulla base della pianificazione a tappe dell'attuazione, il finanziamento di base dell'ADS sotto forma di preventivo e di piano finanziario triennale all'attenzione dell'organo di direzione politica;

d.

sottopone all'organo di direzione politica, per decisione, le proposte dell'assemblea dei delegati sulla strategia; elabora la strategia insieme all'organo di direzione politica, che viene in seguito approvata da quest'ultimo all'attenzione degli enti responsabili e dei partner;

e.

prepara la verifica del raggiungimento degli obiettivi, ovvero il controlling;

f.

prepara il piano d'attuazione all'attenzione dell'organo di direzione politica; è responsabile del controlling operativo e della gestione dei rischi del piano

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d'attuazione in corso; raggruppa le proposte dell'assemblea dei delegati relative al piano d'attuazione e le sottopone all'organo di direzione politica per decisione; g.

approva le convenzioni concluse con i responsabili delle prestazioni per l'attuazione di progetti o la fornitura di prestazioni; prende in consegna i risultati dei progetti e delle prestazioni;

h.

elabora il rapporto e il consuntivo annuali dell'ADS;

i.

istituisce gruppi di lavoro.

5.3.2

Composizione

L'organo di direzione operativa è composto da 16 membri, ovvero dall'incaricato e da cinque rappresentanti ciascuno di Confederazione, Cantoni e Comuni.

1

L'organo di direzione politica fissa i requisiti tecnici che i membri devono soddisfare.

2

I settori del Governo elettronico, dell'amministrazione digitale e dell'informatica devono esservi rappresentati in maniera adeguata.

3

I membri dell'organo di direzione operativa vengono nominati per un periodo di quattro anni in base alle seguenti regole: 4

a.

la rappresentanza della Confederazione è composta 1. dal delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC (delegato TDT), 2. dal delegato federale alla cibersicurezza, e 3. da altre tre persone nominate dalla rappresentanza della Confederazione nell'assemblea dei delegati;

b.

i rappresentanti dei Cantoni vengono nominati dalla rappresentanza dei Cantoni nell'assemblea dei delegati;

c.

l'UCS e l'ACS eleggono una persona ciascuno;

d.

altre tre persone vengono nominate dalla rappresentanza dei Comuni nell'assemblea dei delegati.

5.3.3

Costituzione, presidenza e metodo di lavoro

L'incaricato presiede l'organo di direzione operativa. L'organo di direzione operativa si costituisce da sé.

1

L'organo di direzione operativa si riunisce quando gli affari lo esigono, ma almeno sei volte all'anno. Si riunisce inoltre su richiesta di almeno cinque membri.

2

S'impegna a ricercare un consenso. In caso di votazione, una decisione richiede la triplice maggioranza, ossia la maggioranza 3

a.

dei membri presenti; 9 / 18

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b.

dei rappresentanti presenti della Confederazione; e

c.

dei rappresentanti presenti dei Cantoni.

La parità di voti in un gruppo di voto di cui al capoverso 3 viene considerata come un rifiuto.

4

L'organo di direzione operativa può deliberare se sono presenti almeno tre membri per ogni livello statale.

5

6

Una supplenza è possibile per motivi importanti e previo consenso dell'incaricato.

7

La discussione e la deliberazione possono svolgersi in forma elettronica.

Su richiesta dell'incaricato, l'organo di direzione operativa può decidere mediante circolazione degli atti se 8

a.

alla decisione partecipano almeno tre membri per ogni livello statale;

b.

viene raggiunta l'unanimità; e

c.

nessun membro richiede la convocazione di una seduta.

5.4 5.4.1

Assemblea dei delegati Compiti

L'assemblea dei delegati assicura la collaborazione tecnica degli enti pubblici interessati e dei partner e rende note le loro esigenze.

1

2

Ha in particolare i seguenti compiti: a.

prende posizione sul preventivo e sul piano finanziario triennale;

b.

prende atto del rapporto e del consuntivo annuali dell'ADS;

c.

prende posizione sulla strategia e sul piano d'attuazione all'attenzione dell'organo di direzione operativa; può proporre modifiche; le prese di posizione dell'assemblea dei delegati vengono trasmesse all'organo di direzione politica;

d.

prende atto dei risultati dei progetti e delle prestazioni;

e.

può proporre modifiche della convenzione quadro all'organo di direzione operativa all'attenzione dell'organo di direzione politica e degli enti responsabili;

f.

può proporre all'organo di direzione operativa di includere progetti e prestazioni nel portafoglio dell'ADS.

5.4.2

Composizione

L'organo di direzione politica stabilisce i requisiti tecnici che i delegati devono soddisfare.

1

Gli enti pubblici si assicurano che i delegati da essi nominati rappresentino adeguatamente i settori del Governo elettronico, dell'amministrazione digitale e dell'informatica.

2

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Ai Cantoni e ai Comuni viene assegnato un seggio ogni 400 000 abitanti. Ogni ente pubblico interessato ha diritto ad almeno un delegato.

3

L'UCS e l'ACS nominano un delegato ciascuno. Il numero di seggi dei delegati dei Comuni e delle relative associazioni, UCS e ACS, non può superare quello dei Cantoni. Hanno la priorità le candidature proposte dalle capitali dei Cantoni e dai Comuni più grandi.

4

La Confederazione ha diritto a non più della metà del numero totale dei seggi dei delegati di Cantoni e Comuni. Nella scelta dei suoi delegati, la Confederazione si orienta alla composizione del Consiglio TDT conformemente all'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 20201 sulla trasformazione digitale e l'informatica (OTDI), badando alla coerenza nella composizione.

5

6

Sono membri d'ufficio dell'assemblea dei delegati: a.

il delegato TDT;

b.

il coordinatore federale per il Governo elettronico; e

c.

un rappresentante dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione.

5.4.3

Costituzione, presidenza e metodo di lavoro

L'incaricato presiede l'assemblea dei delegati. L'assemblea dei delegati si costituisce da sé.

1

L'assemblea dei delegati si riunisce quando necessario, ma almeno una volta all'anno. Si riunisce inoltre su richiesta di almeno un quinto dei delegati.

2

S'impegna a ricercare un consenso. In caso di votazione, una decisione richiede la maggioranza semplice dei membri presenti. Un terzo dei delegati può presentare una proposta di minoranza che, insieme alla proposta di maggioranza, verrà sottoposta all'organo di direzione politica per decisione.

3

4

L'assemblea dei delegati può deliberare se è presente almeno la metà dei delegati.

Una supplenza è possibile per motivi importanti e previa comunicazione all'incaricato.

5

6

La discussione e la deliberazione possono svolgersi in forma elettronica.

5.5 5.5.1

Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'Amministrazione digitale Svizzera Compiti

L'incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'ADS organizza quest'ultima conformemente alle esigenze politiche, fornisce impulsi e rappresenta l'ADS verso l'esterno.

1

1

RS 172.010.58

11 / 18

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2

L'incaricato ha in particolare i seguenti compiti: a.

partecipa alle riunioni dell'organo di direzione politica con voto consultivo;

b.

presiede l'organo di direzione operativa e svolge un ruolo decisivo nella preparazione degli affari e nell'elaborazione dei contenuti;

c.

assicura la preparazione degli affari e l'attuazione delle decisioni dell'organo di direzione politica e dell'organo di direzione operativa ed è responsabile della loro esecuzione conformemente al preventivo;

d.

presiede le sedute dell'assemblea dei delegati;

e.

presiede la segreteria e decide l'uso dei fondi per i compiti e il personale nei limiti del preventivo approvato;

f.

può avviare dialoghi su specifici temi, progetti o prestazioni; conduce i dialoghi e propone i relativi partecipanti all'organo di direzione operativa;

g.

costituisce gruppi di lavoro e propone agli enti pubblici interessati i partecipanti a tali gruppi.

5.5.2

Nomina e status organizzativo

L'incaricato viene nominato dal Consiglio federale e dal comitato direttivo della CdC con decisione unanime.

1

2

È soggetto al diritto d'impartire istruzioni dell'organo di direzione politica.

È amministrativamente assegnato alla Segreteria generale del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

3

4

Stipula un contratto di lavoro con la Segreteria generale del DFF.

5.6 5.6.1

Segreteria Compiti

La Segreteria coadiuva l'incaricato e gli organi dell'ADS nell'adempimento dei loro compiti.

1

2

Il sostegno riguarda in particolare le seguenti aree: a.

la Segreteria coadiuva l'organo di direzione politica e l'organo di direzione operativa, l'assemblea dei delegati e i dialoghi secondo le direttive dell'incaricato, prepara gli affari e tiene i verbali delle sedute;

b.

partecipa ai gruppi di lavoro e conclude con i responsabili delle prestazioni le convenzioni approvate dall'organo di direzione operativa;

c.

gestisce progetti e fornisce prestazioni nell'ambito del mandato di prestazioni nei seguenti settori: 1. progetti di digitalizzazione, 2. sostegno agli enti pubblici interessati nell'ambito della digitalizzazione e delle TIC,

12 / 18

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3.

4.

5.

6.

7.

d.

5.6.2

promozione della standardizzazione e dell'interoperabilità, basi e condizioni quadro, monitoraggio dell'amministrazione digitale e controlling, interconnessione, scambio di conoscenze e comunicazione, amministrazione;

si coordina con i gruppi di lavoro nei settori del Governo elettronico, dell'amministrazione digitale e dell'informatica e collabora a comitati di progetto o tecnici.

Organizzazione

L'incaricato presiede la Segreteria, nomina i collaboratori e decide in merito all'utilizzo dei mezzi finanziari.

1

2

La Segreteria è amministrativamente aggregata alla Segreteria generale del DFF.

3

I collaboratori stipulano un contratto di lavoro con la Segreteria generale del DFF.

6 6.1 6.1.1

Gruppi di lavoro, responsabili delle prestazioni e dialoghi Gruppi di lavoro Istituzione e compiti

L'organo di direzione operativa o l'incaricato possono istituire gruppi di lavoro secondo le necessità.

1

I gruppi di lavoro si occupano di argomenti specifici nel quadro del mandato di prestazioni dell'ADS. Svolgono in particolare i seguenti compiti: 2

a.

possono essere istituiti per fornire un sostegno materiale all'organo di direzione politica e all'organo di direzione operativa, secondo le direttive dell'incaricato;

b.

insieme all'incaricato definiscono i risultati da elaborare e fanno periodicamente rapporto circa lo stato di avanzamento dei lavori;

c.

elaborano nell'ambito del mandato di prestazioni i risultati, che vengono sottoposti all'incaricato all'attenzione dell'organo di direzione operativa;

d.

possono chiedere all'incaricato fondi per ricorrere al sostegno di esterni o al sostegno del personale della Segreteria.

6.1.2

Composizione e metodo di lavoro dei gruppi di lavoro

Ai gruppi di lavoro possono partecipare esperti dell'amministrazione, delle comunità economica e scientifica e della società civile.

1

L'incaricato può richiedere proposte per la composizione dei gruppi di lavoro o interpellare direttamente i tecnici.

2

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3

Può definire le direttive per la composizione di alcuni gruppi di lavoro.

4

Stabilisce chi presiede i gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro si costituiscono da sé.

6.2 6.2.1

Responsabili delle prestazioni Mandato

I responsabili delle prestazioni possono realizzare progetti specifici o fornire prestazioni nell'ambito del piano d'attuazione.

1

Nel quadro del loro mandato, i responsabili delle prestazioni devono osservare le seguenti direttive: 2

a.

chiariscono la necessità di legiferare in cooperazione con altri soggetti interessati e provvedono affinché si adotti un piano organizzativo praticabile;

b.

assicurano la conformità agli standard e prestano attenzione all'interoperabilità delle soluzioni elaborate;

c.

fanno periodicamente rapporto all'incaricato circa lo stato dei lavori, nel quadro del controlling operativo;

d.

assicurano il rispetto delle condizioni quadro stabilite dall'ADS;

e.

possono richiedere il sostegno tecnico dell'incaricato;

f.

presentano la loro pianificazione operativa o di progetto, il preventivo e il consuntivo annuale all'incaricato all'attenzione dell'organo di direzione operativa.

6.2.2

Selezione e convenzione sulle prestazioni

Su proposta dell'incaricato, l'organo di direzione operativa designa le organizzazioni idonee come responsabili delle prestazioni, nel rispetto della legislazione in materia di appalti pubblici e in materia di sussidi.

1

Insieme ai responsabili delle prestazioni, l'incaricato elabora convenzioni sulle prestazioni che regolano la cooperazione, gli obiettivi e il finanziamento. Le convenzioni definiscono in particolare: 2

a.

gli obiettivi da realizzare, i risultati, le prestazioni, le misure e le tappe fondamentali da conseguire;

b.

le risorse finanziarie e umane destinate alla fornitura di prestazioni e alla realizzazione delle misure da parte di tutte le parti coinvolte al più tardi fino al termine dell'attuale periodo strategico;

c.

la partecipazione dell'ADS alla gestione dei progetti e della fornitura di prestazioni.

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6.3 6.3.1

Dialoghi Finalità e forma

I dialoghi sono uno strumento per coinvolgere tempestivamente importanti soggetti dei programmi di digitalizzazione e dei centri di competenza dell'amministrazione, così come della protezione dei dati, delle comunità economica e scientifica e della società civile. L'ADS e il Settore TDT della Cancelleria federale utilizzano congiuntamente i dialoghi per stabilire un canale di comunicazione uniforme sugli aspetti della trasformazione digitale.

1

I dialoghi si prefiggono di individuare tempestivamente potenziali problemi, rimuovere gli ostacoli, migliorare le soluzioni e aumentare il loro grado di accettazione.

2

3

La forma dei dialoghi si orienta alla rispettiva finalità.

6.3.2

Composizione, convocazione e metodo di lavoro

L'organo di direzione politica, l'organo di direzione operativa e l'incaricato possono avviare un dialogo. L'ADS coinvolge il Settore TDT della Cancelleria federale nella pianificazione dei dialoghi.

1

2

L'incaricato conduce i dialoghi.

L'organo di direzione politica fissa i requisiti tecnici che i partecipanti ai dialoghi devono soddisfare.

3

I partecipanti ai dialoghi vengono designati caso per caso in base all'argomento.

L'incaricato presenta una proposta all'organo di direzione operativa sulla composizione dei dialoghi.

4

I dialoghi vengono convocati quando necessario, ma almeno ogni quattro anni affinché si coinvolgano i principali gruppi d'interesse nell'elaborazione della strategia e del piano d'attuazione dell'ADS.

5

7 7.1

Finanziamento Pianificazione e controllo finanziari

Nel primo trimestre di ogni anno, l'incaricato redige un preventivo con un piano finanziario triennale (orizzonte quadriennale) all'attenzione dell'organo di direzione operativa.

1

L'organo di direzione politica adotta il preventivo con il piano finanziario su proposta dell'organo di direzione operativa e previa consultazione dell'assemblea dei delegati.

2

3

Gli enti responsabili e i partner ne vengono informati.

Il finanziamento di base viene approvato dagli enti responsabili all'inizio di un periodo di strategia sulla base del piano d'attuazione, del preventivo e del piano finanziario triennale.

4

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L'organo di direzione politica definisce il regolamento di gestione e finanziario, in particolare per il sistema di controllo interno (SCI), su conformità, gestione dei rischi e gestione finanziaria. Il regolamento di gestione e finanziario viene portato a conoscenza degli enti responsabili.

5

7.2

Finanziamento di base e finanziamento supplementare

Il finanziamento di base serve a finanziare i compiti di base, i progetti e le prestazioni dell'ADS. Nel quadro del suo mandato di prestazioni, l'ADS decide l'uso dei fondi che le sono stati assegnati integrandoli in un bilancio globale.

1

La Confederazione e i Cantoni assicurano il finanziamento di base in modo paritario.

La spesa annuale per il finanziamento di base da parte di Confederazione e Cantoni ammonta complessivamente a sei milioni di franchi. I singoli Cantoni partecipano ai costi in misura proporzionale alla popolazione residente permanente.

2

Il Principato del Liechtenstein e i Comuni che desiderano partecipare all'ADS sulla base di contratti individuali versano un contributo fisso in proporzione alla loro popolazione come supplemento al finanziamento di base di Confederazione e Cantoni.

3

7.3

Finanziamento di singoli progetti e prestazioni

L'ADS può proporre progetti e prestazioni specifici al di fuori del finanziamento di base qualora compatibili con il suo mandato di prestazioni e con le risorse umane.

1

Tali progetti e prestazioni specifici vengono finanziati singolarmente dagli enti pubblici interessati sulla base di un contratto di diritto pubblico. Possono anche essere finanziati da terzi.

2

Se un ente pubblico desidera partecipare a un progetto o a una prestazione in un secondo momento, sostiene in misura proporzionale anche la spesa generata fino a quel momento.

3

7.4

Trasferimento di fondi inutilizzati; compensazione delle perdite

I fondi preventivati che non sono stati utilizzati verranno riportati all'anno successivo fino all'importo dei costi di avviamento e di funzionamento degli ultimi due anni.

1

I fondi non utilizzati in eccesso verranno restituiti alle parti e agli enti pubblici interessati in proporzione ai contributi da loro versati.

2

Se alla fine dell'esercizio si registra invece una perdita, essa verrà riportata nel conto dell'esercizio successivo. L'incaricato può altrimenti richiedere all'organo di direzione politica, all'attenzione degli enti responsabili, fondi aggiuntivi per compensare tale perdita.

3

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7.5

Fondi aggiuntivi

Le parti della presente convenzione si adoperano per reperire altre fonti di finanziamento allo scopo di accelerare la trasformazione digitale.

8 8.1

Rapporto e vigilanza Vigilanza politica

1

L'organo di direzione operativa redige il rapporto e il consuntivo annuali.

2

L'organo di direzione politica approva il rapporto e il consuntivo annuali.

L'organo di direzione politica informa gli enti responsabili, i partner, gli enti pubblici che partecipano con contratti individuali e l'assemblea dei delegati.

3

L'organo di direzione politica decide sul riporto di un eventuale profitto all'esercizio successivo.

4

8.2

Vigilanza finanziaria

L'incaricato controlla i costi e fa rapporto all'organo di direzione operativa a cadenza trimestrale. Verifica la compilazione delle fatture.

1

La vigilanza finanziaria viene effettuata dal Controllo federale delle finanze o dall'organo corrispondente di un Cantone.

2

3

L'organo di direzione politica istituisce una vigilanza finanziaria.

L'organo di direzione politica e l'organo di direzione operativa prendono atto del rapporto di revisione.

4

9

Diritto applicabile e responsabilità

Il diritto federale si applica alle questioni giuridiche legate all'esercizio dell'ADS, in particolare per quanto riguarda: 1

a.

la protezione dei dati, la trasparenza dell'amministrazione, l'archiviazione e la protezione delle informazioni;

b.

appalti pubblici;

c.

vie legali.

Per i danni causati da un collaboratore di un ente pubblico nell'esercizio dei compiti dell'ADS, l'ente pubblico interessato è responsabile nei confronti delle parti lese secondo il diritto applicabile. La responsabilità degli enti pubblici interessati è ripartita internamente in funzione dei loro contributi al finanziamento di base.

2

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10

Diritto di recesso dal contratto

In caso di recesso di una delle parti contraenti ai sensi dell'articolo 11.2 capoverso 2, gli enti responsabili regolano congiuntamente la gestione delle risorse finanziarie non utilizzate, dei compiti e dei progetti in corso nonché dei contratti esistenti. In linea di principio le risorse finanziarie non utilizzate sono ridistribuite in base ai contributi versati dagli enti pubblici interessati.

11 11.1

Disposizioni finali Disposizioni transitorie

Fino all'approvazione della strategia dell'ADS, i principi operativi rimangono la Strategia di e-government Svizzera 2020-2023 e le linee guida strategiche della CSI.

1

Fino all'approvazione del piano d'attuazione dell'ADS, i principi operativi rimangono il piano di attuazione 2020-2023 di e-government Svizzera e il programma di lavoro della CSI. I progetti e le prestazioni attuali verranno proseguiti e trasferiti nel nuovo piano d'attuazione dell'ADS.

2

Il Consiglio federale e il comitato direttivo della CdC, insieme alla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze e agli organi competenti della CSI, assicurano che le attività operative della CSI vengano trasferite all'ADS entro la fine del 2021 e che in seguito la CSI venga sciolta.

3

11.2 1

Entrata in vigore e durata di validità

Questa convenzione quadro entra in vigore il 1° gennaio 2022.

È valida fino al 31 dicembre 2023. In seguito, la sua validità sarà prorogata di un anno alla volta, sempre che non venga disdetta da una delle parti contraenti per la fine dell'anno con un preavviso di nove mesi.

2

6 dicembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il Presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

17 dicembre 2021

In nome della Conferenza dei Governi cantonali: Il presidente, consigliere di Stato Christian Rathgeb Il segretario generale, Roland Mayer

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