FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Decreto federale concernente la concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale 20222027 (CISIN 5) del 8 dicembre 2021
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 20212, decreta:
Art. 1 Per gli aiuti finanziari alla realizzazione di impianti sportivi di importanza nazionale sono stanziati, a condizione che i rispettivi progetti soddisfino i criteri CISIN, i seguenti crediti d'impegno per le categorie indicate di seguito: mio. fr.
a. Sport acquatici: in particolare un impianto in acque vive per il canoismo, un Centro di prestazione vela a Losanna, impianti per il surf e il canottaggio
7,5
b. Sport su ghiaccio: in particolare uno stadio del ghiaccio a Ginevra, vari campi per l'hockey su ghiaccio, piste di curling a Losanna e in Ticino nonché l'Olympia Bob Run a St. Moritz
8,25
c. Sport ginnici: impianti a Berna e Morges
2
d. Sport natatori: piscina coperta di Zurigo-Oerlikon nonché un Centro di prestazioni Est e piscina coperta di Berna
5
e. Sport su prato: in particolare un Centro di prestazione per il rugby a Yverdon
1,6
1 2
RS 101 FF 2021 909
2022-0421
FF 2022 305
FF 2022 305
mio. fr.
f. Sport sulla neve: in particolare piste per lo sci alpino a Crans-Montana e Lenzerheide; impianti per il freestyle a Mettmenstetten e in Engadina; impianti per le discipline nordiche a Engelberg, Lenzerheide, Obergoms e Kandersteg
15,83
g. Sport con la palla: in particolare palestre a Sciaffusa, Berna, Frauenfeld e Schiers
7,65
h. Impianto polisportivo ciclismo su pista/atletica leggera «Velodromo Ticino»
5
i. Centri polisportivi: PSE Cornaredo, Lugano, Centro sportivo Svizzera orientale, Gründenmoos, San Gallo, e Centro sportivo Kerenzerberg
12
j. Diversi ulteriori impianti sportivi di importanza nazionale
15
Totale
79,83
Art. 2 Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti di esigua entità tra i crediti d'impegno menzionati all'articolo 1. I crediti d'impegno interessati dai trasferimenti possono essere aumentati al massimo del 10 per cento.
Art. 3 Se singoli progetti di cui all'articolo 1 non possono essere realizzati, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può sostenere, nel quadro dei crediti d'impegno corrispondenti, progetti alternativi.
Art. 4 Gli impegni di cui all'articolo 1 possono essere assunti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027.
Art. 5 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 23 settembre 2021
Consiglio nazionale, 8 dicembre 2021
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
2/2