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Oggetto 3 Ordinanza dell'Assemblea federale Progetto concernente il rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 43 capoverso 3bis della legge del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati (LPD); visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 27 gennaio 20222; visto il parere del Consiglio federale del ...3, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina il rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato).

1

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, il rapporto di lavoro dell'Incaricato è retto dal diritto in materia di personale federale.

2

Art. 2 1

Organo competente

L'Assemblea federale plenaria è competente per: a.

l'elezione dell'Incaricato secondo l'articolo 43 capoverso 1 LPD; e

b.

la destituzione dell'Incaricato secondo l'articolo 44 capoverso 3 LPD.

La Commissione giudiziaria prepara le decisioni del datore di lavoro secondo il capoverso 1. Sottopone all'Assemblea federale plenaria proposte di elezione e proposte di destituzione.

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FF 2020 6695 FF 2022 345 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

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Le altre decisioni del datore di lavoro sono di competenza della Commissione giudiziaria.

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Sezione 2: Costituzione del rapporto di lavoro e durata del mandato Art. 3

Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro dell'Incaricato sorge in forza della decisione di nomina dell'Assemblea federale, fermo restando l'accordo dell'interessato.

1

I dettagli del rapporto di lavoro sono stabiliti dalla Commissione giudiziaria di regola prima dell'elezione.

2

3

Non è previsto un periodo di prova.

4

L'Incaricato non presta giuramento né promessa solenne.

Art. 4 1

Durata del mandato

La durata del mandato è retta dall'articolo 44 capoverso 1 LPD.

L'Incaricato cessa le sue funzioni alla fine dell'anno civile in cui compie il 68° anno d'età.

2

3

Il posto divenuto vacante è rioccupato per il resto della durata del mandato.

Sezione 3: Retribuzione Art. 5

Stipendio

L'Incaricato è attribuito alla classe di stipendio 34 secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale (OPers).

1

La Commissione giudiziaria determina lo stipendio iniziale. Tiene conto dell'età, della formazione, dell'esperienza professionale e di vita del candidato all'elezione, nonché della situazione del mercato del lavoro.

2

Lo stipendio aumenta il 1° gennaio di ogni anno del tre per cento dell'importo massimo della classe di stipendio fino a raggiungere tale importo massimo.

3

Art. 6

Supplementi di stipendio

Non sono versati né premi di prestazione secondo l'articolo 49 OPers5 né premi spontanei secondo l'articolo 49a OPers.

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RS 172.220.111.3 RS 172.220.111.3

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La concessione di un'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 capoverso 1 OPers sottostà all'approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

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Sezione 4: Previdenza professionale Art. 7 L'Incaricato è assicurato nella Cassa di previdenza della Confederazione.

Sezione 5: Altri diritti e doveri derivanti dal rapporto di lavoro Art. 8

Tasso di occupazione

L'incaricato esercita la sua attività a tempo pieno.

Art. 9

Domicilio

L'Incaricato deve avere domicilio in Svizzera.

Art. 10

Segreto d'ufficio

La Commissione giudiziaria è considerata autorità superiore competente per sciogliere il segreto d'ufficio secondo l'articolo 320 numero 2 del Codice penale6.

Sezione 6: Sospensione provvisoria del mandato Art. 11 Per la sospensione provvisoria del mandato in caso di procedimento penale per reati direttamente attinenti all'attività o alla condizione ufficiale si applica l'articolo 14 capoverso 5 della legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità.

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Gli articoli 103 e 103a OPers8 non sono applicabili.

RS 311.0 RS 170.32 RS 172.220.111.3

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Minoranza (cfr. Art. 44 cpv. 4 LPD [oggetto1]) (Widmer Céline, Barrile, Flach, Fluri, Glättli, Gredig, Gysin Greta, Klopfenstein Broggini, Marra, Marti Samira, Masshardt) Titolo prima dell'art. 11a

Sezione 6a: Indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro Art. 11a In caso di risoluzione del rapporto di lavoro e se la situazione lo giustifica, la Commissione giudiziaria può versare all'Incaricato un'indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Tiene conto in particolare dell'età, della situazione professionale e personale, della durata dell'impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.

1

Il versamento di un'indennità necessita dell'approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.

2

3

Il versamento di un'indennità è escluso se la persona interessata: a.

cessa le sue funzioni al raggiungimento del limite d'età secondo l'articolo 4 capoverso 2;

b.

è stata destituita o non è stata rieletta per aver violato gravemente i doveri d'ufficio; o

c.

di propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non si è candidata alla rielezione.

4

L'indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.

5

La persona interessata deve restituire tutta o parte dell'indennità se: a.

inizia un nuovo rapporto di lavoro entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro; e

b.

la Commissione giudiziaria ritiene opportuno chiederne la restituzione tenendo conto dell'ammontare dell'indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell'importo del nuovo stipendio.

Sezione 7: Trattamento dei dati Art. 12 Il trattamento dei dati è retto dall'ordinanza del 22 novembre 20179 sulla protezione dei dati personali del personale federale. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 3 ottobre 200310 sull'amministrazione parlamentare.

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RS 172.220.111.4 RS 171.115

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Sezione 8: Entrata in vigore Art. 13 La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore simultaneamente alla modifica del ... della legge federale del 25 settembre 202011 sulla protezione dei dati.

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