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ad 21.443 Iniziativa parlamentare Ordinanza concernente il rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 27 gennaio 2022 Parere del Consiglio federale del 16 febbraio 2022

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 27 gennaio 20221 concernente l'iniziativa parlamentare 21.443 «Ordinanza concernente il rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 febbraio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Parere 1

Situazione iniziale

Con la revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati (nLPD)2 approvata dal Parlamento il 25 settembre 2020, la procedura di nomina del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) viene modificata. Mentre in base al diritto vigente l'Incaricato è nominato dal Consiglio federale e la sua nomina sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale (art. 26 cpv. 1 LPD), in futuro l'unico organo eleggente sarà l'Assemblea federale plenaria (art. 43 cpv. 1 nLDP). In questo modo s'intende da un lato rafforzare l'indipendenza dell'Incaricato e la sua legittimazione democratica e dall'altro conferire più competenze al Parlamento.

In virtù del suo ruolo di organo eleggente, compete all'Assemblea federale emanare le disposizioni d'esecuzione relative al rapporto di lavoro dell'Incaricato. Il 15 aprile 2021 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha perciò deciso di occuparsene mediante un'iniziativa parlamentare. Il 26 aprile 2021 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ha approvato l'iniziativa.

Nel suo rapporto del 27 gennaio 2022 la CIP-N propone al Consiglio nazionale di approvare il progetto relativo all'ordinanza concernente il rapporto di lavoro del capo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (oggetto 3) nonché le modifiche della nLPD (oggetto 1) e della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni3 (LSIn; oggetto 2).

Riguardo alle disposizioni d'esecuzione concernenti il rapporto di lavoro dell'Incaricato, la CIP-N segue il principio già previsto dalla nLPD. Il rapporto di lavoro dell'Incaricato è retto dalle disposizioni generali del diritto in materia di personale federale, a meno che disposizioni legali specifiche non dispongano altrimenti. È in particolare necessario scostarsi dal diritto in materia di personale federale laddove lo richiedono l'indipendenza dell'Incaricato (art. 43 cpv. 4, primo periodo nLPD) o la procedura d'elezione da parte dell'Assemblea federale. L'Assemblea federale plenaria e la Commissione giudiziaria sono designate come servizi competenti per le decisioni del datore di lavoro. Ulteriori dettagli del rapporto di lavoro, disciplinati dalla CIP-N nel progetto di ordinanza, riguardano tra l'altro la
costituzione del rapporto di lavoro, la durata del mandato, la retribuzione, il tasso di occupazione, il domicilio, lo scioglimento dal segreto d'ufficio, la sospensione provvisoria del mandato e il trattamento dei dati.

La CIP-N è inoltre del parere che occorra completare la nLPD, in particolare creando le basi legali per autorizzare esplicitamente l'Assemblea federale a emanare un'ordinanza sul rapporto di lavoro dell'Incaricato. A livello di legge formale vanno inoltre

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disciplinate disposizioni importanti (in particolare concernenti la previdenza professionale, l'ammonimento, la ricusazione e il diritto transitorio). Secondo la maggioranza della CIP-N, l'articolo 44 capoverso 4 nLPD dovrebbe escludere esplicitamente un'indennità per l'Incaricato in caso di scioglimento del rapporto di lavoro. Una minoranza (Widmer Céline, Barrile, Flach, Fluri, Glättli, Gredig, Gysin Greta, Klopfenstein Broggini, Marra, Marti Samira, Masshardt) propone invece di prevedere per l'Incaricato un'indennità di partenza analoga a quella prevista per il procuratore generale della Confederazione e per i giudici (ordinari) dei Tribunali federali di prima istanza.

Nella LSIn, la maggioranza della CIP-N introduce per l'Incaricato un'eccezione al controllo di sicurezza relativo alle persone. Una minoranza (Addor, Bircher, Buffat, Glarner, Marchesi, Rutz Gregor, Steinemann) è tuttavia dell'opinione che l'Incaricato debba come finora essere sottoposto a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale approva il rapporto e i progetti degli atti normativi (oggetti 1­3) della CIP-N, ad eccezione della versione proposta dalla maggioranza in merito all'articolo 44 capoverso 4 nLPD circa l'esclusione dell'indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Come la minoranza della CIP-N, anche il Consiglio federale è del parere che per l'Incaricato vada prevista un'indennità di partenza analoga a quella per il procuratore generale della Confederazione e per i giudici federali di prima istanza. Senza un'indennità di partenza l'indipendenza dell'Incaricato potrebbe essere a rischio, poiché le conseguenze finanziarie in caso di non rielezione potrebbero condizionarne l'attività di vigilanza. Inoltre, l'esclusione dell'indennità di partenza pone l'Incaricato in una posizione di sfavore non solo rispetto ad altre persone elette dall'Assemblea federale plenaria, ma anche rispetto ad altre alte cariche in seno all'Amministrazione federale (come ad esempio i capiufficio). Secondo il Consiglio federale non vi sono ragioni oggettive che giustifichino una tale disparità di trattamento. L'indipendenza della vigilanza sulla protezione dei dati riveste un'importanza centrale anche negli atti giuridici dell'UE e del Consiglio d'Europa (cfr. in particolare l'art. 15 par. 5 della Convenzione ammodernata del Consiglio d'Europa STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale4 [in attesa di ratifica da parte della Svizzera] nonché l'art. 42 della direttiva rilevante per Schengen [UE] 2016/6805). Gli atti giuridici menzionati non contengono disposizioni concrete circa l'indennità di partenza. Tuttavia, l'esclusione dell'indennità di partenza per l'Incaricato, potrebbe rivelarsi problematica alla luce delle disposizioni di diritto 4

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Protocollo di emendamento del 10 ottobre 2018 alla Convenzione del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale.

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

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internazionale ed europeo che la Svizzera deve rispettare in materia di indipendenza della vigilanza sulla protezione dei dati. Tanto più che in Svizzera è prevista un'indennità di partenza per altre cariche con statuto d'indipendenza (come ad esempio il procuratore generale della Confederazione nonché i giudici federali).

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di entrare in materia sugli oggetti 1­3 della CIP-N.

In merito all'oggetto 1 il Consiglio federale propone di accogliere la proposta della minoranza (Widmer Céline, Barrile, Flach, Fluri, Glättli, Gredig, Gysin Greta, Klopfenstein Broggini, Marra, Marti Samira, Masshardt) riguardo all'articolo 44 capoverso 4 nLPD.

In merito all'oggetto 2 il Consiglio federale propone di accogliere la proposta della maggioranza della CIP-N riguardo all'articolo 29 capoverso 4 lettera ebis LSIn.

Per il resto il Consiglio federale propone di accogliere le proposte di atti normativi della CIP-N.

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