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22.004 Rapporto annuale 2021 del Controllo parlamentare dell'amministrazione

Allegato

Allegato al rapporto annuale 2021 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 25 gennaio 2022

2022-0308

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Riepilogo delle attività del CPA nel 2021 Nel 2021 il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) ha festeggiato il 30° anniversario. Nel corso dell'anno ha pubblicato due inchieste, ne ha concluso tre e ha avviato tre valutazioni. Inoltre ha proposto alle Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) alcuni temi per il programma del 2022 e sostenuto le Commissioni nell'elaborare valutazioni e controlli successivi.

Valutazioni pubblicate Nel 2021 sono state pubblicate due valutazioni in cui il CPA giunge alle conclusioni seguenti: ­

Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione: le procedure di ripartizione delle cause presso i tribunali della Confederazione sono in linea di massima adeguate. Le cause sono attribuite ai giudici in base a criteri oggettivi. Tuttavia non tutti i criteri sono riportati nei regolamenti e presi in considerazione negli strumenti utilizzati. La ripartizione delle cause inoltre non è sufficientemente documentata: questo va a scapito della trasparenza e limita la tracciabilità.

­

Ricorso alle perizie esterne da parte dell'Amministrazione federale (valutazione sintetica nell'ambito del controllo successivo): l'Amministrazione federale ha precisato negli ultimi anni le disposizioni sul ricorso a periti esterni rendendole più trasparenti. Nel quadro del controllo degli acquisti l'Amministrazione nel complesso svolge analisi statistiche adeguate, nonostante gli esami approfonditi sucessivi siano lacunosi. I mandati degli esperti inoltre non sono rilevati in modo uniforme e i rapporti di controllo forniscono poche informazioni.

Valutazioni in corso Il CPA ha concluso le tre inchieste seguenti che tuttavia non sono ancora state pubblicate poiché le Commissioni competenti le stanno elaborando.

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Controlling degli affari di compensazione: quando la Confederazione acquista materiale d'armamento da un fornitore straniero, questo deve impegnarsi a concludere affari di compensazione (offset) con operatori dell'economia svizzera. Il CPA ha valutato l'adeguatezza del controlling di questi affari.

­

Protezione delle acque sotterranee in Svizzera: la Confederazione esercita la vigilanza sulle misure adottate dai Cantoni per proteggere le acque sotterranee. La valutazione del CPA ha esaminato le modalità con cui la Confederazione adempie questo compito e se le pertinenti interconnessioni con la politica agricola e la politica della pianificazione del territorio sono strutturate in maniera adeguata.

­

Partecipazione del Parlamento nel settore del diritto mite (soft law): le commissioni parlamentari devono essere informate e consultate in merito ai progetti di diritto mite essenziali nell'ambito della politica estera. Il CPA ha

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esaminato se la rilevanza dei progetti di diritto mite è valutata in modo adeguato e se il coinvolgimento del Parlamento è appropriato e ragguardevole se confrontato con i procedimenti messi in atto da altri Paesi.

Alla fine del 2021 tre valutazioni erano ancora in corso: ­

Commissioni consultive extraparlamentari: il Consiglio federale può far ricorso a commissioni consultive extraparlamentari quando l'Amministrazione federale non dispone di conoscenze specifiche in un determinato ambito o quando devono essere coinvolte per tempo cerchie più ampie. Nella sua valutazione il CPA ha esaminato se l'impiego e le prestazioni di commissioni di questo tipo sono adeguati e se l'Amministrazione ricorre veramente a queste prestazioni.

­

Crisi pandemica, uso dei dati scientifici da parte dell'UFSP: i dati scientifici sul nuovo virus assumono un'importanza decisiva nella lotta alla pandemia.

In questa valutazione il CPA ha esaminato se l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha elaborato questi dati scientifici, se ne ha tenuto debitamente conto e se li ha comunicati in modo coerente e trasparente al pubblico.

­

Lavoro ridotto durante la crisi pandemica: durante la pandemia di COVID19 si è fatto massicciamente ricorso allo strumento del lavoro ridotto per i dipendenti. In tale contesto il CPA valuta se gli adeguamenti apportati durante la crisi alle basi legali per il lavoro ridotto erano opportuni, se il sostegno che la Confederazione ha dato ai Cantoni era adeguato e se mediante la vigilanza e i controlli è stato possibile garantire che le prestazioni venissero versate conformemente alle disposizioni legali.

Nuove valutazioni nel 2022 Adottando il programma annuale il 25 gennaio 2022 le CdG hanno incaricato il CPA di svolgere nuove valutazioni concernenti la comunicazione delle autorità prima delle votazioni e la valutazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione allo sviluppo.

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Rapporto 1

Il Controllo parlamentare dell'amministrazione ­ il servizio di valutazione dell'Assemblea federale

Nel 1990 l'Assemblea federale ha deciso di istituire il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA), un servizio specializzato incaricato di effettuare valutazioni per le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG). Il CPA ha avviato la sua attività nel 1991 e nel 2021 ha dunque potuto festeggiare il suo 30° anniversario invitando il 25 novembre 2021 tutti gli ex-collaboratori ad una manifestazione durante la quale l'attività del CPA è stata apprezzata sotto vari punti di vista.

Nel quadro dell'alta vigilanza parlamentare delle CdG il CPA valuta la legalità, l'adeguatezza e l'efficacia delle attività delle autorità federali. Segnala inoltre alle CdG i temi che devono essere esaminati in modo approfondito e su richiesta di altre commissioni parlamentari può effettuare valutazioni che rientrano nel loro ambito di competenza. Infine il CPA esamina le valutazioni effettuate dall'Amministrazione federale e come esse vengono utilizzate nei processi decisionali1.

Il CPA svolge i mandati delle commissioni parlamentari in modo autonomo. Insieme ai collaboratori esterni incaricati dispone di ampi diritti di raccogliere informazioni, ha contatti diretti con tutte le autorità federali, dalle quali può ricevere informazioni e documentazione. I rapporti del CPA in genere sono pubblicati.

I risultati dei lavori del CPA trovano riscontro in vari modi:

1

­

Raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio federale: sulla base dei risultati scaturiti da una valutazione del CPA, le CdG redigono un loro rapporto in cui formulano conclusioni di natura politica e raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio federale, che è tenuto ad esprimere un parere in merito. Le valutazioni del CPA costituiscono pertanto un'importante base per il dialogo fra Consiglio federale e Parlamento.

­

Interventi parlamentari: in taluni casi le CdG depositano interventi parlamentari (mozioni, postulati) basandosi sulle valutazioni svolte dal CPA al fine di esercitare una maggiore pressione sul Consiglio federale riguardo alle proposte di modifiche inoltrate.

­

Revisione di leggi e ordinanze: i risultati delle valutazioni svolte dal CPA che evidenziano la necessità di adeguare leggi e ordinanze sono ripresi dall'Amministrazione federale, da commissioni tematiche o mediante iniziative parlamentari delle CdG nel quadro della revisione di leggi e ordinanze.

I compiti e i diritti del CPA sono descritti nell'art. 10 dell'ordinanza del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl; RS 171.115).

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­

Insegnamenti e correttivi: le valutazioni del CPA esplicano i loro effetti non solo dopo la loro conclusione ma già mentre sono in corso, portando i servizi coinvolti a trarre determinati insegnamenti o a introdurre i necessari correttivi.

2

Valutazioni pubblicate

Durante il 2021 le CdG hanno pubblicato due valutazioni del CPA.

Tabella 1 Panoramica delle valutazioni pubblicate del CPA Numero

Titolo

Rapporto CPA

Rapporto CdG

2.1

Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione

05.11.2020 (FF 2021 2436)

22.06.2021 (FF 2021 2437)

2.2

Ricorso alle perizie esterne nell'Amministrazione federale: Valutazione sintetica nell'ambito di un controllo successivo

18.03.2020 (FF 2021 2024)

26.01.2021 (FF 2021 1883)

2.1

Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione

Oggetto: secondo la Costituzione federale, nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale (art. 30 Cost.2). La ripartizione delle cause fra i giudici che sono chiamati a pronunciarsi in merito ai singoli casi deve quindi essere basata su criteri oggettivi predefiniti.

Mandato e questioni trattate: nel gennaio del 2019 le CdG hanno incaricato il CPA di effettuare una valutazione della procedura di ripartizione delle cause presso i tribunali della Confederazione, ossia il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti. Nella seduta del 9 settembre 2019 le competenti sottocommissioni Tribunali/MPC delle due CdG hanno stabilito che la procedura di ripartizione delle cause, la sua compatibilità con il quadro normativo sovraordinato, l'adeguatezza della sua definizione e degli strumenti utilizzati devono essere al centro della valutazione del CPA. Conformemente alla decisione del 22 aprile 2020 delle sottocommissioni competenti non è stato esaminato come vengono composti i collegi giudicanti nei singoli casi concreti. Non è rientrata nell'ambito della valutazione neanche la questione di come i svariati criteri di composizione dei collegi giudicanti influenzino le decisioni materiali dei tribunali.

2

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

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Procedura: per rispondere a queste domande il CPA ha effettuato un'analisi dei documenti relativi ai processi e agli strumenti dei tribunali. Con l'aiuto di un perito giuridico esterno ha esaminato la pertinente letteratura giuridica allo scopo di valutare la conformità del processo di ripartizione delle cause con il quadro giuridico istituito dal diritto superiore. Ha inoltre effettuato numerosi colloqui in particolare con i presidenti delle corti dei tribunali della Confederazione.

Risultati: il CPA è giunto alla conclusione che nel complesso le procedure di ripartizione delle cause presso i tribunali della Confederazione non mettono in discussione la legalità, l'indipendenza e l'imparzialità dei collegi giudicanti. Non ha trovato alcun indizio che mediante la ripartizione delle cause venga esercitata deliberatamente un'influenza sulle decisioni dei tribunali, nonostante la tracciabilità della ripartizione non sia garantita del tutto. Il quadro giuridico sovraordinato è in linea di principio rispettato anche se non vengono seguite tutte le raccomandazioni internazionali. Inoltre le procedure mancano di trasparenza e gli strumenti garantiscono solo in parte una composizione obiettiva dei collegi giudicanti. Peraltro i criteri sono sì adeguati, ma poco specifici. Il margine di apprezzamento a disposizione nella ripartizione delle cause tuttavia contribuisce all'efficienza e all'efficacia del sistema giudiziario.

Pubblicazione: i risultati sono riportati nel rapporto del CPA del 5 novembre 2020 e sono stati presentati alle sottocommissioni competenti il 19 novembre 2020. Sulla base delle conclusioni del CPA le CdG hanno adottato il 22 giugno 2021 un rapporto con undici raccomandazioni presentandolo al Tribunale federale che esercita la vigilanza sugli altri tribunali della Confederazione. Due giorni dopo lo hanno pubblicato insieme al rapporto del CPA.

2.2

Ricorso alle perizie esterne nell'Amministrazione federale: Valutazione sintetica nell'ambito di un controllo successivo

Oggetto: da una valutazione del CPA svolta nel 2006 sono emerse diverse irregolarità nell'attribuzione, nella trasparenza e nel disciplinamento delle perizie esterne da parte dell'Amministrazione federale. Di conseguenza la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha formulato una serie di raccomandazioni indirizzate al Consiglio federale seguite da un intenso scambio di pareri tra i due organi sulla loro attuazione.

Mandato e questioni trattate: nell'ambito del terzo controllo successivo la CdG-S ha incaricato il CPA di effettuare una valutazione sintetica per valutare l'attuazione delle raccomandazioni della Commissione. Nella seduta del 26 agosto 2019 la sottocommissione competente DFGP/CaF della CdG-S ha deciso che il CPA avrebbe valutato l'aumento dei pagamenti per acquisti che si registra a fine anno (cosiddetta «febbre dicembrina»), i mandati susseguenti senza procedura di gara (i cosiddetti «fornitori privilegiati»), la suddivisione in categorie degli acquisti, l'attribuzione di mandati di consulenza politica e l'attuazione della gestione dei contratti all'interno dell'Amministrazione federale.

Procedura: il CPA ha analizzato vari documenti ed esaminato le analisi dell'Amministrazione riguardanti la «febbre dicembrina» e i «fornitori privilegiati» valutando 6 / 18

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statisticamente i dati registrati con uno degli strumenti di controllo degli acquisti della Confederazione (gestione dei contratti dell'Amministrazione federale).

Risultati: nel complesso il CPA è giunto alla conclusione che l'Amministrazione ha seguito le raccomandazioni della CdG-S migliorando il disciplinamento e la trasparenza nella procedura di ricorso agli esperti. Nel controlling degli acquisti ha introdotto nuove sottocategorie per i mandati di prestazione riducendo così il numero dei mandati che non erano classificati. Tuttavia in particolare per quel che riguarda i mandati di consulenza politica non si possono fornire dati affidabili soprattutto a causa di problemi di delimitazione tra le sottocategorie. Nel quadro del controllo degli acquisti l'Amministrazione svolge analisi statistiche che si concentrano sui rischi maggiori e nel complesso sono adeguate. Le valutazioni successive, volte ad approfondire le incongruenze statistiche, indicano tuttavia lacune. Ad esempio le unità amministrative presso le quali erano stati constatati i rischi di pagamenti troppo alti verso la fine dell'anno (la cosiddetta «febbre dicembrina») hanno fornito solo informazioni superficiali. Occorre chiedersi se queste informazioni consentano ai dipartimenti responsabili del controllo di valutare adeguatamente i rischi. Per quanto riguarda la problematica dei mandati affidati ripetutamente dall'Amministrazione alle stesse imprese (i cosiddetti «fornitori privilegiati»), l'analisi approfondita delle incongruenze statistiche spetta alle unità amministrative stesse e avviene in modi molto diversi e in parte insoddisfacenti. Inoltre i rapporti sul controllo sono poco informativi.

Pubblicazione: il CPA ha portato a termine il rapporto sulla valutazione sintetica il 18 marzo 2020 e l'ha presentato alla sottocommissione competente il 1° luglio 2020.

In base ai risultati riportativi. il 26 gennaio 2021 la CdG-S ha trasmesso un rapporto con quattro raccomandazioni al Consiglio federale e lo ha pubblicato quattro giorni dopo insieme al rapporto del CPA.

3

Valutazioni in corso

Nel 2021 il CPA ha portato a termine tre valutazioni non ancora pubblicate perché alla fine dell'anno le commissioni competenti non ne avevano completato l'esame.

Alla fine del 2021 inoltre altre tre valutazioni erano ancora in corso.

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Tabella 2 Panoramica delle valutazioni in corso del CPA Numero Titolo

Avvio della valutazione1

Conclusione della valutazione2

3.1

Controlling degli affari di compensazione

25.05.2020

04.05.2021

3.2

Protezione delle acque sotterranee in Svizzera

11.05.2020

07.10.2021

3.3

Partecipazione del Parlamento 10.11.2020 nel settore del diritto mite (soft law)

01.12.2021

3.4

Commissioni consultive extraparlamentari

22.03.2021

2° trimestre 2022

3.5

Crisi pandemica, uso dei dati scientifici da parte dell'UFSP

01.04.2021

3° trimestre 2022

3.6

Lavoro ridotto durante la crisi pandemica

09.09.2021

1° trimestre 2023

1

Decisione della sottocommissione competente in materia di impostazioni della valutazione Inoltro del rapporto alla commissione competente della CdG/CPE

2

3.1

Controlling degli affari di compensazione

Oggetto: di regola quando la Confederazione acquista beni d'armamento all'estero il fornitore estero deve impegnarsi a concludere con le industrie svizzere affari di compensazione per un valore corrispondente. Questi affari di compensazione si prefiggono di rafforzare la competitività delle industrie svizzere importanti per la sicurezza.

L'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) si occupa dell'attuazione degli affari di compensazione. In collaborazione con l'Ufficio offset, armasuisse svolge anche il relativo controlling il cui fine è di monitorare lo svolgimento degli affari assicurando così il rispetto delle prescrizioni e il conseguimento degli obiettivi.

Mandato e questioni trattate: il 28 gennaio 2020 le CdG hanno incaricato il CPA di effettuare una valutazione del controlling degli affari di compensazione. Il 25 maggio 2020 la competente sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-S ha stabilito che la valutazione del CPA dovesse rispondere alle seguenti domande: ­

il controlling degli affari di compensazione si fonda su obiettivi e su un quadro giuridico appropriati?

­

Gli strumenti utilizzati per il controlling sono appropriati?

­

L'organizzazione e l'esecuzione del controlling sono appropriati?

­

Armasuisse fornisce un rendiconto trasparente sugli affari di compensazione?

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Procedura: per rispondere alle domande il CPA ha eseguito un'analisi dei documenti relativi al quadro giuridico, degli strumenti utilizzati nonché delle modalità di attuazione e di rendiconto di armasuisse. Un mandato di accompagnamento per gli aspetti giuridici è stato attribuito a un perito. Sono inoltre stati svolti colloqui approfonditi con i funzionari competenti dell'Amministrazione federale e dell'Ufficio offset, con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e delle industrie svizzere come pure con alcuni specialisti.

Conclusione: il CPA ha terminato il rapporto il 4 maggio 2021 e ne ha presentato le conclusioni il 17 maggio 2021 alla sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-S. La CdG-S ha pubblicato la valutazione il 25 gennaio 2022.

3.2

Protezione delle acque sotterranee in Svizzera

Oggetto: in Svizzera oltre l'80 per cento del fabbisogno di acqua potabile è coperto mediante acque sotterranee. Le misure pianificatorie di protezione delle acque che istituiscono delle zone di protezione attorno alle falde freatiche sono di centrale importanza per assicurare la disponibilità di acque di buona qualità in quantità sufficiente. In queste zone sono vietate o limitate determinate attività che possono costituire una minaccia per le acque sotterranee. L'attuazione delle misure pianificatorie di protezione delle acque è di competenza dei Cantoni, mentre alla Confederazione spetta il compito di vigilanza.

Mandato e questioni trattate: nel gennaio del 2020 le CdG hanno incaricato il CPA di effettuare una valutazione della qualità dell'acqua in Svizzera incentrata in particolare sugli aspetti relativi alla protezione delle acque sotterranee. Sulla base di una bozza di progetto elaborata dal CPA, l'11 maggio 2020 la sottocommissione DFI/DATEC della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha stabilito che la valutazione dovesse rispondere alle seguenti domande: ­

le basi giuridiche delle misure pianificatorie di protezione delle acque sotterranee forniscono alla Confederazione strumenti appropriati per esercitare la vigilanza sulle modalità di attuazione a livello cantonale?

­

La Confederazione fornisce assistenza ai Cantoni mediante informazioni appropriate per l'attuazione delle prescrizioni federali concernenti le misure pianificatorie di protezione delle acque sotterranee?

­

La Confederazione utilizza in modo appropriato gli strumenti di cui dispone per esercitare la vigilanza sulle misure pianificatorie di protezione delle acque sotterranee?

­

Sul piano federale gli elementi di interfaccia fra la protezione delle acque sotterranee e la politica agricola nonché quella della pianificazione del territorio sono configurati in modo appropriato?

Procedura: il CPA ha svolto interviste guidate presso collaboratori dei servizi federali interessati, colloqui presso amministrazioni cantonali e servizi di erogazione delle acque selezionati nonché con esperti. Inoltre ha condotto un sondaggio online presso

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i 26 uffici di protezione dell'ambiente cantonali e ha analizzato la documentazione pertinente. Infine ha commissionato una perizia esterna per chiarire le basi legali.

Conclusione prevista: il CPA illustrato i risultati della valutazione nel rapporto del 7 ottobre 2021 che ha presentato alla sottocommissione della CdG-N. L'esame da parte della sottocommissione non era ancora concluso alla fine del 2021.

3.3

Partecipazione del Parlamento nel settore del diritto mite (soft law)

Oggetto: nell'ambito delle relazioni internazionali si registra un uso sempre maggiore di strumenti di soft law che non sono giuridicamente vincolanti pur esplicando un certo potere normativo. In Svizzera, conformemente alla legge sul Parlamento, le commissioni che si occupano della politica estera devono essere informate e consultate in merito a progetti essenziali, compresi quelli incentrati sulla soft law. Negli ultimi anni vari interventi critici hanno segnalato un carente coinvolgimento del Parlamento nel settore della soft law (ad es. per quanto concerne il patto dell'ONU per la migrazione).

Mandato e questioni trattate: le commissioni della politica estera del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (CPE-N/S) hanno istituito la sottocommissione «Coinvolgimento del Parlamento nel settore della soft law». Nelle sedute rispettivamente del 30 giugno e del 14 agosto 2020 le CPE hanno proposto alle CdG, in base a una richiesta della menzionata sottocommissione, di affidare al CPA un mandato di valutazione relativo alla partecipazione del Parlamento nel settore della soft law. Nelle sedute rispettivamente del 25 agosto e del 4 settembre le CdG hanno accolto la richiesta pur precisando che le CdG dovevano dare la priorità alle valutazioni connesse alla crisi pandemica. Nella seduta del 10 novembre 2020 la sottocommissione «Soft law» ha stabilito come impostare la valutazione e le domande cui rispondere: ­

in un confronto internazionale e da un punto di vista legale, il coinvolgimento del Parlamento svizzero nel settore della soft law è disciplinato in modo chiaro e adeguato?

­

L'Amministrazione federale effettua sistematicamente e in modo appropriato le valutazioni relative ai progetti nel settore della soft law?

­

Le commissioni parlamentari sono coinvolte in modo appropriato?

Inoltre la sottocommissione «Soft Law» ha scelto in riunione un'opzione supplementare per un'analisi approfondita della prassi svizzera. Tuttavia questa opzione supplementare non è stata realizzata, dato che il CPA non disponeva delle risorse necessarie a causa delle valutazioni connesse alla crisi pandemica.

Procedura: il CPA ha affidato a periti esterni l'analisi del quadro giuridico concernente il coinvolgimento del Parlamento nel settore della soft law in Svizzera e nel contesto internazionale. Da parte sua ha condotto cinque analisi su progetti concreti di diritto mite in diverse organizzazioni internazionali. Inoltre ha analizzato svariati

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documenti e svolto colloqui con i membri del gruppo di lavoro «Soft Law» provenienti da tutti i dipartimenti nonché con rappresentanti delle segreterie delle commissioni parlamentari più coinvolte.

Conclusione prevista: il CPA ha terminato il rapporto il 1° dicembre 2021 e lo ha presentato alla sottocommissione «Soft Law» delle CPE il 14 dicembre. L'esame dei risultati da parte della sottocommissione è ancora in corso.

3.4

Commissioni consultive extraparlamentari

Oggetto: il Consiglio federale può far ricorso a commissioni consultive extraparlamentari quando l'Amministrazione federale non dispone delle conoscenze specifiche necessarie o quando devono essere coinvolte per tempo cerchie più ampie, compresi i Cantoni. I membri delle commissioni consultive rimangono in funzione quattro anni.

Attualmente le commissioni consultive sono 84. La loro composizione, le prestazioni che forniscono, i costi che ne derivano e la loro utilità sono stati ripetutamente criticati.

Mandato e questioni trattate: il 26 gennaio 2021 le CdG hanno incaricato il CPA di svolgere una valutazione delle commissioni consultive extraparlamentari. Nella riunione del 22 marzo 2021 la sottocommissione competente DFGP/CaF della CdG-S ha deciso che la valutazione deve rispondere alle domande seguenti: ­

il ricorso alle commissioni consultive è adeguato?

­

Le prestazioni che le commissioni consultive forniscono al Consiglio federale e all'Amministrazione sono utili?

­

Il costo è commisurato alle prestazioni?

­

L'Amministrazione sfrutta in modo adeguato le prestazioni delle commissioni consultive?

­

I compiti delle commissioni consultive possono essere svolti in modo adeguato e più economico mediante mandati di consulenza esterni?

Procedura: il CPA analizza la documentazione pertinente e svolge colloqui sul ricorso alle commissioni e sui costi che ne derivano. Le prestazioni e la loro utilità sono valutate in primo luogo in base allo studio di nove casi concreti: otto di queste analisi sono realizzate da un ufficio esterno e si basano sull'analisi di documenti e su colloqui.

Inoltre il CPA conduce un sondaggio online presso i membri di tutte le commissioni consultive e le rispettive segreterie. L'opportunità di affidare mandati esterni per svolgere i compiti delle commissioni consultive viene analizzata in particolare sulla base di stime dei costi di eventuali mandatari (uffici di consulenza).

Conclusione prevista: il CPA prevede di presentare il rapporto di valutazione alla sottocommissione nel secondo trimestre 2022.

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3.5

Crisi pandemica, uso dei dati scientifici da parte dell'UFSP

Oggetto: essere informati sulle conoscenze scientifiche attuali è un presupposto fondamentale per superare la pandemia di COVID-19 e prendere le decisioni giuste al momento giusto. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è stato criticato per come ha utilizzato i dati scientifici in suo possesso.

Mandato e questioni trattate: riunitesi il 26 gennaio 2021, le CdG hanno incaricato il CPA di valutare come l'UFSP ha utilizzato i dati scientifici durante la crisi pandemica.

La valutazione rientra nell'ispezione delle CdG sulla gestione della pandemia di COVID-19 da parte delle autorità federali. La commissione competente DFI/DATEC della CdG-N ha deciso nella riunione del 1° aprile 2021 che la valutazione del CPA deve rispondere alle domande seguenti: ­

le basi legali e strategiche in vigore hanno permesso di garantire che i dati scientifici raccolti sul nuovo coronavirus venissero presi in considerazione in modo adeguato?

­

L'elaborazione di tali dati è stata organizzata in modo opportuno durante la crisi pandemica?

­

Le procedure dell'UFSP per l'elaborazione dei dati scientifici sul nuovo coronavirus erano adeguate? Si è tenuto adeguatamente conto di tali dati a livello decisionale?

­

Gli attuali dati scientifici sono stati comunicati in modo coerente e trasparente alla popolazione e le competenze di comunicare al pubblico queste informazioni sono state distribuite in modo chiaro?

Procedura: il CPA esamina come siano state messe realmente a frutto le conoscenze scientifiche sulla base di cinque casi concreti, nel contesto dei quali vengono analizzate le procedure decisionali che hanno condotto a misure concrete e sono illustrate l'elaborazione e la ponderazione dei dati raccolti. Lo studio dei casi concreti comprende un'analisi della documentazione interna all'Amministrazione e colloqui con i rappresentanti dell'UFSP e della segreteria generale del DFI nonché con scienziati.

Al fine di garantire l'esattezza della sua analisi dei risultati scientifici, il CPA ha affidato un incarico di consulenza ad un esperto di epidemiologia esterno. Un secondo mandato esterno è stato commissionato al fine di accertare come i dati scientifici siano stati comunicati al pubblico in due casi concreti.

Conclusione prevista: si prevede che i risultati della valutazione potranno essere presentati alla sottocommissione competente nel terzo trimestre 2022.

3.6

Lavoro ridotto durante la crisi pandemica

Oggetto: in situazioni di crisi le imprese possono ricevere indennità per lavoro ridotto per le perdite di lavoro dei loro impiegati che hanno diritto alle prestazioni. Durante la crisi dovuta al coronavirus il Consiglio federale ha adeguato ripetutamente le basi legali di riferimento per l'erogazione di tali indennità abbreviando i periodi di attesa, prolungando la durata massima delle indennità e ampliando la cerchia degli aventi 12 / 18

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diritto. In tale contesto si pone la questione di quanto questi adeguamenti siano stati coordinati con altre misure di sostegno prese durante la crisi pandemica, se la procedura sommaria introdotta per gestire la marea di domande si sia dimostrata opportuna e se la Confederazione abbia soddisfatto in maniera adeguata la sua funzione di vigilanza.

Mandato e questioni trattate: il 26 gennaio 2021 le CdG hanno incaricato il CPA di valutare il lavoro ridotto durante la pandemia. Questa valutazione rientra nell'ispezione delle CdG sulla gestione della pandemia di COVID-19 da parte delle autorità federali. Riunitasi il 9 settembre 2021, la sottocommissione competente DFF/DEFR della CdG-N ha deciso che la valutazione del CPA deve rispondere alle domande seguenti: ­

i ripetuti adeguamenti delle basi legali concernenti l'erogazione di indennità per lavoro ridotto durante la crisi pandemica erano opportuni?

­

La Confederazione sostiene in modo adeguato gli organi incaricati dell'esecuzione?

­

La vigilanza della Confederazione sull'esecuzione delle disposizioni riguardanti il lavoro ridotto è adeguata e assicura la legalità delle prestazioni percepite?

Procedura: per rispondere alle domande poste il CPA analizza le basi legali del lavoro ridotto e le basi decisionali del Consiglio federale preparate dall'Amministrazione federale. Inoltre svolge colloqui con collaboratori dell'Amministrazione federale e con esperti del mercato del lavoro. Sulla base di un sondaggio tra gli enti cantonali incaricati dell'esecuzione intende inoltre scoprire come questi giudichino il sostegno da parte della Confederazione. Per questa parte della valutazione è stato aggiudicato un mandato esterno.

Conclusione prevista: si prevede che i risultati della valutazione potranno essere presentati alla sottocommissione DFF/DEFR della CdG-N nel primo trimestre 2023.

4

Nuove valutazioni nel 2022

Il CPA ha il compito di segnalare alle CdG tematiche che meritano di essere chiarite3.

Nel complesso nell'anno in rassegna il CPA ha esaminato 12 tematiche che ha presentato alle sottocommissioni4. Queste le hanno catalogate in base alla loro priorità e ne hanno proposto due nuove. Il CPA ha quindi approfondito cinque proposte, per quattro delle quali ha raccomandato l'attuazione. Il 25 gennaio 2022 le CdG hanno scelto i temi seguenti: ­

3 4

Comunicazione delle autorità prima delle votazioni (competente: sottocommissione DFGP/CaF della CdG-N);

Art. 10 cpv. 1 lett. a Oparl.

Nell'anno in rassegna il CPA ha inoltre preso in esame l'opportunità di valutare il tema dell'appartenenza partitica dei giudici per la sottocommissione Tribunali/MPC.

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­

Valutazione dell'efficacia nel contesto della cooperazione allo sviluppo (competente: sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-S).

5

Credito per ricorso ad esperti

Il CPA dispone di un credito che gli consente di impartire mandati a esperti esterni nell'ambito delle sue valutazioni5. Nell'anno in rassegna le spese a tal fine sono ammontate complessivamente a 108 701 franchi. La tabella 3 indica la ripartizione dell'importo tra le diverse valutazioni e i diversi mandatari.

Tabella 3 Utilizzazione del credito stanziato per il ricorso ad esperti nel 2021 Valutazione

Mandatario

Controlling degli affari di compensazione

Prof. hon. Etienne Poltier, Università di Losanna

Protezione delle acque sotterranee in Svizzera

Costi (in fr.)

Stato

3 800

conclusa

Prof. Dr. iur. Daniela Thurnherr Keller, Università di Basilea

24 960

conclusa

Partecipazione del Parlamento nel settore del diritto mite

Prof. Dr. iur. Anna Petrig, Università di Basilea

18 000

conclusa

Crisi pandemica, uso dei dati scientifici da parte dell'UFSP

Prof. Dr. Arnaud Chiolero, Università di Friburgo

4 604

in corso

Crisi pandemica, uso dei dati scientifici da parte dell'UFSP

Jörg Schneider, js_studien+analysen

9 478

in corso

Commissioni consultive extraparlamentari

Strategos SA, Losanna

47 860

in corso

6

Altre attività

Il CPA coordina le proprie attività con gli altri organi di controllo della Confederazione6 e intrattiene relazioni professionali con istituti universitari, istituti di ricerca privati e organismi di valutazione statali.

Alcuni membri del CPA hanno partecipato come oratori al CAS Évaluation des politiques publiques dell'IDHEAP e al corso Évaluation des politiques publiques del bachelor Géosciences de l'environnement dell'Università di Losanna nonché a un

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Art. 10 cpv. 4 Oparl.

Art. 10 cpv. 5 Oparl.

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corso di valutazione del master in amministrazione pubblica dell'Università di Ginevra. Il CPA ha anche preso parte alla tavola rotonda del Groupe romand d'évaluation (GREVAL) sull'argomento «Évaluation et COVID-19: la place de l'évaluation dans le contexte actuel de crise sanitaire», nonché ad un congresso internazionale online sull'analisi degli effetti della legislazione organizzato dal Senato messicano e dall'Universidad autónoma Querétaro.

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Abbreviazioni art.

CaF CdG CdG-N CdG-S CPA CPE-N/S cpv.

DATEC DDPS DEFR DFAE DFF DFGP DFI lett.

LParl MPC Oparl RS UFSP

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articolo Cancelleria federale Commissioni della gestione delle Camere federali Commissione della gestione del Consiglio nazionale Commissione della gestione del Consiglio degli Stati Controllo parlamentare dell'amministrazione Commissioni della politica estera del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati capoverso Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale delle finanze Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno lettera Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; RS 171.10) Ministero pubblico della Confederazione Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare; RS 171.115) Raccolta sistematica Ufficio federale della sanità pubblica

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Colophon

Contatto Controllo parlamentare dell'amministrazione Servizi del Parlamento CH-3003 Berna Tel. +41 58 322 97 99 E-mail: pvk.cpa@parl.admin.ch www.parlamento.ch > Organi > Commissioni > CPA Lingue originali del rapporto: tedesco e francese (numeri 2.1, 3.1, 3.3, 3.5 e 3.6)

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