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22.004 Rapporto annuale 2021 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 25 gennaio 2022

Onorevoli colleghi, conformemente all'articolo 55 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl, RS 171.10), vi sottoponiamo il rapporto sull'attività delle Commissioni della gestione e della loro Delegazione nel 2021 affinché ne prendiate atto.

Il presente rapporto informa sui controlli più importanti effettuati durante l'anno in rassegna nonché sui risultati e sugli insegnamenti che se ne possono trarre.

Gradite, onorevoli colleghi, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 gennaio 2022

In nome delle Commissioni della gestione delle Camere federali: La presidente della CdG-N, Prisca Birrer-Heimo Il presidente della CdG-S, Matthias Michel

2022-0306

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Indice 1

Introduzione

6

2

Mandato e organizzazione 2.1 Missioni e competenze delle CdG 2.1.1 Missioni delle CdG nell'ambito dell'alta vigilanza 2.1.2 Diritti d'informazione e natura confidenziale dei lavori 2.1.3 Collaborazione delle CdG e della DelCG con la loro segreteria 2.1.4 Collaborazione delle CdG con le Commissioni delle finanze, la Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze 2.2 Organizzazione e composizione delle CdG

7 7 7 8

3

Lavori delle CdG nel 2021 3.1 Pubblicazioni delle CdG nel 2021 3.2 Politica economica, finanziaria e di formazione 3.2.1 Promozione di progetti da parte di Innosuisse 3.2.2 Errore nella stima del numero di coppie sposate con doppio reddito 3.2.3 Attuazione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali 3.2.4 Gestione dei rischi finanziari legati al clima 3.2.5 Protezione degli animali e pagamenti diretti 3.3 Sicurezza sociale e sanità 3.3.1 Cartella informatizzata del paziente 3.3.2 Istituto di virologia e di immunologia: situazione del personale 3.4 Relazioni internazionali e commercio estero 3.4.1 Caso di frode all'Ambasciata svizzera a Mosca 3.4.2 Rete esterna del DFAE: personale locale delle ambasciate 3.4.3 Trasferimenti al DFAE 3.4.4 Sponsorizzazione al DFAE 3.4.5 Interruzione dei negoziati relativi all'Accordo istituzionale Svizzera-UE 3.5 Stato e Amministrazione 3.5.1 Futuro del trattamento e della sicurezza dei dati 3.5.2 Accordo tra il DFGP e le autorità cinesi per la migrazione 3.5.3 Analisi dell'Unità LINGUA della SEM 3.5.4 Riorganizzazione della Polizia giudiziaria federale 3.5.5 Riorganizzazione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 3.5.6 Soggiorno degli stranieri nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone

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10 10 11 15 16 17 17 19 20 22 24 26 26 27 28 28 29 30 31 33 34 34 36 38 39 40 41

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3.6

4

Settore giudiziario e Ministero pubblico della Confederazione 3.6.1 Problemi in seno al Tribunale penale federale 3.6.2 Parere trasmesso alla Commissione giudiziaria sul rinnovo integrale del Tribunale penale federale 3.6.3 Indipendenza dei giudici 3.6.4 Relazione di vigilanza tra l'AV-MPC e l'MPC: seguito dei lavori 3.7 Sicurezza e sport 3.7.1 Sistema di ricognitori telecomandati (ADS-15) 3.7.2 Patrouille des Glaciers (PdG) 3.7.3 Cibersicurezza 3.8 Ambiente, trasporti e infrastrutture 3.8.1 Organizzazione della polizia dei trasporti delle FFS 3.8.2 Carenza di macchinisti alle FFS 3.8.3 Guasti sulla rete di Swisscom SA 3.8.4 Raccomandazioni del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) 3.8.5 Inchiesta sulla caduta del Ju-52 3.8.6 Protezione della biodiversità in Svizzera 3.8.7 Casi di molestie presso la SSR 3.9 Stato d'avanzamento delle ispezioni in corso delle CdG e della DelCG 3.9.1 Introduzione 3.9.2 Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA 3.9.3 Controllo successivo concernente l'elenco delle specialità dell'AOMS: ammissione e riesame dei medicamenti 3.9.4 Stato delle ispezioni in corso delle CdG e della DelCG 3.10 Visite di servizio 3.11 Domande di vigilanza 3.12 Altri temi trattati dalle CdG

42 42

Ispezione concernente la gestione della pandemia di COVID-19 4.1 DFI 4.1.1 Organizzazione del DFI e dell'UFSP per la gestione della crisi 4.1.2 Fonti scientifiche d'informazione del DFI e dell'UFSP 4.1.3 Fonti d'informazione internazionali e scambi internazionali di DFI e UFSP 4.1.4 Collaborazione tra Confederazione e Cantoni nella gestione della crisi 4.1.5 Gestione del materiale medico 4.1.6 Indennità di perdita di guadagno COVID-19 per lavoratori indipendenti 4.2 DEFR

84 87

43 45 46 47 47 49 51 54 54 56 58 60 62 64 67 70 70 70 73 74 77 78 79

87 88 88 91 93 95 96

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4.2.1 4.2.2 4.3 4.4

4.5

4.6

5

6

Misure in materia di alloggio e di affitto durante la crisi pandemica Misure della Confederazione concernenti la formazione e gli esami di maturità durante la crisi

DFAE 4.3.1 Percezione della Svizzera all'estero DDPS 4.4.1 Acquisto di materiale di protezione / ruolo della Farmacia dell'esercito 4.4.2 Ruolo dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP) DFGP 4.5.1 COVID-19: misure nel settore dell'asilo 4.5.2 COVID-19: chiusura delle frontiere Cancelleria federale 4.6.1 COVID-19: diritti politici 4.6.2 Valutazione della gestione della crisi da parte del Consiglio federale

96 98 101 101 102 102 103 103 103 104 106 106 107

Protezione dello Stato e attività informative 5.1 Compiti, diritti e organizzazione della DelCG 5.2 Controllo inerente all'ispezione sul caso Crypto AG 5.3 Visite di servizio concernenti hacking e crittologia 5.4 Strumenti di direzione politica del Consiglio federale 5.5 Contatti con l'estero 5.6 Acquisizione di informazioni soggetta ad autorizzazione 5.7 Operazioni e fonti 5.8 Modifiche delle basi legali inerenti alle attività informative 5.9 Esplorazione radio ed esplorazione dei segnali via cavo 5.10 Obblighi di informazione e di comunicazione 5.11 Prassi del SIC in materia di diritto d'accesso 5.11.1 Accesso secondo la legge sulla protezione dei dati 5.11.2 Differimento dell'accesso a tutela del segreto 5.11.3 Differimento dell'informazione per assenza di dati: modifiche della prassi 5.11.4 Informazione successiva al differimento 5.12 Interazione tra vigilanza e alta vigilanza 5.13 Attività di vigilanza dell'AVI-AIn 5.14 Altre questioni riguardanti il SIC 5.15 Nuovo centro amministrativo di Papiermühlestrasse 20

108 108 109 111 111 112 114 115 118 119 120 122 122 122

Rapporto di gestione 2020 e rapporti periodici 6.1 Rapporto di gestione 2020 del Consiglio federale

132 132

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125 127 128 130 131 131

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6.2 6.3

Rapporto di gestione 2020 del Tribunale federale Altri rapporti analizzati dalle CdG

Elenco delle abbreviazioni Rapporto annuale 2021 del Controllo parlamentare dell'amministrazione. Allegato al rapporto annuale 2021 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali

133 134 136

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Rapporto 1

Introduzione

Il presente rapporto annuale fornisce una visione d'insieme delle attività di alta vigilanza parlamentare delle Commissioni della gestione (CdG) e della Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) nel 2021, nonché alcune informazioni sui metodi e sui processi operativi, sui problemi riscontrati in occasione di alcuni controlli e sui risultati conseguiti. Da qualche anno il rapporto annuale si concentra soprattutto sui dossier che non sono stati oggetto di comunicazioni pubbliche durante l'anno in rassegna (cfr. n. 3.2 segg.). Al fine di aumentare la trasparenza, le CdG forniscono inoltre informazioni sui loro lavori in corso (cfr. n. 3.9, 3.10 e 3.12).

Nella seduta del 18 maggio 2020 le CdG hanno deciso di avviare un'ispezione volta ad analizzare le misure prese dal Consiglio federale per lottare contro la pandemia di COVID-19. A tal fine, nel corso del 2021 sono stati condotti vari accertamenti riguardanti anche l'organizzazione per la gestione della crisi (cfr. n. 4.1.1), l'acquisto dei vaccini (cfr. n. 4.1.5) e i diritti politici (cfr. n. 4.6.1). Nel capitolo 4 sono illustrati i lavori svolti in relazione alla gestione della pandemia di COVID-19 da parte delle CdG.

Due delle tre ispezioni avviate dalle CdG nel 2021 hanno riguardato di nuovo la pandemia e, in particolare, l'uso da parte dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) dei dati scientifici e la tematica del lavoro ridotto durante la crisi. La terza ispezione concerne le commissioni consultive extraparlamentari1. Ognuna delle suddette ispezioni prende le mosse da una valutazione del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA, cfr. rapporto allegato), sulla cui base la commissione competente farà poi le proprie considerazioni sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare.

Oltre che delle ispezioni menzionate, nel 2021 le CdG si sono occupate di varie tematiche su cui non sono ancora state pubblicate informazioni e che sono oggetto del presente rapporto. Tra queste rientrano: la protezione della biodiversità in Svizzera (cfr. n. 3.8.6), le accuse di molestie mosse nei confronti della Società svizzera di radiotelevisione (SSR; cfr. n. 3.8.7), la gestione degli attacchi informatici contro EasyGov (cfr. n. 3.7.3), la gestione dei rischi finanziari legati al clima (cfr. n. 3.2.4), le sponsorizzazioni al Dipartimento
federale degli affari esteri (DFAE; cfr. n. 3.4.4), la Patrouille des Glaciers (PdG; cfr. n. 3.7.2) e i problemi in seno al Tribunale penale federale (TPF; cfr. n. 3.6.1).

Nel 2021 le CdG hanno pubblicato nove rapporti d'inchiesta, due dei quali riguardano alcuni accertamenti realizzati in relazione alla pandemia di COVID-19 e altri due i controlli successivi su precedenti indagini delle CdG (cfr. n. 3.1).

Nell'anno in rassegna le CdG si sono riunite in 20 sedute plenarie, il gruppo di coordinamento ha tenuto una seduta mentre le sottocommissioni e i gruppi di lavoro hanno

1

Comunicato stampa delle CdG del 29 gennaio 2021.

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tenuto 82 sedute, quindici delle quali dedicate a sopralluoghi presso servizi della Confederazione. Dal canto suo, la DelCG si è incontrata 13 volte. In totale hanno avuto luogo 116 sedute.

In occasione della seduta plenaria comune del 25 gennaio 2022 le CdG hanno approvato all'unanimità il presente rapporto e deciso di pubblicarlo. La bozza del rapporto è stata sottoposta per parere alle autorità interessate conformemente all'articolo 157 della legge sul Parlamento (LParl)2. I pareri pervenuti sono stati esaminati dalle CdG e dalla Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) e sono stati tenuti in considerazione per quanto possibile.

2

Mandato e organizzazione

2.1

Missioni e competenze delle CdG

2.1.1

Missioni delle CdG nell'ambito dell'alta vigilanza

In qualità di commissioni parlamentari le CdG esercitano, su mandato delle Camere federali, l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, nonché di altri enti incaricati di compiti federali (art. 169 della Costituzione [Cost.]3 e art. 52 LParl). I compiti, le responsabilità e le competenze delle CdG sono definiti principalmente agli articoli 26­27, 52­ 55 e 153­158 LParl, ma anche in altri testi legali4 e regolamentari5.

Nell'esercizio del loro mandato le CdG verificano principalmente se le autorità federali agiscono secondo la Costituzione e le leggi e se i compiti loro assegnati dal legislatore sono stati svolti correttamente (controllo della legalità). Accertano inoltre che le misure adottate dallo Stato siano opportune e che le autorità federali sfruttino adeguatamente il margine discrezionale di cui dispongono (controllo dell'adeguatezza).

Infine controllano l'efficacia delle misure adottate con riferimento agli obiettivi fissati dal legislatore (controllo dell'efficacia).

I compiti delle CdG sono i seguenti:

2 3 4

5

­

eseguire ispezioni;

­

incaricare il CPA di effettuare valutazioni;

­

verificare i rapporti annuali di gestione del Consiglio federale e del Tribunale federale, nonché i rapporti annuali di altre unità amministrative della Confederazione; Legge del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; Raccolta sistematica [RS] 171.10).

Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101).

Art. 32 della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51), art. 5 cpv. 1 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), art. 20 della legge del 4 ottobre 1991 sul transito alpino (LTAlp; RS 742.104) e art. 10 della legge del 18 marzo 2005 sul raccordo RAV (LRAV; RS 742.140.3).

Principi d'azione delle Commissioni della gestione del 29 agosto e del 4 settembre 2003 (FF 2015 3927).

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­

trattare i rapporti che devono essere presentati loro dal Consiglio federale, dai dipartimenti e da altri uffici;

­

effettuare sopralluoghi presso autorità e servizi della Confederazione;

­

trattare le domande di vigilanza presentate da terzi;

­

formulare raccomandazioni al Consiglio federale, ai dipartimenti, ai tribunali della Confederazione e all'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) o al Ministero pubblico della Confederazione (MPC);

­

verificare l'attuazione di raccomandazioni formulate in precedenza.

Le CdG riferiscono una volta all'anno al Parlamento sui principali risultati dei loro lavori (art. 55 LParl). Il presente rapporto verrà trattato dalle due Camere nella sessione primaverile.

L'ambito di vigilanza delle CdG comprende tutte le attività del Consiglio federale e delle unità dell'Amministrazione federale, nonché dei tribunali della Confederazione e del MPC, fatta eccezione per le decisioni giudiziarie e quelle del MPC (art. 191c Cost., art. 26 cpv. 4 LParl).

L'alta vigilanza parlamentare è esercitata inoltre su tutti gli enti di diritto pubblico e privato e sulle persone fisiche e giuridiche che svolgono compiti federali, benché in questo ambito le CdG facciano prova di maggiore moderazione rispetto a quanto avviene per i servizi dell'Amministrazione centrale. Anche i Cantoni sono soggetti alla vigilanza delle CdG, nella misura in cui sono incaricati dell'attuazione del diritto federale (art. 46 cpv. 1 e 49 cpv. 2 Cost.).

2.1.2

Diritti d'informazione e natura confidenziale dei lavori

Per adempiere il compito di alta vigilanza, le CdG dispongono di ampi diritti d'informazione (art. 150 e 153 LParl), che sono stati rafforzati e precisati con la modifica della LParl del 17 giugno 20116. In particolare hanno il diritto di interrogare direttamente tutti i rappresentanti delle autorità, tutti i collaboratori dei servizi della Confederazione e altri rappresentanti di organi che assumono compiti federali (in carica o no), nonché di ottenere da questi ultimi qualsiasi informazione utile per il loro lavoro.

Esse hanno inoltre la possibilità di chiamare a comparire le persone soggette all'obbligo di informare e, se del caso, di prescrivere un accompagnamento coattivo. Visto che il segreto d'ufficio non si applica in caso di audizioni di agenti della Confederazione da parte delle CdG, le persone sentite da queste ultime non possono avvalersene per rifiutarsi di deporre.

6

LParl: precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza, modifica del 17 giugno 2011 (RU 2011 4537); rapporto annuale 2011 delle CdG e della DelCG del 27 gennaio 2012, n. 2.1.4 (FF 2012 6061, in particolare 6075).

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Nell'esercizio dei loro diritti d'informazione le CdG sono sottoposte soltanto a due restrizioni: non sono autorizzate a consultare i verbali delle sedute del Consiglio federale né a esigere informazioni che devono essere tenute segrete nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative o per altri motivi (art. 153 cpv. 6 LParl).

In virtù dell'articolo 153 capoverso 6, primo periodo, LParl, le commissioni di vigilanza «decidono definitivamente sull'esercizio dei loro diritti d'informazione»: questa competenza garantisce che la decisione relativa alla portata e all'esercizio dei diritti d'informazione sia presa in ogni singolo caso dalle CdG quale organo che esercita la vigilanza e non dall'Esecutivo che vi è sottoposto. Se secondo il Consiglio federale un documento rientra nella categoria dei documenti soggetti alla protezione dello Stato, le CdG fanno appello alla DelCG per dirimere la questione.

Le due riserve summenzionate relative ai diritti d'informazione delle CdG non valgono per la DelCG: in virtù dell'articolo 169 capoverso 2 Cost. e dell'articolo 154 LParl, quest'ultima dispone infatti di diritti d'informazione illimitati nei confronti delle autorità e degli enti assoggettati alla sua vigilanza. Oltre a poter esigere tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti, la DelCG può infatti anche disporre interrogatori formali di testimoni (art. 155 LParl) senza che si possa far valere il segreto d'ufficio o militare.

Dati i loro ampi diritti d'informazione, in contropartita le CdG e la DelCG devono garantire la confidenzialità e trattare le informazioni confidenziali in modo responsabile. Le CdG sono pertanto tenute a prendere provvedimenti appropriati per tutelare il segreto (art. 150 cpv. 3 LParl)7. Le CdG hanno dunque emanato pertinenti istruzioni che tra l'altro disciplinano in maniera restrittiva l'accesso ai corapporti dei capidipartimento relativi agli affari del Consiglio federale8. I membri delle CdG sono inoltre vincolati al segreto d'ufficio per quanto concerne tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nell'ambito del loro mandato (art. 8 LParl).

I rapporti d'inchiesta sono generalmente pubblicati, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione (art. 158 cpv. 3 LParl). La legge conferisce alle autorità interessate
il diritto di esprimere un parere prima della pubblicazione (art. 157 LParl).

I mezzi di cui dispongono le CdG nei confronti degli uffici sottoposti alla loro vigilanza sono soprattutto di natura politica. Le Commissioni comunicano in genere le proprie conclusioni alle autorità superiori responsabili mediante rapporti ufficiali o lettere contenenti raccomandazioni rispetto alle quali dette autorità sono chiamate a 7

8

Perizie su mandato della CdG-N: Biaggini Giovanni, «Informationsrechte der Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte im Bereich der Strafverfolgung aus verfassungsmässiger Sicht», 5 giugno 2008; Oberholzer Niklaus, «Informationsrechte der Geschäftsprüfungskommissionen der eidg. Räte im Bereich der Strafverfolgung aus strafprozessualer Sicht: Gutachten im Auftrag der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates», 5 giugno 2008, www.parlamento.ch > Organi > Commissioni > Commissioni di vigilanza > CdG > Documenti di riferimento (stato: 13 dicembre 2021, disponibile soltanto in tedesco e in francese).

«Weisungen der GPK der eidg. Räte über ihre Massnahmen zum Geheimnisschutz», del 27 gennaio 2012, www.parlament.ch > Organi > Commissioni > Commissioni di vigilanza > CdG > Documenti di riferimento > Diritti d'informazione delle Commissioni della gestione (stato: 13 dicembre 2021, disponibile soltanto in tedesco e francese).

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prendere posizione. Così facendo, le Commissioni obbligano le autorità a rendere conto del lavoro svolto (o di eventuali omissioni). All'occorrenza, possono ricorrere agli strumenti parlamentari (deposito di una mozione, di un postulato o di un'iniziativa parlamentare) per avviare una modifica di legge.

2.1.3

Collaborazione delle CdG e della DelCG con la loro segreteria

Le CdG e la DelCG dirigono i propri lavori e ne assumono la responsabilità. Spetta a loro determinare le questioni da approfondire e stabilire la procedura da seguire durante le inchieste.

La segreteria delle CdG/DelCG, aggregata ai Servizi del Parlamento, assiste e fornisce consulenza alle Commissioni e alla DelCG nello svolgimento dei loro compiti9. In virtù dell'articolo 67 LParl la segreteria dispone degli stessi diritti d'informazione delle CdG e della DelCG per le quali opera. Conformemente all'articolo 153 capoverso 1 secondo periodo LParl, le CdG e la DelCG possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti: le CdG e la DelCG le conferiscono mandati, di cui seguono e verificano l'attuazione.

Data la specificità del sistema di milizia e la necessaria indipendenza delle CdG nei confronti degli enti sottoposti a vigilanza, la segreteria delle CdG/DelCG svolge un ruolo essenziale nell'adempimento del loro mandato legale assistendole nella scelta, nell'ideazione e nello svolgimento di inchieste e valutazioni e per tutte le altre misure concernenti l'alta vigilanza10. La segreteria tratta inoltre le domande di cui all'articolo 129 LParl e prepara le relative decisioni.

2.1.4 Collaborazione delle CdG con le Commissioni delle finanze, la Delegazione delle finanze e il Controllo federale delle finanze Nell'ambito delle loro attività, le CdG sono regolarmente in contatto con gli altri enti incaricati della vigilanza e dell'alta vigilanza sulle finanze della Confederazione, ossia le Commissioni delle finanze (CdF), la Delegazione delle finanze (DelFin) e il Controllo federale delle finanze (CDF).

Nella prassi, i due settori dell'alta vigilanza parlamentare ­ sulle finanze e sulla gestione ­ non sempre possono essere chiaramente distinti. La gestione, nelle sue varie modalità, ha spesso conseguenze finanziarie e l'azione dello Stato, quasi senza eccezioni, ha un legame con le finanze. Inoltre, i problemi nel settore della vigilanza finanziaria hanno spesso origine nella gestione e viceversa.

Considerato quanto precede, è necessario che le CdF, la DelFin e le CdG collaborino e coordinino le loro attività. In generale, si procede nel modo seguente: se per un 9 10

Art. 64 cpv. 1 e 2 lett. b e d LParl.

Art. 7 lett. a del regolamento interno dei Servizi del Parlamento del 16 maggio 2014 (RSP), www.parlamento.ch > Il Parlamento > Servizi del Parlamento (stato: 13 dicembre 2021).

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determinato oggetto sono predominanti gli aspetti di politica finanziaria, la sua trattazione spetta prioritariamente alle CdF e alla DelFin, mentre le questioni riguardanti soprattutto la gestione sono affidate prioritariamente alle CdG. Determinati oggetti, quali i rapporti di gestione dei tribunali della Confederazione e di talune imprese pubbliche, i consuntivi e i preventivi dei tribunali della Confederazione, del MPC e dell'Autorità di vigilanza sul MPC, sono trattati congiuntamente dalle CdF e dalle CdG. Anche l'alta vigilanza sulla nuova ferrovia transalpina (NFTA) è stata esercitata congiuntamente. Inoltre, le segreterie delle due Commissioni si incontrano quattro volte all'anno per coordinare i loro lavori, mentre i segretari delle sottocommissioni si incontrano e si scambiano informazioni ogni volta che ciò si rivela necessario in relazione a un determinato dossier.

Le CdG mantengono anche contatti con il CDF, l'organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione, le cui competenze sono definite nella legge sul Controllo delle finanze (LCF)11. Secondo l'articolo 15 capoverso 1 LCF, le CdF e la DelFin sono gli interlocutori diretti del CDF in Parlamento. La legge prevede inoltre che il CDF trasmetta i risultati delle sue verifiche alla DelFin (art. 14 cpv. 1 LCF). Finora questo valeva anche per i risultati delle verifiche riguardanti la gestione. Con la revisione della LCF, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, è stata istituita una base legale per il flusso di informazioni tra il CDF, i dipartimenti, gli uffici federali incaricati di eseguire compiti trasversali, il Consiglio federale, la DelFin e le CdG. La modifica della legge prevede tra l'altro che, contemporaneamente alla presentazione del rapporto alla DelFin12, il CDF comunichi alle CdG e alla DelCG le lacune sostanziali constatate nella gestione degli affari.

Nel frattempo, già dall'aprile 2015 il coordinamento dell'informazione fra i due organi è stato migliorato: da allora le CdG ricevono il programma di verifica del CDF ogni anno alla fine del mese di gennaio e hanno quindi l'opportunità di discutere con il CDF su eventuali questioni di fondo. Inoltre, le CdG prendono atto del rapporto annuale del CDF ogni primavera13.

2.2

Organizzazione e composizione delle CdG

Come le altre commissioni parlamentari, le CdG sono composte da 25 membri del Consiglio nazionale e da 13 membri del Consiglio degli Stati. I membri sono eletti per un periodo di quattro anni con la possibilità di rinnovare il mandato. La composizione delle commissioni e l'assegnazione della presidenza e della vicepresidenza si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera (art. 43 cpv. 3 LParl). Per quanto possibile, si tiene conto anche delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese.

11 12 13

Legge federale del 28 giugno 1967 sul Controllo federale delle finanze (LCF; RS 614.0).

Art. 14 cpv. 1 LCF Nel 2018 le CdG hanno esaminato approfonditamente la questione della delimitazione tra l'alta vigilanza parlamentare e le attività del CDF. Cfr. Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG del 29 gennaio 2019 (FF 2019 2359, in particolare 2376).

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Ogni commissione è suddivisa in diverse sottocommissioni permanenti (art. 45 cpv. 2 LParl, art. 14 cpv. 3 RCN14 e art. 11 cpv. 1 RCS15), che coprono tutti i dipartimenti, la Cancelleria federale (CaF), i tribunali della Confederazione, il MPC e la sua autorità di vigilanza (AV-MPC).

Gli ambiti sono assegnati nel modo seguente: Sottocommissioni DFAE/DDPS:

­ Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

Sottocommissioni DFGP/CaF:

­ Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

Sottocommissioni DFF/DEFR:

­ Dipartimento federale delle finanze (DFF)

Sottocommissioni DFI/DATEC:

­ Dipartimento federale dell'interno (DFI)

Sottocommissioni Tribunali/MPC:

­ Tribunale federale (TF)

­ Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)

­ Cancelleria federale (CaF)

­ Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

­ Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

­ Tribunale militare di cassazione (TMC) ­ Tribunale penale federale (TPF) ­ Tribunale amministrativo federale (TAF) ­ Tribunale federale dei brevetti (TFB) ­ Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ­ Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC)

Su incarico delle commissioni plenarie, le sottocommissioni seguono l'operato delle autorità sottoposte alla loro vigilanza; svolgono il lavoro vero e proprio d'inchiesta (p. es. audizioni, perizie, richieste di documentazione) e riferiscono alle commissioni plenarie. Oltre a fungere da organi decisionali, queste ultime approvano e pubblicano rapporti e formulano raccomandazioni alle autorità politiche responsabili (art. 158 LParl).

Le CdG possono inoltre istituire gruppi di lavoro o sottocommissioni ad hoc per esaminare temi che richiedono particolari conoscenze specialistiche.

14 15

Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN; RS 171.13).

Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003 (RCS; RS 171.14).

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Nel 2021 erano operativi due gruppi di lavoro, composti di membri della CdG-N e della CdG-S. Il gruppo di lavoro «Gestione dei rischi della Confederazione», di cui fa parte anche un rappresentante della DelFin, si è occupato e continua a occuparsi appunto della gestione dei rischi e dei relativi rapporti indirizzati al Consiglio federale.

Il gruppo di lavoro «Fideiussioni per la navigazione marittima» si è invece occupato di quanto scaturito dall'ispezione delle fideiussioni nella navigazione marittima, condotta nel 201816.

Le CdG nominano inoltre al proprio interno tre membri ciascuna che formano la DelCG, il cui compito è quello di vigilare sulle attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi d'informazione civili e militari. Secondo la Costituzione e la legge, la Delegazione dispone di diritti d'informazione molto ampi (cfr. n. 5).

Le sottocommissioni della CdG-N sono composte ciascuna di nove membri, quelle della CdG-S di cinque. I membri della DelCG, oltre a ricoprire il proprio incarico in seno alla Delegazione, possono far parte al massimo di una sottocommissione. Questa misura permette di non sovraccaricare di lavoro i membri della DelCG che, con l'introduzione della nuova legge sulle attività informative (LAIn)17, sono chiamati a rafforzare l'alta vigilanza sul Servizio delle attività informative.

Nel 2021 la CdG-N è stata presieduta dal consigliere nazionale Erich von Siebenthal, coadiuvato dalla consigliera nazionale Prisca Birrer-Heimo. La CdG-S è stata presieduta dalla consigliera agli Stati Maya Graf, affiancata dal consigliere agli Stati Thierry Burkart. La DelCG è stata presieduta dal consigliere agli Stati Alfred Heer; la carica di vicepresidente è stata ricoperta dalla consigliera agli Stati Maya Graf.

Dopo le elezioni federali del 2019, le due CdG sono state ricostituite nel dicembre dello stesso anno per la nuova legislatura 2019­2023. La composizione delle CdG, delle loro sottocommissioni e dei gruppi di lavoro nonché della DelCG nel 2021 è presentata nella tabella qui appresso.

16 17

Fideiussioni nella navigazione marittima. Rapporto delle CdG del 26 giugno 2018 (FF 2018 5253).

Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn; RS 121).

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Composizione delle CdG, delle sottocommissioni, dei gruppi di lavoro e della DelCG nel 2021 CdG-N (Commissione plenaria)

CdG-S (Commissione plenaria)

Erich von Siebenthal (presidente fino al 28 novembre), Angelo Barrile, Marianne Binder-Keller, Prisca BirrerHeimo (vicepresidente fino al 28 novembre; presidente dal 29 novembre), Katja Christ, Thomas de Courten, Yvette Estermann, Yvonne Feri, Corina Gredig, Alfred Heer, Erich Hess, Alois Huber, Christian Imark, Matthias Samuel Jauslin, Fabian Molina, Stefan Müller-Altermatt, Philippe Nantermod, Nicolo Paganini, Isabelle PasquierEichenberger, Katharina Prelicz-Huber, Priska Seiler Graf, Andri Silberschmidt, Marianne Streiff-Feller, Michael Töngi, Manuela Weichelt (vicepresidente dal 29 novembre)

Maya Graf (presidente fino al 28 novembre), Philippe Bauer, Elisabeth Baume-Schneider, Thierry Burkart (vicepresidente fino al 28 novembre), Marco Chiesa, Daniel Fässler, Charles Juillard, Matthias Michel (presidente dal 29 novembre), Othmar Reichmuth, Werner Salzmann (vicepresidente dal 29 novembre), Carlo Sommaruga, Hans Stöckli, Heidi Z'graggen

Sottocommissioni DFAE/DDPS Nicolo Paganini (presidente), Yvette Charles Juillard (presidente), Philippe Estermann, Corina Gredig, Alois Huber, Bauer, Elisabeth Baume-Schneider, Matthias Samuel Jauslin, Fabian Werner Salzmann, Hans Stöckli Molina, Isabelle Pasquier-Eichenberger, Priska Seiler Graf, Erich von Siebenthal Sottocommissioni DFGP/CaF Alfred Heer (presidente), Angelo Barrile, Corina Gredig, Erich Hess, Fabian Molina, Nicolo Paganini, Katharina Prelicz-Huber, Andri Silberschmidt, Marianne Streiff-Feller

Daniel Fässler (presidente), Thierry Burkart, Marco Chiesa, Carlo Sommaruga, Heidi Z'graggen

Sottocommissioni DFF/DEFR Yvonne Feri (presidente), Marianne Binder-Keller, Prisca Birrer-Heimo, Thomas de Courten, Stefan MüllerAltermatt, Katharina Prelicz-Huber, Andri Silberschmidt, Erich von Siebenthal, Manuela Weichelt

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Matthias Michel (presidente fino al 28 novembre), Maya Graf, Charles Juillard, Othmar Reichmuth (presidente dal 29 novembre), Hans Stöckli

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Sottocommissioni DFI/DATEC Thomas de Courten (presidente), AnMarco Chiesa (presidente), Elisabeth gelo Barrile, Katja Christ, Alois Huber, Baume-Schneider, Matthias Michel, Christian Imark, Matthias Samuel Jaus- Othmar Reichmuth, Heidi Z'graggen lin, Priska Seiler Graf, Marianne StreiffFeller, Michael Töngi Sottocommissioni Tribunali/MPC Manuela Weichelt (presidente), MariHans Stöckli (presidente), Thierry anne Binder-Keller, Prisca BirrerBurkart, Marco Chiesa, Daniel Fässler, Heimo, Katja Christ, Yvette Estermann, Carlo Sommaruga Erich Hess, Christian Imark, Philippe Nantermod, Isabelle Pasquier-Eichenberger DelCG Alfred Heer (presidente), Philippe Bauer, Yvonne Feri, Maya Graf (vicepresidente), Stefan Müller-Altermatt, Werner Salzmann Gruppo di lavoro «Gestione del rischio Confederazione» (solo membri delle CdG) Erich von Siebenthal (presidente), Prisca Birrer-Heimo, Thierry Burkart, Yvonne Feri, Maya Graf, Matthias Michel Gruppo di lavoro «Fideiussioni per la navigazione marittima» Yvonne Feri (presidente), Thomas de Courten, Maya Graf, Charles Juillard, Matthias Michel, Othmar Reichmuth, Andri Silberschmidt, Hans Stöckli, Erich von Siebenthal, Manuela Weichelt

3

Lavori delle CdG nel 2021

Nel presente capitolo le CdG riferiscono su temi e oggetti di cui si sono occupate nel periodo in rassegna, prestando particolare attenzione alle questioni che non sono già state oggetto di informazioni pubbliche. Per le materie su cui nell'anno in rassegna sono stati pubblicati rapporti, comunicati stampa o documenti di altro tipo, le CdG rinviano a tali documenti, elencati nella tabella seguente (fanno eccezione le pubblicazioni riguardanti l'ispezione concernente la pandemia di COVID-19, riportate al n. 4).

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3.1

Pubblicazioni delle CdG nel 2021

Rapporti e comunicati stampa delle CdG Tema

Documenti pubblicati

Rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCG delle Camere federali

Rapporto delle CdG-N/S del 26 gennaio 2021 (Foglio Federale [FF] 2021 570)

Rapporto annuale 2020 delle CdG e Comunicato stampa delle CdG-N/S della DelCG e programma annuale 2021 del 29 gennaio 2021 Terza verifica: Ricorso alle perizie esterne nell'Amministrazione federale.

Rapporto della CdG-S del 26 gennaio 2021 (FF 2021 1883)

Terzo controllo successivo riguardante Comunicato stampa delle CdG il ricorso alle perizie esterne nell'Ammi- del 28 gennaio 2021 nistrazione federale: la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ravvisa un ulteriore potenziale di miglioramento Protezione della biodiversità in Svizzera Rapporto sintetico della CdG-S del 19 febbraio 2021 (FF 2021 715) Protezione della biodiversità in Svizzera: la CdG-S trae un bilancio e invita il Consiglio federale a intensificare i suoi sforzi

Comunicato stampa della CdG-S del 22 febbraio 2021

Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione

Rapporto delle CdG-N/S del 22 giugno 2021 (FF 2021 2437)

Le CdG raccomandano ai tribunali della Comunicato stampa delle CdG-N/S Confederazione di migliorare la traspa- del 24 giugno 2021 renza nel comporre i collegi giudicanti Relazione di vigilanza tra il Ministero pubblico della Confederazione e la sua autorità di vigilanza

Rapporto finale delle CdG-N/S del 22 giugno 2021 (FF 2022 130)

Le GdG raccomandano lo «status quo plus», ovvero una maggiore vigilanza indipendente sul MPC

Comunicato stampa delle CdG-N/S del 22 giugno 2021

Controllo successivo dell'ispezione «Preservazione dei terreni agricoli coltivi»

Rapporto della CdG-N del 10 settembre 2021 (FF 2021 2249)

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Tema

Documenti pubblicati

Protezione dei terreni agricoli coltivi: Comunicato stampa della CdG-N la situazione è preoccupante e la CdG-N del 10 settembre 2021 chiede un rafforzamento delle misure Adempimento delle mozioni e dei postulati accolti

Rapporto riassuntivo della CdG-S del 12 ottobre 2021 (FF 2022 121)

Adempimento delle mozioni e dei postulati accolti: raccomandazioni della CdG-S in corso di attuazione

Comunicato stampa della CdG-S del 12 ottobre 2021

Le CdG esaminano ulteriori questioni legate al tentativo di estorsione ai danni del consigliere federale Alain Berset

Comunicato stampa delle CdG-N/S del 25 ottobre 2021

Analisi del DNA nei procedimenti penali

Rapporto sintetico della CdG-S del 9 novembre 2021 (non ancora pubblicato nel FF)

Analisi del DNA nei procedimenti penali: prassi dei Cantoni. Vigilanza sui laboratori di analisi del DNA e ruolo dell'Ufficio di coordinamento

Comunicato stampa dell'11 novembre 2021

3.2

Politica economica, finanziaria e di formazione

3.2.1

Promozione di progetti da parte di Innosuisse

Nell'anno in rassegna la CdG-S ha verificato le informazioni ricevute sul sostegno offerto a progetti dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse) e ha in seguito concluso i propri lavori su questo dossier. A partire dal 1° gennaio 2018 Innosuisse ha sostituito la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI), con il compito di promuovere «l'innovazione fondata sulla scienza nell'interesse dell'economia e della società»18.

A novembre 2020 la CdG-S ha sentito i rappresentanti di Innosuisse per farsi un'idea dell'evoluzione del numero di progetti finanziati e delle spese di funzionamento dell'unità amministrativa. Uno degli obiettivi assegnati a Innosuisse dal Consiglio federale è infatti quello di stabilizzare le spese di funzionamento sotto la soglia dell'otto per cento della spesa complessiva. La CdG-S aveva deciso di seguire gli sviluppi dei due punti di cui sopra, avendo essi attirato la sua attenzione nel 2019 in occasione di una visita di servizio presso Innosuisse.

18

Art. 2 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2016 sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI; RS 420.2).

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La Commissione è stata informata del fatto che, a causa del significativo aumento delle domande di finanziamento presentate a Innosuisse, nel 2019 sono stati concessi più sussidi rispetto al 2017 e al 2018, per un totale di 266 milioni di franchi contro i 203 del 2017 e i 151 del 2018. Per il 2020 Innosuisse si attendeva una cifra nell'ordine dei 318 milioni di franchi e questo nonostante la pandemia. Negli anni a venire l'importo complessivo dei sussidi dovrebbe subire meno oscillazioni e stabilizzarsi tra i 240 e i 260 milioni di franchi all'anno. La Commissione si è dichiarata soddisfatta della situazione.

Inoltre, la CdG-S ha preso atto del sondaggio sulla clientela di Innosuisse19, condotto nel 2020 dal Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico federale di Zurigo (PFZ). Secondo tale sondaggio, i progetti innovativi e gli assegni per l'innovazione20 sono strumenti molto adatti alle esigenze delle PMI a orientamento tecnologico e sono apprezzati da queste ultime. I progetti promossi presentano spesso un rischio superiore alla media e hanno un potenziale d'innovazione radicale o dirompente. Per la CdG-S, questo dimostra che Innosuisse svolge il proprio compito in modo adeguato. Sempre secondo il sondaggio, le PMI desidererebbero però anche che si prestasse più attenzione alle loro necessità specifiche (p. es. flessibilità nelle condizioni di promozione, assistenza per l'inserimento sul mercato ecc.).

La CdG-S è anche stata informata in merito a due nuove forme di promozione che Innosuisse ha adottato in risposta alla crisi pandemica. La prima è l'iniziativa «Flagship»21, volta a incentivare l'innovazione sistemica e la collaborazione transdisciplinare. L'obiettivo è individuare soluzioni a sfide attuali o future gestibili solo attraverso la collaborazione: a tal fine, si intende costituire un consorzio con partner provenienti dai settori dell'industria e della ricerca nel quale far confluire vari sottoprogetti interconnessi e interdipendenti. L'innovazione che ne risulta è, a detta di Innosuisse, superiore alla somma dei risultati dei singoli sottoprogetti. La seconda forma di promozione è il programma d'impulso «Capacità d'innovazione Svizzera»22, grazie al quale le condizioni di promozione per le imprese sono temporaneamente semplificate, a titolo di misura di sostegno durante la
pandemia di COVID-19.

Le spese di funzionamento hanno subito oscillazioni tra il 2016 e il 2020, per attestarsi però a medio termine all'otto per cento o meno della spesa complessiva, e questo nonostante cospicui investimenti in un nuovo e moderno sistema di trattamento delle

19

20

21 22

Comunicato stampa di Innosuisse dell'8 dicembre 2020: «Un nuovo sondaggio rivela che Innosuisse aiuta le aziende ad affrontare i rischi d'innovazione»; «Innosuisse innovation support: the perspective of firms», www.innosuisse.ch > Attività di promozione: esempi e informazioni > Impatto > Sondaggio KOF 2020: imprese sostenute da Innosuisse (stato: 19 dic. 2021).

Gli assegni per l'innovazione di un valore massimo di 15 000 franchi sono crediti che permettono alle PMI di incaricare un partner di ricerca svizzero di realizzare studi d'idee nonché di analizzare il potenziale d'innovazione e di mercato in qualsiasi settore tematico. www.innosuisse.ch > Start your innovation project > Crediti per studi preliminari: Assegno per l'innovazione (stato: 19 dic. 2021).

Iniziativa «Flagship» ­ Promozione dell'innovazione sistemica, www.innosuisse.ch > Iniziative di promozione > Iniziativa Flagship (stato: 19 dic. 2021).

Progetti d'innovazione: Programma d'impulso Capacità d'innovazione Svizzera, www.innosuisse.ch > Start your innovation project > Progetti d'innovazione con partner attuatore > Programma d'impulso: Capacità d'innovazione Svizzera (stato: 19 dic. 2021).

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domande. Con soddisfazione della CdG-S, l'obiettivo conferito dal Consiglio federale a Innosuisse risulta pertanto raggiunto.

3.2.2

Errore nella stima del numero di coppie sposate con doppio reddito

Il 15 giugno 2018 il Consiglio federale ha reso noto che il numero di coppie sposate con doppio reddito svantaggiate a livello d'imposizione fiscale era molto maggiore rispetto a quanto stimato fino a quel momento dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)23. L'Esecutivo aveva riportato il dato errato nel messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia ­ No agli svantaggi per le coppie sposate»24 e nelle sue spiegazioni25 sulla votazione del 28 febbraio 2016 riguardanti l'iniziativa citata, circostanza che ha poi comportato l'annullamento della votazione26. Le CdG avevano già affrontato questo aspetto nel rapporto annuale del 201927. Nel 2021 la CdG-S è stata informata sulle misure adottate dall'AFC per migliorare i processi di produzione delle statistiche fiscali e la qualità dei dati cantonali.

L'AFC ha segnalato alla CdG-S la direttiva interna concernente le simulazioni emanata all'inizio del 202028. Con tale documento l'AFC mira a ottimizzare i processi interni intensificando la collaborazione con altri uffici, in particolare con l'Ufficio federale di statistica (UST), ma anche migliorando la documentazione dei processi e la gestione dei progetti nonché coinvolgendo esperti esterni nel caso di simulazioni particolarmente importanti.

La CdG-S ha anche chiesto un aggiornamento sulla qualità dei dati fiscali, avendo ritenuto già nel 2019 questo punto come cruciale per formulare statistiche affidabili.

Nel 2018 l'AFC aveva tra l'altro incaricato un esperto di valutare i propri metodi di stima29 e questo era giunto alla conclusione che le basi statistiche dell'AFC fossero insufficienti.

L'AFC aveva pertanto proceduto a chiarire la situazione giuridica e le basi tecniche, al fine di migliorare la qualità dei dati relativi alle imposte dirette. Secondo la perizia

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Penalizzazione fiscale del matrimonio: individuato e corretto un errore riguardante il numero di coppie sposate con doppio reddito, comunicato stampa del Consiglio federale del 15 giugno 2018.

Iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia ­ No agli svantaggi per le coppie sposate», www.bk.admin.ch > Diritti politici > Iniziative popolari > Indice cronologico delle iniziative (stato: 19 dic. 2021).

Votazione popolare del 28 febbraio 2016, www.bk.admin.ch > Diritti politici > Votazioni popolari > Indice cronologico delle iniziative > Spiegazioni sulle iniziative popolari (stato: 19 dic. 2021).

Iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia ­ No agli svantaggi per le coppie sposate»: votazione annullata, comunicato stampa del Tribunale federale del 10 aprile 2019.

Rapporto annuale 2019 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali, n. 3.5.6 (FF 2020 2659, qui 2692).

Direttiva dell'AFC del 10 gennaio 2020 sulla quantificazione degli effetti di riforme fiscali (simulazioni).

Esame esterno dei metodi di stima e del materiale statistico dell'AFC, rapporto finale dell'8 ottobre 2018 del prof. Raphaël Parchet su incarico dell'AFC.

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commissionata dall'AFC30, la Confederazione dispone delle basi legali necessarie per ottenere dalle autorità fiscali cantonali i dati esistenti sulle imposte dirette. L'AFC e l'UST hanno lanciato anche numerosi progetti per introdurre l'utilizzo multiplo dei dati fiscali. A questo proposito, nel comunicato stampa del 25 novembre 202031 il Consiglio federale segnalava di aver incaricato il DFI (UST) e il DFF di avviare, in stretta collaborazione con i Cantoni, le misure necessarie a raccogliere i dati fiscali cantonali e di implementarle entro la fine del 2023. Nello stesso comunicato si riportava che l'UST avrebbe avuto accesso senza restrizioni a tutti i dati necessari provenienti dalle raccolte federali di dati e dalle rilevazioni effettuate dalla Confederazione a fini statistici. Varie direttive sulla trasmissione dei dati sono pertanto state adeguate; l'entrata in vigore è prevista per l'inizio del 2022. Secondo l'AFC, l'utilizzo multiplo dei dati fiscali dovrebbe da un lato migliorare la qualità dei dati e dall'altro permettere di evitare rilevazioni multiple, semplificando la gestione dei dati da parte delle autorità pubbliche e consentendo lo scambio di dati tra i vari servizi.

La CdG-S ritiene che l'AFC abbia riconosciuto rapidamente la necessità di agire una volta constatate le lacune e abbia adottato le misure di breve e lungo termine richieste.

La Commissione ha pertanto deciso di chiudere questo dossier.

3.2.3

Attuazione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali

Nel 2021 la CdG-N si è documentata sull'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI)32 33 in Svizzera e sulle esperienze pratiche delle autorità con tale scambio, concludendo così tra l'altro i propri lavori in questo ambito. La CdG-N aveva chiesto di essere aggiornata sulle prime esperienze dell'AFC già nel settembre 2018, ossia poco dopo l'adozione del SAI.

La CdG-N si è informata sui rispettivi ruoli dell'AFC e della SFI: l'AFC è responsabile del progetto di attuazione, della comunicazione su casi specifici e della sorve-

30

31 32

33

«Erhebung von Daten über direkte Steuern bei Kantonen durch das BFS und die ESTV», perizia del 17 settembre 2019 del prof. Thomas Probst, commissionata dall'AFC e dall'UST.

Il Consiglio federale accelera l'utilizzo multiplo dei dati, comunicato stampa del Consiglio federale del 25 novembre 2020.

Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha varato un nuovo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (standard SAI). Questo prevede che gli istituti finanziari, alcuni organismi d'investimento collettivo e alcune compagnie assicurative raccolgano informazioni finanziarie relative ai propri clienti con sede fiscale all'estero. Queste informazioni sono poi trasmesse automaticamente alle autorità fiscali, che mettono i dati a disposizione dell'autorità fiscale all'estero responsabile per la clientela interessata.

OCSE (2019), «Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale», seconda edizione, OECD Publishing, Parigi.

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glianza sulla corretta applicazione degli accordi pertinenti. La SFI è invece competente per la preparazione delle basi legali34 35, ha il compito di difendere gli interessi della Svizzera di fronte agli altri Paesi partner e in seno agli organismi internazionali e si occupa della comunicazione concernente le questioni politiche. Le due unità amministrative dirigono congiuntamente l'organo di qualificazione del SAI36.

La CdG-N ha inoltre preso conoscenza delle conclusioni della «peer review»37 del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali38. La valutazione nei confronti della Svizzera è stata: «in place but needs improvement»39.

Ciò è da ricondurre soprattutto al fatto che a novembre 2020 il Consiglio federale ha deciso di continuare a escludere dal SAI alcune associazioni e fondazioni40, contravvenendo così alle raccomandazioni del Forum globale dell'OCSE. È tuttavia in corso, a livello dell'OCSE, una discussione multilaterale riguardante la riforma degli standard internazionali SAI.

L'AFC e la SFI ritengono che il SAI funzioni in generale bene e senza problemi. Una delle sfide concernenti la sua attuazione riguarda il fatto che i dati che l'AFC riceve dall'estero non sono sempre completi (a volte mancano p. es. i numeri d'identificazione fiscale), il che crea molto più lavoro del dovuto quando l'AFC deve inoltrare tali informazioni ai Cantoni, soprattutto nel caso di dati provenienti da istituti finanziari non attrezzati a cooperare con le autorità fiscali. Il carico di lavoro per il team SAI istituito all'inizio del 2017 è pertanto elevato e secondo l'AFC è improbabile che diminuisca.

La CdG-N si considera soddisfatta delle constatazioni fatte dall'AFC e dalla SFI. Continuerà a informarsi in merito alla questione della protezione giuridica individuale e all'attuazione da parte della Svizzera dell'accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)41 con gli USA. Seguirà infine gli sviluppi relativi all'approccio da adottare nei confronti di associazioni e fondazioni e le discussioni nel quadro dell'OCSE.

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Nella grande maggioranza dei casi la Svizzera applica il SAI sulla base dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement» [MCAA]), in vigore in Svizzera dal 1° gennaio 2017 (RS 0.653.1).

Cfr. anche la legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI; RS 653.1).

Il comitato di specialisti qualificati SAI ha lo scopo di favorire la collaborazione dei rappresentanti coinvolti. Tratta questioni che sorgono nell'ambito dell'attuazione del SAI internazionale in Svizzera. Ne fanno parte varie associazioni e stakeholder; comitato di specialisti qualificati SAI, www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Scambio automatico di informazioni SAI (stato: 19 dic. 2021).

OECD (2020), «Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020», OECD Publishing, Parigi, pagg. 27 e 337­340.

Global Forum, www.sif.admin.ch > Relazioni multilaterali > Organismi > Forum globale (stato: 19 dic. 2021).

In atto ma con necessità di miglioramento.

Il Consiglio federale pone in vigore legge e ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, comunicato stampa del Consiglio federale dell'11 novembre 2020; modifica dell'ordinanza sullo scambio internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn) dell'11 novembre 2020 (RU 2020 5251).

Accordo FATCA, www.sif.admin.ch > Relazioni bilaterali > Paesi > Stati Uniti d'America > Accordo FATCA (stato: 19 dic. 2021).

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3.2.4

Gestione dei rischi finanziari legati al clima

Nell'anno in rassegna la CdG-N ha concluso i propri lavori relativi a una domanda di vigilanza trasmessa dalla fondazione Greenpeace Svizzera. Quest'ultima criticava il modo in cui la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), fondandosi sulle basi legali esistenti, tengono conto dei rischi finanziari legati al clima e della riduzione dei gas serra. Deplorava inoltre il mancato rispetto delle prescrizioni di diritto internazionale volte a orientare i flussi finanziari verso la compatibilità climatica42. La CdG-N è stata invitata ad avvalersi degli strumenti di cui dispone per far sì che i tre organi sopra menzionati prestino più attenzione ai rischi finanziari legati al clima e riducano in misura maggiore le emissioni di gas serra. Secondo Greenpeace, occorre in particolare migliorare la trasparenza sulle emissioni dirette e indirette di gas serra richiedendo che tali organi rendano pubbliche le loro attività d'investimento. L'obiettivo è anche quello di procedere a periodiche analisi dei rischi finanziari legati al clima e di pubblicarle.

La CdG-N ha innanzitutto preso conoscenza dei pareri dei tre organi rispetto a quanto sostenuto da Greenpeace. La CAV PP ha affermato di non essere l'interlocutore adeguato per quanto concerne le questioni riguardanti la protezione del clima e i rischi finanziari legati al clima, dal momento che si occupa esclusivamente di compiti di sorveglianza e di esecuzione. Per quanto riguarda la BNS, nel suo rapporto sulla stabilità pubblicato annualmente non sono affrontati in modo specifico i rischi per la stabilità del sistema finanziario legati ai cambiamenti climatici.

La Commissione ha esaminato le disposizioni legali che gli organi in questione devono rispettare in questo ambito, senza tuttavia soffermarsi sulla loro adeguatezza dal punto di vista materiale. In virtù di tali basi, la CAV PP non ha praticamente alcun margine di manovra nelle proprie attività. Per quanto concerne la BNS, un eventuale cambiamento della sua politica in materia di investimenti dovrebbe passare da una modifica legislativa. La FINMA, dal canto suo, possiede un maggiore margine di intervento e la CdG-N ritiene importante essere informata sulle misure da questa
adottate, senza nulla togliere all'indipendenza dell'autorità di vigilanza43. Nel suo parare, la FINMA afferma di affrontare i rischi finanziari legati al clima44 in modo sistematico e strategico dal punto di vista della vigilanza, ma precisa che il suo mandato non prevede alcun obiettivo esclusivo di politica climatica.

A febbraio la CdG-N ha sentito Greenpeace, che ha pertanto avuto la possibilità di spiegare alla Commissione dove aveva identificato le carenze gestionali degli organi 42 43

44

La Svizzera ha ratificato l'accordo di Parigi del 2015; (RU 2017 5733).

Uhlmann, Felix: «Gutachten zu Handen der GPK betreffend Oberaufsicht über die FINMA», 28 agosto 2013, www.parlament.ch > Organi > Commissioni > Commissioni di vigilanza > CdG > Documenti di riferimento (stato: 19 dic. 2021).

La FINMA considera che i rischi finanziari indotti dal cambiamento climatico possano avere notevoli implicazioni per gli istituti finanziari svizzeri. Tali rischi traggono origine di norma dai rischi fisici dovuti al cambiamento climatico o da rischi di transizione dovuti al clima, per esempio come conseguenza di interventi incisivi sul piano della politica climatica; Rapporto annuale 2020 della FINMA del 25 marzo 2021, www.finma.ch > Documentazione > Pubblicazioni della FINMA > Rapporti di gestione (stato: 19 dic. 2021).

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interessati. Circa due mesi dopo la FINMA è stata sentita dalla CdG nel quadro della seduta annuale ordinaria di aprile. Su richiesta della CdG-N, l'autorità di vigilanza ha redatto un rapporto sulla questione delle misure adottate in materia di sviluppo sostenibile, uno dei dieci obiettivi strategici che la FINMA persegue dal 202145. Il contributo della FINMA alla sostenibilità consiste tra l'altro nell'includere i rischi finanziari legati al clima nella sua attività di vigilanza e nell'invitare gli istituti finanziari a gestire tali rischi in modo più trasparente.

La CdG-N si è domandata anche in quale misura le disposizioni dell'Accordo di Parigi fossero direttamente applicabili alle autorità svizzere. A questo proposito la Commissione ha sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), il quale ha segnalato che, secondo l'articolo 2 paragrafo 1 lettera c dell'Accordo di Parigi, i flussi finanziari di uno Stato devono essere resi compatibili con il clima, precisando tuttavia che questo articolo si limita a enunciare obiettivi e non costituisce alcun obbligo diretto. Per chiarire questo punto, nel 2019 l'UFAM aveva commissionato un parere legale46, dal quale è emerso che i rischi finanziari legati al clima rientrano tra i rischi generali in tutte le legislazioni riguardanti i mercati finanziari. Secondo il parere legale, inoltre, un altro aspetto dell'Accordo di Parigi, vale a dire le conseguenze delle attività commerciali sui cambiamenti climatici, non è coperto dall'attuale legislazione riguardante i mercati finanziari, il che significa che le corrispondenti disposizioni non sono direttamente applicabili in Svizzera. L'UFAM offre tuttavia agli istituti finanziari la possibilità di effettuare test di compatibilità climatica su base volontaria.

La CdG-N ha preso conoscenza delle misure concrete adottate dalla FINMA affinché gli istituti finanziari identifichino i rischi legati al clima, li valutino e li gestiscano in modo adeguato. Inoltre, la FINMA segue gli sviluppi nel settore della sostenibilità, contrasta i rischi dell'«ecologismo di facciata» (greenwashing)47, definisce con precisione le esigenze in materia di trasparenza e ne verifica l'attuazione. Dal momento che la FINMA assolve il proprio incarico di tutelare la capacità di funzionamento dei mercati finanziari tenendo in considerazione
anche i rischi connessi ai cambiamenti climatici, la CdG-N ritiene che, sotto il profilo dell'alta vigilanza, allo stato attuale non sia necessario intervenire.

Eventuali obblighi aggiuntivi riguardanti i rischi legati al clima dovrebbero essere imposti agli organi menzionati nel quadro di una modifica di legge. La CdG-N precisa che la questione è stata oggetto di vari interventi parlamentari48. Nell'agosto dell'anno in rassegna la Commissione ha deciso pertanto di concludere i propri lavori relativi 45 46

47

48

FINMA: Obiettivi strategici dal 2021 al 2024, 18 novembre 2020.

Eggen, Mirjam und Stengel Cornelia: «Berücksichtigung von Klimarisiken und ­wirkungen auf dem Finanzmarkt» su incarico dell'UFAM, 31 ottobre 2019, www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Basi legali > Parere legale (stato: 19 dic. 2021).

Secondo la FINMA «sussiste il rischio che i clienti siano ingannati sulla (presunta) sostenibilità di prodotti o servizi finanziari»; Rapporto annuale 2020 della FINMA del 25 marzo 2021, www.finma.ch > Documentazione > Pubblicazioni della FINMA > Rapporti di gestione (stato: 20 dicembre 2021).

Tra questi figurano ad esempio i seguenti interventi parlamentari: Po. CET-N 20.3012 Obiettivi di sviluppo sostenibile per la Banca nazionale svizzera, del 24 febbraio 2020; Mo. Consiglio nazionale (Fischer) 20.3705 Maggiore trasparenza sulla compatibilità climatica della piazza finanziaria svizzera, del 17 giugno 2020; Mo. Consiglio nazionale (Müller Leo) 19.4313 Promuovere flussi finanziari sostenibili, del 27 settembre 2019.

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alla domanda di vigilanza depositata da Greenpeace. Resterà comunque attiva in questo ambito: nel 2022 si occuperà di un rapporto del Consiglio federale49 e seguirà gli sviluppi relativi all'obbligo a carico delle grandi aziende svizzere50 di presentare rapporti concernenti il clima.

3.2.5

Protezione degli animali e pagamenti diretti

All'inizio del 2021 la CdG-N ha concluso i lavori iniziati nel 2017 in seguito a un grave caso di maltrattamento di animali in un'azienda agricola del Comune di Hefenhofen nel Cantone di Turgovia51. La Commissione non si è occupata del caso specifico, ma ha voluto informarsi sul sistema di pagamenti diretti in relazione alla protezione e al benessere degli animali in generale e, in particolare, sulla vigilanza esercitata dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in questo ambito.

A livello federale, la responsabilità è ripartita tra i due uffici federali: l'UFAG è competente per il benessere degli animali, mentre l'USAV per la loro protezione. Le aziende agricole devono di norma soddisfare tre tipi di requisiti: le prescrizioni legali, le condizioni per ottenere i pagamenti diretti (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate) e i criteri dei programmi volontari di incentivi, nel quadro dei quali le aziende agricole devono fornire una prestazione supplementare d'interesse pubblico52. Per l'esecuzione della legge sulla protezione degli animali (LPAn)53 sono responsabili i servizi cantonali di veterinaria54, mentre per quella della legge sull'agricoltura (LAgr) sono responsabili gli uffici cantonali dell'agricoltura55. Questi ultimi decidono ad esempio se è necessario ridurre i pagamenti diretti in caso di violazione delle prescrizioni. I ministeri pubblici cantonali si occupano di perseguire e valutare sia le denunce penali per inosservanza delle disposizioni della LPAn sia altri reati. Le autorità federali svolgono pertanto una funzione di alta vigilanza e di coordinamento.

La Confederazione non interviene tuttavia direttamente sul piano esecutivo, che compete alle autorità cantonali.

Già dalla prima audizione nel 2017, l'UFAG aveva segnalato alla Commissione che avrebbe ulteriormente rafforzato la collaborazione tra le autorità veterinarie e agricole 49

50

51

52 53 54 55

«Wie kann die Schweiz die Finanzmittelflüsse klimaverträglich ausrichten?», rapporto de 17 novembre 2021 del Consiglio federale in risposta al postulato 19.3966 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati CAPTE-S del 16 agosto 2019.

Il Consiglio federale stabilisce i parametri delle raccomandazioni vincolanti sulla rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico per le grandi imprese svizzere, comunicato stampa del Consiglio federale del 18 agosto 2021.

Cfr. a questo proposito il rapporto d'indagine sul caso Hefenhofen del 23 ottobre 2018 commissionato dal Cantone di Turgovia, comunicato stampa del Cantone di Turgovia del 31 ottobre 2018, www.tg.ch > News > News-Archiv (stato: 20 dicembre 2021).

Ad esempio, il programma «Uscita regolare all'aperto» (URA), secondo cui gli animali devono trascorrere un numero minimo di giorni al mese al pascolo all'aperto.

Legge federale del 16 dicembre 2015 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455).

Art. 32 LPAn.

Art. 170 e 178 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1).

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e che aveva intenzione di migliorare il sistema di controllo delle aziende agricole. Le relative misure sono state presentate alla CdG-N in occasione di varie audizioni tenutesi nel 2017, nel 2019 e nel 2021.

Nel 2020 l'UFAG ha introdotto un sistema di controllo delle aziende agricole basato sul rischio. Questo sistema, attuato dai Cantoni, prevede che le aziende problematiche siano sottoposte a un primo controllo e siano successivamente controllate più di frequente rispetto alle aziende nelle quali i problemi sono pochi o assenti. È stato poi incrementato il numero dei controlli senza preavviso, con l'obiettivo di arrivare al 40 per cento sul numero complessivo di controlli effettuati (2019: 34 %).

L'UFAG e l'USAV dispongono inoltre del sistema Acontrol56 per la gestione e la registrazione dei dati di controllo, utilizzato sia nell'ambito agricolo sia in quello veterinario. Le valutazioni e le analisi dei dati rese possibili da tale sistema consentono di condurre controlli più mirati e di identificare meglio le aziende problematiche. Per il momento, il sistema in uso ha una struttura binaria (lacuna sì o no), ma uno dei futuri sviluppi prevede la possibilità di indicare il livello di gravità delle lacune.

L'USAV valuta anche dati provenienti da altre fonti, ad esempio dal Sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV) e dalla banca dati sul traffico degli animali (BDTA), al fine di confrontare l'esecuzione da parte dei Cantoni e di identificare possibili aziende a rischio. Il progetto «Smart Animal Health»57, attualmente in corso, contribuirà a migliorare ulteriormente l'analisi dei dati mediante algoritmi. Dal 24 marzo 2021 è inoltre in funzione l'applicazione informatica Awisa, una piattaforma centralizzata protetta, utilizzato anch'essa per lo scambio di informazioni tra le autorità esecutive e quelle federali. Se necessario, l'UFAG e l'USAV possono incaricare l'Unità federale per la filiera agroalimentare58 di effettuare audit relativi all'esecuzione della LAgr e della LPAn.

L'UFAG e l'USAV organizzano peraltro incontri tra i servizi cantonali di veterinaria e gli uffici cantonali dell'agricoltura59 al fine di individuare soluzioni per le aziende a rischio, vale a dire quelle che possono presentare maggiori problemi sotto il profilo della protezione degli
animali. In questo ambito è stata instaurata anche una collaborazione con l'Unione svizzera dei contadini. Infine, è stato istituito un organo di mediazione al quale è possibile segnalare casi problematici.

La CdG-N aveva inoltre chiesto all'USAV di verificare se le basi legali esistenti fossero sufficienti, chiarendo in particolare se e in quale misura la legislazione vigente permettesse di stabilire le responsabilità dei proprietari di animali. Nel caso Hefenhofen, ad esempio, i proprietari e i detentori degli animali non erano le stesse persone.

L'USAV è giunto alla conclusione che non sia necessario adeguare le basi legali, ritenendo la questione già disciplinata dalla normativa vigente. In simili casi è sempre

56 57 58 59

Cfr, www.blw.admin.ch > Politica > Gestione dei dati > Agate > Acontrol (stato: 20 dic. 2021).

Cfr. www.blv.admin.ch > Animali > Progetti di ricerca > «Smart Animal Health» (stato: 20 dic. 2021).

Cfr. Unità federale per la filiera agroalimentare, www.blv.admin.ch > L'USAV > Chi siamo (stato: 20 dicembre 2021).

Ad esempio, nel quadro delle conferenze dei Servizi veterinari/agricoli.

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importante che le autorità esecutive, ma anche i ministeri pubblici e i tribunali cantonali, valutino ogni caso singolarmente. Tali organi devono infatti stabilire nel caso specifico se i proprietari di animali siano responsabili di una violazione.

L'USAV e l'UFAG ritengono che casi gravi come quello di Hefenhofen possano essere almeno in parte evitati grazie a lavori preliminari e a un'identificazione precoce delle aziende a rischio, obiettivo al cui raggiungimento dovrebbero contribuire le misure sopra illustrate.

Secondo la CdG-N, l'UFAG e l'USAV hanno chiarito gli aspetti che andavano chiariti nell'ottica della Confederazione. Dato che entrambi gli uffici federali si stanno impegnando per migliorare continuamente i loro strumenti, sistemi e processi al fine di svolgere al meglio i propri compiti, la Commissione ha stabilito che adempiano adeguatamente la loro funzione di coordinamento e di alta vigilanza assunta nei confronti delle autorità esecutive e ha pertanto deciso di concludere la propria inchiesta in questo ambito.

3.3

Sicurezza sociale e sanità

3.3.1

Cartella informatizzata del paziente

La CdG-N si occupa dell'introduzione della cartella informatizzata del paziente (CIP) dal 2017. In passato ha già discusso più volte l'argomento con l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e con l'UFSP e si è aggiornata regolarmente sullo stato d'avanzamento del progetto e sulle problematiche ad esso connesse60.

Nell'ottobre del 2021 la Commissione ha preso atto del rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Wehrli 18.432861, nel quale il Consiglio federale illustra sia le misure a breve, medio e lungo termine per ampliare il campo d'azione della CIP sia le questioni in sospeso relativamente a questo dossier; ha inoltre sentito al riguardo una delegazione del DFI e dell'UFSP.

La CdG-N ha constatato che nel 2021 sono stati fatti dei progressi nell'introduzione della CIP: nel frattempo la maggior parte delle «comunità di riferimento»62 sono state certificate e sono state aperte le prime cartelle elettroniche. I lavori d'introduzione stanno però procedendo molto lentamente e il progetto in generale sta incontrando molti ostacoli. Manca per esempio un flusso di finanziamento permanente.

Dalle informazioni fornite alla Commissione emerge come le difficoltà associate all'introduzione della CIP ­ complessità dei sistemi, costi di introduzione, mancanza di sostegno da parte di alcuni attori sanitari ­ siano state sottovalutate in passato. Ne 60

61

62

Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG del 28 gennaio 2019, n. 3.3.1 (FF 2019 2359, in particolare 2385) e rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCG del 26 gennaio 2021, n. 3.3.1 (FF 2021 570, in particolare 20).

Cartella informatizzata del paziente. Che cos'altro si può fare per garantirne il pieno utilizzo? Rapporto del Consiglio federale dell'11 agosto 2021 in adempimento del postulato 18.4328 Wehrli del 14 dicembre 2018.

eHealth Suisse: comunità e comunità di riferimento, www.e-health-suisse.ch > Attuazione & comunità > Comunità CIP (stato: 11 nov. 2021).

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risulta che la CIP nella sua forma attuale non è redditizia, il che mette le comunità di riferimento in una situazione finanziaria delicata.

Il rapporto del Consiglio federale evidenzia anche le complicazioni legate all'attuazione decentralizzata della CIP e il ristretto margine di manovra della Confederazione.

Un altro problema consiste nel fatto che, per aprire una CIP, è necessario disporre di un'identità elettronica (eID).

La Commissione ha preso nota della dozzina di misure proposte dal Consiglio federale per aumentare l'attrattiva della CIP, constatando però anche che gran parte di esse non rientra nella competenza della Confederazione, bensì in quella dei Cantoni e delle comunità di riferimento. All'incontro con la CdG-N, la direttrice dell'UFSP si è tuttavia dimostrata fiduciosa. Tra le altre cose, ha riferito che all'inizio di ottobre 2021 si è tenuta una tavola rotonda con le principali parti interessate alla CIP durante la quale tutti i soggetti coinvolti hanno confermato la propria volontà di portare avanti il progetto.

Visti i numerosi problemi ancora irrisolti, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di effettuare un'analisi dettagliata della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)63. Sulla base di questa analisi, all'inizio del 2022 il Consiglio federale si pronuncerà sull'ulteriore iter da seguire.

La CdG-N è molto preoccupata per lo stato del progetto CIP e i numerosi ostacoli che si frappongono a un'introduzione a livello nazionale. Considera la CIP uno strumento centrale nel settore sanitario, la cui necessità è stata nuovamente sottolineata durante la crisi pandemica. Ai suoi occhi, è essenziale che la Confederazione, i Cantoni e tutte le altre parti interessate collaborino per risolvere i problemi esistenti, per realizzare una CIP che susciti l'interesse generale e per sviluppare un modello di finanziamento sostenibile.

La Commissione continuerà a seguire da vicino questo dossier nell'ottica dell'alta vigilanza parlamentare. Effettuerà una nuova valutazione della situazione con il DFI e l'UFSP nell'estate del 2022, dopo che il Consiglio federale si sarà espresso sull'ulteriore modo di procedere. In questo contesto, raccoglierà anche informazioni sull'introduzione della CIP in altri Paesi.

3.3.2

Istituto di virologia e di immunologia: situazione del personale

Durante una visita presso l'USAV ad aprile 2021, la CdG-N ha esaminato la situazione del personale all'Istituto di virologia e di immunologia (IVI), aggregato

63

Legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP; RS 816.1).

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all'USAV e gestito dal 2014 in collaborazione con la Facoltà di veterinaria dell'Università di Berna (Vetsuisse)64. Nell'inchiesta concernente il personale 2020 i risultati dell'IVI si erano infatti attestati sotto la media dell'Amministrazione federale in quasi tutti i settori.

Il direttore dell'USAV ha ammesso che in passato le sfide in materia di conduzione del personale sono state probabilmente sottovalutate. Riconoscendo che non è facile far convivere la dimensione dell'Amministrazione con quella dell'Università, ha anche fatto notare che il precedente direttore è andato in pensione a maggio 2021, dopo 27 anni di servizio, e che l'Istituto ha ora una nuova direttrice. Ha inoltre assicurato che l'Ufficio federale, di concerto con la nuova direttrice dell'IVI, presterà particolare attenzione al tema della conduzione del personale.

La CdG-N aveva chiesto all'USAV di tenerla al corrente sullo stato delle riflessioni e dei lavori a questo riguardo e, a ottobre 2021, ha rifatto il punto della situazione. L'Ufficio federale le ha fornito informazioni dettagliate sulla valutazione dell'inchiesta concernente il personale 2020, sui problemi emersi e sulle misure adottate o pianificate. A novembre 2021, la Commissione ha fatto pervenire al capo del DFI le conclusioni a cui era giunta sulla base delle informazioni ricevute.

La Commissione ha constatato con favore che la Direzione dell'USAV e quella dell'IVI hanno preso molto seriamente i risultati dell'inchiesta concernente il personale 2020. Ha preso conoscenza delle misure adottate e previste dall'IVI come reazione all'inchiesta, ritenendole uno sviluppo positivo. Ha apprezzato in particolare l'intenzione dell'Istituto di definire linee guida e valori di riferimento, di rafforzare e semplificare lo scambio tra IVI, USAV e DFI, nonché di migliorare la comunicazione interna. La CdG-N condivide la valutazione dell'USAV, secondo cui il cambio ai vertici dell'Istituto a maggio 2021 ha offerto l'occasione per introdurre un nuovo stile di conduzione.

Sulla base delle informazioni ricevute sulla situazione del personale all'USAV, la CdG-N non ha visto la necessità di un ulteriore intervento sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare. A fronte delle numerose misure di miglioramento in corso, ha tuttavia deciso di ricontrollare la situazione nell'autunno del 2022.

3.4

Relazioni internazionali e commercio estero

3.4.1

Caso di frode all'Ambasciata svizzera a Mosca

Nell'anno in rassegna, la CdG-N si è occupata di un reato di frode perpetrato da un'ex impiegata dell'Ambasciata svizzera a Mosca. A gennaio 2019 una ricevuta emessa dall'impiegata in questione si era rivelata essere stata contraffatta. L'impiegata, messa davanti all'evidenza dei fatti, è stata sospesa con effetto immediato. Con l'aiuto della 64

L'IVI è il laboratorio svizzero di riferimento per la diagnosi, la sorveglianza e il controllo delle epizoozie virali altamente contagiose, comprese le zoonosi virali (malattie infettive trasmissibili tra gli animali e l'essere umano). È inoltre responsabile dell'omologazione e del controllo dei vaccini veterinari e degli immunosieri. In collaborazione con la Facoltà Vetsuisse dell'Università di Berna, l'IVI è responsabile dell'insegnamento e della ricerca nei campi della virologia e dell'immunologia.

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Centrale del DFAE, l'Ambasciata a Mosca ha condotto un'inchiesta interna, che ha rafforzato il sospetto di frode, falsificazione di documenti e appropriazione indebita.

L'inchiesta ha fatto emergere varie infrazioni da parte dell'impiegata. Il caso è stato trasferito alle autorità penali russe.

La Commissione ha indagato la maniera in cui il caso è stato scoperto, le modalità di conduzione dell'inchiesta nonché gli insegnamenti tratti dall'Ambasciata a Mosca e dal DFAE in generale. Ha così appreso che l'Ambasciata, una volta venuta a conoscenza dei fatti e sospesa la collaboratrice, ha adottato varie misure per migliorare il controllo sia della fatturazione dei servizi consolari sia delle prestazioni in caso di malattia, infortunio o maternità. All'ex impiegata è stato vietato di entrare nello spazio Schengen per un periodo di cinque anni.

In seguito, l'ex impiegata ha formulato alcune accuse, tra cui quella di molestie sessuali da parte dell'ex ambasciatore svizzero a Mosca. L'avvocato dell'ex impiegata ha comunicato all'Ambasciata che la sua cliente non avrebbe coinvolto i media né avrebbe avviato un'azione legale in cambio di un risarcimento finanziario. L'Ambasciata ha respinto la proposta e ha presentato una denuncia penale. L'ex impiegata ha allora presentato al Consiglio federale un ricorso in materia di vigilanza, esaminato dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). Quest'ultimo ha raccolto informazioni da diverse persone e chiesto all'ex ambasciatore di prendere posizione. Le accuse si sono rivelate infondate. Il 21 aprile 2021 anche le autorità inquirenti a Mosca hanno deciso di non avviare un'inchiesta contro l'ex ambasciatore svizzero, vista la mancanza di dati sufficienti ad attestare l'esistenza di atti illeciti commessi ai danni dell'ex impiegata65.

La Commissione ha constatato che l'Ambasciata si è assunta le proprie responsabilità nel caso di frode e ne ha tratto i debiti insegnamenti. Ha altresì rilevato che anche le accuse contro l'ex ambasciatore svizzero sono state verificate e non sono stati trovati indizi che le giustificassero. Il fatto che l'ex collaboratrice abbia mosso le proprie accuse solo dopo essere stata sospesa e che abbia minacciato di renderle pubbliche se non avesse ottenuto un risarcimento finanziario da parte dell'Ambasciata indica che le accuse sono state inventate. Non vedendo alcuna necessità di prendere altri provvedimenti sotto il profilo dell'alta vigilanza, la Commissione ha chiuso il dossier.

3.4.2

Rete esterna del DFAE: personale locale delle ambasciate

Circa il 50 per cento dei collaboratori del DFAE è costituito da personale assunto secondo il diritto locale nell'ambito della rete esterna del DFAE presso ambasciate o consolati svizzeri. Per il Dipartimento questa situazione implica alcune complicazioni in termini di sicurezza del personale locale: non beneficiando della protezione diplomatica, la protezione dei dati e della personalità di questi impiegati è particolarmente a rischio, come ha dimostrato il caso di un impiegato locale della sezione visti

65

Lettera del 3 dicembre 2021 della Direzione delle risorse (DR) del DFAE alla sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-N.

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dell'Ambasciata a Colombo66. È anche per questa ragione che la CdG-S ha deciso di occuparsi della tematica.

La Commissione si è soffermata in particolare su tre aspetti: il processo di assunzione, le tipologie di compiti svolti dai collaboratori locali e le difficoltà concernenti la protezione del personale locale nei contesti sensibili sotto il profilo della politica di sicurezza. A tal proposito la CdG-S ha chiesto ragguagli alla Direzione delle risorse (DR) del DFAE.

I collaboratori locali sono selezionati dal capomissione sulla base di un profilo dei requisiti predefinito e lavorano soprattutto come personale di supporto (p. es. nel settore della sicurezza) o come specialisti qualificati (p. es. nell'ambito di progetti della Direzione dello sviluppo e della cooperazione [DSC]). Per quanto concerne la loro sicurezza, ma anche la garanzia dei diritti di protezione dei dati e della personalità, la Commissione ha constatato che ogni rappresentanza definisce un piano di gestione della sicurezza e regole di comportamento. Il personale locale ha inoltre un accesso limitato alle informazioni sensibili.

La Commissione ha chiesto al DFAE quali insegnamenti avesse tratto dai fatti avvenuti in Sri Lanka. Ha così appreso che il Centro di gestione delle crisi è stato esortato ad aumentare la diligenza prestata al disbrigo delle segnalazioni e dell'esame dei casi riguardanti la sicurezza. Le funzioni chiave e posizioni esposte della rete esterna sono verificate a più riprese e, se necessario, i compiti e le condizioni d'impiego sono adeguati al fine di ridurre i rischi associati alla sicurezza. Inoltre, le rappresentanze sono state messe in guardia sui rischi legati all'utilizzo di apparecchi mobili.

Alla luce delle informazioni raccolte e delle misure già intraprese, la CdG-S ha stabilito che, nell'immediato, non è necessario un intervento sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare e ha pertanto deciso di concludere i propri lavori in questo ambito.

3.4.3

Trasferimenti al DFAE

A febbraio dell'anno in rassegna, la CdG-N ha deciso di occuparsi dei trasferimenti in seno al DFAE. Dopo l'ultima rotazione del corpo diplomatico, che ha avuto come conseguenza la partenza di diplomatici di alto rango, il tema dei trasferimenti al DFAE ha attirato l'attenzione dei media. In questo contesto la Commissione ha deciso di approfondire il processo delle rotazioni del personale.

Dal momento che determinate decisioni riguardanti il personale non rientrano nella competenza delle CdG, la Commissione si è chiesta se le prescrizioni e le procedure applicabili alle nomine e alle rotazioni degli ambasciatori siano rispettate in modo sistematico. In particolare, sono stati considerati tre aspetti dei meccanismi che riguardano i trasferimenti: garanzia del rispetto delle disposizioni vigenti, responsabilità e possibilità di partecipazione delle persone coinvolte. Contestualmente, la CdG-S si è inoltre occupata dei risultati dell'inchiesta concernente il personale 2020 nonché delle misure volte a identificare e promuovere i talenti in seno al corpo diplomatico.

66

«Ernstfall in Colombo», in: Neue Zürcher Zeitung dell'11 dicembre 2020.

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La sottocommissione competente ha discusso con la direttrice della DR dell'obbligo di trasferimento cui sottostanno i collaboratori del DFAE: i diplomatici sono tenuti per contratto a cambiare posto e Paese generalmente ogni quattro anni67. Ogni diplomatico può candidarsi per tre posti e le risorse umane selezionano una ristretta cerchia di candidati per ogni posto. Dopo i colloqui, il capodipartimento riceve una proposta per l'occupazione dei posti e trasmette a sua volta la richiesta al Consiglio federale.

Introdotta nel 2018, questa procedura è stata oggetto nell'anno in rassegna di un'inchiesta della Revisione interna DFAE. Questa è giunta alla conclusione che i principi direttori sono stati rispettati e che, a livello interno, la procedura è trasparente, tracciabile e ben documentata. Una certa necessità d'intervento è stata tuttavia identificata nei principi stessi dei trasferimenti ed è stato raccomandato di accrescere la trasparenza verso l'esterno, presentando più chiaramente questi principi.

I risultati dell'inchiesta concernente il personale 2020 sono leggermente migliorati rispetto a quelli di tre anni prima. La soddisfazione professionale del corpo diplomatico è quindi più elevata. Benché il criterio della conciliazione tra lavoro e vita privata abbia ottenuto il punteggio più scarso, è proprio in questo ambito che sono stati fatti i progressi maggiori. Il tasso di risposta relativamente basso (60 %) riduce tuttavia l'affidabilità dell'inchiesta.

Nel contesto dell'identificazione e della promozione dei talenti, la direttrice ha menzionato un programma volto a individuare e sviluppare i talenti per una carriera nella «Cooperazione internazionale». Questo è stato ampliato e comprende ora anche le carriere «Affari consolari, gestione e finanze» e «Diplomazia».

Sulla base delle informazioni ricevute, la CdG-S ritiene che, nell'immediato futuro, non sia necessario adottare alcun provvedimento sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare. Ha tuttavia deciso che, nel 2022, si occuperà della formazione del corpo diplomatico nell'ambito di un nuovo dossier.

3.4.4

Sponsorizzazione al DFAE

Le rappresentanze svizzere collaborano di frequente e in vari contesti con imprese svizzere all'estero. Le imprese sono spesso coinvolte in progetti di comunicazione internazionale, ad esempio nel quadro di forum o incontri di networking. Se questo coinvolgimento è vantaggioso per entrambe le parti, può anche essere portato avanti sotto forma di un partenariato di sponsorizzazione. Il 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove direttive del DFAE concernenti la collaborazione con gli sponsor68.

Le direttive si rifanno alla nuova strategia di comunicazione internazionale69 del DFAE e definiscono i criteri per i futuri partenariati.

67 68 69

Art. 132 cpv. 2 dell'ordinanza del 20 settembre 2002 del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE; RS 172.220.111.343.3).

Direttive del DFAE concernenti la collaborazione con gli sponsor 2021 del 18 dicembre 2020.

Strategia di comunicazione internazionale 2021­2024 del 18 dicembre 2020.

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La CdG-S si era occupata per la prima volta nel 2018 delle basi di riferimento per la sponsorizzazione di eventi organizzati dalle rappresentanze svizzere. La Commissione aveva chiesto di farsi presentare il manuale sulle sponsorizzazioni per la rete esterna del DFAE, che si fonda su una perizia del 2012 commissionata al professor Felix Uhlmann70. Secondo tale perizia, le basi legali della sponsorizzazione attiva e passiva al DFAE sono la legge federale concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero71 e l'ordinanza sulla comunicazione dell'immagine nazionale72. Anche le nuove direttive rinviano alla perizia menzionata73.

Nell'anno in rassegna la Commissione ha chiesto che le venissero illustrate le nuove direttive concernenti la sponsorizzazione. Ha così constatato che il documento si concentra sul trasferimento di immagine tra la Svizzera ufficiale e le imprese elvetiche coinvolte, proponendo nel contempo dei criteri che permettono di valutare le opportunità e i rischi di un dato partenariato. La Commissione ha inoltre constatato che le nuove direttive offrono al DFAE regole chiare per l'approccio nei confronti degli sponsor spiegando in particolare come soppesare opportunità e rischi, elencando le forme di collaborazione possibili e definendo le procedure da seguire in caso di attività di sponsorizzazione attiva e passiva74.

La Commissione avrebbe tuttavia preferito che il manuale sulle sponsorizzazioni fosse aggiornato prima che i media riferissero, nell'estate del 2019, in merito al progetto di conclusione di un partenariato con Philipp Morris International per il Padiglione svizzero all'Expo 2020 di Dubai. Questo soprattutto perché, nell'autunno 2018, il DFAE aveva detto alla sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-S che le attività di sponsorizzazione non avrebbero riguardato settori in conflitto con gli interessi della Confederazione. Il DFAE aveva allora espressamente citato l'industria del tabacco.

La Commissione è soddisfatta del fatto che le nuove regole migliorino la trasparenza.

D'ora in poi le ambasciate o le rappresentanze dovranno infatti pubblicare un elenco dei loro sponsor, specificandone i nomi e gli eventi sostenuti. Le direttive prevedono anche una procedura di verifica degli obblighi di diligenza e una valutazione dei rischi caso per caso. La responsabilità
delle decisioni in materia di sponsorizzazione spetta ai capimissione e alle rispettive sezioni della Centrale. È inoltre stato istituito un centro di competenza per la sponsorizzazione, disponibile per consulenze e raccomandazioni. La Commissione non ritiene che allo stato attuale sia necessario adottare altri provvedimenti sotto il profilo dell'alta vigilanza e ha quindi deciso di chiudere il dossier.

70 71 72 73 74

Uhlmann, Felix: «Gutachten betreffend Sponsoring-Verträge zu Handen des EDA, Kompetenzzentrum Verträge und Beschaffungen», 6 novembre 2012.

Art. 2 della legge federale del 24 marzo 2000 concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero (RS 194.1).

Art. 6 dell'ordinanza concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero (Ordinanza sulla comunicazione dell'immagine nazionale; RS 194.11).

N. 4.2 delle direttive del DFAE concernenti la collaborazione con gli sponsor.

Va notato, tuttavia, che il progetto per il padiglione svizzero all'Expo 2020 a Dubai riguardava una collaborazione nel campo delle sigarette elettroniche, mentre le attività menzionate nel 2018 concernevano le cosiddette sigarette tradizionali.

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3.4.5

Interruzione dei negoziati relativi all'Accordo istituzionale Svizzera-UE

Il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha annunciato75 che la Svizzera non avrebbe concluso l'Accordo istituzionale con l'Unione europea (UE). Nel comunicato stampa in cui è stata trasmessa la decisione, l'Esecutivo ha spiegato che continuavano a sussistere divergenze sostanziali tra la Svizzera e l'UE nei settori centrali dell'Accordo (segnatamente per quanto concerneva la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE, la protezione dei salari e gli aiuti di Stato). A suo parere, le condizioni per concludere l'Accordo non erano quindi date.

Con lettere rispettivamente del 7 luglio e del 7 settembre 2021, la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) e la Commissione omonima del Consiglio degli Stati (CPE-S) hanno invitato le CdG a verificare la liceità della decisione del Consiglio federale di interrompere i negoziati con l'UE. La CPE-N ha chiesto in particolare se, come previsto per legge, l'Esecutivo avesse coinvolto in tale decisione il Parlamento e le sue commissioni, ossia se avesse agito in conformità con l'articolo 166 capoverso 1 Cost. («L'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero») e con l'articolo 24 capoverso 1 LParl («L'Assemblea federale segue l'evoluzione internazionale e coopera alla formazione della volontà in merito alle questioni fondamentali e alle decisioni importanti di politica estera»). La CPE-S, dal canto suo, ha chiesto soprattutto di chiarire le competenze in questo ambito, al fine di sapere come procedere in situazioni simili in futuro.

La sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-S, competente in materia, ha sentito per chiarimenti preliminari la Segretaria di Stato del DFAE e il Direttore dell'UFG e ha analizzato le posizioni giuridiche esistenti in merito a, da un lato, la liceità della decisione del Consiglio federale di interrompere i negoziati relativi all'Accordo con l'UE e, dall'altro, il coinvolgimento del Parlamento. Grazie alle informazioni ricevute, la CdG-S ha accertato che, prima di prendere la propria decisione, il Consiglio federale aveva esaminato in modo approfondito l'aspetto del coinvolgimento del Parlamento secondo quanto previsto per legge. Il Comitato del Consiglio federale competente per gli affari esteri e la politica europea aveva affrontato
questo punto il 19 gennaio e il 2 febbraio 2021 ed era giunto alla conclusione che, secondo l'articolo 152 capoverso 3 LParl, in caso di mancata conclusione dei negoziati sarebbe stata necessaria una consultazione delle due CPE. Il 26 aprile 2021, il Consiglio federale ha pertanto informato e consultato entrambe le CPE in merito alle opzioni riguardanti la conclusione dell'Accordo.

Dopo aver esaminato anche la letteratura giuridica pertinente, la Commissione ha concluso che il quadro legale in vigore concernente la ripartizione delle competenze è chiaro. Sulla base di quanto scaturito dai chiarimenti preliminari della sottocommissione DFAE/DDPS della CdG-S, la Commissione ha deciso di non approfondire ulteriormente le questioni sollevate dalle CPE. Ciò anche a fronte del fatto che, secondo

75

«L'Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE non sarà concluso», comunicato stampa del Consiglio federale del 26 maggio 2021.

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la prassi, le CdG non si occupano di determinare se il Consiglio federale abbia informato e coinvolto correttamente le commissioni parlamentari in un determinato affare.

Ritengono infatti che, in linea di principio, questa valutazione spetti alle singole commissioni tematiche competenti, che sono responsabili di far valere il loro diritto all'informazione e il rispetto delle disposizioni legali nei confronti di loro stesse e del Parlamento. Secondo le CdG, ciò vale a maggior ragione nel caso in oggetto, dato che le CPE, in quanto commissioni tematiche competenti in materia di politica estera, hanno seguito fin dall'inizio i negoziati relativi all'Accordo istituzionale e sono state periodicamente informate dal Consiglio federale in merito al loro svolgimento. Dal punto di visa della CdG-N, gli aspetti politici sono stati cruciali per i negoziati. Il Consiglio federale ha cioè interrotto i negoziati dopo aver ponderato la situazione politica, motivo per cui una valutazione legale della mancata conclusione dell'Accordo da parte della CdG-N non sarebbe opportuna.

Le CdG ritengono che la necessità di eventuali modifiche di legge al fine di precisare le disposizioni della LParl relative ai diritti di partecipazione del Parlamento in futuri casi simili sia una questione politica che dovrebbe essere valutata dalle CPE. Le CPE sono state informate delle conclusioni delle CdG.

3.5

Stato e Amministrazione

3.5.1

Futuro del trattamento e della sicurezza dei dati

Nel 2015, in seguito all'adozione di una mozione76 del consigliere agli Stati Paul Rechsteiner, il Consiglio federale ha istituito un gruppo di esperti, presieduto dall'ex consigliera nazionale Brigitta M. Gadient, e lo ha incaricato di esaminare varie questioni concernenti lo sviluppo tecnologico e politico nel settore del trattamento dei dati in Svizzera, gli effetti di questi sviluppi su economia, società e Stato, l'idoneità delle basi giuridiche e le conseguenze risultanti per la Svizzera a livello nazionale e internazionale. Il rapporto finale del gruppo di esperti, pubblicato nel 2018, contiene 51 raccomandazioni relative a un ampio spettro di settori77. Il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di analizzare queste raccomandazioni in collaborazione con i dipartimenti coinvolti e di sottoporgli per decisione i suoi risultati per il seguito dei lavori. Sulla base di tali risultati, a ottobre 2019 il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la maggior parte delle raccomandazioni riflette misure che la Confederazione ha già avviato78. In tre ambiti (contratti digitali, accesso ai dati tecnici e standard di sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione [TIC] per le infrastrutture critiche) ha definito misure supplementari.

A settembre 2020 l'ex segretario del gruppo di esperti e alcuni rappresentanti dell'UFCOM, dell'UFG, dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) e del

76 77 78

Mo. 13.3841 Commissione di esperti per il futuro del trattamento e della sicurezza dei dati, depositata il 26 settembre 2013 dal consigliere agli Stati Paul Rechsteiner.

Rapporto del 17 agosto 2018 del gruppo di esperti per il futuro del trattamento e della sicurezza dei dati.

Attuazione delle raccomandazioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, comunicato stampa del Consiglio federale del 30 ottobre 2019.

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Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) hanno presentato alla CdG-N le conclusioni del rapporto pubblicato nel 2018 e le misure dell'Amministrazione federale adottate su tale base. La Commissione ha in seguito approfondito determinati aspetti del dossier con il DATEC e, a fine marzo 2021, ha comunicato al Consiglio federale le proprie considerazioni.

La Commissione ha constatato che il DATEC e l'UFCOM, nella loro qualità di Dipartimento e Ufficio federale responsabili, hanno assunto in modo attivo il ruolo di guida in questo dossier. L'UFCOM ha tra l'altro svolto un sondaggio presso tutti i dipartimenti sulle raccomandazioni del gruppo di esperti e, a seconda dei livelli di dettaglio delle risposte, ha richiesto ai relativi uffici federali informazioni aggiuntive.

Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione è giunta alla conclusione che l'Amministrazione federale ha vagliato attentamente le raccomandazioni del gruppo di esperti.

Dagli accertamenti effettuati dalla CdG-N è tuttavia emerso che, dopo la pubblicazione del rapporto a settembre 2018, i contatti tra il gruppo di esperti e l'Amministrazione federale sono stati ridotti. Dopo aver consultato la presidente del gruppo di esperti, il capo del DFF, dipartimento competente per l'attuazione della mozione 13.3841, ha sciolto il gruppo conformemente al mandato iniziale79. Durante i lavori successivi non è quindi stato possibile un confronto tra il gruppo e l'Amministrazione federale. Il DATEC ha tuttavia affermato che alcuni membri del gruppo di esperti hanno continuato a offrire consulenza all'Amministrazione federale. La CdG-N è giunta alla conclusione che il Consiglio federale deve poter essere in grado di decidere in modo indipendente sul seguito da dare alle raccomandazioni di esperti esterni. Si è domandata tuttavia se non sarebbe stato opportuno incentivare uno scambio istituzionale più intenso tra il gruppo di esperti e l'Amministrazione federale, al fine di sfruttare al meglio le conoscenze e i lavori dei membri del gruppo nei lavori successivi.

Ha esortato il Consiglio federale a verificare se, in futuro, in situazioni simili sarebbe possibile uno scambio più intenso con gli esperti esterni.

La CdG-N ha anche voluto sapere come l'Amministrazione federale avesse attuato le varie raccomandazioni del gruppo di
esperti, ma si è poi limitata a una valutazione generale dal punto di vista della gestione.

Dalle informazioni fornite alla Commissione emerge che gran parte delle raccomandazioni degli esperti rifletteva misure già in corso o pianificate da parte della Confederazione o dei Cantoni ­ p. es. nei settori della protezione contro i ciber-rischi, della trasparenza dei dati o della ciber-amministrazione80. Inoltre, la revisione totale della

79 80

Il gruppo di esperti era stato istituito per una durata massima di tre anni.

In questo contesto il DATEC ha rinviato a sei strategie della Confederazione nel settore del trattamento e della sicurezza dei dati: Strategia «Svizzera digitale», Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi (SNPC) 2018­2022, Strategia di e-government della Svizzera 2020­2023, Strategia sul libero accesso ai dati pubblici in Svizzera 2019­2023 (Strategia Open Government Data, Strategia OGD), Strategia di politica estera digitale 2021­2024, Strategia della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) per la digitalizzazione all'interno del sistema formativo.

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legge sulla protezione dei dati (LPD)81 permette di attuare in modo completo o parziale varie raccomandazioni degli esperti.

La CdG-N ha altresì chiesto di essere aggiornata sulle attività internazionali della Svizzera nell'ambito del trattamento e della sicurezza dei dati. Anche a questo proposito ha constatato che le autorità federali sono attive a vari livelli nei settori interessati dalle raccomandazioni (p. es. sicurezza, autodeterminazione digitale, intelligenza artificiale e protezione dei dati).

Il DATEC ha inoltre informato la CdG-N che la Conferenza dei segretari generali (CSG) ha deciso di non redigere un rapporto sul seguito dato all'attuazione delle 51 raccomandazioni degli esperti, in quanto queste riguardano molteplici settori e sono già in programma vari rapporti inerenti alle strategie della Confederazione e dei Cantoni menzionate. La Commissione ha considerato che queste motivazioni fossero condivisibili e che l'onere in materia di risorse necessario per redigere un tale rapporto sarebbe stato sproporzionato rispetto al suo valore aggiunto. Per la CdG-N è comunque importante che il Consiglio federale riceva ­ in forma adeguata ­ una panoramica degli sviluppi nei settori del trattamento e della sicurezza dei dati e verifichi periodicamente se siano necessarie ulteriori misure negli ambiti d'intervento identificati dagli esperti.

La CdG-N ha apprezzato la pertinenza e la qualità dei lavori del gruppo di esperti e ritiene che l'Amministrazione federale abbia esaminato con attenzione le raccomandazioni avanzate. A fronte delle informazioni a sua disposizione, la CdG-N non vede alcuna necessità di adottare provvedimenti generali sotto il profilo dell'alta vigilanza in relazione a questo dossier. Ha però comunicato al Consiglio federale che continuerà a seguire con attenzione i lavori della Confederazione nel campo del trattamento e della sicurezza dei dati in alcuni settori specifici (p. es. cibersicurezza) e che si riserva di approfondire determinati aspetti in questo ambito.

3.5.2

Accordo tra il DFGP e le autorità cinesi per la migrazione

Nel 2020 i media hanno riferito di un Accordo, risalente al 2016, tra il DFGP e le autorità cinesi per la migrazione. La CdG-N ha deciso di parlarne con alcuni rappresentanti della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), al fine di formarsi una propria opinione su quanto riportato dalla stampa (prolungamento dell'Accordo, carattere segreto dell'Accordo, trasferimento di persone di etnia tibetana e uigura).

Il Segretario di Stato della SEM ha spiegato i termini dell'Accordo alla Commissione, rispondendo alle domande sollevate. Ha così riferito che l'Accordo con le autorità cinesi per la migrazione s'inserisce nel quadro del mandato legale della SEM, in virtù del quale quest'ultima è incaricata di allontanare le persone per le quali sia stata emanata una decisione negativa esecutiva in materia di asilo. Le autorità cercano innanzitutto di incoraggiare la partenza volontaria delle persone interessate, il che si realizza nell'80 per cento dei casi. Per quanto riguarda invece i rinvii coatti, la procedura è 81

Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

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relativamente semplice se le persone in questione dispongono di documenti di viaggio validi. Più complessi sono invece i casi in cui le persone non hanno documenti d'identità o affermano di averli persi. Nell'ultimo caso non è raro che gli Stati di provenienza debbano verificare la nazionalità e l'identità dei soggetti interessati. Non appena lo Stato di provenienza riconosce la persona come proprio cittadino, è possibile ottenere i documenti di viaggio e procedere all'allontanamento. Accertamenti di questo tipo sono effettuati soprattutto dalle ambasciate, ragion per cui non è necessario un trattato internazionale. A volte, le persone da rinviare sono interrogate in Svizzera da funzionari del potenziale Stato di provenienza.

Il Segretario di Stato ha tuttavia chiarito in modo inequivocabile che solo le persone interessate da una decisione di allontanamento passata in giudicato sono, se del caso, chiamate a chiarire la propria identità, e non quelle vittime di persecuzione politica.

Per procedere all'accertamento dell'identità, la SEM si fonda sull'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)82, che prevede espressamente questo tipo di chiarimenti. Inoltre, l'articolo 100 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)83 conferisce al Consiglio federale la competenza di concludere un accordo in materia di migrazione.

Per quanto concerne l'Accordo concreto con le autorità cinesi, il Segretario di Stato ha precisato che nessuna persona di etnia tibetana e uigura è stata sottoposta ai suddetti controlli e che è stata accertata solo l'identità di cittadini cinesi non in pericolo nel proprio Paese. L'Accordo è stato concluso soprattutto su iniziativa della Svizzera, in considerazione sia dell'elevato numero di soggiornanti cinesi illegali in Europa sia dell'enorme potenziale migratorio della Repubblica popolare Cinese. Dopotutto, è la Svizzera a decidere, nel singolo caso, quali persone presentare ai funzionari cinesi per essere interrogate. Se l'Accordo dovesse essere prolungato, la questione sarà sottoposta al Consiglio federale. Le CPE hanno inoltre già espresso il desiderio di essere consultate. Al momento dell'incontro con i rappresentanti della SEM, non vi era tuttavia stato alcun contatto con la Repubblica
popolare Cinese a questo proposito. Il Segretario di Stato ha poi precisato che ­ contrariamente a quanto riferito dai media ­ l'Accordo non era segreto. La pubblicazione di trattati internazionali e accordi tecnici segue una logica chiara: gli accordi tecnici ­ tra cui rientra anche quello con le autorità cinesi per la migrazione ­ non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale (RU). L'Accordo in oggetto è però stato pubblicato sul sito web del DFAE.

Non ritenendo necessario alcun altro intervento sotto il profilo dell'alta vigilanza, la CdG-N ha deciso di concludere i propri accertamenti. Ha tuttavia sottolineato che in caso di un eventuale rinnovo dell'Accordo, sarebbe corretto coinvolgere e consultare le CPE.

82 83

Ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281).

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).

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3.5.3

Analisi dell'Unità LINGUA della SEM

Alla fine di ottobre 2020 la stampa ha rivolto delle accuse all'Unità specializzata LINGUA della SEM. L'Unità è stata fondata nel 1997 al fine di realizzare analisi sulla provenienza degli stranieri. Queste sono svolte quando i richiedenti l'asilo non possono esibire documenti d'identità validi e vi sono dubbi sulle dichiarazioni relative alla regione di provenienza. Le analisi servono a individuare lo Stato, la regione o almeno il contesto da cui la persona è stata più influenzata nella sua socializzazione84.

Riferendosi a documenti trapelati, i media hanno asserito che LINGUA era un reparto segreto della SEM e che da un rapporto redatto da una persona esperta in materia di richiedenti l'asilo tibetani emergevano alcuni deficit sostanziali ed errori inaccettabili che rendevano impossibile una valutazione equa e obiettiva. Sempre secondo i media, il rapporto si basava su dati risalenti agli anni Ottanta ed era molto filocinese.

La CdG-N ha deciso di discutere la questione in termini generali con il vicedirettore della SEM e con la responsabile dell'Unità LINGUA.

Durante l'audizione a cui sono stati invitati, i due rappresentanti della SEM hanno riconosciuto che la fuga di documenti è da imputare a un errore della SEM. Al tempo stesso hanno preso le distanze dall'affermazione secondo cui l'Unità sarebbe un reparto segreto della SEM. Hanno spiegato che determinate perizie sono classificate e non accessibili al pubblico allo scopo tra l'altro di tutelarne gli autori, cosa conforme agli standard internazionali. Per accertare la provenienza di alcuni richiedenti l'asilo, LINGUA lavora con linguisti esterni. Le analisi di LINGUA non forniscono tuttavia informazioni né sulla nazionalità né sul luogo di nascita di una persona, ma semplicemente sulla regione in cui questa è stata socializzata. Il vicedirettore della SEM e la responsabile di LINGUA hanno inoltre precisato che gli esperti non hanno accesso ai dossier sull'asilo; la loro perizia si basa su un colloquio di circa un'ora con il richiedente l'asilo, durante il quale non sono discussi i motivi della richiesta d'asilo stessa.

Il TAF, come istanza di ricorso, attribuisce già dal 1998 alle analisi dell'Unità LINGUA un grande valore probatorio. Inoltre, il TAF definisce le condizioni che permettono di utilizzare le analisi dell'Unità nelle procedure
d'asilo.

I rappresentanti della SEM hanno affermato di aver preso molto seriamente le critiche mosse contro l'Unità specializzata LINGUA. Sia la SEM sia l'esperto che ha redatto il rapporto controverso hanno risposto punto per punto alla contro-analisi e alle critiche e l'esperto è stato in grado documentare tutte le sue affermazioni. Inoltre, la contro-analisi è stata giudicata imprecisa e in parte addirittura errata. L'autrice della contro-analisi non conosceva i dati, non ha mai sentito parlare la persona in questione né ha dimestichezza con la linguistica forense su cui si basano le analisi.

I due rappresentanti hanno aggiunto che le analisi dell'Unità LINGUA sono costantemente aggiornate e sviluppate, e che l'Unità specializzata LINGUA della SEM gode di una buona fama a livello internazionale.

84

www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Servizi > Analisi linguistiche > LINGUA ­ Unità specializzata per le analisi di provenienza in Svizzera > Qu'est-ce que LINGUA? / Wer ist LINGUA? (in francese e tedesco; stato: 3 agosto 2021).

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La CdG-N apprezza il fatto che la SEM abbia preso le critiche molto seriamente e abbia trattato il caso in modo dettagliato. Dall'audizione è emerso che la procedura di redazione di una perizia è appropriata, che esiste una base legale e che la giurisprudenza del TAF corrobora la prassi seguita dalla SEM. Il TAF ha inoltre definito le condizioni per l'utilizzo delle analisi dell'Unità LINGUA nella procedura d'asilo. La CdG-N ha pertanto deciso di concludere gli accertamenti su questo oggetto.

3.5.4

Riorganizzazione della Polizia giudiziaria federale

Dal 2017 la CdG-S si è occupata a più riprese della riorganizzazione della Polizia giudiziaria federale (PGF) effettuata nel 2016. Nel 2017 la CdG-S aveva svolto una prima audizione con la direttrice dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) e con l'allora capo ad interim della PCF. Questi avevano spiegato la ragione della riorganizzazione, vale a dire il fatto che la situazione in materia di polizia si evolve giornalmente e richiede una maggiore flessibilità. L'obiettivo era in particolare quello di mettere a disposizione più risorse per gli interventi sul campo e a semplificare la struttura direttiva.

La direttrice di fedpol e l'ex capo della PGF avevano informato la Commissione anche sulla procedura concreta e sul raggiungimento degli obiettivi della riorganizzazione, precisando che in quel momento non era ancora possibile trarre conclusioni definitive.

La direttrice di fedpol aveva spiegato che, una volta terminata la riorganizzazione, si sarebbe dovuto effettuare una valutazione, che la CdG-S aveva quindi deciso di attendere prima di tornare sulla questione.

La CdG-S ha in seguito constatato che, invece di una vera e propria valutazione, fedpol ha redatto un rapporto finale sulla riorganizzazione. Per questo, nel 2020 la Commissione ha di nuovo sentito la direttrice di fedpol e il capo della PGF. Nell'ambito di questa audizione fedpol ha affermato che, dopo la riorganizzazione vera e propria, sono stati introdotti ulteriori cambiamenti per poter tenere il passo con l'evolversi della criminalità. La PGF è così diventata più flessibile, agile ed efficiente. La direttrice ha aggiunto che ­ contrariamente a quanto annunciato ­ non ha effettuato una valutazione ai sensi di HERMES85 perché, nel settore della polizia, l'effetto di una tale riorganizzazione non può essere misurato. Si è pertanto deciso di svolgere invece un sondaggio presso i Cantoni e l'MPC, essendo loro che in ultima analisi devono essere soddisfatti del lavoro della PGF.

La CdG-S si è tuttavia detta insoddisfatta che non fosse stata effettuata una valutazione così come era stato annunciato, anche e soprattutto perché il rapporto finale riporta vari obiettivi e indica se sono stati raggiunti o meno. In seguito a questa critica, fedpol ha riconsiderato la possibilità di effettuare una valutazione e ha trasmesso un rapporto in
questo senso alla fine del 2020, presentandolo poi alla CdG-S nel 2021.

Dopo l'audizione, la Commissione è giunta alla conclusione che la valutazione presentata non fosse stata eseguita a regola d'arte, ragione per cui le sue aspettative erano

85

Metodo per la gestione di progetti della Confederazione.

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di nuovo state disattese. Ha deciso tuttavia di concludere i propri accertamenti in questo ambito e non ha ritenuto opportuno insistere ulteriormente, visto anche che la riorganizzazione è ormai stata completata da troppo tempo.

3.5.5

Riorganizzazione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

All'inizio del 2021 la CdG-S ha concluso i lavori relativi alla riorganizzazione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). Ad agosto 2020 la sottocommissione DFF/DEFR aveva svolto una visita di servizio alla SFI, che in quel momento stava attraversando un periodo movimentato in seguito a una riorganizzazione finalizzata a risolvere i problemi sistemici testimoniati dall'insoddisfazione del personale. Nel corso della visita di servizio la sottocommissione aveva avuto un'impressione positiva, confermata dal miglioramento dei risultati dell'inchiesta concernente il personale 2020.

La SFI è stata istituita nel 2010 con lo scopo di rappresentare gli interessi della Svizzera in questioni finanziarie, valutarie e fiscali nei confronti dei Paesi partner e degli organismi internazionali. Secondo l'allora Segretario di Stato, è stata istituita in tutta fretta con una struttura ad hoc, affinché fosse rapidamente in grado di assumersi compiti urgenti in un periodo di instabilità internazionale. La transizione verso un'organizzazione più stabile con compiti fissi si è rivelata difficile.

Con la sua visita di servizio la CdG-S ha portato avanti i lavori avviati tre anni prima, quando si era occupata della critica secondo cui la riorganizzazione avrebbe avuto lo scopo di indebolire la posizione di alcuni quadri di lunga data86. A giugno 2017 la Commissione aveva invitato il Segretario di Stato a un'audizione ed era giunta alla conclusione che la critica fosse in parte infondata. Tuttavia, aveva chiesto di prendere visione della nota della Direzione relativa alla riorganizzazione.

Circa un anno dopo la CdG-S aveva organizzato una seconda audizione. Il Segretario di Stato aveva risposto alle domande inerenti alla nota menzionata e all'inchiesta concernente il personale 2017, nella quale erano stati attribuiti punteggi particolarmente bassi nei settori «Processi operativi e processi decisionali», «Gestione» e «Quadri superiori». La Commissione, che aveva ritenuto soddisfacenti le risposte del Segretario, gli aveva chiesto di farle pervenire i risultati dell'inchiesta successiva e, a novembre 2018, lo aveva incaricato di redigere un rapporto sulle misure adottate e sui loro effetti.

Dall'inchiesta svolta nel 2019 dalla Commissione per il personale della SFI era risultato che,
durante il mandato del Segretario di Stato, la soddisfazione del personale era migliorata solo marginalmente. Tuttavia, l'affidabilità di tale inchiesta è da ritenersi limitata per via della sua struttura (diversa da quella adottata dall'Ufficio federale del personale [UFPER]) e del basso tasso di partecipazione.

Avendo presentato le dimissioni alla fine del 2019, il Segretario di Stato non ha più avuto modo di rispondere alle domande della Commissione e di presentare un rapporto

86

«Ausbau der Hausmacht». In: Tages-Anzeiger del 29 maggio 2017.

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dettagliato. Sono quindi stati sentiti il capodipartimento e la nuova Segretaria di Stato.

Secondo il primo, la SFI non presentava problemi particolari.

L'inchiesta condotta nel 2020 denota un ulteriore progresso: la valutazione del settore «Gestione», per esempio, è superiore alla media se confrontata con quella dell'Amministrazione federale nel suo complesso. Nel quadro della riorganizzazione è stata istituita una Commissione per il personale, sono state introdotte sedute della Direzione e ci si è avvalsi di consulenti esterni. Dopo la visita di servizio del 2020 la Commissione si è dichiarata soddisfatta delle misure adottate e ha stabilito che non vi era motivo di intervenire ulteriormente.

3.5.6

Soggiorno degli stranieri nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone

Grazie alle informazioni supplementari ottenute dal Consiglio federale, nell'anno in rassegna la CdG-N ha concluso la verifica avviata nel 2020 riguardante l'indagine87 sulla tematica in oggetto,. Le sue conclusioni sono illustrate qui di seguito.

Per quanto concerne la prima raccomandazione formulata nel rapporto della CdG-N, con la quale il Consiglio federale era esortato a seguire attentamente lo sviluppo delle quote di riscossione delle prestazioni sociali, del livello medio dei salari e dei salari minimi nei settori particolarmente colpiti dall'immigrazione, la CdG-N ha accolto con favore l'intenzione del Consiglio federale di effettuare in futuro, a intervalli regolari, i collegamenti di dati necessari a tale scopo. La Commissione ha inoltre apprezzato le misure specifiche adottate per uniformare le prassi cantonali relative all'attuazione dell'Accordo sulla libera circolazione (ALC)88 (raccomandazioni 3, 5, 6 e 7: chiarimento delle differenze cantonali nell'esecuzione dell'ALC e messa a disposizione degli strumenti necessari).

La Commissione ha tuttavia lamentato che il Consiglio federale non fosse ancora pronto a rafforzare la sorveglianza della Confederazione, cosa che avrebbe consentito di ottenere una prassi più omogenea nei Cantoni. Secondo la Commissione, a questo proposito sarebbe necessario, tra l'altro, un ampliamento del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Avendo ponderato costi e benefici, il Consiglio federale ritiene che gli oneri per l'ampliamento del SIMIC sarebbero sproporzionati rispetto alla sua utilità. La CdG-N ha preso atto della valutazione del Consiglio federale e apprezzato il fatto che negli ultimi anni l'Esecutivo abbia affrontato più volte la questione (tra l'altro in relazione al postulato 14.4005 della CdG-N89). La CdG-N giudica positivo che, con il rinnovo del SIMIC, saranno digitalizzati vari processi, il 87

88

89

Soggiorno degli stranieri nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 4 aprile 2014 (FF 2014 7123).

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

Po. 14.4005 Chiarimento delle cause delle differenze tra i Cantoni nell'esecuzione.

dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, depositato dalla CdG-N il 6 novembre 2014.

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che migliorerà e semplificherà l'esecuzione dell'Accordo. Al termine della sua verifica, la CdG-N ha esortato il Consiglio federale a considerare se, nell'ambito del rinnovo del SIMIC, oltre a miglioramenti e semplificazioni a livello di esecuzione, si possa cercare di ottimizzare anche la sorveglianza, al fine di garantire un'applicazione dell'ALC conforme al diritto.

3.6

Settore giudiziario e Ministero pubblico della Confederazione

3.6.1

Problemi in seno al Tribunale penale federale

Dalla primavera del 2020 la CdG-S e la CdG-N si sono occupate di vari problemi interni al TPF90. Nell'anno in rassegna, le sottocommissioni competenti Tribunali/MPC hanno dedicato alcune sedute alla situazione in seno a questo tribunale verificando in particolare lo stato di attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale (TF) al TPF nel suo rapporto di vigilanza del 5 aprile 202091.

Per quanto concerne la raccomandazione 3 (verifica del modo di lavorare dei membri francofoni della Corte penale), il TPF ha incaricato un esperto di esaminare le presunte manchevolezze menzionate nel rapporto di vigilanza in merito al modo di lavorare di un membro della Corte penale. Nel rapporto del 23 aprile 202192 l'esperto è giunto alla conclusione che non vi erano elementi indicanti tali manchevolezze. Per contro, ha notato delle tensioni personali tra alcuni membri della Corte penale e ha raccomandato misure concrete per migliorare la situazione. Le sottocommissioni competenti sono state informate sull'attuazione concreta delle misure a settembre e novembre 2021.

Inoltre, nel parere del 24 giugno 2020, le CdG avevano raccomandato al TPF di coinvolgere un esperto di questioni di mobbing e sessismo, al fine di analizzare la situazione in tale ambito e di offrire consulenza alla Direzione del Tribunale sui passi da intraprendere. Il TPF ha pertanto commissionato un'analisi a un esperto, che ha svolto le proprie indagini assicurando che tutte le dichiarazioni fatte dai membri del Tribunale sarebbero rimaste anonime. In questo contesto sono state ascoltate anche le potenziali vittime e le persone accusate di mobbing che lavoravano ancora al TPF al momento dell'analisi.

Nel rapporto del 16 ottobre 2020 l'esperto ha negato l'esistenza di casi di mobbing ai danni del personale italofono del Tribunale e ha affermato che, fino a quel momento, nessuna vittima aveva denunciato atti di sessismo o molestie sessuali. Nel rapporto viene tuttavia menzionata una sensazione diffusa di disagio e perfino di paura. In due casi si parla di una situazione da tesa a estremamente tesa. Occorre comunque precisare che il senso di disagio e timore va ricondotto in parte alla risonanza mediatica 90 91 92

Rapporto annuale 2020 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali (FF 2021 570, n. 3.6.1).

Procedura di vigilanza sugli avvenimenti al Tribunale penale federale ­ Rapporto del 5 aprile 2020.

Il rapporto non è pubblicato in quanto confidenziale.

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data alla vicenda, percepita come eccessiva e lesiva per la fama del Tribunale, e non a relazioni tra i membri del Tribunale. I risultati dell'analisi sono in corso di elaborazione all'interno del TPF.

Le CdG continueranno a seguire da vicino gli sviluppi in seno al TPF.

3.6.2

Parere trasmesso alla Commissione giudiziaria sul rinnovo integrale del Tribunale penale federale

In vista dei lavori preparatori per la conferma dei giudici ordinari e dei giudici supplenti del TPF nella sessione autunnale 2021, la Commissione giudiziaria (CG) ha chiesto alle CdG di comunicarle se avessero constatato, nei sei anni precedenti, elementi in grado di mettere seriamente in dubbio l'idoneità professionale o personale dei giudici candidatisi per la rielezione. La richiesta della CG si basava sull'articolo 40a capoverso 6 LParl, secondo cui le Commissioni di vigilanza devono comunicare tali accertamenti alla CG.

Fondandosi sulle basi legali e sui principi operativi della CG93, le sottocommissioni Tribunali/MPC delle CdG che avevano preparato questo oggetto hanno elaborato alcuni criteri per stabilire quali informazioni potessero interessare la CG nel caso specifico.

Secondo i suoi principi operativi, la CG può chiedere all'Assemblea federale di non confermare uno dei giudici di prima istanza se viene a conoscenza di constatazioni che mettono seriamente in discussione l'idoneità professionale o personale del giudice in questione (art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con art. 15 cpv. 1) e se, nell'ambito di un procedimento secondo l'articolo 5 capoverso 3, la CG giunge alla conclusione che tale giudice ha violato intenzionalmente o per negligenza grave i suoi doveri o ha durevolmente perso la capacità di svolgere il mandato.

Le constatazioni che le CdG presentano alle CG devono pertanto contenere indizi concreti del fatto che un giudice ha violato intenzionalmente o per negligenza grave i suoi doveri o ha durevolmente perso la capacità di svolgere il mandato. I criteri delle CdG per determinare le informazioni che potrebbero essere d'interesse per la CG sono illustrati qui di seguito.

Idoneità professionale La valutazione dell'idoneità professionale di un giudice da parte delle CdG è fortemente limitata dal divieto di esercitare controlli sul contenuto delle sentenze giudiziarie94, conseguenza del principio della separazione dei poteri. In linea di principio, le CdG non sono quindi praticamente in grado di stabilire se un giudice nell'ambito della sua attività giudiziaria abbia violato intenzionalmente o per negligenza grave i suoi

93 94

Principi operativi della Commissione giudiziaria relativi alla procedura della Commissione in vista di una destituzione o di una non rielezione (FF 2012 1029).

Art. 26 cpv. 4 LParl.

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doveri. Tuttavia, almeno da un punto di vista teorico, è possibile che le sentenze emanate da altre istanze possano fornire indizi sulle violazioni dei doveri d'ufficio95.

L'idoneità professionale di un giudice può essere messa in discussione se le sue prestazioni sono insufficienti in termini qualitativi o quantitativi. Per procedere a tale valutazione, le CdG devono necessariamente fare capo alle informazioni e alle ponderazioni dei presidenti delle corti o delle camere corrispondenti, della Direzione del tribunale o dell'autorità di vigilanza. Tuttavia, il margine d'azione dei presidenti delle corti o delle camere così come quello della Direzione del tribunale è circoscritto, dal momento che in linea di principio essi non godono di uno statuto gerarchico superiore a quello dei loro colleghi e, in conformità con il principio di collegialità tra i giudici, devono dar prova di una certa moderazione. Anche i poteri del TF in quanto autorità di vigilanza sono ristretti in questo ambito in quanto, secondo la legge, il Tribunale non esercita una sorveglianza tecnica, bensì solo la «vigilanza amministrativa sulla gestione» del TPF, del TAF e del Tribunale federale dei brevetti96.

I doveri d'ufficio possono essere violati anche in relazione ad attività organizzative o amministrative. Un giudice con compiti direttivi (presidente del tribunale, presidente di una camera ecc.) è generalmente soggetto a più doveri potenzialmente violabili. In questo ambito è innanzitutto l'autorità di vigilanza, vale a dire la Commissione amministrativa del TF, ad avere la possibilità di fare accertamenti, sebbene anche l'autorità che esercita l'alta vigilanza, vale a dire le CdG, possa in linea di principio indagare su episodi accaduti nei tribunali. Le CdG possono inoltre chiedere alla Commissione amministrativa del TF di effettuare i relativi accertamenti.

L'idoneità professionale può essere compromessa anche dal fatto di aver durevolmente perso la capacità di svolgere il mandato. Se il giudice in questione non fosse stato in grado di svolgere il mandato fin dall'inizio, la valutazione andrebbe effettuata immediatamente. In tal caso, l'Assemblea federale deve avere la possibilità di rettificare la decisione errata in sede di nomina del giudice. Tuttavia, sarebbe impossibile determinare, sulla base di un singolo evento,
la perdita durevole dell'idoneità professionale o la sua assenza fin dall'inizio.

Idoneità personale Per valutare l'idoneità personale, occorre osservare se il comportamento di un giudice nei confronti dei colleghi giudici o di altri collaboratori possa recare danno al funzionamento del tribunale o all'immagine pubblica dell'istituzione. La mancata rielezione va presa in considerazione solo dopo che il giudice interessato è stato pregato di modificare il proprio comportamento, cioè dopo che gli si è data la possibilità di migliorarsi, in analogia ai principi vigenti in materia di diritto del personale. Se gli sforzi di miglioramento si rivelano vani, è possibile concludere ragionevolmente che il giudice non abbia la capacità di svolgere il proprio mandato, il che potrebbe risultare nella mancata rielezione.

95 96

La maggior parte delle sentenze giudiziarie oggetto di un ricorso non sono decise da singoli giudici. Questa possibilità sembra quindi molto limitata.

Art. 1 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

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È anche immaginabile che un giudice non sia confermato perché ha dimostrato, nella sua sfera privata, un comportamento incompatibile con la reputazione associata all'esercizio del mandato.

Nel quadro degli accertamenti sui problemi interni al TPF (cfr. n. 3.6.1) e in vista del parere che le CdG dovevano inviare alla CG in merito alla rielezione, le sottocommissioni Tribunali/MPC competenti hanno sentito vari giudici e la Commissione amministrativa del TPF, e hanno chiesto a quest'ultima di redigere dei rapporti. Hanno inoltre condotto vari colloqui con la Commissione amministrativa TF, alla quale hanno richiesto dei pareri scritti.

Sulla base di queste verifiche, le CdG sono giunte alla conclusione di non disporre di elementi che mettono seriamente in discussione l'idoneità professionale o personale dei giudici candidati alla rielezione. Tuttavia, fondandosi sugli accertamenti approfonditi condotti sui problemi interni al TPF, le CdG hanno inviato a due giudici una lettera di ammonizione per il loro comportamento personale. Le CdG ne hanno informato la CG con lettera del 16 agosto 2021.

3.6.3

Indipendenza dei giudici

Con scritto dell'11 novembre 2020, la CG ha chiesto alle CdG di prestare l'attenzione necessaria alla questione dell'indipendenza dei giudici dei tribunali della Confederazione nell'ambito della loro usuale attività e di riferire su eventuali informazioni riguardanti questo aspetto. Le CdG dovevano in particolare verificare se i giudici esercitassero i loro compiti in modo veramente indipendente e se ci fossero tentativi di pressione da parte dei rispettivi partiti.

Le sottocommissioni Tribunali/MPC delle CdG, competenti in materia, affrontano sporadicamente, nell'ambito dei loro contatti e audizioni regolari, il tema dell'indipendenza dei giudici sotto vari punti di vista e si informano presso i tribunali in merito a possibili episodi od orientamenti che potrebbero costituire un problema in questo senso. In base alle informazioni ottenute negli ultimi anni, le sottocommissioni Tribunali/MPC non hanno riscontrato alcun episodio o indizio che potesse mettere in discussione l'indipendenza di un determinato giudice dal suo partito.

In seguito allo scritto della CG, le sottocommissioni Tribunali/MPC hanno specificamente sollevato questo punto nel quadro del loro colloquio con i tribunali della Confederazione tenutosi il 21 aprile 2021. A parte il caso già noto riguardante un giudice federale, nessun giudice ha riferito alle sottocommissioni Tribunali/MPC di aver subito influenze concrete da parte dei partiti di appartenenza.

La questione è tuttavia percepita in maniera diversa tra i vari giudici ed è oggetto di discussioni. Durante il colloquio di aprile si è fatto notare che il caso del giudice federale citato sopra documenta l'esistenza del rischio che un partito possa tentare di influenzare le decisioni di un giudice. Secondo quanto riferito, nel caso in questione il partito aveva esercitato molta pressione e questo rischiava di avere un effetto deterrente su alcuni giudici, impedendo cioè loro di deviare dalla linea del partito di appartenenza per non essere oggetto di campagne mediatiche o di una citazione da parte del partito stesso.

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È stato inoltre sostenuto che il suddetto caso, pur non comportando de facto la non rielezione, potrebbe far sì che altri giudici dello stesso partito diventino oggetto di un sospetto generale: il fatto stesso di non essere stati criticati potrebbe cioè lasciar intendere che abbiano seguito le istruzioni del partito. Si è poi fatto notare che il caso potrebbe creare un precedente in grado di influenzare il comportamento dei giudici di prima istanza che vorrebbero candidarsi per la massima istanza.

Altri partecipanti al colloquio si sono invece dichiarati convinti della capacità dei giudici di formarsi una propria opinione in modo veramente indipendente e di non cedere alle direttive del partito per paura di non essere rieletti. Il TAF ha affermato che l'appartenenza a un partito non è un problema, benché non si possa escludere completamente che alcuni giudici sentano a volte una certa pressione o seguano in alcune occasioni la linea del loro partito. Il TPF non ha mai constatato, né nell'ambito della giurisprudenza dei giudici né altrove, che l'appartenenza a un partito costituisse un problema.

Le CdG hanno riferito di questo colloquio alla CG, precisando che è praticamente impossibile che un organo parlamentare, esso stesso di matrice politica, possa fornire un esame obiettivo della sensibilità personale dei giudici nei confronti della propria indipendenza. Ne hanno concluso che si dovrebbe riesaminare il criterio politico nella selezione dei giudici e prendere una decisione nel quadro di un progetto legislativo.

3.6.4

Relazione di vigilanza tra l'AV-MPC e l'MPC: seguito dei lavori

Dopo aver esaminato le idee divergenti dell'AV-MPC e l'MPC97 sul concetto di vigilanza, le CdG hanno incaricato un esperto di redigere una perizia, completa di proposte di modifica, sulle basi legali dell'AV-MPC e sulle disposizioni legali applicabili all'organizzazione dell'MPC98. Nel rapporto finale del 22 giugno 202199 le CdG hanno chiesto alle competenti Commissioni degli affari giuridici (CAG) di avviare una revisione di legge improntata al modello «status quo plus» ai sensi delle considerazioni presentate nel rapporto stesso. Inoltre, hanno rivolto 18 raccomandazioni al legislatore.

97

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Relazione di vigilanza tra il Ministero pubblico della Confederazione e l'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. Rapporto delle Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (FF 2020 8491).

Geth, Christopher e Schindler, Benjamin: «Aufsicht über die Bundesanwaltschaft, Gutachten zuhanden der GPK», 3 febbraio 2021, www.parlamento.ch/centers/documents /de/aufsicht-ba-gutachten-2021-03-02.pdf (stato: 29 dic. 2021).

Rapporto di vigilanza tra il Ministero pubblico della Confederazione e l'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. Rapporto finale del 22 giugno 2021 delle Commissioni di gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (FF 2022 130).

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Le CAG hanno dato seguito alle richieste delle CdG e hanno depositato ciascuna una mozione dello stesso tenore100, con le quali incaricavano il Consiglio federale di presentare una riforma delle basi legali dell'MPC e della sua Autorità di vigilanza (AVMPC). La riforma doveva essenzialmente riprendere le raccomandazioni del rapporto finale delle CdG e seguire il modello «status quo plus», secondo il quale, segnatamente, l'elezione dell'MPC e dell'AV-MPC resta di competenza del Parlamento. In linea con quanto proposto dal Consiglio federale, le due Camere hanno accolto le mozioni nella sessione autunnale 2021.

Il Consiglio federale elaborerà un progetto sul quale, a tempo debito, le CdG si esprimeranno nell'ambito di un corapporto che presenteranno alle Commissioni incaricate dell'esame preliminare.

3.7

Sicurezza e sport

3.7.1

Sistema di ricognitori telecomandati (ADS-15)

Nell'anno in rassegna, la CdG-S si è occupata del progetto di acquisto di nuovi droni da parte dell'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse). I sei droni del sistema di ricognitori telecomandati (ADS-15) serviranno a sorvegliare grandi spazi e a cercare, riconoscere e perseguire obiettivi; permetteranno inoltre di delineare più facilmente il quadro di una determinata situazione e a proteggere le infrastrutture critiche. Oltre che all'esercito, i droni forniranno informazioni anche a organi civili (stati maggiori di condotta cantonali, organi di polizia e di soccorso, Corpo delle guardie di confine). I droni da acquistare, del tipo Hermes-900-HFE dell'azienda israeliana Elbit, saranno equipaggiati con un sistema radar di rilevamento ed evitamento (Sense & Avoid, SAA)101 che consentirà il loro impiego non accompagnato nello spazio aereo civile, nell'ambito del traffico aereo non cooperativo102. Attualmente non esiste ancora un sistema SAA certificato per i droni della categoria interessata, quindi RUAG MRO sta sviluppando il sistema da zero103, fatta eccezione per il radar. L'ADS-15 doveva essere introdotto gradualmente a partire dal 2019 e sostituire il sistema ADS-95 ormai desueto104, ma non è stato possibile rispettare le scadenze fissate.

Nell'estate del 2020 uno dei droni destinati alla Svizzera è precipitato sul suolo israeliano durante un volo di prova. La sottocommissione competente DFAE/DDPS della CdG-S è stata informata che la causa della caduta era stata chiarita e risolta, quindi la produzione poteva continuare. Nell'anno in rassegna, il capo dell'armamento ha co-

100

101 102 103 104

Mo. Riforma del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza, depositata dalla CAG-S il 10 agosto 2021 (21.3970) e dalla CAG-N il 19 agosto 2021 (21.3972).

Il cosiddetto sistema SAA per il riconoscimento automatico di altri aeromobili è ancora in fase di sviluppo.

Si tratta di aeromobili che non dispongono di alcun equipaggiamento per scambiare la propria posizione con altri, ad esempio parapendii o alianti.

MRO = Maintenance, Repair and Overhaul (manutenzione, riparazione e revisione).

Messaggio dell'11 febbraio 2015 concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2015 (FF 2015 1561, n. 2.1.1).

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municato alla sottocommissione il nuovo calendario per la consegna e l'impiego previsto dei droni e l'ha informata sullo stato d'avanzamento tecnico dei sottoprogetti.

La Commissione ha così rilevato che, al momento dell'audizione, lo stato di sviluppo dell'intero progetto non poteva essere valutato in modo conclusivo dato che, da marzo 2020, non era stato possibile effettuare alcuna valutazione in loco in Israele a causa della situazione sanitaria legata alla pandemia di COVID-19.

Secondo armasuisse, il ritardo sul programma è stato causato anche dal carico di lavoro, all'inizio sottovalutato, che l'autorità di omologazione israeliana si è trovata ad affrontare per poter certificare i droni. La consegna dei droni è ora prevista per il secondo semestre del 2022, ma il loro impiego con il sistema SAA non avverrà prima della fine del 2024105. Finché non saranno equipaggiati con questo sistema, comprensivo di radar, i droni potranno volare di giorno e nello spazio aereo non controllato solo con un aereo di accompagnamento. Per quanto riguarda i voli di notte, armasuisse sostiene che, come per il modello precedente106, i droni potranno essere impiegati senza velivolo di accompagnamento già prima della data prevista.

La Commissione ha constatato che lo sviluppo del nuovo sistema SAA da parte di RUAG MRO e Elbit nonché il suo utilizzo nello spazio aereo civile, una prima a livello internazionale, comporta un rischio notevole. In effetti armasuisse afferma che lo sviluppo è lontano dall'essere ultimato e che il radar si trova ancora in uno stadio iniziale. Se l'ADS-15 con sistema SAA dovesse essere omologato con restrizioni (anche durante il giorno e senza blocco dello spazio aereo), il valore aggiunto dei nuovi droni si ridurrebbe notevolmente. Se, a medio termine, i droni dovessero continuare a volare con un velivolo di accompagnamento (elicottero), il vantaggio economico del volo non accompagnato andrebbe perso.

La Commissione ha preso altresì nota del fatto che, nel caso in cui l'ADS-15 non possa essere certificato e impiegato o non siano rispettati i tempi, sono previste pene convenzionali. In tal caso, Elbit sarebbe comunque tenuta a fornire le prestazioni come da contratto. In quanto impresa generale, l'azienda è responsabile dell'integrazione tecnica del sistema SAA nel sistema complessivo
dei droni. Per quanto riguarda RUAG MRO, si è invece deciso di scartare la possibilità di una pena convenzionale, ma è stato stabilito contrattualmente un tetto di spesa. I costi aggiuntivi generati da ritardi nel progetto e che comportano il superamento di questo tetto dovranno essere sostenuti da RUAG MRO. Secondo armasuisse, per finalizzare il sistema SAA è di centrale importanza che i droni siano testati per tempo in Svizzera.

Un altro fattore di rischio, secondo la Commissione, è costituito dalla questione dell'omologazione107 per l'impiego nello spazio aereo civile. L'ADS-15 è certificato dall'autorità di omologazione israeliana, la Civil Aviation Authority of Israel (CAAI), il che garantisce che il SAA e gli altri sistemi non interferiscano tra loro. Per l'omologazione in Svizzera, la certificazione israeliana deve essere convalidata dall'autorità 105

Schianto del drone Hermes 900 HEF in Israele: disponibili i risultati dell'inchiesta sulle cause, comunicato stampa di armasuisse dell'11 maggio 2021.

106 Secondo armasuisse, dalle esperienze con l'ADS-95 emerge che più della metà degli impieghi di droni avviene di notte.

107 Secondo armasuisse lo standard North Atlantic Treaty Organization (NATO) «STANAG 4671» costituisce la base per l'omologazione sia in Israele sia in Svizzera.

Questo standard definisce i requisiti per l'utilizzo dei velivoli senza pilota.

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per l'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) che, a tal fine, esamina il sistema globale integrato. L'omologazione per lo spazio aereo civile deve essere infine rilasciata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

Dal momento che il sistema SAA con radar non è ancora maturo da un punto di vista tecnico, sussiste un rischio non trascurabile che l'impiego dei droni nello spazio aereo nell'ambito del traffico non cooperativo subirà dei ritardi. La CdG-S ha dunque deciso di seguire questo progetto anche nel 2022. A tempo debito chiederà un aggiornamento sull'attuale valutazione del rischio e sullo stato dei test di volo, continuando a monitorare lo stato del progetto.

3.7.2

Patrouille des Glaciers (PdG)

Nell'anno in rassegna, la CdG-S si è occupata di quanto successo in relazione con la PdG, ossia della gara di sci-alpinismo in cui circa 5000 partecipanti percorrono 53 chilometri con oltre 4000 metri di dislivello da Zermatt a Verbier. La PdG è nata nel 1943 da una competizione militare e ancora oggi è organizzata ogni due anni dall'esercito. Dal 1995 partecipa all'organizzazione anche l'Associazione di sostegno, gestione e promozione della Patrouille des Glaciers (ASPdG), occupandosi in particolare di pubblicità e sponsorizzazione. La CdG-S ha deciso di aprire un dossier sulla PdG dopo che nell'autunno del 2020 i media avevano riferito di alcune accuse rivolte ai membri del comitato direttivo dell'Associazione e l'organizzazione della successiva edizione sembrava compromessa.

La Commissione ha esaminato le prestazioni fornite dall'esercito in occasione dello svolgimento della gara, il ruolo del DDPS e la vigilanza da questo esercitata, i punti di convergenza tra il Dipartimento e l'ASPdG, nonché lo stato d'avanzamento dei preparativi per l'edizione 2022 della gara. La sottocommissione competente DFAE/DDPS della CdG-S ha sentito a questo scopo alcuni rappresentanti del DDPS e dell'esercito, che l'hanno messa al corrente dei fatti illustrati qui di seguito. Dal momento che l'ASPdG non sottostà all'alta vigilanza delle CdG, la sua gestione non è stata oggetto degli accertamenti.

Nell'autunno del 2020 alcuni membri dell'Associazione hanno accusato il Comitato direttivo dell'ASPdG di essersi attribuiti bonus troppo elevati. Di conseguenza, il DDPS ha sospeso la collaborazione con l'Associazione e ha richiesto un esame indipendente delle accuse. L'esame è stato effettuato dalla Società di revisione contabile KPMG su incarico dell'ASPdG. Secondo quanto asserito dal DDPS, in un rapporto intermedio del gennaio 2021 la KPMG ha constatato che il Comitato direttivo dell'ASPdG aveva agito in conformità con gli statuti dell'Associazione e che non gli poteva essere imputato alcun comportamento penalmente scorretto. Secondo il rapporto, i membri del Comitato direttivo erano stati remunerati conformemente alle ore di lavoro effettivamente prestate, in constante aumento negli ultimi anni per la crescente popolarità dell'evento. Nel rapporto finale di aprile 2021 la KPMG aveva tuttavia rilevato delle lacune a
livello di trasparenza, tracciabilità e dei controlli delle spese. A maggio 2021 l'ASPdG ha interrotto con effetto immediato la collaborazione con il DDPS, con la prospettiva di denunciare la convenzione che aveva disciplinato la collaborazione fino ad allora. L'Associazione ha motivato la decisione adducendo 49 / 146

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la mancanza di volontà da parte del DDPS di risolvere il conflitto. Il DDPS si è detto stupito della decisione e della motivazione addotta. Dopo una seduta infruttuosa con alcuni rappresentanti dell'ASPdG, a giugno 2021 anche l'Ispettorato delle finanze del Cantone del Vallese ha svolto un esame in merito. Il rapporto che ne è scaturito ha confermato quanto sostenuto dalla KPMG, ma ha anche stabilito che le remunerazioni dei membri del Comitato direttivo superavano il livello che ci si poteva attendere per un tale tipo di mandato svolto a livello accessorio. Nelle settimane successive è stata individuata una soluzione per continuare a svolgere la PdG.

La CdG-S ha preso conoscenza delle decisioni del DDPS e del Cantone del Vallese, Cantone ospitante e partner dell'evento. Il 21 giugno 2021108 il DDPS, il Governo del Cantone del Vallese e l'ASPdG hanno concordato la forma della collaborazione fino al 2028, garantendo così lo svolgimento delle PdG per le prossime edizioni. In futuro il Cantone del Vallese sarà l'unico partner contrattuale del DDPS. A partire dal 2024, una fondazione di pubblica utilità sarà responsabile di coordinare la pubblicità e il marketing della PdG. A tal fine, la maggior parte dell'attuale patrimonio dell'ASPdG nonché il marchio e altri diritti immateriali saranno trasferiti alla fondazione.

L'esercito organizza la gara in virtù dell'ordinanza sullo sport militare109. Per la prossima edizione, nel 2022, ha già avviato alcuni lavori ed emesso i relativi ordini. Il comandante della Divisione territoriale 1 condurrà la PdG avvalendosi di uno Stato maggiore di milizia e di un Comando PdG. Due battaglioni di fanteria e alcuni specialisti di montagna assicureranno l'allestimento, l'esercizio e la messa in sicurezza del percorso. I militari coinvolti potranno così potenziare le proprie capacità in ambito alpino. Le Forze aeree garantiranno il trasporto aereo e la polizia militare regolerà il traffico. Alcune truppe della Base logistica dell'esercito (BLEs) offriranno sostegno in ambito logistico e sanitario. A ottobre 2021 sono stati impartiti i primi ordini alle truppe interessate.

La Commissione si rammarica che le notizie dei media sulle tensioni all'interno dell'ASPdG da una parte e tra il DDPS e l'Associazione dall'altra abbiano offuscato l'immagine di questa prestigiosa
gara. Si attende che in futuro il DDPS garantisca che le esigenze di trasparenza e tracciabilità siano soddisfatte fin dall'inizio nel caso di eventi sostenuti dall'esercito e sponsorizzati da organizzazioni private e che il Dipartimento assolva con più risolutezza la sua funzione di controllo. Apprezzando tuttavia il fatto che si sia giunti a una soluzione atta ad assicurare lo svolgimento della PdG nei prossimi anni, la Commissione ha deciso di chiudere il dossier.

108

Patrouille des Glaciers ­ Una tabella di marcia per l'organizzazione delle prossime edizioni, comunicato stampa del DDPS del 21 giugno 2021.

109 Ordinanza sullo sport militare del 29 ottobre 2003, RS 512.38.

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3.7.3

Cibersicurezza

La CdG-S si è occupata anche nel 2021 del tema della cibersicurezza e del ruolo del Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC), istituito il 1° luglio 2020. Per le informazioni sui lavori svolti dalla Commissione nell'anno precedente si rimanda al rapporto annuale del 2020110.

Nell'anno in rassegna, la sottocommissione competente della CdG-S ha effettuato una visita di servizio presso l'NCSC, nel corso della quale ha approfondito vari aspetti riguardanti l'organizzazione e i compiti del Centro.

Servizio nazionale di contatto e GovCERT La CdG-S ha chiesto un aggiornamento sui lavori del Servizio nazionale di contatto dell'NCSC che, operativo dal 1° settembre 2019, dall'inizio del 2020 tratta le richieste e segnalazioni delle aziende e della popolazione. Le segnalazioni che arrivano al Servizio sono poi vagliate ed esaminate dall'NCSC al fine di ottenere una panoramica degli incidenti informatici e preparare statistiche utili per una valutazione affidabile della situazione riguardante le minacce alla cibersicurezza in Svizzera. Ciò aiuta anche a formulare avvertimenti sulle minacce attuali e a riconoscere tendenze rilevanti per la popolazione, le PMI e l'Amministrazione federale. Per semplificare le segnalazioni, l'NCSC ha concepito un modulo interattivo111 che, attraverso varie domande, copre 38 fenomeni e al tempo stesso fornisce consigli concreti per la prevenzione.

Tutte le segnalazioni sono esaminate manualmente per identificare il soggetto che le invia (infrastruttura critica, PMI, privati ecc.) e per classificare correttamente il caso.

Nel 2020 sono giunte 10 834 segnalazioni e il Servizio di contatto ha fornito 8500 risposte. L'NCSC ha registrato un incremento delle segnalazioni durante i due confinamenti dovuti alla pandemia di COVID-19112, ma più che in un aumento degli incidenti in sé, ne ha rintracciato la causa nel fatto che i privati fossero più propensi a inviare una segnalazione e più sensibili al tema della cibersicurezza.

Nell'anno in rassegna la Commissione ha inoltre assistito alla presentazione del GovCERT (Computer Emergency Response Team), l'unità d'intervento della Confederazione in caso di emergenze informatiche. Questa unità analizza le minacce sulla base di vari strumenti di rilevamento e sostiene la popolazione, le PMI e le infrastrutture critiche con informazioni tecniche su minacce attuali, oltre che con analisi e strumenti.

110

Rapporto annuale 2020 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali (FF 2021 570, n. 3.7.1).

111 Il modulo è disponibile sulla homepage dell'NCSC, www.ncsc.admin.ch (stato: 1° gen. 2022).

112 Sicurezza informatica. Situazione in Svizzera e all'estero. Rapporto semestrale 2020/I (gennaio-giugno) dell'NCSC del 29 ott. 2020, n. 4, pag. 13; Sicurezza informatica.

Situazione in Svizzera e all'estero. Rapporto semestrale 2020/2 (luglio-dicembre) dell'NCSC dell'11 maggio 2021, n. 4.1, pag. 9, www.ncsc.admin.ch > Documentazione > Rapporti > Rapporti di situazione (stato: 1° gen. 2022).

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Ogni anno il CERT analizza in media 4 miliardi di spam113 e 1,5 milioni di URL114, blocca 7500 siti di phishing115 e registra 4500 eventi malware116. Nel 2020 sono stati identificati 90 000 indirizzi Internet «infetti» (IP) e i proprietari sono stati informati.

Il CERT condivide i dati raccolti affinché le potenziali vittime, vale a dire le infrastrutture critiche, siano in grado di riconoscere meglio le minacce. In caso di attacchi l'unità è sostenuta dalla polizia cantonale. Dispone inoltre di sonde impiegate sul posto, gestisce i propri server collocati in tutta la Svizzera e nella maggior parte dei casi sviluppa in autonomia le proprie applicazioni. A marzo 2020, il GovCERT ha lanciato ad esempio una soluzione di server DNS (Domain Name System) per gli ospedali sicura, rapidamente operativa e destinata a proteggerli da flussi di comunicazione potenzialmente dannosi. L'unità gestisce infine una banca dati anti phishing117 a servizio della popolazione, delle PMI e delle infrastrutture critiche, nella quale sono registrati e poi analizzati URL sospetti. Se il sospetto si rivela fondato, viene inviata una segnalazione ai fornitori di Internet in Svizzera, affinché questi possano bloccare le pagine e pubblicare un messaggio di allerta in caso di futuri accessi.

Sicurezza informatica della Confederazione La CdG-S è stata informata anche sull'integrazione nell'ordinanza sui ciber-rischi118 delle istruzioni TIC del Consiglio federale sulla sicurezza informatica119. L'ordinanza conferisce al delegato per la cibersicurezza la competenza di assumere un influsso diretto sulla procedura e sulla documentazione relative alle istruzioni TIC120. La responsabilità principale per la sicurezza informatica, per quanto riguarda sia il rispetto delle prescrizioni sia le misure di sicurezza, continua tuttavia a spettare alle unità amministrative121. L'NCSC è inoltre competente per l'emanazione delle direttive tecniche che riguardano la procedura di sicurezza. Quest'ultima inizia con la valutazione del fabbisogno di sicurezza: l'NCSC stabilisce in quali sistemi solo salvati i vari dati e di quale protezione necessitano, per poi definire come devono essere concepiti i sistemi informatici. L'obiettivo è che tutti i sistemi della Confederazione i cui dati 113

114

115 116

117 118

119 120 121

Il termine spam designa l'invio non sollecitato e automatizzato di pubblicità di massa, tra cui rientrano anche le e-mail di spam. Si designa come spammer l'autore di queste comunicazioni mentre l'invio in quanto tale è denominato spamming. Cfr.

www.ncsc.admin.ch > Glossario (stato: 1° gen. 2022).

Uniform Resource Locator, l'indirizzo web di un documento composto dal protocollo, dal nome del server e dal nome del documento con il percorso. Cfr. www.ncsc.admin.ch > Glossario (stato: 1° gen. 2022).

Nel caso del phishing i truffatori tentano di accedere ai dati confidenziali di ignari utenti di Internet. Cfr. www.ncsc.admin.ch > Glossario (stato: 1° gen. 2022).

Software che tenta di causare danni sul computer. Il danno può consistere anche in un'interruzione della comunicazione, in un furto, nella distruzione di dati, oppure nella manipolazione di una transazione effettuata sul portale di e-banking. Cfr. www.ncsc.admin.ch > Ciberminacce > Schadsoftware (stato: 1° gen. 2022).

www.antiphishing.ch (stato: 1° gen. 2022).

Modifica del 1° aprile 2021 (RU 2021 132) dell'ordinanza del 27 maggio 2020 sulla protezione contro i ciber-rischi nell'Amministrazione federale (Ordinanza sui ciber-rischi, OCiber; RS 120.73).

Istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 2019 sulla sicurezza TIC dell'Amministrazione federale (FF 2019 1173).

Integrate nell'ordinanza sui ciber-rischi le Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC, comunicato stampa del Consiglio federale del 1° aprile 2021.

Art. 14 OCiber.

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devono assolutamente essere protetti siano dotati di uno standard minimo di sicurezza.

Il delegato per la cibersicurezza ha la competenza di emanare le direttive in materia di informatica e di decidere sul da farsi in caso rilevi divergenze rispetto alle direttive stesse. Secondo l'NCSC, allo stato attuale due ambiti richiederebbero un intervento: in primo luogo, a livello di segnalazione degli incidenti relativi alla sicurezza, perché alcuni incidenti non vengono segnalati e non possono quindi essere risolti; secondariamente, nella gestione dei punti deboli, che l'NCSC individua soprattutto nei sistemi informatici più datati (legacy systems), più vulnerabili e spesso bersaglio di attacchi.

La maggior parte dei nuovi sistemi è invece conforme alle direttive in materia di sicurezza.

L'NCSC ha informato la Commissione della valutazione in corso sulle strutture della Confederazione, che prevede di concludere nel 2022.

L'NCSC ha infine riferito in merito all'incarico di sensibilizzare la popolazione sul tema della cibersicurezza e sulla settimana d'azione organizzata a questo scopo a maggio 2021122.

Lavori di sostegno e misure di prevenzione dell'NCSC Nell'autunno del 2021 la CdG-S ha chiesto di essere informata su come l'NCSC sostenga i Comuni che sono bersaglio di ciberattacchi. A titolo di esempio è stato preso l'intervento dell'NCSC in relazione al ciberattacco al Comune di Rolle (VD)123. In generale, il sostegno dell'NCSC è sussidiario, in quanto la responsabilità per l'analisi, la reazione e la segnalazione spetta al detentore dei dati. La CdG-S è stata informata del fatto che il numero degli attacchi ransomware124, in particolare contro le PMI, è in forte aumento: dai 68 attacchi riferiti all'NCSC nel 2020 si è passati a 132 nel solo periodo compreso tra gennaio e inizio ottobre 2021. La CdG-S ha esaminato varie misure indirette già adottate dall'NCSC, tra cui rientrano le già menzionate misure di prevenzione; a queste si aggiunge l'affiliazione della Confederazione all'Associazione svizzera per il marchio di cibersicurezza125, concepita per PMI e Comuni. Un progetto più recente sostenuto dall'NCSC è CyberSeal, un marchio attribuito ai fornitori di servizi informatici che garantiscono alla clientela un adeguato livello di protezione126.

Ciberattacco a EasyGov A novembre 2021 la Segreteria
di Stato dell'economia (SECO) e l'NCSC hanno informato la CdG-S del ciberattacco a EasyGov127. La Commissione ha chiesto in particolare come fosse stata gestita la situazione e come si fosse svolta la collaborazione 122 123

124

125 126 127

Cfr. www.S-U-P-E-R.ch (stato: 2 gen. 2022).

Cyberattaque contre l'administration rolloise ­ informations et réponse de la municipalité suite à l'article paru dans la presse, comunicato stampa del Comune di Rolle del 25 agosto 2021.

I ransomware (trojan che cifrano file a scopo di estorsione) fanno parte di una particolare famiglia di malware che cifra sia i dati contenuti sul computer delle vittime sia quelli salvati sui dispositivi di rete collegati ad essi («network shares») rendendoli inutilizzabili, www.ncsc.admin.ch > Ciberminacce > Ransomware (stato: 2 gen. 2021).

www.cyber-safe.ch (stato: 2 gen. 2021).

www.digitalsecurityswitzerland.ch (stato: 2 gen. 2021).

Ciberattacco a EasyGov, comunicato stampa della SECO del 21 ottobre 2021.

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tra la SECO e l'NCSC. Secondo quanto le è stato riferito, il processo che ha permesso ai pirati informatici di generare un elenco (correzione delle domande di credito relative alla pandemia di COVID-19) faceva parte dell'area pubblica di EasyGov ed era accessibile anche ad aziende non registrate sulla piattaforma. Ciò significa che si è verificato un problema nella progettazione della funzionalità corrispondente. A detta dell'NCSC, questo tipo di funzionalità non sicura non è conforme alle buone pratiche in materia di sicurezza informatica. Non è tuttavia stato registrato alcun accesso non autorizzato all'area protetta di EasyGov e la SECO ritiene che, in base a quanto noto, non sia stato sottratto alcun dato. La CdG-S ha giudicato soddisfacente la reazione al ciberattacco, ma ha deplorato la presenza di questa funzionalità non sicura sul portale.

A suo avviso, è importante che, nel sviluppare funzionalità per la propria piattaforma, le unità amministrative si attengano rigorosamente al principio del security by design128. Nel 2022 la Commissione si occuperà degli insegnamenti generali che si possono trarre da questo caso.

La CdG-S continuerà a tenersi aggiornata su questo importante tema e sugli sviluppi nel settore della cibersicurezza.

3.8

Ambiente, trasporti e infrastrutture

3.8.1

Organizzazione della polizia dei trasporti delle FFS

Dal 2019 la CdG-S si occupa dell'organizzazione della polizia dei trasporti delle Ferrovie federali svizzere (FFS) e, in generale, della vigilanza delle autorità federali sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico.

Il punto di partenza dei lavori della Commissione è stato, tra l'altro, il rapporto del CDF pubblicato all'inizio del 2019129 e riguardante la verifica della contabilità analitica della polizia dei trasporti delle FFS. Dal rapporto emergevano alcune lacune, in particolare nei processi di fatturazione, nella gestione delle prestazioni di sicurezza e nelle disposizioni in materia di indennità. Inoltre, il CDF ha identificato un potenziale di miglioramento nella collaborazione tra la polizia dei trasporti delle FFS e Securitrans, un'impresa comune di FFS e Securitas. Non ha invece riscontrato elementi rilevanti dal punto di vista del diritto penale o delle sovvenzioni trasversali. Nel suo rapporto il CDF ha formulato nove raccomandazioni, indirizzate soprattutto alle FFS.

Ad aprile 2019 la CdG-S ha discusso i risultati del rapporto con il CDF e la Direzione delle FFS. Queste ultime hanno sottolineato la propria intenzione di semplificare i processi di ordinazione delle prestazioni di sicurezza e si sono dette pronte a mettere in atto le raccomandazioni del CDF130.

128

Security by design: approccio che mira ad affrontare i problemi, le considerazioni e le buone pratiche nel settore della sicurezza prima possibile nel ciclo di sviluppo di prodotti, applicazioni o di reti dell'Internet of Things al fine di limitare le vulnerabilità nelle fasi successive.

129 Controllo federale delle finanze: Contabilità analitica della polizia dei trasporti, Ferrovie federali svizzere, rapporto del 17 dicembre 2018 (in tedesco, riassunto in italiano) 130 Rapporto del CDF sui conti della Polizia dei trasporti FFS, comunicato stampa delle FFS del 22 marzo 2019.

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La Commissione ha interpellato l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) in merito alla sua attività di vigilanza in questo settore e agli insegnamenti tratti dalle lacune segnalate dal CDF. Dalla discussione è emerso che i punti sollevati dal CDF non sono oggetto della vigilanza esercitata dall'UFT a norma di legge131, bensì sottostanno alla gestione operativa delle FFS. Ciò significa che spetta alle FFS trovare soluzioni ai problemi di gestione evidenziati nel rapporto del CDF. L'Ufficio federale ha inoltre precisato che non è suo compito verificare l'organizzazione delle imprese di sicurezza, a meno che quest'ultima non violi determinate prescrizioni legali. Secondo l'UFT, non vi è alcuna ragione di apportare modifiche, a seguito di questo caso, alla vigilanza prevista dalla legge. Sulla base delle informazioni ricevute, la CdG-S non ha riconosciuto una necessità d'intervento sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare.

All'inizio del 2021 le FFS hanno annunciato varie misure per riorganizzare gli organi di sicurezza. In particolare, l'impresa ha rilevato tutte le azioni di Securitrans132. In questo contesto, la CdG-S ha fatto nuovamente il punto della situazione con le FFS, il CDF e l'UFT.

Le FFS hanno comunicato alla Commissione che questa riorganizzazione è volta a ridurre i doppioni tra gli organi di sicurezza e, in particolare, a semplificare sia le modalità di gestione della sicurezza nei cantieri sia le regole stabilite per finanziare questo compito.

Il CDF ha a sua volta comunicato alla CdG-S che ritiene attuate le raccomandazioni formulate nel suo rapporto del 2018 e considera quindi chiuso il dossier. Ha riferito di uno scambio con le FFS sull'acquisizione dell'intero capitale azionario di Securitrans ed è arrivato alla conclusione che questa misura andava nel senso delle raccomandazioni del tempo, benché non sia ancora stato possibile valutare i risultati concreti della riorganizzazione.

Da parte sua, l'UFT ha affermato che, in qualità di organo di vigilanza, non ha riscontrato problemi di rilievo riguardo alla polizia dei trasporti negli anni precedenti e che la riorganizzazione decisa dalle FFS incrementerà l'efficienza degli organi di sicurezza. L'Ufficio federale ha precisato che l'acquisto dell'intero capitale azionario di Securitrans non ha conseguenze sulla vigilanza
prevista dalla legge. Inoltre, l'UFT ha presentato alla Commissione vari miglioramenti inerenti alla trasparenza dei costi della polizia dei trasporti, che dovranno essere realizzati nell'ambito della riforma del traffico regionale viaggiatori.

In virtù delle informazioni a sua disposizione, la CdG-S è giunta alla conclusione che questo dossier non richieda altri provvedimenti sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare e ha pertanto deciso di chiuderlo a fine giugno 2021.

131

Legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI; RS 745.2) e ordinanza del 17 agosto 2011 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI; RS 745.21).

132 Le FFS rilevano l'intero capitale azionario della Securitrans Public Transport Security AG, comunicato stampa delle FFS del 12 gennaio 2021.

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3.8.2

Carenza di macchinisti alle FFS

Nell'estate del 2020 le FFS hanno annunciato la sospensione133 temporanea di alcuni collegamenti ferroviari a causa della carenza di macchinisti, in particolare nelle regioni di Zurigo, del lago di Ginevra e della tratta Aarau-Olten134. Ad agosto 2020 l'azienda ha motivato la situazione in due comunicati stampa, affermando che in passato sono stati commessi errori nella pianificazione della domanda, dell'impiego e della formazione dei macchinisti. Questi errori sono stati aggravati dalla crisi pandemica, dal momento che non è stato possibile tenere i corsi di formazione e perfezionamento programmati135.

La CdG-N ha deciso di occuparsi della questione, approfondendo con le FFS le cause del problema ed esaminando come questo fosse stato affrontato dall'UFT in qualità di ufficio responsabile per il trasporto viaggiatori e dal DATEC quale rappresentante della Confederazione, a sua volta proprietaria delle FFS.

Le concessioni nell'ambito del trasporto viaggiatori su rotaia si basano sulla legge federale e sull'ordinanza sul trasporto di viaggiatori (LTV e OTV)136. Le imprese concessionarie «sono tenute a eseguire tutti i trasporti previsti dall'orario eccetto che ne siano impedite da circostanze che non possono evitare e alle cui conseguenze non possono ovviare» (art. 14 LTV). Secondo la legge, inoltre, l'UFT «per motivi gravi, segnatamente in situazioni di emergenza, [...] per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione può accordare agevolazioni all'impresa, in deroga alle prescrizioni di legge, della concessione o dell'autorizzazione». Il DATEC, dal canto suo, «può autorizzare le imprese che si trovano in particolari difficoltà d'esercizio a derogare temporaneamente alle disposizioni sul trasporto» (art. 63 cpv. 4 LTV). In caso di violazioni delle norme sulle concessioni, sono possibili varie sanzioni, che sono disciplinate negli articoli 57 (contravvenzioni) e 61 (misure amministrative) LTV.

Secondo gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale per le FFS, queste ultime sono tenute a sviluppare e fornire soluzioni di mobilità «puntuali e di elevata qualità» (obiettivo 1.1), a «presentarsi sul mercato come un datore di lavoro interessante» (obiettivo 3.2) e ad assicurare «la capacità dei propri collaboratori di rispondere alle esigenze del mercato» «attraverso regolari misure di
formazione e perfezionamento» (obiettivo 3.3).

A novembre 2020 la CdG-N ha discusso questi aspetti con il capo del DATEC e la Direzione delle FFS. Il capodipartimento ha riferito che il DATEC faceva fatica a comprendere le motivazioni addotte dall'azienda per spiegare la carenza di macchinisti, dal momento che il problema era stato in parte causato dai pensionamenti, di per 133

In parte si tratta anche di casi in cui l'offerta ridotta non ha potuto essere ripristinata a causa della crisi pandemica.

134 Nel complesso sono stati sospesi 200 collegamenti sui 9000 che le FFS assicurano ogni giorno. Alla fine di agosto le FFS hanno comunicato un deficit di 211 macchinisti.

135 Corona-Krise verzögert Lokführer-Ausbildung (La crisi pandemica ritarda la formazione dei macchinisti), comunicato stampa delle FFS del 5 agosto 2020; Orario 2021: Conclusione della NFTA, collegamenti più rapidi verso Milano e Monaco di Baviera e messa in esercizio graduale della galleria di base del Monte Ceneri, comunicato stampa delle FFS del 26 agosto 2020.

136 Legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1); ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV; RS 745.11).

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sé prevedibili. Ha inoltre definito inaccettabile la sospensione di alcuni collegamenti per sopperire a tale carenza. Allo stesso tempo, ha tuttavia puntualizzato che le FFS hanno preso il problema seriamente, dando la massima priorità alla sua risoluzione: questo punto è infatti stato sollevato in ogni colloquio tra la Confederazione e la Direzione delle FFS. Il DATEC ha infine informato la Commissione che i costi per gli autobus sostitutivi impiegati nei casi di soppressione dei treni sono andati a carico delle FFS e non sono stati finanziati con i crediti di sostegno per la pandemia di COVID-19 o con la riserva speciale per la copertura di disavanzi futuri di cui all'articolo 36 LTV.

La Direzione delle FFS si è scusata con la Commissione e ha riconosciuto gli errori commessi nella pianificazione del personale in più regioni aggiungendo che il problema era in realtà noto dal 2019137. L'ha inoltre informata che, in seguito a un'attiva campagna di assunzione, erano giunte più di 6000 candidature, che la formazione di 340 nuovi macchinisti era in corso e che ciò avrebbe consentito di incrementare l'offerta nella maggior parte delle regioni all'inizio del 2021 e ottenere gli effettivi necessari sul lungo periodo entro la fine dell'anno. La Direzione ha inoltre comunicato che sperava di disporre, a partire dalla metà del 2022, di un surplus di circa 100 macchinisti, in modo da consentire al personale di ridurre il notevole numero di ore straordinarie accumulate. Il CEO delle FFS ha dichiarato che intende offrire formazioni meno legate a determinati tipi di treni o tratte per poter impiegare il personale in modo più flessibile in futuro.

Sempre a novembre 2020 la CdG-N ha sentito anche il direttore dell'UFT. Questi ha affermato che, a fine luglio, le FFS avevano comunicato all'Ufficio federale che il servizio ridotto a causa della crisi pandemica sarebbe stato ripristinato più lentamente del previsto, ma non aveva menzionato nulla circa la soppressione di intere tratte.

Nelle settimane successive è risultato chiaro che non sarebbe stato possibile aumentare l'offerta come pianificato. A metà agosto, l'UFT ha segnalato alle FFS che la cancellazione di intere corse era inaccettabile e che tali misure andavano evitate il più possibile. Secondo il direttore dell'UFT, in quel momento la preoccupazione
principale dell'Ufficio federale era quella di ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori, di fornire alternative e di evitare ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni a causa della pianificazione errata. Dopo intensi colloqui tra l'UFT, i Cantoni e le FFS, l'Ufficio federale è giunto alla conclusione che l'impresa aveva ammesso i propri errori e aveva adottato le misure necessarie per ovviare a questo tipo di situazioni in futuro. L'UFT non ha pertanto comminato alcuna sanzione.

A febbraio 2021 la CdG-N ha notato con soddisfazione che la maggior parte dei collegamenti erano stati ripristinati con il cambio di orario introdotto a dicembre 2020.

Sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare, la Commissione non ha quindi rite-

137

Già allora l'offerta nella regione di Zurigo era stata ridotta con la motivazione che la necessità di ulteriori macchinisti per treni supplementari era stata sottovalutata. Ad agosto 2019 le FFS hanno comunicato che in varie categorie professionali, tra cui i macchinisti, era attesa una carenza e che, in cooperazione con i partner sociali, erano pianificate diverse misure di sostegno. A ottobre 2019 le FFS hanno riconosciuto, di fronte alle critiche sulla loro puntualità, che avevano commesso errori nel pianificare la domanda di macchinisti.

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nuto necessario intervenire ulteriormente riguardo al ruolo dell'UFT in questa circostanza. Ha tuttavia deciso di continuare a tenersi aggiornata sugli sviluppi della situazione in seno alle FFS.

Ad aprile 2021, in occasione della seduta annuale delle CdG dedicata al raggiungimento degli obiettivi strategici delle FFS, i dirigenti dell'impresa hanno confermato che il problema della carenza di macchinisti era stato risolto e il numero delle persone assunte ­ ad eccezione della regione di Ginevra, dove continua a sussistere una carenza di personale ­ supera nel frattempo le domanda. Il CEO delle FFS ha dichiarato che l'impresa è sulla buona strada. Il capo del DATEC ha condiviso questa opinione e ha ribadito che si sarebbe probabilmente raggiunto un numero di macchinisti operativi sufficiente entro fine 2021.

Tuttavia, a novembre 2021, vari collegamenti nella regione del lago di Ginevra hanno dovuto essere di nuovo cancellati a causa della persistente mancanza di personale, il che ha provocato reazioni negative sia tra il personale sia tra la clientela. A ciò si è aggiunto il fatto che i macchinisti avevano accumulato un enorme numero di ore straordinarie138. La CdG-N ha pertanto deciso di riaprire il dossier e di effettuare ulteriori accertamenti. A tal fine, ha chiesto al capo del DATEC un parere scritto e ha deciso di sentire una delegazione delle FFS all'inizio del 2022. Una volta conclusi gli accertamenti, deciderà sul seguito dei lavori.

3.8.3

Guasti sulla rete di Swisscom SA

Dopo una serie di guasti sulla rete di Swisscom SA nella primavera del 2020, la CdGN ha deciso di occuparsi regolarmente di questo dossier in veste di organo di alta vigilanza parlamentare. Nel corso del 2020 ha preso atto dei lavori svolti in questo ambito dal DATEC, che rappresenta la Confederazione come azionista di maggioranza di Swisscom SA, e dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Questi lavori miravano soprattutto a garantire la raggiungibilità dei numeri di emergenza139.

Inoltre, la Commissione ha chiesto più volte aggiornamenti sulle misure prese da Swisscom SA per aumentare la stabilità della rete.

La CdG-N ha continuato a occuparsi del dossier anche nell'anno in rassegna. Ad aprile 2021 ne ha ridiscusso con il capo del DATEC e con la Direzione dell'azienda durante le sedute inerenti al raggiungimento degli obiettivi strategici di Swisscom SA. Il CEO di Swisscom ha tra l'altro presentato alla Commissione il programma dell'azienda per aumentare la stabilità della rete, riferendo che circa l'80 per cento delle misure decise era già stato attuato. Il programma prevedeva in particolare l'incremento della ridondanza, un sistema di reinstradamento dinamico delle chiamate140 e misure nell'ambito della cultura aziendale.

138 139

Nous cumulons plus de 500'000 heures supplémentaires in: 24 Heures, 1° ottobre 2021.

Rapporto annuale 2020 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 16 gennaio 2021(FF 2021 570; n. 3.8.3).

140 Il reinstradamento dinamico delle chiamate è un meccanismo tecnico volto a garantire che le chiamate d'emergenza siano inoltrate automaticamente durante un guasto.

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Nonostante i provvedimenti presi, nell'estate del 2021 la rete di Swisscom SA ha subito nuove interruzioni. Ad esempio, l'8 e il 9 luglio 2021 in alcuni Cantoni i numeri di emergenza non sono stati raggiungibili per svariate ore. In seguito all'accaduto, la CdG-N ha rivolto al capo del DATEC una serie di domande sulle cause dei malfunzionamenti, sulla valutazione del Dipartimento, sulle misure adottate a posteriori e sugli eventuali insegnamenti da trarre sul piano legislativo. Dopo aver preso nota delle risposte del capo del DATEC, la CdG-N ha fatto pervenire la propria valutazione.

La CdG-N ha constatato con soddisfazione che, dopo il guasto di inizio luglio, il DATEC e l'UFCOM hanno reagito rapidamente, convocando una seduta con Swisscom SA il giorno successivo all'evento e avviando un'indagine sui motivi del guasto. Ha preso atto del fatto che, secondo l'UFCOM, il malfunzionamento era stato dovuto a un errore di software fino ad allora sconosciuto, motivo per cui non è stato possibile stabilire una correlazione con i guasti dell'anno precedente e con punti deboli individuati in passato. Il DATEC ha inoltre comunicato alla Commissione che l'errore era noto al fornitore del componente interessato, ma che Swisscom SA non ne era stata informata. Secondo il Dipartimento, le conseguenze del guasto di inizio luglio hanno potuto essere contenute grazie alle misure adottate da Swisscom SA l'anno precedente per migliorare la stabilità della rete.

La Commissione ritiene tuttavia che questo ulteriore evento abbia mostrato che le misure adottate non sono sufficienti per garantire a lungo termine la stabilità della rete. Al pari del DATEC, è dell'opinione che le disfunzioni dei servizi di emergenza siano inaccettabili e che tali guasti vadano evitati mediante adeguate misure tecniche e organizzative. Anche se il guasto di luglio 2021 è da ricondurre a cause diverse da quelle dei precedenti malfunzionamenti, la Commissione ritiene che il DATEC debba, insieme a Swisscom SA, fare il possibile per garantire un sistema affidabile di chiamate di emergenza, se necessario avvalendosi di strutture ridondanti.

La Commissione ha apprezzato i lavori che il DATEC ha avviato in seguito all'adozione della mozione 21.3000141, nella quale la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati
(CTT-S) chiedeva di adeguare le basi legali per le chiamate di emergenza. Si è inoltre detta soddisfatta che il Consiglio federale abbia chiesto al Parlamento di accogliere le sei mozioni 21.3063­21.3068 (Digitalizzazione e ulteriore sviluppo delle chiamate d'emergenza in Svizzera) e sia pronto a realizzare in questo ambito ulteriori adeguamenti legali142. La Commissione ha altresì preso conoscenza del fatto che, secondo il DATEC, le conclusioni del rapporto dell'UFCOM del giugno 2020 sul servizio universale e sulle chiamate d'emergenza143 sono ancora valide. La CdG-N parte dal presupposto che le Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT), in quanto commissioni settoriali competenti, continueranno a monitorare gli sviluppi sul piano legislativo, intervenendo se necessario.

141

Mo. CTT-S Gestione del sistema nel trattamento delle chiamate d'urgenza dell'11 gennaio 2021 (21.3000).

142 Mo. Romano, Mäder, Grüter, Giacometti, Piller Carrard e Andrey «Digitalizzazione e ulteriore sviluppo delle chiamate d'emergenza in Svizzera» del 3 marzo 2021 (21.3063-21.3068).

143 Recenti interruzioni della rete Swisscom, servizio universale e servizi di chiamate d'emergenza, rapporto dell'UFCOM alla CTT del 18 giugno 2020.

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Come comunicato al capo del DATEC, la CdG-N si aspetta che il Dipartimento, rappresentando la Confederazione come proprietaria di Swisscom SA, continui a seguire da vicino questo dossier nell'ambito dei suoi scambi futuri con la Direzione dell'azienda e garantisca che Swisscom SA gli attribuisca la massima priorità. Ha inoltre invitato il Dipartimento a esaminare, alla luce degli eventi più recenti, se non sia necessario modificare gli obiettivi strategici dell'azienda per il nuovo periodo strategico 2022­2025 al fine di includervi espressamente la garanzia delle chiamate d'emergenza. Alla fine di novembre 2021 il Consiglio federale ha reso nota la propria decisione di inserire la raggiungibilità dei numeri d'emergenza tra gli obiettivi strategici dell'azienda144.

Ad aprile 2022 la Commissione rifarà il punto della situazione in occasione dei colloqui con il DATEC e Swisscom SA in merito al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

3.8.4

Raccomandazioni del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI)

Dopo il tragico incidente dell'agosto 2019 alla stazione di Baden (AG), che è costato la vita a un dipendente delle FFS, la CdG-N ha deciso di esaminare la questione delle raccomandazioni del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) nel settore dei trasporti. Il SISI è una commissione extraparlamentare incaricata di indagare su incidenti e situazioni di pericolo nel trasporto pubblico145. A giugno 2020 la CdG-N ha sentito alcuni rappresentanti del SISI, dell'UFT, dell'UFAC e della Segreteria generale del DATEC (SG-DATEC) per informarsi in modo approfondito in particolare sui compiti e sulle responsabilità degli organi coinvolti, sulla loro collaborazione e sull'attuazione delle basi legali per le inchieste in materia di sicurezza.

Dopo aver approfondito determinati aspetti di questo dossier, a fine marzo 2021 la Commissione ha comunicato al DATEC e al SISI la propria valutazione dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare. La valutazione è stata incentrata sui quattro punti illustrati di seguito.

Procedura di comunicazione degli eventi imprevisti: la procedura prevista nell'ordinanza concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET)146 e nei regolamenti UE prevede una doppia segnalazione (all'ufficio federale

144

Adottati gli obiettivi strategici per Swisscom SA per il periodo 2022­2025, comunicato stampa del Consiglio federale del 24 novembre 2021.

145 Le inchieste del SISI mirano non solo a individuare le cause immediate di incidenti ed eventi, ma anche a far luce sulle ragioni che li sottendono e su ulteriori rischi ad essi associati. Le raccomandazioni di sicurezza contenute nei rapporti d'inchiesta del SISI possono essere rivolte formalmente anche alle autorità di sorveglianza, vale a dire all'UFT nel settore delle ferrovie e della navigazione e all'UFAC o all'AESA in quello dell'aviazione. Per l'attuazione delle raccomandazioni sono competenti gli uffici federali.

La sorveglianza sull'attuazione da parte degli uffici federali spetta al DATEC, dipartimento competente. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.sust.admin.ch (stato: 8 gennaio 2022).

146 Ordinanza del 17 dicembre 2014 concernente le inchieste di sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (OIET; RS 742.161).

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competente e al SISI). Dai chiarimenti effettuati dalla CdG-N è emerso che la procedura è complessa ed è fonte di incomprensioni, soprattutto nel settore dell'aviazione leggera. Il DATEC ha comunicato alla CdG-N che, nel quadro delle disposizioni del diritto UE applicabile, auspica una semplificazione della procedura e che ne discuterà in modo più approfondito con il SISI, l'UFT e l'UFAC. La Commissione ha accolto con favore questo proposito e ha chiesto al Dipartimento di informarla a tempo debito sui risultati dei relativi lavori.

Utilizzo dei rapporti del SISI per le inchieste penali: le inchieste del SISI mirano ad acquisire informazioni che possono essere utilizzate per prevenire situazioni di pericolo e incidenti nonché per aumentare la sicurezza nei trasporti. Non servono invece a chiarire questioni riguardanti la colpa o le responsabilità. Tuttavia, le autorità penali utilizzano spesso i rapporti d'inchiesta del SISI a fini probatori. Secondo la CdG-N un tale utilizzo solleva varie questioni in termini di conformità legale di questa pratica e delle sue conseguenze sull'incentivazione di una cultura della sicurezza nei trasporti.

Il DATEC ha fatto presente alla Commissione che diverse regolamentazioni internazionali147 autorizzano gli Stati a utilizzare informazioni tratte da rapporti d'inchiesta in procedimenti civili, penali o amministrativi solo dopo che sono stati ponderati gli interessi in gioco. Il DATEC ritiene che l'impiego dei rapporti del SISI da parte delle autorità penali abbia vantaggi e svantaggi. Secondo il Dipartimento, la soluzione del conflitto d'interessi non risiede in primo luogo nell'adeguamento delle disposizioni legali, bensì in un ulteriore sviluppo della cultura della sicurezza e in un flusso di informazioni più aperto possibile tra tutti gli attori del sistema di trasporti.

Da parte sua, il SISI ritiene problematico che i suoi rapporti vengano impiegati nel quadro di inchieste penali, soprattutto per gli effetti negativi che questa pratica può avere sulla volontà delle persone coinvolte negli eventi imprevisti a fornire informazioni e quindi in ultima analisi anche sull'affidabilità delle inchieste. Considerando che, per risolvere il problema, sia necessario rivedere l'OIET, il SISI ha comunicato alla CdG-N che presenterà questa proposta al Dipartimento. Il
DATEC ha annunciato che esaminerà la proposta e ne discuterà con il SISI e gli uffici interessati. La CdG-N ha accolto con soddisfazione l'approccio proposto e ha sottolineato l'importanza di definire un quadro legale che preservi il più possibile la cultura della sicurezza nei trasporti.

Follow-up dell'attuazione delle raccomandazioni del SISI nel settore del trasporto aereo: nell'ambito dei suoi accertamenti, la CdG-N ha constatato che ­ soprattutto nel settore dell'aviazione civile ­ esistono differenze tra le basi legali svizzere ed europee148 per quanto riguarda il follow-up del SISI concernente l'attuazione delle sue raccomandazioni. Basandosi sull'OIET, il SISI ritiene di poter prendere posizione sui rapporti dell'UFAC concernenti l'attuazione delle raccomandazioni. L'UFAC invece, fondandosi sul regolamento UE, sostiene che il SISI abbia un obbligo di informazione

147

In particolare: Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago, RS 0.748.0).

148 In particolare: art. 48 cpv. 1 OIET e Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010.

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attiva e debba pertanto prendere posizione entro 60 giorni; a suo avviso, quindi, il SISI sta ignorando tale obbligo.

Secondo la CdG-N, la scarsa coerenza delle basi legali e le diverse interpretazioni del SISI e dell'UFAC, sono due aspetti problematici. Ha pertanto esortato il DATEC a esaminare al più presto un adeguamento delle basi legali e a chiarirne l'interpretazione, al fine di garantire una pratica uniforme e realizzabile per tutte le parti.

Funzione del «Civil Aviation Safety Office» (CASO): il DATEC è tenuto a vigilare sull'attuazione delle raccomandazioni del SISI da parte degli uffici federali. Negli ultimi anni, questo incarico è stato assunto dal CASO, aggregato alla SG-DATEC. In origine l'ambito di competenza del CASO includeva esclusivamente il settore dell'aviazione, ma nel 2014 è stato esteso al trasporto su rotaia e alla navigazione.

La Commissione ha preso conoscenza del fatto che il DATEC valuta come molto positiva la collaborazione tra il CASO e gli uffici federali interessati. Ha accolto con favore la decisione del capodipartimento di trasformare il CASO in un «Safety Office» che eserciti una vigilanza sistemica in materia di sicurezza su tutti gli uffici del DATEC. Ha tuttavia sottolineato che questa evoluzione non dovrà indebolire la vigilanza specifica del Dipartimento sull'attuazione delle raccomandazioni di sicurezza nei trasporti.

Nel corso del 2022 la CdG-N s'informerà sullo stato dei lavori relativi ai quattro punti illustrati e, se del caso, farà ulteriori accertamenti.

La Commissione ha discusso dell'incidente ferroviario di Baden anche con i rappresentanti del DATEC, dell'UFT e del SISI. Sulla base delle informazioni in suo possesso, è giunta alla conclusione che da questo caso specifico non sono emersi indizi di problemi sostanziali per quanto concerne i compiti e le responsabilità dei vari organi e ha pertanto deciso di tralasciare ulteriori approfondimenti.

3.8.5

Inchiesta sulla caduta del Ju-52

A margine dei suoi lavori sulle raccomandazioni del SISI149 (n. 3.8.4), la CdG-N si è occupata anche del ruolo delle autorità coinvolte nell'inchiesta sulla caduta del velivolo Ju-25 della compagnia aerea «Ju-Air» avvenuta il 4 agosto 2018 presso Flims (GR). A gennaio 2021 il SISI ha pubblicato un rapporto finale sull'incidente, contenente otto raccomandazioni di sicurezza rivolte all'autorità di sorveglianza (UFAC) e

149

Il SISI (commissione extraparlamentare) è l'autorità statale della Confederazione Svizzera che ha l'incarico di avviare inchieste su incidenti ed eventi pericolosi su ferrovie, aerei e navi. Le inchieste del SISI mirano non solo a individuare le cause immediate di incidenti ed eventi, ma anche a far luce sulle ragioni che li sottendono e su ulteriori rischi ad essi associati. Le raccomandazioni di sicurezza contenute nei rapporti d'inchiesta del SISI possono essere rivolte formalmente anche alle autorità di sorveglianza, vale a dire all'UFT nel settore delle ferrovie e della navigazione e all'UFAC o all'AESA in quello dell'aviazione. Questi uffici federali sono responsabili dell'attuazione delle raccomandazioni. La sorveglianza sull'attuazione da parte degli uffici federali spetta al DATEC, dipartimento competente. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.sust.admin.ch (stato: 8 gennaio 2022).

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sette avvisi di sicurezza indirizzati alle imprese interessate150. Nel rapporto il SISI è giunto alla conclusione che l'UFAC non era stato in grado di identificare numerosi problemi di sicurezza in seno alla «Ju-Air» o non li aveva identificati in modo chiaro.

Dopo la pubblicazione del rapporto, le conclusioni del SISI151 sono state criticate da più parti.

La CdG-N ha esaminato, dal punto di vista dell'alta vigilanza, gli insegnamenti tratti da questo caso per l'attività di vigilanza svolta dal SISI, la funzione di sorveglianza dell'UFAC nonché la collaborazione tra gli organi competenti. Tra aprile e ottobre 2021 ha condotto uno scambio di corrispondenza con il DATEC e ha sentito alcuni rappresentanti del SISI, del DATEC e dell'UFAC.

I rappresentanti del SISI hanno illustrato alla CdG-N l'iter dell'inchiesta e le principali conclusioni, in particolare per quanto concerne la sorveglianza svolta dall'UFAC.

Inoltre, la Commissione ha discusso con il SISI vari aspetti generali, come l'indipendenza del SISI stesso, le critiche mosse alla sua inchiesta e la collaborazione con le autorità giudiziarie nonché con il DATEC e con l'UFAC nell'ambito dell'inchiesta.

A questo proposito la CdG-N non ha individuato elementi che avrebbero giustificato l'intervento dell'alta vigilanza parlamentare. La CdG-N si è tuttavia chiesta se il SISI ­ una commissione extraparlamentare attualmente composta di tre membri ­ non dovrebbe essere ampliato. Ne ha discusso con il DATEC, il quale ha assicurato che esaminerà questa opzione. La CdG-N approfondirà questo punto nel 2022.

Il DATEC ha riferito alla Commissione di condividere le raccomandazioni del SISI e ha presentato le misure adottate per attuarle. La CdG-N ha constatato che, dopo la caduta del Ju-52, l'UFAC ha potenziato notevolmente la sorveglianza nell'ambito dei voli commerciali effettuati con velivoli storici. Ha inoltre preso nota del fatto che determinate misure ­ in particolare quelle che richiedono una modifica legislativa ­ potrebbero richiedere un po' di tempo.

Il DATEC ha inoltre comunicato che, dopo la caduta dello Ju-52, ha incaricato il centro di ricerca aerospaziale olandese (Netherlands Aerospace Centre, NLR) di realizzare un'analisi sistemica delle attività di sorveglianza dell'UFAC in materia di aviazione152. La Commissione ha preso conoscenza
del rapporto di analisi del NLR, secondo il quale la sorveglianza dell'UFAC sarebbe nel complesso di buona qualità e non vi sarebbero quindi carenze sistemiche. Il rapporto contiene otto raccomandazioni, tra cui quelle di migliorare la cultura della sicurezza dell'Ufficio federale e di rafforzare la sua indipendenza dall'industria aeronautica. La Commissione ha chiesto al DATEC e all'UFAC di informarla in merito all'attuazione di queste raccomandazioni.

La CdG-N ha interpellato il DATEC e l'UFAC anche in merito alla loro collaborazione con il SISI sia nel quadro dell'inchiesta sulla caduta del Ju-52 sia in generale.

150

Rapporto finale n. 2370 del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza SISI sull'incidente occorso al velivolo Junkers 52/3m g4e, HB-HOT, operato da Ju-Air, in data 4 agosto 2018 1,2 km a sud-ovest del Piz Segnas, Flims (GR).

151 In particolare: «Das Ju-52-Unglück wird immer grösser». In: Basler Zeitung, 29 gennaio 2021, nonché «HB-HOT ­ Eine Schlussbetrachtung», In: Cockpit, febbraio 2021.

152 Review of the FOCA supervision of Swiss civil aviation, rapporto del «NLR ­ Royal Netherlands Aerospace Centre» del maggio 2021 (solo in inglese).

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A suo parere, benché l'inchiesta sul Ju-52 abbia messo in evidenza un potenziale di ottimizzazione in determinati aspetti pratici, la collaborazione può essere considerata complessivamente buona e le divergenze di opinione tra gli attori in gioco sono da ricondurre più che altro ai loro diversi ruoli. In questo contesto la CdG-N ha sottolineato l'importanza del «Safety Office» del DATEC, le cui competenze saranno ampliate in futuro (n. 3.8.4).

La CdG-N si occuperà di questo oggetto anche nel 2022. Prevede in particolare di interpellare di nuovo il DATEC e l'UFAC in merito all'ulteriore sviluppo del «Safety Office», alla gestione delle risorse e al miglioramento della cultura di sicurezza in seno all'Ufficio federale nonché al rafforzamento della sua indipendenza.

3.8.6

Protezione della biodiversità in Svizzera

Il 19 febbraio 2021 la CdG-S ha pubblicato un rapporto sintetico sulla protezione della biodiversità in Svizzera153 contenente tre raccomandazioni indirizzate al Consiglio federale. Nel rapporto è giunta alla conclusione che le misure adottate negli anni precedenti in questo campo non sono state abbastanza efficaci e ha esortato l'Esecutivo a valutare l'opportunità di potenziarle in modo mirato154. Alla fine di maggio 2021 il Consiglio federale ha pubblicato il suo parere sulle raccomandazioni della Commissione155, la quale ha in seguito approfondito alcuni aspetti del dossier e, a novembre 2021, gli ha trasmesso la propria valutazione definitiva.

La CdG-S ha constatato con soddisfazione che il Consiglio federale ha accolto in generale positivamente le raccomandazioni, riconoscendo lo stato preoccupante della biodiversità in Svizzera e a livello mondiale e ammettendo che le misure adottate non avevano permesso di arrestare la perdita di biodiversità. Al pari del Consiglio federale, ritiene che, per preservare e promuovere la biodiversità nel lungo periodo, servano consapevolezza e la volontà di coinvolgere in questa problematica tutti i settori politici. La CdG-S ha accolto con favore l'intenzione del Consiglio federale di agire su più livelli per rafforzare la protezione della biodiversità, benché faccia fatica a prevedere se le misure annunciate permetteranno effettivamente di raggiungere l'obiettivo e se le sue raccomandazioni potranno quindi essere messe in pratica.

Per quanto concerne l'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera (SBS; raccomandazione 1), la Commissione ha apprezzato l'intenzione del Consiglio federale di far svolgere nel 2022 un'analisi dell'impatto delle misure della prima fase di attuazione del piano d'azione SBS (PA SBS; 2019­2023), al fine di rendere più mirate le misure in vista della seconda fase di attuazione (dal 2024). Ha deciso che si informerà sui risultati dell'analisi in concomitanza con il controllo successivo relativo alla sua ispezione.

153

Protezione della biodiversità in Svizzera, Rapporto sintetico della Commissione di gestione del Consiglio degli Stati, 19 febbraio 2021 (FF 2021 715).

154 Protezione della biodiversità: la CdG-S trae un bilancio e invita il Consiglio federale a intensificare i suoi sforzi, comunicato stampa della CdG-S del 22 febbraio 2021.

155 Protezione della biodiversità: la CdG-S trae un bilancio e invita il Consiglio federale a intensificare i suoi sforzi, comunicato stampa della CdG-S del 22 febbraio 2021.

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La CdG-S si è mostrata soddisfatta anche dei passi avviati dal Consiglio federale per definire una serie di indicatori con i quali analizzare l'impatto delle misure prese e ha sottolineato l'importanza di stabilire indicatori concreti che forniscano un quadro significativo dell'evoluzione della biodiversità in Svizzera.

Nel suo parere il Consiglio federale ha segnalato che, nel 2027, sarà necessario decidere in merito a un'eventuale continuazione del PA SBS tenendo conto delle possibilità finanziarie e di personale. La Commissione si è detta stupita che, a fronte dell'importanza strategica di un tale piano d'azione e alle conseguenze a lungo termine della perdita di biodiversità per l'ambiente e l'economia, non vi sia ancora un impegno chiaro per la continuazione del PA SBS. Ha pertanto esortato il Consiglio federale a considerare la necessità di definire una visione e una pianificazione finanziaria di lungo periodo. Ha inoltre deciso di aggiornarsi sullo stato delle riflessioni a questo proposito nel quadro del controllo successivo.

La CdG-S ha apprezzato il fatto che il Consiglio federale intenda sfruttare le esperienze acquisite nella prima fase di attuazione per preventivare meglio il futuro fabbisogno in termini di personale. Nel suo rapporto l'aveva appunto invitato a fare in modo che nella seconda fase di attuazione fossero disponibili risorse umane sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti nella SBS.

Nel suo parere il Consiglio federale ha anche riconosciuto che, anche nel campo della protezione della biodiversità in agricoltura (raccomandazione 2), le misure finora adottate non si sono rivelate abbastanza efficaci.

La CdG-S aveva chiesto al Consiglio federale di valutare in modo critico almeno ogni quattro anni l'efficacia delle misure prese per proteggere la biodiversità nell'agricoltura. Il Consiglio federale ha fatto notare che una tale valutazione è effettuata dal 2015 grazie al programma di monitoraggio «Specie e habitat nell'agricoltura» (ALL-EMA) di Agroscope156, in collaborazione con l'UFAG e l'UFAM. La Commissione ha raccolto maggiori informazioni su questo programma e ha preso nota del fatto che i risultati del primo ciclo di rilievi (2015­2019) evidenziavano un effetto positivo nelle superfici per la promozione della biodiversità (SPB) nell'agricoltura,
ma allo stesso tempo anche un deficit in termini di diversità delle specie e degli habitat. Il monitoraggio confermava anche che gli obiettivi di qualità delle SPB non erano stati raggiunti, fatto particolarmente preoccupante secondo la CdG-S.

Il Consiglio federale ha comunicato alla Commissione di ritenere poco vantaggiosa una riduzione del ciclo ALL-EMA da cinque a quattro anni. Sulla base delle spiegazioni di Agroscope, la Commissione ha in seguito scartato l'idea di modificare il ciclo del programma, sottolineando tuttavia che potrebbe essere utile che quest'ultimo, in un'ottica di più lungo termine, segua quello della politica agricola.

La Commissione ha anche accolto con favore il fatto che il programma ALL-EMA sarà portato avanti nei prossimi anni. A suo avviso, questo strumento è infatti essenziale per seguire lo sviluppo della biodiversità in agricoltura e per meglio compren-

156

Agroscope è il centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica ed è aggregato all'UFAG.

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dere i fattori d'influenza sulle specie e sugli habitat. Si aspetta che il Consiglio federale integrerà gli insegnamenti e le raccomandazioni del programma nei futuri lavori inerenti alla politica agricola e nella seconda fase di attuazione del PA SPB.

Agroscope ha spiegato alla CdG-S che quanto scaturito dal programma ALL-EMA non viene sempre implementato con la dovuta cura. La Commissione ha pertanto chiesto al Consiglio federale di garantire che le raccomandazioni emerse dal programma di monitoraggio vengano attuate in maniera adeguata in collaborazione con gli attori coinvolti, soprattutto per quanto concerne la formazione degli agricoltori e il miglioramento dell'accesso alla consulenza.

La CdG-S ha voluto inoltre sapere quali misure il Consiglio federale avesse già adottato e quali intendeva adottare per migliorare la protezione della biodiversità in agricoltura. Ha così preso nota delle numerose proposte formulate sia nel messaggio concernente l'evoluzione della politica agricola a partire dal 2020 (PA22+) sia nel controprogetto indiretto all'iniziativa biodiversità. Nel parere di maggio 2021 il Consiglio federale ha fatto notare alla CdG-S che le proposte sarebbero rimaste d'attualità malgrado la sospensione, a marzo 2021, delle deliberazioni parlamentari sulla PA22+.

Ad agosto 2021 la Commissione ha discusso con l'UFAG delle prospettive su questo tema. L'Ufficio federale ha riferito alla Commissione che, nel breve periodo, sarebbero state attuate varie misure ad hoc per la protezione della biodiversità che non richiedono modifiche legislative, mentre altre erano previste nel medio termine, in particolare nel contesto del controprogetto indiretto all'iniziativa biodiversità, in quanto necessitano di modifiche legislative e dipendono quindi dagli ulteriori dibattiti sulla PA22+.

Nella sua veste di organo di vigilanza, la CdG-S non ha preso posizione sugli aspetti politici relativi alla PA22+, ma ha comunque sottolineato la necessità di esaminare, nel quadro della PA22+, le misure per migliorare la protezione della biodiversità. Ha anche sottolineato che queste misure saranno efficaci solo se osservate e adottate da tutti gli agricoltori. Ha poi accolto con favore il fatto che il Consiglio federale punti ad attuare rapidamente le misure per la protezione della biodiversità che non
necessitano di modifiche legislative.

La CdG-S ha inoltre evidenziato che la formazione degli agricoltori e l'ampliamento dell'offerta di consulenza sono due fattori decisivi per migliorare la protezione della biodiversità in agricoltura. Ha esortato l'Esecutivo a trattare con particolare attenzione questi aspetti nei suoi lavori futuri.

Nel parere di maggio 2021 il Consiglio federale ha presentato anche i provvedimenti adottati dall'UFAG per ridurre le differenze cantonali nell'attuazione dei contributi alla biodiversità. La Commissione ha accolto con favore l'intenzione dell'Amministrazione di sfruttare le proprie competenze in materia di vigilanza e di intervento per armonizzare il più possibile le pratiche cantonali.

Nel suo rapporto la CdG-S ha inoltre invitato il Consiglio federale a esaminare la necessità di accordare alla protezione della biodiversità in agricoltura più peso nel PA SPB. Dal parere del Consiglio federale si evince che quest'ultimo non ritiene necessario fare cambiamenti immediati in questo senso. Sulla base dei suoi accertamenti, la Commissione ha concluso che il PA SPB è solo uno degli strumenti su cui l'UFAG si fonda per adottare misure di protezione della biodiversità e ha pertanto deciso di 66 / 146

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non intervenire ulteriormente, ma ha invitato l'UFAM e l'UFAG a esaminare in modo approfondito se nel PA SPB debbano essere adottate misure complementari per l'agricoltura.

La Commissione ha altresì esortato il Consiglio federale a prestare più attenzione a una maggiore armonizzazione tra gli obiettivi ambientali per l'agricoltura (OAA) e quelli dell'SPB e del PA SPB. Il Consiglio federale ha affermato che, secondo la sua opinione, questa armonizzazione ha già avuto luogo, ma che comunque farà attenzione affinché questi obiettivi restino coordinati anche in futuro. La Commissione non ha ritenuto necessario adottare ulteriori provvedimenti in questo campo.

La CdG-S ha infine accolto con favore l'intenzione del Consiglio federale di tenere conto, nella valutazione del PA SPB, dei risultati dello studio sugli effetti dei sussidi federali per la biodiversità pubblicato nel 2020 dall'Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT) e dall'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) (raccomandazione 3). Ha preso conoscenza del fatto che, in questo ambito, il Consiglio federale riconsidererà vari sussidi allo scopo di bloccare i falsi incentivi, nocivi per la biodiversità, tenendo conto dei conflitti d'interesse politici ed economici.

I risultati di questo esame sono attesi per la metà del 2023 e pertanto la Commissione se ne occuperà nell'ambito del suo controllo successivo.

Sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione ha deciso di concludere la propria ispezione. Esaminerà lo stato di attuazione delle sue raccomandazioni nel quadro di un controllo successivo nella seconda metà del 2023.

3.8.7

Casi di molestie presso la SSR

Alla fine del 2020 sono stati resi noti vari casi di molestie presso la SSR157, che hanno comportato numerose reazioni pubbliche e politiche. La CdG-S ha perciò deciso di occuparsi di questo dossier sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare. Tra marzo e ottobre 2021 ha discusso della questione in più occasioni con alcuni rappresentanti del DATEC e dell'UFCOM nonché con i responsabili della SSR.

La SSR dispone di una concessione del Consiglio federale158. In quanto associazione privata che gestisce un'impresa mediatica, gode di un'ampia indipendenza, che le è garantita dalla Costituzione federale159 e dalla legislazione pertinente160. Il Consiglio federale e il DATEC esercitano una vigilanza161 limitata sull'impresa, che comprende in particolare la vigilanza generale, la vigilanza sulla concessione, il controllo 157 158 159 160

Tout le monde sait, mais personne ne fait rien in: Le Temps, 31 ottobre 2020.

Concessione per la SSR (Concessione SSR) del 29 agosto 2018 (FF 2018 4659).

In particolare art. 93 cpv. 2 Cost.

In particolare art. 3a e 6 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40).

161 La vigilanza generale è esercitata in particolar modo dall'UFCOM. L'Ufficio veglia affinché le disposizioni della LRTV, le disposizioni d'esecuzione, la concessione nonché le convenzioni internazionali pertinenti siano rispettate. Vi rientra ad esempio la vigilanza sul rispetto delle disposizioni su pubblicità e sponsoring, il rispetto dei doveri legati all'adattamento delle emissioni televisive per le persone portatrici di handicap sui canali della SSR oppure il rispetto dei doveri in materia di diffusione e informazione.

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sull'adempimento del mandato di programma e la vigilanza finanziaria. Il DATEC ha poi alcune competenze aggiuntive come l'approvazione degli statuti della SSR. Inoltre, due membri del consiglio di amministrazione della SSR sono nominati dal Consiglio federale e tra l'UFCOM e l'impresa hanno luogo colloqui periodici, così come tra il capo del DATEC e il presidente del consiglio di amministrazione della SSR. Le autorità federali non esercitano invece alcuna vigilanza su produzione, preparazione e contenuto dei programmi della SSR.

In questo contesto la Commissione si è interessata in particolare al modo in cui il DATEC, nell'ambito delle sue competenze, ha trattato il dossier e quali insegnamenti le autorità federali hanno tratto dalla vicenda. Sulla scorta delle informazioni raccolte, a fine gennaio 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio federale le proprie conclusioni sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare.

La CdG-S ha affermato che i casi di molestie presso la SSR sono inaccettabili e che, in quanto detentrice della concessione pubblica per radio e televisione, l'impresa dovrebbe svolgere un ruolo esemplare, che in questo caso è venuto a mancare. Si è detta molto sorpresa dall'ampiezza del fenomeno e si è chiesta come certi comportamenti abbiano potuto protrarsi per decenni senza che gli organi direttivi e di vigilanza della SSR li riconoscessero e agissero di conseguenza. Al Consiglio federale ha espresso la propria preoccupazione per le ripercussioni sulla fiducia della popolazione nella SSR.

La CdG-S ha constatato che, dal momento della scoperta dei casi, il DATEC ha seguito con attenzione il dossier e il capodipartimento ha mantenuto contatti regolari con il presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa. La Commissione è giunta alla conclusione che il DATEC, nel quadro delle possibilità offerte dalla Costituzione e dal diritto pertinente, ha agito in modo appropriato.

La CdG-S ha inoltre interpellato i responsabili della SSR sui risultati delle inchieste inerenti ai casi di molestie162 e sul seguito dei lavori. Ha preso conoscenza del fatto che la SSR prevede di adottare varie misure di prevenzione163 nei mesi a venire, nonché di prendere ulteriori provvedimenti per migliorare il clima lavorativo nei prossimi tre-quattro anni. Non si è espressa nel dettaglio
su questi piani, essendo tali aspetti di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione.

Al pari del capo del DATEC, la CdG-N è giunta alla conclusione che le misure annunciate dalla SSR potranno dare i propri frutti solo se in seno all'azienda è stato intrapreso un cambiamento culturale di fondo, effettivamente vissuto dai collaboratori. La CdG-S ha dichiarato che si aspetta che il Consiglio federale e il Dipartimento continueranno a seguire da vicino questo dossier e a interrogare criticamente le misure della SSR nell'ambito delle loro competenze di vigilanza.

162

Una volta noti i casi di molestie, la SSR ha avviato tre inchieste per chiarire i fatti.

La prima inchiesta si occupava dei processi e dei sistemi all'interno della SSR in caso di violazione dell'integrità personale, la seconda della catena di responsabilità presso la Radio Televisione Svizzera (RTS) e la terza della valutazione dei riscontri presso RTS.

163 Accuse di molestie: i rapporti relativi alle inchieste esterne sono ora disponibili e la SSR mette in atto alcune misure, comunicato stampa della SSR del 16 aprile 2021; La SSR introduce importanti misure per proteggere l'integrità personale delle sue collaboratrici e dei suoi collaboratori, comunicato stampa della SSR del 1° luglio 2021.

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A margine dei lavori su questo dossier, la CdG-S si è occupata anche dell'interazione tra le autorità federali e la SSR in materia di vigilanza in generale. A questo proposito il DATEC ha riferito alla Commissione che, a suo parere, le competenze sono chiaramente definite e che, anche dopo i casi di molestie, non vede alcuna necessità di cambiamento. Il capo del DATEC ha sottolineato che le autorità federali devono in ogni modo rispettare la libertà dei media, elemento centrale di uno Stato democratico. Ha comunicato che, nel corso dei colloqui periodici con i dirigenti dell'azienda, possono essere affrontati anche temi d'attualità che non sono oggetto della vigilanza formale della Confederazione, il che consente di sensibilizzare la SSR a varie sfide politiche.

A suo parere, tuttavia, nel caso in questione non spettava al DATEC influenzare inchieste e misure, commissionare ulteriori accertamenti o intervenire nella gestione del personale dell'azienda.

La CdG-S ha stabilito che la vigilanza del DATEC sulla SSR deve rispettare un equilibrio fragile tra, da una parte, la difesa degli interessi della Confederazione legati alla concessione e, dall'altra, il rispetto dell'indipendenza della SSR. La Commissione è del parere che situazioni come quella dei casi di molestie divenuti pubblici mettano a dura prova questo equilibrio. Per la CdG-S è chiaro che la politica in materia di personale è in linea di principio gestita dall'organizzazione interna all'azienda e rientra nella competenza del consiglio di amministrazione. Tuttavia, casi come questi mettono in discussione la credibilità della SSR come titolare di una concessione pubblica.

La Commissione ha pertanto comunicato al Consiglio federale di ritenere giustificato che il DATEC ­ e a livello sussidiario il Parlamento ­ si esprima su tali fatti e segua con attenzione le misure prese dall'azienda.

Sulla base delle informazioni ottenute, la CdG-S è giunta alla conclusione che la vicenda in oggetto non giustifica un cambiamento nel sistema di vigilanza in atto. Anche se in casi come questi le possibilità di intervento della Confederazione e del Parlamento sono limitate, il DATEC può presentare all'impresa la valutazione delle autorità federali nell'ambito dei colloqui periodici.

La CdG-S si è tuttavia chiesta se non sarebbe opportuno che il Consiglio
federale, in occasione del prossimo rinnovo della concessione SSR, non aggiunga alla sezione 7 «Organizzazione» una disposizione generale sulla gestione del personale che sottolinei il ruolo esemplare che dovrebbe svolgere la concessionaria. A suo parere, una tale disposizione potrebbe tra l'altro fungere da base formale per i futuri colloqui su questo tema, senza inficiare l'indipendenza operativa della SSR. La Commissione ha tra l'altro fatto notare che nella concessione è ad esempio già presente una disposizione sulle retribuzioni dei quadri (art. 37).

Il capo del DATEC ha comunicato che, in seguito a quanto trapelato sulla SSR, il Dipartimento ha esortato tutte le imprese sottoposte alla sua vigilanza a riferire come affrontino la questione delle molestie. Su questa base il DATEC è giunto alla conclusione che le aziende interessate prendono seriamente questo problema e che dispongono di strutture adeguate per affrontarlo.

La CdG-S ha accolto con favore le misure prese dal DATEC e si è detta soddisfatta che la problematica delle molestie sia oggetto della dovuta attenzione nelle imprese parastatali. Ha esortato il Consiglio federale a verificare se, al riguardo, sia necessario intervenire in altre imprese e unità parastatali. Gli ha inoltre chiesto di aggiungere una 69 / 146

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sezione relativa alla prevenzione e al contrasto delle molestie nei prossimi rapporti annuali sul raggiungimento degli obiettivi strategici delle imprese interessate. Ha dichiarato infine di riservarsi la possibilità di affrontare nuovamente la questione in occasione dei prossimi colloqui annuali con le imprese.

A fine gennaio 2022 la CdG-S ha deciso di concludere i propri lavori su questo dossier. Tra due o tre anni verificherà se sarà il caso di rifare il punto della situazione.

3.9

Stato d'avanzamento delle ispezioni in corso delle CdG e della DelCG

3.9.1

Introduzione

Le ispezioni sono lo strumento principale d'intervento delle CdG. Servono a chiarire eventuali malfunzionamenti o lacune nei settori di competenza del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali. In molti casi le CdG avviano un'indagine in seguito a una valutazione del CPA. Di norma le ispezioni sono descritte in un rapporto che viene pubblicato e che contiene raccomandazioni rivolte all'autorità interessata. Solitamente, due o tre anni dopo la pubblicazione del rapporto d'ispezione la CdG competente effettua un controllo a posteriori per stabilire in che misura le sue raccomandazioni siano state attuate.

Nella tabella riportata al numero 3.9.4 sono elencate tutte le ispezioni delle CdG in corso a fine 2021 e le tappe successive. I capitoli seguenti illustrano le ispezioni in corso o i controlli successivi sui quali non è stato pubblicato alcun rapporto nel 2021.

3.9.2

Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA

Nel novembre 2019 la CdG-S ha pubblicato un rapporto sulle irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA164. Esaminando questo caso, è giunta alla conclusione che le autorità federali devono rafforzare la sorveglianza su questa azienda parastatale. Ha pertanto formulato quindici raccomandazioni indirizzate al Consiglio federale e depositato una mozione e sei postulati165. Nel 2020 la CdG-S ha preso conoscenza del parere del Consiglio federale sul suo rapporto e ha concentrato la propria attenzione su alcuni aspetti del dossier166.

164

Irregolarità contabili presso AutoPostale Svizzera SA ­ Considerazioni dal punto di vista dell'alta vigilanza parlamentare. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 12 novembre 2019 (FF 2020 6305). Cfr. Caso AutoPostale: la CdG-S chiede di aumentare il controllo del Consiglio federale sulle aziende parastatali, comunicato stampa della CdG-S del 14 novembre 2019.

165 Mo. CdG-S 19.4383 del 12 novembre 2019; Po. CdG-S 19.4384, 19.4385, 19.4386, 19.4387, 19.4388 e 19.4389 del 12 novembre 2019. Nel marzo 2020, il Consiglio degli Stati ha accolto quattro postulati (19.4385, 19.4387, 19.4388 e 19.4389) e ha respinto gli altri due postulati e la mozione.

166 Rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCG del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570, n. 3.9.2)

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Nel 2021 la Commissione ha portato avanti i lavori prefiggendosi come obiettivo quello di controllare se le raccomandazioni del 2019 fossero state seguite. Si è aggiornata periodicamente sugli sviluppi riguardanti questo dossier e ha affrontato altri aspetti con varie unità amministrative della Confederazione.

In particolare, la CdG-S ha seguito da vicino l'evoluzione del procedimento penale amministrativo sulle irregolarità contabili di AutoPostale avviato dal Consiglio federale e condotto da fedpol dal 2018. A fine agosto 2020 fedpol ha annunciato la conclusione dell'inchiesta e ha depositato le accuse contro sei ex dipendenti della Posta Svizzera SA e di AutoPostale Svizzera SA presso il Pubblico ministero generale del Cantone di Berna, che ha trasmesso a sua volta l'atto d'accusa al Tribunale penale economico cantonale167. Nel dicembre 2020 quest'ultimo ha respinto le accuse di fedpol e ha stabilito che il procedimento doveva essere considerato nullo perché «gravemente viziato». Il Tribunale ha deciso in particolare che fedpol non era autorizzato a delegare la conduzione del procedimento a due persone esterne all'Amministrazione, mancando una base legale per farlo. Contro questa decisione fedpol ha presentato ricorso alla Corte suprema del Cantone di Berna. Alla fine di maggio 2021 la Corte ha deciso di non entrare nel merito del ricorso, affermando che a suo parere la decisione del Tribunale penale economico non rappresentava un pregiudizio irreparabile per il procedimento, dato che quest'ultimo poteva essere svolto nuovamente prima della scadenza della prescrizione. Ritenendo necessario chiarire la questione di fondo sollevata dal caso, ossia la legalità di avvalersi di inquirenti esterni, fedpol ha impugnato la decisione della Corte cantonale dinanzi al Tribunale federale, il quale non ha ancora emesso una decisione.

A febbraio 2021 la CdG-S ha interpellato la direttrice di fedpol, con la quale ha discusso della decisione del Tribunale penale economico di Berna e delle relative conseguenze per il procedimento, delle considerazioni dell'Ufficio federale sull'iter da seguire e dell'adeguatezza delle disposizioni in vigore sui procedimenti penali amministrativi. La Commissione si è poi aggiornata periodicamente sullo stato dei lavori di fedpol. A ottobre 2021 l'Ufficio federale ha annunciato
che il procedimento riguardate AutoPostale era stato ripreso sotto una nuova gestione168; fedpol ha assicurato che farà tutto il possibile per assicurare che i fatti penalmente rilevanti siano presentati ai tribunali prima che cadano in prescrizione (cioè prima della primavera del 2024). La CdG-S continuerà a seguire da vicino questa parte del dossier, soprattutto dopo che il Tribunale federale avrà emesso la sua decisione definitiva.

A fine maggio 2021 il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto169 in adempimento del postulato 18.4274 Strategia basata sul rapporto di proprietà del Consiglio federale per le unità rese autonome della Confederazione, depositato dal consigliere agli Stati Fabio Abate. Nel rapporto l'Esecutivo si è espresso in merito all'attuazione di diverse misure che aveva deciso dopo il caso AutoPostale. È inoltre giunto alla conclusione 167

AutoPostale: concluso il procedimento penale amministrativo presso fedpol, comunicato stampa di fedpol del 27 agosto 2020.

168 La conduzione del procedimento è stata affidata a due dipendenti dell'AFC assunti da fedpol con un contratto a tempo determinato.

169 Strategia basata sul rapporto di proprietà del Consiglio federale per le unità rese autonome della Confederazione. Rapporto del Consiglio federale del 26 maggio 2021 in adempimento del postulato Abate 18.4274 del 13 dicembre 2018.

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che il modello di gestione introdotto nel 2006 e la strategia basata sul rapporto di proprietà per le unità rese autonome della Confederazione hanno dimostrato la loro validità, ma ha individuato la necessità di adeguare tre principi in materia di governo d'impresa. A giugno 2021 la CdG-S ha discusso del rapporto con una delegazione del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Nel mese di agosto le CdG hanno esaminato in modo più approfondito alcuni aspetti del governo d'impresa con il capo del DFF e la direttrice dell'AFF.

All'inizio di giugno 2021 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il messaggio sulla modifica della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV)170. La modifica di legge ha lo scopo di semplificare le regole di sovvenzione del traffico regionale viaggiatori e di rafforzare le competenze di vigilanza dell'UFT in questo settore. Nel messaggio il Consiglio federale ha anche chiesto di togliere dal ruolo due postulati acclusi dalla CdG-S al suo rapporto su AutoPostale171. Nella sessione invernale 2021 il Consiglio nazionale ha effettuato la prima lettura del disegno di revisione e lo ha trasmesso al Consiglio degli Stati. La CdG-S ha esaminato il disegno all'inizio del 2022 soffermandosi in particolare sul grado di attuazione dei suoi postulati nell'ambito della revisione. Presenterà le sue conclusioni alla competente commissione settoriale (CTTS) in un corapporto.

Nel rapporto su AutoPostale la CdG-S aveva formulato una raccomandazione sulle pratiche di archiviazione adottate dalle aziende parastatali. Nell'autunno del 2021 la Commissione ha preso atto dei risultati di una valutazione complessiva172 della legge sull'archiviazione (LAr)173 commissionata dal Consiglio federale, che esamina in particolare il caso delle unità che adottano pratiche di archiviazione autonome, tra le quali figurano ad esempio le aziende parastatali come la Posta Svizzera. La Commissione approfondirà questo aspetto nel corso del 2022.

Infine, nell'ottobre 2021, la CdG-S ha sentito l'UFT, che l'ha informata in merito sia all'attuazione delle misure volte a rafforzare il controllo da parte dell'Ufficio federale sulle imprese di trasporto sovvenzionate, sia alle conseguenze per il lavoro dell'UFT della revisione della LTV e infine sullo stato d'avanzamento dei procedimenti riguardanti vari casi di
sovvenzioni ottenute indebitamente.

Nel corso del 2022 la CdG-S effettuerà altri accertamenti su questo dossier. Intende inoltre scrivere un rapporto sintetico per prendere posizione sull'attuazione delle sue raccomandazioni.

170

Traffico viaggiatori regionale: maggiore chiarezza, trasparenza ed efficienza, comunicato stampa del Consiglio federale del 4 giugno 2021.

171 Po. 19.4387 Ripartizione delle competenze di vigilanza nel traffico regionale viaggiatori e 19.4388 Utili nel settore del traffico regionale viaggiatori sovvenzionato, depositati dalla CdG-S il 12 novembre 2019.

172 Rapporto del Consiglio federale del 1° settembre 2021 sulla valutazione e il seguito dei lavori riguardanti l'attuazione della legge sull'archiviazione («Umsetzung des Archivierungsgesetzes: Evaluation und weiteres Vorgehen, Bericht des Bundesrates vom 1. Sept. 2021 in Erfüllung des Postulats Janiak 18.3029 vom 27. Febr. 2018»).

173 Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr; RS 152.1).

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3.9.3

Controllo successivo concernente l'elenco delle specialità dell'AOMS: ammissione e riesame dei medicamenti

Nell'anno in esame la CdG-S ha portato avanti il controllo successivo riguardante la sua ispezione del 2014 sull'ammissione e il riesame dei medicamenti nell'elenco delle specialità dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie174. In questo ambito ha verificato il grado di attuazione delle otto raccomandazioni e dei tre postulati175 presentati nel 2014.

Nel mese di agosto 2021 la Commissione ha approfondito vari aspetti del dossier in occasione di una visita di servizio presso l'UFSP. Ha esaminato in particolare le misure contenute nei due pacchetti di contenimento dei costi proposti dal Consiglio federale176, lo stato dei progetti dell'UFSP nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment. HTA), lo sviluppo di nuovi modelli di misurazione dei benefici dei farmaci e la durata delle procedure d'ammissione. La Commissione ha anche notato con piacere che, oltre a essere quasi completato, il riesame triennale dei prezzi dei medicamenti per il 2020 ha permesso di risparmiare circa 100 milioni di franchi e che quello per il 2021 è già a buon punto177.

A margine dei lavori associati al controllo successivo, la Commissione ha anche discusso con l'UFSP in merito all'autorizzazione di farmaci innovativi. Ha preso in particolare atto del fatto che sono previste diverse modifiche alle ordinanze pertinenti, con le quali si intende promuovere il dialogo tempestivo tra l'Ufficio federale e l'industria farmaceutica, nonché adeguare le tasse e aumentare la trasparenza. L'UFSP ha anche annunciato di voler precisare le modalità di remunerazione dei medicamenti nel singolo caso178 per rendere la procedura più chiara. La Commissione ha inoltre parlato con l'Ufficio federale degli aspetti etici associati ai farmaci innovativi.

174

175 176

177 178

Ammissione e riesame dei medicamenti nell'elenco delle specialità, rapporto della CdG-S del 25 marzo 2014 (FF 2014 6735). Questo rapporto si basa su una valutazione del CPA (Valutazione dell'ammissione e riesame dei medicamenti nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Rapporto del CPA del 13 giugno 2013 [FF 2014 6753]).

Po. CdG-S Ammissione e riesame dei medicamenti nell'elenco delle specialità (1, 2 e 3) del 25 marzo 2014 (14.3295, 14.3296, 14.3297).

Il Consiglio federale approva nove misure contro l'aumento dei costi della salute, comunicato stampa del Consiglio federale del 21 agosto 2019. Nuove misure del Consiglio federale contro l'aumento dei costi della salute, comunicato stampa del Consiglio federale del 19 agosto 2020.

Riesame dei medicamenti 2021 ­ L'Ufficio federale della sanità pubblica abbassa i prezzi, comunicato stampa dell'UFSP del 5 novembre 2021.

Conformemente agli articoli 71a­71d dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), in singoli casi l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) rimborsa medicamenti per i quali il rimborso non sarebbe previsto (p. es.: farmaci che, pur figurando nell'elenco delle specialità, sono utilizzati per un'indicazione diversa da quella prevista; farmaci che non figurano nell'elenco delle specialità ma sono autorizzati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic); farmaci che non sono autorizzati da Swissmedic ma sono importati da un Paese con un sistema di autorizzazione che Swissmedic riconosce come equivalente).

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La CdG-S ha deciso che, all'inizio del 2022, terrà una serie di audizioni supplementari con varie parti interessate a questo dossier. Successivamente, sulla base delle informazioni raccolte, riferirà in un rapporto sintetico come valuta l'attuazione delle raccomandazioni formulate nel 2014.

3.9.4

Stato delle ispezioni in corso delle CdG e della DelCG

Come menzionato sopra, le ispezioni rappresentano lo strumento principale delle CdG. Un'ispezione delle CdG è caratterizzata da tre tappe principali: innanzitutto l'ispezione vera e propria, basata sulle inchieste della Commissione e/o su una valutazione del CPA. Questa prima tappa si conclude con la presentazione di un rapporto ­ generalmente pubblico ­ indirizzato all'autorità responsabile, in genere il Consiglio federale. Il parere delle autorità responsabili fa parte della seconda tappa: secondo l'articolo 158 LParl l'autorità responsabile deve informare le commissioni di vigilanza sull'attuazione delle raccomandazioni. Questo parere è pubblicato se non vi si oppongono interessi degni di protezione. Le CdG valutano il parere ed eventualmente conducono inchieste supplementari o addirittura pubblicano un secondo rapporto. La terza tappa consiste nel controllo successivo: due o tre anni dopo la pubblicazione del rapporto d'ispezione, di norma la CdG interessata incarica la sottocommissione competente di effettuare un controllo a posteriori, durante il quale viene esaminato in che misura l'autorità interessata si sia occupata dei problemi constatati e abbia attuato le raccomandazioni della CdG. Se determinati punti restano aperti, la CdG svolge talvolta inchieste supplementari o, trascorso un nuovo termine, effettua un nuovo controllo.

Qui di seguito sono elencate tutte le ispezioni delle CdG in corso a fine 2021, per le quali cioè non erano ancora terminate le tre tappe. In questa sede non sono menzionate le ispezioni definitivamente concluse, per le quali il controllo successivo è stato terminato e/o che non devono essere ulteriormente trattate. Le ispezioni sono elencate con la data che corrisponde al primo rapporto di ispezione della CdG, in ordine cronologico dalla più recente alla più remota. Le altre date corrispondono ai rapporti sintetici pubblicati nel quadro delle ispezioni o dei controlli successivi.

Ispezioni in corso ­ CdG-N/S Tema

Rapporto(i)

Prossima tappa

Pandemia di COVID-19: esame delle misure prese dal Consiglio federale

­

(cfr. cap. 4)

Procedura di valutazione sul nuovo aereo da combattimento

­

Pubblicazione rapporto (2022)

Tentativo di estorsione ai danni di Alain ­ Berset: ruolo del MPC/della PGF e impiego di fondi federali

Pubblicazione rapporto (2022)

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Tema

Rapporto(i)

Prossima tappa

Pianificazione ed entrata in funzione ­ della Corte d'appello del Tribunale penale federale

Pubblicazione rapporto (2022)

Ripartizione delle cause nei tribunali della Confederazione

­

Trattazione del parere dei tribunali (2022)

Relazione di vigilanza tra l'AV-MPC e il MPC

­

Corapporto sui futuri lavori legislativi

Fideiussione per navi d'alto mare

2019 2018

Controllo successivo (2022)

Rapporto sui rischi trasmesso al 2018 Consiglio federale ­ punto della situazione

Trattazione del parere del Consiglio federale (2022)

Ispezioni in corso ­ CdG-N Tema

Rapporto(i) delle CdG

Prossima tappa

Protezione delle acque sotterranee in Svizzera

­

Pubblicazione rapporto (2021)

Relazioni pubbliche della Confederazione 2019

Controllo successivo (2022)

Inchieste amministrative e disciplinari nell'Amministrazione federale

2019

Trattazione del parere del Consiglio federale (2022)

Carcerazione amministrativa dei richiedenti l'asilo

2019 2018

Continuazione del controllo successivo (2022)

Valutazione degli effetti degli accordi di libero scambio

2019 2017

Continuazione del controllo successivo (2022)

Conteggio elettronico dei voti (e-counting)

2018 2017

Continuazione del controllo successivo (2022)

Nomina dei quadri superiori da parte del Consiglio federale

2019 2013

Continuazione del controllo successivo (2022)

Prassi della Confederazione in materia di consultazione e di audizione

2012 2011

Continuazione del controllo successivo (2022)

Ispezione sulle circostanze della nomina di Roland Nef a capo dell'esercito

2013 2008

Continuazione del controllo successivo (2022)

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Ispezioni in corso ­ CdG-S Tema

Rapporto(i) delle CdG

Prossima tappa

Messa in atto della riorganizzazione ­ dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: aspetti giuridici e utilità

Pubblicazione rapporto (2022)

Commissioni extraparlamentari

Trattazione della valutazione del CPA (2022)

­

Controlling degli affari di compensazione ­

Pubblicazione rapporto (2022)

Protezione della biodiversità in Svizzera

2021

Controllo a posteriori (2023)

Introduzione del nuovo canone radiotelevisivo

2020 2017

Chiusura dell'ispezione (2022)

Analisi del DNA nei procedimenti penali

2019

Controllo successivo (2023)

Adempimento delle mozioni e dei postulati accolti

2019

Controllo a posteriori (2023)

Irregolarità contabili presso AutoPostale 2019 Svizzera SA ­ Considerazioni sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare

Trattazione del parere del Consiglio federale (2022)

Revisione dell'elenco dei mezzi e degli apparecchi

2018

Controllo successivo (2022)

Partecipazione della Confederazione all'applicazione di sanzioni economiche

2019 2018

Controllo successivo (2022)

Adeguatezza degli scenari demografici dell'Ufficio federale di statistica

2019 2018

Controllo successivo (2022)

Vigilanza sulle relazioni d'interesse in seno ai consigli d'amministrazione delle imprese parastatali, sull'esempio del caso della presidente del consiglio d'amministrazione delle FFS

2019 2018

Continuazione del controllo successivo (2022)

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Tema

Rapporto(i) delle CdG

Prossima tappa

Garanzia dell'indipendenza delle autorità di vigilanza e di regolazione dell'Amministrazione federale decentralizzata

2017 2015

Continuazione del controllo successivo (2022)

Ammissione e riesame dei medicamenti iscritti nell'elenco delle specialità

2014

Chiusura del controllo a posteriori (2022)

Inchiesta sul progetto INSIEME dell'AFC

2014

2° controllo successivo (2022)

Indennità di perdita di guadagno: irregolarità nei conteggi dei servizi militari volontari

2013

2° controllo successivo (2022)

Ricorso alle perizie esterne nell'Amministrazione federale

2016 2015 2006

Continuazione del 3° controllo successivo (2022)

Tema

Rapporto(i) delle CdG

Prossima tappa

Caso Crypto AG

2020

Controllo a posteriori (2022)

Ispezioni in corso ­ DelCG

3.10

Visite di servizio

Le visite di servizio sono un altro importante strumento delle CdG. Le sottocommissioni effettuano visite in uffici, tribunali o altri enti incaricati di compiti federali e, durante i colloqui con i rispettivi responsabili, raccolgono informazioni sui mandati, sui compiti e sulle competenze dei servizi amministrativi interessati, nonché sugli affari correnti o su tematiche di particolare interesse. Queste visite possono avvenire indipendentemente da un'inchiesta in corso oppure come parte di un'ispezione o di un controllo successivo. Alle visite di servizio organizzate da una sottocommissione sono sistematicamente invitati anche i membri della sottocommissione omologa della CdG dell'altra Camera. Dall'agosto 2017 possono inoltre partecipare tutti i membri della CdG interessata. Nell'anno in esame, tuttavia, hanno partecipato solo i membri della sottocommissione coinvolta a causa delle restrizioni legate alla pandemia di COVID-19.

Qui di seguito sono riportate le visite effettuate nel 2021.

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Visite di servizio DFAE/DDPS

­ Ufficio federale dell'armamento ­ Ufficio federale dello sport ­ Segreteria di Stato del DFAE

DFI/DATEC

­ Ufficio federale della sanità pubblica ­ Ufficio federale delle comunicazioni ­ Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ­ Ispettorato federale della sicurezza nucleare

DFF/DEFR

­ Ufficio federale dell'agricoltura ­ Centro nazionale per la cibersicurezza ­ Istituto federale per la formazione professionale

DFGP/CaF

­ Commissione federale delle case da gioco ­ Ufficio federale di polizia ­ Centro federale per richiedenti l'asilo, Berna

Tribunali/ MPC

­ Tribunale federale ­ Tribunale amministrativo federale

3.11

Domande di vigilanza

Le domande secondo l'articolo 129 LParl sono segnalazioni di privati o di organizzazioni e riguardano la gestione generale o finanziaria del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali che sottostanno all'alta vigilanza delle Camere federali. Le CdG si occupano di queste segnalazioni quando riguardano eventuali malfunzionamenti o lacune nell'ambito dell'attuazione delle leggi o della gestione da parte di un'autorità federale.

I limiti generali cui è soggetta l'alta vigilanza si applicano anche alle suddette domande. In particolare le CdG non sono autorizzate ad abrogare o modificare determinate decisioni né possono effettuare il controllo di merito delle decisioni giudiziarie (art. 26 cpv. 4 LParl). Le CdG decidono liberamente se e in che modo trattare le domande che ricevono. Di norma le Commissioni si occupano di singoli casi se riguardano una problematica generale. Tra l'altro i richiedenti non hanno i diritti di parte né possono interporre ricorso contro le decisioni delle CdG.

Nell'anno in rassegna le CdG hanno ricevuto 14 domande, 6 delle quali hanno potuto essere trattate in via definitiva. In questo stesso periodo, le Commissioni si sono anche occupate di altre sette domande ricevute durante l'anno precedente.

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3.12

Altri temi trattati dalle CdG

Sottocommissioni DFAE/DDPS Tema

In corso

Sicurezza informatica RUAG

X

Sistemi di comunicazione durante la condotta e l'intervento UFPP

X

Accuse concernenti i metodi di allenamento della Federazione svizzera di ginnastica

X

Contratto della Pilatus-Werke con l'Arabia Saudita

X

Siti inquinati e attuazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti in seno al DDPS

X

Controlli di sicurezza relativi alle persone

X

Protezione della popolazione: rapporto «Auslegeordnung Telematikprojekte» (stato d'avanzamento dei progetti telematici)

X

Progetti prioritari del DDPS

X

Acquisto del mortaio da 12 cm modello 16 da parte di armasuisse

X

Sponsorizzazione DDPS

X

Strategia in materia di armamento DDPS

X

Trattazione conclusa

Sottocommissioni DFF/DEFR Tema

In corso

Gestione del ciberattacco a EasyGov

X

Attuazione dell'Accordo FATCA

X

Domanda di vigilanza da parte del Fondo Bruno Manser / Attuazione della dichiarazione del legno da parte del DEFR

X

Riconoscimento dei diplomi esteri

X

Trattazione conclusa

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Tema

In corso

Prevenzione delle molestie sessuali in seno all'Amministrazione federale: procedure e possibilità di segnalazione

X

Cibersicurezza

X

Attività di vigilanza delle autorità svizzere all'estero

X

Trasmissione di dati di terzi nel quadro dell'assistenza amministrativa da parte dell'AFC

X

Verifica della chiave di ripartizione dei contributi federali alle facoltà di medicina

X

Attuazione dell'obbligo di annuncio

X

Problemi connessi al transito di rifugiati attraverso la Svizzera

X

Trattazione conclusa

Linee guida «Intelligenza artificiale» per la Confederazione

X

Domanda di vigilanza da parte di Greenpeace / Presa in considerazione insufficiente dei rischi finanziari relativi al clima

X

Promozione del plurilinguismo in seno all'Amministrazione federale: valutazione e raccomandazioni

X

Strategia concernente l'impiego di pesticidi

X

Primo scambio di rendicontazioni Paese per Paese delle grandi imprese multinazionali

X

SUPERB23 (progetto chiave TIC: passaggio al nuovo sistema SAP)

X

Perizie su mandato di PUBLICA sulle contraddizioni tra LPP e LPers

X

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Sottocommissioni DFI/DATEC Tema

In corso

FFS: ordinazione di treni a due piani presso la ditta Bombardier

X

FFS: carenza di macchinisti e riduzione dell'offerta

X

Disturbi della rete Swisscom

X

Attuazione delle raccomandazioni del SISI

X

Attività di vigilanza svolte dall'UFAC e collaborazione tra UFAC e SISI alla luce del caso «Ju 52»

X

«Just culture» in seno all'Amministrazione federale e nelle imprese parastatali

X

Partecipazione della Svizzera ai sistemi europei di allarme sanitario

X

Penuria di vaccini in Svizzera

X

Introduzione della cartella informatizzata del paziente

X

Trattazione delle domande di omologazione relative a medicamenti innovativi

X

Situazione del personale all'Istituto di virologia e immunologia

X

Rapporto annuale «Assicurazioni sociali 2020»

X

Rafforzamento della vigilanza nel settore dell'assicurazione per l'invalidità (AI)

X

Trattazione conclusa

Rapporto di attività 2020 della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)

X

Progetto ARE+ dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale

X

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Sottocommissioni DFGP/CaF Tema

In corso

GEVER (Gestione elettronica degli affari dell'Amministrazione federale)

Trattazione conclusa

X

Legge federale sui giochi in denaro

X

Violenza nei confronti di richiedenti l'asilo

X

Riorganizzazione della Polizia giudiziaria federale

X

Assistenza giudiziaria internazionale

X

Assistenza medica in caso di rinvii coatti

X

Radicalizzazione ed estremismo violento

X

eRetour

X

Modernizzazione del Centro delle pubblicazioni ufficiali

X

Centri federali per le procedure d'asilo accelerate

X

Reimpostazione degli esercizi di condotta strategici (ECS) e delle esercitazioni della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (ERSS)

X

Violenza contro le donne nei centri di asilo

X

Sottocommissioni Tribunali/MPC Tema

In corso

Trattazione conclusa

Indipendenza dei giudici

X

Rinnovo integrale del Tribunale penale federale per il periodo 2022­2027: parere delle CdG indirizzato alla Commissione giudiziaria (CG) delle Camere federali

X

Vigilanza del Tribunale federale sui tribunali di prima istanza

X

Fallimento della revisione della LTF: seguito dei lavori

X

Influenza esercitata sulla giurisprudenza dei giudici dai rispettivi partiti di appartenenza

X

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Tema

In corso

Accertamenti condotti dall'AV-MPC sul caso Magnitsky

X

Ruolo del MPC nel caso dell'aggressore di Morges (2020)

X

Contatti tra il MPC e la Federazione internazionale di calcio (FIFA)

X

Introduzione del dossier giudiziario elettronico (Justitia 4.0)

X

Attuazione dell'articolo 260ter CP (Iv. Pa. CdG-S)

X

Tasse di giustizia riscosse dai tribunali della Confederazione

X

Indicatori della gestione delle risorse delle autorità di perseguimento penale

Trattazione conclusa

sospeso

Commissioni plenarie Tema

In corso

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2020 ­ Rapporto del Consiglio federale Progetti chiave TIC ­ Rapporto sull'avanzamento

Trattazione conclusa

X X

Progetto chiave TIC: decentramento delle prestazioni di base TIC in seno al DDPS

X

Progetto chiave TIC: sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

X

Iniziativa parlamentare 15.451 Rafforzamento delle Commissioni della gestione

X

Iniziative parlamentari 20.414 e 20.418 Istituzione di una Delegazione giuridica (corapporto)

X

Proposte delle CPE concernenti la verifica della liceità dell'interruzione dei negoziati sull'Accordo istituzionale con l'UE

X

83 / 146

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Indiscrezioni in relazione alle sedute del Consiglio federale

X

Revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (corapporto)

X

Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Abate 18.4274 Strategia basata sul rapporto di proprietà del Consiglio federale per le unità rese autonome della Confederazione

X

Nuovo Centro nazionale per la cibersicurezza

X

Strategia informatica della Confederazione 2020­2023

X

Ordine del giorno dei lavori del Consiglio federale

X

Analisi dell'utilità degli accordi di libero scambio ­ studio della SECO

X

4

Ispezione concernente la gestione della pandemia di COVID-19

Il 18 maggio 2020 le CdG hanno deciso, nell'ambito di un'ispezione, di esaminare le misure adottate dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale per affrontare la pandemia di COVID-19. Gli accertamenti dovevano concentrarsi sul periodo in cui è stata in vigore la situazione straordinaria nella primavera del 2020. Per tenere in considerazione le particolari circostanze, la dinamica e l'ampiezza tematica, le CdG hanno deciso di svolgere l'ispezione in modo decentralizzato nelle sottocommissioni.

Queste ultime dovevano definire in autonomia i punti chiave e, se necessario, adattarli o rinunciare agli accertamenti previsti, il che succede in particolare se determinati temi sono stati o saranno trattati in modo approfondito dal Consiglio federale, dai dipartimenti o da altri organi. A seconda del caso, le sottocommissioni tengono quindi conto delle informazioni già presenti o rinunciano a svolgere inchieste proprie. Per quanto riguarda l'ispezione in oggetto, le sottocommissioni hanno deciso per altri motivi (nessuna indicazione di problemi comprovati, mancanza di risorse, scarsa rilevanza179) di non affrontare alcuni aspetti legati alla pandemia di COVID-19 citati nel programma annuale 2021.

Le CdG hanno concluso alcuni accertamenti relativi alla suddetta ispezione e hanno pubblicato i risultati ottenuti. La tabella seguente elenca la documentazione pubblicata.

179

Si è p. es. deciso di non effettuare accertamenti approfonditi sull'impiego dell'esercito e sulle misure adottate nel settore del trasporto pubblico.

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Tema

Documentazione pubblicata

Fornitura di vaccini: la CdG-N esamina i contatti intercorsi tra le autorità federali e Lonza

Comunicato stampa della CdG-N del 30 marzo 2021

Attuazione alla frontiera delle misure COVID-19

Rapporto della CdG-S del 22 giugno 2021 (FF 2021 2393)

Misure COVID-19 prese alla frontiera: le Comunicato stampa della CdG-S restrizioni richiedono una base legale, non- del 25 giugno 2021 ché un coordinamento e una comunicazione efficaci Contatti tra le autorità federali e le imprese Rapporto della CdG-N Lonza e Moderna riguardo alla produzione del 16 novembre 2021 e all'acquisto di vaccini anti-COVID-19 (non ancora pubblicato nel FF) Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale Vaccini anti-COVID-19: le autorità federali Comunicato stampa della CdG-N del 18 novembre 2021 hanno gestito le trattative con Lonza e Moderna in modo adeguato La seguente tabella fornisce una panoramica dei principali accertamenti ancora in corso nel quadro della gestione della crisi pandemica. I risultati degli accertamenti saranno presumibilmente disponibili in un prossimo futuro (2022 o al più tardi 2023) e saranno pubblicati in un rapporto a parte.

Tema

Rapporto(i) Fase successiva delle CdG

Organizzazione di crisi della Confederazione ­ per la gestione della pandemia di COVID-19

Pubblicazione rapporto (CdG-N/S, 2022)

COVID-19: indennità di perdita di guadagno ­ per lavoratori indipendenti

Pubblicazione rapporto (CdG-N, 2022)

Opportunità ed efficacia dell'approvvigiona­ mento del Paese durante la pandemia di COVID-19

Pubblicazione rapporto (CdG-N, 2022)

COVID-19: acquisto di mascherine protettive

­

Pubblicazione rapporto (CdG-N, 2022)

COVID-19: crediti

­

Pubblicazione rapporto (CdG-S, 2022)

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Tema

Rapporto(i) Fase successiva delle CdG

COVID-19: collaborazione con i Cantoni

­

Pubblicazione rapporto (CdG-S, 2022)

COVID-19: responsabilità in materia di comunicazione ­ ruolo della CaF

­

Continuazione degli accertamenti (2022)

COVID-19: utilizzo dei dati scientifici da parte dell'UFSP

­

Trattazione della valutazione del CPA (2022)

COVID-19: lavoro ridotto

­

Trattazione della valutazione del CPA (2023)

Attuazione alla frontiera dei provvedimenti relativi alla pandemia di COVID-19

2021

Controllo successivo (2023)

La crisi pandemica e le sue conseguenze sono state un tema importante anche nelle sedute delle CdG di aprile 2021 sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Posta Svizzera, delle FFS, di Swisscom e di Skyguide. Le CdG hanno discusso con rappresentanti del DATEC, del DDPS e con i dirigenti delle aziende menzionate degli effetti della crisi di COVID-19 sulle attività delle imprese e delle misure adottate. Le Commissioni hanno preso nota del fatto che la pandemia ha avuto un impatto negativo sulle attività commerciali e sui bilanci di tutte le imprese, anche se in misura diversa.

Le ripercussioni economiche sono state particolarmente gravose per le FFS e per Skyguide, che nel 2020 hanno perso rispettivamente 617 milioni e 160 milioni di franchi.

Per queste due imprese la Confederazione ha deciso specifiche misure di sostegno finanziario e, al tempo stesso, sono state avviate misure di risparmio. Le CdG hanno tuttavia anche constatato che le quattro imprese summenzionate sono riuscite nel complesso a raggiungere i propri obiettivi strategici nel 2020. Ad aprile 2022 le Commissioni rifaranno il punto della situazione con le imprese stesse.

I capitoli compresi dal 4.1 al 4.6 contengono ulteriori informazioni su temi selezionati per i quali i lavori non sono ancora terminati, che non sono oggetto di pubblicazione o per i quali non è prevista la pubblicazione.

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4.1

DFI

4.1.1

Organizzazione del DFI e dell'UFSP per la gestione della crisi

Nell'anno in rassegna la CdG-S ha proseguito i propri accertamenti sull'organizzazione del DFI e dell'UFSP per la gestione della crisi sanitaria, ricollegandosi ai lavori avviati nel 2020180.

All'inizio dell'anno la Commissione ha preso atto dei risultati di due valutazioni inerenti all'organizzazione in caso di crisi del Dipartimento e dell'Ufficio federale durante la prima ondata di pandemia. La prima valutazione, commissionata dall'UFSP a un'impresa esterna nell'estate del 2020181, era un'analisi dell'organizzazione e dei processi nell'Ufficio federale e nella divisione Malattie trasmissibili. La seconda era invece una valutazione interna della gestione delle crisi da parte del Dipartimento ed è stata condotta dalla Segreteria generale del DFI (SG-DFI) nell'autunno del 2020 sotto forma di sondaggio rivolto alle unità amministrative ad esso sottoposte182.

Nella primavera del 2021 la CdG-S si è occupata in modo più dettagliato del ruolo e della funzione della task force UFSP COVID-19 nei primi mesi della pandemia nonché della gestione del personale all'interno dell'Ufficio federale. Ha rivolto svariate domande scritte all'UFSP e ha sentito il capo del DFI e una delegazione dell'UFSP.

Inoltre, ha analizzato in dettaglio i verbali della task force nel periodo da gennaio a luglio 2020.

Ad agosto, nell'ambito di una visita di servizio all'UFSP, la Commissione ha fatto il punto della situazione con la Direzione dell'Ufficio in merito all'organizzazione della gestione delle crisi, alle sfide nella gestione del personale e ai primi insegnamenti sul piano organizzativo tratti dalla pandemia.

Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la CdG-S ha deciso di far confluire la propria valutazione e le proprie conclusioni in un rapporto complessivo, redatto insieme alla CdG-N, sull'organizzazione della Confederazione in caso di crisi. Oltre al ruolo e alla funzione del DFI e dell'UFSP questo rapporto, la cui pubblicazione è prevista per la primavera del 2022, si occuperà anche dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP)183 e dello Stato maggiore di crisi del Consiglio federale per la gestione della pandemia da coronavirus (SMCC) nonché del coordinamento tra questi organi di crisi.

180

Rapporto annuale 2020 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570; n. 4.1.1.).

181 Organisations- und Prozessanalyse sowie Klärung des Optimierungspotenzials der Covid-19-Krisenorganisation auf Stufe Abteilung Übertragbare Krankheiten (MT).

Documento interno del 16 ottobre 2020 all'attenzione dell'UFSP redatto dall'impresa doc (dynamic organizational consulting) (non pubblicato).

182 Departementale Evaluation Covid, rapporto del DFI del 2 novembre 2020 (non pubblicato).

183 Per il ruolo dell'SMFP, si rimanda anche al n. 4.4.2.

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4.1.2

Fonti scientifiche d'informazione del DFI e dell'UFSP

Nel 2020 la CdG-N ha effettuato vari accertamenti sulle fonti d'informazione scientifiche sulle quali si è basato l'UFSP per la gestione della crisi di COVID-19, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento della task force scientifica impiegata a partire dalla primavera del 2020 e sulla collaborazione tra la task force e le autorità federali184.

A gennaio 2021, nel corso della loro seduta congiunta, le CdG hanno deciso di incaricare il CPA di effettuare una valutazione approfondita sull'uso delle conoscenze scientifiche da parte dell'UFSP durante la crisi. Ad aprile la sottocommissione competente della CdG-N ha individuato le questioni da chiarire nell'ambito della valutazione. Ha quindi incaricato il CPA di indagare sul trattamento dei dati scientifici da parte dell'UFSP, sulla loro presa in considerazione per le basi decisionali e sulle modalità con cui erano stati comunicati alla popolazione185. Alla fine di giugno 2021 la sottocommissione ha selezionato i casi di studio su cui basarsi per illustrare questi diversi aspetti. I risultati della valutazione dovrebbero essere presentati alla sottocommissione nel terzo trimestre del 2022. Alla luce di queste informazioni la CdG-N redigerà un rapporto contenente la propria valutazione sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare.

Nella primavera del 2021, a margine di questa valutazione, la CdG-N ha effettuato qualche accertamento specifico sulle fonti d'informazione su cui si sono basate le autorità federali per alcune delle misure sanitarie adottate. La Commissione ha per esempio raccolto informazioni sulle ragioni che hanno spinto la Confederazione a revocare il divieto di grandi manifestazioni (estate 2020) e l'obbligo di quarantena per i viaggiatori provenienti da cosiddetti Paesi «a rischio» (autunno 2020). Farà confluire, se necessario, le informazioni riguardanti questi esempi nella sua valutazione finale di questo dossier.

4.1.3

Fonti d'informazione internazionali e scambi internazionali di DFI e UFSP

Nell'anno in rassegna la CdG-N ha proseguito gli accertamenti sulle fonti d'informazione su cui si sono basati il DFI e l'UFSP per seguire l'evoluzione della pandemia sul piano internazionale nonché gli accertamenti sugli scambi internazionale del Dipartimento e dell'Ufficio federale in merito alla gestione della crisi sanitaria.

La CdG-N si è informata innanzitutto sulla collaborazione tra UFSP e DFAE nell'affrontare gli aspetti internazionali della crisi nel corso della prima ondata pandemica.

Sia l'UFSP sia il DFAE hanno valutato complessivamente positiva la loro collaborazione. Dalle informazioni fornite alla Commissione emerge che lo scambio è avvenuto 184

Rapporto annuale 2020 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570; n. 4.1.4.).

185 Per ulteriori informazioni sulla valutazione del CPA: cfr. rapporto annuale 2021 della CPA, n. 3.3.

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a vari livelli e attraverso canali sia esistenti che ad hoc. L'Ufficio federale ha sottolineato che i rapporti di situazione della rete esterna del DFAE sono stati uno strumento particolarmente apprezzato e che sono serviti soprattutto a seguire da vicino l'evoluzione epidemiologica in Asia nelle prime settimane della crisi. La CdG-N ha inoltre preso atto dei contatti formali e informali tra i collaboratori del DFAE e dell'UFSP durante le prime settimane della crisi, contatti durante i quali si è discusso ad esempio dell'adesione della Svizzera alle piattaforme di gestione delle crisi dell'UE (cfr. sotto), dei rimpatri di cittadini svizzeri o della quarantena per i viaggiatori provenienti dall'Asia. Nel rapporto sulla valutazione della gestione della crisi pubblicato a dicembre 2020, la CaF è tuttavia giunta alla conclusione che gli stati maggiori di crisi della Confederazione non hanno tenuto sufficientemente conto degli aspetti di politica estera. La direttrice dell'UFSP, dal canto suo, ha invece comunicato alla Commissione di aver preso in considerazione fin dall'inizio la portata internazionale della crisi.

Alcuni elementi lasciano inoltre pensare che il coordinamento tra le unità amministrative competenti al momento dell'allentamento delle restrizioni di entrata a partire da maggio 2020 non abbia funzionato in modo ottimale. Nel suo rapporto la CaF ha constatato che la collaborazione in questo settore non è stata sufficientemente strutturata e che le competenze dei vari uffici non erano chiare. L'UFSP, dal canto suo, ha invece comunicato alla CdG-N che la collaborazione in questo settore è stata stretta e reciproca. La direttrice dell'UFSP ha riferito che, per occuparsi della tematica, sono stati istituiti vari organi di coordinamento, nei quali erano rappresentati il DFAE, l'UFAC, la SEM e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Tali organi permettono di agire rapidamente quando si tratta di decidere di chiudere i confini. Il segretario generale del DFI ha a sua volta definito ottima l'attuale collaborazione tra uffici federali e dipartimenti che si occupano degli aspetti internazionali della crisi. La Commissione ha deciso di approfondire ulteriormente questo punto nel 2022, per esaminare più in dettaglio le differenze emerse nella valutazione della situazione.
La CdG-N è inoltre stata informata sullo scambio bilaterale tra la Svizzera e gli altri Paesi in materia di gestione della pandemia. L'UFSP ha affermato che per questo scambio, che nel complesso è risultato costruttivo, è stato possibile ricorrere alle efficaci reti già presenti prima della pandemia. A seconda della questione specifica, questi contatti si sono tenuti a livello di esperti, vertici dirigenziali o ministri. L'UFSP ha indicato che sussistono contatti particolarmente stretti con le autorità sanitarie dei Paesi confinanti, e ha citato come esempio la presa in carico di pazienti nelle regioni di confine. Il DFI ha tuttavia riconosciuto che, nonostante l'impegno della Svizzera, non sempre è stato possibile giungere a un'intesa su misure sanitarie uniformi (p. es.

per quanto concerne i comprensori sciistici). Ad agosto 2021 l'Ufficio federale ha presentato alla Commissione un bilancio dettagliato sulla cooperazione con i cinque Stati confinanti con la Svizzera. In questo contesto la CdG-N ha esaminato alcuni punti specifici, come gli accordi bilaterali con la Francia sulla pandemia di influenza e sulla collaborazione transfrontaliera nell'ambito della sanità nonché il coordinamento con gli Stati limitrofi per quanto concerne le misure al confine (in questo settore la prima ondata pandemica ha causato situazioni problematiche). La Commissione non ritiene necessario approfondire il tema delle relazioni bilaterali a livello generale.

Si riserva, tuttavia, di analizzare più in dettaglio determinati aspetti inerenti al coordinamento con gli Stati limitrofi.

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Un ulteriore aspetto riguarda l'adesione della Svizzera alle piattaforme di gestione delle crisi della UE186. Poco dopo l'inizio della pandemia, la Svizzera ha presentato richiesta, poi accolta, per accedere a queste piattaforme187. I rappresentanti dell'UFSP hanno sottolineato l'importanza di questi strumenti per la gestione delle crisi. Hanno tuttavia indicato che, senza un accordo sanitario con l'UE, la Svizzera avrà accesso alle piattaforme solo per la durata della crisi pandemica. A tempo debito, la Commissione rifarà il punto della situazione su questo dossier.

La CdG-N ha inoltre approfondito con l'UFSP l'aspetto della collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La direttrice dell'UFSP ha sottolineato che i sistemi di scambio delle informazioni e le raccomandazioni sulla gestione delle crisi dell'OMS ­ in particolare all'inizio della crisi ­ sono stati estremamente importanti e che le raccomandazioni sono nel complesso adeguate. L'Ufficio federale, tuttavia, deplora il fatto che alcune di esse (in particolare quelle inerenti ai viaggi internazionali) siano state emesse tardivamente e che, all'inizio della crisi, l'OMS abbia pubblicato in ritardo le informazioni sulla situazione sanitaria internazionale. La direttrice ha dichiarato che la Svizzera si sta impegnando per rafforzare le strutture e i processi dell'OMS e che partecipa a un gruppo di lavoro internazionale incaricato di trarre insegnamenti dalla pandemia. La Commissione continuerà a tenersi informata sui lavori dell'UFSP in questo ambito.

Inoltre, la Commissione ha discusso con l'UFSP in merito alla questione del tracciamento dei contatti (contact tracing) internazionale. L'Ufficio federale ha spiegato che, già efficace in tempi normali (p. es. casi di tubercolosi), questo sistema si è rivelato importante nel quadro della pandemia. La CdG-N approfondirà questo punto nel 2022.

Nello scambio con l'UFSP e con il DFI, la CdG-N ha affrontato ulteriori aspetti del dossier, come la ripartizione delle competenze tra il Dipartimento e l'Ufficio federale nel trattare gli aspetti internazionali, le altre fonti internazionali che l'Ufficio federale ha utilizzato per valutare la situazione188, il modo in cui è stata verificata la plausibilità delle informazioni internazionali e la classificazione di tali informazioni
all'interno dell'Ufficio federale, nonché il monitoraggio delle misure sanitarie adottate in altri Paesi. L'UFSP è giunto alla conclusione di essere stato in grado di garantire che l'organizzazione per la gestione della crisi disponesse in tempi rapidi di informazioni affidabili e ben ponderate, anche se talvolta incomplete, soprattutto all'inizio delle crisi.

Secondo l'Ufficio federale, la pandemia ha evidenziato l'importanza di intrattenere contatti internazionali nel settore sanitario.

186

La partecipazione della Svizzera ai sistemi europei di allarme sanitario è seguita dalla CdG-N già da vari anni; cfr. in particolare il rapporto annuale 2019 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 28 gennaio 2020, cfr. 3.3.2 (FF 2020 2659, in particolare 2989).

187 Per esempio sul Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (European Centre for Disease Prevention and Control [ECDC]), sull'Health Security Committee (HSC) e sull'Early Warning and Response System (EWRS).

188 In particolare le informazioni della Johns Hopkins University e del Centers for Disease Control and Prevention negli USA e del Robert-Koch-Instituts in Germania.

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La CdG-N approfondirà alcuni aspetti specifici di questo dossier nel 2022, in particolare nel quadro della valutazione del CPA sull'utilizzo dei dati scientifici da parte dell'UFSP durante la crisi pandemica (cfr. n. 4.1.2).

4.1.4

Collaborazione tra Confederazione e Cantoni nella gestione della crisi

Come nel 2020189, la CdG-S si è occupata anche nell'anno in rassegna della collaborazione tra le autorità federali e i Cantoni nella gestione della crisi pandemica. Infatti, conformemente alla legge sulle epidemie (LEp)190, i Cantoni svolgono un ruolo decisivo, insieme alla Confederazione, nella lotta contro le malattie trasmissibili191. Per questo, il coordinamento tra le autorità nazionali e cantonali è estremamente importante per affrontare la crisi di COVID-19. In questo contesto la Commissione ha approfondito in particolare i seguenti aspetti: piattaforme per il coordinamento tra Confederazione e Cantoni, coordinamento tra Confederazione e Cantoni per quanto concerne le misure sanitarie, raccolta ed elaborazione dei dati sulla situazione sanitaria nei Cantoni da parte dell'UFSP nonché intervento della Confederazione nella gestione degli ospedali. I lavori si sono concentrati sulla prima ondata pandemica (da gennaio a giugno 2020).

Nella prima metà del 2021, la CdG-N ha chiesto alle varie autorità cantonali di valutare la collaborazione con la Confederazione. Ha preso conoscenza del rapporto sulla gestione della crisi pubblicato dalla Conferenza dei governi cantonali (CdC) nel dicembre 2020192, nel quale vengono mosse varie critiche al modus operandi delle autorità cantonali. Le CdG hanno discusso questo rapporto con una delegazione della CdC durante la loro seduta plenaria comune di fine gennaio 2021. A febbraio 2021 la sottocommissione DFI/DATEC della CdG-S ha portato avanti la discussione con alcuni rappresentanti della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). Questi hanno presentato alla Commissione una valutazione dettagliata della qualità del coordinamento a livello politico e tecnico, delle sfide legate alla consultazione dei Cantoni durante le fasi di «situazione particolare» e «situazione straordinaria» nonché del potenziale di miglioramento nei sistemi di segnalazione dei casi.

La CdG-S ha inoltre chiesto all'Associazione dei medici cantonali della Svizzera e all'Associazione dei farmacisti cantonali di esprimersi sulla collaborazione con l'UFSP e con le altre autorità federali durante la crisi.

189

Rapporto annuale 2020 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570; n. 4.1.2).

190 Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.01).

191 I Cantoni eseguono la LEp per quanto la competenza non spetti alla Confederazione (art. 75 LEp). In situazione di normalità i Cantoni sono responsabili per i provvedimenti di lotta contro le epidemie (cfr. p. es. art. 33­38 e art. 40 LEp). La Confederazione vigila dal canto suo sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni (art. 77 LEp). Una gran parte delle disposizioni della LEp prevede un'attuazione comune della legge da parte di Confederazione e Cantoni.

192 Covid-19-Pandemie: Das Krisenmanagement in der ersten Welle aus Sicht der Kantone, rapporto intermedio della CdC del 18 dicembre 2020.

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Parallelamente, la Commissione ha approfondito alcuni aspetti del dossier con le autorità federali competenti e ha preso atto del rapporto della CaF pubblicato a dicembre 2020193 concernente la valutazione della crisi durante la prima fase della pandemia di COVID-19. Il rapporto contiene un capitolo e varie raccomandazioni sulla collaborazione con i Cantoni. Inoltre, la Commissione ha invitato il DFI a fornirle un elenco delle varie categorie di contatti intercorsi tra il Dipartimento e le autorità cantonali, nonché un elenco degli strumenti con i quali il DFI e l'UFSP hanno monitorato la situazione sanitaria nei Cantoni durante la prima ondata pandemica (numero di casi, ospedalizzazioni, decessi, capacità degli ospedali, stock di farmaci e altro materiale medico ecc.).

Sulla base di queste informazioni, alla fine di giugno 2021 la CdG-S ha sentito il segretario generale del DFI e la direttrice dell'UFSP. Tra i temi affrontati figuravano la necessità di un ulteriore organo di coordinamento tra Confederazione e Cantoni, la partecipazione dei Cantoni agli organi di crisi della Confederazione, le sfide attuali e future nell'ambito dei sistemi di dichiarazione e del tracciamento delle pandemie, la pertinenza del divieto ­ introdotto dal Consiglio federale nella primavera 2020194 ­ di effettuare trattamenti medici non urgenti per poter affrontare la crisi sanitaria, e la gestione da parte delle autorità federali del caso speciale del Cantone Ticino nelle prime settimane della crisi. In seguito, la Commissione ha rivolto al DFI una serie di domande scritte, riguardanti tra l'altro i sistemi di segnalazione, la vigilanza sulle attività ospedaliere e il sistema di priorità utilizzato per categorizzare i pazienti in caso di sovraccarico delle capacità degli ospedali.

A ottobre 2021 la CdG-S ha tracciato un bilancio intermedio su questo dossier. Ha deciso di approfondire determinati aspetti nella prima metà del 2022, in particolare per quanto riguarda la collaborazione tra Confederazione e Cantoni dopo il ritorno alla «situazione particolare» secondo la LEp a giugno 2020. La sua attenzione si concentrerà sul coordinamento tra le varie misure sanitarie e sul sostegno della Confederazione per il tracciamento dei contatti nei Cantoni. Inoltre, si aggiornerà sull'attuazione delle raccomandazioni formulate nel
rapporto della CaF e concernenti la collaborazione con i Cantoni, nonché sul modo in cui la collaborazione con i Cantoni sarà presa in considerazione nelle revisioni della LEp e del piano pandemico iniziate nel 2021. La Commissione prevede di presentare le proprie conclusioni in un rapporto entro la fine del 2022.

193

Rapporto di valutazione della gestione della crisi pandemica di COVID-19 (Prima fase febbraio/agosto 2020), rapporto della Cancelleria federale dell'11 novembre 2020.

194 Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso di vietare i trattamenti medici non urgenti e ha autorizzato i Cantoni a obbligare cliniche e ospedali privati a mettere le proprie capacità a disposizione dei pazienti (art. 10a dell'ordinanza 2 COVID-19; in vigore dal 17 marzo 2020). Questa misura è stata allentata il 22 aprile 2020 (Possibilità per i Cantoni di limitare o sospendere i trattamenti non urgenti; in vigore dal 27 aprile 2020).

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A margine di questo dossier, la CdG-S ha preso conoscenza di numerose questioni di fondo sollevate dalla crisi pandemica riguardanti la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nonché l'organizzazione della sanità195. Si riserva di approfondire questi aspetti in un secondo momento, una volta terminata la crisi sanitaria.

4.1.5

Gestione del materiale medico

Nel 2021 la CdG-N ha portato avanti i lavori iniziati l'anno precedente196 sulla gestione del materiale medico da parte delle autorità federali durante la pandemia di COVID-19. Le tre sottocommissioni DFAE/DDPS197, DFF/DEFR198 e DFI/DATEC della CdG-N hanno approfondito vari aspetti di questo dossier.

Nell'ambito di competenza del DFI, la CdG-N si è occupata in particolare dei contatti avvenuti a partire dalla primavera del 2020 tra le autorità federali e le imprese Lonza e Moderna sulla produzione e l'acquisto di vaccini contro l'epidemia di COVID-19.

Dopo aver esaminato i fatti e averne discusso con le parti coinvolte, la Commissione ha pubblicato la propria valutazione in un rapporto199 a novembre 2021 nel quale è giunta alla conclusione che, evitando un investimento diretto nella produzione di Lonza e concludendo rapidamente un contratto con Moderna per l'acquisto di dosi di vaccino, le autorità federali hanno agito correttamente. La Commissione ha altresì apprezzato l'attuazione da parte della Confederazione del progetto «Leute für Lonza», con il quale è stata sostenuta l'assunzione di personale nell'azienda. Ritiene tuttavia necessario che il Consiglio federale tracci un bilancio del progetto e ha pertanto presentato postulato200 in tal senso.

Parallelamente, la Commissione si è occupata anche del caso della fondazione «mievaccinazioni.ch». Da anni sovvenzionata dall'UFSP201, la fondazione gestisce un libretto di vaccinazione elettronico e, alla fine del 2020, è stata incaricata dall'Ufficio federale di mettere a punto una piattaforma online per la registrazione delle vaccinazioni di COVID-19 («myCOVIDvac»). A marzo 2021 i media202 hanno riferito di gravi carenze in materia di protezione dei dati nella piattaforma, che è pertanto stata disattivata. L'IFPDT ha avviato un procedimento formale contro il gestore. A maggio, 195

196 197 198 199

200 201 202

Queste riguardano in particolare i seguenti punti: misure per intensificare la digitalizzazione nel settore della sanità, ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nel settore della sanità, gestione della formazione del personale ospedaliero e delle cure intense nonché sfide connesse al personale di cura nei Paesi limitrofi.

Rapporto annuale 2020 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570).

La sottocommissione DFAE/DDPS si è concentrata sul ruolo della Farmacia dell'esercito nell'acquisto di materiale di protezione (cfr. n. 4.4.1).

La sottocommissione DFF/DEFR si è concentrata sull'approvvigionamento economico del Paese e sul ruolo dell'UFAE nella crisi.

Contatti tra le autorità federali e le imprese Lonza e Moderna riguardo alla produzione e all'acquisto di vaccini anti-COVID-19, rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 16 novembre 2021 (non ancora pubblicato nel FF).

Po. 21.4344 Valutazione del progetto «Leute für Lonza», depositato dalla CdG-N il 16 novembre 2021.

La fondazione è sostenuta anche dai Cantoni e dall'industria farmaceutica.

Wollen Sie wissen, womit Viola Amherd geimpft ist? In: Republik, 23 marzo 2021.

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la CdG-N ha discusso il caso con una delegazione dell'UFSP. La direttrice dell'Ufficio federale ha spiegato alla Commissione come si era svolta la collaborazione con questa fondazione negli anni precedenti, perché l'UFSP le aveva affidato l'incarico «myCOVIDvac» e cosa era stato discusso con la fondazione sugli aspetti della cibersicurezza e della protezione dei dati. La Commissione ha indagato inoltre le ragioni della presenza nel consiglio della fondazione di collaboratori dell'UFSP, gli effetti di questo caso sull'introduzione del certificato COVID e le prospettive per un'eventuale riattivazione della piattaforma e recupero dei dati che vi erano stati memorizzati. In seguito, la CdG-N si è informata regolarmente presso il DFI sullo stato del dossier. In particolare, ha preso nota del fatto che il DFI ha commissionato un'inchiesta sui fatti legati alla fondazione e sui legami tra questa e l'UFSP. Nell'autunno 2021 la Commissione è stata informata della liquidazione della fondazione e dell'invio non cifrato dei dati vaccinali agli ex utenti della piattaforma. La CdG-N ha deciso di approfondire ulteriormente questo dossier nel 2022. In tale contesto intende in particolare prendere visione dei risultati dell'inchiesta commissionata dal DFI e discutere nuovamente del dossier con il Dipartimento e l'Ufficio federale.

La Commissione ha inoltre chiesto all'UFSP quali misure siano state prese negli anni precedenti alla pandemia per quanto riguarda le riserve di materiale medico (in particolare materiale di protezione). All'inizio della crisi è emerso che parte degli attori sanitari non aveva seguito le raccomandazioni del piano pandemico e non aveva costituito le scorte necessarie. Nel contempo, il fabbisogno di materiale di protezione durante la pandemia ha nettamente superato le previsioni riportate nelle basi di pianificazione per una pandemia influenzale. Sono inoltre state adottate alcune misure non previste esplicitamente nel piano pandemico e che hanno richiesto l'impiego di risorse supplementari. L'UFSP ha comunicato alla CdG-N che la strategia di approvvigionamento sarà rielaborata alla luce degli insegnamenti tratti dalla crisi, soprattutto nell'ambito delle revisioni in corso del piano pandemico e della LEp. La CdG-N approfondirà ulteriormente questo aspetto in concomitanza con gli accertamenti
relativi al ruolo svolto dall'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE).

La CdG-N ha altresì preso conoscenza delle informazioni dettagliate dell'UFSP sulle strutture organizzative introdotte nel 2020 per garantire l'approvvigionamento di materiale medico. L'UFSP ha comunicato alla Commissione che, a suo parere, la collaborazione tra gli attori coinvolti ha funzionato bene. Ha precisato che i compiti e i ruoli delle unità competenti (soprattutto UFSP, Farmacia dell'esercito, UFAE, Swissmedic, Gestione delle risorse della Confederazione [ResMaB]) erano già stati definiti a marzo 2020. L'Ufficio federale ha presentato gli elenchi che aveva stilato per la Farmacia dell'esercito a marzo, aprile e settembre in vista dell'acquisto di materiale medico. Ha anche sottolineato che l'impiego di un gruppo di lavoro interdipartimentale sul tema del materiale medico a luglio 2020 ha semplificato le strutture organizzative e ha avuto un effetto positivo sull'approvvigionamento in occasione della seconda ondata pandemica. Sulla base delle informazioni raccolte, la CdG-N non ha visto alcuna necessità di intervento per quanto concerne le strutture organizzative per l'approvvigionamento di materiale medico in generale. Al momento si sta tuttavia occupando di questioni specifiche relative all'acquisto di materiale di protezione e in particolare di mascherine protettive (cfr. n. 4.4.1). Inoltre ha già fornito informazioni

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nel rapporto annuale 2020 in merito alle sue indagini sul ruolo della Farmacia dell'esercito203.

La CdG-N ha chiesto delucidazioni anche sulle decisioni e sulla comunicazione delle autorità federali in merito all'obbligo della mascherina. Ha incaricato il CPA di verificare in modo approfondito questo aspetto nell'ambito della valutazione in corso delle fonti scientifiche dell'UFSP e della loro comunicazione (cfr. n. 4.1.2 e rapporto annuale 2021 del CPA). La Commissione baserà le sue considerazioni sui risultati di questa valutazione.

Infine, l'UFSP ha fornito alla CdG-N varie precisazioni sull'impiego del credito che il Parlamento aveva approvato ad aprile 2020 per garantire l'approvvigionamento di farmaci. Ha preso conoscenza del fatto che gli impegni d'acquisto concordati nel 2020 sono stati nettamente inferiori a quanto preventivato in origine. Ha deciso di non approfondire questo aspetto in quanto oggetto dell'alta vigilanza finanziaria, che spetta al CDF e alla DelFin. Ha perciò trasmesso le informazioni raccolte a questi due organi.

4.1.6

Indennità di perdita di guadagno COVID-19 per lavoratori indipendenti

Proseguendo i lavori avviati nel 2020204, nell'anno in rassegna la CdG-N si è occupata del sistema delle indennità di perdita di guadagno che la Confederazione ha costituito a marzo 2020 per sostenere i lavoratori indipendenti la cui attività era stata pregiudicata dalla pandemia («Indennità di perdita di guadagno COVID-19», IPGC).

La CdG-N si è concentrata sulla costituzione dell'IPCG e sul funzionamento del sistema stesso, valido da marzo a settembre 2020, vale a dire fino all'entrata in vigore della legge COVID-19, con la quale il Parlamento ha definito un nuovo sistema205. In particolare, è stata informata sulle considerazioni che l'Amministrazione ha fatto al momento di elaborare e introdurre un sistema di indennità a marzo 2020, sulle modifiche apportate nei mesi successivi, sulla vigilanza delle autorità federali competenti e sulla collaborazione tra di esse.

La CdG-N ha preso conoscenza dei documenti rilevanti per la valutazione dei fatti e, su questa base, ha rivolto varie domande scritte all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). A maggio 2021 ha dialogato con rappresentanti dell'UFAS e del CDF per approfondire alcuni aspetti del dossier.

A ottobre 2021 la sottocommissione ha deciso di illustrare i fatti noti e le sue conclusioni in un breve rapporto, la cui pubblicazione è prevista nel primo trimestre del 2022.

203

Rapporto annuale 2020 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570; n. 4.6.1).

204 Rapporto annuale 2020 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570; n. 4.1.7).

205 Legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; RS 818.102), cfr. in particolare l'art. 15.

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Da parte sua, a novembre 2021 la CdG-S ha fatto di nuovo il punto con l'UFAS sugli effetti della pandemia nel settore delle assicurazioni sociali basandosi questa volta sul rapporto sulle assicurazioni sociali 2020206. Ha così constatato che, fatta eccezione per le IPGC e l'assicurazione contro la disoccupazione, secondo le stime dell'UFAS la crisi pandemica ha avuto un impatto globale moderato sulle assicurazioni sociali.

Ha inoltre preso nota del fatto che l'UFAS sta seguendo da vicino gli effetti a medio termine della pandemia di COVID-19 sull'AI. Le CdG valuteranno nuovamente la situazione al più tardi nel 2023.

4.2

DEFR

4.2.1

Misure in materia di alloggio e di affitto durante la crisi pandemica

All'inizio del 2021 la CdG-N ha concluso i lavori sulle misure della Confederazione in materia di alloggio e di affitto durante la crisi pandemica. Tali lavori si riferiscono al periodo tra febbraio e ottobre 2020.

Durante la crisi di COVID-19 il carico di lavoro associato ad alcuni compiti dell'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB)207, come ad esempio la questione delle pigioni commerciali, è aumentato notevolmente e determinate questioni legali hanno dovuto essere risolte in tempi celeri. Una questione cruciale è stata la ponderazione dei diversi interessi di conduttori da una parte e locatori dall'altra. Dopo che, il 16 marzo 2020, il Consiglio federale ha disposto la chiusura degli esercizi commerciali208,209, è divenuto subito evidente che molti negozi e i loro conduttori si trovavano di fronte al rischio di non riuscire a pagare l'affitto. In questo contesto, il 24 marzo 2020 si sono tenute una tavola rotonda con le associazioni di conduttori e locatori e il giorno seguente una conferenza telefonica con la nuova task force istituita per occuparsi della

206

Assicurazioni sociali 2020 ­ Rapporto annuale conformemente all'articolo 76 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

207 Secondo l'articolo 10 dell'ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR¸ RS 172.216.1), l'UFAB persegue i seguenti obiettivi: aiutare i gruppi sfavoriti della popolazione a procurarsi un alloggio, promuovere la costruzione di abitazioni di pubblica utilità, il mantenimento della sostanza abitativa esistente e la proprietà di abitazioni; migliorare le condizioni di alloggio nelle regioni e nelle zone abitative confrontate con particolari problemi di approvvigionamento; impedire pretese abusive derivanti dai rapporti di locazione e vigilare sull'equilibrio degli interessi divergenti dei locatori e dei conduttori; promuovere rapporti contrattuali paritari fra locatori e conduttori, in particolare i contratti-quadro di locazione e il conferimento dell'obbligatorietà generale a tali contratti.

208 Coronavirus: il Consiglio federale proclama la «situazione straordinaria» e inasprisce ulteriormente i provvedimenti, comunicato stampa del Consiglio federale del 16 marzo 2020.

209 Modifica del 16 marzo 2020 dell'ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19; RS 818.101.24; RU 2020 773).

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crisi pandemica in ambito di diritto di locazione. Il 27 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza COVID-19 locazione e affitto210, con la quale ha prolungato i termini per gli affitti arretrati in scadenza tra il 13 marzo e il 31 maggio 2020 e ha rapidamente precisato le condizioni relative alla possibilità di un trasloco211.

Infine, l'UFAB ha chiarito varie questioni di natura legale e ha esaminato alcune soluzioni amichevoli che le sono state presentate. Pur mostrando comprensione per la difficile situazione di molti locatari, l'8 aprile 2020 il Consiglio federale ha tuttavia espresso riserve importanti sulla possibilità di intervenire nelle relazioni contrattuali tra privati ritenendo tra l'altro che un intervento non avrebbe coperto tutti i casi212. Ha invece esortato tutte le parti interessate a trovare soluzioni costruttive e pragmatiche.

Il Parlamento si è occupato della problematica delle pigioni commerciali accogliendo le mozioni 20.3451 e 20.3460 delle Commissioni dell'economia e dei tributi (CET)213.

A seguire, il Consiglio federale ha presentato un disegno di legge214, raccomandando però di respingerlo. Poiché nessuna delle due Camere è entrata nel merito del disegno, la questione di un intervento del Consiglio federale si è risolta e la CdG-N non si è più occupata di questo aspetto.

L'8 aprile 2020 il Consiglio federale ha inoltre incaricato l'UFAB di monitorare da vicino la situazione nel settore delle pigioni commerciali e di presentargli un rapporto.

Sulla base di questo primo rapporto di monitoraggio215, pubblicato il 7 ottobre 2020, il Consiglio federale ha concluso che vi fossero pochi indizi di difficoltà diffuse e generalizzate sul tema delle pigioni commerciali. All'inizio di ottobre la CdG-N è stata messa al corrente dei primi risultati.

Nel complesso, il mercato immobiliare ha attraversato la prima fase pandemica senza grossi disagi: dopo una flessione di breve durata, il numero di trasferimenti di proprietà si è rapidamente normalizzato nei mesi di marzo/aprile 2020. Contestualmente al telelavoro, è aumentata la necessità di disporre di uno spazio abitativo più ampio, vale a dire di un appartamento con una stanza in più o un balcone ecc. Secondo l'UFAB, non è tuttavia rilevabile una tendenza generale di trasferirsi in campagna. Le conseguenze economiche indotte dalla crisi di COVID-19 hanno spinto a una maggiore richiesta di appartamenti particolarmente convenienti nei centri urbani, motivo 210

211 212

213

214

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Ordinanza del 27 marzo 2020 sull'attenuazione dell'impatto del coronavirus (COVID-19) in materia di locazione e affitto (Ordinanza COVID-19 locazione e affitto; RS 221.213.4; RU 2020 1099), durata limitata al 31 maggio 2020.

Coronavirus: traslochi possibili nel rispetto delle disposizioni dell'UFSP, comunicato stampa del Consiglio federale del 27 marzo 2020.

Coronavirus: il Consiglio federale invita le parti interessate a trovare soluzioni per le pigioni dei locali commerciali, comunicato stampa del Consiglio federale dell'8 aprile 2020.

Mo. 20.3451 della CET del Consiglio nazionale (CET-N) del 12 maggio 2020 e Mo. 20.3460 della CET del Consiglio degli Stati (CET-S) del 19 maggio 2020 (Pigioni commerciali dei ristoranti e di altre aziende interessati dalla chiusura. I locatari dovrebbero pagare soltanto il 40 per cento della pigione).

Disegno di legge federale sulle pigioni e sui fitti durante le chiusure aziendali e le limitazioni ordinate per combattere il coronavirus (COVID-19) (Legge sulle pigioni commerciali COVID-19; FF 2020 7321); messaggio del 18 dicembre 2020 concernente la legge sulle pigioni commerciali COVID-19 (FF 2020 7289).

Coronavirus: il Consiglio federale presenta il rapporto di monitoraggio sulla situazione delle pigioni commerciali, comunicato stampa del Consiglio federale del 7 ottobre 2020.

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per cui le misure della Confederazione per promuovere spazi abitativi convenienti acquistano al momento ancora più importanza.

La CdG-N ha inoltre chiesto delucidazioni sul modo in cui l'UFAB ha affrontato la pandemia da un punto di vista organizzativo. Circa un terzo dei collaboratori ha continuato a recarsi in ufficio, dovendo lavorare nella primavera del 2020 ancora su carta.

La digitalizzazione dei dossier ­ soprattutto in vista del trasferimento dell'Ufficio federale216 ­ era in corso, ma non ancora in una fase avanzata. Grazie ai grandi spazi della sede dell'UFAB, il personale ha potuto rispettare facilmente le misure sanitarie.

L'UFAB ha ammesso che non era preparato ad affrontare una crisi. Soprattutto la problematica delle pigioni commerciali l'ha colto di sorpresa, mettendolo sotto pressione. La CdG-N ha preso atto del fatto che l'Ufficio federale non si aspettava che avrebbe dovuto affrontare una situazione di crisi e non disponeva quindi di un vero e proprio sistema di gestione delle crisi. La Commissione non comprende tuttavia come mai l'Ufficio federale non avesse costituito a livello preventivo un'organizzazione di crisi o non avesse definito i processi necessari.

Va notato che il nuovo direttore è entrato in carica il 16 marzo 2021, quindi nel pieno della crisi. Dopo aver constatato le carenze esistenti di fronte alla situazione in corso, ha adottato varie misure correttive: la digitalizzazione dei documenti è stata accelerata, è stato introdotto un sistema di gestione delle crisi e nella riorganizzazione in corso dell'UFAB è stata integrata una migliore gestione dei processi politici e dei compiti. L'attuazione di queste misure è iniziata nel 2020 e si è conclusa nell'estate del 2021 con la digitalizzazione di tutti i dossier.

L'UFAB ha inoltre informato la CdG-N che, non disponendo di dati statistici sulle pigioni commerciali, ha incaricato un'impresa privata di realizzare un'analisi strutturale di tali pigioni in Svizzera. I dati rilevati sono stati messi a disposizione solo poco prima dei dibattiti parlamentari sul disegno della legge sulle pigioni commerciali COVID-19. Sorpresa da questo fatto, la CdG-N si chiede se l'UFAB non dovrebbe considerare di ampliare le sue basi di dati statistici.

La CdG-N ha constatato che l'UFAB all'inizio della crisi mostrava vari deficit
organizzativi, mancandogli per esempio un'organizzazione per la gestione della crisi, ma che queste lacune sono state in seguito colmate. Nel 2022 la CdG-N si occuperà nuovamente delle questioni organizzative e delle basi di dati nell'ambito di una visita di servizio presso l'UFAB.

4.2.2

Misure della Confederazione concernenti la formazione e gli esami di maturità durante la crisi

All'inizio del 2021 la CdG-N ha esaminato le informazioni che aveva richiesto all'Amministrazione sulle misure adottate dalla Confederazione durante la crisi pandemica nei settori della formazione e degli esami di maturità. A questo scopo aveva

216

Ufficio federale delle abitazioni: il Consiglio federale sceglie le sinergie, comunicato stampa del Consiglio federale del 1° giugno 2018.

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sentito alcuni rappresentanti della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). Ha quindi concluso i propri lavori su questo dossier.

La Commissione si è informata sulle procedure di qualificazione nella formazione professionale di base217 e sulla soluzione messa a punto dai partner della formazione professionale218, sotto la direzione del gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030»219. Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza COVID-19 procedure di qualificazione per la formazione professionale di base220 per disciplinare lo svolgimento delle procedure di qualificazione durante la crisi di COVID-19. Per ciascuna formazione professionale di base, le procedure di qualificazione sono state disciplinate in modo uniforme per tutta la Svizzera e sono stati aboliti gli esami finali nelle parti scolastiche. L'esame nel campo di qualificazione lavoro pratico era possibile in tre varianti221: un lavoro pratico individuale nell'azienda formatrice (variante scelta per circa 75 professioni), un lavoro pratico prestabilito svolto in forma centralizzata (ca. 110 professioni) e una valutazione da parte dell'impresa formatrice (ca. 40 professioni). Per le associazioni del mondo dell'economia e i sindacati era importante che la valutazione non si basasse solo su moduli teorici. La SEFRI ha giudicato nel complesso molto positiva la collaborazione tra i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro.

Per quanto concerne gli esami cantonali di maturità professionale, il 29 aprile 2020, dopo essersi consultato con i partner della formazione professionale e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities), il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza222. Inoltre, ha deciso che non avrebbe avuto luogo nessun esame finale e che i certificati di maturità professionale 2020 si sarebbero basati solo

217 218 219

220

221 222

Formazione professionale di base, www.sbfi.admin.ch > Formazione > Formazione professionale di base (stato: 11 gennaio 2022).

I partner della formazione professionale sono la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro.

Il gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030» dirige tutti i progetti inseriti nel quadro dell'iniziativa «Formazione professionale 2030». L'organo è composto da rappresentanti dell'Unione svizzera degli imprenditori, della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP), dell'Unione svizzera di arti e mestieri, dell'Unione sindacale svizzera (USS), della SEFRI e dell'Unione di sindacati Travail.Suisse. Dal 1° gennaio 2021 la Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP) è il nuovo organo in cui i tre partner ­ Confederazione, Cantoni e parti sociali ­ assumono insieme e con pari diritti la gestione strategica della formazione professionale; Systematisierung der Gremienstruktur der Berufsbildung, Bericht des nationalen Spitzentreffens der Berufsbildung del 9 novembre 2020, www.tbbk-ctfp.ch > Dokumentation (stato: 11 gennaio 2022).

Ordinanza del 16 aprile 2020 sullo svolgimento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale nel 2020 in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 procedure di qualificazione per la formazione professionale di base; RU 2020 1241 [RS 412.101.243]).

Art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza COVID-19 procedure di qualificazione per la formazione professionale di base.

Ordinanza del 29 aprile 2020 sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di maturità professionale federale e sulla promozione in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esami di maturità professionale; RU 2020 1395 [RS 412.103.2]).

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sulle note ottenute durante la formazione scolastica. Per quanto riguarda l'esame federale di maturità professionale, il Consiglio federale ha deciso223 che in linea di principio nessun esame orale avrebbe avuto luogo nelle materie dell'ambito fondamentale e dell'ambito specifico, ma che sarebbe stato necessario ottenere una nota in ciascuna materia.

Dal momento che le competenze per la maturità liceale sono suddivise tra Confederazione e Cantoni224, in questo settore non è stato possibile trovare una soluzione unica per tutta la Svizzera. In accordo con la CDPE e swissuniversities, il Consiglio federale ha deciso che i Cantoni potevano evitare gli esami scritti di maturità225. La Confederazione avrebbe preferito una soluzione unitaria a livello nazionale al fine di garantire la comparabilità dei titoli. Le scuole universitarie svizzere riconoscono tuttavia gli attestati di maturità svizzeri del 2020, indipendentemente dalle modalità con cui sono stati ottenuti.

A maggio 2020 il capo del DEFR ha incaricato la SEFRI di costituire una task force nella quale fossero rappresentati anche i partner della formazione professionale226.

L'obiettivo della task force «Prospettive tirocinio»227 era individuare le necessità di intervento e il pubblico di riferimento per garantire che il numero maggiore possibile di giovani trovasse un posto di tirocinio anche nella difficile situazione in corso. Al centro dei lavori vi erano tre ambiti: la transizione tra il livello secondario I e II228, lo scioglimento dei contratti di tirocinio a causa di fallimenti nonché la transizione dal livello secondario II al mondo del lavoro. Il mandato della task force è stato prolungato fino all'autunno 2021229.

La SEFRI ha inoltre intrapreso diversi provvedimenti per scongiurare una crisi dei posti di tirocini. Varie misure basate sull'articolo 13 della legge sulla formazione professionale (LFPr)230, in particolare la maggiore incentivazione di progetti incentrati sull'informazione e consulenza, nonché sulla convergenza di offerta e domanda di posti di tirocinio e sulla formazione231, hanno così permesso di mantenere stabile il 223

224 225

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Ordinanza della SEFRI del 3 giugno 2020 sullo svolgimento dell'esame federale di maturità professionale 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esame federale di maturità professionale; RU 2020 1885 [RS 412.103.12]).

Cfr. art. 1 dell'ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RS 413.11).

Ordinanza del 29 aprile 2020 sugli esami cantonali di maturità liceale 2020 in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID 19 esami di maturità 2020; RU 2020 1399 [SR 413.16]).

Coronavirus: la Confederazione istituisce una task force per la formazione professionale, comunicato stampa del Consiglio federale del 7 maggio 2020.

www.taskforce2020.ch Il grado secondario I corrisponde al termine della scuola obbligatoria e il grado secondario II rappresenta l'inizio della formazione professionale o della scuola postobbligatoria; Educazione e scuola in Svizzera, www.edk.ch > Sistema educativo > Educazione e scuola in Svizzera (stato: 11 gennaio 2022).

Incontro nazionale sulla formazione professionale: prolungato il mandato della Task Force «Prospettive tirocinio», comunicato stampa del Consiglio federale del 7 maggio 2020.

Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10).

La SEFRI si è fatta carico dell'80 % dei costi di questi progetti, invece del solito 60 % in condizioni normali. Inoltre le domande di finanziamento dei progetti sono state trattate in via prioritaria.

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mercato dei posti di tirocinio. La SEFRI ha spiegato alla CdG-N che la Svizzera è un Paese in cui, in passato, il tasso di disoccupazione giovanile è stato storicamente basso (in particolare fino all'inizio degli anni 2000) e per questo le autorità sono ferrate in materia di misure da adottare. La SEFRI ha definito le cifre del 2020 come relativamente buone e ha affermato che la situazione generale in termini di posti di tirocinio ­ segnatamente per ragioni demografiche ­ continua a essere tesa ma non preoccupante.

La SECO, autorità federale responsabile per il mercato del lavoro, ha preso una serie di misure per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro e ha ampliato in particolare le possibilità per i tirocinanti di accedere alle indennità per lavoro ridotto232.

La SEFRI considera molto buona la gestione della formazione professionale ed è dell'avviso che ciò sia da ricondurre tra l'altro ai lavori svolti in seguito all'ispezione della CdG-N sulla qualità del partenariato nella formazione professionale233. Questi lavori hanno consentito di prendere decisioni rapide durante la crisi.

La CdG-N ritiene che la SEFRI abbia svolto in modo adeguato il proprio ruolo di coordinamento durante la crisi. Sono state adottate misure appropriate entro tempi ragionevoli, in particolare per quanto concerne gli esami finali e la transizione alla vita professionale. La Commissione è soddisfatta di come i partner abbiano migliorato la gestione della formazione professionale in seguito all'ispezione del 2016 e al controllo successivo completato nel 2019 e di come questa gestione sia continuamente messa in discussione e ulteriormente ottimizzata. Si rammarica tuttavia del fatto che non si sia potuti giungere a una soluzione uniforme per la maturità liceale con i Cantoni.

4.3

DFAE

4.3.1

Percezione della Svizzera all'estero

All'inizio del 2021, la CdG-S ha esaminato come sia stata percepita la Svizzera all'estero durante le varie fasi della pandemia di COVID-19. A tale scopo si è informata in merito alle attività di monitoraggio svolte da Presenza Svizzera. La Commissione si è interessata ai vari prodotti e basi di informazioni realizzati per diversi gruppi di destinatari a partire dai dati raccolti.

Ha preso tra l'altro conoscenza dell'analisi annuale di Presenza Svizzera denominata «L'immagine della Svizzera all'estero nel 2020» e ha constatato che durante la prima ondata pandemica, dopo una fase iniziale critica, lo sguardo dei media è stato positivo.

Il divieto di grandi manifestazioni all'inizio della pandemia così come le misure di sostegno in caso di perdita di guadagno e quelle per agevolare la concessione di crediti di liquidità alle PMI elvetiche in estate hanno attirato molta attenzione. I media hanno 232

Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033), versione del 17 marzo 2020 (RU 2020 877).

233 Cfr. rapporto della CdG-N del 22 marzo 2016 (FF 2016 6157), che si basa sulla valutazione della CPA del 2 novembre 2015 (FF 2016 6i71) e sul rapporto breve della CdG-N del 1° marzo 2019 (FF 2019 2715).

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accolto con particolare favore quest'ultima misura: la rapidità, l'efficienza e la semplicità delle procedure con cui sono stati concessi i crediti transitori garantiti dalla Confederazione sono state portate ad esempio per gli altri Paesi.

Durante la seconda e la terza ondata di pandemia, i media si sono mostrati invece molto più critici. Soprattutto i media dei Paesi confinanti e del Regno Unito hanno riferito di misure più deboli nel confronto internazionale a fronte di un'incidenza di casi COVID-19 tra le più elevate al mondo. Secondo alcuni, la Svizzera avrebbe messo gli interessi economici al di sopra di quelli della salute pubblica. Particolarmente controversa nei Paesi confinanti è stata la decisione del Consiglio federale di lasciare aperti i comprensori sciistici durante le feste di fine anno.

Presenza Svizzera analizza ogni anno come viene percepito il nostro Paese all'estero nell'ambito del suo monitoraggio sistematico sulla copertura mediatica. Oltre a questa analisi annuale, ogni martedì e venerdì tra l'inizio di marzo e l'inizio di giugno 2020 ha pubblicato, su richiesta della Conferenza dei servizi d'informazione (CSI), un rapporto sullo stato concernente la copertura mediatica della Svizzera nei media stranieri.

A partire da giugno il rapporto è diventato settimanale.

La Commissione ha preso conoscenza del fatto che i rapporti riguardanti l'epidemia di COVID-19 sono stati valutati nell'ambito di analisi periodiche e comunicati alle cerchie interessate. Le analisi della percezione della Svizzera durante la pandemia sono servite anche come una delle basi per la messa a punto della nuova Strategia di comunicazione internazionale 2021­2024234. La Commissione non ha previsto altri lavori su questo dossier.

4.4

DDPS

4.4.1

Acquisto di materiale di protezione / ruolo della Farmacia dell'esercito

Nel quadro dell'ispezione sulla gestione della pandemia di COVID-19, la CdG-N si è occupata dell'acquisto di materiale di protezione da parte della Farmacia dell'esercito nonché del ruolo e dei compiti di quest'ultima durante la pandemia. Dopo i primi accertamenti nel 2020, ha deciso di concentrare le ulteriori indagini sull'acquisto di mascherine protettive nella prima fase pandemica (gennaio-giugno 2020)235. Ha pertanto esaminato l'attribuzione del mandato di acquisto, lo svolgimento concreto dell'acquisto delle mascherine da parte della Farmacia dell'esercito e il controllo della qualità delle mascherine. Non ha invece approfondito la questione dell'adeguatezza dei prezzi che la Farmacia dell'esercito ha pagato per alcune mascherine. Questo aspetto non può essere chiarito dalla CdG-N e sulla questione sono inoltre in corso vari procedimenti giudiziari.

La CdG-N informerà sui risultati dei chiarimenti effettuati in un rapporto la cui pubblicazione è prevista per il primo trimestre 2022.

234 235

Strategia di comunicazione internazionale 2021­2024 del 18 dicembre 2020.

Rapporto annuale 2020 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570; n. 4.6.1)

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4.4.2

Ruolo dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP)

Sempre nell'ambito dell'ispezione sulla gestione della pandemia COVID-19 condotta dalle CdG, la CdG-N ha deciso di occuparsi anche dell'SMFP, verificando in particolare quali ruoli e compiti questo abbia svolto nella prima fase pandemica e se sia stato istituito secondo le regole in vigore. Ha inoltre voluto chiarire in quale misura l'SMFP abbia collaborato con altri organi di crisi, in particolare con la task force dell'UFSP e con lo SMCC.

Dal momento che l'organizzazione in caso di crisi al DFI e all'UFSP nonché il ruolo e i compiti dello SMCC erano in corso di analisi da parte di sottocommissioni della CdG-S, nell'autunno 2021 le CdG hanno deciso di redigere un rapporto congiunto sull'organizzazione in caso di crisi. Questo fornirà informazioni su ruolo, compiti e coordinamento di questi tre organi di crisi (task force UFSP, SMCC e SMFP) e sarà pubblicato presumibilmente nella primavera del 2022.

4.5

DFGP

4.5.1

COVID-19: misure nel settore dell'asilo

La pandemia di COVID-19 interessa anche il settore dell'asilo. Per questo motivo la CdG-N ha deciso di sentire il Segretario di Stato della SEM in merito alle misure prese. Soprattutto per quanto concerne la garanzia dei diritti delle persone richiedenti l'asilo, l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) ha fatto presenti diverse esigenze.

Il Segretario di Stato ha affermato che la pandemia ha messo la SEM a dura prova in tutti i settori. Tuttavia, avendo appreso molto durante la crisi migratoria del 2015 e del 2016, ha potuto contare su tale esperienza per far fronte alla crisi sanitaria. Ad esempio, ha ampliato gli strumenti di aiuto di emergenza e professionalizzato il lavoro dello stato maggiore di crisi: secondo il Segretario di Stato, l'organizzazione per la gestione della crisi in seno alla SEM è quindi stata solida e ben funzionante. Per quanto concerne le procedure d'asilo, il Segretario di Stato ha spiegato che tutte le audizioni sono state sospese tra il 23 marzo 2020 e il 5 aprile 2020 per chiarire gli aspetti formali degli interrogatori. In situazione di normalità, agli interrogatori prendono parte fino a cinque persone. In considerazione dello stato di diritto, la SEM si è sempre rifiutata di procedere a una cosiddetta moratoria sull'asilo richiesta da varie organizzazioni non governative (ONG). Si è quindi fatto di tutto per riprendere le procedure d'asilo il più rapidamente possibile.

Il 2 e 6 aprile 2020 sono state introdotte varie misure urgenti in seguito all'entrata in vigore dell'ordinanza COVID-19 asilo236. Quest'ultima disciplina le questioni più importanti in relazione alle audizioni in materia di asilo e al settore dell'asilo. Data l'im-

236

Ordinanza del 1° aprile 2021 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318).

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possibilità di svolgere tutte le audizioni in presenza di un rappresentante legale, a titolo di compensazione i termini di ricorso sono stati estesi da sette a trenta giorni, come previsto dalla precedente legislazione in materia di asilo. Secondo quanto affermato dal Segretario di Stato, solo in una dozzina di casi non ha potuto essere presente un rappresentante legale. Complessivamente, le misure introdotte hanno fatto allungare la durata delle audizioni e la SEM ha potuto trattare meno casi.

La SEM ha inoltre dovuto affrontare i problemi legati all'alloggio dei richiedenti l'asilo in un Centro federale d'asilo (CFA) e all'organizzazione dei ritorni durante le restrizioni imposte per i viaggi internazionali. Dal momento che il numero di nuovi richiedenti l'asilo è fortemente diminuito, le capacità dei CFA sono state per lungo tempo sufficienti. La situazione è tuttavia mutata con lo scoppio della seconda ondata nell'autunno 2020, perché i confini non erano più così rigorosamente chiusi come durante la prima ondata. Per questo la SEM ha dovuto ricorrere ad alloggi temporanei.

Il Segretario di Stato ha aggiunto che anche gli allontanamenti si sono rivelati molto difficili da eseguire: le partenze non erano possibili a causa della chiusura delle frontiere, i consolati svizzeri in vari Stati erano chiusi e la SEM non poteva quindi ricevere i documenti per il ritorno e, in generale, i collegamenti aerei erano rari.

La CdG-N ha compreso le spiegazioni del Segretario di Stato sui vari aspetti e ha mostrato comprensione per la difficile situazione in cui si è trovata la SEM nel corso della prima fase pandemica. La CdG-N apprezza il fatto che i termini di ricorso siano stati prorogati a 30 giorni per tenere conto degli effetti della pandemia. La Commissione non ha avuto l'impressione che i diritti dei richiedenti l'asilo siano stati illegalmente limitati.

Essendole stata annunciata una valutazione dell'organizzazione di crisi della SEM, la CdG-N tornerà a occuparsi del tema a tempo debito.

4.5.2

COVID-19: chiusura delle frontiere

Nell'ambito dell'ispezione sulla gestione della pandemia, volta ad analizzare i provvedimenti adottati dal Consiglio federale, la CdG-N ha deciso anche di approfondire le misure relative alla chiusura delle frontiere. La Commissione ha esaminato questo aspetto per la prima volta nel 2020 nell'ambito di un colloquio con il capo del DFGP.

La Commissione ha ben delimitato il suo esame. Non ha cioè esaminato le misure dell'UDSC in quanto già oggetto di una valutazione della CdG-S che, nel frattempo, ha pubblicato un rapporto al riguardo237. Ha inoltre escluso dal suo esame i provvedimenti sanitari al confine, essendo questi principalmente di competenza del DFI.

Durante il suddetto colloqui con il capo del DFGP, quest'ultimo ha illustrato alla Commissione come si è svolta la graduale chiusura delle frontiere durante la prima fase pandemica, spiegando che le prime restrizioni hanno riguardato l'ingresso di persone dall'Italia a partire dal 15 marzo 2020. Sono poi seguiti gli altri Paesi confinanti e gli Stati non Schengen. Sono stati introdotti controlli alle frontiere interne e i piccoli 237

«Umsetzung der Covid-19-Massnahmen an der Grenze», rapporto della CdG-S del 22 giugno 2021 (FF 2021 2393).

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valichi di confine sono stati chiusi. Il capodipartimento ha tuttavia precisato che non si è trattato di una chiusura totale delle frontiere, dal momento che gli Svizzeri, le persone straniere con un permesso svizzero e le persone aventi motivi di lavoro urgenti (in particolare i frontalieri) hanno sempre potuto entrare nel Paese.

Dal 24 marzo 2020 sono stati rilasciati nuovi permessi di dimora, per frontalieri e di lavoro soltanto a persone che operavano in settori importanti per l'approvvigionamento del Paese o per l'ambito sanitario oppure la cui attività era assolutamente necessaria. Il capodipartimento ha spiegato che, con queste misure, il Consiglio federale puntava a impedire la diffusione del virus in Svizzera, a spezzare le catene di trasmissione, a tutelare le persone particolarmente a rischio, a evitare il tracollo del sistema sanitario svizzero e a garantire l'approvvigionamento della popolazione. A suo avviso, la proporzionalità delle misure è sempre stata garantita attraverso varie eccezioni.

Dall'11 maggio al 6 luglio 2020 il Consiglio federale ha iniziato ad allentare gradualmente le restrizioni relative all'ingresso nel Paese. Ha continuato a essere vietato solo l'ingresso sul territorio da Stati terzi per fini puramente turistici. Il capo del DFGP ha sottolineato che, nel corso delle varie fasi di allentamento, è stato particolarmente importante procedere in modo coordinato con i Paesi Schengen, soprattutto per quanto riguardava gli Stati terzi.

Infine il capodipartimento ha affermato che, conscio del fatto che mantenere aperte le frontiere va a beneficio sia della società che dell'economia, il Consiglio federale si è adoperato per non chiuderle più dopo la prima ondata. Si è inoltre tenuto maggiormente conto delle interazioni economiche e sociali nelle regioni di confine.

Prima di procedere a una valutazione conclusiva, la CdG-N ha deciso di aspettare la valutazione della CaF sulla gestione della pandemia da parte del Consiglio federale (n. 4.6.2). Poiché, tuttavia, la valutazione, pubblicata nel frattempo l'11 dicembre 2020, non affrontava esplicitamente la tematica della chiusura delle frontiere, la Commissione ha interpellato la CaF rivolgendole varie domande.

La CaF ha risposto spiegando alla Commissione che la chiusura delle frontiere era stata oggetto di valutazione
nella misura in cui rientrava in uno dei quattro temi scelti per permettere di ottenere risultati generalizzabili. La CaF è giunta a tre conclusioni, che possono essere applicate anche alla chiusura delle frontiere: in primo luogo, ha constatato che la collaborazione all'interno dell'Amministrazione federale ha funzionato in modo rapido e senza intoppi perché è stato possibile basarsi su contatti già esistenti. In secondo luogo, il contatto con gli attori stranieri è stato a volte difficile, in quanto questi hanno spesso agito unilateralmente invece che all'interno delle strutture dell'UE; a questo proposito l'Amministrazione federale non ha tuttavia voce in capitolo. Infine, la collaborazione con i Cantoni di confine si è svolta attraverso canali consolidati e secondo procedure chiare.

La CdG-N ha esaminato la risposta della CaF ed è giunta alla conclusione che fosse soddisfacente e che gli accertamenti potevano per il momento essere conclusi. La CdG-N ha giudicato comprensibile la misura della chiusura delle frontiere e ha apprezzato in particolare il fatto che sia poi stata allentata molto rapidamente. Ha inoltre

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accolto con favore l'affermazione del capo del DFGP secondo cui il Consiglio federale non intende ripetere l'esperienza della chiusura delle frontiere vissuta durante la prima ondata.

4.6

Cancelleria federale

4.6.1

COVID-19: diritti politici

Nell'ambito dell'ispezione sulla gestione della pandemia di COVID-19 la CdG-N si è occupata anche delle limitazioni dei diritti politici. A questo proposito nel 2021 la Commissione ha sentito le persone responsabili all'interno della CaF.

I rappresentanti della CaF hanno esposto alla Commissione le varie decisioni adottate dal Consiglio federale relativamente alla limitazione dei diritti politici. La discussione è stata imperniata sul rinvio della votazione popolare del 17 maggio 2020 e su come sono state gestite le iniziative popolari e i referendum a livello federale.

Il 18 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso di rinviare la votazione popolare del 17 maggio 2020, in quanto l'organizzazione e lo svolgimento dello scrutinio sarebbero stati complicati soprattutto in termini di logistica delle votazioni, voto, spoglio e trasmissione dei risultati nonché formazione delle opinioni. Secondo la CaF, il rinvio non è stato deciso in base a uno solo di questi elementi, bensì alla somma delle incertezze in quel momento. Il Consiglio federale non ha invece interferito con la competenza dei Cantoni di organizzare votazioni cantonali e comunali.

Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha disposto di sospendere i termini di raccolta delle firme e i termini di trattamento per le iniziative popolari federali. Per prendere questa decisione, si è fondato direttamente sulla Costituzione federale, dal momento che la protezione dell'ordine pubblico riguarda anche beni giuridici fondamentali, tra cui rientrano i diritti politici. Le misure di politica sanitaria non hanno di fatto più permesso di esercitare il diritto d'iniziativa e il diritto di referendum. La raccolta di firme è stata bloccata fino al 30 maggio 2020. In questo periodo i Comuni non hanno più emesso attestazioni del diritto di voto. Nel complesso la sospensione dei termini è durata 72 giorni. I termini sono stati ricalcolati per ogni iniziativa e ogni referendum e pubblicati nel Foglio federale.

Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso di mantenere la votazione popolare del 27 settembre 2020 e di non prolungare la validità dell'ordinanza concernente la sospensione dei termini. Ha inoltre incaricato la CaF di elaborare possibili misure per garantire lo svolgimento della votazione di settembre anche in condizioni difficili. In questo modo
il Consiglio federale ha voluto ristabilire la sicurezza della pianificazione e la certezza del diritto per tutti gli attori politici.

La CdG-N è consapevole che le varie limitazioni hanno a volte interferito massicciamente con i diritti politici del singolo. La CaF è tuttavia riuscita a spiegare le varie misure e riflessioni del Consiglio federale in modo soddisfacente. La CdG-N, oltre ad aver compreso le ragioni della CaF, ha apprezzato anche il fatto che la sospensione dei termini non sia stata prolungata e che la votazione popolare di settembre sia stata confermata per tempo e abbia anche potuto essere effettuata. La Commissione è giunta alla conclusione che le limitazioni dei diritti politici sono state conformi al principio 106 / 146

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della proporzionalità, di breve durata e legali in quanto compensate da altre misure (sospensione dei termini).

4.6.2

Valutazione della gestione della crisi da parte del Consiglio federale

Sempre nell'ambito dell'ispezione delle CdG relativa alla pandemia di COVID-19, la CdG-S ha portato avanti i propri lavori di valutazione della gestione della crisi da parte del Consiglio federale. A tal proposito ha verificato se la valutazione effettuata dal Consiglio federale si fosse svolta in modo adeguato238 e se dovesse a sua volta procedere a ulteriori accertamenti.

A tale scopo, la CdG-S ha in una prima fase approfondito il contenuto di un rapporto riguardante la valutazione del Consiglio federale, ultimato a dicembre 2020 dalla CaF239. Il rapporto, presentato dal cancelliere della Confederazione alle CdG nel gennaio 2021, si limita a esaminare la gestione nella prima fase della crisi (da febbraio ad agosto 2020) e contiene 11 raccomandazioni rivolte al Consiglio federale, ai dipartimenti e alla CaF, nonché alcune conclusioni sulla collaborazione con i Cantoni. Le raccomandazioni riguardano tra l'altro questa collaborazione, il lavoro degli stati maggiori di crisi, la formazione dei collaboratori nel settore della gestione delle crisi e la comunicazione interna. Per decisione del Consiglio federale, le raccomandazioni sono state convertite in mandati concreti assegnati ai dipartimenti e alla CaF.

Secondo la Commissione, la valutazione della gestione della crisi effettuata finora è adeguata, ma si riserva comunque di procedere a una valutazione definitiva quando saranno state analizzate anche le altre fasi e saranno state tratte le conclusioni del caso.

La CaF ha affermato che farà in modo che queste condizioni siano soddisfatte. Per la Commissione è importante che le raccomandazioni del rapporto vengano realizzate in tempi brevi e che la loro attuazione sia oggetto di un controllo. Secondo le informazioni fornite dalla CaF, questo controllo sarà svolto nell'ambito del controlling ordinario del Consiglio federale. I mandati assegnati dal Consiglio federale per l'attuazione delle raccomandazioni differiscono in termini di competenze, modalità e scadenze. Per la maggior parte, la conclusione è prevista entro la fine del 2021. La Commissione svolgerà le proprie verifiche a tempo debito. La CdG-S apprezza la celerità con cui è stata realizzata la valutazione della gestione della crisi, nonché il fatto che il Consiglio federale abbia dato prova di autocritica riconoscendo i punti deboli e
abbia adottato varie misure per porvi rimedio.

Entro la metà del 2022 la CaF dovrà trasmettere al Consiglio federale un secondo rapporto, nel quale dovrà essere esaminata la gestione della crisi dall'estate 2020 fino al quarto trimestre 2021 compreso. Poiché la CaF dovrà presentare al Consiglio federale un bilancio provvisorio a febbraio 2022, la CdG-S ha deciso di attendere fino ad allora per occuparsi di nuovo del dossier.

238

Rapporto annuale 2020 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 26 gennaio 2021 (FF 2021 570; n. 4.8.1).

239 Valutazione della gestione di crisi nella prima fase della pandemia di COVID-19, comunicato stampa del Consiglio federale dell'11 dicembre 2020.

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5

Protezione dello Stato e attività informative

5.1

Compiti, diritti e organizzazione della DelCG

Nell'ambito dell'alta vigilanza parlamentare, la DelCG sorveglia le attività della Confederazione nel settore dei servizi di informazione strategica civile e militare. All'atto pratico, esercita l'alta vigilanza sul Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), competente sia per il servizio informazioni concernente l'interno (protezione dello Stato) sia per quello concernente l'estero. La DelCG esercita l'alta vigilanza anche sulle attività informative dell'esercito, in particolare su quelle del Servizio informazioni militare (SIM), nonché del Centro operazioni elettroniche (COE), il quale esegue esplorazioni radio per il SIC e il SIM ed esplorazioni dei segnali via cavo per conto del SIC. Vigila inoltre sulle indagini di polizia giudiziaria del MPC nel settore della protezione dello Stato.

L'alta vigilanza parlamentare della DelCG si estende anche agli organi cantonali di esecuzione che acquisiscono informazioni o elaborano dati su mandato del SIC. Dato che questo compito sconfina nel campo di competenza degli organi di vigilanza parlamentare cantonali, la DelCG interviene tuttavia soltanto d'intesa con l'organo cantonale competente.

Sono infine assoggettati all'alta vigilanza della DelCG l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn), istituita dalla legge federale sulle attività informative (LAIn)240, e il TAF, quando si pronuncia su misure di acquisizione di informazioni del SIC soggette ad autorizzazione. Benché il controllo di merito delle decisioni giudiziarie da parte dell'alta vigilanza non sia ammesso (art. 26 cpv. 4 LParl)241, la DelCG può verificare la cooperazione tra gli organi coinvolti e in generale l'efficacia dei processi di approvazione.

La DelCG è un organo permanente comune a entrambe le CdG delle Camere federali, in cui è sempre rappresentato anche un partito non governativo. Si compone di tre membri della CdG-N e di tre membri della CdG-S. La DelCG si costituisce da sé (art. 53 cpv. 1 LParl) ed elegge il proprio presidente e il vicepresidente, di norma per un biennio.

Per esercitare i suoi compiti, la DelCG dispone di diritti d'informazione particolarmente estesi (art. 169 cpv. 2 Cost.; art. 154 LParl): può farsi consegnare documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle
attività informative, riceve tutte le decisioni del Consiglio federale, proposte e corapporti inclusi, e può esigere i verbali delle sedute del Consiglio federale.

Come le CdG, anche la DelCG incentra la sua attività di controllo sul rispetto dei criteri di legittimità, opportunità ed efficacia. Per la DelCG l'alta vigilanza consiste anzitutto nell'esaminare il modo in cui l'Esecutivo esercita i suoi compiti di vigilanza.

In ultima analisi spetta al Consiglio federale, e non al Parlamento, assumersi la re-

240 241

Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn; RS 121).

Legge federale del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl; RS 171.10).

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sponsabilità dell'operato dei Servizi delle attività informative. La Delegazione verifica in particolare se il Consiglio federale e il dipartimento competente svolgano correttamente i compiti di gestione e vigilanza loro attribuiti dalla legge.

5.2

Controllo inerente all'ispezione sul caso Crypto AG

Il 2 novembre 2020 la DelCG ha adottato il rapporto relativo all'ispezione sul caso Crypto AG242. L'inchiesta era scaturita da informazioni secondo cui la società in questione aveva esportato, per conto dei servizi segreti statunitensi, dispositivi di crittografia progettati in modo da consentire ai servizi coinvolti di decifrare il codice con poco sforzo grazie alle informazioni in loro possesso.

Nel rispetto del termine previsto, il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha espresso il proprio parere243 in merito al rapporto, dicendosi disposto ad attuare integralmente 6 delle 12 raccomandazioni rivoltegli e a conformarsi ad altre 3 in parte o nella misura del possibile. Delle 3 raccomandazioni restanti, una (la n. 10) è venuta a cadere e due (n. 1 e 12) sono invece state respinte. Il 27 maggio 2021 il Ministero pubblico della Confederazione si è allineato alla posizione del Consiglio federale, esprimendo analoghe riserve di natura legale riguardo alla raccomandazione 12.

La DelCG ha esaminato il parere del Consiglio federale nella seduta del 1° luglio 2021, contestando la veridicità dell'affermazione riportata nella parte generale secondo cui, fondandosi sull'articolo 167 capoverso 3 LParl, la Delegazione avrebbe consentito l'accesso al rapporto segreto Oberholzer unicamente al capo del DDPS244.

In realtà, durante la procedura di consultazione concernente il proprio rapporto, la DelCG aveva trasmesso una copia del rapporto Oberholzer alla CaF, affinché presso quest'ultima tutti i consiglieri federali, il cancelliere, il vicecancelliere e una persona designata dal SIC potessero prenderne visione. Per legge la DelCG sarebbe stata peraltro tenuta soltanto a consentire la consultazione del rapporto, presso la propria segreteria, a una persona designata dal Consiglio federale. Nessun consigliere federale (né alcuna delle altre persone menzionate) ha comunque sfruttato l'opportunità di prendere visione del rapporto presso i locali della CaF.

La DelCG si è premurata di puntualizzare tale circostanza nella lettera indirizzata al Consiglio federale il 25 agosto 2021, nella quale ha inoltre espresso il proprio dissenso riguardo all'interpretazione che il Consiglio federale ha dato dei propri obblighi di vigilanza sul SIC con riferimento alle raccomandazioni 1 e 2 della DelCG. Benché corrisponda al vero
che prima del 2019 né il DDPS, né il Consiglio federale erano al corrente del coinvolgimento dei servizi segreti svizzeri nell'operazione americana, a giudizio della DelCG le carenze palesate in termini di leadership e vigilanza dal DDPS e dal Consiglio federale nel gestire successivamente il caso Crypto AG non sono state dovute unicamente all'omissione di informazioni da parte di taluni agenti dei servizi.

242 243 244

Caso Crypto AG. Rapporto della DelCG del 2 novembre 2020 (FF 2021 156).

Caso Crypto AG. Parere del Consiglio federale del 26 maggio 2021 (FF 2021 1222).

Caso Crypto AG. Parere del Consiglio federale del 26 maggio 2021 (FF 2021 1222, n. 2.1).

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La Costituzione attribuisce al Consiglio federale il compito di dirigere e sorvegliare l'Amministrazione federale (art. 178 cpv. 1 e 187 cpv. 1 lett. a Cost.). Per esercitare tale vigilanza, i capi dei dipartimenti dispongono del diritto illimitato di dare istruzioni, procedere a controlli e intervenire personalmente (art. 38 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]245). A giudizio della DelCG, ne consegue che se da un canto il SIC è tenuto a informare il capo del DDPS, dall'altro quest'ultimo è tenuto a richiedere le informazioni necessarie ad assicurare una vigilanza efficace sul SIC. Più in particolare, il capo del DDPS ha il compito di verificare o quantomeno di accertare la plausibilità delle informazioni fornite dal SIC, ingerendosi all'occorrenza negli affari di questo per apportare i correttivi necessari.

Ai fini del controllo successivo all'ispezione, la DelCG ha chiesto al Consiglio federale di presentare entro il 31 dicembre 2021 una proposta che stabilisse i criteri in base ai quali il Consiglio federale debba essere informato sulle attività del SIC e possa prendere le decisioni del caso (raccomandazione 4). Nel contesto della raccomandazione 11, è stato prescritto alla CaF di trasmettere alla DelCG le note informative segrete riguardanti le attività informative conformemente alla procedura prevista per le decisioni segrete del Consiglio federale.

All'attuazione di altre raccomandazioni sono stati dedicati audizioni e colloqui. Il 1° luglio 2021 la DelCG si è intrattenuta con il capo dell'esercito in merito alla sicurezza della crittologia e all'attuazione delle raccomandazioni 5 e 7. Il 28 ottobre 2021 la DelCG ha poi sentito il capo del DDPS riguardo all'attuazione della raccomandazione 8. Quest'ultima stabiliva che i massimi livelli della Direzione del DDPS archiviassero in modo sicuro e legale i documenti relativi alla sua attività diretta di condotta e sorveglianza nelle attività informative.

Nel parere del 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha ritenuto già attuata la raccomandazione 8. Come rilevato dalla DelCG, il parere si riferisce unicamente ai documenti del DDPS memorizzati nel sistema di gestione «Acta Nova». Secondo l'articolo 11 dell'ordinanza GEVER246, le informazioni con la classificazione SEGRETO non possono tuttavia essere trattate
nei sistemi di gestione degli affari.

In occasione del colloquio del 28 ottobre 2021, il segretario generale del DDPS ha peraltro confermato che nelle sedute di direzione con il SIC sono state redatte note classificate segrete, ma non ha potuto precisare dove siano state memorizzate e poi archiviate. Con lettera del 12 novembre 2021, la DelCG ha pertanto chiesto al capo del DDPS di presentare entro la fine di gennaio del 2022 un rapporto sintetico in cui si specifichi con quale frequenza vengano stilati note o verbali classificati segreti nel corso delle sedute di direzione, indicando inoltre le modalità di stesura e di memorizzazione, il luogo e la procedura di archiviazione, nonché le persone autorizzate ad accedere a tali documenti.

La DelCG ha infine chiesto al Consiglio federale di trasmetterle entro il 31 agosto 2023 un rapporto sull'attuazione delle raccomandazioni 4, 5, 6, 7, 9 e 11.

245

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) 246 Ordinanza del 3 aprile 2019 sulla gestione elettronica degli affari nell'Amministrazione federale (Ordinanza GEVER, RS 172.010.441).

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5.3

Visite di servizio concernenti hacking e crittologia

Nel primo anno della legislatura il lavoro della DelCG si è focalizzato sull'ispezione relativa al caso Crypto AG (cfr. n. 5.2) ed è stato influenzato dalle restrizioni associate all'epidemia di COVID-19. Le previste visite di servizio sono state perciò condotte nella debita forma soltanto nel 2021.

Per prima cosa, il 9 e 10 febbraio 2021 la DelCG ha sentito tutti i membri della Direzione del SIC, con i quali sono state esaminate le sfide principali dei vari settori del Servizio e la soddisfazione del personale. I risultati dell'inchiesta concernente il personale e le misure proposte da un gruppo di lavoro interno al SIC sono poi stati analizzati in dettaglio il 25 agosto e il 28 ottobre 2021 insieme rispettivamente al direttore del SIC e al suo vice e insieme al capo del DDPS.

La prima visita di servizio si è svolta l'8 aprile 2021 presso il Centro operazioni elettroniche (COE) e ha riguardato l'esplorazione delle comunicazioni (cfr. n. 5.9). La mattina del 12 maggio 2021 la DelCG si è recata nei locali del SIC e del COE, dove le sono stati presentati gli strumenti e i metodi di infiltrazione nei sistemi informatici.

La legge prevede a questo riguardo due modalità di acquisizione delle informazioni: l'infiltrazione in reti e sistemi informatici in Svizzera (art. 26 cpv. 1 lett. d n. 1 LAIn) e all'estero (art. 37 cpv. 2 LAIn).

La procedura d'autorizzazione è determinata dall'ubicazione dell'apparecchio preso di mira: se il sistema informatico si trova all'estero, il capo del DDPS decide in merito all'esecuzione della misura dopo aver sentito il capo del DFGP e il capo del DFAE.

Se invece il sistema si trova in Svizzera, oltre al nullaosta dei due capidipartimento è necessaria la previa autorizzazione del Tribunale amministrativo federale. A seconda dell'obiettivo perseguito, tale modalità di acquisizione delle informazioni può risultare alquanto onerosa. Soprattutto l'infiltrazione in sistemi informatici esteri richiede una lunga e minuziosa preparazione247.

Nel pomeriggio del 12 maggio 2021 la DelCG si è poi recata alla sezione Crittologia del SIC. Nel corso dell'ispezione concernente il caso Crypto AG aveva preso coscienza dell'importanza di una crittografia sicura248, riguardo alla quale aveva formulato due raccomandazioni (5 e 6). In occasione della visita la DelCG ha potuto acquisire un
quadro esauriente delle competenze crittografiche e crittoanalitiche di cui dispone il nostro Paese. Il responsabile del COE ha inoltre ragguagliato la DelCG in merito all'organizzazione interna del COE e al suo fabbisogno di risorse nonché riguardo alla prevista subordinazione del COE al Comando Ciber dell'esercito.

5.4

Strumenti di direzione politica del Consiglio federale

Il Consiglio federale assicura la direzione politica del SIC avvalendosi degli strumenti previsti dall'articolo 70 LAIn. Tra questi figura la lista d'osservazione, che il Consi-

247 248

«Ein Cyberangriff der Armee würde Monate dauern», NZZ del 6 gennaio 2021.

Caso Crypto AG. Rapporto della DelCG del 2 novembre 2020 (FF 2021 156, n. 5.2).

111 / 146

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glio federale deve approvare e trasmettere alla DelCG (art. 70 cpv. 1 lett. b LAIn) affinché questa ne prenda atto. Nella lista d'osservazione figurano organizzazioni e gruppi che è fondato supporre minaccino la sicurezza interna o esterna (art. 72 LAIn).

Il 25 agosto 2021 la DelCG ha appreso che il direttore del SIC aveva disposto una procedura di controllo nei confronti di un gruppo od organizzazione. Tale procedura è finalizzata a stabilire se il gruppo o l'organizzazione in questione sia da inserire nella lista d'osservazione. Il SIC è quindi abilitato ad acquisire e analizzare tutte le informazioni necessarie (art. 37 cpv. 2 dell'ordinanza sulle attività informative [OAIn]249).

Pur non potendo essere considerata uno strumento di direzione politica del Consiglio federale, la procedura di controllo può essere in tal senso ritenuta una fase preliminare della direzione stessa.

La legge dispone inoltre che il Consiglio federale assicuri la direzione del SIC valutando ogni anno la situazione di minaccia (art. 70 cpv. 1 lett. d LAIn) e informando le Camere federali e il pubblico mediante un apposito rapporto250. La DelCG ha preso atto di tale rapporto il 27 maggio 2021.

5.5

Contatti con l'estero

L'autorizzazione politica, da parte del Consiglio federale, delle attività informative implicanti contatti con l'estero prende le mosse dall'attività di vigilanza della DelCG: nel primo rapporto sul Sudafrica, risalente al 1999, la DelCG affermava infatti che «l'instaurazione e il mantenimento di contatti regolari con l'estero non possono più essere gestiti a piacimento dal Gruppo servizio informazioni»251. In seguito, l'avvio di contatti regolari con servizi esteri è stato quindi subordinato al consenso del Consiglio federale252. Dal 2013 in poi le modalità di resoconto sono state costantemente ritoccate, ad esempio stabilendo categorie di contatti stranieri253 in funzione dell'intensità della collaborazione oppure attribuendo a tali contatti la qualifica «inattivo» o «da valutare». Un'ulteriore modifica ha poi riguardato una valutazione più approfondita dei rischi inerenti ai singoli partner254.

La definizione della collaborazione informativa con soggetti esteri rientra oggi tra gli strumenti di direzione politica del Consiglio federale (art. 70 cpv. 1 lett. f LAIn; art. 99 cpv. 6 della legge militare [LM])255). La lista dei servizi partner con cui il SIC 249 250 251 252

253 254 255

Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative (OAIn, RS 121.1).

Valutazione annuale dello stato della minaccia. Rapporto del Consiglio federale alle Camere federali e al pubblico (FF 2020 3891).

Relazioni fra la Svizzera e il Sudafrica: ruolo dei Servizi d'informazione svizzeri, Rapporto della DelCG del 12 novembre 1999 (FF 2000 479, in particolare 486).

Articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del 4 dicembre 2000 sul servizio informazioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ordinanza sul servizio informazioni, OSINF; RU 2001 124).

Rapporto annuale 2013 delle CdG e della DelCG delle Camere federali, del 31 gennaio 2014, n. 4.1.1 (FF 2014 4291, in particolare 4348).

Rapporto annuale 2015 delle CdG e della DelCG delle Camere federali, del 29 gennaio 2016, n. 4.2.2 (FF 2016 5629, in particolare 5697).

Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; RS 510.10).

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e il SIM intrattengono contatti regolari è esaminata dalla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic) del Consiglio federale (art. 7 OAIn) prima che quest'ultimo la approvi. Approvata la lista, anche la DelCG ne prende atto.

Secondo la rubrica dell'articolo 7 OAIn, il Consiglio federale è tenuto unicamente a definire i «principi della collaborazione». Il capoverso 2 di tale articolo puntualizza nondimeno che occorre effettuare anche una valutazione dell'utilità, degli oneri e dei rischi di tali contatti. In realtà questa valutazione viene operata attraverso schede informative e mediante le categorie summenzionate, che complessivamente constano di oltre 100 pagine. A oggi, il Consiglio federale non ha però preso alcuna decisione riguardo ai «principi della collaborazione» con i servizi partner esteri. La DelCG è tuttavia dell'avviso che la lista attuale costituisca in linea di principio uno strumento sufficiente ai fini della direzione politica.

Negli ultimi anni la DelCG ha nondimeno rilevato un aumento costante del numero dei servizi partner del SIC e del SIM autorizzati dal Consiglio federale: rispetto alla lista del 2013 tale aumento è stato pari al 22 per cento per il SIC e al 56 per cento per il SIM. Soltanto in un'occasione il Consiglio federale ha deciso di stralciare dalla lista taluni servizi partner, ossia nel 2018, quando sono stati rimossi vari contatti del SIM.

Di norma i servizi problematici o improduttivi vengono spostati nelle categorie «inattivo» o «da valutare». In queste due categorie rientrano peraltro circa il 50 per cento dei contatti del SIM e poco meno del 30 per cento dei contatti del SIC.

Se il Consiglio federale si limita ad autorizzare l'instaurazione di contatti supplementari senza nel contempo operare stralci, con il passare del tempo la lista finirà per contemplare i servizi di gran parte dei Paesi, riducendo così i margini di manovra del Consiglio federale e rendendo la procedura di autorizzazione politicamente irrilevante. V'è inoltre da chiedersi a quale scopo il Consiglio federale abbia autorizzato un numero così elevato di contatti che il SIC e il SIM classificano come inattivi o i cui potenziali benefici richiedono una valutazione della durata di anni.

La DelCG ritiene che non spetti all'organo di alta vigilanza parlamentare valutare caso
per caso in che modo il SIC e il SIM o il Consiglio federale, nel concedere l'autorizzazione, soppesino i benefici informativi e i rischi politici derivanti dalla collaborazione con un determinato servizio partner. La DelCG deve tuttavia assicurarsi che il Consiglio federale possa fondare le sue decisioni sulle informazioni necessarie e che sfrutti a dovere dette informazioni. Date queste premesse, la DelCG ha chiesto che le venisse presentata la lista dei contatti con l'estero, cosa che il direttore del SIC e il capo del SIM hanno fatto il 25 agosto 2021.

Alla luce dei ragguagli ottenuti, con lettera dell'8 settembre 2021 la DelCG ha quindi chiesto al Consiglio federale di sottoporre a una verifica approfondita la lista dei contatti con l'estero per il 2022. Il Consiglio federale è in particolare chiamato a stabilire quali contatti possano essere stralciati, quale utilità abbiano le categorie «inattivo» e «da valutare» e quali informazioni gli occorrano per assicurare la direzione politica dei contatti con l'estero.

La DelCG ha inoltre rammentato al Consiglio federale che l'articolo 100 LM, che disciplina la sicurezza militare e quindi anche il Servizio per la protezione preventiva dell'esercito (SPPEs), non si pronuncia riguardo agli eventuali contatti con l'estero

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del SPPEs. Le disposizioni concernenti il servizio di promovimento della pace dovrebbero tuttavia costituire una base legale sufficiente per i contatti di tale servizio con organizzazioni partner in relazione a impieghi all'estero.

Attualmente il Consiglio federale autorizza i contatti con l'estero del SPPEs applicando per analogia la procedura prevista dall'articolo 99 capoverso 6 LM. A giudizio della DelCG, è tuttavia auspicabile che in futuro l'autorizzazione di tali contatti venga disciplinata nell'ordinanza sulla sicurezza militare256.

5.6

Acquisizione di informazioni soggetta ad autorizzazione

In virtù dell'articolo 26 LAIn, il SIC può adottare misure di acquisizione di informazioni soggette ad autorizzazione. In particolare può infiltrarsi nei sistemi informatici di terzi (cfr. n. 5.3), utilizzare i cosiddetti cacciatori di IMSI (IMSI-Catcher)257 e apparecchi di localizzazione GPS, nonché utilizzare apparecchi di sorveglianza al fine di registrare immagini e suoni nei luoghi non pubblici. Ha anche il diritto di adottare misure previste dalla legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT)258.

Se intende ordinare una di queste misure di acquisizione, il SIC deve chiederne previamente l'autorizzazione al TAF. Se accordata, l'autorizzazione è valida per tre mesi al massimo e può essere prorogata di volta in volta di tre mesi al massimo (art. 29 cpv. 1 e 6 LAIn). Ottenuta l'autorizzazione giudiziaria, si tratta quindi di procurarsi il nullaosta politico: a tal fine, il capo del DDPS è tenuto a consultare il capo del DFGP e il capo del DFAE (art. 30 LAIn). Il DDPS, il DFGP e il DFAE sono rappresentati in seno alla GSic e in occasione di ogni riunione della giunta ricevono dal SIC una panoramica delle misure in corso e dei loro risultati. La panoramica è trasmessa anche alla DelCG.

Il presidente della corte competente del TAF (Corte I) redige ogni anno un rapporto d'attività all'attenzione della DelCG (art 29 cpv. 8 LAIn). Questo rapporto consente alla DelCG di farsi un'idea di come il TAF elabori le richieste del SIC relative alle misure per acquisire le informazioni soggette ad autorizzazione e sugli eventuali aspetti problematici. Di norma, non vi è alcuna necessità di illustrare nel rapporto dettagli operativi sulle misure approvate. Per la DelCG rivestono per contro interesse le indicazioni concernenti eventuali disposizioni procedurali poco congrue che potrebbero richiedere interventi a livello legislativo.

Nel 2019 la DelCG ha reso noto per la prima volta il numero di richieste del SIC che il TAF ha respinto o accolto solo in parte259. Nel rapporto d'attività concernente il 256 257

Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla sicurezza militare (OSM; RS 513.61).

International Mobile Subscriber Identity, Dispositivo per l'identificazione e la localizzazione di persone mediante i loro telefoni mobili.

258 Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1).

259 Nel 2018 il TAF ha accolto parzialmente soltanto tre richieste del SIC, mentre nel 2019 i casi di accoglimento parziale sono stati solo due. Cfr. rapporto annuale 2019 delle CdG e della DelCG del 28 gennaio 2020, n. 4.4 (FF 2020 2659, in particolare 2723).

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2020 il TAF ha comunicato di avere per la prima volta respinto tre misure di acquisizione chieste dal SIC. Il 9 febbraio 2021, giorno in cui il TAF ha presentato il rapporto d'attività, la DelCG ha esaminato più da vicino i casi interessati.

Il primo riguardava le misure di acquisizione disposte dal SIC nei confronti di terzi.

Ai sensi dell'articolo 28 LAIn è considerato terzo colui i cui collegamenti di telecomunicazione, sistemi o reti informatici sono «utilizzati» dalla persona da sorvegliare per trasmettere, ricevere o conservare informazioni. Il TAF ha sottolineato che la qualifica di terzo giusta l'articolo 28 LAIn non può essere interpretata per analogia con il diritto processuale penale (art. 270 lett. b CPP) e che la definizione ai sensi della LAIn è da ritenersi più restrittiva. Il TAF ha accolto tale richiesta soltanto dopo che il SIC ha fornito degli elementi a dimostrazione del fatto che le persone in questione costituivano una concreta minaccia per la sicurezza interna e non potevano quindi essere considerate terzi, bensì soggetti sorvegliati.

In un altro caso, il SIC non ha potuto dimostrare sufficientemente in che modo determinate attività svolte all'estero costituissero una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna (art. 27 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con art. 19 cpv. 2 LAIn).

Poiché la sussistenza di tale minaccia concreta è il presupposto dell'autorizzazione della misura di acquisizione, anche in questo caso il TAF ha respinto la richiesta del SIC.

A giudizio della DelCG, i casi summenzionati dimostrano che il TAF ha la capacità e la volontà di esaminare con attenzione le norme legali sull'autorizzazione delle misure di sorveglianza e di assicurarne il rispetto.

Dal 2019 la DelCG esige che il SIC le presenti un rapporto sulle misure di acquisizione di informazioni soggette ad autorizzazione secondo l'articolo 26 LAIn e sulle misure contro le reti informatiche ubicate all'estero secondo l'articolo 37 LAIn. In questo rapporto, il SIC valuta l'utilità delle misure e affronta anche gli aspetti tecnici e le questioni relative alle risorse. La DelCG ha preso visione di tale rapporto il 27 ottobre 2021.

5.7

Operazioni e fonti

Nel corso dell'anno in rassegna la DelCG si è occupata approfonditamente degli accertamenti operativi. Il 29 novembre 2018 l'autorità di vigilanza sulle attività informative (AVI-AIn) aveva chiesto, nel contesto della verifica 18-5 (Condotta delle operazioni / ritmo di condotta), che il SIC desse una definizione della nozione di accertamenti operativi e facesse chiarezza sulle differenze tra questi e le operazioni.

Il 10 dicembre l'allora capo del DDPS aveva perciò incaricato il SIC di tenere conto della richiesta dell'AVI-AIn.

Nel febbraio del 2019 la Direzione del SIC ha esaminato varie proposte di definizione dei concetti di «operazione» e «accertamento operativo». Una di queste prevedeva di considerare «operazioni» soltanto i casi che implicassero l'adozione di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. Tale soluzione avrebbe tuttavia ridimensionato in modo inammissibile la portata dell'obbligo di riferire ogni anno in merito alle operazioni previsto dall'articolo 19 OAIn.

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Il SIC ha infine optato per una soluzione meno radicale, ritenendo «operazioni» le iniziative aventi carattere prioritario che «in via eccezionale» ­ p. es. in presenza di gravi rischi politici o in caso di impiego straordinariamente ingente di personale, materiale e fondi ­ possono essere realizzate senza adottare misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, purché ciò venga motivato per scritto.

La nuova definizione data dal SIC e scaturita dal rapporto di controllo 18-5 dell'AVIAIn prevede che, in linea di principio, le operazioni contemplino misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. La DelCG è tuttavia dell'avviso che ciò non sia corretto: se dall'articolo 33 capoverso 1 LAIn si evince chiaramente che le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione possono essere adottate soltanto nell'ambito di un'operazione, non è infatti vero il contrario, e cioè che le operazioni debbano di norma contemplare misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.

Come rilevato dalla DelCG, il SIC svolge accertamenti operativi con una frequenza dieci volte maggiore rispetto a quella con cui effettua operazioni, e taluni di questi sono in corso da più anni pur non avendo prodotto risultati convincenti. Circa un quarto degli accertamenti è inoltre condotto congiuntamente con partner esteri. Secondo la DelCG, non è accettabile che tali delicate attività di acquisizione siano sottratte all'obbligo di riferire al capo del DDPS e alla DelCG stabilito dall'articolo 19 OAIn. A giudizio della DelCG sarebbe inammissibile anche avvalersi di fonti umane nell'ambito di accertamenti operativi o accertamenti operativi congiunti senza poi riferire in merito conformemente all'articolo 19 OAIn.

Nel rapporto di verifica 20-13 (Accertamenti operativi) l'AVI-AIn ha raccomandato di definire meglio le differenze tra accertamenti operativi e operazioni. Secondo la DelCG sarebbe senz'altro opportuno precisare i contorni dei criteri attuali, vale a dire «importanza», «entità», «oneri» e «tutela del segreto» secondo l'articolo 12 OAIn.

Occorre tuttavia garantire che il capo del DDPS venga informato in merito alle attività operative soltanto in casi eccezionali. Gli accertamenti operativi vanno pertanto considerati operazioni di ordinaria amministrazione, vale a dire «normali attività informative di acquisizione»
secondo l'articolo 12 OAIn. La DelCG non ritiene tuttavia utile introdurre ulteriori criteri privi di base legale, come proposto dall'AVI-AIn.

Come chiesto dal capo del DDPS, il suo consulente in materia di attività informative e alcuni esponenti del SIC hanno incontrato l'AVI-AIn il 18 gennaio 2021 per discutere le implicazioni della nuova raccomandazione formulata da quest'ultima. Con lettera del 25 gennaio 2021, il capo del DDPS ha trasmesso al SIC la raccomandazione perché l'attuasse, puntualizzando che avrebbe dovuto strutturare meglio lo svolgimento degli accertamenti operativi mantenendo però invariati i criteri di distinzione tra operazioni e accertamenti operativi.

Il 20 gennaio 2021 la DelCG ha sentito il direttore dell'AVI-AIn e il responsabile delle verifiche di quest'ultima e ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo all'attuazione della raccomandazione in questione. Il 31 marzo 2021 si è poi intrattenuta con il vicedirettore del SIC sulla distinzione tra operazioni, accertamenti operativi e ordinaria amministrazione, mentre il 27 maggio 2021 ha espresso le proprie riflessioni e inquietudini al capo del DDPS.

Il 2 agosto 2021 il direttore del SIC ha comunicato al capo del DDPS che il servizio aveva iniziato a documentare sistematicamente gli accertamenti operativi, avvio e 116 / 146

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conclusione compresi. Lo ha inoltre informato del fatto che il SIC aveva definito i criteri di distinzione tra le operazioni e gli accertamenti operativi.

Secondo la DelCG, non vi sono garanzie che, grazie a questi criteri, il SIC conduca le proprie operazioni, gli accertamenti operativi e le altre attività di acquisizione delle informazioni conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. A suo giudizio vi è piuttosto il rischio che la nuova interpretazione del concetto di «operazione» proposta dall'AVI-AIn possa ripercuotersi negativamente sull'obbligo di riferire al capo del DDPS e quindi anche alla DelCG, nonostante le basi legali e le circostanze siano di fatto rimaste immutate.

La DelCG ha focalizzato la propria attenzione anche sui rapporti concernenti le operazioni e le fonti umane. A suo avviso, è di fondamentale importanza che il SIC possa dimostrare il potenziale di una fonte per giustificare dinanzi al capo del DDPS la prosecuzione del suo utilizzo. Già nel 2018 la DelCG aveva chiesto al SIC di esporre in rubriche distinte i risultati prodotti dalle fonti e il loro potenziale futuro in termini di acquisizione delle informazioni260. Nel rapporto successivo il SIC aveva modificato di conseguenza la struttura della tabella.

Tuttavia, quando il direttore del SIC e il suo vice hanno presentato alla DelCG la documentazione relativa alle fonti umane il 31 marzo 2021, la Delegazione ha constatato l'assenza di chiare indicazioni sui benefici che il SIC si attendeva di trarre da queste. Con lettera del 15 giugno 2021, ha quindi chiesto al capo del DDPS di provvedere affinché il SIC indicasse esplicitamente l'utilità potenziale della fonte oltre ai risultati prodotti. Il 16 agosto 2021 il capo del DDPS ha assicurato che i rapporti futuri avrebbero nuovamente incluso informazioni circa l'utilità potenziale delle fonti umane.

La raccomandazione 12 rivolta dalla DelCG nell'ambito dell'ispezione relativa all'affare Daniel Moser261 prevede che il capo del DDPS informi immediatamente la DelCG nel caso in cui il SIC abbia notizia dell'apertura di un procedimento penale nei confronti di una fonte o di una ex fonte, o dell'arresto di questa. Nell'anno in rassegna il DDPS ha ottemperato a quest'obbligo. La raccomandazione dispone inoltre che il capo del DDPS comunichi in tempo utile alla DelCG la
sua valutazione dell'affare e le misure decise. Tale valutazione non ha tuttavia avuto luogo. Il 15 giugno 2021 la DelCG ha perciò scritto al capo del DDPS chiedendo che in futuro la raccomandazione fosse attuata sotto ogni aspetto. Il 16 agosto 2021 il capo del DDPS ha assicurato che il DDPS si stava adoperando allo scopo di fornire tempestivamente le informazioni richieste sull'affare e sulle misure adottate, aggiungendo tuttavia che tali casi sono spesso complessi e possono avere sviluppi imprevisti. Per tale motivo, per la Direzione del DDPS può rivelarsi arduo fornire una valutazione definitiva di un caso prima che questo si sia concluso, in particolare se è in corso un procedimento penale. La DelCG tiene nondimeno a precisare che non si aspetta una valutazione

260

Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG delle Camere federali del 28 gennaio 2019, n. 4.5 (FF 2019 2359, in particolare 2431).

261 Ispezione a seguito dell'arresto di un'ex fonte del SIC in Germania. Rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione del 13 marzo 2018 (FF 2018 4303, in particolare 4370); cfr. anche il rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG delle Camere federali del 28 gennaio 2019, n. 4.5 (FF 2019 2359, in particolare 2431).

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dettagliata che tenga conto dell'esito di un procedimento penale protrattosi magari per anni, bensì una stima rapida delle ripercussioni per la fonte e per il SIC.

5.8

Modifiche delle basi legali inerenti alle attività informative

Il 1° dicembre 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche di ordinanza che si ripercuotono sulle attività informative262. Tali modifiche sono riconducibili a vari interventi della DelCG, alcuni dei quali risalenti a più anni prima.

Il nuovo articolo 33 OAIn prevede che le autorità d'esecuzione cantonali possano comunicare ad altre autorità cantonali valutazioni della situazione e dati il cui trattamento è di competenza del Cantone. Se un'autorità d'esecuzione cantonale ha ricevuto dati dal SIC, prima di comunicarli è in linea di principio tenuta a richiedere il consenso di quest'ultimo. È prevista un'eccezione in caso d'urgenza, come disciplinato dal nuovo articolo 33a OAIn. La modifica deriva da un dubbio sollevato dal Cantone di Ginevra e riguardante la possibilità di trasmettere i rapporti del SIC al capo del Dipartimento cantonale della sicurezza. La DelCG aveva approfondito tale questione in occasione della conferenza con gli organi di vigilanza parlamentare cantonali tenutasi il 26 febbraio 2019263.

Un'altra modifica concerne i destinatari del rapporto d'attività del TAF: la DelCG ritiene che, a tenore dell'articolo 29 capoverso 8 LAIn, tale rapporto sia destinato esclusivamente all'organo di alta vigilanza. Nell'estate del 2018 la DelCG aveva pertanto chiesto di abrogare l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn)264, che prevedeva la trasmissione del rapporto all'AVI-AIn265. Il Consiglio federale ha accolto la richiesta, abrogando dunque la disposizione in questione.

Contestualmente a una domanda di vigilanza, lo scorso anno la DelCG ha poi rilevato la necessità di modificare l'articolo 1 numero 9 dell'ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali266. Nel rapporto dello scorso anno la DelCG aveva riferito in modo esaustivo in merito alla genesi storica della disposizione e al fatto che fosse venuta meno la sua utilità ai fini delle attività informative267. Stralciando il «SIC» dall'articolo 1 numero 9 dell'ordinanza si è dunque esaudito un desiderio della DelCG.

262 263 264 265 266 267

Il Consiglio federale mette in vigore delle modifiche alle ordinanze sulle attività informative, comunicato stampa del Consiglio federale del 27 ottobre 2021.

Rapporto annuale 2019 delle CdG e della DelCG delle Camere federali del 28 gennaio 2020, n. 4.10 (FF 2020 2659, in particolare 2744).

Ordinanza del 16 agosto 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn; RS 121.3).

Rapporto annuale 2018 delle CdG e della DelCG delle Camere federali del 28 gennaio 2019, n. 4.3 (FF 2019 2359, in particolare 2427).

Ordinanza del 10 novembre 2004 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (RS 312.3).

Rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCG delle Camere federali del 26 gennaio 2021, n. 5.13 (FF 2021 570).

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Il Consiglio federale ha infine sottoposto al Parlamento una modifica delle disposizioni legali concernenti il servizio delle attività informative dell'esercito. L'articolo 99 LM incentra tali attività principalmente sulle minacce provenienti dall'estero, riguardino esse la difesa nazionale, il servizio di promovimento della pace o il servizio d'appoggio all'estero. Il servizio d'appoggio in Svizzera non viene deliberatamente menzionato perché il legislatore aveva inteso ribadire il ruolo prioritario del SIC all'interno dei confini nazionali.

Quando vengono svolti impieghi in servizio d'appoggio in Svizzera, il Servizio informazioni dell'esercito fa tuttavia parte della rete informativa del SIC. Questo disciplina quindi le modalità d'impiego impartendo previamente le relative istruzioni. In virtù di tali istruzioni, le truppe possono ricevere informazioni da parte delle autorità civili, raccoglierle da sé o analizzarle. In tale contesto l'esercito fa un proprio bilancio della situazione, in particolare per quanto riguarda la tutela delle truppe sul campo.

Il tenore attuale dell'articolo 99 LM esclude però che il Servizio informazioni dell'esercito possa svolgere il suo ruolo all'interno della rete informativa in caso di servizio d'appoggio in Svizzera. Quando nel 2017 l'organo di vigilanza di allora aveva messo in risalto il problema, la DelCG ne aveva condiviso le valutazioni e, lo stesso anno, aveva proposto al capo del DDPS di modificare l'articolo 99 LM. La corrente revisione della legge militare268 recepisce tale istanza della DelCG.

5.9

Esplorazione radio ed esplorazione dei segnali via cavo

Nell'anno in rassegna la DelCG si è occupata a fondo degli sviluppi nel campo dell'esplorazione dei segnali via cavo. A questo riguardo il 9 febbraio 2021 ha sentito alcuni rappresentanti del TAF. Il 1° luglio 2021 ha inoltre preso atto del certificato di prestazione annuale COMINT (Communications Intelligence) e del rapporto annuale dell'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo (ACI). L'8 aprile 2021 la DelCG ha poi svolto una visita di servizio della durata di un giorno presso il COE e il 25 agosto 2021, nell'ambito dell'alta vigilanza sui progetti classificati del servizio delle attività informative, è stata informata riguardo all'avanzamento del programma di acquisto di impianti per l'esplorazione radio. In primavera il COE aveva peraltro già fornito alla DelCG ragguagli circostanziati sull'evoluzione dei costi relativi alla tecnologia di esplorazione dei segnali via cavo.

Nel complesso la DelCG ha rilevato che le informazioni ottenute grazie all'esplorazione dei segnali via cavo non hanno ancora raggiunto la qualità auspicata. A giudizio della DelCG ciò è dovuto a motivi di ordine geografico, tecnico e di risorse a disposizione.

La DelCG ritiene che l'esplorazione dei segnali via cavo possa soddisfare i requisiti legali soltanto se stabilmente estesa ai segnali in transito attraverso la Svizzera. Il TAF

268

Cfr. oggetto del Consiglio federale del 1° settembre 2021 (Legge militare e dell'organizzazione dell'esercito. Modifica, 21.061).

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potrà autorizzare la proroga sistematica dei mandati di esplorazione soltanto se l'accesso a utenti in Svizzera resta un'eccezione. Tale accesso rientra infatti tra le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 26 LAIn.

Benché nell'anno in rassegna l'esplorazione dei segnali via cavo abbia fornito risultati migliori del passato e siano state approfondite le conoscenze sugli aspetti tecnici, essa non può prescindere dall'accesso sistematico ai punti attraverso i quali passa, e può essere deviato, il traffico transfrontaliero. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione del TAF, nell'anno in rassegna il COE ha migliorato l'accesso a tali punti.

La DelCG si è intrattenuta con il capo del COE e con il capo dell'esercito, rispettivamente l'8 aprile e il 1° luglio 2021, riguardo all'organico a disposizione del COE per l'esplorazione dei segnali via cavo. La DelCG è dell'avviso che al COE debbano essere assegnate risorse supplementari, se si intende potenziare stabilmente il settore. A questo riguardo, occorrerà anche esaminare il rapporto tra i costi degli investimenti per gli impianti tecnici e i benefici attesi sotto il profilo delle attività informative.

I requisiti posti all'esplorazione dei segnali via cavo sono elevati anche dal punto di vista giuridico: secondo l'articolo 39 capoverso 3 LAIn «non è ammesso utilizzare come chiavi di ricerca dati riguardanti persone fisiche o giuridiche svizzere». Nel 2020 il TAF si è visto costretto a respingere due domande di esplorazione del SIC e a esigere un completamento degli atti (art. 41 cpv. 2 in combinato disposto con art. 29 cpv. 5 LAIn). Il TAF ha dato un'interpretazione diversa, rispetto al SIC, della nozione di «fatti che avvengono all'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza» (art. 39 cpv. 1 LAIn). Secondo i giudici del TAF, il nesso con l'estero deve riferirsi ai fatti e non alla provenienza dell'informazione269. Nel complesso la DelCG ha potuto constatare che il TAF applica una prassi rigorosa per quanto riguarda le autorizzazioni, ma questa non è d'ostacolo ai lavori necessari per lo sviluppo dell'esplorazione dei segnali via cavo.

A differenza dell'esplorazione dei segnali via cavo, l'esplorazione radio ha fatto segnare un lieve calo del volume dei dati ma ha continuato a fornire risultati preziosi. Il
volume dipende tuttavia in ampia misura da quanto tempo resteranno in funzione determinati sistemi di comunicazione o tecnologie. In occasione di una visita di servizio, la DelCG è stata comunque informata in merito alle prospettive dell'esplorazione radio.

5.10

Obblighi di informazione e di comunicazione

Il Consiglio federale stabilisce ogni anno in un elenco non pubblico quali fatti e constatazioni devono essere comunicati spontaneamente al SIC (art. 20 cpv. 4 LAIn). In questo elenco classificato come confidenziale il Consiglio federale deve inoltre definire l'estensione dell'obbligo e disciplinare la procedura di comunicazione. La DelCG ha preso conoscenza dell'elenco il 27 ottobre 2021.

269

Cfr. in merito anche il messaggio del 19 febbraio 2014 concernente la LAIn (FF 2014 1885, in particolare 1922).

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Il 25 agosto 2021 la DelCG si è occupata della raccolta dei dati concernenti i viaggi, che consentono al SIC di trattare le informazioni relative a viaggi, soggiorni e contatti delle persone osservate (TRAVINT, Travel Intelligence). Su incarico della DelCG, il SIC stila ogni anno un relativo rapporto.

La Delegazione ha rilevato che, a causa delle restrizioni di viaggio imposte a seguito dell'epidemia di COVID-19, TRAVINT ha raccolto un volume di dati nettamente inferiore a quello degli anni precedenti. Rispetto al 2020, la percentuale di corrispondenze ha però avuto tuttavia un'impennata. Interpellato al riguardo, il SIC ha precisato che nel Sistema di analisi integrale del Servizio delle attività informative della Confederazione (IASA SIC) sono registrate principalmente persone che non possono rinunciare a viaggiare nemmeno in presenza di una pandemia. Nell'anno in rassegna sono inoltre state registrate in IASA SIC svariate migliaia di nuove persone, il che ha prodotto un aumento della percentuale di corrispondenze.

Il SIC utilizza il sistema d'informazione Quattro P per trattare i dati concernenti documenti d'identità e fotografie raccolti dalle autorità di controllo delle frontiere. Ciò concerne i viaggiatori provenienti da 40 Stati non membri dell'UE. Delle persone registrate in questo sistema nel 2021, 2500 avevano un nesso con l'area di competenza del SIC.

Conformemente alla LStrI270, la SEM può obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli provenienti da Paesi al di fuori dello spazio Schengen, dati sulle persone trasportate (art. 104 cpv. 1 LStrI). Tra queste possono esservi anche cittadini svizzeri. Tali informazioni sui passeggeri, i cosiddetti dati API (Advanced Passenger Information), contengono in particolare i dati personali dei passeggeri e informazioni sul loro passaporto.

L'obbligo di comunicazione permette alla SEM di combattere le entrate illegali e può essere esteso ad altri voli qualora fedpol e SIC ne facciano richiesta. La decisione che impone a un aeroporto di rilevare i dati API è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale (art. 104 cpv. 5 LStrI)271. Attualmente sono comunicati al SIC i dati API rilevati da 23 aeroporti di 14 Paesi. I dati sono trasmessi automaticamente in forma elettronica (art. 104b
cpv. 1 LStrI).

Nell'anno in rassegna sono stati esaminati circa 0,7 milioni di dati concernenti i passeggeri, e questi hanno permesso di individuare circa 4000 persone che presentavano un nesso con la sfera d'attività del SIC. Secondo il rapporto del SIC del 28 luglio 2021, queste persone presentano un nesso con il terrorismo, le armi di distruzione di massa, lo spionaggio o l'estremismo violento. Se una persona è nota al SIC per i suoi legami con l'estremismo violento, i suoi dati API sono registrati nel Sistema di analisi integrale dell'estremismo violento (IASA-GEX SIC).

A differenza di altri settori di competenza del SIC, l'estremismo violento non figura tuttavia tra i motivi che secondo la LStrI legittimano il rilevamento dei dati API (art. 104 cpv. 1bis lett. b LStrI). Il SIC non dispone quindi di una base legale che lo

270

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).

271 Cfr. www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/einreise/api/info-luftverkehr.html

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abiliti a registrare i dati API nel sistema IASA-GEX SIC. Con riferimento all'estremismo violento, sia esso di sinistra o di destra, vi sono dubbi circa la legittimità della registrazione di dati il cui rilevamento avviene principalmente in relazione alla migrazione. A seguito di una domanda di vigilanza (cfr. n. 5.11.4) la DelCG ha tuttavia potuto appurare che, nonostante il chiaro dettato della LStrI, il SIC aveva registrato dati API nel sistema IASA-GEX SIC.

Il 27 ottobre 2021 la DelCG ha dibattuto la problematica con l'IFPDT. Questo ha condiviso la tesi della DelCG e ha comunicato la propria intenzione di compiere accertamenti presso il SIC. Il 28 ottobre 2021, nel corso di un colloquio con il capo del DDPS, il direttore ad interim del SIC ha poi confermato che la registrazione dei dati API in relazione all'estremismo violento non era legittima e ha promesso che avrebbe chiarito la situazione giuridica dei dati già registrati. Con lettera del 15 novembre 2021 la DelCG ha quindi chiesto al SIC di informarla, nell'ambito del successivo rapporto TRAVINT, sulla legalità del trattamento di dati API in relazione all'estremismo violento. Al SIC è stato inoltre chiesto di specificare quali provvedimenti aveva adottato o previsto di adottare al fine di ripristinare una situazione conforme al diritto per quanto concerne tali dati.

5.11

Prassi del SIC in materia di diritto d'accesso

5.11.1

Accesso secondo la legge sulla protezione dei dati

In virtù della LAIn, il SIC dispone di undici sistemi d'informazione per trattare i dati che raccoglie. Conformemente all'articolo 63 capoverso 1 LAIn, il diritto di accesso ai dati registrati nel PES (Presentazione elettronica della situazione), nel Portale OSINT (Open Source Intelligence), in Quattro P e nei sistemi di memorizzazione di cui agli articoli 58 e 36 capoverso 5 LAIn nonché ai dati amministrativi del GEVER SIC è retto dalla LPD.

In virtù dell'articolo 8 LPD, in linea di principio il richiedente ha pieno accesso a tutti i dati che lo concernono contenuti in tali sistemi e può chiedere al SIC che questi vengano corretti o cancellati. In caso di informazioni incomplete, il SIC è tenuto a comunicare quelle che ha omesso di fornire, ad esempio la provenienza di una comunicazione o il suo destinatario, e se rifiuta di farlo, è tenuto a emanare una decisione, contro la quale può essere proposto ricorso dinanzi al TAF.

In presenza di interessi preponderanti, fondandosi sull'articolo 9 LPD il SIC può tuttavia rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni. Anche in tal caso il SIC deve emanare una decisione, la quale può essere impugnata dinanzi al TAF.

5.11.2

Differimento dell'accesso a tutela del segreto

La procedura di accesso ai dati dei sistemi IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC, del Sistema d'informazione per l'esplorazione delle comunicazioni (ISCO), della me-

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moria dei dati residui e di GEVER SIC (art. 63 cpv. 2 LAIn) differisce da quella prevista dalla LPD. Se interessi preponderanti del SIC, delle autorità di perseguimento penale o di terzi esigono il mantenimento del segreto, il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione. Nel caso in cui tutti i dati in suo possesso siano tutelati dal segreto, il SIC informa il richiedente del differimento dell'informazione senza fornire altri ragguagli. Un esempio concreto di tale procedura è descritto al capitolo 5.11.4.

L'articolo 63 LAIn non stabilisce espressamente in che modo il SIC debba comunicare le informazioni quando non sussiste alcun interesse al mantenimento del segreto riguardo ai dati del richiedente contenuti nei sistemi di cui all'articolo 63 capoverso 2 LAIn272. È tuttavia evidente che in tal caso si applica l'articolo 8 LAIn, che prevede il pieno diritto d'accesso. Non vi è infatti altro modo per assicurare la coerenza con l'articolo 63 capoverso 4 LAIn, secondo il quale l'informazione va fornita conformemente alla LPD non appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto.

Da più domande rivolte da varie persone alla DelCG si evince che spesso il SIC accorda l'accesso alla maggior parte delle informazioni contenute nei sistemi di cui all'articolo 63 capoverso 2 LAIn, differendo unicamente la comunicazione di taluni documenti.

Il SIC ha di norma concesso il pieno accesso ai documenti relativi al richiedente se questi si trovavano nei sistemi di cui all'articolo 63 capoverso 2 LAIn e non sussisteva alcun interesse al mantenimento del segreto. Talvolta ha nondimeno limitato abusivamente l'accesso, ad esempio anonimizzando l'ente cantonale o federale da cui era giunta la segnalazione al SIC273. Secondo l'articolo 8 LPD, il SIC è invece tenuto a fornire le informazioni disponibili sull'origine dei dati o sui loro destinatari, così da permettere al richiedente di esercitare il diritto d'accesso anche nei confronti di questi ultimi.

In alcuni casi il SIC ha comunicato il differimento dell'informazione coperta da segreto indirizzando a tutti i richiedenti una lettera standard. Conformemente alle direttive interne del SIC concernenti il trattamento delle domande d'accesso, tale comunicazione ha sempre lo stesso tenore, e cioè che l'informazione concernente i dati contenuti
nei sistemi di cui all'articolo 63 capoverso 2 LAIn è differita274. La comunicazione ha tuttavia destato una legittima perplessità nei richiedenti cui erano state 272

A contare dal 16 luglio 2012, il diritto d'accesso previsto dalla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) operava una distinzione esplicita tra il pieno diritto d'accesso secondo la LPD (art. 18 cpv. 1 LMSI) e il differimento dell'informazione in presenza di interessi preponderanti o nel caso in cui non fossero trattati dati del richiedente (art. 18 cpv. 2 LMSI). Nel mutuare tale procedura per disciplinare l'accesso ai sistemi di cui all'art. 63 cpv. 2 LAIn è stata involontariamente omessa la prima parte della regolamentazione.

273 La DelCG aveva rilevato tale irregolarità già nel 2019, nella risposta fornita dal SIC a una consigliera nazionale. Cfr. rapporto annuale 2019 delle CdG e della DelCG delle Camere federali del 28 gennaio 2020, n. 4.9.5 (FF 2020 2659).

274 Si veda il n. 2.4 delle Direttive del 30 ottobre 2020 concernenti il trattamento di richieste di informazioni nei sistemi di informazione e di memorizzazione del SIC: nella lettera è data al richiedente una comunicazione che ha sempre lo stesso tenore (cfr. art. 66 cpv. 1 in combinato disposto con art. 63 cpv. 3 LAIn) e dalla quale non si evince se il SIC abbia trattato o no dati che lo riguardano nei sistemi di cui all'art. 63 cpv. 2 LAIn.

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fornite informazioni riguardo a specifici documenti. In una nota trasmessa alla DelCG nel dicembre del 2020, il SIC ha però confermato la correttezza della prassi, ribadendone la legittimità dinanzi all'IFPDT nel gennaio del 2021.

In un altro caso, il SIC ha accordato a un'organizzazione l'accesso a quasi tutti i dati contenuti nei sistemi di cui all'articolo 63 capoverso 2 LAIn, confermando nondimeno l'esistenza di alcuni documenti di cui aveva differito l'informazione, senza tuttavia rivelare alcun dato confidenziale. In questo caso non si è però servito della lettera standard prevista dalle direttive interne.

Alla luce della prassi eterogenea del SIC, la DelCG ha ritenuto necessario sottoporre a un'analisi approfondita le basi legali concernenti il differimento dell'informazione secondo l'articolo 63 capoverso 2 LAIn. Ha quindi chiesto all'AVI-AIn, che già il 23 dicembre 2000 aveva redatto un rapporto di verifica al riguardo, di fornire un'analisi del quadro legale pertinente. Con lettera del 4 marzo 2021, l'AVI-AIn ha risposto che il rapporto di verifica menzionato non aveva riguardato la problematica in questione e che comunque la valutazione giuridica della stessa non rientrava tra le sue responsabilità275.

Secondo l'articolo 63 capoverso 3 LAIn, i richiedenti possono domandare all'IFPDT di verificare la legittimità del differimento. Poiché questi si sono rivolti anche alla DelCG, nell'aprile del 2021 la Delegazione ha chiesto all'IFPDT di presentarle un rapporto in cui si pronunciasse su tali casi e analizzasse in maniera generale se il SIC aveva applicato correttamente l'articolo 63 capoverso 2 LAIn.

Nel rapporto del 29 settembre 2021 l'IFPDT ha riferito che, seguendo il suo consiglio, il SIC aveva nel frattempo provveduto ad adeguare la prassi relativa al differimento dell'informazione. Se è possibile accordare il pieno accesso secondo l'articolo 8 LPD a una parte dei dati contenuti nei sistemi di cui all'articolo 63 capoverso 2 LAIn, per differire l'informazione concernente gli altri dati coperti da segreto il SIC applica la procedura di cui all'articolo 9 LPD. A giudizio dell'IFPDT ciò rafforza la posizione giuridica dei richiedenti interessati, in quanto possono ricorrere al TAF riguardo a tutte le informazioni ottenute sui dati che li concernono senza doversi rivolgere anche all'IFPDT.
Già in occasione degli accertamenti compiuti a seguito della domanda presentata dall'associazione «dirittifondamentali.ch», la DelCG aveva criticato le norme sul differimento dell'informazione per i dati contenuti nei sistemi di cui all'articolo 63 capoverso 2 LAIn. Più in particolare, dal tenore di tali disposizioni non si evince chiaramente come queste si applichino a più sistemi276. Rispetto alle norme prima previste nella LMSI, tali disposizioni risultano inoltre incomplete, e quella secondo cui la comunicazione del differimento deve avere sempre lo stesso tenore non è praticabile.

Benché abbia elaborato tali disposizioni e le abbia difese in Parlamento, il SIC non è stato in grado di applicarle in modo coerente.

275

L'AVI-AIn ha precisato nondimeno che la DelCG aveva posto quesiti interessanti che meritavano di essere approfonditi, ad esempio da parte dell'Ufficio federale di giustizia o di un perito esterno.

276 Rapporto annuale 2019 delle CdG e della DelCG delle Camere federali del 28 gennaio 2020, n. 4.9.4 (FF 2020 2659, in particolare 2735).

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Alla luce di quanto precede, la DelCG accoglie con favore il fatto che il SIC abbia aggiornato la propria prassi conformemente alle considerazioni proposte dall'IFPDT.

Il fatto che ciò si sia verificato quattro anni dopo l'entrata in vigore della LAIn ha tuttavia comportato una sistematica disparità di trattamento nei confronti delle persone le cui richieste di informazioni sono state precedentemente trattate dal SIC. Dopo averne discusso con la DelCG il 27 ottobre 2021, l'IFPDT ha pertanto raccomandato al SIC di notificare a posteriori una decisione sul differimento delle informazioni secondo l'articolo 9 LPD a un'organizzazione che si era rivolta alla DelCG, in modo da sostituire così la comunicazione standard oggettivamente fuorviante.

A giudizio della DelCG occorre inoltre che la modifica della prassi decisa dal SIC dia luogo a una revisione delle direttive interne sul trattamento delle domande di accesso.

Il SIC aveva del resto modificato tali direttive già nell'ottobre del 2020, indottovi da una richiesta formulata dalla DelCG a seguito della domanda di «dirittifondamentali.ch».

5.11.3

Differimento dell'informazione per assenza di dati: modifiche della prassi

La DelCG ha rilevato una certa incoerenza anche nella prassi concernente il differimento dell'informazione previsto dall'articolo 63 capoverso 5 LAIn nel caso in cui nessun dato del richiedente sia trattato nei sistemi di cui all'articolo 63 capoverso 2 LAIn. Prima dell'aprile del 2018, in simili casi il SIC informava immediatamente il richiedente dell'assenza di dati concernenti la sua persona. Stando alle cifre fornite dal SIC, tale circostanza si è verificata in 508 delle 617 richieste d'accesso presentate complessivamente nel 2016 e nel 2017277.

Il 6 aprile 2018 la Direzione del SIC ha deciso di modificare tale prassi, differendo per tre interi anni l'informazione in simili casi. Concordata con fedpol, tale modifica avrebbe assicurato la coerenza della prassi del SIC e della procedura di accesso di cui all'articolo 8 capoverso 6 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)278, applicata da fedpol nei confronti delle persone non registrate nei sistemi in questione. Se fedpol o il SIC differiscono l'informazione, gli interessati possono chiedere all'IFPDT di verificare la legittimità di tale differimento.

Qualora il richiedente renda verosimile che il differimento gli arrecherebbe un danno rilevante, l'IFPDT può raccomandare al SIC di fornire immediatamente le informazioni richieste (art. 64 cpv. 5 LAIn). All'atto pratico tale disposizione è stata applicata soltanto in due casi risalenti al 2018 e 2019 e concernenti persone non registrate nei sistemi279.

277

Rapporti del Consiglio federale sulla situazione di minaccia 2016 e 2017, risp. pag. 140 e pag. 156.

278 Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361).

279 Rapporto del 29 settembre 2021 dell'IFPDT all'attenzione della DelCG, pag. 1.

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A partire dal 2018, stando ai dati del SIC risulta che questo non abbia più fornito informazioni ad alcun richiedente non registrato nei sistemi. Nel 2019 il SIC ha differito l'informazione in 639 casi di questo tipo280, a fronte di un totale di 847 richieste di accesso281.

Nel gennaio del 2021 l'Incaricato della protezione dei dati del SIC ha comunicato alla DelCG che la prassi introdotta dal SIC nel 2018 era stata nel frattempo nuovamente modificata. I membri delle Camere federali e i giornalisti non registrati nei sistemi non avrebbero più dovuto aspettare tre anni per ottenere informazioni, ma sarebbero stati informati immediatamente. La Direzione del SIC aveva deciso in tal senso nel 2020282. Il 18 febbraio 2020 il direttore del SIC aveva inoltre disposto di trattare prioritariamente le richieste di accesso dei parlamentari della Confederazione. A tale data il SIC non aveva ancora risposto a oltre 600 richieste di accesso, la cui trattazione si era perciò protratta ben oltre i 30 giorni prescritti. Al SIC era pervenuto anche un maggior numero di richieste da parte di membri dell'Assemblea federale, e anche la trattazione di queste aveva accumulato un certo ritardo.

Nel rapporto di verifica del 23 dicembre 2020, l'AVI-AIn ha criticato la priorità data alle richieste dei deputati federali e dei giornalisti perché, a suo avviso, viola il principio dell'uguaglianza di trattamento. A suo giudizio, inoltre, differire in un primo tempo l'informazione per comunicare successivamente al richiedente che questi non è registrato nei sistemi costituirebbe un inutile spreco di tempo e di risorse. L'AVIAIn ha pertanto rivolto una raccomandazione formale al SIC, chiedendogli di modificare la prassi relativa ai richiedenti non registrati affinché le informazioni fossero fornite nel modo più trasparente possibile senza tuttavia rivelare troppi elementi riguardo agli aspetti che rivestono importanza per il SIC283. Secondo l'AVI-AIn ciò avrebbe reso più efficiente la procedura di risposta alle richieste di accesso e ridotto il consumo di risorse.

Il 12 luglio 2021 la Direzione del SIC ha nuovamente modificato la prassi relativa al diritto d'accesso, stabilendo che in linea di principio tutte le persone non registrate nei sistemi devono essere informate immediatamente riguardo all'assenza di dati. Il SIC si
proponeva in tal modo di informare in modo più trasparente e di ridurre l'onere derivante dalla trattazione delle richieste di accesso. Contestualmente alla verifica dell'attuazione delle raccomandazioni dell'AVI-AIn, il 2 agosto 2021 il SIC ha comunicato tale decisione anche al capo del DDPS.

L'assenza di dati sta a indicare che il SIC non è in possesso di alcuna informazione sul richiedente e, di conseguenza, non dispone neppure di alcun elemento che possa giustificare una disparità di trattamento per quanto concerne il differimento dell'informazione. A differenza della prassi che riservava un trattamento preferenziale a giornalisti e parlamentari, la nuova prassi assicura l'uguaglianza di trattamento di tutte le persone non registrate nei sistemi del SIC e fa sì che queste vengano informate immediatamente.

280

Rapporto di verifica 20-15 «Diritto d'accesso» dell'AVI-AIn del 23 dicembre 2020, pag. 7 (non disponibile in italiano).

281 La sicurezza della Svizzera 2020. Rapporto sulla situazione del SIC, pag. 93.

282 Il SIC non ha potuto fornire alcuna documentazione riguardo a tale decisione.

283 Rapporto di verifica 20-15 dell'AVI-AIn del 23 dicembre 2020, pag. 12 (non disponibile in italiano).

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La nuova prassi penalizza nondimeno chi ha presentato la richiesta in precedenza e si è visto opporre il differimento dell'informazione. Il 12 luglio 2021 il SIC non ha però stabilito se la decisione avesse effetto retroattivo e occorresse quindi informare immediatamente anche le centinaia di persone tuttora in attesa di ragguagli.

5.11.4

Informazione successiva al differimento

Secondo l'articolo 47 capoverso 2 LAIn, per ogni sistema d'informazione del SIC il Consiglio federale disciplina, oltre alla frequenza del controllo della qualità, anche la cancellazione dei dati. I relativi dettagli, ad esempio la durata massima di conservazione dei dati, sono definiti nell'ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIME-SIC)284.

L'articolo 63 capoverso 2 LAIn permette al SIC di differire l'informazione nella misura in cui interessi preponderanti esigano il mantenimento del segreto. Il differimento non può comunque protrarsi oltre la durata massima di conservazione dei dati (cfr.

art. 63 cpv. 4 LAIn). Scaduta questa, il SIC è tenuto a informare il richiedente conformemente all'articolo 8 LPD o a limitare o rifiutare la comunicazione conformemente all'articolo 9 LPD. Al più tardi a questo punto sarà quindi comunicato agli interessati se il SIC tratta dati che li concernono.

Tale informazione a posteriori è stata l'oggetto di una domanda di vigilanza presentata alla DelCG. Nell'aprile del 2021 l'istante si è rivolto alla Delegazione dopo che il SIC aveva differito a tempo indeterminato l'informazione fondandosi sull'articolo articolo 63 capoverso 2 LAIn. L'interessato aveva nel contempo chiesto all'IFPDT di verificare la legittimità del differimento secondo l'articolo 64 LAIn.

Quando gli ha comunicato la propria decisione di dare seguito alla domanda di vigilanza, la DelCG ha raccomandato al richiedente di non adire il TAF conformemente all'articolo 65 LAIn, una volta conclusa la verifica dell'IFPDT, e di aspettare che la DelCG non avesse risposto alla domanda di vigilanza, in quanto è prassi usuale della Delegazione non occuparsi di cause il cui giudizio è ancora in corso.

La verifica dell'IFPDT ha avuto luogo nel maggio del 2021 presso il SIC e non ha portato alla luce alcuna irregolarità. Conformemente all'articolo 64 capoverso 2 LAIn, all'inizio di giugno del 2021 l'IFPDT ha informato il richiedente in merito allo svolgimento della verifica ma non sull'esito della stessa.

Nel giugno del 2021 la DelCG ha chiesto al SIC di inviarle i dati che il servizio aveva raccolto sul richiedente e che stava trattando a febbraio 2020, ossia quando era pervenuta la richiesta di accesso. Nel luglio del 2021 ha
poi chiesto e ottenuto ulteriori informazioni dal SIC. Alla fine di agosto del 2021, la DelCG è giunta alla conclusione che la durata di conservazione dei dati del richiedente era già scaduta nell'aprile del 2021, quando il SIC aveva comunicato il differimento dell'informazione. Ha rilevato che la durata massima di conservazione dei dati nei sistemi del SIC era stata oltrepassata e che il SIC avrebbe comunque dovuto cancellarli dopo che, nell'aprile del 2020, 284

Ordinanza del 16 agosto 2017 sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIME-SIC; RS 121.2).

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l'organo di controllo della qualità aveva stabilito che non erano più necessari per l'adempimento dei compiti del SIC (cfr. art. 27 cpv. 2 lett. b VIS-SIC).

A giudizio della DelCG, il SIC era quindi tenuto a non differire oltre l'accesso e a fornire le informazioni nelle modalità previste dalla LPD. Con lettera del 7 settembre 2021 la DelCG ha dunque chiesto al capo del DDPS di provvedere affinché il SIC accordasse il pieno accesso al richiedente oppure, in presenza di interessi preponderanti al mantenimento del segreto, emanasse una decisione impugnabile conformemente all'articolo 9 LPD. In forza dell'articolo 25 LPD, ciò avrebbe permesso al richiedente di adire il TAF entro 30 giorni chiedendo che fosse verificata la legittimità della perdurante restrizione del suo diritto d'accesso. Il 12 ottobre 2021 il capo del DDPS ha comunicato alla DelCG che il SIC avrebbe ottemperato a tale richiesta.

Il 27 ottobre 2021 la DelCG si è intrattenuta a fondo con l'IFPDT riguardo ai compiti assolti da quest'ultimo in relazione con la LAIn, esaminando anche i motivi per cui la DelCG, alla luce della domanda di vigilanza summenzionata, aveva ritenuto ingiustificato il differimento dell'informazione secondo l'articolo 63 capoverso 2 LAIn. Il 28 ottobre 2021 la DelCG ha riferito al capo del DDPS che si era adoperata affinché il SIC ponesse fine all'applicazione scorretta delle norme sul diritto di accesso, scorrettezza peraltro non rilevata dall'IFPDT, e al richiedente in questione fossero fornite le informazioni cui aveva diritto conformemente alla LPD.

Il capo del DDPS, dal canto suo, ha comunicato le modalità con cui il SIC intendeva informare il richiedente. Il SIC era inoltre chiamato a verificare se i dati erano stati completamente cancellati e anonimizzati e a riferire alla DelCG in merito. La DelCG ha così concluso i lavori concernenti la domanda di vigilanza, e l'8 novembre 2021 ha informato il richiedente sulle conclusioni cui era giunta. A metà gennaio del 2022 il DDPS non aveva tuttavia ancora comunicato all'interessato le informazioni richieste.

5.12

Interazione tra vigilanza e alta vigilanza

In virtù della separazione dei poteri, l'organo di alta vigilanza parlamentare non ha il diritto di impartire istruzioni specifiche al SIC. Se il SIC non si attiene alla legge, la DelCG si rivolge di norma al DDPS ed eventualmente al Consiglio federale. Quest'ultima circostanza si verifica in particolare nel caso delle ispezioni. Il DDPS e il Consiglio federale sono nondimeno liberi di accogliere o meno una raccomandazione della DelCG, tant'è che è capitato a più riprese che le respingessero (cfr. n. 5.2).

Secondo l'articolo 78 LAIn, l'AVI-AIn rivolge le proprie raccomandazioni al capo del DDPS. Se intende rifiutare una raccomandazione, questi deve tuttavia sottoporre la questione al Consiglio federale per decisione. A oggi il Consiglio federale non è tuttavia mai stato chiamato a pronunciarsi sul rifiuto di una raccomandazione dell'AVI-AIn, dato che il DDPS le ha accolte tutte. Ciò nondimeno, tra gli obblighi di vigilanza del Dipartimento rientra anche quello di individuare le raccomandazioni problematiche e di assicurare che la loro attuazione sia conforme alla legge ovvero di chiederne la reiezione al Consiglio federale se tale attuazione non è possibile.

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Secondo la DelCG, la prassi attuale del DDPS, consistente nell'accogliere tutte le raccomandazioni dell'AVI-AIn, implica di fatto che il DDPS non darà seguito ad alcuna raccomandazione della DelCG che riguardi l'attuabilità di una raccomandazione dell'AVI-AIn. Tra le raccomandazioni dell'AVI-AIn in contrasto con gli interessi dell'alta vigilanza parlamentare figurano ad esempio quelle concernenti l'autorizzazione di contatti con l'estero da parte del Consiglio federale (cfr. n. 5.5), il rapporto annuale sulle operazioni (cfr. n. 5.7) e il differimento dell'informazione nei confronti dei richiedenti non registrati (cfr. n. 5.11.3).

Nell'ambito dei lavori di revisione della LAIn, il 28 ottobre 2021 la DelCG si è intrattenuta con il capo del DDPS riguardo a varie disposizioni concernenti l'attività di vigilanza dell'AVI-AIn. È così emerso che l'AVI-AIn ha potuto presentare proposte di modifica che la riguardavano senza che il DDPS, dipartimento responsabile, ne verificasse la necessità e l'opportunità. Quando la DelCG ha avanzato riserve su tali proposte, il capo del DDPS l'ha invitata a presentare per scritto le proprie osservazioni, promettendo che nel finalizzare il disegno di legge se ne sarebbe tenuto conto.

Con lettera dell'8 novembre 2021 la DelCG ha pertanto chiesto al capo del DDPS di provvedere affinché nel disegno di revisione della LAIn il rifiuto delle raccomandazioni dell'AVI-AIn non fosse subordinato all'autorizzazione del Consiglio federale.

La DelCG ritiene inoltre che, per garantire la vigilanza sul SIC, non sia indispensabile che l'AVI-AIn abbia la facoltà di comunicare i dati del SIC a enti di controllo esteri.

Poiché tali enti hanno compiti e attribuzioni diversi, v'è piuttosto da temere che, durante questi scambi di comunicazioni, informazioni rilevanti per la sicurezza della Svizzera possano finire nelle mani sbagliate.

Nel 2020, a seguito di una domanda di vigilanza della Commissione della gestione del Cantone di Berna, la DelCG aveva rilevato che la LAIn non prevedeva disposizioni che disciplinassero esplicitamente l'attuazione delle raccomandazioni rivolte dall'AVI-AIn ai Cantoni. Nel contempo ha ritenuto che la prassi del DDPS consistente nel decidere, in luogo del consigliere di Stato competente, in merito all'attuazione delle raccomandazioni dell'AVI-AIn concernenti
questioni di esclusiva competenza dei Cantoni fosse in contrasto con la ripartizione federalistica delle competenze.

Il 3 luglio 2020 la DelCG ha esposto il suo punto di vista al DDPS285. Il 20 ottobre 2020 il capo del DDPS si è quindi impegnato a chiarire, nell'ambito della prevista revisione della LAIn, in che misura e nei confronti di quali soggetti l'AVI-AIn fosse abilitata a rivolgere raccomandazioni su questioni di esclusiva competenza dei Cantoni. Il DDPS si è inoltre proposto di stabilire chi dovesse avallare tali raccomandazioni e chi fosse eventualmente abilitato a decidere definitivamente circa la loro reiezione.

Come emerso dal colloquio del 28 ottobre 2021, nell'ambito della revisione della LAIn nessuno, in seno al DDPS, si era occupato della questione. Riprendendo la posizione dell'AVI-AIn, il disegno di legge ha pertanto attribuito sempre al DDPS la competenza riguardo alle raccomandazioni dell'AVI-AIn stessa, a prescindere dal soggetto a cui queste fossero destinate. Con lettera dell'8 novembre 2021 la DelCG 285

Rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCG delle Camere federali del 26 gennaio 2021, n. 5.11.5 (FF 2021 570).

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ha quindi chiesto al DDPS anche di tenere fede a quanto aveva assicurato nell'ottobre 2020.

5.13

Attività di vigilanza dell'AVI-AIn

Il 24 novembre 2020 la DelCG ha preso atto del piano di controllo 2021 dell'AVIAIn, trasmesso alla Delegazione conformemente all'articolo 78 capoverso 2 LAIn. In relazione a una verifica concernente le raccomandazioni 6 e 7 da lei emanate riguardo al caso Crypto AG, la DelCG ha rilevato la necessità di coordinare la propria attività con quella dell'AVI-AIn. A giudizio della DelCG, non sarebbe stato opportuno che l'AVI-AIn compisse atti o emanasse proprie raccomandazioni prima ancora che il Consiglio federale si fosse pronunciato sul tema in questione (cfr. n. 1.2). Il 20 gennaio 2021 la DelCG ha preso visione del piano di controllo definitivo, rilevando lo stralcio di tre verifiche e l'inserimento di una verifica inizialmente non prevista.

Il 10 febbraio 2021 la DelCG si è espressa per scritto in merito al rapporto di attività dell'AVI-AIn, sottolineando il proprio dissenso in particolare riguardo alla dubbia distinzione tra «operazioni», «accertamenti operativi» e «normali attività informative di acquisizione» (cfr. n. 5.7). Come nell'anno precedente286, la DelCG ha criticato il fatto che l'AVI-AIn avesse nuovamente pubblicato un commento esterno nel proprio rapporto di attività. Secondo l'articolo 78 capoverso 3 LAIn, l'AVI-AIn redige il suo rapporto d'attività dapprima all'indirizzo del capo del DDPS e poi lo pubblica. Non spetta per contro all'AVI-AIn richiedere per conto del DDPS il parere di persone esterne che non assolvono compiti di vigilanza sulle attività informative.

L'audizione dei membri della Direzione del SIC svoltasi nel febbraio del 2021 (cfr.

n. 5.3) ha portato alla luce anche delle apprensioni legate all'elevato numero di raccomandazioni emanate dall'AVI-AIn e all'impatto che queste possono avere sul SIC e i suoi collaboratori. L'AVI-AIn emetterebbe infatti raccomandazioni anche nei casi in cui il SIC ha già individuato il problema e vagliato soluzioni. Secondo i dirigenti del SIC, l'AVI-AIn sarebbe incline a fare di un caso singolo un problema generalizzato senza curarsi di verificare se i fatti in questione siano effettivamente il sintomo di un problema più ampio piuttosto che un caso isolato. Le raccomandazioni riguarderebbero inoltre assai spesso aspetti operativi o addirittura strategici.

Il 27 maggio 2021 la DelCG si è intrattenuta anche con il capo del DDPS riguardo
alla qualità dei rapporti e delle raccomandazioni dell'AVI-AIn. Il capodipartimento si è detto consapevole del fatto che l'attuazione delle raccomandazioni dell'AVI-AIn richiede un investimento notevole di risorse tanto per il SIC quanto per la Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS).

Secondo la DelCG, l'efficacia e l'efficienza del sistema di vigilanza si misurano in base all'utilità pratica che il lavoro svolto dall'AVI-AIn riveste per la vigilanza sui servizi di attività informativa e la condotta assunta dal capo del DDPS. Al momento, molte raccomandazioni, anziché fare chiarezza sulle disposizioni legali, si traducono piuttosto in un incremento della burocrazia e delle regole.

286

Rapporto annuale 2020 delle CdG e della DelCG delle Camere federali del 26 gennaio 2021, n. 5.10 (FF 2021 570).

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5.14

Altre questioni riguardanti il SIC

Nella seduta del 25 agosto 2021, il direttore del SIC ha informato la DelCG in merito a taluni problemi rilevati tempo addietro nel servizio. È così emerso che dalla primavera del 2021 in poi il SIC aveva deciso autonomamente quali accertamenti sarebbero stati necessari e le modalità con cui effettuarli. Tale modo di procedere era poi stato avallato dall'AVI-AIn, che aveva deciso di non intervenire contemporaneamente al SIC. La DelCG ha tuttavia rilevato che, prima dell'avallo, né il SIC né l'AVI-AIn avevano debitamente informato il capo del DDPS.

Nel corso della stessa seduta la DelCG ha inoltre incaricato il SIC di fornirle ulteriori informazioni per scritto. Il SIC ha tuttavia assolto l'incarico solo in parte. Il 28 ottobre 2021 la DelCG ha perciò discusso a lungo con il capo del DDPS la questione dell'informazione dell'organo di alta vigilanza e quella dell'adempimento dei compiti di vigilanza da parte del DDPS. A seguito di tale colloquio, la DelCG ha chiesto al DDPS che le fossero trasmessi tutti i documenti rilevanti relativi agli accertamenti compiuti dal SIC. A fine novembre 2021 la DelCG ha inoltre deciso di compiere altre audizioni a questo proposito, inserendole nelle attività di vigilanza previste per il 2022.

Nella seduta del 21 dicembre 2021 la DelCG ha discusso la documentazione relativa agli accertamenti ricevuta il giorno prima. Il giorno stesso ha comunicato al capo del DDPS che avrebbe approfondito la questione, chiedendogli nel contempo di riferirle quali provvedimenti avrebbe adottato alla luce delle informazioni fornite dal SIC.

5.15

Nuovo centro amministrativo di Papiermühlestrasse 20

Nell'estate del 2020 è stata presa una decisione sul progetto del nuovo centro amministrativo del DDPS di Papiermühlestrasse 20 (P20). Questo prevede che gli edifici attuali siano abbattuti per fare spazio a un nuovo centro amministrativo che ospiterà, oltre al quartiere generale dell'esercito, il SIC, il SIM e parte del COE.

La DelCG si è intrattenuta con il direttore del SIC (9 febbraio 2021), il vicedirettore del SIC (31 marzo 2021) e il capo del SIM (25 agosto 2021) in merito ai requisiti di sicurezza del progetto, e si è inoltre procurata alcuni documenti aggiuntivi. Il 27 maggio 2021 ha discusso la questione anche con il capo del DDPS, che ha dal canto suo dichiarato che il nuovo centro sarebbe stato con ogni probabilità inserito nel messaggio sugli immobili 2024 e che il trasferimento delle unità interessate nel nuovo edificio era previsto per il 2026.

La DelCG si aspetta che il cantiere venga adeguatamente protetto e che, una volta ultimato, l'edificio rispetti integralmente i requisiti di sicurezza necessari. Bisogna in particolare assicurarsi che l'apparato di sicurezza non richieda aggiustamenti ulteriori, dato che interventi del genere possono rivelarsi estremamente costosi e complessi dal punto di vista tecnico.

La DelCG si informerà a cadenze regolari riguardo ai requisiti di sicurezza del nuovo centro amministrativo per accertarsi che, in sede di realizzazione del progetto, si tenga 131 / 146

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debitamente conto di tali aspetti. Nel 2022 la DelCG ha perciò previsto audizioni con esponenti del SIC, degli Immobili Difesa e dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). La DelCG chiederà inoltre la presentazione di un rapporto annuale concernente i requisiti di sicurezza del nuovo edificio.

A giudizio della DelCG, non spetta tuttavia all'organo di alta vigilanza parlamentare supervisionare la costruzione di opere edilizie né occuparsi nel dettaglio delle soluzioni provvisorie previste durante i lavori di costruzione per le unità amministrative interessate.

6

Rapporto di gestione 2020 e rapporti periodici

6.1

Rapporto di gestione 2020 del Consiglio federale

Uno dei compiti rientranti nell'alta vigilanza parlamentare è verificare l'attuazione degli obiettivi annuali fissati dal Consiglio federale e la gestione del potere esecutivo.

Tale verifica viene effettuata tra l'altro mediante il rapporto di gestione che il Consiglio federale presenta ogni anno all'Assemblea federale conformemente all'articolo 144 LParl. Le CdG riferiscono alle Camere in merito alla gestione e presentano in conclusione una proposta di approvazione del rapporto.

In occasione delle loro sedute plenarie di maggio, le CdG tengono colloqui con i membri del Consiglio federale e con il Cancelliere della Confederazione. Oltre al resoconto generale sugli obiettivi e sui provvedimenti realizzati nell'anno oggetto del rapporto, i membri del Consiglio federale informano le CdG anche su determinati temi prioritari che hanno selezionato. Dal canto loro le CdG scelgono per tutti i dipartimenti e per la Cancelleria federale alcuni temi trasversali. Per i colloqui tenutisi nel 2021 sono stati scelti i seguenti temi: strutture impiegate nell'ambito della gestione delle crisi (sia in condizioni ordinarie sia durante la crisi pandemica) e cibersicurezza. Nell'ambito dei colloqui con i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione, i membri delle Commissioni possono proporre e approfondire ulteriori temi.

Nel maggio del 2021 i capidipartimento hanno informato le Commissioni sui seguenti temi prioritari da essi selezionati: DFAE

­ coerenza della politica estera: strategie, strutture, persone ­ attuazione della Strategia di cooperazione internazionale 2021­ 2024

DFI

­ COVID-19: provvedimenti ­ COVID-19: vaccinazione ­ COVID-19: test

DFF

­ COVID-19: provvedimenti per attenuare l'impatto economico del coronavirus ­ digitalizzazione e ciber-rischi

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DFGP

­ scambio di informazioni a livello nazionale e internazionale come asse portante della cooperazione ­ progetti in ambito di digitalizzazione al DFGP

DATEC

­ programmi di sviluppo strategico strade nazionali e infrastruttura ferroviaria ­ mobilità elettrica

DDPS

­ ulteriore sviluppo della ciberdifesa nel DDPS ­ risanamento dei siti contaminati nell'ex deposito di munizioni di Mitholz ­ sostenibilità e protezione del clima al DDPS

DEFR

­ sistema svizzero della ricerca e dell'innovazione nel contesto internazionale: prospettive e sfide ­ misura di politica economica per attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19

CaF

­ COVID-19: valutazione della gestione delle crisi ­ digitalizzazione nell'Amministrazione federale

Per preparare l'esame del rapporto di gestione del Consiglio federale, nell'aprile 2021 le sottocommissioni delle CdG hanno inoltre incontrato autorità, capidipartimento, tribunali e rappresentanti delle unità della Confederazione rese autonome. Con queste ultime la discussione ha tra l'altro riguardato il raggiungimento dei loro rispettivi obiettivi strategici.

Secondo entrambe le CdG, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale hanno nel complesso svolto i loro compiti in modo adeguato. Le Commissioni hanno pertanto proposto unanimemente e senza astensioni alle rispettive Camere di approvare il rapporto di gestione del Consiglio federale per il 2020287. Il Parlamento ha accolto queste proposte nella sessione estiva 2021.

6.2

Rapporto di gestione 2020 del Tribunale federale

Fra i compiti dell'alta vigilanza parlamentare rientrano anche l'esame dell'attività del Tribunale federale e, di riflesso, l'approvazione del suo rapporto di gestione, conformemente all'articolo 3 LTF. Le CdG esaminano ogni anno il rapporto di gestione del Tribunale federale e sentono rappresentanti del Tribunale federale e dei tribunali di primo grado288. Su questa base riferiscono alle Camere, alle quali propongono di approvare il rapporto di gestione.

287 288

Boll. Uff. 2021 S 701 segg. e Boll. Uff. 2021 N 1449 segg.

I tribunali di primo grado della Confederazione sono il TAF, il TPF e il TFB.

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Nell'ambito dell'esame del rapporto di gestione 2020, avvenuta nella primavera 2021, sono stati fra l'altro discussi i seguenti punti: il crescente numero di casi trattati dal Tribunale federale, l'iter da seguire dopo il fallimento della revisione della LTF, l'appartenenza partitica dei giudici e la loro indipendenza decisionale nonché alcune questioni riguardanti l'attività di vigilanza del Tribunale federale. Inoltre le sottocommissioni Tribunali/MPC, competenti in materia, hanno dibattuto con l'organo direttivo del Tribunale penale federale il rinvio degli atti di accusa del MPC e delle prescrizioni.

Con il Tribunale amministrativo federale hanno esaminato la distribuzione interna delle risorse di personale e le questioni dei collegi giudicanti.

Le CdG hanno proposto alle rispettive Camere di approvare il rapporto di gestione 2020 del Tribunale federale. Il Parlamento ha accolto le proposte nella sessione estiva 2021289.

6.3

Altri rapporti analizzati dalle CdG

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici fissati per le unità rese autonome (art. 148 cpv. 3bis LParl). Per le unità con particolare importanza sul piano della politica economica e finanziaria (Swisscom, La Posta, FFS, Skyguide, RUAG, FINMA e settore dei politecnici federali [PF]) il Consiglio federale presenta annualmente alle CdG rapporti esaustivi sul raggiungimento degli obiettivi strategici. Riguardo alle unità rese autonome più piccole (tra cui Swissmedic, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare [IFSN], l'IPI, Innosuisse, Pro Helvetia e l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni [ASRE]) il collegio governativo presenta un rapporto dettagliato alle CdG ogni quattro anni.

Diverse disposizioni legali prevedono la stesura di rapporti su determinati settori dell'Assemblea federale. Pertanto le CdG hanno il compito di esaminare il rapporto sui dettagli delle esportazioni di materiale bellico290, quello sul reporting relativo alla gestione del personale291, il rapporto delle attività del MPC292, quello dell'AVMPC293 e il rapporto di gestione della BNS294 sull'adempimento dei suoi compiti.

Le CdG hanno anche stabilito quali rapporti del Consiglio federale sulle unità rese autonome tratteranno ogni anno295 o in un determinato momento nel corso del periodo strategico296. Inoltre ogni membro delle CdG può in ogni momento proporre l'esame di un rapporto che non figura all'ordine del giorno.

289 290 291 292 293 294 295 296

Boll. Uff. 2021 S 561 segg. e Boll. Uff. 2021 N 1243 segg.

Conformemente all'art. 32 della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB, RS 514.51).

Conformemente all'art. 5 LPers e l'Accordo del 27 gennaio 2010 concernente il rapporto sulla gestione del personale concluso tra le CdG e le CdF e il Consiglio federale Conformemente all'art. 17 della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71).

Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LOAP.

Conformemente all'art. 7 cpv. 2 della legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN; RS 951.11).

Stato 2021: Swisscom, La Posta, FFS, Skyguide, RUAG, FINMA e settore dei PF.

Stato 2021: Swissmedic, IFSN, Innosuisse e ASRE.

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Le CdG trattano infine diversi rapporti del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale su temi specifici (p. es. esame del rapporto annuale di fedpol oppure esame ogni due anni del rapporto dell'UFAS sulle assicurazioni sociali). Anche in questo caso ogni membro delle CdG può chiedere in qualsiasi momento che sia trattato un rapporto non previsto nel programma.

Nel complesso le CdG si occupano ogni anno di 20­40 rapporti periodici.

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Elenco delle abbreviazioni ACI AD ADS AELS AEP AFC AFD AFF AFS AI ALS AOMS API armasuisse ASSM ASPdG AVI-AIn AV-MPC AVS BDTA BIOM BLEs BNS Boll. Uff.

CAAI CaF CAG CASO CA-TF CA-TPF CAV PP CCMP

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Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo Assicurazione contro la disoccupazione Sistema di ricognitori telecomandati Associazione europea di libero scambio Approvvigionamento economico del Paese Amministrazione federale delle contribuzioni Amministrazione federale delle dogane Amministrazione federale delle finanze Archivio federale svizzero Assicurazione contro l'invalidità Accordo di libero scambio Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Advanced Passenger Information (informazioni anticipate sui passeggeri) Ufficio federale dell'armamento Accademia svizzera delle scienze mediche Association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers (Associazione di sostegno gestione e promozione della Patrouille des Glaciers) Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti Banca dati sul traffico degli animali Programma di riconoscimento facciale Base logistica dell'esercito Banca nazionale svizzera Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Civil Aviation Authority of Israel (autorità per l'aviazione civile di Israele) Cancelleria federale Commissioni degli affari giuridici delle Camere federali Civil Aviation Safety Office (servizio incaricato di garantire la sicurezza nell'aviazione civile) Commissione amministrativa del Tribunale federale Commissione amministrativa del Tribunale penale federale Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione

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CD SNPC CdC CDDGP CDF CdF CdG CdG-N CdG-S CDPE CDS CERT CET CET-N CET-S CFP Cfr.

CFV CG Cges CIP CIP CIP CNPT COC COE COMINT Cost.

COVID-19 CP CPA CPE CPE-N CPE-S CPP CPU CSG

Comitato direttivo della Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i ciber-rischi SNPC Conferenza dei Governi cantonali Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia Controllo federale delle finanze Commissioni delle finanze delle Camere federali Commissioni della gestione delle Camere federali Commissione della gestione del Consiglio nazionale Commissione della gestione del Consiglio degli Stati Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità Computer Emergency ResponseTteam (squadra della Confederazione per la risposta a emergenze informatiche) Commissioni dell'economia e dei tributi Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati Commissione federale per la preparazione e la risposta alle pandemie Confronta Commissione federale per le vaccinazioni Commissione giudiziaria Commissione di gestione del Gran Consiglio del Cantone di Berna Commissione d'inchiesta parlamentare Commissione delle istituzioni politiche Cartella informatizzata del paziente Commissione nazionale per la prevenzione della tortura Countering organised crime (contrasto alla criminalità organizzata) Centro operazioni elettroniche Communications Intelligence (esplorazione radio) Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101) Coronavirus disease 2019 (malattia da coronavirus 2019) Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0) Controllo parlamentare dell'amministrazione Commissione della politica estera Commissione della politica estera del Consiglio nazionale Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (RS 312.0) Centro delle pubblicazioni ufficiali Conferenza dei segretari generali 137 / 146

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CSI CSP CTFP CTI CTT CTT-S DATEC DC DDPS DEFR DelCG DelFin DelSic DelSV DFAE DFF DFGP DFI DNA DNS DR DSC DTF ECDC ECS eID ERSS EWRS FATCA fedpol FF FFP2/FFP3 FFS

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Conferenza dei servizi d'informazione Controllo di sicurezza relativo alle persone Conferenza tripartita della formazione professionale Commissione per la tecnologia e l'innovazione Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione Direzione consolare Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali Delegazione delle finanze delle Camere federali Delegazione Sicurezza del Consiglio federale Delegazione straordinaria di vigilanza Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale delle finanze Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno Acido desossiribonucleico Domain Name System (sistema dei nomi di dominio) Direzione delle risorse Direzione dello sviluppo e della cooperazione Decisione del Tribunale federale European Centre for Disease Prevention and Control (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) Esercizio di condotta strategica Identità elettronica Esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza Early Warning Response System (sistema di allerta precoce e di reazione) Foreign Account Tax Compliance Act Ufficio federale di polizia Foglio federale Filtering Face Piece (mascherina facciale filtrante, il numero corrisponde alla classe di protezione) Ferrovie federali svizzere

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FIFA FINMA GEVER GLID GPS GSic HSC HTA HUMIT IASA SIC IASA-GEX SIC IASA-EXTR IBM IFPDT IFSN ILR IMSI Innosuisse INSIEME IPG IPGC IPI ISCO IVI Iv. Pa.

KOF KMZ LADI LAGr LAIn

Fédération internationale de Football Association (Federazione internazionale di calcio) Autorità federale di sorveglianza dei mercati finanziari Gestione elettronica degli affari dell'Amministrazione federale Gruppo di lavoro interdipartimentale Global Positioning System Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza Health Security Committee (Comitato per la sicurezza sanitaria) Health Technology Assessment (valutazione delle tecnologie sanitarie) Human Intelligence Sistema di analisi integrale del Servizio delle attività informative della Confederazione Sistema di analisi integrale dell'estremismo violento del Servizio delle attività informative della Confederazione Sistema di analisi integrale dell'estremismo violento Integrated Border Management (gestione integrata delle frontiere) Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Ispettorato federale della sicurezza nucleare Indennità per lavoro ridotto International Mobile Subscriber Identity (identità utente mobile internazionale) Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione Progetto «sistemi comuni TI delle divisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni» Indennità di perdita di guadagno Indennità di perdita di guadagno COVID-19 Istituto federale della proprietà intellettuale Sistema d'informazione per l'esplorazione delle comunicazioni Istituto di virologia e di immunologia Iniziativa parlamentare Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (centro di ricerca congiunturale del PF di Zurigo) Centri di gestione delle crisi Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0) Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura; RS 910.1) Legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (RS 121)

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LAP LAr LASPI LATer LCF LCIP LEp LFPr LFSI LM LMB LMSI LOAP LOGA LPAn LParl LPGA LPD LPers LPO LPP LPubb

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Legge federale del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge sull'approvvigionamento del Paese; RS 531) Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, RS 152.1) Legge federale del 17 giugno 2016 sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge su Innosuisse; RS 420.2) Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici; RS 812.21) Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze; RS 614.0) Legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del paziente (RS 816.1).

Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie; RS 818.101) Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) Legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (RS 745.2) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare; RS 510.10) Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (RS 514.51) Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120) Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71) Legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 16 dicembre 2015 sulla protezione degli animali (RS 455) Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; RS 171.10) Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1) Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1) Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (RS 783.0) Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40) Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali; RS 170.512)

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LRC

LSAI LSCPT LSEst LSIP LStrI LTF LTV MAA MCAA MELANI Mo.

MoU MPC MPT N.

NATO NCSC NFTA NLR OAA OAIn OAAM OAMal

Legge federale del 23 marzo 1962 concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli; abrogata il 3 dicembre 2007) Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio internazionale di informazioni a fini fiscali (RS 653.1) Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.1) Legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, RS 195.1) Legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (RS 361) Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20) Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110) Legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (RS 745.1) Military Aviation Authority (autorità per l'aviazione militare) Multilateral Competent Authority Agreement (Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari) Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione Mozione Memorandum of Understanding (memorandum d'intesa) Ministero pubblico della Confederazione Misure di polizia per la lotta al terrorismo Numero North Atlantic Treaty Organization (Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord) Centro nazionale per cibersicurezza Nuova ferrovia transalpina Netherlands Aerospace Centre (centro di ricerca aerospaziale olandese) Obiettivi ambientali per l'agricoltura Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative (RS 121.1) Ordinanza del 21 agosto 2013 concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (RS 513.74) Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (RS 832.102) 141 / 146

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OCiber

Ordinanza del 27 maggio 2020 sulla protezione contro i ciber-rischi nell'Amministrazione federale (Ordinanza sui ciber-rischi; RS 120.73) OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici OEAE Ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (RS 142.281) OFisOrdinanza del 25 marzo 2020 concernente la concessione di crediti COVID-19 e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19; RS 951.261) OGD Open Government Data (dati pubblici) OIET Ordinanza del 17 dicembre 2014 concernente le inchieste di sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (RS 742.161) OLAr Ordinanza dell'8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione; RS 152.11) OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1) OMS Organizzazione mondiale della sanità ONG Organizzazione non governativa OOrg-DFI Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (RS 172.212.1) OOSI Ordinanza del 17 agosto 2011 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico RS 745.21) Org-DEFR Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (RS 172.216.1) Oparl Ordinanza del 3 ottobre 2003 dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare; RS 171.115) Ordinanza GEVER Ordinanza del 3 aprile 2019 sulla gestione elettronica degli affari nell'Amministrazione federale (RS 172.010.441) Org-DFGP Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (RS 172.213.1) ORM Ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (Ordinanza sulla maturità; RS 413.11) OSAI Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (RS 653.11) OSAR Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati OSIME-SIC Ordinanza del 16 agosto 2017 sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (RS 121.2) OSINT Open Source Intelligence (ricerca investigativa sulle fonti aperte) OSM Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla sicurezza militare (RS 513.61)

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OVAIn OWA PA SBS PA22+ PdG PF PFZ PGF PMI Po.

RCN RCS ResMaB RS RTS RU RUAG SAA SAI SBS SCNAT SCPT SECO SEFRI SEM SERV SFI SFS SG-DATEC SG-DFI SG-DDPS SI AMV SIC SICant

Ordinanza del 16 agosto 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative (RS 121.3) Operative Working Arrangement Piano d'azione Strategia Biodiversità Svizzera Politica agricola a partire dal 2022 Patrouille des Glaciers Politecnico federale Politecnico federale di Zurigo Polizia giudiziaria federale Piccole e medie imprese Postulato Regolamento del 3 ottobre 2003 del Consiglio nazionale (RS 171.13) Regolamento del 20 giugno 2003 del Consiglio degli Stati (RS 171.14) Ressourcenmanagement Bund (Gestione delle risorse della Confederazione) Raccolta sistematica del diritto federale Radio Televisione Svizzera Raccolta ufficiale delle leggi federali Azienda di armamento Sense & Avoid (sistema di rilevamento ed evitamento) Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari Strategia Biodiversità Svizzera Accademia svizzera di scienze naturali Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Segreteria di Stato dell'economia Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione Segreteria di Stato della migrazione Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali Servizio federale di sicurezza Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria Servizio delle attività informative della Confederazione Servizio informazioni cantonale

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SIFEM SIM SIMIC SISI SMCC SMFP SNPC SPB SPPEs SSC SSR STIB SUPERB23 Swissmedic Swissuniversities TAF TF TFB TIC TMC TPF TRAVINT TRV UDSC UE UFAB UFAC UFAE UFAEE UFAG UFAL UFAM UFAS UFCL UFCOM UFG UFIT 144 / 146

Swiss Investment Fund for Emerging Markets (fondo d'investimento svizzero per mercati emergenti) Servizio informazioni militare Sistema d'informazione centrale sulla migrazione Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza Stato maggiore di crisi del Consiglio federale per la gestione della pandemia da coronavirus Stato maggiore federale Protezione della popolazione Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi Superfici per la promozione della biodiversità (in agricoltura) Servizio per la protezione preventiva dell'esercito Servizio sanitario coordinato Società svizzera di radiotelevisione Base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza Progetto chiave TIC: passare al nuovo sistema SAP Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie Tribunale amministrativo federale Tribunale federale Tribunale federali dei brevetti Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Tribunale militare di cassazione Tribunale penale federale Travel Intelligence Traffico regionale viaggiatori Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini Unione europea Ufficio federale delle abitazioni Ufficio federale dell'aviazione civile Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese Ufficio federale degli affari economici esterni Ufficio federale dell'agricoltura Unità federale per la filiera agroalimentare Ufficio federale dell'ambiente Ufficio federale delle assicurazioni sociali Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Ufficio federale delle comunicazioni Ufficio federale di giustizia Ufficio federale dell'informatica e della comunicazione

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UFPER UFSP UFT URA URC USAV UST WSL

Ufficio federale del personale Ufficio federale della sanità pubblica Ufficio federale dei trasporti Programma di uscita regolare all'aperto Uffici regionali di collocamento Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Ufficio federale di statistica Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

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