FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata č quella determinante
Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2022
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 20222 sull'esercito 2022, decreta:
Art. 1
Programma degli immobili
Il Programma degli immobili del DDPS 2022 č approvato.
Art. 2
Stanziamento di crediti d'impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:
mio. fr.
a.
Risanamento di un impianto di condotta
19
b.
Ampliamento e risanamento dell'infrastruttura d'impiego presso l'aerodromo di Alpnach
18
c.
Magazzino a scaffalature verticali per tessili a Thun
62
d.
Altri progetti immobiliari 2022
Art. 3
250
Trasferimenti tra crediti d'impegno
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) č autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere ac.
1
Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.
2
1 2
RS 101 FF 2022 615
2022-0513
FF 2022 620
Programma degli immobili del DDPS 2022. DF
Art. 4
FF 2022 620
Delega della facoltā di specificazione
La facoltā di specificazione per il credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera d č delegata al DDPS.
Art. 5 1
Indici e previsioni di rincaro
I seguenti crediti d'impegno si basano sugli indici qui di seguito indicati: a.
crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere a e c: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, dell'aprile 2021 (101,4 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
b.
credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera b: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, dell'ottobre 2020 (97,7 punti; ottobre 2015 = 100 punti).
L'evoluzione del rincaro non č presa in considerazione nei costi di progetto esposti.
I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all'interno dei singoli crediti d'impegno nel quadro dei limiti dell'imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra i crediti d'impegno conformemente all'articolo 3.
2
Art. 6
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostā a referendum.
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