FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 7 luglio 2022

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) Modifica del 18 marzo 2022 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 20211, decreta: I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Negli articoli 23 capoversi 1 e 3, nonché 27 capoverso 1bis «Stato maggiore di condotta dell'esercito» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Comando Operazioni».

1

2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 13 cpv. 1 lett. abis e b, nonché 2 lett. c 1

L'obbligo di prestare servizio militare dura: abis. per i reclutati che sono stati prosciolti dall'esercito secondo l'articolo 49 capoverso 2, sino alla fine del dodicesimo anno dopo il proscioglimento dall'esercito; b.

1 2

per i sottufficiali superiori: 1. non incorporati in stati maggiori di Grandi Unità: ­ per i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furieri e gli aiutanti sottufficiali, sino alla fine dell'anno in cui compiono 36 anni,

FF 2021 2198 RS 510.10

2022-0830

FF 2022 703

Legge militare

FF 2022 703

­

2.

2

per gli aiutanti di stato maggiore, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni, ­ per gli aiutanti maggiori e gli aiutanti capi, sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni, incorporati in stati maggiori di Grandi Unità, sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;

Il Consiglio federale può: c.

prevedere che i sottufficiali superiori, gli ufficiali e gli specialisti possano, se necessario per l'esercito, prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, tuttavia al massimo sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni.

Art. 18 cpv. 1 lett. c­j, nonché 2, 5 e 6 Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego: 1

c.

le persone seguenti attive quali professionisti a titolo principale: 1. il personale medico necessario per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica civile nell'ambito del servizio sanitario che non è strettamente indispensabile all'esercito per compiti nell'ambito del servizio sanitario, 2. i membri di servizi di salvataggio che non sono strettamente indispensabili all'esercito per i suoi propri servizi di salvataggio, 3. i direttori e il personale di sorveglianza di istituti, carceri o riformatori, nei quali si eseguono carcerazioni preventive, pene o misure, 4. i membri di servizi di polizia che non sono strettamente indispensabili all'esercito per lo svolgimento di compiti di polizia, 5. i membri del Corpo delle guardie di confine, 6. gli impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, 7. i membri dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato, 8. gli impiegati dei servizi della sicurezza aerea civile indispensabili per garantire la sicurezza aerea civile che non sono strettamente indispensabili per la sicurezza aerea militare.

d­j. Abrogate In casi eccezionali debitamente motivati, il DDPS può esentare altri membri professionisti a titolo principale di istituzioni e di servizi pubblici e privati che svolgono attività vitali o indispensabili per il soccorso urgente o in caso di catastrofi e che non sono strettamente indispensabili all'esercito per compiti analoghi.

2

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare giusta il capoverso 1 lettera c ne sono esentate soltanto dopo aver assolto la scuola reclute.

5

2 / 18

Legge militare

FF 2022 703

Non sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare i militari incorporati quali ciberspecialisti che sono indispensabili all'esercito.

6

Art. 20 cpv. 1ter, secondo e terzo periodo ... Le autorità di protezione degli adulti comunicano senza indugio al Comando Operazioni tutte le decisioni passate in giudicato relative alla nomina di curatori di persone soggette all'obbligo di leva e di militari, nonché il loro annullamento. Il Comando Operazioni trasmette gli annunci agli organi di reclutamento e ai comandanti di circondario.

1ter

Art. 26

Obblighi particolari

Fuori del servizio, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono dare seguito alle convocazioni ufficiali seguenti: a.

audizioni personali nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone concernenti persone soggette all'obbligo di leva e militari;

b.

visite mediche nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio.

Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, incluse le persone soggette all'obbligo di leva, nonché le persone con doppia cittadinanza non soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al comandante di circondario del loro Cantone di domicilio i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti: 1

b.

indirizzo di residenza, recapito postale, indirizzo e-mail e numero di cellulare;

Art. 29 1

Sostentamento

I militari in servizio ricevono dalla Confederazione il soldo e la sussistenza.

La Confederazione provvede al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio.

2

Assicura ai militari in servizio militare e nell'ambito degli affari di servizio fuori del servizio un servizio postale di base sufficiente e gratuito.

3

L'Assemblea federale emana le disposizioni concernenti il soldo, la sussistenza, l'alloggio e i viaggi di servizio.

4

Art. 31 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco

3 / 18

Legge militare

Art. 34a

FF 2022 703

Sanità militare

La sanità militare comprende tutte le prestazioni mediche, farmaceutiche e sanitarie che l'esercito o l'amministrazione militare fornisce, sotto la responsabilità della Confederazione, alle persone soggette all'obbligo di leva, ai militari e a terzi.

1

Il DDPS garantisce che in caso di necessità le persone di cui al capoverso 1 vengano trattate in maniera stazionaria o ambulatoriale in installazioni mediche della sanità civile.

2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la fornitura delle prestazioni. Designa i terzi a favore dei quali la sanità militare fornisce prestazioni. Si considerano terzi in particolare gli enti pubblici, gli impiegati dell'Amministrazione federale nonché i pazienti civili curati nel quadro dell'istruzione e durante gli impieghi.

3

Art. 35, rubrica e cpv. 1 Protezione contro le malattie gravi o trasmissibili Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla protezione contro le malattie gravi o trasmissibili nell'esercito. Disciplina le misure e le competenze tenendo conto delle disposizioni della legge del 28 settembre 20123 sulle epidemie e della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie.

1

Art. 38 Concerne soltanto il testo francese Art. 42 cpv. 2 Per la truppa esso ammonta a 280 giorni al massimo; per i soldati e gli appuntati che prestano senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione esso ammonta a 300 giorni al massimo.

2

Art. 48a cpv. 3 Il Consiglio federale emana disposizioni sul servizio militare obbligatorio o volontario all'estero che i militari, in qualità di sportivi di punta, allenatori, assistenti o funzionari, mettono a profitto per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta. A tal fine può emanare disposizioni particolari concernenti: 3

3 4

a.

la sussistenza;

b.

l'alloggio;

c.

i viaggi di servizio;

d.

l'equipaggiamento e il materiale;

RS 818.101 RS 916.40

4 / 18

Legge militare

FF 2022 703

e.

le assicurazioni;

f.

la responsabilità.

Art. 48c

Istruzione e formazione continua di ciberspecialisti

Il DDPS è competente per l'istruzione e la formazione continua dei militari incorporati quali ciberspecialisti.

1

2

Può incaricare terzi dell'esecuzione di misure di istruzione e di formazione continua.

Inserire prima del titolo del capitolo 2 Art. 48d

Mezzi militari a disposizione di attività civili o di attività fuori del servizio in Svizzera

L'esercito e l'amministrazione militare della Confederazione possono mettere a disposizione di autorità civili o di terzi che ne fanno richiesta persone e materiale nell'ambito delle attività seguenti: 1

a.

attività civili o fuori del servizio di interesse pubblico;

b.

avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale.

2

Le autorità civili hanno la priorità rispetto ad altri richiedenti.

3

I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:

4

a.

è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere le attività né con mezzi propri né con l'appoggio della protezione civile o di società o associazioni militari riconosciute;

b.

le persone previste a tal fine dispongono di un'istruzione e di un equipaggiamento che le rendono idonee a fornire la prestazione richiesta; e

c.

è garantita la sicurezza necessaria.

Possono essere messi a disposizione: a.

truppe in servizio d'istruzione;

b.

formazioni di professionisti;

c.

gli esercizi logistici dell'amministrazione militare della Confederazione;

d.

il materiale militare disponibile presso le truppe, le formazioni e gli esercizi di cui alle lettere a­c.

Le truppe in servizio d'istruzione e le formazioni di professionisti possono essere messe a disposizione soltanto non armate e se: 5

a.

le prestazioni richieste presentano una sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari nell'ambito delle rispettive funzioni;

b.

non devono essere adempiuti compiti che presuppongono poteri di polizia secondo l'articolo 92;

5 / 18

Legge militare

FF 2022 703

c.

non sono compromesse la capacità d'impiego delle truppe e delle formazioni di professionisti nonché la prontezza dell'esercito; e

d.

il conseguimento degli obiettivi del servizio d'istruzione non è considerevolmente pregiudicato.

Avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale possono essere appoggiati, in via eccezionale e in misura limitata, anche con prestazioni che non presentano alcuna sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari.

6

7

Il Consiglio federale disciplina la procedura e l'assunzione dei costi. Può: a.

prevedere un condono dei costi per determinati casi eccezionali;

b.

obbligare i richiedenti che conseguono un cospicuo introito con la manifestazione a favore della quale è prestato l'aiuto a versare una parte adeguata dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;

c.

autorizzare il DDPS a concludere accordi di prestazione.

Le truppe in servizio d'istruzione possono prestare, non armate, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti.

8

Art. 52 Abrogato Art. 63 cpv. 5 Chi non assolve il tiro obbligatorio o non consegue i risultati minimi richiesti deve assolvere un corso di tiro senza soldo.

5

Titolo prima dell'art. 65

Titolo quinto: Impiego dell'esercito Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 70 cpv. 1 lett. c La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta: 1

c.

Art. 72

al DDPS, su richiesta del Dipartimento federale degli affari esteri, in caso di catastrofi all'estero che rendono necessario un impiego urgente; il DDPS può chiamare in servizio al massimo 100 militari non armati; ne informa immediatamente il Consiglio federale.

Obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati

Il Consiglio federale disciplina gli obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in caso di chiamata in servizio per un servizio d'appoggio.

6 / 18

Legge militare

FF 2022 703

Titolo prima dell'art. 92

Titolo quinto a: Poteri di polizia Art. 92

Principi

I militari che prestano servizio d'appoggio o aiuto spontaneo in Svizzera a favore di organi civili di polizia o del Corpo delle guardie di confine sono autorizzati ad applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia secondo la legge del 20 marzo 20085 sulla coercizione (LCoe), per quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

1

Negli altri servizi militari, per l'adempimento dei loro compiti i militari sono autorizzati a: 2

a.

fermare persone e controllarne l'identità, allontanarle o tenerle a distanza da determinati luoghi, interrogarle, perquisirle e tenerle in stato di fermo per un breve periodo fino all'arrivo delle forze di polizia competenti;

b.

accedere a terreni, controllare, perquisire e mettere al sicuro effetti personali nonché oggetti, locali e veicoli;

c.

applicare coercizioni dirette, proporzionali alle circostanze, usando la forza fisica, mezzi ausiliari o armi, qualora mezzi meno gravi s'avverino insufficienti;

d.

ricorrere alle armi: 1. per legittima difesa e in stato di necessità, 2. quale ultimo mezzo per adempiere una missione di protezione o di sorveglianza, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

Gli impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione sono autorizzati ad applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia secondo la LCoe, per quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

3

Il Consiglio federale, tenendo conto del tipo di compiti e del livello d'istruzione, disciplina in dettaglio: 4

a.

l'esercizio dei poteri di polizia e l'impiego delle armi da parte dei militari secondo il capoverso 2;

b.

i compiti per il cui adempimento gli impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione possono essere armati.

Titolo prima dell'art. 96

Capitolo 2: Tecnologie militari dell'informazione e della comunicazione Art. 96 Per l'adempimento dei suoi compiti l'esercito allestisce, gestisce e utilizza installazioni e sistemi propri, solidi e indipendenti, che servono al trattamento dei dati nel 1

5

RS 364

7 / 18

Legge militare

FF 2022 703

quadro dell'adempimento dei compiti dell'esercito (tecnologie militari dell'informazione e della comunicazione).

Nel quadro dell'allestimento, della gestione e dell'utilizzo o della protezione delle tecnologie militari dell'informazione e della comunicazione l'esercito può collaborare con le autorità civili.

2

Art. 99 cpv. 1, secondo periodo ... In occasione di impieghi in servizio d'appoggio in Svizzera, scambia informazioni rilevanti per l'impiego con gli organi che partecipano all'impiego, sotto la direzione delle autorità civili competenti.

1

Art. 104 cpv. 1, secondo periodo ... In tal caso, essi devono prestare, interamente o in parte, i relativi servizi e i servizi d'istruzione necessari per l'esercizio della funzione.

1

Art. 113 cpv. 7 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.

7

Art. 114 cpv. 4 I militari non possono utilizzare l'equipaggiamento personale per scopi privati; il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

4

Art. 121 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 128a cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Art. 149

Ordinanze dell'Assemblea federale

L'Assemblea federale emana le disposizioni secondo gli articoli 29 capoverso 4 e 93 capoverso 2, nonché le disposizioni completive sulla procedura amministrativa militare, in forma di ordinanza dell'Assemblea federale.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

8 / 18

Legge militare

FF 2022 703

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2022

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2022

La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 29 marzo 2022 Termine di referendum: 7 luglio 2022

9 / 18

Legge militare

FF 2022 703

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale militare del 13 giugno 19276 Art. 81 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. abis È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare: 1

abis. non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio; Art. 82 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. abis È punito con una pena pecuniaria chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare: 1

abis. non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio; Art. 83 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. abis 1

È punito con la multa chiunque, per negligenza: abis. non si presenta all'audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone o alla visita medica nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio;

Art. 185 Prescrizione dell'esecuzione

L'esecuzione di una multa disciplinare cade in prescrizione tre anni dopo che la decisione che infligge la multa è passata in giudicato.

1

L'esecuzione delle altre pene disciplinari cade in prescrizione 12 mesi dopo che la decisione che infligge la pena è passata in giudicato.

2

6

RS 321.0

10 / 18

Legge militare

FF 2022 703

Art. 189 cpv. 5 Se le multe disciplinari non sono pagate entro i termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace. Se non possono essere riscosse in via esecutiva, le multe disciplinari sono commutate in arresti. Un giorno di arresti è equiparato a 100 franchi di multa. Gli arresti si estinguono con il pagamento a posteriori delle multe disciplinari.

5

Art. 192 cpv. 4 Il Cantone di domicilio che non dispone di sufficienti mezzi adeguati per eseguire gli arresti prima della prescrizione dell'esecuzione della pena può chiedere al capo dell'esercito l'appoggio con mezzi dell'amministrazione militare o dell'esercito. L'appoggio può essere autorizzato soltanto qualora l'adempimento dei compiti dell'amministrazione militare o dell'esercito non sia compromesso.

4

2. Procedura penale militare del 23 marzo 19797 Art. 62, secondo periodo ... L'esecuzione può essere affidata alla polizia militare o alla polizia civile.

3. Legge del 17 giugno 20168 sul casellario giudiziale Art. 59 cpv. 1 lett. e9 Il Servizio del casellario giudiziale comunica senza indugio all'Aggruppamento Difesa, per gli scopi di cui al capoverso 2, i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono persone soggette all'obbligo di leva, militari e persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile: 1

e.

7 8 9

procedimenti penali pendenti.

RS 322.1 RS ...; FF 2016 4315 Nel tenore della disposizione di coordinamento relativa all'art. 59 della legge sul casellario giudiziale (FF 2016 4315, 4366).

11 / 18

Legge militare

FF 2022 703

4. Legge federale del 3 ottobre 200810 sui sistemi d'informazione militari Inserire la sezione 1a (art. 17a­17f) prima del titolo della sezione 2

Sezione 1a: Sistema d'informazione Gestione dei servizi Art. 17a

Organo responsabile

L'Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d'informazione Gestione dei servizi (GDS).

Art. 17b

Scopo

Il GDS serve alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, comprese le persone soggette all'obbligo di leva, al personale previsto per il promovimento della pace, ai civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito, e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile per: a.

consultare e aggiornare i propri dati nonché allestirne estratti;

b.

comunicare con le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandi militari, ai comandanti della protezione civile o a terzi designati dalla persona interessata negli ambiti seguenti: 1. trasmissione dei propri dati, 2. trasmissione di domande, richieste e iscrizioni, 3. trasmissione di ordinazioni di materiale, e 4. invio e ricezione di informazioni e documenti;

c.

partecipare a sondaggi.

Art. 17c

Dati

Il GDS contiene i dati seguenti delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, comprese le persone soggette all'obbligo di leva, del personale previsto per il promovimento della pace e dei civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito: 1

10

a.

generalità, numero AVS, foto, professione, relazione bancaria, dati di contatto e dati di contatto di terzi in caso d'emergenza forniti dalla persona interessata;

b.

dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile;

c.

dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione e la qualificazione nell'esercito;

d.

dati di contatto del comandante superiore, dell'organo di comando competente, dell'organo incaricato della tenuta dei controlli nonché di altri organi e persone;

RS 510.91

12 / 18

Legge militare

FF 2022 703

e.

decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare, il profilo attitudinale e l'incorporazione, compresi l'apprezzamento medico e psicologico dell'idoneità al servizio e la corrispondenza scambiata con le persone incaricate dell'apprezzamento;

f.

dati sanitari quali referti sanitari concernenti le limitazioni dell'idoneità al servizio, dati relativi allo stato di salute e alle caratteristiche psichiche, i certificati e le perizie medici;

g.

dati sulle attitudini fisiche e i test sportivi effettuati nonché dati fisiologici;

h.

dati concernenti l'idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, se tale idoneità non risulta dal profilo attitudinale;

i.

risultati dell'istruzione, dati concernenti le capacità e un elenco delle prestazioni;

j.

dati concernenti le istruzioni assolte e le autorizzazioni conseguite per l'impiego di sistemi militari;

k.

dati concernenti attività, istruzioni e prestazioni prima e fuori del servizio;

l.

dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio;

m. dati concernenti l'obbligo di servizio e l'obbligo di tiro nonché il loro adempimento, le date di tiro e i risultati di tiro; n.

dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati, compresi i dati concernenti gli impieghi nel quadro del promovimento della pace;

o.

dati concernenti le assenze, compresi i dati concernenti le domande di differimento del servizio, di congedo e di dispensa;

p.

dati concernenti conteggi del soldo e indennità per perdita di guadagno;

q.

dati concernenti la tassa d'esenzione dall'obbligo militare;

r.

dati concernenti l'equipaggiamento personale e le ordinazioni di materiale;

s.

dati concernenti la consegna, il deposito e il ritiro dell'arma personale e dell'arma in prestito, nonché dati concernenti le decisioni in materia di ritiro cautelare e di ritiro definitivo di tali armi;

t.

dati forniti o trasmessi volontariamente dalla persona interessata, comprese le domande, le richieste e le iscrizioni da lei presentate, insieme agli allegati;

u.

informazioni e documenti che la persona interessata ha spedito alle unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandi militari e a terzi o che ha ricevuto da loro;

v.

decisioni concernenti domande, richieste e iscrizioni presentate dalla persona interessata;

w.

dati concernenti l'esame e il controllo delle domande di pagamento di contributi per la formazione;

13 / 18

Legge militare

FF 2022 703

x.

decisioni concernenti domande di pagamento di contributi per la formazione;

y.

dati concernenti sondaggi.

Contiene i dati seguenti delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile: 2

a.

generalità, numero AVS, foto, professione, relazione bancaria, dati di contatto e dati di contatto di terzi in caso d'emergenza forniti dalla persona interessata;

b.

dati concernenti l'attribuzione della funzione di base, l'incorporazione, la funzione e il grado;

c.

dati di contatto del comandante superiore della protezione civile, dell'organo incaricato della tenuta dei controlli nonché di altri organi;

d.

decisioni concernenti l'idoneità al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l'attribuzione;

e.

dati concernenti l'idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, se tale idoneità non risulta dal profilo attitudinale;

f.

dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio;

g.

dati concernenti l'obbligo di prestare servizio e il relativo adempimento;

h.

dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati;

i.

dati concernenti la tassa d'esenzione dall'obbligo militare;

j.

dati concernenti l'equipaggiamento personale e le ordinazioni di materiale;

k.

dati forniti o trasmessi volontariamente dalla persona interessata, comprese le domande, le richieste e le iscrizioni da lei presentate, insieme agli allegati;

l.

informazioni e documenti che la persona interessata ha spedito alle unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandanti della protezione civile e a terzi o che ha ricevuto da loro;

m. decisioni concernenti domande, richieste e iscrizioni presentate dalla persona interessata; n.

dati concernenti sondaggi.

Art. 17d

Raccolta dei dati

L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il GDS: a.

presso la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b.

presso le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari, i comandanti della protezione civile e terzi da cui la persona interessata riceve informazioni e documenti;

14 / 18

Legge militare

c.

FF 2022 703

mediante procedura di richiamo o automaticamente dai seguenti sistemi d'informazione: 1. PISA, 2. MEDISA, 3. PSN, 4. sistema d'informazione Circolazione stradale e navigazione dell'esercito (FA-SVSAA), 5. sistema d'informazione Tiro fuori del servizio (TFS), 6. sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi (MIL Office), 7. sistema d'informazione per la gestione del personale per il servizio di promovimento della pace (PERAUS), 8. sistema d'informazione per la gestione dell'istruzione (Learning Management System DDPS; LMS DDPS).

Art. 17e

Comunicazione dei dati

L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i rispettivi dati che li concernono contenuti nel GDS alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, comprese le persone soggette all'obbligo di leva, al personale previsto per il promovimento della pace, ai civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito e alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

1

Rende accessibili alle unità amministrative competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandi militari, ai comandanti della protezione civile o a terzi mediante procedura di richiamo o trasmissione elettronica i seguenti dati del GDS: 2

a.

domande, richieste, iscrizioni, ordinazioni di materiale, informazioni e documenti a loro diretti;

b.

dati concernenti sondaggi da loro effettuati.

Art. 17f

Conservazione dei dati

I dati del GDS sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile o dalla conclusione dell'impiego, del periodo di assistenza o del ricorso a terzi.

Art. 27, frase introduttiva e lett. a­f L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA: a­e. Concerne soltanto il testo tedesco f.

in casi d'emergenza, presso i medici curanti e i medici incaricati di una perizia, nonché le istituzioni mediche, della sanità civile; queste persone e istituzioni sono autorizzate, in caso d'emergenza, a fornire informazioni.

15 / 18

Legge militare

FF 2022 703

Art. 28 cpv. 2 lett. a L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti: 2

a.

ai medici curanti, ai medici incaricati di una perizia e alle istituzioni mediche della sanità civile, sempre che al riguardo la persona interessata abbia dato il suo consenso per scritto o che sia dato un caso d'emergenza;

5. Legge federale del 21 dicembre 194811 sulla navigazione aerea Art. 3 cpv. 1, 2 e 2bis Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero.

Esso la esercita come segue: 1

a.

nel settore dell'aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC);

b.

nel settore dell'aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell'esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Istituisce presso il DATEC l'UFAC per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera a e presso il DDPS l'Autorità dell'aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera b.

2

L'UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.

2bis

Art. 8 cpv. 3 Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo solo sulle aree d'atterramento designate dal DATEC d'intesa con il DDPS e le competenti autorità cantonali.

3

Art. 23 cpv. 1 Il personale aeronautico interessato, gli organi della polizia aerea e le autorità locali devono annunciare senza indugio al DATEC gli infortuni e gli incidenti gravi nel settore dell'aviazione civile e al DDPS quelli nel settore dell'aviazione militare.

1

11

RS 748.0

16 / 18

Legge militare

FF 2022 703

Art. 25, titolo marginale e cpv. 1 b. Commissione 1 Per svolgere le inchieste nel settore dell'aviazione civile il Consiglio d'inchiesta per l'aviazione civile federale istituisce una commissione extraparlamentare d'inchiesta secondo gli articoli 57a­57g della legge del 21 marzo 199712 sull'orga-

nizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 26b e. Servizio d'inchiesta per l'aviazione militare

Lo svolgimento delle inchieste nel settore dell'aviazione militare compete a un servizio della MAA.

1

2

Alla procedura si applica per analogia l'articolo 26 capoversi 1-3.

Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione del servizio, i dettagli della procedura e le misure coercitive.

3

Art. 40 cpv. 1 Il Consiglio federale disciplina il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea.

1

Art. 40abis cpv. 4 Il servizio della sicurezza aerea civile sottostà alla vigilanza dell'UFAC. Il servizio della sicurezza aerea militare sottostà alla vigilanza della MAA.

4

Art. 55a IIa. Matricola degli aeromobili militari

12

1

La MAA tiene una matricola separata degli aeromobili militari.

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulle condizioni di iscrizione nella matricola, sul contenuto, sulla modificazione e sulla cancellazione delle immatricolazioni.

2

RS 172.010

17 / 18

Legge militare

FF 2022 703

Art. 60 cpv. 1, frase introduttiva Le seguenti persone necessitano di una licenza dell'UFAC per esercitare la loro attività nel settore dell'aviazione civile e di una licenza della MAA per esercitarla nel settore dell'aviazione militare: 1

Art. 106, titolo marginale e cpv. 3 3 D'intesa con l'UFAC, la MAA prende i provvedimenti necessari III. Aviazione militare affinché gli aeromobili militari osservino le norme emanate per la sicu1. Applicabilità rezza della circolazione, nonché l'ordinanza sui segnali. Se queste norall'aviazione militare di dispo- me sono fissate da accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, esse sizioni applicabili all'aviazione si applicano senz'altro agli aeromobili militari svizzeri.

civile

Art. 107 2. Norme particolari per l'aviazione militare

18 / 18

Per l'aviazione militare il Consiglio federale disciplina: a.

le norme per i sistemi aeronautici e le infrastrutture;

b.

le operazioni di volo;

c.

la gestione della sicurezza.