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Termine di referendum: 7 luglio 2022

Legge federale sulle vie ciclabili del 18 marzo 2022

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75a capoverso 3 e 88 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 20212, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge: a.

stabilisce i principi che i Cantoni e i Comuni devono rispettare nella pianificazione, nella realizzazione e nella manutenzione delle reti di vie ciclabili;

b.

disciplina il sostegno della Confederazione ai Cantoni e ai Comuni nella pianificazione, nella realizzazione e nella manutenzione delle reti di vie ciclabili e nell'informazione del pubblico su queste reti;

c.

disciplina i compiti della Confederazione in materia di reti di vie ciclabili.

Art. 2

Reti di vie ciclabili

Le reti di vie ciclabili sono vie di comunicazione per ciclisti interconnesse, continue e dotate delle opportune infrastrutture.

Art. 3

Reti di vie ciclabili per la mobilità quotidiana

Le reti di vie ciclabili per la mobilità quotidiana sono generalmente situate all'interno di comprensori insediativi o tra di essi.

1

1 2

RS 101 FF 2021 1260

2022-0832

FF 2022 706

Vie ciclabili. LF

FF 2022 706

Comprendono strade, strade con corsie ciclabili, strade ciclabili, ciclopiste, vie, parcheggi per biciclette e infrastrutture simili.

2

Allacciano e collegano in particolare zone residenziali, luoghi di lavoro, scuole, fermate dei trasporti pubblici, strutture pubbliche, negozi, impianti sportivi e per il tempo libero nonché reti di vie ciclabili per il tempo libero.

3

Art. 4

Reti di vie ciclabili per il tempo libero

Le reti di vie ciclabili per il tempo libero servono soprattutto allo svago e sono generalmente situate all'esterno dei comprensori insediativi.

1

Comprendono strade, ciclopiste, vie, itinerari segnalati per escursioni in bicicletta e mountain bike e infrastrutture simili.

2

Allacciano e collegano in particolare zone e paesaggi adatti allo svago, nonché attrazioni turistiche, fermate dei trasporti pubblici, impianti per il tempo libero e turistici.

3

Sezione 2: Pianificazione, realizzazione e manutenzione Art. 5 1

Obbligo di pianificazione e accessibilità dei piani

I Cantoni provvedono affinché: a.

le reti di vie ciclabili, esistenti o previste, per la mobilità quotidiana e il tempo libero siano stabilite in appositi piani;

b.

i piani siano periodicamente riesaminati e all'occorrenza aggiornati.

I piani sono vincolanti per le autorità. I Cantoni ne determinano i restanti effetti giuridici e ne disciplinano la procedura di stesura e modifica. Se delegano la pianificazione delle reti di vie ciclabili comunali ai propri Comuni, provvedono affinché siano adempiuti i compiti di cui al capoverso 1.

2

3

Le persone e le organizzazioni interessate sono coinvolte nella pianificazione.

4

I piani sono pubblici. Sono accessibili in forma elettronica.

Art. 6

Principi di pianificazione

Le autorità competenti per la pianificazione delle reti di vie ciclabili provvedono in linea di principio affinché: a.

le vie ciclabili siano interconnesse e continue e permettano in particolare di raggiungere i luoghi importanti di cui agli articoli 3 capoverso 3 e 4 capoverso 3;

b.

le reti presentino una densità adeguata e le vie ciclabili un tracciato diretto;

c.

le vie ciclabili siano sicure e, dove possibile e opportuno, il loro traffico sia separato da quello motorizzato e pedonale;

d.

le vie ciclabili presentino standard di costruzione omogenei;

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Vie ciclabili. LF

e.

Art. 7

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le reti siano attrattive e affinché quelle per il tempo libero abbiano un'elevata qualità ricreativa per i ciclisti.

Coordinamento

1

Le autorità competenti per le vie ciclabili coordinano le loro reti di vie ciclabili.

2

Coordinano la pianificazione con i compiti d'incidenza territoriale di altre autorità.

Art. 8

Realizzazione e manutenzione

Le autorità competenti per le vie ciclabili provvedono affinché: a.

le vie ciclabili siano realizzate, mantenute e provviste della segnaletica necessaria;

b.

possano essere percorse liberamente e in sicurezza in bicicletta;

c.

ne sia garantito giuridicamente l'uso pubblico.

Art. 9

Sostituzione

Se si deve procedere alla soppressione, parziale o totale, di vie ciclabili stabilite nei piani, le autorità competenti provvedono a un'adeguata sostituzione con percorsi esistenti o nuovi, tenendo conto dell'interesse pubblico e della situazione locale.

1

2

3

Le vie ciclabili vengono sostituite segnatamente se: a.

non sono più liberamente percorribili;

b.

sono interrotte;

c.

non sono più percorribili in sicurezza, in particolare se per lunghi tratti vi circolano veicoli a motore in modo intenso o veloce;

d.

fanno parte di reti di vie ciclabili per il tempo libero e la loro attrattività è notevolmente ridotta.

I Cantoni possono prevedere deroghe all'obbligo di sostituzione.

Disciplinano la procedura di soppressione delle vie ciclabili e determinano chi è tenuto a provvedere alla sostituzione.

4

Art. 10

Collaborazione con organizzazioni private specializzate

I Cantoni possono ricorrere a organizzazioni private specializzate per la pianificazione, la realizzazione e la manutenzione delle reti di vie ciclabili nonché per informare sulle medesime.

1

2

Possono delegare alle organizzazioni private specializzate compiti in questi ambiti.

Art. 11

Considerazione delle vie ciclabili e di altri interessi

Nell'adempiere i loro compiti, le autorità cantonali e comunali tengono conto delle vie ciclabili.

1

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Le autorità competenti per le vie ciclabili tengono conto degli interessi della pianificazione dei trasporti e degli insediamenti, dell'agricoltura, della silvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio nonché di altre attività d'incidenza territoriale.

2

Art. 12

Messa a disposizione di geodati di base

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di vie ciclabili.

1

Il servizio federale competente per le vie ciclabili può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.

2

Sezione 3: Compiti della Confederazione Art. 13

Considerazione delle vie ciclabili

Nell'adempiere i loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di vie ciclabili stabilite nei piani secondo l'articolo 5 e a tal fine: 1

a.

progettano e realizzano opere e impianti di elevata qualità;

b.

vincolano il rilascio di concessioni e autorizzazioni a determinate condizioni e oneri oppure lo negano;

c.

vincolano la concessione di sussidi a determinate condizioni oppure la negano;

d.

provvedono a un'adeguata sostituzione delle reti di vie ciclabili o alle parti di esse che devono essere soppresse, tenendo conto dell'interesse pubblico.

Le spese dovute alla necessità di tenere conto delle reti di vie ciclabili o di sostituire parti di esse sono addebitate al corrispondente credito d'opera oppure sovvenzionate secondo la stessa aliquota percentuale applicata alle altre spese relative a tale opera.

2

Art. 14

Consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi

La Confederazione può assistere i Cantoni, i Comuni e terzi nelle loro attività di pianificazione, realizzazione, manutenzione e sostituzione di vie ciclabili fornendo consulenza tecnica e documentazione.

Art. 15 1

Informazione del pubblico

La Confederazione informa il pubblico in merito: a.

all'importanza delle reti di vie ciclabili per la mobilità delle persone e il trasporto di merci;

b.

alle conoscenze di base relative alla pianificazione, realizzazione e manutenzione di reti di vie ciclabili.

Può assistere i Cantoni e terzi nell'informare il pubblico sulle tematiche di cui al capoverso 1.

2

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Pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti di vie ciclabili.

3

L'Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di vie ciclabili nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.

4

Art. 16

Collaborazione con organizzazioni private specializzate

La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale per i seguenti compiti: 1

a.

consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi;

b.

messa a disposizione di documentazione per i Cantoni, i Comuni e terzi;

c.

informazione del pubblico.

Essa può concedere aiuti finanziari alle organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con esse contratti di diritto pubblico.

2

3

Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che: a.

operano nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale; e

b.

per statuto perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di mobilità ciclistica; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.

Sezione 4: Organizzazione e tutela giurisdizionale Art. 17

Servizi tecnici

I Cantoni designano i propri servizi tecnici preposti alle vie ciclabili e ne definiscono i compiti.

1

2

Il servizio tecnico della Confederazione è l'Ufficio federale delle strade.

Art. 18

Legittimazione a ricorrere

Se è interessato il loro territorio, i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali nonché contro i piani di utilizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio, per quanto tali decisioni e piani di utilizzazione riguardino vie ciclabili.

1

Contro le decisioni delle autorità federali in materia di vie ciclabili sono legittimati a ricorrere anche i Cantoni.

2

Qualora in una procedura sia dato un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l'autorità notifica la propria decisione ai Comuni mediante comunicazione scritta o tramite pubblicazione nell'organo ufficiale cantonale o nel Foglio federale.

3

3

RS 700

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Vie ciclabili. LF

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I Comuni che non hanno interposto ricorso possono intervenire in qualità di parti nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte ed essi ne risultano lesi.

4

Se il diritto cantonale o federale prevede lo svolgimento di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, anche la pertinente domanda deve essere pubblicata secondo quanto disposto nel capoverso 3. In tal caso i Comuni sono legittimati a ricorrere soltanto se hanno partecipato alla procedura in qualità di parti.

5

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 19 1

Termini per la stesura e l'attuazione dei piani

I Cantoni provvedono: a.

alla stesura dei piani di cui all'articolo 5 capoverso 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge;

b.

all'attuazione dei piani entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può, in via eccezionale, prorogare questi termini per singole zone. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni della proroga dei termini.

2

Art. 20

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 21

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2022

Consiglio nazionale, 18 marzo 2022

Il presidente: Thomas Hefti La segretaria: Martina Buol

La presidente: Irène Kälin Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 29 marzo 2022 Termine di referendum: 7 luglio 2022

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Vie ciclabili. LF

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Allegato (art. 20)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 4 ottobre 19854 sui percorsi pedonali ed i sentieri Ingresso visti gli articoli 75a capoverso 3 e 88 della Costituzione federale5, Art. 1

Oggetto

La presente legge: a.

stabilisce i principi che i Cantoni e i Comuni devono rispettare nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri;

b.

disciplina il sostegno della Confederazione ai Cantoni e ai Comuni nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri e nell'informazione del pubblico su queste reti;

c.

disciplina i compiti della Confederazione in materia di reti di percorsi pedonali e sentieri.

Art. 2 cpv. 2 Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, zone d'incontro e infrastrutture simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.

2

Inserire prima del titolo della sezione 3 Art. 9a

Messa a disposizione di geodati di base

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di percorsi pedonali e sentieri.

1

Il servizio tecnico della Confederazione preposto ai percorsi pedonali e ai sentieri può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.

2

4 5

RS 704 RS 101

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Vie ciclabili. LF

Art. 11a 1

FF 2022 706

Informazione del pubblico

La Confederazione informa il pubblico in merito: a.

all'importanza delle reti di percorsi pedonali e sentieri per il trasporto di persone nonché per il tempo libero e il turismo;

b.

alle conoscenze di base relative alla pianificazione, alla sistemazione e alla manutenzione di reti di percorsi pedonali e sentieri.

Può sostenere i Cantoni e terzi nell'informare il pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.

2

Pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti di percorsi pedonali e di sentieri.

3

L'Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di percorsi pedonali e sentieri nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.

4

Art. 12

Collaborazione con organizzazioni private specializzate

La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale per i seguenti compiti: 1

a.

consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi;

b.

messa a disposizione di documentazione per i Cantoni, i Comuni e terzi;

c.

informazione del pubblico.

Essa può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.

2

3

Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che: a.

operano nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale; e

b.

secondo i loro statuti perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di percorsi pedonali e sentieri; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.

2. Legge federale dell'8 marzo 19606 sulle strade nazionali Art. 6, secondo periodo ... In corrispondenza dei raccordi alle strade nazionali di prima o seconda classe nonché di strade nazionali di terza classe fanno parte del corpo stradale le superfici destinate al traffico pedonale e ciclistico quali corsie ciclabili, marciapiedi o vie pedonali e ciclabili con tracciati separati nonché le fermate dei trasporti pubblici.

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RS 725.11