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Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2021 del 16 dicembre 2020
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2020 e gli annunci ulteriori del Consiglio federale del 25 settembre 2020, dell'11 novembre 2020 e del 18 novembre 20202, decreta:
Art. 1
Conto economico
Le spese e i ricavi della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2021 sono approvati.
1
2
Il conto economico preventivato chiude con: Franchi
a.
spese di
79 552 436 900
b.
ricavi di
75 988 717 300
c.
un'eccedenza di spese di
Art. 2
3 563 719 600
Conto degli investimenti
Le uscite e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2021 sono approvati.
1
2
Il conto degli investimenti preventivato chiude con: Franchi
1 2
a.
uscite per investimenti di
b.
entrate per investimenti di
c.
un'eccedenza di uscite di
11 753 822 900 676 269 100 11 077 553 800
RS 101 Non pubblicato nel FF
2022-0947
FF 2022 806
FF 2022 806
Art. 3
Trasferimenti di crediti nel settore amministrativo considerato
L'amministrazione è autorizzata a effettuare dei trasferimenti di crediti tra preventivi globali, tra preventivi globali e singoli crediti come pure tra singoli crediti.
1
Con il trasferimento di crediti il preventivo globale o il singolo credito può essere aumentato al massimo del 3 per cento del credito a preventivo stanziato. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF; Amministrazione federale delle finanze) e la Cancelleria federale (CaF) possono autorizzare delle eccezioni per il finanziamento di investimenti attivabili non preventivati presso il fornitore di prestazioni informatiche.
2
Art. 4
Rimanenti trasferimenti di crediti
Il Dipartimento federale degli affari esterni (DFAE; Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra il credito di spesa per il Corpo svizzero di aiuto umanitario (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Sostegno finanziario ad azioni umanitarie». Questi trasferimenti non possono superare l'importo di 7 milioni di franchi.
1
Il DFAE (Direzione politica) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra il credito di spesa per il pool di esperti per la promozione civile della pace (preventivo globale, spese di funzionamento) e il credito a preventivo «Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo». Questi trasferimenti non possono superare l'importo di 3 milioni di franchi.
2
Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra i crediti a preventivo per azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo e la collaborazione multilaterale allo sviluppo, da un lato, e il credito a preventivo per il sostegno finanziario ad azioni umanitarie, dall'altro. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 30 milioni di franchi.
3
Il DFAE (DSC) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra i crediti a preventivo per mutui e partecipazioni alla cooperazione internazionale e i contributi agli investimenti per la cooperazione internazionale, da un lato, come pure tra questi due crediti e il credito a preventivo per la cooperazione allo sviluppo economico bilaterale. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 2,5 milioni di franchi.
4
Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR; Segreteria generale) e il DFF (Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL) sono autorizzati a effettuare dei trasferimenti tra il credito d'investimento dell'UFCL per le costruzioni del settore dei PF e il contributo finanziario al settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del singolo credito stanziato per le costruzioni dei PF.
5
Il DEFR (Segreteria di Stato dell'economia SECO) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra i crediti a preventivo per mutui e partecipazioni a favore di Paesi in sviluppo e i contributi agli investimenti per Paesi in sviluppo, da un lato, come pure tra questi due crediti e il credito a preventivo per la cooperazione allo sviluppo economico bilaterale. Nel complesso questi trasferimenti non possono superare l'importo di 5 milioni di franchi.
6
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Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC; Ufficio federale dell'energia UFE e Ufficio federale dell'ambiente UFAM) è autorizzato a effettuare dei trasferimenti tra il credito a preventivo per il Programma Edifici (UFE) e il credito a preventivo per la ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili (UFAM).
7
Art. 5
Conto di finanziamento
Le uscite e le entrate della Confederazione Svizzera preventivati per l'esercizio 2021 sono approvati.
1
2
Il conto di finanziamento preventivato chiude con: Franchi
a.
uscite di
81 952 282 200
b.
entrate di
75 813 151 100
c.
un'eccedenza di uscite di
Art. 6
6 139 131 100
Freno all'indebitamento
In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 79 052 256 597 franchi.
1
In virtù dell'articolo 126 capoverso 3 Cost., questo importo è aumentato del fabbisogno finanziario eccezionale di 4 132 500 000 franchi a 83 184 756 597 franchi.
2
Secondo l'articolo 17c della legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione (LFC), questo importo è ridotto di 1 232 474 397 franchi a 81 952 282 200 franchi. Secondo l'articolo 17d LFC tale riduzione è accreditata al conto di ammortamento (art. 17a LFC).
3
Art. 7 1
Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi
2
a.
sicurezza
b.
programma edilizio 2021 del settore dei PF (progetti singoli)
c.
previdenza sociale
d.
economia
e.
ambiente e assetto del territorio
73 500 000 9 200 000 2 082 500 000 3 000 000
È stanziato il seguente credito quadro:
costruzioni dei PF 2021 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)
3
759 000 000
181 200 000
RS 611.0
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Art. 8
Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali: Franchi
a.
relazioni con l'estero cooperazione internazionale
b.
sicurezza
10 385 000
c.
programma edilizio 2021 del settore dei PF (progetti singoli)
43 800 000
Art. 9
8 225 000
Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2021 del settore dei PF
Il DEFR è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 7 capoverso1 lettera b e all'articolo 8 lettera c e il credito quadro di cui all'articolo 7 capoverso 2.
1
I trasferimenti di crediti non possono superare il 5 per cento del credito che deve essere aumentato.
2
Art. 10
Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese
Sono stanziati i seguenti limiti di spesa secondo elenchi speciali: Franchi
a.
relazioni con l'estero cooperazione internazionale
b.
economia
Art. 11
39 621 750 2 600 000
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2020
Consiglio nazionale, 15 dicembre 2020
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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