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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili Proroga e modifica del 29 marzo 2022 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 20 agosto 2013, del 28 marzo 2014, del 27 maggio 2016, del 22 novembre 2016, del 14 novembre 2017, del 15 marzo 2018, del 24 marzo 2020, del 13 agosto 2020 e del 9 agosto 20211 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 6, 6.2 6.2

Sono previste le seguenti categorie salariali: categoria salariale A1 categoria salariale A2 categoria salariale B1 categoria salariale B2

1

FF 2013 6063, 2014 2827, 2016 4119 7829, 2017 6615, 2018 1265, 2020 2553 6153, 2021 1861

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Categoria salariale A1 Professionisti con attestato professionale federale (APF) nonché professionisti i cui compiti esigono competenze chiaramente superiori al tirocinio (caporeparto, caposquadra, capomacchinista, maestro imbottitore/maestra imbottitrice di mobili ecc.)

Categoria salariale A2 Professionisti con certificato di capacità, (CFC) ovvero un diploma specifico del ramo, conseguito dopo avere assolto un apprendistato di almeno tre anni (oppure l'attestato di capacità federale conseguita in base all'art. 40 della LFP), così come lavoratori con formazione equivalente.

Categoria salariale B1 Lavoratori con Certificato federale di formazione pratica (CFP), praticanti e lavoratrici/lavoratori che svolgono funzioni che necessitano di un prolungato periodo di apprendimento pratico e possiedono pertanto determinate abilità e conoscenze dei materiali e delle attrezzature dell'azienda, così come i lavoratori qualificati che non rispondono al profilo della categoria A2.

Categoria salariale B2 Collaboratrici e collaboratori senza qualifica che vengono impiegati come collaboratori ausiliari.

Art. 15, 15.1 15.1

Ai lavoratori è riconosciuto il diritto d'indennizzo per le seguenti assenze: ­ in caso di matrimonio proprio:

1 giorno

­ in caso di congedo di paternità

10 giorni

­ morte del coniuge e dei propri figli

3 giorni

­ in caso di decesso di genitori, suoceri, fratelli, sorelle*

3 giorni

­ in caso di decesso di nipoti, cognati, cognate e nonni*

1 giorno

­ in caso di trasloco di lavoratori aventi una economia domestica propria e che non hanno disdetto il rapporto di lavoro (al massimo 1 volta l'anno)

1 giorno

­ per l'ispezione militare almeno ½ giorno per altre assenze fanno stato le disposizioni dell'art. 324a CO. (min.)

* L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio

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Appendice

Modello di livello salariale Orario di lavoro: 178 ore Cat.

art. 6 CCL

Professionisti con attestato professionale federale (APF), ecc.

Professionisti con certificato di capacità (CFC), ecc.

Lavoratori con Certificato federale di formazione pratica (CFP), praticanti, ecc.

Collaboratrici e collaboratori senza qualifica Collaboratori e collaboratori senza qualifica che vengono impiegati come collaboratori ausiliari.

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18° anno di età

19° anno di età

20° anno di età 2° anno di 1° anno di esperienza esperienza

Salario mese

Salario mese

Salario mese

ora

4 384.­

24.63 4 593.­

25.80 4 802.­

26.98 5 063.­

28.44 5 324.­

29.91

4 142.­

23.27 4 235.­

23.79 4 324.­

24.29 4 417.­

24.81 4 556.­

25.60 4 696.­

26.38

23.16 4 206.­

23.63 4 289.­

24.10

ora

A1 A2

ora

Salario mese

3° anno di esperienza ora

Salario mese

B1

3 875.­

21.77 3 875.­

21.77 3 957.­

22.23 4 040.­

22.70 4 123.­

B2

3 665.­

20.59 3 665.­

20.59 3 739.­

21.01 3 850.­

21.63

4° anno di esperienza ora

Salario mese

dal 5° anno di esperienza ora

Salario mese

ora

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III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2022 e ha effetto sino al 31 dicembre 2023.

29 marzo 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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