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Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 27 aprile 2022

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari, decide: I prodotti fitosanitari Biorga Contra Schwefel (W-18-4, 80 % zolfo) Capito Bio-Schwefel (W-18-2, 80 % zolfo) Elosal Supra (W-986, 80 % zolfo) Elosal Supra (W-7258, 80 % zolfo) Kumulus WG (W-4458, 80 % zolfo), Mycosan-S (W-4495-1, 80 % zolfo), Netzschwefel Stulln (W-7227, 80 % zolfo), Sanoplant Schwefel (W-18-3, 80 % zolfo) Solfovit WG (W-4458-1, 80 % zolfo) Sufralo (W-18-1, 80 % zolfo) THIOVIT (W-7367, 80 % zolfo) Thiovit Jet (W-18, 80 % zolfo) sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2022 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

1

RS 916.161

2022-1310

FF 2022 1041

FF 2022 1041

Applicazioni autorizzate: Ambito di applicazione

Frutticoltura Albicocco

Albicocco

Effetto

Modalità di applicazione

Condizioni

Vaiolatura della frutta a nocciolo

Concentrazione: 0.15­0.3 % Dose: 2.4­4.8 kg/ha Applicazione: Prima della fioritura

1, 2

Vaiolatura della frutta a nocciolo

Concentrazione: 0.15­0.3 % Dose: 2.4­4.8 kg/ha Applicazione: Dopo la fioritura

1, 2

Condizioni d'uso 1 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m3/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.

2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.

Nota I prodotti non sono stati testati per le applicazioni indicate alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantire che non ci siano effetti di fitotossicità sulla coltura.

I prodotti fitosanitari Actiol (W-5162-1, 52.4 %, 723 g/l zolfo) BIOHOP HelioSOUFRE (W-5323-1, 51.1 %, 700 g/l zolfo) Heliosoufre S (W-5323, 51.1 %, 700 g/l zolfo) Soufre FL (W-5162, 52.4 %, 723 g/l zolfo) Thiovit Liquid (W-5323-2, 51.1 %, 700 g/l zolfo) sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2022 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti: Applicazioni autorizzate: Ambito di applicazione

Frutticoltura Albicocco

Albicocco

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Effetto

Modalità di applicazione

Condizioni

Vaiolatura della frutta a nocciolo

Concentrazione: 0.15­0.3 % Dose: 2.4­4.8 l/ha Applicazione: Prima della fioritura

1, 2, 3, 4

Vaiolatura della frutta a nocciolo

Concentrazione: 0.15­0.3 % Dose: 2.4­4.8 l/ha Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: Dopo la fioritura

1, 2, 3, 4

FF 2022 1041

Condizioni d'uso 1 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m3 ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.

2 Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera.

3 Durante l'applicazione della poltiglia: indossare occhiali di protezione o una visiera.

4 Impiegare esclusivamente con un serbatoio per la poltiglia con miscelatore in funzione.

Nota I prodotti non sono stati testati per le applicazioni indicate alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantire che non ci siano effetti di fitotossicità sulla coltura.

Abrogazione della decisione generale del 21 marzo 2022 La decisione generale del 21 marzo 2022 dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (FF 2022 693) concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari ai sensi dell'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari è abrogata.

Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

4 maggio 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Il direttore, Hans Wyss

2

RS 172.021

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