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Decisione generale della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) concernente la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera del 3 maggio 2022

La commissione federale delle case da gioco (CFCG) ai sensi degli art. 86 ss della Legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD) 1, decide: L'accesso ai giochi in denaro svolti in linea, i quali non sono autorizzati in Svizzera, deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione, conformemente all'articolo 86 cpv. 1­4 LGD.

La lista dei domini da bloccare che rientrano nella competenza della Commissione federale delle case da gioco è stata modificata. La lista attualizzata è visibile in linea (www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/illegalesspiel/zugangssperren.html) Rimedio giuridico La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla notificazione di essa, e indirizzata alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Eigerplatz 1, 3003 Berna, (art. 87 cpv. 2 e art. 88 cpv. 3 LGD).

L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi ed i mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante.

3 maggio 2022

Commissione federale delle case da gioco: Responsabile segretariato, Thomas Fritschi

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SR 935.51

2022-1299

FF 2022 1028

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