FF 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Proroga e modifica del 9 maggio 2022 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2009, del 20 aprile 2015, del 10 aprile 2017, del 25 maggio 2018, 2 aprile 2020, del 19 novembre 2020 e del 4 novembre 20211 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata.

II La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, è dichiarata d'obbligatorietà generale: Convenzione addizionale del 6 dicembre 2021 Art. 1

Adeguamento salariale generale e individuale

(...) Adeguamento salariale generale di 20 franchi mensili. Aggiuntivo adeguamento salariale individuale: la massa salariale dei lavoratori assoggettati al CCL deve aumentare in media di 5 franchi al mese. La ripartizione dell'aumento salariale individuale tra i singoli lavoratori è di competenza del datore di lavoro.

1

1

FF 2003 4473; 2006 6205; 2009 4475; 2015 2835; 2017 2909; 2018 2849; 2020 2555, 7959; 2021 2694

2022-1432

FF 2022 1170

FF 2022 1170

A partire dal 1° gennaio 2023 adeguamento salariale generale di 25 franchi mensili.

Aggiuntivo adeguamento salariale individuale: la massa salariale dei lavoratori assoggettati al CCL deve aumentare in media di 10 franchi al mese. La ripartizione dell'aumento salariale individuale tra i singoli lavoratori è di competenza del datore di lavoro.

2

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale generale conformemente all'articolo 1 capoverso 1 della convenzione addizionale.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2022 e ha effetto sino al 31 dicembre 2023.

9 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2/2