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Dichiarazione della Svizzera sull'adesione a ECRIN ERIC

Disegno

Dichiarazione della Svizzera sull'adesione depositata il ...

Approvata dall'Assemblea federale il ...1 Entrata in vigore per la Svizzera il ...

Traduzione2 1. In vista della sua domanda di adesione a ECRIN ERIC la Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, dichiara quanto segue: (a) ECRIN ERIC ha personalità giuridica secondo le disposizioni normative e amministrative svizzere e ha la capacità giuridica di cui all'articolo 7 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 20093 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC); (b) l'adesione della Svizzera a ECRIN ERIC è retta da disposizioni determinate in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 723/2009.

2. La Svizzera accorda a ECRIN ERIC un trattamento conforme: (a) all'articolo 5 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia un trattamento equivalente a quello riservato a un organismo internazionale secondo gli articoli 143 lettera g e 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 20064 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e a un'organizzazione internazionale secondo l'articolo 12 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 20085 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE e, dopo la sua entrata in vigore, conforme all'articolo 11 paragrafo 1 lettera b della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 20196 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione), fatti salvi i limiti e le condizioni previsti dallo statuto ECRIN ERIC; e

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RU ...

Traduzione dal testo originale inglese.

GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1261/2013, GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1.

GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) n. 2021/1159, GU L 250 del 15.7.2021, pag. 1.

GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2019/2235, GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10.

GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4.

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FF 2022 1143

Adesione a ECRIN ERIC. Dichiarazione della Svizzera

FF 2022 1143

(b) all'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia come per un'organizzazione internazionale secondo l'articolo 9 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 20147 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Di conseguenza ECRIN ERIC è esentato dall'imposta sul valore aggiunto, dalle imposte sul consumo e dai dazi doganali in Svizzera alle stesse condizioni previste dalla legislazione svizzera per le organizzazioni internazionali e nel quadro dei limiti definiti dallo statuto ECRIN ERIC.

3. La presente dichiarazione è vincolante per la Svizzera per l'intera durata della sua appartenenza a ECRIN ERIC.

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GU L 94, del 28.3.2014, pag. 65; modificata da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1952, GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 23.