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Statuto del consorzio dell'infrastruttura di ricerca europea «sistema integrato di osservazione del carbonio» (ERIC ICOS) Concluso il ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Traduzione1 Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Finlandia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia, in appresso i «membri», e la Confederazione Svizzera, in appresso l'«osservatore», considerando che i membri sono persuasi che la lotta contro i cambiamenti climatici derivanti dalle emissioni di origine antropica di gas serra (GES) rappresenti una sfida globale e che la ricerca e le osservazioni continue a lungo termine sono indispensabili per migliorare la comprensione delle emissioni e dei pozzi di assorbimento di GES, del loro impatto sui sistemi terrestri e delle opzioni di gestione; considerando che l'osservazione delle variabili climatiche essenziali, comprese le emissioni dei gas serra, è necessaria per sostenere i lavori della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC); sottolineando che l'UNFCCC invita le sue parti a promuovere e a collaborare nell'osservazione sistematica dei gas serra cooperando con il sistema mondiale di osservazione del clima (GCOS), che è la componente di osservazione del sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (GEOSS); considerando l'importanza delle capacità nazionali di ricerca e osservazione in materia di GES, e la necessità di istituire un coordinamento a livello europeo, sotto forma di un'infrastruttura di ricerca «Sistema integrato di osservazione del carbonio» (ICOS);

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Traduzione dal testo originale inglese.

2022-1224

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Statuto dell'ERIC ICOS

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considerando che i membri desiderano consentire delle ricerche destinate a migliorare la comprensione dei bilanci regionali per quanto riguarda le fonti e i pozzi di GES, i relativi fattori naturali e umani e i meccanismi di controllo, mettendo a punto osservazioni di alta precisione e a lungo termine; considerando che i membri desiderano fornire l'accesso ai dati ICOS ad un'ampia comunità di utilizzatori, stabilire dei nessi tra la ricerca, l'istruzione e l'innovazione al fine di promuovere sviluppi tecnologici e fornire dati indipendenti per contribuire all'analisi degli inventari delle emissioni; invitando la Commissione europea a costituire l'infrastruttura ICOS sotto forma di un «Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca» (ERIC ICOS), hanno convenuto quanto segue:

Capo 1: Disposizioni generali Art. 1

Denominazione, sede e lingua di lavoro

1. È istituita un'infrastruttura di ricerca denominata «Integrated Carbon Observation System European Research Infrastructure Consortium (Sistema integrato di osservazione del carbonio) -- ERIC ICOS».

2. L'ERIC ICOS ha la sua sede legale a Helsinki, Finlandia (lo «Stato ospitante»).

3. La lingua di lavoro dell'ERIC ICOS è l'inglese.

Art. 2

Compiti e attività

1. Il principale compito dell'ERIC ICOS è istituire un'infrastruttura di ricerca distribuita «Sistema integrato di osservazione del carbonio» (IR ICOS) e coordinarne le attività, diffondere le informazioni provenienti dall'IR ICOS e elaborare dati e analisi integrate dai sistemi di monitoraggio delle emissioni di gas serra.

2. L'ERIC ICOS fornisce un accesso effettivo a dati coerenti e precisi per agevolare la ricerca ai fini di un'analisi su scala multipla relativa alle emissioni di gas serra, ai pozzi e ai relativi processi, rendendo disponibili dati e prodotti di dati a lungo termine con l'aiuto di protocolli di misurazione. Stabilendo dei collegamenti tra ricerca, istruzione e innovazione si favoriranno le attività di sviluppo tecnologico e dimostrazione in materia di GES. A tal fine l'ERIC ICOS intraprende e coordina varie attività, tra cui: a)

quantificazione delle concentrazioni atmosferiche e dei flussi terrestri e oceanici di gas serra in Europa e in regioni chiave di interesse europeo, compreso l'Atlantico settentrionale;

b)

agevolazione di programmi e progetti europei di ricerca;

c)

contributo alla mobilità delle conoscenze e/o dei ricercatori in seno allo Spazio europeo della ricerca (SER) e maggiore valorizzazione del potenziale intellettuale nell'insieme dell'Europa;

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d)

coordinamento e sostegno allo sviluppo di tecnologie e protocolli per lo svolgimento, all'insegna dell'efficienza dei costi, di misurazioni di elevata qualità delle concentrazioni e dei flussi dei gas serra, da promuovere anche al di fuori dell'Europa;

e)

contributo alla fornitura di informazioni tempestive pertinenti per la definizione delle politiche e il processo decisionale in materia di gas serra;

f)

agevolazione dell'analisi per valutare l'efficacia del sequestro del carbonio e/o delle attività di riduzione delle emissioni di GES sui livelli mondiali della composizione dell'atmosfera, ivi compresa la ripartizione delle fonti e dei pozzi per regioni geografiche e settori di attività;

g)

agevolazione degli obiettivi dell'IR ICOS al fine di elaborare un modello per lo sviluppo futuro di reti integrate e operative simili di osservazione dei GES al di fuori dell'Europa;

h)

valutazione da parte di valutatori esterni, sul piano scientifico e di gestione, delle attività, dell'orientamento strategico e del funzionamento di tutte le componenti della IR ICOS.

3. L'ERIC-ICOS funziona su una base non economica. Per promuovere ulteriormente l'innovazione e il trasferimento tecnologico e di conoscenze, può svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste siano strettamente collegate alle sue attività principali e non ne compromettano la realizzazione.

Capo 2: Membri e osservatori Art. 3

Membri, osservatori e soggetti rappresentanti

1. I seguenti soggetti possono diventare membri o osservatori dell'ERIC ICOS: a)

gli Stati membri dell'UE;

b)

i Paesi associati;

c)

i Paesi terzi diversi dai Paesi associati;

d)

le organizzazioni intergovernative.

2. I soggetti di cui al paragrafo 1 possono diventare membri dell'ERIC ICOS se contribuiscono al funzionamento dell'ERIC ICOS e/o ospitano l'impianto centrale dell'ICOS e/o delle reti nazionali ICOS.

3. I membri dell'ERIC ICOS comprendono almeno uno Stato membro e due altri Paesi (Stati membri o Paesi associati).

4. Gli Stati membri o i Paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto in seno all'assemblea generale. L'assemblea generale decide le eventuali modifiche dei diritti di voto necessarie affinché l'ERIC ICOS rispetti in ogni momento tale prescrizione.

5. I membri o gli osservatori possono farsi rappresentare da uno o più soggetti pubblici, incluse le regioni, o da soggetti privati con una missione di servizio pubblico di 3 / 18

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loro scelta, nominati secondo le proprie regole e procedure. I membri o gli osservatori informano per iscritto il presidente dell'assemblea generale circa eventuali cambiamenti per quanto riguarda il soggetto rappresentante.

6. I membri e gli osservatori e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell'allegato 1. L'allegato 1 è tenuto aggiornato dal presidente dell'assemblea generale o da qualsiasi altra persona da lui abilitata.

Art. 4

Ammissione di membri e osservatori

1. Le condizioni per l'ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito: a)

un soggetto, di cui all'articolo 3 paragrafo 2 presenta una domanda scritta al presidente dell'assemblea generale;

b)

nella domanda il richiedente spiega in che modo parteciperà all'IR ICOS e contribuirà allo svolgimento dei compiti e delle attività dell'ERIC ICOS di cui all'articolo 2, e come soddisferà gli obblighi di cui all'articolo 6 paragrafo 2;

c)

l'ammissione di nuovi membri presuppone l'assenso dell'assemblea generale.

2. Le condizioni per l'ammissione di osservatori sono specificate qui di seguito: a)

un soggetto di cui all'articolo 3 paragrafo 3 presenta una domanda scritta al presidente dell'assemblea generale;

b)

nella domanda il richiedente spiega in che modo parteciperà all'IR ICOS, se contribuirà alla realizzazione degli obiettivi e dei compiti dell'ERIC ICOS di cui all'articolo 2, e come soddisferà gli obblighi di cui all'articolo 6 paragrafo 4;

c)

l'ammissione di un osservatore presuppone l'assenso dell'assemblea generale.

3. Un osservatore può essere ammesso per un massimo di tre anni. L'assemblea generale, su richiesta dell'osservatore, può prorogare questo periodo iniziale una volta per la stessa durata. Eccezionalmente l'assemblea generale può approvare più proroghe del mandato di osservatore.

Art. 5

Ritiro di un membro o di un osservatore/Recesso di un membro o di un osservatore

1. Nessun membro può ritirarsi nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire l'ERIC ICOS, a meno che l'assemblea generale accetti la richiesta del membro di ritirarsi in un momento antecedente.

2. Dopo il periodo di cui al paragrafo 1, un membro può ritirarsi al termine di un esercizio finanziario a condizione che notifichi la sua intenzione di ritirarsi mediante l'invio, con preavviso di dodici mesi, di una richiesta ufficiale al presidente dell'assemblea generale.

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3. Un osservatore può ritirarsi alla fine di un esercizio finanziario, a condizione che notifichi la sua intenzione di ritirarsi, mediante l'invio, con preavviso di sei mesi, di una richiesta ufficiale al presidente dell'assemblea generale.

4. Il membro o l'osservatore che si ritira adempie tutti gli obblighi, compresi quelli finanziari, stipulati prima del suo ritiro.

5. L'assemblea generale può porre fine all'adesione o allo status di osservatore se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: a)

nel caso di grave violazione, da parte del membro o dell'osservatore, di uno o più obblighi sanciti dallo statuto;

b)

il membro o l'osservatore non ha posto rimedio a questa inadempienza entro un termine di sei mesi dal momento in cui ha ricevuto notifica scritta della violazione; e

c)

al membro o all'osservatore è stata data l'opportunità di presentare all'assemblea generale la propria posizione in relazione alla decisione pendente di risoluzione.

Art. 6

Diritti e obblighi dei membri e degli osservatori

1. I membri godono dei seguenti diritti: a)

il diritto di nominare soggetti rappresentanti;

b)

il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea generale e partecipare al voto;

c)

il diritto di accedere ai servizi e alle attività coordinate dall'ERIC ICOS per la sua comunità di ricerca.

2. Ciascun membro: a)

versa il contributo annuo di adesione di cui all'allegato 2;

b)

conferisce ai propri rappresentanti che partecipano all'assemblea generale il pieno potere di rappresentare il membro;

c)

garantisce l'adozione di norme e strumenti pertinenti nell'ambito delle attività della rete nazionale ICOS;

d)

fornisce l'infrastruttura e le risorse necessarie per il funzionamento della rete nazionale ICOS e degli impianti centrali ICOS che ospita;

e)

promuove l'utilizzo dei dati e dei servizi dell'ERIC ICOS da parte dei ricercatori nel proprio Paese, e raccoglie i feedback e le esigenze degli utenti.

3. Gli osservatori godono dei seguenti diritti: a)

il diritto di nominare soggetti rappresentanti;

b)

il diritto di partecipare all'assemblea generale senza diritto di voto.

Un osservatore può godere di altri diritti concessi dall'assemblea generale secondo la procedura stabilita dalle norme interne.

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4. Ogni osservatore: a)

versa il contributo annuo per gli osservatori di cui all'allegato 2;

b)

adempie ogni altro obbligo negoziato tra l'osservatore in questione e l'ERIC ICOS e approvato dall'assemblea generale.

Capo 3: Governance e gestione dell'eric icos Art. 7

Governance

1. L'ERIC ICOS comprende i seguenti organismi: l'assemblea generale, il comitato consultivo scientifico, il comitato consultivo etico e il direttore generale affiancato dal comitato dell'infrastruttura di ricerca dell'ICOS. L'assemblea generale può istituire gli organi consultivi supplementari che ritiene opportuni.

2. L'ERIC ICOS e i soggetti responsabili per la gestione degli impianti centrali ICOS e delle reti nazionali ICOS sottoscrivono accordi specifici che precisano i ruoli e le responsabilità, compresi gli obblighi finanziari.

Art. 8

Assemblea generale: composizione, riunioni e procedure

1. L'assemblea generale è l'organo direttivo dell'ERIC ICOS ed è composta da rappresentanti dei membri e degli osservatori dell'ERIC ICOS. Ciascun membro può avere fino a tre rappresentanti. Un osservatore può avere un rappresentante in seno all'assemblea generale.

2. L'assemblea generale elegge un presidente e un vicepresidente tra i rappresentanti per un mandato di due anni, rinnovabile due volte.

3. L'assemblea generale è convocata e presieduta dal presidente. In sua assenza, l'assemblea generale è presieduta dal vicepresidente.

4. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno; è responsabile della direzione e supervisione generali dell'ERIC ICOS e decide dell'orientamento strategico e della struttura dell'IR ICOS.

5. Una riunione straordinaria dell'assemblea generale può essere chiesta da almeno un terzo dei membri.

6. Un membro può essere rappresentato da un altro membro previa notifica scritta del presidente dell'assemblea generale. Un membro può rappresentare solo un altro membro.

7. Le decisioni dell'assemblea generale possono anche essere adottate mediante procedura scritta.

8. L'assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

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Art. 9

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Diritti di voto

1. Ogni membro dispone di almeno un voto, integrato da un voto aggiuntivo per i membri che ospitano un impianto centrale ICOS, il portale di dati «Carbon Portal» o la sede principale, e di un voto aggiuntivo per i membri che ospitano quattro stazioni ICOS di classe 1 di almeno due diversi tipi (stazione di monitoraggio dell'atmosfera, dell'ecosistema terrestre o degli oceani). Ciascun membro dispone al massimo di tre voti.

2. I membri che dispongono di più voti non possono ripartire i loro voti.

3. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente, non ha diritto di voto. Il membro di cui il presidente/vicepresidente è originario può nominare un altro rappresentante.

Art. 10

Decisioni

1. Per raggiungere il quorum, devono essere rappresentati due terzi dell'insieme dei membri.

2. L'assemblea generale decide all'unanimità dei membri rappresentati in merito ai seguenti aspetti: a)

le proposte di modifica dello statuto dell'ERIC ICOS;

b)

la liquidazione e lo scioglimento dell'ERIC ICOS.

3. L'assemblea generale delibera alla maggioranza di due terzi dei voti dei membri rappresentati in merito ai seguenti aspetti: a)

approvazione dei conti annuali dell'ERIC ICOS;

b)

approvazione della relazione annuale di attività dell'IR ICOS;

c)

approvazione dei piani di lavoro annuali, tenendo conto dei bilanci e dei piani finanziari indicativi quinquennali degli impianti centrali di ICOS;

d)

approvazione del bilancio annuale;

e)

approvazione della strategia dell'ERIC ICOS;

f)

adozione del proprio regolamento interno;

g)

adozione delle norme interne;

h)

nomina e revoca del direttore generale, e nomina e revoca dei membri del comitato per l'infrastruttura di ricerca ICOS;

i)

nomina e revoca del comitato scientifico consultivo dell'ERIC ICOS;

j)

approvazione di nuovi membri e osservatori;

k)

cessazione dello status di membro o di osservatore;

l)

approvazione dei principali accordi che rivestono grande importanza per il funzionamento dell'IR ICOS;

m) istituzione dei comitati consultivi; n)

estensione della proroga del mandato dell'ERIC ICOS.

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4. Le decisioni dell'assemblea generale sulle questioni elencate qui di seguito richiedono: a) una maggioranza di due terzi dei voti dei membri rappresentati; e b) una maggioranza di due terzi dei contributi annui versati per l'ultimo esercizio finanziario chiuso: a)

il livello dei contributi annui di adesione. Qualsiasi modifica alla struttura dei contributi che determini un aumento del contributo a sostegno di una delle seguenti componenti dell'IR ICOS (sede principale, il portale «Carbon portal» o un impianto centrale dell'ICOS) deve essere approvata dal membro che ospita l'impianto interessato;

b)

la decisione di riconoscere il carattere fondamentale degli impianti centrali ICOS per le attività dell'IR ICOS;

c)

l'approvazione del ritiro anticipato di un membro di cui all'articolo 5 paragrafo 1.

5. Qualsiasi altra decisione dell'assemblea generale è adottata a maggioranza semplice dei voti dei membri rappresentati.

Art. 11

Direttore generale

1. Il direttore generale dell'ERIC ICOS è nominato dall'assemblea generale in base a una procedura da essa stabilita. Il mandato del direttore generale è di cinque anni, rinnovabile due volte.

2. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'ERIC ICOS.

3. Il direttore generale provvede alla gestione corrente dell'ERIC ICOS ed è responsabile dell'attuazione delle decisioni dell'assemblea generale, compreso il piano di lavoro annuale e il bilancio annuale, nonché della supervisione e del coordinamento delle attività dell'IR ICOS.

4. Il direttore generale ha sede presso la sede legale dell'ERIC ICOS ed è responsabile della gestione del personale e delle attività della sede principale e del «Carbon Portal» conformemente al bilancio dell'ERIC ICOS.

Art. 12

Comitato consultivo scientifico

1. L'assemblea generale istituisce un comitato consultivo scientifico indipendente.

2. La composizione e il regolamento interno del comitato consultivo scientifico sono stabiliti dall'assemblea generale e inseriti nel regolamento interno.

3. Il comitato consultivo scientifico: a)

controlla la qualità scientifica delle attività dell'IR ICOS;

b)

fornisce un feedback e formula raccomandazioni in merito allo sviluppo delle attività dell'IR ICOS;

c)

presenta ogni anno delle raccomandazioni all'assemblea generale.

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Art. 13

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Comitato consultivo etico

1. L'assemblea generale istituisce un comitato consultivo etico indipendente incaricato di consigliare e fornire relazioni periodiche sulle questioni etiche. Il comitato consultivo etico è composto da tre, quattro o cinque persone indipendenti.

2. La composizione e il regolamento interno del comitato consultivo etico sono decisi dall'assemblea generale e inseriti nel regolamento interno.

Art. 14

Comitato dell'infrastruttura di ricerca ICOS

1. Per l'ERIC ICOS è istituito un comitato dell'infrastruttura di ricerca ICOS (comitato IR ICOS). Del comitato IR ICOS fanno parte un rappresentante della sede principale, del portale «Carbon portal», di ciascun impianto centrale ICOS e di ciascuna assemblea delle stazioni di monitoraggio, quest'ultima composta da esperti scientifici e tecnici delle reti nazionali ICOS.

2. Il comitato IR ICOS stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Il direttore generale consulta il comitato IR ICOS in merito a tutte le questioni generali, compresa l'elaborazione delle proposte per l'assemblea generale in vista della preparazione e della modifica dei piani di lavoro annuali dell'IR ICOS al fine di garantire la coerenza, la coesione e la stabilità dei servizi dell'infrastruttura di ricerca.

4. Le riunioni del comitato IR ICOS sono convocate dal direttore generale.

Capo 4: Contributi, responsabilità, assicurazioni e elaborazione di relazioni Art. 15

Contributi e principi di finanziamento

1. I membri e gli osservatori versano contributi annui, come descritto nell'allegato 2.

2. I contributi annui dei membri e degli osservatori sono contributi in denaro. I principi dei contributi figurano nell'allegato 2 e sono ulteriormente precisati nel regolamento interno.

3. I contributi diversi dal contributo annuo versato all'ERIC ICOS possono essere versati dai membri o dagli osservatori, a titolo individuale o congiuntamente con altri membri, osservatori o terzi.

4. L'ERIC ICOS può inoltre ricevere donazioni, regali e altri contributi, previa approvazione dell'assemblea generale.

5. Le risorse dell'ERIC ICOS sono utilizzate per gli obiettivi stabiliti nel presente statuto.

6. L'esercizio finanziario dell'ERIC ICOS inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7. I conti dell'ERIC ICOS sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio finanziario trascorso.

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8. L'ERIC ICOS è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

Art. 16

Responsabilità e assicurazioni

1. L'ERIC ICOS è responsabile dei propri debiti.

2. La responsabilità finanziaria dei membri nei confronti dei debiti dell'ERIC ICOS è limitata ai rispettivi contributi finanziari annui.

3. L'ERIC ICOS sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi delle sue attività.

Art. 17

Relazioni

1. L'ERIC ICOS elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dall'assemblea generale e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro sei mesi dopo il termine dell'esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

2. L'ERIC ICOS informa la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009.

Capo 5: Politiche Art. 18

Politica in materia di dati e politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

1. I dati dell'IR ICOS nonché i diritti di proprietà intellettuale e le altre conoscenze collegate ai dati dell'IR ICOS e prodotte e sviluppate nell'ambito dell'IR ICOS appartengono al soggetto o alla persona che li ha generati. I fornitori di dati autorizzano l'ERIC ICOS ad utilizzare i dati dell'IR ICOS in conformità delle condizioni definite nel documento sulla politica in materia di dati dell'ICOS.

2. L'ERIC ICOS adotta principi e regole comuni per garantire l'accesso alle conoscenze scientifiche dell'IR ICOS. I fornitori e gli autori dei dati devono essere menzionati in modo appropriato.

Art. 19

Politica in materia di accesso degli utilizzatori e politica in materia di diffusione

1. L'ERIC ICOS istituisce procedure sicure, eque e trasparenti per fornire accesso ai dati ICOS a tutti gli utilizzatori di dati.

2. Se l'accesso agli impianti e ai servizi dell'IR ICOS deve essere limitato per ragioni di capacità, i criteri di selezione si basano sull'eccellenza scientifica delle proposte in base alla procedura prevista dal regolamento interno.

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3. I fornitori di dati e l'ERIC ICOS incoraggiano i ricercatori a mettere a disposizione del pubblico i risultati delle loro ricerche e invitano i ricercatori dei Paesi membri a rendere disponibili i loro risultati per il tramite dell'ERIC ICOS.

4. Al fine di raggiungere i vari gruppi di destinatari l'ERIC ICOS si avvale di diversi canali, come il portale web, bollettini informativi, seminari, conferenze, pubblicazioni di articoli su riviste e quotidiani.

Art. 20

Valutazione

1. Ogni 5 anni un gruppo indipendente di valutatori esterni internazionali particolarmente qualificati, nominati dall'assemblea generale, effettua: a)

una valutazione scientifica delle attività dell'ERIC ICOS e una valutazione della loro gestione;

b)

una valutazione delle attività dell'IR ICOS, dell'orientamento e del funzionamento scientifico e strategico di tutte le componenti dell'IR ICOS.

Il gruppo di valutazione presta particolare attenzione al rispetto delle esigenze degli utenti.

2. I risultati delle valutazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicati all'assemblea generale.

Art. 21

Condizioni di assunzione

L'ERIC ICOS applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Tutti i posti vacanti nell'ERIC ICOS sono pubblicizzati.

Art. 22

Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali

1. L'ERIC ICOS tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. La politica in materia di appalti dell'ERIC ICOS rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.

2. Il direttore generale è responsabile di tutti gli appalti dell'ERIC ICOS. Le gare d'appalto sono pubblicate sul sito Internet dell'ERIC ICOS e nei territori dei membri e degli osservatori. Le decisioni di aggiudicazione sono pubblicate e contengono una giustificazione esaustiva. L'ERIC ICOS definisce la propria politica in materia di appalti.

3. Nell'aggiudicazione di appalti connessi ad attività di ERIC ICOS, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze dell'ERIC ICOS e i requisiti tecnici e le specifiche definiti dagli organismi competenti.

4. La politica in materia di appalti dell'ERIC ICOS è applicata all'insieme dell'IR ICOS se possibile.

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5. Le esenzioni fiscali ai sensi dell'articolo 143 paragrafo 1 lettera g) e dell'articolo 151 paragrafo 1 lettera b) della direttiva 2006/112/CE2 e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio3 sono limitate all'imposta sul valore aggiunto dei beni e servizi che sono destinati ad uso ufficiale da parte dell'ERIC ICOS, il cui valore supera i 250 EUR, e che sono interamente aggiudicati e retribuiti da ERIC ICOS. Le esenzioni fiscali si applicano unicamente alle attività non economiche. Non si applicano alle attività economiche. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non beneficiano di tali esenzioni. Non si applicano ulteriori limitazioni.

Capo 6: Durata, scioglimento, controversie, disposizioni concernenti la costituzione Art. 23

Durata

L'ERIC ICOS è istituito per un periodo iniziale di venti anni che può essere prorogato con decisione dell'assemblea generale.

Art. 24

Scioglimento e insolvenza

1. Lo scioglimento dell'ERIC ICOS richiede una decisione dell'assemblea generale in conformità dell'articolo 10 paragrafo 2 lettera b) ed è notificata entro dieci giorni dalla sua adozione alla Commissione europea.

2. Gli attivi rimanenti dopo il pagamento dei debiti dell'ERIC ICOS sono ripartiti tra i membri in proporzione al loro contributo all'ERIC ICOS cumulato nell'arco dei cinque anni consecutivi prima dello scioglimento.

3. L'ERIC ICOS ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

4. L'ERIC ICOS cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. In qualunque momento, se non è in grado di pagare i propri debiti l'ERIC ICOS ne informa immediatamente la Commissione.

Art. 25

Regolamento interno

Il presente statuto è attuato dalle norme interne adottate dall'assemblea generale.

2 3

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

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Statuto dell'ERIC ICOS

Art. 26

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Modifiche dello statuto

1. Le modifiche possono essere proposte all'assemblea generale da un membro o dal direttore generale.

2. Le proposte di modifica dello statuto sono adottate dall'assemblea generale e sottoposte alla Commissione a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009.

Art. 27

Legge applicabile

La costituzione e il funzionamento interno dell'ERIC ICOS sono disciplinati da: a)

il diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009;

b)

il diritto del Paese ospitante per gli aspetti non contemplati (o solo parzialmente contemplati) dal diritto dell'Unione;

c)

dal presente statuto e dalle relative modalità di attuazione.

Art. 28

Controversie

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo all'ERIC ICOS o tra questi ed ERIC ICOS, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l'Unione sia parte in causa.

2. Alle vertenze tra ERIC ICOS e i terzi si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla legislazione dell'Unione europea, la legge del Paese ospitante determina la giurisdizione competente per la risoluzione di tali vertenze.

Art. 29

Disponibilità dello statuto

Lo statuto è mantenuto aggiornato e pubblicato sul sito web dell'ERIC ICOS e presso la sua sede legale.

Art. 30

Disposizioni concernenti la costituzione

1. Una riunione costitutiva dell'assemblea generale è convocata dal Paese ospitante, non appena possibile, successivamente all'entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire l'ERIC ICOS.

2. Prima della riunione costitutiva e al più tardi quarantacinque giorni di calendario dopo che la decisione della Commissione di istituire l'ERIC ICOS entri in vigore, il Paese ospitante notifica ai membri fondatori e agli osservatori, di cui all'allegato 1, qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome dell'ERIC ICOS. Se nessun membro solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l'azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal Paese ospitante.

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Statuto dell'ERIC ICOS

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Allegato 1

I membri e gli osservatori e i soggetti che li rappresentano Il presente allegato elenca i membri e gli osservatori, e i soggetti che li rappresentano.

Membri Paese o organizzazione intergovernativa

Paese o organizzazione intergovernativa

Regno del Belgio

Service public de programmation de la politique scientifique fédérale (BELSPO)

Repubblica Ceca

Global change research institute of the Czech Academy of Sciences

Repubblica di Finlandia

Ministero dell'istruzione e della cultura; Ministero dei trasporti e delle telecomunicazioni

Regno di Danimarca

Agenzia danese per la scienza, la tecnologia e l'innovazione

Repubblica Francese

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Institut national de la recherche agronomique (INRA)

Repubblica federale di Germania Ministero federale dei trasporti (BMVI) Repubblica Italiana

Consiglio nazionale delle ricerche ­ Dipartimento di scienze del sistema terra e tecnologie ambientali (CNR-DTA); Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC); ICOS-IT, Unità di ricerca congiunta

Regno dei Paesi Bassi

Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Regno di Norvegia

Consiglio norvegese della ricerca

Regno di Svezia

Consiglio svedese della ricerca

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

The natural environment research council

Regno di Spagna

Servizio meteorologico nazionale spagnolo

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Osservatori Paese o organizzazione intergovernativa

Paese o organizzazione intergovernativa

Confederazione Svizzera

ETH Zürich

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Statuto dell'ERIC ICOS

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Allegato 2

Contributi annui Osservazioni preliminari Le risorse delle reti nazionali ICOS sono organizzate a livello nazionale e il finanziamento non è incluso nei contributi di accoglienza. Gli impianti centrali dell'ICOS, gestiti al di fuori dell'ERIC ICOS in quanto consorzi nazionali o multinazionali, sono finanziati in gran parte dai Paesi ospitanti e, in minima parte, dall'ERIC ICOS attraverso una riassegnazione dei contributi annui. Le attività integrate dell'ERIC ICOS sono finanziate dai contributi annui e dai contributi di accoglienza.

Principi Il contributo di adesione annuale all'ERIC ICOS si basa sulle seguenti variabili: ­

Contributo di base comune (50 % dei contributi comuni),

­

Contributo comune basato sul reddito nazionale lordo (50 % dei contributi comuni),

­

Contributo in base alle stazioni.

I Paesi ospitanti si impegnano a versare contributi di accoglienza all'ERIC ICOS (sede principale, portale).

L'osservatore versa un contributo annuo di osservatore calcolato con lo stesso metodo applicato per i membri.

I membri o gli osservatori che aderiscono all'ERIC ICOS versano la totalità del contributo annuo per l'anno di adesione.

I contributi annui delle organizzazioni intergovernative sono decisi dall'assemblea generale.

Il bilancio e le attività dell'ERIC ICOS saranno adattate in modo da corrispondere alle entrate.

Impegni per il secondo quinquennio e per i quinquenni successivi a)

Gli impegni dei membri a partire dal secondo quinquennio sono stabiliti dall'articolo 5 dello statuto.

b)

La struttura delle entrate previste dell'ERIC ICOS per il secondo quinquennio e per i quinquenni successivi viene aggiornata prima dell'inizio di ogni nuovo quinquennio e le cifre saranno disponibili nella documentazione dell'assemblea generale. Queste cifre si basano sui Paesi partecipanti all'inizio del rispettivo periodo.

c)

Se nuovi Paesi aderiscono all'ERIC ICOS, i contributi dei membri esistenti e degli osservatori non cambiano. Aumenterà invece il totale dei contributi

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secondo i principi di cui sopra. Il contributo specifico del nuovo membro o osservatore in base alle stazioni è determinato dal numero e dalla classe delle stazioni che il Paese mette a disposizione di ICOS.

d)

Verso la fine di ogni quinquennio l'assemblea generale può decidere di cambiare la composizione del contributo annuale dei membri. Se non prende alcuna decisione al riguardo, questa composizione viene riportata al quinquennio successivo.

e)

Il contributo relativo più elevato dei Paesi ospitanti della sede principale o del portale di dati «Carbon Portal» non deve superare l'80% del bilancio annuale delle singole istituzioni.

f)

Il bilancio complessivo dell'IR ICOS per il quinquennio è stabilito nel piano finanziario e viene approvato dall'assemblea generale, che prende anche atto dei contributi speciali previsti dei Paesi o delle organizzazioni ospitanti a favore degli impianti centrali e dei contributi finanziari alle reti nazionali.

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