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Traduzione

Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Conclusa il 9 settembre 2021 Applicata provvisoriamente mediante scambio di note dal 1° novembre 2021

La Confederazione Svizzera («Svizzera») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») (insieme «gli Stati» e singolarmente «lo Stato»), constatando che il 31° gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea e che con effetto dal 1° gennaio 2021 non applica più l'Accordo sulla libera circolazione delle persone; riconoscendo l'importanza del coordinamento dei diritti di sicurezza sociale di cui godono le persone che si spostano tra i due Stati per lavorare, soggiornare o risiedere, come pure dei diritti di cui godono i loro familiari e superstiti, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I: Disposizioni generali Art. 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si applicano le definizioni seguenti: a)

«attività subordinata»: qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione;

b)

«attività autonoma»: qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione;

c)

«servizi di riproduzione medicalmente assistita»: tutti i servizi medici, chirurgici od ostetrici prestati al fine di assistere una persona nel concepire un bambino;

RS 0.831.109.367.2 2022-1341

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d)

«prestazioni in natura»: (i) ai sensi del titolo III capo 1, le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure, (ii) ai sensi del titolo III capo 2, tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, quali definite al punto (i) e previste dai regimi di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli Stati;

e)

«pubblico dipendente»: la persona considerata tale o a essa assimilata dallo Stato al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende;

f)

«autorità competente»: per ciascuno Stato, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto lo Stato di cui trattasi o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale;

g)

«istituzione competente»: (i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, o (ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se tale persona, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nello Stato nel quale si trova tale istituzione, o (iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato in questione, o (iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne le questioni cui si applica la presente Convenzione secondo l'articolo 6, il datore di lavoro o l'assicuratore interessato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato in questione;

h)

«Stato competente»: lo Stato in cui si trova l'istituzione competente;

(i)

«assegno in caso di morte»: ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera y);

j)

«scambio elettronico»: un sistema per lo scambio di informazioni sulla sicurezza sociale mediante trasmissione per via elettronica;

k)

«prestazione familiare»: tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari;

l)

«frode»: qualsiasi azione od omissione intenzionale volta a: (i) ricevere prestazioni di sicurezza sociale, o permettere a un'altra persona di ricevere prestazioni di sicurezza sociale, ove non siano soddisfatte le condizioni richieste per avervi diritto a norma della legge dello Stato interessato o degli Stati interessati o delle disposizioni della presente Convenzione, oppure

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(ii) evitare di versare contributi di sicurezza sociale o permettere a un'altra persona di evitare di versare contributi di sicurezza sociale, ove tali contributi siano richiesti a norma della legge dello Stato interessato o degli Stati interessati o delle disposizioni della presente Convenzione; m) «lavoratore frontaliero»: qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato e che risiede nell'altro Stato, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana; n)

«base di servizio»: il luogo dal quale il membro d'equipaggio normalmente inizia e finisce un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e dove, in condizioni normali, l'operatore/la compagnia aerea non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato;

o)

«istituzione»: per ciascuno Stato, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;

p)

«istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di dimora»: rispettivamente, l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato in questione;

q)

«assicurato»: in relazione alle questioni cui si applica il titolo III capi 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato competente ai sensi del titolo II per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni della presente Convenzione;

r)

«soggiorno legale»: residenza o dimora in conformità con le leggi sull'immigrazione dello Stato in questione;

s)

«legislazione»: in relazione a ciascuno Stato, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti le questioni cui si applica la presente Convenzione secondo l'articolo 6; questo termine esclude le disposizioni contrattuali diverse da quelle che servono ad attuare un obbligo di assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui alla presente lettera o che hanno formato oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le rende vincolanti o che ne estende l'ambito di applicazione purché lo Stato interessato rilasci una dichiarazione al riguardo, provvedendo a notificarla al Comitato amministrativo misto;

t)

«organismo di collegamento»: qualsiasi organismo designato da un'autorità competente, per uno o più dei settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, avente la funzione di rispondere alle richieste di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione della presente Convenzione e di assolvere i compiti attribuitigli dal titolo IV dell'allegato 1;

u)

«prestazione per l'assistenza a lungo termine»: una prestazione in natura o in denaro il cui scopo è rispondere alle esigenze di assistenza di una persona che, a causa di una menomazione, necessita di notevole assistenza, compresa, ma non solo, l'assistenza da parte di un'altra persona o di altre persone per svolgere attività essenziali di vita quotidiana per un periodo di tempo prolungato 3 / 82

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al fine di sostenerne l'autonomia personale; sono comprese le prestazioni concesse allo stesso scopo a una persona che fornisce tale assistenza; v)

«familiare»: (i) (A) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni, (B) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III capo 1, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato nel quale tale persona risiede, (ii) se la legislazione di uno Stato applicabile ai sensi del punto (i) non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari, (iii) qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti (i) e (ii), una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con l'assicurato o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico dell'assicurato o del pensionato;

w) «cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea»: cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le norme di legge dello Stato membro in questione; x)

«obbligo del segreto professionale»: obbligo di proteggere efficacemente informazioni professionali tramite misure di sicurezza, tecniche e organizzative appropriate ed evitare accessi, modifiche e comunicazioni non autorizzati di tali informazioni;

y)

«pensione»: non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;

z)

«periodo di occupazione» o «periodo di attività lavorativa autonoma»: i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o ai periodi di attività lavorativa autonoma;

aa) «periodo di assicurazione»: i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione; bb) «periodo di residenza»: i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati;

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cc) «dati personali»: qualsiasi dato riguardante una persona fisica identificata o identificabile; dd) «rifugiato»: ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19511 sullo statuto dei rifugiati; ee) «sede legale o domicilio»: la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale; ff) «residenza» (salvo nell'art. 3): il luogo in cui una persona risiede abitualmente; gg) «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo»: le prestazioni in denaro di carattere non contributivo: (i) intese a fornire: (A) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 6 paragrafo 1, e a garantire agli interessati un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato interessato, o (B) unicamente la protezione specifica delle persone disabili, in stretto collegamento con il contesto sociale di tali persone nello Stato interessato, e (ii) che sono finanziate esclusivamente dalla tassazione obbligatoria destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Le prestazioni concesse a integrazione di una prestazione contributiva non sono tuttavia da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo; hh) «regime speciale per pubblici dipendenti»: qualsiasi regime di sicurezza sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai lavoratori subordinati nello Stato interessato e al quale sono direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi; ii)

«apolide»: ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 19542 sullo statuto degli apolidi;

jj)

«dimora»: la residenza temporanea;

kk) «cittadino svizzero»: un cittadino svizzero ai sensi della Costituzione federale della Confederazione Svizzera; ll)

1 2

«cittadino del Regno Unito»: (i) un cittadino britannico, (ii) una persona che ha la cittadinanza britannica in virtù della Parte IV del British Nationality Act 1981 e che ha il diritto di dimora nel Regno Unito

RS 0.142.301 RS 0.142.40

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ed è pertanto esente dal controllo in materia di immigrazione del Regno Unito, (iii) un cittadino dei territori britannici d'oltremare che acquisisce la cittadinanza in virtù di un rapporto con Gibilterra.

Art. 2

Ambito di applicazione personale

(1) Per quanto riguarda l'applicazione da parte della Svizzera, la presente Convenzione si applica: a)

ai cittadini del Regno Unito, ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, agli apolidi e ai rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati; e

b)

ai familiari e ai superstiti delle persone di cui alla lettera a).

(2) In deroga al paragrafo 1, la Svizzera applica le disposizioni della presente Convenzione, per quanto esse siano relative alla determinazione della legislazione applicabile ai fini del titolo II: a)

alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati;

b)

ai familiari e ai superstiti delle persone di cui alla lettera a).

(3) Per quanto riguarda l'applicazione da parte del Regno Unito, la presente Convenzione si applica: a)

alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati;

b)

ai familiari e ai superstiti delle persone di cui alla lettera a).

(4) In deroga al paragrafo 3, il Regno Unito applica le disposizioni della presente Convenzione (salvo l'art. 19), per quanto esse siano relative a prestazioni in natura, soltanto: a)

ai cittadini del Regno Unito, ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, agli apolidi e ai rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati; e

b)

ai familiari e ai superstiti delle persone di cui alla lettera a).

Art. 3

Soggiorno legale

(1) La presente Convenzione si applica alle persone che soggiornano legalmente in Svizzera o nel Regno Unito.

(2) Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti a prestazioni in denaro relativi a precedenti periodi di soggiorno legale delle persone di cui all'articolo 2.

Art. 4

Situazioni transfrontaliere

La presente Convenzione non si applica alle persone le cui situazioni sono confinate sotto tutti gli aspetti alla sola Svizzera o al solo Regno Unito.

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Art. 5

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Ambito di applicazione territoriale

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano, da un lato, al Regno Unito e a Gibilterra e, dall'altro, alla Svizzera, Di conseguenza, l'espressione «Regno Unito» usata nella presente Convenzione include anche Gibilterra.

Art. 6

Ambito di applicazione materiale

(1) La presente Convenzione si applica ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a)

le prestazioni di malattia;

b)

le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

c)

le prestazioni d'invalidità;

d)

le prestazioni di vecchiaia;

e)

le prestazioni per superstiti;

f)

le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;

g)

gli assegni in caso di morte;

h)

le prestazioni di disoccupazione.

(2) Fatte salve le disposizioni dell'allegato 4, la presente Convenzione si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.

(3) Tuttavia, le disposizioni del titolo III non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati relative agli obblighi dell'armatore.

(4) La presente Convenzione non si applica: a)

alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate nell'allegato 2 parte 1;

b)

all'assistenza sociale e medica;

c)

alle prestazioni per le quali uno Stato si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze; alle vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici; alle vittime di danni causati da agenti dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni; o alle persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza;

d)

alle prestazioni per l'assistenza a lungo termine elencate nell'allegato 2 parte 2;

e)

ai servizi di riproduzione medicalmente assistita;

f)

ai pagamenti collegati a un settore di sicurezza sociale elencato al paragrafo 1 e che sono: (i) erogati per coprire le spese di riscaldamento durante la stagione fredda, e (ii) elencati nell'allegato 2 parte 3;

g)

alle prestazioni familiari; 7 / 82

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h)

Art. 7

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alle prestazioni svizzere per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la previdenza professionale legale.

Relazioni con altri accordi

(1) La presente Convenzione si applica fatto salvo l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, concluso a Berna il 25 febbraio 2019.

(2) Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di imporre a uno o all'altro Stato di agire in modo incompatibile con gli obblighi a esso derivanti dagli accordi con Stati terzi.

Art. 8

Parità di trattamento

(1) Salvo che la presente Convenzione non disponga diversamente, per quanto concerne le questioni cui si applica la presente Convenzione secondo l'articolo 6, le persone alle quali si applica la presente Convenzione godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di uno Stato, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

(2) Questa disposizione non si applica all'esportabilità delle prestazioni in denaro di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera c).

(3) Questa disposizione non si applica alla legislazione svizzera per quanto concerne: a)

l'assicurazione volontaria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

b)

l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione Svizzera o di organizzazioni di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

c)

l'assicurazione volontaria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano al servizio di organizzazioni di cui all'articolo 1a capoverso 4 lettera b) della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 9

Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti

Salvo che la presente Convenzione non disponga diversamente, gli Stati assicurano nel modo seguente l'applicazione del principio dell'assimilazione delle prestazioni, dei redditi, dei fatti o degli avvenimenti: a)

se, in virtù della legislazione dello Stato competente, il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o di altri redditi producono effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano anche in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite in virtù della legislazione dell'altro Stato o di redditi acquisiti nell'altro Stato;

b)

se, in virtù della legislazione dello Stato competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato tiene conto di

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fatti o avvenimenti analoghi verificatisi nell'altro Stato come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.

Art. 10

Totalizzazione dei periodi

Salvo che la presente Convenzione non disponga diversamente, l'istituzione competente di uno Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione dell'altro Stato come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, laddove la sua legislazione subordini al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza: a)

l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni;

b)

l'ammissione al beneficio di una legislazione; o

c)

l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione dalla medesima.

Art. 11

Abolizione delle clausole di residenza

Gli Stati assicurano l'applicazione del principio dell'esportabilità delle prestazioni in denaro in conformità delle lettere a) e b): a)

le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno Stato o della presente Convenzione non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i suoi familiari risiedono nell'altro Stato;

b)

la lettera a) non si applica alle prestazioni in denaro di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettere c) e h).

Art. 12

Divieto di cumulo delle prestazioni

Salvo se diversamente disposto, la presente Convenzione non conferisce né mantiene il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative a uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

Titolo II: Determinazione della legislazione applicabile Art. 13

Disposizioni generali

(1) Le persone alle quali si applica la presente Convenzione sono soggette alla legislazione di un singolo Stato. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

(2) Ai fini del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni d'invalidità, di vecchiaia

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o per superstiti né alle rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

(3) Fatti salvi gli articoli 14­17: a)

una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato è soggetta alla legislazione di tale Stato;

b)

un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato al quale è soggetta l'amministrazione da cui egli dipende;

c)

qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere a) e b) è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza, fatte salve altre disposizioni della presente Convenzione che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione dell'altro Stato.

(4) Ai fini del presente titolo, un'attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato è considerata un'attività svolta in tale Stato. Tuttavia, la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede legale o da una persona domiciliata nell'altro Stato è soggetta alla legislazione di quest'ultimo, se risiede in tale Stato. L'impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione.

(5) Un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta nello Stato in cui è situata la base di servizio.

(6) a) I familiari che risiedono o dimorano con una persona soggetta alla legislazione di uno Stato a seguito dell'applicazione dell'articolo 14 paragrafo 3 lettera b) o dell'articolo 17 sono anch'essi soggetti alla legislazione di tale Stato.

b) La lettera a) non si applica ai familiari che esercitano un'attività subordinata o autonoma oppure sono pubblici dipendenti.

Art. 14

Lavoratori distaccati

(1) La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata da tale datore di lavoro, per svolgervi un'attività lavorativa per conto di quest'ultimo, nell'altro Stato, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato, purché: a)

la durata prevedibile di tale attività lavorativa non sia superiore a 24 mesi; e

b)

tale persona non sia inviata in sostituzione di un altro lavoratore distaccato.

(2) La persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in uno Stato e che si reca a svolgere un'attività affine nell'altro Stato rimane soggetta alla legislazione del primo Stato, purché la durata prevedibile di tale attività non sia superiore a 24 mesi.

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Art. 15

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Esercizio di attività in entrambi gli Stati

(1) La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in entrambi gli Stati è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza, purché vi eserciti una parte consistente della propria attività.

(2) Se la persona non esercita nello Stato di residenza una parte consistente dell'attività descritta al paragrafo 1, la legislazione applicabile a questa persona va determinata nel modo seguente: a)

se la persona è occupata da uno o più datori di lavoro aventi tutti sede legale o domicilio in uno Stato, essa è soggetta alla legislazione di tale Stato;

b)

se la persona è occupata da uno o più datori di lavoro aventi sede legale o domicilio in entrambi gli Stati, essa è soggetta alla legislazione dello Stato che non è lo Stato di residenza;

c)

se la persona è occupata da uno o più datori di lavoro aventi sede legale o domicilio in uno Stato diverso da uno dei due Stati, essa è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza.

(3) La persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in entrambi gli Stati è soggetta: a)

alla legislazione dello Stato di residenza, purché vi eserciti una parte consistente della propria attività; o

b)

alla legislazione dello Stato in cui si trova il centro di interessi delle proprie attività, purché la persona in questione non risieda nello Stato nel quale esercita una parte consistente della propria attività.

(4) La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività autonoma in entrambi gli Stati è soggetta alla legislazione dello Stato in cui esercita la propria attività subordinata o, qualora la persona in questione sia occupata in entrambi gli Stati, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.

(5) La persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato e che svolge un'attività subordinata e/o un'attività autonoma nell'altro Stato è soggetta alla legislazione del primo Stato.

(6) Le persone di cui ai paragrafi 1­5 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato in questione.

Art. 16

Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata

(1) Gli articoli 13 e 15 non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 6, in uno Stato esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

(2) Qualora sia soggetto a un'assicurazione obbligatoria in uno Stato in virtù della legislazione di tale Stato, l'interessato non può essere soggetto a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata nell'altro Stato. In qualsiasi altro caso in

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cui si offra, per un determinato settore, la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.

(3) Tuttavia, in materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e per superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione dell'altro Stato, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, purché tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato.

(4) Qualora la legislazione di uno Stato subordini l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato o abbia precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma, l'articolo 9 lettera b) si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato sulla base di un'attività subordinata o autonoma.

Art. 17

Eccezioni

Le autorità competenti degli Stati o gli organismi designati da tali autorità possono, di comune accordo, prevedere eccezioni agli articoli 13­15 nell'interesse di determinate persone o categorie di persone.

Art. 18

Obblighi del datore di lavoro

(1) Un datore di lavoro la cui sede legale o il cui domicilio si trova al di fuori dello Stato competente adempie a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile ai suoi lavoratori subordinati, in particolare all'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede legale o il suo domicilio fosse situato nello Stato competente.

(2) Il datore di lavoro la cui sede legale o il cui domicilio non è situato nello Stato la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all'istituzione competente del suddetto Stato.

Titolo III: Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazione Capo 1: Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate Art. 19

Contributo sanitario in caso di immigrazione

La presente Convenzione si applica fatto salvo il diritto di uno Stato di imporre un contributo sanitario ai sensi del diritto interno in relazione a una domanda di autorizzazione di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza in tale Stato 12 / 82

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Sezione 1: Assicurati e loro familiari, ad eccezione di pensionati e loro familiari Art. 20

Residenza nello Stato che non è lo Stato competente

L'assicurato o i suoi familiari che risiedono nello Stato non competente beneficiano nello Stato di residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza conformemente alla legislazione che essa applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù di tale legislazione.

Art. 21

Dimora nello Stato competente qualora il luogo di residenza sia nell'altro Stato ­ Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri

(1) Salvo altrimenti disposto al paragrafo 2, l'assicurato e i suoi familiari di cui all'articolo 20 hanno parimenti diritto alle prestazioni in natura mentre dimorano nello Stato competente. Le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico, conformemente alla legislazione che essa applica, come se gli interessati risiedessero in tale Stato.

(2) I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura durante la dimora nello Stato competente. Tuttavia, quando il Regno Unito è lo Stato competente, i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono in Svizzera hanno diritto a prestazioni in natura nel Regno Unito esclusivamente alle condizioni stabilite all'articolo 22 paragrafo 1.

Art. 22

Dimora al di fuori dello Stato competente

(1) Salvo altrimenti disposto al paragrafo 2, l'assicurato e i suoi familiari che dimorano nello Stato non competente hanno diritto a prestazioni in natura, erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora conformemente alla legislazione che essa applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù di tale legislazione, se: a)

le prestazioni in natura si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, secondo l'opinione di chi eroga tali prestazioni, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora;

b)

la persona non si è recata in tale Stato al fine di ricevervi le prestazioni in natura, a meno che la persona in questione sia un passeggero o un membro dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile diretto in tale Stato e le prestazioni in natura si siano rese necessarie sotto il profilo medico durante il viaggio o il volo; e

c)

un documento valido attestante il diritto alle prestazioni è presentato a norma dell'articolo 22 paragrafo 1 dell'allegato 1.

(2) Il Comitato amministrativo misto elenca le prestazioni in natura che, per essere erogate nel corso della dimora nell'altro Stato, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra l'interessato e l'istituzione che presta le cure.

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Art. 23

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Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura ­ Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza

(1) Salvo che la presente Convenzione non disponga diversamente, l'assicurato che si reca nell'altro Stato al fine di ricevervi prestazioni in natura nel corso della dimora, chiede un'autorizzazione all'istituzione competente.

(2) L'assicurato autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nell'altro Stato al fine di ricevervi cure adeguate al suo stato di salute beneficia delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, conformemente alla legislazione che essa applica, come se fosse assicurato in virtù di tale legislazione. L'autorizzazione è concessa se le cure in questione figurano tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato in cui risiede l'interessato e se in quest'ultimo le cure in questione non possono essergli praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute dell'interessato e della probabile evoluzione della malattia.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis ai familiari dell'assicurato.

Art. 24

Prestazioni in denaro

(1) L'assicurato e i suoi familiari che risiedono o dimorano nello Stato non competente hanno diritto a prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente conformemente alla legislazione che essa applica.

(2) L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito medio o su una base contributiva media determina tale reddito medio o base contributiva media esclusivamente in funzione dei redditi accertati, o delle basi contributive applicate, durante i periodi maturati sotto detta legislazione.

(3) L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito forfettario tiene conto esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi maturati sotto detta legislazione.

(4) I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis ai casi in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente prevede un periodo di riferimento determinato, che corrisponde nella fattispecie integralmente o in parte ai periodi maturati dall'interessato sotto la legislazione dell'altro Stato.

Art. 25

Richiedenti la pensione

(1) L'assicurato che, al momento della richiesta di pensione o nel corso dell'esame della stessa, perde il diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dell'ultimo Stato competente, continua ad avere diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato in cui risiede, purché il richiedente la pensione soddisfi le condizioni di assicurazione della legislazione dello Stato di cui al paragrafo 2. Il diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza spetta anche ai familiari del richiedente la pensione.

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(2) Le prestazioni in natura sono a carico dell'istituzione dello Stato che, qualora sia accordata la pensione, diventa competente ai sensi degli articoli 26 e 27.

Sezione 2: Disposizioni particolari relative ai pensionati e ai loro familiari Art. 26

Diritto a prestazioni in natura per le persone che ricevono pensioni ai sensi della legislazione di entrambi gli Stati

Chiunque riceva pensioni ai sensi della legislazione di entrambi gli Stati, uno dei quali sia lo Stato di residenza, beneficia con i propri familiari di tali prestazioni erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato.

Art. 27

Diritto a prestazioni in natura per le persone che ricevono una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di un solo Stato

(1) Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno Stato e risieda nell'altro Stato, ma non abbia diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, beneficia tuttavia di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi della legislazione dello Stato competente per il versamento della pensione, se risiedesse in tale Stato. Le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato avesse diritto alla pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato in cui risiede. I costi di dette prestazioni in natura sono sostenuti dall'istituzione dello Stato da cui l'interessato riceve una pensione.

(2) Se una persona che riceve una pensione o pensioni ai sensi della legislazione svizzera risiede nel Regno Unito e non riceve una pensione dal Regno Unito, i costi delle prestazioni in natura erogategli sono sostenuti dall'istituzione svizzera, nella misura in cui l'interessato vi avrebbe diritto se risiedesse in Svizzera.

Art. 28

Residenza di familiari nello Stato che non è quello in cui risiede il pensionato

Se una persona: a)

percepisce una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o entrambi gli Stati; e

b)

risiede nello Stato che non è quello in cui risiedono i suoi familiari,

i familiari di tale persona hanno diritto a ricevere prestazioni in natura dall'istituzione del loro luogo di residenza, ai sensi della legislazione che essa applica, nella misura in cui il pensionato ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno dei due Stati. I costi sono sostenuti dall'istituzione competente responsabile per i costi delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza.

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Art. 29

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Dimora del pensionato o dei suoi familiari nello Stato che non è lo Stato di residenza ­ Dimora nello Stato competente ­ Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza

(1) L'articolo 22 si applica mutatis mutandis: a)

a una persona che percepisce una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o entrambi gli Stati e ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno degli Stati che erogano la sua pensione (le sue pensioni);

b)

ai suoi familiari, che dimorano nello Stato che non è quello in cui risiedono.

(2) L'articolo 21 paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alle persone di cui al paragrafo 1, se esse dimorano in Svizzera e l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza si trova in Svizzera.

(3) L'articolo 23 si applica mutatis mutandis al pensionato o ai suoi familiari che dimorano nello Stato che non è quello in cui risiedono al fine di ricevere in detto Stato cure adeguate al loro stato di salute.

(4) Salvo altrimenti disposto al paragrafo 5, il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi 1­3 è a carico dell'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza.

(5) Il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 3 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari, se essi risiedono in uno Stato che ha optato per il rimborso su base forfettaria. In tali casi, ai fini del paragrafo 3, l'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari è considerata l'istituzione competente.

Art. 30

Prestazioni in denaro per i pensionati

(1) Le prestazioni in denaro sono erogate a una persona che riceve una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o entrambi gli Stati dall'istituzione competente dello Stato in cui si trova l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza. L'articolo 24 si applica mutatis mutandis.

(2) Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.

Art. 31

Contributi dei pensionati

(1) L'istituzione di uno Stato che è responsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli 26­28 sono a carico di un'istituzione dello Stato menzionato.

(2) Se, nei casi di cui all'articolo 27 paragrafo 2, l'acquisizione del diritto a prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate è subordinata al versamento di 16 / 82

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contributi o a trattenute ai sensi della legislazione dello Stato in cui il pensionato risiede, tali contributi non possono essere riscossi in virtù della residenza.

Sezione 3: Disposizioni comuni Art. 32

Disposizioni generali

Gli articoli 26­31 non si applicano a un pensionato o ai suoi familiari, se l'interessato ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno Stato sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma. In tal caso la persona in questione, ai fini del presente capo, è soggetta agli articoli 20­24.

Art. 33

Norme di priorità in materia di diritto a prestazioni in natura ­ Norma specifica per il diritto dei familiari a prestazioni nello Stato di residenza

(1) Salvo altrimenti disposto al paragrafo 2, se un familiare ha un diritto autonomo a prestazioni in natura in base alla legislazione di uno dei due Stati o al presente capo, tale diritto è prioritario rispetto a un diritto derivato a prestazioni in natura per i familiari.

(2) Un diritto derivato a prestazioni in natura è prioritario rispetto al diritto autonomo, se il diritto autonomo nello Stato di residenza esiste direttamente e soltanto sulla base della residenza dell'interessato in tale Stato.

Art. 34

Familiari residenti nel Regno Unito

In deroga agli articoli 20, 26­28 e 33, i familiari residenti nel Regno Unito di una persona per la quale la Svizzera è lo Stato competente in virtù del titolo II della presente Convenzione, o di una persona con un'attività subordinata o autonoma, di un pubblico dipendente o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato secondo il regime svizzero di assicurazione malattie, o di una persona per la quale la Svizzera è competente a norma degli articoli 27 e 28 hanno diritto a prestazioni in natura come se fossero assicurati soltanto ai sensi della legislazione del Regno Unito e non hanno diritti derivati a prestazioni in natura in Svizzera.

Art. 35

Rimborsi tra istituzioni

(1) Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato per conto dell'istituzione dell'altro Stato a norma del presente capo danno luogo a rimborso integrale.

(2) I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati conformemente all'allegato 1, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute o su base forfettaria, secondo il caso.

(3) Gli Stati e le loro autorità competenti possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare a ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

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Capo 2: Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali Art. 36

Diritto a prestazioni in natura e in denaro

(1) Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui ai paragrafi 2 e 3, gli articoli 20, 21 paragrafo 1, 22 paragrafo 1 e 23 paragrafo 1 si applicano altresì alle prestazioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali.

(2) Una persona che risiede o dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente e ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una malattia professionale ha diritto alle prestazioni in natura specifiche secondo il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora ai sensi della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse assicurato in virtù di detta legislazione.

(3) L'autorizzazione di cui all'articolo 23 paragrafo 1 non può essere rifiutata dall'istituzione competente a una persona vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, che ha diritto a prestazioni a carico di tale istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono esserle praticate nello Stato in cui risiede entro un lasso di tempo adeguato sotto il profilo medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.

(4) L'articolo 24 si applica anche alle prestazioni di cui al presente capo.

Art. 37

Spese di trasporto

(1) L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede l'assunzione delle spese di trasporto della persona che ha subito un infortunio sul lavoro o che soffre di una malattia professionale fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero assume tali spese fino al luogo corrispondente nello Stato in cui l'infortunato risiede, a condizione che l'istituzione abbia fornito un'autorizzazione preventiva riguardo a tale trasporto tenendo debito conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di un lavoratore frontaliero.

(2) L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede l'assunzione delle spese di trasporto della salma di una persona deceduta a seguito di un infortunio sul lavoro fino al luogo d'inumazione assume tali spese fino al luogo corrispondente nello Stato nel quale la persona risiedeva al momento dell'infortunio, secondo la legislazione che essa applica.

Art. 38

Prestazioni per malattia professionale se la persona che soffre della malattia in questione è stata esposta allo stesso rischio in entrambi gli Stati

Se la persona che ha contratto una malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di entrambi gli Stati, un'attività che per sua natura può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i superstiti possono richiedere sono erogate esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo degli Stati in questione le cui condizioni risultano soddisfatte.

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Art. 39

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Aggravamento di una malattia professionale

In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale la persona che ne soffre ha beneficiato o beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato, si applicano le disposizioni seguenti: a)

se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione dell'altro Stato un'attività subordinata o autonoma che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato assume l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica;

b)

se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione dell'altro Stato, l'istituzione competente del primo Stato assume l'onere delle prestazioni senza tenere conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato concede all'interessato un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento secondo la legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di detto Stato;

c)

le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato non sono opponibili al beneficiario di prestazioni erogate dalle istituzioni di entrambi gli Stati ai sensi della lettera b).

Art. 40

Norme intese a tenere conto delle particolarità di talune legislazioni

(1) Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato nel quale l'interessato risiede o dimora, oppure se un'assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura in caso di malattia.

(2) Anche in assenza di un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato competente, le disposizioni di cui al presente capo relative alle prestazioni in natura si applicano a una persona che ha diritto a tali prestazioni in caso di malattia, maternità o paternità assimilate ai sensi della legislazione di detto Stato, se la persona subisce un infortunio sul lavoro o soffre di una malattia professionale allorché tale persona risiede o dimora nell'altro Stato. I costi sono a carico dell'istituzione competente per le prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato competente.

(3) L'articolo 9 si applica all'istituzione competente di uno Stato per quanto riguarda l'equivalenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, verificatisi o accertati posteriormente ai sensi della legislazione dell'altro Stato all'atto della determinazione del grado d'incapacità, del diritto a prestazioni o della loro entità, a condizione che: a)

l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente ai sensi della legislazione che essa applica non abbiano dato luogo a indennizzo; e 19 / 82

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b)

Art. 41

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l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo a indennizzo ai sensi della legislazione dell'altro Stato sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati.

Rimborsi tra istituzioni

(1) L'articolo 35 si applica anche alle prestazioni erogate ai sensi del presente capo e il rimborso è effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

(2) Gli Stati, o le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare a ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

Capo 3: Assegni in caso di morte Art. 42

Diritto all'assegno quando la morte sopravviene o quando l'avente diritto risiede nello Stato che non è lo Stato competente

(1) Quando un assicurato o un suo familiare muore nello Stato che non è lo Stato competente, il decesso si considera sopraggiunto nello Stato competente.

(2) L'istituzione competente è tenuta a erogare gli assegni in caso di morte dovuti ai sensi della legislazione che essa applica, anche se l'avente diritto risiede nello Stato che non è lo Stato competente.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il decesso sia conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Art. 43

Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato

(1) In caso di morte del titolare di una pensione dovuta in virtù della legislazione di uno Stato o di pensioni dovute in virtù delle legislazioni di entrambi gli Stati, se tale titolare risiedeva in uno Stato diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui competono i costi delle prestazioni in natura erogate secondo l'articolo 27, gli assegni in caso di morte dovuti ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione sono erogati a suo carico come se il titolare avesse risieduto, al momento del decesso, nello Stato in cui si trova l'istituzione.

(2) Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.

Capo 4: Prestazioni d'invalidità Art. 44

Calcolo delle prestazioni d'invalidità

Fatto salvo l'articolo 10, se, in base alla legislazione dello Stato competente ai sensi del titolo II della presente Convenzione, l'importo delle prestazioni d'invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa

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autonoma o di residenza, lo Stato competente non è tenuto a prendere in considerazione tali periodi maturati sotto la legislazione dell'altro Stato ai fini del calcolo dell'importo della prestazione d'invalidità da erogare.

Art. 45

Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi

Se la legislazione di uno Stato subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di tale Stato applica se necessario, mutatis mutandis, l'articolo 48.

Art. 46

Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia

Ove previsto dalla legislazione dello Stato che sostiene il costo di prestazioni d'invalidità a norma della presente Convenzione, tali prestazioni sono trasformate in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione secondo cui esse sono erogate e a norma del capo 5.

Capo 5: Pensioni di vecchiaia e per superstiti Art. 47

Disposizioni generali

(1) Le istituzioni competenti determinano il diritto alle prestazioni, ai sensi delle legislazioni degli Stati alle quali l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liquidazione, a meno che l'interessato non chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o entrambi gli Stati.

(2) Se, in un determinato momento, l'interessato non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni stabilite dalle legislazioni degli Stati cui è stato soggetto, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte non tengono conto, in sede di calcolo secondo l'articolo 49 paragrafo 1 lettera a) o b), dei periodi maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono state o non sono più soddisfatte qualora, tenendo conto di tali periodi, si determinino prestazioni di importo inferiore.

(3) Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis quando l'interessato richiede espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.

(4) Un ricalcolo è effettuato automaticamente a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni sono soddisfatte o qualora una persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia differita a norma del paragrafo 1, a meno che i periodi maturati sotto le altre legislazioni non siano già stati presi in considerazione in virtù del paragrafo 2 o 3.

Art. 48

Assicurazione al momento dell'avverarsi del rischio

Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia

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assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato e, al momento dell'avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la legislazione dell'altro Stato per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione dell'altro Stato.

Tuttavia quest'ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all'articolo 54.

Art. 49

Liquidazione delle prestazioni

(1) L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto: a)

a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);

b)

calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione pro rata), secondo le modalità seguenti: (i) l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto la legislazione dell'altro Stato fossero stati maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l'importo teorico, (ii) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione pro rata applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni dei due Stati.

(2) All'importo calcolato a norma del paragrafo 1 lettere a) e b), l'istituzione competente applica, se del caso, l'insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli 50­52.

(3) L'interessato ha diritto a percepire dall'istituzione competente di ciascuno Stato l'importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1 lettere a) e b).

(4) Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1 lettera a) in uno Stato risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione pro rata, calcolata in base al paragrafo 1 lettera b), l'istituzione competente può non procedere al calcolo pro rata, a condizione che: a)

tale situazione sia definita nell'allegato 3 parte 1;

b)

non sia applicabile una legislazione che contempli clausole anticumulo di cui agli articoli 50 e 52, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52 paragrafo 2; e

c)

l'articolo 54 non sia applicabile in relazione a periodi maturati sotto la legislazione dell'altro Stato nelle circostanze specifiche del caso.

(5) In deroga ai paragrafi 1­3, il calcolo pro rata non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, 22 / 82

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a condizione che tali regimi siano elencati nell'allegato 3 parte 2. In tali casi l'interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato interessato.

Art. 50

Clausole anticumulo

(1) Tutti i cumuli di prestazioni di vecchiaia e per superstiti calcolate o erogate in base ai periodi di assicurazione o di residenza maturati da una stessa persona sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.

(2) I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 1 sono considerati cumuli di prestazioni di natura diversa.

(3) Le disposizioni seguenti si applicano ai fini delle clausole anticumulo stabilite dalla legislazione di uno Stato in caso di cumulo di una prestazione di vecchiaia o per superstiti con una prestazione della stessa natura o di natura diversa o con altro reddito: a)

l'istituzione competente tiene conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti nell'altro Stato solamente se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti all'estero;

b)

l'istituzione competente prende in considerazione l'importo delle prestazioni che devono essere erogate dall'altro Stato prima della detrazione delle imposte, dei contributi previdenziali e delle altre trattenute o contributi individuali, a meno che la legislazione che essa applica non preveda l'applicazione di clausole anticumulo dopo tali detrazioni, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'allegato 1;

c)

l'istituzione competente non prende in considerazione l'importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione dell'altro Stato in base a un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

d)

se uno Stato applica clausole anticumulo per il fatto che l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa in virtù della legislazione dell'altro Stato, oppure di un reddito acquisito nell'altro Stato, la prestazione dovuta può essere ridotta solamente dell'importo di tali prestazioni o di tale reddito.

Art. 51

Cumulo di prestazioni della stessa natura

(1) In caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute secondo la legislazione dei due Stati, le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato non sono applicabili a una prestazione pro rata.

(2) Le clausole anticumulo si applicano a una prestazione autonoma soltanto quando si tratta di: a)

una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza; o

b)

una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è avverato il rischio e una data ulteriore, cumulata con: 23 / 82

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(i)

una prestazione del medesimo tipo, salvo se è stato concluso un accordo tra gli Stati al fine di evitare di tenere conto più di una volta dello stesso periodo fittizio, o (ii) una prestazione di cui alla lettera a).

Art. 52

Cumulo di prestazioni di natura diversa

(1) Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione degli Stati interessati relativamente a: a)

due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole, tuttavia, l'applicazione della presente lettera non può privare l'interessato del proprio status di titolare di pensione ai fini degli altri capi del presente titolo alle condizioni e secondo le procedure di cui all'allegato 1;

b)

una o più prestazioni pro rata, le istituzioni competenti tengono conto della prestazione o delle prestazioni e/o di altri redditi e di tutti gli elementi previsti ai fini dell'applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione o di residenza definito per il calcolo di cui all'articolo 49 paragrafo 1 lettera b) punto (ii);

c)

una o più prestazioni autonome e una o più prestazioni pro rata, le istituzioni competenti applicano mutatis mutandis la lettera a) per quanto riguarda le prestazioni autonome e la lettera b) per quanto riguarda le prestazioni pro rata.

(2) L'istituzione competente non effettua la divisione prevista in relazione alle prestazioni autonome, se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni di natura diversa o di altri redditi nonché di tutti gli altri elementi per calcolare una frazione del loro importo determinato in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione o di residenza di cui all'articolo 49 paragrafo 1 lettera b) punto (ii).

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis se la legislazione di uno o entrambi gli Stati prevede che un diritto alla prestazione non possa essere acquisito nel caso in cui l'interessato benefici di una prestazione di natura diversa, dovuta in base alla legislazione dell'altro Stato, oppure di altri redditi.

Art. 53

Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

(1) Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo pro rata di cui all'articolo 49 paragrafo 1 lettera b) si applicano le norme seguenti: a)

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se la durata totale dei periodi di assicurazione e/o di residenza maturati prima che si avverasse il rischio sotto le legislazioni di entrambi gli Stati è superiore al periodo massimo prescritto dalla legislazione di uno Stato per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto di questo periodo massimo anziché della durata totale dei periodi maturati.

Tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione

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l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica. Questa disposizione non si applica alle prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione; b)

la procedura relativa alla presa in considerazione dei periodi che si sovrappongono è stabilita nell'allegato 1;

c)

se la legislazione di uno Stato prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, base contributiva, maggiorazioni, guadagni, altri importi o una combinazione di più di uno dei suddetti elementi (medi, proporzionali, forfettari o fittizi), l'istituzione competente: (i) determina la base di calcolo delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica, (ii) impiega, ai fini della determinazione dell'importo da calcolare secondo i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto la legislazione dell'altro Stato, gli stessi elementi determinati o accertati per i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica; se del caso secondo le procedure di cui all'allegato 4 per lo Stato interessato;

d)

qualora la lettera c) non sia applicabile perché la legislazione di uno Stato prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi che sono diversi dai periodi di assicurazione e/o di residenza e che non sono legati al tempo, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione e/o di residenza maturato sotto la legislazione dell'altro Stato, l'importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione che essa applica, diviso per le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione.

(2) Le norme della legislazione di uno Stato concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni si applicano, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di detto Stato a norma del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto la legislazione dell'altro Stato.

Art. 54

Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno

(1) In deroga all'articolo 49 paragrafo 1 lettera b), l'istituzione di uno dei due Stati non è tenuta a erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, e che sono presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio, se: a)

la durata di detti periodi è inferiore a un anno; e

b)

tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di detta legislazione.

Ai fini del presente articolo, per «periodi» si intendono tutti i periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente.

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(2) L'istituzione competente di ciascuno degli Stati interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1 ai fini dell'articolo 49 paragrafo 1 lettera b) punto (i).

(3) Il presente articolo non si applica ai regimi di cui all'allegato 3 parte 2.

Art. 55

Ricalcolo e rivalutazione delle prestazioni

(1) In caso di modifica del metodo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato, o in caso di modifica rilevante della situazione personale dell'interessato che, a norma di detta legislazione, comporti un adeguamento dell'importo della prestazione, si procede a un ricalcolo a norma dell'articolo 49.

(2) Per contro, se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni dello Stato interessato sono modificate di una percentuale o di un importo forfettario, tale percentuale o importo forfettario è applicato direttamente alle prestazioni stabilite a norma dell'articolo 49, senza che si debba procedere a un ricalcolo.

Capo 6: Prestazioni di disoccupazione Art. 56

Disposizioni particolari sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma

(1) L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione dell'altro Stato, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.

Tuttavia, se la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione dell'altro Stato sono presi in considerazione unicamente se tali periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero stati maturati ai sensi della legislazione applicabile.

(2) L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste: a)

periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione;

b)

periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione; o

c)

periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.

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Art. 57

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Calcolo delle prestazioni di disoccupazione

(1) Se il calcolo delle prestazioni di disoccupazione si basa sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore dell'interessato, lo Stato competente tiene conto della retribuzione o del reddito professionale da esso percepito esclusivamente sulla base dell'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione dello Stato competente.

(2) Se la legislazione applicata dallo Stato competente prevede un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione o il reddito professionale utilizzato per calcolare l'importo della prestazione e l'interessato è stato soggetto alla legislazione dell'altro Stato per l'intero periodo di riferimento o per parte di esso, lo Stato competente prende in considerazione solo la retribuzione o il reddito professionale percepito per l'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base a tale legislazione.

Titolo IV: Disposizioni varie Art. 58

Cooperazione

(1) Le autorità competenti degli Stati notificano al Comitato amministrativo misto qualsiasi modifica della loro legislazione relativa ai settori di sicurezza sociale contemplati all'articolo 6 paragrafo 1 pertinente o suscettibile di influire sull'attuazione della presente Convenzione.

(2) Le autorità competenti degli Stati si comunicano a vicenda le misure adottate per attuare la presente Convenzione che non sono notificate secondo il paragrafo 1.

(3) Ai fini della presente Convenzione, le autorità e le istituzioni degli Stati si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, il Comitato amministrativo misto stabilisce la natura delle spese rimborsabili e i limiti oltre i quali è previsto il loro rimborso.

(4) Ai fini della presente Convenzione, le autorità e le istituzioni degli Stati possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

(5) Le istituzioni e le persone cui si applica la presente Convenzione hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta attuazione della presente Convenzione.

Le istituzioni, in ottemperanza al principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito agli interessati qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dalla presente Convenzione.

Gli interessati hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato competente e dello Stato di residenza in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dalla presente Convenzione.

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(6) La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 terzo comma può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente Convenzione.

(7) Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato non possono respingere le domande o gli altri documenti loro inviati per il solo fatto che siano redatti in una lingua ufficiale degli Stati.

Art. 59

Prevenzione e lotta contro frode ed errori

(1) Gli Stati, attraverso le loro autorità competenti, provvedono a prevenire e combattere la frode e gli errori per quanto concerne contributi o prestazioni dovuti secondo la presente Convenzione.

(2) Al fine di prevenire e combattere la frode e gli errori, gli organismi di collegamento degli Stati possono condividere informazioni tra cui le date di decesso dei beneficiari di una pensione o prestazione erogata a norma della legislazione di uno Stato che risiedevano nel territorio dell'altro Stato.

Art. 60

Protezione dei dati personali

(1) I dati personali ricevuti ai sensi della presente Convenzione sono protetti in quanto tali conformemente al diritto interno dello Stato ricevente.

(2) I dati personali ricevuti ai sensi della presente Convenzione sono utilizzati solamente ai fini della presente Convenzione e conformemente al diritto interno dello Stato ricevente.

(3) Se uno degli Stati intende usare tali dati personali per altri fini, deve prima ottenere, conformemente al diritto interno dello Stato che ha fornito i dati personali, il consenso scritto delle autorità o delle istituzioni competenti. Tale uso è soggetto alle restrizioni stabilite da dette autorità o istituzioni.

(4) Ove la presente Convenzione preveda il trasferimento di dati personali, detto trasferimento ha luogo nell'osservanza delle norme in materia di trasferimenti internazionali di dati personali dello Stato che li trasferisce. Ove necessario, ciascuno Stato fa il possibile, nel rispetto delle norme sui trasferimenti internazionali di dati personali dello Stato che li trasferisce, per stabilire le misure di salvaguardia necessarie per il trasferimento di dati personali.

Art. 61

Riservatezza

(1) Le informazioni comunicate a norma della presente Convenzione sono coperte dall'obbligo del segreto professionale e godono delle protezioni previste per informazioni analoghe soggette a tali obblighi secondo il diritto interno dello Stato ricevente, a meno che lo Stato che ha fornito le informazioni non dia il suo consenso alla divulgazione, in conformità con il suo diritto interno.

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(2) Le informazioni soggette all'obbligo del segreto professionale ricevute ai sensi della presente Convenzione sono utilizzate solamente ai fini della presente Convenzione e conformemente al diritto interno dello Stato ricevente.

(3) Se uno degli Stati intende usare tali informazioni per altri fini, deve prima ottenere, conformemente al diritto interno dello Stato che ha fornito le informazioni, il consenso scritto delle autorità o delle istituzioni competenti. Tale uso è soggetto alle restrizioni stabilite da dette autorità o istituzioni.

Art. 62

Trattamento dei dati

(1) Gli Stati impiegano progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e il trattamento dei dati richiesti per l'applicazione della presente Convenzione.

(2) Ciascuno Stato ha la responsabilità di gestire la parte di sua competenza del sistema di scambio elettronico di informazioni.

(3) Un documento elettronico inviato o emesso da un'istituzione a norma della presente Convenzione non può essere rifiutato da alcuna autorità o istituzione dell'altro Stato per il fatto di essere pervenuto per via elettronica, una volta che l'istituzione destinataria ha dichiarato di poter ricevere documenti elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali documenti è ritenuta essere una riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una rappresentazione corretta ed esatta dell'informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del contrario.

(4) Un documento elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari a evitare ogni alterazione o divulgazione della registrazione e ogni accesso non autorizzato a detta registrazione.

L'informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile.

Art. 63

Esenzioni

(1) Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla legislazione di uno Stato per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato è esteso agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione dell'altro Stato o della presente Convenzione.

(2) Tutti gli atti e i documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione della presente Convenzione sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 64

Domande, dichiarazioni o ricorsi

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato sono ricevibili se presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente dell'altro Stato. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito

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trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti dello Stato interessato. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

Art. 65

Perizie mediche

(1) Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato possono essere effettuate, su richiesta dell'istituzione competente, nel territorio dell'altro Stato dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza dell'avente diritto alle prestazioni, alle condizioni previste dall'allegato 1 o concordate dalle autorità competenti degli Stati.

(2) Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato competente.

Art. 66

Riscossione di contributi e recupero di prestazioni

(1) La riscossione dei contributi dovuti a uno Stato e il recupero delle prestazioni indebitamente erogate da uno Stato possono essere effettuati nell'altro Stato, secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato nonché al recupero delle prestazioni da essa indebitamente erogate.

(2) Le decisioni esecutive delle autorità giudiziarie e amministrative riguardanti la riscossione di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o il recupero di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell'altro Stato, entro i limiti e secondo il diritto e le procedure applicabili a decisioni analoghe di quest'ultimo in materia di riscossione di contributi e recupero di prestazioni. Tali decisioni sono dichiarate esecutive in detto Stato, nella misura in cui la legislazione e ogni altra procedura di tale Stato lo esigano.

(3) In caso di esecuzione forzata, procedura concorsuale o liquidazione, i crediti dell'istituzione di uno Stato beneficiano, nell'altro Stato, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest'ultimo riconosce ai crediti della stessa natura.

(4) Le modalità di attuazione del presente articolo, compreso il rimborso dei costi, sono disciplinate dall'allegato 1 o, se del caso e a titolo complementare, tramite accordi fra gli Stati.

Art. 67

Diritti delle istituzioni

(1) Se, in virtù della legislazione di uno Stato, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nell'altro Stato, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice di prestazioni nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente: a)

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se l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato;

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b)

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se l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato riconosce tale diritto.

(2) Se, in virtù della legislazione di uno Stato, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nell'altro Stato, la suddetta legislazione che determina i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei loro dipendenti si applica nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.

Il paragrafo 1 si applica anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti dei datori di lavoro o dei loro dipendenti nei casi in cui non è esclusa la loro responsabilità.

(3) Qualora ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 3 o dell'articolo 41 paragrafo 2, gli Stati o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza o, qualora il rimborso sia indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente: a)

qualora l'istituzione dello Stato di residenza o di dimora eroghi a una persona prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica;

b)

per l'applicazione della lettera a): (i) il beneficiario delle prestazioni è considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, e (ii) la suddetta istituzione è considerata essere l'istituzione debitrice di prestazioni;

c)

si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate.

Art. 68

Applicazione della legislazione

Le disposizioni particolari relative all'applicazione della legislazione di uno Stato figurano nell'allegato 4.

Art. 69

Istituzione e ruolo del Comitato amministrativo misto

(1) Le autorità competenti degli Stati istituiscono un comitato denominato Comitato amministrativo misto. Il Comitato amministrativo misto comprende rappresentanti di ogni Stato. È copresieduto da un rappresentante di ogni Stato.

(2) Il Comitato amministrativo misto può: a)

monitorare e rivedere l'interpretazione, l'attuazione e l'applicazione della presente Convenzione e formulare raccomandazioni al riguardo;

b)

concordare gli accordi amministrativi necessari per l'applicazione della presente Convenzione; 31 / 82

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c)

offrire agli Stati una sede di scambio di informazioni e discussione di migliori prassi e questioni tecniche;

d)

offrire agli Stati una sede per cercare di risolvere eventuali controversie conformemente all'articolo 70 paragrafo 2.

(3) Il Comitato amministrativo misto può adottare decisioni relative a tutte le questioni per le quali la presente Convenzione lo preveda.

(4) Il Comitato amministrativo misto può, nello svolgimento delle sue funzioni, considerare direttive emanate in relazione ad altri accordi internazionali in materia di sicurezza sociale da cui uno degli Stati è vincolato.

(5) Il Comitato amministrativo misto si riunisce su richiesta di uno degli Stati, ma in ogni caso almeno una volta all'anno, a meno che i copresidenti decidano diversamente. I copresidenti stabiliscono di comune accordo il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato amministrativo misto.

(6) I copresidenti possono stabilire un regolamento per il Comitato amministrativo misto.

Art. 70

Risoluzione delle controversie

(1) Gli Stati compiono ogni ragionevole sforzo per risolvere tra loro tutte le controversie relative alla presente Convenzione.

(2) Se una controversia non può essere risolta a norma del paragrafo 1, è presentata per discussione al Comitato amministrativo misto secondo l'articolo 69 paragrafo 2 lettera d).

(3) Se una controversia non può essere risolta in seguito alla discussione presso il Comitato amministrativo misto secondo il paragrafo 2, è presentata, su richiesta di uno degli Stati, a un collegio arbitrale, che è costituito nel modo seguente: a)

ogni Stato nomina un arbitro entro un mese dal ricevimento della richiesta di arbitrato. I due arbitri nominano un terzo arbitro, che non sia cittadino di alcuno dei due Stati, entro due mesi dalla data in cui lo Stato che ha nominato per ultimo il suo arbitro ha comunicato la nomina all'altro Stato;

b)

qualora entro il periodo prescritto uno degli Stati non nomini un arbitro, l'altro Stato può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia o, se questi ha la nazionalità di uno degli Stati, al vicepresidente o al primo giudice gerarchicamente successivo di detta Corte che non ha la nazionalità di uno degli Stati, di procedere alla nomina. Una procedura analoga è adottata su richiesta di uno degli Stati, se i due arbitri non riescono ad accordarsi sulla nomina del terzo arbitro.

(4) Il collegio arbitrale decide con votazione a maggioranza e tale decisione è vincolante per entrambi gli Stati. Il collegio arbitrale definisce il proprio regolamento; i suoi costi sono concordati con entrambi gli Stati e sostenuti equamente dai medesimi.

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Art. 71

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Allegati

Gli allegati (incluse le appendici) costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Titolo V: Disposizioni transitorie e finali Art. 72

Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche scritte degli Stati secondo cui essi soddisfano tutti i requisiti legali e costituzionali per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 73

Applicazione provvisoria

(1) In attesa dell'entrata in vigore, gli Stati possono concordare di applicare in via provvisoria la presente Convenzione mediante uno scambio di note per via diplomatica. L'applicazione provvisoria prende effetto dal giorno successivo a quello della nota dell'ultimo degli Stati.

(2) Uno dei due Stati può porre fine all'applicazione provvisoria della presente Convenzione tramite una comunicazione scritta all'altro Stato. Tale cessazione prende effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

(3) Qualora la presente Convenzione sia applicata in via provvisoria, l'espressione «entrata in vigore della presente Convenzione» contenuto nelle disposizioni applicate in via provvisoria è considerata riferirsi alla data a decorrere dalla quale tale applicazione provvisoria prende effetto.

Art. 74

Denuncia della presente Convenzione

Fatto salvo l'articolo 75, la presente Convenzione rimane in vigore fino alla scadenza di 12 mesi dalla data in cui uno Stato riceve dall'altro una comunicazione scritta per via diplomatica circa l'intenzione dell'altro Stato di denunciare la presente Convenzione.

Art. 75

Disposizioni per la fase successiva alla denuncia

(1) Qualora la presente Convenzione sia denunciata conformemente all'articolo 74, i diritti a prestazione in denaro che una persona ha acquisito in virtù delle disposizioni della presente Convenzione sono mantenuti, se: a)

alla data della denuncia, la persona beneficia di tali prestazioni in denaro;

b)

alla data della denuncia o precedentemente, la persona ha presentato una domanda e avrebbe il diritto di ricevere tali prestazioni in denaro; o

c)

la persona non ha il diritto di ricevere tali prestazioni in denaro per il solo fatto di non averne fatto domanda alla data della denuncia o precedentemente.

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(2) Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 74, e fatte salve le tutele di cui al paragrafo 1, gli Stati avviano discussioni su ulteriori opportune disposizioni di natura consequenziale e transitoria per la protezione delle persone interessate dalla denuncia della presente Convenzione.

Art. 76

Disposizione transitoria

(1) Nessuna disposizione della presente Convenzione conferisce il diritto a ricevere una prestazione per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

(2) Per determinare il diritto a prestazioni ai sensi della presente Convenzione, occorre altresì prendere in considerazione gli elementi seguenti: (i)

i periodi di assicurazione e, se del caso, i periodi di occupazione, di attività lavorativa subordinata o di residenza maturati sotto la legislazione degli Stati prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione; e

(ii) gli eventi assicurati verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente Convenzione.

(3) La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti in seguito al pagamento di un forfait.

Art. 77

Relazioni con la Convenzione del 1968

(1) La Convenzione del 19683 tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Svizzera («Convenzione del 1968») continua ad applicarsi all'Isola di Man, a Jersey, Guernsey, Alderney, Herm e Jethou.

(2) Fatto salvo il paragrafo 3, la Convenzione del 1968 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, all'Inghilterra, alla Scozia, al Galles e all'Irlanda del Nord.

(3) Le disposizioni della Convenzione del 1968 continuano ad applicarsi per quanto concerne: a)

la concessione di prestazioni, pensioni o indennità avvenuta prima della data di cui al paragrafo 2;

b)

prestazioni, pensioni o indennità per le quali è stata presentata una domanda, ma non è stato accertato il diritto alla data di cui al paragrafo 2;

c)

prestazioni, pensioni o indennità per le quali è stata presentata una domanda dopo la data di cui al paragrafo 2, ma soltanto se tale domanda si riferisce a un diritto per un periodo anteriore a detta data.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

3

RS 0.831.109.367.1

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Fatto in due esemplari a Londra, il 9 settembre 2021, nelle lingue inglese e tedesca, ciascun testo facente parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Alain Berset

Nigel Adams

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Allegato 1

Parte di esecuzione Titolo I: Disposizioni generali Capo 1 Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato, in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, si applicano le definizioni seguenti: a)

«accordi amministrativi»: accordi necessari per l'applicazione della presente Convenzione concordati occasionalmente dal Comitato amministrativo misto di cui all'articolo 69 paragrafo 2 lettera b) della presente Convenzione;

b)

«documento»: un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento della presente Convenzione;

c)

«Comitato amministrativo misto»: il comitato istituito in virtù dell'articolo 69 della presente Convenzione;

d)

«trasmissione per via elettronica»: la trasmissione di dati mediante apparecchiature elettroniche per il trattamento dei dati (compresa la compressione digitale) via cavo, via radio o mediante tecnologie ottiche od ogni altro mezzo elettromagnetico.

Capo 2: Disposizioni relative alla cooperazione e agli scambi di dati Art. 2

Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra le istituzioni

(1) Ai fini del presente allegato, gli scambi tra le autorità degli Stati e le istituzioni e le persone cui si applica la presente Convenzione si fondano sui principi del servizio pubblico, dell'efficienza, dell'assistenza attiva, della rapidità e dell'accessibilità, anche elettronica, in particolare per i disabili e gli anziani.

(2) Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica la presente Convenzione. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento.

(3) Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un'istituzione operante nel territorio di uno Stato che non è quello in cui si trova l'istituzione designata conformemente al presente allegato, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all'istituzione dell'altro Stato designata a norma del presente allegato, indicando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni degli Stati non sono ritenute responsabili, né si considera che esse 36 / 82

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abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non avere agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati.

(4) Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente, tramite l'organismo di collegamento dello Stato di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall'istituzione dello Stato in questione.

Art. 3

Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra gli interessati e le istituzioni

(1) Gli Stati provvedono a che siano messe a disposizione degli interessati le informazioni necessarie per segnalare loro le disposizioni introdotte dalla presente Convenzione e dal presente allegato, in modo da permettere loro di far valere i propri diritti. Essi forniscono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti.

(2) Le persone cui si applica la presente Convenzione sono tenute a comunicare all'istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per stabilire la loro situazione o quella dei loro familiari, per stabilire o mantenere i loro diritti e i loro obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa impone loro.

(3) Per quanto necessario all'applicazione della presente Convenzione e del presente allegato, le istituzioni competenti inoltrano informazioni e rilasciano documenti agli interessati senza indugio e in ogni caso entro i termini prescritti dalla legislazione dello Stato in questione.

(4) L'istituzione competente notifica al richiedente che risiede o dimora nell'altro Stato la propria decisione, direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato di residenza o di dimora. Se rifiuta di erogare prestazioni ne specifica le ragioni, indicando le possibilità di ricorso e i termini concessi per le impugnazioni. Una copia della decisione è trasmessa alle altre istituzioni interessate.

Art. 4

Moduli, documenti e modalità di scambio dei dati

(1) Fatta salva l'appendice 1, la struttura, il contenuto e il formato dei moduli e dei documenti rilasciati per conto degli Stati ai fini dell'attuazione della presente Convenzione sono concordati dagli Stati tramite il Comitato amministrativo misto.

(2) La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene, previa approvazione degli Stati tramite il Comitato amministrativo misto, attraverso il sistema di scambio elettronico. Nella misura in cui sono trasmessi attraverso il sistema di scambio elettronico, i moduli e i documenti di cui al paragrafo 1 rispettano le norme che si applicano a tale sistema.

(3) Se la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento non avviene attraverso il sistema di scambio elettronico, le istituzioni e gli organismi di collegamento competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando per quanto possibile la via elettronica.

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(4) Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando per quanto possibile la via elettronica.

Art. 5

Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati nell'altro Stato

(1) I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione della presente Convenzione e del presente allegato, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni dell'altro Stato fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato emittente.

(2) In caso di dubbi sulla validità di un documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione dello Stato che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.

(3) A norma del paragrafo 2, in caso di dubbi sulle informazioni fornite dagli interessati, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.

(4) In caso di disaccordo tra le istituzioni interessate, le autorità competenti di ciascuno Stato possono sottoporre la questione al Comitato amministrativo misto.

Art. 6

Applicazione provvisoria di una legislazione, concessione di prestazioni e calcolo di prestazioni e contributi

(1) Salvo altrimenti disposto dal presente allegato, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità degli Stati sulla determinazione della legislazione applicabile, l'interessato è soggetto in via provvisoria alla legislazione di uno Stato, secondo un ordine stabilito nel modo seguente: a)

la legislazione dello Stato in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in uno solo degli Stati;

b)

la legislazione dello Stato di residenza, se l'interessato esercita un'attività subordinata o autonoma in entrambi gli Stati o se l'interessato non esercita alcuna attività subordinata o autonoma;

c)

in tutti gli altri casi, la legislazione dello Stato di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione, se la persona esercita una o più attività in entrambi gli Stati.

(2) In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità degli Stati circa la determinazione dell'istituzione chiamata a erogare le prestazioni in denaro o in natura, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata 38 / 82

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dall'istituzione del suo luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo.

(3) In caso di disaccordo tra le istituzioni o le autorità interessate, le autorità competenti di ciascuno Stato possono sottoporre la questione al Comitato amministrativo misto.

(4) Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria, o se l'istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente, l'istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a decorrere dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa.

(5) Se necessario, l'istituzione individuata come competente e l'istituzione che ha versato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio o che ha ricevuto i contributi a titolo provvisorio definiscono la situazione finanziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versati a titolo provvisorio, se del caso, a norma del titolo IV capo 2 del presente allegato.

(6) L'istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV del presente allegato, le prestazioni in natura concesse provvisoriamente da un'istituzione a norma del paragrafo 2.

(7) Salvo altrimenti disposto nel presente allegato, laddove una persona abbia diritto a una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma della presente Convenzione e l'istituzione competente non disponga di tutte le informazioni relative alla situazione nell'altro Stato necessarie per il calcolo definitivo dell'importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione può concedere la prestazione o calcolare il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone.

(8) Un ricalcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti all'istituzione interessata tutte le certificazioni o i documenti necessari.

Art. 7

Periodi di assicurazione o di residenza

(1) Se l'unico motivo per il quale un periodo di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza non è considerato tale ai fini della presente Convenzione è il fatto che, in base alla sua nazionalità, una persona non rientra nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, secondo quanto applicato dalla Svizzera ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 della presente Convenzione, detto periodo sarà considerato tale dal Regno Unito ai fini dell'applicazione della presente Convenzione per quanto concerne le prestazioni diverse dalle prestazioni in natura.

(2) Il presente articolo si applica anche ai periodi maturati dai familiari di una persona che, in base alla sua nazionalità, non rientra nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, secondo quanto applicato dalla Svizzera ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 della presente Convenzione.

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Capo 3: Altre disposizioni generali per l'applicazione della presente Convenzione Art. 8

Altre procedure tra autorità e istituzioni

(1) Le autorità competenti degli Stati possono concordare procedure diverse da quelle previste dal presente allegato, purché esse non incidano sui diritti o sugli obblighi degli interessati.

(2) Gli accordi conclusi a tale scopo sono concordati dagli Stati tramite il Comitato amministrativo misto.

Art. 9

Divieto di cumulo delle prestazioni

In deroga ad altre disposizioni della presente Convenzione, quando prestazioni dovute a norma della legislazione degli Stati sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso di applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione dello Stato interessato sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.

Art. 10

Elementi per la determinazione della residenza

(1) In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni degli Stati circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica la presente Convenzione, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro di interessi della persona in causa, in base a una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso: a)

la durata e la continuità della presenza nel territorio degli Stati;

b)

la situazione dell'interessato, tra cui: (i) la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l'attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell'attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro, (ii) la situazione familiare e i legami familiari, (iii) l'esercizio di attività non retribuite, (iv) per gli studenti, la fonte del reddito, (v) la situazione abitativa, in particolare il suo carattere permanente, (vi) lo Stato nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

(2) Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che l'hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo.

(3) Il centro di interessi di uno studente che si reca nell'altro Stato per seguire un programma di studi a tempo pieno non si considera situato nello Stato di studio per 40 / 82

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l'intera durata del programma di studi in tale Stato, fatta salva la possibilità di confutare questa presunzione.

(4) Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis ai familiari dello studente.

Art. 11

Totalizzazione dei periodi

(1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 della presente Convenzione, l'istituzione competente si rivolge alle istituzioni dell'altro Stato alla cui legislazione l'interessato è stato parimenti soggetto per determinare tutti i periodi maturati sotto la legislazione di quest'ultimo.

(2) I periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione dell'altro Stato, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 della presente Convenzione, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.

(3) Quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato coincide con un periodo di assicurazione maturato in base a un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione dell'altro Stato, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di un'assicurazione obbligatoria.

(4) Quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato maturato sotto la legislazione di uno Stato coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione dell'altro Stato, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo assimilato.

(5) Ogni periodo assimilato in forza della legislazione dei due Stati è preso in considerazione soltanto dall'istituzione dello Stato alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo, prima di detto periodo. Nel caso in cui l'interessato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno dei due Stati prima di detto periodo, quest'ultimo è preso in considerazione dall'istituzione dello Stato alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.

(6) Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione dell'altro Stato e di essi si tiene conto, se vantaggioso per l'interessato, nella misura in cui possono ragionevolmente essere presi in considerazione.

Art. 12

Regole di conversione dei periodi

(1) Quando i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione dell'altro Stato, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell'articolo 10 della presente Convenzione si effettua secondo le regole seguenti:

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a)

l'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione;

b)

per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente: Regime basato su

Un giorno equivale a

Una settimana equivale a

Un mese equivale a

Un trimestre equivale a

N. massimo di giorni in un anno civile

5 giorni

9 ore

5 giorni

22 giorni

66 giorni

264 giorni

6 giorni

8 ore

6 giorni

26 giorni

78 giorni

312 giorni

7 giorni

6 ore

7 giorni

30 giorni

90 giorni

360 giorni

c)

per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni: (i) tre mesi o 13 settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa, (ii) un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa, (iii) per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole di conversione applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b);

d)

per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all'unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri;

e)

se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all'unità intera più vicina.

(2) L'applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di determinare, per l'insieme dei periodi maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell'ultima colonna della tabella di cui al paragrafo 1 lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri.

Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione dello Stato in cui sono stati maturati, l'applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato, nell'arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione.

(3) La conversione è effettuata in un'unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua.

(4) Quando un'istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica contestualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni.

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Titolo II: Determinazione della legislazione applicabile Art. 13

Prescrizioni relative agli articoli 14 e 15 della presente Convenzione

(1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 paragrafo 1 della presente Convenzione, per «persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata da tale datore di lavoro in un altro Stato» si intende una persona che: a)

è stata assunta nella prospettiva di essere inviata in un altro Stato purché, immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato in cui il suo datore di lavoro è stabilito;

b)

è stata soggetta alla legislazione dello Stato in cui il suo datore di lavoro è stabilito per un periodo di tempo minimo precedente. Il periodo minimo precedente è determinato dal Comitato amministrativo misto.

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 paragrafo 1 della presente Convenzione, un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività» è un datore di lavoro che svolge normalmente attività consistenti, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte.

(3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 paragrafo 1 della presente Convenzione, una «persona che esercita abitualmente un'attività autonoma» è una persona che svolge abitualmente attività consistenti nel territorio dello Stato in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve avere già svolto la sua attività per un periodo di tempo minimo prima della data in cui intende avvalersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività nell'altro Stato, deve continuare a soddisfare, nello Stato in cui è stabilita, i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività al fine di poterla riprendere al suo ritorno.

Il periodo di tempo minimo in cui la persona deve aver svolto la sua attività è determinato dal Comitato amministrativo misto.

(4) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 paragrafo 2 della presente Convenzione, il criterio per determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere nell'altro Stato sia «affine» all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della effettiva natura dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall'altro Stato.

(5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della presente Convenzione, una «persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in entrambi gli Stati» è una persona che esercita, contemporaneamente o in alternanza, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro, una o più attività distinte in entrambi gli Stati.

(6) Ai fini dell'articolo 15 della presente Convenzione, gli equipaggi di condotta e gli equipaggi di cabina generalmente addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o 43 / 82

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merci che esercitano un'attività subordinata in entrambi gli Stati sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui è situata la base di servizio, quale definita all'articolo 1 della presente Convenzione.

(7) Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione. L'articolo 15 del presente allegato si applica a tutti i casi di cui al presente articolo.

(8) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 paragrafo 3 della presente Convenzione, una «persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in entrambi gli Stati» è in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o in alternanza, una o più attività autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in tali Stati.

(9) Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 8 dalle situazioni descritte all'articolo 14 paragrafo 1 della presente Convenzione, è determinante la durata dell'attività svolta in uno o entrambi gli Stati (se abbia carattere permanente o piuttosto carattere occasionale o temporaneo). A tal fine è effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.

(10) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 paragrafi 1 e 3 della presente Convenzione, per «parte consistente di un'attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente consistente dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.

(11) Per stabilire se una parte consistente delle attività sia svolta in un dato Stato, valgono i seguenti criteri indicativi: a)

per l'attività subordinata, l'orario di lavoro o la retribuzione; e

b)

per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati o il reddito.

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 per cento in relazione a detti criteri è un indicatore del fatto che una parte consistente delle attività non è svolta nello Stato in questione.

(12) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 paragrafo 3 della presente Convenzione, il «centro di interessi» delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.

(13) Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 10, 11 e 12, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi 12 mesi civili.

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Art. 14

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Procedure per l'applicazione degli articoli 13 paragrafo 3 lettera b), 13 paragrafo 4 e 14 della presente Convenzione (in relazione alla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)

(1) Salvo altrimenti disposto dall'articolo 15 del presente allegato, qualora la persona eserciti un'attività fuori dallo Stato competente, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, l'interessato ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione rilascia all'interessato l'attestato di cui all'articolo 17 paragrafo 2 del presente allegato e senza indugio rende disponibile all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato in cui è svolta l'attività le informazioni relative alla legislazione applicabile a detta persona a norma dell'articolo 13 paragrafo 3 lettera b) o dell'articolo 14 della presente Convenzione.

(2) Il datore di lavoro considerato a norma dell'articolo 13 paragrafo 4 della presente Convenzione, che ha un lavoratore subordinato a bordo di una nave battente bandiera dell'altro Stato, ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione rende disponibili senza indugio le informazioni riguardanti la legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo 13 paragrafo 4 della presente Convenzione, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l'attività.

Art. 15

Procedura per l'applicazione dell'articolo 15 della presente Convenzione

(1) La persona che esercita attività in entrambi gli Stati ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di residenza.

(2) L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo 15 della presente Convenzione e dell'articolo 13 del presente allegato. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L'istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato in cui è esercitata un'attività.

(3) La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti dello Stato o degli Stati interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, di non potere ancora accettare la determinazione o di avere parere diverso al riguardo.

(4) Quando un'incertezza sulla determinazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di entrambi gli Stati, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti dello Stato o degli Stati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell'articolo 15 della presente Convenzione e delle pertinenti disposizioni dell'articolo 13 del presente allegato.

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In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l'articolo 6 del presente allegato.

(5) L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l'interessato.

(6) Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di residenza non appena sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata.

Art. 16

Procedura per l'applicazione dell'articolo 17 della presente Convenzione

Una richiesta del datore di lavoro o dell'interessato per le deroghe agli articoli 13­15 della presente Convenzione è presentata, se possibile preventivamente, all'autorità competente o all'organismo designato dall'autorità dello Stato della cui legislazione il datore di lavoro o l'interessato chiede l'applicazione.

Art. 17

Comunicazione di informazioni agli interessati e ai datori di lavoro

(1) L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione diventa applicabile a norma del titolo II della presente Convenzione informa l'interessato e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Essa fornisce loro l'aiuto necessario all'espletamento delle formalità richieste da tale legislazione.

(2) Su richiesta dell'interessato o del datore di lavoro, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II della presente Convenzione fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.

Art. 18

Cooperazione tra istituzioni

(1) Le istituzioni interessate comunicano all'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile alla persona in forza del titolo II della presente Convenzione le informazioni necessarie per determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile e i contributi che la persona e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare secondo tale legislazione.

(2) L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione diventa applicabile alla persona a norma del titolo II della presente Convenzione rende disponibile le informazioni, indicando la data da cui decorre l'applicazione di tale legislazione, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo.

Art. 19

Cooperazione in caso di dubbi sulla validità dei documenti rilasciati per quanto riguarda la legislazione applicabile

In caso di dubbi sulla validità di un documento attestante la situazione di una persona ai fini della legislazione applicabile o sull'esattezza dei fatti su cui il documento si 46 / 82

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basa, l'istituzione dello Stato che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro o la rettifica del documento. L'istituzione richiedente motiva la sua richiesta e fornisce la pertinente documentazione giustificativa alla sua origine.

Titolo III: Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazione Capo 1: Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate Art. 20

Disposizioni generali di attuazione

(1) Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione degli assicurati le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando tali prestazioni sono ricevute nel territorio di uno Stato diverso da quello dell'istituzione competente.

(2) Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione degli assicurati le informazioni necessarie, in particolare in relazione con il beneficio di prestazioni e la storia contributiva, per sostenerli ai fini della concessione di prestazioni nell'altro Stato.

(3) In deroga all'articolo 9 lettera a) della presente Convenzione, uno Stato può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell'articolo 25 della presente Convenzione solo se l'assicurato ha presentato domanda di pensione ai sensi della legislazione di tale Stato o, a norma degli articoli 26­31 della presente Convenzione, percepisce una pensione in virtù della legislazione di tale Stato.

Art. 21

Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente

Procedura e ambito di applicazione del diritto (1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 della presente Convenzione, l'assicurato e/o i suoi familiari sono tenuti a iscriversi senza indugio presso l'istituzione del luogo di residenza. Un documento, rilasciato dall'istituzione competente su richiesta dell'assicurato o dell'istituzione del luogo di residenza, attesta il diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza.

(2) Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l'istituzione competente non informa l'istituzione del luogo di residenza del suo annullamento.

L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente delle iscrizioni a cui ha proceduto ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni.

(3) Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle persone di cui agli articoli 25, 27 e 28 della presente Convenzione.

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Rimborso (4) Se una persona o i suoi familiari: a)

hanno ottenuto il documento di cui al paragrafo 1;

b)

hanno registrato tale documento presso l'istituzione del luogo di residenza a norma del paragrafo 1; e

c)

hanno versato, o è stato versato per conto dell'interessato o dei suoi familiari, un contributo sanitario allo Stato di residenza nell'ambito di una richiesta di permesso di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza in tale Stato,

tale persona o i suoi familiari possono chiedere all'istituzione dello Stato di residenza il rimborso (totale o parziale, a seconda dei casi) del contributo sanitario versato.

(5) L'istituzione dello Stato di residenza decide nel merito di una domanda effettuata conformemente al paragrafo 1 entro tre mesi civili a decorrere dal giorno in cui la domanda è stata ricevuta e procede ai rimborsi a norma del presente articolo.

(6) Se il periodo di validità del documento di cui al paragrafo 1 è inferiore al periodo per il quale è stato versato il contributo sanitario, l'importo rimborsato non supera la parte del contributo corrispondente al periodo per il quale il documento è stato rilasciato.

(7) Se il contributo sanitario è stato versato da un'altra persona per conto di una persona cui si applica il presente articolo, il rimborso può essere effettuato alla prima.

Art. 22

Dimora al di fuori dello Stato competente

Procedura e ambito di applicazione del diritto (1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 della presente Convenzione, l'assicurato presenta al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora un documento attestante il diritto a prestazioni rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i diritti a prestazioni in natura. Se l'assicurato non dispone di tale documento, l'istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

(2) Il documento deve soddisfare i requisiti posti nell'appendice 1.

(3) Le prestazioni in natura di cui all'articolo 22 paragrafo 1 della presente Convenzione si riferiscono alle prestazioni in natura erogate nello Stato di dimora, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, che si rendono necessarie sotto il profilo medico affinché l'assicurato non sia costretto a ritornare nello Stato competente per ricevere le cure necessarie prima della conclusione prevista del suo soggiorno.

Procedura e modalità di assunzione a carico e di rimborso delle prestazioni in natura (4) Se l'assicurato ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le prestazioni in natura erogate nel quadro dell'articolo 22 della presente Convenzione e se la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di dimora consente il rimborso

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di tali spese all'assicurato, quest'ultimo può inoltrare domanda di rimborso all'istituzione del luogo di dimora. In tal caso, questa gli rimborsa direttamente l'importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso della sua legislazione.

(5) Se il rimborso di tali spese non è stato richiesto direttamente presso l'istituzione del luogo di dimora, le spese sostenute sono rimborsate all'interessato dall'istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora oppure secondo gli importi che sarebbero stati oggetto di rimborso all'istituzione del luogo di dimora, qualora l'articolo 44 del presente allegato fosse stato applicato nel caso in questione.

L'istituzione del luogo di dimora fornisce all'istituzione competente che ne fa richiesta tutte le informazioni necessarie su dette tariffe o importi.

(6) In deroga al paragrafo 5, l'istituzione competente può procedere al rimborso delle spese sostenute nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previsti dalla sua legislazione, a condizione che l'assicurato acconsenta all'applicazione di questa disposizione.

(7) Se la legislazione dello Stato di dimora non prevede rimborso a norma dei paragrafi 4 e 5 nel caso in questione, l'istituzione competente può rimborsare le spese in questione nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previsti dalla sua legislazione senza il consenso dell'assicurato.

(8) Il rimborso all'assicurato non può superare in alcun caso l'importo delle spese effettivamente sostenute.

(9) Nel caso di spese di importo rilevante, l'istituzione competente può versare all'assicurato un adeguato anticipo non appena quest'ultimo presenta domanda di rimborso.

Familiari (10) I paragrafi 1­9 si applicano mutatis mutandis ai familiari dell'assicurato.

Rimborso agli studenti (11) Se una persona: a)

è in possesso di un valido documento attestante il diritto a prestazioni a norma dell'appendice 1, rilasciato dall'istituzione competente;

b)

è stata accettata da un istituto di istruzione superiore in uno Stato diverso dallo Stato competente («Stato degli studi») per seguire un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di istruzione superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità con il diritto nazionale, o un tirocinio obbligatorio;

c)

non esercita o non ha esercitato un'attività subordinata o autonoma nello Stato degli studi nel periodo per il quale è stato versato il contributo sanitario; e

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d)

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ha versato o è stato versato per suo conto un contributo sanitario allo Stato degli studi nell'ambito di una richiesta di permesso di ingresso, soggiorno o residenza per seguire un programma di studi a tempo pieno in tale Stato,

tale persona può chiedere all'istituzione dello Stato degli studi il rimborso (totale o parziale, a seconda dei casi) del contributo sanitario versato.

(12) L'istituzione dello Stato degli studi esamina e decide nel merito di una domanda effettuata conformemente al paragrafo 11 entro un termine ragionevole, e comunque non superiore a sei mesi civili a decorrere dal giorno in cui la domanda è stata ricevuta, e procede ai rimborsi a norma del presente articolo.

(13) Se il periodo di validità del documento attestante il diritto a prestazioni di cui al paragrafo 11 lettera a) è inferiore al periodo per il quale è stato versato il contributo sanitario, l'importo rimborsato è l'importo versato corrispondente al periodo di validità di tale documento.

(14) Se il contributo sanitario è stato versato da un'altra persona per conto di una persona cui si applica il presente articolo, il rimborso può essere effettuato alla prima.

(15) I paragrafi 11­14 si applicano mutatis mutandis ai familiari di tale persona.

(16) Il presente articolo entra in vigore 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione.

(17) All'entrata in vigore del presente articolo, la persona che ha soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 11 nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la data di cui al paragrafo 16 può presentare domanda di rimborso a norma del paragrafo 11 in relazione a tale periodo.

(18) In deroga all'articolo 8 paragrafo 1 della presente Convenzione lo Stato degli studi può imporre, a norma del proprio diritto nazionale, il pagamento di tariffe per le prestazioni in natura che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 22 paragrafo 1 lettera a), e che sono erogate a una persona per la quale è stato effettuato il rimborso durante il soggiorno della persona medesima per il periodo cui si riferisce tale rimborso.

Art. 23

Cure programmate

Procedura di autorizzazione (1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 paragrafo 1 della presente Convenzione, l'assicurato presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione competente. Ai fini del presente articolo, per «istituzione competente» si intende l'istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all'articolo 29 paragrafo 5 della presente Convenzione, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato di residenza sono rimborsate sulla base di importi fissi, per «istituzione competente» si intende l'istituzione del luogo di residenza.

(2) Se non risiede nello Stato competente, l'assicurato richiede l'autorizzazione all'istituzione del luogo di residenza, la quale la inoltra senza indugio all'istituzione competente.

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In tal caso, l'istituzione del luogo di residenza certifica in una dichiarazione che le condizioni di cui all'articolo 23 paragrafo 2, secondo periodo della presente Convenzione sono soddisfatte nello Stato di residenza.

L'istituzione competente può rifiutare di concedere l'autorizzazione richiesta soltanto se, conformemente alla valutazione dell'istituzione del luogo di residenza, le condizioni di cui all'articolo 23 paragrafo 2, secondo periodo della presente Convenzione non sono soddisfatte nello Stato di residenza dell'assicurato, ovvero se le medesime cure possono essere prestate nello Stato competente stesso, entro un lasso di tempo giustificabile dal punto di vista medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute dell'interessato e della probabile evoluzione della malattia.

L'istituzione competente informa della sua decisione l'istituzione del luogo di residenza.

In mancanza di risposta entro i termini stabiliti dalla legislazione nazionale, l'autorizzazione dell'istituzione competente è considerata concessa.

(3) Qualora un assicurato che non risieda nello Stato competente necessiti di cure urgenti e vitali e l'autorizzazione non possa essere negata conformemente all'articolo 23 paragrafo 2, secondo periodo della presente Convenzione, l'autorizzazione è concessa dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, che è informata immediatamente dall'istituzione del luogo di residenza.

L'istituzione competente accetta gli accertamenti e le opzioni terapeutiche dei medici concernenti la necessità di cure urgenti e vitali approvati dall'istituzione del luogo di residenza che rilascia l'autorizzazione.

(4) In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell'autorizzazione, l'istituzione competente conserva la facoltà di fare esaminare l'assicurato da un medico di sua scelta nello Stato di dimora o di residenza.

(5) L'istituzione del luogo di dimora, fatta salva ogni decisione relativa all'autorizzazione, informa l'istituzione competente se dal punto di vista medico è opportuno integrare la cura coperta dall'autorizzazione già rilasciata.

Assunzione a carico delle spese per le prestazioni in natura sostenute dall'assicurato (6) Fatto salvo il paragrafo 7, l'articolo 22 paragrafi 4 e 5 del presente allegato si applica mutatis mutandis.

(7) Se
l'assicurato ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le cure mediche autorizzate e le spese che l'istituzione competente è tenuta a rimborsare all'istituzione del luogo di dimora o all'assicurato a norma del paragrafo 6 (spese effettivamente sostenute) sono inferiori alle spese che avrebbe dovuto sostenere per le stesse cure nello Stato competente (spese convenzionali), l'istituzione competente rimborsa, su richiesta, le spese sostenute per le cure a concorrenza della differenza tra spese convenzionali e spese effettivamente sostenute. L'importo del rimborso non può tuttavia essere superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dall'assicurato e può tenere conto dell'importo che l'assicurato avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato competente.

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Assunzione a carico delle spese di viaggio e di soggiorno quale parte delle cure programmate (8) Nei casi in cui la legislazione nazionale dell'istituzione competente preveda il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno indissociabili dalle cure dell'assicurato, l'istituzione se ne fa carico per l'interessato e, se necessario, per una persona che deve accompagnarlo, qualora siano state autorizzate le cure in un altro Stato.

Familiari (9) I paragrafi 1­8 si applicano mutatis mutandis ai familiari dell'assicurato.

Art. 24

Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro in caso di dimora o di residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente

Procedura che deve seguire l'assicurato (1) Se la legislazione dello Stato competente esige che l'assicurato presenti un certificato per fruire di prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro a norma dell'articolo 24 paragrafo 1 della presente Convenzione, l'assicurato chiede al medico dello Stato di residenza che ha constatato il suo stato di salute di attestare la sua incapacità al lavoro e la durata probabile della stessa.

(2) L'assicurato trasmette il certificato all'istituzione competente entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato competente.

(3) Se i medici che somministrano le cure nello Stato di residenza non rilasciano i certificati di incapacità al lavoro e se tali certificati sono richiesti ai sensi della legislazione dello Stato competente, l'interessato si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza. Tale istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Il certificato è trasmesso immediatamente all'istituzione competente.

(4) La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non dispensa l'assicurato dall'adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro. Se del caso, il datore di lavoro o l'istituzione competente possono chiamare il lavoratore a partecipare ad attività intese a promuovere e ad agevolare il suo ritorno al lavoro.

Procedura che deve seguire l'istituzione dello Stato di residenza (5) Su richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo di residenza procede ai necessari controlli amministrativi o medici dell'interessato conformemente alla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. Il referto del medico che effettua il controllo, indicante in particolare la durata probabile dell'incapacità al lavoro, è trasmesso senza indugio dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente.

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Procedura che deve seguire l'istituzione competente (6) L'istituzione competente si riserva la facoltà di fare esaminare l'assicurato da un medico di sua scelta.

(7) L'istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente all'interessato e ne informa, se necessario, l'istituzione del luogo di residenza.

(8) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 paragrafo 1 della presente Convenzione, le indicazioni del certificato di incapacità al lavoro di un assicurato rilasciato nello Stato non competente sulla base degli accertamenti sanitari effettuati dal medico o dall'istituzione hanno lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato competente.

(9) Se rifiuta le prestazioni in denaro, l'istituzione competente notifica la propria decisione all'assicurato e, allo stesso tempo, all'istituzione del luogo di residenza.

Procedura in caso di dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente (10) I paragrafi 1­9 si applicano mutatis mutandis qualora l'assicurato dimori in uno Stato diverso dallo Stato competente.

Capo 2: Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali Art. 25

Diritto a prestazioni in natura e in denaro in caso di residenza o dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente

(1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 della presente Convenzione, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui agli articoli 21­24 del presente allegato.

(2) L'istituzione dello Stato di residenza o di dimora, se eroga prestazioni in natura specifiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la legislazione nazionale di detto Stato, ne informa senza indugio l'istituzione competente.

Art. 26

Procedura in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali sopravvenuti in uno Stato diverso dallo Stato competente

(1) Se un infortunio sul lavoro si verifica o una malattia professionale è diagnosticata per la prima volta in uno Stato diverso dallo Stato competente, la dichiarazione o notifica dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, qualora prevista dalla legislazione nazionale, è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato competente, fatte salve, se del caso, altre disposizioni di legge in vigore nello Stato in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale, che in tal caso restano applicabili. La dichiarazione o notifica è presentata all'istituzione competente.

(2) L'istituzione dello Stato in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o nel quale è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale trasmette all'istituzione competente i certificati medici rilasciati in tale Stato.

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(3) Se, in seguito a un infortunio sopravvenuto durante un viaggio da o verso un luogo di lavoro nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato competente, occorre procedere a un'indagine nel territorio del primo Stato per stabilire eventuali diritti a prestazioni pertinenti, una persona può essere designata a tal fine dall'istituzione competente, che ne informa le autorità di tale Stato. Le istituzioni collaborano per valutare tutte le pertinenti informazioni e verificare le relazioni ed eventuali altri documenti relativi all'infortunio.

(4) Al termine delle cure, una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici sulle conseguenze permanenti dell'infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale della persona infortunata e la guarigione o il consolidamento delle lesioni, è trasmessa su richiesta all'istituzione competente. I relativi onorari sono pagati dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora, se del caso, alla tariffa applicata da tale istituzione a carico dell'istituzione competente.

(5) L'istituzione competente notifica all'istituzione del luogo di residenza o di dimora, se del caso e su richiesta, la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni e, se opportuno, la decisione relativa alla concessione di una pensione.

Art. 27

Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia

(1) Se contesta l'applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali a norma dell'articolo 36 paragrafo 2 della presente Convenzione, l'istituzione competente ne informa senza indugio l'istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura, che sono allora considerate pertinenti all'assicurazione malattie.

(2) Se una decisione definitiva è intervenuta a tale riguardo, l'istituzione competente ne informa senza indugio l'istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura.

Qualora non sia accertato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni in natura continuano a essere erogate come prestazioni di malattia se l'interessato vi ha diritto.

Qualora si accerti un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni di malattia in natura erogate all'interessato sono considerate pertinenti all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale a partire dalla data dell'infortunio o della prima diagnosi della malattia professionale.

(3) L'articolo 6 paragrafo 6 del presente allegato si applica mutatis mutandis.

Art. 28

Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in entrambi gli Stati

(1) Nel caso di cui all'articolo 38 della presente Convenzione, la dichiarazione o notifica della malattia professionale è trasmessa all'istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato sotto la cui legislazione l'interessato ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia considerata.

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Se constata che un'attività che può provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione dell'altro Stato, l'istituzione cui è trasmessa la dichiarazione o notifica trasmette detta dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati all'istituzione corrispondente di tale Stato.

(2) Se l'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione l'interessato ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che l'interessato o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni di tale legislazione, tra l'altro perché l'interessato non ha mai esercitato in quello Stato un'attività che ha provocato la malattia professionale o perché quello Stato non riconosce il carattere professionale della malattia, detta istituzione trasmette senza indugio la dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati, comprese le constatazioni e relazioni delle perizie mediche cui la prima istituzione ha proceduto, all'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione l'interessato ha esercitato precedentemente un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.

Art. 29

Scambio di informazioni tra istituzioni e versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto

(1) In caso di ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall'istituzione di uno Stato sotto la cui legislazione l'interessato ha esercitato un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione informa l'istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, secondo la procedura di cui all'articolo 28 paragrafo 2 del presente allegato e l'avverte successivamente della decisione definitiva intervenuta.

(2) Se il diritto alle prestazioni sussiste in forza della legislazione applicata dall'istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, detta istituzione versa anticipi il cui importo è determinato, se del caso, previa consultazione dell'istituzione avverso la cui decisione è stato inoltrato il ricorso e in modo da evitare versamenti in eccesso.

Quest'ultima istituzione rimborsa l'importo degli anticipi versati se, a seguito del ricorso, è tenuta a erogare le prestazioni. Tale importo è allora detratto dalle prestazioni dovute all'interessato secondo la procedura di cui agli articoli 53 e 54 del presente allegato.

(3) L'articolo 6 paragrafo 6 del presente allegato si applica mutatis mutandis.

Art. 30

Aggravamento di una malattia professionale

Nei casi di cui all'articolo 39 della presente Convenzione, il richiedente è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato presso cui fa valere diritti a prestazioni informazioni relativamente alle prestazioni concesse in precedenza per la malattia professionale considerata. Detta istituzione può rivolgersi ad altre istituzioni che siano state in precedenza competenti per ottenere le informazioni ritenute necessarie.

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Art. 31

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Valutazione del grado d'incapacità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o posteriormente

Se un'incapacità al lavoro precedente o successiva è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché l'interessato era soggetto alla legislazione di uno Stato che non opera distinzioni secondo l'origine dell'incapacità al lavoro, l'istituzione competente o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato in questione: a)

su richiesta dell'istituzione competente dell'altro Stato, fornisce informazioni sul grado d'incapacità al lavoro precedente o successiva nonché, per quanto possibile, le informazioni che consentano di determinare se l'incapacità al lavoro è conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione dell'altro Stato;

b)

tiene conto, conformemente alla legislazione che applica, del grado d'incapacità causato da questi casi anteriori o posteriori per stabilire il diritto e determinare l'importo delle prestazioni.

Art. 32

Presentazione e istruttoria delle domande di pensione o rendita o di indennità supplementari

Per beneficiare di una pensione o rendita o di un'indennità supplementare a norma della legislazione di uno Stato, l'interessato o i suoi superstiti che risiedono nel territorio dell'altro Stato presentano domanda, se del caso, all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza, che la trasmette all'istituzione competente.

La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall'istituzione competente.

Capo 3: Assegni in caso di morte Art. 33

Domanda di assegno in caso di morte

Ai fini dell'applicazione degli articoli 42 e 43 della presente Convenzione, la domanda di assegno in caso di morte è presentata all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza del richiedente, che la trasmette all'istituzione competente.

La domanda contiene le informazioni richieste in virtù della legislazione che applica l'istituzione competente.

Capo 4: Prestazioni d'invalidità e pensioni di vecchiaia e per superstiti Art. 34

Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

(1) Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione a norma dell'articolo 49 paragrafo 1 lettera b) della presente Convenzione, si applicano le regole di cui all'articolo 11 paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente allegato.

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(2) Qualora periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano stati presi in considerazione a norma dell'articolo 11 paragrafo 3 del presente allegato, l'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione sono stati maturati tali periodi calcola l'importo corrispondente a tali periodi secondo le disposizioni della legislazione che applica. L'importo effettivo della prestazione, calcolato in base all'articolo 49 paragrafo 1 lettera b) della presente Convenzione, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

(3) L'istituzione di uno Stato calcola, secondo la legislazione che applica, l'importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell'articolo 50 paragrafo 3 lettera c) della presente Convenzione, non è soggetto alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione dell'altro Stato.

Qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente non consenta di stabilire direttamente tale importo, poiché tale legislazione valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere fissato un importo convenzionale. Il Comitato amministrativo misto stabilisce le modalità per la fissazione di tale importo convenzionale.

Art. 35

Presentazione di domande per pensioni di vecchiaia e per superstiti

(1) Il richiedente presenta una domanda all'istituzione del proprio luogo di residenza o all'istituzione dello Stato alla cui legislazione è stato soggetto. Se l'interessato non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza, quest'ultima inoltra la domanda all'istituzione dello Stato alla cui legislazione egli è stato soggetto.

(2) La data di presentazione della domanda vale nei riguardi delle istituzioni interessate.

Art. 36

Documenti e informazioni che il richiedente deve allegare alla domanda

(1) La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione di cui all'articolo 35 paragrafo 1 del presente allegato ed è corredata dei documenti giustificativi richiesti da tale legislazione. In particolare, il richiedente fornisce tutte le informazioni pertinenti disponibili e tutti i documenti giustificativi relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d'identificazione), di attività subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell'attività) e di residenza (indirizzi) eventualmente maturati sotto altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi.

(2) Qualora, ai sensi dell'articolo 47 paragrafo 1 della presente Convenzione, chieda che sia differita la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite sotto la legislazione di uno dei due Stati, il richiedente lo indica nella domanda specificando sotto quale legislazione chiede il differimento. Per permettere al richiedente di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, su richiesta dell'interessato, gli comunicano tutte le informazioni di cui dispongono per consentirgli di valutare le conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni che potrebbe richiedere.

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(3) Se il richiedente revoca una domanda di prestazioni previste dalla legislazione di uno Stato, tale revoca non è considerata come una revoca concomitante delle domande di prestazioni in base alla legislazione dell'altro Stato.

Art. 37

Istruttoria delle domande da parte delle istituzioni interessate

Istituzione di contatto (1) L'istituzione cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata conformemente all'articolo 35 paragrafo 1 del presente allegato è denominata qui di seguito «istituzione di contatto». L'istituzione del luogo di residenza non è denominata «istituzione di contatto» se l'interessato non è stato mai soggetto alla legislazione che detta istituzione applica.

Oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, l'istituzione di contatto, in quanto tale, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie all'istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, su richiesta, tutte le informazioni relative agli aspetti dell'istruttoria pertinenti a norma della presente Convenzione e lo tiene al corrente degli sviluppi.

Istruttoria di domande per pensioni di vecchiaia e per superstiti (2) L'istituzione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, all'istituzione dell'altro Stato affinché possa iniziarne l'istruttoria simultaneamente. L'istituzione di contatto comunica all'istituzione dell'altro Stato i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. Essa indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la domanda quanto prima.

(3) L'istituzione dell'altro Stato comunica all'istituzione di contatto, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione.

(4) L'istituzione dell'altro Stato procede al calcolo dell'importo delle prestazioni conformemente all'articolo 49 della presente Convenzione e comunica all'istituzione di contatto la propria decisione, l'importo delle prestazioni dovute e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli 50­52 della presente Convenzione.

(5) Qualora un'istituzione stabilisca, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, che si applica l'articolo 54 paragrafo 2 o 3 della presente Convenzione, ne informa l'istituzione di contatto.

(6) In deroga all'articolo 2 paragrafo 1 della presente Convenzione, l'istituzione svizzera comunica all'istituzione di contatto del Regno Unito anche i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione svizzera ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte del Regno Unito a: a)

una persona che non rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione, secondo quanto applicato dalla Svizzera ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 della presente Convenzione, in base alla sua nazionalità; e

b)

i familiari di una persona di cui alla lettera a).

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Art. 38

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Comunicazione delle decisioni al richiedente

Ogni istituzione comunica al richiedente la decisione che ha preso conformemente alla legislazione applicabile. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso consentiti.

Art. 39

Acconti provvisori e anticipi su prestazioni

(1) In deroga all'articolo 6 paragrafi 7 e 8 del presente allegato, un'istituzione che constati, nel corso dell'istruttoria di una domanda di prestazioni, che il richiedente ha diritto a una prestazione autonoma ai sensi della legislazione applicabile, conformemente all'articolo 49 paragrafo 1 lettera a) della presente Convenzione, eroga senza indugio tale prestazione. Tale pagamento è considerato provvisorio se l'importo concesso può essere modificato dal risultato della procedura d'istruttoria della domanda.

(2) Ove risulti dalle informazioni a disposizione che il richiedente ha diritto a un pagamento da un'istituzione ai sensi dell'articolo 49 paragrafo 1 lettera b) della presente Convenzione, tale istituzione gli eroga un anticipo il cui importo è il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente erogato in applicazione dell'articolo 49 paragrafo 1 lettera b) della presente Convenzione.

(3) Ogni istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie o un anticipo in applicazione del paragrafo 1 o 2 ne informa senza indugio il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della misura adottata e le eventuali facoltà di ricorso a norma della legislazione nazionale.

Art. 40

Ricalcolo delle prestazioni

(1) In caso di ricalcolo delle prestazioni in applicazione degli articoli 47 paragrafo 4 e 55 paragrafo 1 della presente Convenzione, si applica mutatis mutandis l'articolo 39 del presente allegato.

(2) In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio all'interessato e ne informa ciascuna delle istituzioni nei riguardi delle quali l'interessato ha un diritto.

Art. 41

Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni

(1) Per agevolare e accelerare l'istruttoria delle domande e il pagamento delle prestazioni, le istituzioni alla cui legislazione una persona è stata soggetta: a)

scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni dell'altro Stato gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione nazionale applicabile all'altra e provvedono alla conservazione e alla rispondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione;

b)

con sufficiente anticipo rispetto all'età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto a un'età che deve essere definita dalla legislazione nazionale, scambiano o mettono a disposizione dell'interessato e delle istituzioni dell'al-

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tro Stato le informazioni (periodi maturati o altri elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale applicabile all'altra o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro futuri diritti a prestazioni.

(2) Ai fini del paragrafo 1, gli Stati, tramite il Comitato amministrativo misto, concordano gli elementi d'informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabiliscono le procedure e i meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità, dell'organizzazione tecnica e amministrativa e dei mezzi tecnologici a disposizione dei regimi pensionistici dei due Stati.

Art. 42

Determinazione del grado d'invalidità

Ogni istituzione, conformemente alla legislazione nazionale, ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta per determinarne il grado d'invalidità. Tuttavia, l'istituzione di uno Stato prende in considerazione documenti, referti medici e informazioni di ordine amministrativo raccolti dall'altra istituzione come se fossero stati redatti nel proprio territorio.

Capo 5: Prestazioni di disoccupazione Art. 43

Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni

(1) L'articolo 11 paragrafo 1 del presente allegato si applica mutatis mutandis all'articolo 56 della presente Convenzione. Fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, l'interessato può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione.

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 57 della presente Convenzione, l'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari tiene conto anche dei familiari dell'interessato che risiedono nell'altro Stato come se risiedessero nello Stato competente. Tale disposizione non si applica se, nello Stato di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari.

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Titolo IV: Disposizioni finanziarie Capo 1: Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35 e 41 della presente Convenzione Sezione 1: Rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute Art. 44

Principi

(1) Ai fini dell'applicazione degli articoli 35 e 41 della presente Convenzione, l'importo effettivo dei costi delle prestazioni in natura è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione, tranne in caso di applicazione dell'articolo 54 del presente allegato.

(2) Se l'importo effettivo dei costi delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell'istituzione che le ha erogate, l'importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait calcolato partendo da tutti gli elementi pertinenti desunti dai dati disponibili. Il Comitato amministrativo misto definisce gli elementi da utilizzare per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l'importo.

(3) Non possono essere prese in considerazione per il rimborso tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate agli assicurati soggetti alla legislazione applicata dall'istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1.

Sezione 2: Rimborso su base forfettaria Art. 45

Importo forfettario per le prestazioni in natura

Per il Regno Unito, l'importo dei costi delle prestazioni in natura erogate: a)

fatto salvo l'articolo 34 della presente Convenzione, ai familiari che non risiedono nello stesso Stato dell'assicurato, ai sensi dell'articolo 20 della presente Convenzione; e

b)

ai pensionati e ai loro familiari, di cui agli articoli 27 paragrafo 1 e 28 della presente Convenzione,

è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni sulla base di un importo forfettario stabilito per ogni anno civile. Tale importo forfettario deve essere il più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute.

Art. 46

Metodo di calcolo dei forfait mensili e del forfait totale

(1) Per il Regno Unito in qualità di Stato creditore, l'importo forfettario mensile per persona (Fi) per un anno civile è determinato dividendo il costo medio annuale per persona (Yi), secondo diverse classi di età (i), per 12 e applicando al risultato un abbattimento (X) in conformità della formula seguente:

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Fi = Yi*1/12*(0.85) dove: ­

l'indice (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi di età considerate per il calcolo degli importi forfettari: ­ i = 1: persone di età inferiore a 20 anni, ­ i = 2: persone di età compresa fra 20 e 64 anni, ­ i = 3: persone di 65 anni e più, ­ Yi rappresenta il costo medio annuale per persona della classe di età «i», quale definito al paragrafo 2.

(2) Il costo medio annuale per persona (Yi) nella classe di età «i» è ottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni del Regno Unito a tutte le persone della classe di età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio di persone interessate di tale classe di età nell'anno civile in questione.

(3) Per il Regno Unito in qualità di Stato debitore l'importo forfettario totale per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, in ciascuna classe di età «i», gli importi forfettari mensili determinati per persona per il numero di mesi maturati dagli interessati in Svizzera in quella classe di età.

Il numero di mesi maturati dagli interessati in Svizzera è uguale alla somma dei mesi civili in un anno civile durante i quali gli interessati sono stati, a causa della loro residenza nel territorio in Svizzera, ammessi a beneficiare delle prestazioni in natura in tale territorio a spese del Regno Unito. Detti mesi sono determinati a partire da un inventario tenuto a tal fine dall'istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall'istituzione competente.

(4) Il Comitato amministrativo misto può convenire una proposta contenente qualunque modifica che si dimostri necessaria per assicurare che il calcolo degli importi forfettari sia quanto più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute.

(5) Il Comitato amministrativo conviene i metodi di determinazione degli elementi di calcolo degli importi forfettari di cui ai paragrafi 1­4.

Art. 47

Comunicazione dei costi medi annuali

L'importo del costo medio annuale per persona in ogni classe di età relativo a un determinato anno è comunicato al Comitato amministrativo misto entro la fine del secondo anno che segue l'anno in questione. In mancanza di comunicazione entro tale termine, sarà preso in considerazione l'importo del costo medio annuale per persona che il Comitato amministrativo misto ha fissato da ultimo per un anno precedente.

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Sezione 3: Disposizioni comuni Art. 48

Procedura di rimborso tra istituzioni

(1) I rimborsi tra gli Stati si effettuano quanto più tempestivamente possibile. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti entro i termini menzionati nella presente sezione, non appena è in grado di farlo. Una contestazione relativa a uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o più altri crediti.

(2) I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 della presente Convenzione tra le istituzioni della Svizzera e del Regno Unito si effettuano tramite l'organismo di collegamento.

Può esservi un organismo di collegamento distinto per i rimborsi a norma degli articoli 35 e 41 della presente Convenzione.

Art. 49

Termini di presentazione e di pagamento dei crediti

(1) I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all'organismo di collegamento dello Stato debitore entro i 12 mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati iscritti nella contabilità dell'istituzione creditrice.

(2) I crediti di importi forfettari per un anno civile sono presentati all'organismo di collegamento dello Stato debitore entro i 12 mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l'anno interessato sono stati approvati dal Comitato amministrativo misto. Gli inventari di cui all'articolo 46 paragrafo 3 del presente allegato sono presentati entro la fine dell'anno che segue l'anno di riferimento.

(3) Nel caso di cui all'articolo 6 paragrafo 5 secondo comma del presente allegato, il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non decorre prima dell'individuazione dell'istituzione competente.

(4) I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presi in considerazione.

(5) I crediti sono pagati all'organismo di collegamento dello Stato creditore di cui all'articolo 48 del presente allegato dall'istituzione debitrice entro i 18 mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all'organismo di collegamento dello Stato debitore. Questa disposizione non si applica ai crediti che l'istituzione debitrice ha respinto in tale periodo per motivi pertinenti.

(6) Le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato.

(7) Il Comitato amministrativo misto agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stato possibile giungere a una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti della controversia, formula un parere in merito entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stato adito.

Art. 50

Interessi di mora e anticipi

(1) Dalla fine del periodo di 18 mesi di cui all'articolo 49 paragrafo 5 del presente allegato, l'istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a 63 / 82

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meno che l'istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90 per cento del credito totale introdotto a norma dell'articolo 49 paragrafo 1 o 2. Sulle parti di credito non coperte dall'anticipo l'interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di 36 mesi di cui all'articolo 49 paragrafo 6 del presente allegato.

(2) L'interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento concordato dal Comitato amministrativo misto. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile.

(3) Nessun organismo di collegamento è obbligato ad accettare un anticipo secondo quanto previsto al paragrafo 1. Tuttavia, se un organismo di collegamento declina tale offerta, l'istituzione creditrice non è più autorizzata ad applicare un interesse di mora per quanto riguarda i crediti di cui trattasi diversi da quelli contemplati nel paragrafo 1, secondo periodo.

Art. 51

Rendiconti annuali

Gli Stati si comunicano reciprocamente l'importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l'importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall'altra.

Capo 2: Recupero di prestazioni indebitamente erogate, recupero di versamenti e contributi provvisori, compensazione e assistenza in materia di recupero Sezione 1: Principi Art. 52

Disposizioni comuni

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 66 della presente Convenzione e nel quadro ivi definito, laddove possibile il recupero dei crediti si effettua mediante compensazione o tra le istituzioni degli Stati, o nei confronti della persona fisica o giuridica interessata, conformemente agli articoli 53­55 del presente allegato. Se non è possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo di tale compensazione, gli importi che restano dovuti sono recuperati a norma degli articoli 56­66 presente allegato.

Sezione 2: Compensazione Art. 53

Prestazioni percepite indebitamente

(1) Se l'istituzione di uno Stato ha erogato prestazioni indebite a una persona, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, può chiedere all'istituzione dell'altro Stato debitrice di prestazioni a favore dell'interessato di detrarre l'importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona indipendentemente dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione 64 / 82

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è erogata. L'istituzione di quest'ultimo Stato opera la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità della legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l'importo detratto all'istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.

(2) In deroga al paragrafo 1, se, nel concedere o riesaminare le prestazioni in relazione alle prestazioni di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e per superstiti a norma del titolo III, capi 3 e 4 della presente Convenzione, l'istituzione di uno Stato ha erogato a una persona prestazioni per una somma indebita, tale istituzione può chiedere all'istituzione dell'altro Stato debitrice di corrispondenti prestazioni all'interessato di detrarre l'importo erogato in eccesso dagli arretrati erogabili all'interessato. Dopo che quest'ultima istituzione ha comunicato l'importo dei suoi arretrati all'istituzione che ha erogato una somma indebita, l'istituzione che ha erogato la somma indebita ne comunica l'importo entro due mesi. Se l'istituzione debitrice degli arretrati riceve tale comunicazione entro il termine stabilito, essa trasferisce l'importo detratto all'istituzione che ha erogato somme indebite. In caso di scadenza del termine detta istituzione eroga senza indugio gli arretrati all'interessato.

(3) Se una persona ha fruito dell'assistenza sociale in uno Stato durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a prestazioni a titolo della legislazione dell'altro Stato, l'organismo che ha erogato l'assistenza può, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute all'interessato, chiedere all'istituzione dell'altro Stato debitrice di prestazioni all'interessato di detrarre l'importo erogato per l'assistenza dagli importi che tale Stato eroga all'interessato.

Questa disposizione si applica mutatis mutandis al familiare di un interessato che ha fruito dell'assistenza nel territorio di uno Stato durante un periodo in cui l'assicurato aveva diritto a prestazioni, in relazione al suddetto familiare, a titolo della legislazione dell'altro Stato.

L'istituzione di uno Stato che ha erogato un importo indebito per l'assistenza trasmette il giustificativo dell'importo che le è dovuto all'istituzione dell'altro Stato, che opera quindi la detrazione alle
condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità della legislazione che essa applica, e trasferisce senza indugio l'importo all'istituzione che ha erogato l'importo indebito.

Art. 54

Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio

(1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del presente allegato, al più tardi entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dall'individuazione dell'istituzione debitrice delle prestazioni, l'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro redige un giustificativo dell'importo erogato a titolo provvisorio e lo trasmette all'istituzione individuata come competente.

L'istituzione individuata come competente a erogare le prestazioni detrae l'importo dovuto a titolo provvisorio dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute all'interessato e trasferisce senza indugio l'importo detratto all'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.

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Se l'importo delle prestazioni erogate a titolo provvisorio è superiore all'importo degli arretrati o se non vi sono arretrati, l'istituzione individuata come competente detrae tale importo dai pagamenti correnti alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l'importo detratto all'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.

(2) L'istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio da una persona fisica o giuridica non procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati fino a quando essa non abbia accertato le somme dovute presso l'istituzione individuata come competente in base all'articolo 6 paragrafo 4 del presente allegato.

Su richiesta dell'istituzione individuata come competente, presentata al più tardi entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, l'istituzione che ha percepito a titolo provvisorio i contributi li trasferisce all'istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica o giuridica. I contributi trasferiti sono ritenuti come erogati retroattivamente all'istituzione individuata come competente.

Se l'importo dei contributi erogati a titolo provvisorio è superiore all'importo dovuto dalla persona fisica o giuridica all'istituzione individuata come competente, l'istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio rimborsa l'importo in eccesso alla persona fisica o giuridica interessata.

Art. 55

Spese relative alla compensazione

Non è chiesto alcun costo se il debito è recuperato con la compensazione di cui agli articoli 53 e 54 del presente allegato.

Sezione 3: Recupero Art. 56

Definizioni e disposizioni comuni

(1) Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti: a)

«credito»: tutti i crediti relativi a contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e le altre spese connessi al credito a norma della legislazione dello Stato che reclama il credito;

b)

«parte richiedente»: riguardo a ciascuno Stato, qualsiasi istituzione che presenti una domanda di informazioni, notifica o recupero relativa a un credito di cui alla lettera precedente;

c)

«parte richiesta»: riguardo a ciascuno Stato, qualsiasi istituzione alla quale può essere presentata una domanda di informazioni, notifica o recupero.

(2) Le domande e le relative comunicazioni tra gli Stati sono trasmesse, in generale, attraverso le istituzioni designate.

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(3) Il Comitato amministrativo misto adotta le disposizioni di attuazione pratica, comprese, tra l'altro, quelle relative all'articolo 4 del presente allegato e alla fissazione di una soglia minima degli importi per i quali può essere presentata una domanda di recupero.

Art. 57

Richieste di informazioni

(1) Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta fornisce qualsiasi informazione che possa essere utile alla parte richiedente per la valutazione e il recupero di un credito.

(2) Al fine di ottenere tali informazioni, la parte richiesta esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle prassi amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato. Nella domanda di informazioni della parte richiedente sono indicati il nome, l'ultimo indirizzo conosciuto e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata alla quale si riferiscono le informazioni da fornire, nonché la natura e l'importo del credito al quale la domanda si riferisce.

(3) La parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni: a)

che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo territorio;

b)

che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; o

c)

la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico di uno Stato.

(4) La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.

Art. 58

Notifica

(1) La parte richiesta, su domanda della parte richiedente e secondo le norme in vigore, nel proprio territorio, per la notifica degli analoghi atti o decisioni, provvede a notificare al destinatario tutti gli atti e le decisioni, compresi quelli giudiziari, provenienti dallo Stato della parte richiedente e concernenti un credito o il suo recupero.

(2) Nella domanda di notifica sono indicati il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato cui la parte richiedente ha normalmente accesso, utile ai fini dell'identificazione del destinatario, la natura e l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se necessario, il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione e ogni altra informazione utile.

(3) La parte richiesta informa senza indugio la parte richiedente circa l'azione adottata in seguito alla domanda di notifica e, in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.

Art. 59

Domanda di recupero

(1) Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta procede al recupero dei crediti oggetto di un atto che consente l'esecuzione emesso dalla parte richiedente nella 67 / 82

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misura consentita e in conformità alla legislazione e alle prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta.

(2) La parte richiedente può formulare una domanda di recupero, se: a)

fornisce anche alla parte richiesta una copia ufficiale o autenticata dell'atto che consente l'esecuzione del credito nello Stato della parte richiedente;

b)

il credito o l'atto che ne consente l'esecuzione non sono contestati nel suo Stato;

c)

essa ha avviato, nel suo Stato, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base all'atto di cui al paragrafo 1, e se le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito;

d)

il termine di prescrizione secondo la legislazione del suo Stato non è scaduto.

(3) Nella domanda di recupero è indicato quanto segue: a)

il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;

b)

il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della parte richiedente;

c)

gli estremi dell'atto che ne consente l'esecuzione, emanato nello Stato della parte richiedente;

d)

il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese nelle valute dello Stato o degli Stati della parte richiedente e della parte richiesta;

e)

la data in cui la parte richiedente o la parte richiesta ha notificato l'atto all'interessato;

f)

la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato della parte richiedente;

g)

ogni altra informazione utile.

(4) La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione della parte richiedente che conferma l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.

(5) La parte richiedente invia alla parte richiesta, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

Art. 60

Atto che consente l'esecuzione del recupero

(1) Conformemente all'articolo 66 paragrafo 2 della presente Convenzione, l'atto che consente l'esecuzione del recupero è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato della parte richiesta.

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(2) In deroga al paragrafo 1, l'atto che consente l'esecuzione del credito può essere, se del caso e secondo le disposizioni in vigore nello Stato della parte richiesta, approvato, riconosciuto, integrato o sostituito con un atto che ne autorizzi l'esecuzione nel territorio di detto Stato.

(3) Lo Stato si impegna a ultimare l'approvazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione dell'atto entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il paragrafo 4. Gli Stati non possono negare il completamento di tali azioni quando l'atto che consente l'esecuzione è redatto correttamente. La parte richiesta comunica alla parte richiedente i motivi che comportano il superamento del termine di tre mesi.

(4) Nel caso in cui una di queste azioni dia luogo a una contestazione relativa al credito o all'atto che consente l'esecuzione emesso dalla parte richiedente, si applica l'articolo 62 del presente allegato.

Art. 61

Modalità e termini di pagamento

(1) Il recupero dei crediti è effettuato nella valuta dello Stato della parte richiesta.

L'intero importo del credito recuperato dalla parte richiesta è trasferito da quest'ultima alla parte richiedente.

(2) La parte richiesta può, se lo consentono le disposizioni legislative e regolamentari o le prassi amministrative vigenti nel suo Stato, e previa consultazione della parte richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte richiedente.

(3) A decorrere dalla data in cui l'atto che consente l'esecuzione del recupero del credito è stato direttamente riconosciuto a norma dell'articolo 60 paragrafo 1 del presente allegato, oppure approvato, riconosciuto, integrato o sostituito a norma dell'articolo 60 paragrafo 2 del presente allegato, gli interessi per ritardato pagamento sono addebitati ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta e sono altresì trasferiti alla parte richiedente.

Art. 62

Contestazione del credito o dell'atto che consente l'esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi

(1) Se, nel corso della procedura di recupero, una parte interessata contesta il credito o l'atto che ne consente l'esecuzione, emesso nello Stato della parte richiedente, essa adisce le autorità competenti dello Stato della parte richiedente, conformemente alle norme di legge vigenti in detto Stato. La parte richiedente notifica senza indugio tale azione alla parte richiesta. Anche la parte interessata può informare di tale azione la parte richiesta.

(2) Non appena ricevuta la notifica o l'informazione di cui al paragrafo 1 dalla parte richiedente o dalla parte interessata, la parte richiesta sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'autorità competente in materia, salvo domanda contraria della parte richiedente ai sensi del paragrafo 3. Se lo ritiene necessario e fatto

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salvo l'articolo 65 del presente allegato, la parte richiesta può ricorrere a misure cautelari per garantire il recupero, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato lo consentano per crediti analoghi.

(3) In deroga al paragrafo 2, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel suo Stato, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta lo consentano. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente a ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato della parte richiesta.

(4) Qualora la contestazione riguardi provvedimenti esecutivi adottati nello Stato della parte richiesta, l'azione viene intrapresa davanti all'autorità competente di tale Stato, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.

(5) Qualora l'autorità competente dinanzi alla quale è stata intrapresa l'azione conformemente al paragrafo 1 sia un giudice ordinario o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole alla parte richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato della parte richiedente, costituisce l'«atto che consente l'esecuzione» ai sensi degli articoli 59 e 60 del presente allegato e il recupero del credito è effettuato sulla base di tale decisione.

Art. 63

Limiti dell'assistenza

(1) La parte richiesta non è tenuta: a)

ad accordare l'assistenza di cui agli articoli 59­62 del presente allegato, se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato della parte richiesta, purché le disposizioni legislative e regolamentari o le prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi;

b)

ad accordare l'assistenza di cui agli articoli 57­62 del presente allegato, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 57­59 del presente allegato si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni a decorrere dalla data in cui è stato costituito l'atto che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiedente alla data della domanda. Tuttavia, qualora il credito o l'atto sia contestato, il termine decorre dalla data in cui lo Stato della parte richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo non possa più essere contestato.

(2) La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui la domanda di assistenza è respinta.

Art. 64

Termini di prescrizione

(1) Le questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate:

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a)

dalle norme di legge in vigore nello Stato della parte richiedente, se riguardano il credito o l'atto che consente l'esecuzione; e

b)

dalle norme di legge in vigore nello Stato della parte richiesta, se riguardano i provvedimenti esecutivi nello Stato richiesto.

(2) I termini di prescrizione conformemente alla legislazione in vigore nello Stato della parte richiesta decorrono dalla data del riconoscimento diretto o dalla data di approvazione, riconoscimento, integrazione o sostituzione a norma dell'articolo 60 del presente allegato.

(3) Gli atti di recupero effettuati dalla parte richiesta in seguito alla domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dalla parte richiedente, avrebbero avuto l'effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato della parte richiedente, si considerano, a questo effetto, come compiuti in quest'ultimo.

Art. 65

Misure cautelari

(1) Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure cautelari per garantire il recupero di un credito, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato lo consentono.

(2) Per l'attuazione del paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 59, 60, 62 e 63 del presente allegato.

Art. 66

Spese connesse al recupero

(1) La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato della parte richiesta che si applicano a crediti analoghi.

(2) L'assistenza reciproca prestata in applicazione della presente sezione è, di norma, gratuita. Tuttavia, quando il recupero presenti una difficoltà particolare o riguardi spese molto elevate, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

(3) Lo Stato della parte richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato della parte richiesta, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità dell'atto emesso dalla parte richiedente.

Titolo V: Disposizioni varie, transitorie e finali Art. 67

Esame medico e controlli amministrativi

(1) Fatte salve altre disposizioni, se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un membro della sua famiglia dimora o risiede nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, l'esame medico è effettuato, su richiesta

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di quest'ultima istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che quest'ultima istituzione applica.

L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che dovranno essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l'esame medico.

(2) L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto l'esame medico. L'istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza.

L'istituzione debitrice si riserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che il beneficiario possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.

(3) Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un membro della sua famiglia dimora o risiede nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

Il paragrafo 2 si applica anche in questo caso.

(4) In deroga al principio della cooperazione amministrativa reciproca gratuita di cui all'articolo 58 paragrafo 3 della presente Convenzione, l'istituzione debitrice rimborsa l'importo effettivo delle spese per i controlli di cui ai paragrafi 1­3 all'istituzione che è stata incaricata di eseguirli.

Art. 68

Notifiche

(1) Gli Stati notificano al Comitato amministrativo misto le coordinate degli organismi definiti all'articolo 1 della presente Convenzione e delle istituzioni designate conformemente al presente allegato.

(2) Gli organismi di cui al paragrafo 1 sono dotati di identità elettronica sotto forma di un codice di identificazione e di un indirizzo elettronico.

(3) Il Comitato amministrativo misto concorda la struttura, il contenuto e le modalità, compreso il formato comune e il modello, per le notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.

(4) Gli Stati provvedono all'aggiornamento permanente delle informazioni richieste di cui al paragrafo 1.

Art. 69

Conversione valutaria

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione e del presente allegato, il tasso di cambio tra due valute è quello di riferimento concordato dal Comitato amministrativo misto. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio è concordata dal Comitato amministrativo misto e stabilita negli accordi amministrativi.

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Art. 70

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Disposizioni provvisorie sui moduli e sui documenti

Per un periodo transitorio la cui data conclusiva è concordata dal Comitato amministrativo misto, tutti i moduli e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti nel formato utilizzato nel periodo immediatamente precedente all'entrata in vigore della presente Convenzione sono validi ai fini dell'attuazione della presente Convenzione e, ove opportuno, continuano a essere utilizzati per lo scambio di informazioni tra le istituzioni competenti. Tutti i moduli e i documenti rilasciati prima e durante tale periodo transitorio sono validi fino alla loro scadenza o annullamento.

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Appendice 1

Documento attestante il diritto alla prestazione (art. 22 e 29 par. 1 della presente Convenzione e art. 22 del presente allegato) (1) I documenti attestanti il diritto alla prestazione validi ai fini degli articoli 22 e 29 paragrafo 1 della presente Convenzione contengono i dati seguenti: a)

cognome e nome del titolare del documento;

b)

numero di identificazione personale del titolare del documento;

c)

data di nascita del titolare del documento;

d)

data di scadenza del documento;

e)

a seconda dei casi, il codice «UK», anziché il codice ISO del Regno Unito, o il codice ISO della Svizzera;

f)

numero di identificazione e acronimo dell'istituzione competente che rilascia il documento;

g)

numero progressivo del documento;

h)

nel caso di un documento provvisorio, la data di rilascio e la data di consegna del documento, nonché la firma e il timbro dell'istituzione competente.

(2) Le specifiche tecniche dei documenti attestanti il diritto alla prestazione sono concordate dai due Stati tramite il Comitato amministrativo misto al fine di facilitare l'accettazione dei rispettivi documenti da parte delle istituzioni degli Stati che erogano le prestazioni in natura.

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Allegato 2

Prestazioni alle quali non si applica la presente Convenzione Parte 1 Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo (art. 6 par. 4 lett. a) Regno Unito a)

Credito di pensione statale [legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del Nord) sul credito di pensione statale];

b)

indennità per persone in cerca di occupazione basata sul reddito [legge del 1995 sulle persone in cerca di occupazione e legge del 1995 (Irlanda del Nord) sulle persone in cerca di occupazione];

c)

sussidio di sussistenza per disabili, componente «mobilità» [legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del Nord) sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale];

d)

assegno per l'indipendenza personale, componente «mobilità» [legge di riforma del sistema di welfare 2012 (parte 4) e riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord), ordinanza 2015 (parte 5)];

e)

indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito [legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007];

f)

sussidi destinati alle famiglie con bambini piccoli per la spesa alimentare (Best Start Foods payment) [regolamenti Welfare Foods (Best Start Foods) (Scozia) del 2019 (SSI 2019/193)];

g)

sussidi destinati alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini piccoli (Best Start Grants) (per la gravidanza e l'infanzia, l'apprendimento precoce e l'età scolare) [regolamenti The Early Years Assistance (Best Start Grants) (Scozia) del 2018 (SSI 2018/370)];

h)

sussidi per spese funebri (Funeral Support Payment) [regolamenti relativi all'assistenza per spese funerarie (Scozia) del 2019 (SSI 2019/292)];

i)

assegno familiare scozzese (Scottish Child Payment) [regolamenti relativi all'erogazione di assegni familiari del 2020 (SSI 2020/351)].

Svizzera

4

a)

Le prestazioni complementari (legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.

b)

Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali.

RS 831.30

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Parte 2 Prestazioni per l'assistenza a lungo termine (art. 6 par. 4 lett. d) Regno Unito a)

Indennità di assistenza [legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1991 sulla sicurezza sociale (indennità di assistenza), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 1992 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord)];

b)

sussidio per prestatori di assistenza [legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord)] e regolamenti del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi) (Irlanda del Nord);

c)

sussidio di sussistenza per disabili, componente «assistenza» [legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1991 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 1992 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili) (Irlanda del Nord)];

d)

assegno per l'indipendenza personale, componente «vita quotidiana» [legge del 2012 di riforma del sistema di welfare (parte 4), regolamenti del 2013 sulla sicurezza sociale (assegno per l'indipendenza personale), regolamenti del 2013 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie), regolamenti del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica), riforma del welfare del 2015 (parte 5) (Irlanda del Nord), regolamenti del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (Irlanda del Nord), regolamenti del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (Irlanda del Nord) e regolamenti del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica) (Irlanda del Nord)];

e)

supplemento al sussidio per prestatori di assistenza [legge del 2018 sulla sicurezza sociale (Scozia)];

f)

sussidio per giovani prestatori di assistenza [regolamenti del 2020 sugli aiuti ai prestatori di assistenza (sussidi per giovani prestatori di assistenza) (Scozia) (modificati)];

g)

assegno per spese di riscaldamento invernale a favore dei minori [regolamenti sull'assegno per spese di riscaldamento invernale a favore di minori e giovani (Scozia) 2020 (SSI 2020/352)].

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Svizzera Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale svizzera del 19 giugno 19595 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e dalla legge federale del 20 dicembre 19466 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificata l'8 ottobre 19997.

Parte 3 Pagamenti collegati a un settore di sicurezza sociale elencato all'articolo 6 paragrafo 1 che sono erogati per coprire le spese di riscaldamento durante la stagione fredda (art. 6 par. 4 lett. f) Regno Unito Assegno per combustibile invernale [legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 2000 sull'assegno per combustibile invernale, legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 2000 sui fondi sociali per l'assegno per combustibile invernale (Irlanda del Nord)].

5 6 7

RS 831.20 RS 831.10 RU 2002 701

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Allegato 3

Casi in cui non si procede al calcolo pro rata o non lo si applica (art. 49 par. 4 e 5) Parte 1 Casi in cui non si procede al calcolo pro rata a titolo dell'articolo 49 paragrafo 4 Regno Unito Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, a eccezione di quelle per le quali, durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo: a)

l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza ai sensi della legislazione di entrambi gli Stati; e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di maturazione dei diritti a norma della legislazione del Regno Unito;

b)

i periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione ai fini dell'articolo 49 paragrafo 1 lettera b) della presente Convenzione mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione svizzera.

Tutte le domande di pensione complementare ai sensi della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, articolo 44, e della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord), articolo 44.

Svizzera Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità del regime di base (legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale sull'assicurazione per l'invalidità).

Parte 2: Casi in cui si applica l'articolo 49 paragrafo 5 Regno Unito Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 della legge nazionale sulla previdenza del 1965 e agli articoli 35 e 36 della legge nazionale sulla previdenza (Irlanda del Nord) del 1966.

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Allegato 4

Disposizioni particolari relative all'applicazione della legislazione degli Stati (art. 6 par. 2, 53 par. 1 e art. 68) Regno Unito (1) Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona può pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se: a)

i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; oppure

b)

le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione dei due Stati, si applicano le disposizioni del titolo III capo 5 della presente Convenzione per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito. In tal caso, i riferimenti ai «periodi di assicurazione» di cui al titolo III capo 5 della presente Convenzione si intendono fatti ai periodi di assicurazione maturati da: (i) il coniuge o l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da: ­ una donna coniugata, o ­ una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; oppure (ii) l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da: ­ un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto a una prestazione di genitore vedovo, o ­ una vedova che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto a una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo 49 paragrafo 1 lettera b) della presente Convenzione, e per «pensione di vedova connessa con l'età» s'intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità con l'articolo 39 paragrafo 4 della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale.

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della presente Convenzione, in caso di prestazioni di vecchiaia o per superstiti in denaro, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di assegno in caso di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito che dimora nel territorio della Svizzera è considerato, durante tale periodo di dimora, come residente nel territorio della Svizzera.

(3) a) Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana di occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione svizzera, iniziata nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come 79 / 82

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lavoratore subordinato o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale.

b)

Ai fini dell'articolo 49 paragrafo 1 lettera b) della presente Convenzione, qualora: (i) in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in Svizzera e, a norma della lettera a) del presente paragrafo, quell'anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 49 paragrafo 1 lettera b) punto (i) della presente Convenzione, l'interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell'anno in Svizzera; (ii) un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo 49 paragrafo 1 lettera b) punto (i) della presente Convenzione, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell'anno.

c)

Ai fini della conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate ai sensi della legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato è stato soggetto a detta legislazione.

d)

Sebbene il percepimento dell'assegno di genitore vedovo o dell'assegno per il lutto (aliquota più alta) sia subordinato al diritto a prestazioni familiari del Regno Unito, la persona che soddisfa tutti gli altri criteri di ammissibilità e che avrebbe diritto a percepire assegni familiari britannici se essa, o il figlio in questione, risiedesse nel Regno Unito, potrà richiedere l'assegno di genitore vedovo o l'assegno per il lutto (aliquota più alta) in conformità della presente Convenzione, nonostante il fatto che la prestazione per figli a carico del Regno Unito sia esclusa dall'ambito di applicazione della presente Convenzione a norma dell'articolo 6 paragrafo 4 lettera g.

Svizzera (1) a) L'articolo 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l'articolo 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, che disciplinano l'assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, si applicano ai cittadini svizzeri e ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere

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assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.

b)

Quando una persona cessa di essere assicurata nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l'assicurazione con l'accordo del datore di lavoro qualora essa lavori nel Regno Unito per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.

c)

Se in virtù dell'articolo 13 paragrafo 6 della presente Convenzione la legislazione svizzera è applicabile al coniuge e ai figli, questi sono assicurati nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

(2) Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l'assicurazione malattie obbligatoria si applicano alle persone soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II della presente Convenzione e alle persone per le quali la Svizzera è lo Stato competente secondo gli articoli 27 e 28 della presente Convenzione, anche se esse non sono residenti in Svizzera.

(3) I periodi di assicurazione d'indennità giornaliera compiuti presso l'assicurazione del Regno Unito sono conteggiati per ridurre o togliere un'eventuale riserva sull'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione del Regno Unito.

(4) Le rendite straordinarie ai sensi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono erogate esclusivamente se l'interessato risiede in Svizzera.

I cittadini del Regno Unito hanno diritto, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, di ricevere una rendita straordinaria di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità in sostituzione di una rendita d'invalidità o per superstiti se, immediatamente prima della data in cui chiedono la rendita, hanno risieduto in Svizzera per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni. Non si tiene conto dei periodi durante i quali gli interessati erano esonerati dall'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Un periodo di residenza in Svizzera non è considerato interrotto, se l'assenza dalla Svizzera non supera i tre mesi in un anno civile. Il periodo di tre mesi può essere prolungato in casi eccezionali.

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