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22.031 Messaggio sulla legge federale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica e sul decreto federale che stanzia un credito d'impegno relativo ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica del 18 maggio 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione: ­

il disegno di legge federale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica; e

­

il disegno di decreto federale che stanzia un credito d'impegno relativo ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale sottopone al Parlamento una legge federale urgente relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica e chiede inoltre lo stanziamento di un credito d'impegno di 10 miliardi di franchi.

Situazione iniziale A seguito del forte aumento dei prezzi sui mercati dell'energia registrato dalla fine del 2021, le imprese del settore dell'energia elettrica hanno bisogno di maggiori risorse finanziarie per coprire le garanzie legate al commercio dell'energia elettrica.

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, la situazione si è ulteriormente aggravata: i mercati dell'energia sono esposti a una volatilità dei prezzi che ha raggiunto livelli senza precedenti. Di conseguenza, sono cresciuti i rischi di liquidità delle imprese elettriche che operano nel commercio all'ingrosso.

Il fatto che un'impresa del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica non abbia più liquidità o sia indebitata eccessivamente e non sia più in grado di depositare sufficienti garanzie nelle borse elettriche può avere conseguenze su vasta scala.

Un'impennata a breve termine del prezzo dell'energia elettrica o del gas, causata ad esempio da un'improvvisa interruzione delle forniture di gas russo o da un'inadempienza non controllabile di una grande impresa, potrebbe innescare una reazione a catena mettendo in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera.

Il Consiglio federale intende evitare questo scenario. A tal fine, occorre creare condizioni quadro che permettano di sostenere la liquidità delle grandi imprese di rilevanza sistemica in caso di emergenza. Gli aiuti finanziari sussidiari previsti nel presente progetto intendono garantire che, in un improbabile caso di emergenza, le imprese di rilevanza sistemica interessate ottengano la liquidità necessaria entro pochissimi giorni.

Contenuto del progetto Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica è compito in primo luogo del settore dell'energia. Lo scopo della legge è assicurare, a complemento delle condizioni quadro legali vigenti, l'approvvigionamento di energia elettrica della Svizzera in caso di sviluppi straordinari del mercato che le imprese del settore dell'energia
elettrica non sono in grado di fronteggiare da sole. La legge federale crea la base legale per concedere a titolo sussidiario aiuti finanziari sotto forma di mutui al fine di salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica. Simultaneamente alla legge, viene sottoposto al Parlamento un decreto federale relativo a un credito d'impegno di 10 miliardi di franchi affinché la Confederazione possa impegnarsi nei confronti delle imprese di rilevanza sistemica a fornire in tempi brevi la liquidità necessaria.

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Tuttavia, anche in questa circostanza sono invitate a trovare delle soluzioni in primo luogo le imprese e i loro proprietari, soprattutto i Cantoni e i Comuni. La Confederazione deve intervenire solo in via sussidiaria a favore delle imprese stesse o degli investitori (capitale proprio) e dei finanziatori (capitale di terzi). Per le imprese di rilevanza sistemica l'assoggettamento alla legge è automatico. Esso comporta obblighi d'informazione limitati nonché l'obbligo di pagare un importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui, che deve coprire i costi sostenuti dalla Confederazione per la messa a disposizione di 10 miliardi di franchi. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può ampliare la cerchia, definita nella legge, delle imprese di rilevanza sistemica. Al fine di evitare falsi incentivi, la legge federale prevede condizioni severe per il sostegno finanziario della Confederazione, segnatamente prescrizioni sulla trasparenza, tassi d'interesse conformi al mercato, un supplemento di rischio e il divieto di distribuire dividendi. Inoltre, gli aiuti finanziari della Confederazione dovranno essere concessi soltanto per una durata limitata e sostituiti al più tardi dopo il 2026 con un'ampia regolamentazione ordinaria che garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica senza i mutui della Confederazione.

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Indice Compendio

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Situazione iniziale 1.1 Necessità di agire e obiettivi 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

5 5 6

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

7

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

4

Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.2 Attuazione

10 10 11

5

Commento al progetto 5.1 Commento ai singoli articoli 5.2 Decreto federale

12 12 30

6

Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione 6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 6.3 Ripercussioni sull'economia

31 31

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7.3 Forma dell'atto 7.4 Subordinazione al freno alle spese 7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale 7.6 Conformità alla legge sui sussidi 7.7 Protezione dei dati

32 32 33 34 34

7

7 9

31 32

35 35 36

Legge federale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica (LAiSE) (Disegno)

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Decreto federale che stanzia un credito d'impegno relativo ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica (Disegno)

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

A seguito del forte aumento dei prezzi sui mercati dell'energia registrato dalla fine del 2021, le imprese del settore dell'energia elettrica hanno bisogno di maggiori risorse finanziarie per coprire le proprie garanzie legate al commercio dell'energia elettrica. Dallo scoppio della guerra in Ucraina, la situazione si è ulteriormente aggravata: i mercati dell'energia sono esposti a una volatilità dei prezzi che ha raggiunto livelli senza precedenti. Le imprese del settore dell'energia elettrica operano nel commercio all'ingrosso e vendono la propria produzione futura di energia elettrica con due o tre anni di anticipo per ridurre il rischio di mercato delle loro posizioni energetiche, assicurarsi un certo rendimento e migliorare la prevedibilità dei flussi di cassa. Per coprire il rischio della controparte, le «clearing house» (istituti finanziari) esigono una garanzia (il cosiddetto margine), calcolata sulla base dei prezzi di mercato e della loro volatilità (margine iniziale) e della differenza tra il prezzo della transazione e il valore di mercato (margine di variazione). L'importo della garanzia dipende quindi dai prezzi dell'energia elettrica di volta in volta applicabili ed è generalmente dovuto dai partecipanti al mercato come garanzia in contanti. Queste garanzie vengono restituite all'impresa quando i prezzi scendono, ma al più tardi non appena l'impresa fornisce l'elettricità al prezzo convenuto. Il forte ed eccezionale aumento dei prezzi ha enormemente accresciuto e aggravato i rischi legati ai crediti ma anche alla garanzia e quindi alla liquidità delle imprese elettriche svizzere.

Nel caso di un'impennata dei prezzi, che potrebbe essere provocata da un'interruzione della fornitura di gas russo, il fabbisogno di liquidità delle imprese elettriche può in breve tempo aumentare a tal punto che queste non sono più in grado di prestare tempestivamente sufficienti garanzie. Questo potrebbe a sua volta portare all'inadempienza non controllabile di un'impresa di rilevanza sistemica. Soprattutto due funzioni sono considerate potenzialmente rilevanti per il sistema: la gestione delle centrali elettriche e la responsabilità di un gruppo di bilancio. Nel gruppo di bilancio vengono coordinati i piani previsionali e i valori di misurazione relativi alla produzione, al commercio, alla fornitura e al
consumo di elettricità per la gestione della propria impresa nonché come prestazione a favore di produttori, fornitori e grandi consumatori.

Se questa funzione viene meno, la stabilità del sistema è compromessa. Inoltre, in caso di inadempienza di un fornitore di energia elettrica di rilevanza sistemica, i partner dovrebbero procurarsi l'energia con metodi alternativi. Tale operazione sarebbe particolarmente difficile in un contesto caratterizzato da prezzi di mercato elevati e scarsa liquidità. Anche una simile reazione a catena potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera.

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Secondo il dossier sui pericoli elaborato dalla Confederazione, in Svizzera un'interruzione di corrente su vasta scala arrecherebbe danni enormi alle persone, al patrimonio e all'economia1. Il nostro Consiglio intende evitare questo scenario. A suo parere, occorre quindi adottare le necessarie misure.

1.2

Alternative esaminate e opzione scelta

Il nostro Consiglio prevede una serie di misure per rendere più resiliente il settore dell'energia elettrica. Queste comprendono l'emanazione di prescrizioni che garantiscano in qualsiasi momento il mantenimento di importanti funzioni come la produzione di energia elettrica («Business Continuity Management», BCM), di una legge sull'integrità e sulla trasparenza del commercio all'ingrosso di elettricità e gas nonché di direttive sulla liquidità e sulla dotazione di capitale delle imprese. Tuttavia, l'introduzione di queste misure richiede tempo; di conseguenza, esse esplicheranno i loro effetti soltanto a medio termine.

Come misura a breve termine, il nostro Collegio ha quindi deciso di presentare una legge federale urgente relativa ad aiuti federali concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica. Lo scopo della legge è garantire l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera in caso di sviluppi straordinari del mercato che le imprese del settore dell'energia elettrica non sono in grado di fronteggiare da sole. A tal fine, la legge prevede la possibilità di concedere a titolo sussidiario aiuti finanziari sotto forma di mutui.

Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica è in primo luogocompito del settore dell'energia (art. 6 cpv. 2 della legge federale del 30 settembre 20162 sull'energia). Pertanto, spetta in primo luogo alle imprese interessate e ai loro proprietari (in particolare ai Cantoni e ai Comuni) provvedere affinché le imprese dispongano di sufficiente liquidità e adottare costantemente le misure necessarie per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. L'aiuto finanziario della Confederazione deve essere utilizzato soltanto in via sussidiaria e come ultima opzione al fine di evitare, in una situazione di crisi o in caso di sviluppi straordinari del mercato, un'imminente mancanza di liquidità o un imminente indebitamento eccessivo e di conseguenza una procedura di fallimento o concordataria di un'impresa del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica. Gli aiuti finanziari della Confederazione devono pertanto essere messi a disposizione soltanto per un periodo limitato, fino a quando le imprese non saranno in grado di garantire la prosecuzione dell'attività con le
proprie risorse anche in situazioni di mercato difficili.

Il sostegno alla liquidità fornito dalla Confederazione alle imprese del settore dell'energia elettrica è pensato per le situazioni di emergenza in cui tale sostegno potrebbe diventare necessario in tempi molto brevi per evitare possibili reazioni a catena incontrollate. Per questo motivo occorre prendere opportuni provvedimenti, concen-

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www.babs.admin.ch > Altri campi di attività > Rischi e pericoli > Analisi nazionale dei rischi > Dossier pericoli > Ambito tecnologia > Interruzione di corrente RS 730

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trandosi sulle imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica. Le imprese che non sono di rilevanza sistemica dovranno essere sostenute finanziariamente dai loro proprietari, in caso contrario saranno soppiantate da imprese concorrenti. Le reazioni a catena possono innescarsi anche all'estero e diffondersi nel nostro Paese, dove, se necessario, devono essere fermate.

A causa dell'estrema urgenza ­ il rischio di un embargo sul gas sussiste e in caso di crisi la liquidità deve potere essere fornita entro pochi giorni, se del caso persino entro 48 ore ­ conformemente all'articolo 165 della Costituzione federale (Cost.)3 la presente legge federale deve essere messa in vigore senza attendere la scadenza del termine di referendum. La sua validità deve pertanto essere limitata nel tempo.

Il nostro Consiglio ha respinto una soluzione che escludeva il coinvolgimento del legislatore federale in virtù del diritto di necessità. Sebbene l'urgenza di un intervento sia evidente, attualmente riteniamo che non sussista una situazione di necessità tale da configurare un imminente grave turbamento dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna (art. 185 cpv. 3 Cost.). Alla luce di ciò, in questo momento sarebbe discutibile, dal punto di vista istituzionale, ricorrere esclusivamente alle competenze previste dal diritto di necessità, impedendo così una discussione politica tempestiva e il coinvolgimento del legislatore federale nella risoluzione dei problemi illustrati.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

La legge federale urgente richiesta con il presente messaggio non è annunciata né nel messaggio del 29 gennaio 20204 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20205 sul programma di legislatura 2019­2023. La guerra in Ucraina non poteva essere prevista al momento della stesura del programma di legislatura.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Dal 27 aprile al 4 maggio 2022 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha svolto una procedura di consultazione abbreviata sulla prevista legge federale6.

In linea di principio la maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha confermato la nostra valutazione riguardo alla necessità di intervenire. Tuttavia, tale necessità e,

3 4 5 6

RS 101 FF 2020 1565 FF 2020 7365 I risultati della procedura di consultazione sono pubblicati al seguente indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DATEC.

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in particolare, l'urgenza del progetto sono state messe in discussione da alcuni partecipanti. L'avamprogetto prevedeva che le imprese di rilevanza sistemica fossero assoggettate imperativamente alla legge. Inoltre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, avrebbero dovuto concludere con la Confederazione un contratto relativo a un mutuo garantito nel caso si verificassero sviluppi straordinari del mercato. Queste disposizioni sono state ampiamente criticate. Sono stati altresì respinti, in particolare, gli obblighi d'informazione ritenuti eccessivi, le possibilità di intervento sul piano operativo concesse alla Confederazione, l'importo del supplemento di rischio e il diritto di pegno sulle azioni delle imprese. I partecipanti hanno chiesto di estendere il meccanismo di sostegno a tutte le imprese del settore dell'energia elettrica. Inoltre, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha respinto l'esclusione della legge del 17 dicembre 20047 sulla trasparenza (LTras) prevista nell'avamprogetto, poiché la protezione dei segreti d'affari e della sfera privata sarebbe già garantita nella LTras e quindi tale esclusione non sarebbe necessaria. Una panoramica (non esaustiva) degli altri risultati della consultazione è disponibile nel pertinente rapporto8.

Sulla base dei pareri espressi dai partecipanti alla consultazione, il nostro Consiglio rinuncia all'obbligo di concludere un contratto e prevede invece la possibilità di concedere i mutui mediante decisione. Per contro, mantiene l'assoggettamento per legge delle imprese di rilevanza sistemica. Per le imprese considerate di rilevanza sistemica, che rivestono quindi particolare importanza per l'economia svizzera, le misure prese esclusivamente su base volontaria non sono più sufficienti. La legge ora contiene però un meccanismo alternativo: le imprese per le quali il diritto cantonale prevede misure in materia di liquidità equivalenti a quelle indicate nella legge possono essere fondamentalmente esentate dal campo di applicazione della stessa. Oltre a ciò, il nostro Consiglio ha allentato gli obblighi d'informazione (in particolare prima della concessione del mutuo), rinunciato alle sue possibilità di influire a livello operativo, ridotto sostanzialmente il supplemento di rischio e precisato il calcolo dell'importo
forfettario per la messa a disposizione dei mutui. Inoltre, le imprese dovranno negoziare con i Cantoni e i Comuni la proroga del pagamento di tasse comunali e cantonali soltanto dopo aver ottenuto i mutui. Il nostro Collegio rinuncia altresì a una costituzione in pegno automatica, per legge, delle azioni dell'impresa all'atto della concessione del mutuo. Al fine di non compromettere le linee di finanziamento private, il disegno di legge prevede anche la possibilità, laddove strettamente necessario, di postergare i mutui. È stato parimenti abolito il divieto esplicito di riversare l'importo forfettario per la messa a disposizione, il supplemento di rischio e gli interessi sui consumatori finali che acquistano elettricità per consumo proprio nell'ambito del servizio universale. Tale riversamento non è possibile a causa della regolamentazione del prezzo dell'elettricità.

Il nostro Consiglio rifiuta l'estensione del campo di applicazione della legge alle imprese che non sono considerate di rilevanza sistemica. Il progetto intende contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in situazioni di emergenza e in caso di fallimento di tutte le misure sussidiarie, garantendo la liquidità finanziaria 7 8

RS 152.3 Il rapporto è pubblicato all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DATEC.

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alle imprese di rilevanza sistemica e riducendo quindi il rischio di inadempienza di tali imprese. Non è pensato come soluzione federale per la promozione dell'intero settore. Le imprese che non sono di rilevanza sistemica devono essere sostenute dai rispettivi proprietari oppure saranno sostituite dalla concorrenza. Inoltre, una simile estensione della soluzione federale a tutte le imprese del settore dell'energia elettrica non sarebbe attuabile in tempi utili o richiederebbe un importante potenziamento delle risorse. Tuttavia, anche le imprese che non sono di rilevanza sistemica beneficeranno del presente progetto perché esso stabilizza l'intero mercato.

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

All'inizio di marzo 2022, la «European Federation of Energy Traders» (EFET) ha chiesto alla Commissione europea un sostegno di liquidità di emergenza, limitato nel tempo, per garantire il funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia in situazioni straordinarie di mercato. L'aiuto finanziario dovrebbe essere fornito dai governi o dalle banche centrali. Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (Comunicazione 2022/C 131 I)9, che consente di conferire agli Stati membri una flessibilità nella concessione di aiuti alle imprese maggiore che in tempi normali. All'inizio di aprile 2022, il governo federale tedesco ha reso noto che stava mettendo a punto un pacchetto di misure a difesa delle imprese del settore energetico colpite dalla guerra, in particolare delle imprese nazionali. Attraverso la Banca statale di sviluppo («Kreditanstalt für Wiederaufbau», KfW) saranno messe a disposizione delle imprese linee di credito coperte da una garanzia federale per un importo pari a 100 miliardi di euro. Il sostegno statale è altresì subordinato al rispetto di condizioni severe. Ad esempio, i crediti devono essere utilizzati unicamente per operazioni di copertura e non per operazioni speculative. È vietato anche il pagamento di retribuzioni variabili (bonus). Le imprese interessate sono sottoposte a una verifica rigorosa della loro solvibilità. Il tasso d'interesse si basa sui prezzi di mercato, maggiorati di un supplemento. Viene inoltre addebitata una tassa per la messa a disposizione. Il 12 maggio 2022 il Bundestag tedesco ha deciso una modifica della legge sulla sicurezza energetica che prevede, tra le altre cose, la possibilità di porre sotto amministrazione fiduciaria o addirittura di espropriare le imprese con infrastrutture critiche. Il Bundesrat tedesco non ha ancora preso una decisione al riguardo10. La Francia ha dotato la Électricité de France SA (EDF) di capitale aggiuntivo già a metà marzo. Nel suo rapporto sulla struttura del mercato all'ingrosso dell'elettricità dell'UE, pubblicato nell'aprile 2022, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) indica espressamente che i governi possono avere un ruolo nella costituzione della liquidità necessaria per le prestazioni di 9 10

Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, GU C 131 I del 24.3.2022, pag. 1.

Lo stato delle deliberazioni può essere consultato al seguente indirizzo: www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw19-de-energiesicherungsgesetz891872.

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garanzia delle imprese del settore dell'energia elettrica e fornire garanzie finanziarie11.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

Lo scopo della legge è garantire l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera in caso di sviluppi straordinari del mercato che le imprese del settore dell'energia elettrica non sono in grado di fronteggiare da sole. A tal fine, la legge prevede la possibilità di concedere a titolo sussidiario aiuti finanziari sotto forma di mutui per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica. Sono considerati sviluppi straordinari del mercato, in particolare, aumenti molto forti dei prezzi in un lasso di tempo molto breve o una diffusa perdita di fiducia sui mercati europei dell'energia che possono creare problemi di liquidità.

Sulla base del principio di sussidiarietà le imprese di rilevanza sistemica, insieme ai loro finanziatori (banche, obbligazionisti ecc.) e ai loro proprietari (Cantoni, Comuni, privati), adottano costantemente tutte le misure necessarie ad affrontare eventuali situazioni di crisi e a garantire la loro esistenza. Nelle società anonime, la responsabilità primaria spetta anzitutto al consiglio di amministrazione. Quest'ultimo deve salvaguardare con fedeltà gli interessi della società e altresì provvedere affinché la solvibilità della società sia mantenuta o ripristinata tempestivamente attraverso tutte le misure opportune. Tutte le possibilità volte ad assicurare o ripristinare la liquidità e una base di capitale proprio adeguata rispetto ai rischi dell'impresa devono essere analizzate e, se necessario, bisogna avvalersene coinvolgendo le persone e gli istituti di credito che detengono partecipazioni nell'impresa. Anche se secondo il mero diritto societario per gli azionisti non sussiste l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, il ruolo di proprietario di una società comporta comunque l'assunzione di una certa responsabilità (politica).

Per le imprese considerate di rilevanza sistemica, che rivestono quindi una particolare importanza per l'economia svizzera, le misure prese esclusivamente su base volontaria non sono più sufficienti. Le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica devono pertanto essere assoggettate per legge alla normativa contenuta nel progetto. La normativa proposta si suddivide in due fasi.

­

11

Prima fase: dall'entrata in vigore della legge, le imprese forniscono alla Confederazione le informazioni necessarie per l'esecuzione della stessa e versano un importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui destinato a coprire i costi sostenuti dalla Confederazione, in particolare per garantire la disponibilità della liquidità. In questa fase non sono ancora concessi mutui e quindi non sono nemmeno dovuti interessi o supplementi di rischio. Tuttavia, le im-

Il rapporto può essere consultato al seguente indirizzo: www.acer.europa.eu > Events and Engagements > News > 29th April 2022 ACER publishes its Final As-sessment of the EU Wholesale Electricity Market Design > ACER's Final As-sessment of the EU Wholesale Electricity Market De-sign.pdf (europa.eu).

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prese e le autorità si scambiano già informazioni al fine di accelerare il processo di concessione dei mutui. Infatti, se sviluppi straordinari del mercato determinano un problema di liquidità a cui può far seguito un'imminente mancanza di liquidità o un imminente indebitamento eccessivo, che pertanto rendono probabile l'apertura di una procedura di fallimento o concordataria e mettono indirettamente in pericolo l'approvvigionamento di energia elettrica, la Confederazione deve avere la possibilità di versare tempestivamente mutui alle imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica fondate sul diritto privato.

­

Seconda fase: se si verificano sviluppi straordinari del mercato, i mutui sono concessi in linea di principio mediante decisione. Con tale possibilità si garantisce che le imprese di rilevanza sistemica possano mantenere la capacità di operare e assicurare l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera.

Per questo scopo la Confederazione intende mettere a disposizione un importo massimo pari a 10 miliardi di franchi.

Per evitare falsi incentivi (p. es. un potenziale aiuto finanziario della Confederazione non deve spingere le imprese ad assumere sempre più rischi o i proprietari a limitare i propri sforzi nell'adottare le misure necessarie), il sostegno finanziario della Confederazione è vincolato al rispetto di condizioni severe, ad esempio prescrizioni sulla trasparenza, tassi d'interesse conformi al mercato, un supplemento di rischio e il divieto di distribuire dividendi. Il tasso d'interesse dei mutui è fissato in funzione delle condizioni di mercato, con un supplemento di rischio compreso tra il 4 e l'8 per cento.

Inoltre, il supplemento di rischio aumenta se l'impresa, nel corso della durata del mutuo, viola le disposizioni previste nella decisione relativa alla concessione di mutui o nella legge.

Il progetto potrebbe creare incentivi problematici per le imprese stesse, per i loro proprietari e i loro finanziatori. Esso cela il rischio che le imprese non si adoperino più o limitino i loro sforzi per costituire sufficienti riserve di liquidità e di capitale, che i finanziatori (p. es. le banche) revochino i crediti o le linee di credito o che i proprietari ritirino il capitale investito nelle loro imprese. Questi incentivi problematici non possono essere eliminati completamente. Nel concepire il progetto, il nostro Consiglio ha quindi provveduto a ridurre per quanto possibile eventuali falsi incentivi e a non bloccare l'iniziativa privata. Il progetto è stato ad esempio concepito in modo tale da non impedire alle imprese di accedere a nuove linee di credito presso le banche. Inoltre, è essenziale che la legge rimanga soltanto una misura transitoria temporanea. A medio termine si devono attuare misure che rendano superfluo un aiuto finanziario della Confederazione (p. es. prescrizioni sul BCM, legge sull'integrità e sulla trasparenza del commercio all'ingrosso di elettricità e gas, eventuali direttive sulla liquidità e sulla dotazione di capitale delle imprese). La validità della legge urgente è quindi limitata alla fine del 2026.

4.2

Attuazione

Dopo l'entrata in vigore della legge, ci si aspetta che le imprese di rilevanza sistemica si rivolgano di propria iniziativa al DATEC o all'Ufficio federale dell'energia (UFE).

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Visto lo scopo della legge, la singola impresa e le autorità devono discutere approfonditamente le sfide che l'impresa deve affrontare. In questo lasso di tempo le autorità ­ d'intesa con l'impresa interessata ­ preparano una decisione per la concessione di mutui conformemente alla legge. In linea di principio, la decisione sarà però emanata soltanto in presenza di una concreta necessità. Una volta emanata la decisione, se necessario l'impresa di rilevanza sistemica può presentare una richiesta per ottenere un mutuo. Quest'ultimo serve a superare le conseguenze di sviluppi straordinari del mercato che possono causare una mancanza di liquidità o un indebitamento eccessivo dell'impresa di rilevanza sistemica.

5

Commento al progetto

5.1

Commento ai singoli articoli

Sezione 1:

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo, oggetto e campo di applicazione

La legge intende contribuire a garantire l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera anche nel caso di sviluppi straordinari del mercato (cpv. 1).

Ai fini dell'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera, alcuni attori rivestono particolare importanza e sono quindi considerati di rilevanza sistemica.

Un'eventuale inadempienza incontrollata di tali attori potrebbe innescare reazioni a catena ingovernabili e mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica nel nostro Paese. Di conseguenza, la normativa intende preparare a una situazione in cui, a causa di sviluppi straordinari del mercato e nonostante le misure adottate dalle imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica, dai loro cofinanziatori e dai loro proprietari diretti o indiretti, queste imprese rischiano di non avere più liquidità o di indebitarsi eccessivamente (cpv. 2).

La normativa riguarda unicamente le imprese che sono soggetti giuridici di diritto privato (p. es. società anonime, società a garanzia limitata o società cooperative di diritto privato). Le imprese attive nel settore dell'energia elettrica che fanno parte di un'amministrazione cantonale o comunale o che sono organizzate come istituti di diritto pubblico sono escluse dal suo campo di applicazione. Se queste imprese dovessero avere eccezionalmente bisogno di liquidità, in caso di emergenza dovranno essere sostenute dagli enti statali competenti (cpv. 3).

Art. 2

Imprese di rilevanza sistemica

Il capoverso 1 definisce i casi in cui un'impresa del settore dell'energia elettrica è considerata di rilevanza sistemica. L'impresa deve imperativamente avere la propria sede in Svizzera (lett. a). Si presuppone che un'impresa del settore dell'energia elettrica sia rilevante per il sistema quando detiene una quota significativa del parco di produzione nazionale e partecipa a mercati organizzati dell'elettricità (lett. b). In questo contesto, la funzione di gestione delle centrali elettriche in senso stretto può essere considerata di rilevanza sistemica. Anche altre funzioni di un'impresa del settore

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dell'energia elettrica potrebbero essere considerate potenzialmente critiche per il sistema, specialmente la responsabilità di un gruppo di bilancio. I semplici fornitori con una produzione propria minima non vanno ritenuti a priori imprese di rilevanza sistemica, poiché una loro inadempienza non comporterebbe necessariamente delle esternalità intese come effetti negativi per la stabilità dell'intero sistema di approvvigionamento. Pertanto, anche il numero di clienti finali non viene utilizzato come criterio.

Al fine di valutare la potenza da considerare come soglia per determinare la rilevanza sistemica si è adottato un valore approssimato sulla base della potenza di riserva o di regolazione acquistata e conservata da Swissgrid (prestazioni di rete), ossia della potenza per l'energia di regolazione primaria, secondaria e terziaria. Per semplicità si potrebbe quindi ipotizzare che l'inadempienza di un'impresa con una potenza elettrica inferiore a quella prevista possa essere compensata a breve termine dalla potenza di riserva mantenuta da Swissgrid. Sulla base delle cifre dell'anno precedente risulta un valore di riferimento di circa 1200 megawatt (MW). Con il criterio della disponibilità si tiene conto del fatto che alcune imprese non solo detengono la proprietà diretta di centrali elettriche, ma attraverso partecipazioni di maggioranza o minoranza in altre centrali o diritti di genere diverso possono anche disporre della potenza di altre centrali elettriche (p. es. centrali partner). Questa potenza inglobata in diverse unità giuridiche deve essere considerata nella sua totalità ai fini della rilevanza sistemica (n. 1).

Ciò significa che una persona giuridica che gestisce una centrale elettrica ma mette a disposizione la relativa potenza a favore di un'altra persona giuridica (p. es. per la sua commercializzazione) non è considerata un'impresa di rilevanza sistemica ai sensi della legge.

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2 soltanto le imprese che partecipano a mercati organizzati dell'elettricità devono essere considerate di rilevanza sistemica. Il commercio in mercati organizzati comprende tutti i contratti e i derivati per la fornitura, l'acquisto o il trasporto di elettricità, che vengono conclusi in particolare sulle piattaforme europee di borsa o di intermediazione. Il
commercio basato su contratti bilaterali, come i contratti con centrali partner, è escluso dal campo di applicazione della legge (n. 2).

Attualmente le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute da Axpo Holding AG, Alpiq Holding AG e BKW SA.

Il nostro Consiglio ritiene necessario rendere la normativa obbligatoria per queste imprese. I lavori preliminari relativi al presente progetto dimostrano che possono verificarsi situazioni in cui le imprese di rilevanza sistemica non sarebbero più in grado di disporre autonomamente della liquidità necessaria. La possibilità che la Confederazione, in caso di emergenza, rifiuti un mutuo a un'impresa di rilevanza sistemica priva di liquidità, senza che sia compromessa la sicurezza dell'approvvigionamento appare quantomeno discutibile. Anche per questo motivo l'assoggettamento alla legge per tali imprese non dovrebbe essere facoltativo. Tuttavia, tenuto conto della struttura federalista della Svizzera, la normativa proposta prevede che un'impresa di rilevanza sistemica sia esclusa ampiamente dal campo di applicazione della legge, nel caso in cui benefici di un sostegno alla liquidità cantonale che sia almeno equivalente a quello previsto dalla normativa federale (art. 21 segg.).

Poiché la rilevanza sistemica non sempre può essere definita chiaramente in anticipo e in modo univoco, nel capoverso 2 al DATEC viene data la possibilità, dopo aver 13 / 36

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consultato la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), di designare, mediante decisione, altre imprese del settore dell'energia elettrica con sede in Svizzera come imprese di rilevanza sistemica, fermo restando che anche in questo caso deve trattarsi di soggetti giuridici di diritto privato (art. 1 cpv. 3). Affinché possa essere designata in questo modo dal DATEC, la società deve adempiere le condizioni indicate alle lettere a e b del capoverso 2.

Uno dei criteri considerati è la forte interconnessione dell'impresa con altre imprese del settore dell'energia elettrica attraverso le loro operazioni commerciali (lett. a).

Questa interconnessione a livello commerciale può essere rilevante per il sistema.

L'eventuale inadempienza di un'impresa può pertanto rappresentare un importante rischio finanziario anche per terzi. Se una controparte è inadempiente, per assolvere i propri obblighi o soddisfare il proprio fabbisogno l'impresa deve essa stessa procurarsi sul mercato la quantità di energia necessaria. Ciò potrebbe essere problematico in un contesto di mercato difficile, o addirittura molto problematico se una parte della produzione dell'impresa insolvente non è affatto immessa sul mercato. Può accadere che alcune imprese del settore dell'energia elettrica presentino dipendenze finanziarie particolarmente importanti (esposizioni creditizie) da altre imprese del settore (di approvvigionamento o di commercio di materie prime) e che solo per questo motivo acquisiscano rilevanza sistemica.

Il secondo criterio cumulativo indicato alla lettera b prevede che l'impresa fornisca prestazioni cruciali per l'economia svizzera e in linea di principio indispensabili (n. 1) e che non possono essere sostituite con quelle di altri operatori del mercato entro un termine ragionevole per l'economia (n. 2).

Il DATEC può designare in qualunque momento le imprese di cui al capoverso 2 come imprese di rilevanza sistemica. Al contrario, conformemente al capoverso 3, l'impresa (o la società madre del gruppo) che adempie le condizioni di cui al capoverso 2 può chiedere al DATEC di essere designata impresa di rilevanza sistemica entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Prima di prendere una decisione, il DATEC consulta la ElCom.

Il capoverso 4 stabilisce quanto segue: se un'impresa di cui al capoverso
1 fa parte di un gruppo, soltanto la società madre che effettua il consolidamento del gruppo è considerata un'impresa di rilevanza sistemica. In tal modo si intende escludere la possibilità che più filiali di uno stesso gruppo siano qualificate individualmente come imprese di rilevanza sistemica.

Art. 3

Aiuti finanziari sussidiari della Confederazione sotto forma di mutui

Il capoverso 1 stabilisce che la Confederazione può concedere mutui alle imprese di rilevanza sistemica soltanto se queste ultime, nonostante le misure adottate da esse, dai loro cofinanziatori e dai loro proprietari diretti o indiretti, rischiano di non avere più liquidità o di indebitarsi eccessivamente a causa di problemi di liquidità determinati da sviluppi straordinari del mercato. L'osservanza del principio di sussidiarietà è garantita in particolare dalle condizioni per la concessione di un mutuo ai sensi della sezione 2 della legge.

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Gli aiuti della Confederazione sono concessi sempre a titolo sussidiario; le imprese di rilevanza sistemica e i loro proprietari diretti e indiretti sono comunque tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire all'impresa la solvibilità e una sufficiente base di capitale. In relazione a queste misure, l'organo superiore di direzione e di amministrazione dell'impresa ha un ruolo fondamentale. Secondo l'articolo 716a capoverso 1 numero 3 in combinato disposto con l'articolo 717 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)12, esso è tenuto a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. Pertanto, prima di un'eventuale crisi deve adottare a titolo precauzionale tutte le misure necessarie per permettere alla società di proseguire la propria attività. Deve provvedere, con tutte le misure opportune, affinché la solvibilità possa essere mantenuta o ripristinata integralmente in breve tempo. Nel caso di una crisi aziendale, i contenuti della pianificazione finanziaria devono essere orientati coerentemente agli obiettivi del risanamento. Devono quindi essere esaminati ed eventualmente adottati, d'intesa con le persone e gli istituti di credito che detengono partecipazioni nell'impresa, tutti i provvedimenti possibili per assicurare o ripristinare la liquidità e un capitale proprio adeguato in considerazione dei rischi aziendali (p. es. l'adeguamento delle operazioni per conto proprio e delle operazioni a termine o delle misure preventive per il caso in cui una controparte risulti inadempiente). Se non prende le misure necessarie pur essendo consapevole della problematica, il consiglio di amministrazione potrebbe essere chiamato a rispondere attraverso un'azione di responsabilità13.

Poiché influenzano lo sviluppo e l'organizzazione dei produttori di elettricità (in alcuni casi tramite la rappresentanza nei consigli di amministrazione, attraverso patti parasociali od obiettivi strategici), i proprietari (soprattutto Cantoni e Comuni) sono anche responsabili, almeno indirettamente, dell'adozione di misure precauzionali. Nonostante il diritto societario non obblighi gli azionisti a effettuare versamenti suppletivi, più questi «danno il proprio parere» ­ giuridico o politico ­ sugli affari della «loro» società anonima, più si vedranno obbligati a mettere a disposizione i fondi necessari. Al
riguardo può trattarsi di mutui degli azionisti, aumenti del capitale azionario o soluzioni di mercato (p. es. obbligazioni convertibili).

Sviluppi straordinari del mercato possono verificarsi, ad esempio, quando rotture strutturali nell'approvvigionamento di gas (p. es. dalla Russia) causano impennate dei prezzi sui mercati all'ingrosso. Ulteriori sanzioni potrebbero dunque portare a una drastica riduzione delle forniture fisiche di gas a breve termine e, di conseguenza, a un'esplosione dei prezzi dell'energia (gas ed elettricità). Ciò può determinare un incremento dei prezzi di lunga durata sul mercato dell'elettricità all'ingrosso, che a sua volta comporterebbe un aumento immediato delle prestazioni di garanzia. È altresì ipotizzabile, tuttavia, che la scadenza degli attuali contratti di fornitura europei con la Russia provochi una crescita continua dei prezzi dell'elettricità e del gas nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Nel semestre invernale la situazione potrebbe aggravarsi al punto che un'impresa non sarebbe più in grado di soddisfare i requisiti di margine o che l'inadempienza di importanti controparti causi un effetto domino.

12 13

RS 220 Cfr. p. es. Roland Müller/Lorenz Lipp/Adrian Plüss (2021), Der Verwaltungsrat, 5a ed., Zurigo, N 3.128 segg. e N 3.154 segg.

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Il capoverso 2 stabilisce che l'ottenimento degli aiuti finanziari sussidiari non costituisce un diritto.

Questa disposizione mira principalmente a salvaguardare il principio di sussidiarietà e a garantire la capacità di rimborso dei mutui da parte delle imprese.

Sezione 2:

Parametri dei mutui della Confederazione

Art. 4

Concessione di mutui mediante decisione

Secondo il capoverso 1 il DATEC concede, su richiesta, mutui alle imprese di rilevanza sistemica in linea di principio mediante decisione. La richiesta deve essere presentata il prima possibile. Le imprese devono rivolgersi al DATEC e presentare la loro richiesta al più tardi quando incombe il rischio di una mancanza di liquidità o di un indebitamento eccessivo. Vengono quindi considerati i casi in cui gli sviluppi del mercato sono lenti o impercettibili. Tuttavia, non sono esclusi i casi in cui gli eventi si verificano sul mercato in modo inatteso e improvviso. Anche in queste circostanze le imprese devono rivolgersi quanto prima alle autorità e, soprattutto, fornire loro le informazioni necessarie. Solo in questo modo si possono adottare tempestivamente i provvedimenti opportuni.

Come indicato all'articolo 25 capoverso 2, i mutui sono concessi dal DATEC d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF). In tale contesto, per le imprese il DATEC è l'interlocutore responsabile per la Confederazione, che svolge i lavori materiali e amministrativi richiesti per la concessione dei mutui. L'intensità degli scambi con le imprese dipende, tra le altre cose, dagli sviluppi del mercato predominanti e dalla situazione finanziaria dell'impresa. Maggiori sono le difficoltà sul mercato e i problemi di liquidità dell'impresa, più saranno gravosi e mirati i lavori preliminari per la concessione dei mutui. L'intesa con il DFF deve essere raggiunta, in particolare, per quanto concerne gli aspetti di politica della spesa pubblica e quelli concernenti la legislazione sui sussidi e sulle finanze. Per il DATEC e il DFF la collaborazione con la ElCom è quindi indispensabile.

Il capoverso 2 stabilisce che la decisione concede alle imprese di rilevanza sistemica la possibilità di ottenere mutui. In virtù di tale decisione, un'impresa può quindi ottenere uno o più mutui in momenti diversi. Per ogni mutuo l'impresa deve presentare una richiesta al DATEC (cfr. art. 9). Inoltre, la decisione disciplina i parametri per il suo ottenimento. Al riguardo, vanno rispettate le disposizioni della sezione 2 le quali non sono esaustive. Gli altri contenuti della decisione devono essere concordati nel singolo caso e possono comprendere tutti gli elementi che potrebbero essere disciplinati anche in un contratto di mutuo.
Secondo il capoverso 3 il DATEC può emanare una decisione relativa alla concessione di mutui anche se l'impresa di rilevanza sistemica è già indebitata eccessivamente al momento della decisione. L'articolo 725 e seguente CO disciplinano gli obblighi del consiglio di amministrazione nel caso di un indebitamento eccessivo.

Sebbene in linea di principio non sia auspicata, l'emanazione di una decisione relativa alla concessione di mutui nonostante l'esistenza di un indebitamento eccessivo può tuttavia essere necessaria per questioni di tempo, quando la società non può attuare

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abbastanza rapidamente misure alternative. Infatti, fino a quando non ottiene effettivamente il mutuo (art. 9), l'impresa deve adottare opportune misure per eliminare l'indebitamento eccessivo o misure di risanamento. L'assenza di un indebitamento eccessivo al momento dell'ottenimento del mutuo intende impedire che siano concessi mutui alle imprese la cui situazione di difficoltà è da ricondurre non soltanto agli sviluppi straordinari del mercato, bensì a problemi di solvibilità di carattere strutturale.

Gli aiuti finanziari della Confederazione sono accordati per superare i problemi di liquidità e non per risolvere i problemi strutturali delle imprese. Tale compito spetta ai proprietari. L'articolo è volutamente concepito come disposizione potestativa in modo che il DATEC possa, ad esempio, emanare già una decisione relativa alla concessione di mutui se l'impresa o i suoi proprietari hanno adottato misure di autoaiuto, che però non hanno eliminato formalmente l'eccessivo indebitamento. La disposizione dà alla Confederazione la possibilità di esigere che i proprietari forniscano garanzie o adottino ulteriori misure prima che le imprese possano ottenere i mutui. La formulazione potestativa chiarisce che non sussiste alcun obbligo per il DATEC; è anche possibile che non sia emanata nessuna decisione. Questa decisione discrezionale dipenderà anche dalla possibilità per la società di dimostrare in modo credibile come ed entro quando potrà superare l'attuale situazione di indebitamento.

Art. 5

Concessione di mutui mediante contratto

Conformemente a questa disposizione il DATEC può concludere un contratto di mutuo di diritto pubblico con l'impresa di rilevanza sistemica anziché emanare una decisione. Così come la decisione, anche il contratto di mutuo deve soddisfare le condizioni indicate nella sezione 2.

Per l'impresa, il fatto che il mutuo sia concesso mediante decisione significa che i relativi parametri sono definiti unilateralmente dalla Confederazione e che il margine negoziale è molto limitato. Se non è d'accordo con le modalità per l'ottenimento dei mutui decise dalla Confederazione, l'impresa può soltanto presentare un ricorso di diritto amministrativo.

La presente disposizione garantisce un maggior margine di manovra alle imprese. Il suo scopo è permettere a queste ultime di scambiare informazioni e avviare trattative con la Confederazione nel modo più tempestivo e trasparente possibile. Idealmente, la singola impresa e la Confederazione cercano di convenire condizioni quadro che siano accettabili per entrambe le parti. Se le trattative per la conclusione di un contratto di mutuo falliscono, rimane a disposizione lo strumento della decisione relativa alla concessione di mutui.

Art. 6

Beneficiario del mutuo, scopo e valuta

Secondo il capoverso 1 i mutui possono essere concessi unicamente alle imprese considerate di rilevanza sistemica ai sensi dell'articolo 2.

Il capoverso 2 stabilisce che le imprese di rilevanza sistemica non possono utilizzare liberamente il mutuo concesso dalla Confederazione. Il mutuo serve per uno scopo chiaramente definito, ossia per superare i problemi di liquidità in caso di sviluppi straordinari del mercato (cfr. art. 9 cpv. 3).

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Conformemente al capoverso 3, il mutuo è concesso esclusivamente in franchi svizzeri. L'acquisto di valuta estera per le imprese di rilevanza sistemica non è di competenza della Confederazione. Eventuali rischi di cambio devono quindi essere sostenuti dall'impresa e non dalla Confederazione.

Art. 7

Importo del mutuo, interessi e supplemento di rischio

Il capoverso 1 prevede che l'importo massimo del mutuo sia definito nella decisione.

Tale importo dipenderà anche dagli sviluppi straordinari del mercato che si verificheranno nel caso concreto (cfr. art. 9 cpv. 3).

Il capoverso 2 stabilisce che il mutuo è rimunerato alle condizioni di mercato ed è maggiorato di un supplemento di rischio. La conformità con il mercato del tasso d'interesse si basa in particolare sugli attuali tassi d'interesse di riferimento, sul rating relativo alla solvibilità dell'impresa, sui tassi d'interesse di analoghi finanziamenti sul mercato dei crediti o dei capitali e sulle garanzie fornite alla Confederazione dall'impresa o dai suoi proprietari.

Se un'impresa di rilevanza sistemica necessita del sostegno alla liquidità accordato dalla Confederazione significa che non è più in grado di procurarsi tempestivamente un finanziamento sul mercato dei crediti o dei capitali. L'impresa non riceve più liquidità dalle banche, per cui si può presupporre che il tasso d'interesse di mercato sia troppo basso. Per questo motivo è necessario un supplemento di rischio aggiuntivo.

Tale supplemento permette di compensare il rischio specifico assunto dalla Confederazione quale «lender of last resort», ossia prestatore di ultima istanza e, in considerazione della sussidiarietà del sostegno federale, di condizionare il comportamento delle imprese: un'impresa di rilevanza sistemica deve sentirsi possibilmente disincentivata a ricorrere al sostegno federale o incentivata a rimborsare quanto prima un eventuale aiuto fornito dalla Confederazione.

Nel capoverso 3 il supplemento di rischio dovuto annualmente in aggiunta agli interessi è fissato tra il 4 e l'8 per cento dell'importo del mutuo ottenuto dall'impresa.

Esso aumenta al 5­10 per cento annuale se, durante il periodo in cui ha la possibilità di ottenere il mutuo, l'impresa viola gli obblighi, gli oneri o le condizioni previsti nella decisione del DATEC relativa alla concessione di mutui o nella legge. Il supplemento di rischio viene fissato all'interno di questa fascia di valori tenendo conto di tutti i rischi rilevanti, compresi eventuali garanzie fornite (art. 11), crediti postergati (art. 12) e altri aspetti. A tale proposito il DATEC dispone di un certo margine di discrezionalità.

Nella decisione relativa alla concessione di
mutui si definisce inoltre l'entità dell'aumento del supplemento di rischio in caso di violazioni. Si può trattare, ad esempio, di una violazione del divieto di prendere decisioni relative a dividendi e del divieto di versarli secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a, del divieto di restituire apporti di capitale secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b o del divieto di procedere a ristrutturazioni secondo l'articolo 10 capoverso 3.

Il supplemento di rischio viene aumentato perché, a causa della rilevanza sistemica dell'impresa, non è possibile disdire il mutuo e lasciare che l'impresa ponga rimedio autonomamente alla propria situazione finanziaria. L'aumento dei costi di finanziamento (in questo caso tramite il supplemento di rischio) è un meccanismo in uso nelle 18 / 36

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strutture di finanziamento. L'aumento è volto a creare un incentivo di carattere economico affinché le condizioni del mutuo siano rispettate in ogni momento.

Al fine di garantire la corretta applicazione del diritto oggettivo in caso di gravi violazioni della decisione relativa alla concessione di mutui, la Confederazione può revocare la decisione come ultima ratio. Nel caso di una revoca, la possibilità di ottenere il mutuo decade immediatamente e tutti i crediti in essere connessi al mutuo diventano immediatamente esigibili.

Il supplemento di rischio diventa esigibile soltanto al termine del periodo in cui l'impresa ha la possibilità di ottenere il mutuo (cpv. 4). In questo modo la Confederazione contribuisce a preservare la liquidità dell'impresa.

Si rinuncia al divieto esplicito di riversare l'importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui, il supplemento di rischio e gli interessi ai consumatori finali che acquistano elettricità per il consumo proprio nell'ambito del servizio universale. Il computo dell'importo forfettario, del supplemento di rischio e degli interessi nei costi del servizio universale non è possibile a causa della regolamentazione del prezzo dell'elettricità. Le operazioni di copertura, che possono comportare problemi di liquidità (cfr. art. 9 cpv. 3 lett. a n. 3), non sono necessarie per la quantità prodotta a favore del servizio universale, poiché le vendite nell'ambito del servizio universale regolamentato rappresentano già una garanzia sufficiente. Il supplemento di rischio e gli interessi non possono quindi essere inclusi nei costi di produzione e nelle tasse riguardanti l'energia fornita nel contesto del servizio universale.

Inoltre, tale riversamento sarebbe contrario allo scopo del supplemento di rischio, poiché quest'ultimo è stato definito proprio per evitare falsi incentivi. Minore è la partecipazione dell'impresa o dei suoi proprietari ai costi legati a un mutuo e maggiore è l'interesse dell'impresa a ottenere tale mutuo.

Art. 8

Modalità per l'ottenimento di un mutuo

Al fine di garantire un'ampia parità di trattamento tra le imprese di rilevanza sistemica e l'attuabilità operativa della concessione dei mutui presso la Confederazione, la disposizione stabilisce che la decisione relativa alla concessione di mutui deve contenere disposizioni uniformi sulle modalità di ottenimento dei singoli mutui, segnatamente sull'importo minimo e sulla durata minima del mutuo o dell'importo parziale da ottenere, sul momento del versamento e sul calcolo degli interessi. Queste modalità saranno definite nella decisione tenendo conto principalmente delle risorse e delle possibilità tecniche della Tesoreria federale.

Art. 9

Ottenimento di un mutuo da parte del mutuatario

La decisione relativa alla concessione di mutui crea la possibilità per l'impresa di ottenere dalla Confederazione un sostegno alla liquidità sotto forma di mutui. Secondo il capoverso 1, per poter ottenere il mutuo o un importo parziale il mutuatario deve presentare una richiesta al DATEC in conformità a quanto stabilito nella decisione e nella legge.

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Il capoverso 2 statuisce che la richiesta presentata al DATEC deve contenere in particolare indicazioni sull'ammontare e sulla ripartizione temporale dei mutui che l'impresa di rilevanza sistemica desidera ottenere come pure una motivazione del fabbisogno di liquidità. La richiesta deve inoltre contenere una conferma scritta, firmata da uno o più membri del consiglio di amministrazione del mutuatario autorizzati ad esercitare la rappresentanza, secondo cui quest'ultimo non è indebitato eccessivamente e ha adottato tutte le misure di solidarietà ragionevolmente esigibili. Se ha il sospetto che una società del gruppo legata direttamente o indirettamente al mutuatario sia indebitata eccessivamente, il DATEC può esigere anche per questa società del gruppo una conferma del consiglio di amministrazione che detta società non è indebitata eccessivamente. La decisione relativa alla concessione di mutui può contenere altri requisiti relativi al contenuto della richiesta.

Conformemente al capoverso 3 il versamento del mutuo è disposto dal DATEC se l'impresa non è indebitata eccessivamente, ha adottato tutte le misure di solidarietà ragionevolmente esigibili e sviluppi straordinari del mercato (cfr. in merito il commento all'art. 3 cpv. 1) hanno causato problemi di liquidità all'impresa.

La legge permette di concedere mutui a titolo sussidiario in caso di problemi di liquidità, ma la soluzione dei problemi di solvibilità deve essere trovata dall'impresa, dai suoi proprietari e dagli altri cofinanziatori. Per evitare un indebitamento eccessivo che impedirebbe di ottenere un mutuo, l'impresa deve costantemente garantire di non essere eccessivamente indebitata e, in caso di rischio o di avvenuto indebitamento eccessivo, di adottare misure adeguate al fine di attenuare il problema. Ciò vale anche per i casi in cui è stata emanata una decisione relativa alla concessione di mutui nonostante un indebitamento eccessivo (cfr. in merito il commento all'art. 4 cpv. 3). Tali misure includono ad esempio la postergazione di finanziamenti esistenti, gli aumenti di capitale e la rinuncia a crediti.

Art. 10

Obblighi del mutuatario durante il periodo di utilizzo dei mutui

Il capoverso 1 contiene disposizioni cogenti finalizzate a garantire che la liquidità messa a disposizione dalla Confederazione sia utilizzata all'interno dell'impresa unicamente per lo scopo previsto (cfr. art. 9 cpv. 3). Le disposizioni si applicano durante il periodo di utilizzo dei mutui, ossia quando l'importo del mutuo è già stato versato ma non ancora rimborsato e fintantoché il supplemento di rischio non è stato pagato.

Secondo il capoverso 2 è tuttavia consentito ­ conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettere b­d e capoverso 3 lettera b della legge del 18 dicembre 202014 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (LFis-COVID-19) ­ l'adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento.

Laddove necessario, il mutuatario e le società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente devono poter effettuare ristrutturazioni o alienare attivi in conformità con il diritto vigente anche dopo la concessione del mutuo. Al contempo, le ristrutturazioni previste dal diritto societario o l'alienazione di un volume importante di attivi possono ripercuotersi negativamente sul rimborso del mutuo o sulle garanzie associate al mutuo e quindi accrescere il rischio per la Confederazione. Il divieto assoluto di 14

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siffatte transazioni dopo la concessione del mutuo non sarebbe opportuno né proporzionato. Di conseguenza, secondo il capoverso 3 le ristrutturazioni e le alienazioni devono sempre essere effettuate in modo da non compromettere né il rimborso del mutuo né le garanzie ad esso associate. Questo capoverso non ammette quindi alienazioni di attivi o ristrutturazioni che potrebbero mettere a rischio il rimborso del mutuo o eventuali garanzie.

Il mutuatario deve pertanto informare il DATEC prima di alienare attivi per importi superiori a 50 milioni di franchi e di effettuare ristrutturazioni.

In relazione alla gestione delle centrali elettriche (in particolare nel settore dell'energia idroelettrica), conformemente al diritto cantonale o comunale e alle relative concessioni le imprese devono versare regolarmente indennità ai Cantoni o ai Comuni (p. es. canoni per i diritti d'acqua). Queste indennità comportano deflussi di liquidità per le imprese di rilevanza sistemica, mentre per gli enti pubblici rappresentano talvolta importanti fonti di entrata. Una proroga per legge del versamento di tali indennità servirebbe a raggiungere lo scopo della protezione della liquidità dell'impresa, ma causerebbe problemi agli enti pubblici interessati e non offrirebbe loro un grado di flessibilità sufficiente.

Alla luce di ciò, nel capoverso 4 è previsto un obbligo di negoziazione, secondo cui le imprese di rilevanza sistemica devono negoziare con i Cantoni o i Comuni la proroga del pagamento di tali indennità. Questo approccio permette agli attori coinvolti di convenire soluzioni su misura che tengano conto sia della protezione della liquidità delle imprese sia della legittima necessità degli enti pubblici di disporre di liquidità.

Art. 11

Garanzie

Concedendo mutui, la Confederazione si assume rischi sostanziali. Di conseguenza, secondo il capoverso 1 nella decisione relativa alla concessione di mutui è possibile prevedere che il mutuatario, le società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente o le persone (fisiche e giuridiche) che detengono partecipazioni nel mutuatario conducano trattative con il DATEC in merito ad accordi di diritto pubblico per la costituzione di garanzie. Le garanzie consistono in primo luogo nella concessione di diritti di pegno sugli attivi, nella cessione di crediti o in garanzie di terzi che assicurano il rimborso del mutuo.

Il diritto di pegno di cui alla lettera a può essere costituito su attivi dell'impresa stessa, su attivi delle persone o degli enti che detengono partecipazioni nell'impresa o su attivi di società del gruppo del mutuatario. Sono ipotizzabili, ad esempio, diritti di pegno su attivi di filiali redditizie o del mutuatario stesso. I relativi contratti di garanzia sottostanno al diritto pubblico; il Codice delle obbligazioni e il Codice civile si applicano per analogia e in quanto diritto pubblico a titolo sussidiario (cpv. 2).

Se alla Confederazione vengono fornite garanzie adeguate e costituite in conformità ai dettami della legge, ciò genera un impatto positivo sui rischi che la Confederazione ha assunto o assume. Alla luce di quanto esposto, è giustificato ridurre il supplemento di rischio di cui all'articolo 7 capoverso 3. Questa riduzione deve essere effettuata sulla base del minor rischio, ma deve essere di almeno un punto percentuale. Tuttavia, anche con la riduzione prevista il supplemento di rischio non deve mai scendere al di sotto della soglia del 4 per cento secondo l'articolo 7 capoverso 3 (cpv. 3).

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Art. 12

Postergazione

In linea di principio i mutui della Confederazione sono di pari rango rispetto ai finanziamenti del mutuatario mediante capitale di terzi. Si è deciso di non dichiarare di rango superiore i mutui federali per evitare problemi con i finanziamenti esistenti. Se però anche in caso di parità di rango un mutuo secondo la presente legge è incompatibile con il finanziamento esistente di un'impresa o se, dopo la concessione del mutuo, quest'ultima rischia di indebitarsi eccessivamente, il capoverso 1 accorda al DATEC la facoltà di dichiarare di rango la posteriore i crediti secondo la presente legge. Nell'ambito della postergazione il DATEC tiene conto di un eventuale aumento dei rischi finanziari per la Confederazione ed esamina in particolare la possibilità di vincolare la dichiarazione di postergazione a ulteriori condizioni, di limitarla nel tempo o di subordinarla alla dichiarazione di postergazione di altri creditori. La dichiarazione di postergazione deve essere formulata in modo da ridurre al minimo i rischi finanziari supplementari della Confederazione. In considerazione del principio di sussidiarietà, l'entità dei crediti e le altre modalità oggetto della dichiarazione di postergazione non devono in linea massima superare lo stretto necessario. Nel caso di una successiva evoluzione positiva dell'impresa, il DATEC deve poter limitare la portata della dichiarazione a quanto ancora necessario o persino revocarla.

Se il DATEC dichiara che un credito derivante da un mutuo è postergato, da questo momento il supplemento di rischio di cui all'articolo 7 capoverso 3 aumenta, ma non gli interessi. L'aumento del supplemento di rischio è effettuato tenendo conto del rischio aggiuntivo dovuto alla postergazione del mutuo della Confederazione, ma deve essere di almeno un punto percentuale. Tuttavia, anche con l'aumento previsto, il supplemento di rischio non può mai superare il 10 per cento conformemente all'articolo 7 capoverso 3 (cpv. 2).

Art. 13

Durata della possibilità di ottenere mutui e modalità di rimborso

Secondo il capoverso 1 la possibilità di ottenere mutui termina al più tardi il 31 luglio 2026.

I mutui ottenuti devono essere rimborsati entro il termine stabilito nella richiesta presentata dall'impresa, ma al più tardi entro la data indicata nella decisione relativa alla concessione di mutui (cpv. 2). Poco prima di tale data, occorre usare cautela nella concessione dei mutui.

Art. 14

Condizioni per ridurre i rischi a carico della Confederazione

In virtù di questa disposizione, nella decisione il DATEC può fissare condizioni per ridurre i rischi finanziari a carico dell'ente pubblico derivanti dalla concessione del mutuo e connessi con il mutuatario e le società del gruppo a cui quest'ultimo è legato direttamente o indirettamente. Le condizioni riguardano in particolare la liquidità e il capitale. Materialmente questa disposizione costituisce la base legale necessaria per tenere conto nell'ambito della decisione dei «covenant», clausole usuali nei finanziamenti accordati dalle banche, se la situazione di rischio della Confederazione lo esige.

Considerata la portata dell'intervento e in un'ottica temporale, in genere l'ottenimento del mutuo sarà vincolato a queste condizioni. Laddove ciò è usuale nei finanziamenti sul mercato, le condizioni possono esplicare un effetto anche prima dell'ottenimento 22 / 36

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del mutuo. Qualora il mutuatario violasse tali condizioni, ciò si ripercuoterebbe sul supplemento di rischio (art. 7 cpv. 3); tuttavia il DATEC avrebbe a disposizione i consueti strumenti previsti dal diritto amministrativo che gli permetterebbero persino di adeguare la decisione o eventualmente, a seconda del singolo caso, di rinunciare ad applicare siffatte condizioni a patto che per la Confederazione ciò appaia giustificato dal punto di vista del rischio complessivo. Il DATEC dispone di un margine discrezionale al riguardo.

Sezione 3:

Obblighi dei Cantoni e dei Comuni e partecipazione dei Cantoni alle perdite sui mutui e ai supplementi di rischio

Art. 15

Obbligo di astenersi dei Cantoni e dei Comuni

Ai sensi di una fattispecie completiva, i Cantoni e i Comuni devono astenersi da tutto quanto possa ritardare o pregiudicare il rimborso dei mutui. Inoltre, non devono essere pregiudicate nemmeno eventuali garanzie fornite.

Art. 16

Partecipazione dei Cantoni alle perdite sui mutui e ai supplementi di rischio

Nel quadro di questa legge, la Confederazione sostiene finanziariamente le imprese di rilevanza sistemica che appartengono in maggioranza ai Cantoni e ai Comuni. Questo sostegno finanziario garantisce la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in tutta la Svizzera e non soltanto nei Cantoni in cui operano le imprese interessate o nei Cantoni che sono (indirettamente) proprietari delle imprese. Se nell'ambito della concessione dei mutui la Confederazione dovesse subire perdite definitive sui mutui, compresi gli interessi e i supplementi di rischio, le perdite residue verrebbero socializzate. Questo significa che la Confederazione assume la metà di tali perdite e l'insieme dei Cantoni la restante metà (cpv. 1).

Il capoverso 2 stabilisce che la metà dell'importo dei supplementi di rischio incassati dalla Confederazione è trasferito ai Cantoni in funzione della chiave di ripartizione indicata al capoverso 1. Per ragioni di simmetria, i Cantoni devono partecipare ai supplementi di rischio incassati, poiché condividono il rischio di perdite.

Le perdite e i supplementi di rischio sono ripartiti tra i Cantoni in funzione della loro quota sul prodotto interno lordo del 2020 (cpv. 3).

Sezione 4:

Finanziamento

Art. 17

Credito d'impegno

Perché il DATEC possa dare alle imprese di rilevanza sistemica la possibilità di ottenere mutui, il nostro Consiglio ha bisogno di un credito d'impegno. Chiede quindi al Parlamento un credito di 10 miliardi di franchi. Il Parlamento stanzia il credito d'impegno sotto forma di decreto federale semplice, che non sottostà a referendum.

Attualmente il nostro Consiglio ritiene improbabile che la Confederazione debba concedere effettivamente mutui a un'impresa. Ha deciso di non chiedere per il momento crediti a preventivo alle vostre Camere. Non appena i mutui dovessero essere concessi

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ed erogati, chiederebbe a tempo debito alle vostre Camere un credito aggiuntivo urgente secondo l'articolo 34 della legge federale del 7 ottobre 200515 sulle finanze della Confederazione (LFC). Di conseguenza, la Delegazione delle finanze dovrebbe decidere, se necessario, in merito a un'aggiunta. Si può presumere che un eventuale mutuo soddisfi i requisiti per la contabilizzazione dello stesso come uscita straordinaria secondo l'articolo 15 LFC.

Art. 18

Importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui

La Confederazione riscuote dalle imprese di rilevanza sistemica un importo forfettario annuale per la messa a disposizione dei mutui (cpv. 1).

Il capoverso 2 stabilisce che l'importo forfettario è calcolato sulla base del rendimento di un prestito federale quadriennale pari al credito d'impegno al momento dell'entrata in vigore della legge, fermo restando che in caso di rendimento negativo ammonta almeno allo 0 per cento, e sulla base dei costi sostenuti dalla Confederazione per il ricorso a terzi ai fini dell'esecuzione della legge. Da un lato, la norma serve in particolare a coprire i costi che la Confederazione ha sostenuto per mettere a disposizione la liquidità. Dall'altro, indipendentemente dai costi effettivi, si devono evitare distorsioni della concorrenza. L'obiettivo è far sì che i costi necessari per la concessione della liquidità da parte della Confederazione non risultino più bassi di quelli richiesti in caso di concessione della liquidità da parte di un istituto bancario. Pertanto, l'importo forfettario deve sia soddisfare il principio della copertura dei costi, sia evitare una distorsione della concorrenza e in tal senso non costituisce un vero e proprio tributo causale dipendente dai costi.

Il capoverso 3 assicura che l'importo forfettario, gli interessi e i supplementi di rischio che un'impresa deve pagare non vengano cumulati. Se beneficia di un mutuo, l'impresa deve pagare i relativi interessi e supplementi di rischio, che vengono dedotti dall'importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui di quello stesso anno.

Se gli interessi e i supplementi di rischio di un anno superano l'importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui in quello stesso anno, l'importo forfettario decade.

Il capoverso 4 consente di aumentare del due per cento al massimo l'importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui se ciò è necessario per evitare distorsioni della concorrenza. Ad esempio, l'importo forfettario dovrebbe essere aumentato se risultasse inferiore alle tasse per la messa a disposizione di crediti bancari e di finanziamenti analoghi dell'impresa ottenuti sul mercato.

Il capoverso 5 stabilisce che l'importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui è ripartito in parti uguali fra tutte le imprese di rilevanza sistemica. Il DATEC fattura annualmente
l'importo per la messa a disposizione dei mutui e informa le imprese di un eventuale aumento secondo il capoverso 4.

Come per il supplemento di rischio e per gli interessi, si rinuncia al divieto esplicito di addebitare l'importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui ai consumatori finali che acquistano elettricità per consumo proprio nell'ambito del servizio universale. Il computo dell'importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui nei 15

RS 611.0

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costi del servizio universale non è possibile a causa della regolamentazione del prezzo dell'elettricità (cfr. al riguardo il commento all'art. 7).

Sezione 5:

Obblighi d'informazione e trattamento dei dati

Art. 19

Obblighi d'informazione

Il capoverso 1 prevede l'obbligo per le imprese di rilevanza sistemica, le società del gruppo a cui queste sono legate direttamente o indirettamente, i loro uffici di revisione e le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie di mettere a disposizione dei servizi federali competenti per l'esecuzione, della ElCom, del Controllo federale delle finanze (CDF) nonché di eventuali terzi incaricati (cfr.

art. 25 cpv. 3) tutte le informazioni e i dati di cui necessitano per l'esecuzione della legge, in particolare per la concessione, la gestione e la sorveglianza di mutui e garanzie nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche. I servizi federali coinvolti implementano con l'impresa una procedura per uno scambio regolare di informazioni che tenga conto anche delle necessità delle autorità. A tal fine le autorità possono anche prescrivere un determinato formato per i dati, che le imprese dovranno utilizzare.

In considerazione della portata dell'intervento e della limitazione di questi obblighi a quanto strettamente necessario per l'esecuzione, l'obbligo d'informazione è strutturato in modo differenziato nel tempo, vale a dire che prima dell'emanazione di una decisione relativa alla concessione di mutui tale obbligo è meno esteso (e si limita allo stretto necessario) rispetto a quello previsto a partire dalla richiesta di emanazione di una siffatta decisione. Le informazioni e i documenti richiesti prima dell'emanazione di una decisione relativa alla concessione di mutui servono in particolare a valutare i rischi, a stimare eventuali variazioni del fabbisogno di liquidità, a verificare rapidamente il diritto all'ottenimento del mutuo nonché ad attuare l'articolo 9 capoverso 3.

I capoversi 2 e 3 precisano il tipo di informazione da fornire e il momento a partire dal quale le imprese devono mettere a disposizione tali informazioni. Vi sono dati che devono essere forniti fin dall'inizio, e altri che devono essere trasmessi alle autorità soltanto in caso di necessità (per singola impresa). Secondo il capoverso 2, dall'entrata in vigore della legge devono essere messi a disposizione documenti e informazioni sulla situazione finanziaria dell'impresa (lett. a), sulle operazioni commerciali concluse nel settore dell'energia (lett. b), nonché una descrizione degli sviluppi
di mercato in seguito ai quali l'impresa del settore dell'energia elettrica potrebbe aver bisogno di ulteriore liquidità per garantire la propria solvibilità (lett. c). Le operazioni concluse nel settore dell'energia (lett. b) comprendono tutti i contratti e i derivati per la fornitura, l'acquisto o il trasporto di elettricità, che vengono conclusi in particolare sulle piattaforme europee di borsa o di intermediazione oppure fuori borsa con altre imprese del settore dell'energia elettrica, con luogo di fornitura nell'UE o in Svizzera.

Dal momento della presentazione della richiesta di cui all'articolo 4 capoverso 1 (cpv. 3) devono inoltre essere messi a disposizione la pianificazione finanziaria per la durata di validità della legge (lett. a), informazioni sull'importo e sull'utilizzo di mutui e linee di credito dei precedenti cofinanziatori (lett. b), le posizioni di rischio in essere nei confronti delle controparti (lett. c) ­ in questo caso si tratta soprattutto del valore di queste posizioni ­ nonché informazioni disaggregate relative alle chiamate a margine («margin calls») su tutti i mercati organizzati (lett. d).

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Le informazioni e i documenti devono sempre essere forniti tempestivamente, al fine di poter adottare le pertinenti misure. Occorre considerare anche le informazioni e i documenti relativi a fatti verificatisi prima della presentazione della richiesta o dell'entrata in vigore della legge, se tali informazioni e documenti sono necessari per l'esecuzione della legge. Per analogia, nel caso di mutui concessi mediante contratto (art. 5), le informazioni e i documenti di cui al capoverso 3 non devono essere forniti dall'entrata in vigore della legge, ma nel quadro delle trattative contrattuali.

L'obbligo d'informazione comprende, specularmente, anche il diritto della Confederazione (compresi la ElCom, il CDF ed eventuali terzi incaricati) di raccogliere presso le imprese dati personali e informazioni di cui necessita per la gestione e la sorveglianza dei mutui concessi secondo la legge nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche, come pure per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi. Può essere prescritto un formato di dati idoneo. La Confederazione può raccogliere tali dati e informazioni anche nel caso delle imprese per le quali non è chiaro se siano di «rilevanza sistemica».

Il capoverso 4 stabilisce che per la verifica della rilevanza sistemica di cui all'articolo 2 capoversi 3 e 4 le imprese interessate devono mettere a disposizione, in particolare, i documenti e le informazioni di cui al capoverso 2 lettera b (documenti e informazioni sulle operazioni commerciali concluse nel settore dell'energia) e capoverso 3 lettere b (informazioni sull'importo e sull'utilizzo di mutui e linee di credito dei precedenti cofinanziatori) e c (posizioni di rischio in essere nei confronti delle controparti).

Art. 20

Trattamento dei dati

La disposizione si basa sull'articolo 11 LFiS-COVID-1916. Per la Confederazione l'ampio scambio di informazioni e dati secondo il capoverso 1 è assolutamente necessario. Serve in particolare a prevenire, combattere e perseguire gli abusi come pure per la verifica della rilevanza sistemica.

I servizi federali competenti, compresi la ElCom e il CDF, nonché terzi incaricati secondo l'articolo 25 capoverso 3 possono trattare, collegare tra loro e comunicarsi i dati personali e le informazioni di cui necessitano per la concessione, la gestione e la sorveglianza dei mutui ed eventuali garanzie secondo la presente legge nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche, come pure per prevenire, combattere e perseguire gli abusi. Il capoverso 1 assicura il necessario scambio di informazioni e dati. In considerazione della sua funzione di autorità di regolazione statale e indipendente del settore elettrico, la ElCom viene esplicitamente menzionata in questa disposizione.

Essa deve inoltre monitorare l'evoluzione dei mercati e, per gli scopi summenzionati, anche il comportamento delle imprese sui mercati come pure le possibili ripercussioni sui rischi assunti dalle imprese (art. 24).

Il capoverso 2 stabilisce che possono essere scambiate anche eventuali informazioni inoltrate volontariamente dalle imprese del settore dell'energia elettrica, sempre che ciò serva a verificare il grado di liquidità e a monitorare la sicurezza dell'approvvigionamento.

16

RS 951.26

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Il capoverso 3 stabilisce espressamente che il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni o d'ufficio non possono essere invocati in relazione al trattamento, al collegamento e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni.

Fa parte della Confederazione e dei servizi federali competenti anche ­ come nell'articolo 11 LFiS-COVID-19 ­ il CDF (cfr. anche art. 8 cpv. 1 lett. c della legge del 28 giugno 196717 sul Controllo delle finanze). Nello specifico, i dati personali e le informazioni includono i dati sulle persone fisiche e giuridiche.

Nel contesto della messa a disposizione dei mutui è assolutamente necessaria un'ampia trasparenza delle informazioni. Nel contempo, questo tipo di informazioni e di dati relativi a imprese private è senza dubbio di natura molto sensibile. Spesso potrebbero contenere segreti d'affari o di fabbricazione ai sensi della LTras 18. Alla luce della comprovata sensibilità di questi dati e di queste informazioni e al fine di garantire una situazione giuridica chiara, la legge limita il campo di applicazione oggettivo della LTras. Pertanto, il capoverso 4 costituisce una disposizione speciale ai sensi dell'articolo 4 lettera a LTras. Per contro, non limita in alcun modo lo scambio di dati e informazioni tra i servizi federali competenti, compresa la ElCom. La disposizione è volta a garantire che le unità amministrative competenti ricevano in maniera tempestiva dalle imprese di rilevanza sistemica tutte le informazioni rilevanti per l'esecuzione della legge. Se dovesse temere che le unità amministrative debbano concedere l'accesso alle informazioni e ai documenti messi a disposizione, l'impresa potrebbe non fornire queste informazioni, non fornirle in modo completo o con grande ritardo.

L'articolo 14 della legge federale del 20 dicembre 195719 sulle ferrovie prevede una disposizione di contenuto sostanzialmente analogo.

Tuttavia, l'importanza e la necessità della trasparenza dell'operato statale sono indiscutibili. Questa trasparenza deve essere stabilita diversamente, pubblicando in forma adeguata indicazioni, parametri e condizioni quadro importanti. Saranno così messe a disposizione del pubblico, in maniera efficiente, le informazioni utili per la valutazione degli aiuti finanziari, che possono essere rese accessibili nel rispetto delle prescrizioni sulla tutela del segreto senza che sia possibile risalire alle informazioni interne dell'impresa interessata.

Sezione 6:

Eccezioni per le imprese di rilevanza sistemica in caso di misure cantonali equivalenti

Art. 21

Requisiti delle misure cantonali

La legge si prefigge di contribuire alla sicurezza del sistema di approvvigionamento di energia elettrica della Svizzera. A tale scopo, le imprese di rilevanza sistemica devono poter disporre di liquidità sufficiente per evitare che una mancanza di liquidità o un indebitamento eccessivo provochino un'interruzione dell'approvvigionamento di energia elettrica. I mutui previsti alla sezione 2 della legge servono a questo scopo.

Se le imprese considerate di rilevanza sistemica per tutta la Svizzera godono di una protezione equivalente da parte di uno o più Cantoni, per considerazioni di natura 17 18 19

RS 614.0 RS 152.3 RS 742.101

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federalistica non è necessario sottoporre queste imprese al meccanismo di protezione della Confederazione. Pertanto, la legge prevede che in caso di misure cantonali equivalenti, le imprese di rilevanza sistemica siano esentate dall'osservanza di gran parte dei requisiti definiti nella stessa.

I requisiti delle misure cantonali si basano sull'equivalenza del meccanismo di protezione previsto dalla legge. In particolare, le imprese di rilevanza sistemica devono essere protette da una mancanza di liquidità o da un indebitamente eccessivo attraverso la messa a disposizione di liquidità sufficiente; inoltre, tale liquidità deve essere fornita alle imprese in breve tempo.

Se le misure cantonali permettono di raggiungere questo obiettivo, è opportuno dare loro la precedenza (cpv. 1). In questo caso, all'impresa si applicano soltanto gli articoli 1 e 2 nonché gli articoli 19 e 20 (obblighi d'informazione e trattamento dei dati), 21 e 22 (requisiti delle misure cantonali e garanzie di liquidità insufficienti) e 24 e 25 (monitoraggio ed esecuzione).

Il capoverso 2 stabilisce che le misure previste dal diritto cantonale devono soddisfare cumulativamente i punti citati affinché possano essere considerate materialmente adeguate. L'impresa deve disporre della liquidità necessaria entro tre giorni lavorativi (lett. b). Anche gli scopi per i quali può essere utilizzata la liquidità devono essere limitati (lett. c).

Affinché le misure possano essere considerate formalmente adeguate (cpv. 3), le relative basi giuridiche cantonali devono essere in vigore almeno fino al termine della durata di validità della legge e permettere di adottare le misure di cui al capoverso 2 (lett. a) nonché adempiere, ai fini del versamento, tutti i requisiti previsti dalla legislazione cantonale sulle finanze (lett. b).

Se questi requisiti sono adempiuti, si può presumere che le misure cantonali siano equivalenti al piano di salvataggio della Confederazione.

Al riguardo, non è necessaria alcuna decisione esplicita per esonerare (in parte) formalmente l'impresa dalla regolamentazione prevista nella legge. Ciononostante, in questo contesto sono possibili decisioni d'accertamento, ad esempio se il DATEC deve presumere che un'impresa si consideri inclusa nella clausola d'eccezione prevista all'articolo 21.

Art. 22

Garanzie di liquidità insufficienti

Dopo dieci giorni dal momento in cui le misure cantonali non adempiono più i requisiti di cui all'articolo 21, si applicano automaticamente tutte le disposizioni della legge.

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Sezione 7:

Responsabilità della Confederazione e obblighi di monitoraggio e informazione della ElCom

Art. 23

Responsabilità

Il presente articolo corrisponde alla disposizione di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) 20. Come spiegato nel messaggio del 1° febbraio 200621 sulla legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, un'ampia responsabilità causale potrebbe, tra l'altro, spingere le autorità coinvolte a peccare di eccessiva prudenza, con conseguenti ripercussioni negative sugli attori di mercato interessati e sul raggiungimento dell'obiettivo della legge. Analogamente alla FINMA, il DATEC deve adottare un approccio differenziato che tenga conto delle dimensioni e del tipo di impresa di rilevanza sistemica nonché dei rischi correlati. Inoltre, occorre considerare che le imprese di rilevanza sistemica dispongono di un ampio margine di manovra per adottare un approccio responsabile e in linea con l'attività economica. In cambio, le autorità competenti non possono quindi essere chiamate a rispondere di ogni danno subito dall'impresa.

Il capoverso 1 stabilisce che, fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della Confederazione, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è retta dalla legge del 14 marzo 195822 sulla responsabilità (LResp). Il campo d'applicazione personale della LResp è disciplinato agli articoli 1 e 2.

Il capoverso 2 stabilisce che la Confederazione e le persone da essa incaricate, citate al capoverso 1, sono responsabili soltanto se hanno violato importanti doveri d'ufficio e il danno non è riconducibile a violazioni di obblighi da parte di un mutuatario.

Art. 24

Obblighi di monitoraggio e informazione della ElCom

La ElCom monitora l'evoluzione dei mercati e le possibili ripercussioni sulle imprese del settore dell'energia elettrica (cpv. 1).

Il capoverso 2 stabilisce che la ElCom informa periodicamente i servizi federali competenti di cui all'articolo 25 sui risultati del monitoraggio.

Sezione 8:

Disposizioni finali

Art. 25

Esecuzione

Il capoverso 1 stabilisce che l'esecuzione della legge compete al DATEC, sempre che quest'ultima non attribuisca tale competenza a un'altra unità amministrativa della Confederazione. Se nell'esecuzione dovessero sorgere delle controversie, il DATEC dovrebbe emanare una decisione in virtù della sua competenza decisionale generale.

Tale decisione potrebbe essere impugnata.

Secondo il capoverso 2 il DATEC è competente per la concessione dei mutui. I mutui sono concessi d'intesa con il DFF mediante decisione o contratto.

20 21 22

RS 956.1 FF 2006 2625, in particolare 2641 RS 170.32

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Il capoverso 3 prevede che nell'esecuzione il DATEC possa avvalersi di altre unità amministrative della Confederazione, in particolare della ElCom, nonché di terzi, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza di mutui ed eventuali garanzie nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche.

La legge non contiene disposizioni penali. Tuttavia, sono applicabili le disposizioni penali previste da altre leggi, tra cui il Codice penale e, ad esempio, la legge del 5 ottobre 199023 sui sussidi (LSu).

Art. 26

Effetto sospensivo

In conformità a quanto disposto dall'articolo 55 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa (PA), i ricorsi contro una decisione fondata sulla presente legge non hanno effetto sospensivo a seguito dell'urgenza temporale.

Art. 27

Referendum ed entrata in vigore

Secondo il capoverso 1 la legge è dichiarata urgente e può essere messa in vigore prima della scadenza del termine di referendum; la sua validità deve però essere limitata nel tempo (art. 165 cpv. 1 Cost.).

Conformemente al capoverso 2 la legge entra in vigore il [...] e ha effetto sino al 31 dicembre 2026.

5.2

Decreto federale

Con la legge federale viene sottoposto alle vostre Camere un decreto federale concernente un credito d'impegno pari a 10 miliardi di franchi.

L'importo di 10 miliardi è una stima approssimativa. Il fabbisogno delle singole imprese dipende, da un lato, dal livello del prezzo dell'elettricità (difficilmente stimabile in anticipo), dall'altro dalle operazioni commerciali effettuate finora. Il progetto deve avere, non da ultimo, un effetto precauzionale e psicologico e dimostrare che lo Stato è disposto a mettere a disposizione liquidità in situazioni di emergenza. È tuttavia evidente che, nel caso di un evento concreto, le imprese in difficoltà avrebbero bisogno di importi considerevoli. Secondo le notizie riportate dai media, a fine 2021 Alpiq ha infatti chiesto mezzi liquidi per un totale di oltre 1 miliardo di franchi. Anche il piano di salvataggio tedesco, pari a 100 miliardi di euro, può essere preso come riferimento. Il PIL della Germania è superiore di circa cinque volte rispetto a quello della Svizzera, per cui al confronto l'importo di 10 miliardi di franchi previsto per il nostro Paese sembra appropriato.

23 24

RS 616.1 RS 172.021

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6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

È molto difficile quantificare le ripercussioni del progetto sulle finanze della Confederazione. Idealmente, la sola adozione della legge e i meccanismi previsti nella stessa hanno già un effetto rassicurante sui mercati interessati, senza che si renda necessario concedere un mutuo a un'impresa di rilevanza sistemica. Qualora venissero concessi mutui, la Confederazione sarebbe esposta a rischi finanziari che verrebbero indennizzati con interessi e con un supplemento di rischio. Nel peggiore dei casi, la Confederazione potrebbe subire perdite complessive per diversi miliardi qualora uno o più mutui non venissero rimborsati. Viceversa, potrebbe conseguire utili dell'ordine di milioni con la riscossione di interessi e supplementi di rischio, se uno o più mutui concessi venissero rimborsati.

I costi per la messa a disposizione di liquidità pari al credito d'impegno di 10 miliardi di franchi e i costi esterni della Confederazione sono coperti dall'importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui. In sostanza, le imprese indennizzano in questo modo la garanzia statale della Confederazione.

Data la grande incertezza in merito alla reale necessità di concedere mutui diretti della Confederazione, rinunciamo a chiedere alle vostre Camere crediti a preventivo a titolo precauzionale. All'occorrenza il nostro Consiglio chiederà alla Delegazione delle finanze un credito aggiuntivo a titolo di anticipazione secondo l'articolo 34 LFC25.

Qualora venissero erogati mezzi finanziari, i mutui potrebbero essere considerati uscite straordinarie ai sensi dell'articolo 15 LFC.

Le conseguenze del progetto a livello di personale non possono ancora essere stimate nel dettaglio. Potrebbe risultare, almeno temporaneamente, un fabbisogno di personale supplementare per attuare la legge e gestire i mutui nonché per sorvegliare l'osservanza delle prescrizioni, segnatamente presso l'UFE e l'Amministrazione federale delle finanze. Inoltre si dovrà ricorrere anche al supporto di collaboratori esterni.

6.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La legge federale contribuisce a rendere più sicuro l'approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera. A trarne beneficio sono anche i Cantoni e i Comuni, indipendentemente dalla loro partecipazione diretta o indiretta nelle imprese di rilevanza sistemica.

Gli aiuti finanziari per le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica assoggettate saranno concessi soltanto a titolo sussidiario. Il nostro Consiglio ritiene che spetti in primo luogo alle imprese nonché ai Cantoni e ai Comuni in qualità di proprietari adottare costantemente tutte le misure necessarie per affrontare eventuali situazioni di crisi e per garantire la continuità aziendale delle imprese interessate ed evitare, in definitiva, l'erogazione di aiuti finanziari da parte della Confederazione.

25

RS 611.0

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È previsto che la Confederazione conceda gli aiuti finanziari soltanto in caso di sviluppi straordinari del mercato che rendono probabile una procedura di fallimento o concordataria. Se dovessero risultare perdite definitive sui mutui concessi dalla Confederazione, queste perdite verrebbero socializzate. Ciò significa che la Confederazione assume il 50 per cento di tali perdite e l'insieme dei Cantoni il restante 50 per cento. Per indennizzare la loro condivisione del rischio di perdite, i Cantoni devono ricevere metà dell'importo dei supplementi di rischio incassati dalla Confederazione sui mutui concessi. Sia le perdite sia le partecipazioni ai supplementi di rischio devono essere ripartite tra i Cantoni in funzione della loro quota sul prodotto interno lordo del 2020.

6.3

Ripercussioni sull'economia

Secondo il dossier sui pericoli elaborato dalla Confederazione, in Svizzera un'interruzione di corrente su vasta scala arrecherebbe notevoli danni alle persone, al patrimonio e all'efficienza economica. Poiché il progetto contribuisce a rendere più sicuro l'approvvigionamento di energia elettrica della Svizzera, ci si possono attendere effetti positivi sull'economia.

Tuttavia, l'adozione della legge federale oggetto del presente messaggio può creare falsi incentivi, ad esempio se la prospettiva di un potenziale aiuto finanziario della Confederazione spingesse le imprese assoggettate ad assumere rischi maggiori o a occuparsi meno assiduamente, assieme ai proprietari, dell'adozione delle misure preventive richieste. Per questi motivi le severe condizioni imposte dalla legge per ottenere un aiuto finanziario della Confederazione sono indispensabili.

Sul piano politico, gli aiuti finanziari della Confederazione, disciplinati nel progetto, devono essere messi a disposizione soltanto temporaneamente e come misura transitoria. A medio termine, si devono attuare misure e disposizioni che rendano superfluo un aiuto di emergenza della Confederazione (prescrizioni sul BCM, legge sull'integrità e sulla trasparenza del commercio all'ingrosso di elettricità e gas, eventuali direttive sulla liquidità e sulla dotazione di capitale delle imprese).

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Lo scopo della legge federale è far sì che, in caso di sviluppi straordinari del mercato, che determinano problemi di liquidità e rendono quindi probabile una mancanza di liquidità o un indebitamento eccessivo, la Confederazione possa concedere aiuti finanziari alle imprese di rilevanza sistemica essenziali per assicurare l'approvvigionamento. In ultima analisi, la legge mira quindi a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico.

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Di conseguenza, la legge è retta dall'articolo 91 Cost., sul quale si basa, tra l'altro, anche la legge del 23 marzo 200726 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI). L'articolo 91 capoverso 1 Cost. accorda alla Confederazione la competenza di disciplinare il trasporto e l'erogazione di energia elettrica. Con l'emanazione della LAEI il Consiglio federale ha inoltre precisato nel messaggio del 3 dicembre 200427 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico che, in base all'articolo 91 capoverso 1 Cost., la Confederazione può in particolare monopolizzare la trasmissione e prevedere provvedimenti concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, come gli obblighi di allacciamento e di fornitura.

Anche la dottrina conferma che le disposizioni sull'approvvigionamento rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 91 Cost. Esempi concreti si trovano già nella vigente legislazione sull'energia.

Anche se la Confederazione dispone di competenze normative nell'ambito della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, queste competenze non sono esclusive, soprattutto per quanto riguarda la produzione di elettricità. Inoltre, essa non è proprietaria delle imprese del settore dell'energia elettrica. Di conseguenza, in virtù dei principi costituzionali, è giusto che gli strumenti di protezione della Confederazione previsti dalla legge oggetto del presente messaggio si applichino soltanto a titolo sussidiario.

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le misure previste sono soggette all'Accordo OMC28 sulle sovvenzioni e sulle misure compensative che si applica alle merci, laddove anche l'elettricità può essere intesa come merce. Sebbene non rientrino nella categoria delle sovvenzioni vietate secondo l'Accordo OMC ­ l'Accordo riguarda sovvenzioni condizionate ai risultati di esportazione nonché sovvenzioni condizionate all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati ­ le misure previste potrebbero essere qualificate come sovvenzioni specifiche nella misura in cui sono limitate a determinate imprese. In quanto tale, la sovvenzione potrebbe indurre un altro membro dell'OMC ad avviare una procedura di risoluzione delle controversie o misure compensative contro la Svizzera se esistono motivi per ritenere che la sovvenzione provochi gravi effetti pregiudizievoli (in particolare danni a un'industria nazionale).

La maggior parte degli accordi di libero scambio (ALS) contengono altresì disposizioni in materia di sovvenzioni o fanno riferimento all'Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Secondo l'Accordo del 22 luglio 197229 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (di seguito ALS72), le misure previste costituiscono aiuti pubblici (art. 23 par. 1 n. iii ALS72). Queste misure possono essere considerate incompatibili con il buon funzionamento dell'ALS72, qualora

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RS 734.7 FF 2005 1447, in particolare 1511 RS 0.632.401 RS 0.632.20, allegato 1A.13

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falsifichino o minaccino di falsificare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni e nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra l'UE e la Svizzera. Le parti contraenti interpretano autonomamente le disposizioni dell'ALS72. L'ALS72 non contiene deroghe legali o discrezionali per gli aiuti pubblici ammessi. Tuttavia, l'Accordo lascia alle parti contraenti un certo margine di manovra per la valutazione e la contestazione di simili misure: secondo l'articolo 23 paragrafo 2 e l'articolo 27 paragrafo 3 lettera a ALS72 ciascuna parte contraente può adire il Comitato misto «se ritiene una determinata pratica incompatibile con il buon funzionamento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1». Diversi altri Paesi hanno adottato misure analoghe e pertanto il nostro Consiglio ritiene improbabile che un Paese avvii misure contro la Svizzera.

7.3

Forma dell'atto

Dal momento che il progetto non può essere differito né a livello materiale né a livello temporale, l'atto deve essere adottato dalle vostre Camere come legge urgente secondo l'articolo 165 capoverso 1 Cost. È quindi imperativo che la legge abbia una validità limitata nel tempo e sia posta in vigore immediatamente. Richiede inoltre il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Una legge di questo tipo sottostà a referendum facoltativo susseguente. Se non dovesse essere accettata dal Popolo, essa decade un anno dopo l'adozione da parte dell'Assemblea federale.

Affinché possa impegnarsi a concedere i mutui previsti dalla legge, la Confederazione necessita dell'autorizzazione del Parlamento ad assumere gli impegni corrispondenti.

Per questo motivo sottoponiamo alle vostre Camere, unitamente alla legge, un decreto federale semplice che stanzia un credito d'impegno di oltre 10 miliardi di franchi.

7.4

Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale relativa ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica richiede il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, poiché la disposizione prevede un sussidio unico di oltre 20 milioni di franchi.

Anche l'articolo 1 del decreto federale che stanzia un credito d'impegno relativo ad aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica richiede il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere. Se nel quadro della legge si concedesse un aiuto finanziario, ciò potrebbe comportare uscite una tantum di oltre 20 milioni di franchi.

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7.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Le imprese del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica interessate sono detenute da privati. Inoltre, i Cantoni e i Comuni possono partecipare finanziariamente a queste imprese. Pertanto spetta in primo luogo ai privati, nonché ai Cantoni e ai Comuni, sostenerle finanziariamente. Di conseguenza, l'articolo 3 della legge dispone che un eventuale sostegno finanziario della Confederazione può essere concesso solo a titolo sussidiario.

Con le disposizioni dell'articolo 21 si tiene conto dell'equivalenza fiscale. In linea di principio, spetta alle imprese e quindi ai loro proprietari coprire le garanzie legate al commercio dell'energia elettrica. Fino a quando i Cantoni sono in grado di adottare le misure necessarie per sostenere le imprese di rilevanza sistemica in caso di sviluppi straordinari del mercato, la Confederazione non interviene. Poiché questi sviluppi straordinari del mercato possono rendere necessario un sostegno urgente, che potrebbe raggiungere un importo significativo, l'aiuto della Confederazione può essere molto importante per assicurare un approvvigionamento sufficiente di energia elettrica.

7.6

Conformità alla legge sui sussidi

Secondo l'articolo 91 capoverso 1 Cost. la Confederazione emana disposizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica. Conformemente alle spiegazioni contenute nel messaggio del 3 dicembre 200430 concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico la Confederazione può, in virtù della competenza legislativa generale che le è conferita, in particolare monopolizzare la trasmissione, emanare prescrizioni tariffarie, stabilire regolamentazioni concernenti le imprese del mercato dell'elettricità, sancire un diritto di accesso alla rete e prevedere provvedimenti concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, come gli obblighi di allacciamento e di fornitura.

L'inadempienza di un'impresa del settore dell'energia elettrica di rilevanza sistemica potrebbe provocare interruzioni di corrente in Svizzera e all'estero. Per la Confederazione è estremamente importante poter garantire un approvvigionamento di energia elettrica senza interruzioni. Se i proprietari non riuscissero a erogare sufficienti mezzi finanziari all'impresa che detengono, la Confederazione sarebbe chiamata a intervenire.

Secondo l'articolo 4, gli aiuti finanziari dello Stato devono essere concessi sussidiariamente alle misure adottate dall'impresa del settore dell'energia elettrica e dai loro proprietari. Questo approccio corrisponde a quanto previsto dalle disposizioni generalmente applicabili della LSu, che ammette aiuti finanziari se il compito da promuovere non può essere debitamente adempiuto senza l'aiuto finanziario della Confederazione e se si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento (art. 6 lett. c e d LSu).

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La validità della legge è limitata a fine 2026.

7.7

Protezione dei dati

Secondo l'articolo 19, le imprese di rilevanza sistemica sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione della legge.

L'articolo 20 consente ai servizi federali competenti nonché alla ElCom, al CDF e a eventuali terzi incaricati di trattare, collegare e comunicare dati personali e informazioni di cui necessitano per la concessione, la gestione e la sorveglianza di mutui e garanzie, per il disbrigo delle pertinenti pratiche oppure per l'esecuzione della legge.

L'articolo 20 capoverso 3 stabilisce esplicitamente che il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni e d'ufficio non possono essere invocati in relazione al trattamento, al collegamento e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni.

Il flusso delle informazioni e il relativo trattamento e collegamento dei dati sono presupposti imprescindibili per la concessione, la gestione e la sorveglianza di mutui e garanzie, per il disbrigo delle pertinenti pratiche nonché per un'erogazione efficace degli aiuti finanziari. La limitazione dei succitati diritti alla segretezza si rifà alla LFiS-COVID-19 e si è dimostrata valida in questo contesto.

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