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22.032 Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito del 27 aprile 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito, nonché il disegno di legge federale sull'assicurazione malattie (modifica di legge federale).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 aprile 2022

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio La Svizzera e il Regno Unito hanno concluso una nuova convenzione di sicurezza sociale al fine di garantire il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei due Stati dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea (UE). Firmata il 9 settembre 2021, la Convenzione è applicata provvisoriamente dal 1° novembre 2021. Fondata sulle norme vigenti nelle relazioni tra la Svizzera e l'UE, si rifà al nuovo accordo concluso tra il Regno Unito e l'UE e mira a mantenere i diritti e gli obblighi esistenti prima della Brexit, conformemente alla strategia «Mind the gap» del Consiglio federale.

Situazione iniziale Dal 1° gennaio 2021 il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previsto dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) non è più applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

L'accordo sui diritti dei cittadini concluso tra la Svizzera e il Regno Unito garantisce unicamente i diritti acquisiti in virtù dell'ALC. Manca quindi uno strumento che disciplini le relazioni di sicurezza sociale tra i due Stati a partire dal 1° gennaio 2021.

È stata dunque negoziata una nuova convenzione di sicurezza sociale, in modo da ritrovare un coordinamento il più simile possibile alle norme dell'ALC. Per evitare che intercorresse un lasso di tempo troppo lungo tra la cessazione dell'applicabilità dell'ALC e l'applicazione della nuova convenzione, quest'ultima è applicata provvisoriamente dal 1° novembre 2021.

Contenuto del progetto La Convenzione riprende, in un quadro bilaterale, i regolamenti di coordinamento dell'UE applicati dalla Svizzera in virtù dell'ALC, con alcune differenze. Rifacendosi all'accordo tra il Regno Unito e l'UE, garantisce l'uniformità e la continuità delle norme applicabili, il che agevola il lavoro delle istituzioni e va a beneficio dei datori di lavoro e degli assicurati.

La Convenzione si prefigge di garantire alle persone che si stabiliscono in uno degli Stati contraenti, per motivi professionali o per eleggervi domicilio, che non saranno penalizzate per quanto concerne le assicurazioni sociali. A tale scopo, accorda ampia parità di trattamento alle persone cui si applica e agevola l'accesso alle prestazioni degli Stati contraenti. Il versamento delle prestazioni all'estero è garantito, con la rilevante eccezione
delle prestazioni dell'assicurazione invalidità, che non saranno esportate. Questa deroga, auspicata dal Regno Unito e accettata dall'UE nelle trattative con il medesimo, rappresenta per la Svizzera una differenza rispetto alle convenzioni concluse finora. La Convenzione intende inoltre facilitare la mobilità delle persone ed evitare i casi di doppio assoggettamento, e istituisce una collaborazione tra le autorità degli Stati contraenti.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione europea (UE). Dopo un periodo di transizione di 11 mesi, gli accordi tra la Svizzera e l'UE sono divenuti privi di effetto nelle relazioni con il Regno Unito. Il 31 dicembre 2020 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC)1, e con esso tutto il coordinamento in materia di sicurezza sociale oggetto del suo allegato II, ha pertanto cessato di essere applicato alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

Per far fronte a questa situazione, nell'ottobre del 2016 il Consiglio federale ha approntato la strategia «Mind the gap»2, tesa a evitare un vuoto giuridico e le sue ripercussioni negative. L'obiettivo principale era di mantenere il più a lungo possibile, nelle relazioni con il Regno Unito, i diritti e gli obblighi previsti negli accordi tra la Svizzera e l'UE.

Nel quadro di questa strategia, una prima tappa è stata quella di garantire i diritti acquisiti nell'ambito dell'ALC mediante un accordo sui diritti dei cittadini3. Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2021, questo atto normativo è entrato in vigore il 1° marzo 2021. In materia di sicurezza sociale, prevede che per le persone le quali avevano acquisito diritti in virtù dell'ALC prima del 31 dicembre 2020 siano mantenute le regole dell'allegato II dell'ALC. Al fine di disciplinare le future relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito in materia di sicurezza sociale, in una seconda tappa doveva essere conclusa una nuova convenzione.

La precedente convenzione di sicurezza sociale del 19684, sospesa durante il periodo di applicazione dell'ALC e nuovamente applicabile dal 1° gennaio 2021, infatti, non è mai stata riveduta, non è aggiornata e non offre una protezione corrispondente agli standard attuali.

L'obiettivo di una nuova convenzione di sicurezza sociale è di ottenere un coordinamento il più vicino possibile alle norme applicabili in virtù dell'ALC e corrispondente alla soluzione negoziata tra il Regno Unito e l'UE, per far sì che i cittadini svizzeri non siano penalizzati e, al contempo, mantenere una certa uniformità in seno ai vari Stati europei e la continuità delle norme applicabili.

1

2

3

4

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; RS 0.142.112.681.

www.eda.admin.ch > Missioni e delegazioni della Svizzera > Missione della Svizzera presso l'Unione europea > Dossier > L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit) e la strategia «Mind the gap» del Consiglio federale.

Accordo del 25 febbraio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone; RS 0.142.113.672.

Convenzione del 21 febbraio 1968 sulla sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; RS 0.831.109.367.1.

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Secondo gli ultimi dati disponibili, 41 440 cittadini del Regno Unito risiedono in Svizzera e oltre 230 000 figurano nel registro centrale svizzero degli assicurati. Nel Regno Unito si sono stabiliti quasi 37 000 cittadini svizzeri.

1.2

Alternative esaminate

Nel quadro di colloqui esplorativi, dopo aver esaminato se il mantenimento della convenzione di sicurezza sociale del 1968, sospesa durante il periodo di applicazione dell'ALC e nuovamente applicabile dal 1° gennaio 2021, potesse essere interessante per entrambe le parti, la Svizzera e il Regno Unito sono giunti alla conclusione che il suo mantenimento non costituisce una soluzione attuabile a lungo termine, dato che la convenzione in questione non offre una protezione corrispondente agli standard attuali e non è aggiornata.

Per questi motivi, la Svizzera e il Regno Unito hanno deciso di intavolare negoziati in vista della conclusione di una nuova convenzione di sicurezza sociale.

1.3

Svolgimento e risultato dei negoziati

I negoziati hanno potuto essere avviati soltanto nel febbraio del 2021, dopo la conclusione dell'accordo di sicurezza sociale tra il Regno Unito e l'UE che doveva fungere da modello. I dibattiti si sono svolti a ritmo sostenuto, mediante teleconferenze e scambi di e-mail. Non si sono poste difficoltà di particolare rilievo, salvo per l'adeguamento delle complesse disposizioni dell'accordo tra il Regno Unito e l'UE, previste per un contesto multilaterale, a un contesto prettamente bilaterale. I negoziati si sono conclusi alla fine del giugno del 2021.

Il risultato è pienamente conforme agli obiettivi prefissati e alla strategia «Mind the gap» del Consiglio federale. La Convenzione riprende la regolamentazione dell'accordo tra il Regno Unito e l'UE, fondata a sua volta sulle norme di coordinamento dell'UE contemplate nell'ALC. Se la Svizzera ha dovuto riprendere le concessioni e regole particolari negoziate tra il Regno Unito e l'UE, d'altro canto il Regno Unito ha anche accettato le sue richieste specifiche. I cittadini svizzeri non saranno quindi trattati diversamente rispetto ai cittadini degli Stati membri dell'UE.

L'uniformità e la continuità delle norme applicabili sono garantite, il che agevola il lavoro delle istituzioni e va a beneficio dei datori di lavoro e degli assicurati.

1.4

Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale

La Convenzione non è annunciata né nel messaggio del 29 gennaio 20205 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20206 sul 5 6

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programma di legislatura 2019­2023. Tuttavia, è legata all'obiettivo 13 («La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale»), che menziona l'«ampliamento delle relazioni bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito dopo la Brexit».

Inoltre, la Convenzione si fonda sulla strategia «Mind the gap» del Consiglio federale.

Approvata il 19 ottobre 2016 e integrata tra gli obiettivi del Consiglio federale per gli anni 2020 e 2021 (rispettivamente, obiettivi 12 e 4), questa prevede di rafforzare la rete di accordi di sostegno alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito in vista della Brexit, al fine di garantire e ampliare il più possibile i diritti e gli obblighi reciproci.

2

Rinuncia a una procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20057 sulla consultazione (LCo), la procedura di consultazione è indetta per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale (Cost.)8 o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni. Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., la Convenzione sottostà a referendum facoltativo (cfr. n. 9.3).

Tuttavia, conformemente all'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto. Ai sensi dell'articolo 3a capoverso 2 LCo, la rinuncia alla procedura di consultazione deve essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano.

Le disposizioni della Convenzione sono note agli ambienti interessati, in quanto essenzialmente fondate sulle norme di coordinamento applicabili alla Svizzera già da molti anni in virtù dell'ALC. Questo nuovo atto non va oltre ciò che la Svizzera stabilisce in materia di coordinamento della sicurezza sociale nelle convenzioni concluse finora.

In occasione della sua riunione del 2 novembre 2021, la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata consultata in merito alla Convenzione. Nella Commissione sono rappresentati gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione, la Confederazione e i Cantoni nonché le persone disabili e il settore dell'aiuto agli invalidi (art. 73 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS] e art. 65 della legge federale del 19 giugno 195910 sull'assicurazione per l'invalidità [LAI]). La Commissione rappresenta quindi in modo completo gli ambienti interessati. Essa ha accolto favorevolmente la Convenzione e l'ha approvata senza opposizione. Le posizioni degli ambienti interessati sono pertanto note e documentate, 7 8 9 10

RS 172.061 RS 101 RS 831.10 RS 831.20

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motivo per cui, sulla base dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo, è stato possibile rinunciare a una procedura di consultazione.

3

Consultazione di commissioni parlamentari

Data la volontà delle parti di applicare la Convenzione a titolo provvisorio (cfr. n. 9.4), le competenti commissioni parlamentari sono state consultate conformemente all'articolo 152 capoverso 3bis lettera a della legge del 13 dicembre 200211 sul Parlamento (LParl).

La Convenzione e le motivazioni per un'applicazione provvisoria sono state presentate alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale il 18 agosto 2021 e a quella del Consiglio degli Stati il 31 agosto 2021. Le due commissioni hanno approvato all'unanimità l'applicazione provvisoria della Convenzione.

4

Punti essenziali della Convenzione

Come tutte le convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera, quella in oggetto è una convenzione di coordinamento tesa a garantire alle persone che si stabiliscono in uno degli Stati contraenti, per motivi professionali o per eleggervi domicilio, che non saranno penalizzate per quanto concerne le assicurazioni sociali. Gli Stati contraenti garantiscono loro una copertura a livello di sicurezza sociale, impegnandosi a rispettare determinati principi.

La Convenzione mira ad accordare la parità di trattamento nella maggior misura possibile alle persone cui si applica, facilita l'accesso alle prestazioni degli Stati contraenti, in particolare computando i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, garantisce il pagamento delle prestazioni all'estero e istituisce la collaborazione tra le autorità degli Stati contraenti. Inoltre, con disposizioni sulla legislazione applicabile ai lavoratori che hanno un legame con entrambi gli Stati contraenti, intende facilitare la mobilità delle persone ed evitare i casi di doppio assoggettamento.

La Convenzione si rifà all'accordo tra il Regno Unito e l'UE, apportando alcuni adeguamenti al contesto tra il Regno Unito e la Svizzera. Le sue disposizioni si ispirano ampiamente ai regolamenti di coordinamento dell'UE12, applicati dalla Svizzera in virtù dell'ALC. Per determinati rami assicurativi, sono però previste eccezioni.

11 12

RS 171.10 Regolamento (CE) n. 883/2204 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.1; regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.11.

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L'eccezione più importante riguarda l'assicurazione invalidità, di cui la Convenzione non contempla l'esportazione delle prestazioni. Questo significa che i cittadini svizzeri non possono ricevere una prestazione d'invalidità del Regno Unito se risiedono al di fuori di questo Stato e, viceversa, i cittadini del Regno Unito non percepiranno alcuna rendita dell'assicurazione invalidità della Svizzera in caso di residenza al di fuori di quest'ultima. Tale importante deroga è stata voluta dal Regno Unito per tenere conto delle peculiarità della propria legislazione e gli è stata accordata anche dall'UE.

Per la Svizzera si tratta di una differenza rispetto alle convenzioni concluse finora, che prevedono sempre l'esportazione delle prestazioni dell'assicurazione invalidità.

Le altre differenze di rilievo rispetto al coordinamento dei regolamenti europei consistono nell'esclusione dal campo d'applicazione della Convenzione degli assegni familiari e delle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS) e il divieto di esportare le indennità di disoccupazione. I disoccupati che lasciano lo Stato in cui lavoravano per stabilirsi nell'altro Stato o i frontalieri disoccupati hanno diritto soltanto alle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato di residenza, se adempiono le relative condizioni, eventualmente grazie al computo dei periodi di attività maturati nello Stato in cui hanno lavorato. Per la Svizzera questi punti sono compatibili con le convenzioni bilaterali concluse finora, che non coordinano gli assegni familiari, le prestazioni complementari e l'assicurazione contro la disoccupazione, e non pongono dunque alcun problema.

5

Commento ai singoli articoli della Convenzione

Il testo della Convenzione contiene le disposizioni principali, mentre la parte di esecuzione (procedure, documenti da utilizzare) figura nell'allegato 1. Queste due parti si fondano sui due regolamenti di coordinamento dell'UE.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 2­4

Disposizioni relative all'ambito d'applicazione personale

La Convenzione si applica ai cittadini dei due Stati contraenti e ai cittadini degli Stati membri dell'UE nonché ai loro familiari e superstiti (diritti derivati), a prescindere dalla loro nazionalità, come pure ai rifugiati e agli apolidi, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti. Il Regno Unito applica unilateralmente la Convenzione anche ai cittadini di Stati terzi, salvo le disposizioni relative alle cure sanitarie, mentre la Svizzera applica loro soltanto le disposizioni relative alla determinazione della legislazione applicabile.

Tenuto conto del fatto che il Regno Unito è un ex Stato membro dell'UE e dei legami che perdurano sia con la Svizzera che con l'UE, è importante che i cittadini degli Stati membri dell'UE rientrino nel campo d'applicazione della Convenzione, tanto più che il coordinamento convenuto tra il Regno Unito e l'UE si applica ai cittadini svizzeri.

Dato che il Regno Unito applica la Convenzione a chiunque, a prescindere dalla nazionalità, occorre delimitare precisamente il suo campo d'applicazione. L'articolo 3 precisa che la Convenzione si applica soltanto alle persone che soggiornano legalmente sul territorio degli Stati contraenti. Questa condizione non incide sui diritti alle 7 / 20

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prestazioni in denaro derivanti da periodi di assicurazione anteriori maturati da coloro che hanno soggiornato legalmente sul territorio degli Stati contraenti. Il termine «soggiorno legale» si applica anche alle persone che soggiornano temporaneamente nell'uno o nell'altro Stato, se il loro soggiorno è conforme alle leggi sull'immigrazione dello Stato in questione. La convenzione copre così i lavoratori frontalieri e i turisti.

L'articolo 4 precisa che la Convenzione si applica solamente alle persone che si trovano o si sono trovate in una situazione transfrontaliera tra la Svizzera e il Regno Unito e definisce le situazioni che rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione. Quest'ultima è destinata sostanzialmente alle persone che si sono spostate tra i due Stati. Le persone che si trovano in una situazione confinata in tutti gli aspetti a uno solo degli Stati contraenti non rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione. Tuttavia, questa si applicherà anche a un cittadino del Regno Unito nato in Svizzera che non ha mai soggiornato nel primo Stato, in quanto la sua nazionalità costituisce un aspetto transfrontaliero. La Convenzione si applica anche a una persona che risiede in Svizzera e lavora per un datore di lavoro avente sede nel Regno Unito, anche se non vi si è mai recata: in tal caso, infatti, il datore di lavoro nel Regno Unito costituisce l'aspetto transfrontaliero.

Art. 5

Ambito di applicazione territoriale

Come l'ALC, la Convenzione si applica, per quanto riguarda il Regno Unito, anche a Gibilterra, ma non agli altri territori britannici d'oltremare né alle dipendenze della Corona (Isola di Man e Isole del Canale). Le dipendenze della Corona, cui si applica la convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito del 1968 dispongono di un proprio sistema di sicurezza sociale. Hanno auspicato di non essere incluse nel campo d'applicazione della nuova convenzione ed è stato quindi convenuto che a loro continuerà ad applicarsi la convenzione del 1968 (cfr. art. 77).

Art. 6

Ambito di applicazione materiale

La Convenzione si applica alle prestazioni di malattia, maternità e paternità, invalidità e vecchiaia, alle prestazioni per superstiti e infortuni sul lavoro e malattie professionali, agli assegni in caso di morte e alle prestazioni di disoccupazione. Questa disposizione si rifà al diritto dell'UE, ma se ne discosta in più punti. Tali deroghe sono concessioni politiche ottenute dal Regno Unito nel suo accordo con l'UE. Per esempio, gli assegni familiari sono esclusi dal campo d'applicazione della Convenzione, il che corrisponde alla prassi della Svizzera, dato che questo settore non è coordinato nelle convenzioni bilaterali con gli Stati non membri dell'UE e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Ne sono escluse anche le prestazioni in denaro speciali di carattere non contributivo, quali, per la Svizzera, le prestazioni complementari all'AVS e all'AI (cfr. elenco nell'allegato 2 parte 1). Altrettanto vale per le prestazioni per l'assistenza a lungo termine, che per la Svizzera sono gli assegni per grandi invalidi (cfr. allegato 2 parte 2), nonché le prestazioni di pensionamento anticipato (per la Svizzera, le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani) e le prestazioni della pre-

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videnza professionale (2° pilastro). Questo tipo di prestazioni non è peraltro mai coordinato nelle convenzioni di sicurezza sociale con gli Stati non membri dell'UE e dell'AELS.

Va inoltre rilevato che le prestazioni d'invalidità e di disoccupazione rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione, ma non sono soggette all'obbligo di esportazione (cfr. art. 11).

Art. 7

Relazioni con altri accordi

Per accompagnare il recesso del Regno Unito dall'UE e tutelare i diritti acquisiti dai cittadini in virtù dell'ALC, in particolare in materia di sicurezza sociale, la Svizzera ha concluso con il Regno Unito l'accordo sui diritti dei cittadini, che mantiene le norme di coordinamento dell'UE per tutte le persone interessate. L'articolo 7 paragrafo 1 fa salvo questo accordo. L'UE ha concluso un accordo analogo con il Regno Unito13.

La Svizzera e l'UE coordinano i loro sistemi di sicurezza sociale nell'ambito dell'ALC. La Svizzera ha inoltre concluso convenzioni di sicurezza sociale con molti altri Stati. È dunque importante garantire che la Convenzione non interferisca con gli obblighi derivanti da tali accordi (par. 2).

Art. 8

Parità di trattamento

La parità di trattamento è un principio fondamentale del coordinamento internazionale in materia di sicurezza sociale. Le persone cui si applica la Convenzione godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti in uno Stato esattamente come i cittadini dello Stato in questione.

La Svizzera ha formulato alcune riserve, analogamente a quanto stabilito nelle convenzioni bilaterali già concluse con gli Stati non membri dell'UE e dell'AELS, per quanto concerne l'assicurazione AVS/AI facoltativa, l'assicurazione AVS/AI dei cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di determinate organizzazioni, e l'adesione facoltativa all'AVS/AI riservata ai funzionari internazionali di nazionalità svizzera.

Questa disposizione conferma la situazione giuridica che vige dal 1° gennaio 2021, ovvero da quando l'ALC non è più applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito: l'assicurazione AVS/AI facoltativa non è più accessibile ai cittadini del Regno Unito, mentre i cittadini svizzeri che si recano nel Regno Unito possono affiliarsi all'assicurazione facoltativa, dal 1° gennaio 2021, se adempiono le condizioni necessarie, dato che l'adesione all'assicurazione facoltativa è possibile in caso di residenza al di fuori dell'UE o dell'AELS. Le modalità di adesione secondo la legislazione svizzera sono confermate da un'apposita disposizione nell'allegato 4.

13

Accordo del 9 gennaio 2020 sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

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Art. 9

Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti

Secondo il principio del coordinamento internazionale in materia di sicurezza sociale, determinati fatti che si producono in uno Stato devono essere considerati dall'altro Stato come se si fossero verificati sul proprio territorio.

Art. 10

Totalizzazione dei periodi

I periodi di assicurazione, di attività o di residenza maturati in uno Stato sono, se necessario, presi in considerazione dall'altro Stato, in particolare qualora il diritto alle prestazioni vi sia subordinato al compimento di tali periodi. In virtù di questo principio, le persone che hanno maturato periodi in Svizzera possono ottenere una prestazione del Regno Unito.

La totalizzazione viene effettuata soltanto se la legislazione di uno Stato prevede un periodo minimo di assicurazione superiore a un anno quale condizione per la concessione delle prestazioni. Per la Svizzera, questa regola non concerne l'AVS, che non prevede un periodo minimo di assicurazione di un anno. Per contro, ne è interessata l'AI, dato che nella legislazione svizzera è stato introdotto un periodo minimo di assicurazione di tre anni per avere diritto a una rendita d'invalidità.

I periodi maturati all'estero considerati per l'acquisizione del diritto non servono tuttavia per il calcolo dell'importo della prestazione, che si basa unicamente sui contributi versati nel sistema nazionale. Ne risulta la concessione di rendite parziali, in proporzione alla durata effettiva dell'assicurazione in ciascun sistema. I capi 4 e 5 del titolo III precisano l'applicazione di questo principio.

Art. 11

Abolizione delle clausole di residenza

L'obiettivo di questa disposizione è di garantire l'esportazione delle prestazioni in denaro agli aventi diritto che risiedono nell'altro Stato. La Convenzione non contempla tuttavia l'esportazione delle prestazioni d'invalidità e di disoccupazione. Dal momento che l'UE ha accettato la richiesta del Regno Unito di non esportare queste prestazioni, la Svizzera non ha potuto far altro che allinearsi a questa decisione. Il divieto di esportazione non pone alcun problema alla Svizzera per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione, dato che corrisponde alla situazione prevista con gli altri Stati non membri dell'UE e dell'AELS. Per contro, rappresenta una deroga inedita per quanto riguarda le pensioni d'invalidità. Va tuttavia sottolineato che le persone le quali hanno acquisito diritti prima del 1° gennaio 2021 e rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo sui diritti dei cittadini beneficiano dell'esportazione della pensione. Inoltre, l'esportazione delle rendite d'invalidità svizzere è comunque garantita, per i cittadini svizzeri, in virtù del diritto svizzero e, per i cittadini di Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, in virtù di quest'ultima.

Va peraltro rilevato che la Svizzera formula sempre riserve nelle sue convenzioni bilaterali per quanto concerne determinate prestazioni versate soltanto sul suo territorio, ovvero le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi. Poiché la Convenzione non si applica alle prestazioni complementari (art. 6), queste ultime sono versate soltanto agli aventi diritto residenti in Svizzera.

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Il versamento in uno Stato terzo non è disciplinato in questo articolo, ma si basa sul principio della parità di trattamento (art. 8): se uno Stato lo prevede per i propri cittadini, applicherà la stessa regola ai cittadini dell'altro Stato.

Art. 12

Divieto di cumulo delle prestazioni

Questo principio consente di evitare il cumulo ingiustificato di prestazioni di uguale natura per lo stesso periodo di assicurazione obbligatoria. In questo modo, i lavoratori migranti non si ritrovano in una situazione più favorevole rispetto a quelli rimasti sul territorio nazionale.

Titolo II

Determinazione della legislazione applicabile

Il titolo II della Convenzione (art. 13­18) ha quale oggetto la determinazione della legislazione nazionale applicabile e a tal fine prevede un sistema di norme di conflitto.

L'obiettivo è di evitare un doppio assoggettamento o lacune assicurative. Queste disposizioni si rifanno in gran parte alle norme di assoggettamento previste dalle disposizioni di coordinamento in materia di sicurezza sociale in vigore tra la Svizzera e l'UE (regolamento [CE] n. 883/2004), ma si applicano bilateralmente tra la Svizzera e il Regno Unito.

Le norme in questione stabiliscono che le persone cui si applica la Convenzione sono soggette alla legislazione di un solo Stato (art. 13 par. 1), che di regola è quella dello Stato in cui esercitano la propria attività lucrativa (art. 13 par. 3 lett. a). Per determinate categorie di persone (funzionari, marinai di alto mare e personale di volo di imprese di trasporto aereo) sono previste disposizioni particolari che derogano al principio dell'assoggettamento nel luogo di lavoro.

Alcune disposizioni riguardano i lavoratori, salariati o meno, temporaneamente distaccati nell'altro Stato (art. 14) e i lavoratori occupati simultaneamente in entrambi gli Stati (art. 15). Una clausola d'eccezione (art. 17) permette alle autorità competenti dei due Stati di prevedere, nell'interesse degli assicurati e di comune accordo, soluzioni particolari in casi speciali.

A corollario delle norme in materia di assoggettamento, una disposizione (art. 18) contempla gli obblighi dei datori di lavoro la cui sede è situata al di fuori dello Stato competente, in particolare per quanto concerne i contributi.

Una disposizione standard nelle convenzioni bilaterali in merito alla copertura assicurativa dei familiari che accompagnano il lavoratore distaccato permette al coniuge senza attività lucrativa e ai figli di rimanere assoggettati alla legislazione dello Stato di provenienza assieme al lavoratore distaccato (art. 13 par. 6).

L'allegato 1 della Convenzione prevede disposizioni relative all'applicazione e alle procedure, che riprendono ampiamente quelle del regolamento (CE) n. 987/2009 nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all'allegato II dell'ALC.

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Titolo III

Disposizioni particolari relative alle varie categorie di prestazione

Capi 1 e 2

Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate nonché prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali

In materia di cure sanitarie, la Convenzione riprende il sistema di coordinamento del diritto dell'UE. Queste norme garantiscono l'accesso alle cure e la loro assunzione per gli assicurati di uno Stato che necessitano di cure quando si trovano nell'altro Stato. La portata dell'accesso alle cure e le procedure da seguire variano a seconda delle categorie di assicurati (lavoratori, frontalieri, beneficiari di rendita, familiari) e del tipo di soggiorno (di lunga durata o temporaneo).

Se un assicurato di uno Stato si ammala mentre si trova nell'altro Stato, sarà trattato come un assicurato di quest'ultimo Stato, secondo la legislazione e le tariffe da esso applicate. Le spese vengono successivamente fatturate all'assicuratore competente tramite l'assistenza reciproca in materia di prestazioni, prevista anche con gli Stati membri dell'UE e dell'AELS. L'assicuratore competente rimborsa le spese nella misura dell'importo effettivo oppure con un importo forfettario. Può anche autorizzare l'assicurato a recarsi nell'altro Stato ai fini di un trattamento medico. Le prestazioni in denaro sono versate direttamente dallo Stato competente, nella misura in cui devono essere esportate conformemente alla Convenzione.

Per quanto riguarda i beneficiari di rendita, la sezione 2 del capo 1 contiene alcune regole per determinare lo Stato competente in materia di assicurazione: chi riceve una rendita da uno Stato e risiede nell'altro è assicurato, insieme con i suoi familiari, nello Stato che versa la rendita.

La sezione 3 del capo 1 contiene una regola specifica per i familiari di un assicurato in Svizzera che risiedono nel Regno Unito, ripresa dall'ALC: invece di essere assicurati in Svizzera e di dover pagare premi individuali, essi sono assicurati nel Regno Unito, che dispone di un sistema sanitario universale per l'intera popolazione residente.

Come in materia di prestazioni di malattia, la Convenzione prevede l'assistenza reciproca tra le organizzazioni di assicurazione anche in materia di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali (capo 2). Una persona residente nello Stato che non è quello in cui è assicurata e che è vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale beneficia del trattamento medico necessario nello Stato di residenza, senza dover pagare personalmente le
spese che ne risultano. Inoltre, il capo 2 e l'allegato 1 contengono disposizioni relative alla determinazione dell'obbligo di versare prestazioni per le malattie professionali nel caso in cui una persona sia stata esposta a una sostanza nociva nei due Stati, come pure norme specifiche per esempio nel caso dell'aggravamento di una malattia professionale o delle conseguenze di un infortunio sul lavoro.

Art. 19

Contributo sanitario in caso di immigrazione

Il Regno Unito ha introdotto una tassa da pagare nell'ambito della richiesta di permesso di soggiorno, per coprire le spese sanitarie (contributo sanitario). L'articolo 19 fa salvo questo diritto del Regno Unito. Gli articoli 21­22 dell'allegato 1 prevedono 12 / 20

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tuttavia che il contributo sanitario sia rimborsato alle persone che, in virtù della Convenzione, restano assicurate obbligatoriamente all'assicurazione malattie svizzera durante il soggiorno nel Regno Unito, dato che le spese sanitarie saranno assunte dall'assicurazione svizzera.

Capi 3­5

Assegni in caso di morte, prestazioni d'invalidità nonché pensioni di vecchiaia e per superstiti

Il capo 3 contiene disposizioni relative all'assegno in caso di decesso, prestazione prevista soltanto nel Regno Unito.

Le prestazioni d'invalidità sono oggetto del capo 4. Come spiegato in precedenza, queste non vengono esportate, ma sono applicabili le altre norme di coordinamento, quali ad esempio il computo dei periodi maturati nell'altro Stato per raggiungere il periodo minimo di assicurazione richiesto dal diritto interno (art. 44 e 45). Per la Svizzera, questo significa che bisogna considerare anche i periodi di assicurazione maturati nel Regno Unito, se una persona cui si applica la Convenzione non raggiunge in Svizzera i tre anni di assicurazione (periodo minimo richiesto in Svizzera per avere diritto a una rendita nazionale).

Il capo 5 disciplina la concessione e il calcolo delle prestazioni di vecchiaia e per superstiti.

Se una persona ha maturato periodi di assicurazione in entrambi gli Stati e la legislazione di uno di essi prevede un periodo minimo di assicurazione per avere diritto a una rendita, si applica il principio del computo dei periodi maturati all'estero (totalizzazione). Sono quindi considerati i periodi di assicurazione maturati nell'altro Stato, ma il calcolo dell'importo della rendita viene comunque effettuato esclusivamente secondo i principi del diritto nazionale. Le norme di coordinamento non impongono la concessione di prestazioni in caso di periodi di assicurazione inferiori a un anno (art. 54).

Per quanto concerne il calcolo della rendita, la Svizzera può rinunciare ad applicare la procedura di totalizzazione e del calcolo pro rata (cfr. allegato 3) ed effettuare quindi i calcoli secondo la propria legislazione.

Disposizioni particolari sono previste per l'applicazione delle clausole anticumulo nazionali in caso di concorso di prestazioni (art. 50­52).

A livello procedurale, gli aventi diritto a rendite in entrambi gli Stati possono presentare la richiesta in un solo Stato, che la inoltrerà all'altro (art. 35 dell'allegato 1).

Capo 6

Prestazioni di disoccupazione

Nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione e di attività maturati all'estero. La definizione delle condizioni di diritto resta di competenza di ciascuno Stato. Contrariamente all'ALC, la Convenzione non prevede l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione.

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Titolo IV

Disposizioni varie

Questa parte stabilisce il quadro necessario per l'applicazione della Convenzione.

La cooperazione tra autorità e istituzioni è disciplinata dall'articolo 58, una disposizione standard in virtù della quale sono previsti in particolare l'assistenza amministrativa reciproca, il riconoscimento dei documenti redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato, la comunicazione diretta con gli assicurati residenti nell'altro Stato e, per gli assicurati, l'obbligo d'informare le istituzioni in merito alla loro situazione. Questa cooperazione include anche la prevenzione di errori e frodi mediante un articolo specifico (art. 59), che consente in particolare agli organismi di collegamento di scambiare dati sui decessi dei beneficiari di rendita, al fine di evitare il versamento di prestazioni indebite.

La protezione dei dati oggetto di scambio è disciplinata dagli articoli 60 e 61. L'articolo 60 espone i principi generali della protezione dei dati personali da rispettare nell'applicazione della Convenzione e l'articolo 61 precisa le regole di riservatezza applicabili a tutte le informazioni comunicate.

Le Parti hanno convenuto di procedere a uno scambio elettronico di informazioni (art. 62 e art. 4 dell'allegato 1). È previsto che entrambi gli Stati continuino a utilizzare l'attuale sistema di scambio elettronico (Electronic Exchange of Social Security Information). I dettagli saranno disciplinati dal Comitato amministrativo misto.

La Convenzione contiene diverse disposizioni in materia di cooperazione amministrativa, che facilitano le procedure amministrative relative all'applicazione della Convenzione (art. 63­67) e consentono in particolare di recuperare nell'altro Stato crediti contributivi e prestazioni versate indebitamente (art. 66 e titolo IV capo II dell'allegato 1).

Art. 69 e 70

Istituzione e ruolo del Comitato amministrativo misto e risoluzione delle controversie

Per garantire la gestione della Convenzione, è previsto che le Parti istituiscano un Comitato amministrativo misto. Questo quadro formale e ben definito agevola gli scambi di informazioni e consente di regolamentare efficacemente le modalità di applicazione. Le competenze del Comitato corrispondono ai consueti compiti delle autorità competenti nell'ambito di una convenzione di sicurezza sociale e sono delimitati in modo chiaro nei pertinenti articoli della Convenzione e dell'allegato 1.

Tra le sue competenze rientrano in particolare il trattamento di questioni d'interpretazione della Convenzione, l'eventuale conclusione degli accordi amministrativi volti a facilitare l'applicazione della Convenzione nonché la predisposizione dei moduli necessari e la definizione delle relative modalità di scambio. Il Comitato amministrativo misto è autorizzato a fissare il tasso di cambio delle valute applicato, supervisionare il rimborso delle spese sanitarie e adottare misure per agevolare il recupero di crediti.

Rappresenta un contesto di confronto in cui trattare controversie e difficoltà; in caso di disaccordo persistente, è possibile ricorrere a un collegio arbitrale (art. 70).

Il Comitato amministrativo misto è copresieduto da un rappresentante di ogni Stato e si riunisce di regola una volta all'anno, o su richiesta.

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Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 72 e 73

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

Oltre a una classica disposizione sull'entrata in vigore al termine delle procedure legali di ratifica in ogni Stato (art. 72), la Convenzione prevede un'applicazione provvisoria (art. 73), che può prendere effetto dopo la firma della Convenzione a partire da una data convenuta tra le Parti. In virtù di questo articolo, la Convenzione è applicata a titolo provvisorio dal 1° novembre 2021 (cfr. n. 9.4).

Art. 74 e 75

Denuncia della convenzione e disposizioni per la fase successiva alla denuncia

La Convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento da ciascuno degli Stati (art. 74). I diritti acquisiti saranno mantenuti e gli Stati si accorderanno per regolamentare le altre situazioni (art. 75).

Art. 76 e 77

Disposizione transitoria e relazioni con la convenzione del 1968

L'articolo 76 costituisce una disposizione classica che indica come tenere conto delle situazioni e dei fatti anteriori all'entrata in vigore della Convenzione. L'articolo 77 si concentra più specificamente sulla convenzione di sicurezza sociale del 1968. Questa non si applica più nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, essendo sostituita dal nuovo accordo in oggetto; i diritti acquisiti sono garantiti. Per contro, la convenzione del 1968 resta applicabile alle Isole del Canale e all'Isola di Man (cfr. commento all'art. 5).

Allegati L'allegato 1 contiene le disposizioni di applicazione (procedure, documenti da utilizzare) e corrisponde al regolamento (CE) n. 987/2009 applicato in virtù dell'ALC.

L'allegato 2 contempla le prestazioni escluse dal campo d'applicazione della Convenzione.

L'allegato 3 elenca le situazioni in cui si rinuncia al calcolo pro rata o in cui non lo si applica.

L'allegato 4 menziona le disposizioni particolari relative all'applicazione delle legislazioni dei due Stati, che corrispondono ampiamente a quanto previsto nel regolamento (CE) n. 883/2004. Alcuni passaggi sono stati adeguati al contesto bilaterale e integrati nel testo della Convenzione per garantire una migliore leggibilità.

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Punti essenziali del testo di attuazione

L'ordinamento giuridico svizzero si basa su una concezione monistica, vale a dire che le norme del diritto internazionale espletano i propri effetti nell'ordinamento giuridico interno senza che sia necessario introdurli nel diritto nazionale mediante un atto di trasposizione specifico. Le norme che sono sufficientemente concrete e precise da

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permettere alle persone fisiche e giuridiche di derivarne diritti e obblighi su cui fondare un'azione dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative sono direttamente applicabili. Le autorità preposte all'applicazione del diritto e i tribunali potranno applicare direttamente le nuove norme internazionali.

Concretamente, i cittadini del Regno Unito potranno invocare direttamente i diritti previsti nella Convenzione. La Convenzione è direttamente applicabile e nessuna delle sue disposizioni richiede di essere trasposta nel diritto svizzero. Le uniche modifiche di legge necessarie sono tese ad adeguare le leggi in modo che siano conformi alla Convenzione, come esposto di seguito.

6.1

La normativa proposta

In virtù dell'ALC, la Svizzera applica direttamente i regolamenti di coordinamento dell'UE in materia di sicurezza sociale nelle relazioni con gli Stati membri dell'UE.

Gli stessi regolamenti si applicano anche nelle relazioni con gli Stati dell'AELS, in virtù della Convenzione istitutiva dell'AELS (di seguito «Convenzione AELS»)14.

La Convenzione AELS ha imposto l'assoggettamento all'assicurazione malattie obbligatoria in Svizzera a determinate persone che risiedono in uno Stato dell'UE o dell'AELS (p. es. frontalieri e beneficiari di rendita). Per questo motivo, è stato necessario modificare la legge federale del 18 marzo 199415 sull'assicurazione malattie (LAMal) con effetto dal 1° giugno 200216. Per questo nuovo gruppo di assicurati sono state introdotte disposizioni, per esempio circa l'obbligo d'informare dei Cantoni (art. 6a LAMal) e la riduzione dei premi da parte dei Cantoni (art. 65a LAMal). Il divieto di discriminazione ripreso con il diritto di coordinamento dell'UE esige che questi assicurati residenti in uno Stato dell'UE godano di pari trattamento rispetto agli assicurati residenti in Svizzera, ma per determinate fattispecie occorrono regolamentazioni speciali.

Nelle disposizioni della LAMal e della legge del 26 settembre 201417 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) che contemplano le regolamentazioni per gli assicurati degli Stati dell'UE è impiegata la seguente formulazione: «... in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia ...».

Essendo uscito dall'UE il 31 gennaio 2020, da allora il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE. Pertanto non rientra più nella formulazione summenzionata nelle disposizioni legali che riguardano gli assicurati di Stati membri dell'UE: Nella Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito sono state concordate, per quanto concerne l'assicurazione malattie, regolamentazioni per molti versi analoghe a quelle previste nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.

Nell'ambito dell'assicurazione malattie, le persone cui si applica la Convenzione mantengono gli stessi diritti e obblighi che avevano con l'ALC. Tutte le disposizioni 14 15 16 17

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva della Convenzione europea di libero scambio (AELS); RS 0.632.31.

RS 832.10 RU 2002 858 RS 832.12

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della LAMal e della LVAMal in cui è impiegata la formulazione «... in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia ...» sono dunque applicabili anche al Regno Unito. Per questo motivo, tali disposizioni devono essere rivedute aggiungendo il Regno Unito. La nuova formulazione ha pertanto il tenore seguente: «... in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito ...».

Poiché la Convenzione è applicata a titolo provvisorio sin dal 1° novembre 2021, le disposizioni della LAMal e della LVAMal che contengono la formulazione «... in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia ...» vanno applicate per analogia al Regno Unito già da quella data. La Svizzera è infatti tenuta ad adempiere gli obblighi internazionali nei confronti del Regno Unito derivanti provvisoriamente dalla convenzione bilaterale.

Le modifiche di legge proposte (cfr. n. 7) figurano nel decreto di approvazione ed entreranno quindi in vigore soltanto dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea federale. Tuttavia, dato che nel sistema svizzero le disposizioni di diritto internazionale sono automaticamente applicabili nel diritto nazionale, le persone interessate possono esercitare direttamente i diritti conformemente alla nuova convenzione. Pertanto, nel lasso di tempo compreso tra il 1° novembre 2021 (inizio dell'applicazione provvisoria della Convenzione) e l'entrata in vigore delle disposizioni legali, le disposizioni della Convenzione si applicheranno direttamente.

6.2

Attuazione

Anche le ordinanze relative all'assicurazione malattie contengono numerose disposizioni che interessano gli assicurati di Stati membri dell'UE. Il Consiglio federale dovrà dunque adeguare queste disposizioni in modo che continuino a essere applicabili agli assicurati del Regno Unito.

Essendo di competenza dell'Esecutivo, le modifiche di ordinanza non sono trattate nel presente messaggio.

7

Commento ai singoli articoli del testo di attuazione

7.1

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Sostituzione di un'espressione Cpv. 1 La formulazione «... in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia ...» deve essere sostituita con «... in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito ...» nelle seguenti disposizioni, in modo che possano essere applicate al Regno Unito: articolo 4a, rubrica nonché lettere a­c; articolo 6a, rubrica nonché capoversi 1 e 2 (cpv. 1 lett. a e b, e 2, nella versione tedesca, per motivi grammaticali); articolo 18 capoversi 2bis­2quater; articolo 41 capoversi 2­2ter; articolo 49a capoversi 2 lettera b 17 / 20

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e 3bis; articolo 61 capoverso 4; articolo 61a, rubrica; articolo 64a capoverso 9; articolo 65a, rubrica e disposizione; articolo 66a, rubrica e capoverso 1.

Cpv. 2 (concerne soltanto il testo tedesco) Nella versione tedesca, la formulazione dell'articolo 6a capoverso 1 lettera c diverge leggermente da quella delle altre disposizioni e va dunque indicata separatamente.

Anche in questo caso, però, si tratta unicamente di una modifica tesa ad aggiungere il Regno Unito. Non concernendo il testo italiano, in questa versione linguistica figura un unico capoverso.

7.2

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal)

Art. 5 lett. g Nella LVAMal occorre inserire il Regno Unito in una sola disposizione.

8

Ripercussioni della Convenzione e del testo di attuazione

8.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

La Convenzione non ha ripercussioni sulle finanze e sull'effettivo del personale della Confederazione. Non genera spese supplementari e si basa sulle stesse norme dell'ALC, che ha disciplinato le relazioni con il Regno Unito fino al 31 dicembre 2020 e resta ancora in gran parte applicabile in virtù dell'accordo sui diritti dei cittadini.

Le revisioni di legge non hanno alcuna ripercussione per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, né sull'economia. Dato che il Regno Unito è uscito dall'UE e dopo il recesso le pertinenti disposizioni sono rimaste applicabili nella stessa misura anche a questo Stato, esso deve essere indicato soltanto separatamente.

8.2

Ripercussioni per l'economia, la società e l'ambiente e altre ripercussioni

Dato che riprende le norme dell'ALC, ben note e in gran parte ancora applicabili nelle relazioni con il Regno Unito, la Convenzione non incide in alcun modo sull'economia.

Non sono prevedibili ripercussioni nemmeno per la società e l'ambiente né effetti di altro tipo. Non si è quindi ritenuto necessario procedere a un'analisi d'impatto approfondita della regolamentazione.

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Aspetti giuridici

9.1

Costituzionalità

Il disegno si basa sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, a eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199718 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]).

Il Consiglio federale non ha la competenza per concludere questa convenzione, in quanto essa non è di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 4 lettera a LOGA e nessuna disposizione di leggi federali o trattati internazionali gli conferisce tale competenza. L'approvazione della Convenzione spetta dunque all'Assemblea federale.

Secondo l'articolo 141a Cost., se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà a referendum, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali o legislative necessarie per l'attuazione del trattato. In questo caso, le modifiche proposte sono necessarie per l'attuazione della Convenzione e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tale atto. Il disegno del testo di attuazione è dunque incluso nel decreto di approvazione e non presentato quale atto distinto sottoposto a referendum.

9.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La conclusione della Convenzione non è in contraddizione con gli impegni della Svizzera nei confronti dell'UE né con i suoi obiettivi di politica europea. In particolare è compatibile con l'ALC e gli altri accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l'UE.

9.3

Forma dell'atto

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.

La Convenzione è direttamente vincolante e definisce i diritti e gli obblighi dei cittadini degli Stati contraenti nei rami assicurativi che rientrano nel campo di applicazione 18

RS 172.010

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materiale. Stabilisce tra l'altro la legislazione applicabile. Di regola, l'assoggettamento a un sistema di sicurezza sociale comporta l'obbligo contributivo nello Stato in questione. Inoltre, la Convenzione disciplina diritti quali il versamento delle rendite all'estero o l'accesso alle cure sanitarie e la loro assunzione. Tali disposizioni devono essere emanate dal diritto nazionale sotto forma di legge federale. La Convenzione comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto, motivo per cui il decreto federale che la approva deve sottostare a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

9.4

Applicazione provvisoria

Secondo l'articolo 7b capoversi 1 e 1bis LOGA, nel caso in cui l'approvazione di un trattato internazionale competa all'Assemblea federale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono e se le commissioni competenti delle due Camere non vi si oppongono.

Riteniamo che le condizioni della salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e della particolare urgenza siano adempiute per i seguenti motivi: le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito sono intense e molteplici e il Regno Unito è un partner importante della Svizzera; è nel chiaro interesse di entrambe le parti tornare al più presto a un coordinamento delle assicurazioni sociali corrispondente a quello dell'ALC, applicato sino alla fine del 2020. Questo coordinamento è molto più completo di quello previsto dalla convenzione di sicurezza sociale del 1968, divenuta temporaneamente applicabile dal 1° gennaio 2021. L'applicazione provvisoria della Convenzione permette di limitare nel tempo le ripercussioni negative per gli assicurati, le imprese e gli organi esecutivi. Per esempio, facilita la prestazione di servizi di breve durata tra gli Stati, dato che, come l'ALC, evita che i lavoratori indipendenti con un'attività temporanea nell'altro Stato subiscano un cambiamento delle norme applicabili in materia di sicurezza sociale. Le norme previste dalla Convenzione sono già note alle istituzioni e un'applicazione anticipata non pone alcun problema alla Svizzera, cui anzi facilita il lavoro amministrativo.

Le commissioni parlamentari competenti hanno dato seguito alla nostra argomentazione e hanno approvato all'unanimità l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo (cfr. n. 3).

Secondo l'articolo 7b capoverso 2 LOGA, l'applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione.

Con la presentazione del presente messaggio il termine previsto è stato rispettato.

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